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Document L:2022:309:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 309, 30 novembre 2022


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 309

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
30 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione, del 29 novembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell’origine

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio, del 28 novembre 2022, recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

6

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2336 della Commissione, del 28 novembre 2022, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2020 [notificata con il numero C(2022) 8428]  ( 1 )

8

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2022/2337 della Commissione, del 28 novembre 2022, sull’elenco europeo delle malattie professionali

12

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

30.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 309/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2334 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda l’applicazione del monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti e che rende più flessibili le procedure di rilascio o di compilazione delle prove dell’origine

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare gli articoli 25 e 66,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) stabilisce che quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del destinatario di una decisione relativa a un’informazione tariffaria vincolante (ITV) per le merci oggetto della decisione ITV, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione ITV. L’obbligo di indicare nella dichiarazione doganale il numero di riferimento della decisione relativa a un’informazione vincolante in materia di origine figura unicamente nell’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3) come nota al dato 12 12 001 000.

(2)

Onde consentire alle autorità doganali di effettuare un monitoraggio corretto dell’uso di una decisione relativa a un’informazione vincolante in materia di origine da parte del titolare e della conformità con gli obblighi derivanti da tale decisione, il requisito di indicare il numero di riferimento della decisione nella dichiarazione doganale, di cui all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, dovrebbe applicarsi a tutte le decisioni in materia di informazioni vincolanti.

(3)

In occasione della prima riunione tecnica sulle norme di origine transitorie, tenutasi a Bruxelles il 5 febbraio 2020, l’Unione e altre 20 parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM») (4) hanno convenuto di attuare le norme rivedute della convenzione PEM (5) («le norme di origine transitorie») parallelamente alle norme della convenzione PEM, su base transitoria a decorrere dal 1o settembre 2021, in attesa dell’adozione delle norme rivedute della convenzione PEM.

(4)

Dal 1o settembre 2021 sono già entrati in vigore 13 protocolli bilaterali sulle norme di origine fra l’Unione e le parti contraenti della convenzione PEM, che rendono applicabili le norme transitorie (6). Il processo di attuazione delle norme transitorie da parte delle altre parti contraenti prosegue, a condizione che le parti completino le procedure per l’adozione.

(5)

L’obiettivo delle norme di origine transitorie è introdurre norme più flessibili al fine di agevolare l’ottenimento del carattere originario a titolo preferenziale per le merci. Poiché le norme di origine transitorie sono generalmente più flessibili di quelle contenute nella convenzione PEM, le merci che soddisfano queste ultime potrebbero altresì essere considerate come aventi carattere originario nell’ambito delle norme di origine transitorie, fatta eccezione per taluni prodotti agricoli classificati nei capitoli 2, da 4 a 15, 16 (tranne i prodotti della pesca trasformati) e da 17 a 24, qualora le norme di origine transitorie non siano più flessibili delle norme di origine della convenzione PEM. Pertanto gli articoli 61 e 62 dovrebbero essere modificati al fine di introdurre la possibilità per gli esportatori dell’UE di chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione di origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore nell’ambito della convenzione PEM.

(6)

Le norme di origine transitorie sono applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, creando così due zone distinte di cumulo. Nella dichiarazione il fornitore dovrebbe quindi indicare il quadro giuridico usato per determinare l’origine delle merci, onde consentire all’esportatore di determinare il carattere originario delle merci nell’ambito del quadro corretto per i materiali che soddisfano entrambi gli insiemi di norme di origine.

(7)

La dichiarazione del fornitore di cui agli allegati 22-17 e 22-18 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è utilizzata per i prodotti che non hanno carattere originario nell’ambito di un regime preferenziale. Considerato che tali prodotti possono essere ottenuti solo con l’impiego di materiali non originari, la compilazione del secondo punto della dichiarazione dovrebbe essere facoltativa. Si dovrebbero pertanto modificare di conseguenza le note a piè di pagina 4 e 5 dell’allegato 22-17 nonché le note a piè di pagina 5 e 6 dell’allegato 22-18 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(8)

A norma dell’articolo 61, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i fornitori possono fornire la dichiarazione in qualsiasi momento, anche dopo la consegna delle merci, e a norma dell’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento, la dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata per spedizioni inviate durante un periodo di tempo che non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio o posteriore a 6 mesi dopo tale data. Al fine di utilizzare le dichiarazioni del fornitore rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica per le scorte di materiali costituite dopo il 1o settembre 2021, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o settembre 2021, ossia la data di entrata in vigore delle norme di origine transitorie fra l’Unione e diverse parti contraenti della convenzione PEM.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Monitoraggio delle decisioni relative a informazioni vincolanti

