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Document 32023D2749
Commission Implementing Decision (EU) 2023/2749 of 11 December 2023 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions, for slaughterhouses, animal by-products and/or edible co-products industries (notified under document C(2023) 8434)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili [notificata con il numero C(2023) 8434]
Decisione di esecuzione (UE) 2023/2749 della Commissione, del 11 dicembre 2023, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili [notificata con il numero C(2023) 8434]
C/2023/8434
GU L, 2023/2749, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2749/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2023
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2749 |
18.12.2023 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2749 DELLA COMMISSIONE
del 11 dicembre 2023
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili
[notificata con il numero C(2023) 8434]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE. Le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. |
(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 22 maggio 2023 il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 (2), ha trasmesso alla Commissione il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. Il parere è pubblico (3). |
(3) |
Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse costituiscono il nucleo del documento di riferimento sulle BAT. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili riportate in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 11 dicembre 2023
Per la Commissione
Virginius SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(2) Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3).
(3) https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/e07eada3-2935-4ef4-b6d7-b7150f75e520?p=1&n=10&sort=modified_DESC
ALLEGATO
CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER I MACELLI E LE INDUSTRIE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E/O DEI COPRODOTTI COMMESTIBILI
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE:
6.4. |
a) funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; |
6.5. |
lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno; |
6.11. |
trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperto dalla direttiva 91/271/CEE (1), purché il carico inquinante principale provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT. |
Le presenti conclusioni sulle BAT riguardano altresì quanto segue:
— |
la trasformazione di sottoprodotti di origine animale e/o di coprodotti commestibili (quali il rendering e la fusione di grassi, la trasformazione delle piume, la produzione di farina di pesce e olio di pesce, la trasformazione del sangue e la produzione di gelatine) che rientrano nella descrizione dell’attività di cui all’allegato I, punto 6.4, lettera b), punto i), e/o punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE; |
— |
la combustione di farine di carne e ossa e/o di grasso animale; |
— |
la combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti (derivanti dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT), compresi i gas incondensabili; |
— |
l’incenerimento di carcasse, se direttamente associato alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT; |
— |
la conservazione delle pelli, se direttamente associata alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT; |
— |
la manipolazione di budelli e frattaglie (visceri); |
— |
il compostaggio e la digestione anaerobica, se direttamente associati alle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT; |
— |
il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse, a condizione che il principale carico inquinante provenga dalle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT e che il trattamento delle acque reflue non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 91/271/CEE1. |
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano quanto segue:
— |
gli impianti di combustione in situ non contemplati nell’elenco di cui sopra che generano gas caldi che non sono utilizzati per il riscaldamento a contatto diretto, l’essiccazione o altri trattamenti degli oggetti o dei materiali. Tali impianti potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione o nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
— |
la produzione di alimenti dopo la realizzazione dei tagli standard di animali di grandi dimensioni o dei tagli di pollame, che potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte; |
— |
lo smaltimento di rifiuti in discarica, disciplinato dalla direttiva 1999/31/CE del Consiglio (3). In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE. |
Altre conclusioni sulle BAT e documenti di riferimento potenzialmente pertinenti per le attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT includono:
— |
grandi impianti di combustione; |
— |
industrie degli alimenti, delle bevande e del latte; |
— |
sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell’industria chimica; |
— |
trattamento dei rifiuti; |
— |
incenerimento dei rifiuti; |
— |
industria conciaria; |
— |
monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni soggette alla direttiva relativa alle emissioni industriali; |
— |
effetti economici ed effetti incrociati; |
— |
emissioni prodotte dallo stoccaggio; |
— |
efficienza energetica; |
— |
sistemi di raffreddamento industriali. |
Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di igiene, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere degli animali, biosicurezza ed efficienza energetica (principio «l’efficienza energetica al primo posto»).
DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni seguenti:
Termini generici |
|||||
Termine |
Definizione |
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Attività FDM |
Attività contemplate dalle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (FDM) |
||||
Coprodotti commestibili |
Prodotti alimentari destinati al consumo umano |
||||
Emissioni convogliate |
Emissioni nell’atmosfera di sostanze inquinanti attraverso qualsiasi tipo di condotta, tubo, camino ecc. Comprendono anche le emissioni da biofiltri aperti |
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Impianto esistente |
Impianto che non è un impianto nuovo |
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Impianto nuovo |
Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell’installazione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT |
||||
Prodotti FDM |
Prodotti associati alle attività contemplate dalle conclusioni sulle BAT per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte (FDM) |
||||
Recettore sensibile |
Zone che necessitano di protezione speciale, come ad esempio:
|
||||
Scarico diretto |
Scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a valle delle acque reflue |
||||
Scarico indiretto |
Scarico che non è uno scarico diretto |
||||
Sostanze estremamente preoccupanti |
Sostanze che rispondono ai criteri di cui all’articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (5)(REACH) e che figurano nell’elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate a norma del medesimo regolamento |
||||
Sostanza pericolosa |
Sostanza pericolosa quale definita all’articolo 3, punto 18), della direttiva 2010/75/UE |
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Sottoprodotti di origine animale |
Definiti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (5) |
Inquinanti e parametri |
|
Termine |
Definizione |
AOX |
I composti organoalogenati adsorbibili, espressi come Cl, comprendono cloro, bromo e iodio adsorbibili a legame organico |
As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V |
Arsenico, cadmio, cobalto, cromo, rame, manganese, nichel, piombo, antimonio, tallio e vanadio |
Azoto totale (N totale) |
L’azoto totale, espresso come N, comprende ammoniaca libera e azoto ammoniacale (NH4-N), azoto nitroso (NO2-N), azoto nitrico (NO3-N) e azoto in composti organici |
Carbonio organico totale (TOC) |
Il carbonio organico totale (nell’acqua), espresso come C, comprende tutti i composti organici |
Carbonio organico volatile totale (TVOC) |
Carbonio organico volatile (atmosferico) totale, espresso come C |
CO |
Monossido di carbonio |
Concentrazione degli odori |
Numero di unità odorimetriche europee (ouE) in un metro cubo di gas in condizioni standard per l’olfattometria conformemente alla norma EN 13725 |
Domanda biochimica di ossigeno (BODn) |
Quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione biochimica della materia organica in biossido di carbonio in n giorni (n di solito è pari a 5 o 7). La BOD è un indicatore per la concentrazione di massa dei composti organici biodegradabili |
Domanda chimica di ossigeno |
Quantità di ossigeno necessaria per l’ossidazione chimica completa della materia organica in biossido di carbonio usando il bicromato. La COD è un indicatore per la concentrazione di massa dei composti organici |
Fosforo totale (P totale) |
Il fosforo totale, espresso come P, comprende tutti i composti inorganici e organici di fosforo, disciolti o legati a particelle |
H2S |
Acido solfidrico |
HCl |
Tutti i composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl |
HF |
Tutti i composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF |
Hg |
Somma di mercurio e suoi composti, espressa come Hg |
NOX |
Somma di monossido di azoto (NO) e diossido di azoto (NO2), espressa come NO2 |
PCDD/F |
Policlorodibenzo-p-diossine e -furani |
Polveri |
Particolato (atmosferico) totale |
Rame (Cu) |
Il rame, espresso come Cu, comprende tutti i composti organici e inorganici del rame, disciolti o legati a particelle |
Solidi sospesi totali |
Concentrazione di massa di tutti i solidi sospesi (nell’acqua), misurati per filtrazione mediante filtri in fibra di vetro e gravimetria |
SOX |
Somma di diossido di zolfo (SO2), triossido di zolfo (SO3) e aerosol di acido solforico, espressa come SO2 |
Zinco (Zn) |
Lo zinco, espresso come Zn, comprende tutti i composti organici e inorganici dello zinco, disciolti o legati a particelle |
ACRONIMI
Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano gli acronimi seguenti:
Acronimo |
Definizione |
CIP (Cleaning-in-place) |
Pulizia a circuito chiuso |
CMS (Chemicals management system) |
Sistema di gestione delle sostanze chimiche |
EMS (Environmental management system) |
Sistema di gestione ambientale |
FDM (Food, drink and milk) |
Alimenti, bevande e latte |
IED (Industrial emission directive) |
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali |
OTNOC (Other than normal operating conditions) |
Condizioni di esercizio diverse da quelle normali |
SA |
Macelli e industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili |
CONSIDERAZIONI GENERALI
Migliori tecniche disponibili
Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell’ambiente.
Salvo diversa indicazione, le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.
Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell’acqua
I BAT-AEL per le emissioni nell’acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni (massa delle sostanze emesse per volume d’acqua) espresse in mg/l.
I periodi di calcolo dei valori medi associati ai BAT-AEL si riferiscono a uno dei due casi seguenti:
— |
in caso di scarico continuo, alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore; |
— |
in caso di scarico discontinuo, ai valori medi durante il periodo di scarico presi da campioni compositi proporzionali al flusso, oppure a un campione casuale, purché adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico. |
Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata. In alternativa possono essere effettuati campionamenti puntuali, a condizione che l’effluente sia adeguatamente miscelato e omogeneo.
Nel caso del carbonio organico totale (TOC), dell’azoto totale (TN) e della domanda chimica di ossigeno (COD), il calcolo dell’efficienza di abbattimento media di cui alle presenti conclusioni sulle BAT (cfr. tabella 1.1) si basa sul carico dell’effluente e dell’affluente dell’impianto di trattamento delle acque reflue.
I BAT-AEL si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione.
Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) e livello indicativo di emissioni per le emissioni convogliate nell’atmosfera
I BAT-AEL e il livello indicativo di emissioni per le emissioni convogliate nell’atmosfera riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni (massa delle sostanze emesse per volume di scarichi gassosi) nelle seguenti condizioni standard: gas secco a una temperatura di 273,15 K (o gas umido a una temperatura di 293 K nel caso della concentrazione degli odori) e a una pressione di 101,3 kPa, senza correzione a un livello di ossigeno di riferimento, in mg/Nm3 o ouE/m3.
Per i periodi di calcolo della media dei BAT-AEL e del livello indicativo di emissioni per le emissioni convogliate nell’atmosfera, si applica la definizione seguente.
Tipo di misurazione |
Periodo di calcolo della media |
Definizione |
Periodica |
MEDIA del periodo di campionamento |
Valore medio di tre misurazioni/campioni consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno (6) |
Quando gli scarichi gassosi di due o più fonti (ad esempio essiccatoi) sono emessi attraverso un camino comune, il BAT-AEL e il livello indicativo di emissioni si applicano all’insieme delle emissioni del camino.
Livelli indicativi di emissione per le perdite di refrigerante
I livelli indicativi di emissione per le perdite di refrigerante si riferiscono a una media mobile su tre anni di perdite annue. Le perdite annue sono espresse in percentuale (%) della quantità totale di refrigerante contenuto nel sistema o nei sistemi di raffreddamento. Le perdite di uno specifico refrigerante in un anno sono pari alla quantità di quel refrigerante utilizzata per ricaricare il sistema o i sistemi di raffreddamento.
Altri livelli di prestazione ambientale associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEPL)
BAT-AEPL per lo scarico di acque reflue specifiche
I livelli di prestazione ambientale relativi allo scarico di acque reflue specifiche si riferiscono alle medie annuali e vengono calcolati utilizzando la seguente equazione:
dove:
scarico di acque reflue |
: |
volume totale delle acque reflue scaricate (scarico diretto, scarico indiretto e/o spandimento sul suolo) dalle lavorazioni specifiche interessate, espresso in m3/anno, escluse le acque di raffreddamento e le acque di dilavamento che vengono scaricate a parte; |
||||
tasso di attività |
: |
quantità totale di prodotti o materie prime trasformate, espressa in:
|
Il peso morto dipende dalle specie animali in esame:
— |
per i suini è il peso a freddo della carcassa o della mezzena dell’animale macellato dopo dissanguamento, eviscerazione e asportazione della lingua, delle setole, delle unghie, degli organi genitali, della sugna, dei rognoni e del diaframma; |
— |
per i bovini è il peso a freddo della carcassa dell’animale macellato dopo scuoiamento, dissanguamento, eviscerazione e asportazione degli organi genitali esterni, degli arti, della testa, della coda, dei rognoni e del rispettivo grasso nonché delle mammelle; |
— |
per il pollame è il peso a freddo della carcassa dell’animale macellato dopo dissanguamento, spennatura ed eviscerazione. Il peso comprende le frattaglie (visceri). |
BAT-AEPL per il consumo specifico netto di energia
I livelli di prestazione ambientale relativi al consumo specifico netto di energia si riferiscono alle medie annuali e vengono calcolati utilizzando la seguente equazione:
dove:
consumo finale netto di energia |
: |
quantità totale di energia consumata (esclusa l’energia recuperata) dall’installazione (sotto forma di calore ed energia elettrica), espressa in kWh/anno; |
||||
tasso di attività |
: |
quantità totale di prodotti o materie prime trasformate, espressa in:
|
Il peso morto dipende dalle specie animali in esame (cfr. considerazioni generali sui BAT-AEPL per lo scarico di acque reflue specifiche).
Salvo diversa indicazione, il calcolo del consumo di energia dei macelli può includere l’energia consumata dalle attività FDM.
1.1. Conclusioni generali sulle BAT
1.1.1. Prestazione ambientale complessiva
BAT 1. |
Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale (EMS) che includa tutti gli elementi seguenti:
|
Nota
Il regolamento (CE) n. 1221/2009 istituisce il sistema di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS), che rappresenta un esempio di sistema di gestione ambientale conforme alle presenti BAT.
Applicabilità
Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.
BAT 2. |
Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel predisporre, mantenere e riesaminare regolarmente (anche in caso di cambiamenti significativi), nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario degli input e degli output che includa tutti gli elementi seguenti:
|
Applicabilità
Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione dell’inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.
BAT 3. |
Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un sistema di gestione delle sostanze chimiche (CMS) che includa tutti gli elementi seguenti:
|
Applicabilità
Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione delle sostanze chimiche dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’impianto.
BAT 4. |
Al fine di ridurre la frequenza delle OTNOC e ridurre le emissioni in tali condizioni di esercizio, la BAT consiste nel predisporre e attuare, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione delle OTNOC basato sui rischi che includa tutti gli elementi seguenti:
|
Applicabilità
Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del piano di gestione delle OTNOC dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’impianto, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.
