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Document 02014R0283-20180802
Regulation (EU) No 283/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 on guidelines for trans-European networks in the area of telecommunications infrastructure and repealing Decision No 1336/97/EC (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Regolamento (UE) n . 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n . 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
02014R0283 — IT — 02.08.2018 — 002.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
REGOLAMENTO (UE) N. 283/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 086 dell'21.3.2014, pag. 14) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2017/1953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2017 |
L 286 |
1 |
1.11.2017 |
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REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 luglio 2018 |
L 193 |
1 |
30.7.2018 |
REGOLAMENTO (UE) N. 283/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 2014
sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce orientamenti per una tempestiva diffusione e interoperabilità dei progetti di interesse comune nell'ambito delle reti di telecomunicazioni transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.
2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:
a) gli obiettivi e le priorità operative dei progetti di interesse comune;
b) l'individuazione di progetti di interesse comune;
c) i criteri secondo i quali le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune sono ammesse a fruire dell'assistenza finanziaria unionale a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto attiene al loro sviluppo, attuazione, diffusione, interconnessione e interoperabilità;
d) le priorità per il finanziamento di progetti di interesse comune.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1316/2013.
2. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1316/2013, si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a) |
"infrastruttura di telecomunicazioni" : reti a banda larga e infrastrutture di servizi digitali; |
b) |
"infrastrutture di servizi digitali" : infrastrutture che consentono ai servizi in rete di essere erogati elettronicamente, generalmente via internet, che forniscono servizi transeuropei interoperabili di interesse pubblico ai cittadini, alle imprese e/o alle autorità pubbliche, e che sono composti da piattaforme di servizi chiave e da servizi generici; |
c) |
"elementi" : infrastrutture di servizi digitali di base che costituiscono fattori chiave da riutilizzare in infrastrutture di servizi digitali più complessi; |
d) |
"piattaforme di servizi digitali chiave" : elementi centrali delle infrastrutture di servizi digitali volte a garantire connettività, accesso e interoperabilità a livello transeuropeo, e che possono essere aperte ad altre entità; |
e) |
"servizi generici" : servizi di gateway che collegano una o più infrastrutture nazionali a piattaforme di servizi chiave e servizi che aumentano la capacità di un’infrastruttura di servizi digitali dando accesso a centri di calcolo e strutture di archiviazione e gestione dati ad alte prestazioni; |
f) |
"reti a banda larga" : reti di accesso con o senza fili, infrastruttura ausiliaria e reti essenziali in grado di fornire una connettività ad altissima velocità; |
g) |
"azioni orizzontali" : azioni di sostegno agli studi e ai programmi ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 7, rispettivamente del regolamento (UE) n. 1316/2013; |
h) |
"punto di accesso locale senza fili" : apparecchiatura di piccole dimensioni, a bassa potenza e di portata limitata, che utilizza su base non esclusiva lo spettro radio le cui condizioni di disponibilità e di uso efficiente a tal fine sono armonizzate a livello dell'Unione e che consente agli utenti l'accesso senza fili a una rete di comunicazioni elettroniche. |
Articolo 3
Obiettivi
1. I progetti di interesse comune contribuiscono a realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1316/2013.
2. Oltre agli obiettivi generali, i progetti di interesse comune perseguono uno o più dei seguenti obiettivi specifici:
a) contribuire alla crescita economica e sostenere il completamento e il funzionamento del mercato interno, portando al miglioramento della competitività dell'economia europea, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI);
b) contribuire a migliorare la vita quotidiana dei cittadini, delle imprese e delle autorità pubbliche a tutti i livelli promuovendo le reti a banda larga, l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti a banda larga nazionali, regionali e locali nonché l'accesso non discriminatorio a tali reti e l'inclusione digitale.
3. Le seguenti priorità operative contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2:
a) interoperabilità, connettività, diffusione sostenibile, funzionamento e aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché coordinamento a livello europeo;
b) flusso efficiente di investimenti pubblici e privati volti a promuovere la diffusione e l'ammodernamento delle reti a banda larga in vista di contribuire agli obiettivi di banda larga dell'Agenda digitale europea.
