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Document C(2025)5939

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

C/2025/5939 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La presente direttiva delegata della Commissione modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (in appresso "la direttiva RoHS") 1 per quanto riguarda l'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione.

L'articolo 4 della direttiva RoHS limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Attualmente sono 10 le sostanze soggette a restrizioni elencate nell'allegato II della direttiva: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), eteri di difenile polibromurato (PBDE), ftalato di bis(2‑etilesile) (DEHP), benzilbutilftalato (BBP), dibutilftalato (DBP) e diisobutilftalato (DIBP).

Gli allegati III e IV della direttiva RoHS elencano i materiali e i componenti delle AEE per applicazioni specifiche esentati dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva. L'articolo 5 prevede la possibilità di adattare gli allegati III e IV al progresso scientifico e tecnico (per quanto riguarda la concessione, il rinnovo e la revoca delle esenzioni). Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni devono essere incluse negli allegati III e IV purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 ("il regolamento REACH") 2 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

·la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile;

·l'affidabilità dei sostituti non è garantita;

·gli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l'ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori.

Le decisioni sulle esenzioni, e sulla loro durata, devono tenere conto della disponibilità di sostituti e dell'impatto socioeconomico della sostituzione; le decisioni sulla durata delle esenzioni devono tenere conto di ogni potenziale impatto sull'innovazione. È opportuna, se del caso, una riflessione improntata al ciclo di vita in merito agli effetti complessivi dell'esenzione.

Le AEE soggette alla direttiva RoHS sono classificate secondo le categorie di cui all'allegato I della medesima.

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva RoHS consente alla Commissione di includere materiali e componenti delle AEE per applicazioni specifiche negli elenchi degli allegati III e IV mediante singoli atti delegati, conformemente all'articolo 20. L'articolo 5, paragrafo 3, e l'allegato V stabiliscono la procedura per inoltrare le domande di esenzione.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Alcuni operatori economici chiedono alla Commissione di concedere o rinnovare esenzioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva RoHS 3 .

L'allegato III della direttiva RoHS elenca, alla voce 7 a), un'esenzione per il piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso). Detta esenzione è stata rinnovata da ultimo dalla direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione 4 . La formulazione dell'esenzione non è mai stata modificata dalla sua introduzione nel 2003.

L'esenzione di cui alla voce 7 a) doveva scadere il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, come pure per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali. La scadenza era invece fissata al 21 luglio 2023 per la categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) e il 21 luglio 2024 per la categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e di controllo industriali) e per la categoria 11, ossia altre AEE non comprese nelle altre categorie ("altre AEE").

Il 15 e il 16 gennaio 2020 la Commissione ha ricevuto domande di rinnovo dell'esenzione di cui alla voce 7 a) per quanto riguarda le categorie da 1 a 10. Il 9 ottobre 2020 ha poi ricevuto una richiesta analoga per la categoria 11. Tutte le domande sono pervenute entro i termini previsti dall'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva RoHS.

Il 20 gennaio 2023, entro il termine per il rinnovo fissato all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva RoHS, la Commissione ha ricevuto due domande di rinnovo per la categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e per la categoria 11, ossia altre AEE.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva RoHS, le esenzioni in vigore restano valide finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.

Valutazione tecnica

Nell'ottobre 2020 la Commissione ha avviato uno studio 5 , che si è concluso nel febbraio 2022, per effettuare la necessaria valutazione tecnica e scientifica, compresa una consultazione pubblica di dieci settimane dei portatori di interessi. Tutte le osservazioni sono state prese in considerazione. Le informazioni relative alla consultazione sono state fornite sul sito web del progetto 6 .

Nel corso della consultazione pubblica sono pervenuti sette contributi individuali per l'esenzione di cui alla voce 7 a). I rappresentanti del settore si sono espressi per lo più a favore del rinnovo dell'esenzione di cui alla voce 7 a), mentre le autorità pubbliche hanno criticato la vaghezza dell'ambito di applicazione e il fatto che non serva una giustificazione per avvalersi dell'esenzione.

Di seguito sono riportati i punti principali emersi dalla valutazione tecnico-scientifica.

Le saldature ad alta temperatura di fusione contenenti piombo sono usate in diversi componenti per diverse categorie di AEE. Possono essere utilizzate nelle AEE come materiale di fissaggio delle matrici, come interconnessioni elettriche interne, come materiale sigillante, nelle lampade o nei trasduttori audio.

