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Document 32023R2772

Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

C/2023/5303

GU L, 2023/2772, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2772/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2772

22.12.2023

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2772 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2023

che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 29 ter, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), impone alle grandi imprese, alle piccole e medie imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'UE, nonché alle imprese madri di grandi gruppi, di includere in un'apposita sezione della loro relazione sulla gestione o della relazione consolidata sulla gestione informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Le imprese devono preparare tali informazioni conformemente ai principi di rendicontazione di sostenibilità a partire dall'esercizio finanziario indicato all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 per ciascuna categoria di imprese.

(2)

La Commissione è tenuta ad adottare entro il 30 giugno 2023 una prima serie di principi che specifichino le informazioni che le imprese devono comunicare a norma dell'articolo 19 bis, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva contabile, comprese almeno le informazioni di cui i partecipanti ai mercati finanziari necessitano al fine di adempiere gli obblighi di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(3)

La Commissione ha tenuto conto del parere tecnico fornito dall'EFRAG. Il parere tecnico indipendente dell'EFRAG soddisfa i criteri di cui all'articolo 49, paragrafo 3 ter, primo, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/34/UE. Per garantire la proporzionalità e agevolare la corretta applicazione dei principi da parte delle imprese, la Commissione ha introdotto modifiche rispetto al parere tecnico dell'EFRAG per quanto riguarda l'approccio basato sulla rilevanza, l'introduzione graduale di taluni obblighi, la conversione di taluni obblighi in elementi d'informazione facoltativi, l'introduzione di flessibilità per una serie di obblighi di informativa, l'introduzione di modifiche tecniche per assicurare la coerenza con il quadro giuridico dell'Unione e un elevato grado di interoperabilità con le iniziative di normazione a livello internazionale, nonché modifiche redazionali.

(4)

Tali principi di rendicontazione di sostenibilità soddisfano i requisiti di cui all'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE.

(5)

È pertanto opportuno adottare principi comuni di rendicontazione di sostenibilità.

(6)

In conformità dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, il presente regolamento non dovrebbe entrare in vigore prima di quattro mesi dalla sua adozione da parte della Commissione. Considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 impone a talune categorie di imprese di applicare i presenti principi di rendicontazione di sostenibilità per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(7)

In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, quinto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha chiesto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dell'Autorità bancaria europea (ABE) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), in particolare per quanto riguarda la coerenza del presente regolamento con il regolamento (UE) 2019/2088 e gli atti delegati adottati a norma di tale regolamento. In conformità dell'articolo 49, paragrafo 3 ter, sesto comma, della direttiva 2013/34/UE, la Commissione ha consultato anche l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

I principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese devono utilizzare per effettuare la loro rendicontazione di sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE secondo il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 sono stabiliti negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024 per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

(2)  Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità (GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15).

(3)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(5)  Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1).


ALLEGATO I

PRINCIPI EUROPEI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ ESRS)

ESRS 1

Prescrizioni generali

ESRS 2

Informazioni generali

ESRS E1

Cambiamenti climatici

ESRS E2

Inquinamento

ESRS E3

Acque e risorse marine

ESRS E4

Biodiversità ed ecosistemi

ESRS E5

Uso delle risorse ed economia circolare

ESRS S1

Forza lavoro propria

ESRS S2

Lavoratori nella catena del valore

ESRS S3

Comunità interessate

ESRS S4

Consumatori e utilizzatori finali

ESRS G1

Condotta delle imprese

ESRS 1

PRESCRIZIONI GENERALI

SOMMARIO

Scopo

1.

Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali

1.1

Categorie di principi ESRS

1.2

Ambiti di rendicontazione e obblighi sul contenuto minimo dell'informativa riguardo a politiche, azioni, obiettivi e metriche

1.3

Convenzioni redazionali

2.

Caratteristiche qualitative delle informazioni

3.

Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità

3.1

I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza

3.2

Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni

3.3

Doppia rilevanza

3.4

Rilevanza dell'impatto

3.5

Rilevanza finanziaria

3.6

Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità

3.7

Livello di disaggregazione

4.

Dovere di diligenza

5.

Catena del valore

5.1

Impresa che comunica le informazioni e catena del valore

5.2

Stime basate su medie di settore e variabili proxy

6.

Orizzonti temporali

6.1

Periodo di riferimento

6.2

Mettere in relazione passato, presente e futuro

6.3

Rendicontazione dei progressi compiuti rispetto all'anno base

6.4

Definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione

7

Redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

7.1

Presentazione delle informazioni comparative

7.2

Cause di incertezza nelle stime e nei risultati

7.3

Aggiornamento dell'informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento

7.4

Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

7.5

Errori di rendicontazione in periodi precedenti

7.6

Rendicontazione consolidata ed esenzione delle imprese figlie

7.7

Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione

7.8

Comunicazione delle opportunità

8.

Struttura della dichiarazione di sostenibilità

8.1

Prescrizioni generali relative alla presentazione

8.2

Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

9.

Collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria e informazioni collegate

9.1

Inclusione mediante riferimento

9.2

Informazioni collegate e collegamento con il bilancio

10.

Disposizioni transitorie

10.1

Disposizione transitoria relativa all'informativa specifica per l'entità

10.2

Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena dal valore

10.3

Disposizione transitoria relativa alla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative

10.4

Disposizione transitoria: Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

Appendice A:

Requisiti applicativi

Informative specifiche per l'entità

Doppia rilevanza

Stime basate su medie di settore e variabili proxy

Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

Appendice B:

Caratteristiche qualitative delle informazioni

Appendice C:

Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

Appendice D:

Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

Appendice E:

Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere

Appendice F:

Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

Appendice G:

Esempio di inclusione mediante riferimento

Scopo

1.

Scopo dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) è specificare le informazioni sulla sostenibilità che un'impresa deve comunicare conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La rendicontazione in conformità degli ESRS non esenta le imprese da altri obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione.

2.

In particolare, gli ESRS specificano le informazioni che un'impresa deve comunicare in merito ai suoi impatti, rischi e opportunità sostanziali in relazione alle questioni di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Gli ESRS non impongono alle imprese di comunicare informazioni su aspetti ambientali, sociali e di governance coperti dagli ESRS se hanno valutato che questi ultimi non sono rilevanti (cfr. l'appendice E «Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere»). Le informazioni comunicate conformemente agli ESRS consentono ai fruitori della dichiarazione sulla sostenibilità di comprendere gli impatti rilevanti dell'impresa sulle persone e sull'ambiente e gli effetti rilevanti delle questioni di sostenibilità sullo sviluppo, sui risultati e sulla situazione dell'impresa.

3.

L'obiettivo (ESRS 1) è illustrare l'architettura degli ESRS, le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali utilizzati, nonché gli obblighi generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni sulla sostenibilità conformemente alla direttiva 2013/34/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464.

1.   Categorie di principi di rendicontazione di sostenibilità, ambiti di rendicontazione e convenzioni redazionali

1.1    Categorie di principi ESRS

4.

Vi sono tre categorie di ESRS:

a)

principi trasversali;

b)

principi tematici (ambientali, sociali e di governance); e

c)

principi settoriali.

I principi trasversali e quelli tematici sono intersettoriali, ossia si applicano a tutte le imprese indipendentemente dal settore o dai settori in cui operano.

5.

I principi trasversali ESRS 1 Prescrizioni generali e ESRS 2 Informazioni generali si applicano alle questioni di sostenibilità disciplinate da principi tematici da principi settoriali.

6.

Questo principio (ESRS 1) descrive l'architettura dei principi ESRS, spiega le convenzioni redazionali e i concetti fondamentali e stabilisce i requisiti generali per la preparazione e la presentazione delle informazioni relative alla sostenibilità.

7.

L'ESRS 2 stabilisce obblighi di informativa per le informazioni che devono essere fornite dall'impresa a livello generale per tutti i temi della sostenibilità sulla governance degli ambiti di rendicontazione, sulla strategia, sulla gestione di, impatti, rischi e opportunità e su metriche e obiettivi.

8.

Gli ESRS tematici riguardano un tema della sostenibilità e si articolano in temi e sottotemi e, se necessario, in sottotemi specifici. La tabella del requisito applicativo 16 (RA 16) di questo principio fornisce una panoramica dei temi, sottotemi e sottotemi specifici relativi alla sostenibilità (collettivamente «questioni di sostenibilità») trattati dagli ESRS tematici.

9.

Gli ESRS tematici possono includere prescrizioni specifiche a integrazione degli obblighi di informativa generali dell'ESRS 2. L'appendice C dell'ESRS 2, obblighi di informativa/applicazione in ESRS tematici applicabili congiuntamente alle informative generali ESRS 2 contiene un elenco degli obblighi aggiuntivi per ESRS tematici che l'impresa deve applicare in combinazione con gli obblighi di informativa generali dell'ESRS 2.

10.

I principi settoriali si applicano a tutte le imprese di un settore. Riguardano impatti, rischi e opportunità probabilmente sostanziali per tutte le imprese di un settore specifico e non sono coperti, o non sufficientemente coperti, da principi tematici. I principi settoriali sono multitematici e riguardano i temi di maggior rilevanza per il settore interessato. I principi settoriali hanno un alto grado di comparabilità.

11.

In aggiunta agli obblighi di informativa di cui alle tre categorie di ESRS, un'impresa, quando conclude che un impatto, un rischio o un'opportunità non è coperto, o non lo è con sufficiente granularità, da un ESRS, ma è sostanziale in conseguenza di fatti e circostanze specifici, fornisce ulteriori informazioni specifiche per entità al fine di consentire ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi o le opportunità dell'impresa relativi alla sostenibilità. I requisiti applicativi da RA 1 a RA 5 forniscono ulteriori indicazioni in merito alle informative specifiche per entità.

1.2    Ambiti di rendicontazione e obblighi minimi di informativa per contenuti su politiche, azioni, obiettivi e metriche

12.

Gli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2, agli ESRS tematici e agli ESRS settoriali si suddividono negli ambiti di rendicontazione seguenti:

a)

governance (GOV): i processi, i controlli e le procedure di governance usati per monitorare, gestire e controllare impatti, rischi e opportunità (cfr. ESRS 2, capitolo 2 Governance);

b)

strategia (SBM): le modalità di interazione della strategia e del modello aziendale dell'impresa con gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, comprese le modalità con cui l'impresa affronta detti impatti, rischi e opportunità (cfr. ESRS 2, capitolo 3 Strategia);

c)

gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità (IRO): i processi mediante i quali l'impresa:

i.

individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la rilevanza (cfr. IRO-1 nella sezione 4.1 dell'ESRS 2),

ii.

gestisce le questioni di sostenibilità rilevanti mediante politiche e azioni (cfr. la sezione 4.2 dell'ESRS 2).

d)

metriche e obiettivi (MT): le prestazioni dell'impresa, compresi i progressi compiuti verso gli obiettivi che si è posta (cfr. ESRS 2, capitolo 5 Metriche e obiettivi).

13.

L'ESRS 2 comprende:

a)

nella sezione 4.2 Obbligo minimo di informativa sulle politiche (MDR-P) e sulle azioni (MDR-A);

b)

nel capitolo 5 Obbligo minimo di informativa sulle metriche (MDR-M) e sugli obiettivi (MDR-T).

L'impresa applica gli obblighi minimi di informativa relativi a politiche, azioni, metriche e obiettivi nonché i corrispondenti obblighi di informativa in ESRS tematici e settoriali.

1.3    Convenzioni redazionali

14.

In tutti gli ESRS:

a)

il termine «impatti» si riferisce agli impatti positivi e negativi legati alla sostenibilità che sono collegati con l'attività dell'impresa, individuati attraverso una valutazione della rilevanza dell'impatto (cfr. sezione 3.4 Rilevanza dell'impatto). Si riferisce sia agli impatti effettivi sia ai potenziali impatti futuri.

b)

Il termine «rischi e opportunità» si riferisce a rischi e opportunità finanziari dell'impresa legati alla sostenibilità, compresi quelli derivanti dalla dipendenza dalle risorse naturali, umane e sociali, individuati mediante un processo di valutazione della rilevanza finanziaria (cfr. sezione 3.5).

Nel loro insieme questi termini sono denominati «impatti, rischi e opportunità». Riflettono la prospettiva della doppia rilevanza dell'ESRS descritta nel capitolo 3.

15.

I termini ESRS definiti nel glossario delle definizioni (allegato II) sono evidenziati dappertutto in grassetto corsivo, tranne dove un termine definito è utilizzato più di una volta nello stesso paragrafo.

16.

