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Document C(2018)3572

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

C/2018/3572 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL’ATTO DELEGATO

La conclusione, il 14 luglio 2015, del piano d’azione congiunto globale (PACG) tra l’Iran, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la Francia, la Germania, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina sul programma nucleare iraniano ha spianato la via a un rinnovamento delle relazioni UE-Iran. Il successivo dialogo tra l’Unione e l’Iran si è svolto sulla base dell’attuazione integrale e continuata del PACG, approvato dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2231(2015) e attuato dall’Unione nel gennaio 2016 attraverso la revoca di numerose sanzioni connesse al nucleare. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) verifica periodicamente il rispetto del PACG da parte dell’Iran e ha presentato 10 relazioni, l’ultima delle quali risale al 22 febbraio 2018, in cui conferma che l’Iran rispetta i suoi impegni nel settore nucleare.

L’8 maggio 2018 il presidente degli Stati Uniti ha annunciato che il suo paese si sarebbe ritirato dal PACG e che avrebbe applicato gli atti giuridici statunitensi attualmente soggetti a deroga per riattivare le sanzioni contro l’Iran in vigore al momento della conclusione del PACG. Nonostante la decisione statunitense, l’Unione continuerà a perseguire i propri interessi politici ed economici in Iran, che si basano sull’attuazione integrale e continuata del PACG e dell’UNSCR 2231(2015).

Alcune delle misure che gli Stati Uniti riattiveranno conto l’Iran hanno effetti extraterritoriali e, nella misura in cui incidono indebitamente sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche stabilite nell’Unione che effettuano scambi e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l’Unione e l’Iran, violano il diritto internazionale e ostacolano il conseguimento degli obiettivi dell’Unione.

Nell’Unione le misure extraterritoriali sono soggette al regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio 1 , che è stato adottato in risposta all’adozione, da parte degli Stati Uniti d’America, di misure restrittive nei confronti di Cuba, Libia e Iran che hanno inciso negativamente sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche nell’Unione impegnate in attività commerciali con questi paesi che erano legittime a norma del diritto della Comunità europea.

Forte del sostegno unanime che i capi di Stato o di governo dell’UE hanno espresso il 16 maggio 2018 in favore delle proposte del presidente Juncker e dell’alto rappresentante/vicepresidente Federica Mogherini, il 18 maggio 2018 la Commissione ha avviato il processo volto ad aggiungere al regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio le misure extraterritoriali che gli Stati Uniti imporranno contro l’Iran. La prima fase di questo processo è consistita nell’invitare gli Stati membri a designare esperti che la Commissione potesse consultare sulla preparazione della modifica.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L’ADOZIONE DELL’ATTO

A norma dell’articolo 1, secondo comma, del regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per aggiungere le misure in questione all’allegato del regolamento.

In conformità del paragrafo 4 della convenzione d’intesa sugli atti delegati allegata all’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 2 , il 28 maggio 2018 la Commissione ha incontrato gli esperti designati dagli Stati membri. Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sono stati invitati alla riunione e vi hanno partecipato.

La Commissione ha tenuto debitamente conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dagli esperti degli Stati membri.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL’ATTO DELEGATO

Il presente regolamento delegato della Commissione modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 per tener conto delle misure restrittive statunitensi che hanno un’applicazione extraterritoriale e che sono in vigore alla data della sua adozione. Le misure in questione possono avere, immediatamente o in futuro, effetti negativi sugli interessi dell’Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

I riferimenti alle misure nei confronti dell’Iran contenuti nell’attuale allegato del regolamento 2271/96 sono in gran parte superati. Inoltre, dal 1996, anno in cui è stato redatto l’allegato, gli Stati Uniti hanno adottato nuove misure restrittive nei confronti dell’Iran. Pertanto, viste le notevoli modifiche che occorre apportare all’allegato e per garantire chiarezza per gli operatori economici, è opportuno sostituire l’intero allegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 6.6.2018

che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione degli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti 3 , in particolare l’articolo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 2271/96 neutralizza gli effetti dell’applicazione extraterritoriale degli atti normativi, compresi i regolamenti e gli altri strumenti legislativi adottati da paesi terzi, e delle azioni su di essi basate o da essi derivanti, qualora tale applicazione leda gli interessi delle persone fisiche e giuridiche dell’Unione che effettuano scambi internazionali e/o movimenti di capitali e attività commerciali connesse tra l’Unione e i paesi terzi.

(2)Il regolamento riconosce che per i loro effetti extraterritoriali tali strumenti violano il diritto internazionale.

(3)Gli strumenti dei paesi terzi a cui si applica il regolamento (CE) n. 2271/96 sono specificati nell’allegato del regolamento stesso.

