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Document EESC-2021-03327-AC

Parere - Comitato economico e sociale europeo - Tassazione delle imprese per il XXI secolo

EESC-2021-03327-AC

PARERE

Comitato economico e sociale europeo

Tassazione delle imprese per il XXI secolo

_____________

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

Tassazione delle imprese per il XXI secolo
[COM(2021) 251 final]

ECO/558

Relatore: Krister ANDERSSON

IT

Consultazione

Commissione europea, 01/07/2021

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Decisione dell'Ufficio di presidenza

08/06/2021

Sezione competente

Unione economica e monetaria e coesione economica e sociale

Adozione in sezione

08/02/2022

Adozione in sessione plenaria

23/02/2022

Sessione plenaria n.

567

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astensioni)

216/00/07

1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la tanto attesa iniziativa della Commissione relativa ad una strategia per la tassazione delle imprese nel XXI secolo. Il CESE sostiene con forza e apprezza la scelta della Commissione di allineare i propri lavori alle discussioni e agli accordi internazionali.

1.2Il CESE sottolinea la necessità di agevolare gli investimenti transfrontalieri e di ridurre i costi di conformità per le imprese, rendendo nel contempo l'economia europea più verde e più digitalizzata.

1.3Il CESE incoraggia la Commissione a portare avanti il piano d'azione per una tassazione equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 1 , tenendo conto del parere del Comitato sul tema Pacchetto per un'imposizione fiscale equa e semplice 2 .

1.4Il CESE accoglie con favore l'approvazione, da parte dei ministri delle Finanze del G20, dell'accordo firmato l'8 ottobre 2021 da 136 paesi su 140 in merito al quadro inclusivo per raggiungere una soluzione globale e basata sul consenso su come ripartire i diritti di imposizione tra i paesi. Al tempo stesso, il CESE sottolinea gli effetti della complessità di questi ambiziosi obiettivi e chiede che l'attuazione del primo e secondo pilastro (il "pacchetto") sia uniforme, nonché concertata e coordinata a livello mondiale.

1.5Il CESE sottolinea la necessità di un'attuazione simultanea del pacchetto fiscale nell'UE e nei paesi che sono i principali partner commerciali dell'Unione. Se il primo pilastro non viene attuato contemporaneamente negli Stati Uniti e in altri importanti partner commerciali, le imprese europee potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo.

1.6Per quanto riguarda il secondo pilastro e l'imposta minima effettiva sulle società, il CESE sottolinea l'importanza che nell'Unione europea siano adottate esattamente le stesse norme complesse definite nell'accordo globale. Gli Stati membri dovrebbero dunque lasciare il tempo sufficiente affinché sia disponibile un testo definitivo concordato prima che l'UE adotti una direttiva in materia.

1.7Il calcolo dell'aliquota fiscale effettiva (ETR) mira a determinare se l'ETR applicata a un determinato gruppo di imprese multinazionali sia superiore o inferiore all'aliquota fiscale minima vigente nella giurisdizione considerata. Il CESE sottolinea che i requisiti per il calcolo delle aliquote fiscali effettive devono essere conformi all'approccio globale concordato, in modo da non aumentare i costi amministrativi.

1.8Il CESE sostiene l'iniziativa della Commissione di formulare una raccomandazione rivolta agli Stati membri affinché consentano la compensazione delle perdite mediante un riporto all'esercizio precedente.

1.9Il CESE sostiene la lotta della Commissione contro l'uso abusivo di società di comodo finalizzate al riciclaggio di denaro, alla pianificazione fiscale aggressiva a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, e all'evasione fiscale. Il CESE attende con interesse di esprimere il proprio punto di vista su una proposta concreta volta a contrastare l'uso abusivo delle società di comodo.

1.10Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di costituire un'indennità per la riduzione della distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio (DEBRA). Gli investimenti in nuove tecnologie più verdi sono associati a un rischio elevato per gli investitori. In tali situazioni, il finanziamento con capitale proprio è particolarmente importante, e occorre affrontare la distorsione intrinseca, presente nei sistemi fiscali, che sfavorisce questo tipo di finanziamento.

1.11Il CESE accoglie con favore il BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation - Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi), che comprende un corpus unico di norme sulla tassazione delle imprese nell'UE, e attende con interesse di poter esaminare una proposta dettagliata.

