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Document C(2019)2031

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto

C/2019/2031 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 1 riconosce due alternative principali per stabilire classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 60, lettera f), ciò può avvenire mediante atti delegati della Commissione europea, mentre l'articolo 27, paragrafo 2, consente a tal fine l'uso di norme armonizzate, in base ad un mandato rivisto. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, se la Commissione ha stabilito tali classi di prestazione, gli organismi europei di normalizzazione le usano nelle norme armonizzate.

Conformemente alla definizione di cui all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per "classe" si intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Pertanto nel regolamento (UE) n. 305/2011 le classi esprimono sempre una data gamma di prestazioni determinate del prodotto.

Il regolamento (UE) n. 305/2011 non distingue inoltre, a differenza della precedente direttiva 89/106/CEE del Consiglio, diversi tipi di classi a seconda dell'origine. Le classi di prestazione stabilite dalla Commissione europea e le classi stabilite dagli organismi europei di normalizzazione devono quindi essere riconosciute e rispettate allo stesso modo.

Il riferimento alla norma europea EN 1873:2005 per i prodotti relativa alle cupole di materie plastiche è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma della direttiva 89/106/CEE, per la prima volta nel giugno 2006 2 . Tale norma armonizzata non conteneva una classificazione per la prestazione dei prodotti da essa contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria.

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha recentemente presentato alla Commissione europea una nuova versione di tale norma, la EN 1873:2014+A1:2016. Tale versione include una classificazione per la prestazione dei prodotti da essa contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria, introducendo tre classi di prestazione. Tale norma è attualmente oggetto di revisione da parte del CEN, al fine di contemplare i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto. Si prevede che nella prossima versione la norma sarà costituita da tre parti: EN 1873-1, EN 1873-2 ed EN 1873-3. Tutte e tre le parti dovranno contenere detta classificazione.

Il riferimento alla norma europea EN 14963:2006 per i prodotti relativa ai lucernari continui di materiale plastico è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a norma della direttiva 89/106/CEE, per la prima volta nel luglio 2009 3 . Tale norma armonizzata non conteneva una classificazione per la prestazione dei prodotti da essa contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria.

Il CEN ha recentemente informato la Commissione europea che la prossima versione rivista di tale norma comprenderà la stessa classificazione per la prestazione dei prodotti da essa contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria, come introdotto nella norma EN 1873.

Secondo le norme di cui sopra, la valutazione della prestazione in relazione alla permeabilità all'aria deve essere effettuata utilizzando diversi livelli di pressione interna, aumentando gradualmente dal livello di 4 Pa al livello di 100 Pa. La classificazione dei risultati può essere espressa in un grafico raffigurante le tre classi come rettangoli separati da linee rette che uniscono i livelli indicanti i diversi risultati ottenuti ai livelli di pressione interna di 4 Pa e 100 Pa.

Poiché conformemente all'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 l'introduzione di tali nuove classificazioni in norme armonizzate da parte degli organismi europei di normalizzazione stessi richiederebbe il rilascio di nuovi mandati rivisti, che non ha avuto luogo e richiederebbe più tempo, si è ritenuto più opportuno procedere con il presente regolamento delegato.

Non si è ritenuto opportuno includere nel campo di applicazione del regolamento delegato altre classificazioni per le prestazioni contenute nelle norme in oggetto poiché, a norma del regolamento (UE) n. 305/2011, tali classificazioni comprese nelle norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma della direttiva 89/106/CEE, sono da considerarsi applicabili a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 senza che siano necessarie ulteriori azioni.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il progetto di regolamento delegato è stato discusso il 15 marzo 2017 in occasione della riunione del gruppo consultivo per i prodotti da costruzione 4 . È stato inoltre oggetto di una consultazione scritta di esperti svoltasi tra il 1° e il 31 marzo 2017. A tutti gli Stati membri è stata data in precedenza la possibilità di nominare esperti che partecipassero a queste fasi e sono state consultate anche altre parti interessate esterne. I documenti discussi dal gruppo consultivo e pertinenti per la consultazione scritta sono stati contestualmente trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio, come previsto dall'intesa comune sugli atti delegati. Le osservazioni presentate in tali occasioni sono state prese in considerazione nell'elaborazione della versione definitiva del progetto del presente atto per la consultazione interservizi.