(Articolo 23, paragrafo 5, del codice)

Quando le formalità doganali sono espletate da o per conto del titolare di una decisione relativa a informazioni vincolanti per le merci oggetto della decisione, ciò deve essere indicato nella dichiarazione doganale precisando il numero di riferimento della decisione.»;

2)

all’articolo 61 sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

«1 bis.   Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (*1) (“convenzione PEM”), quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine.

I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.

ter.   Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie (*2) applicabili parallelamente alle norme di origine della convenzione PEM, nel caso in cui:

a)

le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e

b)

non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova di origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.

(*1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 1."

(*2)  Le norme di origine transitorie sono le norme rivedute della convenzione PEM (GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1) applicabili parallelamente alle norme vigenti della convenzione PEM su base transitoria in attesa dell’adozione delle norme rivedute della convenzione PEM.»;"

3)

all’articolo 62 sono aggiunti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

«1 bis.   Negli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, quando si applicano due o più insiemi di norme di origine, l’origine preferenziale delle merci può essere determinata secondo uno o più insiemi di norme di origine.

I fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Nel caso in cui tale quadro giuridico non sia precisato, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.

ter.   Ai fini degli scambi commerciali fra le parti contraenti della convenzione PEM, l’esportatore può utilizzare le dichiarazioni del fornitore come documenti giustificativi per chiedere il rilascio di un certificato di circolazione o compilare una dichiarazione di origine conformemente alle norme di origine transitorie applicabili parallelamente alla convenzione PEM, nel caso in cui:

a)

le dichiarazioni del fornitore indichino il carattere originario conformemente alle norme di origine della convenzione PEM per i prodotti classificati nei capitoli 1, 3 e 16 (per i prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del sistema armonizzato; e

b)

non vi sia applicazione del cumulo con le parti contraenti della convenzione PEM che applicano unicamente la convenzione PEM.

L’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che siano soddisfatte le condizioni per il rilascio o la compilazione di una prova dell’origine conformemente a uno specifico insieme di norme di origine.»;

4)

all’allegato 22-15, la nota a piè di pagina (3) è sostituita dalla seguente:

«(3)

Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie).

Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;

5)

all’allegato 22-16, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:

«(5)

Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie).

Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;

6)

all’allegato 22-17, la nota a piè di pagina (4) è sostituita dalla seguente:

«(4)

Da compilare se necessario. L’Unione, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali.»;

7)

all’allegato 22-17, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:

«(5)

Da compilare se necessario. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie).

Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.»;

8)

all’allegato 22-18, la nota a piè di pagina (5) è sostituita dalla seguente:

«(5)

Da compilare se necessario. L’Unione, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali.»;

9)

all’allegato 22-18, la nota a piè di pagina (6) è sostituita dalla seguente:

«(6)

Da compilare se necessario. Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. Se l’origine preferenziale di un prodotto da un paese, gruppo di paesi o territorio può essere acquisita conformemente a più di una norma di origine, i fornitori precisano il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci (ossia la convenzione PEM e/o le norme di origine transitorie).

Nel caso un paese, gruppo di paesi o territorio sia parte contraente della convenzione PEM e non sia precisato un quadro giuridico, si considera automaticamente che la dichiarazione del fornitore faccia riferimento alla convenzione PEM ai fini della determinazione dell’origine delle merci.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I paragrafi 2 e 9 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o settembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(4)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(5)  GU L 339 del 30.12.2019, pag. 1.

(6)  GU C 202 del 19.5.2022, pag. 1.


DECISIONI

30.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 309/6


DECISIONE (UE) 2022/2335 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2022

recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, l’articolo 100, paragrafo 2, l’articolo 167, paragrafo 3, e l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 (1), relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.

(2)

Il protocollo sulla cooperazione culturale («protocollo») (2), allegato all’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (3) («accordo»), definisce il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

(3)

Il protocollo contiene disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti dell’accordo.

(4)

A norma dell’articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni tale diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.