1.1.2. Monitoraggio
BAT 5. |
Per quanto riguarda i flussi delle acque reflue individuati nell’inventario degli input e degli output (cfr. BAT 2), la BAT consiste nel monitorare i parametri di processo principali (ad esempio monitoraggio continuo del flusso, del pH e della temperatura delle acque reflue) in punti chiave (ad esempio al punto di ingresso e/o uscita dal pretrattamento delle acque reflue, al punto di ingresso del trattamento finale delle acque reflue e al punto di fuoriuscita delle emissioni dall’installazione). |
BAT 6. |
La BAT consiste nel monitorare almeno una volta all’anno:
|
Descrizione
Il monitoraggio include preferibilmente misurazioni dirette, ma è possibile utilizzare anche calcoli o registrazioni, ad esempio mediante gli opportuni contatori o fatture. Il monitoraggio è effettuato a livello di installazione (e può essere disaggregato fino al livello di processo più appropriato), tenendo conto di eventuali cambiamenti significativi nei processi.
BAT 7. |
La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell’acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
|
BAT 8. |
La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera, almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
|
1.1.3. Efficienza energetica
BAT 9. |
Al fine di migliorare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.
Ulteriori tecniche settoriali volte a migliorare l’efficienza energetica sono illustrate alle sezioni 1.2.1 e 1.3.1 delle presenti conclusioni sulle BAT. |
1.1.4. Consumo di acqua e produzione di acque reflue
BAT 10. |
Al fine di ridurre il consumo di acqua e la quantità delle acque reflue prodotte, la BAT consiste nell’utilizzare entrambe le tecniche a) e b), nonché un’opportuna combinazione delle tecniche da c) a k) descritte di seguito.
Ulteriori tecniche settoriali volte a ridurre il consumo di acqua e il volume delle acque reflue prodotte sono illustrate alle sezioni 1.2.2 e 1.3.2 delle presenti conclusioni sulle BAT. |
1.1.5. Sostanze nocive
BAT 11. |
Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre l’uso di sostanze nocive nelle operazioni di pulizia e disinfezione, la BAT consiste nell’applicare una o una combinazione delle tecniche descritte di seguito.
|
1.1.6. Uso efficiente delle risorse
BAT 12. |
Al fine di migliorare l’efficienza delle risorse, la BAT consiste nell’applicare le tecniche a) e b), se del caso in combinazione con una o entrambe le tecniche c) e d) indicate di seguito.
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1.1.7. Emissioni nell’acqua
BAT 13. |
Al fine di ridurre le emissioni incontrollate nell’acqua, la BAT consiste nel fornire un’adeguata capacità di stoccaggio temporaneo per le acque reflue prodotte. |
Descrizione
La capacità di stoccaggio temporaneo adeguata viene determinata in base a una valutazione dei rischi (considerando la natura degli inquinanti, i loro effetti sull’ulteriore trattamento delle acque reflue, l’ambiente ricevente, la quantità di acque reflue prodotte ecc.).
In genere viene progettato un serbatoio di stoccaggio temporaneo in grado di immagazzinare la quantità di acque reflue prodotta nell’arco di varie ore di picco di funzionamento.
Lo scarico di acque reflue provenienti dallo stoccaggio temporaneo viene effettuato dopo l’adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).
Applicabilità
Per gli impianti esistenti, la tecnica può non essere applicabile a causa della mancanza di spazio o della configurazione del sistema di raccolta delle acque reflue.
BAT 14. |
Al fine di ridurre le emissioni nell’acqua, la BAT consiste nell’utilizzare un’opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito.
Tabella 1.1 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 7. Tabella 1.2 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti
|
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 7.
1.1.8. Emissioni nell’atmosfera
BAT 15. |
Al fine di ridurre le emissioni nell’atmosfera di CO, polveri, NOX e SOX derivanti dalla combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili, la BAT consiste nell’utilizzare la tecnica a) e una, o un’opportuna combinazione, delle tecniche da b) a d) indicate di seguito.
Tabella 1.3 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di polveri, NOX e SOX derivanti dalla combustione di gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili, in ossidatori termici
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 8. Tabella 1.4 Livello indicativo di emissioni per le emissioni convogliate nell’atmosfera di CO derivante dalla combustione di gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili, in ossidatori termici
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 8. |
1.1.9. Rumore
BAT 16. |
Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che includa tutti gli elementi seguenti:
|
Applicabilità
L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.
BAT 17. |
Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
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1.1.10. Odori
BAT 18. |
Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di odori, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi seguenti:
|
Applicabilità
L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.
BAT 19. |
Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni odorigene, la BAT consiste nell’utilizzare un’opportuna combinazione delle tecniche indicate di seguito.