Gli ESRS definiscono la struttura delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi degli obblighi di informativa. Ciascun obbligo di informativa consiste in uno o più elementi d'informazione distinti. L'espressione «elemento d'informazione» può anche riferirsi a un elemento descrittivo di un obbligo di informativa.

17.

Oltre agli obblighi di informativa, la maggior parte degli ESRS contiene anche requisiti applicativi. I requisiti applicativi supportano l'applicazione degli obblighi di informativa e hanno la stessa autorità di altre parti di un ESRS.

18.

Gli ESRS utilizzano i seguenti termini per distinguere tra diversi gradi di obbligo dell'impresa di comunicare informazioni:

a)

divulga/comunica/indica: sta ad indicare che la disposizione è prescritta da un obbligo di informativa o elemento d'informazione;

b)

può divulgare/comunicare/indicare: sta ad indicare le informative volontarie volte a incoraggiare le buone pratiche.

Inoltre, gli ESRS utilizzano il termine «prende in considerazione» in riferimento a questioni, risorse o metodologie che l'impresa dovrebbe prendere in considerazione o utilizzare nella preparazione di una determinata informativa, se del caso.

2.   Caratteristiche qualitative delle informazioni

19.

Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa applica:

a)

le caratteristiche qualitative fondamentali delle informazioni, vale a dire pertinenza e rappresentazione fedele; e

b)

le caratteristiche qualitative che migliorano le informazioni, vale a dire comparabilità, verificabilità e comprensibilità.

20.

Tali caratteristiche qualitative delle informazioni sono definite e descritte nell'appendice B.

3.   Doppia rilevanza come base per l'informativa sulla sostenibilità

21.

L'impresa comunica le informazioni sulle questioni di sostenibilità in base al principio della doppia rilevanza, come definito e spiegato nel presente capitolo.

3.1    I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza

22.

I portatori di interessi sono coloro che possono esercitare un'influenza sull'impresa oppure subire l'influenza dell'impresa. Ne esistono due gruppi principali:

a)

i portatori di interessi coinvolti: le persone o i gruppi i cui interessi sono o potrebbero essere influenzati (positivamente o negativamente) dalle attività dell'impresa e dai suoi rapporti commerciali diretti e indiretti lungo la catena del valore; e

b)

i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità: i fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale (investitori, finanziatori e altri creditori esistenti e potenziali, compresi gestori di patrimoni, enti creditizi e imprese di assicurazione) e altri fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità, inclusi i partner commerciali dell'impresa, i sindacati e le parti sociali, la società civile e le organizzazioni non governative, le pubbliche amministrazioni, gli analisti e i rappresentanti del mondo accademico.

23.

Alcuni portatori di interessi, ma non tutti, possono appartenere a entrambi i gruppi di cui al paragrafo 22.

24.

Il coinvolgimento dei portatori di interessi è un elemento centrale delle procedure di dovuta diligenza condotte dall'impresa (cfr. capitolo 4 Dovere di diligenza) e della valutazione della rilevanza della sostenibilità. Ciò comprende i processi per individuare e valutare gli impatti negativi, effettivi e potenziali, che, a loro volta, orientano il processo di valutazione per individuare gli impatti rilevanti ai fini della rendicontazione di sostenibilità (cfr. sezione 3.4).

3.2    Questioni rilevanti e rilevanza delle informazioni

25.

Affinché l'impresa possa individuare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti da comunicare, è necessario effettuare una valutazione della rilevanza (cfr. le sezioni 3.4 Rilevanza dell'impatto e 3.5 Rilevanza finanziaria).

26.

La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS. Nella sezione 4.1 dell'ESRS 2, l'IRO-1 include obblighi generali di informativa sul processo dell'impresa per individuare impatti, rischi e opportunità e valutarne la rilevanza. L'SBM-3 dell'ESRS 2 prevede obblighi generali di informativa sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza dell'impresa.

27.

I requisiti applicativi di cui all'appendice A comprendono un elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli ESRS tematici, suddivise per temi, sottotemi e sotto-sottotemi, su cui basare la valutazione della rilevanza. L'appendice E Diagramma di flusso per la determinazione delle informative da includere fornisce un esempio della valutazione della rilevanza descritta nella presente sezione.

28.

Una questione di sostenibilità è «rilevante» quando soddisfa i criteri definiti per la rilevanza dell'impatto (cfr. sezione 3.4.) o per la rilevanza finanziaria (cfr. sezione 3.5) o per entrambe.

29.

A prescindere dall'esito della valutazione della rilevanza, l'impresa divulga sempre le informazioni prescritte da: ESRS 2 Informazioni generali (ossia tutti gli obblighi di informativa ed elementi d'informazione specificati nell'ESRS 2) e gli obblighi di informativa (compresi i relativi elementi d'informazione) in ESRS tematici relativi all'obbligo di informativa IRO-1 Descrizione dei processi per individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti, elencati nell'ESRS 2, appendice C, Obblighi di informativa/applicazione in ESRS tematici applicabili congiuntamente alle informative generali ESRS 2.

30.

Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza su cui ESRS 2, IRO-1, IRO-2 e SBM-3 stabiliscono obblighi di informativa, giunga alla conclusione che una questione di sostenibilità è rilevante, l'impresa:

a)

divulga le informazioni conformemente agli obblighi di informativa (compresi i requisiti applicativi) connessi a tale questione di sostenibilità specifica nei corrispondenti ESRS tematici e settoriali; e

b)

divulga le informative aggiuntive specifiche per l'entità (cfr. paragrafo 11 e da RA 1 a RA 5), nel caso in cui la questione di sostenibilità rilevante non sia contemplata da un ESRS o lo sia con un livello di granularità insufficiente.

31.

Le informazioni applicabili prescritte nell'ambito di un obbligo di informativa, compresi i relativi elementi d'informazione, o un'informativa specifica a un'entità, sono divulgate se l'impresa le ritiene pertinenti, sulla base della valutazione delle informazioni rilevanti, da una o più delle seguenti prospettive:

a)

il carattere significativo delle informazioni in relazione alla questione che si intende rappresentare o spiegare; o

b)

la capacità di tali informazioni di rispondere alle esigenze decisionali dei fruitori, comprese le esigenze dei fruitori principali dell'informativa finanziaria di carattere generale di cui al paragrafo 48, e/o le esigenze dei fruitori il cui interesse principale risiede nelle informazioni sugli impatti dell'impresa.

32.

Se conclude che i cambiamenti climatici non sono rilevanti e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa dell'ESRS E1 Cambiamenti climatici, l'impresa fornisce una spiegazione dettagliata delle conclusioni della sua valutazione della rilevanza riguardo ai cambiamenti climatici (cfr. ESRS 2 IRO-2 Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa), compresa un'analisi prospettica delle condizioni che potrebbero in futuro indurre l'impresa a concludere che i cambiamenti climatici sono rilevanti. Se l'impresa conclude che un tema diverso dai cambiamenti climatici non è rilevante e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa nel corrispondente ESRS tematico, può spiegare brevemente le conclusioni della sua valutazione della rilevanza per quel tema.

33.

Nel divulgare informazioni relative alle politiche, alle azioni e agli obiettivi connessi a una questione di sostenibilità valutata rilevante, l'impresa include le informazioni prescritte da tutti gli obblighi di informativa e gli elementi d'informazione previsti negli ESRS tematici e settoriali connessi a tale questione e nel corrispondente obbligo minimo di informativa su politiche, azioni e obiettivi di cui all''ESRS 2. Se non è in grado di divulgare le informazioni prescritte dagli obblighi di informativa ed elementi d'informazione di cui agli ESRS tematici o settoriali, oppure dagli obblighi minimi di informativa di cui all'ESRS 2 riguardanti le politiche, le azioni e gli obiettivi, per non aver adottato le rispettive politiche, attuato le rispettive azioni o fissato i rispettivi obiettivi, l'impresa ne dà comunicazione e può indicare un termine entro il quale intende metterli in atto.

34.

Nel divulgare informazioni sulle metriche utilizzate per una questione di sostenibilità rilevante conformemente alla sezione dedicata alle metriche e agli obiettivi del pertinente ESRS tematico, l'impresa:

a)

include le informazioni prescritte da un obbligo di informativa se le ritiene rilevanti; e

b)

può omettere le informazioni prescritte da un elemento d'informazione se ritiene che tali informazioni non siano rilevanti e giunge alla conclusione che tali informazioni non siano necessarie per soddisfare l'obiettivo di cui all'obbligo di informativa.

35.

Se omette le informazioni prescritte da un elemento d'informazione derivante da altre normative dell'UE elencate nell'appendice B dell'ESRS 2, l'impresa dichiara esplicitamente che le informazioni in questione non sono «rilevanti».

36.

L'impresa stabilisce le modalità di applicazione dei criteri, nonché le soglie appropriate, al fine di determinare:

a)

le informazioni che divulga sulle metriche per una questione di sostenibilità rilevante secondo la sezione Metriche e obiettivi della pertinente ESRS tematica, conformemente al paragrafo 34; e

b)

le informazioni da comunicare come informative specifiche per l'entità.

3.3    Doppia rilevanza

37.

La doppia rilevanza ha due dimensioni, segnatamente: la rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria. Salvo diversa indicazione, i termini «rilevante» e «rilevanza» sono utilizzati in tutto l'ESRS per riferirsi alla doppia rilevanza.

38.

La valutazione della rilevanza dell'impatto e quella della rilevanza finanziaria sono interconnesse e occorre tener conto delle interdipendenze tra queste due dimensioni. In generale, il punto di partenza è la valutazione degli impatti, sebbene vi possano essere anche rischi e opportunità rilevanti non correlati agli impatti dell'impresa. Un impatto sulla sostenibilità può essere finanziariamente rilevante fin dall'inizio, oppure divenire tale, quando si può ragionevolmente prevedere che incida sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato finanziario, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, dell'impresa. Gli impatti sono rilevati dalla prospettiva della rilevanza dell'impatto, indipendentemente dalla loro eventuale rilevanza finanziaria.

39.

Nell'individuare e valutare gli impatti, i rischi e le opportunità nella catena del valore dell'impresa al fine di determinarne la rilevanza, l'impresa riserva una particolare attenzione agli ambiti in cui ritiene probabile che tali impatti, rischi e opportunità possano manifestarsi, in base alla natura delle attività, dei rapporti commerciali, delle aree geografiche o di altri fattori considerati.

40.

L'impresa valuta in che modo è condizionata dalle proprie dipendenze dalla disponibilità di risorse naturali e sociali a prezzi adeguati e di qualità idonea, indipendentemente dagli impatti potenziali che essa potrebbe avere su tali risorse.

41.

Gli impatti, i rischi e le opportunità principali di un'impresa sono considerati corrispondenti agli impatti, ai rischi e alle opportunità rilevanti individuati in base al principio della doppia rilevanza e pertanto comunicati nella dichiarazione sulla sostenibilità.

42.

L'impresa applica i criteri di cui alle sezioni 3.4 e 3.5, utilizzando soglie quantitative e/o qualitative appropriate. Le soglie appropriate sono necessarie al fine di determinare quali impatti, rischi e opportunità sono individuati e affrontati dall'impresa in quanto rilevanti e al fine determinare quali questioni di sostenibilità siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Alcuni principi e quadri di riferimento esistenti utilizzano il termine «impatti più significativi» per riferirsi alla soglia utilizzata per individuare gli impatti descritti nell'ESRS come «impatti rilevanti».

3.4    Rilevanza dell'impatto

43.

Una questione di sostenibilità è rilevante dal punto di vista dell'impatto quando riguarda gli impatti rilevanti dell'impresa, negativi o positivi, effettivi o potenziali, sulle persone o sull'ambiente a breve, medio o lungo termine. Gli impatti comprendono quelli connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti e servizi e i suoi rapporti commerciali. I rapporti commerciali comprendono quelli siti nella catena del valore dell'impresa, a monte e a valle, e non sono limitati ai rapporti contrattuali diretti.

44.

In tale contesto, gli impatti sulle persone o sull'ambiente comprendono gli impatti relativi a questioni ambientali, sociali e di governance.

45.

La valutazione della rilevanza di un impatto negativo si basa sulla procedura di dovuta diligenza definita negli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Per quanto riguarda gli impatti negativi effettivi, la rilevanza è valutata in base alla gravità dell'impatto, mentre per gli impatti negativi potenziali si valutano la gravità e la probabilità dell'impatto. La gravità si basa sui seguenti fattori:

a)

l'entità;

b)

la portata; e

c)

la natura irrimediabile dell'impatto.

Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità.

46.

