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Document 02019R2123-20220101

    Consolidated text: Regolamento delegato (UE) 2019/2123 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)Testo rilevante ai fini del SEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2123/2022-01-01

    02019R2123 — IT — 01.01.2022 — 001.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2123 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2019

    che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 321 del 12.12.2019, pag. 64)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2305 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2021

      L 461

    5

    27.12.2021




    ▼B

    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2123 DELLA COMMISSIONE

    del 10 ottobre 2019

    che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    Articolo 1

    Oggetto

    1.  

    Il presente regolamento stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono eseguire:

    a) 

    controlli di identità e controlli fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero sulle:

    i) 

    partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) e partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031;

    ▼M1

    bis

    partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al punto i) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

    ▼M1

    ii) 

    partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste dagli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625, compresi quelli che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;

    b) 

    controlli documentali a distanza da un posto di controllo frontaliero sulle partite di:

    i) 

    piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

    ii) 

    piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui al punto i) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

    ▼B

    2.  

    Le autorità competenti situate a distanza dal posto di controllo frontaliero, compreso presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero e presso un punto di entrata nell’Unione, svolgono operazioni durante e dopo i controlli documentali, di identità e fisici in conformità al regolamento di esecuzione 2019/2130 della Commissione ( 3 ).

    ▼M1

    Articolo 1 bis

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1. 

    «controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi»: i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2017/625;

    2. 

    «controlli fitosanitari»: i controlli ufficiali effettuati per verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625;

    3. 

    «controlli dei prodotti biologici»: i controlli ufficiali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione ( 4 ).

    ▼B

    Capo I

    Controlli di identità e controlli fisici eseguiti presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri

    Articolo 2

    Condizioni per l’esecuzione dei controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

    1.  

    ►M1  I controlli di identità e fisici per la verifica della conformità alla normativa dell’Unione relativa alla sicurezza alimentare, alla sicurezza dei mangimi e alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante possono essere eseguiti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero: ◄

    a) 

    quando ha effettuato la notifica preventiva in conformità all’articolo 56, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, l’operatore o l’autorità competente del posto di controllo frontaliero ha indicato nel documento sanitario comune di entrata («DSCE») il punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici;

    b) 

    i risultati dei controlli documentali eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sono soddisfacenti;

    c) 

    le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita al punto di controllo;

    d) 

    prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali («IMSOC»);

    e) 

    l’operatore ha trasportato la partita dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo in regime di sorveglianza doganale, senza scarico delle merci durante il trasporto;

    f) 

    l’operatore si è assicurato che una copia del DSCE di cui alla lettera c), in formato cartaceo o elettronico, accompagni la partita al punto di controllo;

    g) 

    l’operatore si è assicurato che:

    i) 

    le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 e le partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata dei certificati ufficiali di cui all’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, rilasciata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento;

    ii) 

    le partite di alimenti e mangimi di origine non animale che sono oggetto delle misure previste negli atti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2017/625 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata dei risultati delle analisi di laboratorio effettuate dalle autorità competenti del paese terzo, rilasciata conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale regolamento;

    h) 

    l’operatore ha indicato il numero di riferimento del DSCE di cui alla lettera c) nella dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali ai fini del trasferimento della partita al punto di controllo e ha conservato una copia di tale DSCE a disposizione delle autorità doganali come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).

    2.  
    La prescrizione che la copia autenticata di cui al paragrafo 1, lettera g), punti i) e ii), accompagni la partita non si applica nel caso in cui i rispettivi certificati ufficiali o i risultati delle analisi di laboratorio siano stati inseriti nell’IMSOC dalle autorità competenti del paese terzo o caricati nell’IMSOC dall’operatore e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero abbiano verificato che essi corrispondono agli originali dei certificati o dei risultati delle analisi di laboratorio.
    3.  

    Se l’autorità competente di uno Stato membro gestisce un sistema nazionale esistente che registra i risultati dei controlli documentali, di identità e fisici, il paragrafo 1, lettere d) e h), non si applica alle partite che lasciano il posto di controllo frontaliero verso il punto di controllo all’interno dello stesso Stato membro, purché siano soddisfatte le seguenti prescrizioni:

    a) 

    le informazioni sull’ora prevista di arrivo della partita al punto di controllo e sul tipo di mezzo di trasporto sono disponibili nel sistema nazionale esistente;

    b) 

    il sistema nazionale esistente rispetta le seguenti condizioni:

    i) 

    garantisce l’informazione tempestiva delle autorità doganali e dell’operatore in merito all’autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera c), e delle autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito all’arrivo della partita al punto di controllo;

    ii) 

    scambia con l’IMSOC dati elettronici, comprese le informazioni sui respingimenti di partite e informazioni che consentono di identificare chiaramente ciascuna partita, ad esempio mediante un numero di riferimento unico;

    iii) 

    garantisce che la finalizzazione del DSCE di cui al paragrafo 1, lettera c), possa aver luogo solo dopo lo scambio elettronico di dati e la conferma dell’IMSOC.

