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Document 32024Q02095

Modifiche del Regolamento di Procedura del Tribunale, [2024/2095]

GU L, 2024/2095, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2095/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2095/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/2095

12.8.2024

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

[2024/2095]

IL TRIBUNALE,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 254, quinto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare, l’articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare l’articolo 63,

considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (1), inserisce nello statuto un nuovo articolo 50 ter, ai sensi del quale la Corte di giustizia trasmette al Tribunale le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrino esclusivamente nel sistema comune di imposta sul valore aggiunto, nei diritti di accisa, nel codice doganale, nella classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, nella compensazione pecuniaria e nell’assistenza dei passeggeri in ipotesi di ritardo, di annullamento dei servizi di trasporto o di negato imbarco, nonché nel sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra,

considerando che occorre modificare il regolamento di procedura del Tribunale, al fine di prevedere le modalità in base alle quali le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse dalla Corte di giustizia saranno trattate dal Tribunale e che occorre, a tale scopo e onde offrire agli organi giurisdizionali nazionali nonché agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto le stesse garanzie applicate dalla Corte di giustizia al trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, inserire nel regolamento di procedura del Tribunale le norme del regolamento di procedura della Corte applicabili alle domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte a quest’ultima, fatti salvi taluni adeguamenti volti a preservare la coerenza globale delle norme di procedura che si applicano al Tribunale,

considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 prevede, con la modifica dell’articolo 50 dello statuto, che il Tribunale possa riunirsi anche in sezione intermedia tra le sezioni di cinque giudici e la grande sezione e che il Tribunale si riunisca in sezione intermedia quando lo richieda uno Stato membro o un’istituzione che è parte in causa,

considerando che occorre modificare il regolamento di procedura del Tribunale, al fine di prevedere la composizione nonché le circostanze e le condizioni in cui il Tribunale si riunisce in sezione intermedia,

considerando che il regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 dispone, inserendo l’articolo 49 bis nello statuto, che il Tribunale sia assistito da uno o più avvocati generali ai fini del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale che gli sono trasmesse,

considerando che occorre precisare le norme che si applicano alla nomina degli avvocati generali, alla loro designazione per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale e all’esercizio delle loro funzioni,

considerando che al fine di far pienamente comprendere agli organi giurisdizionali e ai cittadini dell’Unione il senso e la portata delle risposte fornite dal Tribunale alle questioni pregiudiziali ad esso sottoposte occorre garantire la pubblicazione in rete, entro un termine ragionevole dalla definizione della causa, delle osservazioni scritte depositate dagli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, salvo obiezioni da parte di questi ultimi alla pubblicazione delle loro osservazioni,

considerando che occorre semplificare e chiarire talune disposizioni del regolamento di procedura che non sono destinate ad essere applicate in modo specifico alle domande di pronuncia pregiudiziale, in particolare al fine di ridurre il tempo consacrato a determinate fasi della procedura e di trarre pieno vantaggio dalla digitalizzazione del procedimento,

con l’accordo della Corte di giustizia,

con l’approvazione del Consiglio, in data 21 giugno 2024,

ADOTTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura del Tribunale del 4 marzo 2015  (2) è modificato come segue:

1)

L’articolo 1, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

È aggiunta una nuova lettera e). Il testo è il seguente:

«e)

l’espressione “interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto” designa l’insieme delle parti, Stati, istituzioni, organi e organismi autorizzati, in forza di detto articolo, a presentare memorie od osservazioni nell’ambito di un rinvio pregiudiziale;»

b)

Le attuali lettere da e) a k) sono ridenominate lettere da f) a l);

c)

La lettera i), divenuta lettera j), è modificata come segue:

«L’espressione “ricorsi diretti” designa l’insieme dei ricorsi che possono essere proposti dinanzi al Tribunale, ad eccezione delle domande di pronuncia pregiudiziale;»

2)

L’articolo 3, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3.   Ogni giudice, tranne il presidente, il vicepresidente e i presidenti di sezione del Tribunale, può svolgere le funzioni di avvocato generale alle condizioni stabilite dagli articoli da 30 a 31 ter».

3)

L’articolo 11 è modificato come segue:

a)

Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La sezione intermedia, prevista dall’articolo 15 bis, è presieduta dal vicepresidente. In questo caso si applica l’articolo 19».

b)

Il paragrafo 4, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa il paragrafo 5.

4)

L’articolo 14, paragrafo 2, viene integrato come segue:

«2.   Le cause possono essere giudicate dalla grande sezione o dalla sezione intermedia alle condizioni fissate dall’articolo 28».

5)

Dopo l’articolo 15 è aggiunto il nuovo articolo 15 bis, intitolato «Composizione della sezione intermedia». Il testo è il seguente:

«Articolo 15 bis

Composizione della sezione intermedia

1.   La sezione intermedia è composta di nove giudici.

2.   Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei giudici che compongono la sezione intermedia. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

6)

L’articolo 17 è modificato come segue:

a)

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se, nella sezione intermedia, in seguito all’impedimento di un giudice verificatosi prima che la causa vada in decisione o sia dibattuta, il numero dei giudici previsto dall’articolo 15 bis non è raggiunto, tale sezione è integrata da un giudice designato dal presidente del Tribunale al fine di ristabilire il numero di giudici previsto».

b)

I paragrafi 2 e 3, attualmente in vigore, sono rinumerati e divengono i paragrafi 3 e 4.

7)

L’articolo 20 è modificato come segue:

«Salvo quanto disposto dagli articoli 10, paragrafo 5, e 11, paragrafo 5, in caso di impedimento del presidente di una sezione le funzioni di quest’ultimo sono garantite da un giudice del collegio giudicante in base all’ordine stabilito dall’articolo 8».

8)

L’articolo 23, paragrafo 3, viene integrato come segue:

«3.   Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un’udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d’ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all’articolo 91, lettere a) e d), e all’articolo 96, paragrafo 2. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l’articolo 21, paragrafo 2».

9)

Dopo l’articolo 23 è aggiunto il nuovo articolo 23 bis, intitolato «Quorum della sezione intermedia». Il testo è il seguente:

«Articolo 23 bis

Quorum della sezione intermedia

1.   Le deliberazioni della sezione intermedia sono valide solo se sono presenti sette giudici.

2.   Qualora, a seguito di un impedimento, tale quorum non sia raggiunto, il presidente del Tribunale designa un altro giudice per raggiungere il quorum della sezione intermedia.

3.   Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un’udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d’ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all’articolo 91, lettere a) e d), e all’articolo 96, paragrafo 2. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l’articolo 21, paragrafo 2».

10)

L’articolo 24, paragrafo 3, viene integrato come segue:

«3.   Qualora il quorum non sia più raggiunto dopo lo svolgimento di un’udienza di discussione, si procede alla sostituzione nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 e una nuova udienza viene organizzata su domanda di una parte principale o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto. Essa può anche essere organizzata d’ufficio dal Tribunale. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando sono stati disposti mezzi istruttori conformemente all’articolo 91, lettere a) e d), e all’articolo 96, paragrafo 2. Lo svolgimento di una nuova udienza è obbligatorio quando più di un giudice fra quelli che hanno partecipato all’udienza iniziale deve essere sostituito. Quando non è organizzata una nuova udienza non si applica l’articolo 21, paragrafo 2».

