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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 150, 7 giugno 2019


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 150

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

62° anno
7 giugno 2019


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ( 1 )

226

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale ( 1 )

253

 

*

Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

296

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/876 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

All'indomani della crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, l'Unione ha attuato una riforma sostanziale del quadro regolamentare dei servizi finanziari per aumentare la resilienza degli enti finanziari. Questa riforma era basata in larga parte su norme internazionali concordate nel 2010 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB), note come quadro di Basilea III. Tra le numerose misure, il pacchetto di riforme comprendeva l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che hanno rafforzato i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (enti).

(2)

Pur avendo reso il sistema finanziario più stabile e resiliente a numerosi tipi di shock e crisi che potrebbero verificarsi in futuro, la riforma non ha affrontato in modo esauriente tutti i problemi individuati. Una ragione importante alla base di ciò è il fatto che all'epoca gli organismi di normazione internazionali, come il CBVB e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), non avevano ancora terminato i lavori per giungere a soluzioni concordate a livello internazionale su queste tematiche. Ora che sono stati completati i lavori su importanti riforme supplementari è opportuno affrontare i problemi ancora da risolvere.

(3)

Nella comunicazione del 24 novembre 2015, dal titolo «Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione ha riconosciuto la necessità di un'ulteriore riduzione del rischio e si è impegnata a portare avanti una proposta legislativa basata su norme concordate a livello internazionale. L'esigenza di adottare ulteriori misure legislative concrete in termini di riduzione dei rischi nel settore finanziario è stata riconosciuta dal Consiglio nelle conclusioni del 17 giugno 2016 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del 10 marzo 2016 sull'Unione bancaria — Relazione annuale 2015 (6).

(4)

Oltre a rafforzare ulteriormente la resilienza del sistema bancario europeo e la fiducia dei mercati nei suoi confronti, le misure di riduzione del rischio dovrebbero permettere di progredire ulteriormente verso il completamento dell'Unione bancaria. Queste misure dovrebbero essere considerate anche nel contesto delle sfide di più ampia portata a cui deve far fronte l'economia dell'Unione, in particolare la necessità di promuovere la crescita e l'occupazione in un contesto di prospettive economiche incerte. In questo quadro sono state varate diverse iniziative strategiche importanti, come il piano di investimenti per l'Europa e l'Unione dei mercati dei capitali, per rafforzare l'economia dell'Unione. È pertanto importante che tutte le misure di riduzione del rischio interagiscano agevolmente sia con queste iniziative che con le recenti riforme di portata più vasta che riguardano il settore finanziario.

(5)

Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere equivalenti alle norme concordate a livello internazionale e garantire il mantenimento dell'equivalenza della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 con il quadro di Basilea III. Gli adeguamenti mirati per rispecchiare le specificità dell'UE e tener conto di considerazioni strategiche di più ampio respiro dovrebbero essere limitati in termini di portata o di durata al fine di non interferire con la generale solidità del quadro prudenziale.

(6)

È inoltre opportuno migliorare le misure di riduzione del rischio nonché, in particolare, gli obblighi di segnalazione e informativa in vigore al fine di garantirne un'applicazione più proporzionata e tale da non creare un onere di conformità eccessivo, in particolare per gli enti più piccoli e meno complessi.

(7)

Allo scopo di introdurre requisiti mirati e meno rigorosi quanto all'applicazione del principio di proporzionalità, è necessaria una definizione esatta degli enti piccoli e non complessi. Un'unica soglia assoluta non risponde di per sé alle specificità dei mercati bancari nazionali. Occorre dunque che gli Stati membri possano avvalersi di discrezionalità per adeguare la soglia al contesto nazionale e, se del caso, modificarla al ribasso. Poiché le dimensioni di un ente non sono di per sé determinanti per il suo profilo di rischio, occorre inoltre garantire, mediante ulteriori criteri qualitativi, che solo gli istituti che soddisfano tutti i criteri pertinenti siano considerati piccoli e non complessi e possano beneficiare di norme più proporzionate.

(8)

I coefficienti di leva finanziaria contribuiscono a preservare la stabilità finanziaria agendo come meccanismo di protezione nel quadro dei requisiti patrimoniali basati sul rischio e impedendo la costituzione di un eccesso di leva finanziaria durante i periodi di crescita economica. Il CBVB ha rivisto la norma internazionale sul coefficiente di leva finanziaria per precisare ulteriormente alcuni aspetti della struttura di tale coefficiente. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato alla norma rivista in modo da garantire condizioni di parità a livello internazionale agli enti stabiliti nell'Unione che operano al di fuori dell'Unione, e da garantire che il coefficiente di leva finanziaria rimanga un'efficace integrazione ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Pertanto, è opportuno introdurre un requisito di coefficiente di leva finanziaria che integri l'attuale sistema di segnalazione e informativa per quanto concerne il coefficiente di leva finanziaria.

(9)

Per non limitare inutilmente l'erogazione di prestiti da parte degli enti ad imprese e famiglie ed evitare ingiustificati effetti negativi sulla liquidità del mercato, il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere fissato a un livello tale da costituire un meccanismo di protezione credibile contro il rischio di leva finanziaria eccessiva, senza ostacolare la crescita economica.

(10)

L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ha concluso nella sua relazione del 3 agosto 2016 sul requisito di coefficiente di leva finanziaria, che un coefficiente di leva finanziaria del capitale di classe 1 calibrato al 3 % per qualsiasi tipo di ente creditizio costituirebbe un meccanismo di protezione credibile. Un requisito di coefficiente di leva finanziaria pari al 3 % è stato concordato anche a livello internazionale dal CBVB. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere calibrato al 3 %.

(11)

Tuttavia un requisito di coefficiente di leva finanziaria del 3 % limiterebbe determinati modelli aziendali e linee di business più di altri. In particolare sarebbero colpiti in modo sproporzionato i prestiti pubblici da parte delle banche pubbliche di sviluppo e i crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico. Il coefficiente di leva finanziaria dovrebbe pertanto essere corretto per tali tipi di esposizioni. Di conseguenza, dovrebbero essere stabiliti criteri chiari che consentano di accertare il mandato pubblico di tali enti creditizi e che coprano aspetti quali la loro istituzione, il tipo di attività svolte, i loro obiettivi, i meccanismi di garanzia da parte degli enti pubblici e i limiti alle attività di raccolta dei depositi. La forma e le modalità di istituzione di tali enti creditizi dovrebbero tuttavia rimanere a discrezione dell'amministrazione centrale, dell'amministrazione regionale o dell'autorità locale dello Stato membro e possono consistere nella creazione di un nuovo ente creditizio o nell'acquisizione, anche attraverso concessioni e nel contesto di procedure di risoluzione, di un'entità già esistente da parte di tali autorità pubbliche.

(12)

Inoltre il coefficiente di leva non dovrebbe compromettere l'erogazione ai clienti di servizi centrali di compensazione da parte degli enti. Pertanto i margini iniziali sulle operazioni in strumenti derivati compensate a livello centrale che gli enti ricevono dai loro clienti e trasmettono alle controparti centrali (CCP) dovrebbero essere esclusi dalla misura dell'esposizione complessiva.

(13)

In circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione di talune esposizioni verso le banche centrali dal coefficiente di leva finanziaria e al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie, è opportuno che le autorità competenti possano escludere temporaneamente tali esposizioni dalla misura dell'esposizione complessiva. A tal fine, previa consultazione con la pertinente banca centrale, le suddette autorità dovrebbero dichiarare pubblicamente l'esistenza di tali circostanze eccezionali. Il requisito di coefficiente di leva finanziaria dovrebbe essere ricalibrato in modo proporzionato per compensare l'impatto dell'esclusione. Tale ricalibrazione dovrebbe, da un lato, garantire l'esclusione di rischi per la stabilità finanziaria che possono incidere sui relativi settori bancari, dall'altro far sì che sia preservata la resilienza offerta dal coefficiente di leva finanziaria.

(14)

È opportuno istituire un requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria per gli enti considerati a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) ai sensi della direttiva 2013/36/UE e delle norme del CBVB sulla riserva del coefficiente di leva finanziaria per le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB) pubblicate nel dicembre 2017. Il coefficiente di leva finanziaria è stato calibrato dal CBVB allo scopo specifico di mitigare i rischi per la stabilità finanziaria comparativamente più elevati posti dalle G-SIB e, per tali motivi, dovrebbe applicarsi agli G-SII solo in questa fase. Occorrerebbe tuttavia svolgere ulteriori analisi per determinare se sia opportuno applicare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria ad altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) a norma della direttiva 2013/36/UE e, in tal caso, in che modo debba essere adattata la calibrazione alle caratteristiche specifiche di detti enti.

(15)

Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato le modalità di funzionamento della capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), che sono state approvate dal G-20 in occasione del vertice del novembre 2015 in Turchia. La disciplina TLAC prevede che le G-SIB detengano un numero sufficiente di passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite (sottoponibili a bail-in), al fine di garantire che, in caso di risoluzione, l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione siano adeguati e rapidi. La norma TLAC dovrebbe essere attuata nel diritto dell'Unione.

(16)

L'applicazione della norma TLAC nel diritto dell'Unione deve tenere conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Poiché la norma TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo di assicurare che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della norma TLAC dovrebbe essere inserito nel regolamento (UE) n. 575/2013 attraverso un nuovo requisito di fondi propri e passività ammissibili, mentre la maggiorazione specifica per ente per G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti che non sono G-SII dovrebbero essere introdotti mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Le disposizioni che introducono la disciplina TLAC nel regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere lette in combinato disposto con le disposizioni introdotte nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014 e con la direttiva 2013/36/UE.

(17)

Secondo la norma TLAC che concerne solo i G-SIB, il requisito minimo che prevede un importo sufficiente di fondi propri e passività con un'elevata capacità di assorbimento delle perdite inserito nel presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto ai G-SII. Tuttavia le norme concernenti le passività ammissibili inserite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutti gli enti, in linea con gli adeguamenti e i requisiti supplementari di cui alla direttiva 2014/59/UE.

(18)

In linea con la disciplina TLAC, il requisito per i fondi propri e le passività ammissibili dovrebbe applicarsi alle entità soggette a risoluzione che sono esse stesse G-SII o che sono parte di un gruppo individuato come G-SII. Il requisito per i fondi propri e le passività ammissibili dovrebbe applicarsi su base individuale o su base consolidata, a seconda che tali entità soggette a risoluzione siano enti autonomi senza filiazioni o imprese madri.

(19)

La direttiva 2014/59/UE consente l'uso degli strumenti di risoluzione non solo per gli enti ma anche per le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista. Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri dovrebbero pertanto avere una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite allo stesso modo degli enti imprese madri.

(20)

Per garantire l'efficacia del requisito per i fondi propri e le passività ammissibili è essenziale che gli strumenti detenuti per soddisfare tale requisito abbiano un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Non dispongono di tale capacità né le passività che sono escluse dallo strumento del bail-in di cui alla direttiva 2014/59/UE né altre passività che, pur essendo sottoponibili a bail-in in linea di principio, potrebbero creare difficoltà nell'essere sottoposte a bail-in nella pratica. Tali passività non dovrebbero pertanto essere considerate ammissibili per il requisito per i fondi propri e le passività ammissibili. Gli strumenti di capitale e le passività subordinate hanno invece un'elevata capacità di assorbimento delle perdite. Inoltre dovrebbe essere riconosciuto in una certa misura il potenziale di assorbimento delle perdite delle passività di rango pari a talune passività escluse, in linea con la disciplina TLAC.

(21)

Al fine di evitare il doppio conteggio delle passività ai fini del requisito per i fondi propri e le passività ammissibili, dovrebbero essere introdotte norme per la deduzione degli elementi delle passività ammissibili detenuti che rispecchiano il corrispondente metodo di deduzione già sviluppato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti di capitale. Questo metodo prevede che gli strumenti di passività ammissibili detenuti siano prima dedotti dalle passività ammissibili e, poi nella misura in cui non esistano passività sufficienti, che tali strumenti di passività ammissibili siano dedotti dagli strumenti di classe 2.

(22)

La disciplina TLAC prevede per le passività alcuni criteri di computabilità più severi degli attuali criteri di computabilità per gli strumenti di capitale. Per garantire la coerenza, i criteri di computabilità per gli strumenti di capitale dovrebbero essere allineati per quanto riguarda la non ammissibilità degli strumenti emessi da società veicolo a partire dal 1o gennaio 2022.

(23)

È necessario prevedere una procedura di approvazione chiara e trasparente per gli strumenti del capitale primario di classe 1 che possa contribuire a mantenere elevata la qualità di tali strumenti. A tal fine, le autorità competenti dovrebbero essere responsabili di approvare tali strumenti prima che gli enti possano classificarli come strumenti di capitale primario di classe 1. Tuttavia, le autorità competenti non dovrebbero essere tenute a imporre l'autorizzazione preventiva degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi sulla base di una documentazione giuridica già approvata dall'autorità competente e disciplinata da disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle che disciplinano gli strumenti di capitale per i quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente a classificarli come strumenti del capitale primario di classe 1. In tal caso, invece di richiedere l'approvazione preventiva, gli enti dovrebbero avere la possibilità di informare le rispettive autorità competenti circa la loro intenzione di emettere tali strumenti. È opportuno che agiscano con sufficiente anticipo rispetto al momento in cui gli strumenti vengono classificati come strumenti del capitale primario di classe 1, in modo da lasciare il tempo alle autorità competenti di rivedere gli strumenti, se necessario. In considerazione del ruolo svolto dall'ABE nel conseguimento di una maggiore convergenza delle prassi in materia di vigilanza e nel miglioramento della qualità degli strumenti di fondi propri, le autorità competenti dovrebbero consultare l'ABE prima di approvare qualsiasi nuova forma di strumento del capitale primario di classe 1.

(24)

Gli strumenti di capitale sono ammissibili come strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 solo nella misura in cui rispettano i pertinenti criteri di computabilità. Tali strumenti di capitale possono essere costituiti da capitale o da passività, inclusi i prestiti subordinati che soddisfano tali criteri.

(25)

Gli strumenti di capitale o parti di essi dovrebbero poter essere considerati strumenti di fondi propri solo nella misura in cui siano versati. Sino a che non siano versate parti di uno strumento, queste non dovrebbero poter essere considerate strumenti di fondi propri.

(26)

Gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili non dovrebbero essere soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbimento delle perdite nella risoluzione. Ciò non dovrebbe significare che le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività debbano contenere una clausola precisante espressamente che lo strumento non è soggetto a diritti di compensazione o di netting.

(27)

A causa dell'evoluzione del settore bancario in un ambiente sempre più digitale il software sta diventando un tipo di attività più importante. Le attività sotto forma di software valutate prudentemente, il cui valore non sia intaccato significativamente dalla risoluzione, insolvenza o liquidazione di un ente, non dovrebbero essere soggette a deduzione delle attività immateriali dal capitale primario di classe 1. Tale precisazione è importante in quanto quello di software è un concetto ampio che comprende molti tipi diversi di attività, e non tutti conservano il proprio valore in una situazione di cessazione dell'attività. In tale contesto, si dovrebbe tener conto delle disparità nella valutazione e nell'ammortamento delle attività sotto forma di software e le vendite realizzate di tali attività. Inoltre, si dovrebbero prendere in considerazione gli sviluppi internazionali e le differenze nel trattamento normativo degli investimenti in software, le diverse norme prudenziali applicabili agli enti e alle imprese di assicurazione, nonché la diversità del settore finanziario nell'Unione, comprese le entità non regolamentate le quali società di tecnologia finanziaria.

(28)

Al fine di evitare «effetti precipizio» (cliff-edge effects), è necessario prevedere una clausola grandfathering per gli strumenti esistenti per quanto riguarda alcuni criteri di computabilità. Per le passività emesse prima del 27 giugno 2019, è opportuno rinunciare all'applicazione di alcuni criteri di computabilità per gli strumenti di fondi propri e le passività ammissibili. Tale grandfathering dovrebbe essere applicata sia alle passività che entrano, se del caso, nel calcolo della parte subordinata del TLAC e della parte subordinata del MREL conformemente alla direttiva 2014/59/UE, sia alle passività che entrano, se del caso, nel calcolo della parte non subordinata del TLAC e alla parte non subordinata del MREL conformemente alla direttiva 2014/59/UE. Per gli strumenti di fondi propri, la grandfathering dovrebbe terminare il 28 giugno 2025.

(29)

Gli strumenti di passività ammissibili, compresi quelli con durata residua inferiore a un anno, possono essere rimborsati soltanto dopo che l'autorità di risoluzione abbia concesso la sua autorizzazione preventiva. Tale autorizzazione potrebbe essere anche un'autorizzazione preventiva generale, nel qual caso il rimborso dovrebbe avvenire entro il periodo di tempo limitato e per l'importo predeterminato previsti da tale autorizzazione preventiva generale.

(30)

Dopo l'adozione del regolamento (UE) n. 575/2013, la norma internazionale sul trattamento prudenziale delle esposizioni degli enti verso le CCP è stata modificata per migliorare il trattamento delle esposizioni degli enti verso le CCP qualificate (QCCP). Tra le revisioni importanti di tale norma figurano l'uso di un metodo unico per determinare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia, un massimale esplicito per i requisiti complessivi di fondi propri applicato alle esposizioni verso le QCCP, e un metodo più sensibile al rischio per rispecchiare il valore dei derivati nel calcolo delle risorse ipotetiche di una QCCP. Nel contempo il trattamento delle esposizioni verso le CCP non qualificate è rimasto immutato. Dato che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un trattamento più adeguato al contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.

(31)

Al fine di garantire che gli enti gestiscano adeguatamente le loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in organismi di investimento collettivi (OIC), le norme che specificano il trattamento di tali esposizioni dovrebbero essere sensibili al rischio e promuovere la trasparenza in relazione alle esposizioni sottostanti degli OIC. Relativamente a queste esposizioni il CBVB ha quindi adottato una norma rivista che stabilisce una chiara gerarchia dei metodi di calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio. Questa gerarchia riflette il grado di trasparenza delle esposizioni sottostanti. Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere allineato a tali norme concordate a livello internazionale.

(32)

Per gli enti che forniscono un impegno di valore minimo a beneficio ultimo dei clienti al dettaglio per un investimento in quote o azioni di un OIC, anche nel quadro di un sistema pensionistico privato patrocinato dal governo, non sono richiesti pagamenti da parte dell'ente o dell'organismo inclusi nel medesimo ambito del consolidamento prudenziale, a meno che il valore delle quote o delle azioni dell'OIC del cliente non scenda al di sotto dell'importo garantito in uno o più momenti specificati nel contratto. Nella pratica, la probabilità che tale impegno venga esercitato è pertanto scarsa. Laddove l'impegno di valore minimo di un ente sia limitato ad una percentuale dell'importo che un cliente aveva inizialmente investito in quote o azioni di un OIC (impegno di valore minimo ad importo fisso) ovvero limitato ad un importo che dipende dalla performance degli indicatori finanziari o degli indici di mercato fino a un dato momento, qualunque differenza attualmente positiva tra il valore delle quote o delle azioni del cliente e il valore attuale dell'importo garantito a una data precisa costituisce una riserva e riduce il rischio che l'ente debba pagare l'importo garantito. Tutte queste ragioni giustificano un fattore di conversione ridotto.

(33)

Per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del rischio di controparte, il regolamento (UE) n. 575/2013 attualmente consente agli enti di scegliere tra tre diversi metodi standardizzati: il metodo standardizzato, il metodo del valore di mercato e il metodo dell'esposizione originaria.

(34)

Questi metodi standardizzati, tuttavia, non riconoscono in modo adeguato la capacità che le garanzie reali hanno di ridurre il rischio delle esposizioni. Le loro calibrazioni sono obsolete e non riflettono l'elevato livello di volatilità osservato durante la crisi finanziaria. Inoltre non riconoscono adeguatamente i vantaggi derivanti dalla compensazione. Per ovviare a tali carenze, il CBVB ha deciso di sostituire il metodo standardizzato e il metodo del valore di mercato con un nuovo metodo standardizzato per il calcolo del valore dell'esposizione delle esposizioni in strumenti derivati, denominato metodo standardizzato per il rischio di controparte (SA-CCR). Dato che la revisione delle norme internazionali ha introdotto un nuovo metodo standardizzato più adeguato al contesto della compensazione centrale, il diritto dell'Unione dovrebbe essere modificato per incorporare tali norme.

(35)

Il metodo SA-CCR è più sensibile al rischio rispetto al metodo standardizzato e al metodo del valore di mercato, e dovrebbe quindi condurre a requisiti di fondi propri che riflettono meglio i rischi connessi alle operazioni in strumenti derivati degli enti. Al tempo stesso, per alcuni degli enti che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato il metodo SA-CCR può risultare troppo complesso e oneroso da applicare. Per gli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, e per gli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata, dovrebbe essere introdotta una versione semplificata del metodo SA-CCR («metodo SA-CCR semplificato»). Tale versione semplificata sarà meno sensibile al rischio rispetto al metodo SA-CCR e dovrebbe quindi essere adeguatamente calibrata per garantire che il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati non sia sottostimato.

(36)

Per gli enti che hanno esposizioni limitate in strumenti derivati e che attualmente utilizzano il metodo del valore di mercato o il metodo dell'esposizione originaria, sia il metodo SA-CCR che il metodo SA-CCR semplificato potrebbero essere troppo complessi da applicare. Il metodo dell'esposizione originaria dovrebbe quindi essere riservato, quale approccio alternativo, a quegli enti che soddisfano criteri di computabilità predefiniti, nonché agli enti che fanno parte di un gruppo che soddisfa tali criteri su base consolidata, ma dovrebbe essere rivisto per affrontarne le principali carenze.

(37)

Per guidare un ente nella scelta dei metodi autorizzati è opportuno introdurre criteri chiari. Questi criteri dovrebbero essere basati sull'entità delle attività in strumenti derivati dell'ente, che indica il grado di sofisticatezza che l'ente stesso dovrebbe garantire per calcolare il valore dell'esposizione.

(38)

Durante la crisi finanziaria le perdite nel portafoglio di negoziazione di alcuni enti stabiliti nell'Unione sono state notevoli. Per alcuni di essi il livello di copertura patrimoniale richiesto per queste perdite si è rivelato insufficiente, costringendoli a chiedere un sostegno finanziario pubblico straordinario. Queste considerazioni hanno indotto il CBVB ad eliminare una serie di carenze nel trattamento prudenziale delle posizioni del portafoglio di negoziazione che rappresenta i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

(39)

Nel 2009 il primo pacchetto di riforme è stato messo a punto a livello internazionale e recepito nel diritto dell'Unione con la direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). La riforma del 2009 non ha tuttavia affrontato le carenze strutturali delle norme sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. La mancanza di chiarezza in merito al confine tra il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario ha creato possibilità di arbitraggio regolamentare, mentre la mancanza di sensibilità al rischio dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato non ha permesso di rispecchiare l'intera gamma di rischi cui erano esposti gli enti.

(40)

Il CBVB ha avviato il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (FRTB) per ovviare a le carenze strutturali delle norme sui requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Tali lavori hanno dato luogo alla pubblicazione del gennaio 2016 di un quadro del rischio di mercato riveduto. Nel dicembre 2017 il gruppo dei governatori delle banche centrali e dei capi delle autorità di vigilanza ha convenuto di prorogare la data di attuazione del quadro del rischio di mercato riveduto al fine di concedere più tempo a tutti gli enti per sviluppare la necessaria infrastruttura dei sistemi ma anche affinché il CBVB affronti alcune questioni specifiche relative al quadro, in particolare un riesame delle calibrazioni dei metodi basati su modelli standardizzati e interni per garantire la coerenza con le aspettative originarie del CBVB. Una volta completato tale riesame, e prima che venga realizzata una valutazione di impatto per valutare gli effetti sugli enti dell'Unione delle corrispondenti revisioni dell'FRTB, tutti gli enti che sarebbero soggetti al quadro dell'FRTB nell'Unione dovrebbero cominciare a comunicare i calcoli risultanti dal metodo standardizzato riveduto. A tal fine, onde rendere pienamente operativi i calcoli per gli obblighi di segnalazione in linea con gli sviluppi internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La Commissione dovrebbe adottare tale atto delegato entro il 31 dicembre 2019. Gli enti dovrebbero cominciare a comunicare tale calcolo entro un anno dall'adozione di tale atto delegato. Inoltre, gli enti che vengono autorizzati a utilizzare a fini di segnalazione il metodo basato su modelli standardizzati del quadro dell'FRTB, dovrebbero comunicare altresì il calcolo relativo al metodo basato sui modelli interni tre anni dopo che sia diventato pienamente operativo.

(41)

L'introduzione di obblighi di segnalazione per i metodi dell'FRTB dovrebbe essere considerata un primo passo verso la piena attuazione dei metodi dell'FRTB nell'Unione. Tenendo conto delle revisioni finali del quadro dell'FRTB realizzate dal CBVB, i risultati dell'impatto di tali revisioni sugli enti dell'Unione e sui metodi dell'FRTB già stabiliti nel presente regolamento per gli obblighi di segnalazione, la Commissione dovrebbe presentare, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2020 relativamente al modo in cui il quadro dell'FRTB debba essere attuato nell'Unione per stabilire i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

(42)

Il trattamento proporzionale del rischio di mercato dovrebbe applicarsi anche agli enti con scarse attività del portafoglio di negoziazione, consentendo a più enti con attività di negoziazione limitate di applicare il quadro del rischio di credito per le posizioni del portafoglio bancario, come previsto nell'ambito della versione riveduta della deroga per operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni. Si dovrebbe tenere conto del principio di proporzionalità anche quando la Commissione riesamina il modo in cui gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbero calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. In particolare, la calibrazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni dovrebbe essere riveduta alla luce degli sviluppi a livello internazionale. Nel frattempo gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di medie dimensioni, nonché gli enti con operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione limitate, dovrebbero essere esentati dagli obblighi di segnalazione nel quadro dell'FRTB.

(43)

Il quadro in materia di grandi esposizioni dovrebbe essere rafforzato per migliorare la capacità degli enti di assorbire le perdite e di rispettare meglio le norme internazionali. A tal fine, dovrebbe essere utilizzato capitale di qualità superiore come base patrimoniale per il calcolo del limite delle grandi esposizioni e le esposizioni verso i derivati su crediti dovrebbero essere calcolate conformemente al metodo SA-CCR. Inoltre il limite alle esposizioni che i G-SII possono avere nei confronti di altri G-SII dovrebbe essere abbassato al fine di ridurre i rischi sistemici legati alle interconnessioni tra grandi enti e l'impatto potenziale del default della controparte del G-SII sulla stabilità finanziaria.

(44)

Il coefficiente di copertura della liquidità (LCR) garantisce che gli enti siano in grado di resistere a forti stress a breve termine, ma non garantisce che tali enti abbiano una struttura di finanziamento stabile su un orizzonte a più lungo termine. È così emersa l'esigenza di stabilire a livello dell'Unione un requisito vincolante dettagliato di finanziamento stabile, che dovrebbe essere soddisfatto costantemente al fine di prevenire eccessivi disallineamenti di scadenza tra attività e passività e la dipendenza eccessiva dai finanziamenti all'ingrosso a breve termine.

(45)

In linea con la norma in materia di finanziamento stabile del CBVB, è pertanto opportuno adottare norme per definire il requisito di finanziamento stabile come il rapporto tra l'importo del finanziamento stabile disponibile di un ente e l'importo del finanziamento stabile ad esso richiesto su un orizzonte temporale di un anno. Questo requisito vincolante dovrebbe essere chiamato requisito del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR). L'importo del finanziamento stabile disponibile dovrebbe essere calcolato moltiplicando le passività e i fondi propri dell'ente per fattori pertinenti che riflettono il loro grado di affidabilità sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. L'importo del finanziamento stabile richiesto dovrebbe essere calcolato moltiplicando le attività e le esposizioni fuori bilancio dell'ente per fattori pertinenti che riflettono le loro caratteristiche di liquidità e le loro durate residue nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile.

(46)

Il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe essere espresso in percentuale e fissato ad un livello minimo del 100 %, che indica che l'ente dispone di finanziamenti stabili sufficienti a soddisfare le sue esigenze di finanziamento su un orizzonte temporale di un anno sia in condizioni normali che in condizioni di stress. Nel caso in cui il coefficiente netto di finanziamento stabile dovesse scendere al di sotto del livello del 100 %, l'ente dovrebbe soddisfare i requisiti specifici di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, che impongono il tempestivo ripristino del livello minimo di coefficiente netto di finanziamento stabile. È opportuno che nei casi di mancata conformità con il requisito NSFR l'applicazione delle misure di vigilanza non sia automatica. Le autorità competenti dovrebbero valutare le ragioni del mancato rispetto del requisito di coefficiente netto di finanziamento stabile prima di stabilire eventuali misure di vigilanza.

(47)

In conformità delle raccomandazioni formulate dall'ABE nella relazione del 15 dicembre 2015 sui requisiti di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 510 del regolamento (UE) n. 575/2013, le regole per calcolare il coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbero essere rigorosamente allineate alle norme del CBVB, anche per quanto concerne gli sviluppi di queste norme in materia di trattamento delle operazioni in strumenti derivati. La necessità di tenere conto di alcune specificità europee per garantire che il requisito NSFR non ostacoli il finanziamento dell'economia reale europea giustifica tuttavia l'adozione di alcuni adeguamenti dell'NSFR elaborato dal CBVB per definire il requisito NSFR europeo. Questi adeguamenti dovuti al contesto europeo sono raccomandati dall'ABE e riguardano principalmente i trattamenti specifici per: i modelli pass-through in generale e l'emissione di obbligazioni garantite in particolare; le attività di finanziamento al commercio; i risparmi regolamentati centralizzati; i prestiti garantiti su immobili residenziali; le cooperative di credito; le CCP e i depositari centrali di titoli (CSD) che non procedono ad alcuna trasformazione significativa delle scadenze. Tali proposte di trattamenti specifici rispecchiano a grandi linee il trattamento preferenziale concesso a dette attività per il coefficiente di copertura della liquidità europeo rispetto a quello elaborato dal CBVB. Poiché il coefficiente netto di finanziamento stabile integra il coefficiente di copertura della liquidità, questi due coefficienti dovrebbero essere coerenti nella loro definizione e calibrazione. Ciò vale in particolar modo per i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle attività liquide di qualità elevata del coefficiente di copertura della liquidità per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, che dovrebbero rispecchiare le definizioni e i coefficienti di scarto del coefficiente di copertura della liquidità europeo, a prescindere dal rispetto dei requisiti generali e operativi stabiliti per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità che non sono appropriati nell'orizzonte temporale di un anno del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile.

(48)

Al di là delle specificità europee, il trattamento delle operazioni in strumenti derivati nel quadro del coefficiente netto di finanziamento stabile elaborato dal CBVB potrebbe avere un impatto importante sulle attività in strumenti derivati degli enti e, di conseguenza, sui mercati finanziari europei e sull'accesso degli utenti finali ad alcune operazioni. Le operazioni in strumenti derivati e alcune operazioni interconnesse, tra cui le attività di compensazione, potrebbero subire ripercussioni indebite e sproporzionate con l'introduzione del coefficiente netto di finanziamento stabile elaborato dal CBVB senza essere state oggetto di ampi studi d'impatto quantitativi e di una vasta consultazione pubblica. Il requisito aggiuntivo che prevede la detenzione tra il 5 % e il 20 % del finanziamento stabile a fronte delle passività lorde in derivati è generalmente considerato una misurazione approssimativa per rispecchiare i rischi di finanziamento supplementari relativi al potenziale aumento delle passività in derivati sull'orizzonte di un anno ed è in corso di revisione a livello di CBVB. Tale requisito, introdotto a un livello del 5 % in linea con la discrezionalità che il CBCB lascia alle giurisdizioni per ridurre il fattore di finanziamento stabile richiesto sulle passività lorde in derivati, potrebbe quindi essere modificato per tenere conto degli sviluppi a livello del CBVB e per evitare eventuali conseguenze indesiderate quali il rischio di ostacolare il corretto funzionamento dei mercati finanziari europei e la messa a disposizione di strumenti di copertura del rischio per gli enti e gli utenti finali, tra cui le imprese, al fine di garantirne il finanziamento, come si prefigge l'Unione dei mercati dei capitali.

(49)

Il trattamento asimmetrico da parte del CBVB dei finanziamenti a breve termine, quali i pronti contro termine (finanziamento stabile non riconosciuto) e prestiti a breve termine, quali gli acquisti a pronti con patto di rivendita a termine (che richiedono un certo livello di finanziamento stabile, pari al 10 % se garantiti da attività liquide di qualità elevata di livello 1, come definite nel quadro del coefficiente di copertura della liquidità, e al 15 % per le altre operazioni) con clienti finanziari mira a scoraggiare ampi collegamenti tra clienti finanziari basati su finanziamenti a breve termine, poiché tali collegamenti creano interconnessioni e rendono più difficile la risoluzione di un determinato ente senza trasmissione del rischio al resto del sistema finanziario in caso di fallimento. Tuttavia la calibrazione di questa asimmetria è prudente e può incidere sulla liquidità dei titoli solitamente utilizzati come garanzia reale in operazioni a breve termine, in particolare le obbligazioni sovrane, in quanto gli enti probabilmente ridurranno il volume delle loro attività sui mercati dei pronti contro termine. Potrebbe inoltre nuocere alle attività di supporto agli scambi poiché i mercati dei pronti contro termine facilitano la gestione dell'inventario necessario, e risultare quindi in contraddizione con gli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. Per dare agli enti il tempo necessario per adeguarsi progressivamente a questa calibrazione prudente, è opportuno introdurre un periodo transitorio durante il quale i fattori di finanziamento stabile richiesto siano temporaneamente ridotti. L'entità della riduzione temporanea dei fattori di finanziamento stabile richiesto dovrebbe dipendere dal tipo di operazione e dal tipo di garanzia reale utilizzata in tali operazioni.

(50)

Oltre alla ricalibrazione temporanea del fattore di finanziamento stabile richiesto del CBVB che si applica alle operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a breve termine con clienti finanziari garantite da obbligazioni sovrane, si sono rivelati necessari altri adeguamenti per garantire che l'introduzione del requisito NSFR non comprometta la liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane. Il fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % del CBVB che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, comprese le obbligazioni sovrane, implica che gli enti dovrebbero detenere finanziamenti a lungo termine non garantiti prontamente disponibili in tale percentuale, a prescindere dal periodo durante il quale prevedono di detenere tali obbligazioni sovrane. Ciò potrebbe incentivare ulteriormente gli enti a depositare contante presso le banche centrali anziché intervenire in veste di operatori principali e fornire liquidità sui mercati delle obbligazioni sovrane. Inoltre non è coerente con l'LCR, che riconosce la piena liquidità di tali attività anche in tempi di grave stress di liquidità (coefficiente di scarto pari allo 0 %). Il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applica alle attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito del coefficiente di copertura della liquidità europeo fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, dovrebbe quindi essere ridotto dal 5 % allo 0 %.

(51)

Inoltre tutte le attività liquide di qualità elevata di livello 1, quali definite nell'ambito dell'LCR europeo, fatta eccezione per le obbligazioni garantite di qualità elevatissima, ricevute come margini di variazione in contratti derivati dovrebbero compensare attività in strumenti derivati, mentre il requisito NSFR predisposto dal CBVB accetta solo contante conforme alle condizioni del quadro di leva finanziaria per la compensazione delle attività in strumenti derivati. Questo riconoscimento più ampio delle attività ricevute come margini di variazione contribuirà alla liquidità dei mercati delle obbligazioni sovrane, eviterà di penalizzare gli utenti finali che detengono un'elevata quantità di obbligazioni sovrane ma poco contante (come i fondi pensione) ed eviterà di aggiungere ulteriori tensioni alla domanda di contante sui mercati dei pronti contro termine.

(52)

Il requisito NSFR dovrebbe applicarsi agli enti sia su base individuale che su base consolidata, a meno che le autorità competenti non rinuncino all'applicazione del requisito NSFR su base individuale. Laddove non vi sia stata la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR su base individuale, le operazioni tra due enti appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale dovrebbero in linea di principio ricevere fattori di finanziamento stabile disponibile e richiesto simmetrici per evitare la perdita di fondi nel mercato interno e non ostacolare l'efficace gestione della liquidità nei gruppi europei in cui la liquidità è gestita a livello centrale. Tali trattamenti simmetrici preferenziali dovrebbero essere concessi unicamente per operazioni infragruppo laddove siano in essere tutte le garanzie necessarie, sulla base di ulteriori criteri per le operazioni transfrontaliere, e solo previa approvazione delle autorità competenti interessate, poiché non si può presumere che gli enti che incontrano difficoltà nel rispettare le loro obbligazioni di pagamento ricevano sempre sostegno finanziario da altre imprese appartenenti allo stesso gruppo o allo stesso sistema di tutela istituzionale.

(53)

Nel caso degli enti piccoli e non complessi si dovrebbe introdurre la possibilità di applicare una versione semplificata del requisito NSFR. Dato il suo minore livello di dettaglio, una versione semplificata del coefficiente netto di finanziamento stabile dovrebbe richiedere il rilevamento di un minor numero di punti di dati, il che renderebbe meno complesso il calcolo per tali enti, conformemente al principio di proporzionalità, garantendo al tempo stesso, attraverso una calibrazione almeno altrettanto conservativa di quella del requisito NSFR vero e proprio, che tali enti dispongano comunque di un finanziamento sufficientemente stabile. Le autorità competenti, tuttavia, dovrebbero poter imporre agli enti piccoli e non complessi di applicare il requisito NSFR vero e proprio piuttosto che la versione semplificata.

(54)

Il consolidamento delle filiazioni nei paesi terzi dovrebbe tenere debitamente conto dei requisiti di finanziamento stabile applicabili in tali paesi. Pertanto le norme sul consolidamento nell'Unione non dovrebbero introdurre per il finanziamento stabile disponibile e richiesto nelle filiazioni nei paesi terzi un trattamento più favorevole di quello previsto dalla normativa nazionale di tali paesi.

(55)

Gli enti dovrebbero essere tenuti a segnalare alle rispettive autorità competenti nella valuta utilizzata per le segnalazioni il coefficiente netto di finanziamento stabile vincolante dettagliato per tutti gli elementi e separatamente per gli elementi denominati in ciascuna valuta rilevante, in modo da garantire un controllo adeguato dei possibili disallineamenti di valuta. Il requisito NSFR non dovrebbe assoggettare gli enti a doppi obblighi di segnalazione o a obblighi di segnalazione non in linea con la normativa in vigore e agli enti dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per prepararsi all'entrata in vigore dei nuovi obblighi di segnalazione.

(56)

Poiché la fornitura al mercato di informazioni significative e comparabili sulle metriche di rischio principali comuni degli enti è un principio fondamentale di un sistema bancario solido, è fondamentale ridurre l'asimmetria informativa quanto più possibile e agevolare la comparabilità dei profili di rischio degli enti creditizi sia all'interno di ciascuna giurisdizione che tra le giurisdizioni. Nel gennaio 2015 il CBVB ha pubblicato la revisione del terzo pilastro, relativo alle norme sull'informativa, per migliorare la comparabilità, la qualità e la coerenza delle informative regolamentari degli enti al mercato. È pertanto opportuno modificare gli attuali obblighi di informativa per attuare queste nuove norme internazionali.

(57)

Secondo quanti hanno risposto all'invito della Commissione a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE in materia di servizi finanziari, gli attuali obblighi di informativa sono sproporzionati e onerosi per gli enti più piccoli. Fatto salvo un maggiore allineamento delle informative con quanto previsto dalle norme internazionali, gli enti piccoli e non complessi dovrebbero essere tenuti a presentare informative meno frequenti e dettagliate rispetto agli enti più grandi, riducendo in tal modo gli oneri amministrativi a cui sono soggetti.

(58)

È opportuno chiarire alcuni aspetti delle informative in materia di remunerazione. Gli obblighi di informativa relativi alla remunerazione quali stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi delle norme in materia di remunerazione, ovvero mettere in atto e mantenere, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio degli enti, politiche e prassi in materia di remunerazione che siano coerenti con una gestione efficace del rischio. Inoltre gli enti che beneficiano di una deroga a determinate norme in materia di remunerazione dovrebbero essere tenuti a comunicare le informazioni relative a tale deroga.

(59)

Le piccole e medie imprese (PMI) sono uno dei pilastri dell'economia dell'Unione, tenuto conto del ruolo fondamentale da esse svolto nel creare crescita economica e garantire occupazione. Poiché le PMI hanno un rischio sistemico inferiore rispetto alle imprese più grandi, i requisiti patrimoniali per le esposizioni delle PMI dovrebbero essere inferiori a quelli applicabili alle grandi imprese, al fine di garantire un finanziamento bancario ottimale delle PMI. Attualmente le esposizioni delle PMI fino a 1,5 milioni di EUR sono soggette a una riduzione del 23,81 % dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni. Dato che la soglia di 1,5 milioni di EUR per l'esposizione di una PMI non è indicativa di un cambiamento della rischiosità della PMI, la riduzione dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere estesa alle esposizioni delle PMI fino a 2,5 milioni di EUR, e la parte dell'esposizione di una PMI eccedente 2,5 milioni di EUR dovrebbe essere soggetta ad una riduzione del 15 % dei requisiti patrimoniali.

(60)

Gli investimenti infrastrutturali sono essenziali per rafforzare la competitività dell'Europa e stimolare la creazione di posti di lavoro. La ripresa e la crescita futura dell'economia dell'Unione dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali per gli investimenti strategici di rilevanza europea nelle infrastrutture, in particolare per quanto riguarda la banda larga e le reti energetiche così come le infrastrutture di trasporto, ivi comprese le infrastrutture per l'elettromobilità, specialmente negli agglomerati industriali, nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica. Il piano di investimenti per l'Europa mira a promuovere un finanziamento supplementare per progetti infrastrutturali solidi attraverso, tra l'altro, la mobilitazione di fonti di finanziamento private aggiuntive. Per numerosi investitori potenziali la principale preoccupazione è la sensazione che manchino progetti validi e la limitata capacità di valutare correttamente il rischio, vista la complessità intrinseca dei progetti.

(61)

Per incoraggiare gli investimenti privati e pubblici in progetti infrastrutturali è essenziale stabilire un contesto normativo in grado di promuovere progetti infrastrutturali di alta qualità e di ridurre i rischi per gli investitori. In particolare, i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso progetti infrastrutturali dovrebbero essere ridotti, a condizione che siano rispettati una serie di criteri per ridurre il profilo di rischio e aumentare la prevedibilità dei flussi di cassa. La Commissione dovrebbe riesaminare la disposizione in materia di progetti infrastrutturali di alta qualità per valutare il suo impatto sul volume degli investimenti infrastrutturali da parte degli enti e la qualità degli investimenti, alla luce degli obiettivi dell'Unione di transizione verso un'economia circolare, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, e la sua adeguatezza da un punto di vista prudenziale. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se sia necessario estendere l'ambito di applicazione di tali disposizioni agli investimenti infrastrutturali da parte delle imprese.

(62)

Come raccomandato dall'ABE, dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e dalla Banca centrale europea, in ragione del loro specifico modello di business, le CCP dovrebbero essere esentate dall'osservanza del requisito di coefficiente di leva finanziaria perché sono tenute ad ottenere una licenza bancaria per il solo motivo di avere accesso alle operazioni overnight delle banche centrali e di svolgere il ruolo di veicoli fondamentali per la realizzazione di importanti obiettivi politici e regolamentari nel settore finanziario.

(63)

Inoltre, le esposizioni dei CSD autorizzati quali enti creditizi e le esposizioni degli enti creditizi designati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), quali i saldi in contante risultanti dalla fornitura di conti correnti ai partecipanti a un sistema di regolamento titoli e ai detentori di conti titoli, e accettazione dei loro depositi, dovrebbero essere escluse dalla misura dell'esposizione complessiva in quanto non creano un rischio di leva finanziaria eccessiva poiché tali saldi in contante vengono utilizzati esclusivamente ai fini del regolamento delle transazioni nei sistemi di regolamento titoli.

(64)

Poiché gli orientamenti relativi ai fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE costituiscono un obiettivo di capitale che riflette aspettative di vigilanza, essi non dovrebbero essere soggetti né a obblighi di informativa né a divieto di divulgazione da parte delle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o di tale direttiva.

(65)

Al fine di garantire l'adeguata definizione di alcune specifiche disposizioni tecniche del regolamento (UE) n. 575/2013 e di tener conto di eventuali sviluppi delle norme a livello internazionale, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto concerne: la modifica dell'elenco dei prodotti o servizi le cui attività e passività possono essere considerate interdipendenti; la modifica dell'elenco delle banche multilaterali di sviluppo; la modifica degli obblighi di segnalazione del rischio di mercato; la specificazione dei requisiti di liquidità aggiuntiva. Prima dell'adozione di tali atti, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (13). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(66)

Le norme tecniche dovrebbero garantire un'armonizzazione coerente dei requisiti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. L'ABE, in quanto organismo con una competenza altamente specializzata, dovrebbe essere incaricato di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e della loro presentazione alla Commissione. Le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero essere elaborate in ambiti di consolidamento prudenziale, fondi propri, TLAC, trattamento di esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, investimenti azionari in fondi, il calcolo della perdita in caso di default in base al metodo basato sui rating interni per il rischio di credito, il rischio di mercato, le grandi esposizioni e la liquidità. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione e l'ABE dovrebbero garantire che tali norme e requisiti possano essere applicati da tutti gli enti interessati in maniera proporzionale alla natura, all'entità e alla complessità di tali enti e delle loro attività.

(67)

Per agevolare la comparabilità delle informative l'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che definiscano modelli di informativa standardizzati per tutti i principali obblighi di informativa di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. In sede di elaborazione di tali modelli standardizzati, l'ABE dovrebbe tener conto delle dimensioni e della complessità degli enti, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività. L'ABE dovrebbe presentare una relazione sugli ambiti in cui la proporzionalità del pacchetto di segnalazione a fini di vigilanza dell'Unione potrebbe essere migliorata in termini di portata, livello di dettaglio o frequenza e formulare quanto meno raccomandazioni concrete sulle possibili modalità per ridurre idealmente del 20 % o più e di almeno il 10 % i costi medi di conformità per i piccoli enti mediante requisiti modificati meno rigorosi. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che accompagnino tale relazione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(68)

Al fine di agevolare gli enti per quanto concerne la conformità con le norme stabilite dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE, nonché con le norme tecniche di regolamentazione, le norme tecniche di attuazione, gli orientamenti e i modelli adottati per attuare tali norme, l'ABE dovrebbe sviluppare uno strumento informatico per guidare gli enti attraverso le disposizioni, le norme, gli orientamenti e i modelli pertinenti in relazione alle loro dimensioni e al loro modello aziendale.

(69)

In aggiunta alle possibili riduzioni dei costi ed entro il 28 giugno 2020, l'ABE, in cooperazione con tutte le autorità pertinenti, segnatamente le autorità responsabili della vigilanza prudenziale, della risoluzione e dei sistemi garanzia dei depositi e in particolare il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), dovrebbe elaborare una relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali. Tenendo conto dei precedenti lavori della SEBC sulla raccolta integrata dei dati, tale relazione dovrebbe fornire un'analisi costi benefici relativa alla creazione di un punto centrale di raccolta dati per un sistema integrato di segnalazione dei dati relativo ai dati statistici e regolamentari per tutti gli enti situati nell'Unione. Tale sistema dovrebbe utilizzare, tra l'altro, definizioni e norme uniformi per i dati da raccogliere e garantire uno scambio di informazioni affidabile e permanente tra le autorità competenti, assicurando in tal modo la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di accesso al sistema, nonché la cibersicurezza. L'obiettivo perseguito attraverso questa centralizzazione e armonizzazione del panorama europeo in materia di segnalazione è quello di evitare che autorità diverse richiedano a più riprese dati simili o identici, riducendo notevolmente, in questo modo, l'onere amministrativo e finanziario, sia per le autorità competenti che per gli enti. Ove opportuno, tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.