Articolo 4
Progetti di interesse comune
1. I progetti di interesse comune, in particolare:
a) mirano a creare e/o rafforzare le piattaforme di servizi chiave interoperabili e, ove possibile, compatibili a livello internazionale, abbinati a servizi generici per le infrastrutture di servizi digitali;
b) forniscono mezzi di investimento efficienti per le reti a banda larga, attraggono nuove categorie di investitori e di promotori di progetto, stimolando altresì la riproducibilità dei progetti innovativi e dei modelli commerciali;
c) sostengono la fornitura di connettività locale senza fili di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali.
2. I progetti di interesse comune possono comprendere il loro intero ciclo, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento e l'aggiornamento continuati, il coordinamento e la valutazione.
3. I progetti di interesse comune possono ricevere il sostegno delle azioni orizzontali.
4. I progetti di interesse comune e le pertinenti azioni sono descritti in modo più particolareggiato nell'allegato.
Articolo 5
Metodi d'intervento
1. Nel settore delle infrastrutture di servizi digitali, le piattaforme di servizi chiave sono attuate in primo luogo dall'Unione, mentre i servizi generici sono attuati dalle parti che si connettono alla corrispondente piattaforma di servizi chiave. Gli investimenti nelle reti a banda larga sono sostenuti in via predominante dal settore privato, grazie al sostegno di un quadro normativo competitivo e propizio agli investimenti. Il sostegno pubblico per le reti a banda larga è erogato solo ove si riscontri una carenza del mercato o una situazione di investimento non ottimale.
2. Gli Stati membri e altri soggetti responsabili dell'attuazione di progetti di interesse comune o che contribuiscono all'attuazione degli stessi sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie a facilitare l'attuazione dei progetti di interesse comune. La decisione finale sull'attuazione di un progetto di interesse comune, che riguarda il territorio di uno Stato membro, è adottata dopo l'approvazione di tale Stato membro.
3. Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune e rispondenti ai criteri di cui all'articolo 6 del presente regolamento sono ammesse a fruire dell'assistenza finanziaria dell'Unione alle condizioni e mediante gli strumenti esistenti a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013. L'assistenza finanziaria è erogata conformemente alle pertinenti regole e procedure adottate dall'Unione e in base alle priorità di finanziamento di cui all'articolo 6 del presente regolamento e alle risorse disponibili, tenendo conto delle esigenze specifiche dei beneficiari.
4. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell’ambito delle infrastrutture di servizi digitali sono sostenute da:
a) appalti;
b) sovvenzioni; e/o
c) strumenti finanziari di cui al paragrafo 5.
4 bis. Il contributo complessivo del bilancio dell’Unione agli strumenti finanziari per le infrastrutture di servizi digitali di cui al paragrafo 4, lettera c), del presente articolo non supera il 10 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.
5. le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle reti a banda larga sono sostenute da:
a) strumenti finanziari quali definiti dal regolamento (UE) n. 1316/2013, aperti a contributi supplementari da altri settori dell'MCE, diversi strumenti, programmi e linee di bilancio dell'Unione, Stati membri, comprese le autorità regionali e locali e ogni altro investitore, compresi investitori privati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013, e/o
b) una combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni provenienti da fonti pubbliche diverse dall'MCE, siano esse sovvenzioni pubbliche dell'Unione o nazionali;
5 bis. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali sono sostenute da:
a) sovvenzioni; e/o
b) altre forme di assistenza finanziaria che non includono gli strumenti finanziari.
6. le azioni orizzontali sono sostenute da:
a) appalto pubblico, e/o
b) sovvenzioni.
7. L'importo di bilancio complessivo assegnato agli strumenti finanziari per le reti a banda larga non supera l'ammontare minimo necessario per decidere interventi efficienti in termini di costi che sono determinati in base alle valutazioni ex-ante di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1316/2013.
Tale importo è pari al massimo al 15 % della dotazione finanziaria per il settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013.
8. Almeno un terzo dei progetti a banda larga che ricevono assistenza finanziaria dal presente regolamento mira ad una velocità della stessa superiore ai 100 Mbps.
9. In seguito alla relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere, su proposta della Commissione, l'importo stabilito a norma del paragrafo 7 del presente articolo e la proporzione dei progetti di cui al paragrafo 8 del presente articolo.
