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Document 02021R1378-20221118

    Consolidated text: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/2022-11-18

    02021R1378 — IT — 18.11.2022 — 002.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1378 DELLA COMMISSIONE

    del 19 agosto 2021

    che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2119 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2021

      L 430

    24

    2.12.2021

    ►M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2240 DELLA COMMISSIONE del 20 ottobre 2022

      L 294

    8

    15.11.2022




    ▼B

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1378 DELLA COMMISSIONE

    del 19 agosto 2021

    che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi

    Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 forniscono agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato attestante che detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848 («il certificato»).

    Il certificato:

    ▼M1

    a) 

    è rilasciato con le modalità seguenti:

    i) 

    secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento;

    ii) 

    in formato elettronico, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione ( 1 );

    ▼M2

    iii) 

    apponendovi un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

    ▼B

    b) 

    consente l’identificazione:

    i) 

    dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore coperti dal certificato, compreso l’elenco dei membri di un gruppo di operatori;

    ii) 

    della categoria di prodotti coperti dal certificato, classificati secondo le stesse modalità di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848; e

    iii) 

    del periodo di validità;

    c) 

    attesta che l’attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore è conforme al regolamento (UE) 2018/848; e

    d) 

    è aggiornato ogniqualvolta siano modificati i dati che vi figurano.

    Articolo 2

    Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo

    1.  

    L’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 figura nell’allegato II del presente regolamento. L’elenco contiene le seguenti informazioni su ogni autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuto:

    a) 

    il nome e il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo;

    b) 

    le categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 per ciascun paese terzo;

    c) 

    i paesi terzi di cui sono originarie le categorie di prodotti, a condizione che tali paesi terzi non siano già coperti, per la categoria di prodotti o il prodotto in questione, da un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o da un riconoscimento dell’equivalenza a norma dell’articolo 48 di detto regolamento;

    d) 

    la durata del riconoscimento; e

    e) 

    le eccezioni al riconoscimento, se del caso.

    2.  
    Informazioni dettagliate concernenti l’indirizzo postale, l’indirizzo del sito Internet e l’indirizzo email di contatto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, nonché il nome dell’organismo di accreditamento che concede l’accreditamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, sono rese disponibili pubblicamente tramite il sito web della Commissione dedicato all’agricoltura biologica.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    ▼M1

    L’articolo 1, secondo comma, lettera a), punto ii), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

    ▼M2

    L’articolo 1, secondo comma, lettera a), punto iii), si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

    ▼B

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M2




    ALLEGATO I

    MODELLO DI CERTIFICATO

    CERTIFICATO DESTINATO AGLI OPERATORI, AI GRUPPI DI OPERATORI E AGLI ESPORTATORI DI PAESI TERZI PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NELL’UNIONE EUROPEA COME PRODOTTI BIOLOGICI O PRODOTTI IN CONVERSIONE

    Parte I: Elementi obbligatori



    1.  Numero del documento

    2.  (selezionare la casella opportuna)

    □  Operatore

    □  Gruppo di operatori — cfr. punto 10

    □  Esportatore

    3.  Nome e indirizzo dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore:

    4.  Nome, indirizzo e codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore:

    5.  Attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore (selezionare le opzioni pertinenti):

    □  Produzione

    □  Preparazione

    □  Ripartizione

    □  Magazzinaggio

    □  Importazione

    □  Esportazione

    6.  Categoria o categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e metodi di produzione (selezionare le opzioni pertinenti):

    a)  vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale

    Metodo di produzione:

    □  produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

    □  produzione durante il periodo di conversione

    □  produzione biologica con produzione non biologica

    b)  animali e prodotti animali non trasformati

    Metodo di produzione:

    □  produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

    □  produzione durante il periodo di conversione

    □  produzione biologica con produzione non biologica

    c)  alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati

    Metodo di produzione:

    □  produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

    □  produzione durante il periodo di conversione

    □  produzione biologica con produzione non biologica

    d)  prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti

    Metodo di produzione:

    □  produzione di prodotti biologici

    □  produzione di prodotti in conversione

    □  produzione biologica con produzione non biologica

    e)  mangimi

    Metodo di produzione:

    □  produzione di prodotti biologici

    □  produzione di prodotti in conversione

    □  produzione biologica con produzione non biologica

    f)  vino

    Metodo di produzione:

    □  produzione di prodotti biologici

    □  produzione di prodotti in conversione

    □  produzione biologica con produzione non biologica

    g)  altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti

    Metodo di produzione:

    □  produzione di prodotti biologici

    □  produzione di prodotti in conversione

    □  produzione biologica con produzione non biologica

    7.  Repertorio dei prodotti:

    Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

    □  Prodotti biologici

    □  In conversione

     

     

     

     

     

     

    Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (3) per certificare che l’operatore, il gruppo di operatori o l’esportatore (selezionare l’opzione pertinente) è in conformità con il regolamento (UE) 2018/848.

    8.  Data, luogo:

    Nome e firma per conto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che ha rilasciato il certificato:

    9.  Certificato valido dal … [inserire data] al … [inserire data]

    (1)   

    Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

    (2)   

    Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

    (3)   

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici nell’Unione e che stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).

    10. Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848



    Nome del membro

    Indirizzo o altra forma di identificazione del membro

     

     

     

     

     

     

    Parte II: Elementi specifici opzionali

    Uno o più elementi da compilare se così deciso dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo che rilascia il certificato all’operatore, al gruppo di operatori o all’esportatore in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

    1.   Quantitativo di prodotti



    Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

    □  Prodotti biologici

    □  In conversione

    Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.   Informazioni sui terreni



    Nome del prodotto

    □  Prodotti biologici

    □  In conversione

    □  Non biologico

    Superficie in ettari

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.   Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori



    Indirizzo o geolocalizzazione

    Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

     

     

     

     

     

     

    4.   Informazioni riguardanti la o le attività svolte dall’operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della o delle attività svolte



    Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

    □  Svolgere la/le attività per fini propri

    □  Svolge la/le attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

     

     

     

     

     

     

    5.   Informazioni sulla/sulle attività svolte dall’appaltatore terzo



    Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

    □  L’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile

    □  L’appaltatore terzo è responsabile

     

     

     

     

     

     

    6.   Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell’operatore o del gruppo di operatori di cui l’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all’appaltatore



    Nome e indirizzo

    Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

     

     

     

     

     

     

    7.   Informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848:

    a) 

    nome dell’organismo di accreditamento;

    b) 

    hyperlink al certificato di accreditamento.

    8.   Altre informazioni.



     

    ▼B




    ALLEGATO II

    Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848

    Ai fini del presente allegato, le categorie di prodotti sono designate dai codici seguenti:

    A

    :

    vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

    B

    :

    animali e prodotti animali non trasformati;

    C

    :

    alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;

    D

    :

    prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;

    E

    :

    mangimi;

    F

    :

    vino;

    G

    :

    altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti.

    Informazioni concernenti l’indirizzo postale, l’indirizzo del sito Internet e l’indirizzo email di contatto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, nonché il nome dell’organismo di accreditamento che concede il suo accreditamento, sono reperibili sul sito web della Commissione dedicato all’agricoltura biologica.

    Nome dell’autorità o dell’organismo di controllo

    1) 

    Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:



    Codice numerico

    Paese terzo

    Categoria di prodotti

    XX-BIO-XXX

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    2) 

    Durata del riconoscimento:

    3) 

    Eccezioni:



    ( 1 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

    ( 2 ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

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