(70)

Le autorità competenti o designate dovrebbero mirare ad evitare qualsiasi forma di uso ridondante o incoerente dei poteri macroprudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. In particolare, le autorità competenti o designate dovrebbero valutare opportunamente se le misure che adottano ai sensi degli articoli 124, 164 e 458 del regolamento (UE) n. 575/2013 siano ridondanti o incoerenti rispetto alle altre misure presenti o future a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

(71)

Alla luce delle modifiche del trattamento delle esposizioni verso QCCP, e specificamente del trattamento dei contributi degli enti ai fondi di garanzia delle QCCP, di cui al presente regolamento, dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (14) che sono state ivi introdotte dal regolamento (UE) n. 575/2013 e che spiegano in dettaglio il calcolo del capitale ipotetico delle CCP che viene poi utilizzato dagli enti per calcolare i requisiti di fondi propri.

(72)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare e perfezionare gli atti giuridici dell'Unione già esistenti che garantiscono requisiti prudenziali uniformi applicabili alle istituzioni in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro entità e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(73)

Per consentire la cessione ordinata di partecipazioni assicurative non soggette a vigilanza supplementare, è opportuno applicare una versione modificata delle disposizioni transitorie relative all'esenzione dalla deduzione delle partecipazioni in imprese di assicurazione, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2019.

(74)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

1)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti prudenziali generali che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria miste sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE soddisfano per quanto riguarda i seguenti elementi:

a)

requisiti di fondi propri relativi a elementi del rischio di credito, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di regolamento e della leva finanziaria interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

b)

requisiti che limitano le grandi esposizioni;

c)

requisiti di liquidità relativi ad elementi del rischio di liquidità interamente quantificabili, uniformi e standardizzati;

d)

obblighi di segnalazione relativi alle lettere a), b) e c);

e)

obblighi di informativa al pubblico.

Il presente regolamento stabilisce regole uniformi concernenti i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che si applicano alle entità soggette a risoluzione che sono enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o fanno parte di G-SII o sono filiazioni significative di G-SII non UE.

Il presente regolamento non definisce obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della normativa prudenziale e della vigilanza sugli enti di cui alla direttiva 2013/36/UE.

Articolo 2

Poteri di vigilanza

1.   Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2013/36/UE e al presente regolamento.

2.   Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità di risoluzione dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al presente regolamento.

3.   Per garantire il rispetto dei requisiti relativi ai fondi propri e passività ammissibili, le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano.

4.   Per garantire la conformità nell'ambito delle rispettive competenze, il Comitato di risoluzione unico, quale istituito dall'articolo 42 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e la Banca centrala europeo per quanto concerne le questioni relative ai compiti che le sono stati conferiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013 (*3), assicurano lo scambio periodico e affidabile delle informazioni pertinenti.

(*1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)."

(*3)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;"

2)

l'articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7)

“organismo di investimento collettivo” o “OIC”, un OICVM secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), o un fondo di investimento alternativo (FIA) secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

(*4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32)."

(*5)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).»;"

ii)

il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20)

“società di partecipazione finanziaria”, un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, enti o enti finanziari e che non è una società di partecipazione finanziaria mista; le filiazioni di un ente finanziario sono principalmente enti o enti finanziari se almeno una di esse è un ente e se più del 50 % del patrimonio netto, delle attività consolidate, delle entrate, del personale dell'ente finanziario o altro indicatore ritenuto idoneo dall'autorità competente è connesso alle filiazioni che sono enti o enti finanziari;»;

iii)

il punto 26 è sostituito dal seguente:

«26)

“ente finanziario”, un'impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 e al punto 15 dell'allegato I della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un istituto di pagamento secondo la definizione dell'articolo 4, punto 4, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e una società di gestione del risparmio, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all'articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g) rispettivamente, della direttiva 2009/138/CE;

(*6)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;"

iv)

il punto 28 è sostituito dal seguente:

«28)

“ente impresa madre in uno Stato membro”, un ente in uno Stato membro che ha come filiazioni un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale o detiene una partecipazione in un ente, ente finanziario o impresa strumentale, e che non è esso stesso filiazione di un altro ente autorizzato nello stesso Stato membro, o di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nel medesimo Stato membro»;

v)

sono inseriti i punti seguenti:

«29 bis)

“impresa di investimento madre in uno Stato membro”, un ente impresa madre in uno Stato membro che è un'impresa di investimento;

29 ter)

“impresa di investimento madre nell'UE”, un ente impresa madre nell'UE che è un'impresa di investimento;

29 quater)

“ente creditizio impresa madre in uno Stato membro”, un ente impresa madre in uno Stato membro che è un ente creditizio;

29 quinquies)

“ente creditizio impresa madre nell'UE”, un ente impresa madre nell'UE che è un ente creditizio;»;

vi)

al punto 39, è aggiunto il comma seguente:

«Due o più persone fisiche o giuridiche che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) o b) a causa della loro esposizione diretta alla stessa CCP per attività di compensazione non sono considerate come costituenti un gruppo di clienti connessi;»;

vii)

il punto 41 è sostituito dal seguente:

«41)

“autorità di vigilanza su base consolidata”, un'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata ai sensi dell'articolo 111 della direttiva 2013/36/UE;»;

viii)

al punto 71), lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«b)

ai fini dell'articolo 97, la somma dei seguenti elementi:»;

ix)

al punto 72, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7);

(*7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349)»;."

x)

il punto 86 è sostituito dal seguente:

«86)

“portafoglio di negoziazione”, l'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un ente a fini di negoziazione o per coprire posizioni detenute a fini di negoziazione in conformità dell'articolo 104;»;

xi)

il punto 91 è sostituito dal seguente:

«91)

“esposizione da negoziazione”, un'esposizione corrente, comprensiva del margine di variazione dovuto al partecipante diretto ma non ancora ricevuto, e qualsiasi esposizione potenziale futura di un partecipante diretto o di un cliente verso una CCP derivante dai contratti e dalle operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché il margine iniziale;»;

xii)

il punto 96 è sostituito dal seguente:

«96)

“copertura interna”, una posizione che compensa in misura sostanziale le componenti di rischio tra una posizione compresa nel portafoglio di negoziazione e una o più posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o tra due unità di negoziazione;»;

xiii)

al punto 127, la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a)

gli enti rientrano nello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, o sono affiliati permanentemente, nell'ambito di una rete, a un organismo centrale;»;

xiv)

il punto 128 è sostituito dal seguente:

«128)

“elementi distribuibili”, l'ammontare dei profitti alla fine dell'ultimo esercizio, aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai possessori di strumenti di fondi propri, diminuito delle eventuali perdite degli esercizi precedenti, degli utili non distribuibili conformemente alla normativa dell'Unione o nazionale o alle regolamentazioni interne dell'ente e delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente alla normativa nazionale o allo statuto dell'ente, in ciascun caso relativamente alla categoria specifica degli strumenti di fondi propri, a cui si riferiscono la normativa dell'Unione o nazionale, le regolamentazioni interne dell'ente o lo statuto; tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'ente e non dei conti consolidati;»;

xv)

sono aggiunte i punti seguenti:

«130)

“autorità di risoluzione”, un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE;

131)

“entità soggetta a risoluzione”, un'entità soggetta a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 bis, della direttiva 2014/59/UE;

132)

“gruppo soggetto a risoluzione”, un gruppo soggetto a risoluzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, della direttiva 2014/59/UE;

133)

“ente a rilevanza sistemica a livello globale o G-SII”, un ente a rilevanza sistemica a livello globale individuato a norma dell'articolo 131, paragrafo 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE;

134)

“ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE o G-SII non UE”, un gruppo bancario o una banca a rilevanza sistemica a livello globale (G-SIB) che non è un G-SII e che è incluso nell'elenco di G-SIB pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board), regolarmente aggiornato;

135)

“filiazione significativa”, una filiazione che soddisfa una o più delle seguenti condizioni su base individuale o consolidata:

a)

la filiazione detiene più del 5 % delle attività consolidate ponderate per il rischio della sua impresa madre apicale;

b)

la filiazione genera più del 5 % del reddito operativo totale della sua impresa madre apicale;

c)

la misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento, della filiazione, è superiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata della sua impresa madre apicale.

Ai fini della determinazione della filiazione significativa, ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie sono considerate un'unica filiazione sulla base della loro situazione consolidata;

136)

“soggetto G-SII”, un soggetto dotato di personalità giuridica che è un G-SII o fa parte di un G-SII o di un G-SII non UE;

137)

“strumento del bail-in”, uno strumento del bail-in ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 57, della direttiva 2014/59/UE;

138)

“gruppo”, un gruppo di imprese di cui almeno una è un ente, composto da un'impresa madre e dalle sue filiazioni, o da imprese tra loro collegate ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*8);

139)

“operazione di finanziamento tramite titoli”, un'operazione di vendita con patto di riacquisto, un'operazione di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito o un finanziamento con margini;

140)

“margine iniziale” o “IM”, la garanzia, eccetto il margine di variazione, raccolta da o fornita a un soggetto per coprire l'esposizione corrente e potenziale futura di un'operazione o di un portafoglio di operazioni nel periodo necessario per liquidare tali operazioni o coprire nuovamente il loro rischio di mercato in seguito al default della controparte dell'operazione o del portafoglio di operazioni;

141)

“rischio di mercato”, il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi di mercato, in particolare dei tassi di cambio o dei prezzi delle merci;

142)

“rischio di cambio”, il rischio di perdite derivanti da variazioni dei tassi di cambio;

143)

“rischio di posizione in merci”, il rischio di perdite derivanti da variazioni dei prezzi delle merci;

144)

“unità di negoziazione”, un gruppo ben definito di negoziatori (dealer) costituito dall'ente per gestire congiuntamente un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione conformemente a una strategia di business ben definita e coerente e che opera con la stessa struttura di gestione dei rischi;

145)

“ente piccolo e non complesso”, un ente che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

non si tratta di un grande ente;

b)

il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, su base consolidata in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è in media pari o inferiore alla soglia di 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale; gli Stati membri possono abbassare tale soglia;

c)

non è soggetto ad alcun obbligo o è soggetto a obblighi semplificati riguardo ai piani di risoluzione e di risanamento ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE;

d)

il suo portafoglio di negoziazione è considerato di piccole dimensioni a norma dell'articolo 94, paragrafo 1;

e)

il valore totale delle posizioni in derivati da esso detenute a fini di negoziazione non supera il 2 % del totale delle attività in bilancio e fuori bilancio e il valore totale dell'insieme delle sue posizioni in derivati non supera il 5 %; entrambi i valori sono calcolati a norma dell'articolo 273 bis, paragrafo 3;

f)

oltre il 75 % delle attività totali consolidate dell'ente e delle sue passività totali consolidate, escluse in entrambi i casi le esposizioni infragruppo, riguardano attività con controparti aventi sede nello Spazio economico europeo;

g)

l'ente non utilizza modelli interni per soddisfare i requisiti prudenziali a norma del presente regolamento, ad eccezione delle filiazioni che utilizzano modelli interni sviluppati a livello di gruppo, purché il gruppo sia soggetto all'obbligo di informativa di cui all'articolo 433 bis o 433 quater su base consolidata;

h)

l'ente non ha sollevato obiezioni contro la classificazione come “ente piccolo e non complesso” presso l'autorità competente;

i)

l'autorità competente non ha stabilito che, in base a un'analisi delle dimensioni, dell'interconnessione, della complessità o del profilo di rischio, l'ente non può essere considerato “piccolo e non complesso”;

146)

“grande ente”, un ente che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)

è un G-SII;

b)

è stato individuato come un altro ente a rilevanza sistemica (“O-SII”) a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/36/UE;

c)

nello Stato membro in cui è stabilito, figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività;

d)

il valore totale delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;

147)

“grande filiazione”, una filiazione che si qualifica come grande ente;

148)

“ente non quotato”, un ente che non ha emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

149)

“relazione finanziaria”, ai fini della parte otto una relazione finanziaria ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*9).

(*8)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19)."

(*9)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).»;"

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 39 del paragrafo 1.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

3)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alle parti due, tre, quattro, sette, sette bis e otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, con l'eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono anche G-SII o che fanno parte di un G-SII e che non hanno filiazioni soddisfano il requisito di cui all'articolo 92 bis su base individuale.

Le filiazioni significative di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 ter su base individuale se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

non sono entità soggette a risoluzione;

b)

non hanno filiazioni;

c)

non sono filiazioni di un ente impresa madre nell'UE.»;

c)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Nessun ente che sia un'impresa madre o una filiazione, e nessun ente incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 è tenuto a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte otto.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli enti di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), su base individuale.

4.   Gli enti creditizi e le imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi di investimento e le attività elencati all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE si conformano su base individuale agli obblighi fissati nella parte sei e nell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

I seguenti enti non sono tenuti a conformarsi all'articolo 413, paragrafo 1, e ai relativi obblighi di segnalazione della liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:

a)

gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;

b)

gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) a condizione che non svolgano alcuna trasformazione delle scadenze significativa; e

c)

gli enti che sono designati conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, a condizione che:

i)

le loro attività si limitino all'offerta di servizi di tipo bancario elencati alla sezione C, lettere da a) a e), dell'allegato di detto regolamento, i depositari centrali di titoli autorizzati conformemente all'articolo 16 di detto regolamento; e

ii)

che non svolgano alcuna trasformazione delle scadenze significativa.

In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare le imprese d'investimento dall'osservanza degli obblighi fissati nella parte sei e nell'articolo 430, paragrafo 1, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle loro attività.

5.   Le imprese di investimento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e all'articolo 96, paragrafo 1, del presente regolamento gli enti per i quali le autorità competenti hanno esercitato la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, del presente regolamento e gli enti che sono anche autorizzati conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 non sono tenuti a conformarsi su base individuale agli obblighi fissati alla parte sette e i relativi obblighi di segnalazione della leva finanziaria fissati nella parte sette bis del presente regolamento.

(*10)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;"

4)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

l'ente impresa madre su base consolidata o l'ente filiazione su base subconsolidata controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di esonero, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di finanziamento di tutti gli enti all'interno del gruppo o del sottogruppo in caso di rinuncia all'applicazione del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) di cui alla parte sei, titolo IV, e assicura un sufficiente livello di liquidità e di finanziamento stabile in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV, per la totalità di tali enti;»;

b)

al paragrafo 3, le lettere b), e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

la distribuzione degli importi, l'ubicazione e la proprietà delle attività liquide che devono essere detenute nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione requisito del coefficiente di copertura della liquidità (LCR) ai sensi dell'articolo 460, paragrafo 1, e la distribuzione degli importi e l'ubicazione del finanziamento stabile disponibile nel singolo sottogruppo di liquidità in caso di rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;

c)

la determinazione degli importi minimi delle attività liquide che devono essere detenute dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito LCR ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e la determinazione degli importi minimi del finanziamento stabile disponibile che deve essere detenuto dagli enti per i quali è prevista la rinuncia all'applicazione del requisito NSFR di cui alla parte sei, titolo IV;»

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Qualora, ai sensi del presente articolo, un'autorità competente rinuncia, in tutto o in parte, all'applicazione della parte sei per un ente, può altresì rinunciare per tale ente all'applicazione dei relativi obblighi di segnalazione della liquidità di cui all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d).»;

5)

all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«1.   Le autorità competenti possono derogare, in tutto o in parte, conformemente alla normativa nazionale, all'applicazione dei requisiti stabiliti nelle parti da due a otto a uno o più enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro che sono affiliati permanentemente ad un organismo centrale preposto al loro controllo, stabilito nel medesimo Stato membro, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;

6)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli enti imprese madri in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18, gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sette e sette bis sulla base della loro situazione finanziaria consolidata, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d). Le imprese madri e le loro filiazioni che rientrano nell'ambito d'applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.

2.   Al fine di garantire che le disposizioni del presente regolamento siano applicate su base consolidata, i termini “ente”, “ente impresa madre in uno Stato membro”, “ente impresa madre nell'UE” e “impresa madre”, si riferiscono a seconda dei casi anche:

a)

a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista approvata a norma dell'articolo 21 bis della direttiva 2013/36/UE;

b)

a un ente designato controllato da una società di partecipazione finanziaria madre o da una società di partecipazione finanziaria mista madre se tale società madre non è soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;

c)

a una società di partecipazione finanziaria, a una società di partecipazione finanziaria mista o a un ente designato in conformità dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della direttiva 2013/36/UE.

La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo è la situazione consolidata della società di partecipazione finanziaria madre o della società di partecipazione finanziaria mista madre non soggetta ad approvazione conformemente all'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE. La situazione consolidata di un'impresa di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo è la situazione consolidata della rispettiva società di partecipazione finanziaria madre o società di partecipazione finanziaria mista madre.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, solo gli enti imprese madri identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII o di un G-SII non UE si conformano all'articolo 92 bis del presente regolamento su base consolidata, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento.

Solo le imprese madri nell'UE che sono una filiazione significativa di un G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione si conformano all'articolo 92 ter del presente regolamento su base consolidata nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 18 del presente regolamento. Ove si applichi l'articolo 21 ter, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, le due imprese madri nell'UE intermedie considerate congiuntamente una filiazione significativa si conformano entrambe all'articolo 92 ter del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata.»;

d)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati ai punti 3) e 6) della sezione A dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE. In attesa che la Commissione presenti la relazione di cui all'articolo 508, paragrafo 2, del presente regolamento, e ove il gruppo comprenda unicamente imprese di investimento, le autorità competenti possono esentare gli enti imprese madri nell'UE dall'osservanza della parte sei e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) del presente regolamento su base consolidata, tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità delle attività delle imprese di investimento.

Se è stato concesso un esonero a norma dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.

5.   In caso di applicazione dell'articolo 10 del presente regolamento, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo rispetta gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 sulla base della situazione consolidata dell'insieme costituito dall'organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati.

6.   In aggiunta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente regolamento, e fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, ove sia giustificato a fini di vigilanza alla luce delle specificità del rischio o della struttura di capitale di un ente o qualora gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale delle attività all'interno di un gruppo bancario, le autorità competenti possono richiedere a un ente di rispettare gli obblighi di cui alle parti da due a otto del presente regolamento e al titolo VII della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

L'applicazione del metodo di cui al primo comma non pregiudica l'efficacia della vigilanza su base consolidata e non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, né costituisce o crea un ostacolo al funzionamento del mercato interno.»;

7)

L'articolo 12 è soppresso;

8)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione

Nel caso in cui almeno due soggetti G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, l'ente impresa madre nell'UE del G-SII calcola l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Tale calcolo è effettuato sulla base della situazione consolidata dell'ente impresa madre nell'UE come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.

Se l'importo calcolato conformemente al primo comma del presente articolo è inferiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione agiscono in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.

Ove l'importo calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia superiore alla somma degli importi dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, di tutte le entità soggette a risoluzione appartenenti al G-SII, le autorità di risoluzione possono agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 3, e dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE.»

9)

Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Applicazione degli obblighi in materia di informativa su base consolidata

1.   Gli enti imprese madri nell'UE si conformano alla parte otto sulla base della loro situazione consolidata.

Le grandi filiazioni degli enti imprese madri nell'UE pubblicano le informazioni specificate agli articoli 437, 438, 440, 442, 450, 451, 451 bis 453 su base individuale o, se del caso, in conformità del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE su base subconsolidata.

2.   Gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che fanno parte di un G-SII si conformano all'articolo 437 bis e all'articolo 447, lettera h), sulla base della situazione consolidata del loro gruppo soggetto a risoluzione.

3.   Il paragrafo 1, primo comma, non si applica agli enti imprese madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria madri nell'UE, alle società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE o alle entità soggette a risoluzione, nella misura in cui siano inclusi in un'informativa equivalente pubblicata su base consolidata da parte dell'impresa madre avente sede in un paese terzo.

Il paragrafo 1, secondo comma, si applica alle filiazioni di imprese madri stabilite in un paese terzo se tali filiazioni sono considerate grandi.

4.   In caso di applicazione dell'articolo 10, l'organismo centrale di cui allo stesso articolo si conforma alla parte otto sulla base della sua situazione consolidata. L'articolo 18, paragrafo 1, si applica all'organismo centrale e gli enti ad esso affiliati sono trattati come sue filiazioni.

Articolo 14

Applicazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata

1.   Le imprese madri e le loro filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenute a rispettare gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi da esse adottati nel rispetto di dette disposizioni e in modo da produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, assicurano che le filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire l'osservanza delle predette disposizioni.

2.   Nell'applicare l'articolo 92 del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata, gli enti applicano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo conformemente all'articolo 270 bis del presente regolamento se i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 non sono rispettati al livello di un soggetto stabilito in un paese terzo incluso nel consolidamento ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, nel caso in cui il mancato rispetto sia rilevante rispetto al profilo di rischio complessivo del gruppo.»;

10)

All'articolo 15, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata può, caso per caso, derogare all'applicazione della parte tre e dei relativi obblighi di segnalazione di cui alla parte sette bis del presente regolamento, e del capo 4 del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, a eccezione dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:»

11)

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Deroga all'applicazione dei requisiti in materia di coefficiente di leva finanziaria su base consolidata per gruppi di imprese di investimento

Se tutte le entità di un gruppo di imprese di investimento, compresa l'entità madre, sono imprese di investimento esenti dall'applicazione dei requisiti previsti nella parte sette su base individuale conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, l'impresa di investimento madre può decidere di non applicare i requisiti previsti nella parte sette i relativi obblighi di segnalazione della leva finanziaria nella parte sette bis del presente regolamento su base consolidata.»

12)

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Metodi di consolidamento prudenziale

1.   Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista che sono tenuti a rispettare i requisiti di cui alla sezione 1 del presente capo sulla base della loro situazione consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni. I paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 9 del presente articolo non si applicano in caso di applicazione della parte sei e dell'articolo 430, paragrafo 1, lettera d) sulla base della situazione consolidata di un ente, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista o sulla base della situazione subconsolidata di un sottogruppo di liquidità, come indicato agli articoli 8 e 10.

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 bis, gli enti tenuti a rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis o 92 ter su base consolidata procedono ad un consolidamento integrale di tutti gli enti e gli enti finanziari che sono loro filiazioni nei gruppi soggetti a risoluzione pertinenti.

2.   Le società strumentali sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui al presente articolo.

3.   Qualora le imprese siano legate ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, le autorità competenti stabiliscono le modalità del consolidamento.

4.   L'autorità di vigilanza su base consolidata esige il consolidamento proporzionale, in base alla quota di capitale detenuta, delle partecipazioni in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

5.   In caso di partecipazione o di altri legami di capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 4, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare autorizzare o esigere il ricorso al metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

6.   Le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

a)

quando un ente, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione in tali enti o in assenza di altri legami di capitale; e

b)

quando due o più enti o enti finanziari sono posti sotto una direzione unitaria, senza che questa sia stabilita per contratto o clausole degli atti costitutivi e degli statuti.

Le autorità competenti possono in particolare autorizzare o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 22, paragrafi 7, 8 e 9, della direttiva 2013/34/UE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

7.   Se un ente possiede una filiazione che è un'impresa diversa da un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale o detiene una partecipazione in tale impresa, esso applica a tale filiazione o partecipazione il metodo del patrimonio netto (equity method). Tuttavia questo metodo non costituisce un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su base consolidata.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono consentire o imporre agli enti di applicare un metodo diverso a tali filiazioni o partecipazioni, compreso il metodo previsto dalla disciplina contabile applicabile, a condizione che:

a)

l'ente non applichi già il metodo del patrimonio netto (equity method) al 28 dicembre 2020;

b)

l'applicazione del metodo del patrimonio netto (equity method) risulti indebitamente onerosa o tale metodo non rifletta adeguatamente i rischi che l'impresa di cui al primo comma presenta per l'ente; e

c)

il metodo applicato non dia luogo al consolidamento integrale o proporzionale di tale impresa.

8.   Le autorità competenti possono esigere il consolidamento integrale o proporzionale di una filiazione o di un'impresa in cui un ente detiene una partecipazione qualora tale filiazione o impresa non sia un ente, un ente finanziario o un'impresa strumentale e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'impresa non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa o un'impresa esclusa dall'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE conformemente all'articolo 4 di tale direttiva;

b)

esista un notevole rischio che l'ente decida di fornire sostegno finanziario a tale impresa in condizioni di stress, in assenza o al di là di eventuali obblighi contrattuali a fornire tale sostegno.

9.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni in base alle quali è effettuato il consolidamento nei casi di cui ai paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

13)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Subconsolidamento nei casi di entità di paesi terzi

1.   Gli enti che sono filiazioni soddisfano i requisiti di cui gli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora tali enti abbiano come filiazione in un paese terzo un ente o un ente finanziario, oppure vi detengano una partecipazione.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti filiazioni possono scegliere di non applicare le disposizioni di cui agli articoli 89, 90 e 91 e alle parti tre, quattro, sette e i relativi obblighi di segnalazione fissati nella parte sette bis sulla base della loro situazione subconsolidata qualora le attività e gli elementi fuori bilancio totali delle loro filiazioni e partecipazioni in paesi terzi siano inferiori al 10 % dell'importo totale delle attività e degli elementi fuori bilancio dell'ente filiazione.»;

14)

il titolo della parte due è sostituito dal seguente:

«FONDI PROPRI E PASSIVITÀ AMMISSIBILI»;

15)

all'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti valutano se le emissioni di strumenti di capitale soddisfano i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29. Gli enti classificano le emissioni di strumenti di capitale come strumenti del capitale primario di classe 1 soltanto previa autorizzazione delle autorità competenti.

In deroga al primo comma, gli enti possono classificare come strumenti del capitale primario di classe 1 le emissioni successive di una forma di strumenti del capitale primario di classe 1 per cui hanno già ricevuto tale autorizzazione, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le disposizioni che governano tali emissioni successive sono sostanzialmente analoghe alle disposizioni che governano le emissioni per cui gli enti hanno già ricevuto un'autorizzazione;

b)

gli enti hanno informato le autorità competenti con sufficiente anticipo della classificazione di tali emissioni successive come strumenti del capitale primario di classe 1.

Le autorità competenti consultano l'ABE prima di concedere l'autorizzazione per nuove forme di strumenti di capitali da classificare come strumenti del capitale primario di classe 1. Le autorità competenti tengono debitamente conto del parere dell'ABE e, qualora decidano di discostarsene, ne informano per iscritto l'ABE entro tre mesi dalla data di ricevimento del parere dell'ABE illustrando le ragioni per cui si sono discostate dal relativo parere. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.

Sulla base delle informazioni raccolte presso le autorità competenti, l'ABE elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti di capitale in ciascuno Stato membro che sono considerate strumenti del capitale primario di classe 1. In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE può raccogliere qualsiasi informazione relativa agli strumenti del capitale primario di classe 1 che ritenga necessaria per accertare la conformità dei criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29 del presente regolamento, e per il mantenimento e l'aggiornamento dell'elenco di cui al presente comma.

A seguito del processo di revisione di cui all'articolo 80 e quando sussistono prove sufficienti che i pertinenti strumenti di capitale non soddisfano o non soddisfano più i criteri di cui all'articolo 28 o, ove applicabile, all'articolo 29, l'ABE può decidere di non aggiungere tali strumenti all'elenco di cui al quarto comma o di rimuoverli, a seconda dei casi. L'ABE diffonde una comunicazione in merito nella quale fa altresì riferimento alla posizione della pertinente autorità competente sulla questione. Il presente comma non si applica agli strumenti di capitale di cui all'articolo 31.»;

16)

l'articolo 28 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli strumenti sono interamente versati e l'acquisizione della loro proprietà non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della lettera b) del primo comma, può essere considerata uno strumento di capitale di classe 1solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.»;

b)

al paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

«Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera h), punto v), sono considerate soddisfatte nonostante il fatto che una filiazione sia soggetta a un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite con la rispettiva impresa madre, secondo il quale la filiazione è obbligata a trasferire, in seguito alla preparazione del bilancio annuale, i suoi risultati annuali all'impresa madre, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l'impresa madre detiene il 90 % o più dei diritti di voto e del capitale della filiazione;

b)

l'impresa madre e la filiazione sono stabilite nello stesso Stato membro;

c)

l'accordo è stato concluso per fini fiscali legittimi;

d)

nel preparare il bilancio annuale la filiazione ha la facoltà di ridurre l'importo delle distribuzioni assegnando una parte o la totalità dei profitti alle riserve o fondi propri per rischi bancari generali prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore della sua impresa madre;

e)

ai sensi dell'accordo l'impresa madre è obbligata a compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite da quest'ultima;

f)

l'accordo è soggetto a un periodo di preavviso secondo il quale l'accordo può cessare solo alla fine di un esercizio contabile e tale cessazione può avere effetto non prima dell'inizio dell'esercizio contabile successivo, lasciando invariato l'obbligo dell'impresa madre di compensare integralmente la filiazione di tutte le perdite subite nell'esercizio contabile in corso.

L'ente che ha stipulato un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite lo notifica senza indugio all'autorità competente e fornisce a quest'ultima una copia dell'accordo. L'ente notifica senza indugio all'autorità competente anche le eventuali modifiche dell'accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite e la sua cessazione. Un ente non può stipulare più di un accordo di trasferimento dei profitti e delle perdite.»;

17)

all'articolo 33, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i profitti e le perdite di valore equo su derivati passivi dell'ente dovuti a variazioni del rischio di credito dell'ente.»;

18)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le attività immateriali ad eccezione delle attività sotto forma di software valutate prudentemente sul cui valore la risoluzione, l'insolvenza o la liquidazione dell'ente non ha effetti negativi;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«n)

per un impegno di valore minimo di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 2, qualsiasi importo per cui il valore corrente di mercato delle quote o delle azioni in OIC sottostanti l'impegno di valore minimo risulta ridotto rispetto al valore attuale dell'impegno di valore minimo e per il quale l'ente non ha già riconosciuto una riduzione degli elementi del capitale primario di classe 1.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare l'applicazione delle deduzioni di cui al paragrafo 1, lettera b), compresa la rilevanza degli effetti negativi sul valore che non provocano preoccupazioni sotto il profilo prudenziale.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

19)

all'articolo 37 è aggiunta la lettera seguente:

«c)

l'importo da dedurre è ridotto dell'importo della rivalutazione contabile delle attività immateriali delle filiazioni derivanti dal consolidamento delle filiazioni e imputabili a persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;

20)

all'articolo 39, paragrafo 2, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le attività fiscali differite che non dipendono dalla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite create prima del 23 novembre 2016 e derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;

21)

all'articolo 45, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;»;

22)

l'articolo 49 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Il presente paragrafo non si applica al calcolo dei fondi propri ai fini dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono calcolati conformemente al quadro per le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 4.»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

alla lettera a), punto iv), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il bilancio consolidato o il calcolo aggregato esteso è notificato alle autorità competenti con la frequenza stabilita dalla norma tecnica di regolamentazione di cui all'articolo 430, paragrafo 6»;

ii)

alla lettera a), punto v), l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«v)

gli enti inclusi in un sistema di tutela istituzionale soddisfano, su base consolidata o su base aggregata estesa, i requisiti di cui all'articolo 92 e notificano il rispetto di tali requisiti conformemente all'articolo 430.»

23)

all'articolo 52, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati»;

b)

la frase introduttiva della lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:»;

c)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;»;

d)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

se gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;»;

e)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;»;

f)

la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;»;

g)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«q)

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;

r)

gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.»;

h)

è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento aggiuntivo di classe 1 solo la parte di uno strumento di capitale che è interamente versata.»;

24)

all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

se gli strumenti aggiuntivi di classe 1 sono stati emessi da un'impresa filiazione che ha sede in un paese terzo, il valore di attivazione pari o superiore al 5.125 % di cui alla lettera a) è calcolato conformemente alla normativa nazionale di tale paese terzo o alle disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti, a condizione che l'autorità competente, previa consultazione dell'ABE, ritenga che tali disposizioni siano almeno equivalenti ai requisiti di cui al presente articolo»;

25)

all'articolo 59, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;»;

26)

all'articolo 62, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

strumenti di capitale, quando sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 63 e nella misura specificata all'articolo 64;»;

27)

l'articolo 63 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli strumenti di capitale si considerano strumenti di classe 2, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:»;

b)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

gli strumenti sono emessi direttamente da un ente e interamente versati;»;

c)

alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dal seguente:

«b)

gli strumenti non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:»;

d)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

l'acquisizione della proprietà degli strumenti non è finanziata dall'ente, né direttamente né indirettamente;

d)

il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti da strumenti di passività ammissibili;»;

e)

alla lettera e), la frase introduttiva è sostituita dal seguente:

«e)

gli strumenti non sono coperti o non sono oggetto di una garanzia che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:»;

f)

le lettere da f) a n) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione che aumenti in altri modi il rango del diritto o credito cui danno titolo gli strumenti;

g)

gli strumenti hanno una durata originaria di almeno cinque anni;

h)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti non contengono alcun incentivo che incoraggi l'ente a seconda dei casi a rimborsarne o ripagarne il valore nominale prima della scadenza;

i)

se gli strumenti includono una o più opzioni early repayment, tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente;

j)

gli strumenti possono essere rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati o ripagati anticipatamente solo quando le condizioni di cui all'articolo 77 sono soddisfatte, e non prima di cinque anni dalla data di emissione, eccetto quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 78, paragrafo 4;

k)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, riacquistati o ripagati anticipatamente, a seconda dei casi, dall'ente in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

l)

le disposizioni che disciplinano gli strumenti non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

m)

il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sugli strumenti non sarà modificato sulla base del merito di credito dell'ente o della sua impresa madre;

n)

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se l'emittente ha sede in uno Stato membro, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione dell'autorità di risoluzione di esercitare i poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, non è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, la legge o le disposizioni contrattuali che disciplinano gli strumenti prescrivono che, previa decisione della pertinente autorità del paese terzo, il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o gli strumenti siano convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1;»;

g)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«o)

se l'emittente ha sede in un paese terzo e, in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2014/59/UE, è stato incluso in un gruppo soggetto a risoluzione la cui entità soggetta a risoluzione ha sede nell'Unione, o se esso ha sede in uno Stato membro, gli strumenti possono essere emessi secondo la legge, o essere altrimenti soggetti alla legge di un paese terzo, solo qualora, in base a tale legge, l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 59 di tale direttiva sia efficace e opponibile sul piano giuridico, sulla base di disposizioni di legge o disposizioni contrattuali giuridicamente vincolanti che riconoscono azioni di risoluzione o altre azioni di svalutazione o di conversione;

p)

gli strumenti non sono soggetti ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite.»;

h)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«Ai fini della lettera a) del primo comma, può essere considerata uno strumento di classe 2solo la parte dello strumento di capitale che è interamente versata.»;

28)

l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 64

Ammortamento degli strumenti di classe 2

1.   Gli strumenti di classe 2 con una durata residua superiore a cinque anni sono considerati nel loro importo integrale elementi di classe 2.

2.   La misura in cui gli strumenti di classe 2 sono considerati come elementi di classe 2 nel corso degli ultimi cinque anni di scadenza degli strumenti è calcolata moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b), come segue:

a)

il valore contabile degli strumenti al primo giorno dell'ultimo periodo di cinque anni di durata contrattuale diviso per il numero dei giorni compresi in tale periodo;

b)

il numero dei giorni rimanenti della durata contrattuale degli strumenti.»;

29)

all'articolo 66, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi delle passività ammissibili conformemente all'articolo 72 sexies che supera gli elementi di passività ammissibili dell'ente.»;

30)

all'articolo 69, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;»;

31)

dopo l'articolo 72 è inserito il seguente capo:

«CAPO 5 bis

Passività ammissibili

Sezione 1

Elementi e strumenti di passività ammissibili

Articolo 72 bis

Elementi di passività ammissibili

1.   Le passività ammissibili comprendono i seguenti elementi, a meno che rientrino in una delle categorie di passività escluse di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nella misura definita all'articolo 72 quater:

a)

gli strumenti di passività ammissibili per i quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, nella misura in cui non siano considerati elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2;

b)

gli strumenti di classe 2 con una durata residua di almeno un anno, nella misura in cui non siano considerati elementi di classe 2 a norma dell'articolo 64.

2.   Le seguenti passività sono escluse dagli elementi di passività ammissibili:

a)

i depositi protetti;

b)

i depositi a vista e i depositi a breve termine con scadenza originaria inferiore a un anno;

c)

la parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11);

d)

i depositi di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese che si configurerebbero come depositi ammissibili se non fossero stati effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti nell'Unione;

e)

le passività garantite, incluse le obbligazioni garantite e le passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che in conformità della normativa nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, a condizione che tutte le attività garantite relative ad un aggregato di copertura di obbligazioni garantite restino immuni, separate e dispongano di sufficienti finanziamenti, ed esclusa qualsiasi parte di una passività garantita o di una passività per la quale è stata costituita una garanzia reale che supera il valore delle attività, del pegno, del vincolo o della garanzia reale con i quali è garantita;

f)

qualsiasi passività derivante dalla detenzione di attività o denaro di clienti, incluse attività o denaro di clienti detenuti per conto di organismi di investimento collettivo, a condizione che il cliente sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza vigente;

g)

qualsiasi passività sorta in virtù di un rapporto fiduciario tra l'entità soggetta a risoluzione o una delle sue filiazioni (in quanto fiduciario) e un'altra persona (in quanto beneficiario), a condizione che il beneficiario sia protetto dalla normativa in materia di insolvenza o dal diritto civile vigente;

h)

le passività nei confronti di enti, escluse quelle nei confronti di soggetti che fanno parte dello stesso gruppo, con scadenza originaria inferiore a sette giorni;

i)

le passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti di:

i)

sistemi o gestori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*12);

ii)

partecipanti a un sistema designato a norma della direttiva 98/26/CE e passività derivanti dalla partecipazione a tale sistema; o

iii)

controparti centrali di paesi terzi riconosciute conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012;

j)

le passività nei confronti di uno dei soggetti seguenti:

i)

un dipendente, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo e della componente variabile della remunerazione dei soggetti che assumono rischi significativi di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE;

ii)

un creditore, sia esso un fornitore o un'impresa commerciale, quando la passività deriva dalla fornitura all'ente o all'impresa madre di beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, la riparazione e la manutenzione dei locali;

iii)

autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto vigente;

iv)

sistemi di garanzia dei depositi, quando la passività deriva da contributi dovuti a norma della direttiva 2014/49/UE;

k)

passività risultanti da derivati;

l)

passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata.

Ai fini della lettera l) del primo comma, gli strumenti di debito che includono opzioni di rimborso anticipato esercitabili a discrezione dell'emittente o del possessore nonché strumenti di debito a interesse variabile, calcolato sulla base di un tasso di riferimento ampiamente utilizzato, quale l'Euribor o il Libor, non sono considerati strumenti di debito che incorporano una componente derivata solo per la presenza di tali caratteristiche.

Articolo 72 ter

Strumenti di passività ammissibili

1.   Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e solo nella misura prevista dal presente articolo.

2.   Le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le passività sono emesse o assunte direttamente, a seconda dei casi, da un ente e interamente versate;

b)

le passività non sono di proprietà di nessuno dei seguenti soggetti:

i)

l'ente o un soggetto incluso nello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii)

un'impresa nella quale l'ente detiene una partecipazione, diretta o indiretta, in forma di proprietà, diretta o tramite un legame di controllo, pari al 20 % o più dei diritti di voto o del capitale dell'impresa stessa;

c)

l'acquisizione della proprietà delle passività non è finanziata dall'entità soggetta a risoluzione, né direttamente né indirettamente;

d)

il diritto o credito sul valore nominale delle passività a norma delle disposizioni che disciplinano gli strumenti è pienamente subordinato ai diritti o crediti derivanti dalle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2; tale requisito di subordinazione è considerato soddisfatto nelle seguenti situazioni:

i)

le disposizioni contrattuali che disciplinano le passività specificano che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;

ii)

la legge applicabile specifica che in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito sul valore nominale degli strumenti è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti da una qualsiasi delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento;

iii)

gli strumenti sono emessi da un'entità soggetta a risoluzione nel cui bilancio non figura nessuna delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, del presente regolamento, che sia di rango pari o subordinato rispetto agli strumenti di passività ammissibili;

e)

le passività non sono protette né sono oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che aumenti il rango (seniority) del diritto o credito da parte di nessuno dei seguenti soggetti:

i)

l'ente o le sue filiazioni;

ii)

l'impresa madre dell'ente o le sue filiazioni;

iii)

qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti i) e ii);

f)

le passività non sono soggette ad accordi di compensazione o di netting che possano comprometterne la capacità di assorbire le perdite nella risoluzione;

g)

le disposizioni che disciplinano le passività non contengono alcun incentivo per l'ente a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare prima della scadenza o ripagare anticipatamente il valore nominale, a seconda dei casi, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 3;

h)

le passività non sono liquidabili da parte dei possessori degli strumenti prima della loro scadenza, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;

i)

fatto salvo l'articolo 72 quater, paragrafi 3 e 4, se le passività includono una o più opzioni early repayment tra cui opzioni call, le opzioni possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente, salvo nei casi di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 2;

j)

le passività possono essere rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente solo quando sono rispettate le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 bis;

k)

le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità soggetta a risoluzione in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'ente, e l'ente non fornisce altrimenti tale indicazione;

l)

le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità soggetta a risoluzione;

m)

il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità soggetta a risoluzione o della sua impresa madre;

n)

per gli strumenti emessi dopo il 28 giugno 2021 la documentazione contrattuale pertinente e, se del caso, il prospetto relativo all'emissione fanno esplicito riferimento all'eventuale esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione di cui all'articolo 48 della direttiva 2014/59/UE.

Ai fini della lettera a) del primo comma, sono considerate strumenti di passività ammissibili solo le parti di passività che sono interamente versate.

Ai fini della lettera d) del primo comma, del presente articolo se alcune delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, sono subordinate a crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza, a causa, tra l'altro, del fatto che sono detenuti da un creditore che ha stretti legami con il debitore, poiché è o è stato un azionista, in un rapporto di controllo o di gruppo, un membro dell'organo di amministrazione o collegato a uno qualsiasi di tali soggetti, la subordinazione non è valutata con riferimento ai crediti derivanti da tali passività escluse.

3.   Oltre alle passività di cui al paragrafo 2, del presente articolo l'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché:

a)

siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;

b)

le passività siano di rango pari alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse che sono subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo; e

c)

l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti il rischio rilevante di un'impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

4.   L'autorità di risoluzione può consentire che le passività siano considerate strumenti di passività ammissibili in aggiunta alle passività di cui al paragrafo 2, purché:

a)

all'ente non sia consentito includere negli elementi di passività ammissibili le passività di cui al paragrafo 3;

b)

siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, eccezion fatta per la condizione di cui alla lettera d) del paragrafo 2, primo comma;

c)

le passività siano di rango pari o superiore alle passività escluse di rango più basso di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, ad eccezione delle passività escluse subordinate ai crediti ordinari non garantiti ai termini della normativa nazionale in materia di insolvenza di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo;

d)

nel bilancio dell'ente, l'importo delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2, che sono di rango pari o inferiore a tali passività in caso di insolvenza non superi il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'ente;

e)

l'inclusione di tali passività negli elementi di passività ammissibili non comporti un rischio rilevante di impugnazione in giudizio con esito positivo o di valida richiesta di risarcimento, come valutato dall'autorità di risoluzione in relazione ai principi di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g), e all'articolo 75 della direttiva 2014/59/UE.

5.   L'autorità di risoluzione può unicamente autorizzare un ente a includere le passività di cui al paragrafo 3 o al paragrafo 4 quali elementi di passività ammissibili.

6.   L'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente quando esamina se siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo.

7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di passività ammissibili;

b)

la forma e la natura degli incentivi al rimborso ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera g), del presente articolo e dell'articolo 72 quater, paragrafo 3.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sono pienamente allineati all'atto delegato di cui all'articolo 28, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 52, paragrafo 2, lettera a).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 72 quater

Ammortamento degli strumenti di passività ammissibili

1.   Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua di almeno un anno sono considerati a pieno titolo elementi di passività ammissibili.

Gli strumenti di passività ammissibili aventi una durata residua inferiore ad un anno non sono considerati elementi di passività ammissibili.

2.   Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un'opzione di rimborso del possessore esercitabile prima della scadenza stabilita originariamente per lo strumento, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale il possessore può esercitare l'opzione di rimborso e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.

3.   Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include un incentivo per l'emittente a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare lo strumento prima della sua scadenza stabilita originariamente, la scadenza dello strumento corrisponde alla data più vicina alla quale l'emittente può esercitare tale opzione e chiedere il riscatto o il rimborso dello strumento.

4.   Ai fini del paragrafo 1, quando uno strumento di passività ammissibili include opzioni di rimborso anticipato che possono essere esercitate unicamente a discrezione dell'emittente prima della scadenza dello strumento stabilita originariamente, ma le disposizioni che disciplinano lo strumento non includono alcun incentivo a rimborsare, anche anticipatamente, riacquistare o ripagare anticipatamente lo strumento prima della scadenza né opzioni di riscatto o rimborso a discrezione dei possessori, la scadenza dello strumento corrisponde alla scadenza stabilita originariamente.

Articolo 72 quinquies

Conseguenze del venir meno del rispetto delle condizioni di ammissibilità

Quando, nel caso di uno strumento di passività ammissibili, le condizioni applicabili di cui all'articolo 72 ter non sono più soddisfatte, le passività cessano immediatamente di essere considerate strumenti di passività ammissibili.

Le passività di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, possono continuare ad essere considerate strumenti di passività ammissibili finché sono considerate tali ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3 o 4.

Sezione 2

Deduzioni da elementi di passività ammissibili

Articolo 72 sexies

Deduzioni da elementi di passività ammissibili

1.   Gli enti che sono soggetti all'articolo 92 bis deducono dagli elementi di passività ammissibili:

a)

gli strumenti propri di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, comprese le passività proprie che l'ente potrebbe essere obbligato ad acquistare in virtù di obblighi contrattuali esistenti;

b)

gli strumenti di passività ammissibili detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, emessi da soggetti G-SII con i quali l'ente ha partecipazioni incrociate reciproche che l'autorità competente ritiene siano stati concepiti per gonfiare artificialmente la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione;

c)

l'importo applicabile determinato in conformità dell'articolo 72 decies degli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti;

d)

gli strumenti di passività ammissibili emessi da soggetti G-SII detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti, escludendo le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno.

2.   Ai fini della presente sezione, tutti gli strumenti aventi rango pari agli strumenti di passività ammissibili sono trattati come strumenti di passività ammissibili, ad eccezione degli strumenti aventi rango pari agli strumenti riconosciuti come passività ammissibili ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4.

3.   Ai fini della presente sezione gli enti possono calcolare l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, come segue:

Formula

dove:

h

=

l'importo degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;

i

=

l'indice che individua l'ente emittente;

Hi

=

l'importo totale delle passività ammissibili detenute dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3;

li

=

l'importo delle passività incluse negli elementi di passività ammissibili dall'ente emittente «i» entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'ente emittente; e

Li

=

l'importo totale delle passività in essere dell'ente emittente «i» di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, secondo le ultime informazioni dell'emittente.

4.   Quando un ente impresa madre nell'UE o un ente impresa madre in uno Stato membro che è soggetto all'articolo 92 bis detiene direttamente, indirettamente o sinteticamente strumenti di fondi propri o strumenti di passività ammissibili di una o più filiazioni che non appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'ente impresa madre, l'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre, previa debita considerazione del parere delle autorità di risoluzione delle filiazioni interessate, può autorizzare l'ente impresa madre a detrarre tali partecipazioni deducendo un importo inferiore specificato dall'autorità di risoluzione di tale ente impresa madre. Il predetto importo adeguato deve essere almeno pari all'importo (m) calcolato come segue:

 

mi = max{0; OPi + LPi – max{0; β · [Oi + Li – ri · aRWAi]}}

dove:

i

=

l'indice che individua la filiazione;

OPi

=

l'importo degli strumenti di fondi propri emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;

LPi

=

l'importo degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'ente impresa madre;

𝛽

=

percentuale degli strumenti di fondi propri e degli elementi di passività ammissibili emessi dalla filiazione «i» e detenuti dall'impresa madre;

Oi

=

l'importo dei fondi propri della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

Li

=

l'importo delle passività ammissibili della filiazione «i», senza tenere conto della deduzione calcolata conformemente al presente paragrafo;

ri

=

il rapporto applicabile alla filiazione «i» a livello del suo gruppo soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 92 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento e dell'articolo 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE; e

aRWAi

=

l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del soggetto G-SII «i» calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafi 3 e 4, tenendo conto degli adeguamenti di cui all'articolo 12 bis.