1.12Il CESE incoraggia la Commissione ad affrontare le situazioni di lavoro transfrontaliero a distanza come parte integrante della strategia di tassazione delle imprese.

1.13Un altro settore che deve essere rivisto è la copertura dell'IVA. Le esenzioni e le scappatoie fiscali creano complessità e danno luogo a condizioni di disparità come pure a una perdita di gettito fiscale. Il CESE incoraggia la Commissione a rivedere la copertura del sistema dell'IVA.

2.Proposta della Commissione

2.1La comunicazione della Commissione sulla tassazione delle imprese per il XXI secolo punta ad affrontare, oltre alla pandemia di COVID-19, varie sfide di rilievo che sono emerse nel corso degli anni.

2.2L'UE ha bisogno di un quadro fiscale solido, efficiente ed equo che soddisfi le esigenze di finanziamento pubblico, sostenendo nel contempo la ripresa e la transizione ecologica e digitale attraverso la creazione di un ambiente favorevole sia a una crescita equa, sostenibile e inclusiva che agli investimenti, in modo che le opportunità occupazionali possano diventare una realtà.

2.3La tassazione dovrebbe contribuire a politiche UE di più ampio respiro, come il Green Deal europeo, l'agenda digitale della Commissione, la nuova strategia industriale per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali. Dovrà inoltre agevolare la transizione digitale creando un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese digitali.

2.4La comunicazione della Commissione prende in debita considerazione i risultati del progetto BEPS (Base erosion and profit shifting - Erosione della base imponibile e trasferimento degli utili) e affronta la riforma del quadro internazionale per la tassazione delle imprese, condotta dall'OCSE su mandato del G20. Il pacchetto di riforme si articola in due pilastri. Il primo pilastro mira ad adeguare le norme fiscali internazionali ai nuovi modelli imprenditoriali, che consentono alle imprese di operare senza una presenza fisica 3 .

2.5Il secondo pilastro 4 , a sua volta, ridurrà la concorrenza fiscale fissando un'aliquota effettiva minima dell'imposta sulle società del 15 %.

2.6Il pacchetto, una volta approvato nell'ambito di una convenzione multilaterale, sarà reso di applicazione obbligatoria e la Commissione proporrà una direttiva per la sua attuazione nell'UE.

2.7La Commissione presenterà inoltre una nuova proposta per la pubblicazione annuale dell'aliquota effettiva dell'imposta sulle società pagata da alcune grandi imprese stabilite nell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del secondo pilastro, utilizzando la metodologia concordata per i calcoli di tale pilastro.

2.8L'UE, nel quadro del suo programma per la trasparenza, intensificherà inoltre la lotta contro l'uso abusivo di società di comodo a fini fiscali – vale a dire società con una presenza sostanziale e un'attività economica reale nulle o minime – attraverso una nuova iniziativa legislativa volta a prevenire la pianificazione fiscale aggressiva, l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro da parte di individui e imprese.

2.9La strategia della Commissione affronterà anche la distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio nella tassazione delle imprese, limitando lo svantaggio attuale per gli investimenti finanziati con capitale proprio attraverso un sistema di indennità (Debt Equity Bias Reduction Allowance - DEBRA) per i finanziamenti tramite nuovo capitale proprio.

2.10Si prevede che la Commissione ritiri le sue proposte in sospeso relative a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) 5 dopo che sarà stata presentata una nuova proposta volta a rafforzare il mercato interno. Si tratterà di un nuovo quadro per l'imposizione dei redditi delle imprese in Europa, denominato BEFIT (Business in Europe: Framework for Income Taxation - Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi).

2.11La proposta si baserà sul primo e sul secondo pilastro, e nella sua elaborazione la Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri, tenendo conto anche del parere del Parlamento europeo e consultando il settore imprenditoriale e i gruppi della società civile.

2.12La strategia della Commissione comprende una raccomandazione agli Stati membri affinché consentano di compensare le perdite mediante un riporto all'esercizio precedente, al fine di migliorare la parità di condizioni per le imprese in tutta l'Unione. La raccomandazione si applica agli esercizi fiscali 2020 e 2021.

3.Osservazioni generali

3.1Il CESE accoglie con favore la tanto attesa iniziativa della Commissione relativa ad una strategia per la tassazione delle imprese nel XXI secolo. Il CESE sostiene con forza e apprezza la scelta della Commissione di allineare i propri lavori alle discussioni e agli accordi internazionali.