Per quanto riguarda gli impatti positivi, la rilevanza è valutata in base ai seguenti aspetti:

a)

l'entità e la portata dell'impatto per quanto riguarda gli impatti effettivi; e

b)

l'entità, la portata e la probabilità dell'impatto per quanto riguarda gli impatti potenziali.

3.5    Rilevanza finanziaria

47.

L'ambito della rilevanza finanziaria ai fini della rendicontazione di sostenibilità si configura come un ampliamento dell'ambito di rilevanza utilizzato per determinare quali informazioni dovrebbero essere incluse nei bilanci dell'impresa.

48.

La valutazione della rilevanza finanziaria corrisponde all'individuazione di informazioni considerate rilevanti per i principali fruitori delle relazioni finanziarie di carattere generale nell'adozione di decisioni relative alla fornitura di risorse all'entità. In particolare, un'informazione è considerata rilevante per i fruitori principali delle relazioni finanziarie di carattere generale se è ragionevole presumere che l'omissione, l'errata indicazione o l'occultamento di detta informazione potrebbe influenzare le decisioni che tali fruitori adottano sulla base della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa.

49.

Una questione di sostenibilità è rilevante da un punto di vista finanziario se comporta o si può ragionevolmente ritenere che comporti effetti finanziari rilevanti sull'impresa. Ciò si verifica quando una questione di sostenibilità genera rischi od opportunità che hanno o di cui si può ragionevolmente prevedere che abbiano un'influenza rilevante sullo sviluppo dell'impresa, sulla sua situazione patrimoniale-finanziaria, risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine. I rischi e le opportunità possono derivare da eventi passati o futuri. La rilevanza finanziaria di una questione di sostenibilità non si limita agli aspetti soggetti al controllo dell'impresa, ma comprende informazioni su rischi e opportunità rilevanti attribuibili ai rapporti commerciali che non rientrano nell'ambito di consolidamento utilizzato nella redazione del bilancio.

50.

Le dipendenze da risorse naturali e sociali possono essere fonti di rischi o di opportunità finanziarie. Le dipendenze possono comportare due possibili effetti:

a)

possono influire sulla capacità dell'impresa di continuare a utilizzare o di ottenere le risorse necessarie nelle attività aziendali, come pure sulla qualità e sui prezzi di tali risorse; e

b)

possono incidere sulla capacità dell'impresa di fare affidamento sui rapporti necessari nelle proprie attività aziendali a condizioni accettabili.

51.

La rilevanza dei rischi e delle opportunità è valutata combinando l'entità potenziale dei possibili effetti finanziari e la probabilità che si verifichino.

3.6    Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità

52.

La valutazione della rilevanza dell'impresa può portare a individuare situazioni in cui le azioni dell'impresa per affrontare determinati impatti o rischi, o per trarre vantaggio da determinate opportunità in relazione a una questione di sostenibilità, potrebbero avere impatti negativi rilevanti o determinare rischi rilevanti in relazione a una o più questioni di sostenibilità. Per esempio:

a)

un piano d'azione per la decarbonizzazione della produzione che comporta l'abbandono di determinati prodotti potrebbe avere impatti negativi rilevanti sulla forza lavoro propria dell'impresa e determinare rischi rilevanti a causa delle indennità di licenziamento; o

b)

un piano d'azione di un fornitore del settore automobilistico incentrato sulla fornitura di veicoli elettrici potrebbe dare luogo ad attivi non recuperabili per la produzione di parti di ricambio per i veicoli convenzionali.

53.

In tali circostanze, l'impresa:

a)

divulga l'esistenza di impatti negativi rilevanti o di rischi rilevanti nonché le azioni da cui derivano, inserendo un riferimento incrociato al tema cui gli impatti o i rischi si riferiscono; e

b)

fornisce una descrizione del modo in cui gli impatti negativi rilevanti o i rischi rilevanti sono affrontati nell'ambito del tema cui si riferiscono.

3.7    Livello di disaggregazione

54.

Quando è necessario ai fini di una corretta comprensione dei relativi impatti, rischi e opportunità rilevanti, l'impresa disaggrega le informazioni comunicate:

a)

per paese, in presenza di variazioni significative in termini di impatti, rischi e opportunità rilevanti nei vari paesi e quando la presentazione delle informazioni a un livello di aggregazione maggiore occulterebbe informazioni rilevanti riguardanti impatti, rischi od opportunità; o

b)

per luogo significativo o attivo significativo, quando gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti sono molto dipendenti da uno specifico luogo o attivo.

55.

Nel definire il livello di disaggregazione adeguato ai fini della rendicontazione, l'impresa tiene conto della disaggregazione adottata nella valutazione della rilevanza. In base ai fatti e alle circostanze specifici dell'impresa, potrebbe essere necessaria una disaggregazione per impresa figlia.

56.

In caso di aggregazione di dati provenienti da livelli diversi o da più dislocazioni all'interno dello stesso livello, l'impresa si accerta che tale aggregazione non occulti la specificità e il contesto necessari ai fini dell'interpretazione delle informazioni. L'impresa non aggrega le voci rilevanti di natura diversa.

57.

Quando presenta informazioni disaggregate per settore, l'impresa adotta la classificazione settoriale ESRS da specificare in un atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE. Nel caso in cui un ESRS tematico o settoriale imponga l'adozione di un livello specifico di disaggregazione nell'elaborazione di un'informazione specifica, prevale la prescrizione di cui all'ESRS tematico o settoriale.

4.   Dovere di diligenza

58.

L'esito della procedura di dovere di diligenza dell'impresa ai fini della sostenibilità (denominata «dovere di diligenza» negli strumenti internazionali summenzionati) orienta la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti da parte dell'impresa. Gli ESRS non impongono alcun obbligo di condotta per quanto riguarda il dovere di diligenza, né ampliano o modificano il ruolo degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'impresa per quanto riguarda l'esercizio del dovere di diligenza.

59.

Il dovere di diligenza è il processo mediante cui le imprese individuano, prevengono, mitigano e rendono conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi, effettivi e potenziali, sull'ambiente e sulle persone connessi alla loro attività. Gli impatti comprendono quelli negativi connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Il dovere di diligenza è un processo continuo che risponde alla strategia e al modello aziendale, alle attività, ai rapporti commerciali, al contesto operativo e in quello dell'approvvigionamento e delle vendite e può essere all'origine di cambiamenti in tutti questi aspetti. La procedura è descritta tra gli strumenti internazionali dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nelle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali.

60.

Questi strumenti internazionali individuano una serie di tappe nel processo del dovere di diligenza, fra cui l'individuazione e la valutazione degli impatti negativi connessi alle operazioni proprie dell'impresa e alla catena del valore a monte e a valle, anche attraverso i suoi prodotti o servizi e i suoi rapporti commerciali. Nel caso in cui l'impresa non possa affrontare tutti gli impatti contemporaneamente, la procedura di dovuta diligenza consente di attribuire priorità alle azioni in base alla gravità e alla probabilità degli impatti. È questo aspetto del processo del dovere di diligenza che orienta la valutazione degli impatti rilevanti (cfr. sezione 3.4). L'individuazione degli impatti rilevanti contribuisce anche all'individuazione dei rischi e delle opportunità rilevanti in termini di sostenibilità, che sono spesso una conseguenza di tali impatti.

61.

Gli elementi fondamentali del dovere di diligenza si riflettono direttamente negli obblighi di informativa di cui all'ESRS 2 e agli ESRS tematici, come descritto in appresso:

a)

integrare il dovere di diligenza nella governance, nella strategia e nel modello aziendale (3). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i.

ESRS 2 GOV-2: informazioni fornite agli organi di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa e questioni di sostenibilità da questi affrontate;

ii.

ESRS 2 GOV-3: integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione; e

iii.

ESRS 2 SBM-3: impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale;

b)

coinvolgimento dei portatori di interessi (4). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i.

ESRS 2 GOV-2;

ii.

ESRS 2 SBM-2: interessi e opinioni dei portatori di interessi;

iii.

ESRS 2 IRO-1;

iv.

ESRS 2 DC-P; e

v.

ESRS tematici: che riflettono le diverse fasi e finalità del coinvolgimento dei portatori di interessi in tutto il processo del dovere di diligenza;

c)

che individuano e valutano gli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente (5). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i.

ESRS 2 IRO-1 (compresi i requisiti applicativi relativi a questioni di sostenibilità specifiche nei pertinenti ESRS); e

ii.

ESRS 2 SBM-3;

d)

intervenire per far fronte agli impatti negativi sulle persone e sull'ambiente (6). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i.

ESRS 2 DC-A; e

ii.

ESRS tematici: che riflettono l'insieme di azioni, compresi i piani di transizione, mediante le quali sono affrontati gli impatti;

e)

monitorare l'efficacia di tali sforzi (7). Questo aspetto è trattato negli ESRS seguenti:

i.

ESRS 2 DC-M;

ii.

ESRS 2 DC-T; e

iii.

ESRS tematici: per quanto riguarda le metriche e gli obiettivi.

5.   Catena del valore

5.1    Impresa comunicante e catena del valore

62.

La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda la stessa impresa che redige il bilancio. Ad esempio, se l'impresa comunicante è un'impresa madre tenuta alla redazione di bilanci consolidati, la dichiarazione sulla sostenibilità riguarderà l'intero gruppo. Quest'obbligo non si applica se l'impresa comunicante non è tenuta a redigere il bilancio o se l'impresa comunicante prepara una rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'articolo 48 decies della direttiva 2013/34/UE.

63.

Le informazioni sull'impresa comunicante fornite nella dichiarazione sulla sostenibilità sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all'impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle («informazioni sulla catena del valore»). Nell'estendere le informazioni sull'impresa comunicante, l'impresa include gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connessi con la sua catena del valore a monte e a valle:

a)

in base ai risultati del processo del dovere di diligenza e della valutazione della rilevanza; e

b)

conformemente a eventuali obblighi specifici relativi alla catena del valore in altri ESRS.

64.

Il paragrafo 63 non prescrive la comunicazione di informazioni su tutti gli attori della catena del valore, ma solo l'inclusione di informazioni relative a informazioni rilevanti a monte e a valle della catena del valore. Diverse questioni di sostenibilità possono essere rilevanti in relazione a diverse parti della catena del valore a monte e a valle dell'impresa. Le informazioni sono estese per includere informazioni sulla catena del valore solo in relazione alle parti della catena del valore per le quali la questione è rilevante.

65.

L'impresa include informazioni rilevanti sulla catena del valore quando ciò è necessario per:

a)

consentire a tutti i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti per l'impresa; e/o

b)

produrre un insieme di informazioni che soddisfi le caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B).

66.

Nel determinare a quale livello, nell'ambito delle operazioni proprie e della catena del valore a monte e a valle, insorge una questione di sostenibilità rilevante, l'impresa utilizza la propria valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità sulla base del principio della doppia rilevanza (cfr. capitolo 3).

67.

Quando società collegate o joint venture, contabilizzate con il metodo del patrimonio netto o consolidate nel bilancio con il metodo proporzionale, fanno parte della catena del valore, ad esempio come fornitrici, l'impresa include informazioni relative a tali società collegate o joint venture, a norma del paragrafo 63, conformemente all'approccio adottato per gli altri rapporti commerciali nella catena del valore. In tal caso, nel determinare le metriche di impatto, i dati della società collegata o della joint venture non si limitano alla quota di capitale detenuta, ma sono considerati sulla base degli impatti che sono collegati ai prodotti e ai servizi dell'impresa attraverso i suoi rapporti commerciali.

5.2    Stime basate su medie di settore e variabili proxy

68.

La capacità dell'impresa di ottenere le necessarie informazioni sulla catena del valore a monte e a valle può variare in funzione di diversi fattori, come gli accordi contrattuali dell'impresa, il livello di controllo da essa esercitato sulle operazioni esterne all'ambito di consolidamento e il suo potere di acquisto. Quando l'impresa non ha la capacità di controllare le attività della sua catena del valore a monte e/o a valle e i suoi rapporti commerciali, può essere più difficile ottenere informazioni sulla catena del valore.

69.

Può accadere che l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non sia in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, come prescritto al paragrafo 63. In tal caso, l'impresa effettua una stima delle informazioni da comunicare riguardo alla sua catena del valore a monte e a valle, sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili, come i dati sulle medie di settore e altre variabili proxy.

70.

Ottenere informazioni sulla catena del valore potrebbe risultare difficile anche nel caso di PMI e di altre entità della catena del valore a monte e/o a valle che non rientrano nell'ambito di applicazione della rendicontazione di sostenibilità prescritta dagli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (cfr. ESRS 2 BP-2 Informativa in relazione a circostanze specifiche).