Qualora l'ente impresa madre sia autorizzata a dedurre l'importo adeguato in conformità del primo comma, la differenza tra l'importo degli strumenti di fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili detenuti di cui al primo comma e l'importo adeguato sono dedotti dalla filiazione.

Articolo 72 septies

Deduzioni di strumenti propri di passività ammissibili detenuti

Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera a), gli enti calcolano le posizioni detenute sulla base delle posizioni lunghe lorde, fatte salve le seguenti eccezioni:

a)

gli enti possono calcolare le posizioni detenute sulla base della posizione lunga netta, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)

le posizioni lunghe e corte riguardino la stessa esposizione sottostante e le posizioni corte non comportino alcun rischio di controparte;

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo;

b)

gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti propri di passività ammissibili in tali indici;

c)

gli enti possono compensare le posizioni lunghe lorde in strumenti propri di passività ammissibili derivanti dalla detenzione di titoli su indici a fronte di posizioni corte in strumenti propri di passività ammissibili derivanti da posizioni corte negli indici sottostanti, anche nei casi in cui tali posizioni corte comportino un rischio di controparte, a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

i)

le posizioni lunghe e corte siano negli stessi indici sottostanti;

ii)

entrambe le posizioni lunghe e corte siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

Articolo 72 octies

Base di deduzione per gli elementi di passività ammissibili

Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli enti deducono le posizioni lunghe lorde, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.

Articolo 72 nonies

Deduzione delle passività ammissibili detenute da altri soggetti G-SII

Gli enti che non si avvalgono dell'eccezione di cui all'articolo 72 undecies operano le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettere c) e d), secondo le seguenti modalità:

a)

possono calcolare gli strumenti di passività ammissibili detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente sulla base della posizione lunga netta nella stessa esposizione sottostante, purché le seguenti condizioni siano entrambe soddisfatte:

i)

la data di scadenza della posizione corta sia la stessa o successiva alla data di scadenza della posizione lunga o la durata residua della posizione corta sia di almeno un anno;

ii)

sia la posizione corta sia la posizione lunga siano detenute nel portafoglio di negoziazione o siano entrambe esterne a questo.

b)

gli enti stabiliscono l'importo da dedurre per i titoli su indici detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente calcolando l'esposizione sottostante verso gli strumenti di passività ammissibili in tali indici.

Articolo 72 decies

Deduzione di passività ammissibili nei casi in cui l'ente non ha un investimento significativo in soggetti G-SII

1.   Ai fini dell'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), gli enti calcolano l'importo applicabile da dedurre moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per il fattore risultante dal calcolo di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'ente ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, che eccede il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente, dopo aver applicato:

i)

gli articoli da 32 a 35;

ii)

l'articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) a g), lettera k), punti da ii) a v), e lettera l), escluso l'importo da dedurre per attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee;

iii)

gli articoli 44 e 45;

b)

l'importo degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, diviso per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1, degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 dei soggetti del settore finanziario e degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in nessuno dei quali l'entità soggetta a risoluzione ha un investimento significativo, detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente.

2.   Gli enti escludono le posizioni in impegni irrevocabili detenute per cinque giorni lavorativi o meno dagli importi di cui al paragrafo 1, lettera a), e dal calcolo del fattore in conformità del paragrafo 1, lettera b).

3.   L'importo da dedurre a norma del paragrafo 1 è ripartito tra ciascuno degli strumenti di passività ammissibili di un soggetto G-SII detenuti dall'ente. Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è dedotto a norma del paragrafo 1 moltiplicando l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo per la percentuale di cui alla lettera b) del presente paragrafo:

a)

l'importo delle posizioni detenute che devono essere dedotte a norma del paragrafo 1;

b)

la percentuale dell'importo aggregato degli strumenti di passività ammissibili di soggetti G-SII in cui l'ente non ha un investimento significativo detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente relativa a ciascuno strumento di passività ammissibili detenuto dall'ente.

4.   L'importo delle posizioni detenute di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 1, lettera c), che sia pari o inferiore al 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iii), del presente articolo, non può essere dedotto ed è soggetto ai fattori di ponderazione del rischio applicabili a norma della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, e ai requisiti applicabili di cui alla parte tre, titolo IV, a seconda dei casi.

5.   Gli enti stabiliscono l'importo di ciascuno strumento di passività ammissibili che è ponderato per il rischio a norma del paragrafo 4 moltiplicando l'importo delle posizioni detenute da ponderare per il rischio a norma del paragrafo 4 per la percentuale derivante dal calcolo specificato al paragrafo 3, lettera b).

Articolo 72 undecies

Eccezione alle deduzioni dagli elementi di passività ammissibili per il portafoglio di negoziazione

1.   Gli enti possono decidere di non dedurre una parte designata degli strumenti di passività ammissibili da loro detenuti direttamente, indirettamente o sinteticamente che nel complesso e misurata su base lunga lorda sia pari o inferiore al 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente dopo l'applicazione degli articoli da 32 a 36, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le posizioni sono detenute nel portafoglio di negoziazione;

b)

gli strumenti di passività ammissibili sono detenuti per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi.

2.   Gli importi degli elementi che non sono dedotti a norma del paragrafo 1 sono soggetti ai requisiti di fondi propri per gli elementi compresi nel portafoglio di negoziazione.

3.   Quando, nel caso di posizioni detenute non dedotte a norma del paragrafo 1, le condizioni di cui a tale paragrafo cessano di essere soddisfatte, le posizioni sono dedotte a norma dell'articolo 72 octies senza l'applicazione delle eccezioni di cui agli articoli 72 nonies e 72 decies.

Sezione 3

Fondi propri e passività ammissibili

Articolo 72 duodecies

Passività ammissibili

Le passività ammissibili di un ente sono costituite dagli elementi di passività ammissibili dell'ente dopo le deduzioni di cui all'articolo 72 sexies.

Articolo 72 terdecies

Fondi propri e passività ammissibili

I fondi propri e le passività ammissibili dell'ente consistono nella somma dei suoi fondi propri e delle sue passività ammissibili.

(*11)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)."

(*12)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).»"

32)

nella parte due, titolo I, il titolo del capo 6 è sostituito dal seguente:

« Requisiti generali di fondi propri e passività ammissibili »;

33)

l'articolo 73 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Distribuzioni su strumenti»;

b)

i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciata ad esclusiva discrezione di un ente la decisione di pagare le distribuzioni in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili a meno che l'ente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2.   Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1 unicamente se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la capacità dell'ente di annullare i pagamenti cui dà titolo lo strumento non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;

b)

la capacità dello strumento di capitale o della passività di assorbire le perdite non sarebbe pregiudicata dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni;

c)

la qualità dello strumento di capitale o della passività non risulterebbe altrimenti ridotta dalla discrezionalità di cui al paragrafo 1 o dalla forma in cui potrebbero essere effettuate le distribuzioni.

L'autorità competente consulta l'autorità soggetta a risoluzione riguardo all'osservanza di tali condizioni da parte dell'ente prima di concedere l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 1.

3.   Gli strumenti di capitale e le passività per i quali è lasciato a discrezione di una persona giuridica diversa dall'ente emittente decidere o esigere che il pagamento delle distribuzioni su tali strumenti o passività sia effettuato in una forma diversa dai contanti o da strumenti di fondi propri non possono essere considerati strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 o strumenti di passività ammissibili.

4.   Gli enti possono utilizzare un indice generale di mercato come una delle basi per determinare il livello delle distribuzioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Gli enti segnalano e rendono pubblici gli indici generali di mercato su cui si basano i loro strumenti di capitale e di passività ammissibili.»;

34)

all'articolo 75, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I requisiti relativi alla scadenza delle posizioni corte di cui all'articolo 45, lettera a), all'articolo 59, lettera a), all'articolo 69, lettera a), e all'articolo 72 nonies, lettera a), si considerano soddisfatti relativamente alle posizioni detenute se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;

35)

all'articolo 76, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ai fini dell'articolo 42, lettera a), dell'articolo 45, lettera a), dell'articolo 57, lettera a), dell'articolo 59, lettera a), dell'articolo 67, lettera a), dell'articolo 69, lettera a), e dell'articolo 72 nonies, lettera a), gli enti possono compensare l'importo di una posizione lunga in uno strumento di capitale con la porzione di un indice esattamente corrispondente all'esposizione sottostante oggetto di copertura, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

entrambe la posizione lunga oggetto di copertura e la posizione corta sull'indice utilizzata per la copertura della posizione lunga sono detenute nel portafoglio di negoziazione o entrambe sono esterne a questo;

b)

le posizioni di cui alla lettera a) sono valutate al valore equo nel bilancio dell'ente;

c)

la posizione corta di cui alla lettera a) è giudicata una copertura efficace in base ai processi di controllo interno dell'ente;

d)

la autorità competenti valutano l'adeguatezza dei processi di controllo interno di cui alla lettera c) almeno annualmente e ne accertano la costante correttezza.

2.   Se l'autorità competente ha concesso la preventiva autorizzazione, un ente può adottare una stima prudente dell'esposizione sottostante dell'ente stesso verso gli strumenti inclusi negli indici come alternativa al calcolo della sua esposizione verso gli elementi di cui a una o più delle seguenti lettere:

a)

strumenti propri di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1, strumenti di classe 2 e strumenti di passività ammissibili inclusi negli indici;

b)

strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 di soggetti del settore finanziario inclusi negli indici;

c)

strumenti di passività ammissibili di enti inclusi negli indici.

3.   Le autorità competenti concedono l'autorizzazione preventiva di cui al paragrafo 2 solo se l'ente ha dimostrato, con loro piena soddisfazione, che per l'ente stesso sarebbe oneroso sotto il profilo operativo controllare la sua esposizione sottostante verso gli elementi di cui a una o più delle lettere del paragrafo 2, a seconda dei casi.»;

36)

l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Articolo 77

Condizioni per la riduzione dei fondi propri e delle passività ammissibili

1.   Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità competente per una delle seguenti alternative:

a)

riacquistare integralmente o parzialmente o rimborsare gli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi dall'ente in maniera consentita dalla normativa nazionale applicabile;

b)

ridurre, distribuire o riclassificare come un altro elemento dei fondi propri le riserve sovrapprezzo azioni relative agli strumenti di fondi propri;

c)

effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti aggiuntivi di classe 1 o degli strumenti di classe 2 prima della loro scadenza contrattuale.

2.   Un ente ottiene la preventiva autorizzazione dell'autorità soggetta a risoluzione per effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto degli strumenti di passività ammissibili non contemplati dal paragrafo 1, prima della loro scadenza contrattuale.»;

37)

l'articolo 78 è sostituito dal seguente:

«Articolo 78

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

1.   L'autorità competente autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente, a ripagare o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2 o a ridurre, distribuire o riclassificare le relative riserve sovrapprezzo azioni nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

b)

l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento, superano i requisiti di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità competente considera necessario.

Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri superiori agli importi richiesti dal presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE, l'autorità competente può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a effettuare una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, del presente regolamento nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo. Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità competente. Nel caso di strumenti di capitale primario di classe 1, l'importo predeterminato non supera il 3 % dell'emissione pertinente e il 10 % del margine del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 di cui al presente regolamento e alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE ritenuto necessario dall'autorità competente. Nel caso di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, l'importo predeterminato non supera il 10 % dell'emissione pertinente e il 3 % dell'importo totale delle consistenze in essere di strumenti aggiuntivi di classe 1 o di classe 2, a seconda dei casi.

Le autorità competenti revocano l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.

2.   Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente i cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.

3.   Se un ente interviene come stabilito dall'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), e il rifiuto di rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 27 è proibito dalla normativa nazionale applicabile, l'autorità competente può rinunciare all'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a condizione che l'autorità competente imponga all'ente, su una base appropriata, di limitare il rimborso di tali strumenti.

4.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 o le relative riserve sovrapprezzo azioni nei cinque anni successivi alla data di emissione qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 e una delle seguenti condizioni:

a)

esiste una variazione nella classificazione regolamentare di tali strumenti che potrebbe comportarne l'esclusione dai fondi propri oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore e sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i)

l'autorità competente considera tale variazione sufficientemente certa;

ii)

l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;

b)

esiste una variazione nel regime fiscale applicabile a detti strumenti che l'ente dimostra, con piena soddisfazione dell'autorità competente, essere rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione;

c)

gli strumenti e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono oggetto di una clausola grandfathering ai sensi dell'articolo 494 ter;

d)

prima o al momento dell'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, l'ente sostituisce gli strumenti o le relative riserve sovrapprezzo azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 1, con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente, e l'autorità competente ha autorizzato tale azione avendo determinato che è vantaggiosa da un punto di vista prudenziale e giustificata da circostanze eccezionali;

e)

gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2 sono riacquistati a fini di supporto agli scambi.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

il significato di “sostenibile per la capacità di reddito dell'ente”;

b)

la “base appropriata” sulla quale limitare il rimborso di cui al paragrafo 3;

c)

la procedura, compresi i limiti e le procedure per la concessione dell'autorizzazione preventiva da parte delle autorità competenti per un'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 1, e i dati da fornire affinché un ente possa chiedere all'autorità competente l'autorizzazione a svolgere le azioni ivi elencate, tra cui la procedura da applicare in caso di rimborso di azioni distribuite a membri di società cooperative, nonché il periodo di tempo necessario al trattamento di tale domanda.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 luglio 2013.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

38)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 78 bis

Autorizzazione a ridurre gli strumenti di passività ammissibili

1.   L'autorità di risoluzione autorizza un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, l'ente sostituisce gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale o superiore, a condizioni sostenibili per la capacità di reddito dell'ente;

b)

l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del presente regolamento superano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui al presente regolamento, alle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE di un margine che l'autorità di risoluzione, in accordo con l'autorità competente, considera necessario;

c)

l'ente ha dimostrato, con piena soddisfazione dell'autorità di risoluzione, che la sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE per il mantenimento dell'autorizzazione.

Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili superiori all'importo dei requisiti stabiliti nel presente regolamento e nelle direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b). Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'autorità di risoluzione. Le autorità di risoluzione informano le autorità competenti in merito alla concessione di un'autorizzazione preventiva generale.

L'autorità di risoluzione revoca l'autorizzazione preventiva generale quando un ente viola uno dei criteri previsti ai fini della concessione di tale autorizzazione.

2.   Nel valutare la sostenibilità degli strumenti di sostituzione per la capacità di reddito dell'ente di cui al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti esaminano in che misura tali strumenti del capitale di sostituzione sarebbero più onerosi per l'ente degli strumenti di capitale o delle riserve sovrapprezzo azioni che sostituirebbero.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a)

il processo di cooperazione tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione;

b)

la procedura per la concessione dell'autorizzazione, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, primo comma;

c)

la procedura per la concessione preventiva dell'autorizzazione generale, inclusi i termini e gli obblighi d'informativa, conformemente al paragrafo 1, secondo comma;

d)

il significato di “sostenibile per la capacità di reddito dell'ente”.

Ai fini della lettera d) del primo comma del presente paragrafo, il progetto di norme tecniche di regolamentazione è pienamente allineato all'atto delegato di cui all'articolo 78.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

39)

l'articolo 79 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Esonero temporaneo dalla deduzione dai fondi propri e dalle passività ammissibili»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se un ente detiene strumenti di capitale o passività considerati strumenti di fondi propri in un soggetto del settore finanziario o strumenti di passività ammissibili in un ente e l'autorità competente ritiene che tali posizioni sussistano ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata a riorganizzare e ripristinare la sostenibilità economica del soggetto o dell'ente, l'autorità competente può, su base temporanea, rinunciare all'applicazione delle disposizioni in materia di deduzione che sarebbero altrimenti applicabili a tali strumenti.»;

40)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 79 bis

Valutazione della conformità alle condizioni applicabili agli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili

Nella valutazione della conformità ai requisiti di cui alla parte due, gli enti tengono conto delle caratteristiche sostanziali degli strumenti e non solo della loro forma giuridica. La valutazione delle caratteristiche sostanziali di uno strumento tiene conto di tutte le disposizioni relative agli strumenti, anche laddove queste non siano espressamente stabilite nei termini e nelle condizioni degli strumenti stessi, ai fini dell'accertamento della conformità degli effetti economici combinati di tali disposizioni all'obiettivo delle disposizioni pertinenti.»;

41)

l'articolo 80 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Revisione continua della qualità dei fondi propri e degli strumenti di passività ammissibili»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'ABE controlla la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione e informa immediatamente la Commissione quando sussiste una prova significativa della non conformità di tali strumenti ai rispettivi criteri di computabilità di cui al presente regolamento.

Le autorità competenti trasmettono all'ABE senza indugio, su sua richiesta, tutte le informazioni che essa ritiene pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale o ai nuovi tipi di passività emessi, al fine di permetterle di controllare la qualità degli strumenti di fondi propri e di passività ammissibili emessi dagli enti in tutta l'Unione.»;

c)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   L'ABE fornisce consulenza tecnica alla Commissione in merito a ogni modifica significativa che ritenga necessario apportare alla definizione di fondi propri e passività ammissibili in seguito ad uno qualsiasi dei seguenti fattori:»;

42)

all'articolo 81, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli interessi di minoranza comprendono la somma degli elementi del capitale primario di classe 1 di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la filiazione è:

i)

un ente;

ii)

un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

iii)

una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;

b)

la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

c)

gli elementi del capitale primario di classe 1 di cui alla parte introduttiva del presente paragrafo sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;

43)

l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Articolo 82

Capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili e fondi propri ammissibili

Il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 1, il capitale di classe 2 ammissibili e i fondi propri ammissibili sono costituiti dagli interessi di minoranza, dagli strumenti aggiuntivi di classe 1 o dagli strumenti di classe 2, a seconda dei casi, più i relativi utili non distribuiti e le riserve sovrapprezzo azioni, di una filiazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la filiazione è:

i)

un ente;

ii)

un'impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;

iii)

una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo che è soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e se la Commissione ha deciso, conformemente all'articolo 107, paragrafo 4, che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;

b)

la filiazione è inclusa pienamente nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2;

c)

tali strumenti sono detenuti da persone diverse dalle imprese incluse nel consolidamento ai sensi della parte uno, titolo II, capo 2.»;

44)

all'articolo 83, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Gli strumenti aggiuntivi di classe 1 e gli strumenti di classe 2 emessi da società veicolo e le relative riserve sovrapprezzo azioni sono inclusi fino al 31 dicembre 2021 nel capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 1, capitale di classe 2 ammissibili o nei fondi propri ammissibili, a seconda del caso, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:»;

45)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 88 bis

Strumenti di passività ammissibili aventi i requisiti

Le passività emesse da una filiazione che ha sede nell'Unione e appartiene allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione hanno i requisiti per essere incluse negli strumenti di passività ammissibili consolidate di un ente ai sensi dell'articolo 92 bis, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2014/59/UE;

b)

sono acquistate da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

c)

non superano l'importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):

i)

la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'importo degli strumenti di fondi propri emessi ai sensi dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2014/59/UE;

ii)

l'importo prescritto dall'articolo 45 septies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.»;

46)

l'articolo 92 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

un coefficiente di leva finanziaria del 3 %.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Oltre ai requisiti di cui alla lettera d) del paragrafo 1, del presente articolo un G-SII mantiene una riserva del coefficiente di leva finanziaria pari alla misura dell'esposizione complessiva del G-SII di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del presente regolamento moltiplicata per il 50 % del coefficiente della riserva applicabile ai G-SII in conformità dell'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

Un G-SII soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria solo con il capitale di classe 1. Il capitale di classe 1 utilizzato per soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria non viene utilizzato per soddisfare alcuno dei requisiti di leva finanziaria di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE, salvo espresse disposizioni ivi previste.

Se un G-SII non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria è soggetto al requisito di conservazione del capitale di cui all'articolo 141 ter della direttiva 2013/36/UE.

Se un G-SII non soddisfa contemporaneamente il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e il requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE è soggetto al più elevato dei requisiti di conservazione del capitale di cui agli articoli 141 e 141 ter di tale direttiva.»;

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel portafoglio di negoziazione di un ente per quanto segue:

i)

il rischio di mercato determinato conformemente al titolo IV della presente parte ad esclusione dei metodi di cui ai capi I bis e I ter di tale titolo;

ii)

le grandi esposizioni che superano i limiti specificati agli articoli da 395 a 401, nella misura in cui a un ente viene consentito di superare tali limiti, come determinato conformemente alla parte quattro;

c)

i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato determinati conformemente al titolo IV della presente parte, ad esclusione dei metodi di cui ai capi I bis e I ter di tale titolo, per tutte le attività che sono sottoposte a rischi di cambio o di posizioni in merci;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«c bis)

i requisiti di fondi propri calcolati conformemente al titolo V di questa parte, ad eccezione dell'articolo 379 per il rischio di regolamento.»;

47)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 92 bis

Requisiti di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII

1.   Fatti salvi gli articoli 93 e 94 e le eccezioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti identificati come entità soggetta a risoluzione e che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

a)

un coefficiente basato sul rischio del 18 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

b)

un coefficiente non basato sul rischio del 6,75 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

a)

entro i tre anni successivi alla data in cui l'ente o il gruppo di cui l'ente fa parte è stato individuato come G-SII;

b)

entro due anni dalla data in cui l'autorità di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in a norma della direttiva 2014/59/UE;

c)

entro due anni dalla data in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/59/UE, con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in elementi del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

3.   Qualora la somma risultante dall'applicazione del requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ad ogni entità soggetta a risoluzione dello stesso G SII superi il requisito di fondi propri e passività ammissibili calcolato conformemente all'articolo 12 bis del presente regolamento, l'autorità di risoluzione dell'ente impresa madre nell'UE può, previa consultazione delle altre autorità di risoluzione pertinenti, agire in conformità dell'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, o 45 nonies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 92 ter

Requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII non UE

1.   Gli enti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e non sono entità soggette a risoluzione soddisfano costantemente requisiti di fondi propri e passività ammissibili pari al 90 % dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 92 bis.

2.   A fini di conformità con il paragrafo 1, il capitale aggiuntivo di classe 1, il capitale di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili vengono presi in considerazione soltanto se tali strumenti sono di proprietà dell'impresa madre capogruppo del G-SII non UE e sono stati emessi direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo, a condizione che tutte queste entità siano stabilite nel stesso paese terzo della suddetta impresa madre capogruppo o in uno Stato membro.

3.   Uno strumento di passività ammissibili è preso in considerazione a fini di conformità con il paragrafo 1 soltanto se soddisfa tutte le seguenti condizioni supplementari:

a)

in caso di procedura ordinaria di insolvenza, come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 47), della direttiva 2014/59/UE, il diritto o credito derivante dalla passività è di rango inferiore ai diritti o crediti derivanti dalle passività che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e che non possono essere considerate fondi propri;

b)

è soggetto ai poteri di svalutazione o di conversione in conformità degli articoli da 59 a 62 della direttiva 2014/59/UE.»;

48)

l'articolo 94 è sostituito dal seguente:

«Articolo 94

Deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione

1.   In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sia pari o inferiore ad entrambe le soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

a)

il 5 % delle attività totali dell'ente;

b)

50 milioni di EUR.

2.   Se entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono soddisfatte, gli enti possono calcolare il requisito di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

a)

per i contratti di cui all'allegato II, punto 1, i contratti relativi agli strumenti di capitale di cui a tale allegato, punto 3, e i derivati su crediti, gli enti possono esentare tali posizioni dal requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b);

b)

per le posizioni del portafoglio di negoziazione diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente paragrafo, gli enti possono sostituire il requisito di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), con il requisito calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a).

3.   Gli enti calcolano l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti al portafoglio di negoziazione sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese ai fini del paragrafo 1 conformemente alle seguenti prescrizioni:

a)

tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 104 sono incluse nel calcolo, ad eccezione delle seguenti:

i)

le posizioni su tassi di cambio e merci;

ii)

le posizioni in derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte delle esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione o delle esposizioni al rischio di controparte e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato di tali coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;

b)

tutte le posizioni incluse nel calcolo conformemente alla lettera a) sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;

c)

il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.

4.   Qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, indipendentemente dagli obblighi di cui agli articoli 74 e 83 della direttiva 2013/36/UE, non si applicano l'articolo 102, paragrafi 3 e 4, gli articoli 103 e 104 ter del presente regolamento.

5.   Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel loro portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2.

6.   L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'autorità competente.

7.   L'ente cessa di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al paragrafo 2 entro tre mesi in uno dei seguenti casi:

a)

l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per tre mesi consecutivi;

b)

l'ente non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.

8.   Se un ente ha cessato di calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo, esso è autorizzato a calcolare i requisiti di fondi propri per le attività ricomprese nel suo portafoglio di negoziazione conformemente al presente articolo soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.

9.   Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione nel portafoglio di negoziazione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.»;

49)

alla parte tre, titolo I, il capo 2 è soppresso;

50)

l'articolo 102 è così modificato:

a)

i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   La finalità della negoziazione è dimostrata sulla base di strategie, politiche e procedure stabilite dall'ente per gestire la posizione o il portafoglio conformemente agli articoli 103, 104 e 104 bis.

3.   Gli enti istituiscono e mantengono sistemi e controlli per gestire il loro portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 103.

4.   Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3, le posizioni del portafoglio di negoziazione sono assegnate alle unità di negoziazione stabilite in conformità dell'articolo 104 ter.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Le posizioni nel portafoglio di negoziazione sono soggette ai requisiti per la valutazione prudente di cui all'articolo 105.

6.   Gli enti trattano le coperture interne conformemente all'articolo 106.»;

51)

l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«Articolo 103

Gestione del portafoglio di negoziazione

1.   Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per la gestione generale del portafoglio di negoziazione. Dette politiche e procedure riguardano almeno:

a)

le attività che l'ente considera attività di negoziazione comprese nel portafoglio di negoziazione ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri;

b)

se e in che misura una posizione possa essere soggetta a valutazione di mercato (mark-to-market) giornaliera con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi (two-way);

c)

per le posizioni valutate con riferimento a un apposito modello (mark-to-model), se e in che misura l'ente è in grado:

i)

di identificare tutti i rischi rilevanti della posizione;

ii)

di coprire tutti i rischi rilevanti della posizione con strumenti per i quali esista un mercato attivo, liquido e nei due sensi;

iii)

di ricavare stime affidabili per le ipotesi e i parametri principali utilizzati nel modello;

d)

se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a generare per la posizione valutazioni che possano essere validate da un soggetto esterno secondo criteri coerenti;

e)

se e in che misura vincoli giuridici o altri requisiti operativi impediscono all'ente di effettuare una liquidazione o una copertura della posizione a breve termine;

f)

se e in che misura l'ente è in grado ed è tenuto a gestire attivamente i rischi delle posizioni nel quadro della sua attività di negoziazione;

g)

se e in che misura l'ente possa riclassificare il rischio o le posizioni del portafoglio di negoziazione come rischio o posizioni esterne al portafoglio di negoziazione o viceversa, nonché i requisiti di tali riclassificazioni conformemente all'articolo 104 bis.

2.   Nel gestire le posizioni o i portafogli di posizioni contenuti nel suo portafoglio di negoziazione, l'ente rispetta tutti i seguenti requisiti:

a)

l'ente segue una strategia di negoziazione chiaramente documentata per la posizione o i portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione, che è approvata dall'alta dirigenza e comprende il periodo di detenzione atteso;

b)

l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per una gestione attiva delle posizioni o dei portafogli ricompresi nel portafoglio di negoziazione; tali politiche e procedure includono quanto segue:

i)

quali posizioni o portafogli di posizioni possono essere assunti da ciascuna unità di negoziazione o, se del caso, da negoziatori designati;

ii)

la fissazione di limiti di posizione e il monitoraggio della loro adeguatezza;

iii)

la garanzia che i negoziatori abbiano facoltà di aprire e gestire una posizione all'interno dei limiti concordati e nel rispetto delle strategie approvate;

iv)

la garanzia che le posizioni siano oggetto di comunicazione all'alta dirigenza come parte integrante del processo di gestione del rischio dell'ente;

v)

la garanzia che le posizioni siano attivamente sorvegliate sulla base di informazioni provenienti da fonti di mercato e che sia effettuata una valutazione della negoziabilità o della possibilità di copertura delle stesse o dei rischi che le compongono, stimando la qualità e la disponibilità dei dati di mercato per il processo di valutazione, il livello degli scambi nel mercato stesso e la dimensione delle posizioni negoziate sul mercato;

vi)

procedure e controlli antifrode attivi;

c)

l'ente segue politiche e procedure chiaramente definite per sorvegliare le posizioni alla luce della strategia di negoziazione dell'ente, inclusa la sorveglianza sulla rotazione e sulle posizioni per le quali il periodo di detenzione inizialmente fissato è stato superato.»;

52)

all'articolo 104, il paragrafo 2 è soppresso;

53)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 104 bis

Riclassificazione di una posizione

1.   Gli enti seguono politiche chiaramente definite per determinare le circostanze eccezionali che giustificano la riclassificazione di una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o, viceversa, la riclassificazione di una posizione esterna al portafoglio di negoziazione come posizione del portafoglio di negoziazione al fine della determinazione dei requisiti di fondi propri secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti. Gli enti riesaminano tali politiche almeno una volta l'anno.

L'ABE sorveglia la gamma di prassi in materia di vigilanza e pubblica orientamenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro il 28 giugno 2024 sul significato di circostanze eccezionali ai fini del primo comma del presente paragrafo. Fino alla pubblicazione di tali orientamenti da parte dell'ABE, le autorità competenti notificano all'ABE le loro decisioni se autorizzare o meno un ente di riclassificare una posizione, e la relativa motivazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Le autorità competenti autorizzano a riclassificare una posizione del portafoglio di negoziazione come posizione esterna al portafoglio di negoziazione o viceversa ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri solo se l'ente ha fornito per iscritto all'autorità competente la prova che la sua decisione di riclassificare tale posizione è il risultato di una circostanza eccezionale che è coerente con le politiche messe in atto dall'ente in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tale scopo l'ente fornisce sufficienti elementi di prova del fatto che la posizione non soddisfa più la condizione per essere classificata come posizione del portafoglio di negoziazione o esterna al portafoglio di negoziazione a norma dell'articolo 104.

La decisione di cui al primo comma è approvata dall'organo di amministrazione.

3.   Se l'autorità competente ha concesso l'autorizzazione a riclassificare una posizione in conformità del paragrafo 2, l'ente che ha ricevuto l'autorizzazione:

a)

comunica pubblicamente, senza indugio,

i)

l'informazione che la sua posizione è stata riclassificata; e

ii)

se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, l'entità di tale riduzione; e

b)

se la riclassificazione ha l'effetto di ridurre i requisiti di fondi propri dell'ente, non riconosce tale effetto fino a quando la posizione giunge a scadenza, a meno che l'autorità competente dell'ente ne autorizzi il riconoscimento a una data anteriore.

4.   L'ente calcola la variazione netta nell'importo dei suoi requisiti di fondi propri derivante dalla riclassificazione della posizione come differenza tra i requisiti di fondi propri immediatamente dopo la riclassificazione e i requisiti di fondi propri immediatamente prima della riclassificazione, calcolato ciascuno conformemente all'articolo 92. Il calcolo non tiene conto degli effetti di fattori diversi dalla riclassificazione.

5.   La riclassificazione di una posizione a norma del presente articolo è irrevocabile.

Articolo 104 ter

Requisiti per l'unità di negoziazione

1.   Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3, gli enti stabiliscono unità di negoziazione e assegnano ciascuna delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione ad una di tali unità. Le posizioni del portafoglio di negoziazione sono attribuite alla stessa unità di negoziazione solo se sono conformi alla strategia di business concordata per l'unità di negoziazione e sono costantemente gestite e monitorate conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Le unità di negoziazione degli enti soddisfano costantemente tutti i seguenti requisiti:

a)

ciascuna unità di negoziazione ha una strategia di business chiara e distinta e una struttura di gestione dei rischi adeguata alla sua strategia;

b)

ciascuna unità di negoziazione dispone di una chiara struttura organizzativa; le posizioni in una data unità di negoziazione sono gestite da negoziatori designati all'interno dell'ente; ogni negoziatore ha funzioni dedicate nell'unità di negoziazione; ogni negoziatore è assegnato ad un'unica unità di negoziazione;

c)

nell'ambito di ciascuna unità di negoziazione sono stabiliti limiti di posizione in base alla strategia di business;

d)

almeno su base settimanale, a livello di unità di negoziazione sono prodotte relazioni sulle attività, la redditività, la gestione dei rischi e i requisiti regolamentari che sono comunicate periodicamente all'organo di amministrazione;

e)

ciascuna unità di negoziazione ha un chiaro piano operativo annuale comprendente una politica di remunerazione ben definita sulla base di criteri solidi utilizzati per la valutazione delle performance;

f)

per ciascuna unità di negoziazione, sono elaborate su base mensile e messe a disposizione delle autorità competenti relazioni sulle posizioni in scadenza, sulle violazioni infragiornaliere dei limiti di negoziazione, sulle violazioni giornaliere dei limiti di negoziazione e sulle iniziative intraprese dall'ente per trattare tali violazioni, nonché valutazioni della liquidità del mercato.

3.   In deroga al paragrafo 2, lettera b), l'ente può assegnare un negoziatore a più di un'unità di negoziazione purché l'ente dimostri con piena soddisfazione della rispettiva autorità competente che l'assegnazione è stata effettuata per motivi commerciali o di risorse e che essa preserva gli altri requisiti qualitativi di cui al presente articolo applicabili ai negoziatori e alle unità di negoziazione.

4.   Gli enti notificano alle autorità competenti il modo in cui si conformano al paragrafo 2. Le autorità competenti possono richiedere all'ente di modificare la struttura o l'organizzazione delle sue unità di negoziazione per conformarsi al presente articolo.»;

54)

l'articolo 105 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo sono soggette alle regole di valutazione prudente specificate nel presente articolo. Gli enti assicurano, in particolare, che la valutazione prudente delle posizioni del loro portafoglio di negoziazione raggiunga un grado di certezza adeguato, tenuto conto della natura dinamica delle posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo, delle esigenze di robustezza prudenziale e delle modalità di funzionamento e dello scopo dei requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli enti rivalutano le posizioni del portafoglio di negoziazione al valore equo almeno giornalmente. Le variazioni di valore di tali posizioni sono riportate nel conto profitti e perdite dell'ente.

4.   Gli enti valutano le posizioni del portafoglio di negoziazione ed esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo in base ai prezzi di mercato ogniqualvolta ciò sia possibile, anche quando applicano a tali posizioni le disposizioni pertinenti sui requisiti patrimoniali.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Quando non è possibile una valutazione in base ai prezzi di mercato, gli enti valutano prudentemente le loro posizioni e i loro portafogli basandosi su un modello, anche quando calcolano i requisiti di fondi propri per le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione valutate al valore equo.»;

d)

al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini della lettera d) del primo comma, il modello è elaborato o approvato indipendentemente dalle unità di negoziazione ed è collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validità della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo.»;

e)

al paragrafo 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il tempo supplementare necessario per coprire la posizione o i suoi rischi oltre gli orizzonti di liquidità che sono stati assegnati ai fattori di rischio della posizione in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;»;

55)

l'articolo 106 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I requisiti di cui al paragrafo 1 si applicano fatti salvi i requisiti applicabili alla posizione coperta compresa o non nel portafoglio di negoziazione, se del caso.

3.   Quando un ente copre un'esposizione al rischio di credito o un'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione con un derivato su crediti registrato nel portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su crediti è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio di credito o dell'esposizione al rischio di controparte esterne al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su crediti con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.

Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su crediti concluso con il terzo sono inclusi nel portafoglio di negoziazione al fine del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Quando un ente copre un'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione con un derivato su strumenti di capitale registrato nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione nel derivato su strumenti di capitale è riconosciuta come una copertura interna dell'esposizione al rischio azionario esterna al portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), se l'ente conclude un'altra operazione in derivati su strumenti di capitale con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, che soddisfi i requisiti per la protezione del credito di tipo personale esterna al portafoglio di negoziazione e compensi perfettamente il rischio di mercato della copertura interna.

Sia la copertura interna riconosciuta a norma del primo comma che il derivato su strumenti di capitale concluso con un terzo, ammissibile come venditore di protezione, sono inclusi nel portafoglio di negoziazione ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

5.   Se l'ente copre le esposizioni al rischio di tasso di interesse esterne al portafoglio di negoziazione utilizzando una posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse registrata nel suo portafoglio di negoziazione, tale posizione soggetta al rischio di tasso d'interesse è considerata una copertura interna ai fini della valutazione del rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione conformemente agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la posizione è stata assegnata a un portafoglio separato dall'altra posizione del portafoglio di negoziazione, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse; a tal fine, l'ente può assegnare a tale portafoglio altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o il suo stesso portafoglio di negoziazione, a condizione che detto ente compensi perfettamente il rischio di mercato di queste altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;

b)

ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3, la posizione è stata assegnata a un'unità di negoziazione stabilita in conformità dell'articolo 104 ter, la cui strategia di business consiste esclusivamente nella gestione e nell'attenuazione del rischio di mercato delle coperture interne dell'esposizione al rischio di tasso di interesse; a tal fine l'unità di negoziazione può assumere altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse con terzi o altre unità di negoziazione dell'ente, a condizione che tali unità compensino perfettamente il rischio di mercato di queste altre posizioni soggette al rischio di tasso di interesse assumendo posizioni soggette al rischio di tasso di interesse opposte con terzi;

c)

l'ente ha pienamente documentato come la posizione attenui il rischio di tasso di interesse derivanti da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione ai fini dei requisiti di cui agli articoli 84 e 98 della direttiva 2013/36/UE.

6.   I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni assegnate a un portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), sono calcolati su base autonoma e si aggiungono ai requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.

7.   Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, il calcolo dei fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni attribuite al portafoglio separato di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente articolo o all'unità di negoziazione, o da quest'ultima assunte, di cui al paragrafo 5, lettera b), del presente articolo ove appropriato, viene effettuato su base autonoma come un portafoglio separato e si aggiunge al calcolo dei requisiti di fondi propri per le altre posizioni del portafoglio di negoziazione.»;

56)

all'articolo 107, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini del presente regolamento le esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi, enti creditizi di paesi terzi e borse di paesi terzi sono trattate come esposizioni verso un ente solo se il paese terzo applica a tale soggetto requisiti prudenziali e di vigilanza almeno equivalenti a quelli applicati nell'Unione.»;

57)

l'articolo 117, paragrafo 2, è così modificato:

a)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«o)

l'Associazione internazionale per lo sviluppo;

p)

la Banca asiatica di investimento per le infrastrutture.»;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 al fine di modificare, in conformità delle norme internazionali, l'elenco delle banche multilaterali di sviluppo di cui al primo comma.»;

58)

all'articolo 118, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica;»;

59)

all'articolo 123, è aggiunto il paragrafo seguente:

«Alle esposizioni dovute a prestiti concessi da un ente creditizio a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato a fronte del trasferimento incondizionato all'ente creditizio di parte della pensione o della retribuzione del debitore è attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 35 %, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

per il rimborso del prestito, il debitore autorizza incondizionatamente il fondo pensione o il datore di lavoro a effettuare pagamenti diretti all'ente creditizio deducendo i pagamenti mensili per il prestito dalla pensione o dalla retribuzione mensile del debitore;

b)

i rischi di decesso, inabilità lavorativa, disoccupazione o riduzione della pensione o retribuzione mensile netta del debitore sono adeguatamente coperti da una polizza assicurativa sottoscritta dal debitore a beneficio dell'ente creditizio;

c)

i pagamenti mensili che devono essere effettuati dal debitore per tutti i prestiti che soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b) non superano complessivamente il 20 % della pensione o retribuzione mensile del debitore;

d)

la durata originaria massima del prestito è uguale o inferiore a dieci anni.»;

60)

l'articolo 124 è sostituito dal seguente:

«Articolo 124

Esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili

1.   Se le condizioni di cui all'articolo 125 o all'articolo 126 non sono soddisfatte, le esposizioni o eventuali parti di esposizioni pienamente garantite da un'ipoteca su beni immobili ricevono un fattore di ponderazione del rischio del 100 %, ad eccezione delle parti dell'esposizione assegnate ad un'altra classe. Alla parte dell'esposizione che supera il valore dell'ipoteca del bene immobile è assegnato il fattore di ponderazione del rischio applicabile alle esposizioni non garantite della controparte interessata.

La parte di un'esposizione trattata come pienamente garantita da beni immobili non supera l'importo del valore di mercato del bene costituito in garanzia o, in quegli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, il valore del credito ipotecario del bene immobile in questione.

1 bis.   Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 2. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, essa provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 2.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra le l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

2.   Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis, e di eventuali altri indicatori rilevanti, l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se il fattore di ponderazione del rischio del 35 % per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su immobili residenziali di cui all'articolo 125, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, e il fattore di ponderazione del rischio del 50 % per le esposizioni garantite da immobili non residenziali di cui all'articolo 126, situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente, siano basati in maniera appropriata su quanto segue:

a)

le perdite effettive delle esposizioni garantite da immobili;

b)

gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili.

Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, un'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2, non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni pienamente garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità competente e qualora ritenga che l'inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui all'articolo 125, paragrafo 2, o all'articolo 126, paragrafo 2.

L'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo notifica all'ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale segnalazione l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all'articolo 199, paragrafo 1, lettera a), attuati dall'autorità pertinente.

Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis può fissare i fattori di ponderazione del rischio entro i seguenti intervalli di valori:

a)

dal 35 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali;

b)

dal 50 % al 150 % per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili non residenziali.

3.   Qualora l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis fissi fattori di ponderazione del rischio più elevati o criteri più rigorosi ai sensi del secondo comma del paragrafo 2, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.

4.   L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare i criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari di cui al paragrafo 1 e i tipi di fattori da considerare per la valutazione dell'adeguatezza del fattore di ponderazione del rischio di cui al primo comma del paragrafo 2.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 1 bis del presente articolo su quanto segue:

a)

i fattori che potrebbero “incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura” ai sensi del secondo comma del paragrafo 2; e

b)

i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 bis deve tenere conto nel determinare fattori di ponderazione del rischio più elevati.

6.   A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti dello Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri che sono stati fissati dalle autorità di tale Stato membro conformemente al paragrafo 2.»;

61)

all'articolo 128, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli enti attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 150 % alle esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati.

2.   Ai fini del presente articolo gli enti trattano le seguenti esposizioni come esposizioni connesse a rischi particolarmente elevati:

a)

investimenti in imprese di venture capital, ad eccezione del caso in cui tali investimenti siano trattati conformemente all'articolo 132;

b)

investimenti in private equity di venture capital, ad eccezione del caso in cui tali investimenti siano trattati conformemente all'articolo 132;

c)

finanziamenti per immobili a fini speculativi.»;

62)

l'articolo 132 è sostituito dal seguente:

«Articolo 132

Requisiti di fondi propri per le esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC

1.   Gli enti calcolano l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui al paragrafo 2, primo comma, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.

2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono soddisfatte, gli enti possono applicare il metodo look-through in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 1, o il metodo basato sul regolamento di gestione in conformità dell'articolo 132 bis, paragrafo 2.

Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through o il metodo basato sul regolamento di gestione attribuiscono un fattore di ponderazione del rischio del 1 250 % (“metodo fall-back”) alle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC.

Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente paragrafo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.

3.   Gli enti possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'OIC è:

i)

un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) soggetto alla direttiva 2009/65/CE;

ii)

un FIA gestito da un GEFIA UE registrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE;

iii)

un FIA gestito da un GEFIA UE autorizzato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2011/61/UE;

iv)

un FIA gestito da un GEFIA non UE autorizzato a norma dell'articolo 37 della direttiva 2011/61/UE;

v)

un FIA non UE gestito da un GEFIA non UE e commercializzato a norma dell'articolo 42 della direttiva 2011/61/UE;

vi)

un FIA non UE non commercializzato nell'Unione e gestito da un GEFIA non UE che ha sede in un paese terzo contemplato da un atto delegato di cui all'articolo 67, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE;

b)

il prospetto dell'OIC o un documento ad esso equivalente include:

i)

le categorie delle attività nelle quali l'OIC è autorizzato ad investire;

ii)

nel caso si applichino limiti agli investimenti, i relativi limiti e i metodi per determinarli;

c)

le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente soddisfano i seguenti requisiti:

i)

le esposizioni dell'OIC sono oggetto di segnalazioni almeno con la stessa frequenza di quelle dell'ente;

ii)

il grado di dettaglio delle informazioni finanziarie è sufficiente per consentire all'ente di calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità con il metodo scelto dall'ente;

iii)

se l'ente applica il metodo look-through, le informazioni sulle esposizioni sottostanti sono verificate da un terzo indipendente.

In deroga al primo comma, lettera a) del presente paragrafo, le banche multilaterali o bilaterali di sviluppo e gli altri enti che coinvestono in un OIC con banche multilaterali o bilaterali di sviluppo possono determinare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di tale OIC conformemente ai metodi stabiliti all'articolo 132 bis, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo, e il mandato di investimento dell'OIC limiti il tipo di attività in cui l'OIC può investire ad attività che promuovono lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo.

Gli enti notificano alla rispettiva autorità competente gli OIC cui applicano tale trattamento di cui al secondo comma.

In deroga al primo comma, lettera c), punto i), qualora l'ente determini l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente al metodo basato sul regolamento di gestione, le segnalazioni dell'OIC o della società di gestione dell'OIC all'ente possono limitarsi al mandato di investimento dell'OIC e relative modifiche e possono essere effettuate solo qualora l'ente incorra in un'esposizione verso l'OIC per la prima volta e qualora il mandato di investimento dell'OIC venga modificato.

4.   Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il terzo è:

i)

l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

ii)

per gli OIC che non rientrano nel punto i) del presente punto, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi la condizione di cui al paragrafo 3, lettera a);

b)

il terzo effettua il calcolo conformemente ai metodi di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1, 2 o 3, a seconda dei casi;

c)

un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC derivante da tali calcoli per un fattore di 1,2.

In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.

5.   Nei casi in cui l'ente applica i metodi di cui all'articolo 132 bis ai fini del calcolo dell'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC (“OIC di livello 1”), e una qualsiasi delle esposizioni sottostanti dell'OIC di livello 1 è un'esposizione sotto forma di quote o azioni in un altro OIC (“OIC di livello 2”), l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC di livello 2 può essere calcolato utilizzando uno qualsiasi dei tre metodi descritti al paragrafo 2 del presente articolo. L'ente può utilizzare il metodo look-through per calcolare gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni dell'OIC al livello 3 e ad ogni livello successivo solo quando abbia utilizzato tale metodo per il calcolo al livello precedente. In ogni altro scenario utilizza il metodo fall-back.

6.   L'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC calcolato secondo il metodo look-through e il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafi 1 e 2, è soggetto ad un massimale pari all'importo ponderato per il rischio delle esposizioni dell'OIC calcolato secondo il metodo fall-back.

7.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti che applicano il metodo look-through conformemente all'articolo 132 bis, paragrafo 1, possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio (Formula) calcolato secondo la formula di cui all'articolo 132 quater, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli enti misurano il valore delle loro partecipazioni sotto forma di quote o di azioni in un OIC al costo storico ma misurano il valore delle attività sottostanti dell'OIC al valore equo se applicano il metodo look-through;

b)

una variazione del valore di mercato delle quote o delle azioni il cui valore è misurato dagli enti al costo storico non modifica l'importo dei fondi propri di tali enti né il valore associato a tali partecipazioni.»;

63)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 132 bis

Metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC

1.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente da tali enti.