10. Laddove il sostegno dell'MCE integri i Fondi ESI e altri sostegni pubblici diretti, la realizzazione di sinergie fra le azioni dell'MCE e il sostegno dei Fondi ESI può essere rafforzata per mezzo di un adeguato meccanismo di coordinamento.
Articolo 6
Criteri di ammissibilità e priorità di finanziamento
1. Le azioni che contribuiscono a progetti d'interesse comune nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali rispondono ai seguenti requisiti per essere ammesse al finanziamento:
a) possiedono una maturità sufficiente per la diffusione, come dimostrato in particolare da un progetto pilota dall'esito positivo nell'ambito di programmi come i programmi dell'Unione afferenti all'innovazione e alla ricerca;
b) contribuiscono alle politiche e alle attività dell'Unione a sostegno del mercato interno;
c) creano un valore aggiunto europeo e dispongono di una strategia e di una programmazione per una sostenibilità di lungo termine, se del caso mediante fonti di finanziamento diverse dall'MCE, la cui qualità deve essere dimostrata mediante una valutazione di fattibilità e di costi-benefici. Tale strategia è aggiornata quando opportuno;
d) soddisfano gli standard internazionali e/o europei o le specifiche aperte e gli orientamenti relativi all'interoperabilità, come il quadro europeo di interoperabilità, e sfruttano le soluzioni esistenti.
2. La selezione delle azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture di servizi digitali da finanziare nell'ambito dell'MCE, nonché il relativo livello di finanziamento, sono effettuati in un programma di lavoro annuale di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1316/2013.
3. Si attribuisce la massima priorità di finanziamento agli elementi essenziali aventi prospettive dimostrabili di fruizione destinati allo sviluppo, alla diffusione e al funzionamento di altre infrastrutture di servizi digitali quali elencate nella sezione 1.1 dell'allegato.
4. La seconda priorità è attribuita ad altre infrastrutture di servizi digitali a sostegno del diritto unionale, delle politiche e dei programmi, quali elencati nelle sezioni 1.2 e 1.3 dell'allegato e, ove possibile, deve essere basata su elementi esistenti.
5. Il sostegno alle piattaforme di servizi chiave è prioritario rispetto a quello fornito ai servizi generici.
6. Sulla base degli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, della descrizione dei progetti di interesse comune nell'allegato del presente regolamento e, tenendo conto del bilancio disponibile, i programmi di lavoro annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013 possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità e di priorità nel settore delle infrastrutture di servizi digitali.
7. Per essere ammesse a fruire dei finanziamenti, le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune nell'ambito delle reti a banda larga rispondono a tutti seguenti requisiti:
a) contribuiscono in modo significativo alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa;
b) hanno raggiunto uno sviluppo di progetto e fasi preparatorie sufficientemente mature da essere dotate di efficaci meccanismi di attuazione;
c) mirano a risolvere carenze di mercato o situazioni di investimento non ottimali;
d) non sfociano in distorsioni del mercato né riducono gli investimenti privati;
e) si avvalgono della tecnologia ritenuta più idonea a soddisfare le esigenze della zona geografica in oggetto, tenuto conto di fattori geografici, sociali ed economici fondati su criteri obiettivi e coerenti con il principio di neutralità tecnologica;
f) diffondono la tecnologia più adatta allo specifico progetto, proponendo l'equilibrio ottimale tra le tecnologie di punta in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resistenza della rete ed efficienza sotto il profilo dei costi;
g) hanno un alto potenziale di riproducibilità e/o sono basate su modelli commerciali innovativi.
8. I criteri di cui alla lettera g) del paragrafo 7 del presente articolo non sono richiesti per i progetti finanziati per mezzo dei contributi supplementari limitati erogati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013.
8 bis. Le azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune per quanto riguarda la fornitura di connettività locale senza fili, di alta qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nelle comunità locali soddisfano le condizioni di cui alla sezione 4 dell'allegato per essere ammissibili al finanziamento.
9. Le azioni orizzontali soddisfano uno dei seguenti criteri per essere ammissibili al finanziamento:
a) preparano o sostengono le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti;
b) creano una nuova domanda di infrastrutture di servizi digitali.