71.

Con riferimento alle politiche, alle azioni e agli obiettivi, la rendicontazione dell'impresa include le informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle nella misura in cui tali politiche, azioni e obiettivi coinvolgono gli attori della catena del valore. Per quanto riguarda le metriche, in molti casi, in particolare per quanto concerne le questioni ambientali per le quali sono disponibili variabili proxy, l'impresa può essere in grado di adempiere agli obblighi di rendicontazione senza raccogliere i dati degli attori della catena del valore a monte e a valle, in particolare delle PMI, ad esempio per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di ambito 3.

72.

L'inserimento di stime elaborate sulla base dei dati sulle medie di settore e di altre variabili proxy non pregiudica la conformità delle informazioni sotto il profilo delle caratteristiche qualitative (cfr. capitolo 2 e sezione 7.2 Cause di incertezza nelle stime e nei risultati).

6.   Orizzonti temporali

6.1    Periodo di riferimento

73.

Il periodo di riferimento delle dichiarazioni sulla sostenibilità dell'impresa è coerente con quello del suo bilancio.

6.2    Mettere in relazione passato, presente e futuro

74.

Nella dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa stabilisce, se del caso, gli opportuni collegamenti tra informazioni retrospettive e prospettiche, al fine di favorire una chiara comprensione di come le informazioni storiche si colleghino a quelle relative a previsioni future.

6.3    Rendicontazione dei progressi compiuti rispetto all'anno base

75.

L'anno base è la data o il periodo di riferimento storico per cui sono disponibili le informazioni e rispetto al quale possono essere confrontate nel tempo le informazioni successive.

76.

L'impresa presenta le informazioni comparative rispetto all'anno base per gli importi comunicati nel periodo in corso quando comunica le informazioni sui progressi compiuti nel conseguimento un obiettivo, a meno che le modalità di rendicontazione dei progressi compiuti non siano già definite dall'obbligo di informativa pertinente. L'impresa può anche includere informazioni storiche riguardanti i traguardi raggiunti tra l'anno base e il periodo di riferimento, qualora si tratti di informazioni pertinenti.

6.4    Definizione di breve, medio e lungo periodo ai fini della rendicontazione

77.

Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa adotta gli intervalli di tempo seguenti, a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

a)

orizzonte temporale di breve periodo: il periodo adottato dall'impresa come periodo di riferimento dei propri bilanci;

b)

orizzonte temporale di medio periodo: fino a cinque anni dalla fine del periodo di riferimento di breve periodo definito alla lettera a); e

c)

orizzonte temporale di lungo periodo: oltre i cinque anni.

78.

Se necessario per fornire informazioni pertinenti ai fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità, l'impresa opera un'ulteriore ripartizione del lungo periodo quando si prevede che gli impatti o le azioni interesseranno un periodo superiore a cinque anni.

79.

Se per voci specifiche di informazione di altri ESRS sono necessarie definizioni diverse di medio o lungo periodo, prevalgono le definizioni contenute negli altri ESRS.

80.

Può accadere che l'utilizzo di orizzonti temporali di medio o lungo periodo definiti al paragrafo 77 dia luogo a informazioni non pertinenti, in quanto l'impresa utilizza una diversa definizione per i) i propri processi di individuazione e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti o ii) la delineazione delle sue azioni e la determinazione degli obiettivi. Ciò può essere dovuto a caratteristiche specifiche del settore, come flussi finanziari o cicli economici, alla durata prevista degli investimenti di capitale, agli orizzonti temporali su cui i fruitori delle dichiarazioni sulla sostenibilità basano le loro valutazioni o agli orizzonti temporali di programmazione generalmente utilizzati per i processi decisionali nel settore cui l'impresa appartiene. In tal caso l'impresa può adottare una diversa definizione di medio e/o lungo periodo (cfr. ESRS 2 BP-2, paragrafo 9).

81.

I riferimenti a «breve termine», «medio termine» e «lungo termine» nell'ESRS si riferiscono all'orizzonte temporale determinato dall'impresa conformemente alle disposizioni di cui ai paragrafi da 77 a 80.

7.   Redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

82.

Il presente capitolo illustra le prescrizioni generali che si devono applicare nella redazione e presentazione delle informazioni sulla sostenibilità.

7.1    Presentazione delle informazioni comparative

83.

L'impresa divulga informazioni comparative per il periodo precedente per tutte le metriche quantitative e gli importi monetari comunicati nel periodo in corso. Ove pertinente per la comprensione dell'informativa sulla sostenibilità del periodo in corso, l'impresa può anche comunicare informazioni comparative per l'informativa di carattere descrittivo.

84.

Quando comunica informazioni comparative che differiscono dalle informazioni comunicate nel periodo precedente, l'impresa indica quanto segue:

a)

la differenza tra il dato comunicato nel periodo precedente e il dato comparativo rivisto; e

b)

i motivi della revisione del dato.

85.

Talvolta la rettifica delle informazioni comparative per uno o più periodi precedenti per ottenere la comparabilità con il periodo in corso non è fattibile. Ad esempio, nei periodi precedenti i dati possono non essere stati raccolti in maniera tale da permettere l'applicazione retroattiva di una nuova definizione di una metrica od obiettivo, o da consentire la determinazione retroattiva dei valori per correggere un errore di un periodo precedente, e può non essere fattibile risalire alle informazioni (cfr. ESRS 2 BP-2). Quando non è fattibile rettificare le informazioni comparative per uno o più periodi precedenti, l'impresa ne dà comunicazione.

86.

Quando un ESRS impone all'impresa di presentare più di un periodo comparativo per una metrica o un elemento d'informazione, prevale l'obbligo di cui al medesimo ESRS.

7.2    Cause di incertezza nelle stime e nei risultati

87.

Quando le metriche quantitative e gli importi monetari, comprese le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle (cfr. capitolo 5) non possono essere misurate direttamente ma soltanto stimate, si può verificare un'incertezza di misura.

88.

L'impresa divulga informazioni per consentire ai fruitori di comprendere le incertezze più significative che incidono sulle metriche quantitative e sugli importi monetari riportati nella sua dichiarazione sulla sostenibilità.

89.

L'utilizzo di ipotesi e stime ragionevoli, compresa l'analisi di scenario o di sensitività, costituisce una parte fondamentale dell'elaborazione delle informazioni relative alla sostenibilità e non pregiudica l'utilità di dette informazioni, purché le ipotesi e le stime siano descritte e spiegate con precisione. Anche un livello elevato di incertezza di misura non implica necessariamente che da tali ipotesi o stime non possano derivare informazioni utili o conformi alle caratteristiche qualitative delle informazioni (cfr. appendice B).

90.

I dati e le ipotesi utilizzati per redigere la dichiarazione sulla sostenibilità sono coerenti, per quanto possibile, con i corrispondenti dati finanziari e ipotesi utilizzati nel bilancio dell'impresa.

91.

Alcuni ESRS prevedono la divulgazione di informazioni sotto forma di spiegazioni su possibili eventi futuri dal risultato incerto. Nel giudicare se le informazioni riguardanti tali possibili eventi futuri siano rilevanti, l'impresa consulta il capitolo 3 e prende in considerazione:

a)

i potenziali effetti finanziari degli eventi (il possibile esito);

b)

la gravità e la probabilità degli impatti sulle persone o sull'ambiente risultanti dai possibili eventi, tenendo conto dei fattori di gravità specificati al paragrafo 45; e

c)

l'intera gamma di risultati possibili e la probabilità dei risultati possibili all'interno di tale gamma.

92.

Nel valutare i risultati possibili, l'impresa considera tutti i fatti e le circostanze pertinenti, comprese le informazioni riguardanti i risultati con scarsa probabilità e un impatto elevato che, se aggregati, potrebbero diventare rilevanti. Ad esempio, l'impresa potrebbe essere esposta a diversi impatti o rischi, ciascuno dei quali potrebbe determinare lo stesso tipo di perturbazione, come perturbazioni nella catena di approvvigionamento dell'impresa; Le informazioni su una singola fonte di rischio potrebbero non essere rilevanti se è altamente improbabile che le perturbazioni causate da tale fonte si verifichino. Tuttavia le informazioni sul rischio aggregato di perturbazioni nella catena di approvvigionamento da tutte le fonti potrebbero essere rilevanti (cfr. ESRS 2 BP-2).

7.3    Aggiornamento dell'informativa concernente gli eventi successivi alla data di chiusura del periodo di riferimento

93.

In alcuni casi l'impresa può ricevere le informazioni dopo il periodo di riferimento, ma prima dell'approvazione della relazione sulla gestione ai fini della presentazione. Qualora tali informazioni forniscano elementi di prova o indicazioni utili sulle condizioni esistenti alla chiusura del periodo, l'impresa, se del caso, aggiorna le stime e l'informativa sulla sostenibilità alla luce delle nuove informazioni.

94.

Qualora tali informazioni forniscano elementi di prova o indicazioni utili su transazioni rilevanti, altri eventi e condizioni intervenute dopo la chiusura del periodo di riferimento, l'impresa, se del caso, fornisce informazioni descrittive che indicano l'esistenza, la natura e le potenziali conseguenze di tali eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento.

7.4    Modifiche nella redazione e nella presentazione delle informazioni sulla sostenibilità

95.

La definizione e i calcoli delle metriche, incluse le metriche impiegate per stabilire e monitorare gli obiettivi devono essere coerenti nel tempo. L'impresa deve fornire dati comparativi rettificati, a meno che ciò risulti non fattibile (cfr. ESRS 2 BP-2), quando ha:

a)

ridefinito o sostituito una metrica o di un obiettivo;

b)

individuato nuove informazioni in relazione ai dati stimati comunicati nel periodo precedente e le nuove informazioni forniscono elementi di prova delle circostanze esistenti in tale periodo.

7.5    Errori di rendicontazione in periodi precedenti

96.

L'impresa corregge gli errori rilevanti dei periodi precedenti rettificando gli importi comparativi per i periodi precedenti oggetto di informativa, a meno che ciò risulti non fattibile. Quest'obbligo non si estende ai periodi di riferimento precedenti il primo anno di applicazione dell'ESRS da parte dell'impresa.

97.

Gli errori di periodi precedenti sono omissioni ed errate misurazioni di voci nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa per uno o più periodi precedenti. Tali errori derivano dal mancato o erroneo utilizzo di informazioni attendibili che:

a)

erano disponibili quando è stata autorizzata la pubblicazione della relazione sulla gestione comprendente la dichiarazione sulla sostenibilità di quei periodi; e

b)

si può ragionevolmente supporre che fossero state ottenute e prese in considerazione nella redazione delle informative sulla sostenibilità incluse in tali relazioni.

98.

Tali errori includono: gli effetti di errori aritmetici, errori nell'applicazione delle definizioni per le metriche o gli obiettivi, sviste o interpretazioni distorte di fatti, e frodi.

99.

I potenziali errori del periodo in corso riscontrati nel medesimo periodo sono corretti prima che sia autorizzata la pubblicazione della relazione sulla gestione. Tuttavia alcuni errori rilevanti sono scoperti soltanto in un periodo successivo.

100.

Quando non è fattibile determinare l'effetto di un errore su tutti i periodi precedenti oggetto di presentazione, l'impresa deve rideterminare i valori interessati nelle informazioni comparative per correggere l'errore a partire dalla prima data in cui ciò risulta fattibile. Nel correggere l'informativa per un periodo precedente, l'impresa non formula ipotesi sulle probabili intenzioni della direzione aziendale in un periodo precedente, né elabora stime degli importi comunicati in un periodo precedente sulla base di informazioni conosciute a posteriori. Tale prescrizione si applica alla correzione sia delle informative retrospettive sia di quelle prospettiche.

101.

Le correzioni degli errori si distinguono dai cambiamenti nelle stime. Può essere necessario rivedere le stime non appena si ha conoscenza di un'informazione aggiuntiva (cfr. ESRS 2 BP-2).

7.6    Rendicontazione consolidata ed esenzione delle imprese figlie

102.

Quando comunica le informazioni a livello consolidato, l'impresa effettua la valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità rilevanti per l'intero gruppo consolidato, a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso. Essa si assicura che tutte le imprese figlie siano considerate in modo da consentire l'individuazione oggettiva di impatti, rischi e opportunità rilevanti. I criteri e le soglie per valutare un impatto, un rischio o un'opportunità come rilevante sono determinati sulla base del capitolo 3.

103.

Nel caso in cui individui differenze significative tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più imprese figlie, l'impresa fornisce una descrizione adeguata degli impatti, dei rischi e delle opportunità, a seconda dei casi, della o delle imprese figlie in questione.