    ▼M1

    4.  

    Le autorità competenti possono eseguire i seguenti controlli ufficiali presso un punto di controllo indicato nel DSCE diverso dal posto di controllo frontaliero, salvo qualora nel riquadro 30 del certificato di ispezione di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 («certificato di ispezione») sia stata spuntata la casella «La partita non può essere immessa in libera pratica»:

    a) 

    controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), del presente regolamento;

    b) 

    controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del presente regolamento che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

    Articolo 2 bis

    Condizioni per l’esecuzione dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici presso punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri in relazione alle partite di determinati prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848

    1.  

    Le autorità competenti possono eseguire controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici in relazione alle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), e in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 presso un punto di controllo indicato nel certificato di ispezione diverso dal posto di controllo frontaliero se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    a) 

    il punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici è stato indicato nel certificato di ispezione dall’operatore responsabile della partita al momento della notifica preventiva in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione ( 6 ) o dall’autorità competente del posto di controllo frontaliero;

    b) 

    i risultati dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli documentali eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sono soddisfacenti;

    c) 

    le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel riquadro 26 del certificato di ispezione la loro autorizzazione a trasferire la partita al punto di controllo;

    d) 

    le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno registrato nel DSCE la loro autorizzazione a trasferire la partita a un punto di controllo per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici o per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici, a seconda dei casi;

    e) 

    prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’autorità competente del posto di controllo frontaliero responsabile dei controlli dei prodotti biologici notifica l’arrivo della partita all’autorità competente del punto di controllo responsabile dei controlli dei prodotti biologici inserendo il certificato di ispezione nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces);

    f) 

    l’operatore ha trasportato la partita dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo in regime di sorveglianza doganale, senza scarico delle merci durante il trasporto;

    g) 

    l’operatore si è assicurato che le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i bis), e di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 siano accompagnate al punto di controllo da una copia autenticata del certificato di ispezione;

    h) 

    l’operatore ha indicato il numero di riferimento del certificato di ispezione nella dichiarazione doganale presentata alle autorità doganali ai fini del trasferimento della partita al punto di controllo e ha conservato una copia di tale certificato a disposizione delle autorità doganali come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.

    2.  
    La prescrizione che una copia autenticata del certificato di ispezione di cui al paragrafo 1, lettera g), accompagni la partita non si applica nel caso in cui tale certificato sia stato rilasciato nel sistema Traces dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo del paese terzo in conformità al regolamento delegato (UE) 2021/2306 o sia stato caricato nel sistema Traces dall’operatore e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero abbiano verificato che corrisponde all’originale del certificato di ispezione.

    ▼B

    Articolo 3

    Controlli di identità e fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

    1.  

    ►M1  I controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni: ◄

    a) 

    l’operatore responsabile della partita ha chiesto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso il punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano il trasferimento della partita a tale punto di controllo;

    b) 

    le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno deciso che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso il punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e l’operatore non solleva obiezioni a tale decisione.

    2.  

    I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

    a) 

    non vi è autorizzazione da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1, lettera a);

    b) 

    l’operatore solleva obiezioni alla decisione di trasferire la partita al punto di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b).

    ▼M1

    3.  

    Le autorità competenti possono eseguire controlli di identità e fisici in relazione alle partite di alimenti e mangimi di origine non animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii), che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se, oltre a verificarsi una delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

    a) 

    l’operatore responsabile della partita ha chiesto il trasferimento a un punto di controllo sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici;

    b) 

    nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sia per i controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso tale trasferimento, a seconda dei casi, in relazione a tutti i suddetti controlli. Tali controlli sono eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica.

    4.  
    Se le partite sono trasferite a un punto di controllo in conformità al paragrafo 3, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli della sicurezza degli alimenti e dei mangimi registrano il trasferimento nel DSCE e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici registrano il trasferimento nel certificato di ispezione.

    ▼B

    Articolo 4

    Controlli di identità e fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

    1.  

    I controlli di identità e i controlli fisici possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero sulle partite di:

    a) 

    piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, e all’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

    b) 

    piante, prodotti vegetali e altri oggetti che sono oggetto di una misura di emergenza prevista negli atti adottati conformemente all’articolo 28, paragrafo 1, all’articolo 30, paragrafo 1, all’articolo 40, paragrafo 3, all’articolo 41, paragrafo 3, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 53, paragrafo 3, e all’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031;

    ▼M1

    c) 

    piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui alle lettere a) e b) che sono soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma dell’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.