Articolo 7
Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali
1. L'Unione può stabilire contatti, intavolare discussioni e scambiare informazioni, nonché cooperare con autorità pubbliche o altre organizzazioni di paesi terzi per raggiungere qualsiasi obiettivo perseguito dal presente regolamento. Fra gli altri obiettivi, tale cooperazione mira a promuovere l'interoperabilità fra le reti nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni nell'Unione e analoghe reti di telecomunicazioni situate in paesi terzi.
2. I paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), possono partecipare al settore dell'MCE che contempla l'infrastruttura di telecomunicazioni conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE.
3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1316/2013, i paesi in via di adesione e i paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione possono partecipare al settore dell'MCE che contempla l'infrastruttura di telecomunicazioni conformemente agli accordi firmati con l'Unione.
4. Ai fini della partecipazione dei paesi dell'EFTA, il settore del MCE che riguarda le infrastrutture di telecomunicazioni si considera un programma separato.
Articolo 8
Scambio di informazioni, monitoraggio e comunicazione
1. Sulla base delle informazioni pervenute a norma dell’articolo 22, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1316/2013, gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni e migliori prassi sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento, compreso l’uso degli strumenti finanziari. Se del caso, gli Stati membri coinvolgono le autorità locali e regionali nel processo. La Commissione pubblica una sintesi annuale di tali informazioni e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La Commissione consulta ed è assistita da un gruppo di esperti, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. Nella fattispecie, il gruppo di esperti assiste la Commissione per quanto attiene:
a) al monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento;
b) alla considerazione dei piani o delle strategie nazionali, se del caso;
c) all'adozione di misure volte a valutare l'attuazione dei programmi di lavoro a livello tecnico e finanziario;
d) ad affrontare problemi esistenti o emergenti di attuazione del progetto;
e) alla definizione di orientamenti strategici prima dell'elaborazione dei programmi di lavoro annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013, con particolare riguardo alla selezione e al ritiro di azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune e alla determinazione della ripartizione del bilancio, nonché alla revisione di tali programmi di lavoro.
3. Il gruppo di esperti può anche considerare qualsiasi altro tema relativo allo sviluppo delle reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni.
4. La Commissione informa il gruppo di esperti in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei programmi annuale e pluriennale di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1316/2013.
5. Il gruppo di esperti coopera con le entità che partecipano alla pianificazione, allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei servizi digitali, nonché con altri pertinenti soggetti interessati.
La Commissione e altre entità incaricate dell'attuazione del presente regolamento, quali la Banca europea degli investimenti, prestano particolare attenzione alle osservazioni del gruppo di esperti.
6. Assieme alla valutazione intermedia e alla valutazione ex-post del regolamento (UE) n. 1316/2013 di cui all'articolo 27 di tale regolamento e con l'assistenza del gruppo di esperti, la Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento. Tale relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. La relazione fornisce una valutazione dei progressi conseguiti nello sviluppo e nell'attuazione di progetti di interesse comune, compresi, se del caso, i ritardi nell'attuazione e le difficoltà incontrate, nonché informazioni sugli impegni e i pagamenti.
8. Nella relazione la Commissione valuta anche se la portata dei progetti di interesse comune continui a rispecchiare gli sviluppi tecnologici e le innovazioni nonché gli sviluppi regolamentari ed economici e di mercato e se, in vista di tali sviluppi e dell'esigenza di sostenibilità di lungo termine, si debbano sopprimere gradualmente o finanziare in altri modi i sostegni a qualsiasi progetto di interesse comune in essere. Per i progetti suscettibili di incidere notevolmente sull'ambiente, tali relazioni comprendono un'analisi dell'impatto ambientale, che tiene conto, se del caso, delle esigenze di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione di questi ultimi e della resistenza alle catastrofi. Tale valutazione può anche svolgersi in qualsiasi altro momento ritenuto opportuno.