104.

Nel valutare se le differenze tra gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti a livello di gruppo e gli impatti, i rischi o le opportunità rilevanti di una o più delle sue imprese figlie sono significativi, l'impresa può considerare la diversità delle circostanze, come ad esempio se la o le imprese figlie operano in un settore diverso rispetto al resto del gruppo o le circostanze di cui alla sezione 3.7 Livello di disaggregazione.

7.7    Informazioni classificate e sensibili e informazioni su proprietà intellettuale, know-how o risultati dell'innovazione

105.

L'impresa non è tenuta a divulgare informazioni classificate o informazioni sensibili, anche se considerate rilevanti.

106.

Nel comunicare le informazioni riguardanti la propria strategia, i propri piani e le proprie azioni, qualora un'informazione specifica corrispondente a proprietà intellettuale, know-how o a risultati dell'innovazione sia pertinente per soddisfare l'obiettivo di un obbligo di informativa, l'impresa può comunque omettere tale informazione se:

a)

è segreta nel senso che non è, nel suo insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei suoi elementi, generalmente nota o facilmente accessibile a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b)

ha valore commerciale in quanto segreta; e

c)

è stata sottoposta a misure ragionevoli da parte dell'impresa per mantenerla segreta.

107.

Se l'impresa omette informazioni classificate, informazioni sensibili o informazioni specifiche corrispondenti alla proprietà intellettuale, al know-how o ai risultati dell'innovazione in quanto soddisfa i criteri di cui al paragrafo precedente, essa si conforma all'obbligo di divulgazione in questione divulgando tutte le altre informazioni richieste.

108.

L'impresa compie ogni ragionevole sforzo per garantire che, oltre all'omissione delle informazioni classificate, delle informazioni sensibili o delle informazioni specifiche corrispondenti alla proprietà intellettuale, al know-how o ai risultati dell'innovazione, non sia compromessa la pertinenza globale della divulgazione in questione.

7.8    Comunicazione delle opportunità

109.

L'informativa riguardante la comunicazione delle opportunità dovrebbe consistere in informazioni descrittive che consentono al lettore di comprendere l'opportunità per l'impresa o per l'intero settore. Nel comunicare le opportunità, l'impresa tiene conto della rilevanza delle informazioni da divulgare. A tal fine, considera, tra l'altro, i fattori seguenti:

a)

se l'opportunità è attualmente perseguita e inserita nella strategia generale dell'impresa, differenziandola da un'opportunità generale per l'impresa o il settore; e

b)

se sia opportuno l'inserimento di misure quantitative degli effetti finanziari attesi, tenendo conto del numero di supposizioni che ciò potrebbe richiedere e della conseguente incertezza.

8.   Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

110.

Il presente capitolo definisce i criteri per la presentazione delle informazioni sulle questioni di sostenibilità redatte a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE (vale a dire, la dichiarazione sulla sostenibilità) nell'ambito della relazione sulla gestione dell'impresa. Tali informazioni sono presentate in un'apposita sezione della relazione sulla gestione dedicata alla dichiarazione sulla sostenibilità. L'appendice F Esempio di struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS fornisce un esempio illustrativo di una dichiarazione sulla sostenibilità, strutturata conformemente alle prescrizioni di cui al presente capitolo.

8.1    Prescrizioni generali relative alla presentazione

111.

Le informazioni sulla sostenibilità sono presentate:

a)

in modo che sia possibile operare una distinzione tra le informazioni richieste dalle informative di cui agli ESRS e le altre informazioni incluse nella relazione sulla gestione; e

b)

con una struttura che renda la dichiarazione sulla sostenibilità facilmente accessibili e comprensibili, in un formato leggibile sia da un lettore umano sia da un dispositivo automatico.

8.2    Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

112.

Salvo per quanto riguarda la possibilità di includere le informazioni mediante riferimento conformemente alla sezione 9.1 Inclusione mediante riferimento, l'impresa comunica tutte le informative applicabili richieste dagli ESRS conformemente al capitolo 1 in una sezione specifica della relazione sulla gestione.

113.

L'impresa include nella sua dichiarazione sulla sostenibilità le informative a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e dei regolamenti delegati della Commissione che specificano il contenuto e le altre modalità di tali informative. L'impresa garantisce che dette informazioni siano identificabili separatamente nella dichiarazione sulla sostenibilità. Le informative relative a ciascuno degli obiettivi ambientali definiti nel regolamento sulla tassonomia sono presentate insieme in una parte chiaramente identificabile della sezione relativa all'ambiente della dichiarazione sulla sostenibilità. Tali informative non sono soggette alle disposizioni dell'ESRS, ad eccezione del presente paragrafo e del paragrafo 115, prima frase.

114.

Quando l'impresa include nella sua dichiarazione sulla sostenibilità ulteriori informazioni derivanti i) da altre normative che le impongono di comunicare informazioni sulla sostenibilità, o ii) da principi e quadri generalmente accettati in materia di informativa sulla sostenibilità, compresi orientamenti non obbligatori e orientamenti settoriali, pubblicati da altri organismi di normazione (ad esempio materiale tecnico emanato dall'International Sustainability Standards Board o dalla Global Reporting Initiative), tali informazioni:

a)

sono chiaramente identificate con un riferimento adeguato alla legislazione, alla norma o al quadro pertinenti (cfr. ESRS 2 BP-2, paragrafo 15);

b)

soddisfano i requisiti relativi alle caratteristiche qualitative delle informazioni di cui al capitolo 2 e all'appendice B.

115.

L'impresa struttura la propria dichiarazione sulla sostenibilità in quattro parti, nell'ordine seguente: informazioni generali, informazioni ambientali (comprese le comunicazioni a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852), informazioni sociali e informazioni sulla governance. Fermo restando quanto disposto nella sezione 3.6. Impatti o rischi rilevanti derivanti da azioni volte ad affrontare questioni di sostenibilità, quando le informazioni fornite in una parte contengono informazioni che devono essere comunicate in un'altra parte, l'impresa può fare riferimento in una parte alle informazioni presentate nell'altra, evitando ripetizioni. L'impresa può applicare la struttura dettagliata illustrata nell'appendice F.

116.

Le informative richieste dagli ESRS settoriali sono raggruppate per ambiti di rendicontazione e, se del caso, per temi di sostenibilità. Sono presentate unitamente alle informative richieste dall'ESRS 2 e dai corrispondenti ESRS tematici.

117.

Quando elabora informative rilevanti specifiche per l'entità conformemente al paragrafo 11, l'impresa comunica tali informative unitamente alle informative non settoriali e settoriali più pertinenti.

9.   Collegamenti con altre parti della rendicontazione societaria e informazioni collegate

118.

L'impresa fornisce informazioni che consentono ai fruitori della sua dichiarazione di sostenibilità di comprendere i collegamenti tra le diverse informazioni contenute nella dichiarazione e le connessioni tra le informazioni contenute nella dichiarazione sulla sostenibilità e altre informazioni che l'impresa divulga in altre parti della sua rendicontazione societaria.

9.1    Inclusione mediante riferimento

119.

Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 120, le informazioni prescritte da un obbligo di informativa di cui a un ESRS, compreso un elemento d'informazione specifico prescritto da un obbligo di informativa, possono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento:

a)

a un'altra sezione della relazione sulla gestione;

b)

al bilancio;

c)

alla dichiarazione sul governo societario (se non inclusa nella relazione sulla gestione);

d)

alla relazione sulla remunerazione prescritta dalla direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

e)

al documento di registrazione universale di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 (10); e

f)

all'informativa al pubblico a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (informativa nell'ambito del terzo pilastro) (11). Se incorpora, mediante riferimento, informazioni contenute nell'informativa nell'ambito del terzo pilastro, l'impresa assicura che le informazioni corrispondono all'ambito del consolidamento utilizzato per la dichiarazione sulla sostenibilità integrando le informazioni incorporate con elementi aggiuntivi, se necessario.

120.

L'impresa può includere le informazioni facendo riferimento ai documenti, o parti di essi, elencati nel paragrafo 119, purché le informazioni incluse mediante riferimento:

a)

costituiscano un elemento di informazione separato e siano chiaramente identificate nel documento in questione come riguardanti il requisito di divulgazione pertinente o il dato specifico pertinente prescritto da un obbligo di informativa;

b)

siano pubblicate prima della relazione sulla gestione o contestualmente ad essa;

c)

siano redatte nella stessa lingua della dichiarazione sulla sostenibilità;

d)

siano soggette almeno allo stesso livello di attestazione della conformità della dichiarazione sulla sostenibilità; e

e)

soddisfino gli stessi requisiti tecnici di digitalizzazione della dichiarazione sulla sostenibilità.

121.

Purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 120, le informazioni prescritte da un obbligo di informativa di cui a un ESRS, compreso un elemento d'informazione specifico, prescritto da un obbligo di informativa, possono essere incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità mediante riferimento alla relazione dell'impresa redatta a norma del regolamento (UE) n. 1221/2009 che istituisce il sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE (12). In questo caso, l'impresa fa in modo che le informazioni incluse mediante riferimento siano predisposte utilizzando gli stessi criteri adottati per la redazione delle informazioni di cui agli ESRS, compresi l'ambito di consolidamento e il trattamento delle informazioni sulla catena del valore.

122.

Nel redigere la dichiarazione sulla sostenibilità facendo ricorso all'inclusione mediante riferimento, l'impresa tiene conto della coerenza complessiva delle informazioni comunicate e si accerta che l'inclusione mediante riferimento non pregiudichi la leggibilità della dichiarazione sulla sostenibilità. L'appendice G Esempio di inclusione mediante riferimento fornisce un esempio illustrativo di inclusione mediante riferimento (cfr. ESRS 2 BP-2).

9.2    Informazioni collegate e collegamento con il bilancio

123.

L'impresa descrive le relazioni tra le diverse informazioni. A tal fine potrebbe essere necessario mettere in relazione le informazioni descrittive riguardanti la governance, la strategia e la gestione del rischio con le metriche e gli obiettivi corrispondenti. Per esempio, nel fornire informazioni collegate l'impresa potrebbe dover spiegare l'effetto, o il probabile effetto, della sua strategia sui suoi bilanci o piani finanziari, oppure spiegare in che modo la sua strategia si collega alle metriche e agli obiettivi utilizzati per misurare i progressi compiuti rispetto alle prestazioni. Inoltre l'impresa potrebbe dover spiegare in che modo il suo uso delle risorse naturali e i cambiamenti all'interno della sua catena di approvvigionamento potrebbero amplificare, modificare o ridurre i suoi impatti, rischi e opportunità rilevanti. Potrebbe essere necessario collegare tali informazioni alle informazioni sugli effetti attuali o attesi sui suoi costi di produzione, alla sua risposta strategica per mitigare tali impatti o rischi e ai suoi investimenti collegati in nuovi attivi. L'impresa può anche dover collegare le informazioni descrittive alle metriche e agli obiettivi collegati e alle informazioni contenute nel bilancio. Le informazioni che descrivono i collegamenti devono essere chiare e concise.

124.

Quando la dichiarazione sulla sostenibilità include importi monetari o altri elementi d'informazione quantitativi che superano una soglia di rilevanza e sono presentati in bilancio (collegamento diretto tra informazioni riportate nella dichiarazione sulla sostenibilità e quelle contenute nel bilancio), l'impresa include un riferimento al paragrafo del bilancio in cui è possibile reperire le informazioni corrispondenti.

125.

La dichiarazione sulla sostenibilità può includere importi monetari o altri elementi d'informazione quantitativi che superano una soglia di rilevanza e sono un'aggregazione o una parte di importi monetari o dati quantitativi presentati nel bilancio dell'impresa (connettività indiretta tra informazioni riportate nella dichiarazione sulla sostenibilità e quelle contenute nel bilancio). In tal caso, l'impresa spiega in che modo tali importi o elementi d'informazione della dichiarazione sulla sostenibilità sono collegati agli importi più pertinenti presentati nel bilancio. Questa informativa contiene un riferimento alla voce e/o ai paragrafi pertinenti del bilancio in cui è possibile reperire le informazioni corrispondenti. Ove appropriato, può essere è fornita una riconciliazione, che può essere presentata sotto forma di tabella.

126.

Nel caso di informazioni che esulano dal disposto dei paragrafi 124 e 125, l'impresa spiega, sulla base di una soglia di rilevanza, la coerenza dei dati significativi, delle ipotesi utilizzate e delle informazioni qualitative incluse nella dichiarazione sulla sostenibilità con i corrispondenti dati, ipotesi e informazioni qualitative inclusi nel bilancio. Ciò può verificarsi quando la dichiarazione sulla sostenibilità comprende:

a)

importi monetari o altri dati quantitativi collegati agli importi monetari o ad altri dati quantitativi riportati nel bilancio; o

b)

informazioni qualitative collegate a informazioni qualitative riportate nel bilancio.