Tali saldature contengono tra l'85 % e il 95,5 % di piombo in peso. L'alta concentrazione di piombo conferisce ai materiali proprietà importanti quali un elevato punto di fusione (> 260 °C), una buona conduttività termica ed elettrica, la duttilità, la resistenza alla corrosione, il tipo di ossidazione adeguato e la bagnabilità. Queste proprietà sono particolarmente rilevanti in ambienti critici, per esempio nelle applicazioni esposte a vibrazioni o a temperature elevate. Inoltre semplificano e velocizzano la fabbricazione dei componenti delle AEE, che quindi diventa anche più efficiente in termini di costi.

L'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione si applica a migliaia di tonnellate di piombo all'anno ed è probabilmente tra quelle a cui è associato un maggiore uso di piombo nel quadro della direttiva RoHS.

L'esenzione di cui alla voce 7 a) è spesso addotta come giustificazione per i valori elevati di piombo nelle saldature per diversi prodotti, anche in assenza di una chiara necessità tecnica. L'ambito di applicazione non definisce la portata specifica dell'esenzione, né affronta la questione dello scopo funzionale del piombo dettato dalle sue proprietà.

Esistono saldature senza piombo per temperature più elevate che potrebbero essere utilizzate in determinate applicazioni. Un settore in cui sono stati compiuti progressi nella progettazione di soluzioni senza piombo è quello dei trasduttori audio ad alta e a bassa frequenza. In altri settori, invece, l'impegno a sviluppare sostituti per le saldature ad alta temperatura di fusione contenenti piombo è limitato.

La valutazione tecnica conclude che entro i prossimi tre anni non saranno disponibili soluzioni senza piombo per tutte le applicazioni. Al momento le applicazioni e le condizioni richieste per i materiali sono troppo diverse per giustificare la cessazione dell'esenzione sulla base di singole soluzioni.

D'altro canto, analogamente a quanto proposto nel 2016 nell'ultima valutazione tecnica, se l'esenzione fosse suddivisa in sottovoci più specifiche, in futuro sarebbe più facile fornire prove mirate e valutare la disponibilità e l'affidabilità di eventuali alternative. La segmentazione dell'esenzione di cui alla voce 7 a) in vari settori di applicazione sulla base di condizioni tecniche è la classificazione più adeguata, in quanto contribuirebbe a incentrare la prossima valutazione tecnica su questi settori di applicazione.

Lo studio tecnico ha esaminato possibili delimitazioni tra settori tecnici di applicazione per consentire una simile classificazione. Sono state elaborate sottocategorie pratiche sulla base dell'attuale contesto tecnico e tenendo conto del contributo dei principali portatori di interessi del settore. L'intenzione è includere tutte le applicazioni che attualmente rientrano nell'esenzione di cui alla voce 7 a) per evitare distorsioni inaccettabili nel settore.

Sono stati individuati i seguenti settori di applicazione:

·interconnessioni interne nelle AEE;

·connessioni integrali del fissaggio della matrice nei componenti delle AEE;

·connessioni integrali per il montaggio di componenti diversi dalla matrice su sottounità (giunti di saldatura di primo livello);

·giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti al circuito stampato o ai lead frame;

·materiali per sigillatura ermetica;

·saldature ad alta temperatura di fusione contenenti piombo in determinate lampade;

·trasduttori audio.

La segmentazione in sottocategorie non è considerata un onere amministrativo sproporzionato per le imprese, in quanto c'è stato tempo a sufficienza per adattarsi e contribuire allo sviluppo delle sottocategorie. Inoltre la portata dei settori di applicazione è stata adeguatamente concepita per includere l'attuale ambito di applicazione dell'esenzione di cui alla voce 7 a). Tuttavia resta inteso che le imprese dovrebbero avere la possibilità di presentare domande relative a nuove sottocategorie. Si raccomanda pertanto un rinnovo a breve termine per la precedente voce 7 a).

Al fine di valutare le domande di rinnovo specifiche per la categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e per la categoria 11, ossia altre AEE, è stato condotto uno studio di valutazione tecnico-scientifica, ultimato nel 2024 7 . La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva RoHS.

