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Document 32024R2465
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2465 of 10 September 2024 amending Regulations concerning restrictive measures and setting out a single list for the Annexes to those Regulations containing the contact details of Member States’ competent authorities and the address for notifications to the European Commission
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2465 della Commissione, del 10 settembre 2024, che modifica i regolamenti concernenti misure restrittive e stabilisce un elenco unico per gli allegati di tali regolamenti contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2465 della Commissione, del 10 settembre 2024, che modifica i regolamenti concernenti misure restrittive e stabilisce un elenco unico per gli allegati di tali regolamenti contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
C/2024/6535
GU L, 2024/2465, 12.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2465/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/2465 |
12.9.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2465 DELLA COMMISSIONE
del 10 settembre 2024
che modifica i regolamenti concernenti misure restrittive e stabilisce un elenco unico per gli allegati di tali regolamenti contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (1), in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
visto il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia (3), in particolare l’articolo 6 bis,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (4), in particolare l’articolo 11, lettera c),
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe (5), in particolare l’articolo 11, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (6), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,
visto il regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio, del 21 febbraio 2006, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di alcune persone sospettate di coinvolgimento nell’omicidio dell’ex primo ministro libanese Rafiq Hariri (7), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b),
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (8), in particolare l’articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativo a talune misure restrittive nei confronti del Libano (9), in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea (10), in particolare l’articolo 15,
visto il regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in considerazione della situazione in Somalia (11), in particolare l’articolo 11,
visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (12), in particolare l’articolo 11,
visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (13), in particolare l’articolo 11,
visto il regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio, del 1o agosto 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese e entità in considerazione della situazione in Afghanistan (14), in particolare l’articolo 10,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (15), in particolare l’articolo 31,
visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (16), in particolare l’articolo 45,
visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau (17), in particolare l’articolo 10,
visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (18), in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (19), in particolare l’articolo 13,
visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (20), in particolare l’articolo 16,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (21), in particolare l’articolo 13,
visto il regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente misure restrittive in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (22), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 (23), in particolare l’articolo 14,
visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (24), in particolare l’articolo 7,
visto il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (25), in particolare l’articolo 14,
visto il regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (26), in particolare l’articolo 19,
visto il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi (27), in particolare l’articolo 12,
visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (28), in particolare l’articolo 20, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (29), in particolare l’articolo 17,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (30), in particolare l’articolo 46, lettera a),
visto il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (31), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (32), in particolare l’articolo 17, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (33), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio, del 17 maggio 2019, concernente misure restrittive contro gli attacchi informatici che minacciano l’Unione o i suoi Stati membri (34), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (35), in particolare l’articolo 17, paragrafo 4,
visto il regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (36), in particolare l’articolo 12, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani (37), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (38), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento, all’occupazione o all’annessione illegali da parte della Federazione russa di alcune zone dell’Ucraina non controllate dal governo (39), in particolare l’articolo 12,
visto il regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (40), in particolare l’articolo 15,
visto il regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio, del 28 aprile 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova (41), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (42), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio, del 9 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione delle attività che compromettono la stabilità e la transizione politica del Sudan (43), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2023/2406 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Niger (44), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5, visto il regolamento (UE) 2024/287 del Consiglio, del 12 gennaio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala (45), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2024/386 del Consiglio, del 19 gennaio 2024, che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese (46), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
visto il regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio, del 27 maggio 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Russia (47), in particolare l’articolo 17, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di armonizzare e aggiornare gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri che figurano nei regolamenti concernenti misure restrittive, il presente regolamento stabilisce un elenco unico contenente gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea. |
(2) |
L’elenco unico degli estremi delle autorità competenti degli Stati membri e l’indirizzo per le notifiche alla Commissione europea riportati nel presente regolamento sostituiscono gli elenchi specifici di cui ai regolamenti (CE) n. 2580/2001, (CE) n. 881/2002, (CE) n. 147/2003, (CE) n. 1210/2003, (CE) n. 314/2004, (CE) n. 1183/2005, (CE) n. 305/2006, (CE) n. 765/2006, (CE) n. 1412/2006, (UE) n. 1284/2009, (UE) n. 356/2010, (UE) n. 101/2011, (UE) n. 359/2011, (UE) n. 753/2011, (UE) n. 36/2012, (UE) n. 267/2012, (UE) n. 377/2012, (UE) n. 401/2013, (UE) n. 208/2014, (UE) n. 224/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 747/2014, (UE) n. 833/2014, (UE) n. 1352/2014, (UE) 2015/735, (UE) 2015/1755, (UE) 2016/44, (UE) 2016/1686, (UE) 2017/1509, (UE) 2017/1770, (UE) 2017/2063, (UE) 2018/1542, (UE) 2019/796, (UE) 2019/1716, (UE) 2019/1890, (UE) 2020/1998, (UE) 2021/1275, (UE) 2022/263, (UE) 2022/2309, (UE) 2023/888, (UE) 2023/1529, (UE) 2023/2147, (UE) 2023/2406, (UE) 2024/287, (UE) 2024/386 e (UE) 2024/1485 del Consiglio, regolamenti che dovrebbero pertanto essere opportunamente modificati, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 3
L’allegato I del regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 4