2.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC per usare il metodo look-through possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con i limiti del regolamento di gestione dell'OIC e della normativa pertinente.

Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma, partendo dal presupposto che l'OIC assume in primo luogo, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, le esposizioni con il requisito di fondi propri più elevato e in seguito assume esposizioni in ordine discendente fino al raggiungimento del limite massimo complessivo dell'esposizione e che l'OIC applica la leva finanziaria, nella misura massima consentita dal suo regolamento di gestione o dalla normativa pertinente, se del caso.

Gli enti effettuano i calcoli di cui al primo comma in base ai metodi di cui al presente capo, al capo 5 e al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo.

3.   In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo ponderato per il rischio delle esposizioni di un OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda dei casi.

In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di cui al paragrafo 2 quando uno o più parametri necessari per tale calcolo non sono disponibili.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 132 ter

Esclusioni dai metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio di OIC

1.   Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 gli strumenti di capitale primario di classe 1, gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di passività ammissibili detenuti da un OIC che gli enti devono dedurre rispettivamente a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, degli articoli 56, 66 e72 sexies.

2.   Gli enti possono escludere dai calcoli di cui all'articolo 132 le esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC di cui all'articolo 150, paragrafo 1, lettere g) e h), ed applicarvi invece il trattamento di cui all'articolo 133.

Articolo 132 quater

Trattamento delle esposizioni fuori bilancio verso OIC

1.   Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dei loro elementi fuori bilancio con un potenziale di essere convertiti in esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando i valori dell'esposizione di tali esposizioni, calcolati a norma dell'articolo 111, con il fattore di ponderazione del rischio:

a)

per tutte le esposizioni per cui gli enti usano uno dei metodi di cui all'articolo 132 bis:

Formula

dove:

Formula

=

la ponderazione del rischio;

i

=

l'indice che individua l'OIC;

RWAEi

=

l'importo calcolato conformemente all'articolo 132 bis per OICi;

Formula

=

il valore dell'esposizione delle esposizioni di OICi;

Ai

=

il valore contabile delle attività di OICi; e

EQi

=

il valore contabile dell'esposizione delle attività di OICi.

b)

per tutte le altre esposizioni,

Formula

.

2.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un impegno di valore minimo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo come il valore corrente dell'importo garantito scontato applicando un fattore di sconto privo di rischio di default. Gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione dell'impegno di valore minimo di tutte le perdite riconosciute rispetto all'impegno di valore minimo a norma dei principi contabili applicabili.

Gli enti calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio delle loro esposizioni fuori bilancio derivanti da impegni di valore minimo che soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo moltiplicando il valore dell'esposizione di tali esposizioni per un fattore di conversione del 20 % e il fattore di ponderazione del rischio derivante dall'articolo 132 o 152.

3.   Gli enti determinano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio per le esposizioni fuori bilancio derivante da impegni di valore minimo conformemente al paragrafo 2 se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'esposizione fuori bilancio dell'ente è un impegno di valore minimo per un investimento in quote o azioni di uno o più OIC per cui l'ente è obbligato al pagamento nel quadro dell'impegno di valore minimo solamente se il valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC è inferiore a una soglia predeterminata in uno o più momenti, come specificato dal contratto;

b)

l'OIC è:

i)

un OICVM quale definito alla direttiva 2009/65/CE; o

ii)

un FIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE che investe unicamente in valori mobiliari o in altre attività finanziarie liquide di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE se il regolamento di gestione del FIA non consente una leva finanziaria maggiore di quella permessa a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE;

c)

il valore di mercato corrente delle esposizioni sottostanti dell'OIC sottostanti all'impegno di valore minimo senza considerare l'effetto degli impegni di valore minimo fuori bilancio copre o supera il valore corrente della soglia specificata nell'impegno di valore minimo;

d)

in caso di riduzione dell'eccesso di valore di mercato delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC rispetto al valore corrente dell'impegno di valore minimo, l'ente o un'altra impresa nella misura in cui rientra nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente stesso è soggetto a norma del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2002/87/CE può influenzare la composizione delle esposizioni sottostanti dell'OIC o degli OIC o limitare il potenziale di un'ulteriore riduzione dell'eccesso in altri modi;

e)

il beneficiario finale diretto o indiretto dell'impegno di valore minimo è solitamente un cliente al dettaglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE.»;

64)

all'articolo 144, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

l'ente ha calcolato, nel quadro del metodo IRB, i requisiti di fondi propri risultanti dalle sue stime dei parametri di rischio ed è in grado di procedere alla segnalazione come prescritto dall'articolo 430;»;

65)

l'articolo 152 è sostituito dal seguente:

«Articolo 152

Trattamento delle esposizioni sotto forma di quote o azioni in OIC

1.   Gli enti calcolano gli importi ponderati per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC moltiplicando l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, calcolato secondo i metodi di cui ai paragrafi 2 e 5, per la percentuale di quote o azioni detenute da tali enti.

2.   Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, gli enti che dispongono di informazioni sufficienti sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC prendono in considerazione tali esposizioni sottostanti per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC, ponderando per il rischio tutte le esposizioni sottostanti dell'OIC come se fossero detenute direttamente dagli enti.

3.   In deroga all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), gli enti che calcolano l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio dell'OIC in conformità del paragrafo 1 o 2 del presente articolo possono calcolare il requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito delle esposizioni in strumenti derivati di tale OIC quale importo pari al 50 % del requisito di fondi propri per tali esposizioni in strumenti derivati calcolato conformemente al capo 6, sezione 3, 4 o 5, del presente titolo, a seconda del caso.

In deroga al primo comma un ente può escludere dal calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito le esposizioni in strumenti derivati che non sarebbero soggette a tale requisito se fossero assunte direttamente dall'ente.

4.   Gli enti che applicano il metodo look-through conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo e che soddisfano le condizioni di utilizzo parziale permanente a norma dell'articolo 150, o che non soddisfano le condizioni per l'utilizzo dei metodi di cui al presente capo oppure uno o più dei metodi di cui al capo 5 per la totalità o parte delle esposizioni sottostanti dell'OIC, calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e gli importi delle perdite attese conformemente ai seguenti principi:

a)

per le esposizioni assegnate alla classe di esposizioni “strumenti di capitale” di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera e), gli enti applicano il metodo della ponderazione semplice di cui all'articolo 155, paragrafo 2;

b)

per le esposizioni assegnate a elementi che rappresentano posizioni verso la cartolarizzazione di cui all'articolo 147, paragrafo 2, lettera f), gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 254 come se fossero detenute direttamente da tali enti;

c)

per tutte le altre esposizioni sottostanti, gli enti applicano il metodo standardizzato di cui al capo 2 del presente titolo.

Qualora, ai fini del primo comma, lettera a), l'ente non sia in grado di differenziare tra esposizioni in strumenti di private equity, esposizioni in strumenti di capitale negoziati in mercati e altre esposizioni in strumenti di capitale, l'ente tratta le esposizioni in oggetto al pari di altre esposizioni in strumenti di capitale.

5.   Se le condizioni di cui all'articolo 132, paragrafo 3, sono soddisfatte, gli enti che non dispongono di sufficienti informazioni sulle singole esposizioni sottostanti di un OIC possono calcolare l'importo ponderato per il rischio di tali esposizioni in conformità con il metodo basato sul regolamento di gestione di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 2. Per le esposizioni di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli enti applicano tuttavia i metodi ivi indicati.

6.   Fatto salvo l'articolo 132 ter, paragrafo 2, gli enti che non applicano il metodo look-through ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o il metodo basato sul regolamento di gestione ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, applicano il metodo fall-back di cui all'articolo 132, paragrafo 2.

7.   Gli enti possono calcolare l'importo ponderato per il rischio delle loro esposizioni sotto forma di quote o di azioni in OIC utilizzando una combinazione dei metodi di cui al presente articolo purché le condizioni per l'utilizzo di tali metodi siano soddisfatte.

8.   Gli enti che non hanno dati o informazioni adeguati per calcolare l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio di un OIC conformemente ai metodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 si possono basare sui calcoli di un terzo purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

il terzo è:

i)

l'ente depositario o l'ente finanziario depositario dell'OIC, a condizione che l'OIC investa esclusivamente in titoli e che depositi tutti i titoli presso l'ente depositario o l'ente finanziario depositario in questione;

ii)

per gli OIC che non rientrano nel punto i) della presente lettera, la società di gestione dell'OIC, purché essa soddisfi i criteri di cui all'articolo 132, paragrafo 3, lettera a);

b)

per le esposizioni diverse da quelle elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), del presente articolo, il terzo effettua il calcolo secondo il metodo look-through di cui all'articolo 132 bis, paragrafo 1;

c)

per le esposizioni elencate al paragrafo 4, lettere a), b) e c), il terzo effettua il calcolo secondo i metodi ivi previsti;

d)

un revisore esterno ha confermato la correttezza del calcolo del terzo.

Gli enti che fanno affidamento su calcoli di terzi moltiplicano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni di un OIC derivanti da tali calcoli per un fattore di 1,2.

In deroga al secondo comma, se l'ente ha accesso illimitato ai calcoli dettagliati effettuati dal terzo, non si applica il fattore pari all'1,2. Su richiesta, l'ente fornisce tali calcoli alla sua autorità competente.

9.   Ai fini del presente articolo si applicano l'articolo 132, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 132 ter. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 132 quater, utilizzando i fattori di ponderazione del rischio calcolati conformemente al capo 3 del presente titolo.»;

66)

all'articolo 158, è aggiunto il paragrafo seguente:

«9 bis.   L'importo delle perdite attese per un impegno di valore minimo che soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3, è zero.»;

67)

l'articolo 164 è sostituito dal seguente:

«Articolo 164

Perdita in caso di default (LGD)

1   Gli enti forniscono stime interne delle LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti esposti nella sezione 6 del presente capo e all'autorizzazione concessa dalle autorità competenti conformemente all'articolo 143. Per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati il valore da attribuire alla LGD è il 75 %. Se un ente può scomporre in modo affidabile in PD e LGD le proprie stime della EL per il rischio di diluizione dei crediti commerciali acquistati, può utilizzare la stima interna della LGD.

2.   La protezione del credito di tipo personale può essere riconosciuta ammissibile rettificando le stime della PD o della LGD, subordinatamente al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 183, paragrafi 1, 2 e 3, e all'autorizzazione delle autorità competenti, in relazione ad una singola esposizione o ad un portafoglio di esposizioni. Un ente non può attribuire alle esposizioni garantite una PD o una LGD corrette in modo tale per cui il fattore di ponderazione successivo alla rettifica risulterebbe inferiore a quello di una esposizione diretta comparabile verso il garante.

3.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 2, la LGD di un'esposizione diretta comparabile verso il fornitore della protezione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, è pari alla LGD associata ad un finanziamento non coperto al garante o a quella associata al finanziamento non coperto del debitore, a seconda che i dati disponibili e la struttura della garanzia indichino che l'importo recuperato dipenderebbe dalla condizione finanziaria rispettivamente del garante o del debitore nel caso in cui sia il garante che il debitore andassero in default durante la vita dell'operazione coperta.

4.   La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 10 %.

La LGD media ponderata per tutte le esposizioni al dettaglio che sono garantite da immobili non residenziali e che non beneficiano di garanzie delle amministrazioni centrali non può essere inferiore al 15 %.

5.   Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del paragrafo 6. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è l'autorità competente, provvede affinché le autorità e gli enti nazionali pertinenti dotati di mandato macroprudenziale siano debitamente informati dell'intenzione dell'autorità competente di ricorrere al presente articolo e siano adeguatamente coinvolti nella valutazione delle preoccupazioni sulla stabilità finanziaria nel suo Stato membro in conformità del paragrafo 6.

Se l'autorità designata dallo Stato membro per l'applicazione del presente articolo è diversa dall'autorità competente, lo Stato membro adotta le necessarie disposizioni atte ad assicurare l'adeguato coordinamento e scambio di informazioni tra l'autorità competente e l'autorità designata ai fini della corretta applicazione del presente articolo. In particolare, le autorità sono tenute a collaborare strettamente e a condividere tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione adeguata degli obblighi imposti all'autorità designata ai sensi del presente articolo. Detta cooperazione mira ad evitare qualsiasi forma di azione ridondante o incoerente tra autorità competente e autorità designata, nonché ad assicurare che si tenga opportunamente conto dell'interazione con altre misure, in particolare le misure adottate a norma dell'articolo 458 del presente regolamento e all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE.

6.   Sulla base dei dati raccolti a norma dell'articolo 430 bis e di eventuali altri indicatori rilevanti e tenendo conto degli sviluppi sul mercato dei beni immobili, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 del presente articolo procede periodicamente, e almeno una volta all'anno, a valutare se i valori minimi della LGD, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, siano appropriati per le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente.

Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 concluda che i valori minimi della LGD di cui al paragrafo 4 non siano adeguati, e ritenga che l'inadeguatezza dei valori della LGD potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura nel suo Stato membro, può fissare valori minimi della LGD più elevati per quelle esposizioni situate in una o più parti del territorio dello Stato membro dell'autorità pertinente. Tali valori minimi più elevati possono inoltre essere applicati anche a livello di uno o più segmenti immobiliari di dette esposizioni.

L'autorità designata conformemente al paragrafo 5 informa l'ABE e il CERS prima di adottare la decisione di cui al presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale segnalazione l'ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato. L'ABE e il CERS pubblicano tali valori della LGD.

7.   Qualora l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 fissi valori minimi della LGD più elevati ai sensi del paragrafo 6, gli enti dispongono di un periodo transitorio di sei mesi per la loro applicazione.

8.   L'ABE, in stretta collaborazione con il CERS, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare le condizioni di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel valutare l'adeguatezza dei valori della LGD nel quadro della valutazione di cui al paragrafo 6.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9.   Per mezzo di raccomandazioni ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010, e in stretta collaborazione con l'ABE, il CERS può fornire orientamenti alle autorità designate conformemente al paragrafo 5 del presente articolo su quanto segue:

a)

i fattori che potrebbero “incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura” ai sensi del paragrafo 6; e

b)

i parametri di riferimento indicativi di cui l'autorità designata conformemente al paragrafo 5 tiene conto nel determinare valori minimi della LGD più elevati.

10.   A tutte le loro corrispondenti esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili residenziali o non residenziali situati in una o più parti dello Stato membro, gli enti di uno Stato membro applicano i valori minimi della LGD più elevati che sono stati fissati dalle autorità di un altro Stato membro conformemente al paragrafo 6.»;

68)

all'articolo 201, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

controparti centrali qualificate.»;

69)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 204 bis

Tipi ammissibili di derivati su strumenti di capitale

1.   Gli enti possono utilizzare i derivati su strumenti di capitale costituiti da total return swaps, o prodotti effettivamente simili sotto il profilo economico, come protezione del credito ammissibile soltanto ai fini della realizzazione di coperture interne.

Se un ente acquista una protezione del credito mediante un total return swap e contabilizza come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti sullo swap senza però registrare la corrispondente perdita di valore dell'attività protetta attraverso una riduzione del valore equo dell'attività o un aumento degli accantonamenti, la protezione del credito non è considerata ammissibile.

2.   Quando un ente effettua una copertura interna ricorrendo a un derivato su strumenti di capitale, affinché la copertura interna possa essere considerata come protezione del credito ammissibile ai fini del presente capo, il rischio di credito trasferito al portafoglio di negoziazione è trasferito a una o più parti terze esterne.

Quando una copertura interna è stata effettuata conformemente al primo comma e sono stati soddisfatti i requisiti di cui al presente capo, gli enti applicano le regole di cui alle sezioni da 4 a 6 del presente capo per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e degli importi delle perdite attese in caso di acquisizione di protezione del credito di tipo personale.»;

70)

l'articolo 223 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 6, sezione 6, calcolano l'EVA come segue:

 

EVA = E.»;

b)

al paragrafo 5 è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso delle operazioni in derivati OTC, gli enti che utilizzano i metodi di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, tengono conto degli effetti di attenuazione del rischio della garanzia in conformità delle disposizioni di cui al capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso.»;

71)

l'articolo 272 è così modificato:

a)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

“insieme di attività coperte (hedging set)”, un insieme di operazioni concluse nell'ambito di un singolo insieme di attività soggette a compensazione per le quali è consentita la compensazione totale o parziale per determinare l'esposizione potenziale futura in base ai metodi di cui alla sezione 3 o 4 del presente capo;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«7 bis)

“accordo di garanzia unidirezionale (one way margin agreement)”, un accordo di garanzia in virtù del quale l'ente è tenuto a fornire margini di variazione a una controparte ma non ha diritto a ricevere il margine di variazione da tale controparte o viceversa;»;

c)

il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12)

“valore di mercato corrente” o “CMV” il valore di mercato netto di tutte le operazioni rientranti in un insieme di attività soggette a compensazione al lordo delle eventuali garanzie reali detenute o fornite dove i valori di mercato positivi e negativi sono compensati nel calcolo del CMV;»;

d)

è inserito il punto seguente:

«12 bis)

“importo netto indipendente della garanzia” o “NICA”, la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale netta ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione diversa dal margine di variazione;»;

72)

l'articolo 273 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti elencati all'allegato II in base ad uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 conformemente al presente articolo.

Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 4. Gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2, non utilizzano il metodo illustrato nella sezione 5.

Gli enti possono ricorrere all'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6 all'interno di un gruppo. Ad un singolo ente è vietato l'uso combinato permanente dei metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6.»;

b)

i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Secondo i metodi illustrati nelle sezioni da 3 a 6, il valore dell'esposizione per una data controparte è uguale alla somma dei valori dell'esposizione calcolati per ciascun insieme di attività soggette a compensazione con tale controparte.

In deroga al primo comma, quando un accordo di garanzia (margin agreement) si applica a più insiemi di attività soggette a compensazione con tale controparte e l'ente utilizza uno dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 per calcolare il valore dell'esposizione di tali insiemi di attività soggette a compensazione, il valore dell'esposizione è calcolato conformemente alla sezione pertinente.

Per una data controparte, il valore dell'esposizione per un dato insieme di attività soggette a compensazione degli strumenti derivati OTC di cui all'allegato II calcolato conformemente al presente capo è il maggiore tra zero e la differenza tra la somma dei valori delle esposizioni in tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con la controparte e la somma di CVA (credit valuation adjustments) per tale controparte contabilizzata dall'ente come una svalutazione (write down) sostenuta. Gli aggiustamenti della valutazione del credito sono calcolati senza essere compensati con eventuali rettifiche di valore della componente debitoria attribuite al rischio di credito proprio dell'impresa già escluse dai fondi propri conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c).

7.   Nel calcolo del valore dell'esposizione in base ai metodi di cui alle sezioni 3, 4 e 5, gli enti possono trattare due contratti derivati OTC compresi nello stesso accordo di compensazione che sono perfettamente congruenti come un unico contratto con un capitale nozionale pari a zero.

Ai fini del primo comma, due contratti derivati OTC sono perfettamente congruenti se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

le loro posizioni di rischio sono opposte;

b)

le loro caratteristiche, fatta eccezione per la data della negoziazione, sono identiche;

c)

i loro flussi di cassa si compensano integralmente.

8.   Gli enti determinano il valore delle esposizioni derivanti da operazioni con regolamento a lungo termine utilizzando uno qualsiasi dei metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, indipendentemente dai metodi prescelti dall'ente per trattare gli strumenti derivati OTC e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, le operazioni di concessione e assunzione di titoli o di merci in prestito e i finanziamenti con margini. Nel calcolare i requisiti di fondi propri per le operazioni con regolamento a lungo termine, gli enti che utilizzano il metodo di cui al capo 3 possono attribuire i fattori di ponderazione del rischio in base al metodo di cui al capo 2 a titolo permanente e a prescindere dall'importanza di tali posizioni.»;

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 9:

«9.   Per i metodi di cui alle sezioni da 3 a 6 del presente capo, gli enti trattano le operazioni in cui è stato individuato un rischio specifico di correlazione sfavorevole in conformità dell'articolo 291, paragrafi 2, 4, 5 e 6.»;

73)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 273 bis

Condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione

1.   Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 4, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

a)

il 10 % delle attività totali dell'ente;

b)

300 milioni di EUR.

2.   Un ente può calcolare il valore dell'esposizione delle sue posizioni in derivati secondo il metodo di cui alla sezione 5, a condizione che l'entità delle operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati risulti pari o inferiore a entrambe le soglie seguenti sulla base di una valutazione mensile utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

a)

il 5 % delle attività totali dell'ente;

b)

100 milioni di EUR.

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in bilancio e fuori bilancio attinenti a derivati sulla base dei dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:

a)

le posizioni in derivati sono valutate al loro valore di mercato alla data determinata; se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore di mercato e il valore equo di una posizione non sono disponibili ad una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;

b)

il valore assoluto delle posizioni lunghe in derivati è sommato al valore assoluto delle posizioni corte in derivati;

c)

sono incluse tutte le posizioni in derivati, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione.

4.   In deroga ai paragrafi 1 o 2, a seconda dei casi, se le operazioni attinenti a derivati su base consolidata non eccedono le soglie di cui al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, un ente che è incluso nel consolidamento e che dovrebbe applicare il metodo di cui alla sezione 3 o 4, a seconda dei casi, perché supera tali soglie a livello individuale, può scegliere invece di applicare il metodo che si applicherebbe su base consolidata, previa approvazione delle autorità competenti.

5.   Gli enti notificano alle autorità competenti i metodi di cui alla sezione 4 o 5 che utilizzano, o cessano di utilizzare a seconda dei casi, per calcolare il valore dell'esposizione delle loro posizioni in derivati.

6.   Gli enti non concludono un'operazione in derivati, acquistano o vendono derivati al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 durante la valutazione mensile.

Articolo 273 ter

Mancato rispetto delle condizioni per l'utilizzo di metodi semplificati per il calcolo del valore dell'esposizione in derivati

1.   L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, ne informa immediatamente l'autorità competente.

2.   L'ente cessa di calcolare i valori delle esposizioni delle sue posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5, a seconda dei casi, entro tre mesi dal verificarsi di una delle situazioni seguenti:

a)

l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b), dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per tre mesi consecutivi;

b)

l'ente non soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, per più di sei mesi nel corso dei 12 mesi precedenti.

3.   Se un ente ha cessato di calcolare i valori delle esposizioni delle sue posizioni in derivati conformemente alla sezione 4 o 5, a seconda dei casi, gli è consentito di riprendere il calcolo del valore delle esposizioni delle sue posizioni in derivati secondo la sezione 4 o 5 se dimostra all'autorità competente che tutte le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, sono state soddisfatte in modo ininterrotto per un anno.»;

74)

alla parte tre, titolo II, capo 6, le sezioni 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«Sezione 3

Metodo standardizzato per il rischio di controparte

Articolo 274

Valore dell'esposizione

1.   Un ente può calcolare un unico valore dell'esposizione a livello di insieme di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'accordo di compensazione appartiene a uno dei tipi di accordi di compensazione contrattuale di cui all'articolo 295;

b)

l'accordo di compensazione è stato riconosciuto dalle autorità competenti conformemente all'articolo 296;

c)

l'ente ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 297 in relazione all'accordo di compensazione.

Qualora una delle condizioni n di cui al primo comma on sia soddisfatta, l'ente tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.

2.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di controparte come segue:

 

Valore dell'esposizione = α · (RC + PFE)

dove:

RC

=

il costo di sostituzione calcolato conformemente all'articolo 275; e

PFE

=

l'esposizione potenziale futura calcolata conformemente all'articolo 278;

α

=

1,4.

3.   Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia contrattuale (contractual margin agreement) è limitato al valore dell'esposizione dello stesso insieme di attività soggette a compensazione non oggetto di alcuna forma di accordo di garanzia.

4.   Qualora allo stesso insieme di attività soggette a compensazione si applichino più accordi di garanzia (margin agreement), gli enti assegnano ciascun accordo di garanzia al gruppo di operazioni che compongono l'insieme di attività soggette a compensazione a cui tale accordo si applica contrattualmente e calcolano un valore di esposizione separatamente per ciascuno di tali gruppi.

5.   Gli enti possono fissare a zero il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

l'insieme di attività soggette a compensazione è composto esclusivamente da opzioni vendute;

b)

il valore di mercato corrente dell'insieme di attività soggette a compensazione è costantemente negativo;

c)

il premio di tutte le opzioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione è stato ricevuto in anticipo dall'ente per garantire l'esecuzione dei contratti;

d)

l'insieme di attività soggette a compensazione non è oggetto di alcun accordo di garanzia (margin agreement).

6.   In un insieme di attività soggette a compensazione, gli enti sostituiscono un'operazione che è una combinazione lineare finita di opzioni call o opzioni put acquistate o vendute con tutte le singole opzioni che costituiscono tale combinazione lineare, considerate come una singola operazione, ai fini del calcolo del valore dell'esposizione per l'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alla presente sezione. Ciascuna di tali combinazioni di opzioni è trattata come una singola operazione nell'insieme di attività in cui la combinazione è inclusa ai fini del calcolo del valore dell'esposizione.

7.   Al valore dell'esposizione di un'operazione in derivati su crediti che rappresenta una posizione lunga sullo strumento sottostante può essere applicato un tetto massimo pari all'importo del premio non pagato in essere purché sia trattata come un proprio insieme di attività soggette a compensazione non soggetto a un accordo di garanzia (margin agreement).

Articolo 275

Costo di sostituzione

1.   Gli enti calcolano il costo di sostituzione RC per gli insiemi di attività soggette a compensazione non oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:

 

RC = max{CMV - NICA,0}

2.   Gli enti calcolano il costo di sostituzione per singoli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:

 

RC = max{CMV – VM - NICA,TH + MTA - NICA,0}

dove:

RC

=

il costo di sostituzione

VM

=

il valore corretto per la volatilità del margine di variazione netto ricevuto o fornito, a seconda dei casi, per l'insieme di attività soggette a compensazione su base regolare per attenuare le variazioni del CMV dell'insieme di attività soggette a compensazione;

TH

=

la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA

=

l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement).

3.   Gli enti calcolano il costo di sostituzione per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto dello stesso accordo di garanzia (margin agreement) secondo la seguente formula:

Formula

dove:

RC

=

il costo di sostituzione

i

=

l'indice che designa gli insiemi di attività soggette a compensazione oggetto del singolo accordo di garanzia (margin agreement);

CMVi

=

il CMV del paniere di attività soggette a compensazione “i”;

VMMA

=

la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, su base regolare per più insiemi di attività soggette a compensazione per attenuare le variazioni del loro CMV; e

NICAMA

=

la somma del valore corretto per la volatilità della garanzia reale ricevuta o fornita, a seconda dei casi, per più insiemi di attività soggette a compensazione diversa dalla VMMA.

Ai fini del primo comma, il NICAMA può essere calcolato a livello di negoziazione, di insieme di attività soggette a compensazione o di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione cui si applica l'accordo di garanzia (margin agreement), in funzione del livello al quale si applica l'accordo di garanzia.

Articolo 276

Riconoscimento e trattamento delle garanzie reali

1.   Ai fini della presente sezione, gli enti calcolano gli importi delle garanzie reali di VM, VMMA, NICA e NICAMA, applicando tutti i seguenti requisiti:

a)

se tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione appartengono al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma degli articoli 197 e 299

b)

se un insieme di attività soggette a compensazione contiene almeno un'operazione esterna al portafoglio di negoziazione, sono riconosciute solo le garanzie reali che sono ammissibili a norma dell'articolo 197;

c)

la garanzia reale ricevuta dalla controparte è riconosciuta con segno positivo e la garanzia reale fornita alla controparte è riconosciuta con segno negativo;

d)

il valore corretto per la volatilità di qualsiasi tipo di garanzia reale ricevuta o fornita è calcolato in conformità dell'articolo 223; ai fini di tale calcolo, gli enti non utilizzano il metodo di cui all'articolo 225;

e)

lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VM che nel NICA;

f)

lo stesso elemento di garanzia non è incluso allo stesso tempo sia nel VMMA che nel NICAMA;

g)

qualsiasi garanzia reale fornita alla controparte che è separata dalle attività di tale controparte e, in conseguenza di tale separazione, è protetta in caso di default o insolvenza della controparte non è riconosciuta nel calcolo di NICA e NICAMA.

2.   Per il calcolo del valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo gli enti sostituiscono la formula di cui all'articolo 223, paragrafo 2, con la seguente formula:

 

CVA = C · (1 + HC + Hfx )

dove:

 

CVA = il valore corretto per la volatilità della garanzia reale fornita; e

 

C = la garanzia reale;

 

Hc e Hfx sono definiti conformemente all'articolo 223, paragrafo 2.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), gli enti fissano il periodo di liquidazione rilevante per il calcolo del valore corretto per la volatilità delle garanzie reali ricevute o fornite secondo uno dei seguenti orizzonti temporali:

a)

un anno per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1;

b)

il periodo con rischio di margine stabilito in conformità dell'articolo 279 quater, paragrafo 1, lettera b), per gli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3.

Articolo 277

Associazione delle operazioni alle categorie di rischio

1.   Gli enti associano ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione ad una delle seguenti categorie di rischio per determinare l'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 278:

a)

rischio di tasso di interesse;

b)

rischio di cambio;

c)

rischio di credito;

d)

rischio azionario;

e)

rischio di posizione in merci;

f)

altri rischi.

2.   Gli enti effettuano l'associazione di cui al paragrafo 1 sulla base del fattore di rischio primario di un'operazione su derivati. Il fattore di rischio primario è l'unico fattore di rischio significativo di un'operazione su derivati.

3.   In deroga al paragrafo 2, gli enti associano le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio significativo a più di una categoria di rischio. Quando tutti i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono alla stessa categoria di rischio, gli enti sono tenuti ad associare tale operazione una sola volta a tale categoria di rischio sulla base del più significativo tra tali fattori di rischio. Quando i fattori di rischio significativi di una di tali operazioni appartengono a diverse categorie di rischio, gli enti associano tale operazione una volta a ciascuna categoria di rischio per cui l'operazione ha almeno un fattore di rischio significativo, sulla base del più significativo tra i fattori di rischio in tale categoria di rischio.

4.   Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 quando associano le operazioni alle categorie di rischio di cui al paragrafo 1, gli enti applicano i seguenti requisiti:

a)

quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata all'inflazione, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di tasso di interesse;

b)

quando il fattore di rischio primario dell'operazione, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui al paragrafo 3, è una variabile legata alle condizioni climatiche, gli enti associano l'operazione alla categoria del rischio di posizione in merci.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

il metodo per individuare le operazioni con un solo fattore di rischio significativo;

b)

il metodo per individuare operazioni con più di un fattore di rischio significativo e per individuare il più significativo tra tali fattori di rischio ai fini del paragrafo 3.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 277 bis

Panieri di copertura

1.   Gli enti stabiliscono gli insiemi di attività coperte pertinenti per ciascuna categoria di rischio di un insieme di attività soggette a compensazione e assegnano ciascuna operazione a tali insiemi di attività coperte come segue:

a)

le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta;

b)

le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è basato sulla stessa coppia di valute;

c)

tutte le operazioni associate alla categoria del rischio di credito sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;

d)

tutte le operazioni associate alla categoria del rischio azionario sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte;

e)

le operazioni associate alla categoria del rischio di posizione in merci sono assegnate a uno dei seguenti insiemi di attività coperte sulla base della natura del loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3:

i)

energia;

ii)

metalli;

iii)

prodotti agricoli;

iv)

altre merci;

v)

condizioni climatiche;

f)

le operazioni associate alla categoria degli altri rischi sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione sono assegnate ad insiemi di attività coperte distinti da quelli stabiliti per le operazioni attribuite alla categoria del rischio di tasso di interesse non aventi come fattore di rischio primario una variabile legata all'inflazione. Tali operazioni sono assegnate allo stesso insieme di attività coperte solo se il loro fattore di rischio primario o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è denominato nella stessa valuta.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti stabiliscono singoli insiemi di attività coperte distinti in ogni categoria di rischio per le seguenti operazioni:

a)

le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la volatilità implicita del mercato o la volatilità effettiva di un fattore di rischio o la correlazione tra due fattori di rischio;

b)

le operazioni per le quali il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è la differenza tra due fattori di rischio associati alla stessa categoria di rischio o le operazioni che consistono di due componenti in contanti denominate nella stessa valuta e per le quali un fattore di rischio della stessa categoria di rischio del fattore di rischio primario è contenuto nell'altra componente in contanti diversa da quella contenente il fattore di rischio primario.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se il loro fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, è identico.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli enti assegnano le operazioni allo stesso insieme di attività coperte della pertinente categoria di rischio solo se la coppia di fattori di rischio in tali operazioni di cui alla suddetta lettera è identica e i due fattori di rischio contenuti in tale coppia sono correlati positivamente. Altrimenti gli enti assegnano le operazioni di cui alla lettera b) del primo comma ad uno degli insiemi di attività coperte stabilito a norma del paragrafo 1 sulla base di solo uno dei due fattori di rischio di cui alla lettera b) del primo comma.

3.   Su richiesta delle autorità competenti, gli enti mettono a disposizione il numero di insiemi di attività coperte stabiliti a norma del paragrafo 2 del presente articolo per ciascuna categoria di rischio, con il fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, o la coppia di fattori di rischio di ciascuno di tali insiemi e il numero delle operazioni in ciascuno di tali insiemi.

Articolo 278

Esposizione potenziale futura

1.   Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

PFE

=

l'esposizione potenziale futura

a

=

l'indice che indica le categorie di rischio incluse nel calcolo dell'esposizione potenziale futura dell'insieme di attività soggette a compensazione;

maggiorazione(a)

=

la maggiorazione per la categoria di rischio “a” calcolata conformemente agli articoli da 280 bis a 280 septies, a seconda dei casi; e

moltiplicativo

=

il fattore moltiplicativo calcolato secondo la formula di cui al paragrafo 3.

Ai fini di questo calcolo, gli enti includono la maggiorazione di una determinata categoria di rischio nel calcolo dell'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione qualora almeno un'operazione dell'insieme sia stata associata a tale categoria di rischio.

2.   L'esposizione potenziale futura di più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement) di cui all'articolo 275, paragrafo 3, è calcolata come la somma delle esposizioni potenziali future di tutti i singoli insiemi di attività soggette a compensazione come se non fossero oggetto di alcuna forma di un accordo di garanzia.

3.   Ai fini del paragrafo 1 il moltiplicativo è calcolato come segue:

moltiplicatore=

 

1 se z ≥ 0

Formula

altrimenti

Formula

dove:

 

Soglia minimam = 5 %;

 

y = 2 * (1 – Soglia minimam) * ΣaMaggiorazione(a)

z=

 

CMV-NICA “per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.1”

CMV-VM- NICA “per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione dicui all'art.275,par.2”

CMVi-NICAi“per le operazioni incluse negli insiemi di compensazione di cui all'art.275,par.3”

NICAi

=

l'importo netto indipendente della garanzia calcolato solo per le operazioni incluse nell'insieme di attività soggette a compensazione “i”. Il NICAi è calcolato a livello di negoziazione o di insieme di attività soggette a compensazione in funzione dell'accordo di garanzia (margin agreement).

Articolo 279

Calcolo della posizione di rischio

Ai fini del calcolo delle maggiorazioni per la categoria di rischio di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, gli enti calcolano la posizione di rischio di ciascuna operazione di un insieme di attività soggette a compensazione come segue:

 

Posizione di rischio = δ · NozCorr · MF

dove:

δ

=

il delta di vigilanza dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 bis;

NozCorr

=

l'importo nozionale corretto dell'operazione calcolato conformemente all'articolo 279 ter; e

MF

=

il fattore di aggiustamento in funzione della durata dell'operazione calcolato secondo la formula di cui all'articolo 279 quater.

Articolo 279 bis

Delta di vigilanza

1.   Gli enti calcolano il delta di vigilanza come segue:

a)

per le opzioni call e put che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare o vendere lo strumento sottostante a un prezzo positivo ad una singola o a più date in futuro, tranne nei casi in cui tali opzioni sono associate alla categoria di rischio di tasso di interesse, gli enti utilizzano la seguente formula:

Formula

dove:

δ

=

il delta di vigilanza;

segno

=

– 1 se l'operazione è un'opzione call venduta o un'opzione put acquistata;

segno

=

+ 1 se l'operazione è un'opzione call acquistata o un'opzione put venduta;

tipo

=

– 1 se l'operazione è un'opzione put;

tipo

=

+ 1 se l'operazione è un'opzione call;

N(x)

=

la funzione di distribuzione cumulativa di una variabile casuale normale standard (ossia la probabilità che una variabile casuale normale con media 0 e varianza 1 sia inferiore o uguale a “x”;

P

=

il prezzo a pronti o a termine dello strumento sottostante dell'opzione. Per le opzioni i cui flussi di cassa dipendono da un valore medio del prezzo dello strumento sottostante, P è uguale al valore medio alla data del calcolo;

K

=

il prezzo strike dell'opzione;

T

=

la data di scadenza dell'opzione; per le opzioni che possono essere esercitate solo in una determinata data futura, la data di scadenza è tale data; per le opzioni che possono essere esercitate in più date future, la data di scadenza è l'ultima di tale date. La data di scadenza è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

σ

=

la volatilità di vigilanza dell'opzione determinata in conformità della tabella 1 sulla base della categoria di rischio dell'operazione e della natura dello strumento sottostante dell'opzione.

Tabella 1

Categoria di rischio

Strumento sottostante

Volatilità di vigilanza

Cambio

Tutti

15 %

Credito

Strumento single-name

100 %

Strumento multiple-names

80 %

Rischio azionario

Strumento single-name

120 %

Strumento multiple-names

75 %

Rischio di posizione in merci

Energia elettrica

150 %

Altre merci (esclusa l'energia elettrica)

70 %

Altri

Tutti

150 %

Gli enti che utilizzano il prezzo a termine dello strumento sottostante di un'opzione garantiscono che:

i)

il prezzo a termine sia coerente con le caratteristiche dell'opzione;

ii)

il prezzo a termine sia calcolato sulla base di un tasso d'interesse pertinente prevalente alla data di riferimento per le segnalazioni;

iii)

il prezzo a termine integri i flussi di cassa previsti dello strumento sottostante prima della scadenza dell'opzione;

b)

per i segmenti di una cartolarizzazione sintetica e di un derivato su crediti di tipo “nth to default”, gli enti utilizzano la seguente formula:

Formula

dove:

segno =

 

+1 “se la protezione del credito è stata ottenuta tramite l'operazione”

-1 “se la protezione del credito è stata fornita tramite l'operazione”

A

=

il punto di attacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo “nth-to-default” basata su entità di riferimento k, A = (n – 1)/k«; e

D

=

il punto di distacco del segmento; per un'operazione in derivati su crediti di tipo “nth-to-default” basata su entità di riferimento k, D = n/k;

c)

per le operazioni diverse da quelle di cui alla lettera a) o b), gli enti utilizzano il delta di vigilanza seguente:

δ =

 

+ 1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario,“” o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio

– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario“, ” o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio

2.   Ai fini della presente sezione, una posizione lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione aumenta quando il valore di tale fattore di rischio aumenta e una posizione corta nel fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3, significa che il valore di mercato dell'operazione diminuisce quando il valore di tale fattore di rischio aumenta.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

in conformità degli sviluppi normativi internazionali, la formula che gli enti utilizzano per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi, e la volatilità di vigilanza che è adatta per tale formula;

b)

il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o il più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio per le operazioni di cui all'articolo 277, paragrafo 3.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 279 ter

Importo nozionale corretto

1.   Gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:

a)

per le operazioni associate alla categoria del rischio di tasso di interesse o alla categoria del rischio di credito, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando l'importo nozionale del contratto derivato per il fattore di durata di vigilanza calcolato come segue:

Formula

dove:

R

=

il tasso di sconto di vigilanza; R = 5 %;

S

=

il periodo tra la data d'inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi; e

E

=

il periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento, espresso in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi.

La data di inizio dell'operazione è la data più prossima a cui è fissato o scambiato almeno un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, diverso dai pagamenti relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement). Quando l'operazione ha già iniziato a fissare o effettuare pagamenti alla data di riferimento per le segnalazioni, la data di inizio di un'operazione è pari a 0.

Quando un'operazione comporta una o più date contrattuali future nelle quali l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale, la data di inizio di un'operazione è pari alla più prossima tra quelle indicate di seguito:

i)

la data o la più prossima tra le molteplici date future alla quale l'ente o la controparte può decidere di porre termine all'operazione prima della sua scadenza contrattuale;

ii)

la data alla quale un'operazione inizia a fissare o effettuare pagamenti diversi da quelli relativi allo scambio di garanzie reali nell'ambito di un accordo di garanzia (margin agreement).

Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data di inizio di un'operazione è determinata in base alla data più prossima alla quale lo strumento sottostante inizia a fissare o effettuare pagamenti.

La data finale di un'operazione è l'ultima data in cui un pagamento contrattuale nel quadro dell'operazione, verso o da un ente, è scambiato o può esserlo.

Quando un'operazione ha uno strumento finanziario come strumento sottostante che può dar luogo ad obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la data finale di un'operazione è determinata sulla base dell'ultimo pagamento contrattuale dello strumento sottostante dell'operazione.

Quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere un'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, l'estinzione dell'esposizione in essere a tali date è considerato un pagamento contrattuale nell'ambito della stessa operazione;

b)

per le operazioni associate alla categoria del rischio di cambio, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto come segue:

i)

quando l'operazione è costituita da una componente in contanti, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale del contratto derivato;

ii)

quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di una componente in contanti è denominato nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è l'importo nozionale dell'altra componente in contanti;

iii)

quando l'operazione è costituita da due componenti in contanti e l'importo nozionale di ciascuna componente in contanti è denominato in una valuta diversa da quella utilizzata dall'ente per le segnalazioni, l'importo nozionale corretto è il maggiore tra gli importi nozionali delle due componenti in contanti dopo che tali importi sono stati convertiti nella valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato;

c)

per le operazioni associate alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto moltiplicando il prezzo di mercato di un'unità dello strumento sottostante dell'operazione per il numero di unità dello strumento sottostante cui fa riferimento l'operazione;

quando un'operazione associata alla categoria del rischio azionario o alla categoria del rischio di posizione in merci è espressa contrattualmente come importo nozionale, gli enti utilizzano l'importo nozionale dell'operazione come importo nozionale corretto anziché il numero di unità degli strumenti sottostanti;

d)

per le operazioni associate alla categoria degli altri rischi, gli enti calcolano l'importo nozionale corretto sulla base del metodo più appropriato tra i metodi di cui alle lettere a) b) e c), in funzione della natura e delle caratteristiche dello strumento sottostante dell'operazione.

2.   Gli enti determinano l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante ai fini del calcolo dell'importo nozionale corretto di un'operazione di cui al paragrafo 1 come segue:

a)

quando l'importo nozionale o il numero di unità dello strumento sottostante di un'operazione non è fissato fino alla scadenza contrattuale:

i)

per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura deterministica, l'importo nozionale è la media ponderata di tutti i valori deterministici degli importi nozionali o del numero di unità dello strumento sottostante, a seconda dei casi, fino alla scadenza contrattuale dell'operazione, laddove i fattori di ponderazione riflettono in misura proporzionale il periodo di tempo durante il quale si applica ciascun valore di importo nozionale;

ii)

per gli importi nozionali e i numeri di unità dello strumento sottostante di natura stocastica, l'importo nozionale è l'importo determinato fissando i valori di mercato correnti nell'ambito della formula per il calcolo dei valori futuri di mercato;

b)

per i contratti con più scambi dell'importo nozionale, l'importo nozionale è moltiplicato per il numero dei pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto;

c)

per i contratti che prevedono una moltiplicazione dei pagamenti di flussi di cassa o una moltiplicazione dello strumento sottostante del contratto derivato, l'importo nozionale è corretto dall'ente per tener conto degli effetti della moltiplicazione sulla struttura di rischio di tali contratti.

3.   Gli enti convertono l'importo nozionale corretto di un'operazione nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a vista prevalente quando l'importo nozionale corretto è calcolato ai sensi del presente articolo da un importo nozionale contrattuale o da un prezzo di mercato del numero di unità dello strumento sottostante denominato in un'altra valuta.

Articolo 279 quater

Il fattore di aggiustamento in funzione della durata

1.   Gli enti calcolano il fattore di aggiustamento in funzione della durata come segue:

a)

per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, gli enti utilizzano la seguente formula:

Formula

dove:

MF

=

il fattore di aggiustamento in funzione della durata;

M

=

la durata residua dell'operazione che è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dell'operazione. A tale scopo le eventuali opzionalità relative a un contratto derivato sono da considerarsi obbligazioni contrattuali; la durata residua è espressa in anni sulla base della pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

quando un'operazione ha un altro contratto derivato come strumento sottostante che può dar luogo a obblighi contrattuali aggiuntivi a quelli dell'operazione, la durata residua dell'operazione è pari al periodo di tempo necessario per la conclusione di tutti gli obblighi contrattuali dello strumento sottostante;

quando un'operazione è strutturata in modo tale da estinguere l'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le condizioni sono rifissate in modo tale che il valore di mercato dell'operazione sia pari a zero a tali date, la durata residua dell'operazione è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione; e

Anno in Giorni Lavorativi

=

un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

b)

per le operazioni incluse negli insiemi di attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, il fattore di aggiustamento in funzione della durata è definito come:

Formula

dove:

MF

=

il fattore di aggiustamento in funzione della durata;

MPOR

=

il periodo con rischio di margine dell'insieme di attività soggette a compensazione determinato conformemente all'articolo 285, paragrafi da 2 a 5; e

AnnoinGiorniLavorativi

=

un anno espresso in giorni lavorativi utilizzando la pertinente convenzione sui giorni lavorativi;

Nel determinare il periodo con rischio di margine per le operazioni tra un cliente e un partecipante diretto, un ente che agisce come cliente o partecipante diretto sostituisce il periodo minimo di cui all'articolo 285, paragrafo 2, lettera b), con cinque giorni lavorativi.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione per le operazioni strutturate in modo tale da estinguere l'esposizione in essere dopo determinate date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date di pagamento.

Articolo 280

Coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte

Ai fini del calcolo della maggiorazione di un insieme di attività coperte di cui agli articoli da 280 bis a 280 septies, il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte “є” è il seguente:

є =

 

1 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell^' articolo 277 bis,paragrafo 1

5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera a)

0,5 per gli insiemi di attività coperte stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 280 bis

Maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse

1.   Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

MaggiorazioneIR

=

la maggiorazione per la categoria del rischio di tasso di interesse;

j

=

l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di tasso di interesse stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Formula

=

la maggiorazione della categoria del rischio di tasso di interesse per l'insieme di attività coperte “j” calcolata in conformità del paragrafo 2.

2.   Gli enti calcolano la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio di tasso di interesse:

Formula

dove:

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme di attività coperte “j”, determinato conformemente al valore applicabile specificato all'articolo 280;

SFIR

=

il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di tasso di interesse con un valore pari allo 0,5 %; e

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato conformemente al paragrafo 3.

3.   Ai fini del calcolo dell'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j”, gli enti associano prima ciascuna operazione dell'insieme di attività coperte alla categoria appropriata della tabella 2. Essi procedono in tal senso sulla base della data finale di ogni operazione determinata a norma dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a):

Tabella 2

Categoria

Data finale

(in anni)

1

>0 e <=1

2

>1 e <= 5

3

> 5

Gli enti calcolano poi l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j”; e

Dj,k

=

l'importo nozionale effettivo della categoria “k” dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:

Formula

dove:

l

=

l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 ter

Maggiorazione per la categoria del rischio di cambio

1.   Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di cambio per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

MaggiorazioneFX

=

maggiorazione per la categoria del rischio di cambio;

j

=

l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di cambio stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Formula

=

la maggiorazione della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte “j” calcolata in conformità del paragrafo 2.