11)

L’articolo 25, paragrafo 1, è integrato come segue:

«1.   Il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite fra le sezioni. Il Tribunale può incaricare una o più sezioni di conoscere di cause in materie specifiche. Il Tribunale designa una o più sezioni incaricate del trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale».

12)

L’articolo 26, paragrafo 1, viene integrato come segue:

«1.   Dopo il deposito dell’atto introduttivo, il presidente del Tribunale attribuisce, il più celermente possibile, le cause a una sezione in base ai criteri fissati dal Tribunale conformemente all’articolo 25. Le domande di pronuncia pregiudiziale sono attribuite a una sezione che si riunisce con cinque giudici».

13)

L’articolo 27 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

«5.   Nell’ipotesi di ricomposizione delle sezioni, a seguito di una decisione del Tribunale relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni, la causa è giudicata dalla sezione di cui fa parte il giudice relatore dopo detta decisione qualora la fase orale del procedimento non sia stata avviata o qualora la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata».

b)

Il paragrafo 6 viene modificato come segue:

«6.   Salvo quanto disposto nel paragrafo 5, qualora, in una causa relativa a una domanda di pronuncia pregiudiziale o in una causa che rientra in una materia specifica ai sensi dell’articolo 25, la fase orale del procedimento non sia stata avviata o la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata al momento dell’adozione della decisione del Tribunale relativa all’assegnazione dei giudici alle sezioni, un nuovo giudice relatore è designato in seno a una sezione competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale o specializzata in tale materia se il giudice relatore originario è assegnato ad una sezione che non è competente a conoscere di tali domande o specializzata in tale materia».

c)

Dopo il paragrafo 6 è inserito un nuovo paragrafo 7:

«7.   Qualora il giudice relatore designato per conoscere di una domanda di pronuncia pregiudiziale sia eletto per svolgere le funzioni di avvocato generale ai fini del trattamento di domande di pronuncia pregiudiziale, un nuovo giudice relatore è designato in seno a una sezione competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale per trattare la domanda in relazione alla quale la fase orale del procedimento non sia stata avviata o in relazione alla quale la decisione di statuire senza fase orale del procedimento non sia stata adottata al momento dell’elezione».

14)

L’articolo 28 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 viene integrato come segue:

«1.   Qualora la difficoltà in diritto o l’importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, una causa può essere rimessa dinanzi alla grande sezione, dinanzi alla sezione intermedia o dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero di giudici diverso».

b)

Il paragrafo 3 viene integrato come segue:

«3.   Il presidente del Tribunale o il vicepresidente del Tribunale possono proporre alla conferenza plenaria la rimessione di cui al paragrafo 1 fino alla chiusura della fase orale del procedimento o, in caso di applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, o dell’articolo 213, paragrafo 2, prima della decisione della sezione investita della causa di statuire senza fase orale del procedimento».

c)

Il paragrafo 5 è modificato come segue:

«5.   La decisione di rimessione di un ricorso diretto dinanzi a una sezione che si riunisce con un numero minore di giudici è adottata dalla conferenza plenaria, sentite le parti principali».

d)

Dopo il paragrafo 5 è inserito un nuovo paragrafo 6:

«6.   Quando non sussistono difficoltà nelle questioni di diritto sollevate da una domanda di pronuncia pregiudiziale, la sezione che si riunisce con cinque giudici investita di tale domanda può decidere di rimetterla dinanzi a una sezione che si riunisce con tre giudici. Il Tribunale decide in merito alle modalità di designazione dei tre giudici che compongono tale sezione. Questa decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

e)

Il paragrafo 6, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa il paragrafo 7; esso è modificato come segue:

«7.   La causa è trattata da una sezione che si riunisce con almeno cinque giudici quando lo richiedano uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione parti nel procedimento».

f)

Dopo il paragrafo 7 è inserito un nuovo paragrafo 8:

«8.   La sezione intermedia si pronuncia su una domanda di pronuncia pregiudiziale quando lo chiedano uno Stato membro o un’istituzione dell’Unione parti nel procedimento, conformemente all’articolo 50, quarto comma, dello statuto».

15)

L’articolo 30 è modificato come segue:

a)

Il comma unico diventa il paragrafo 1 e viene integrato come segue:

«1.   Per il trattamento dei ricorsi diretti, il Tribunale può essere assistito da un avvocato generale se ritiene che lo esigano la difficoltà in diritto o la complessità in fatto della causa».

b)

È aggiunto un paragrafo 2, avente il seguente testo:

«2.   Per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale, il Tribunale è assistito da un avvocato generale».

16)

L’articolo 31 è modificato come segue:

a)

Il titolo è modificato come segue:

« Modalità di designazione degli avvocati generali per il trattamento dei ricorsi diretti »

b)

Il paragrafo 1 viene modificato come segue:

«1.   La decisione di procedere alla designazione di un avvocato generale per il trattamento di un ricorso diretto è presa dalla conferenza plenaria su domanda della sezione alla quale la causa è stata attribuita o dinanzi alla quale è stata rimessa».

c)

Il paragrafo 3 viene integrato come segue:

«3.   Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell’avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16, 28, 45, 55, 68, 70, 83, 87, 90, 92, 98, 103, 105, 106, 110 bis, 113, da 126 a 132, 144, 151, 165, 168 e 169».

17)

Dopo l’articolo 31 è inserito un nuovo articolo 31 bis. Il testo è il seguente:

«Articolo 31 bis

Elezione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale

1.   I giudici eleggono tra loro, conformemente all’articolo 49 bis dello statuto e in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, del presente regolamento, i giudici chiamati a svolgere le funzioni di avvocato generale per il trattamento di domande di pronuncia pregiudiziale, nonché i giudici chiamati a sostituirli in caso di impedimento.

2.   Subito dopo l’elezione del presidente e del vicepresidente del Tribunale prevista dall’articolo 9 e dopo l’elezione dei presidenti di sezione prevista dall’articolo 18, sono eletti i giudici chiamati a svolgere tali funzioni.

3.   Se un giudice chiamato a svolgere tali funzioni cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione al fine dell’esercizio di tali funzioni per il periodo restante, in base alle modalità previste dall’articolo 9, paragrafo 3.

4.   I nomi dei giudici chiamati ad esercitare tali funzioni, eletti conformemente al presente articolo, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

18)

Dopo l’articolo 31 bis è inserito un nuovo articolo 31 ter. Il testo è il seguente:

«Articolo 31 ter

Modalità di designazione degli avvocati generali per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale

1.   Il presidente del Tribunale decide in merito all’attribuzione delle cause pregiudiziali agli avvocati generali. Conformemente all’articolo 49 bis, terzo comma, dello statuto, l’avvocato generale è scelto tra i giudici eletti per esercitare tale funzione che appartengono a una sezione diversa da quella alla quale la causa è stata attribuita.