3.2Il CESE sostiene il proposito della Commissione di fare in modo che l'agenda fiscale contribuisca all'obiettivo generale di consentire una crescita equa e sostenibile sostenendo politiche più ampie dell'UE, come il Green Deal europeo, l'agenda digitale della Commissione, la strategia industriale per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali.

3.3Il CESE sottolinea la necessità di agevolare gli investimenti transfrontalieri e di ridurre i costi di conformità per le imprese, rendendo nel contempo l'economia europea più verde e più digitalizzata.

3.4Il CESE esprime preoccupazione per il divario fiscale, nonostante il fatto che nell'UE e nei paesi dell'OCSE il gettito dell'imposta sulle società in rapporto al PIL sia rimasto mediamente stabile o sia addirittura aumentato nell'ultimo decennio.

3.5Il CESE condivide il parere della Commissione secondo cui le misure che i governi si sono impegnati ad adottare per combattere l'elusione e l'evasione fiscale formano un mosaico eterogeneo e hanno ulteriormente aggravato l'attuale complessità. Il CESE chiede un quadro fiscale solido, efficiente ed equo, atto a contrastare gli incentivi di fondo che incoraggiano i comportamenti volti all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili.

3.6Il CESE invita la Commissione europea a valutare l'impatto della serie di norme contro l'elusione fiscale attuate negli ultimi sei anni.

3.7Il CESE incoraggia la Commissione a portare avanti il piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 6 , tenendo conto del parere del Comitato sul tema Pacchetto per un'imposizione fiscale equa e semplice 7 . Il CESE ritiene importante migliorare la produttività dell'economia europea, portandola almeno al livello delle economie concorrenti. La tassazione è solo uno dei fattori che incidono sulla produttività, ma ha un ruolo importante 8 .

4.Osservazioni particolari

4.1Il CESE accoglie con favore l'approvazione, da parte dei ministri delle Finanze del G20, dell'accordo firmato l'8 ottobre 2021 da 136 paesi su 140 in merito al quadro inclusivo per raggiungere una soluzione globale e basata sul consenso su come ripartire i diritti di imposizione tra i paesi 9 . Al tempo stesso, il CESE sottolinea gli effetti della complessità legata a questi ambiziosi obiettivi e chiede che l'attuazione del primo e secondo pilastro sia uniforme, nonché concertata e coordinata a livello mondiale. In tale contesto, le proposte dell'UE devono tenere conto delle specificità delle prescrizioni del diritto dell'UE, quali la libertà di stabilimento e la non discriminazione.

4.2Il CESE osserva che occorre fare molto di più per pervenire ad un accordo dettagliato. È della massima importanza che si raggiungano degli accordi su molti aspetti tecnici. Quando le norme vengono attuate a livello dell'UE, le imprese con sede nell'UE non devono trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo rispetto alle concorrenti loro omologhe con sede in altre importanti giurisdizioni 10 .

4.3Il CESE sottolinea la necessità di un'attuazione simultanea del pacchetto fiscale nell'UE e nei paesi che sono i principali paesi partner commerciali dell'Unione. Se il primo pilastro non viene attuato contemporaneamente negli Stati Uniti e in altri importanti partner commerciali, le imprese europee potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo. È pertanto necessario coordinarsi con i partner commerciali sia nell'attuazione che nell'utilizzo della convenzione multilaterale.

4.4Il CESE sottolinea l'importanza, per la direttiva relativa al secondo pilastro e l'imposta minima effettiva sulle società, di recepire e adottare esattamente le stesse norme complesse definite nell'accordo globale. Prima di adottare una direttiva, quindi, gli Stati membri dovrebbero lasciare il tempo sufficiente affinché sia disponibile un testo definitivo concordato 11 .

4.5Il CESE sostiene l'iniziativa della Commissione di formulare una raccomandazione rivolta agli Stati membri affinché consentano la compensazione delle perdite mediante un riporto all'esercizio precedente. Tali norme, tuttavia, sono importanti non solo in una situazione pandemica, ma anche in circostanze normali. L'utile netto ricavato da una società nel corso del tempo dovrebbe essere soggetto all'imposta sulle società.