    ▼B

    2.  

    I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

    a) 

    l’operatore responsabile della partita ha chiesto alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso un punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero autorizzano il trasferimento della partita al punto di controllo;

    b) 

    le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno deciso che i controlli di identità e i controlli fisici siano eseguiti presso un punto di controllo che è stato designato per la categoria di merci di tale partita e l’operatore non solleva obiezioni a tale decisione.

    3.  

    I controlli di identità e i controlli fisici di cui al paragrafo 1 sono eseguiti dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero se si verifica una delle seguenti condizioni:

    a) 

    non vi è autorizzazione da parte dell’autorità competente del posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 2, lettera a);

    b) 

    l’operatore solleva obiezioni alla decisione di trasferire la partita al punto di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b).

    ▼M1

    4.  

    In relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti di cui al paragrafo 1, lettera c), i controlli di identità e fisici possono essere eseguiti dalle autorità competenti presso un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero se, oltre a una delle condizioni di cui al paragrafo 2, si verificano le seguenti condizioni:

    a) 

    l’operatore responsabile della partita ha chiesto il trasferimento a un punto di controllo sia per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici;

    b) 

    nel caso in cui la partita sia selezionata dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero sia per i controlli fitosanitari sotto forma di controlli di identità e fisici sia per i controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso tale trasferimento, a seconda dei casi, in relazione a tutti i suddetti controlli. Tali controlli sono eseguiti presso lo stesso punto di controllo, che deve essere designato per la categoria di merci della partita e deve essere situato nello Stato membro in cui la partita deve essere immessa in libera pratica.

    5.  
    Se le partite sono trasferite a un punto di controllo in conformità al paragrafo 4, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli fitosanitari registrano il trasferimento nel DSCE e le autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici registrano il trasferimento nel certificato di ispezione.

    ▼B

    Articolo 5

    Condizioni specifiche per i controlli di identità e i controlli fisici di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

    1.  
    Per le partite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, i controlli di identità e i controlli fisici possono essere eseguiti presso un punto di controllo, purché l’operatore si sia assicurato che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite sia chiuso o sigillato in modo tale che, durante il loro trasferimento al punto di controllo, esse non possano causare un’infestazione o un’infezione ad altre piante, prodotti vegetali o altri oggetti con gli organismi nocivi elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e, nel caso delle zone protette, con i rispettivi organismi nocivi figuranti nell’elenco stabilito a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento.
    2.  

    In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti del posto di controllo frontaliero di entrata possono consentire che l’imballaggio o il mezzo di trasporto delle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti non sia chiuso o sigillato, se si verificano le seguenti condizioni:

    a) 

    la partita è costituita da legno di conifere coltivato o prodotto in una zona geografica di un paese terzo che condivide una frontiera terrestre con lo Stato membro per il quale l’autorità competente è responsabile e vi sono informazioni attestanti che il legno possiede lo stesso status fitosanitario in tale paese terzo e in tale Stato membro;

    b) 

    le partite di legno di conifere sono trasportate a un punto di controllo situato nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di entrata;

    c) 

    le partite di legno di conifere non comportano, durante il trasporto al punto di controllo, un rischio specifico di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o di organismi nocivi oggetto delle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

    d) 

    prima di lasciare il territorio di tale Stato membro, l’autorità competente si assicura che tale legno sia trasformato in modo tale che non rappresenti un rischio fitosanitario.

    3.  

    Gli Stati membri che si avvalgono delle disposizioni di cui al paragrafo 2:

    a) 

    informano la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla zona del paese terzo interessato e allo status fitosanitario di tale zona;

    b) 

    presentano ogni anno una relazione indicante il volume e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti sul legno di conifere in questione.

    Articolo 6

    Operazioni durante e dopo i controlli di identità e fisici presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero

    1.  
    Dopo che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno autorizzato o deciso il trasferimento della partita al punto di controllo indicato nel DSCE, l’operatore responsabile della partita non la presenta, per i controlli di identità e fisici, a un punto di controllo diverso da quello indicato nel DSCE, a meno che le autorità competenti del posto di controllo frontaliero non autorizzino il trasferimento della partita a un altro punto di controllo in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).
    2.  
    Le autorità competenti del punto di controllo confermano l’arrivo della partita alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero compilando nell’IMSOC il DSCE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
    3.  
    Le autorità competenti del punto di controllo finalizzano il DSCE distinto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), o, qualora si applichi l’articolo 2, paragrafo 3, il DSCE di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), registrandovi i risultati dei controlli di identità e dei controlli fisici ed ogni decisione sulla partita adottata conformemente all’articolo 55 del regolamento (UE) 2017/625.
    4.  
    L’operatore indica il numero di riferimento del DSCE finalizzato di cui al paragrafo 3 nella dichiarazione doganale presentata per la partita alle autorità doganali e conserva una copia di tale DSCE a disposizione delle autorità doganali quale documento di accompagnamento, come indicato all’articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013.
    5.  