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 5
L’allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 6
L’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 7
L’allegato II del regolamento (CE) n. 305/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 8
L’allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 9
L’allegato del regolamento (CE) n. 1412/2006 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 10
L’allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 11
L’allegato II del regolamento (UE) n. 356/2010 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 12
L’allegato II del regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 13
L’allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 14
L’allegato II del regolamento (UE) n. 753/2011 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 15
L’allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 16
L’allegato X del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 17
L’allegato II del regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 18
L’allegato II del regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 19
L’allegato II del regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 20
L’allegato II del regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 21
L’allegato II del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 22
L’allegato I del regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 23
L’allegato II del regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 24
L’allegato I del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 25
L’allegato II del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 26
L’allegato III del regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 27
L’allegato II del regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 28
L’allegato IV del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 29
L’allegato II del regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 30
L’allegato I del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 31
L’allegato II del regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 32
L’allegato III del regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 33
L’allegato II del regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 34
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/796 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 35
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 36
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/1890 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 37
L’allegato II del regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 38
L’allegato II del regolamento (UE) 2021/1275 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 39
L’allegato I del regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 40
L’allegato II del regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 41
L’allegato II del regolamento (UE) 2023/888 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 42
L’allegato I del regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 43
L’allegato II del regolamento (UE) 2023/2147 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 44
L’allegato II del regolamento (UE) 2023/2406 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 45
L’allegato II del regolamento (UE) 2024/287 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 46
L’allegato II del regolamento (UE) 2024/386 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 47
L’allegato III del regolamento (UE) 2024/1485 del Consiglio è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 48
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
(1) GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj.
(2) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.
(3) GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/147/oj.
(4) GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1210/oj.
(5) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/314/oj.
(6) GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj.
(7) GU L 51 del 22.2.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/305/oj.
(8) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj.
(9) GU L 267 del 27.9.2006, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1412/oj.
(10) GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1284/oj.
(11) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/356/oj.
(12) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/101/oj.
(13) GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/359/oj.
(14) GU L 199 del 2.8.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/753/oj.
(15) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj.
(16) GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/267/oj.
(17) GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/377/oj.
(18) GU L 121 del 3.5.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/401/oj.
(19) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/208/oj.
(20) GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/224/oj.
(21) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj.
(22) GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/692/oj.
(23) GU L 203 dell’11.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/oj.
(24) GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj.
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(27) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1755/oj.
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(29) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj.
(30) GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1509/oj.
(31) GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1770/oj.
(32) GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2063/oj.
(33) GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1542/oj.
(34) GU L 129I del 17.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/796/oj.
(35) GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1716/oj.
(36) GU L 291 del 12.11.2019, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1890/oj.
(37) GU L 410I del 7.12.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1998/oj.
(38) GU L 277I del 2.8.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1275/oj.
(39) GU L 42I del 23.2.2022, pag. 77, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/263/oj.
(40) GU L 307 del 28.11.2022, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2309/oj.
(41) GU L 114 del 2.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/888/oj.
(42) GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1529/oj.
(43) GU L 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj.
(44) GU L 2023/2406, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2406/oj.
(45) GU L 2024/287, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/287/oj.
(46) GU L 2024/386, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/386/oj.
(47) GU L 2024/1485, 27.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1485/oj.
ALLEGATO
[allegato dei regolamenti (CE) n. 2580/2001 e (CE) n. 1412/2006 del Consiglio;
allegato I dei regolamenti (CE) n. 147/2003, (UE) 692/2014, (UE) n. 833/2014, (UE) 2017/1509, (UE) 2022/263 e (UE) 2023/1529 del Consiglio;
allegato II dei regolamenti (CE) n. 881/2002, (CE) n. 314/2004, (CE) n. 1183/2005, (CE) n. 305/2006, (CE) n. 765/2006, (UE) n. 356/2010, (UE) n. 101/2011, (UE) n. 359/2011, (UE) n. 753/2011, (UE) n. 377/2012, (UE) n. 401/2013, (UE) n. 208/2014, (UE) n. 224/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 747/2014, (UE) n. 1352/2014, (UE) 2015/1755, (UE) 2016/1686, (UE) 2017/1770, (UE) 2018/1542, (UE) 2019/796, (UE) 2019/1716, (UE) 2019/1890, (UE) 2020/1998, (UE) 2021/1275, (UE) 2022/2309, (UE) 2023/888, (UE) 2023/2147, (UE) 2023/2406, (UE) 2024/287 e (UE) 2024/386 del Consiglio;
allegato III dei regolamenti (UE) n. 1284/2009, (UE) n. 36/2012, (UE) 2015/735, (UE) 2017/2063 e (UE) 2024/1485 del Consiglio;
allegato IV del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio;
allegato V del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio;
allegato X del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio]
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ISSN 1977-0707 (electronic edition)