(5)

In conformità all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la Commissione deve avvisare la Repubblica di Corea dell’intenzione dell’Unione di non prolungare il periodo durante il quale è concesso il diritto alle coproduzioni, salvo che quattro mesi prima della scadenza del periodo in questione il Consiglio decida all’unanimità, su proposta della Commissione, di prolungarne la durata.

(6)

Nella sentenza del 1o marzo 2022 nella causa C-275/20, Commissione/Consiglio (4), la Corte di giustizia ha stabilito che la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 non è conforme all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nei limiti in cui richiede al Consiglio di votare all’unanimità. La regola di voto applicabile per l’adozione di decisioni come quelle previste dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 dovrebbe essere quella prevista dall’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, ossia il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

(7)

È pertanto opportuno sopprimere l’obbligo secondo cui il Consiglio è tenuto a deliberare all’unanimità ai fini della decisione sulla proroga del diritto.

(8)

In conformità dell’articolo 266 TFUE, al fine di dare rapida esecuzione alla sentenza, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169, la terza frase è soppressa.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

V. BALAŠ


(1)  Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

(2)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.

(3)  GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 1o marzo 2022, Commissione/Consiglio, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.


30.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 309/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2336 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2022

relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2020

[notificata con il numero C(2022) 8428]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b), d) e f),

considerando quanto segue:

(1)

Le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore dovrebbero essere determinate sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e dai costruttori a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per i veicoli di tale costruttore.

(2)

Le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione dovrebbero basarsi sui dati comunicati per i veicoli di tutti i costruttori.

(3)

Il fattore per zero-basse emissioni per ciascun costruttore dovrebbe essere determinato tenendo conto dei veicoli pesanti a zero-basse emissioni così comunicati.

(4)

La traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 e i crediti di emissioni per costruttore dovrebbero essere determinati sulla base del numero di veicoli pesanti nuovi, escludendo i veicoli professionali comunicati come tali.

(5)

I dati presentati nell’allegato della presente decisione si basano sui dati a disposizione della Commissione al 1o agosto 2022.

(6)

La Commissione potrebbe dover aggiornare i dati pubblicati nella presente decisione qualora dovesse ricevere dati supplementari che possano incidere sui risultati di tali calcoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Emissioni specifiche medie di CO2 per costruttore

Per il periodo di riferimento dell’anno 2020, le emissioni specifiche medie di CO2 per costruttore, di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1242, sono indicate nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Fattore per zero-basse emissioni per costruttore

Per il periodo di riferimento dell’anno 2020, il fattore per zero-basse emissioni per costruttore, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242, è indicato nella terza colonna della tabella di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 e crediti di emissioni per costruttore

Per il periodo di riferimento dell’anno 2020, la traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 e i crediti di emissioni per costruttore, di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1242, sono indicati rispettivamente nella quarta e quinta colonna della tabella di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 4

Emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi

Per il periodo di riferimento dell’anno 2020, le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione, calcolate applicando la formula di cui all’allegato I, punto 2.7, del regolamento (UE) 2019/1242, tenendo conto dei veicoli pesanti nuovi di tutti i costruttori, sono pari a: 52,46 g/tkm.

Articolo 5

La presente decisione è destinata ai costruttori seguenti:

(1)

DAIMLER TRUCK AG

Mercedesstr.120

70372 Stoccarda

Germania

(2)

DAF NV

P.O. box 90065

5602 PT Eindhoven

Paesi Bassi

(3)

Ford Otomotiv Sanayi AS

Akpinar Mah. Hasan Basri Cad No 2

34885 Sancaktepe Istanbul

Turchia

(4)

Iveco Magirus-AG

Nicolaus-Otto-Straße 27

89079 Ulm

Germania

(5)

IVECO SpA

via Puglia 35

10156 Torino

Italia

(6)

MAN TRUCK AND BUS SE

Dachauer Str 667

80995 Monaco

Germania

(7)

RENAULT TRUCK SA

99, Route de Lyon

69802 Saint Priest

Francia

(8)

SCANIA CV AB

Vagnmakarvagen 1

15187 Södertälje

Svezia

(9)

VOLVO TRUCK CORPORATION

Herkulesgatan 75

40508 Göteborg

Svezia

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202.

(2)  Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Tutte le voci si riferiscono al periodo di riferimento dell’anno 2020, quale definito all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1242.