4.6Il CESE sostiene la lotta della Commissione contro l'uso abusivo di società di comodo finalizzate al riciclaggio di denaro, alla pianificazione fiscale aggressiva a vantaggio di persone fisiche o giuridiche, e all'evasione fiscale. Il CESE attende con interesse di esprimere il proprio punto di vista su una proposta concreta volta a contrastare l'uso abusivo delle società di comodo.

4.7Il CESE accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di costituire un'indennità per la riduzione della distorsione a favore del debito rispetto al capitale proprio. Gli investimenti in nuove tecnologie più verdi sono associati a un rischio elevato per gli investitori. In tali situazioni, il finanziamento con capitale proprio è particolarmente importante, e occorre affrontare la distorsione intrinseca, presente nei sistemi fiscali, che sfavorisce questo tipo di finanziamento 12 .

4.8Il CESE osserva che si potrebbe ridurre lo svantaggio legato al finanziamento con capitale proprio a livello sia di impresa che di azionisti. È importante che il trattamento fiscale non crei degli incentivi a trasferire fondi da un livello all'altro.

4.9Inoltre, è opportuno osservare che, se aumentano le aliquote dell'imposta sulle società stabilite per legge, aumenta il valore della deduzione degli interessi e per un'impresa diventa economicamente più opportuno investire ricorrendo a prestiti. Un tasso di inflazione e/o tassi di interesse più elevati avrebbero un effetto analogo, rafforzando così l'attuale distorsione a favore del debito 13 . Il fatto che tale sviluppo non possa essere escluso rende l'imminente iniziativa della Commissione ancora più opportuna e importante.

4.10Il CESE accoglie con favore gli obiettivi fissati per l'iniziativa BEFIT e attende con interesse di esaminare una proposta dettagliata. La proposta dovrebbe tenere conto dei regimi giuridici specifici applicabili a taluni tipi di cooperative e mutue, da lungo vigenti in diversi Stati membri. Il CESE incoraggia la Commissione a coinvolgere le parti interessate e la società civile nelle deliberazioni, in modo da compiere progressi e aumentare il livello di accettazione.

5.Alcuni ambiti supplementari di cui la politica fiscale del XXI secolo deve tenere conto

5.1Il CESE ritiene che la pandemia possa aver cambiato il luogo di lavoro per molte persone, in modo tale che il telelavoro sarà più diffuso nei prossimi anni. Le conseguenze fiscali del telelavoro transfrontaliero (o lavoro a distanza) sollevano questioni di imposizione sia per le imprese che per i privati. Per una società potrebbe crearsi una stabile organizzazione involontaria, con le conseguenze fiscali che essa comporta. Una persona fisica potrebbe invece essere oggetto di pretese tributarie da parte di più paesi, mentre le prestazioni e la protezione sociali potrebbero risentirne negativamente. Questa situazione potrebbe avere degli effetti anche sui diritti a pensione.

5.2Il CESE incoraggia la Commissione ad affrontare le situazioni di lavoro transfrontaliero come parte integrante della strategia di tassazione delle imprese.

5.3Un altro settore che deve essere rivisto è la copertura dell'IVA. Le esenzioni e le scappatoie fiscali creano complessità e danno luogo a condizioni di disparità come pure a una perdita di gettito fiscale. Il CESE incoraggia la Commissione a rivedere la copertura del sistema dell'IVA.