2.   Dopo tale designazione, occorre sentire le osservazioni dell’avvocato generale prima che siano adottate le decisioni previste dagli articoli 16 e 28, nonché nei casi previsti dai titoli secondo e sesto».

19)

L’articolo 32, paragrafo 5, viene integrato come segue:

«5.   Il cancelliere presta dinanzi al Tribunale il giuramento previsto dall’articolo 5 e sottoscrive la dichiarazione prevista dall’articolo 6».

20)

L’articolo 37 è modificato come segue:

«Chiunque può consultare il registro presso la cancelleria ed ottenerne copie od estratti».

21)

L’articolo 38, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1.   Salvo quanto disposto dagli articoli 68, paragrafo 4, da 103 a 105 nonché 144, paragrafo 7, qualsiasi parte in causa può accedere al fascicolo di causa e ottenere copie degli atti processuali e copie conformi delle ordinanze e delle sentenze».

22)

L’articolo 42, paragrafo 1, viene modificato come segue:

«1.   Le decisioni vertenti su questioni amministrative e le decisioni previste dagli articoli 7, 9, 11, 13, 15, 15 bis, 16, 18, 25, 28, 31, 31 bis, 32, 33, 41, 56 bis, 207 e 243 sono adottate dal Tribunale riunito in conferenza plenaria, alla quale partecipano, con voto deliberativo, tutti i giudici, salvo quanto altrimenti disposto dal presente regolamento. È prevista l’assistenza del cancelliere, salvo decisione contraria del Tribunale e salvo per le decisioni previste dall’articolo 32».

23)

L’articolo 45 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 2 è soppresso.

b)

Gli attuali paragrafi 3 e 4 diventano i paragrafi 2 e 3.

c)

Il testo del nuovo paragrafo 4 è il seguente:

«4.   Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice del rinvio. Su richiesta debitamente giustificata di una delle parti nel procedimento principale, sentiti la controparte nel procedimento principale e l’avvocato generale, può essere autorizzato l’uso di un’altra delle lingue indicate nell’articolo 44 nel corso della fase orale del procedimento. Quando l’autorizzazione a usare tale altra lingua è concessa, essa è valida per tutti gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto».

d)

È aggiunto un paragrafo 5, avente il seguente testo:

«5.   La decisione sulle domande menzionate ai paragrafi 1 e 4 è adottata dal presidente; quest’ultimo, allorché vuole dare seguito alla domanda senza l’accordo di tutte le parti, deferisce la medesima al Tribunale».

24)

L’articolo 46 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 4 viene integrato come segue:

«4.   In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono servirsi della propria lingua ufficiale quando partecipino ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengano in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Tale disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

b)

Il paragrafo 5 viene integrato come segue:

«5.   Gli Stati parti contraenti dell’accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l’Autorità di vigilanza AELS sono autorizzati a servirsi di una delle lingue menzionate nell’articolo 44, diversa dalla lingua processuale, quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengono in una causa pendente dinanzi al Tribunale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

c)

Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli Stati terzi che partecipano a un procedimento pregiudiziale conformemente all’articolo 23, quarto comma, dello statuto, sono autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell’articolo 44, diversa dalla lingua processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

d)

I paragrafi 6 e 7, attualmente in vigore, sono rinumerati e divengono i paragrafi 7 e 8.

25)

L’articolo 50 è modificato come segue:

«Le disposizioni del presente titolo si applicano ai ricorsi diretti ai sensi dell’articolo 1, salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nei titoli quarto e quinto per i procedimenti disciplinati da tali titoli».

26)

L’articolo 56 bis è modificato come segue:

a)

Il testo del paragrafo 3 è modificato come segue:

«3.   L’utilizzo di e-Curia presuppone l’apertura di un profilo utente alle condizioni stabilite nella decisione di cui al paragrafo 2».

b)

Il testo del paragrafo 4 è modificato come segue:

«4.   Se un atto processuale è depositato mediante e-Curia prima che siano stati presentati i documenti giustificativi richiesti per la convalida del profilo utente, tali documenti devono pervenire alla cancelleria del Tribunale in formato cartaceo o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale entro un termine di dieci giorni decorrenti dal deposito dell’atto. Tale termine non può essere prorogato e l’articolo 60 non è applicabile. In caso di mancato ricevimento dei documenti giustificativi entro il termine impartito, il Tribunale dichiara irricevibile l’atto processuale depositato mediante e-Curia».

27)

L’articolo 57, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1.   Salvo quanto disposto dagli articoli 80, paragrafo 1, 148, paragrafo 9, e 178, paragrafo 2, le notifiche previste dallo statuto e dal presente regolamento sono eseguite a cura del cancelliere mediante e-Curia».

28)

L’articolo 68, paragrafo 4, seconda frase, è modificato come segue:

«Tuttavia, su domanda di una parte, il presidente può escludere da tale notifica taluni dati del fascicolo di causa di cui si sia fatto valere il carattere riservato».

29)

L’articolo 86, paragrafo 1, è modificato come segue:

«1.   Quando un atto di cui si chiede l’annullamento è sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto, il ricorrente, entro e non oltre due settimane dalla notifica di una decisione di fissare la data dell’udienza di discussione o prima della notifica della decisione del Tribunale di statuire senza fase orale, può adattare il ricorso per tener conto di questo elemento nuovo. Questo termine può essere prorogato dal presidente su domanda motivata del ricorrente. Non si applica l’articolo 60».

30)

L’articolo 87, paragrafo 2, è integrato come segue:

«2.   La relazione preliminare contiene un’analisi delle questioni rilevanti in fatto e in diritto sollevate dal ricorso nonché proposte sull’opportunità di misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori, sullo svolgimento della fase orale e sull’eventuale rimessione della causa alla grande sezione, alla sezione intermedia o a una sezione che si riunisce con un numero diverso di giudici e sulla rimessione eventuale della causa al giudice unico».

31)

L’articolo 92, paragrafo 3, è modificato come segue:

«3.   Un mezzo istruttorio previsto dall’articolo 91, lettera b), può essere disposto quando:

a)

la parte interessata dal mezzo non ha dato seguito a una misura di organizzazione del procedimento previamente adottata a tal fine o lo chiede espressamente, spiegando le ragioni che rendono a suo avviso necessario ricorrere a un’ordinanza istruttoria;

b)

l’adozione di una misura di organizzazione del procedimento non risulta giustificata alla luce delle circostanze del caso di specie.

L’ordinanza istruttoria può prevedere che i rappresentanti delle parti possano consultare le informazioni e gli atti ottenuti dal Tribunale in seguito a detta ordinanza solo in cancelleria, senza poterne estrarre copia».

32)

È aggiunto un articolo 110 bis, avente il seguente testo:

«Articolo 110 bis

Trasmissione delle udienze

1.   Le udienze del Tribunale possono essere oggetto di trasmissione. Tale trasmissione avviene in diretta, quando riguarda la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, e in differita, quando riguarda le difese orali delle parti in una causa attribuita alla grande sezione, alla sezione intermedia o, qualora l’interesse della causa lo giustifichi, a una sezione che si riunisce con cinque giudici o, in via eccezionale, a una sezione che si riunisce con tre giudici.