Costruttore

Emissioni specifiche medie di CO2 di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm

Fattore per zero-basse emissioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1242

Traiettoria di riduzione delle emissioni di CO2 di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm

Crediti di emissioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1242, in g/tkm

DAIMLER TRUCK AG

52,65

0,999

51,35

-

DAF NV

55,05

1,000

54,21

-

Iveco Magirus-AG

54,81

1,000

52,01

-

IVECO SpA

33,00

0,998

29,69

-

Ford Otomotiv Sanayi AS

55,09

1,000

51,28

-

MAN TRUCK AND BUS SE

50,79

0,998

50,83

1 011

RENAULT TRUCK SA

50,61

0,998

48,67

-

SCANIA CV AB

50,23

1,000

51,86

49 534

VOLVO TRUCK CORPORATION

53,53

0,999

52,79

-


RACCOMANDAZIONI

30.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 309/12


RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/2337 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2022

sull’elenco europeo delle malattie professionali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Con la raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, del 19 settembre 2003, sull’elenco europeo delle malattie professionali (1), la Commissione ha raccomandato agli Stati membri di attuare una serie di misure volte ad aggiornare e migliorare vari aspetti delle loro politiche in materia di malattie professionali. Tali misure riguardano il riconoscimento, l’indennizzo e la prevenzione delle malattie professionali, la fissazione di obiettivi nazionali per la riduzione dei tassi delle malattie professionali, la dichiarazione e la registrazione delle malattie professionali, la raccolta di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie, la promozione della ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, il miglioramento della diagnosi delle malattie professionali, la diffusione di dati statistici ed epidemiologici sulle malattie professionali e la promozione di un contributo attivo dei sistemi sanitari pubblici nazionali alla prevenzione delle malattie professionali.

(2)

Dall’inizio del 2020 tutti gli Stati membri sono stati colpiti dalla pandemia di COVID-19, che ha causato gravi perturbazioni a tutti i settori e servizi e ha avuto ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori in tutta l’Unione europea (UE). La situazione epidemiologica legata alla COVID-19 nell’UE è oggi migliorata, principalmente grazie all’ampia disponibilità di vaccini, ma rimane problematica, in particolare in considerazione di possibili nuove ondate di COVID-19 e dell’emergere di varianti del virus SARS-CoV-2, nonché dei casi di sindrome post-COVID.

(3)

In tale contesto, nella sua comunicazione «Quadro strategico dell’UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 — Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione» (2) (il «quadro strategico dell’UE»), la Commissione ha annunciato tra l’altro l’aggiornamento della raccomandazione 2003/670/CE della Commissione al fine di includere la COVID-19, nell’ottica di promuovere il riconoscimento della COVID-19 come malattia professionale da parte degli Stati membri e incoraggiare la convergenza.

(4)

A seguito dell’adozione del quadro strategico dell’UE, il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) ha istituito un apposito gruppo di lavoro incaricato di preparare un progetto di parere per adozione da parte del CCSS sul tema dell’aggiornamento della raccomandazione 2003/670/CE al fine di includere la COVID-19. Il 18 maggio 2022 il CCSS ha adottato il relativo parere, nel quale si raccomanda l’inclusione della COVID-19 nell’allegato I della raccomandazione 2003/670/CE mediante l’aggiunta di una nuova voce n. 408 relativa alla COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione.

(5)

La presente raccomandazione tiene conto del parere del CCSS e inserisce la COVID-19 nell’allegato I della raccomandazione. Il termine «assistenza sanitaria e sociale» dovrebbe essere inteso come riferito alle attività economiche di cui alla sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2 (3). Per quanto riguarda le attività economiche diverse da quelle che rientrano nella sezione Q della classificazione statistica NACE Rev. 2, le condizioni stabilite, vale a dire l’esistenza di un «contesto pandemico» e l’esistenza di un «focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione», dovrebbero essere intese come stabilite cumulativamente. A tale riguardo, un «contesto pandemico» è da intendersi come tale quando gli organismi internazionali competenti, come l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dichiarano che alcuni focolai di una malattia costituiscono una pandemia mondiale. Ai sensi della nuova disposizione della raccomandazione è opportuno che gli Stati membri definiscano un «focolaio» conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali. Esiste un rischio «provato» di infezione in attività per le quali, conformemente alla legislazione o alle prassi nazionali, è stato stabilito un nesso causale tra il lavoro svolto e l’aumento dell’esposizione al SARS-CoV-2.

