This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023R2512
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2512 of 8 November 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Requeijão da Madeira (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2512 della Commissione, dell’8 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Requeijão da Madera (IGP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2512 della Commissione, dell’8 novembre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Requeijão da Madera (IGP)]
C/2023/7691
GU L, 2023/2512, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2512/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2512 |
15.11.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2512 DELLA COMMISSIONE
dell’8 novembre 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Requeijão da Madera» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Requeijão da Madera» presentata dal Portogallo è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Requeijão da Madera» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Requeijão da Madera» (IGP) è registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 264 del 27.7.2023, pag. 63.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2512/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)