Il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione che rientrano nell'esenzione di cui alla voce 7 a) è utilizzato in una gamma variegata di applicazioni finali e non sono state fornite argomentazioni valide che giustifichino l'esistenza di ambiti di applicazione o periodi di validità diversi a seconda della categoria di AEE. Questa conclusione è stata confermata dal secondo studio di valutazione tecnica, incentrato su informazioni specifiche per categoria.

In base al requisito di soglia di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva RoHS, un'esenzione non può indebolire la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento REACH. Le saldature ad alta temperatura di fusione contenenti piombo sono usate in componenti elettrici interni, che normalmente non sono accessibili ai consumatori. Pertanto il rinnovo delle esenzioni di cui alla voce 7 a) non comporta alcun rischio di violazione del livello di protezione stabilito dal regolamento REACH.

La Commissione ha consultato il gruppo di esperti degli Stati membri per gli atti delegati nell'ambito della direttiva relativa RoHS l'11 ottobre 2021 e il 18 settembre 2024 e ha intrapreso tutte le azioni necessarie in relazione alle esenzioni dalla restrizione concernente le sostanze conformemente all'articolo 5, paragrafi da 3 a 7 8 . Il Consiglio e il Parlamento europeo sono stati informati di tutte le attività svolte.

Gli esperti degli Stati membri hanno criticato principalmente l'insufficienza delle informazioni fornite dai richiedenti nell'ambito delle valutazioni tecniche. I richiedenti dovrebbero dimostrare chiaramente che i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva RoHS sono soddisfatti e motivare le loro affermazioni. In caso contrario non dovrebbe essere concessa alcuna esenzione. La Commissione ha tenuto conto di questo aspetto creando sottovoci e prevedendo periodi di validità brevi, ove necessario e ha preso in considerazione anche altri contributi di diversi rappresentanti del settore, favorevoli al mantenimento dello status quo in termini di esenzioni.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

I risultati della valutazione mostrano che l'esenzione da concedere non indebolirebbe la protezione dell'ambiente e della salute umana offerta dal regolamento REACH, conformemente all'articolo 5 della direttiva RoHS.

Per la maggior parte delle applicazioni che beneficiano dell'esenzione di cui alla voce 7 a) non sono disponibili sostituti, o i sostituti disponibili lasciano a desiderare in termini di affidabilità o prestazioni. Sono pertanto soddisfatti i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino: l'eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile, e l'affidabilità dei sostituti non è garantita.

È tuttavia opportuno rivedere la formulazione dell'attuale voce 7 a) dell'allegato III e creare sottocategorie per i diversi settori di applicazione delle saldature ad alta temperatura di fusione in tale voce. L'atto delegato introduce pertanto le sottovoci da I a VII nell'esenzione di cui alla voce 7 a).

Se da un lato l'ambito di applicazione di tutte le sottovoci dovrebbe essere identico al precedente ambito di applicazione dell'esenzione di cui alla voce 7 a), quest'ultima dovrebbe rimanere valida per un breve periodo così da consentire all'industria di segnalare settori di applicazione mancanti.

Alla luce del tempo trascorso dalla valutazione tecnica (che si è conclusa nel febbraio 2022), le nuove sottoesenzioni dovrebbero avere un periodo di validità limitato e non il periodo di validità massimo possibile in base alle raccomandazioni tecniche. Si ritiene che un termine breve sia sufficiente per dare ai richiedenti la possibilità di fornire i dati mancanti e di completare e motivare le dichiarazioni rese nella precedente valutazione tecnica. Poiché spetta al richiedente dimostrare il rispetto di un criterio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), i dati completi dovrebbero essere presentati in occasione della prossima valutazione; in caso contrario si dovrà prendere in considerazione la possibilità di non rinnovare l'esenzione a causa della mancanza di dati.

Le sottoesenzioni di cui alle voci da 7 a)-I a 7 a)-VII dovrebbero avere un periodo di validità leggermente più lungo rispetto all'esenzione precedente di cui alla voce 7 a), per dare all'industria il tempo di preparare le domande di rinnovo con informazioni più dettagliate su questi settori di applicazione. Alla luce della valutazione tecnica, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di cui all'allegato I della direttiva RoHS.

Le date di scadenza delle esenzioni sono stabilite conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma. Il periodo di validità delle esenzioni dovrebbe essere sufficientemente lungo da consentire all'industria di preparare le richieste di rinnovo conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva RoHS, il quale stabilisce che le domande di rinnovo di un'esenzione devono essere presentate al più tardi 18 mesi prima della scadenza dell'esenzione.