(6)

In linea con il principio di sussidiarietà e considerate le rispettive competenze dell’UE e degli Stati membri nei settori della sanità pubblica e della politica sociale ai sensi dei trattati, la determinazione delle misure di sanità pubblica da adottare in qualsiasi contesto pandemico, comprese quelle applicabili ai luoghi di lavoro e alle imprese, come pure la constatazione dell’esistenza di un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione, dovrebbero spettare agli Stati membri, che agiscono nel pieno rispetto del diritto dell’UE, compresa la legislazione dell’UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È in tale contesto opportuno tenere conto in particolare del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE [2020/0322(COD)] (4).

(7)

La relazione di Eurostat del 2021 sulla possibilità di riconoscere l’origine occupazionale della COVID-19 a livello nazionale nei paesi dell’UE e dell’EFTA (5) dimostra che la maggior parte degli Stati membri riconosce la COVID-19 come malattia professionale o infortunio sul lavoro, in linea con le condizioni definite a livello nazionale.

(8)

Anche se il riconoscimento delle malattie professionali è una questione strettamente legata alla concezione dei sistemi di sicurezza sociale, che è di competenza degli Stati membri, la Commissione promuove il riconoscimento da parte degli Stati membri delle malattie professionali che figurano nell’elenco europeo delle malattie professionali. Come indicato nel quadro strategico dell’UE, permane la necessità di prestare maggiore attenzione alle malattie professionali. In linea con i principi generali di prevenzione che costituiscono il fulcro della direttiva quadro del 1989 sulla sicurezza e la salute sul lavoro (6) e delle relative direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la presente raccomandazione dovrebbe divenire uno degli strumenti principali per la prevenzione delle malattie professionali a livello di UE. È inoltre importante sostenere i lavoratori colpiti, in particolare dalla COVID-19, e coloro che hanno perso familiari a causa dell’esposizione sul lavoro.

(9)

In linea con il quadro strategico dell’UE, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a coinvolgere attivamente tutti i soggetti interessati, in particolare le parti sociali, nell’elaborazione di misure volte a prevenire efficacemente le malattie professionali.

(10)

Il quadro strategico dell’UE fa riferimento alla necessità, da un lato, di rafforzare la base di conoscenze comprovate, a sostegno della legislazione e delle politiche e, dall’altro, di migliorare la ricerca e la raccolta di dati, tanto a livello di UE quanto a livello nazionale, quale prerequisito per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro. La cooperazione e lo scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi sono fondamentali per migliorare l’analisi e la prevenzione in tutta l’UE.

(11)

La raccomandazione agli Stati membri di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale è a tutt’oggi pertinente, tenendo conto del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nonché alla luce degli sviluppi connessi ai lavori pilota sulle statistiche europee delle malattie professionali (EODS).

(12)

L’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, istituita con regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ha il compito, fra l’altro, di fornire alle istituzioni e agli organismi dell’Unione e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico ed economico disponibili e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l’attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché di raccogliere, analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri. In tale contesto, è opportuno che l’Agenzia svolga anche un ruolo importante negli scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi in merito alla prevenzione delle malattie professionali.

(13)

I sistemi nazionali sanitari e di salute pubblica possono svolgere un ruolo importante nell’ottica di una migliore prevenzione delle malattie professionali, ad esempio attraverso una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

(14)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e tenuto conto, da un lato, del fatto che l’inclusione della COVID-19 nell’allegato I della presente raccomandazione è urgente, in particolare alla luce di possibili nuove ondate di COVID-19 e della comparsa di varianti del virus SARS-CoV-2, e, dall’altro, del fatto che la raccomandazione 2003/670/CE rimane ampiamente pertinente e idonea allo scopo, è opportuno che la presente raccomandazione inserisca la COVID-19 nell’allegato I e ribadisca il contenuto della raccomandazione 2003/670/CE della Commissione, fatti salvi ulteriori aggiornamenti della presente raccomandazione in una fase successiva,

RACCOMANDA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni nazionali legislative o regolamentari più favorevoli, si raccomanda agli Stati membri:

1)

di introdurre al più presto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive, l’elenco europeo di cui all’allegato I;

2)

di fare in modo che venga introdotto nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative il diritto all’indennizzo per malattia professionale al lavoratore che soffre di un’affezione non contenuta nell’elenco dell’allegato I ma di cui si possono determinare l’origine e la natura professionale, in particolare se tale malattia è contenuta nell’allegato II;