2.   Quando il Tribunale prevede di procedere alla trasmissione di un’udienza di discussione, le parti ne vengono informate dalla cancelleria, all’atto della convocazione dell’udienza.

3.   Se una parte ritiene che l’udienza alla quale è stata convocata non dovrebbe essere trasmessa, essa ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile, illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.

4.   Il Tribunale statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile.

5.   La registrazione video delle udienze di discussione oggetto di trasmissione resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea per un periodo massimo di un mese dopo la chiusura dell’udienza di discussione.

6.   Se una parte ritiene che la registrazione video di un’udienza di discussione alla quale ha partecipato dovrebbe essere rimossa da tale sito Internet, essa ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile, illustrando le circostanze che giustificano tale rimozione.

7.   Il presidente statuisce su tale domanda senza indugio.

8.   Il Tribunale stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea».

33)

L’articolo 112 è modificato come segue:

«1.   Quando, in una causa, è stato designato un avvocato generale e si è tenuta un’udienza di discussione, le conclusioni dell’avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest’ultima, alla data comunicata dall’avvocato generale.

2.   In assenza di udienza di discussione, le conclusioni dell’avvocato generale sono presentate alla data comunicata dall’avvocato generale.

3.   L’avvocato generale, quando presenta le sue conclusioni per iscritto, le deposita in cancelleria perché siano comunicate alle parti.

4.   La presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale determina la chiusura della fase orale del procedimento».

34)

L’articolo 113 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1.   Il Tribunale riapre la fase orale del procedimento in presenza delle condizioni enunciate dall’articolo 23, paragrafo 3, o dall’articolo 24, paragrafo 3»;

b)

Il paragrafo 2, primo comma, è modificato come segue:

«2.   Il Tribunale può riaprire la fase orale:».

35)

L’articolo 130, paragrafo 7, è modificato come segue:

«7.   Il Tribunale statuisce nel più breve termine possibile sulla domanda mediante ordinanza o, qualora ciò sia giustificato da circostanze particolari, rinvia l’esame al giudizio di merito mediante decisione. Esso rinvia la causa alla Corte di giustizia se rientra nella sua competenza».

36)

L’articolo 139 è modificato come segue:

a)

la lettera b) è soppressa;

b)

la lettera c) diventa la lettera b) ed è modificata come segue:

«b)

in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni del presente regolamento o delle norme pratiche di cui all’articolo 243 che rendano necessarie domande di regolarizzazione, il cancelliere chiede il rimborso delle spese legate al trattamento richiesto dal Tribunale alla parte interessata in base al tariffario della cancelleria previsto da dette norme pratiche».

37)

L’articolo 162 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 viene integrato come segue:

«1.   Le domande disciplinate dal presente capo, fatte salve quelle proposte sulla base dell’articolo 170, sono attribuite al collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento».

b)

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

«2.   Se il quorum previsto dagli articoli 23 e 24 non è raggiunto, la domanda è attribuita a un altro collegio giudicante che si riunisce con il medesimo numero di giudici al quale è assegnato il giudice relatore che ha trattato la causa cui la domanda fa riferimento o, in caso di impedimento del giudice relatore, a un collegio giudicante che si riunisce con il medesimo numero di giudici di cui faccia parte almeno uno dei giudici del collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento. Se la decisione è stata emessa da un giudice in veste di giudice unico e se quest’ultimo è colpito da impedimento, la domanda è attribuita a un altro giudice».

c)

È aggiunto un paragrafo 3, avente il seguente testo:

«3.   Le domande proposte sulla base dell’articolo 170 sono attribuite a un collegio giudicante che si riunisce con tre giudici cui è assegnato il giudice relatore che ha trattato la causa cui la domanda fa riferimento o, in caso di impedimento del giudice relatore, a un collegio giudicante che si riunisce con tre giudici di cui faccia parte almeno uno dei giudici del collegio giudicante che ha pronunciato la decisione cui la domanda fa riferimento. Se la decisione è stata emessa da un giudice in veste di giudice unico, la domanda è attribuita a tale giudice e, se quest’ultimo è colpito da impedimento, la domanda è attribuita a un altro giudice».

38)

L’articolo 178 è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1.   Il cancelliere informa il convenuto e tutte le parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso del deposito del ricorso, secondo le modalità previste dall’articolo 80, paragrafo 1. Egli procede alla notifica del ricorso dopo la determinazione della lingua processuale, conformemente all’articolo 45, paragrafo 3, e, se del caso, alla notifica della traduzione del ricorso nella lingua processuale».

b)

Il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«2.   Se l’indirizzo di un’altra parte del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, indicato conformemente all’articolo 177, paragrafo 2, o, in mancanza di tale indicazione, l’indirizzo di tale altra parte indicato nella decisione impugnata della commissione di ricorso corrisponde a quello del titolare di un profilo utente e-Curia, il ricorso è notificato mediante e-Curia. In mancanza, il ricorso è notificato con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia autentica, o rimettendone copia dietro ricevuta a tale indirizzo».

c)

Il paragrafo 3 è soppresso.

d)

I paragrafi 4 e 5 diventano i paragrafi 3 e 4.

39)

L’articolo 191, intitolato «Altre disposizioni applicabili», è soppresso.

40)

Il Titolo Quinto, intitolato «Impugnazioni delle decisioni del Tribunale della funzione pubblica», è soppresso e l’attuale Titolo Sesto, intitolato «Procedimenti che fanno seguito a un annullamento con rinvio a seguito di impugnazione», è rinumerato e diventa il Titolo Quinto. Gli articoli sono rinumerati nel modo seguente:

a)

L’articolo 215, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 191.

b)

L’articolo 216, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 192.

c)

L’articolo 217, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 193.

d)

L’articolo 218, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 194.

e)

L’articolo 219, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 195.

41)

Il nuovo articolo 192, paragrafo 2, è modificato come segue:

«2.   Quando la Corte di giustizia annulla una sentenza o un’ordinanza pronunciata dalla grande sezione o dalla sezione intermedia del Tribunale, la causa è attribuita a un collegio giudicante che si riunisce con lo stesso numero di giudici».

42)

Nel nuovo articolo 194, la menzione concernente l’«articolo 217» è sostituita da quella relativa all’«articolo 193».

43)

Dopo il nuovo Titolo Quinto è aggiunto un nuovo Titolo Sesto, intitolato «Rinvio pregiudiziale». Il testo è il seguente:

«Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 196

Ambito di applicazione

Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni del presente titolo nelle ipotesi previste dall’articolo 50 ter dello statuto.

Articolo 197

Disposizioni applicabili

Salvo quanto disposto da norme specifiche contenute nel presente titolo, gli articoli da 52 a 56, 58, da 60 a 62, 67 e 75 si applicano ai rinvii pregiudiziali.