127.

La coerenza di cui al paragrafo 126 è a livello di singolo elemento d'informazione e comprende un riferimento alla pertinente voce o paragrafo o nota del bilancio. Nel caso in cui dati, ipotesi e informazioni qualitative significative non siano coerenti, l'impresa lo dichiara e ne spiega il motivo.

128.

Esempi di elementi per i quali è richiesta la spiegazione di cui al paragrafo 126 sono:

a)

quando la stessa metrica è presentata alla data di riferimento nel bilancio e come previsione per i periodi futuri nella dichiarazione sulla sostenibilità; e

b)

quando, per sviluppare metriche nella dichiarazione sulla sostenibilità, sono utilizzate proiezioni macroeconomiche o aziendali che sono utili anche per stimare il valore recuperabile degli attivi, l'importo delle passività o gli accantonamenti iscritti in bilancio.

129.

Gli ESRS tematici e settoriali possono comprendere l'obbligo di includere riconciliazioni o di illustrare la coerenza di dati e ipotesi per obblighi di informativa specifici. In questi casi, prevalgono gli obblighi di cui a tali ESRS.

10   Disposizioni transitorie

10.1    Disposizione transitoria relativa all'informativa specifica per l'entità

130.

La misura in cui le questioni di sostenibilità sono contemplate dagli ESRS è destinata ad evolversi man mano che saranno definiti ulteriori obblighi di informativa. È pertanto probabile che nel tempo le informative specifiche per l'entità saranno sempre meno necessarie, in particolare a seguito della futura adozione di norme settoriali specifiche.

131.

Nel definire la propria informativa specifica per l'entità, l'impresa può adottare misure transitorie per la redazione delle prime tre dichiarazioni sulla sostenibilità annuali con le quali potrà, in via prioritaria:

a)

introdurre nella propria rendicontazione le informative specifiche per l'entità comunicate nei periodi precedenti, se tali informative soddisfano o sono adatte a soddisfare le caratteristiche qualitative delle informazioni di cui al capitolo 2; e

b)

integrare la propria informativa, redatta sulla base degli ESRS tematici, con un insieme di informative aggiuntive al fine di trattare le questioni di sostenibilità che sono rilevanti per l'impresa nei settori di appartenenza, usando le migliori pratiche disponibili e/o i quadri o i principi rendicontazione disponibili quali gli orientamenti aziendali dell'IFRS i principi settoriali della GRI.

10.2    Disposizione transitoria relativa al capitolo 5 Catena del valore

132.

Per i primi 3 anni di rendicontazione di sostenibilità dell'impresa nell'ambito dell'ESRS, qualora non siano disponibili tutte le informazioni necessarie relative alla catena del valore a monte e a valle, l'impresa illustra gli sforzi compiuti per ottenere le informazioni necessarie sulla sua catena del valore a monte e a valle, i motivi per cui non è stato possibile ottenere tutte le informazioni necessarie e i piani per ottenerle in futuro.

133.

Per i primi 3 anni della rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS, al fine di tenere conto delle difficoltà che le imprese possono incontrare nel raccogliere informazioni dagli attori lungo tutta la loro catena del valore e al fine di limitare l'onere per le PMI nella catena del valore:

a)

nel divulgare informazioni su politiche, azioni e obiettivi in conformità dell'ESRS 2 e di altri ESRS, l'impresa può limitare le informazioni sulla catena del valore a monte e a valle alle informazioni disponibili internamente, quali i dati già a disposizione dell'impresa e le informazioni pubblicamente disponibili; e

b)

nel comunicare le metriche, l'impresa non è tenuta a includere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle, fatta eccezione per gli elementi d'informazione derivanti da altre normative dell'UE, elencate nell'ESRS 2, appendice B.

134.

I paragrafi 132 e 133 si applicano indipendentemente dal fatto che il pertinente attore della catena del valore sia o meno una PMI.

135.

A decorrere dal quarto anno di rendicontazione a norma degli ESRS l'impresa include le informazioni sulla catena del valore a monte e/o a valle in conformità del paragrafo 63. In tal caso, le informazioni che devono essere ottenute dalle piccole e medie imprese nella catena del valore a monte e/o a valle dell'impresa a norma degli ESRS non supereranno quelle previste dai futuri ESRS riguardanti le PMI quotate.

10.3    Disposizione transitoria relativa alla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative

136.

Per facilitare la prima applicazione del presente principio, l'impresa non è tenuta a comunicare le informazioni comparative prescritte dalla sezione 7.1 Presentazione delle informazioni comparative nel primo anno di preparazione della dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi del ESRS. Per gli obblighi di informativa elencati nell'appendice C Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente, questa disposizione transitoria si applica con riferimento al primo anno di applicazione obbligatoria dell'obbligo di informativa introdotto.

10.4    Disposizione transitoria: Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

137.

L'appendice C Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente definisce disposizioni di introduzione graduale per gli obblighi di informativa o gli elementi d'informazione degli obblighi d'informativa di cui agli ESRS che possono essere omessi o che non sono applicabili nel primo anno o nei primi anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità ai sensi degli ESRS.

Appendice A

Requisiti applicativi

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

Informative specifiche per l'entità

RA 1.

Le informative specifiche per l'entità consentono ai fruitori di comprendere gli impatti, i rischi e le opportunità dell'impresa in relazione a questioni ambientali, sociali o di governance.

RA 2.

Nell'elaborare le informative specifiche per l'entità, l'impresa si accerta che:

a)

le informative soddisfino le caratteristiche qualitative delle informazioni di cui al capitolo 2 Caratteristiche qualitative delle informazioni; e

b)

le informative contengano, se del caso, tutte le informazioni rilevanti connesse agli ambiti di rendicontazione riguardanti governance; strategia; gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità; nonché metriche e obiettivi (cfr. ERSF 2, capitoli da 2 a 5).

RA 3.

Nel determinare l'utilità dell'inserimento di metriche nelle informative specifiche per l'entità, l'impresa prende in considerazione quanto segue:

a)

se le metriche di prestazione scelte forniscono elementi utili per comprendere:

i.

l'efficacia delle pratiche adottate nel ridurre i risultati negativi e/o aumentare i risultati positivi per le persone e l'ambiente (per quanto riguarda gli impatti); e/o

ii.

la probabilità che le pratiche adottate determinino effetti finanziari sull'impresa (per quanto riguarda i rischi e le opportunità);

b)

se i risultati misurati sono sufficientemente affidabili, vale a dire non comportano un numero eccessivo di supposizioni e incognite che renderebbe le metriche troppo arbitrarie per fornire una rappresentazione fedele; e

c)

se sono state fornite informazioni contestuali sufficienti per consentire un'adeguata interpretazione delle metriche di prestazione, e se eventuali cambiamenti in tali informazioni contestuali possono incidere sulla comparabilità delle metriche nel tempo.

RA 4.

Nell'elaborare le informative specifiche per l'entità, l'impresa valuta con attenzione:

a)

la comparabilità tra imprese, nella consapevolezza che, pur continuando a garantire la pertinenza delle informazioni fornite, la comparabilità delle informative specifiche per l'entità potrebbe essere limitata. L'impresa valuta se i quadri, le iniziative, i principi di rendicontazione e i parametri di riferimento disponibili e pertinenti (come il materiale tecnico pubblicato dall'International Sustainability Standards Board o dalla Global Reporting Initiative) forniscono elementi che possono migliorare il più possibile la comparabilità; e

b)

la comparabilità nel tempo: la coerenza tra le metodologie e le informative è un fattore determinante per consentire la comparabilità nel tempo.

RA 5.

È possibile trarre ulteriori indicazioni per l'elaborazione delle informative specifiche per l'entità dall'esame delle informazioni richieste dagli ESRS tematici che affrontano questioni di sostenibilità analoghe.

Doppia rilevanza

I portatori di interessi e la loro pertinenza rispetto al processo di valutazione della rilevanza

RA 6.

Oltre alle categorie di portatori di interessi elencate nel paragrafo 22, le categorie comuni di portatori di interessi sono le seguenti: dipendenti e altri lavoratori, fornitori, consumatori, clienti, utilizzatori finali, comunità locali e persone in situazione di vulnerabilità e autorità pubbliche, comprese autorità di normazione, autorità di vigilanza e banche centrali.

RA 7.

La natura può essere considerata un portatore di interessi silenzioso. In questo caso la valutazione della rilevanza dell'impresa si può basare su dati ecologici e su dati relativi alla conservazione delle specie.

RA 8.

La valutazione della rilevanza è orientata dal dialogo con i portatori di interessi coinvolti. L'impresa può coinvolgere i portatori di interessi o i loro rappresentati (come i dipendenti o i sindacati), insieme ai fruitori della rendicontazione di sostenibilità e ad altri esperti, invitandoli a fornire riscontri e contributi in merito a impatti, rischi e opportunità rilevanti per l'impresa.

Valutazione della rilevanza dell'impatto

RA 9.

La valutazione della rilevanza dell'impatto e la determinazione delle questioni rilevanti che devono essere comunicate da parte dell'impresa si articola nelle tre fasi seguenti:

a)

comprensione del contesto per quanto riguarda i suoi impatti, comprese le attività, i rapporti commerciali e i portatori di interessi;

b)

individuazione degli impatti effettivi e potenziali (sia positivi che negativi), anche attraverso il dialogo con i portatori di interessi ed esperti. In questa fase l'impresa può basarsi su ricerche scientifiche e analitiche sugli impatti relativi a questioni di sostenibilità;

c)

valutazione della rilevanza dei suoi impatti effettivi e potenziali e determinazione delle questioni rilevanti. In questa fase l'impresa adotta le soglie per determinare quali impatti saranno trattati nella dichiarazione sulla sostenibilità.

Caratteristiche di gravità

RA 10.

La gravità è determinata dai seguenti fattori:

a)

l'entità: quanto è grave l'impatto negativo o quanti benefici comporta l'impatto positivo per le persone o l'ambiente;

b)

la portata: quanto sono diffusi gli impatti positivi o negativi. Nel caso di impatti ambientali, la portata può essere intesa come l'estensione del danno ambientale o un perimetro geografico. Nel caso di impatti sulle persone, la portata può essere intesa come il numero delle persone interessate negativamente; e

c)

la natura irrimediabile: se e in che misura è possibile porre rimedio agli impatti negativi, vale a dire riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario.

RA 11.

Una qualsiasi delle tre caratteristiche (entità, portata e natura irrimediabile) possono rendere grave un impatto negativo. Nel caso di un potenziale impatto negativo sui diritti umani, la gravità dell'impatto prevale sulla sua probabilità.

Impatti connessi all'impresa

RA 12.

A titolo d'esempio:

a)

se l'impresa utilizza nei suoi prodotti cobalto per la cui estrazione è impiegato lavoro minorile, l'impatto negativo (vale a dire il lavoro minorile) è collegato ai prodotti dell'impresa attraverso i rapporti commerciali a vari livelli lungo la sua catena del valore a monte. Questi comprendono i rapporti con la fonderia, con il commerciante di minerali e con la società mineraria che sfrutta il lavoro minorile; e

b)

se l'impresa concede un prestito a un'azienda per attività che, in violazione delle norme concordate, provocano la contaminazione delle acque e dei terreni circostanti, tale impatto negativo è collegato all'impresa attraverso il rapporto con l'azienda alla quale ha concesso il prestito.

Valutazione della rilevanza finanziaria

RA 13.

Di seguito sono riportati esempi del modo in cui impatti e dipendenze costituiscono una fonte di rischi o di opportunità:

a)

quando il modello aziendale dell'impresa dipende da una risorsa naturale – ad esempio l'acqua – è probabile che sia influenzato da cambiamenti intervenuti in termini di qualità, disponibilità e prezzo della risorsa;

b)

quando producono impatti negativi, ad esempio sulle comunità locali, le attività di un'impresa potrebbero essere assoggettate a normative pubbliche più rigorose e/o l'impatto potrebbe determinare conseguenze di natura reputazionale. Ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul marchio dell'impresa e determinare un aumento delle spese di assunzione; e

c)

quando i partner commerciali dell'impresa affrontano rischi rilevanti legati alla sostenibilità, anche l'impresa potrebbe essere esposta alle relative conseguenze.

RA 14.

