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Document 32024R0453
Commission Implementing Regulation (EU) 2024/453 of 5 February 2024 on exceptional market support measures for the eggs and poultrymeat sectors in Italy
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione, del 5 febbraio 2024, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia
C/2024/576
GU L, 2024/453, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/453/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/453 |
6.2.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/453 DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2024
relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Tra il 1 o gennaio e il 30 aprile 2022 l’Italia ha confermato e notificato 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie interessate sono polli e galline ovaiole della specie Gallus domesticus, tacchini e tacchine, anatre e faraone. |
(2) |
L’Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3). |
(3) |
In particolare, l’Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/53 (4), (UE) 2022/106 (5), (UE) 2022/145 (6), (UE) 2022/198 (7), (UE) 2022/257 (8), (UE) 2022/349 (9), (UE) 2022/417 (10), (UE) 2022/454 (11), (UE) 2022/522 (12), (UE) 2022/623 (13) e (UE) 2022/690 (14) della Commissione. |
(4) |
L’Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell’Unione di cui al regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). |
(5) |
Il 27 febbraio 2023 la Commissione ha ricevuto dall’Italia una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 1o gennaio 2022 e il 30 aprile 2022. Il 14 marzo 2023, il 17 maggio 2023, il 6 dicembre 2023 e il 12 gennaio 2024 le autorità italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta. |
(6) |
In seguito all’applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l’immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate. Ciò ha comportato una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nei suddetti allevamenti, ma anche perdite dovute a uova e carni distrutte e declassate. |
(7) |
A norma dell’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 l’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta pervenuta dall’Italia in relazione ai focolai confermati tra il 1 o gennaio 2022 e il 30 aprile 2022. |
(8) |
Per evitare rischi di sovracompensazione, l’importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o sulla documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun animale e prodotto secondo le categorie. |
(9) |
Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell’Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690. |
(10) |
La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell’Unione e dell’Italia in ordine ai 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 1o gennaio 2022 e il 30 aprile 2022. |
(11) |
Per garantire flessibilità nell’eventualità in cui il numero di uova o di animali ammissibili all’indennizzo differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, gli indennizzi possono essere modificati entro certi limiti, purché sia rispettato l’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione. |
(12) |
Per ragioni di bilancio è opportuno che siano ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo i pagamenti che l’Italia versa ai beneficiari al più tardi entro il 30 settembre 2024. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (16), sostituito a decorrere dal 1 o gennaio 2023 dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (17), non dovrebbe essere applicabile. |
(13) |
Ai fini dell’ammissibilità e correttezza dei pagamenti, l’Italia dovrebbe procedere a controlli ex ante. |
(14) |
Per assicurare l’immediata attuazione da parte dell’Italia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 23 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall’Italia tra il 1 o gennaio 2022 e il 30 aprile 2022.
Articolo 2
1. Le spese incorse dall’Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:
a) |
nella legislazione dell’Unione di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’articolo 1; e per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate |
b) |
sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione di cui all’allegato («zone regolamentate»); e per le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia |
c) |
se sono state versate ai beneficiari dall’Italia al più tardi entro il 30 settembre 2024; e |
d) |
indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/690. se l’animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun. |
2. Nessuna delle spese sostenute dall’Italia dopo il 30 settembre 2024 è ammissibile al finanziamento dell’Unione, indipendentemente dalla quota di spesa che rappresenta.
Articolo 3
1. L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 46 670 790 EUR, ripartito come segue:
a) |
per le perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:
|
b) |
per le perdite connesse alla riduzione del ciclo di produzione (macellazione precoce degli animali) nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:
|
c) |
per le perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari:
|
d) |
per la perdita di valore di animali e di prodotti nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari:
|
2. Laddove il numero di uova o di animali o la quantità di carni ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi o di chilogrammi di carni per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione, di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
L’Italia procede a controlli amministrativi e in loco a norma degli articoli 59 e 60 del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).
In particolare, l’Italia verifica:
a) |
l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno; |
b) |
per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione; |
c) |
che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’articolo 2 del presente regolamento. |
Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. Tuttavia, tutti i controlli in loco sono effettuati entro 6 mesi dai pagamenti.
Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
(2) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/53 della Commissione, dell’11 gennaio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 9 del 14.1.2022, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/53/oj).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2022/106 della Commissione, del 21 gennaio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 18 del 27.1.2022, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/106/oj).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/145 della Commissione, del 31 gennaio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 24 del 3.2.2022, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/145/oj).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2022/198 della Commissione, del 9 febbraio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 31 del 14.2.2022, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/198/oj).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2022/257 della Commissione, del 21 febbraio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/257/oj).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2022/349 della Commissione, del 28 febbraio 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 64 del 2.3.2022, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/349/oj).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2022/417 della Commissione, dell’8 marzo 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 85 del 14.3.2022, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/417/oj).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2022/454 della Commissione, del 16 marzo 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 92 del 21.3.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/454/oj).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2022/522 della Commissione, del 29 marzo 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 104 dell’1.4.2022, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/522/oj).
(13) Decisione di esecuzione (UE) 2022/623 della Commissione, dell’11 aprile 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/623/oj).
(14) Decisione di esecuzione (UE) 2022/690 della Commissione, del 26 aprile 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 128 del 2.5.2022, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/690/oj).
(15) Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/690/oj).
(16) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj).
(17) Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/127/oj).
(18) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
ALLEGATO
Elenco della legislazione dell’Unione che indica le zone e i periodi regolamentati cui si riferisce l’articolo 2
Zone dell’Italia e periodi stabiliti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687 e definiti nella legislazione seguente:
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/53; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/106; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/145; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/198; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/257; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/349; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/417; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/454; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/522; |
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decisione di esecuzione (UE) 2022/623; |
— |
decisione di esecuzione (UE) 2022/690. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/453/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)