Articolo 198

Notifiche

1.   Gli atti processuali e i documenti nonché le decisioni adottate in pendenza di giudizio versati nel fascicolo delle cause disciplinate dal presente titolo sono notificati al giudice del rinvio e agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto a cura del cancelliere.

2.   Tali notifiche sono effettuate mediante e-Curia, in base alle modalità previste dagli articoli 56 bis e 57, se il destinatario delle notifiche è titolare di un profilo utente e-Curia.

3.   Se il destinatario delle notifiche non è titolare di un profilo utente e-Curia, le notifiche sono effettuate con invio, mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, di una copia dell’atto da notificare, o rimettendone copia dietro ricevuta, o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, quando il destinatario ha prestato il proprio consenso all’invio di notifiche mediante un tale mezzo.

Capo II

FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 199

Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale

Oltre al testo delle questioni sottoposte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:

a)

un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;

b)

il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;

c)

l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale.

Articolo 200

Comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è pubblicato un avviso che indica la data di deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, le questioni sottoposte e, fatto salvo l’articolo 201, il nome delle parti del procedimento principale.

Articolo 201

Anonimizzazione e omissione di dati

1.   Quando il giudice del rinvio ha anonimizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano essi parti nel procedimento o terzi, il Tribunale rispetta tale anonimizzazione o tale omissione nell’ambito del procedimento dinanzi ad esso pendente.

2.   Su domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale o d’ufficio, il Tribunale può inoltre anonimizzare la domanda di pronuncia pregiudiziale o decidere di omettere dati relativi a una o più persone fisiche interessate dalla controversia oggetto del procedimento principale, siano esse parti nel procedimento o terzi.

Articolo 202

Partecipazione al procedimento pregiudiziale

1.   Conformemente all’articolo 23 dello statuto, possono presentare memorie o osservazioni scritte:

a)

le parti nel procedimento principale;

b)

gli Stati membri;

c)

la Commissione europea;

d)

il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea, quando ritengono di avere un particolare interesse per le questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale;

e)

l’istituzione che ha adottato l’atto sulla cui validità o interpretazione si controverte;

f)

gli Stati aderenti all’accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché l’Autorità di vigilanza AELS, quando la questione pregiudiziale concerne uno degli ambiti di applicazione di detto accordo;

g)

gli Stati terzi aderenti a un accordo concluso dal Consiglio in un determinato settore, quando l’accordo lo prevede e la questione pregiudiziale sottoposta da un organo giurisdizionale di uno Stato membro concerne l’ambito di applicazione di detto accordo.

2.   La mancata partecipazione alla fase scritta del procedimento non pregiudica la partecipazione alla fase orale del medesimo.

3.   Le memorie o le osservazioni scritte presentate ai sensi del presente articolo sono pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea dopo la definizione del procedimento pregiudiziale, a meno che uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto si opponga alla pubblicazione delle sue memorie o delle sue osservazioni. Tale opposizione, che non dev’essere motivata e che non è impugnabile dinanzi alla Corte o al Tribunale, dev’essere comunicata alla cancelleria, con atto separato, entro tre mesi dalla notizia che il primo avvocato generale non ha formulato nessuna proposta di riesame o dalla notifica della decisione della Corte di non riesaminare la decisione del Tribunale, o dalla pronuncia della sentenza di riesame. In tal caso, detta opposizione viene segnalata su tale sito e la memoria o le osservazioni in questione non sono pubblicate, nemmeno parzialmente. Qualora l’interessato revochi successivamente la sua opposizione alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni, tale memoria o tali osservazioni sono pubblicate sul sito dal momento della revoca di detta opposizione. Qualora l’opposizione sia comunicata alla cancelleria dopo la scadenza di tale termine, la memoria o le osservazioni pubblicate sono rimosse dal sito.

Articolo 203

Parti nel procedimento principale

1.   Le parti nel procedimento principale sono quelle individuate come tali dal giudice del rinvio, in osservanza delle norme di procedura nazionali.

2.   Quando il giudice del rinvio comunica al Tribunale l’intervento di una parte nuova nel procedimento principale e la causa è già pendente dinanzi al Tribunale, la nuova parte accetta di assumere la causa nello stato in cui essa si trova all’atto di tale informazione. Detta parte riceve comunicazione di tutti gli atti processuali già notificati agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

3.   Per quanto riguarda la rappresentanza e la comparizione delle parti nel procedimento principale, il Tribunale tiene conto delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice del rinvio. In caso di dubbi relativi alla facoltà di una persona di rappresentare una parte nel procedimento principale o, per una tale parte, di agire senza rappresentante in base all’ordinamento nazionale, il Tribunale può chiedere informazioni al giudice del rinvio in merito alle norme di procedura applicabili. Quando, ai sensi delle norme nazionali di procedura applicabili, le parti nel procedimento principale sono autorizzate a stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato o sono rappresentate da persone legittimate a rappresentarle, si applicano le norme previste al titolo terzo, capo primo, sezione 2.

Articolo 204

Traduzione e notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale

1.   La domanda di pronuncia pregiudiziale trasmessa dalla Corte di giustizia al Tribunale è notificata agli Stati membri nella versione originale, accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario. Se ciò è opportuno a causa dell’ampiezza della domanda, tale traduzione è sostituita dalla traduzione nella lingua ufficiale dello Stato destinatario di una sintesi di detta domanda, che servirà da base alla presa di posizione di tale Stato. La sintesi include il testo integrale della o delle questioni proposte in via pregiudiziale. Tale sintesi comprende, in particolare, per quanto ricavabile dagli elementi contenuti nella domanda di pronuncia pregiudiziale, l’oggetto del procedimento principale, gli argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale, una presentazione succinta della motivazione del rinvio, nonché la giurisprudenza e le disposizioni di diritto nazionale e di diritto dell’Unione fatte valere.

2.   Nei casi previsti dall’articolo 23, terzo comma, dello statuto, le domande di pronuncia pregiudiziale sono notificate agli Stati aderenti all’accordo SEE, diversi dagli Stati membri, nonché all’Autorità di vigilanza AELS nella versione originale, accompagnate da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall’articolo 44, scelta dal destinatario.

3.   Quando uno Stato terzo ha il diritto di partecipare a un procedimento pregiudiziale conformemente all’articolo 23, quarto comma, dello statuto, la domanda di pronuncia pregiudiziale gli è notificata nella versione originale, accompagnata da una traduzione della domanda, se del caso da una sintesi, in una delle lingue indicate dall’articolo 44, scelta dallo Stato terzo interessato.

Articolo 205

Deposito degli atti processuali

1.   Gli atti processuali previsti dal presente titolo possono essere depositati presso la cancelleria mediante e-Curia in base alle modalità previste dagli articoli 56 bis e 72, se gli autori di tali atti sono titolari di un profilo utente e-Curia.

2.   Se l’autore dell’atto non dispone di un profilo utente e-Curia, l’atto processuale, corredato di tutti gli allegati in esso menzionati e di un indice di tali allegati, è depositato presso la cancelleria in formato cartaceo. L’originale di tale atto deve essere sottoscritto dal rappresentante dell’interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto che lo deposita o, quando ciò sia consentito dalle norme nazionali di procedura applicabili a tale controversia, dalla parte nel procedimento principale.