Per i BAT-AEL per le emissioni odorigene convogliate nell’atmosfera si vedano le tabelle 1.10 e 1.11. |
1.1.11. Uso di refrigeranti
BAT 20. |
Al fine di prevenire le emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono e di sostanze con un elevato potenziale di riscaldamento globale derivanti dalle attività di refrigerazione e congelamento, la BAT consiste nell’utilizzare refrigeranti privi di potenziale di riduzione dell’ozono e con un basso potenziale di riscaldamento globale. |
Descrizione
Tra i refrigeranti adatti figurano ad esempio acqua, biossido di carbonio, propano e ammoniaca.
1.2. Conclusioni sulle BAT per i macelli
Le conclusioni sulle BAT nella presente sezione si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1.
1.2.1. Efficienza energetica
BAT 21. |
Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare entrambe le tecniche descritte nella BAT 9 in combinazione con le due tecniche descritte di seguito.
Tabella 1.5 Livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL) per il consumo specifico netto di energia nei macelli
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 6. |
1.2.2. Consumo di acqua e produzione di acque reflue
BAT 22. |
Al fine di ridurre il consumo di acqua e la quantità delle acque reflue prodotte, la BAT consiste nell’utilizzare entrambe le tecniche a) e b) illustrate nella BAT 10, nonché un’opportuna combinazione delle tecniche da c) a k) illustrate nella medesima BAT e delle tecniche descritte di seguito.
Tabella 1.6 Livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL) per lo scarico di acque reflue specifiche
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 6. |
1.2.3. Uso di refrigeranti
BAT 23. |
Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le perdite di refrigerante, la BAT consiste nell’utilizzare la tecnica a) e una o entrambe le tecniche b) e c) indicate di seguito.
Tabella 1.7 Livello indicativo di emissione per le perdite di refrigerante
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 6. |
1.3. Conclusioni sulle BAT per le installazioni che trasformano sottoprodotti di origine animale e/o coprodotti commestibili
Le conclusioni sulle BAT nella presente sezione si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1.
1.3.1. Efficienza energetica
BAT 24. |
Al fine di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nell’utilizzare entrambe le tecniche descritte nella BAT 9, se del caso in combinazione con evaporatori a effetto multiplo.
Descrizione Sono utilizzati evaporatori a effetto multiplo per eliminare l’acqua dalle miscele liquide generate ad esempio durante il rendering e la fusione di grassi e la produzione di farina di pesce e olio di pesce. Il vapore passa attraverso una serie di camere in successione, ciascuna delle quali a una temperatura e una pressione inferiori a quelle precedenti. Tabella 1.8 Livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL) per il consumo specifico netto di energia nelle installazioni che trasformano sottoprodotti di origine animale e/o coprodotti commestibili
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 6. |
1.3.2. Consumo di acqua e produzione di acque reflue
I livelli di prestazione ambientale per gli scarichi di acque reflue specifiche indicati di seguito sono associati alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1.4.
Tabella 1.9
Livelli di prestazione ambientale associati alle BAT (BAT-AEPL) per lo scarico di acque reflue specifiche
Tipo di installazione o processo/i |
Unità |
Scarico di acque reflue specifiche (media annua) |
Rendering e fusione di grassi, trasformazione di sangue e/o piume |
m3/tonnellata di materia prima |
0,2 -1,55 |
Produzione di farina di pesce e olio di pesce |
0,20 -1,25 (41) |
|
Produzione di gelatine |
16,5 -27 (42) |
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 6.
1.3.3. Emissioni nell’atmosfera
BAT 25. |
Per ridurre le emissioni nell’atmosfera di composti organici e composti maleodoranti, inclusi H2S e NH3, la BAT consiste nell’utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
Tabella 1.10 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di odori, composti organici, NH3 e H2S provenienti dal rendering o dalla fusione di grassi o dalla trasformazione di sangue e/o piume
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 8. Tabella 1.11 Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell’atmosfera di odori, composti organici e NH3 provenienti dalla produzione di farina di pesce e olio di pesce
Per il monitoraggio associato si veda la BAT 8. |
1.4. Descrizione delle tecniche
1.4.1. Emissioni nell’acqua
Tecnica |
Descrizione |
Trattamento con fanghi attivi |
Un processo biologico nel quale i microorganismi sono mantenuti in sospensione nelle acque reflue e l’intera miscela viene aerata meccanicamente. La miscela di fanghi attivi è incanalata verso un dispositivo di separazione; da qui il fango viene rinviato alla vasca di aerazione. |
Laguna aerobica |
Un bacino in terra poco profondo per il trattamento biologico delle acque reflue, il cui contenuto viene periodicamente mescolato per consentire all’ossigeno di penetrare nel liquido per diffusione atmosferica. |
Processo di contatto anaerobico |
Un processo anaerobico nel quale le acque reflue vengono mescolate con fango riciclato e quindi digerite in un reattore sigillato. La miscela acqua/fango viene separata esternamente. |