(4)L’8 maggio 2018 gli Stati Uniti hanno annunciato che non rinunceranno più ad applicare le loro misure restrittive nazionali nei confronti dell’Iran. Alcune di queste misure hanno un’applicazione extraterritoriale e hanno effetti negativi sugli interessi dell’Unione e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(5)L’allegato del regolamento dovrebbe pertanto essere modificato per includere queste misure restrittive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.6.2018

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti , GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.
(2)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(3)    GU L 309 del 29.11.1996, pag. 1.
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ALLEGATO
LEGGI, REGOLAMENTI E ALTRI STRUMENTI LEGISLATIVI

Nota: le disposizioni principali degli strumenti contenuti nel presente allegato vengono riassunte solo a scopo informativo. Una panoramica completa e il contenuto esatto delle disposizioni sono riportati negli strumenti pertinenti.

PAESE: STATI UNITI D’AMERICA

ATTI LEGISLATIVI

1.“National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993”, Title XVII “Cuban Democracy Act 1992”, sections 1704 and 1706

Prescrizioni:

le prescrizioni sono consolidate nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (vedi in appresso).

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

gli obblighi imposti sono ora incorporati nel «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (vedi in appresso).

2.«Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996

Titolo I

Prescrizioni:

conformarsi all’embargo economico e finanziario imposto dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba, in particolare non esportando negli Stati Uniti beni o servizi di origine cubana o contenenti materiali o beni provenienti da Cuba, direttamente o attraverso paesi terzi, non trattando merci che si trovano o si trovavano precedentemente a Cuba o che sono trasportate da o attraverso Cuba, non riesportando negli Stati Uniti zucchero originario di Cuba senza notifica dell’autorità nazionale competente dell’esportatore e non importando negli Stati Uniti prodotti a base di zucchero senza assicurarsi che non siano prodotti cubani, congelando attivi cubani e le operazioni finanziarie con Cuba.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

divieto di caricare o scaricare merci da un’imbarcazione in qualsivoglia luogo degli Stati Uniti o di entrare in un porto statunitense; rifiuto di importare beni o servizi originari di Cuba e di importare a Cuba beni o servizi originari degli Stati Uniti; blocco di operazioni finanziarie in cui sia coinvolta Cuba.

Titolo III e Titolo IV

Prescrizioni:

porre fine a «operazioni» («trafficking») con beni precedentemente di proprietà di statunitensi (compresi cubani che hanno ottenuto la cittadinanza degli Stati Uniti) ed espropriati dal regime cubano. (Le «operazioni» comprendono: uso, vendita, passaggio di proprietà, controllo, gestione e altre attività a vantaggio di una persona.)

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

procedimenti giudiziari negli Stati Uniti, basati su responsabilità venute a esistenza, contro cittadini o società dell’UE coinvolti in «operazioni» («trafficking»), sfociati in con sentenze o decisioni che impongono il pagamento di un indennizzo (multiplo) alla parte statunitense. Diniego di ingresso negli Stati Uniti per persone coinvolte in «operazioni» («trafficking»), compresi coniuge, figli minorenni e rappresentanti.

3.«Iran Sanctions Act» del 1996

Prescrizioni:

divieto di:

i) investire consapevolmente in Iran, durante un periodo di dodici mesi, un importo di almeno 20 milioni di USD che contribuisca in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell’Iran di sviluppare le sue risorse petrolifere;

ii) fornire consapevolmente all’Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, che potrebbero facilitare in modo diretto e significativo il mantenimento o l’espansione della produzione interna di prodotti petroliferi raffinati dell’Iran o la sua capacità di sviluppare risorse petrolifere ubicate in Iran;

iii) fornire consapevolmente all’Iran, durante un periodo di dodici mesi, beni, servizi o altri tipi di sostegno ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 250 000 USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 1 milione di USD, che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo al mantenimento o all’espansione della produzione interna di prodotti petrolchimici dell’Iran;

iv) fornire consapevolmente all’Iran a) prodotti petroliferi raffinati oppure b) beni, servizi o altri tipi di sostegno che potrebbero contribuire in modo diretto e significativo ad accrescere la capacità dell’Iran di importare prodotti petroliferi raffinati, ciascuno dei quali abbia un valore pari o superiore a 1 milione di USD, o il cui valore aggregato sia pari o superiore a 5 milioni di USD, durante un periodo di dodici mesi;

v) partecipare consapevolmente a un’impresa comune per lo sviluppo di risorse petrolifere al di fuori dell’Iran costituita il 1° gennaio 2002 o in data successiva e in cui l’Iran o il suo governo abbiano interessi particolari;

vi) partecipare consapevolmente al trasporto di petrolio greggio dall’Iran o dissimulare l’origine iraniana di carichi costituiti da petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d’appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all’esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; restrizioni relative allo sbarco e allo scalo nei porti per le navi.