Lo strumento giuridico è una direttiva delegata, come stabilito dalla direttiva RoHS, che soddisfa le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

L'obiettivo della direttiva delegata è contribuire alla protezione della salute umana e dell'ambiente e armonizzare le disposizioni ai fini del funzionamento del mercato interno nel settore delle AEE, consentendo l'uso di sostanze altrimenti vietate in applicazioni specifiche, in ottemperanza alla direttiva RoHS e alla procedura ivi istituita per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati III e IV della stessa.

I periodi di validità concessi non dovrebbero avere ripercussioni negative sull'innovazione.

La direttiva delegata non incide sul bilancio dell'Unione.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE

del 8.9.2025

che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 9 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato III della direttiva.

(2)Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell'allegato I della direttiva stessa.

(3)Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco all'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Il valore massimo di concentrazione tollerata è dello 0,1 % in peso di piombo nei materiali omogenei.

(4)La direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione 10 ha concesso un'esenzione per l'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, come stabilito nell'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE. L'ambito di applicazione dell'esenzione non è mai stato modificato dalla sua introduzione. Per la maggior parte delle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche l'esenzione doveva scadere il 21 luglio 2021.

(5)Nel gennaio e nell'ottobre 2020 sono pervenute tre domande di rinnovo dell'esenzione di cui al considerando 4 entro il termine per il rinnovo fissato all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. A norma del secondo comma di detto paragrafo, l'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2022 11 . La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(6)L'esenzione relativa alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 8 (limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro) di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE doveva scadere il 21 luglio 2023 e le esenzioni relative alla categoria 9 (limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e alla categoria 11, ossia altre apparecchiature elettriche ed elettroniche non comprese in nessuna delle categorie, di cui al medesimo allegato, dovevano scadere il 1º luglio 2024. Il 20 gennaio 2023 sono state presentate due domande di rinnovo per le categorie 9 e 11 entro il termine per il rinnovo fissato all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. A norma del secondo comma di detto paragrafo, l'esenzione in vigore resta valida finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Per valutare le domande è stato realizzato uno studio di valutazione tecnica e scientifica, ultimato nel 2024 12 . La valutazione ha comportato consultazioni dei portatori di interessi a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE.

(7)La valutazione del rinnovo dell'esenzione richiesto ha concluso che le saldature ad alta temperatura di fusione contenenti piombo sono utilizzate in varie applicazioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Questo tipo di saldature contiene più dell'85 % di piombo in peso e ha proprietà fondamentali quali l'alto punto di fusione, la conduttività elettrica, la conduttività termica, la duttilità, la resistenza alla corrosione, un tipo di ossidazione adeguato e la bagnabilità.

(8)Sebbene siano parzialmente disponibili singoli sostituti e alternative, entro i prossimi tre anni non saranno disponibili soluzioni senza piombo, o saranno disponibili solo con un'affidabilità insufficiente per tutte le applicazioni pertinenti.

(9)L'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE è ampiamente utilizzata, a volte senza alcuna necessità tecnica. Per ridurre al minimo l'uso improprio di tale esenzione e consentire una valutazione mirata delle applicazioni, è opportuno suddividere l'esenzione in sottovoci. È stata effettuata una valutazione tecnica e scientifica con diversi cicli di consultazioni dei portatori di interessi, incentrata sullo sviluppo di sottovoci adeguate.

(10)La valutazione tecnica e scientifica di cui al considerando 9 ha individuato sette settori di applicazione che rientrano nell'attuale esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, vale a dire le interconnessioni interne nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("AEE"), le connessioni integrali del fissaggio della matrice nei componenti delle AEE, le connessioni integrali per componenti diversi dalla matrice da montare su sottounità (giunti di saldatura di primo livello), i giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai lead frame, i materiali per sigillatura ermetica, le saldature ad alta temperatura di fusione in determinate lampade e i trasduttori audio. Tali settori di applicazione sono ulteriormente specificati da condizioni tecniche.