L'individuazione dei rischi e delle opportunità che incidono sulla situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa, sul risultato economico, sui flussi finanziari, sull'accesso al finanziamento o sul costo del capitale a breve, medio o lungo termine, o che potrebbero ragionevolmente incidere su di essa, costituisce il punto di partenza per la valutazione della rilevanza finanziaria. In questo contesto, l'impresa prende in considerazione:

a)

la presenza di dipendenze da risorse naturali o sociali come fonti di effetti finanziari (cfr. paragrafo 50);

b)

la loro classificazione in quanto fonti di:

i.

rischi (che contribuiscono a uno scostamento negativo nei flussi finanziari futuri in entrata previsti o a uno scostamento maggiore nei flussi finanziari futuri in uscita previsti e/o a uno scostamento negativo rispetto a una variazione di capitale prevista non rilevata in bilancio); o

ii.

opportunità (che contribuiscono a uno scostamento positivo nei flussi finanziari futuri in entrata o a uno scostamento minore nei flussi finanziari futuri in uscita previsti e/o a uno scostamento positivo rispetto a una variazione di capitale prevista non rilevata in bilancio).

RA 15.

Dopo avere individuato i rischi e le opportunità, l'impresa determina quali siano rilevanti ai fini della rendicontazione. Ciò si basa su una combinazione tra: i) probabilità di accadimento e ii) entità potenziale degli effetti finanziari determinati sulla base di soglie appropriate. In questa fase il contributo di tali rischi e opportunità agli effetti finanziari nel breve, medio e lungo periodo è considerato sulla base di:

a)

scenari/previsioni ritenuti probabili; e

b)

potenziali effetti finanziari legati a questioni di sostenibilità derivanti da situazioni al di sotto della soglia «più probabile che improbabile» o da attivi/passività che non sono, o non sono ancora, iscritti in bilancio. Ciò comprende:

i.

situazioni potenziali che, in seguito al verificarsi di eventi futuri, possono influire sulla potenziale creazione di flussi finanziari;

ii.

capitali che non sono rilevati come attivi da un punto di vista contabile o finanziario, ma che influiscono in modo significativo sul risultato economico, quali il capitale naturale, intellettuale (organizzativo), umano, sociale e relazionale; e

iii.

possibili eventi futuri che possono influire sull'evoluzione di tali capitali.

Questioni di sostenibilità da includere nella valutazione della rilevanza

RA 16.

Nell'effettuare la valutazione della rilevanza, l'impresa prende in considerazione l'elenco delle questioni di sostenibilità contemplate negli ESRS tematici. Qualora, a seguito della valutazione della rilevanza dell'impresa (cfr. ESR 2 IRO-1), una determinata questione di sostenibilità presente in tale elenco risulti rilevante, l'impresa comunica le informazioni conformemente ai corrispondenti obblighi di informativa dell'ESRS tematico pertinente. L'utilizzo di tale elenco non sostituisce il processo di determinazione delle questioni rilevanti. L'elenco è uno strumento di ausilio per la valutazione della rilevanza dell'impresa. Nel determinare le questioni rilevanti, l'impresa è comunque tenuta a considerare la propria situazione specifica. Ove necessario, l'impresa elabora anche un'informativa specifica per l'entità riguardante gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti non contemplati dagli ESRS, come descritto nel paragrafo 11.

ESRS

tematici

Questioni di sostenibilità contemplate in ESRS tematici

 

Tema

Sottotema

Sotto-sottotema

ESRS E1

Cambiamenti climatici

Adattamento ai cambiamenti climatici

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Energia

 

ESRS E2

Inquinamento

Inquinamento dell'aria

Inquinamento dell'acqua

Inquinamento del suolo

Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari

Sostanze preoccupanti

Sostanze estremamente preoccupanti

Microplastiche

 

ESRS E3

Acque e risorse marine

Acque

Risorse marine

Consumo idrico

Prelievi idrici

Scarichi di acque

Scarichi di acque negli oceani

Estrazione e uso di risorse marine

ESRS E4

Biodiversità ed ecosistemi

Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità

Cambiamenti climatici

Cambiamento di uso del suolo, cambiamento di uso dell'acqua dolce e cambiamento di uso del mare

Sfruttamento diretto

Specie esotiche invasive

Inquinamento

Altro

Impatti sullo stato delle specie

Esempi

Dimensioni della popolazione di una specie

Rischio di estinzione globale di una specie

Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi

Esempi

Degrado del suolo

Desertificazione

Impermeabilizzazione del suolo

Impatti e dipendenze in termini di servizi ecosistemici

 

ESRS E5

Economia circolare

Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse

Deflussi di risorse connessi a prodotti e servizi

Rifiuti

 

ESRS S1

Forza lavoro propria

Condizioni di lavoro

Occupazione sicura

Orario di lavoro

Salari adeguati

Dialogo sociale

Libertà di associazione, esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

Contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Salute e sicurezza

 

 

Parità di trattamento e di opportunità per tutti

Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore

Formazione e sviluppo delle competenze

Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Diversità

 

 

Altri diritti connessi al lavoro

Lavoro minorile

Lavoro forzato

Alloggi adeguati

Riservatezza

ESRS S2

Lavoratori nella catena del valore

Condizioni di lavoro

Occupazione sicura

Orario di lavoro

Salari adeguati

Dialogo sociale

Libertà di associazione, compresa l'esistenza di comitati aziendali

Contrattazione collettiva

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Salute e sicurezza

 

 

Parità di trattamento e di opportunità per tutti

Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore

Formazione e sviluppo delle competenze

Occupazione e inclusione delle persone con disabilità

Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro

Diversità

 

 

Altri diritti connessi al lavoro

Lavoro minorile

Lavoro forzato

Alloggi adeguati

Acqua e servizi igienico-sanitari

Riservatezza

ESRS S3

Comunità interessate

Diritti economici, sociali e culturali delle comunità

Alloggi adeguati

Alimentazione adeguata

Acqua e servizi igienico-sanitari

Impatti legati al territorio

Impatti legati alla sicurezza

 

 

Diritti civili e politici delle comunità

Libertà di espressione

Libertà di associazione

Impatti sui difensori dei diritti umani

 

 

Diritti dei popoli indigeni

Consenso libero, previo e informato

Autodeterminazione

Diritti culturali

ESRS S4

Consumatori e utilizzatori finali

Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali

Riservatezza

Libertà di espressione

Accesso a informazioni (di qualità)

 

 

Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali

Salute e sicurezza

Sicurezza della persona

Protezione dei bambini

 

 

Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali

Non discriminazione

Accesso a prodotti e servizi

Pratiche commerciali responsabili

ESRS G1

Condotta delle imprese

Cultura d'impresa

Protezione degli informatori

Benessere degli animali

Impegno politico e attività di lobbying

Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento

 

 

 

Corruzione attiva e passiva

Prevenzione e individuazione compresa la formazione

Incidenti

Stime basate su medie di settore e variabili proxy

RA 17.

Se l'impresa, dopo aver compiuto ogni ragionevole sforzo, non è in grado di raccogliere informazioni sulla catena del valore a monte e a valle come prescritto dal paragrafo 63, stima le informazioni da comunicare sulla base di tutte le informazioni ragionevoli e dimostrabili di cui dispone alla data di riferimento senza costi o sforzi indebiti. Ciò comprende, fra l'altro, informazioni interne ed esterne, quali dati provenienti da fonti indirette, dati sulle medie di settore, analisi di campioni, dati di mercato e dei gruppi di pari, altre variabili proxy o dati basati sulle spese.

Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità

RA 18.

A titolo di esempio, per quanto riguarda il paragrafo 115 della sezione 8.2 Contenuto e struttura della dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa che tratta le questioni ambientali e sociali nella stessa politica può fare riferimenti incrociati. Ciò vuol dire che l'impresa può comunicare le informazioni sulla politica nell'informativa ambientale e rinviare ad esse nell'informativa sociale pertinente oppure viceversa. È consentita la presentazione consolidata delle politiche su tutti i temi.

Appendice B

Caratteristiche qualitative delle informazioni

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti. La presente appendice definisce le caratteristiche qualitative che le informazioni presentate nella dichiarazione sulla sostenibilità redatta conformemente agli ESRS devono soddisfare.

Pertinenza

CQ 1.

Le informazioni sulla sostenibilità sono pertinenti quando possono fare la differenza nelle decisioni dei fruitori secondo un approccio di doppia rilevanza (cfr. capitolo 3).

CQ 2.

Un'informazione può fare la differenza in una decisione anche se alcuni fruitori scelgono di non usufruirne o ne sono già venuti a conoscenza da altre fonti. Le informazioni sulla sostenibilità possono influire sulle decisioni dei fruitori se hanno valore predittivo, valore confermativo o entrambi. Le informazioni hanno valore predittivo se possono essere utilizzate come contributo nei processi impiegati dai fruitori per prevedere risultati futuri. Per avere valore predittivo, le informazioni sulla sostenibilità non devono necessariamente essere una previsione o una stima, ma hanno piuttosto valore predittivo se impiegate dai fruitori per fare le proprie previsioni.

CQ 3.

Le informazioni hanno valore confermativo se offrono un riscontro (in termini di conferma o modifica) su valutazioni precedenti.

CQ 4.

La rilevanza è un aspetto della pertinenza specifico per l'entità basato sulla natura o sull'entità delle voci cui l'informazione si riferisce, o su entrambe, valutate nell'ambito della rendicontazione di sostenibilità dell'impresa (cfr. capitolo 3).

Rappresentazione fedele

CQ 5.

Per essere utili, le informazioni devono non solo rappresentare un fenomeno pertinente, ma devono anche rappresentare fedelmente la sostanza del fenomeno che intendono rappresentare. Per una rappresentazione fedele le informazioni devono essere i) complete, ii) neutrali e iii) accurate.

CQ 6.

Una descrizione completa di un impatto, di un rischio o di un'opportunità comprende tutte le informazioni rilevanti necessarie ai fruitori per comprendere tale impatto, rischio od opportunità. Ciò include il modo in cui l'impresa ha adattato la propria strategia, la propria gestione del rischio e la propria governance in risposta a tale impatto, rischio od opportunità, come pure le metriche individuate al fine di definire gli obiettivi e misurare le prestazioni.

CQ 7.

Una rappresentazione neutrale è una rappresentazione in cui la selezione o la comunicazione delle informazioni è scevra da pregiudizi. Le informazioni sono neutrali se non sono parziali, ponderate, enfatizzate, sottaciute o manipolate in altro modo con l'intento di rendere più probabile che i fruitori le accolgano favorevolmente o sfavorevolmente. Sono equilibrate, in modo da trattare gli aspetti favorevoli/positivi e sfavorevoli/negativi. È riservata pari attenzione agli impatti rilevanti sia positivi che negativi da una prospettiva di rilevanza dell'impatto nonché ai rischi e alle opportunità rilevanti da una prospettiva di rilevanza finanziaria. Per avere una descrizione neutrale, le informazioni sulla sostenibilità in termini di aspirazioni, per esempio obiettivi o piani, riguardano sia le aspirazioni che i fattori che potrebbero impedire all'impresa di realizzarle.

CQ 8.

La neutralità è favorita dall'esercizio della prudenza, definito come l'esercizio di cautela nel formulare giudizi in condizioni di incertezza. Per essere neutrali le informazioni non sono compensate. L'esercizio della prudenza significa che le opportunità non sono sopravvalutate e i rischi non sono sottovalutati. Analogamente, l'esercizio della prudenza non consente la sottovalutazione delle opportunità o la sopravvalutazione dei rischi. L'impresa può presentare informazioni compensate, in aggiunta ai valori lordi, se tale presentazione non occulta informazioni importanti e comprende una chiara spiegazione degli effetti e dei motivi della compensazione.

CQ 9.

Le informazioni possono essere accurate senza essere perfettamente precise sotto tutti i punti di vista. Informazioni accurate implicano che l'impresa abbia attuato processi e controlli interni adeguati per evitare errori rilevanti o errate misurazioni rilevanti. Pertanto le stime sono presentate mettendone chiaramente in evidenza le possibili limitazioni e l'incertezza associata (cfr. sezione 7.2). Il grado di precisione necessario e raggiungibile, e i fattori che rendono le informazioni accurate, dipendono dalla natura delle informazioni e dalla natura degli aspetti in esse trattati. L'accuratezza richiede, ad esempio, che:

a)

le informazioni siano scevre da errori rilevanti;

b)

le descrizioni siano precise;

c)

le stime, le approssimazioni e le previsioni siano chiaramente identificate come tali;

d)

non siano stati commessi errori rilevanti nel selezionare e applicare un processo appropriato per elaborare una stima, approssimazione o previsione, e che i dati alla base di tale processo siano ragionevoli e dimostrabili;

e)

le affermazioni siano ragionevoli e basate su informazioni sufficienti in termini di qualità e quantità; e

f)

le informazioni riguardanti valutazioni sul futuro riportino fedelmente sia tali valutazioni sia le informazioni su cui sono basate.