3)

di sviluppare e di migliorare le varie misure di prevenzione efficace delle malattie professionali menzionate nell’elenco di cui all’allegato I, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti interessati e ricorrendo, se del caso, a scambi di informazioni, di esperienze e di migliori prassi mediante l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro;

4)

di stabilire obiettivi nazionali quantificati per la riduzione dei tassi delle malattie professionali riconosciute e, in via prioritaria, di quelle indicate all’elenco europeo di cui all’allegato I;

5)

di garantire la dichiarazione di tutti i casi di malattie professionali, di rendere le loro statistiche sulle malattie professionali gradualmente compatibili con l’elenco europeo di cui all’allegato I e conformi ai lavori in corso sul sistema d’armonizzazione delle statistiche europee relative alle malattie professionali, in modo da disporre, per ogni caso di malattia professionale, di informazioni sull’agente o il fattore causale, la diagnosi medica e il sesso del paziente;

6)

di istituire un sistema per la raccolta di informazioni o di dati riguardanti l’epidemiologia delle malattie indicate nell’allegato II, o di qualsiasi altra malattia di natura professionale;

7)

di promuovere la ricerca nel settore delle affezioni legate a un’attività professionale, in particolare per le affezioni descritte all’allegato II e per i disturbi di natura psicosociale legati al lavoro;

8)

di garantire un’ampia diffusione dei documenti di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali incluse nei loro elenchi nazionali tenendo conto, in particolare, delle note di aiuto alla diagnosi delle malattie professionali pubblicate dalla Commissione;

9)

di trasmettere alla Commissione e rendere accessibili agli ambienti interessati, in particolare attraverso la rete d’informazione stabilita dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, i dati statistici ed epidemiologici relativi alle malattie professionali riconosciute a livello nazionale;

10)

di promuovere un contributo attivo dei sistemi sanitari nazionali alla prevenzione delle malattie professionali, in particolare mediante una maggiore sensibilizzazione del personale medico per migliorare la conoscenza e la diagnosi di queste malattie.

Articolo 2

Gli Stati membri stabiliscono i criteri di riconoscimento di ciascuna malattia professionale secondo la vigente legislazione o prassi nazionale.

Articolo 3

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 2003/670/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione circa le misure adottate per dar seguito alla nuova voce 408 della presente raccomandazione entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Gli Stati membri sono invitati a informare la Commissione ogniqualvolta siano adottate nuove misure in relazione all’attuazione della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022

Per la Commissione

Nicolas SCHMIT

Membro della Commissione


(1)  GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28.

(2)  COM(2021) 323 final.

(3)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KS-RA-07-015-EN.PDF

(4)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(5)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/7870049/13464590/KS-FT-21-005-EN-N.pdf/d960b3ee-7308-4fe7-125c-f852dd02a7c7?t=1632924169533

(6)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).

(8)  Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).


ALLEGATO I

Elenco europeo delle malattie professionali

Le malattie descritte in questo elenco devono essere direttamente connesse con la professione esercitata. La Commissione fisserà i criteri di riconoscimento per ciascuna delle malattie professionali descritte qui di seguito.

1.   Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

100

Acrilonitrile

101

Arsenico o suoi composti

102

Berillio (glucinio) o suoi composti

103.01

Ossido di carbonio

103.02

Ossicloruro di carbonio

104.01

Acido cianidrico

104.02

Cianuro e suoi composti

104.03

Isocianati

105

Cadmio o suoi composti

106

Cromo o suoi composti

107

Mercurio o suoi composti

108

Manganese o suoi composti

109.01

Acido nitrico

109.02

Ossido di azoto

109.03

Ammoniaca

110

Nichel o suoi composti

111

Fosforo o suoi composti

112

Piombo o suoi composti

113.01

Ossidi di zolfo

113.02

Acido solforico

113.03

Solfuro di carbonio

114

Vanadio o suoi composti

115.01

Cloro

115.02

Bromo

115.04

Iodio

115.05

Fluoro o suoi composti

116

Idrocarburi alifatici o aliciclici costituenti dell’etere di petrolio e della benzina

117

Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici o aliciclici

118

Alcool butilico, metilico e isopropilico

119

Glicole etilenico, glicole dietilenico, 1,4-butandiolo nonché i derivati nitrati dei glicoli e del glicerolo

120

Etere metilico, etere etilico, etere isopropilico, etere vinilico, etere dicloroisopropilico, guaiacolo, etere metilico e etere etilico del glicol-etilene

