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Document C(2018)1081

    DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

    C/2018/1081 final

    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

    La presente direttiva delegata della Commissione modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) 1 , per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

    La direttiva 2011/65/UE limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come disposto all'articolo 4. La direttiva è entrata in vigore il 21 luglio 2011.

    Le sostanze soggette a restrizioni d'uso sono elencate nell'allegato II della direttiva 2011/65/UE. Le restrizioni relative a piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e difenileteri polibromurati sono già in vigore, le restrizioni relative a bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) si applicano a decorrere dal 22 luglio 2019 o successivamente. Gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE elencano i materiali e i componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per applicazioni specifiche esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

    L'articolo 5 stabilisce disposizioni relative all'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (inclusione, rinnovo, modifiche e revoca delle esenzioni) degli allegati III e IV. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse negli allegati III e IV purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 2 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono alcuno dei materiali o delle sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile; l'affidabilità dei sostituti non è garantita; o è probabile che le conseguenze negative complessive sull'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori causate dalla sostituzione superino i benefici complessivi per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori.

    L'articolo 5, paragrafo 1, prevede inoltre che la Commissione europea (la Commissione) includa materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per applicazioni specifiche negli elenchi degli allegati III e IV mediante singoli atti delegati, in conformità all'articolo 20. L'articolo 5, paragrafo 3 e l'allegato V stabiliscono la procedura per la presentazione delle domande di concessione, rinnovo o revoca di un'esenzione.

    2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

    In seguito alla pubblicazione della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto dagli operatori economici numerose richieste 3 , sia per la concessione di nuove esenzioni, sia per il rinnovo di quelle esistenti, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'allegato V.

    L'attuale esenzione 34 dell'allegato III consente l'uso di piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'esenzione in questione a gennaio 2015. L'esenzione 34, sebbene dovesse scadere il 21 luglio 2016 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 4 , conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2011/65/UE (articolo 5, paragrafo 5, secondo comma), continua ad applicarsi finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo.

    Al fine di valutare la domanda di esenzione, la Commissione ha avviato uno studio per effettuare la valutazione tecnica e scientifica prescritta, comprensivo di una consultazione online aperta dei portatori di interesse in relazione a tale domanda, della durata di otto settimane 5 . Sono stati ricevuti due contributi.

    La relazione finale, contenente la valutazione della domanda, è stata pubblicata 6 , notificandone i portatori di interessi.

    La Commissione ha quindi consultato il gruppo di esperti degli Stati membri per gli atti delegati nell'ambito della direttiva 2011/65/UE nella riunione del 15 dicembre 2016, in cui sono state trattate anche le presentazioni dei richiedenti e delle parti interessate maggiormente coinvolte. Il progetto presentato dalla Commissione è stato avallato dagli esperti, anche se una larga maggioranza dei membri era assente o non si è espressa. In conformità agli orientamenti per legiferare meglio, il progetto di direttiva delegata è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane per raccogliere le osservazioni del pubblico. Sono pervenute due osservazioni, entrambe a sostegno del progetto di atto. Sono state intraprese tutte le azioni necessarie relative alle esenzioni dalle restrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 3 a 7. A causa dell'elevato numero di domande di esenzione simultanee e dei requisiti amministrativi associati, nella procedura di decisione la Commissione ha seguito scadenze alternative conformemente all'articolo 5, paragrafo 5. Il Consiglio e il Parlamento sono stati informati di tutte le attività.

    La relazione finale ha sottolineato in particolare le seguenti informazioni e valutazioni di tipo tecnico:

    I potenziometri trimmer sono resistenze variabili. Essi funzionano con un cursore che permette di regolare la resistenza del circuito e trovano applicazione in un'ampia gamma di prodotti, quali apparecchiature audiovisive, apparecchiature di comunicazione, giocattoli, dispositivi di misurazione ed elettrodomestici. Contengono piombo sotto forma di ossido di piombo negli inchiostri resistivi dove svolge la funzione di agente legante.

    Attualmente non sono disponibili alternative senza piombo affidabili e pertanto la sostituzione del piombo è ancora scientificamente e tecnicamente impraticabile.

    I risultati della valutazione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 mostrano che la domanda di esenzione relativa alla voce 34 dell'allegato III soddisfa almeno uno dei criteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Poiché per le applicazioni interessate non vi sono finora alternative sufficientemente affidabili, né se ne prevede la disponibilità sul mercato in tempi brevi, è giustificata una validità fino al 21 luglio 2021; poiché non sono ancora disponibili materiali sostitutivi affidabili, per questo periodo non sono previste conseguenze socioeconomiche negative dovute alla sostituzione. Il periodo di validità concesso, inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni negative sull'innovazione. Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2. L'esenzione specifica non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE.

    3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

    La direttiva delegata concede un'esenzione dalle restrizioni delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, da inserire nell'elenco di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, per l'impiego di piombo in applicazioni specifiche.

    Lo strumento è una direttiva delegata, come stabilito dalla direttiva 2011/65/UE, in particolare nel rispetto dei pertinenti criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

    L'obiettivo della direttiva delegata è contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente e garantire e operare una convergenza delle disposizioni relativa al funzionamento del mercato interno nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, consentendo l'uso di sostanze altrimenti vietate in applicazioni specifiche, in ottemperanza alle disposizioni e alle condizioni della direttiva 2011/65/UE e alla procedura di adeguamento al progresso tecnico e scientifico stabilita agli allegati III e IV.

    Conformemente al principio di proporzionalità, la misura non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

    La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

    DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE

    del 27.2.2018

    che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 7 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)    La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.

    (2)    L'esenzione 34 dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE consentiva l'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.

    (3)    I potenziometri trimmer sono resistenze variabili. Essi funzionano con un cursore che permette di regolare la resistenza del circuito e trovano applicazione in un'ampia gamma di prodotti, quali apparecchiature audiovisive, apparecchiature di comunicazione, giocattoli, dispositivi di misurazione ed elettrodomestici. Contengono piombo sotto forma di ossido di piombo negli inchiostri resistivi dove svolge la funzione di agente legante.

    (4)    Attualmente non sono disponibili alternative senza piombo affidabili e pertanto la sostituzione del piombo è ancora scientificamente e tecnicamente impraticabile.

    (5)    Poiché per le applicazioni interessate dalle categorie da 1 a 7 e dalla categoria 10 non vi sono finora alternative sufficientemente affidabili sul mercato, né se ne prevede la disponibilità in tempi brevi, è giustificata una validità fino al 21 luglio 2021; Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.

    (6)    La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [l'ultimo giorno del dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [l'ultimo giorno del dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 27.2.2018

       Per la Commissione

       Il presidente
       Jean-Claude JUNCKER

    (1)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
    (2)    GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
    (3)    L'elenco è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm .
    (4)    Si tratta delle seguenti categorie: 1. grandi elettrodomestici; 2. piccoli elettrodomestici; 3. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 4. apparecchiature di consumo; 5. apparecchiature di illuminazione; 6. strumenti elettrici ed elettronici; 7. giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; 10. distributori automatici. Le categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.
    (5)     Periodo di consultazione : dal 21.8.2015 al 16.10.2015.
    (6)

        https://bookshop.europa.eu/en/assistance-to-the-commission-on-technological-socio-economic-and-cost-benefit-assessment-related-to-exemptions-from-the-substance-restrictions-in-electrical-and-electronic-equipment-pbKH0416554/  

    (7)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
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    ALLEGATO

    Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 34 è sostituita dalla seguente:

    "34

    Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet

    Applicabile a tutte le categorie, scade il:

    21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

    21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

    21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;

    21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11".

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