3.   Tutti gli atti processuali sono datati. Ai fini dell’osservanza dei termini processuali, si terrà conto soltanto della data e dell’ora di deposito dell’originale in cancelleria.

4.   In deroga al paragrafo 3, seconda frase, la data e l’ora in cui una copia integrale dell’originale firmato di un atto processuale, compreso l’indice degli allegati menzionato nel paragrafo 2, perviene alla cancelleria, mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, sono prese in considerazione ai fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale dell’atto, corredato degli allegati, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi. L’articolo 60 non si applica a tale termine di dieci giorni.

5.   Le istituzioni devono inoltre produrre, nei termini fissati dal Tribunale, la traduzione, nelle altre lingue indicate nell’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, di ogni loro atto processuale.

Capo III

RELAZIONE PRELIMINARE

Articolo 206

Relazione preliminare

1.   Dopo la chiusura della fase scritta, il presidente fissa la data per la presentazione al Tribunale della relazione preliminare del giudice relatore.

2.   La relazione preliminare contiene un’analisi delle questioni rilevanti sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonché proposte sul rinvio eventuale della causa alla Corte di giustizia ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE, sull’opportunità di misure di organizzazione del procedimento, di mezzi istruttori o domande di chiarimenti al giudice del rinvio e sull’eventuale rimessione della causa alla grande sezione o a un collegio giudicante che si riunisce con un numero diverso di giudici. La relazione contiene del pari la proposta del giudice relatore sull’eventuale omissione dell’udienza di discussione nonché sull’eventuale omissione delle conclusioni dell’avvocato generale, in osservanza dell’articolo 20, quinto comma, dello statuto.

3.   Il Tribunale, sentito l’avvocato generale, decide in merito alle proposte del giudice relatore e, eventualmente, all’apertura della fase orale del procedimento.

Capo IV

MISURE CHE POSSONO ESSERE ADOTTATE DAL TRIBUNALE

Articolo 207

Rinvii dinanzi alla Corte di giustizia

1.   Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è proposta direttamente dinanzi al Tribunale in violazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello statuto, il cancelliere del Tribunale la trasmette immediatamente al cancelliere della Corte di giustizia.

2.   Le decisioni di rinvio previste dall’articolo 54, secondo comma, dello statuto sono adottate dal Tribunale su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, con ordinanza motivata non impugnabile.

3.   In qualsiasi momento del procedimento, la sezione investita della causa può, sentito l’avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio previsto dall’articolo 256, paragrafo 3, secondo comma, TFUE. La decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria.

4.   Il presidente e il vicepresidente del Tribunale possono a loro volta, sentito l’avvocato generale, proporre alla conferenza plenaria il rinvio di cui al paragrafo precedente fino alla chiusura della fase orale del procedimento e, se sono state presentate conclusioni, non oltre una settimana dopo la presentazione di queste ultime, o prima della decisione di statuire senza fase orale. La decisione di rinvio è adottata dalla conferenza plenaria.

Articolo 208

Riunione

1.   In qualsiasi momento, più cause aventi il medesimo oggetto possono essere riunite per ragioni di connessione ai fini, alternativamente o cumulativamente, della fase scritta od orale del procedimento o della decisione che definisce il giudizio.

2.   La riunione è disposta dal presidente, sentito l’avvocato generale.

3.   Le cause riunite possono essere nuovamente separate, alle condizioni previste dal paragrafo 2.

4.   La domanda di pronuncia pregiudiziale, corredata delle sue traduzioni o delle traduzioni della sintesi della domanda, nonché le osservazioni degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, sono notificate agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto nella causa riunita, secondo le modalità previste dall’articolo 198.

Articolo 209

Sospensione e riassunzione del procedimento

1.   Il procedimento può essere sospeso:

a)

nei casi previsti dall’articolo 54, terzo comma, dello statuto, con ordinanza emessa dal Tribunale, sentito l’avvocato generale;

b)

in tutti gli altri casi, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia, con decisione del presidente, sentito l’avvocato generale.

2.   La riassunzione del procedimento può essere ordinata o decisa secondo le stesse modalità.

3.   La sospensione del procedimento decorre dalla data indicata nell’ordinanza o nella decisione di sospensione o, in mancanza di tale indicazione, dalla data di detta ordinanza o decisione.

4.   Durante il periodo di sospensione i termini processuali sono interrotti nei confronti degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

5.   Quando l’ordinanza o la decisione di sospensione non ne abbia fissato il termine, la sospensione cessa alla data indicata nell’ordinanza o nella decisione di riassunzione del procedimento o, in mancanza di tale indicazione, alla data di detta ordinanza o decisione.

6.   A partire dalla data di riassunzione del procedimento dopo una sospensione, i termini processuali interrotti sono sostituiti da nuovi termini che decorrono dalla data della riassunzione.

Articolo 210

Misure di organizzazione del procedimento

1.   Oltre alle misure che possono essere disposte conformemente all’articolo 24 dello statuto, gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto possono essere invitati a rispondere a taluni quesiti per iscritto o in occasione dell’udienza di discussione. Quando è organizzata un’udienza di discussione, il Tribunale, nei limiti del possibile, invita i partecipanti a detta udienza a incentrare le loro difese su uno o più aspetti specifici.

2.   Le misure di organizzazione del procedimento previste dal paragrafo 1 sono decise dal Tribunale, sentito l’avvocato generale.

3.   Il giudice relatore o l’avvocato generale possono chiedere agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto di fornire, entro un termine prestabilito, qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elemento che essi giudichino rilevanti. Essi possono parimenti porre loro quesiti, invitando a dare una risposta ai medesimi in udienza.

Articolo 211

Mezzi istruttori

1.   Il Tribunale, sentito l’avvocato generale, può adottare i mezzi istruttori che ritiene opportuni tra quelli previsti all’articolo 91, lettere a), b), d), e) ed f), secondo le modalità e le norme sulla partecipazione stabilite dall’articolo 92, paragrafi 1, 4, 5 e 6, e li dispone in base alle modalità fissate dagli articoli da 93 a 102.

2.   Gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto possono assistere all’assunzione dei mezzi istruttori e partecipano alla medesima secondo le modalità previste per le parti nelle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 212

Domanda di chiarimenti

Salvi restando le misure di organizzazione del procedimento e i mezzi istruttori previsti dal presente regolamento, il Tribunale, sentito l’avvocato generale, può chiedere chiarimenti al giudice del rinvio entro un termine da esso stabilito.

Capo V

FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 213

Udienza di discussione

1.   Eventuali domande motivate di udienza di discussione devono essere presentate entro tre settimane dalla notifica agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto della chiusura della fase scritta del procedimento. Questo termine può essere prorogato dal presidente.

2.   Su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, il Tribunale può decidere di non tenere un’udienza di discussione qualora esso giudichi, a seguito della lettura delle memorie o delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento, di essere sufficientemente edotto per statuire.

