Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R2591

Regolamento (UE) 2024/2591 del Consiglio, del 10 settembre 2024, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)

ST/12448/2024/INIT

GU L, 2024/2591, 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2591/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2591/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2591

3.10.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2591 DEL CONSIGLIO

del 10 settembre 2024

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (1) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio (2) è entrato in vigore il 15 aprile 2008. L’accordo è tacitamente rinnovabile e resta in vigore. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo è giunto a scadenza il 14 giugno 2024.

(2)

Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo. In esito negoziati, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) («protocollo») è stato siglato il 16 maggio 2024.

(4)

A norma della decisione (UE) 2024/2588 del Consiglio (3) il protocollo è stato firmato il 18 settembre 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5)

È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo, stabilite nel rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni del comitato scientifico misto e conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, siano ripartite tra gli Stati membri per l’intero periodo di applicazione del protocollo stesso.

(6)

Le suddette misure sono urgenti viste l’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau e la necessità di ridurre il più possibile l’interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma per consentire quanto prima le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Possibilità di pesca

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) sono ripartite tra gli Stati membri, conformemente agli articoli 2 e 3 del presente regolamento, per tutta la durata di applicazione del protocollo.

Articolo 2

Specie demersali

Le possibilità di pesca per le specie demersali sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

pescherecci da traino congelatori per la cattura di gamberetti:

Spagna:

2 500 TSL;

Grecia:

140 TSL;

Portogallo:

1 060 TSL;

b)

pescherecci da traino congelatori per la cattura di pesci e cefalopodi:

Spagna:

2 900 TSL;

Grecia:

225 TSL;

Italia:

375 TSL.

Articolo 3

Specie altamente migratorie

Le possibilità di pesca per le specie altamente migratorie, quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del protocollo, sono ripartite come segue:

a)

tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangaro di superficie:

Spagna:

14 unità;

Francia:

12 unità;

Portogallo:

2 unità;

b)

tonniere con lenze e canne:

Spagna:

10 unità;

Francia:

3 unità.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 settembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

BÓKA J.


(1)   GU L 342 del 27.12.2007, pag. 5.

(2)  Regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 49).

(3)  Decisione (UE) 2024/2588 del Consiglio, del 10 settembre 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) (GU L, 2024/2588, 3.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2588/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2591/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top