2.   Gli enti calcolano la maggiorazione “della categoria del rischio di cambio per l'insieme di attività coperte” j:

Formula

dove:

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

SFFX

=

il fattore di vigilanza per la categoria del rischio di cambio con un valore pari al 4 %;

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:

Formula

dove:

l

=

l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 quater

Maggiorazione per la categoria degli altri rischi

1.   Ai fini del paragrafo 2, gli enti stabiliscono le entità di riferimento del credito pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente a quanto segue:

a)

vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun emittente di uno strumento di debito di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se lo strumento di debito di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;

b)

vi è un'entità di riferimento del credito per ciascun gruppo di strumenti di debito di riferimento o di derivati su crediti single-name sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio di credito; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del credito soltanto se il gruppo di strumenti di debito di riferimento sottostanti o i derivati su crediti single-name di tali operazioni sono costituiti dagli stessi elementi.

2.   Ai fini dell'articolo 278 l'ente calcola la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

Maggiorazionecredito

=

maggiorazione per la categoria degli altri rischi

j

=

l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio di credito stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione, e

Formula

=

la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio di credito calcolata in conformità del paragrafo 3.

3.   Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme di attività coperte “j” come segue:

Formula

dove:

Formula

=

la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j”

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

k

=

l'indice che rappresenta le entità di riferimento del credito dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilito conformemente al paragrafo 1;

Formula

=

il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del credito “k”; Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a),Formula. Se l'entità di riferimento del credito “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b),Formula. e

Maggiorazione(entitàk)

=

la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” determinata conformemente al paragrafo 4; e

4.   Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del credito “k” come segue:

Formula

dove:

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del credito “k” calcolato come segue:

Formula

dove:

l

=

l'indice che indica la posizione di rischio; e

Formula

=

il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito “k” calcolato conformemente al paragrafo 5.

5.   Gli enti calcolano il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del credito “k” come segue:

a)

per l'entità di riferimento del credito “k” stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera a), l'

Formula

corrisponde a uno dei sei fattori di vigilanza di cui alla tabella 3 del presente paragrafo sulla base di una valutazione esterna del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta del corrispondente singolo emittente. Per un singolo emittente per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta:

i)

l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 3 associa il rating interno del singolo emittente ad una delle valutazioni esterne del merito di credito;

ii)

l'ente che utilizza il metodo di cui al capo 2 assegna l'

Formula

a tale entità di riferimento del credito; tuttavia, se un ente applica l'articolo 128 per ponderare le esposizioni al rischio di controparte verso tale singolo emittente, l'

Formula

è assegnato a tale entità di riferimento del credito;

b)

per l'entità di riferimento del credito “k” stabilita conformemente al paragrafo 1, lettera b):

i)

quando una posizione di rischio “l” assegnata all'entità di riferimento del credito “k” è un indice di credito quotato in una borsa valori riconosciuta, l'

Formula

corrisponde ad uno dei due fattori di vigilanza di cui alla tabella 4 del presente paragrafo sulla base della qualità creditizia della maggioranza dei suoi singoli componenti;

ii)

quando una posizione di rischio “l” assegnata all'entità di riferimento del credito “k” non figura al punto i) della presente lettera, l'

Formula

corrisponde alla media ponderata dei fattori di vigilanza attribuiti ad ogni componente secondo il metodo di cui alla lettera a), dove le ponderazioni sono definite dalla proporzione del nozionale dei componenti di tale posizione.

Tabella 3

Classe di merito di credito

Fattore di vigilanza per operazioni single-name

1

0,38 %

2

0,42 %

3

0,54 %

4

1,06 %

5

1,6 %

6

6,0 %

Tabella 4

Qualità creditizia dominante

Fattore di vigilanza per indici quotati

Investment grade

0,38 %

Non-investment grade

1,06 %

Articolo 280 quinquies

Maggiorazione per la categoria del rischio azionario

1.   Ai fini del paragrafo 2 gli enti stabiliscono le entità di riferimento del capitale pertinenti dell'insieme di attività soggette a compensazione conformemente alle disposizioni seguenti:

a)

vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun emittente di uno strumento di capitale di riferimento sottostante a un'operazione single-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni single-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se lo strumento di capitale di riferimento sottostante di tali operazioni è emesso dal medesimo emittente;

b)

vi è un'entità di riferimento del capitale per ciascun gruppo di strumenti di capitale di riferimento o di derivati single-name su strumenti di capitale sottostanti a un'operazione multi-name assegnata alla categoria del rischio azionario; le operazioni multi-name sono assegnate alla stessa entità di riferimento del capitale soltanto se il gruppo di strumenti di capitale di riferimento sottostanti o di derivati single-name su strumenti di capitale di tali operazioni, a seconda dei casi, è costituito dagli stessi elementi.

2.   Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

MaggiorazioneCapitale

=

la maggiorazione per la categoria del rischio azionario

j

=

l'indice che rappresenta tutti gli insiemi di attività coperte assegnate al rischio azionario stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Formula

=

la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio azionario calcolata in conformità del paragrafo 3.

3.   Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme di attività coperte “j” come segue:

Formula

dove:

Formula

=

la maggiorazione per l'insieme delle attività coperte “j” della categoria del rischio azionario;

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

k

=

l'indice che rappresenta le entità di riferimento del capitale dell'insieme di attività soggette a compensazione stabilite conformemente al paragrafo 1;

Formula

=

il fattore di correlazione dell'entità di riferimento del capitale “k”; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), Formula; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), Formula; e

Maggiorazione(Entitàk)

=

la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k” determinata conformemente al paragrafo 4.

4.   Gli enti calcolano la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k” come segue:

Formula

dove:

Maggiorazione(Entitàk)

=

la maggiorazione per l'entità di riferimento del capitale “k”;

Formula

=

il fattore di vigilanza applicabile all'entità di riferimento del capitale “k”; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera a), Formula; se l'entità di riferimento del capitale “k” è stata stabilita a norma del paragrafo 1, lettera b), Formula; e

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'entità di riferimento del capitale “k” calcolato come segue:

Formula

dove:

l

=

l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 sexies

Maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci

1.   Ai fini dell'articolo 278 gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

MaggiorazioneMerci

=

la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci

j

=

l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnate alle posizioni in merci stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Formula

=

la maggiorazione per l'insieme di attività coperte “j” della categoria del rischio di posizione in merci calcolata in conformità del paragrafo 4.

2.   Ai fini del calcolo della maggiorazione per un insieme di attività coperte da merci di un determinato insieme di attività soggette a compensazione in conformità del paragrafo 4, gli enti stabiliscono i tipi di merci di riferimento pertinenti per ciascun insieme di attività coperte. Le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se lo strumento in merci sottostante a tali operazioni ha la stessa natura, a prescindere dal luogo della consegna e dalla qualità dello strumento in merci.

3.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono imporre agli enti fortemente esposti al rischio di base di posizioni diverse della stessa natura di cui al paragrafo 2 di stabilire i tipi di merci di riferimento per tali posizioni utilizzando più caratteristiche che la sola natura dello strumento in merci sottostante. In tale situazione, le operazioni in derivati su merci sono assegnate allo stesso tipo di merce di riferimento soltanto se presentano tali caratteristiche.

4.   Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme di attività coperte “j” come segue:

Formula

dove:

Formula

=

la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci dell'insieme di attività coperte “j”;

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280;

ρMerci

=

il fattore di correlazione della categoria del rischio di posizione in merci con un valore pari al 40 %.

k

=

l'indice che rappresenta i tipi di merci di riferimento dell'insieme di attività soggette a compensazione stabiliti conformemente al paragrafo 2; e

Formula

=

la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento “k” calcolata conformemente al paragrafo 5.

5.   Gli enti calcolano la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento “k” come segue:

Formula

dove:

Formula

=

la maggiorazione per il tipo di merce di riferimento “k”;

Formula

=

il fattore di vigilanza applicabile al tipo di merce di riferimento “k”; se il tipo di merce di riferimento “k” corrisponde alle operazioni assegnate all'insieme delle attività coperte di cui all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera e), punto i), fatta eccezione per le operazioni concernenti l'energia elettrica, Formula; per le operazioni concernenti l'energia elettrica, Formula; e

Formula

=

l'importo nozionale effettivo del tipo di merce di riferimento “k” calcolato come segue:

Formula

dove:

l

=

l'indice che indica la posizione di rischio.

Articolo 280 septies

Maggiorazione per la categoria degli altri rischi

1.   Ai fini dell'articolo 278, gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per un determinato insieme di attività soggette a compensazione come segue:

Formula

dove:

MaggiorazioneAltri

=

la maggiorazione per la categoria degli altri rischi;

j

=

l'indice che rappresenta gli insiemi di attività coperte assegnati ad altri rischi stabiliti conformemente all'articolo 277 bis, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 277 bis, paragrafo 2, per l'insieme di attività soggette a compensazione; e

Formula

=

la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte “j” calcolata conformemente al paragrafo 2.

2.   Gli enti calcolano la maggiorazione per la categoria degli altri rischi per l'insieme di attività coperte “j” come segue:

Formula

dove:

Formula

=

la maggiorazione per la categoria degli altri rischi dell'insieme di attività coperte “j”;

єj

=

il coefficiente del fattore di vigilanza dell'insieme di attività coperte relativo all'insieme delle attività coperte “j” determinato conformemente all'articolo 280; e

SFAltri

=

il fattore di vigilanza per la categoria degli altri rischi con un valore pari all'8 %;

Formula

=

l'importo nozionale effettivo dell'insieme di attività coperte “j” calcolato come segue:

Formula

dove:

l

=

l'indice che indica la posizione di rischio.

Sezione 4

Metodo standardizzato semplificato per il rischio di controparte

Articolo 281

Calcolo del valore dell'esposizione

1.   Gli enti calcolano un unico valore dell'esposizione a livello dell'insieme delle attività soggette a compensazione conformemente alla sezione 3, fermo restando il paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Il valore dell'esposizione dell'insieme delle attività soggette a compensazione è calcolato in conformità ai seguenti requisiti:

a)

gli enti non applicano il trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 6;

b)

in deroga all'articolo 275, paragrafo 1, per gli insiemi di attività soggette a compensazione non contemplati dall'articolo 275, paragrafo 2, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:

RC = max {CMV,0}

dove:

RC

=

costo di sostituzione; e

CMV

=

valore corrente di mercato.

c)

in deroga all'articolo 275, paragrafo 2, del presente regolamento per gli insiemi di attività soggette a compensazione: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti calcolano il costo di sostituzione conformemente alla formula seguente:

RC = TH + MTA

dove:

RC

=

costo di sostituzione;

TH

=

la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA

=

l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);

d)

in deroga all'articolo 275, paragrafo 3, per più insiemi di attività soggette a compensazione oggetto di un accordo di garanzia (margin agreement), gli enti calcolano il costo di sostituzione come la somma del costo di sostituzione di ogni singolo insieme di attività soggette a compensazione calcolato conformemente al paragrafo 1, come se non fossero soggetti a marginazione;

e)

tutti gli insiemi di attività coperte sono stabiliti a norma dell'articolo 277 bis, paragrafo 1;

f)

gli enti fissano a 1 il moltiplicativo nella formula utilizzata per calcolare l'esposizione potenziale futura di cui all'articolo 278, paragrafo 1, come segue:

Formula

dove:

PFE

=

esposizione potenziale futura; e

AddOn(a)

=

maggiorazione per la categoria di rischio a.

g)

in deroga all'articolo 279 bis, paragrafo 1, per tutte le operazioni, gli enti calcolano il delta di vigilanza (δ) come segue:

δ =

 

+1 se l'operazione è una posizione lunga nel fattore di rischio primario

– 1 se l'operazione è una posizione corta nel fattore di rischio primario

dove:

δ

=

delta di vigilanza;

h)

la formula di cui all'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettera a), utilizzata per calcolare il fattore di durata di vigilanza è modificata come segue:

fattore di durata di vigilanza=E-S

dove:

E

=

periodo tra la data finale di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni; e

S

=

periodo tra la data di inizio di un'operazione e la data di riferimento per le segnalazioni;

i)

il fattore di aggiustamento in funzione della durata di cui all'articolo 279 quater, paragrafo 1, si calcola come segue:

i)

per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafo 1, MF = 1;

ii)

per le operazioni incluse negli insiemi delle attività soggette a compensazione di cui all'articolo 275, paragrafi 2 e 3, MF = 0,42;

j)

la formula di cui all'articolo 280 bis, paragrafo 3, utilizzata per calcolare l'importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

Formula

dove:

Formula

=

importo nozionale effettivo dell'insieme delle attività coperte j; e

Dj,k

=

importo nozionale effettivo della categoria k delle attività coperte j;

k)

la formula di cui all'articolo 280 quater, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

Formula

dove:

Formula

=

categoria del rischio di credito per l'insieme delle attività coperte j; e

Maggiorazione(Entitàk)

=

maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;

l)

la formula di cui all'articolo 280 quinquies, paragrafo 3, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

Formula

dove:

Formula

=

maggiorazione per la categoria del rischio azionario per l'insieme delle attività coperte j; e

Maggiorazione (Entitàk)

=

maggiorazione per l'entità di riferimento del credito k;

m)

la formula di cui all'articolo 280 sexies, paragrafo 4, utilizzata per calcolare la maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j va letta come segue:

Formula

dove:

Formula

=

maggiorazione per la categoria del rischio di posizione in merci per l'insieme delle attività coperte j; e

Formula

=

maggiorazione per le merci di riferimento di tipo k.

Sezione 5

Metodo dell'esposizione originaria

Articolo 282

Calcolo del valore dell'esposizione

1.   Gli enti possono calcolare un unico valore dell'esposizione per tutte le operazioni nell'ambito di un accordo di compensazione contrattuale se sono soddisfatte tutte le condizioni stabilite all'articolo 274, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti calcolano separatamente il valore dell'esposizione per ciascuna operazione, che deve essere considerata come un insieme a sé stante di attività soggette a compensazione.

2.   Il valore dell'esposizione di un insieme di attività soggette a compensazione o di un'operazione è il prodotto di 1,4 per la somma del costo corrente di sostituzione e dell'esposizione potenziale futura.

3.   Il costo corrente di sostituzione di cui al paragrafo 2 è calcolato come segue:

a)

per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni: che sono negoziate presso una borsa riconosciuta; che sono compensate a livello centrale da una controparte centrale autorizzata conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 25 di detto regolamento; o per le quali le garanzie vengono scambiate a livello bilaterale con la controparte in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti utilizzano la formula seguente:

RC = TH + MTA

dove:

RC

=

costo di sostituzione;

TH

=

la soglia di margine applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement), al di sotto della quale l'ente non può chiedere la costituzione di una garanzia reale; e

MTA

=

l'importo minimo del trasferimento applicabile all'insieme di attività soggette a compensazione a titolo dell'accordo di garanzia (margin agreement);

b)

per tutti gli altri insiemi delle attività soggette a compensazione o singole operazioni, gli enti utilizzano la formula seguente:

RC = max {CMV,0}

dove:

RC

=

costo di sostituzione; e

CMV

=

valore corrente di mercato.

Al fine di calcolare il costo corrente di sostituzione gli enti aggiornano i valori correnti di mercato almeno mensilmente.

4.   Gli enti calcolano l'esposizione potenziale futura di cui al paragrafo 2 come segue:

a)

l'esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell'esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, calcolata a norma della lettera b);

b)

l'esposizione potenziale futura di una singola operazione è il suo importo nozionale moltiplicato per:

i)

il prodotto della moltiplicazione di 0,5 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su tassi di interesse;

ii)

il prodotto della moltiplicazione di 6 % per la durata residua dell'operazione espressa in anni per i contratti derivati su crediti;

iii)

4 % per i derivati su tassi di cambio;

iv)

18 % per i derivati concernenti l'oro e le merci diversi dai derivati sull'energia elettrica;

v)

40 % per i derivati sull'energia elettrica;

vi)

32 % per i derivati su strumenti di capitale;

c)

l'importo nozionale di cui al presente paragrafo, lettera b), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafi 2 e 3, per tutti i derivati elencati a detta lettera; inoltre, l'importo nozionale dei derivati di cui al presente paragrafo, lettera b), punti da iii) a vi), è determinato in conformità dell'articolo 279 ter, paragrafo 1, lettere b) e c);

d)

l'esposizione potenziale futura degli insiemi di attività soggette a compensazione di cui al paragrafo 3, lettera a), è moltiplicata per 0,42.

Per calcolare l'esposizione potenziale dei derivati su tassi di interesse e dei derivati su crediti ai sensi della lettera b), punti i) e ii), l'ente può scegliere di utilizzare la durata originaria anziché la durata residua dei contratti.»;

75)

all'articolo 283, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per tutte le operazioni relative a strumenti derivati OTC e per le operazioni con regolamento a lungo termine per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione a norma del paragrafo 1 ad utilizzare l'IMM, l'ente utilizza i metodi illustrati nella sezione 3. L'uso combinato di tali metodi è possibile su base permanente all'interno di un gruppo.»;

76)

l'articolo 298 è sostituito dal seguente:

«Articolo 298

Effetti del riconoscimento della compensazione ai fini della riduzione del rischio

La compensazione ai fini delle sezioni da 3 a 6 è riconosciuta secondo i metodi ivi indicati.»;

77)

all'articolo 299, paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

78)

l'articolo 300 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini della presente sezione e della parte sette, si applicano le seguenti definizioni:»;

b)

sono inseriti i seguenti punti:

«5)

“operazione in contante”, un'operazione in contante, strumenti di debito o strumenti di capitale, un'operazione in valuta estera a pronti o un'operazione a pronti su merci; tuttavia, le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito non sono operazioni in contante;

6)

“accordo di compensazione indiretto”, un accordo che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012;

7)

“cliente di livello superiore”, un soggetto che fornisce servizi di compensazione a un cliente di livello inferiore;

8)

“cliente di livello inferiore”, un soggetto che accede ai servizi di una CCP mediante un cliente di livello superiore;

9)

“struttura di clientela multi-livello”, un accordo di compensazione indiretto ai sensi del quale sono forniti a un ente servizi di compensazione da un soggetto che non è un partecipante diretto, ma che è esso stesso cliente di un partecipante diretto o di un cliente di livello superiore;

10)

“contributi non finanziati ad un fondo di garanzia”, i contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti;

11)

“operazione di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti”, un'operazione sul mercato monetario totalmente garantita nella quale due controparti scambiano depositi e una CCP si interpone tra di esse al fine di garantire l'esecuzione degli obblighi di pagamento di tali controparti.»;

79)

l'articolo 301 è sostituito dal seguente:

«Articolo 301

Campo di applicazione materiale

1.   La presente sezione si applica ai seguenti contratti e operazioni fintantoché sono in corso con una CCP:

a)

i contratti derivati di cui all'allegato II e i derivati su crediti;

b)

le operazioni di finanziamento tramite titoli e le operazioni di concessione e assunzione in prestito di depositi totalmente garantiti; e

c)

le operazioni con regolamento a lungo termine.

La presente sezione non si applica alle esposizioni derivanti dal regolamento delle operazioni in contanti. Gli enti applicano il trattamento di cui al titolo V alle esposizioni da negoziazione derivanti da tali operazioni e un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto dette operazioni. Gli enti applicano il trattamento di cui all'articolo 307 ai contributi al fondo di garanzia che coprono uno o più contratti di cui al primo comma del presente paragrafo, oltre alle operazioni in contante.

2.   Ai fini della presente sezione si applicano i seguenti requisiti:

a)

il margine iniziale non comprende i contributi a una CCP in caso di accordi di mutua condivisione delle perdite;

b)

il margine iniziale comprende le garanzie reali depositate dall'ente che agisce come partecipante diretto o da un cliente eccedenti l'importo minimo imposto rispettivamente dalla CCP o dall'ente che agisce come partecipante diretto, a condizione che la CCP o l'ente che agisce come partecipante diretto possa, all'occorrenza, impedire all'ente che agisce come partecipante diretto o al cliente di ritirare tale garanzia reale in eccesso;

c)

se una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, gli enti che operano come partecipanti diretti considerano tale margine iniziale come contributo al fondo di garanzia.»;

80)

all'articolo 302, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli enti valutano, mediante opportune analisi di scenario e prove di stress, se il livello dei fondi propri detenuti a fronte di esposizioni nei confronti di una CCP, incluse le esposizioni creditizie potenziali future o contingenti, le esposizioni derivanti da contributi al fondo di garanzia e, se l'ente opera in qualità di partecipante diretto, le esposizioni risultanti da accordi contrattuali secondo quanto previsto dall'articolo 304, sia commisurato ai rischi inerenti a tali esposizioni.»;

81)

l'articolo 303 è sostituito dal seguente:

«Articolo 303

Trattamento delle esposizioni nei confronti di CCP dei partecipanti diretti

1.   L'ente che opera come partecipante diretto, per fini propri o come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP, calcola i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di una CCP come segue:

a)

applica il trattamento di cui all'articolo 306 alle proprie esposizioni da negoziazione nei confronti della CCP;

b)

applica il trattamento di cui all'articolo 307 ai propri contributi al fondo di garanzia della CCP.

2.   Ai fini del paragrafo 1 la somma dei requisiti di fondi propri dell'ente per le sue esposizioni verso una QCCP derivanti dalle esposizioni da negoziazione e dai contributi al fondo di garanzia è soggetta a un massimale pari alla somma dei requisiti di fondi propri che verrebbero applicati alle medesime esposizioni se la controparte centrale fosse una CCP non qualificata.»;

82)

l'articolo 304 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'ente che opera come partecipante diretto e, in tale qualità, opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni con tale cliente relative alla CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI della presente parte, a seconda dei casi.»;

b)

i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza i metodi illustrati nella sezione 3 o 6 del presente capo per calcolare il requisito di fondi propri per le sue esposizioni, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

in deroga all'articolo 285, paragrafo 2, l'ente può applicare un periodo con rischio di margine di almeno cinque giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di un cliente;

b)

l'ente applica un periodo con rischio di margine di almeno 10 giorni lavorativi per le sue esposizioni nei confronti di una CCP;

c)

in deroga all'articolo 285, paragrafo 3, se l'insieme delle attività soggette a compensazione incluso nel calcolo soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo, l'ente può non tener conto del limite fissato alla suddetta lettera, a condizione che tale insieme di attività soggette a compensazione non soddisfi la condizione di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo e non contenga negoziazioni contestate o opzioni esotiche;

d)

se la CCP conserva un margine di variazione nei confronti di un'operazione e la garanzia reale dell'ente non è protetta contro l'insolvenza della CCP, l'ente applica il periodo con rischio di margine più basso tra un anno e la durata residua dell'operazione, con una soglia minima di 10 giorni lavorativi.

4.   In deroga all'articolo 281, paragrafo 2, lettera i), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 4 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, l'ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.

5.   In deroga all'articolo 282, paragrafo 4, lettera h), se l'ente che opera come partecipante diretto utilizza il metodo di cui alla sezione 5 per il calcolo del requisito di fondi propri per le sue esposizioni nei confronti di un cliente, tale ente può utilizzare per il calcolo un coefficiente di durata pari a 0,21.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6.   L'ente che opera come partecipante diretto può usare l'esposizione ridotta al momento del default risultante dai calcoli di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA conformemente al titolo VI.

7.   L'ente che opera come partecipante diretto che riscuote una garanzia reale da un cliente per un'operazione relativa a CCP e passa la garanzia alla CCP può riconoscere tale garanzia reale per ridurre la propria esposizione nei confronti del cliente in relazione all'operazione relativa a CCP.

Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, il trattamento di cui al primo comma può essere applicato a ciascun livello della struttura.»;

83)

l'articolo 305 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'ente che è un cliente calcola i requisiti di fondi propri per le sue operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo, al capo 4, sezione 4, del presente titolo, e al titolo VI, a seconda dei casi.»;

b)

il paragrafo 2, è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

il cliente ha condotto un'analisi giuridica sufficientemente approfondita, che ha tenuto aggiornata, che conferma che le disposizioni atte a garantire l'osservanza della condizione di cui alla lettera b) sono legittime, valide, vincolanti ed eseguibili ai sensi delle pertinenti leggi della giurisdizione o delle giurisdizioni pertinenti;»;

ii)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Nella valutazione dell'osservanza della condizione di cui al primo comma, lettera b), da parte dell'ente, quest'ultimo può tener conto di eventuali precedenti cessioni evidenti di posizioni di clienti e delle corrispondenti garanzie reali presso una CCP, e dell'eventuale intenzione del settore di continuare con questa pratica.»;

c)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se l'ente che è un cliente non soddisfa la condizione di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo poiché l'ente stesso non è protetto da perdite qualora il partecipante diretto e un altro cliente del partecipante diretto congiuntamente facciano fallimento, purché restino soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo paragrafo, l'ente può calcolare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni da negoziazione per operazioni relative a CCP con il suo partecipante diretto conformemente all'articolo 306, purché il fattore di ponderazione del rischio pari al 2 % di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo sia sostituito con un fattore di ponderazione del rischio del 4 %.

4.   Nel caso di una struttura di clientela multi-livello, l'ente che è un cliente di livello inferiore che accede ai servizi della CCP mediante un cliente di livello superiore può applicare il trattamento di cui al paragrafo 2 o 3 solo qualora le condizioni previste da tali paragrafi siano soddisfatte ad ogni livello di tale struttura.»;

84)

l'articolo 306 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente non è obbligato a rimborsare il cliente per le perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP;»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«d)

quando un ente che opera come intermediario finanziario tra un cliente e una CCP e i termini dell'operazione relativa a CCP stipulano che l'ente è obbligato a rimborsare il cliente per le eventuali perdite subite a causa di variazioni del valore di tale operazione qualora la CCP faccia fallimento, tale ente applica il trattamento di cui alla lettera a) o b), a seconda del caso, all'esposizione da negoziazione con la CCP corrispondente a tale operazione relativa a CCP.»;

b)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In deroga al paragrafo 1, quando le attività fornite come garanzia reale a una CCP o a un partecipante diretto non sono aggredibili in caso di procedura concorsuale, qualora la CCP, il partecipante diretto o uno o più altri clienti del partecipante diretto diventino insolventi, l'ente può attribuire un valore dell'esposizione pari a zero alle esposizioni al rischio di controparte per tali attività.

3.   L'ente calcola i valori delle sue esposizioni da negoziazione con una CCP conformemente alle sezioni da 1 a 8 del presente capo e al capo 4, sezione 4, a seconda del caso.»;

85)

l'articolo 307 è sostituito dal seguente:

«Articolo 307

Requisiti di fondi propri per i contributi al fondo di garanzia di una CCP

Un ente che opera come partecipante diretto applica il trattamento seguente alle proprie esposizioni risultanti dai suoi contributi al fondo di garanzia di una CCP:

a)

esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il metodo esposto all'articolo 308;

b)

esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi prefinanziati e non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata secondo il metodo esposto all'articolo 309;

c)

esso calcola il requisito di fondi propri per i suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP secondo il trattamento esposto all'articolo 310.»;

86)

l'articolo 308 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L'ente calcola il requisito di fondi propri per coprire l'esposizione derivante dal suo contributo prefinanziato come segue:

Formula

dove:

Ki

=

requisito di fondi propri;

i

=

l'indice che individua il partecipante diretto;

KCCP

=

il capitale ipotetico della QCCP comunicato all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

DFi

=

contributo prefinanziato;

DFCCP

=

le risorse finanziarie prefinanziate della CCP comunicate all'ente dalla CCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012; e

DFCM

=

la somma dei contributi prefinanziati di tutti i partecipanti diretti della QCCP comunicata all'ente dalla QCCP in conformità dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo prefinanziato dell'ente al fondo di garanzia della QCCP ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 2, moltiplicato per 12,5.»;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

87)

gli articoli 309, 310 e 311 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 309

Requisiti di fondi propri per contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e per contributi non finanziati a una CCP non qualificata

1.   L'ente applica la formula seguente per calcolare il requisito di fondi propri per le esposizioni derivanti dai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata e dai contributi non finanziati a tale CCP:

 

K=DF+UC

dove:

K

=

requisito di fondi propri;

DF

=

contributi prefinanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata; e

UC

=

contributi non finanziati al fondo di garanzia di una CCP non qualificata.

2.   L'ente calcola gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le esposizioni derivanti dal contributo dell'ente al fondo di garanzia della CCP non qualificata ai fini dell'articolo 92, paragrafo 3, come il requisito di fondi propri calcolato a norma del presente articolo, paragrafo 1 del presente articolo, moltiplicato per 12,5.»;

Articolo 310

Requisiti di fondi propri per i contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP

L'ente applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % ai suoi contributi non finanziati al fondo di garanzia di una QCCP.

Articolo 311

Requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP che non soddisfano più determinate condizioni

1.   L'ente applica il trattamento di cui al presente articolo quando viene a sapere, a seguito di un annuncio pubblico o notifica dell'autorità competente di una CCP utilizzata dall'ente o della CCP stessa, che la CCP non soddisferà più le condizioni di autorizzazione o riconoscimento, a seconda dei casi.

2.   Se è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, l'ente, entro tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza della circostanza di cui al medesimo paragrafo, o prima se l'autorità competente dell'ente lo richiede, procede come segue nei confronti delle sue esposizioni verso detta CCP:

a)

applica il trattamento di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera b), alle sue esposizioni da negoziazione verso detta CCP;

b)

applica il trattamento di cui all'articolo 309 ai suoi contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tale CCP e ai suoi contributi non finanziati a tale CCP;

c)

tratta le sue esposizioni nei confronti di tale CCP diverse dalle esposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo come esposizioni verso imprese conformemente al metodo standardizzato per il rischio di credito di cui al capo 2.»;

88)

all'articolo 316, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al presente paragrafo, primo comma, gli enti possono scegliere di non applicare le categorie contabili per il conto profitti e perdite ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 86/635/CEE ai leasing finanziari e operativi ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante, scegliendo invece di:

a)

includere i proventi da interessi provenienti da leasing finanziari e operativi e gli introiti da attività in leasing nella categoria di cui al punto 1 della tabella 1;

b)

includere gli interessi passivi provenienti da leasing finanziari e operativi, perdite, deprezzamento e riduzione di valore di attività in leasing operativi nella categoria di cui al punto 2 della tabella 1.»;

89)

nella parte tre, titolo IV, il capo 1 è sostituito dal seguente:

«CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 325

Metodi per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

1.   L'ente calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e di tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:

a)

il metodo standardizzato di cui al paragrafo 2;

b)

il metodo dei modelli interni di cui al capo 5 del presente titolo per le categorie di rischio per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione, a norma dell'articolo 363, ad utilizzare il metodo.

2.   I requisiti di fondi propri per il rischio di mercato calcolati conformemente al metodo standardizzato di cui al paragrafo 1, lettera a), corrispondono alla somma dei seguenti requisiti di fondi propri, a seconda dei casi:

a)

i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione di cui al capo 2;

b)

i requisiti di fondi propri per il rischio di cambio di cui al capo 3;

c)

i requisiti di fondi propri per il rischio di posizione in merci di cui al capo 4.

3.   Un ente che non è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter in conformità dell'articolo 325 bis comunica il calcolo di cui all'articolo 430 ter per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci conformemente ai seguenti metodi:

a)

il metodo standardizzato alternativo di cui al capo 1 bis;

b)

il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter.

4.   L'ente può ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettere a) e b), su base permanente all'interno di un gruppo in conformità dell'articolo 363.

5.   Gli enti non si avvalgono del metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), per gli strumenti rappresentanti posizioni verso la cartolarizzazione all'interno del loro portafoglio di negoziazione o posizioni incluse nel portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP) secondo la definizione di cui ai paragrafi 6, 7 e 8.

6.   Sono inclusi nell'ACTP le posizioni verso la cartolarizzazione e i derivati su crediti di tipo nth-to-default che soddisfano tutti i criteri seguenti:

a)

le posizioni non sono né posizioni verso la ricartolarizzazione, né opzioni su un segmento di cartolarizzazione, né altri derivati di esposizioni verso la cartolarizzazione che non offrono una quota proporzionale sui proventi del segmento di cartolarizzazione;

b)

tutti i loro strumenti sottostanti sono:

i)

strumenti single-name, compresi i derivati su crediti single-name, per i quali esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda;

ii)

indici solitamente negoziati sulla base degli strumenti di cui al punto i).

Si considera che esiste un mercato tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda quando vi sono offerte di acquisto e di vendita indipendenti e in buona fede tali che un prezzo ragionevolmente correlato con l'ultimo prezzo di vendita o quotazioni correnti competitive in buona fede di denaro e lettera possa essere determinato entro un giorno e regolato entro un termine relativamente breve secondo la prassi commerciale.

7.   Non sono incluse nell'ACTP le posizioni con uno dei seguenti strumenti sottostanti:

a)

gli strumenti sottostanti assegnati alle classi di esposizioni di cui all'articolo 112, lettera h) o i);

b)

un diritto o credito su una società veicolo garantito direttamente o indirettamente da una posizione che, conformemente al paragrafo 6, non avrebbe di per sé i requisiti per essere inclusa nell'ACTP.

8.   Gli enti possono includere nell'ACTP posizioni che non sono né inerenti a cartolarizzazioni né derivati su crediti di tipo nth-to-default, ma che coprono altre posizioni di tale portafoglio, sempreché per tale strumento o i relativi strumenti sottostanti esista un mercato liquido tanto sul lato dell'offerta quanto su quello della domanda ai sensi del paragrafo 6, secondo comma.

9.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in che modo gli enti devono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci conformemente ai metodi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 bis

Esenzioni dagli obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato

1.   L'ente è esentato dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, a condizione che l'entità delle operazioni dell'ente in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato sia pari o inferiore a ciascuna delle soglie seguenti, sulla base di una valutazione effettuata su base mensile, utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno del mese:

a)

il 10 % delle attività totali dell'ente;

b)

500 milioni di EUR.

2.   Gli enti calcolano l'entità delle loro operazioni in e fuori bilancio soggette a rischio di mercato utilizzando i dati con riferimento all'ultimo giorno di ogni mese conformemente alle seguenti prescrizioni:

a)

sono incluse tutte le posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione, ad eccezione dei derivati su crediti che sono riconosciuti come coperture interne a fronte di esposizioni al rischio di credito esterne al portafoglio di negoziazione e le operazioni in derivati su crediti che compensano perfettamente il rischio di mercato delle coperture interne di cui all'articolo 106, paragrafo 3;

b)

sono incluse tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci;

c)

tutte le posizioni sono valutate al loro valore di mercato a tale data, ad eccezione delle posizioni di cui alla lettera b); se il valore di mercato di una posizione non è disponibile a una determinata data, gli enti adottano un valore equo per la posizione a tale data; se il valore equo e il valore di mercato di una posizione non sono disponibili a una determinata data, gli enti adottano il valore di mercato o il valore equo più recente per tale posizione;

d)

tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio sono considerate una posizione netta generale in cambi e valutate conformemente all'articolo 352;

e)

tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di posizione in merci sono valutate in conformità degli articoli 357 e 358;

f)

il valore assoluto delle posizioni lunghe è sommato al valore assoluto delle posizioni corte.

3.   Gli enti notificano alle autorità competenti il momento in cui calcolano o cessano di calcolare i loro requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al presente articolo.

4.   L'ente che non soddisfa più una o più condizioni di cui al paragrafo 1 ne informa immediatamente l'autorità competente.

5.   L'esenzione dagli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter cessa di applicarsi entro un termine di tre mesi dal verificarsi di uno dei seguenti casi:

a)

l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per tre mesi consecutivi; o

b)

l'ente non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), per più di sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi.

6.   Un ente, ove sia divenuto soggetto agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter ai sensi del presente articolo, paragrafo 5, è esentato da detti obblighi di segnalazione soltanto nel caso in cui dimostri all'autorità competente che tutte le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono state soddisfatte ininterrottamente per un anno intero.

7.   Gli enti non assumono, acquistano o vendono una posizione al solo scopo di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1 durante la valutazione mensile.

8.   Gli enti ammissibili al trattamento di cui all'articolo 94 sono esentati dall'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 430 ter.

Articolo 325 ter

Autorizzazione per i requisiti su base consolidata

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 e unicamente ai fini del calcolo su base consolidata delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri conformemente al presente titolo, gli enti possono utilizzare le posizioni detenute in un ente o in un'impresa per compensare le posizioni detenute in un altro ente o in un'altra impresa.

2.   Gli enti possono applicare il disposto del paragrafo 1 solo previa autorizzazione delle autorità competenti, le quali potranno concederla qualora siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

all'interno del gruppo esiste una ripartizione adeguata dei fondi propri;

b)

il contesto normativo, giuridico o contrattuale in cui operano gli enti garantisce la solidarietà finanziaria all'interno del gruppo.

3.   Nel caso di imprese aventi sede in paesi terzi, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 2, sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

dette imprese sono state autorizzate in un paese terzo e rispondono alla definizione di ente creditizio o sono imprese di investimento riconosciute di paesi terzi;

b)

su base individuale, dette imprese soddisfano requisiti di fondi propri equivalenti a quelli stabiliti dal presente regolamento;

c)

nei paesi terzi in questione non esistono normative che possano incidere sostanzialmente sul trasferimento di fondi all'interno del gruppo.»;

90)

nella parte tre, titolo IV, sono inseriti i seguenti capi:

«CAPO 1 bis

Metodo standardizzato alternativo

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 325 quater

Ambito di applicazione e struttura del metodo standardizzato alternativo

1.   Il metodo standardizzato alternativo di cui al presente capo è utilizzato solo ai fini dei requisiti di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1.

2.   Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato in conformità del metodo standardizzato alternativo per un portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione o di posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o di posizione in merci come la somma delle tre componenti seguenti:

a)

il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2;

b)

il requisito di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione;

c)

il requisito di fondi propri per i rischi residui di cui alla sezione 4 che è applicabile soltanto alle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui alla medesima sezione.

Sezione 2

Requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo basato sulle sensibilità

Articolo 325 quinquies

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1)

“classe di rischio”, una delle sette categorie seguenti:

i)

rischio generico di tasso di interesse;

ii)

rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione;

iii)

rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (non-alternative correlation trading portfolio – non-ACTP CSR);

iv)

rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno del portafoglio di negoziazione di correlazione alternativo (alternative correlation trading portfolio – ACTP CSR);

v)

rischio azionario;

vi)

rischio di posizione in merci;

vii)

rischio di cambio.

2)

“sensibilità”, la variazione relativa del valore di una posizione, risultante dalla variazione del valore di uno dei fattori di rischio pertinenti per tale posizione, calcolata secondo il modello di determinazione del prezzo (pricing) dell'ente conformemente alla sezione 3, sottosezione 2;

3)

“categoria” (bucket), una sottoclasse di posizioni con profilo di rischio simile all'interno di una classe di rischio, cui è assegnato un fattore di ponderazione del rischio secondo la definizione di cui alla sezione 3, sottosezione 1.

Articolo 325 sexies

Componenti del metodo basato sulle sensibilità

1.   Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo basato sulle sensibilità aggregando i tre requisiti di fondi propri seguenti conformemente all'articolo 325 nonies:

a)

requisiti di fondi propri per il rischio delta che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio non connessi alla volatilità;

b)

requisiti di fondi propri per il rischio vega che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi fattori di rischio connessi alla volatilità;

c)

requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura (curvature risk) che riflette il rischio di variazioni del valore di uno strumento dovute a oscillazioni dei suoi principali fattori di rischio non connessi alla volatilità non rilevati dai requisiti di fondi propri per il rischio delta.

2.   Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1,

a)

tutte le posizioni di strumenti con opzionalità sono soggette ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);

b)

tutte le posizioni di strumenti senza opzionalità sono soggette soltanto ai requisiti di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a).

Ai fini del presente capo, gli strumenti con opzionalità comprendono, tra le altre: opzioni call, opzioni put, opzioni cap, opzioni floor, swaptions, opzioni con barriera e opzioni esotiche. Le opzioni incorporate, come le opzioni di rimborso anticipato (prepayment option) o le opzioni comportamentali, sono considerate posizioni autonome all'interno delle opzioni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato.

Ai fini del presente capo, gli strumenti i cui flussi di cassa possono essere espressi come una funzione lineare dell'importo nozionale del sottostante sono considerati strumenti senza opzionalità.

Articolo 325 septies

Requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega

1.   Gli enti applicano i fattori di rischio delta e vega descritti alla sezione 3, sottosezione 1, per calcolare i requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.

2.   Gli enti applicano la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi delta e vega.

3.   Per ciascuna classe di rischio, la sensibilità di tutti gli strumenti che rientrano nel campo di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio delta o vega a ciascuno dei fattori di rischio delta o vega applicabili inclusi in tale classe di rischio è calcolata utilizzando le formule corrispondenti indicate nella sezione 3, sottosezione 2. Se il valore di uno strumento dipende da diversi fattori di rischio, la sensibilità è determinata separatamente per ciascun fattore di rischio.

4.   Le sensibilità sono assegnate ad una delle categorie “b” all'interno di ciascuna classe di rischio.

5.   All'interno di ciascuna categoria “b”, le sensibilità positive e negative allo stesso fattore di rischio sono compensate, dando luogo a sensibilità nette (sk) ciascun fattore di rischio k all'interno di una categoria.

6.   Le sensibilità nette a ciascun fattore di rischio all'interno di ciascuna categoria sono moltiplicate per i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio di cui alla sezione 6, dando luogo a sensibilità ponderate a ciascun fattore di rischio all'interno di tale categoria conformemente alla formula seguente:

 

WSk=RWk · sk

dove:

WSk

=

sensibilità ponderate;

RWk

=

fattori di ponderazione del rischio; e

sk

=

fattore di rischio.

7.   Le sensibilità ponderate ai diversi fattori di rischio all'interno di ciascuna categoria sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, dove la quantità all'interno della funzione radice quadrata non può essere inferiore a zero, dando luogo alla sensibilità specifica per categoria. Sono utilizzate le corrispondenti correlazioni per le sensibilità ponderate all'interno della stessa categoria (ρkl), di cui alla sezione 6.

 

Formula

dove:

Kb

=

sensibilità specifica per categoria; e

WS

=

sensibilità ponderate.

8.   La sensibilità specifica per categoria è calcolata per ciascuna categoria all'interno di una classe di rischio a norma dei paragrafi 5, 6 e 7. Una volta che la sensibilità specifica per categoria è stata calcolata per tutte le categorie, le sensibilità ponderate a tutti i fattori di rischio nelle diverse categorie sono aggregate secondo la formula indicata di seguito, utilizzando le corrispondenti correlazioni γbc per le sensibilità ponderate nelle diverse categorie di cui alla sezione 6, dando luogo a requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega:

Formula

dove

Sb

=

Σk WSk per tutti i fattori di rischio nella categoria b e Sc = Σk WSk nella categoria c; se tali valori per Sb e Sc producono un numero negativo per la somma complessiva diFormula l'ente calcola i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta o vega utilizzando una specificazione alternativa per cui

Sb

=

max [min (Σk WSk, Kb), – Kb] per tutti i fattori di rischio nella categoria b e

Sc

=

max [min (Σk WSk, Kc), – Kc] per tutti i fattori di rischio nella categoria c.

I requisiti di fondi propri per il rischio delta o il rischio vega specifici per classe di rischio sono calcolati per ciascuna classe di rischio in conformità dei paragrafi da 1 a 8.

Articolo 325 octies

Requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura

Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di curvatura in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Articolo 325 nonies

Aggregazione dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura

1.   Gli enti aggregano i requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   La procedura per il calcolo dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura di cui agli articoli 325 septies e 325 octies è effettuata tre volte per ogni classe di rischio, utilizzando ogni volta una diversa serie di parametri di correlazione ρkl (correlazione tra fattori di rischio all'interno di una categoria) e γbc (correlazione tra categorie all'interno di una classe di rischio). Ciascuna delle tre serie corrisponde a uno scenario diverso, come segue:

a)

lo scenario delle “correlazioni medie”, in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc restano immutati rispetto a quelli specificati nella sezione 6;

b)

lo scenario delle “correlazioni alte”, in base al quale i parametri di correlazione ρkl e γbc specificati alla sezione 6 sono uniformemente moltiplicati per 1,25, con ρkl e γbc soggetti ad un massimale del 100 %;

c)

lo scenario delle “correlazioni basse” è specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

3.   Gli enti calcolano la somma dei requisiti di fondi propri specifici per classe di rischio per il rischio delta, il rischio vega e il rischio di curvatura per ciascuno scenario al fine di determinare tre requisiti di fondi propri specifici per scenario.

4.   Il requisito di fondi propri nel quadro del metodo basato sulle sensibilità è pari al maggiore dei tre valori di requisiti di fondi propri specifici per scenario di cui al paragrafo 3.

Articolo 325 decies

Trattamento degli strumenti su indici e delle opzioni multi-sottostante

Gli enti trattano gli strumenti su indici e le opzioni multi-sottostante in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Articolo 325 undecies

Trattamento degli organismi di investimento collettivi

Gli enti trattano gli organismi di investimento collettivi in conformità dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Articolo 325 duodecies

Posizioni in impegni irrevocabili

1.   Gli enti possono utilizzare la procedura di cui al presente articolo per il calcolo dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato delle posizioni in impegni irrevocabili di strumenti di debito o di capitale.

2.   Gli enti applicano uno dei fattori moltiplicativi appropriati elencati nella tabella 1 alle sensibilità nette di tutte le posizioni in impegni irrevocabili di ogni singolo emittente, escluse le posizioni in impegni irrevocabili sottoscritte o risottoscritte da terzi sulla base di un contratto formale, e calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo indicato nel presente capo sulla base delle sensibilità nette corrette.

Tabella 1

Giorno lavorativo 0

0 %

Giorno lavorativo 1

10 %

Giorni lavorativi 2 e 3

25 %

Giorno lavorativo 4

50 %

Giorno lavorativo 5

75 %

Dopo il giorno lavorativo 5

100 %

Ai fini del presente articolo il “giorno lavorativo 0” è il lavorativo in cui l'ente si impegna irrevocabilmente ad accettare un quantitativo conosciuto di titoli ad un prezzo convenuto.

3.   Gli enti notificano alle autorità competenti l'applicazione della procedura di cui al presente articolo.

Sezione 3

Definizioni dei fattori di rischio e delle sensibilità

Sottosezione 1

Definizioni dei fattori di rischio

Articolo 325 terdecies

Fattori del rischio generico di tasso di interesse

1.   Per tutti i fattori del rischio generico di tasso di interesse, compreso il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency, esiste una sola categoria per valuta, contenente ciascuna diversi tipi di fattore di rischio.

I fattori del rischio generico di tasso di interesse delta applicabili agli strumenti sensibili al tasso di interesse sono i pertinenti tassi privi di rischio per valuta e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e 30 anni. Gli enti assegnano i fattori di rischio ai vertici specificati mediante interpolazione lineare oppure utilizzando il metodo più coerente con le funzioni di determinazione del prezzo utilizzate dall'unità indipendente dell'ente preposta al controllo del rischio per segnalare il rischio di mercato o i profitti e le perdite all'alta dirigenza.

2.   Gli enti ottengono i tassi privi di rischio per ogni valuta dagli strumenti del mercato monetario detenuti nel portafoglio di negoziazione dell'ente che hanno il rischio di credito più basso, quali gli swap su indici overnight.

3.   Se gli enti non possono applicare il metodo di cui al paragrafo 2, i tassi privi di rischio si basano su una o più curve swap implicite nel mercato utilizzate dagli enti per valutare le posizioni in base ai prezzi di mercato, quali le curve swap dei tassi interbancari di offerta.

Qualora i dati sulle curve swap implicite nel mercato descritte al paragrafo 2 e al primo comma del presente paragrafo siano insufficienti, i tassi privi di rischio possono essere calcolati sulla base della curva dei titoli sovrani più adeguata per una determinata valuta.

Se gli enti utilizzano i fattori del rischio generico di tasso di interesse ricavati conformemente alla procedura di cui al secondo comma del presente paragrafo per gli strumenti di debito sovrano, lo strumento di debito sovrano non è esentato dai requisiti di fondi propri per il rischio di differenziali creditizi. In tali casi, laddove non sia possibile distinguere il tasso privo di rischio dalla componente relativa ai differenziali creditizi, la sensibilità al fattore di rischio è assegnata sia alla classe di rischio generico di tasso di interesse che alla classe di rischio dei differenziali creditizi.

4.   Nel caso dei fattori del rischio generico di tasso di interesse, ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. Gli enti assegnano ai fattori di rischio all'interno della stessa categoria, ma con scadenze diverse, un diverso fattore di ponderazione del rischio conformemente alle disposizioni della sezione 6.