3.   La facoltà prevista dal paragrafo precedente è esclusa quando una domanda di udienza di discussione è stata presentata, in modo motivato, da uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento.

Articolo 214

Udienza di discussione comune

Qualora lo consentano le somiglianze esistenti tra più cause pregiudiziali, il Tribunale può decidere di organizzare un’udienza di discussione comune a tali cause.

Articolo 215

Data dell’udienza di discussione

1.   Se il Tribunale decide di aprire la fase orale del procedimento, il presidente fissa la data dell’udienza di discussione.

2.   Il presidente, in circostanze eccezionali, d’ufficio o su domanda di uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, può rinviare la data dell’udienza di discussione.

Articolo 216

Partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza

1.   Nel caso in cui ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi impediscano al rappresentante di uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto o a una parte nel procedimento principale autorizzata a stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato di partecipare fisicamente a un’udienza di discussione, tale rappresentante o tale parte può essere autorizzato a partecipare a tale udienza mediante videoconferenza.

2.   La domanda di partecipazione all’udienza mediante videoconferenza deve essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell’impedimento, e deve indicare, in modo preciso, la natura di detto impedimento.

3.   Il presidente statuisce nel più breve termine possibile in merito a tale domanda.

4.   Il ricorso alla videoconferenza è escluso se il Tribunale decide che l’udienza si svolga a porte chiuse, ai sensi dell’articolo 217.

5.   Le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte per partecipare alle udienze mediante videoconferenza sono specificate nelle norme pratiche previste all’articolo 243.

Articolo 217

Udienza a porte chiuse

1.   Per gravi motivi, il Tribunale può decidere che l’udienza si svolga a porte chiuse.

2.   La decisione di procedere a porte chiuse comporta il divieto di pubblicare la discussione.

Articolo 218

Svolgimento dell’udienza di discussione

1.   Il presidente apre e dirige la discussione e garantisce il corretto svolgimento dell’udienza.

2.   I membri del collegio giudicante e l’avvocato generale, nel corso dell’udienza di discussione, possono porre domande ai rappresentanti degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e, nelle circostanze previste dall’articolo 203, paragrafo 3, del presente regolamento, alle parti del procedimento principale.

Articolo 219

Trasmissione delle udienze

1.   Le udienze del Tribunale possono essere oggetto di trasmissione. Tale trasmissione avviene in diretta, quando riguarda la pronuncia di sentenze e la lettura di conclusioni, e in differita, quando riguarda le difese orali degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto in una causa attribuita alla grande sezione, alla sezione intermedia o, in via eccezionale, qualora l’interesse della causa lo giustifichi, a una sezione che si riunisce con cinque giudici.

2.   Quando il Tribunale prevede di procedere alla trasmissione di un’udienza di discussione, gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto ne vengono informati dalla cancelleria, all’atto della convocazione dell’udienza.

3.   Se un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto ritiene che l’udienza alla quale è stato convocato non dovrebbe essere trasmessa, esso ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione.

4.   Il Tribunale statuisce su tale domanda nel più breve termine possibile, sentito l’avvocato generale.

5.   La registrazione video delle udienze di discussione oggetto di trasmissione resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea per un periodo massimo di un mese dopo la chiusura dell’udienza di discussione.

6.   Se un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto ritiene che la registrazione video di un’udienza di discussione alla quale ha partecipato dovrebbe essere rimossa da tale sito Internet, esso ne informa il Tribunale nel più breve termine possibile, illustrando le circostanze che giustificano tale rimozione.

7.   Il presidente statuisce su tale domanda senza indugio, sentito l’avvocato generale.

8.   Il Tribunale stabilisce, mediante decisione, le norme e le modalità di attuazione della trasmissione delle udienze. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 220

Chiusura dell’udienza di discussione

Dopo aver sentito le difese orali degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, il presidente dichiara chiusa l’udienza di discussione.

Articolo 221

Presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale

1.   In caso di svolgimento di un’udienza di discussione, le conclusioni dell’avvocato generale sono presentate dopo la chiusura di quest’ultima, alla data comunicata dall’avvocato generale.

2.   Quando non si è svolta un’udienza di discussione, le conclusioni dell’avvocato generale sono presentate alla data comunicata dall’avvocato generale.

3.   La presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale determina la chiusura della fase orale del procedimento.

Articolo 222

Apertura o riapertura della fase orale del procedimento

Il Tribunale, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre l’apertura o la riapertura della fase orale del procedimento, in particolare qualora non si consideri sufficientemente edotto o quando, dopo la chiusura di tale fase, un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto ha prodotto un fatto nuovo tale da influire in modo decisivo sulla decisione del Tribunale, oppure quando la causa dev’essere decisa in base a un argomento che non è stato oggetto di discussione tra gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

Articolo 223

Verbale d’udienza

1.   Il cancelliere redige verbale di ogni udienza. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal cancelliere ed ha valore di atto pubblico.

2.   Gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto possono prendere visione in cancelleria del verbale e ottenerne copia.

Articolo 224

Registrazione dell’udienza

Il presidente del Tribunale, su domanda debitamente motivata, può autorizzare un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto che abbia partecipato alla fase scritta o alla fase orale del procedimento ad ascoltare, presso la sede del Tribunale, la registrazione sonora dell’udienza di discussione nella lingua utilizzata dagli oratori nel corso della medesima.

Capo VI

SENTENZE E ORDINANZE

Articolo 225

Incompetenza o irricevibilità manifeste

Quando il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda è manifestamente irricevibile, il Tribunale, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

Articolo 226

Risposta formulata con ordinanza motivata

Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte di giustizia o il Tribunale ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, il Tribunale, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Articolo 227

Effetti della domanda di pronuncia pregiudiziale

1.   Il Tribunale resta investito della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice del rinvio non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

2.   Tuttavia il Tribunale, in qualsiasi momento e fatto salvo l’articolo 207, può constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.

Articolo 228

Spese del procedimento pregiudiziale

Spetta al giudice del rinvio statuire sulle spese del procedimento pregiudiziale.

Articolo 229

Data di pronuncia della sentenza

Gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono informati della data di pronuncia della sentenza.

Articolo 230

Contenuto della sentenza

La sentenza contiene:

a)

l’indicazione che essa è pronunciata dal Tribunale;

b)

l’indicazione del collegio giudicante;

c)

la data in cui è pronunciata;

d)

il nome del presidente e dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;

e)

il nome dell’avvocato generale;

f)

il nome del cancelliere;

g)

l’indicazione degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;

h)

il nome dei loro rappresentanti;

i)

la data dell’eventuale udienza di discussione;

j)

la menzione che l’avvocato generale è stato sentito e, eventualmente, la data delle sue conclusioni;

k)

l’esposizione sommaria dei fatti;

l)

la motivazione;

m)

il dispositivo.

Articolo 231

Pronuncia e notifica della sentenza

1.   La sentenza è pronunciata in pubblica udienza.

2.   L’originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito di sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e alla Corte di giustizia.