9. La realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 è misurata ex post, fra l'altro sulla base:
a) della disponibilità delle infrastrutture di servizi digitali, misurata per mezzo del numero di Stati membri connessi a ciascuna di esse;
b) della percentuale di cittadini e imprese che si avvalgono delle infrastrutture di servizi digitali e della disponibilità di tali servizi a livello transfrontaliero;
c) del volume di investimenti attratto nel settore della banda larga e dell'effetto di leva, per i progetti finanziati attraverso contributi provenienti da fonti pubbliche di cui all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b);
d) del numero di connessioni ai punti di accesso locali senza fili realizzati da azioni che attuano la sezione 4 dell'allegato.
Articolo 9
Abrogazione
La decisione n. 1336/97/CE è abrogata.
Articolo 10
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
SEZIONE 1. INFRASTRUTTURE DI SERVIZI DIGITALI
Gli interventi nell'ambito delle infrastrutture di servizi digitali di norma riposano su un'architettura a due strati: le piattaforme di servizi chiave e i servizi generici. La piattaforma di servizi chiave costituisce una precondizione per istituire un'infrastruttura di servizi digitali.
Le piattaforme di servizi chiave mirano a soddisfare le esigenze di interoperabilità e di sicurezza dei progetti di interesse comune. Esse sono destinate a consentire l'interazione fra le autorità pubbliche da un lato e i cittadini, le imprese e le organizzazioni dall'altro nonché fra autorità pubbliche di diversi Stati membri per mezzo di piattaforme di interazione standardizzate, transfrontaliere e facili da usare.
Per quanto riguarda le infrastrutture di servizi digitali, gli elementi sono prioritari rispetto ad altre infrastrutture di servizi, poiché ne costituiscono una precondizione. I servizi generici costituiscono il collegamento fra le piattaforme di servizi chiave e consentono ai servizi nazionali a valore aggiunto di fruire delle piattaforme di servizi chiave. Essi costituiscono ponti fra le piattaforme di servizi nazionali e le piattaforme di servizi chiave, consentendo in tal modo alle autorità pubbliche e alle organizzazioni, alle imprese e/o ai cittadini di accedere alle piattaforme di servizi chiave per effettuare transazioni transfrontaliere. Devono essere assicurati la qualità dei servizi e il sostegno alle parti interessate impegnate in tali transazioni. Tali servizi devono sostenere e promuovere la diffusione delle piattaforme di servizi chiave.
L'attenzione non deve essere incentrata esclusivamente sulla creazione di infrastrutture di servizi digitali e dei servizi afferenti, bensì anche sulla governance relativa al funzionamento di tali servizi.
Le nuove piattaforme di servizi chiave devono essere principalmente basate sulle piattaforme esistenti e sui relativi elementi e/o, ove possibile, aggiungere nuovi elementi.
1. Gli elementi identificati ai fini dell'inclusione nei programmi di lavoro fatto salvo l'articolo 6, paragrafi 1 e 3 sono i seguenti:
a) Identificazione e autenticazione elettroniche: si tratta di servizi volti a consentire il riconoscimento e la convalida dell'identificazione e della firma elettroniche.
b) Emissione elettronica di documenti: si tratta di servizi intesi alla trasmissione sicura, tracciabile e transfrontaliera di documenti elettronici.
c) Traduzione automatica: si tratta di macchinari per la traduzione automatica e di risorse linguistiche specializzate, compresi gli strumenti e le interfacce necessari per far funzionare i servizi digitali paneuropei in un ambiente multilingue.
d) Sostegno alle infrastrutture digitali cruciali: si tratta di canali e piattaforme di comunicazione intesi a rafforzare a livello unionale la capacità di reazione, la condivisione di informazioni, il coordinamento e la risposta alle minacce informatiche.
e) Fatturazione elettronica: si tratta di servizi che consentono lo scambio elettronico sicuro di informazioni.
