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Document 32024R2382

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2382 della Commissione, del 9 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 per quanto riguarda il modello per le indagini sull’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, la designazione dei siti di produzione infestati e la revoca delle misure nelle zone infestate

C/2024/6253

GU L, 2024/2382, 10.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2382/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2382/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2382

10.9.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2382 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 per quanto riguarda il modello per le indagini sull’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival, la designazione dei siti di produzione infestati e la revoca delle misure nelle zone infestate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere da a) a h),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione (2) istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival («organismo nocivo specificato») e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione. Tale regolamento è succeduto alla direttiva 69/464/CEE del Consiglio (3), che è stata abrogata dal regolamento (UE) 2016/2031 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(2)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195, le autorità competenti sono tenute a designare un sito di produzione quale infestato dall’organismo nocivo specificato se la presenza dell’organismo nocivo specificato in tale sito è stata ufficialmente confermata dalle prove di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento di esecuzione.

(3)

Sussistono dubbi circa il fatto che le zone che sono state delimitate dalle autorità competenti in quanto parcelle contaminate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1o gennaio 2022 debbano anche essere considerate designate quali siti di produzione infestati a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195. Al fine di garantire la massima protezione possibile del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato, tali parcelle dovrebbero essere soggette alle stesse prescrizioni dei siti di produzione infestati designati a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195. Per questo motivo l’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento di esecuzione dovrebbe chiarire che le parcelle delimitate in quanto contaminate a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1o gennaio 2022 dovrebbero anche essere considerate designate quali siti di produzione infestati.

(4)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo effettuate durante l’anno precedente. Essi sono tenuti a comunicare tali risultati conformemente al modello di cui all’allegato II di detto regolamento di esecuzione.

(5)

Risulta più pratico fare riferimento nel modello alle dimensioni della zona infestata nell’anno oggetto della comunicazione e in quello precedente, piuttosto che a quelle dell’area delimitata, in quanto la zona infestata è quella che richiede la comunicazione dei risultati più dettagliata. In aggiunta, comunicare dati sui campioni per l’ispezione visiva dei tuberi e dettagli sulla metodologia utilizzata nelle prove di laboratorio non fornisce informazioni degne di nota ai fini dell’indagine. Le rispettive colonne andrebbero pertanto rimosse dal modello per le indagini.

(6)

È inoltre necessario chiarire nella prima frase dell’allegato II che il modello deve presentare i risultati delle indagini effettuate durante l’anno civile precedente l’anno della comunicazione.

(7)

L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 stabilisce le condizioni per la revoca delle misure di cui all’articolo 9 di detto regolamento.

(8)

Al fine di garantire con il massimo livello possibile di certezza l’eliminazione del rispettivo rischio fitosanitario è inoltre necessario aggiungere nell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 che, se la zona infestata è stata utilizzata come prato permanente, le misure possono essere revocate solo nel caso in cui non siano stati rilevati segni di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato in campioni di terreno prelevati ricorrendo allo schema da utilizzare per ottenere il terreno per le prove di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è così modificato:

(1)

all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Le parcelle delimitate dalle autorità competenti in quanto contaminate conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 69/464/CEE anteriormente al 1o gennaio 2022 sono considerate designate quali siti di produzione infestati.»;

(2)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento;

(3)

nell’allegato IV, il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.

Dopo un periodo minimo di 50 anni dall’ultima individuazione dell’organismo nocivo specificato, se esistono registrazioni senza interruzioni delle colture nella zona infestata dalle quali risulta che le disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 3, sono state rispettate durante tutto il periodo e che la zona infestata non è stata utilizzata come prato permanente.

Se la zona infestata è stata utilizzata come prato permanente, le misure possono essere revocate solo nel caso in cui non siano stati rilevati segni di infezione da parte dell’organismo nocivo specificato in campioni di terreno prelevati ricorrendo allo schema da utilizzare per ottenere il terreno per le prove di cui al punto 1.2;

o».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 della Commissione, dell’11 luglio 2022, che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival e prevenirne la diffusione (GU L 185 del 12.7.2022, pag. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1195/oj).

(3)  Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata (GU L 323 del 24.12.1969, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/464/oj).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1195 è sostituito dal seguente:

««ALLEGATO II

Modello per le indagini di cui all’articolo 3

Modello per la presentazione dei risultati delle indagini sulla rogna nera della patata effettuate durante l’anno civile precedente l’anno della comunicazione.

Utilizzare questa tabella solo per i risultati delle indagini riguardanti le patate raccolte nel proprio paese.

Stato membro

Categoria

Superficie coltivata (ha)

Ispezione visiva dei tuberi

Prove di laboratorio

Dimensioni iniziali della zona infestata (1) (ha)

Dimensioni aggiornate della zona infestata (2) (ha)

Numeri di notifica dei nuovi focolai notificati, se del caso, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

Informazioni aggiuntive

Numero di lotti

Numero di lotti sospetti

Numero di campioni sottoposti a prova

Numero di campioni positivi

 

Tuberi di patata da impianto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuberi di patata non destinati all’impianto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» »

(1)  Dimensioni totali della zona infestata anteriormente all’anno oggetto della comunicazione.

(2)  Dimensioni totali della zona infestata nell’anno oggetto della comunicazione.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2382/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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