Il progetto è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" dall'8 novembre 2018 al 6 dicembre 2018 e notificato all'OMC dal 15 novembre 2018 al 14 gennaio 2019. Tre portatori di interessi hanno presentato osservazioni. Tutte e tre le osservazioni erano di carattere tecnico e si riferivano al miglioramento delle definizioni di cui all'allegato. Le osservazioni sono state ritenute valide e hanno portato al miglioramento dell'allegato.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

A norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, possono essere stabilite classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione. Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 60, lettera f), ciò può avvenire mediante atti delegati della Commissione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma, se la Commissione ha stabilito tali classi di prestazione, gli organismi europei di normalizzazione le usano nelle norme armonizzate.

Conformemente all'articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 305/2011, per "classe" si intende la gamma di livelli di prestazione di un prodotto da costruzione delimitata da un valore minimo e da un valore massimo. Il regolamento (UE) n. 305/2011 non distingue diversi tipi di classi. Le classi di prestazione stabilite dalla Commissione e le classi stabilite dagli organismi europei di normalizzazione devono quindi essere riconosciute e rispettate allo stesso modo.

Poiché conformemente all'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 l'introduzione di nuove classificazioni di prestazione in norme armonizzate da parte degli organismi europei di normalizzazione stessi richiederebbe il rilascio di nuovi mandati rivisti, che non ha avuto luogo, si è ritenuto più opportuno procedere con il presente progetto di regolamento delegato. Per tali motivi il regolamento delegato dovrebbe essere adottato al fine di stabilire nuove classi di prestazione per le famiglie di prodotti di cui sopra.

Il regolamento delegato è conforme al principio di proporzionalità. Esso contribuisce ad attenuare determinate difficoltà dovute agli effetti del regolamento (UE) n. 305/2011 sulla definizione di sistemi di classificazione per le prestazioni dei prodotti da costruzione, per cui può ritenersi positivo per l'intero settore europeo delle costruzioni.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 14.3.2019

che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio 5 , in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha inizialmente adottato la norma europea EN 1873 relativa alle cupole di materie plastiche nel 2005 e la norma europea EN 14963 relativa ai lucernari continui di materiale plastico nel 2006. Tali norme armonizzate non contenevano una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria.

(2)Al fine di rispondere meglio alle esigenze del mercato, le nuove versioni di tali norme, le norme EN 1873-1, EN 1873-2 ed EN 1873-3, relative ai lucernari di materie plastiche e di vetro e alle botole sul tetto, come pure la norma EN 14963, dovrebbero includere una classificazione per la prestazione dei prodotti da esse contemplati in relazione alla caratteristica essenziale della permeabilità all'aria. La classificazione dovrebbe prevedere tre classi di prestazione.

(3)In conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011 le classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione possono essere stabilite dalla Commissione o da un organismo europeo di normalizzazione sulla base di un mandato rivisto rilasciato dalla Commissione. Tenuto conto della necessità di stabilire quanto prima ulteriori classi di prestazione, tali nuove classi dovrebbero essere stabilite dalla Commissione. In conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento, tali classi devono essere utilizzate nelle norme armonizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono stabilite classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto, conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.3.2019

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2)    GU C 134 dell'8.6.2006, pag. 1.
(3)    GU C 152 del 4.7.2009, pag. 9.
(4)    Codice E01329 nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi.
(5)    GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
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ALLEGATO

Classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto

Classe

Valore limite inferiore di pressione interna
(4 Pa)

Valore limite superiore di pressione interna
(100 Pa)

Permeabilità all'aria
[in m3/(hm)]

A*

< 1,4

< 12

B

≥ 1,4

≥ 12

C

≥ 6

≥ 50

* Per la classe A, oltre alla classe deve essere dichiarata anche la misurazione peggiore di tutte le fasi di pressione utilizzando il seguente modello: Classe A [pressione interna (100 Pa), portata della perdita valutata].

Nota: i limiti delle classi utilizzate nella presente tabella possono essere ricavati con la seguente formula:

dove:

Q          è la portata della perdita in m³ all'ora, per metro lineare del perimetro del lucernario durante una prova a pressione interna.

P          è la pressione interna durante una prova (in Pa).

Q100     è la portata della perdita in m³ all'ora, per metro lineare del perimetro del lucernario ad una pressione interna di 100 Pa.

.

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