Ossidazione chimica (ad esempio con ozono) |
Trasformazione degli inquinanti, mediante agenti chimico-ossidanti diversi dall’ossigeno/aria o dai batteri, in composti simili ma meno nocivi o pericolosi e/o in componenti organici a catena corta più facilmente degradabili o biodegradabili. L’ozono è un esempio di agente chimico-ossidante. |
Coagulazione e flocculazione |
La coagulazione e la flocculazione sono usate per separare i solidi in sospensione dalle acque reflue e spesso avvengono in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti con carica opposta a quella dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microflocculi ne provochino l’aggregazione per ottenere flocculi di dimensioni superiori. |
Equalizzazione |
Bilanciamento dei flussi e dei carichi inquinanti per mezzo di vasche o altre tecniche di gestione. |
Rimozione biologica del fosforo intensificata |
Una combinazione di trattamento aerobico e anaerobico per arricchire in modo selettivo i microorganismi accumulatori di polifosfato nella comunità batterica all’interno dei fanghi attivi. Questi microorganismi assorbono più fosforo di quanto necessario per una crescita normale. |
Filtrazione |
Separazione di solidi dalle acque reflue facendole passare attraverso un mezzo poroso, ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione o ultrafiltrazione. |
Flottazione |
Separazione delle particelle solide o liquide presenti nelle acque reflue, facendole fissare su piccole bolle di gas, solitamente aria. Le particelle galleggiano e si accumulano sulla superficie dell’acqua dove sono raccolte con un separatore. |
Bioreattore a membrana |
Combinazione di trattamento con fanghi attivi e filtrazione su membrana. Si utilizzano due varianti: a) un circuito di ricircolo esterno tra la vasca dei fanghi attivi e il modulo a membrana e b) l’immersione del modulo a membrana nella vasca di aerazione dei fanghi attivi, in cui l’effluente è filtrato attraverso una membrana a fibre cave, mentre la biomassa rimane nella vasca. |
Neutralizzazione |
Regolazione del pH delle acque reflue a un livello neutro (circa 7) mediante l’aggiunta di sostanze chimiche. Generalmente per aumentare il pH si utilizza idrossido di sodio (NaOH) o idrossido di calcio (Ca(OH)2), mentre per ridurlo si utilizza in genere acido solforico (H2SO4), acido cloridrico (HCl) o biossido di carbonio (CO2). Durante la neutralizzazione può verificarsi la precipitazione di alcune sostanze. |
Nitrificazione e/o denitrificazione |
Un processo in due fasi generalmente integrato negli impianti di trattamento biologico delle acque reflue. La prima fase è la nitrificazione aerobica nel corso della quale i microorganismi ossidano l’ammonio (NH4 +) in nitriti intermedi (NO2 -), che poi sono successivamente ossidati in nitrati (NO3 -). Nella successiva fase di denitrificazione anossica, i microrganismi riducono chimicamente i nitrati in azoto gassoso. |
Recupero del fosforo come struvite |
Il fosforo contenuto nei flussi di acque reflue viene recuperato per precipitazione in forma di struvite (fosfato di ammonio magnesiaco). |
Precipitazione |
Trasformazione degli inquinanti disciolti in composti insolubili mediante l’aggiunta di precipitanti chimici. I precipitati solidi formatisi vengono poi separati per sedimentazione, flottazione ad aria o filtrazione. Ioni metallici polivalenti (ad esempio calcio, alluminio, ferro) sono utilizzati per la precipitazione del fosforo. |
Sedimentazione |
Separazione delle particelle sospese mediante sedimentazione gravitativa. |
1.4.2. Emissioni nell’atmosfera
Tecnica |
Descrizione |
Adsorbimento |
I composti organici vengono rimossi da un flusso di scarichi gassosi mediante ritenzione su una superficie solida (generalmente carbone attivo). |
Filtro a maniche |
I filtri a maniche, detti anche «a tessuto», sono costituiti da un tessuto poroso o feltrato attraverso il quale si fanno passare i gas per rimuovere le particelle. L’utilizzo di un filtro a maniche presuppone la scelta di un materiale tessile adeguato alle caratteristiche dei gas di scarico e alla temperatura massima di funzionamento. |
Biofiltro |
Il flusso di scarichi gassosi è fatto transitare attraverso un letto di materiale organico (ad esempio torba, erica, compost, radici, corteccia d’albero, legno tenero e diverse combinazioni) o di materiale inerte (come argilla, carbone attivo, poliuretano) in cui è biologicamente ossidato, a opera di microrganismi naturalmente presenti, e trasformato in biossido di carbonio, acqua, sali inorganici e biomassa. Il biofiltro è progettato in base al tipo di scarichi in ingresso: per il letto si sceglie un materiale che sia adatto, per esempio in termini di capacità di ritenzione idrica, densità apparente, porosità e integrità strutturale; altri elementi importanti del letto filtrante sono l’altezza e la superficie. Il biofiltro è collegato a un sistema adeguato di ventilazione e circolazione dell’aria per garantire una distribuzione uniforme dell’aria nel letto e un tempo di residenza sufficiente dello scarico gassoso. I biofiltri possono essere aperti o chiusi. |
Bioscrubber |