Gli enti applicano fattori di rischio aggiuntivi per il rischio d'inflazione agli strumenti di debito i cui flussi di cassa sono funzionalmente dipendenti dai tassi di inflazione. Tali fattori di rischio aggiuntivi sono costituiti da un unico vettore di tassi di inflazione impliciti nel mercato con scadenze diverse, per ogni valuta. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i tassi di inflazione utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

5.   Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio aggiuntivo per il rischio di inflazione di cui al paragrafo 4 come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria, gli enti trattano l'inflazione come un unico fattore di rischio, a prescindere dal numero di componenti di ciascun vettore. Gli enti compensano tutte le sensibilità all'inflazione all'interno di una categoria, calcolate secondo la procedura di cui al presente paragrafo, al fine di ottenere un'unica sensibilità netta per categoria.

6.   Gli strumenti di debito che comportano pagamenti in valute diverse sono anche soggetti al rischio di base cross currency tra tali valute. Ai fini del metodo basato sulle sensibilità, i fattori di rischio che gli enti devono applicare consistono nel rischio di base cross currency di ciascuna valuta rispetto al dollaro americano (USD) o rispetto all'euro (EUR). Gli enti calcolano in “base allo USD” o in “base all'EUR” le basi cross currency non riguardanti né lo USD né l'EUR.

Ciascun fattore di rischio di base cross currency è costituito da un unico vettore della base cross currency di scadenze diverse per valuta. Per ciascuno strumento di debito il vettore contiene tante componenti quante sono le basi cross currency utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa.

Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento al fattore di rischio di base cross currency come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Ciascuna valuta costituisce una categoria distinta. All'interno di ciascuna categoria vi sono due possibili fattori di rischio distinti: in base all'EUR e in base allo USD, indipendentemente dal numero di componenti presenti in ciascun vettore della base cross currency. Il numero massimo di sensibilità nette per categoria è due.

7.   I fattori del rischio generico di tasso di interesse vega applicabili alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al tasso d'interesse generico sono le volatilità implicite dei tassi privi di rischio pertinenti descritti ai paragrafi 2 e 3, che sono assegnate alle categorie a seconda della valuta e associate alle seguenti scadenze all'interno di ciascuna categoria: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Vi è un'unica categoria per valuta.

Ai fini della compensazione, gli enti considerano che le volatilità implicite collegate agli stessi tassi privi di rischio e associate alle stesse scadenze costituiscono lo stesso fattore di rischio.

Quando gli enti associano le volatilità implicite alle scadenze di cui al presente paragrafo, si applicano i seguenti requisiti:

a)

se la durata dell'opzione è allineata alla durata del sottostante, si considera un unico fattore di rischio, che è classificato secondo tale durata;

b)

se la durata dell'opzione è più breve della durata del sottostante, i seguenti fattori di rischio sono considerati come segue:

i)

il primo fattore di rischio è classificato secondo la durata dell'opzione;

ii)

il secondo fattore di rischio è classificato secondo la durata residua del sottostante dell'opzione alla data di scadenza dell'opzione.

8.   I fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico che gli enti devono applicare sono costituiti, per ogni valuta, da un unico vettore dei tassi privi di rischio che rappresenta una specifica curva di rendimento priva di rischio. Ciascuna valuta costituisce una categoria diversa. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

9.   Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori corrispondenti alle diverse curve di rendimento e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano alla stessa valuta. Gli enti compensano le sensibilità allo stesso fattore di rischio. Vi è soltanto una sensibilità netta per categoria.

Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per il rischio di inflazione e il rischio di base cross currency.

Articolo 325 quaterdecies

Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione

1.   I fattori di rischio delta su differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono i tassi di differenziali creditizi dell'emittente di tali strumenti, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e associati a ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti applicano un unico fattore di rischio per emittente e per scadenza, a prescindere dal fatto che tali tassi di differenziali creditizi dell'emittente siano desunti da strumenti di debito o da credit default swap. Le categorie sono categorie settoriali, secondo quanto previsto alla sezione 6, e ciascuna di esse comprende tutti i fattori di rischio assegnati al settore di pertinenza.

2.   I fattori di rischio vega su differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti non inerenti a cartolarizzazione sensibili ai differenziali creditizi sono le volatilità implicite dei tassi di differenziali creditizi dell'emittente del sottostante, desunti secondo le disposizioni di cui al paragrafo 1, che sono associati alle seguenti scadenze conformemente alla scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.

3.   I fattori di rischio di curvatura sui differenziali creditizi che gli enti devono applicare agli strumenti non inerenti a cartolarizzazione consistono di un unico vettore di tassi di differenziali creditizi che rappresenta la curva specifica di differenziali creditizi dell'emittente. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Si utilizzano le stesse categorie che sono state utilizzate per il rischio delta su differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione.

4.   Gli enti calcolano la sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura conformemente all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.

Articolo 325 quindecies

Fattori del rischio di differenziali creditizi per strumenti inerenti a cartolarizzazione

1.   Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 3 alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.

Gli enti applicano i fattori del rischio di differenziali creditizi di cui al paragrafo 5 alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP, a norma dell'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8.

2.   Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP sono le stesse categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per strumenti non inerenti a cartolarizzazione, secondo quanto previsto alla sezione 6.

Le categorie applicabili al rischio di differenziali creditizi per cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP sono specifiche per questa categoria di classe di rischio, secondo quanto previsto alla sezione 6.

3.   I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP sono i seguenti:

a)

i fattori di rischio delta sono tutti i tassi di differenziali creditizi pertinenti degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunti dagli strumenti di debito e dai credit default swap pertinenti, e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.

b)

i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione, desunte come descritto alla lettera a) del presente paragrafo, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione corrispondente soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.

c)

i fattori di rischio di curvatura sono le pertinenti curve di rendimento dei differenziali creditizi degli emittenti delle esposizioni sottostanti della posizione verso la cartolarizzazione espresse come vettore dei tassi di differenziali creditizi per scadenze diverse, desunte come indicato alla lettera a) del presente paragrafo; per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi privi di rischio utilizzate come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

4.   Gli enti calcolano la sensibilità della posizione verso la cartolarizzazione a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura come specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano come uno stesso fattore di rischio i vettori desunti o dagli strumenti di debito o dai credit default swap pertinenti e con un diverso numero di componenti, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso emittente.

5.   I fattori del rischio di differenziali creditizi che gli enti devono applicare alle posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP si riferiscono al differenziale del segmento anziché al differenziale degli strumenti sottostanti e sono i seguenti:

a)

i fattori di rischio delta sono i tassi di differenziali creditizi del segmento pertinente, associati alle seguenti scadenze, a seconda della scadenza del segmento: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;

b)

i fattori di rischio vega applicabili alle opzioni con posizioni verso la cartolarizzazione che non sono incluse nell'ACTP come sottostanti sono le volatilità implicite dei differenziali creditizi dei segmenti, ognuna delle quali è associata alle seguenti scadenze a seconda della scadenza dell'opzione soggetta ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni;

c)

i fattori di rischio di curvatura sono gli stessi descritti alla lettera a) del presente paragrafo; a tutti questi fattori di rischio si applica un fattore di ponderazione del rischio comune, secondo quanto previsto alla sezione 6.

Articolo 325 sexdecies

Fattori del rischio azionario

1.   Le categorie per tutti i fattori del rischio azionario sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.

2.   I fattori di rischio delta sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale e tutti i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

Ai fini del rischio azionario, una specifica curva di pronti contro termine in strumenti di capitale costituisce un singolo fattore di rischio, espresso come vettore dei tassi di pronti contro termine per scadenze diverse. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quante sono le diverse scadenze dei tassi di pronti contro termine utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento.

Gli enti calcolano la sensibilità di uno strumento a un fattore di rischio azionario come la variazione del valore dello strumento, conformemente al suo modello di determinazione del prezzo, risultante da una variazione di 1 punto base in ciascuna delle componenti del vettore. Gli enti compensano le sensibilità al fattore di rischio del tasso dei pronti contro termine dello stesso titolo di capitale, indipendentemente dal numero di componenti di ciascun vettore.

3.   I fattori di rischio vega sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono le volatilità implicite dei prezzi a pronti degli strumenti di capitale, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio vega per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

4.   I fattori di rischio di curvatura sugli strumenti di capitale che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili agli strumenti di capitale sono tutti i prezzi a pronti degli strumenti di capitale, indipendentemente dalla scadenza delle opzioni corrispondenti. Non vi è alcun requisito di fondi propri rispetto al rischio di curvatura per i tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale.

Articolo 325 septdecies

Fattori del rischio di posizione in merci

1.   Le categorie per tutti i fattori del rischio di posizione in merci sono le categorie settoriali di cui alla sezione 6.

2.   I fattori di rischio delta su posizioni in merci che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili alle posizioni in merci sono tutti i prezzi a pronti delle merci per tipo di merce e per ciascuna delle seguenti scadenze: 0,25 anni, 0,5 anni, 1 anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni, 30 anni. Gli enti considerano che due prezzi di merci dello stesso tipo di merce e con la stessa scadenza costituiscono lo stesso fattore di rischio soltanto se l'insieme dei termini giuridici riguardanti il luogo di consegna è identico.

3.   I fattori di rischio vega su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci sono le volatilità implicite dei prezzi delle merci per tipo di merce, che sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle opzioni corrispondenti soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni. Gli enti considerano le sensibilità allo stesso tipo di merce, assegnate alla stessa scadenza, un unico fattore di rischio che gli enti successivamente compensano.

4.   I fattori di rischio di curvatura su posizioni in merci che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili alle posizioni in merci è un'unica serie di prezzi di merci con scadenze diverse per tipo di merce, espressa come vettore. Per ciascuno strumento il vettore contiene tante componenti quanti sono i prezzi di tale merce utilizzati come variabili dal modello di determinazione del prezzo utilizzato dall'ente per tale strumento. Gli enti non distinguono i prezzi delle merci in funzione del luogo di consegna.

La sensibilità dello strumento a ciascun fattore di rischio utilizzato nella formula del rischio di curvatura è calcolata secondo quanto specificato all'articolo 325 octies. Ai fini del rischio di curvatura, gli enti considerano che i vettori con un diverso numero di componenti costituiscono lo stesso fattore di rischio, a condizione che tali vettori corrispondano allo stesso tipo di merce.

Articolo 325 octodecies

Fattori di rischio del rischio di cambio

1.   I fattori di rischio delta sui cambi che gli enti devono applicare agli strumenti sensibili al cambio sono tutti i tassi di cambio a vista tra la valuta in cui è denominato lo strumento e la valuta utilizzata dall'ente per le segnalazioni. Vi è un'unica categoria per coppia di valute, contenente un unico fattore di rischio e un'unica sensibilità netta.

2.   I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra le coppie di valute di cui al paragrafo 1. Tali volatilità implicite dei tassi di cambio sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni.

3.   I fattori di rischio di curvatura sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono i medesimi fattori di cui al paragrafo 1.

4.   Gli enti non sono tenuti a distinguere tra le varianti onshore e offshore di una valuta per tutti i fattori di rischio delta, vega e di curvatura sui cambi.

Sottosezione 2

Definizioni delle sensibilità

Articolo 325 novodecies

Sensibilità al rischio delta

1.   Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) come segue:

a)

le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio sono calcolate come segue:

Formula

dove:

Formula

=

sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi privi di rischio;

rkt

=

il tasso di una curva priva di rischio k con scadenza t;

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

=

fattori di rischio diversi rispetto a rkt nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

b)

le sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency sono calcolate come segue:

Formula

dove:

Formula

=

sensibilità a fattori di rischio costituiti dal rischio di inflazione e dalla base cross currency;

Formula

=

un vettore di m componenti che rappresenta la curva dell'inflazione implicita o la curva della base cross currency per una data valuta j, dove m è pari al numero di variabili relative all'inflazione o alla base cross currency utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;

Formula

=

la matrice unità della dimensione (1 x m);

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

y, z

=

altre variabili nel modello di determinazione del prezzo.

2.   Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione come segue:

Formula

dove:

Formula

=

sensibilità delta al rischio di differenziali creditizi per tutte le posizioni inerenti a cartolarizzazione e non inerenti a cartolarizzazione;

cskt

=

il valore del tasso di differenziali creditizi di un emittente j alla scadenza t;

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

=

fattori di rischio diversi rispetto a cskt nella funzione di determinazione del prezzo Vi.

3.   Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio azionario come segue:

a)

le sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale sono calcolate come segue:

Formula

dove:

sk

=

sensibilità ai fattori di rischio costituiti dai prezzi a pronti degli strumenti di capitale;

k

=

uno specifico titolo di capitale;

EQk

=

il valore del prezzo a pronti di tale titolo di capitale;

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

x, y

=

fattori di rischio diversi rispetto a EQk nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

b)

le sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale sono calcolate come segue:

Formula

dove:

Formula

=

sensibilità a fattori di rischio costituiti da tassi di pronti contro termine in strumenti di capitale;

k

=

l'indice che rappresenta lo strumento di capitale;

Formula

=

un vettore di componenti m che rappresenta la struttura del termine dei pronti per uno specifico strumento di capitale k, con m pari al numero dei tassi dei pronti contro termine corrispondenti alle diverse scadenze utilizzate nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i;

Formula

=

la matrice unità della dimensione (1 · m);

Vi (.)

=

la funzione di determinazione del prezzo dello strumento i; e

y, z

=

fattori di rischio diversi rispetto a Formula nella funzione di determinazione del prezzo Vi;

4.   Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci rispetto a ciascun fattore di rischio k come segue:

Formula

dove:

sk

=

sensibilità delta al rischio delle posizioni in merci;

k

=

un determinato fattore di rischio di posizione in merci;

CTYk

=

il valore del fattore di rischio k;

Vi (.)

=

il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e

y, z

=

fattori di rischio diversi rispetto a CTYk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.

5.   Gli enti calcolano le sensibilità delta al rischio di cambio rispetto a ciascun fattore di ciascun rischio di cambio k come segue:

Formula

dove:

sk

=

sensibilità delta al rischio di cambio;

k

=

un determinato fattore di rischio di cambio;

FXk

=

il valore del fattore di rischio;

Vi (.)

=

il valore di mercato dello strumento i in funzione del fattore di rischio k; e

y, z

=

fattori di rischio diversi rispetto a FXk nel modello di determinazione del prezzo dello strumento i.

Articolo 325 vicies

Sensibilità al rischio vega

1.   Gli enti calcolano la sensibilità al rischio vega di un'opzione rispetto ad un determinato fattore di rischio k come segue:

Formula

dove:

sk

=

sensibilità al rischio vega di un'opzione;

k

=

uno specifico fattore di rischio vega, costituito da una volatilità implicita;

volk

=

il valore di tale fattore di rischio, che dovrebbe essere espresso in percentuale; e

x, y

=

fattori di rischio diversi rispetto a volk nella funzione di determinazione del prezzo Vi.

2.   Nel caso di classi di rischio in cui i fattori di rischio vega hanno una dimensione scadenza, ma le norme relative alla classificazione dei fattori di rischio non sono applicabili poiché le opzioni non hanno una scadenza, gli enti associano tali fattori di rischio alla scadenza più lunga prevista. Tali opzioni sono soggette alla maggiorazione per i rischi residui.

3.   Nel caso di opzioni che non hanno uno strike o una barriera e di opzioni che hanno più strike o barriere, gli enti applicano la classificazione in strike e scadenze utilizzata internamente dall'ente per determinare il prezzo dell'opzione. Tali opzioni sono anch'esse soggette alla maggiorazione per i rischi residui.

4.   Gli enti non calcolano il rischio vega per i segmenti di cartolarizzazione inclusi nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafi 6, 7 e 8, che non hanno una volatilità implicita. Per tali segmenti di cartolarizzazione si calcolano i requisiti di fondi propri rispetto al rischio delta e al rischio di curvatura.

Articolo 325 unvicies

Requisiti per le misurazioni delle sensibilità

1.   Gli enti ricavano le sensibilità dai modelli di determinazione del prezzo dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza, utilizzando le formule di cui alla presente sottosezione.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del loro metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, conformemente all'articolo 430 ter, paragrafo 3.

2.   In sede di calcolo delle sensibilità al rischio delta relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera a), gli enti possono presupporre che i fattori di rischio della volatilità implicita rimangano costanti.

3.   In sede di calcolo delle sensibilità al rischio vega relativamente agli strumenti con opzionalità di cui all'articolo 325 sexies, paragrafo 2, lettera b), si applicano i seguenti requisiti:

a)

per il rischio generico di tasso di interesse e il rischio di differenziali creditizi, gli enti presuppongono, per ciascuna valuta, che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua o una distribuzione lognormale o una distribuzione normale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti;

b)

per il rischio azionario, il rischio di posizione in merci e il rischio di cambio, gli enti presuppongono che il sottostante dei fattori di rischio della volatilità per cui è calcolato il rischio vega segua una distribuzione lognormale nei modelli di determinazione del prezzo utilizzati per tali strumenti.

4.   Gli enti calcolano tutte le sensibilità tranne le sensibilità agli aggiustamenti della valutazione del credito.

5.   In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio delta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le condizioni seguenti:

a)

tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;

b)

l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che le sensibilità che ne risultano non differiscono sostanzialmente da tali formule.

6.   In deroga al paragrafo 1, previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può calcolare le sensibilità vega sulla base di una trasformazione lineare delle definizioni alternative di sensibilità ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del presente capo, a condizione che l'ente soddisfi entrambe le condizioni seguenti:

a)

tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della gestione interna del rischio e della segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;

b)

l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto alle formule riportate nella presente sottosezione e che la trasformazione lineare di cui al primo comma riflette la sensibilità al rischio vega.

Sezione 4

Maggiorazione per i rischi residui

Articolo 325 duovicies

Requisiti di fondi propri per i rischi residui

1.   Oltre ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato stabiliti alla sezione 2, gli enti applicano requisiti di fondi propri aggiuntivi agli strumenti esposti a rischi residui conformemente al presente articolo.

2.   Gli strumenti sono considerati esposti a rischi residui se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

lo strumento si riferisce a un sottostante esotico per cui ai fini del presente capo, si intende uno strumento del portafoglio di negoziazione che si riferisce a un'esposizione sottostante che non rientra nel campo di applicazione dei trattamenti per il rischio delta, vega o di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 o dei requisiti di fondi propri per il rischio di default di cui alla sezione 5;

b)

lo strumento è uno strumento che comporta altri rischi residui per cui ai fini del presente capo, si intende uno dei seguenti strumenti:

i)

strumenti che sono soggetti ai requisiti di fondi propri per il rischio vega e il rischio di curvatura nel quadro del metodo basato sulle sensibilità di cui alla sezione 2 e che generano payoff che non possono essere replicati come una combinazione lineare finita di opzioni plain vanilla con un unico prezzo degli strumenti di capitale sottostante, prezzo delle merci, tasso di cambio, prezzo delle obbligazioni, prezzo dei credit default swap o swap su tassi di interesse;

ii)

strumenti che costituiscono posizioni che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 6; non sono prese in considerazione le coperture che sono incluse nell'ACTP di cui all'articolo 325, paragrafo 8.

3.   Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri aggiuntivi di cui al paragrafo 1 come la somma degli importi nozionali lordi degli strumenti di cui al paragrafo 2 moltiplicata per i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

a)

1,0 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

0,1 % nel caso degli strumenti di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   In deroga al paragrafo 1, l'ente non applica il requisito di fondi propri per i rischi residui a uno strumento che soddisfa una o più delle seguenti condizioni:

a)

lo strumento è quotato in borse valori riconosciute;

b)

lo strumento è ammissibile alla compensazione a livello centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

lo strumento compensa perfettamente il rischio di mercato di un'altra posizione del portafoglio di negoziazione, nel qual caso le due posizioni del portafoglio di negoziazione perfettamente congruenti sono esentate dal requisito di fondi propri per i rischi residui.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare che cosa si intende per sottostante esotico e quali strumenti sono strumenti che comportano rischi residui ai fini del paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE verifica se il rischio di longevità, le condizioni atmosferiche, le calamità naturali e la volatilità effettiva futura debbano essere considerati sottostanti esotici.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 5

Requisiti di fondi propri per il rischio di default

Articolo 325 tervicies

Definizioni e disposizioni generali

1.   Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

“esposizione corta”, la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina un profitto per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;

b)

“esposizione lunga”, la situazione in cui il default di un emittente o di un gruppo di emittenti determina una perdita per l'ente, indipendentemente dal tipo di strumento o di operazione che dà luogo all'esposizione;

c)

“importo lordo del default improvviso e inatteso” (gross Jump to Default) (“importo lordo del JTD”), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto che il default del debitore produrrebbe su una specifica esposizione;

d)

“importo netto del default improvviso e inatteso” (net Jump to Default) (“importo netto del JTD”), la stima delle dimensioni della perdita o del profitto cui un ente andrebbe incontro a causa del default di un debitore, dopo aver proceduto alla compensazione tra gli importi lordi del JTD;

e)

“perdita in caso di default” o “LGD” (loss given default), la perdita in caso di default del debitore su uno strumento emesso dal medesimo debitore, espressa come percentuale dell'importo nozionale dello strumento;

f)

“fattore di ponderazione del rischio di default”, la percentuale che rappresenta la stima delle probabilità di default di ciascun debitore, in funzione dell'affidabilità creditizia di tale debitore.

2.   I requisiti di fondi propri per il rischio di default si applicano agli strumenti di debito e di capitale, agli strumenti derivati aventi gli strumenti di debito e di capitale come sottostanti e ai derivati i cui payoff o valori equi sono influenzati dal verificarsi del default di un debitore diverso dalla controparte dello strumento derivato stesso. Gli enti calcolano i requisiti per il rischio di default separatamente per ciascuno dei seguenti tipi di strumenti: strumenti non inerenti a cartolarizzazione, cartolarizzazioni che non sono incluse nell'ACTP e cartolarizzazioni che sono incluse nell'ACTP. I requisiti finali di fondi propri per consentire che il rischio di default sia applicato dagli enti sono dati dalla somma di queste tre componenti.

Sottosezione 1

Requisiti di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazioni

Articolo 325 quatervicies

Importi lordi del JTD

1.   Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga a strumenti di debito come segue:

 

JTDlunga = max{LGD · Vnozionale + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}

dove:

JTDlunga

=

importi lordi del JTD per ciascuna esposizione lunga;

Vnozionale

=

l'importo nozionale dello strumento;

P & Llunga

=

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione lunga; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

Aggiustamentolunga

=

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, le perdite dell'ente in caso di default risulterebbero aumentate o diminuite in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; gli aumenti sono indicati nel termine Aggiustamentolunga con un segno positivo e le diminuzioni con un segno negativo.

2.   Gli enti calcolano gli importi lordi del JTD per ciascuna esposizione corta a strumenti di debito come segue:

 

JTDcorta = min{LGD · Vnozionale + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}

dove:

JTDcorta

=

l'importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

Vnozionale

=

l'importo nozionale dello strumento che è indicato nella formula con un segno negativo;

P & Lcorta

=

un termine che rettifica gli utili o le perdite già contabilizzati dall'ente dovuti a variazioni del valore equo dello strumento che dà luogo all'esposizione corta; i profitti sono indicati nella formula con un segno positivo e le perdite con un segno negativo; e

Aggiustamentocorta

=

l'importo mediante il quale, a causa della struttura dello strumento derivato, i profitti dell'ente in caso di default sarebbero aumentati o diminuiti in relazione al totale delle perdite sullo strumento sottostante; le diminuzioni sono indicate nel termine Aggiustamentocorta con un segno positivo e gli aumenti con un segno negativo.

3.   Ai fini del calcolo di cui ai paragrafi 1 e 2, per gli strumenti di debito la LGD che gli enti devono applicare è la seguente:

a)

alle esposizioni verso strumenti di debito non di primo rango (non-senior) si assegna una LGD del 100 %;

b)

alle esposizioni verso strumenti di debito di primo rango (senior) si assegna una LGD del 75 %;

c)

alle esposizioni verso obbligazioni garantite di cui all'articolo 129 si assegna una LGD del 25 %.

4.   Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi 1 e 2, l'importo nozionale è determinato come segue:

a)

nel caso degli strumenti di debito, l'importo nozionale è il valore nominale dello strumento di debito;

b)

nel caso di strumenti derivati con sottostanti in titoli di debito, l'importo nozionale è l'importo nozionale dello strumento derivato.

5.   Per le esposizioni verso strumenti di capitale, gli enti calcolano gli importi lordi del JTD secondo la formula seguente, anziché secondo le formule di cui ai paragrafi 1 e 2:

 

JTDlunga = max {LGD · V + P & Llunga + Aggiustamentolunga; 0}

 

JTDcorta = min {LGD · V + P & Lcorta + Aggiustamentocorta; 0}

dove:

JTDlunga

=

importo lordo del JTD per l'esposizione lunga;

JTDcorta

=

importo lordo del JTD per l'esposizione corta;

V

=

il valore equo dello strumento di capitale o, nel caso di strumenti derivati con sottostanti in strumenti di capitale, il valore equo del sottostante in strumenti di capitale.

6.   Gli enti assegnano una LGD del 100 % agli strumenti di capitale ai fini del calcolo di cui al paragrafo 5.

7.   Nel caso di esposizioni al rischio di default risultanti da strumenti derivati il cui payoff, in caso di default del debitore, non è collegato all'importo nozionale di uno strumento specifico emesso dal debitore o alla LGD del debitore o di uno strumento emesso da tale debitore, gli enti utilizzano metodologie alternative per stimare gli importi lordi del JTD.

8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

in che modo gli enti devono calcolare gli importi del JTD per i diversi tipi di strumenti in conformità del presente articolo;

b)

quali metodologie alternative gli enti devono utilizzare ai fini della stima degli importi lordi del JTD di cui al paragrafo 7;

c)

gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 quinvicies

Importi netti del JTD

1.   Gli enti calcolano gli importi netti del JTD mediante compensazione degli importi lordi del JTD delle esposizioni corte e lunghe. È possibile compensare soltanto esposizioni verso lo stesso debitore, se le esposizioni corte sono di rango pari o inferiore alle esposizioni lunghe.

2.   La compensazione è totale o parziale a seconda delle scadenze delle esposizioni soggette a compensazione.

a)

La compensazione è totale se tutte le esposizioni soggette a compensazione hanno una scadenza pari o superiore a un anno.

b)

La compensazione è parziale se almeno una delle esposizioni soggette a compensazione ha una scadenza inferiore a un anno, nel qual caso l'entità dell'importo del JTD di ciascuna esposizione con una scadenza inferiore a un anno è moltiplicata per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno.

3.   Se non è possibile una compensazione, gli importi lordi del JTD sono pari agli importi netti del JTD nel caso di esposizioni con scadenza pari o superiore a un anno. Gli importi lordi del JTD con scadenze inferiori a un anno sono moltiplicati per un rapporto pari a quello tra la scadenza dell'esposizione e un periodo di un anno, con una soglia minima di tre mesi, per calcolare gli importi netti del JTD.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3 si considerano le scadenze dei contratti derivati anziché quelle dei loro sottostanti. Alle esposizioni in cash equity è assegnata una scadenza di un anno o di tre mesi, a discrezione dell'ente.

Articolo 325 sexvicies

Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default

1.   Gli importi netti del JTD, indipendentemente dal tipo di controparte, sono moltiplicati per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito, secondo quanto specificato nella tabella 2.

Tabella 2

Categoria di classe di merito di credito

Fattori di ponderazione del rischio di default

Classe di merito di credito 1

0,5 %

Classe di merito di credito 2

3 %

Classe di merito di credito 3

6 %

Classe di merito di credito 4

15 %

Classe di merito di credito 5

30 %

Classe di merito di credito 6

50 %

Senza rating

15 %

In stato di default

100 %

2.   Le esposizioni cui verrebbe attribuito un fattore di ponderazione del rischio di credito dello 0 % in base al metodo standardizzato di cui al titolo II, capo 2, ricevono un fattore di ponderazione del rischio di default dello 0 % per i requisiti di fondi propri per il rischio di default.

3.   Gli importi netti del JTD ponderati sono assegnati alle seguenti categorie: imprese, emittenti sovrani e amministrazioni locali/comuni.

4.   Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

 

DRCb = max {(Σi ∈ lunghe RWi · JTD nettoi) - WtS · (Σi ∈ corte RWi | JTD nettoi|); 0}

dove:

DRCb

=

il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

=

l'indice che rappresenta uno strumento appartenente alla categoria b;

WtS

=

un coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato come segue:

Formula

Ai fini del calcolo di DRCb e di WtS le posizioni lunghe e le posizioni corte sono aggregate per tutte le posizioni all'interno di una categoria, indipendentemente dalla classe di merito di credito cui sono assegnate tali posizioni, al fine di elaborare il requisito di fondi propri per il rischio di default specifico per categoria.

5.   Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per gli strumenti non inerenti a cartolarizzazione è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.

Sottosezione 2

Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP

Articolo 325 septvicies

Importi del JTD

1.   Gli importi lordi del JTD per le esposizioni verso la cartolarizzazione sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile applicabile.

2.   Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni verso la cartolarizzazione con lo stesso portafoglio di attività sottostante e appartenenti allo stesso segmento. Non è consentita alcuna compensazione tra esposizioni verso la cartolarizzazione con portafogli di attività sottostanti diversi, anche nel caso in cui il punto di attacco e il punto di distacco siano gli stessi.

3.   Se, scomponendo o combinando le esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti, altre esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti possono essere perfettamente replicate, fatta eccezione per la dimensione scadenza, le esposizioni derivanti dalla scomposizione o dalla combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti.

4.   Se, scomponendo o combinando le esposizioni esistenti nei nomi sottostanti, l'intera struttura di segmenti di un'esposizione verso la cartolarizzazione esistente può essere perfettamente replicata, le esposizioni derivanti da tale scomposizione o combinazione possono essere utilizzate ai fini della compensazione al posto delle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti. Se i nomi sottostanti sono utilizzati in questo modo, essi sono esclusi dal trattamento del rischio di default non inerente a cartolarizzazione.

5.   L'articolo 325 quinvicies si applica sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione esistenti sia alle esposizioni verso la cartolarizzazione utilizzate conformemente al presente articolo, paragrafo 3 o 4. Le relative scadenze sono quelle dei segmenti di cartolarizzazione.

Articolo 325 octovicies

Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni

1.   Gli importi netti del JTD delle esposizioni verso la cartolarizzazione sono moltiplicati per l'8 % del fattore di ponderazione del rischio applicabile alla pertinente esposizione verso la cartolarizzazione, comprese le cartolarizzazioni STS, esterna al portafoglio di negoziazione, in conformità della gerarchia dei metodi di cui al titolo II, capo 5, sezione 3, e indipendentemente dal tipo di controparte.

2.   La scadenza a un anno è applicata a tutti i segmenti in cui i fattori di ponderazione del rischio sono calcolati conformemente ai metodi SEC-IRBA e SEC-ERBA.

3.   Gli importi del JTD ponderati per il rischio per singole esposizioni verso la cartolarizzazione in contanti sono limitati al valore equo della posizione.

4.   Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati alle seguenti categorie:

a)

una categoria comune per tutte le imprese, indipendentemente dalla regione;

b)

44 diverse categorie corrispondenti a una categoria per regione per ciascuna delle undici classi di attività definite nel secondo comma.

Ai fini del primo comma, le undici classi di attività sono: ABCP, acquisto o leasing di automobili, titoli garantiti da mutui ipotecari residenziali (residential mortgage-backed security - RMBS), carte di credito, CMBS (commercial mortgage-backed securities), collateralised loan obligations, CDO-squared (collateralised debt obligation squared), piccole e medie imprese (PMI), prestiti destinati agli studenti, altre attività al dettaglio, altre attività all'ingrosso. Le quattro regioni sono: Asia, Europa, America settentrionale e resto del mondo.

5.   Al fine di assegnare un'esposizione verso la cartolarizzazione a una categoria, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato. Gli enti assegnano ciascuna esposizione verso la cartolarizzazione a una sola delle categorie di cui al paragrafo 4. Eventuali esposizioni verso la cartolarizzazione cui l'ente non sia in grado di assegnare una categoria per classe di attività o per regione sono assegnate, rispettivamente, alla classe di attività “altre attività al dettaglio” o “altre attività all'ingrosso” o alla regione “resto del mondo”.

6.   Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria secondo le stesse modalità applicate al rischio di default delle esposizioni non inerenti a cartolarizzazione, utilizzando la formula di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, dando luogo al requisito di fondi propri per il rischio di default per ciascuna categoria.

7.   Il requisito finale di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP è calcolato come la semplice somma dei requisiti di fondi propri a livello di categoria.

Sottosezione 3

Requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni all'interno dell'ACTP

Articolo 325 novovicies

Ambito d'applicazione

1.   Per l'ACTP, i requisiti di fondi propri comprendono il rischio di default per le esposizioni verso la cartolarizzazione e per le coperture non inerenti a cartolarizzazione. Queste coperture sono escluse dai calcoli del rischio di default non inerente a cartolarizzazione. Non deve esservi alcun vantaggio di diversificazione tra i requisiti di fondi propri per il rischio di default non inerente a cartolarizzazione, i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni esterne all'ACTP e i requisiti di fondi propri per il rischio di default per le cartolarizzazioni interne all'ACTP.

2.   Per i derivati su strumenti di capitale e crediti non inerenti a cartolarizzazione negoziati, gli importi del JTD per singola componente sono determinati applicando il metodo look-through.

Articolo 325 tricies

Importi del JTD per l'ACTP

1.   Ai fini del presente articolo si intende per:

a)

“scomposizione mediante un modello di valutazione” la situazione in cui la componente single-name di una cartolarizzazione è valutata come la differenza tra il valore incondizionato della cartolarizzazione e il valore condizionato della cartolarizzazione, supponendo il default del single-name con una LGD del 100 %;

b)

“replicazione” la combinazione di singoli segmenti di indice di cartolarizzazione al fine di replicare un altro segmento della stessa serie di indici o di replicare una posizione non segmentata nella serie di indici;

c)

“scomposizione” la replicazione di un indice mediante una cartolarizzazione le cui esposizioni sottostanti del portafoglio sono identiche alle esposizioni single-name che compongono l'indice.

2.   Gli importi lordi del JTD per le esposizioni inerenti e non inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono il loro valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il loro valore equo determinato conformemente alla disciplina contabile applicabile.

3.   I prodotti di tipo nth-to-default sono trattati come prodotti divisi in segmenti con i seguenti punti di attacco e di distacco:

a)

punto di attacco = (N – 1) / totale nomi;

b)

punto di distacco = N / totale nomi;

dove “totale nomi” è il numero totale dei nomi nel paniere o nel portafoglio sottostante.

4.   Gli importi netti del JTD sono determinati compensando gli importi lordi lunghi del JTD e gli importi lordi corti del JTD. È possibile compensare soltanto esposizioni tra loro identiche, fatta eccezione per la scadenza. La compensazione è possibile soltanto nelle modalità seguenti:

a)

per gli indici, i segmenti di indice e i segmenti su misura è possibile compensare le scadenze all'interno della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici, fatte salve le disposizioni relative alle esposizioni inferiori a un anno di cui all'articolo 325 quinvicies; gli importi lordi lunghi e corti del JTD che sono repliche perfette gli uni degli altri possono essere compensati mediante scomposizione in esposizioni equivalenti single-name utilizzando un modello di valutazione; in tali casi, la somma degli importi lordi del JTD di esposizioni equivalenti single-name ottenuta mediante scomposizione è pari all'importo lordo del JTD dell'esposizione non scomposta;

b)

per le ricartolarizzazioni o i derivati sulle cartolarizzazioni non è autorizzata la compensazione mediante scomposizione di cui alla lettera a);

c)

per gli indici e i segmenti di indice, è possibile compensare le scadenze della stessa famiglia, della stessa serie e dello stesso segmento di indici mediante replicazione o scomposizione. Se le esposizioni lunghe e corte sono tra loro identiche, fatta eccezione per un'unica componente residua, è autorizzata la compensazione e l'importo netto del JTD riflette l'esposizione residua;

d)

non possono essere utilizzati per la compensazione reciproca segmenti diversi della stessa serie di indici, serie diverse dello stesso indice e famiglie di indici diverse.

Articolo 325 untricies

Calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di default per l'ACTP

1.   Gli importi netti del JTD sono moltiplicati:

a)

se si tratta di prodotti segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default corrispondenti al rispettivo merito di credito di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafi 1 e 2;

b)

se si tratta di prodotti non segmentati, per i fattori di ponderazione del rischio di default di cui all'articolo 325 octovicies, paragrafo 1.

2.   Gli importi netti del JTD ponderati per il rischio sono assegnati a categorie che corrispondono a un indice.

3.   Gli importi netti del JTD ponderati sono aggregati all'interno di ciascuna categoria conformemente alla formula seguente:

 

DRCb = max {(Σi ∈ lunghe RWi · JTD nettoi) – WtSACTP · (Σi ∈ corte RWi · | JTD nettoi|); 0}

dove:

DRCb

=

il requisito di fondi propri per il rischio di default per la categoria b;

i

=

uno strumento appartenente alla categoria b; e

WtSACTP

=

il coefficiente che riconosce un vantaggio per le relazioni di copertura all'interno di una categoria, calcolato secondo la formula WtS di cui all'articolo 325 sexvicies, paragrafo 4, ma utilizzando posizioni lunghe e posizioni corte in tutto l'ACTP e non soltanto le posizioni in una particolare categoria.

4.   Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP utilizzando la seguente formula:

Formula

dove:

DRCACTP

=

i requisiti di fondi propri per il rischio di default dell'ACTP;

DRCb

=

i requisiti di fondi propri per il rischio di default della categoria b.

Sezione 6

Fattori di ponderazione del rischio e correlazioni

Sottosezione 1

Fattori di ponderazione del rischio delta e correlazioni

Articolo 325 duotricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio generico di tasso di interesse

1.   Per le valute non comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), i fattori di ponderazione del rischio delle sensibilità ai fattori di rischio del tasso privo di rischio per ciascuna categoria della tabella 3 sono specificati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 3

Categoria

Scadenza

1

0,25 anni

2

0,5 anni

3

1 anno

4

2 anni

5

3 anni

6

5 anni

7

10 anni

8

15 anni

9

20 anni

10

30 anni

2.   Per tutte le sensibilità ai fattori del rischio di inflazione e del rischio di base cross currency è specificato un fattore comune di ponderazione del rischio nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

3.   Per le valute comprese nella sottocategoria della valuta più liquida di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera b), e la valuta nazionale dell'ente, i fattori di ponderazione del rischio dei fattori di rischio del tasso privo di rischio sono i fattori di ponderazione del rischio di cui alla tabella 3 divisi per√2.

Articolo 325 tertricies

Correlazioni infracategoria per il rischio generico di tasso di interesse

1.   Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria e assegnati alla stessa scadenza ma corrispondenti a diverse curve, la correlazione ρkl è fissata al 99,90 %.

2.   Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti alla stessa curva, ma con scadenze diverse, la correlazione è fissata secondo la formula seguente:

Formula

dove:

Tk (rispettivamenteTl)

=

la scadenza relativa al tasso privo di rischio;

θ

=

3 %.

3.   Tra due sensibilità ponderate di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e WSl all'interno della stessa categoria, corrispondenti a diverse curve e con scadenze diverse, la correlazione ρkl è pari al parametro di correlazione specificato al paragrafo 2, moltiplicato per 99,90 %.

4.   Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di inflazione WSl, la correlazione è fissata al 40 %.

5.   Tra una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio di base cross currency WSk e una determinata sensibilità ponderata di fattori del rischio generico di tasso di interesse WSl, compreso un altro fattore di rischio di base cross currency, la correlazione è fissata allo 0 %.

Articolo 325 quatertricies

Correlazioni tra categorie per il rischio generico di tasso di interesse

1.   Il parametro γbc = 50 % è utilizzato per aggregare i fattori di rischio che appartengono a categorie diverse.

2.   Il parametro γbc = 80 % è utilizzato per aggregare un fattore del rischio di tasso di interesse basato su una valuta di cui all'articolo 325 novoquadragies, paragrafo 3, e un fattore del rischio di tasso di interesse basato sull'euro.

Articolo 325 quintricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

1.   I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria di cui alla tabella 4.

Tabella 4

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

Fattori di ponderazione del rischio

(punti percentuali)

1

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

0,50 %

2

Classe di merito di credito da 1 a 3

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

0,5 %

3

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

1,0 %

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5,0 %

5

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

3,0 %

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

3,0 %

7

Tecnologia, telecomunicazioni

2,0 %

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

1,5 %

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri

1,0 %

11

Classe di merito di credito da 4 a 6

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

 

12

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

4,0 %

13

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

12,0 %

14

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

7,0 %

15

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

8,5 %

16

Tecnologia, telecomunicazioni

5,5 %

17

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

5,0 %

18

Altri settori

12,0 %

2.   Per assegnare un'esposizione al rischio a un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente a una sola delle categorie di settori della tabella 4. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 18 nella tabella 4.

Articolo 325 sextricies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

1.   Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

 

ρkl = ρkl (nome) · ρkl (tenore) · ρkl (base)

dove:

 

ρ&#x1d458;l (nome) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 35 % negli altri casi;

 

ρ&#x1d458;l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 65 % negli altri casi;

 

ρ&#x1d458;l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

2.   I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alla categoria 18 nella tabella 4 dell'articolo 325 quintricies, paragrafo 1. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 18 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate a tale categoria:

Formula

Articolo 325 septricies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

Il parametro di correlazione γbc che si applica all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse è fissato come segue:

 

γbc = γbc (rating) · γbc (settore)

dove:

 

γbc (rating) è pari a 1 se alle due categorie corrisponde la stessa categoria di classe di merito di credito (classe di merito di credito da 1 a 3 o classe di merito di credito da 4 a 6), mentre è pari al 50 % negli altri casi; ai fini di tale calcolo, si considera che la categoria 1 appartenga alla stessa categoria di merito di credito delle categorie che hanno classe di merito di credito da 1 a 3; e

 

γbc (settore) è pari a 1 se le due categorie appartengono allo stesso settore, mentre negli altri casi è pari alle percentuali corrispondenti riportate nella tabella 5.

Tabella 5

Categoria

1, 2 e 11

3 e 12

4 e 13

5 e 14

6 e 15

7 e 16

8 e 17

9

1, 2 e 11

 

75 %

10 %

20 %

25 %

20 %

15 %

10 %

3 e 12

 

 

5 %

15 %

20 %

15 %

10 %

10 %

4 e 13

 

 

 

5 %

15 %

20 %

5 %

20 %

5 e 14

 

 

 

 

20 %

25 %

5 %

5 %

6 e 15

 

 

 

 

 

25 %

5 %

15 %

7 e 16

 

 

 

 

 

 

5 %

20 %

8 e 17

 

 

 

 

 

 

 

5 %

9

 

 

 

 

 

 

 

-

Articolo 325 octotricies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 6 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 6

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

1

Tutti

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

2

Classe di merito di credito da 1 a 3

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

3

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

4

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

5

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

6

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

7

Tecnologia, telecomunicazioni

8

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

9

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri

10

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi

11

Classe di merito di credito da 4 a 6

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, di un paese terzo, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 117, paragrafo 2, o all'articolo 118

12

Autorità regionali o locali e organismi del settore pubblico

13

Soggetti del settore finanziario che comprendono enti creditizi costituiti o stabiliti da un'amministrazione centrale, da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale e finanziatori di prestiti agevolati

14

Materiali di base, energia, prodotti industriali, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

15

 

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto

16

Tecnologia, telecomunicazioni

17

Assistenza sanitaria, servizi pubblici, attività professionali e tecniche

18

Altri settori

Articolo 325 novotricies

Correlazioni per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'interno dell'ACTP

1.   La correlazione del rischio delta ρkl è ricavata conformemente all'articolo 325 sextricies, fatta eccezione, ai fini del presente paragrafo, per ρkl (base), che è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,00 % negli altri casi.

2.   La correlazione γbc è ricavata conformemente all'articolo 325 septricies.

Articolo 325 quadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

1.   I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità al rischio di differenziali creditizi inerenti a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP sono identici per tutte le scadenze (0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni, 10 anni) all'interno di ciascuna categoria e sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 7 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 7

Numero della categoria

Merito di credito

Settore

1

Classe di merito di credito da 1 a 3 e di primo rango (senior)

RMBS - Prime

2

RMBS - Mid-Prime

3

RMBS - Sub-Prime

4

CMBS

5

Titoli garantiti da attività (Asset backed securities – ABS) - prestiti destinati agli studenti

6

ABS - carte di credito

7

ABS - automobili

8

Collateralised loan obligations (CLO) all'esterno dell'ACTP

9

Classe di merito di credito da 1 a 3 e non di primo rango (non-senior)

RMBS - Prime

10

RMBS - Mid-Prime

11

RMBS - Sub-Prime

12

 

CMBS

13

ABS - prestiti destinati agli studenti

14

ABS - carte di credito

15

ABS - automobili

16

CLO all'esterno dell'ACTP

17

Classe di merito di credito da 4 a 6

RMBS - Prime

18

RMBS - Mid-Prime

19

RMBS - Sub-Prime

20

CMBS

21

ABS - prestiti destinati agli studenti

22

ABS - carte di credito

23

ABS - automobili

24

CLO all'esterno dell'ACTP

25

Altri settori

2.   Per assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun segmento ad una sola delle categorie di settori della tabella 7. Le esposizioni al rischio di segmenti che un ente non riesce ad assegnare a uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 25.

Articolo 325 unquadragies

Correlazioni infracategoria per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

1.   Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, il parametro di correlazione ρkl è fissato come segue:

 

ρkl = ρkl (segmento) · ρkl (tenore) · ρkl (base)

dove:

 

ρ&#x1d458;l (segmento) è pari a 1 se i due nomi delle sensibilità k ed l sono nella stessa categoria e relativi allo stesso segmento di cartolarizzazione (sovrapposizione superiore all'80 % in termini nozionali), mentre è pari al 40 % negli altri casi;

 

ρ&#x1d458;l (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 80 % negli altri casi; e

 

ρ&#x1d458;l (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono relative alle stesse curve, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

2.   I parametri di correlazione di cui al paragrafo 1 non si applicano alla categoria 25 nella tabella 7 dell'articolo 325 quadragies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 25 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

Formula

Articolo 325 duoquadragies

Correlazioni tra categorie per il rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione all'esterno dell'ACTP

1.   Il parametro di correlazione γbc è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse ed è fissato allo 0 %.

2.   Il requisito di fondi propri per la categoria 25 è aggiunto al capitale complessivo al livello della classe di rischio, senza effetti di copertura o di diversificazione riconosciuti con nessun'altra categoria.

Articolo 325 triquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario

1.   I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 8 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 8

Numero della categoria

Capitalizzazione di mercato

Economia

Settore

1

Alta

Economia di mercato emergente

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici

2

Telecomunicazioni, prodotti industriali

3

Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

4

Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia

5

Economia avanzata

Beni e servizi di consumo, trasporto e magazzinaggio, attività amministrative e di servizi di supporto, assistenza sanitaria, servizi pubblici

6

Telecomunicazioni, prodotti industriali

7

Materiali di base, energia, attività agricole, attività manifatturiere, attività estrattive

8

Finanza, comprese le società finanziarie garantite dallo Stato, attività immobiliari, tecnologia

9

Bassa

Economia di mercato emergente

Tutti i settori descritti per le categorie numero 1, 2, 3 e 4

10

Economia avanzata

Tutti i settori descritti per le categorie numero 5, 6, 7 e 8

11

Altri settori

2.   Ai fini del presente articolo, gli elementi costitutivi di un'alta capitalizzazione di mercato e quelli di una bassa capitalizzazione di mercato sono specificati nelle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7.