(11)Poiché è stato concesso tempo sufficiente per contribuire e adattarsi allo sviluppo delle sottovoci e poiché tutti i settori di applicazione pertinenti coperti dall'esenzione attualmente applicabile di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE dovrebbero continuare a rientrare nell'esenzione rinnovata, la segmentazione in sottovoci non è considerata un onere amministrativo sproporzionato per il settore. Per evitare distorsioni significative del mercato nel settore pertinente, è opportuno prevedere un periodo in cui individuare eventuali settori di applicazione mancanti. È pertanto opportuno concedere un periodo di validità di breve durata per consentire l'eliminazione graduale dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(12)Per quanto riguarda le sottovoci dovrebbe essere concesso un periodo di validità sufficiente, tenuto conto delle conclusioni della valutazione tecnica di cui al considerando 9, al fine di consentire ai portatori di interessi di integrare le informazioni sui settori di applicazione. Le date di scadenza dovrebbero tenere conto dell'obbligo di presentare le domande di rinnovo al più tardi 18 mesi prima della data di scadenza a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(13)Alla luce del rinnovo a breve termine dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE, è opportuno fissare un'unica data di scadenza per tutte le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(14)Il rinnovo dell'esenzione di cui all'allegato III, voce 7 a), della direttiva 2011/65/UE e l'introduzione delle relative sottovoci non indeboliscono la protezione dell'ambiente e della salute offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 .

(15)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 8.9.2025

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(3)    L'elenco è disponibile al seguente indirizzo: https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en?prefLang=it .
(4)    GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112.
(5)    La relazione finale dello studio (pacchetto 22) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c774eb67-7cc6-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en .
(6)    Periodo di consultazione: 30 marzo 2021 – 8 giugno 2021; https://rohs.exemptions.oeko.info/ .
(7)    La relazione finale dello studio (pacchetto 27) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/708d9a2a-26e1-11ef-a195-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-327348441 .
(8)    L'elenco delle azioni amministrative necessarie è disponibile sul sito web della Commissione . Per ciascun progetto di atto delegato è possibile visualizzare lo stato attuale della procedura nel registro interistituzionale degli atti delegati all'indirizzo https://webgate.ec.europa.eu/regdel/#/home?lang=it .
(9)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj .
(10)    Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1º marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (GU L 123 del 18.5.2018, pag. 112, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir_del/2018/742/oj ).
(11)    La relazione finale dello studio (pacchetto 22) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c774eb67-7cc6-11ec-8c40-01aa75ed71a1/language-en .
(12)    La relazione finale dello studio (pacchetto 27) è disponibile all'indirizzo: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/708d9a2a-26e1-11ef-a195-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-327348441 .
(13)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj ).
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ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 7 a) è sostituita dalla seguente:

"7 a)

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 30 giugno 2027.

7 a)-I

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

per le interconnessioni interne per il fissaggio della matrice, o per altri componenti con la matrice nell'assemblaggio dei semiconduttori con correnti stazionarie, transitorie o impulsive pari o superiori a 0,1 A, o con tensione di blocco superiore a 10 V, o dimensioni del bordo della matrice superiori a 0,3 mm x 0,3 mm.

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.

7 a)-II

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

per le connessioni integrali (vale a dire interne ed esterne) del fissaggio della matrice nei componenti elettrici ed elettronici, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la conduttività termica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a curing/sinterizzazione è > 35 W/(m*K),

- la conduttività elettrica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a curing/sinterizzazione è > 4,7 MS/m,

- la temperatura di solidus è superiore a 260 ºC

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.

7 a)-III

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

nei giunti di saldatura di primo livello (connessioni interne o integrali, vale a dire interne ed esterne) per la fabbricazione di componenti, in modo che il successivo montaggio di componenti elettronici su sottounità (ossia moduli, pannelli di sottocircuiti, substrati o saldature punto a punto) con una saldatura di secondo livello non causi la rifusione della saldatura di primo livello. Questa sottovoce esclude le applicazioni di fissaggio della matrice e le sigillature ermetiche

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.

7 a)-IV

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

nei giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai lead frame:

1. in sfere per saldature per il fissaggio di ball-grid-array (BGA) in ceramica

2. in sovrastampaggi di plastica ad alta temperatura (> 220 ºC)

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.

7 a)-V

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

come materiale per la sigillatura ermetica tra:

1. un package o una spina di ceramica e un contenitore metallico

2. le terminazioni dei componenti e una sottoparte interna.

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.

7 a)-VI

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

per stabilire connessioni elettriche tra i componenti delle lampade con riflettore a incandescenza per il riscaldamento a infrarossi, le lampade a scarica ad alta intensità o le lampade da forno

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.

7 a)-VII

Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)

per i trasduttori audio con temperatura massima di funzionamento superiore a 200 °C

Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027."

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