La colonna filtrante a riempimento contenente materiale di riempimento inerte è di norma inumidita continuamente spruzzando acqua. Gli inquinanti atmosferici sono assorbiti in fase liquida e successivamente degradati dai microorganismi che si trovano sugli elementi filtranti. |
Combustione in caldaia a vapore dei gas maleodoranti |
I gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili, sono bruciati in una caldaia a vapore nell’installazione. |
Condensazione |
Eliminazione dei vapori dei composti organici e inorganici da un flusso di effluenti gassosi di processo o di scarichi gassosi abbassando la temperatura del flusso al di sotto del punto di rugiada in modo da liquefare i vapori. |
Ossidazione termica |
Ossidazione dei gas combustibili e degli odoranti presenti in un flusso di scarichi gassosi mediante riscaldamento della miscela di contaminanti con aria o ossigeno in una camera di combustione fino a portarla al di sopra del suo punto di autoaccensione, e mantenendola a un’alta temperatura per il tempo sufficiente a completare la sua combustione in biossido di carbonio e acqua. |
Scrubber a umido |
Eliminazione degli inquinanti gassosi o del particolato da un flusso di gas mediante il trasferimento massico a un solvente liquido, spesso acqua o una soluzione acquosa. Può comportare una reazione chimica (ad esempio, in uno scrubber con soluzione acida o alcalina). In alcuni casi i composti possono essere recuperati dal solvente. |
1.4.3. Uso di refrigeranti
Piano di gestione delle attività di refrigerazione |
Il piano di gestione delle attività di refrigerazione fa parte del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) e comprende:
|
(1) Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(2) Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
(3) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 , concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.
(6) Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni/campioni di 30 minuti, è possibile ricorrere a una procedura di misurazione/campionamento più rappresentativa (ad esempio per la concentrazione degli odori).
(001) In caso di scarichi discontinui ad una frequenza inferiore alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per scarico.
(002) Nel caso degli scarichi indiretti, la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una volta l’anno per Cu e Zn e una volta ogni sei mesi per AOX e Cl- se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati.
(003) Il monitoraggio si applica solo se la sostanza/il parametro in esame è considerata/o rilevante nel flusso delle acque reflue sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(004) La frequenza minima del monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.
(005) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti.
(006) Sono monitorati la COD o il TOC. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l’uso di composti molto tossici.
(007) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.
(7) Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.
(8) Il monitoraggio si applica solo se l’H2S è considerato rilevante nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(9) Comprende la combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili.
(10) Il monitoraggio si applica solo se l’odore è considerato rilevante nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(11) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(12) Per la descrizione delle tecniche, cfr. la sezione 1.4.1.
(13) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.
(14) Per la domanda biochimica di ossigeno (BOD) non si applicano i BAT-AEL. A titolo indicativo, il livello medio annuale della BOD5 negli effluenti provenienti da un impianto di trattamento biologico delle acque reflue è in genere ≤ 20 mg/l.
(15) Si applica il BAT-AEL per la COD o il BAT-AEL per il TOC. Quest’ultimo è da preferirsi perché il monitoraggio del TOC non comporta l’uso di composti molto tossici.
(16) Per le installazioni che trasformano sottoprodotti di origine animale e/o coprodotti commestibili, il limite superiore dell’intervallo BAT-AEL può essere maggiore e arrivare a 120 mg/l solo se l’efficienza di abbattimento della COD è ≥ 95 % come media annua o media del periodo di produzione.
(17) L’intervallo BAT-AEL può non applicarsi agli scarichi di acqua marina provenienti dalla produzione di farina di pesce e olio di pesce.
(18) Per le installazioni che trasformano sottoprodotti di origine animale e/o coprodotti commestibili, il limite superiore dell’intervallo BAT-AEL può essere maggiore e arrivare a 40 mg/l solo se l’efficienza di abbattimento del TOC è ≥ 95 % come media annua o media del periodo di produzione.
(19) Il limite inferiore dell’intervallo BAT-AEL è generalmente raggiunto ricorrendo alla filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione).
(20) Il limite superiore dell’intervallo BAT-AEL può essere maggiore e arrivare a 40 mg/l per la produzione di gelatine.
(21) Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura delle acque reflue è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C) per un periodo prolungato.
(22) Per le installazioni che trasformano sottoprodotti di origine animale e/o coprodotti commestibili, il limite superiore dell’intervallo BAT-AEL può essere maggiore e arrivare a 40 mg/l solo se l’efficienza di abbattimento dell’azoto totale è ≥ 90 % come media annua o media del periodo di produzione.