4.“Iran Freedom and Counter-Proliferation Act” del 2012

Prescrizioni:

divieto di:

i) fornire consapevolmente un sostegno significativo, anche facilitando operazioni finanziarie rilevanti, oppure beni o servizi, a o per conto di certe persone che operano nei settori portuale, dell’energia, del trasporto marittimo o della cantieristica in Iran, o a qualsiasi persona iraniana che figura nell’elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati;

ii) commerciare consapevolmente con l’Iran beni e servizi significativi utilizzati in relazione ai settori iraniani dell’energia, del trasporto marittimo o della cantieristica;

iii) acquistare consapevolmente petrolio e prodotti petroliferi dall’Iran ed effettuare operazioni finanziarie ad essi connesse, in circostanze specifiche;

iv) effettuare o facilitare consapevolmente operazioni per il commercio di gas naturale da o verso l’Iran (si applica agli enti finanziari stranieri);

v) commerciare consapevolmente con l’Iran metalli preziosi, grafite, metalli grezzi o semilavorati o software che potrebbero essere utilizzati in settori specifici o coinvolgere certe persone; facilitare consapevolmente un’operazione finanziaria rilevante in collegamento con tale commercio;

vi) prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione connessi ad attività specifiche, comprese quelle di cui ai punti i) e ii), o a categorie di persone specifiche.

Sono previste determinate deroghe in funzione della natura del commercio o dell’operazione e del livello di diligenza applicato.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d’appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all’esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all’apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

5.“National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012”

Prescrizioni:

divieto di effettuare o facilitare consapevolmente qualsiasi operazione finanziaria rilevante con la Banca centrale dell’Iran o con un altro ente finanziario iraniano designato (si applica agli enti finanziari stranieri).

Deroghe per operazioni relative a prodotti alimentari e medicinali e, in casi specifici, per operazioni relative al petrolio.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

sanzioni civili e penali; divieti e restrizioni relativi all’apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

6.“Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act” del 2012

Prescrizioni:

divieto di:

i) prestare consapevolmente servizi di sottoscrizione di emissioni, assicurazione o riassicurazione a certe persone iraniane;

ii) agevolare consapevolmente l’emissione di debito sovrano iraniano o di debito di entità controllate dall’Iran;

iii) effettuare consapevolmente, direttamente o indirettamente con il governo dell’Iran o con qualsiasi persona soggetta alla giurisdizione del governo dell’Iran, qualsiasi operazione vietata dal diritto statunitense (si applica alle controllate straniere possedute o controllate da persone statunitensi);

iv) prestare consapevolmente servizi specializzati di messaggistica finanziaria, oppure consentire o agevolare l’accesso diretto o indiretto a tali servizi, per la Banca centrale dell’Iran o un ente finanziario i cui interessi nelle proprietà sono congelati in collegamento con le attività di proliferazione dell’Iran.

Per quanto riguarda il punto i), sono previste deroghe per la fornitura di assistenza umanitaria, generi alimentari e materiale medico, a seconda del livello di diligenza applicato.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

misure volte a limitare le importazioni negli Stati Uniti o i contratti d’appalto per tale paese; divieto di essere designati come operatore primario o depositario di fondi governativi statunitensi; diniego di accesso a prestiti erogati da enti finanziari statunitensi o di trasferimenti attraverso tali enti; divieto di operazioni in valuta soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; restrizioni all’esportazione imposte dagli Stati Uniti; divieto di operazioni immobiliari soggette alla giurisdizione degli Stati Uniti; rifiuto di assistenza da parte della ExIM-Bank; divieti e restrizioni relativi all’apertura e alla gestione di conti di corrispondenza negli Stati Uniti.

REGOLAMENTI

“Iranian Transactions and Sanctions Regulations”

Prescrizioni:

divieto di riesportare beni, tecnologia o servizi che a) sono stati esportati dagli Stati Uniti e b) sono soggetti alle norme in materia di controllo delle esportazioni negli Stati Uniti, se l’esportazione è effettuata sapendo o avendo motivo di sapere che è destinata specificamente all’Iran o al suo governo.

Il divieto non si applica ai beni trasformati sostanzialmente in un prodotto di produzione estera al di fuori degli Stati Uniti e ai beni incorporati in tale prodotto che rappresentano meno del 10% del suo valore.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

Imposizione di sanzioni civili, ammende e pene detentive.

►C1 1. 31 CFR ◄ (Code of Federal Regulations) Ch. V (ed. 7-1-95 edition) Part 515 — Cuban Assets Control Regulations, subpart B (Prohibitions), E (Licenses, Authorizations and Statements of Licensing Policy) and G (Penalties)

Prescrizioni:

i divieti sono consolidati nel titolo I del «Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act» del 1996 (vedi sopra). Inoltre sono prescritte licenze e/o autorizzazioni per attività economiche concernenti Cuba.

Possibili pregiudizi per gli interessi dell’UE:

sanzioni pecuniarie, confisca, carcerazione in caso di violazione.

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