REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 3.5.2017
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto attiene all'elenco di misure per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 1 , in particolare l'articolo 114;
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, compresi fra l'altro l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti Fondi nonché la natura e la descrizione di ciascuna misura.
(2)L'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione 2 precisa ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate in relazione a tali misure e rinvia all'allegato XIII di detto regolamento, che contiene un elenco delle misure interessate.
(3)In conseguenza del divieto imposto dalla Russia all'importazione di prodotti agroalimentari provenienti dall'Unione e a causa della contrazione della crescita della domanda mondiale di latte e di prodotti lattiero-caseari, dovuta essenzialmente al rallentamento delle esportazioni verso la Cina, la Commissione ha adottato le misure necessarie a far fronte a tale situazione del mercato ai sensi dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 3 nei settori zootecnici. Tali misure sono stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/1853 4 , (UE) 2016/1612 5 e (UE) 2016/1613 6 . Tali misure sono state concesse in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e si applicano all'esercizio finanziario 2016 o 2017, ma non figurano nell'elenco dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. È pertanto opportuno includerle in detto elenco.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è aggiunto il seguente punto 10:
"10. Le misure concesse ai settori zootecnici a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1306/2013."
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.