(23) Il BAT-AEL si applica solo se la sostanza/il parametro in esame è considerata/o rilevante nel flusso delle acque reflue sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(24) Il BAT-AEL si applica solo ai macelli.
(25) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.
(26) I BAT-AEL possono non essere applicabili se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle è progettato e attrezzato in modo adeguato per abbattere gli inquinanti interessati, purché ciò non comporti un livello più elevato di inquinamento ambientale.
(27) Il BAT-AEL si applica solo se la sostanza/il parametro in esame è considerata/o rilevante nel flusso delle acque reflue sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(28) Il BAT-AEL si applica solo ai macelli.
(29) L’intervallo BAT-AEL si applica solo quando si utilizza esclusivamente gas naturale come combustibile.
(30) Il limite superiore dell’intervallo BAT-AEL può essere maggiore e arrivare a 350 mg/Nm3 per gli ossidatori termici recuperativi.
(31) Si applica il BAT-AEPL espresso in kWh/tonnellata di carcasse o il BAT-AEPL espresso in kWh/animale.
(32) I BAT-AEPL si riferiscono alla macellazione esclusiva degli animali in questione.
(33) Il limite superiore dell’intervallo BAT-AEPL può essere maggiore e arrivare a 415 kWh/tonnellata di carcasse se il consumo specifico netto di energia comprende l’energia consumata dalle attività FDM.
(34) Il limite superiore dell’intervallo BAT-AEPL può essere maggiore e arrivare a 150 kWh/animale se il consumo specifico netto di energia comprende l’energia consumata dalle attività FDM.
(35) L’intervallo BAT-AEPL può non essere applicabile alle installazioni che producono oltre il 50 % di prodotti semipronti (ossia prodotti a base di carne che subiscono un’ulteriore trasformazione rispetto al semplice taglio, ad esempio prodotti marinati, salsicce) in percentuale del peso totale dei prodotti FDM.
(36) Si applica il BAT-AEPL espresso in m3/tonnellata di carcasse o il BAT-AEPL espresso in m3/animale.
(37) I BAT-AEPL si riferiscono alla macellazione esclusiva degli animali in questione.
(38) Il limite superiore dell’intervallo BAT-AEPL può essere maggiore e arrivare a 5,25 m3/tonnellata di carcasse se lo scarico di acque reflue specifiche comprende le acque utilizzate nelle attività FDM.
(39) Il limite superiore dell’intervallo BAT-AEPL può essere maggiore e arrivare a 2,45 m3/animale se lo scarico di acque reflue specifiche comprende le acque utilizzate nelle attività FDM.
(40) Il BAT-AEPL si applica alle installazioni che utilizzano esclusivamente pelli di suini come materia prima.
(41) L’intervallo BAT-AEPL può non applicarsi agli scarichi di acqua marina provenienti dalla produzione di farina di pesce e olio di pesce.
(42) Il BAT-AEPL si applica alle installazioni che utilizzano esclusivamente pelli di suini come materia prima.
(43) L’intervallo BAT-AEL può non applicarsi nel caso della combustione (ad esempio in ossidanti termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
— |
la temperatura di combustione è sufficientemente elevata (in genere nell’intervallo di 750-850 °C), con un tempo di residenza sufficiente (in genere tra 1 e 2 secondi); e |
— |
l’efficienza di abbattimento delle emissioni odorigene è ≥ 99 % o, in alternativa, le emissioni odorigene di processo non sono percettibili negli scarichi gassosi trattati. |
(44) In caso di tecniche di abbattimento diverse dalla combustione di gas maleodoranti, il limite superiore dell’intervallo BAT-AEL può essere maggiore e arrivare a 3 000 ouE/m3 se l’efficienza di abbattimento è ≥ 92 % o, in alternativa, se le emissioni odorigene di processo non sono percettibili negli scarichi gassosi trattati.
(45) Il valore più elevato dell’intervallo BAT-AEL può essere maggiore e arrivare a 7 mg/Nm3 nel caso della combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas a maleodoranti.
(46) L’intervallo BAT-AEL si applica solo se l’H2S è considerato rilevante nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario degli input e degli output di cui alla BAT 2.
(47) L’intervallo BAT-AEL può non applicarsi nel caso della combustione (ad esempio in ossidanti termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
— |
la temperatura di combustione è sufficientemente elevata (in genere nell’intervallo di 750-850 °C), con un tempo di residenza sufficiente (in genere tra 1 e 2 secondi); e |
— |
l’efficienza di abbattimento delle emissioni odorigene è ≥ 99 % o, in alternativa, le emissioni odorigene di processo non sono percettibili negli scarichi gassosi trattati. |
(48) Il BAT-AEL si applica solo alla combustione (ad esempio in ossidatori termici o caldaie a vapore) di gas maleodoranti, compresi i gas incondensabili.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2749/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)