3.   Ai fini del presente articolo, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi costitutivi di un mercato emergente e di un'economia avanzata.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   Nell'assegnare un'esposizione al rischio ad un settore, gli enti si basano su una classificazione comunemente utilizzata sul mercato per raggruppare gli emittenti per settore. Gli enti assegnano ciascun emittente ad una delle categorie di settori della tabella 8 e assegnano tutti gli emittenti dello stesso settore economico allo stesso settore. Le esposizioni al rischio di emittenti che un ente non riesce ad assegnare in tal modo ad uno dei settori indicati sono assegnate alla categoria 11 della tabella 8. Gli emittenti di strumenti di capitale multisettoriali o multinazionali sono assegnati a una particolare categoria in base al settore e alla regione in cui essi operano in modo più significativo.

Articolo 325 quaterquadragies

Correlazioni infracategoria per il rischio azionario

1.   Il parametro di correlazione del rischio delta ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato al 99,90 % se una è una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra è una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale e se entrambe sono relative allo stesso nome di emittente di strumenti di capitale.

2.   Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl al prezzo a pronti di strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

a)

al 15 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria “Alta capitalizzazione di mercato” e “Economia di mercato emergente” (categoria numero 1, 2, 3 o 4);

b)

al 25 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria “Alta capitalizzazione di mercato” e “Economia avanzata” (categoria numero 5, 6, 7 o 8);

c)

al 7,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria “Bassa capitalizzazione di mercato” e “Economia di mercato emergente” (categoria numero 9);

d)

al 12,5 % tra due sensibilità all'interno della stessa categoria che rientrano nella categoria “Bassa capitalizzazione di mercato” e “Economia avanzata” (categoria numero 10);

3.   Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale all'interno della stessa categoria è fissato conformemente al paragrafo 2.

4.   Tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria, laddove una sia una sensibilità al prezzo a pronti di strumenti di capitale e l'altra una sensibilità a un tasso di pronti contro termine in strumenti di capitale, ed entrambe siano relative ad un nome di emittente di strumenti di capitale differente, il parametro di correlazione ρkl è fissato ai parametri di correlazione specificati al paragrafo 2, moltiplicati per 99,90 %.

5.   I parametri di correlazione di cui ai paragrafi da 1 a 4 non si applicano alla categoria 11. Il requisito patrimoniale per la formula di aggregazione del rischio delta nella categoria 11 è pari alla somma dei valori assoluti delle sensibilità ponderate nette assegnate alla medesima categoria:

Formula

Articolo 325 quinquadragies

Correlazioni tra categorie per il rischio azionario

Il parametro di correlazione γbc è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse. È fissato al 15 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10.

Articolo 325 sexquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di posizione in merci

I fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai fattori di rischio di posizione in merci sono specificati per ciascuna categoria di cui alla tabella 9 conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

Tabella 9

Numero della categoria

Nome della categoria

1

Energia - combustibili solidi

2

Energia - combustibili liquidi

3

Energia - elettricità e scambio di emissioni

4

Trasporto

5

Metalli - non preziosi

6

Combustibili gassosi

7

Metalli preziosi (incluso l'oro)

8

Semi e semi oleosi

9

Zootecnia e settore lattiero-caseario

10

Merci tenere (softs) e altre merci agricole

11

Altre merci

Articolo 325 septquadragies

Correlazioni infracategoria per il rischio di posizione in merci

1.   Ai fini del presente articolo, due merci sono considerate distinte se esistono sul mercato due contratti che si differenziano soltanto in virtù della merce sottostante da consegnare a fronte di ciascun contratto.

2.   Il parametro di correlazione ρkl tra due sensibilità WSk e WSl all'interno della stessa categoria è fissato come segue:

 

ρkl = ρkl (merce) · ρkl (tenore) · ρkl (base)

dove:

 

ρkl (merce) è pari a 1 se le due merci delle sensibilità k ed l sono identiche, mentre è pari alle correlazioni infracategoria di cui alla tabella 10 negli altri casi;

 

ρkl (tenore) è pari a 1 se i due vertici delle sensibilità k ed l sono identici, mentre è pari al 99 % negli altri casi; e

 

ρkl (base) è pari a 1 se le due sensibilità sono identiche per il luogo di consegna della merce, mentre è pari al 99,90 % negli altri casi.

3.   Le correlazioni infracategoria ρkl (merce) sono:

Tabella 10

Numero della categoria

Nome della categoria

Correlazione

1

Energia - combustibili solidi

55 %

2

Energia - combustibili liquidi

95 %

3

Energia - elettricità e scambio di emissioni

40 %

4

Trasporto

80 %

5

Metalli - non preziosi

60 %

6

Combustibili gassosi

65 %

7

Metalli preziosi (incluso l'oro)

55 %

8

Semi e semi oleosi

45 %

9

Zootecnia e settore lattiero-caseario

15 %

10

Merci tenere (softs) e altre merci agricole

40 %

11

Altre merci

15 %

4.   Nonostante il paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

due fattori di rischio assegnati alla categoria 3 della tabella 10 e concernenti l'energia elettrica generata in regioni diverse o distribuita in periodi differenti a norma dell'accordo contrattuale sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci;

b)

due fattori di rischio assegnati alla categoria 4 della tabella 10 e concernenti il trasporto merci, qualora il percorso di trasporto o la settimana di consegna differiscano, sono considerati fattori distinti del rischio di posizione in merci.

Articolo 325 octoquadragies

Correlazioni tra categorie per il rischio di posizione in merci

Il parametro di correlazione γbc che è applicato all'aggregazione di sensibilità tra categorie diverse, è fissato:

a)

al 20 % se le due categorie rientrano nelle categorie da 1 a 10;

b)

allo 0 % se una delle due categorie è la categoria numero 11.

Articolo 325 novoquadragies

Fattori di ponderazione del rischio per il rischio di cambio

1.   Il fattore di ponderazione del rischio per tutte le sensibilità ai fattori del rischio di cambio è specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis.

2.   Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio riguardanti coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa alla seconda fase dell'Unione economica e monetaria (ERM II) è uno dei seguenti:

a)

il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per 3;

b)

l'oscillazione massima all'interno della banda di oscillazione formalmente convenuta dallo Stato membro e dalla Banca centrale europea, se tale banda di oscillazione è più limitata della banda di oscillazione di cui all'ERM II.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio relativo a valute di cui al paragrafo 2 che partecipano all'ERM II con una banda di oscillazione convenuta formalmente più limitata del 15 % circa rispetto alla banda standard è pari all'oscillazione percentuale massima all'interno di tale banda più limitata.

4.   Il fattore di ponderazione del rischio dei fattori del rischio di cambio compresi nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, lettera c), è il fattore di ponderazione del rischio di cui al presente articolo, paragrafo 1, diviso per√2.

5.   Laddove i dati dei tassi di cambio giornalieri dei tre anni precedenti indichino che una coppia di valute composta dall'euro e da una valuta diversa dall'euro di uno Stato membro è costante e che l'ente è sempre in grado di affrontare un differenziale bid/ask pari a zero sui rispettivi scambi relativi a tale coppia di valute, l'ente può, previa esplicita autorizzazione dell'autorità competente, applicare il fattore di ponderazione del rischio di cui al paragrafo 1 diviso per due.

Articolo 325 quinquagies

Correlazioni per il rischio di cambio

All'aggregazione di sensibilità al fattore di rischio di cambio è applicato un parametro di correlazione uniforme γbc pari al 60 %.

Sottosezione 2

Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura e correlazioni

Articolo 325 unquinquagies

Fattori di ponderazione del rischio vega e di curvatura

1.   I fattori di ponderazione del rischio vega utilizzano le categorie delta di cui alla sottosezione 1.

2.   Il fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega k è determinato in percentuale del valore corrente di tale fattore di rischio k, che rappresenta la volatilità implicita di un sottostante, come descritta nella sezione 3.

3.   La percentuale di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presunta liquidità di ciascun tipo di fattore di rischio conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

 

RWk=fattore di ponderazione del rischio per un dato fattore di rischio vega k;

 

RWσ è fissato al 55 %; e

 

LHclasse di rischio è l'orizzonte di liquidità regolamentare da stabilire nella determinazione di ciascun fattore di rischio vega k. LHclasse di rischio è determinato in base alla seguente tabella:

Tabella 11

Classe di rischio

LH(classe di rischio)

GIRR

60

Rischio di differenziali creditizi non inerente a cartolarizzazione

120

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'interno dell'ACTP)

120

Rischio di differenziali creditizi inerente a cartolarizzazione (all'esterno dell'ACTP)

120

Rischio azionario (alta capitalizzazione)

20

Rischio azionario (bassa capitalizzazione)

60

Posizione in merci

120

Rischio di cambio

40

4.   Le categorie utilizzate per il rischio delta nella sottosezione 1 sono utilizzate per il rischio di curvatura, se non diversamente specificato nel presente capo.

5.   Per i fattori del rischio di cambio e del rischio di curvatura sugli strumenti di capitale, i fattori di ponderazione del rischio di curvatura sono le relative variazioni pari ai fattori di ponderazione del rischio delta di cui alla sottosezione 1.

6.   Per i fattori del rischio di curvatura su tasso di interesse generico, differenziali creditizi e posizioni in merci, il fattore di ponderazione del rischio di curvatura è la variazione parallela di tutti i vertici per ciascuna curva sulla base del fattore di ponderazione del rischio delta più elevato tra quelli di cui alla sottosezione 1 per la classe di rischio pertinente.

Articolo 325 duoquinquagies

Correlazioni per il rischio vega e di curvatura

1.   Il parametro di correlazione rkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno della stessa categoria della classe di rischio generico di tasso di interesse (general interest rate risk – GIRR) è fissato come segue:

Formula

dove:

 

Formula è pari a Formula , dove α è fissata all'1 %, Tk e Tl sono pari alle scadenze delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, espresse in numero di anni; e

 

Formula è pari a Formula, dove α è fissata all'1 %, Formula e Formula sono pari alle scadenze dei sottostanti delle opzioni per le quali sono ricavate le sensibilità vega, meno le scadenze delle corrispondenti opzioni, espresse in entrambi i casi in numero di anni.

2.   Il parametro di correlazione ρkl tra le sensibilità al rischio vega all'interno di una categoria delle altre classi di rischio è fissato come segue:

Formula

dove:

 

Formula è pari alla correlazione infracategoria delta corrispondente alla categoria cui sarebbero assegnati i fattori di rischio vega k ed l; e

 

Formula è fissato conformemente al paragrafo 1.

3.   Per quanto riguarda le sensibilità al rischio vega tra categorie all'interno di una classe di rischio (per il rischio generico di tasso di interesse e per gli altri), nel contesto del rischio vega si utilizzano gli stessi parametri di correlazione per γbc, specificati nella sezione 4 per le correlazioni delta per ciascuna classe di rischio.

4.   Nel quadro del metodo standardizzato non è riconosciuto alcun vantaggio di copertura o di diversificazione tra i fattori di rischio vega e i fattori di rischio delta. I requisiti per il rischio vega e i requisiti per il rischio delta sono aggregati per semplice sommatoria.

5.   Le correlazioni per il rischio di curvatura sono il quadrato delle corrispondenti correlazioni per il rischio delta ρkl e γbc di cui alla sottosezione 1.

CAPO 1 TER

Metodo alternativo dei modelli interni

Sezione 1

Autorizzazione e requisiti di fondi propri

Articolo 325 terquinquagies

Metodo alternativo dei modelli interni e autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi

1.   Il metodo alternativo dei modelli interni di cui al presente capo è utilizzato solo ai fini dei requisiti di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 3.

2.   Dopo aver verificato l'osservanza da parte dell'ente dei requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies e 325 tersexagies, le autorità competenti autorizzano l'ente a calcolare i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione utilizzando i propri modelli interni alternativi conformemente all'articolo 325 quaterquinquagies, purché siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a)

le unità di negoziazione sono stabilite in conformità dell'articolo 104 ter;

b)

l'ente ha fornito all'autorità competente un motivo che giustifica l'inclusione delle unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni;

c)

le unità di negoziazione hanno soddisfatto i requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 3, per l'anno precedente

d)

l'ente ha informato le proprie autorità competenti circa i risultati del requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite (“assegnazione P & L”) per le unità di negoziazione stabilito all'articolo 325 sexagies;

e)

per le unità di negoziazione che sono state assegnate ad almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies, le unità di negoziazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 325 sexsexagies per il modello interno di rischio di default;

f)

alle unità di negoziazione non sono state assegnate posizioni inerenti la cartolarizzazione o la ricartolarizzazione.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera b), la mancata inclusione di un'unità di negoziazione nell'ambito di applicazione del metodo alternativo dei modelli interni non è motivata dal fatto che il requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo standardizzato alternativo di cui all'articolo 325, paragrafo 3, lettera a), sarebbe inferiore al requisito di fondi propri calcolato secondo il metodo alternativo dei modelli interni.

3.   Gli enti che hanno ricevuto l'autorizzazione a usare il metodo alternativo dei modelli interni riferiscono alle autorità competenti conformemente all'articolo 430 ter, paragrafo 3.

4.   L'ente che ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2 informa immediatamente le proprie autorità competenti che una delle sue unità di negoziazione non soddisfa più almeno uno dei requisiti di cui a tale paragrafo. Tale ente non è più autorizzato ad applicare il presente capo ad alcuna posizione assegnata a tale unità di negoziazione e calcola i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente al metodo di cui al capo 1 bis per tutte le posizioni assegnate a tale unità di negoziazione a partire dalla prima data di riferimento per le segnalazioni e fino a quando l'ente non dimostri alle autorità competenti che l'unità di negoziazione soddisfa nuovamente tutti i requisiti di cui al paragrafo 2.

5.   In deroga al paragrafo 4, in casi straordinari le autorità competenti possono autorizzare l'ente a continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1. Quando esercitano tale potere discrezionale, le autorità competenti ne informano l'ABE motivando la loro decisione.

6.   Per le posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali l'ente non ha ricevuto l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato sono calcolati dal medesimo ente conformemente al capo 1 bis del presente titolo. Ai fini di tale calcolo, tutte le posizioni sono considerate su base autonoma come un portafoglio separato.

7.   Modifiche sostanziali dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e dell'estensione dell'uso dei modelli interni alternativi che l'ente ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare e modifiche sostanziali alla scelta dell'ente del sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, richiedono un'autorizzazione distinta da parte dell'autorità competente.

Gli enti notificano alle autorità competenti tutte le altre estensioni e modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi per cui l'ente ha ricevuto un'autorizzazione.

8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le condizioni per valutare il carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche dell'uso dei modelli interni alternativi, nonché delle modifiche del sottoinsieme dei fattori di rischio di cui all'articolo 325 sexquinquagies;

b)

la metodologia di valutazione secondo la quale le autorità competenti verificano la conformità dell'ente ai requisiti di cui agli articoli 325 unsexagies, 325 duosexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro 28 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi straordinari in cui le autorità competenti possono autorizzare l'ente a:

a)

continuare a utilizzare i suoi modelli interni alternativi ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un'unità di negoziazione che non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 1;

b)

limitare la maggiorazione a quella risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 quaterquinquagies

Requisiti di fondi propri in caso di utilizzo di modelli interni alternativi

1.   L'ente che si avvale di un modello interno alternativo calcola i requisiti di fondi propri per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, come il più elevato dei seguenti elementi:

a)

la somma dei seguenti valori:

i)

la misura del rischio di perdita attesa dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies (ESt-1); e

ii)

la misura del rischio di scenario di stress dell'ente per il giorno precedente, calcolata conformemente alla sezione 5 (SSt-1); o

b)

la somma dei seguenti valori:

i)

la media della misura giornaliera del rischio di perdita attesa dell'ente calcolata conformemente all'articolo 325 quinquinquagies per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (ESmedia), moltiplicata per il fattore moltiplicativo (mc); e

ii)

la media della misura giornaliera del rischio di scenario di stress dell'ente calcolata conformemente alla sezione 5 per ciascuno dei 60 giorni lavorativi precedenti (SSmedia).

2.   Gli enti che detengono posizioni in strumenti di debito e strumenti di capitale negoziati che rientrano nell'ambito di applicazione del modello interno del rischio di default e che sono assegnate alle unità di negoziazione di cui al paragrafo 1 soddisfano un requisito aggiuntivo di fondi propri espresso dal valore più elevato tra:

a)

il più recente requisito di fondi propri per il rischio di default, calcolato conformemente alla sezione 3;

b)

la media dell'importo di cui alla lettera a) nel corso delle 12 settimane precedenti.

Sezione 2

Requisiti generali

Articolo 325 quinquinquagies

Misura del rischio di perdita attesa

1.   Gli enti calcolano la misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), per una determinata data “t” e per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione nel modo seguente:

Formula

dove:

ESt

=

la misura del rischio di perdita attesa;

i

=

l'indice che rappresenta le cinque categorie generali dei fattori di rischio elencate nella prima colonna della tabella 2 all'articolo 325 septquinquagies;

UESt

=

la misura della perdita attesa non vincolata calcolata come segue:

Formula

Formula

=

la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i, calcolata come segue:

Formula

ρ

=

il fattore di correlazione di vigilanza tra categorie generali di rischio; ρ = 50 %;

Formula

=

la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

Formula

=

la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3;

Formula

=

la misura della perdita attesa parziale da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4;

Formula

=

la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2;

Formula

=

la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 3; e

Formula

=

la misura della perdita attesa parziale per la categoria generale del fattore di rischio i da calcolare per tutte le posizioni del portafoglio in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4.

2.   Gli enti applicano unicamente gli scenari di shock futuri all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili applicabili alla misura di ciascuna perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 sexquinquagies al momento di determinare la misura di ciascuna perdita attesa parziale per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa in conformità del paragrafo 1.

3.   Se almeno un'operazione del portafoglio ha almeno un fattore di rischio modellizzabile che è stato classificato nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, gli enti calcolano la misura della perdita attesa non vincolata per la categoria generale del fattore di rischio i e la includono nella formula relativa alla misura del rischio di perdita attesa di cui al presente articolo, paragrafo 1.

4.   In deroga al paragrafo 1, un ente può ridurre la frequenza del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata Formula e della misura parziale della perdita attesa Formula, Formula e Formula per tutte le categorie generali del fattore di rischio i da giornaliera a settimanale, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l'ente è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che il calcolo della misura della perdita attesa non vincolata

Formula

non sottovaluta il rischio di mercato delle pertinenti posizioni del portafoglio di negoziazione;

b)

l'ente è in grado di aumentare la frequenza del calcolo di

Formula

,

Formula

,

Formula

e

Formula

da settimanale a giornaliera laddove richiesto dalla propria autorità competente.

Articolo 325 sexquinquagies

Calcoli della perdita attesa parziale

1.   Gli enti calcolano tutte le misure delle perdite attese parziali di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, come segue:

a)

calcoli giornalieri delle misure delle perdite attese parziali;

b)

intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile;

c)

per un determinato portafoglio di posizioni del portafoglio di negoziazione, l'ente calcola la misura parziale di perdita attesa nel momento “t”, secondo la formula seguente:

Formula

dove:

PESt

=

la misura parziale di perdita attesa nel momento “t”;

j

=

l'indice che rappresenta i cinque orizzonti di liquidità elencati nella prima colonna della tabella 1;

LHj

=

la durata degli orizzonti di liquidità j espressa in giorni nella tabella 1;

T

=

l'orizzonte temporale di base, dove T=10 giorni;

PESt(T)

=

la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1; e

PESt(T, j)

=

la misura della perdita attesa parziale, determinato applicando gli scenari di shock futuri con un orizzonte temporale di 10 giorni solo all'insieme specifico di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 per ciascuna misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, e il cui effettivo orizzonte di liquidità, determinato in conformità dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 2, è pari o superiore a LHj.

Tabella 1

Orizzonte di liquidità j

Durata degli orizzonti di liquidità j

(in giorni)

1

10

2

20

3

40

4

60

5

120

2.   Ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa Formula e Formula di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a)

nel calcolare la

Formula

, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione, con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:Formula

L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito; se, dopo due settimane, non è riuscito a soddisfare tale requisito, l'ente torna al metodo di cui al capo 1 bis per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;

b)

nel calcolare la

Formula

, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a) del presente paragrafo, che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;

c)

i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della

Formula

. Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1o gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; e

d)

i dati immessi relativi alla

Formula

sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).

3.   Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali Formula e Formula di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al presente articolo, paragrafo 1, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a)

nel calcolare la

Formula

, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera a);

b)

nel calcolare la

Formula

, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio di cui al paragrafo 2, lettera b);

c)

i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono calibrati sui dati storici di cui al paragrafo 4, lettera c). Tali dati sono aggiornati almeno su base mensile.

4.   Ai fini del calcolo delle misure delle perdite attese parziali Formula e Formula di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti soddisfano i seguenti requisiti:

a)

nel calcolare la

Formula

, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio;

b)

nel calcolare la

Formula

, gli enti applicano gli scenari di shock futuri a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;

c)

i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici del precedente periodo di 12 mesi; se vi è un aumento significativo della volatilità dei prezzi di un numero rilevante di fattori di rischio modellizzabili del portafoglio dell'ente che non rientrano nel sottoinsieme di fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono imporre all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore ai 12 mesi precedenti, purché non sia più breve del precedente periodo di sei mesi; le autorità competenti notificano all'ABE qualsiasi decisione che imponga all'ente di utilizzare dati storici di un periodo inferiore a 12 mesi motivando la loro decisione.

5.   Nel calcolare una determinata misura della perdita attesa parziale di cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, gli enti mantengono i valori dei fattori di rischio modellizzabili ai quali non erano tenuti ad applicare scenari di shock futuri per questa misura di perdita attesa parziale a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 325 septquinquagies

Orizzonti di liquidità

1.   Gli enti associano ciascun fattore di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, o per le quali sono in procinto di ricevere tale autorizzazione, a una delle categorie generali dei fattori di rischio elencate nella tabella 2, nonché a una delle sottocategorie generali dei fattori di rischio elencate nella medesima tabella.

2.   L'orizzonte di liquidità di un fattore di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 è l'orizzonte di liquidità della corrispondente sottocategoria generale dei fattori di rischio alla quale è stato associato.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, per una determinata unità di negoziazione l'ente può decidere di sostituire l'orizzonte di liquidità di una sottocategoria generale dei fattori di rischio elencata nella tabella 2 del presente articolo con uno degli orizzonti di liquidità più lunghi elencati nella tabella 1 di cui all'articolo 325 sexquinquagies. Se l'ente decide in tal senso, l'orizzonte di liquidità più lungo si applica a tutti i fattori di rischio modellizzabili delle posizioni assegnate a detta unità di negoziazione e associati a detta sottocategoria generale dei fattori di rischio ai fini del calcolo delle misure parziali di perdita attesa in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c).

L'ente comunica alle autorità competenti le unità di negoziazione e le sottocategorie generali di rischio alle quali decide di applicare il trattamento di cui al primo comma.

4.   Per calcolare le misure delle perdite attese parziali in conformità dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 1, lettera c), l'orizzonte di liquidità effettivo di un determinato fattore di rischio modellizzabile di una determinata posizione del portafoglio di negoziazione è calcolato come segue:

Lheffettivo =

 

SottocatLH se Scad > LH5

min (SottocatLH, minj {LHj/LHj ≥ Scad} ) se LH1 ≤ Scad ≤ LH5

LH1 se Scad < LH1

dove:

Lheffettivo

=

l'orizzonte di liquidità effettivo;

Scad

=

la scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione;

SottocatLH

=

la durata dell'orizzonte di liquidità del fattore di rischio modellizzabile determinata in conformità del paragrafo 1; e

minj{LHj/LHj ≥ Scad}

=

la durata dell'orizzonte di liquidità superiore più vicino alla scadenza della posizione del portafoglio di negoziazione tra quelli elencati nella tabella 1 dell'articolo 325 sexquinquagies.

5.   Coppie di valute composte dall'euro e dalla valuta di uno Stato membro che partecipa all'ERM II sono incluse nella sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2.

6.   L'ente valuta l'adeguatezza dell'associazione di cui al paragrafo 1 almeno su base mensile.

7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le modalità secondo le quali gli enti devono associare i fattori di rischio delle posizioni di cui al paragrafo 1 alle categorie generali dei fattori di rischio e nelle sottocategorie generali dei fattori di rischio ai fini del paragrafo 1;

b)

le valute che costituiscono la sottocategoria delle valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di tasso di interesse di cui alla tabella 2;

c)

le coppie di valute che costituiscono la sottocategoria delle coppie di valute più liquide nella categoria generale del fattore di rischio di cambio di cui alla tabella 2;

d)

la definizione di bassa capitalizzazione di mercato e alta capitalizzazione di mercato ai fini della sottocategoria della volatilità e dei prezzi degli strumenti di capitale nella categoria generale del fattore di rischio azionario di cui alla tabella 2.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Tabella 2

Categorie generali dei fattori di rischio

Sottocategorie generali dei fattori di rischio

Orizzonti di liquidità

Durata dell'orizzonte di liquidità (in giorni)

Tasso di interesse

Valute più liquide e valuta nazionale

1

10

Altre valute (escluse le valute più liquide)

2

20

Volatilità

4

60

Altri tipi

4

60

Differenziale creditizio

Amministrazioni centrali, banche centrali comprese, degli Stati membri

2

20

Obbligazioni garantite emesse da enti creditizi negli Stati membri (investment grade)

2

20

Titoli sovrani (investment grade)

2

20

Titoli sovrani (elevato rendimento)

3

40

Titoli societari (investment grade)

3

40

Titoli societari (elevato rendimento)

4

60

Volatilità

5

120

Altri tipi

5

120

Strumenti di capitale

Prezzi degli strumenti di capitale (alta capitalizzazione di mercato)

1

10

Prezzi degli strumenti di capitale (bassa capitalizzazione di mercato)

2

20

Volatilità (alta capitalizzazione di mercato)

2

20

Volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)

4

60

Altri tipi

4

60

Cambio

Coppie di valute più liquide

1

10

Altre coppie di valute (escluse le coppie di valute più liquide)

2

20

Volatilità

3

40

Altri tipi

3

40

Posizione in merci

Prezzo dell'energia e prezzo delle emissioni di carbonio

2

20

Prezzo dei metalli preziosi e prezzo dei metalli non ferrosi

2

20

Prezzi di altre merci (esclusi i prezzi dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)

4

60

Volatilità dell'energia e delle emissioni di carbonio

4

60

Volatilità dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi

4

60

Volatilità di altre merci (escluse le volatilità dell'energia, delle emissioni di carbonio, dei metalli preziosi e dei metalli non ferrosi)

5

120

Altri tipi

5

120

Articolo 325 octoquinquagies

Valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio

1.   Gli enti valutano la modellizzabilità di tutti i fattori di rischio delle posizioni assegnate alle unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, o sono in procinto di ricevere tale autorizzazione.

2.   Nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato conformemente all'articolo 325 quatersexagies per i fattori di rischio non modellizzabili.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio conformemente al paragrafo 1 nonché la frequenza di tale valutazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro .il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 novoquinquagies

Requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi

1.   Ai fini del presente articolo, si intende per “scostamento” una variazione giornaliera del valore di un portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate alle unità di negoziazione che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata sulla base del modello interno alternativo dell'ente in conformità dei seguenti requisiti:

a)

il calcolo del valore a rischio è soggetto a un periodo di detenzione di un giorno;

b)

si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;

c)

i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c).

d)

salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno alternativo dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);

2.   Gli enti contano gli scostamenti giornalieri sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio composto da tutte le posizioni assegnate all'unità di negoziazione.

3.   Si considera che un'unità di negoziazione dell'ente soddisfi i requisiti relativi ai test retrospettivi se il numero degli scostamenti per tale unità di negoziazione che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi non supera uno dei valori seguenti:

a)

12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;

b)

12 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio;

c)

30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio;

d)

30 scostamenti per la misura del valore a rischio, calcolati su un intervallo di confidenza unilaterale al 97,5° percentile sulla base dei test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio.

4.   Gli enti contano gli scostamenti giornalieri secondo le seguenti modalità:

a)

i test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e, posto che le posizioni rimangano immutate, il suo valore alla chiusura del giorno successivo;

b)

i test retrospettivi sulle variazioni reali del valore del portafoglio si basano sul raffronto tra il valore del portafoglio alla chiusura e il suo valore reale alla chiusura del giorno successivo, al netto di diritti e commissioni;

c)

per ciascuno dei giorni lavorativi in cui non è in grado di valutare il valore del portafoglio o non è in grado di calcolare la misura del valore a rischio di cui al paragrafo 3, l'ente conta uno scostamento;

5.   L'ente calcola, conformemente ai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, il fattore moltiplicativo (mc) di cui all'articolo 325 quaterquinquagies per il portafoglio di tutte le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali ha ricevuto l'autorizzazione a utilizzare modelli interni alternativi di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.

6.   Il fattore moltiplicativo (mc) corrisponde alla somma del valore di 1,5 e di una maggiorazione compresa tra 0 e 0,5 in conformità della tabella 3. Per il portafoglio di cui al paragrafo 5, questa maggiorazione è calcolata in base al numero di scostamenti che si sono verificati nel corso degli ultimi 250 giorni lavorativi, evidenziati dai test retrospettivi dell'ente sulla misura del valore a rischio calcolata come previsto alla lettera a) del presente comma. Il calcolo della maggiorazione è soggetto ai seguenti requisiti:

a)

lo scostamento è costituito dalla variazione giornaliera del valore del portafoglio che superi la corrispondente misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente conformemente a quanto segue:

i)

un periodo di detenzione di un giorno;

ii)

intervallo di confidenza unilaterale al 99° percentile;

iii)

si applicano scenari di shock futuri ai fattori di rischio delle posizioni dell'unità di negoziazione di cui all'articolo 325 sexagies, paragrafo 3, che sono considerati modellizzabili in conformità dell'articolo 325 octoquinquagies;

iv)

i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili sono calibrati sui dati storici di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 4, lettera c);

v)

salvo disposizione contraria del presente articolo, il modello interno dell'ente si basa sulle stesse ipotesi di modellizzazione utilizzate per il calcolo della misura del rischio di perdita attesa di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a);

b)

il numero degli scostamenti è pari al più elevato tra il numero degli scostamenti sulla base delle variazioni ipotetiche e quello sulla base delle variazioni reali del valore del portafoglio.

Tabella 3

Numero degli scostamenti

Maggiorazione

Meno di 5

0,00

5

0,20

6

0,26

7

0,33

8

0,38

9

0,42

Più di 9

0,50

In circostanze eccezionali, le autorità competenti possono limitare la maggiorazione a quello risultante dagli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni ipotetiche qualora il numero degli scostamenti nell'ambito dei test retrospettivi sulle variazioni reali non risulti da difetti del modello interno.

7.   Le autorità competenti monitorano l'adeguatezza del fattore moltiplicativo di cui al paragrafo 5 e l'osservanza dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui al paragrafo 3 da parte delle unità di negoziazione. Gli enti notificano immediatamente alle autorità competenti, e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi di uno scostamento, gli scostamenti che risultino dal loro programma di test retrospettivi e forniscono una spiegazione di tali scostamenti.

8.   In deroga ai paragrafi 2 e 6 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare l'ente a non conteggiare uno scostamento se una variazione giornaliera del valore del suo portafoglio che supera la relativa misura del valore a rischio calcolata dal modello interno dell'ente è attribuibile a un fattore di rischio non modellizzabile. A tal fine, l'ente dimostra alla sua autorità competente che la misura del rischio di scenario di stress calcolata in conformità dell'articolo 325 quatersexagies per questo fattore di rischio non modellizzabile è superiore alla differenza positiva tra la variazione del valore del portafoglio dell'ente e la relativa misura del valore a rischio.

9.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli elementi tecnici da includere nelle variazioni ipotetiche e reali del valore del portafoglio dell'ente ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 sexagies

Requisito relativo all'assegnazione di profitti e perdite

1.   Un'unità di negoziazione dell'ente soddisfa i requisiti relativi all'assegnazione assegnazione P & L se tale unità di negoziazione è conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo.

2.   Il requisito relativo all'assegnazione P & L assicura che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione basate sul modello di misurazione dei rischi dell'ente sono sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione, sulla base del modello di determinazione del prezzo dell'ente.

3.   Per ciascuna posizione in una determinata unità di negoziazione, l'osservanza del requisito relativo all'assegnazione P & L da parte dell'ente porta all'individuazione di un elenco preciso dei fattori di rischio che sono ritenuti adeguati per la verifica dell'osservanza, da parte dell'ente, dei requisiti relativi ai test retrospettivi di cui all'articolo 325 novoquinquagies.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

i criteri necessari per assicurare che le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2, tenendo conto degli sviluppi normativi internazionali;

b)

le conseguenze per un ente qualora le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione non siano sufficientemente prossime alle variazioni ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del paragrafo 2;

c)

la frequenza con cui l'ente deve effettuare l'assegnazione P & L;

d)

gli elementi tecnici da includere nelle variazioni teoriche e ipotetiche del valore del portafoglio dell'unità di negoziazione ai fini del presente articolo;

e)

le modalità secondo cui gli enti che si avvalgono del modello interno devono aggregare il requisito totale di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le loro posizioni del portafoglio di negoziazione e le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, tenendo conto delle conseguenze di cui alla lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 325 unsexagies

Requisiti in materia di misurazione del rischio

1.   Gli enti che utilizzano un modello interno di misurazione del rischio per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di cui all'articolo 325 quaterquinquagies garantiscono che tale modello soddisfi tutti i seguenti requisiti:

a)

il modello interno di misurazione del rischio tiene conto di un numero sufficiente di fattori di rischio, comprensivo almeno dei fattori di rischio di cui al capo 1 bis, sezione 3, sottosezione 1, a meno che l'ente dimostri alle autorità competenti che l'omissione di tali fattori di rischio non ha un impatto significativo sui risultati del requisito di assegnazione dei profitti e delle perdite di cui all'articolo 325 sexagies; l'ente è in grado di spiegare alle autorità competenti perché ha incorporato un fattore di rischio nel suo modello di determinazione del prezzo di mercato (pricing), ma non nel suo modello interno di misurazione del rischio;

b)

il modello interno di misurazione del rischio riflette le non linearità delle opzioni e di altri prodotti, nonché il rischio di correlazione e il rischio di base;

c)

il modello interno di misurazione del rischio incorpora taluni fattori di rischio relativi ai tassi di interesse di ciascuna valuta nella quale l'ente detenga posizioni, iscritte in bilancio o fuori bilancio, che costituiscano un'esposizione al tasso di interesse; l'ente modella le curve di rendimento servendosi di uno dei modelli generalmente accettati; la curva di rendimento è divisa in vari segmenti di scadenza per tener conto delle variazioni di volatilità dei tassi lungo la curva di rendimento; per esposizioni sostanziali al rischio di tasso di interesse nelle valute e nei mercati principali, la curva di rendimento è modellizzata utilizzando almeno sei segmenti di scadenza e il numero di fattori di rischio utilizzati per modellizzare la curva di rendimento è proporzionato alla natura e alla complessità delle strategie di negoziazione dell'ente; il modello tiene inoltre conto del rischio di differenziali per movimenti non perfettamente correlati fra curve di rendimento diverse o strumenti finanziari diversi relativi al medesimo emittente sottostante;

d)

il modello interno di misurazione del rischio incorpora i fattori di rischio corrispondenti all'oro e alle singole valute in cui sono denominate le posizioni dell'ente; per le quote di OIC sono computate le posizioni effettive in valuta estera dell'OIC; gli enti possono utilizzare informazioni relative alle posizioni in valuta dell'OIC fornite da terzi, a condizione che l'esattezza di dette informazioni sia adeguatamente garantita; le posizioni in valuta estera dell'OIC di cui l'ente non è a conoscenza sono stralciate dal metodo dei modelli interni e trattate conformemente al capo 1 bis;

e)

la sofisticatezza della tecnica di modellizzazione è proporzionata alla rilevanza delle attività degli enti sui mercati azionari; il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuno dei mercati azionari nei quali l'ente detiene posizioni significative e almeno un fattore di rischio che riflette i movimenti sistemici dei prezzi degli strumenti di capitale e la dipendenza di tale fattore di rischio dai singoli fattori di rischio di ciascun mercato azionario;

f)

il modello interno di misurazione del rischio impiega un fattore di rischio distinto almeno per ciascuna merce nella quale l'ente detiene posizioni significative, a meno che l'ente detenga una posizione in merci aggregata modesta rispetto all'insieme delle sue attività di negoziazione, nel qual caso può utilizzare un fattore di rischio distinto per ciascuna categoria generale di merci; per esposizioni rilevanti verso i mercati delle merci, il modello riflette il rischio di movimenti non perfettamente correlati tra merci simili, ma non identiche, l'esposizione alle variazioni dei prezzi a termine risultante da disallineamenti di scadenza e il rendimento di utilità tra le posizioni in strumenti derivati e le posizioni per cassa;

g)

le variabili proxy utilizzate dimostrano di possedere una buona accuratezza per la posizione effettivamente detenuta, sono adeguatamente prudenti e sono utilizzate solo quando i dati disponibili sono insufficienti, ad esempio durante il periodo di stress di cui all'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2, lettera c);

h)

per esposizioni rilevanti ai rischi di volatilità in strumenti con opzionalità, il modello interno di misurazione del rischio riflette la dipendenza delle volatilità implicite tra i prezzi strike e le scadenze delle opzioni.

2.   Gli enti possono utilizzare correlazioni empiriche nell'ambito di categorie generali di fattori di rischio e, ai fini del calcolo della misura della perdita attesa non vincolata (unconstrained expected shortfall measure) UEStdi cui all'articolo 325 quinquinquagies, paragrafo 1, tra categorie generali di fattori di rischio solo se il loro metodo di misurazione di tali correlazioni è solido, coerente con gli orizzonti di liquidità applicabili e attuato con correttezza.

3.   Entro il 28 settembre 2020, l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che specificano i criteri per l'uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all'articolo 325 sexquinquagies.

Articolo 325 duosexagies

Requisiti qualitativi

1.   I modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo sono concettualmente solidi, sono calcolati e applicati con correttezza e rispettano tutti i seguenti requisiti qualitativi:

a)

i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato sono strettamente integrati nel processo quotidiano di gestione dei rischi dell'ente e forniscono i dati sulla base dei quali l'alta dirigenza è informata delle esposizioni al rischio;

b)

l'ente dispone di un'unità autonoma di controllo del rischio, indipendente dalle unità di negoziazione e che riferisce direttamente all'alta dirigenza dell'ente; tale unità è responsabile dell'elaborazione e dell'applicazione dei modelli interni di misurazione del rischio; l'unità esegue la verifica iniziale e continuativa del modello interno utilizzato ai fini del presente capo ed è responsabile del sistema di gestione globale del rischio; l'unità elabora e analizza giornalmente relazione sui risultati dei modelli interni utilizzati per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato e sulle opportune misure da prendere in termini di limiti di trading;

c)

l'organo di amministrazione e l'alta dirigenza dell'ente partecipano attivamente al processo di controllo dei rischi e i rapporti giornalieri dell'unità di controllo del rischio sono esaminati da dirigenti il cui livello gerarchico dia loro la facoltà di imporre la riduzione delle posizioni assunte da singoli trader e la riduzione dell'esposizione complessiva al rischio dell'ente;

d)

l'ente dispone di sufficiente personale qualificato a un livello adeguato alla sofisticatezza dei modelli interni di misurazione del rischio e di sufficiente personale qualificato nell'area della negoziazione, del controllo del rischio, dell'audit e dei servizi di back-office;

e)

l'ente si dota di una serie documentata di politiche, procedure e controlli interni per verificare e imporre l'osservanza del funzionamento dei modelli interni di misurazione del rischio nel loro insieme;

f)

i modelli interni di misurazione del rischio, inclusi i modelli di determinazione del prezzo, hanno dato prova, sulla base dei riscontri storici, di misurare i rischi con soddisfacente precisione e non differiscono in misura significativa dai modelli utilizzati dall'ente ai fini della gestione interna del rischio;

g)

l'ente mette in atto frequentemente rigorosi programmi di prove di stress, tra cui prove di reverse stress, che comprendono i modelli interni di misurazione del rischio; l'esito di tali prove è valutato dall'alta dirigenza almeno su base mensile e rispetta le politiche e i limiti approvati dall'organo di amministrazione; l'ente intraprende azioni appropriate ove l'esito di tali prove di stress indichi un eccesso di perdite conseguenti all'attività di negoziazione dell'ente in determinate circostanze;

h)

l'ente mette in atto una verifica indipendente dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, nell'ambito del regolare processo di revisione interna oppure affidando tale compito a un'impresa terza, che lo svolge secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

Ai fini della lettera h) del primo comma, per impresa terza si intende un'impresa che fornisce agli enti servizi di consulenza o di audit e che dispone di personale sufficientemente qualificato nell'area del rischio di mercato delle attività di negoziazione.

2.   La verifica di cui al paragrafo 1, lettera h), comprende sia l'attività delle unità di negoziazione sia quella dell'unità indipendente di controllo del rischio. L'ente procede ad un riesame dell'intero processo di gestione del rischio almeno una volta l'anno. Il riesame valuta quanto segue:

a)

l'adeguatezza della documentazione del sistema e del processo di gestione dei rischi e dell'organizzazione dell'unità di controllo del rischio;

b)

l'integrazione delle misure del rischio nella gestione quotidiana del rischio e l'integrità del sistema di informazione dei dirigenti;

c)

le modalità seguite dall'ente per approvare i modelli di quantificazione del rischio e i sistemi di valutazione che sono utilizzati dagli addetti al front-office e al back-office;

d)

la portata dei rischi rilevati dal modello, l'accuratezza e la congruità del sistema di misurazione del rischio e la convalida di eventuali modifiche rilevanti del modello interno di misurazione del rischio;

e)

l'accuratezza e la completezza dei dati sulla posizione, l'accuratezza e la congruità delle ipotesi di volatilità e di correlazione, l'accuratezza dei calcoli di valutazione e di sensibilità al rischio nonché l'accuratezza e la congruità per la generazione di variabili proxy dei dati ove i dati disponibili siano insufficienti per soddisfare il requisito di cui al presente capo;

f)

il processo di verifica che l'ente impiega per valutare la coerenza, la tempestività e l'affidabilità delle fonti dei dati utilizzati per qualunque dei suoi modelli interni di misurazione del rischio, anche sotto il profilo dell'indipendenza delle fonti stesse;

g)

il processo di verifica che l'ente impiega per valutare i requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite che sono effettuati per verificare l'accuratezza dei suoi modelli interni di misurazione del rischio;

h)

ove il riesame sia svolto da un'impresa terza in conformità del paragrafo 1, lettera h), del presente articolo, la verifica che il processo interno di validazione di cui all'articolo 325 tersexagies consegua i suoi obiettivi.

3.   Gli enti aggiornano le tecniche e prassi che applicano per i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo tenendo conto dell'evolversi delle nuove tecniche e delle migliori prassi inerenti a tali modelli interni di misurazione del rischio.

Articolo 325 tersexagies

Convalida interna

1.   Gli enti dispongono di processi che assicurino che tutti i modelli interni di misurazione del rischio utilizzati ai fini del presente capo siano stati adeguatamente convalidati da organi adeguatamente qualificati che non abbiano partecipato all'elaborazione di tali modelli, al fine di assicurare che essi siano concettualmente solidi e riflettano adeguatamente tutti i rischi rilevanti.

2.   Gli enti effettuano la convalida di cui al paragrafo 1 nelle seguenti circostanze:

a)

all'atto dell'elaborazione iniziale dei modelli interni di misurazione del rischio e ogni qualvolta vi siano apportate modifiche significative;

b)

periodicamente, e qualora si siano prodotti cambiamenti strutturali significativi nel mercato o variazioni della composizione del portafoglio che potrebbero rendere non più adeguato il modello interno di misurazione del rischio.

3.   La convalida dei modelli interni di misurazione del rischio dell'ente non si limita ai requisiti relativi ai test retrospettivi e all'assegnazione dei profitti e delle perdite, ma comprende, come minimo, quanto segue:

a)

test atti a verificare se le ipotesi sulle quali il modello interno si fonda sono adeguate e non sottovalutano o sopravvalutano il rischio;

b)

propri test di convalida del modello interno, compresi i test retrospettivi oltre ai test previsti dai programmi di test retrospettivi prescritti dalla normativa applicabile, in relazione alla composizione del proprio portafoglio e al corrispondente profilo di rischio;

c)

ricorso a portafogli teorici per garantire che il modello interno di misurazione del rischio sia in grado di tenere conto di eventuali caratteristiche strutturali particolari, per esempio un livello significativo di rischi di base e di rischio di concentrazione oppure i rischi associati all'utilizzo di variabili proxy.

Articolo 325 quatersexagies

Calcolo della misura del rischio di scenario di stress

1.   Per misura del rischio di scenario di stress di un determinato fattore di rischio non modellizzabile si intende la perdita che si verifica in tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci del portafoglio che comprende tale fattore di rischio non modellizzabile quando a tale fattore di rischio si applichi uno scenario estremo di shock futuri.

2.   Gli enti mettono a punto idonei scenari estremi di shock futuri per tutti i fattori di rischio non modellizzabili secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le modalità secondo cui gli enti mettono a punto lo scenario estremo di shock futuri applicabile ai fattori di rischio non modellizzabili e le modalità di applicazione di tali scenari estremi di shock futuri a detti fattori di rischio;

b)

uno scenario estremo regolamentare di shock futuri per ciascuna sottocategoria generale dei fattori di rischio figurante nella tabella 2 dell'articolo 325 septquinquagies che gli enti possono utilizzare quando non sono in grado di mettere a punto uno scenario estremo di shock futuri a norma della lettera a) del presente comma, o che le autorità competenti possono imporre all'ente di applicare se tali autorità non siano soddisfatte dello scenario estremo di shock futuri messo a punto dall'ente.

c)

le circostanze in cui gli enti possono calcolare una misura del rischio di scenario di stress per più di un fattore di rischio non modellizzabile;

d)

in che modo gli enti devono aggregare le misure del rischio di scenario di stress di tutti i fattori di rischio non modellizzabili incluse nelle loro posizioni del portafoglio di negoziazione e nelle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto del requisito secondo cui il livello dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di un fattore di rischio non modellizzabile di cui al presente articolo deve essere pari al livello dei requisiti di fondi propri per i rischi di mercato che sarebbe stato calcolato a norma del presente capo se tale fattore di rischio fosse stato modellizzabile.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Sezione 3

Modello interno di rischio di default

Articolo 325 quinsexagies

Ambito di applicazione del modello interno di rischio di default

1.   Tutte le posizioni dell'ente che sono state assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto l'autorizzazione di cui all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, sono soggette a un requisito di fondi propri per il rischio di default ove tali posizioni contengano almeno un fattore di rischio classificato nelle categorie generali di rischio “rischio azionario” o “rischio di differenziali creditizi” a norma dell'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 1. Il requisito di fondi propri, che è incrementale rispetto ai rischi riflessi dai requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, è calcolato utilizzando il modello interno di rischio di default dell'ente. Tale modello soddisfa i requisiti stabiliti nella presente sezione.

2.   Per ciascuna delle posizioni di cui al paragrafo 1, l'ente individua un emittente di strumenti di debito o di capitale negoziati relativi ad almeno un fattore di rischio.

Articolo 325 sexsexagies

Autorizzazione a utilizzare un modello interno di rischio di default

1.   Le autorità competenti autorizzano l'uso da parte dell'ente di un modello interno di rischio di default per calcolare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 2, per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies che sono assegnate a un'unità di negoziazione per la quale il modello interno di rischio di default sia conforme ai requisiti stabiliti agli articoli 325 duosexagies, 325 tersexagies, 325 septsexagies, 325 octosexagies e 325 novosexagies.

2.   Ove l'unità di negoziazione di un ente alla quale è stata assegnata almeno una delle posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato di tutte le posizioni di tale unità di negoziazione sono calcolati secondo il metodo esposto al capo 1 bis.