2. Le infrastrutture di servizi digitali consolidate individuate, in particolare, come ammissibili al finanziamento, che contribuiscono al servizio ininterrotto, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1:
a) Accesso alle risorse digitali del patrimonio europeo. Si tratta della piattaforma di servizi chiave basata sull'attuale portale Europeana. La piattaforma fornisce il punto di accesso ai contenuti del patrimonio culturale europeo di Europeana a livello di singoli elementi, un insieme di specifiche di interfaccia per l'interazione con l'infrastruttura (ricerca di dati, scaricamento di dati), un supporto per l'adattamento di metadati e l'incorporazione di nuovi contenuti, nonché informazioni sulle condizioni di riuso dei contenuti accessibili mediante l'infrastruttura.
b) Infrastruttura per un internet più sicuro. Si tratta della piattaforma per acquisire, utilizzare e mantenere le risorse di calcolo, le banche dati e gli strumenti informatici condivisi e per procedere allo scambio di buone prassi per i centri "Internet più sicuro" negli Stati membri. Sono comprese anche le operazioni di back office per trattare le denunce di contenuti relativi ad abusi sessuali sui minori su Internet, nonché i collegamenti verso le autorità di polizia, inclusi organismi internazionali quali Interpol e se del caso la gestione del ritiro di tali contenuti da parte dei siti web interessati. Le banche dati comuni e i sistemi di software comuni costituiranno la base di questa struttura. I centri "Internet più sicuro" e le loro attività pertinenti quali linee telefoniche d'assistenza e d'urgenza, nodi di sensibilizzazione e altre attività di sensibilizzazione rappresentano l'elemento chiave dell'infrastruttura per un internet più sicuro.
3. Altre infrastrutture di servizi digitali identificate come ammissibili al finanziamento fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1:
a) Servizi transfrontalieri elettronici interoperabili per gli appalti. Si tratta di un insieme di servizi fruibile dai fornitori di appalti elettronici del settore pubblico e privato per istituire piattaforme transfrontaliere sugli appalti elettronici. Quest'infrastruttura consentirà a qualsiasi impresa dell'Unione di rispondere a bandi di gara di qualsiasi autorità o entità di aggiudicazione in qualsiasi Stato membro riguardanti attività appaltanti pre e post aggiudicazione, integrando attività quali la presentazione elettronica di offerte, il fascicolo d'impresa virtuale, cataloghi elettronici, ordini elettronici e fatture elettroniche.
b) Servizi transfrontalieri interoperabili di assistenza sanitaria online. Si tratta di una piattaforma che renderà possibile l'interazione fra i cittadini/pazienti e i fornitori di assistenza sanitaria, la trasmissione di dati fra istituzioni e fra organizzazioni o la comunicazione paritaria fra cittadini/pazienti e/o addetti sanitari e istituzioni. I servizi mirano a comprendere l'accesso transfrontaliero alle cartelle cliniche elettroniche e ai servizi elettronici di prescrizione nonché ai servizi di medicina remota e assistenza a domicilio, ecc.
c) Piattaforma europea per l'interconnessione dei registri europei delle imprese. Si tratta di una piattaforma destinata a fornire una serie di strumenti e servizi centrali che consentiranno ai registri di imprese di tutti gli Stati membri di scambiarsi informazioni sulle imprese registrate e le loro filiali, fusioni e cessazioni. Metterà anche a disposizione un servizio di ricerca multipaese e multilingue per gli utenti di un punto di accesso centrale accessibile attraverso il portale eJustice.
d) Accesso a informazioni riusabili del settore pubblico. Si tratta di una piattaforma per un unico punto d'accesso a gruppi di dati multilingui (lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione) detenuti da organismi pubblici nell'Unione a livello europeo, nazionale, regionale e locale; strumenti di ricerca e visualizzazione dei gruppi di dati; la garanzia che i gruppi di dati disponibili siano adeguatamente resi anonimi, possiedano licenze e, se del caso, prezzi per la pubblicazione, la ridistribuzione e il riutilizzo, compresa la tracciabilità delle verifiche della provenienza dei dati.
Procedure elettroniche per la creazione e il funzionamento di un'impresa in un altro paese europeo: questo servizio transfrontaliero consentirà di espletare elettronicamente tutte le formalità amministrative necessarie rivolgendosi a uno sportello unico. Il servizio è un obbligo sancito dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
e) Servizi transfrontalieri interoperabili online: si tratta di piattaforme volte ad agevolare l'interoperabilità e la cooperazione fra Stati membri nei settori di interesse comune, in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno, come il portale eJustice, che consentirà l'accesso online transfrontaliero a documenti/risorse giuridici e alle procedure giudiziarie di cittadini, imprese, organizzazioni e operatori della giustizia, la "Piattaforma europea di risoluzione delle controversie online" che consentirà la risoluzione online di controversie transfrontaliere fra consumatori e operatori commerciali nonché l'EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information, scambio elettronico di informazioni previdenziali) che agevolerà uno scambio più rapido e sicuro di informazioni fra gli organismi di previdenza sociale nell'Unione.