Bruxelles, 23 febbraio 2022

Christa SCHWENG
Presidente del Comitato economico e sociale europeo

_____________

(1)       COM(2020) 312 final .
(2)       GU C 155 del 30.4.2021, pag. 8 .
(3)      Nel campo di applicazione rientrano le imprese multinazionali con un fatturato globale superiore a 20 miliardi di EUR e una redditività superiore al 10 % (vale a dire il rapporto tra gli utili al lordo delle imposte e le entrate) calcolata utilizzando un meccanismo di determinazione della media, con una riduzione della soglia di fatturato a 10 miliardi di EUR che è subordinata al buon esito dell'attuazione, anche per quel che riguarda gli aspetti relativi alla certezza del diritto in materia fiscale; la revisione avrà inizio 7 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo e sarà completata in non più di un anno. Sono esclusi il settore estrattivo e quello dei servizi finanziari regolamentati. https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf .
(4)      Il secondo pilastro consiste di a) due regole nazionali interconnesse (che insieme costituiscono le norme globali per contrastare l'erosione della base imponibile (Global anti-Base Erosion Rules - GloBE): (i) una norma sull'inclusione dei redditi (Income Inclusion Rule - IIR), che impone un'imposta supplementare a un'impresa madre in relazione al reddito a bassa imposizione di un'entità costitutiva; e (ii) una norma sui pagamenti sottotassati (Undertaxed Payment Rule - UTPR), che nega le detrazioni o richiede un adeguamento equivalente nella misura in cui il reddito a bassa imposizione di un'entità costitutiva non è soggetto a imposta ai sensi dell'IIR; e b) una norma basata su un trattato (la norma sull'assoggettamento all'imposta (Subject to Tax Rule - STTR)) che consente alle giurisdizioni da cui provengono i redditi di tassare alla fonte in misura limitata taluni pagamenti tra parti correlate che sono soggetti a un'imposta con aliquota inferiore a quella minima. L'importo pagato ai sensi della STTR sarà considerato come tassa disciplinata dalle norme GloBE. Le norme GloBE si applicheranno alle imprese multinazionali che raggiungono la soglia di 750 milioni di EUR stabilita ai sensi dell'azione 13 del BEPS (rendicontazione paese per paese). Gli Stati sono liberi di applicare l'IIR alle imprese multinazionali con sede nel loro territorio anche se non raggiungono la soglia stabilita. L'aliquota fiscale minima utilizzata ai fini dell'IIR e dell'UTPR sarà del 15 %. https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf .
(5)       COM(2016) 685 final e COM(2016) 683 final .
(6)       COM(2020) 312 final .
(7)       GU C 155 del 30.4.2021, pag. 8 .
(8)      In molte relazioni si giunge alla conclusione che le imposte sulle società hanno un impatto particolarmente dannoso sulla crescita e la produttività. Si tratta di una conclusione che l'OCSE ha tratto più volte, cfr. ad esempio Tax and Economic Growth (Tassazione e crescita economica), documento di lavoro n. 620 del dipartimento di economia dell'OCSE, o Tax Policy Reform and Economic Growth (Riforma della politica fiscale e crescita economica), OCSE (2010). La traslazione dell'imposta societaria sui lavoratori, in particolare su quelli poco qualificati, nonché l'effetto negativo sugli investimenti, sono argomenti importanti per giungere a tale conclusione. Anche altre imposte, come quelle sul reddito da lavoro, potrebbero deprimere l'andamento della crescita e della produttività.
(9)      Le norme fiscali si applicano a tutte le imprese al di sopra di una certa soglia, indipendentemente dai settori in cui operano, e non riguardano soltanto i modelli imprenditoriali detti "digitali" o le imprese la cui attività è rivolta ai consumatori.
(10)      In assenza di una norma UTPR e se l'IIR non fosse applicata alle situazioni nazionali, ci troveremmo in una situazione in cui i gruppi multinazionali stranieri, compresi i gruppi statunitensi, utilizzerebbero l'aliquota fiscale effettiva (ETR) minima soltanto per le situazioni transfrontaliere. L'effetto sarebbe che essi manterrebbero le loro controllate nazionali al riparo dall'aliquota d'imposta effettiva minima: in tale contesto, le controllate nazionali a bassa tassazione di una società con sede centrale negli Stati Uniti/all'estero continuerebbero a beneficiare, ad esempio, di crediti d'imposta per la R&S e pagherebbero le tasse a un'aliquota inferiore all'aliquota minima concordata, mentre una società con sede centrale nell'UE e le sue controllate nazionali vedrebbero i loro crediti d'imposta per la R&S azzerati tramite l'imposta supplementare qualora la loro ETR nazionale scendesse al di sotto dell'aliquota minima concordata.
(11)      Se non tutte le norme dell'accordo quadro inclusivo/OCSE sono note al momento in cui gli Stati membri approvano una direttiva, occorre avviare un processo di modifica della direttiva in modo da realizzare il recepimento dell'accordo globale in un accordo dell'UE. Alcuni Stati membri potrebbero opporsi alla modifica della direttiva. Ai fini di un recepimento corretto e completo, l'accordo globale deve quindi essere pienamente sviluppato e noto alle parti prima che la direttiva sia approvata.
(12)      Cfr. il parere del CESE sul tema Il ruolo delle imposte sulle società nella governance delle imprese (non ancora pubblicato).
(13)      Cfr. The Taxation of Income from Capital (La tassazione dei redditi da capitale), Mervyn King e Don Fullerton, The University of Chicago Press e NBER, 1984.
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