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Document 32024R0253

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/253 della Commissione, del 9 gennaio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Limburgse vlaai (IGP)]

C/2024/225

GU L, 2024/253, 16.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/253/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/253/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/253

16.1.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/253 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2024

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Limburgse vlaai» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Limburgse vlaai» presentata dai Paesi Bassi e dal Belgio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Limburgse vlaai» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Limburgse vlaai» (IGP) è iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3 Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2024

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/oj.

(2)   GU C, C/2023/102, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/102/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/253/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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