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Essa fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), istituito dal trattato di Lisbona, per assistere l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) nell’esecuzione delle sue funzioni per quanto concerne l’implementazione della politica estera dell’Unione europea (UE).
Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Il SEAE è posto sotto l’autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e lo assiste nelle seguenti funzioni:
Inoltre, il SEAE:
Il SEAE, che ha sede a Bruxelles, è gestito da un segretariato generale assistito da due segretari generali aggiunti e opera sotto l’autorità dell’alto rappresentante. L’amministrazione centrale del SEAE è articolata in direzioni generali dedicate a:
Delegazioni dell’UE
Le strutture PSDC e di risposta alle crisi comprendono:
Viene applicata a partire dal 26 luglio 2010.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo VI: Relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell’Unione — Articolo 221 (GU L 202 del 7.6.2016, pag. 147).
Decisione 2001/80/PESC del Consiglio, del 22 gennaio 2001, che istituisce lo Stato maggiore dell’Unione europea (GU L 27 del 30.1.2001, pag. 7).
Le successive modifiche alla decisione 2001/80/PESC sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 10.11.2020