Comparabilità

CQ 10.

Le informazioni sulla sostenibilità sono comparabili quando possono essere confrontate con le informazioni fornite dall'impresa in periodi precedenti e possono essere confrontate con le informazioni fornite da altre imprese, in particolare quelle con attività simili o che operano nello stesso settore. Un punto di riferimento per il confronto può essere rappresentato da un obiettivo, uno scenario di base, un parametro di riferimento settoriale, informazioni comparabili provenienti da altre imprese o da un organismo riconosciuto a livello internazionale, ecc.

CQ 11.

La coerenza è collegata alla comparabilità, ma non vi equivale. Per coerenza si intende l'utilizzo, da parte dell'impresa e di altre imprese, degli stessi approcci o metodi per la stessa questione di sostenibilità da un periodo all'altro. La coerenza contribuisce al perseguimento dell'obiettivo della comparabilità.

CQ 12.

Comparabilità non significa uniformità. Affinché le informazioni siano comparabili, gli elementi simili devono sembrare simili ed elementi differenti devono sembrare differenti. La comparabilità non migliora facendo sembrare simili cose diverse, né tantomeno facendo sembrare diverse cose simili.

Verificabilità

CQ 13.

La verificabilità contribuisce a infondere nei fruitori fiducia nel fatto che le informazioni siano complete, neutrali e accurate. Un'informazione sulla sostenibilità è verificabile se l'informazione stessa o i dati dai quali è stata ricavata possono essere corroborati.

CQ 14.

Per verificabilità si intende che vari osservatori indipendenti e competenti potrebbero trovare a un accordo, seppure non necessariamente completo, sul fatto che una particolare descrizione sia una rappresentazione fedele. Le informazioni sulla sostenibilità sono fornite in modo tale da favorirne la verificabilità, ad esempio:

a)

inserendo informazioni che possono essere corroborate confrontandole con altre informazioni a disposizione dei fruitori sull'attività dell'impresa, su altre aziende o sull'ambiente esterno;

b)

fornendo informazioni sui dati e i metodi di calcolo utilizzati per elaborare le stime o le approssimazioni; e

c)

fornendo informazioni riviste e approvate dagli organi di amministrazione, direzione e controllo o dai relativi comitati.

CQ 15.

Alcune informazioni sulla sostenibilità saranno sotto forma di spiegazioni o di informazioni prospettiche. Tali informazioni possono essere dimostrabili rappresentando fedelmente su base fattuale, ad esempio, le strategie, i piani e le analisi dei rischi dell'impresa. Al fine di agevolare i fruitori nel decidere se avvalersi di tali informazioni, l'impresa descrive le ipotesi e i metodi utilizzati per la loro elaborazione, nonché altri fattori che forniscono elementi di prova utili per confermare che le informazioni riflettano gli effettivi piani o decisioni adottati dall'impresa.

Comprensibilità

CQ 16.

Le informazioni sulla sostenibilità sono comprensibili quando sono chiare e concise. Un'informazione comprensibile consente a un lettore ragionevolmente competente di comprendere l'informazione comunicata.

CQ 17.

Affinché un'informativa sulla sostenibilità sia concisa è necessario a) evitare informazioni generiche «stereotipate» che non sono specifiche all'impresa; b) evitare la duplicazione inutile di informazioni, anche di quelle incluse in bilancio; e c) utilizzare un linguaggio chiaro, con frasi e paragrafi ben costruiti. Un'informativa concisa contiene soltanto informazioni rilevanti. Le informazioni integrative presentate ai sensi del paragrafo113 sono fornite in modo tale da non occultare informazioni rilevanti.

CQ 18.

La chiarezza potrebbe essere migliorata differenziando le informazioni riguardanti gli sviluppi nel periodo di riferimento dalle informazioni «fisse», che restano relativamente invariate da un periodo all'altro. È possibile farlo, ad esempio, descrivendo gli aspetti dei processi di governance e di gestione del rischio dell'impresa legati alla sostenibilità che sono cambiati rispetto al periodo di riferimento precedente separatamente da quelli che sono rimasti invariati.

CQ 19.

La completezza, la chiarezza e la comparabilità dell'informativa sulla sostenibilità dipendono tutte da una presentazione delle informazioni come un insieme coerente. Affinché l'informativa sulla sostenibilità sia coerente, deve essere presentata in modo tale da spiegare il contesto e i rapporti tra le informazioni collegate. Ai fini della coerenza è inoltre necessario che l'impresa fornisca le informazioni in modo tale da consentire ai fruitori di collegare le informazioni relative agli impatti, ai rischi e alle opportunità legati alla sostenibilità con le informazioni contenute nei bilanci dell'impresa.

CQ 20.

Se i rischi e le opportunità legati alla sostenibilità trattati in bilancio hanno implicazioni significative per la rendicontazione di sostenibilità, l'impresa può includere nella dichiarazione sulla sostenibilità le informazioni necessarie ai fruitori per valutare tali implicazioni, e fornire gli opportuni collegamenti con il bilancio (cfr. capitolo 9). Il livello delle informazioni, la granularità e la tecnicità sono in linea con le esigenze e le aspettative dei fruitori. Le abbreviazioni sono evitate e le unità di misura sono definite e indicate.

Appendice C

Elenco degli obblighi di informativa introdotti gradualmente

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti.

ESRS

Obbligo di informativa

Denominazione completa dell'obbligo di informativa

Termine di introduzione graduale o data di efficacia (compreso il primo anno)

ESRS 2

SBM-1

Strategia, modello aziendale e catena del valore

L'impresa comunica le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-1, paragrafo 40, lettera b) (ripartizione dei ricavi totali per settore ESRS significativo) e dal paragrafo 40, lettera c) (elenco dei settori ESRS significativi aggiuntivi) a decorrere dalla data di applicazione specificata in un atto delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 29 ter, paragrafo 1, terzo comma, punto ii), della direttiva 2013/34/UE.

ESRS 2

SBM-3

Impatti, rischi e opportunità rilevanti e loro interazione con la strategia e il modello aziendale

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS 2 SBM-3, paragrafo 48, lettera e) (effetti finanziari attesi). L'impresa può ottemperare all'ESRS SBM-3, paragrafo 48, lettera e), comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile.

ESRS E1

E1-6

Emissioni lorde di GES di ambito 1, 2, 3 ed emissioni totali di GES

Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere gli elementi d'informazione sulle emissioni di ambito 3 e le emissioni totali di GES.

ESRS E1

E1-9

Effetti finanziari attesi derivanti da rischi fisici e di transizione rilevanti e opportunità potenziali legate al clima

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E1-9. L'impresa può conformarsi all'ESRS E1-9 comunicando soltanto informazioni qualitative per i primi tre anni di redazione della dichiarazione sulla sostenibilità, se la redazione di un'informativa quantitativa non è fattibile.

ESRS E2

E2-6

Effetti finanziari attesi di impatti, rischi e opportunità legati all'inquinamento

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E2-6. Fatte salve le informazioni prescritte dal paragrafo 40, lettera b), sulle spese operative e in conto capitale sostenute nel periodo di riferimento in concomitanza con gli incidenti e i depositi più importanti, nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E2-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS E3

E3-5

Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alle acque e risorse marine

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E3-5Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E3-5 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS E4

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS E4.

ESRS E4

E4-6

Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati alla biodiversità e agli ecosistemi

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E4-6.

Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E4-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS E5

E5-6

Effetti finanziari attesi derivanti da impatti, rischi e opportunità legati all'uso delle risorse e all'economia circolare

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS E5-6.

Nei primi tre anni in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può conformarsi all'ESRS E5-6 comunicando soltanto informazioni qualitative.

ESRS S1

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nel primo anno in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S1.

ESRS S1

S1-7

Caratteristiche dei lavoratori non dipendenti nella forza lavoro propria dell'impresa

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere la comunicazione di tutti gli elementi d'informazione presenti in questo obbligo di informativa.

ESRS S1

S1-8

Copertura della contrattazione collettiva e dialogo sociale

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità, l'impresa può omettere questo obbligo di informativa per quanto riguarda i propri dipendenti nei paesi non-SEE.

ESRS S1

S1-11

Protezione sociale

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-11.

ESRS S1

S1-12

Percentuale di dipendenti con disabilità

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-12.

ESRS S1

S1-13

Formazione e sviluppo delle competenze

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-13.

ESRS S1

S1-14

Salute e sicurezza

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere gli elementi d'informazione sui casi di malattia professionale e sul numero di giorni persi a seguito di lesioni, infortuni, decessi e malattie professionali.

ESRS S1

S1-14

Salute e sicurezza

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere la comunicazione di informazioni sui lavoratori non dipendenti.

ESRS S1

S1-15

Equilibrio tra vita professionale e vita privata

Nel primo anno in cui redige una dichiarazione sulla sostenibilità l'impresa può omettere le informazioni prescritte dall'ESRS S1-15.

ESRS S2

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S2.

ESRS S3

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S3.

ESRS S4

Tutti gli obblighi di informativa

Tutti gli obblighi di informativa

Nei primi due anni in cui redigono una dichiarazione sulla sostenibilità, le imprese o i gruppi che alla data di chiusura del bilancio non superano il numero medio di 750 impiegati durante l'esercizio finanziario (dove applicabile su base consolidata) possono omettere le informazioni oggetto degli obblighi di informativa di cui all'ESRS S4.

Appendice D

Struttura della dichiarazione sulla sostenibilità nell'ambito degli ESRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell'ESRS 1 e ha lo stesso carattere vincolante delle altre sue parti per quanto riguarda le quattro parti della rendicontazione descritte al paragrafo 115.

Parte della relazione sulla gestione

Codice ESRS

Titolo

1.

Informazioni generali

ESRS 2

Le Informazioni generali, comprese le informazioni fornite a norma dei requisiti applicativi degli ESRS tematici elencati nell'ESRS 2, appendice C.

2.

Informazioni ambientali

Non pertinente

Informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia)

 

ESRS E1

Cambiamenti climatici

 

ESRS E2

Inquinamento

 

ESRS E3

Acque e risorse marine

 

ESRS E4

Biodiversità ed ecosistemi

 

ESRS E5

Uso delle risorse ed economia circolare

3.

Informazioni sociali

ESRS S1

Forza lavoro propria

 

ESRS S2

Lavoratori nella catena del valore

 

ESRS S3

Comunità interessate

 

ESRS S4

Consumatori e utilizzatori finali

4.

Informazioni sulla governance

ESRS G1

Condotta delle imprese

Appendice E

Diagramma di flusso per la determinazione delle informative nell'ambito dell'ESRS

La valutazione della rilevanza è il punto di partenza per la rendicontazione di sostenibilità nell'ambito dell'ESRS. La presente appendice fornisce un'illustrazione non vincolante della valutazione della rilevanza finanziaria e della rilevanza dell'impatto di cui al capitolo 3. Nella sezione 4.1 dell'ESRS 2, l'IRO-1 include obblighi generali di informativa sul processo dell'impresa per individuare impatti, rischi e opportunità e valutarne la rilevanza. L'SBM-3 dell'ESRS 2 prevede obblighi generali di informativa sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti derivanti dalla valutazione della rilevanza dell'impresa. L'impresa può omettere tutti gli obblighi di informativa in un principio tematico se ha ritenuto che l'argomento in questione non sia rilevante. In tal caso può fornire una breve spiegazione delle conclusioni della valutazione della rilevanza per il tema di cui trattasi, ma deve fornire una spiegazione dettagliata nel caso dei cambiamenti climatici nell'ambito dell'ESRS E1 (IRO-2 ESRS 2). Gli ESRS stabiliscono obblighi di informativa, non requisiti comportamentali. Gli obblighi di informativa in relazione a piani d'azione, obiettivi, politiche, analisi degli scenari e piani di transizione sono proporzionati in quanto dipendono dall'impresa che li detiene e quindi dalle dimensioni, dalla capacità, dalle risorse e dalle competenze dell'impresa stessa. Nota: Il diagramma di flusso di seguito riportato non contempla la situazione in cui l'impresa valuta che una questione di sostenibilità è rilevante, ma non rientra in un principio tematico, nel qual caso l'impresa deve pubblicare un'ulteriore informativa specifica per l'entità (ESRS 1, paragrafo 30, lettera b)).