SEZIONE 2. RETI A BANDA LARGA
1. Portata delle azioni
Le azioni consistono in particolare in una o più delle seguenti:
a) la diffusione di infrastrutture fisiche passive o attive o la diffusione di infrastrutture fisiche combinate nonché di elementi di infrastruttura ausiliare, corredati dei servizi necessari per il funzionamento di dette infrastrutture;
b) impianti e servizi associati, quali connessioni negli edifici, antenne, torri ed altre costruzioni di supporto, condotte, tubazioni, pali, pozzetti e armadi;
c) ove possibile, si sfruttano le potenziali sinergie fra la messa in opera di reti a banda larga e di altre reti di servizi pubblici (energia, trasporti, acqua, fognature, ecc.), in particolare quelle connesse alla distribuzione intelligente dell'elettricità.
2. Contributo alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea
Tutti i progetti che ricevono assistenza finanziaria nell'ambito della presente sezione contribuiscono in modo rilevante a realizzare gli obiettivi dell'Agenda digitale europea.
Le azioni finanziate direttamente dell'Unione:
a) sono basate su tecnologie cablate o senza fili, in grado di erogare servizi di banda larga ultraveloci, in modo da soddisfare la domanda di applicazioni che richiedono un'elevata velocità di banda;
b) sono basate su modelli commerciali innovativi e/o attraggono nuove categorie di promotori di progetto o nuove categorie di investitori, oppure
c) hanno un elevato grado di riproducibilità che consente loro di ottenere in tal modo un impatto più ampio sul mercato grazie al loro effetto dimostrativo;
d) assistono nella riduzione del divario digitale, ove possibile;
e) sono conformi alla normativa in vigore, in particolare in materia di concorrenza, e ottemperano agli obblighi in materia di accesso, conformemente alla direttiva 2002/19/CE.
Le azioni finanziate per mezzo dei contributi supplementari circoscritti erogati a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1316/2013 apportano nuove capacità di rilievo al mercato in termini di disponibilità, velocità e capacità dei servizi a banda larga. I progetti che offrono velocità di trasmissione dei dati inferiori a 30 Mbps sono invitati a incrementare gradualmente le loro velocità ad almeno 30 Mbps e, ove possibile, a 100 Mbps e oltre.
3. Valutazione del progetto per definirne le strutture ottimali di finanziamento
L'attuazione delle azioni si basa su un'esaustiva valutazione del progetto. Tale valutazione interessa fra l'altro le condizioni di mercato, comprese le informazioni relative alle infrastrutture esistenti e/o pianificate, i vincoli giuridici incombenti ai promotori del progetto nonché le strategie commerciali e di mercato. In particolare la valutazione del progetto definisce se il programma:
a) sia necessario per risolvere carenze del mercato o situazioni di investimento non ottimali che non possono essere risolte mediante misure normative;
b) non generi distorsioni del mercato né riduca gli investimenti privati.
Tali criteri sono stabiliti in primo luogo sulla base del potenziale in termini di generazione di entrate e del livello del rischio associato al progetto nonché il tipo di zona geografica interessato dall'azione.
4. Fonti di finanziamento
a) I progetti di interesse comune nel settore della banda larga sono finanziati per mezzo di strumenti finanziari. Il bilancio assegnato a tali strumenti è sufficiente ma non supera l'importo necessario a mettere in opera un intervento pienamente operativo e a conseguire la dimensione minima di efficienza dello strumento stesso.