    Se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero non hanno ricevuto, entro 15 giorni dal giorno in cui è stato autorizzato il trasferimento di una partita al punto di controllo, la conferma dell’arrivo della partita dalle autorità competenti del punto di controllo, esse:

    a) 

    verificano con le autorità competenti del punto di controllo se la partita è arrivata al punto di controllo;

    b) 

    qualora dalla verifica di cui alla lettera a) risulti che la partita non è arrivata al punto di controllo, informano le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 di non aver ricevuto la conferma dell’arrivo a destinazione della partita;

    c) 

    avviano ulteriori indagini per determinare l’ubicazione effettiva delle merci in collaborazione con le autorità doganali e le altre autorità di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.

    ▼M1

    6.  

    In relazione alle partite trasferite a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici, le autorità competenti del punto di controllo:

    a) 

    confermano l’arrivo della partita alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero responsabili dei controlli dei prodotti biologici tramite il sistema Traces;

    b) 

    registrano nel certificato di ispezione i risultati dei controlli dei prodotti biologici sotto forma di controlli di identità e fisici e la decisione in merito alla partita in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2306.

    ▼B

    Capo II

    Controlli documentali eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

    Articolo 7

    Controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

    ▼M1

    I controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), che entrano nell’Unione possono essere eseguiti:

    ▼B

    a) 

    se le partite arrivano in un posto di controllo frontaliero, dalle autorità competenti situate a distanza dal posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo diverso dal posto di controllo frontaliero, purché siano situate nello stesso Stato membro del posto di controllo frontaliero di arrivo della partita;

    b) 

    se le partite sono soggette a controlli con frequenza ridotta, come stabilito nelle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2017/625 e arrivano in un punto di entrata diverso dal posto di controllo frontaliero, dalle autorità competenti del punto di entrata nell’Unione.

    Articolo 8

    Condizioni per l’esecuzione di controlli documentali sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti eseguiti a distanza da un posto di controllo frontaliero

    1.  

    L’esecuzione dei controlli documentali di cui all’articolo 7 è soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:

    a) 

    le autorità competenti di cui all’articolo 7 eseguono controlli documentali:

    i) 

    sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di arrivo della partita;

    ii) 

    sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio caricati nell’IMSOC dall’operatore, se le autorità competenti del posto di controllo frontaliero hanno verificato che corrispondono agli originali dei certificati o dei risultati delle prove di laboratorio;

    iii) 

    sui certificati ufficiali e sui risultati delle prove di laboratorio presentati nell’IMSOC dalle autorità competenti di paesi terzi; o

    iv) 

    certificati ufficiali originali, se le autorità competenti di cui all’articolo 7 fanno parte del posto di controllo frontaliero designato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1012 della Commissione ( 7 ); o

    ▼M1

    v) 

    per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, sul certificato di ispezione di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2306;

    ▼B

    b) 

    la partita non è trasportata dall’operatore dal posto di controllo frontaliero al punto di controllo per i controlli di identità e fisici finché le autorità competenti di cui all’articolo 7 non abbiano informato le autorità competenti del posto di controllo frontaliero in merito ai risultati soddisfacenti dei controlli documentali.

    ▼M1

    2.  
    Se le partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti devono essere trasportate dall’operatore a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli di identità e dei controlli fisici, si applicano gli articoli 2, 2 bis, 4 e 5.

    ▼B

    3.  

    Una partita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti può essere trasportata dall’operatore dal posto di controllo frontaliero a un punto di controllo per l’esecuzione dei controlli documentali, purché il punto di controllo si trovi in regime di sorveglianza della stessa autorità competente del posto di controllo frontaliero.

    Capo III

    Disposizioni finali

    Articolo 9

    Abrogazioni

    1.  
    La direttiva 2004/103/CE della Commissione è abrogata con effetto dal 14 dicembre 2020.
    2.  
    Le decisioni 2010/313/UE e 2010/458/UE della Commissione sono abrogate con effetto dal 14 dicembre 2019.

    Articolo 10

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

    L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e gli articoli 7 e 8 si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2020.

    L’articolo 2, paragrafo 3, si applica fino al 13 dicembre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



    ( 1 ) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

    ( 2 ) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

    ( 3 ) Regolamento di esescuzione 2019/2130 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme dettagliate per le operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri (cfr. pag. 128 della presente Gazzetta ufficiale).

    ( 4 ) Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (GU L 461, 27.12.2021, del …, pag. 13).).

    ( 5 ) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione (GU L 461, 27.12.2021, del …, pag. 30).

    ( 7 ) Regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).

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