121

Acetone, cloroacetone, bromoacetone, esafluoroacetone, metilchetone, metil-n-butilchetone, metilisobutilchetone, diachetone, alcol, ossido di mesitilene, 2-metilcicloesanone

122

Esteri organofosforici

123

Acidi organici

124

Formaldeide

125

Nitroderivati alifatici

126.01

Benzene o suoi omologhi (gli omologhi del benzene sono definiti con la formula CnH2n-6)

126.02

Naftalene o suoi omologhi (l’omologo del naftalene è definito con la formula CnH2n-12)

126.03

Vinilbenzene e divinilbenzene

127

Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici

128.01

Fenoli o omologhi o loro derivati alogenati

128.02

Naftoli o omologhi o loro derivati alogenati

128.03

Derivati alogenati degli alchilarilossidi

128.04

Derivati alogenati degli alchilarilsolfuri

128.05

Benzochinoni

129.01

Ammine aromatiche o idrazine aromatiche o loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati o solfonati

129.02

Ammine alifatiche e loro derivati alogenati

130.01

Nitroderivati degli idrocarburi aromatici

130.02

Nitroderivati dei fenoli o del loro omologhi

131

Antimonio e derivati

132

Esteri dell’acido nitrico

133

Acido solfidrico

135

Encefalopatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

136

Polineuropatie dovute a solventi organici non compresi sotto altre voci

2.   Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

201

Affezioni cutanee e cancri cutanei dovuti:

201.01

Alla fuliggine

201.03

Al catrame

201.02

Al bitume

201.04

Alla pece

201.05

All’antracene o ai suoi composti

201.06

Agli oli e ai grassi minerali

201.07

Alla paraffina grezza

201.08

Al carbazolo o ai suoi composti

201.09

Ai sottoprodotti di distillazione del carbon fossile

202

Affezioni cutanee provocate nell’ambiente professionale da sostanze allergizzanti o irritanti, scientificamente riconosciute, non comprese sotto altre voci

3.   Malattie provocate dall’inalazione di sostanze ed agenti non compresi sotto altre voci

301

Malattie dell’apparato respiratorio e cancri

301.11

Silicosi

301.12

Silicosi associata alla tubercolosi polmonare

301.21

Asbestosi

301.22

Mesotelioma consecutivo all’inalazione di polveri d’amianto

301.31

Pneumoconiosi dovute alle polveri di silicati

302

Complicazione dell’asbestosi da cancro bronchiale

303

Affezioni broncopolmonari provocate dalle polveri di metalli sinterizzati

304.01

Alveoliti allergiche estrinseche

304.02

Affezione polmonare provocata dall’inalazione di polveri e di fibre di cotone, di lino, di canapa, di iuta, di sisal e di bagassa

304.04

Affezioni respiratorie provocate dall’inalazione di polveri di cobalto, di stagno, di bario e di grafite

304.05

Siderosi

305.01

Affezioni cancerose delle vie respiratorie superiori provocate dalle polveri di legno

304.06

Asme di carattere allergico provocate dall’inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

304.07

Riniti di carattere allergico provocate dall’inalazione di sostanze allergizzanti riconosciute tali ogni volta e inerenti al tipo di lavoro

306

Affezioni fibrotiche della pleura, con restrizione respiratoria, causate dall’amianto

307

Bronchite ostruttiva cronica o enfisema dei minatori di carbon fossile

308

Cancro al polmone causato dall’inalazione delle polveri d’amianto

309

Affezioni broncopolmonari dovute alle polveri o ai fumi di alluminio o dei suoi composti

310

Affezioni broncopolmonari causate dalle polveri di scorie di Thomas

4.   Malattie infettive e parassitarie

401

Malattie infettive o parassitarie trasmesse all’uomo da animali o da resti di animali

402

Tetano

403

Brucellosi

404

Epatite virale

405

Tubercolosi

406

Amebiasi

407

Altre malattie infettive provocate dal lavoro svolto nei settori della prevenzione, delle cure sanitarie, dell’assistenza a domicilio e di altre attività assimilabili per le quali è stato provato un rischio di infezione

408

COVID-19 provocata dal lavoro svolto nei settori della prevenzione delle malattie, dell’assistenza sanitaria e sociale e dell’assistenza domiciliare o, in un contesto pandemico, in settori in cui si registra un focolaio nell’ambito di attività per le quali è stato provato un rischio di infezione