b) Subordinatamente a quanto disposto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, dal regolamento (UE) n. 1316/2013 e da tutti i regolamenti pertinenti che riguardano i Fondi ESI, gli strumenti finanziari di cui alla lettera a) possono essere combinati con contributi supplementari provenienti:
i) da altri settori dell'MCE,
ii) da altri strumenti, programmi e linee di bilancio nel bilancio dell'Unione,
iii) dagli Stati membri, comprese le autorità regionali e locali che decidono di conferire risorse proprie o risorse provenienti dai Fondi ESI. I contributi dei Fondi ESI saranno delimitati geograficamente per garantire che siano spesi in uno Stato membro o in una regione che conferisce un contributo;
iv) da altri investitori, anche privati.
c) Gli strumenti finanziari di cui alle lettere a) e b) possono altresì essere combinati con sovvenzioni degli Stati membri, ivi compreso di autorità regionali e locali, che desiderino conferire risorse proprie o risorse disponibili nell'ambito dei Fondi ESIF, a condizione che:
i) l'azione in questione soddisfi tutti i criteri di finanziamento a norma del presente regolamento, e
ii) abbia ottenuto il nulla osta relativo agli aiuti di Stato.
SEZIONE 3. AZIONI ORIZZONTALI
La diffusione di reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni che aiuteranno a eliminare le strozzature esistenti nel mercato unico digitale è accompagnata da studi e da azioni di sostegno ai programmi. Tali azioni contemplano:
a) assistenza tecnica per preparare o sostenere le azioni di attuazione relative alla diffusione, alla governance e alla risoluzione dei problemi di attuazione esistenti o emergenti; o
b) azioni volte a creare nuova domanda di infrastrutture di servizi digitali.
Il sostegno dell'Unione, a norma del presente regolamento, è coordinato con il sostegno proveniente da qualsiasi fonte disponibile, evitando nel contempo la duplicazione e il dislocamento degli investimenti privati.
SEZIONE 4. CONNETTIVITÀ SENZA FILI NELLE COMUNITÀ LOCALI
Le azioni devono essere finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie in centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, per poter beneficiare di assistenza finanziaria. Ai fini dell'accessibilità, tali azioni forniscono l'accesso ai servizi almeno nelle lingue pertinenti dello Stato membro interessato nonché, nella misura del possibile, in altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
L'assistenza finanziaria è messa a disposizione di enti pubblici, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) n. 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), che offrono, conformemente al diritto nazionale, connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.
Le azioni intraprese per la fornitura di connettività locale senza fili sono ammesse a beneficiare del finanziamento se:
1) sono attuate da un ente pubblico, quale indicato al secondo comma, in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto, nonché di assicurarne il finanziamento dei costi operativi per almeno tre anni;
2) si basano su una connettività a banda larga ad alta velocità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di elevata qualità e che:
a) sia gratuita e priva di condizioni discriminatorie, protetta e di facile accesso e utilizzi le più recenti e migliori apparecchiature disponibili, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità; e
b) agevoli l'accesso a servizi digitali innovativi, come quelli offerti attraverso le infrastrutture di servizi digitali;
3) utilizzano l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti online ad essa associati;
4) rispettino i principi di neutralità tecnologica al livello del backhaul, di uso efficiente del finanziamento pubblico e della capacità di adattamento dei progetti rispetto alle migliori offerte tecnologiche;
5) si impegnano a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi d'installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la concorrenza.
Non sono ammissibili al finanziamento le azioni che duplicano offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, esistenti nello stesso spazio pubblico. Tale duplicazione può essere evitata garantendo che i vari punti di accesso finanziati nell'ambito del presente regolamento siano progettati in modo da coprire innanzitutto gli spazi pubblici senza sovrapporsi a quelli di offerte pubbliche o private esistenti con caratteristiche analoghe.
Il bilancio disponibile è assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri ad azioni che soddisfano le condizioni esposte nella presente sezione alla luce del numero di proposte ricevute e, in linea di principio, secondo l'ordine cronologico (principio del «primo arrivato, primo servito»). La dotazione complessiva dei fondi a norma di ciascun bando include tutti gli Stati membri da cui sono ricevute proposte ammissibili.
Le azioni finanziate nell'ambito della presente sezione sono operative e attentamente monitorate dalla Commissione per almeno tre anni. Successivamente al periodo operativo la Commissione continua a fornire una panoramica delle funzionalità di tali azioni ed eventualmente contribuire alle iniziative future.
( 1 ) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
( 2 ) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).