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Document C(2022)471

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) / DELLA COMMISSIONE che stabilisce se un prodotto contenente cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio sia un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2022/0471 final

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) …/… DELLA COMMISSIONE

    del 1.2.2022

    che stabilisce se un prodotto contenente cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio sia un biocida a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi 1 , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 2 luglio 2020 la Danimarca ha chiesto alla Commissione di decidere se un prodotto contenente cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)) ad una concentrazione del 2,4 % e commercializzato in Danimarca dal fabbricante come agente pulente ad azione prolungata per rimuovere incrostazioni da legno, muratura, solette di copertura, lastre per pavimentazione e altre superfici ("il prodotto") sia un biocida quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (2)Il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)) è elencato nell'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti 2 . La sostanza ADBAC/BKC (C12-C16) è inclusa nel progetto di riesame riguardante, tra l'altro, il tipo di prodotto 2, segnatamente "Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali", definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il prodotto contiene pertanto un principio attivo quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

    (3)Come statuito dalla Corte di giustizia nella sentenza del 19 dicembre 2019 nella causa C-592/18, Darie 3 , la nozione di "biocida", ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012, va intesa in senso ampio [...]. Tale ampia interpretazione è corroborata dall'obiettivo enunciato all'articolo 1 di tale regolamento, fondato sul principio di precauzione, di garantire "un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente" 4 .

    (4)Come inoltre osservato dalla Corte, la classificazione come "biocida" ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 è subordinata, tra l'altro, al fatto che il prodotto abbia "(..)lo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo" 5 .

    (5)Nella sentenza del 19 dicembre 2019 nella causa C-592/18, Darie, la Corte ha inoltre sottolineato che "i prodotti detergenti non sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento n. 528/2012. Inoltre, come risulta segnatamente dal considerando 21 del regolamento n. 648/2004, un prodotto può essere qualificato sia come "detergente" ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento in parola, sia come "biocida" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 528/2012" 6 . In ogni caso, un prodotto può essere considerato come biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 indipendentemente dal fatto che rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 648/2004 7 .

    (6)Se il fatto che il fabbricante dichiari che un prodotto è un "detergente" fosse sufficiente per concludere che tale prodotto non ha finalità biocide e non è, pertanto, un biocida, i requisiti del regolamento (UE) n. 528/2012 potrebbero essere facilmente aggirati e i suoi obiettivi potrebbero essere compromessi. Tale approccio sarebbe in contraddizione con l'interpretazione della nozione di "biocida" fornita dalla Corte di giustizia. Per valutare se un prodotto è immesso sul mercato con finalità biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 dovrebbero pertanto essere prese in considerazione tutte le informazioni fornite dal fabbricante, dai distributori e nei punti vendita.

    (7)La presenza, in un prodotto, di principi attivi al di sopra di determinati livelli di concentrazione implica nella pratica che il prodotto avrà un effetto di controllo su uno o più organismi nocivi. Tali livelli di concentrazione possono pertanto fornire un'indicazione significativa del fatto che il prodotto è immesso sul mercato con finalità biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (8)In base alle informazioni presentate dalla Danimarca, il prodotto contiene il principio attivo ADBAC/BKC (C12-C16) a una concentrazione del 2,4 % e può essere utilizzato non diluito o diluito al 50 %; tale concentrazione è simile a quella presente, per lo stesso principio attivo, nei biocidi per la rimozione delle alghe autorizzati nei Paesi Bassi quando questi ultimi sono diluiti per l'uso conformemente alle rispettive istruzioni per l'uso.

    (9)Secondo le informazioni presentate dalla Danimarca, il fabbricante descrive il prodotto come agente pulente ad azione prolungata per la rimozione di incrostazioni da legno, muratura, solette di copertura, lastre per pavimentazione e altre superfici e, nella scheda tecnica, indica che il prodotto è da utilizzare soltanto all'aperto. Il fabbricante afferma inoltre che le superfici molto sporche, prima di essere trattate con il prodotto, dovrebbero innanzitutto essere pulite utilizzando un detergente dello stesso fabbricante. La Danimarca ha anche fornito informazioni provenienti da un distributore e da punti vendita online. Il distributore sostiene che il prodotto blocca la crescita e protegge dalla ricrescita. Secondo il distributore, la crescita è visibile come un'incrostazione verde sulla superficie o come macchie scure, in particolare in aree protette dal sole da alberi o arbusti, sui lati orientati verso nord e dove vi è molta umidità. Il distributore specifica che queste incrostazioni non danneggiano direttamente il legno, ma si diffondono formando una massa ampia e continua che impedisce la fuoriuscita dell'umidità. In un punto vendita online si afferma che il prodotto ha effetti preventivi. La Danimarca ha inoltre comunicato che, in un altro punto vendita online, il prodotto è incluso in una categoria di prodotti destinati alla pulizia del legno, delle pavimentazioni e dei tetti e descritti come aventi un effetto diretto sulle alghe presenti sulle superfici.

    (10)Risulta pertanto che il prodotto è destinato a prevenire e contenere la crescita di alghe indesiderate, le quali corrispondono alla definizione di organismo nocivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (11)Poiché contiene un principio attivo ed è destinato ad esercitare un effetto di controllo su un organismo nocivo mediante una modalità d'azione che non è meramente fisica o meccanica, il prodotto dovrebbe essere considerato un biocida quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.

    (12)Poiché il tipo di prodotto 2, quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, comprende prodotti utilizzati come alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali, il prodotto dovrebbe rientrare nel tipo di prodotto 2.

    (13)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Un prodotto contenente il principio attivo cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio ad una concentrazione del 2,4 % e che, in base alle informazioni fornite dal fabbricante o da distributori, è destinato ad essere utilizzato contro le alghe, è considerato un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 e rientra nel tipo di prodotto 2 quale definito nell'allegato V di tale regolamento.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 1.2.2022

       Per la Commissione

       La presidente
       Ursula VON DER LEYEN

    (1)    GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
    (2)    Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
    (3)    Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Darie, C-592/18, ECLI:EU:C:2019:1140.
    (4)    Cfr. causa C-592/18 Darie, op. cit., punto 42.
    (5)    Cfr. causa C-592/18 Darie, op. cit., punto 32; cfr. inoltre la sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 2021, Biofa, C‑29/20, ECLI:EU:C:2021:843, punto 26.
    (6)    Cfr. causa C-592/18 Darie, op. cit., punto 48.
    (7)    Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).
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