Articolo 232

Contenuto dell’ordinanza

1.   L’ordinanza contiene:

a)

l’indicazione che essa è emessa, secondo i casi, dal Tribunale o dal presidente;

b)

se del caso, l’indicazione del collegio giudicante;

c)

la data in cui è emessa;

d)

l’indicazione della base giuridica sulla quale si fonda;

e)

il nome del presidente e, se del caso, dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione, con indicazione del giudice relatore;

f)

il nome dell’avvocato generale;

g)

il nome del cancelliere;

h)

l’indicazione degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;

i)

il nome dei loro rappresentanti;

j)

la menzione che l’avvocato generale è stato sentito;

k)

il dispositivo.

2.   Quando il presente regolamento prevede che un’ordinanza dev’essere motivata, essa contiene inoltre:

a)

l’esposizione sommaria dei fatti;

b)

la motivazione.

Articolo 233

Firma e notifica dell’ordinanza

L’originale dell’ordinanza, sottoscritto dal presidente e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria. Una copia viene notificata al giudice del rinvio, agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e alla Corte di giustizia.

Articolo 234

Effetti delle sentenze e delle ordinanze

Le sentenze e le ordinanze producono effetti alle condizioni previste dall’articolo 62 ter, secondo comma, dello statuto.

Articolo 235

Rettifica delle sentenze e delle ordinanze

1.   Gli errori materiali o di calcolo o le evidenti inesattezze presenti nelle sentenze o nelle ordinanze possono essere rettificati dal Tribunale, o d’ufficio, o su domanda di uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, purché detta domanda sia presentata entro un termine di due settimane decorrenti dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell’ordinanza.

2.   Il Tribunale decide, sentito l’avvocato generale.

3.   L’originale dell’ordinanza che prescrive la rettifica è allegato all’originale della decisione rettificata. A margine di quest’ultima si fa menzione dell’ordinanza di rettifica.

Articolo 236

Interpretazione delle pronunce pregiudiziali

1.   L’articolo 168, che disciplina l’interpretazione delle sentenze e delle ordinanze, non è applicabile alle decisioni prese in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale.

2.   Spetta ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia loro necessario trasmettere una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale.

Capo VII

PROCEDIMENTO PREGIUDIZIALE ACCELERATO

Articolo 237

Procedimento accelerato

1.   Su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente, sentito l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

2.   In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell’udienza, che sarà comunicata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, contestualmente alla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale.

3.   Gli interessati menzionati nel paragrafo precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare detti interessati a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla domanda di pronuncia pregiudiziale.

4.   Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate anteriormente all’udienza a tutti gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto.

5.   Il Tribunale decide, sentito l’avvocato generale.

Articolo 238

Trasmissione degli atti processuali

1.   Gli atti processuali previsti dall’articolo precedente si considerano depositati con la trasmissione alla cancelleria, mediante e-Curia o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, di una copia dell’originale firmato nonché degli atti e documenti invocati a sostegno, con l’indice previsto dall’articolo 205, paragrafo 2. Quando le loro copie sono state comunicate mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale, l’originale dell’atto e gli allegati summenzionati sono trasmessi senza indugio alla cancelleria.

2.   Le notifiche e le comunicazioni previste dall’articolo precedente sono effettuate trasmettendo una copia del documento mediante e-Curia o mediante un mezzo di comunicazione elettronica utilizzato dal Tribunale.

Capo VIII

GRATUITO PATROCINIO

Articolo 239

Domanda di gratuito patrocinio

1.   Se una parte nel procedimento principale si trova nell’impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

2.   La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall’autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche.

3.   Se ha già ottenuto l’ammissione al gratuito patrocinio dinanzi al giudice del rinvio, il richiedente produce la decisione di detto giudice e specifica quali spese siano coperte dagli importi già concessi.

Articolo 240

Decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio

1.   La decisione sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio è adottata dal presidente, sentito l’avvocato generale, mediante ordinanza.

2.   In caso di rifiuto totale o parziale del beneficio del gratuito patrocinio, l’ordinanza è motivata.

Articolo 241

Importi da corrispondere a titolo di gratuito patrocinio

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, le casse del Tribunale si fanno carico, eventualmente entro i limiti stabiliti dal presidente, delle spese collegate all’assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi al Tribunale. Su domanda di quest’ultimo o del suo rappresentante, può essere concesso il versamento di un anticipo per dette spese.

Articolo 242

Revoca del beneficio del gratuito patrocinio

1.   In caso di mutamento, in pendenza di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente, sentito l’interessato, può revocare in qualsiasi momento il beneficio o d’ufficio o su domanda.

2   l’ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata e non impugnabile».

44)

L’articolo 224, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 243.

45)

Negli articoli 75, 107 bis e 189, la menzione relativa all’«articolo 224» è sostituita da quella relativa all’«articolo 243».

46)

L’articolo 225, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 244.

47)

L’articolo 226, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 245.

48)

L’articolo 227, attualmente in vigore, è rinumerato e diventa l’articolo 246. Esso è modificato come segue:

a)

Il paragrafo 3 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«3.   La disposizione dell’articolo 86, paragrafo 1, si applica solo quando il termine previsto all’articolo 86, paragrafo 2, comincia a decorrere dopo il 1o settembre 2024».

b)

Il paragrafo 4 è modificato come segue:

«La disposizione dell’articolo 139, lettera b), si applica solo ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale dopo l’entrata in vigore del presente regolamento».

c)

Il paragrafo 5 è soppresso e sostituito dal testo seguente:

«Le disposizioni degli articoli 110 bis e 219 si applicano solo a decorrere dall’entrata in vigore della decisione prevista, rispettivamente, dall’articolo 110 bis, paragrafo 4, e dall’articolo 219, paragrafo 4».

d)

Il paragrafo 6 è modificato come segue:

«6.   Le disposizioni degli articoli 115, paragrafo 1, e 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, come da ultimo modificato il 19 giugno 2013, rimangono applicabili ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale prima dell’entrata in vigore del presente regolamento».

e)

Il paragrafo 7 è modificato come segue:

«7.   I primi giudici che esercitano le funzioni di avvocato generale per il trattamento delle domande di pronuncia pregiudiziale sono eletti subito dopo il 1o settembre 2024. Il loro mandato scade in occasione del rinnovo parziale previsto all’articolo 254, secondo comma, TFUE».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all’articolo 44 di tale regolamento, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrano in vigore il 1o settembre 2024.

Lussemburgo, 10 luglio 2024.

Il cancelliere

V. DI BUCCI

Il presidente

M. VAN DER WOUDE


(1)   GU L, 2024/2019, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj.

(2)   GU L 105 del 23.04.2015, pag. 1, come modificato il 13 luglio 2016 (GU L 217 del 12.08.2016, pag. 71; GU L 217 del 12.08.2016, pag. 72; GU L 217 del 12.08.2016, pag. 73), l’11 luglio 2018 (GU L 240 del 25.09.2018, pag. 68), il 31 luglio 2018 (GU L 240 del 25.09.2018, pag. 67) e il 30 novembre 2022 (GU L 44 del 14.02.2023, pag. 8).


ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2095/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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