5.   Malattie provocate dai seguenti agenti fisici

502.01

Cataratta provocata dalle radiazioni termiche

502.02

Affezioni congiuntivali provocate dall’esposizione ai raggi ultravioletti

503

Ipoacusia o sordità provocate dal rumore lesivo

504

Malattia provocata dalla compressione o decompressione atmosferiche

505.01

Malattie osteoarticolari delle mani e dei polsi provocate dalle vibrazioni meccaniche

505.02

Malattie angioneurotiche provocate dalle vibrazioni meccaniche

506.10

Malattie delle borse periarticolari dovute alla pressione

506.11

Borsite pre e sottorotulea

506.12

Borsite oleocranica

506.13

Borsite della spalla

506.21

Malattie provocate da superattività delle guaine tendinee

506.22

Malattie provocate da superattività del tessuto peritendineo

506.23

Malattie provocate da superattività delle inserzioni muscolari e tendinee

506.30

Lesioni del menisco provocate da lavori prolungati effettuati in posizione inginocchiata o accovacciata

506.40

Paralisi dei nervi dovute alla pressione

506.45

Sindrome del canale carpale

507

Nistagmo dei minatori

508

Malattie provocate dalle radiazioni ionizzanti


ALLEGATO II

Elenco complementare delle malattie di sospetta origine professionale che dovrebbero formare oggetto di una dichiarazione e che potrebbero essere inserite in futuro nell’allegato I dell’elenco europeo

2.1   Malattie provocate dai seguenti agenti chimici

2.101

Ozono

2.102

Idrocarburi alifatici diversi da quelli di cui alla voce 1.116 dell’allegato I

2.103

Difenile

2.104

Decalina

2.105

Acidi aromatici - Anidridi aromatiche o loro derivati alogenati

2.106

Ossido di difenile

2.107

Tetraidrofurano

2.108

Tiofene

2.109

Metacrilonitrile

2.110

Acetonitrile

2.111

Tioalcoli

2.112

Mercaptani e tioeteri

2.113

Tallio o suoi composti

2.114

Alcoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.118 dell’allegato I

2.115

Glicoli o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.119 dell’allegato I

2.116

Eteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.120 dell’allegato I

2.117

Chetoni o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.121 dell’allegato I

2.118

Esteri o loro derivati alogenati diversi da quelli di cui alla voce 1.122 dell’allegato I

2.119

Furfurolo

2.120

Tiofenoli o omologhi o loro derivati alogenati

2.121

Argento

2.122

Selenio

2.123

Rame

2.124

Zinco

2.125

Magnesio

2.126

Platino

2.127

Tantalio

2.128

Titanio

2.129

Terpeni

2.130

Borani

2.140

Malattie provocate dall’inalazione di polveri di madreperla

2.141

Malattie provocate da sostanze ormonali

2.150

Carie dentarie dovute ai lavori effettuati nelle industrie del cioccolato, dello zucchero e della farina

2.160

Ossido di silicio

2.170

Idrocarburi aromatici policiclici non compresi sotto altre voci

2.190

Dimetilformammide

2.2   Malattie della pelle causate da sostanze e agenti non compresi sotto altre voci

2.201

Affezioni cutanee allergiche e ortoergiche non riconosciute nell’allegato I

2.3   Malattie provocate dall’inalazione di sostanze non comprese sotto altre voci

2.301

Fibrosi polmonari dovute ai metalli non compresi nell’elenco europeo

2.303

Affezioni broncopolmonari e cancri broncopolmonari dovuti all’esposizione

alla fuliggine

al catrame

al bitume

alla pece

all’antracene o suoi composti

agli oli e grassi minerali

2.304

Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre minerali artificiali

2.305

Affezioni broncopolmonari dovute alle fibre sintetiche

2.307

Affezioni respiratorie, in particolare l’asma, causate da sostanze irritanti non comprese nell’allegato I

2.308

Cancro della laringe causato dall’inalazione delle polveri d’amianto

2.4   Malattie infettive e parassitarie non descritte nell’allegato I

2.401

Malattie parassitarie

2.402

Malattie tropicali

2.5   Malattie provocate dagli agenti fisici

2.501

Avulsioni provocate da superattività delle apofisi spinose

2.502

Discopatie della colonna dorsolombare provocate da vibrazioni verticali ripetute dell’insieme del corpo

2.503

Noduli alle corde vocali provocati da sforzi prolungati della voce per ragioni professionali


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