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Document 32025R0405

Regolamento delegato (UE) 2025/405 della Commissione, del 13 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche

C/2024/8692

GU L, 2025/405, 26.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/405/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/405/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/405

26.2.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/405 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2024

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Nel contesto di tale modifica il vino dealcolizzato è stato aggiunto ai prodotti del settore vitivinicolo elencati nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e una nuova sezione E relativa ai processi di dealcolizzazione è stata aggiunta alle pratiche enologiche di cui all’allegato VIII, parte I, dello stesso regolamento.

(2)

Poiché il vino dealcolizzato è diventato un prodotto del settore vitivinicolo, le norme di produzione specifiche del settore vitivinicolo previste dall’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 dovrebbero applicarsi alla produzione di vino dealcolizzato biologico.

(3)

A norma del regolamento (UE) 2018/848 il vino dealcolizzato non può essere prodotto con metodi biologici. Conformemente all’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848, nessuno dei processi di dealcolizzazione elencati per il settore vitivinicolo nell’allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è autorizzato nella produzione biologica. L’allegato II, parte VI, punto 3.4, del regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che eventuali modifiche per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all’inserimento di tali misure come consentito dall’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all’articolo 24 del medesimo regolamento.

(4)

Conformemente alla procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 uno Stato membro ha trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione un fascicolo relativo all’uso della distillazione sotto vuoto per produrre vini dealcolizzati biologici al fine di ottenerne l’autorizzazione e l’inserimento nell’allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848. Il fascicolo è stato esaminato dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) (4) e dalla Commissione.

(5)

L’EGTOP ha raccomandato di modificare l’allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848 inserendo le tecniche mediante evaporazione sotto vuoto tra le pratiche consentite, esclusivamente per la produzione di vino biologico totalmente dealcolizzato, purché siano rispettati i limiti relativi a temperatura (75 °C) e pori di filtrazione (non inferiori a 0,2 micrometri).

(6)

Tali tecniche mediante evaporazione sotto vuoto corrispondono ai processi di dealcolizzazione «parziale evaporazione sotto vuoto» e «distillazione», utilizzati singolarmente o congiuntamente, di cui all’allegato VIII, parte I, sezione E, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(7)

Alla luce di quanto precede è opportuno aggiungere l’uso della parziale evaporazione sotto vuoto e della distillazione nell’allegato II, parte VI, punto 3.3, del regolamento (UE) 2018/848 al fine di autorizzarne l’utilizzo nella produzione di vino dealcolizzato biologico, a condizione che il vino prodotto abbia un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura non superi i 75 °C, che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri e che la distillazione sia eseguita sotto vuoto.

(8)

L’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 fa riferimento ai regolamenti (CE) n. 606/2009 (5) e (CE) n. 607/2009 della Commissione (6). Tali regolamenti sono stati abrogati, rispettivamente, dai regolamenti delegati (UE) 2019/934 (7) e (UE) 2019/33 (8) della Commissione. A fini di chiarezza è opportuno aggiornare i riferimenti giuridici a tali atti.

(9)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).

(3)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(4)  Relazione finale dell’EGTOP sul vino II: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en?prefLang=it&etrans=it.

(5)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/606/oj).

(6)  Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/607/oj).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).


ALLEGATO

L’allegato II, parte VI, del regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

1)

il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«1.2.

Salvo esplicite disposizioni contrarie contenute nella presente parte, si applicano i regolamenti delegati (UE) 2019/934* e (UE) 2019/33** della Commissione.

*

Regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV (GU L 149 del 7.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/934/oj).

**

Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj).»;

2)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma dell’articolo 24 per l’uso nella produzione biologica possono essere utilizzati per l’elaborazione di prodotti del settore vitivinicolo, anche durante le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, fatte salve le condizioni e restrizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2019/934, in particolare dall’allegato I, parte A, di quest’ultimo.»;

3)

il punto 3.1 è sostituito dal seguente:

«3.1.

Fatte salve le sezioni 1 e 2 della presente parte e le restrizioni e i divieti specifici previsti dai punti 3.2, 3.3 e 3.4, sono consentite solo le pratiche, i processi e i trattamenti enologici, con le restrizioni previste dall’articolo 80 e dall’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall’articolo 3, dagli articoli da 5 a 9 e dagli articoli da 11 a 13 del regolamento delegato (UE) 2019/934 e dagli allegati a tali regolamenti utilizzati anteriormente al 1o agosto 2010.»;

4)

al punto 3.2., le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 5, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

c)

trattamento per elettrodialisi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 10, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

d)

correzione del tenore alcolico dei vini ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 12, del regolamento delegato (UE) 2019/934;

e)

trattamento con scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica del vino ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 13, del regolamento delegato (UE) 2019/934.»;

5)

il punto 3.3 è sostituito dal seguente:

«3.3.

L’uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:

a)

trattamenti termici ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la temperatura non superi i 75 °C;

b)

centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell’allegato I, parte A, tabella 1, voce 3, del regolamento delegato (UE) 2019/934, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri;

c)

parziale evaporazione sotto vuoto ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione E, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la distillazione di cui alla lettera d) del presente punto, a condizione che la parziale evaporazione sotto vuoto sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri;

d)

distillazione ai sensi dell’allegato VIII, parte I, sezione E, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, singolarmente o congiuntamente con la parziale evaporazione sotto vuoto di cui alla lettera c) del presente punto, a condizione che la distillazione sia utilizzata solo per la produzione di vino dealcolizzato con un titolo alcolometrico volumico non superiore a 0,5 % vol, che sia eseguita sotto vuoto, che la temperatura utilizzata non superi i 75 °C e che le dimensioni dei pori di filtrazione non siano inferiori a 0,2 micrometri.»;

6)

il punto 3.4 è sostituito dal seguente:

«3.4.

Eventuali modifiche introdotte successivamente al 1o agosto 2010 per quanto riguarda le pratiche, i processi e i trattamenti enologici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 o dal regolamento delegato (UE) 2019/934 possono essere applicate nella vinificazione biologica solo in seguito all’inserimento di tali misure come consentito dalla presente sezione e, se necessario, in seguito a una procedura di valutazione conformemente all’articolo 24 del presente regolamento.».

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/405/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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