Articolo 325 septsexagies

Requisiti di fondi propri per il rischio di default in base al modello interno di rischio di default

1.   Gli enti calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio di default utilizzando un modello interno di rischio di default per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 325 quinsexagies come segue:

a)

i requisiti di fondi propri sono pari alla misura del valore a rischio che esprime le perdite potenziali del valore di mercato del portafoglio causate dal default degli emittenti collegati a tali posizioni in un intervallo di confidenza del 99,9 % su un orizzonte temporale di un anno;

b)

per perdita potenziale di cui alla lettera a) si intende una perdita diretta o indiretta del valore di mercato di una posizione causata dal default degli emittenti e che è incrementale rispetto alle eventuali perdite già prese in considerazione nell'ambito della valutazione corrente della posizione; il default degli emittenti di posizioni in strumenti di capitale è rappresentato dall'azzeramento dei prezzi degli strumenti di capitale degli emittenti;

c)

gli enti determinano le correlazioni di default tra i vari emittenti sulla base di una metodologia concettuale solida, utilizzando dati storici oggettivi sui differenziali creditizi del mercato o sui prezzi degli strumenti di capitale in un periodo di almeno 10 anni comprensivo del periodo di stress individuato dall'ente a norma dell'articolo 325 sexquinquagies, paragrafo 2; il calcolo delle correlazioni di default tra i vari emittenti è calibrato su un orizzonte temporale di un anno;

d)

il modello interno di rischio di default si fonda sull'ipotesi della posizione costante su un anno.

2.   Gli enti calcolano il requisito di fondi propri per il rischio di default utilizzando il modello interno di rischio di default di cui al paragrafo 1 almeno su base settimanale.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e c), un ente può sostituire l'orizzonte temporale di un anno con l'orizzonte temporale di sessanta giorni ai fini del calcolo del rischio di default di alcune o di tutte le posizioni in strumenti di capitale, a seconda dei casi. In tal caso il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e le probabilità di default è coerente con l'orizzonte temporale di sessanta giorni e il calcolo delle correlazioni di default tra i prezzi degli strumenti di capitale e i prezzi delle obbligazioni è coerente con l'orizzonte temporale di un anno.

Articolo 325 octosexagies

Riconoscimento delle coperture nel modello interno di rischio di default

1.   Gli enti possono incorporare le coperture nei rispettivi modelli interni di rischio di default e possono compensare le posizioni quando le posizioni lunghe e corte riguardano lo stesso strumento finanziario.

2.   Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti possono riconoscere gli effetti di copertura o di diversificazione associati alle posizioni lunghe e corte che interessano diversi strumenti o diversi titoli dello stesso debitore, nonché alle posizioni lunghe e corte in diversi emittenti, solo modellizzando esplicitamente le posizioni lunghe e corte lorde nei diversi strumenti, anche modellizzando i rischi di base di diversi emittenti.

3.   Nei rispettivi modelli interni di rischio di default gli enti riflettono i rischi rilevanti tra uno strumento di copertura e lo strumento coperto che potrebbero manifestarsi nell'intervallo tra la scadenza dello strumento di copertura e l'orizzonte temporale di un anno, nonché le possibilità di significativi rischi di base nelle strategie di copertura derivanti dalle differenze riguardanti tipo di prodotto, rango (seniority) nella struttura di capitale, rating interni o esterni, scadenza, anzianità e altre differenze. Gli enti riconoscono uno strumento di copertura solo nella misura in cui può essere mantenuta anche se il debitore si avvicina ad un evento di credito o di altro tipo.

Articolo 325 novosexagies

Requisiti particolari per il modello interno di rischio di default

1.   Il modello interno di rischio di default di cui all'articolo 325 sexsexagies, paragrafo 1, è in grado di modellizzare il default di singoli emittenti nonché il default simultaneo di più emittenti e tiene conto dell'impatto di tali default sui valori di mercato delle posizioni incluse nell'ambito di applicazione di tale modello. A tal fine, il default di ogni singolo emittente è modellizzato utilizzando due tipi di fattori di rischio sistemici.

2.   Il modello interno di rischio di default riflette il ciclo economico, compresa la dipendenza tra i tassi di recupero e i fattori di rischio sistemici di cui al paragrafo 1.

3.   Il modello interno di rischio di default riflette l'impatto non lineare delle opzioni e di altre posizioni con comportamento non lineare rilevante in rapporto alle variazioni di prezzo. Gli enti tengono inoltre nella dovuta considerazione l'entità del rischio di modello inerente nella valutazione e nella stima del rischio di prezzo associato a tali prodotti.

4.   Il modello interno di rischio di default si basa su dati oggettivi e aggiornati.

5.   Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, la stima delle probabilità di default effettuata dall'ente soddisfa i seguenti requisiti:

a)

le probabilità di default hanno una soglia minima dello 0,03 %;

b)

le probabilità di default si fondano su un orizzonte temporale di un anno, salvo diversamente disposto dalla presente sezione;

c)

le probabilità di default sono misurate utilizzando, esclusivamente o in combinazione con i prezzi correnti di mercato, i dati osservati in un periodo storico di almeno cinque anni di default effettivi del passato e di drastici cali dei prezzi di mercato equivalenti a eventi di default; le probabilità di default non sono desunte unicamente dai prezzi correnti di mercato;

d)

un ente che è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare le probabilità di default;

e)

un ente che non è stato autorizzato a stimare le probabilità di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare le probabilità di default; in entrambi i casi, le stime delle probabilità di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.

6.   Per simulare il default degli emittenti nel modello interno di rischio di default, le stime della perdita in caso di default effettuate dall'ente soddisfano i seguenti requisiti:

a)

le stime della perdita in caso di default hanno una soglia minima dello 0 %;

b)

le stime della perdita in caso di default riflettono il rango (seniority) di ciascuna posizione;

c)

un ente che è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, utilizza la metodologia ivi esposta per calcolare la perdita stimata in caso di default;

d)

un ente che non è stato autorizzato a stimare la perdita in caso di default a norma del titolo II, capo 3, sezione 1, elabora una metodologia interna o utilizza fonti esterne per stimare la perdita in caso di default; in entrambi i casi, le stime della perdita in caso di default rispettano i requisiti esposti nel presente articolo.

7.   Nell'ambito del riesame indipendente e della convalida dei modelli interni che utilizzano ai fini del presente capo, sistema di misurazione del rischio compreso, gli enti:

a)

valutano l'adeguatezza per il loro portafoglio del loro metodo di modellizzazione delle correlazioni e delle variazioni di prezzo, ivi comprese la scelta e le ponderazioni dei fattori di rischio sistemici del modello;

b)

effettuano una serie di prove di stress, tra cui analisi di sensitività e analisi di scenario, per valutare la ragionevolezza qualitativa e quantitativa del modello interno di rischio di default, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle concentrazioni; e

c)

applicano una convalida quantitativa appropriata, ivi compresi criteri di riferimento pertinenti per la modellizzazione interna.

Le prove di cui alla lettera b) non si limitano alla gamma di eventi sperimentati nel passato.

8.   Il modello interno di rischio di default riflette in maniera appropriata le concentrazioni di emittenti e le concentrazioni che possono formarsi in seno alle classi di prodotti o tra di esse in condizioni di stress.

9.   Il modello interno di rischio di default è in linea con le metodologie interne di gestione del rischio dell'ente per l'individuazione, la misurazione e la gestione dei rischi di negoziazione.

10.   Gli enti seguono politiche e procedure chiaramente definite per determinare le ipotesi di default per le correlazioni tra i vari emittenti a norma dell'articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, lettera c), e i metodi prescelti per stimare le probabilità di default di cui al paragrafo 5, lettera e), del presente articolo e la perdita in caso di default di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente articolo.

11.   Gli enti documentano i loro modelli interni in modo che le ipotesi di correlazione e altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti.

12.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti che un ente deve soddisfare per quanto riguarda la metodologia interna o le fonti esterne utilizzate per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default a norma del paragrafo 5, lettera e), e del paragrafo 6, lettera d).

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 settembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

91)

all'articolo 384, paragrafo 1, la definizione di

Formula

è sostituita dalla seguente:
«

Formula

=

il valore dell'esposizione totale al rischio di controparte della controparte “i” (sommata tra i relativi insiemi di attività soggette a compensazione), compreso l'effetto delle garanzie reali conformemente ai metodi di cui al titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, nella misura in cui è applicabile al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte per tale controparte.»;

92)

l'articolo 385 è sostituito dal seguente:

«Articolo 385

Alternativa all'utilizzo dei metodi CVA per il calcolo dei requisiti di fondi propri

In alternativa all'articolo 384, per gli strumenti di cui all'articolo 382 e salvo consenso preliminare dell'autorità competente, gli enti che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria di cui all'articolo 282 possono applicare un fattore moltiplicativo 10 agli importi delle esposizioni ponderati per il rischio che ne derivano per il rischio di controparte per tali esposizioni invece di calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA.»;

93)

l'articolo 390 è sostituito dal seguente:

«Articolo 390

Calcolo del valore dell'esposizione

1.   Le esposizioni totali verso un gruppo di clienti connessi sono calcolate sommando le esposizioni verso i singoli clienti di tale gruppo.

2.   Le esposizioni totali verso singoli clienti sono calcolate sommando le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione e le esposizioni non incluse in tale portafoglio.

3.   Per le esposizioni nel portafoglio di negoziazione gli enti possono:

a)

compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte negli stessi strumenti finanziari emessi da un determinato cliente, calcolando la posizione netta in ciascuno dei vari strumenti conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capo 2;

b)

compensare le loro posizioni lunghe e posizioni corte in strumenti finanziari diversi emessi da un determinato cliente, ma soltanto ove lo strumento finanziario sottostante la posizione corta abbia rango subordinato (junior) rispetto allo strumento finanziario sottostante la posizione lunga oppure qualora gli strumenti finanziari siano di pari rango.

Ai fini delle lettere a) e b), gli strumenti finanziari possono essere ripartiti in categorie in base a una gerarchia al fine di determinare il rango (seniority) relativo delle posizioni.

4.   Gli enti calcolano i valori delle esposizioni dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti stipulati direttamente con un cliente secondo uno dei metodi esposti nella parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, a seconda del caso. Le esposizioni risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 378, 379 e 380 sono calcolate come stabilito in tali articoli.

Nel calcolo del valore dell'esposizione per quanto riguarda i contratti di cui al primo comma, se tali contratti sono assegnati al portafoglio di negoziazione, gli enti rispettano altresì i principi definiti all'articolo 299.

In deroga al primo comma, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

5.   Gli enti aggiungono alle esposizioni totali verso un cliente le esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con tale cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente.

6.   Le esposizioni non comprendono:

a)

nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento;

b)

nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei titoli, a seconda della data più prossima;

c)

nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo;

d)

nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infragiornaliere nei confronti degli enti che prestano tali servizi;

e)

le esposizioni dedotte dagli elementi del capitale primario di classe 1 o dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente agli articoli 36 e 56 od ogni altra deduzione da tali elementi che riduca il coefficiente di solvibilità.

7.   Per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto riguarda i clienti nei cui confronti l'ente ha esposizioni attraverso operazioni di cui all'articolo 112, lettere m) e o), o attraverso altre operazioni quando esiste un'esposizione verso le attività sottostanti, l'ente valuta le esposizioni sottostanti tenendo conto della sostanza economica della struttura dell'operazione e dei rischi inerenti alla struttura dell'operazione stessa, al fine di determinare se questa costituisce un'esposizione aggiuntiva.;

8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

a)

le condizioni e le metodologie da utilizzare per determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per i tipi di esposizioni di cui al paragrafo 7;

b)

a quali condizioni la struttura delle operazioni di cui al paragrafo 7 non costituisce un'esposizione aggiuntiva.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

9.   Ai fini del paragrafo 5, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di determinazione delle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all'allegato II e dai contratti derivati su crediti, ove il contratto non sia stato stipulato direttamente con un cliente ma il sottostante di uno strumento di debito o di capitale sia stato emesso da tale cliente ai fini della loro inclusione nelle esposizioni verso il cliente.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 marzo 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

94)

all'articolo 391 è aggiunto il paragrafo seguente:

«Ai fini del primo comma, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, decisioni relative al fatto che un paese terzo applichi o meno requisiti prudenziali in materia di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli vigenti nell'Unione.»;

95)

l'articolo 392 è sostituito dal seguente:

«Articolo 392

Definizione di grande esposizione

L'esposizione di un ente verso un cliente o un gruppo di clienti connessi è considerata una grande esposizione quando il valore dell'esposizione è pari o superiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso.»;

96)

l'articolo 394 è sostituito dal seguente:

«Articolo 394

Obblighi di segnalazione

1.   Gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande esposizione che detengono, comprese quelle esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

a)

l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;

b)

il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;

c)

il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;

d)

il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.

Gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, segnalano alle rispettive autorità competenti le loro 20 maggiori esposizioni su base consolidata, ad eccezione delle esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1.

Gli enti segnalano altresì le esposizioni di valore pari o superiore a 300 milioni di EUR, ma inferiore al 10 % del capitale di classe 1 dell'ente alle rispettive autorità competenti su base consolidata.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano alle rispettive autorità competenti le seguenti informazioni con riguardo alle loro 10 maggiori esposizioni verso enti su base consolidata, nonché alle loro 10 maggiori esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori del quadro regolamentato su base consolidata, comprese le grandi esposizioni esentate dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1:

a)

l'identità del cliente o del gruppo di clienti connessi verso i quali l'ente ha una grande esposizione;

b)

il valore dell'esposizione senza tener conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, se del caso;

c)

il tipo di protezione del credito di tipo reale o di tipo personale eventualmente utilizzata;

d)

il valore dell'esposizione tenendo conto degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito, calcolato ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, se del caso.

3.   Gli enti segnalano le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 alle rispettive autorità competenti almeno su base semestrale.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri di individuazione dei soggetti del sistema bancario ombra di cui al paragrafo 2.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale riguardanti il sistema bancario ombra e considera se:

a)

la relazione con un soggetto singolo o un gruppo di soggetti può comportare rischi per la solvibilità o la posizione di liquidità dell'ente;

b)

i soggetti cui si applicano requisiti di solvibilità o di liquidità analoghi a quelli imposti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono integralmente o parzialmente esclusi dagli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 2 relativi ai soggetti del sistema bancario ombra.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

97)

l'articolo 395 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, il valore dell'esposizione di un ente verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Quando il cliente è un ente o quando un gruppo di clienti connessi include uno o più enti, detto valore non supera il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente o 150 milioni di EUR, se superiore, purché la somma dei valori delle esposizioni, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, verso tutti i clienti connessi che non sono enti non superi il 25 % del capitale di classe 1 dell'ente.

Se l'importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % del capitale di classe 1 dell'ente, il valore dell'esposizione, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403 del presente regolamento, non supera un limite ragionevole in termini di capitale di classe 1 dell'ente stesso. Tale limite è determinato dall'ente conformemente alle politiche e alle procedure di cui all'articolo 81 della direttiva 2013/36/UE per far fronte e controllare il rischio di concentrazione. Tale limite non è superiore al 100 % del capitale di classe 1 dell'ente.

Le autorità competenti possono fissare un limite inferiore a 150 milioni di EUR, nel qual caso ne informano l'ABE e la Commissione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, il valore dell'esposizione di un G-SII verso un altro G-SII o un G-SII non UE, tenuto conto dell'effetto dell'attenuazione del rischio di credito conformemente agli articoli da 399 a 403, non deve superare il 15 % del capitale di classe 1 dell'ente stesso. Il G-SII si conforma a tale limite al massimo entro 12 mesi dalla data in cui è stato individuato come G-SII. Ove il G-SII abbia un'esposizione verso un altro ente o gruppo identificato come G-SII o come G-SII non UE, esso deve rispettare tale limite entro 12 mesi a decorrere dalla data in cui tale altro ente o gruppo è stato identificato come G-SII o come G-SII non UE»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I limiti fissati dal presente articolo possono essere superati per le esposizioni comprese nel portafoglio di negoziazione dell'ente purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'esposizione non inclusa nel portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il limite fissato al paragrafo 1, essendo tale limite calcolato in riferimento al capitale di classe 1, in modo che il superamento risulti interamente dal portafoglio di negoziazione;

b)

l'ente rispetta un requisito aggiuntivo di fondi propri per la parte dell'esposizione che supera il limite di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolato conformemente agli articoli 397 e 398;

c)

qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si è verificato il superamento di cui alla lettera b), l'esposizione che risulta dal portafoglio di negoziazione verso il cliente o il gruppo di clienti connessi di cui trattasi non supera il 500 % del capitale di classe 1 dell'ente;

d)

qualsiasi superamento protrattosi per oltre 10 giorni non supera, nel complesso, il 600 % del capitale di classe 1 dell'ente.

Ogniqualvolta sia stato superato limite, l'ente segnala senza indugio alle autorità competenti l'importo del superamento e il nome del cliente in questione e, ove applicabile, il nome del gruppo di clienti connessi in questione.»;

98)

l'articolo 396 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se si applica l'importo di 150 milioni di EUR di cui all'articolo 395, paragrafo 1, le autorità competenti possono concedere caso per caso il superamento del limite del 100 % in termini di capitale di classe 1 dell'ente.»;

ii)

è aggiunto il seguente comma:

«Ove, nei casi eccezionali di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo, l'autorità competente autorizzi l'ente a superare il limite stabilito all'articolo 395, paragrafo 1, per un periodo superiore a tre mesi, l'ente presenta, secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente, un piano per un tempestivo ritorno alla conformità rispetto a tale limite ed esegue tale piano entro il periodo di tempo convenuto con l'autorità competente. L'autorità competente controlla la realizzazione del piano e, se del caso, esige un ritorno più rapido alla conformità.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Ai fini del paragrafo 1, l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 al fine di precisare in che modo le autorità competenti possono stabilire:

a)

i casi eccezionali di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b)

il periodo considerato congruo per il ritorno alla conformità;

c)

le misure da adottare per garantire il tempestivo ritorno alla conformità da parte dell'ente.»;

99)

all'articolo 397, tabella 1, colonna 1, l'espressione «capitale ammissibile» è sostituita da «capitale di classe 1»;

100)

l'articolo 399 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'ente si avvale di una tecnica di attenuazione del rischio di credito nel calcolo di un'esposizione qualora abbia utilizzato tale tecnica per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di credito a norma della parte tre, titolo II, e purché detta tecnica di attenuazione del rischio di credito soddisfi le condizioni di cui al presente articolo.

Ai fini degli articoli da 400 a 403, il termine “garanzia” comprende i derivati su crediti riconosciuti ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, diversi dalle credit linked note.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le tecniche di attenuazione del rischio di credito a disposizione soltanto degli enti che si avvalgono di uno dei metodi IRB non sono utilizzate per ridurre il valore dell'esposizione con riferimento alle grandi esposizioni, ad eccezione delle esposizioni garantite da beni immobili conformemente all'articolo 402.»;

101)

l'articolo 400 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

i)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

esposizioni da negoziazione dei partecipanti diretti e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali qualificate;»;

ii)

sono aggiunte le seguenti lettere:

«l)

esposizioni da negoziazione dei clienti di cui all'articolo 305, paragrafo 2 o 3;

m)

strumenti di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE detenuti da entità soggette a risoluzione o loro filiazioni che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, che siano stati emessi da uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

i)

in relazione alle entità soggette a risoluzione, altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii)

in relazione alle filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, le pertinenti filiazioni di filiazioni appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

n)

esposizioni derivanti da un impegno di valore minimo che soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 132 quater, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

esposizioni dell'ente, anche attraverso partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;»;

ii)

la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

esposizioni sotto forma di garanzie reali o garanzie per prestiti sugli immobili residenziali fornite da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 201 che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:

i)

classe di merito di credito 2;

ii)

la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede il fornitore di protezione;»;

iii)

è aggiunto il punto seguente:

«l)

esposizioni sotto forma di garanzie per crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, fornite da un'agenzia per il credito all'esportazione che soddisfano i requisiti per il rating di credito che sia almeno il minore dei seguenti:

i)

classe di merito di credito 2;

ii)

la classe di merito di credito corrispondente al rating del debito in valuta estera dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui ha sede l'agenzia per il credito all'esportazione;»;

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti informano l'ABE se intendono o meno avvalersi delle esenzioni previste al paragrafo 2 conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e le comunicano i motivi che giustificano il ricorso a tali esenzioni.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Non è consentito applicare simultaneamente alla stessa esposizione più di una esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2.»;

102)

l'articolo 401 è sostituito dal seguente:

«Articolo 401

Calcolo dell'effetto dell'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

1.   Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, un ente può utilizzare il “valore dell'esposizione corretto integralmente” (E*) calcolato ai sensi della parte tre, titolo II, capo 4, tenendo conto dell'attenuazione del rischio di credito, delle rettifiche per volatilità e dei disallineamenti di durata di cui a detto capo.

2.   Ad eccezione degli enti che utilizzano il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, ai fini del paragrafo 1, gli enti si avvalgono del metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie, a prescindere dal metodo utilizzato per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito.

In deroga al paragrafo 1, gli enti che hanno l'autorizzazione a utilizzare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 4, e capo 6, sezione 6, possono avvalersi di tali metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

3.   Per il calcolo del valore delle esposizioni ai fini dell'articolo 395, paragrafo 1, gli enti effettuano prove di stress periodiche sulle loro concentrazioni di rischio di credito, tra l'altro per quanto riguarda il valore di realizzo di tutte le garanzie reali accettate.

Le prove di stress periodiche di cui al primo comma riguardano i rischi derivanti dagli eventuali cambiamenti delle condizioni di mercato che potrebbero avere un impatto negativo sull'adeguatezza dei fondi propri dell'ente, nonché i rischi derivanti dal realizzo delle garanzie reali in situazioni di stress.

Le prove di stress effettuate sono sufficienti e adeguate alla valutazione di tali rischi.

Gli enti includono nelle loro strategie per la gestione del rischio di concentrazione i seguenti elementi:

a)

politiche e procedure per far fronte ai rischi derivanti dai disallineamenti di durata tra le esposizioni e tutte le protezioni creditizie a esse relative;

b)

politiche e procedure relative al rischio di concentrazione derivante dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, in particolare dalle grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio le esposizioni nei confronti di un unico emittente di titoli accettati come garanzia reale.

4.   Quando un ente riduce l'esposizione verso un cliente utilizzando una tecnica di attenuazione del rischio di credito ammissibile a norma dell'articolo 399, paragrafo 1, l'ente tratta, secondo le modalità stabilite all'articolo 403, la parte dell'esposizione corrispondente alla riduzione come esposizione verso il fornitore di protezione anziché verso il cliente.»;

103)

all'articolo 402, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Per il calcolo dei valori di esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, gli enti possono ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione pienamente garantita da immobili residenziali ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 1, dell'importo del valore di mercato o del valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia degli immobili in questione ma non superiore al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 35 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;

b)

l'esposizione o parte di un'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:

i)

una o più ipoteche su immobili residenziali, o

ii)

un immobile residenziale in un'operazione di leasing in virtù della quale il locatore mantiene la piena proprietà dell'immobile e il locatario non si è ancora avvalso della sua opzione d'acquisto;

c)

i requisiti di cui all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti.

2.   Per il calcolo dei valori di esposizione ai fini dell'articolo 395, salvo se proibito dalla normativa nazionale applicabile, un ente può ridurre il valore di un'esposizione o di una parte di un'esposizione pienamente garantita da immobili non residenziali ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, dell'importo del valore di mercato o del valore del credito ipotecario del bene costituito in garanzia degli immobili in questione ma non superiore al 50 % del valore di mercato o al 60 % del valore del credito ipotecario negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative o regolamentari criteri rigorosi per la determinazione del valore del credito ipotecario, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a)

le autorità competenti degli Stati membri hanno assegnato un fattore di ponderazione del rischio non superiore al 50 % alle esposizioni o parti delle esposizioni garantite da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 2;

b)

l'esposizione è pienamente garantita da uno dei seguenti elementi:

i)

una o più ipoteche su uffici o altri immobili non residenziali; o

ii)

uno o più uffici o altri immobili non residenziali e le esposizioni in operazioni di leasing di beni;

c)

i requisiti di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 208 e all'articolo 229, paragrafo 1, sono soddisfatti;

d)

l'immobile non residenziale è completato.»;

104)

l'articolo 403 è sostituito dal seguente:

«Articolo 403

Metodo della sostituzione

1.   Quando un'esposizione nei confronti di un cliente è garantita da un terzo o da una garanzia reale emessa da un terzo, l'ente deve:

a)

considerare la frazione dell'esposizione garantita come un'esposizione nei confronti del garante e non del cliente, a condizione che all'esposizione non garantita verso il garante sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2;

b)

considerare la frazione dell'esposizione garantita dal valore di mercato delle garanzie reali riconosciute come un'esposizione nei confronti del terzo e non del cliente, a condizione che l'esposizione sia garantita da una garanzia reale e che alla frazione dell'esposizione garantita da garanzia reale sia assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore o uguale al fattore di ponderazione del rischio dell'esposizione non garantita verso il cliente ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2.

Il metodo di cui alla lettera b) del primo comma non è utilizzato dall'ente in caso di disallineamento tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione.

Ai fini della presente parte, un ente può utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo solo qualora sia consentito utilizzare sia il metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie sia il metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie ai fini dell'articolo 92.

2.   Un ente, quando applica il paragrafo 1, lettera a):

a)

qualora la garanzia sia denominata in una valuta diversa da quella dell'esposizione, calcola l'importo dell'esposizione che si presume garantito conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di valuta per la protezione del credito non finanziata di cui alla parte tre;

b)

tratta i disallineamenti tra la scadenza dell'esposizione e quella della protezione conformemente alle disposizioni sul trattamento del disallineamento di scadenza di cui alla parte tre, titolo II, capo 4;

c)

può riconoscere la copertura parziale conformemente al trattamento di cui alla parte tre, titolo II, capo 4.

3.   Ai fini della lettera b) del paragrafo 1, un ente può sostituire l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo con l'importo di cui alla lettera b) del presente paragrafo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente paragrafo:

a)

l'importo totale dell'esposizione verso un emittente delle garanzie derivante da contratti di vendita con patto di riacquisto intermediati facilitati da un agente tri-party;

b)

il pieno importo dei limiti che l'ente ha incaricato l'agente tri-party, di cui alla lettera a), di applicare ai titoli emessi dall'emittente delle garanzie di cui a tale lettera;

c)

l'ente ha verificato che l'agente tri-party ha predisposto le opportune garanzie per impedire violazioni dei limiti di cui alla lettera b);

d)

l'autorità competente non ha espresso all'ente alcuna preoccupazione concreta;

e)

la somma dell'importo del limite di cui alla lettera b) del presente paragrafo e di ogni altra esposizione dell'ente verso l'emittente delle garanzie non supera il limite di cui all'articolo 395, paragrafo 1.

4.   L'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 che specificano le condizioni per l'applicazione del trattamento di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tra cui le condizioni e la frequenza in base a cui stabilire, controllare e rivedere i limiti di cui alla lettera b) di detto paragrafo.

L'ABE pubblica tali orientamenti entro il 31 dicembre 2019.»;

105)

nella parte sei, l'intestazione del titolo I è sostituita dalla seguente:

«DEFINIZIONI E REQUISITI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ»;

106)

l'articolo 411 è sostituito dal seguente:

«Articolo 411

Definizioni

Ai fini della presente parte si intende per:

1)

“cliente finanziario”, un cliente, compresi i clienti finanziari appartenenti a gruppi societari non finanziari, che esercita una o più delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE come attività principale, o è uno dei seguenti soggetti:

a)

un ente creditizio;

b)

un'impresa di investimento;

c)

una società veicolo per la cartolarizzazione (“SSPE”);

d)

un organismo di investimento collettivo (“OIC”);

e)

uno schema di investimento non aperto;

f)

un'impresa di assicurazione;

g)

un'impresa di riassicurazione;

h)

una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista;

i)

un ente finanziario;

j)

uno schema pensionistico secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2)

“deposito al dettaglio”, una passività nei confronti di una persona fisica o di una PMI, se la PMI rientrerebbe nella classe delle esposizioni al dettaglio ai sensi del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito, o una passività nei confronti di un'impresa ammissibile al trattamento di cui all'articolo 153, paragrafo 4, e se i depositi aggregati di tale PMI o impresa a livello di gruppo non superano 1 milione di EUR;

3)

“impresa d'investimento personale” (personal investment company) o “PIC”, un'impresa o un trust di cui è, rispettivamente, proprietario o proprietario effettivo una persona fisica o un gruppo di persone fisiche unite da stretti legami, che non svolge alcun'altra attività commerciale, industriale o professionale, e la cui costituzione ha l'esclusiva finalità di gestire il patrimonio del proprietario o dei proprietari, comprese le attività accessorie quali la separazione del patrimonio dei proprietari dal patrimonio sociale, l'agevolazione della trasmissione del patrimonio all'interno della famiglia o la prevenzione della divisione del patrimonio al decesso di uno dei familiari, purché tali attività accessorie siano collegate alla finalità principale di gestire il patrimonio dei proprietari;

4)

“intermediario di depositi”, una persona fisica o un'impresa che colloca depositi di terzi, compresi i depositi al dettaglio e i depositi di imprese ma esclusi i depositi degli enti finanziari, presso enti creditizi contro pagamento di una commissione;

5)

“attività non vincolate”, le attività non gravate da alcuna restrizione giuridica, contrattuale, normativa o di altro tipo che impedisca all'ente di liquidarle, venderle, trasferirle, assegnarle o, in generale, cederle tramite vendita a fermo o contratto di vendita con patto di riacquisto;

6)

“eccesso di garanzia non obbligatoria”, ogni importo di attività che l'ente non è obbligato a collegare a un'emissione di obbligazioni garantite in virtù di requisiti giuridici o normativi, impegni contrattuali o per motivi inerenti alla disciplina di mercato, compresi in particolare i casi in cui le attività sono fornite in aggiunta al requisito minimo di eccesso di garanzia stabilito da disposizioni legislative, statutarie o regolamentari applicabile alle obbligazioni garantite a norma del diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo;

7)

“requisito di copertura delle attività”, il rapporto tra attività e passività determinato conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro o di un paese terzo ai fini del supporto di credito in relazione alle obbligazioni garantite;

8)

“prestiti su margine”, prestiti garantiti accordati ai clienti ai fini dell'assunzione di posizioni di negoziazione mediante leva finanziaria;

9)

“contratti derivati”, i contratti derivati elencati all'allegato II e i derivati su crediti;

10)

“stress”, il deterioramento improvviso o grave della solvibilità o della posizione di liquidità di un ente a causa di mutamenti delle condizioni di mercato o di fattori idiosincratici, da cui scaturisce un rischio significativo che l'ente non sia più in grado di onorare i propri impegni in scadenza nei 30 giorni successivi;

11)

“attività di livello 1”, le attività di liquidità e qualità creditizia elevatissime di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma;

12)

“attività di livello 2”, le attività di liquidità e qualità creditizia elevate di cui all'articolo 416, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento; le attività di livello 2 sono ulteriormente suddivise in livello 2A e livello 2B come stabilito nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;

13)

“riserva di liquidità”, l'ammontare delle attività di livello 1 e di livello 2 detenute da un ente conformemente all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo1;

14)

“deflussi netti di liquidità”, l'importo risultante deducendo gli afflussi di liquidità di un ente dai suoi deflussi di liquidità;

15)

“valuta utilizzata per le segnalazioni”, la valuta dello Stato membro in cui è situata la sede centrale dell'ente;

16)

“factoring”, un accordo contrattuale tra un'impresa (“cedente”) e un'entità finanziaria (“società di factoring”) in cui il cedente cede o vende i propri crediti alla società di factoring la quale, in cambio, fornisce al cedente uno o più dei seguenti servizi riguardo ai crediti ceduti:

a)

anticipo di una percentuale dell'importo dei crediti ceduti, generalmente a breve termine, senza impegno a fermo e senza rinnovo automatico,

b)

gestione dei crediti, riscossione e protezione del credito, con, in genere, la società di factoring che amministra il registro delle vendite del cedente e riscuote i crediti a proprio nome;

ai fini del titolo IV, il factoring è trattato come un finanziamento al commercio.”;

17)

“irrevocabile”, di linea di credito o di liquidità, una linea di credito o di liquidità non revocabile o revocabile condizionatamente.»;

107)

l'articolo 412 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli enti non computano due volte i deflussi di liquidità, gli afflussi di liquidità e le attività liquide.

Salvo diversamente specificato nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, qualora un elemento possa essere computato in più di una categoria di deflusso, viene computato nella categoria di deflusso che produce il maggiore deflusso contrattuale per detto elemento.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.   L'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento di cui all'articolo 6, paragrafo 4.»;

108)

gli articoli 413 e 414 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 413

Requisito di finanziamento stabile

1.   Gli enti assicurano che le attività a lungo termine e gli elementi fuori bilancio siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento (funding) stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.

2.   Le disposizioni del titolo III si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 finché saranno stati specificati e introdotti nel diritto dell'Unione gli obblighi di segnalazione stabiliti in tale articolo riguardo al coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV.

3.   Le disposizioni del titolo IV si applicano al fine di specificare il requisito di finanziamento stabile di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli obblighi di segnalazione per gli enti stabiliti all'articolo 415.

4.   Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che diventino applicabili le norme minime vincolanti per i requisiti di finanziamento stabile netto di cui al paragrafo 1.

Articolo 414

Conformità ai requisiti di liquidità

Un ente che non soddisfa o prevede di non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità ai requisiti di cui all'articolo 412 o all'articolo 413, paragrafo 1, a seconda dei casi. Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III, al titolo IV, all'atto delegato di cui all'articolo 415, paragrafo 3 o 3 bis, o all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe. Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione. Le autorità competenti controllano la realizzazione di tale piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino della conformità più rapido.»;

109)

l'articolo 415 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi Fino al momento in cui non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi di cui al titolo III nella valuta utilizzata per le segnalazioni, a prescindere dalla denominazione effettiva di tali elementi.

La frequenza di segnalazione è almeno mensile per gli elementi di cui all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e almeno trimestrale per gli elementi di cui ai titoli III e IV.

2.   Un ente segnala separatamente alle autorità competenti gli elementi di cui alle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 3 o 3 bis del presente articolo, al titolo III finché non saranno specificati e introdotti nel diritto dell'Unione l'obbligo di segnalazione e lo schema per le segnalazioni riguardanti il coefficiente di finanziamento stabile netto di cui al titolo IV, al titolo IV e all'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a seconda dei casi, applicando le seguenti modalità:

a)

ove gli elementi siano denominati in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni e l'ente detenga passività aggregate denominate in tale valuta per un importo pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione;

b)

ove gli elementi siano denominati nella valuta di uno Stato membro ospitante qualora l'ente abbia succursale significativa ai sensi dell'articolo 51 della direttiva 2013/36/UE e detto Stato membro ospitante utilizza una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni. La segnalazione è effettuata nella valuta dello Stato membro in cui è ubicata la succursale significativa;

c)

ove gli elementi siano denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni e l'importo aggregato delle passività in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni sia pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente o del singolo sottogruppo di liquidità, ad esclusione dei fondi propri e degli elementi fuori bilancio. La segnalazione è effettuata nella valuta di denominazione.

3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quanto segue:

a)

schemi uniformi e soluzioni IT, con le relative istruzioni, in ordine a frequenze e date di riferimento e d'invio; gli schemi e le frequenze della segnalazione sono proporzionati alla natura, alla dimensione e alla complessità delle diverse attività degli enti e comprendono la segnalazione richiesta conformemente ai paragrafi 1 e 2;

b)

ulteriori metriche per il controllo della liquidità al fine di consentire alle autorità competenti di avere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità di un ente, proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività dell'ente;

L'ABE presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di attuazione per gli elementi specificati alla lettera a) entro il 28 luglio 2013 e per gli elementi specificati alla lettera b) entro il 1o gennaio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare quali ulteriori metriche per il controllo della liquidità di cui al paragrafo 3 si applicano agli enti piccoli e non complessi.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

110)

l'articolo 416 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente al paragrafo 1, gli enti segnalano come attività liquide le attività che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

le attività sono non vincolate o disponibili in aggregati di garanzie (collateral pool) da utilizzare per ottenere finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate disponibili per l'ente;

b)

le attività non sono emesse dall'ente stesso, dalla sua impresa madre o da sue filiazioni o da un'altra filiazione dell'impresa madre o della società di partecipazione finanziaria madre;

c)

il prezzo delle attività è generalmente concordato dai partecipanti al mercato e può essere facilmente osservato sul mercato o il prezzo può essere determinato mediante una formula facile da calcolare basata su dati pubblici e che non dipende da ipotesi forti come avviene nel caso dei prodotti strutturati o esotici;

d)

le attività sono quotate in borse valori riconosciute o sono negoziabili per la vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto semplici su mercati per i contratti di vendita con patto di riacquisto; tali criteri sono valutati separatamente per ogni mercato.

Le condizioni di cui al primo comma, lettere c) e d), non si applicano alle attività di cui al paragrafo 1, lettere a), e) ed f).»;

b)

i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Azioni o quote di OIC possono essere trattate come attività liquide fino ad un importo massimo di 500 milioni di EUR, o importo equivalente in valuta nazionale, nel portafoglio di attività liquide di ciascun ente, purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 132, paragrafo 3, e l'OIC investa unicamente in attività liquide di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per i derivati per attenuare il rischio di tasso di interesse, di credito o di cambio.

L'uso effettivo o potenziale da parte di un OIC di strumenti derivati a copertura dei rischi degli investimenti consentiti non impedisce che tale organismo sia considerato ammissibile ai trattamenti di cui al primo comma del presente paragrafo. Qualora le azioni o quote dell'OIC non siano regolarmente valutate a prezzi di mercato dai terzi di cui all'articolo 418, paragrafo 4, lettere a) e b), e l'autorità competente non sia convinta che un ente abbia sviluppato metodologie e processi solidi per tale valutazione di cui all'articolo 418, paragrafo 4, le azioni o quote di tale OIC non sono trattate come attività liquide.

6.   Se un'attività liquida cessa di essere conforme ai requisiti per le attività liquide di cui al presente articolo, un ente può comunque continuare a considerarla attività liquida per un ulteriore periodo di 30 giorni. Qualora un'attività liquida di un OIC cessi di essere ammissibile ai fini del trattamento di cui al paragrafo 5, le azioni o le quote dell'OIC possono comunque essere considerate attività liquide per un ulteriore periodo di 30 giorni a condizione che tali attività non superino il 10 % delle attività totali dell'OIC.»;

c)

il paragrafo 7 è soppresso;

111)

l'articolo 419 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se il fabbisogno giustificato di attività liquide alla luce dell'obbligo previsto dall'articolo 412 supera la disponibilità di tali attività liquide in una determinata valuta, si applicano una o più delle seguenti deroghe:

a)

in deroga all'articolo 417, lettera f), la denominazione delle attività liquide può essere non coerente con la distribuzione per valuta dei deflussi di liquidità, previa deduzione degli afflussi;

b)

per le valute di uno Stato membro o di paesi terzi, le attività liquide richieste possono essere sostituite da linee di credito della banca centrale di detto Stato membro o del paese terzo contrattualmente irrevocabili per i successivi 30 giorni e con prezzi equi, indipendenti dall'importo al momento utilizzato, a condizione che le competenti autorità di detto Stato membro o del paese terzo facciano lo stesso e che detto Stato membro o il paese terzo preveda obblighi di segnalazione comparabili;

c)

se vi è mancanza di attività di livello 1, l'ente può detenere attività di livello 2A addizionali, fatti salvi coefficienti di scarto più elevati, e i massimali applicabili a tali attività a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, possono essere modificati.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le deroghe di cui al paragrafo 2 e le relative condizioni di applicazione.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

112)

l'articolo 422 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I servizi di compensazione, custodia o gestione della liquidità o altri servizi analoghi, di cui al paragrafo 3, lettere a) e d), riguardano tali servizi solo nella misura in cui questi siano prestati nel contesto di una relazione consolidata dalla quale il depositante è sostanzialmente dipendente. Tali servizi non consistono semplicemente in servizi di banca corrispondente o in servizi di prime brokerage e gli enti dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo.

In attesa di una definizione uniforme della “relazione operativa consolidata” di cui al paragrafo 3, lettera c), gli enti stabiliscono essi stessi i criteri per la qualifica di “relazione operativa consolidata” in merito alla quale dispongono di elementi che indichino che il cliente non è in grado di ritirare gli importi dovuti per legge su un orizzonte temporale di 30 giorni senza compromettere il suo funzionamento operativo, e segnalano tali criteri alle autorità competenti. In attesa di una definizione uniforme, le autorità competenti possono fornire orientamenti generali che gli enti dovranno seguire per individuare depositi mantenuti dal depositante nel contesto di una relazione operativa consolidata.»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Le autorità competenti possono concedere caso per caso l'autorizzazione ad applicare una percentuale di deflusso inferiore alle passività di cui al paragrafo 7 purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la controparte è:

i)

l'impresa madre o una filiazione dell'ente o un'altra filiazione della stessa impresa madre;

ii)

collegata all'ente da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

iii)

un ente rientrante nello stesso sistema di tutela istituzionale che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 113, paragrafo 7; o

iv)

l'ente centrale o un membro di una rete conforme all'articolo 400, paragrafo 2, lettera d);

b)

vi sono motivi per prevedere un deflusso minore nei successivi 30 giorni anche in uno scenario combinato idiosincratico e di stress generalizzato del mercato;

c)

un corrispondente afflusso simmetrico o più prudente è applicato dalla controparte in deroga all'articolo 425;

d)

l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.»;

113)

all'articolo 423, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Un ente notifica alle autorità competenti tutti i contratti stipulati le cui condizioni contrattuali comportano deflussi di liquidità o un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali, entro 30 giorni da un deterioramento significativo della qualità creditizia dell'ente. Le autorità competenti, ove considerino tali contratti significativi in relazione ai deflussi potenziali di liquidità dell'ente, esigono che l'ente aggiunga un deflusso ulteriore per tali contratti corrispondente al fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali risultante da un deterioramento significativo della sua qualità creditizia, come nel caso di un declassamento fino a tre classi del suo merito di credito esterno. L'ente riesamina regolarmente l'entità di tale deterioramento significativo alla luce di ciò che risulta rilevante in base ai contratti stipulati e ne notifica i risultati alle autorità competenti.

3.   L'ente aggiunge un deflusso ulteriore corrispondente al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle sue operazioni in derivati, se rilevanti.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni alle quali può essere applicata la nozione di significatività e i metodi di misurazione del deflusso aggiuntivo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

114)

all'articolo 424, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'importo non revocabile di una linea di liquidità, fornito a una SSPE per consentirle di acquistare attività diverse da titoli da clienti che non sono clienti finanziari, è moltiplicato per 10 % a condizione che l'importo non revocabile superi l'importo delle attività attualmente acquistate da clienti e che l'importo massimo che può essere utilizzato sia limitato a livello contrattuale all'importo delle attività attualmente acquistate.»;

115)

all'articolo 425, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i prestiti con una data di scadenza contrattuale non definita sono presi in considerazione con un afflusso del 20 %, purché il contratto consenta all'ente di ritirarsi e di richiedere il pagamento entro 30 giorni;»;

116)

nella parte sei, dopo l'articolo 428 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO IV

IL COEFFICIENTE NETTO DI FINANZIAMENTO STABILE

CAPO 1

Il coefficiente netto di finanziamento stabile

Articolo 428 bis

Applicazione su base consolidata

Ove il coefficiente netto di finanziamento stabile di cui al presente titolo si applica su base consolidata a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

le attività e gli elementi fuori bilancio di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori a quelli indicati al capo 4 sono consolidati in base ai fattori superiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;

b)

le passività e i fondi propri di una filiazione avente sede centrale in un paese terzo assoggettati, ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, a fattori di finanziamento stabile disponibile inferiori a quelli indicati al capo 3 sono consolidati in base ai fattori inferiori indicati dalla normativa nazionale di tale paese terzo;

c)

le attività di paesi terzi conformi ai requisiti stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460 paragrafo 1, e detenute da una filiazione avente sede centrale in un paese terzo non sono rilevate come attività liquide ai fini di consolidamento se non sono considerate attività liquide dalla normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di copertura della liquidità;

d)

le imprese di investimento alle quali non si applica il presente titolo a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, appartenenti al gruppo sono assoggettate agli articoli 413 e 428 ter su base consolidata; fatta eccezione per la disposizione della presente lettera, tali imprese di investimento restano soggette al requisito particolareggiato di finanziamento stabile netto loro applicabile in base alla normativa nazionale.

Articolo 428 ter

Il coefficiente netto di finanziamento stabile

1.   Il requisito di finanziamento stabile netto di cui all'articolo 413, paragrafo 1, è pari al rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 3, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 4, ed è espresso in percentuale. Gli enti calcolano il rispettivo coefficiente netto di finanziamento stabile conformemente alla formula seguente:

Formula

2.   Gli enti mantengono un coefficiente netto di finanziamento stabile almeno del 100 %, calcolato nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate.

3.   Se in un dato momento il coefficiente netto di finanziamento stabile di un ente scende al di sotto del 100 % o è ragionevolmente prevedibile che vi scenda, si applicano i requisiti di cui all'articolo 414. L'ente mira a ripristinare il suo coefficiente netto di finanziamento stabile al livello di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Le autorità competenti valutano i motivi del mancato rispetto del paragrafo 2 del presente articolo da parte dell'ente prima di adottare misure di vigilanza.

4.   Gli enti calcolano e monitorano il proprio coefficiente netto di finanziamento stabile nella valuta utilizzata per le segnalazioni per tutte le loro operazioni, a prescindere dalla valuta in cui sono effettivamente denominate, e separatamente per le loro operazioni denominate in ciascuna delle valute da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.

5.   Gli enti provvedono a che la ripartizione del proprio profilo di finanziamento per valuta sia coerente, in linea generale, con la ripartizione delle attività per valuta. Se del caso, le autorità competenti possono esigere che gli enti contengano i disallineamenti di valuta ponendo limiti alla percentuale di finanziamento stabile richiesto in una determinata valuta che può essere soddisfatta mediante finanziamento stabile disponibile non denominato in tale valuta. Detta limitazione può essere applicata solo per una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2.

Per quantificare la limitazione dei disallineamenti di valuta applicabile in conformità al presente articolo, le autorità competenti tengono conto almeno dei fattori seguenti:

a)

la capacità dell'ente di trasferire il finanziamento stabile disponibile da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo nonché la capacità di effettuare swap su valute e raccogliere fondi nei mercati valutari nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;

b)

l'impatto di variazioni avverse dei tassi di cambio sui disallineamenti esistenti e sull'efficacia delle coperture valutarie esistenti.

La limitazione dei disallineamenti di valuta imposta ai sensi del presente articolo è un requisito specifico in materia di liquidità di cui all'articolo 105 della direttiva 2013/36/UE.

CAPO 2

Regole generali per il calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile

Articolo 428 quater

Calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile

1.   Salvo diversamente specificato nel presente titolo, gli enti tengono conto delle attività, passività e degli elementi fuori bilancio su base lorda.

2.   Ai fini del calcolo del loro coefficiente netto di finanziamento stabile, gli enti applicano gli opportuni fattori di finanziamento stabile esposti ai capi 3 e 4 al valore contabile delle rispettive attività, passività ed elementi fuori bilancio, se non diversamente specificato nel presente titolo.

3.   Gli enti non computano due volte il finanziamento stabile richiesto e il finanziamento stabile disponibile.

Salvo diversamente specificato nel presente titolo, qualora un elemento possa essere assegnato a più di una categoria di finanziamento stabile richiesto, viene assegnato alla categoria di finanziamento stabile richiesto che produce il maggiore finanziamento stabile richiesto contrattuale per detto elemento.

Articolo 428 quinquies

Contratti derivati

1.   Gli enti applicano il presente articolo per calcolare l'importo del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati di cui ai capi 3 e 4.

2.   Fatto salvo l'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base netta ove tali posizioni siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1. In caso contrario, gli enti tengono conto del valore equo delle posizioni in strumenti derivati su base lorda e trattano tali posizioni in strumenti derivati come appartenenti al proprio insieme di attività soggette a compensazione ai fini del capo 4.

3.   Ai fini del presente titolo, per “valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione” si intende la somma dei valori equi di tutte le operazioni incluse in un insieme di attività soggette a compensazione.

4.   Fatto salvo l'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, tutti i contratti derivati elencati all'allegato II, paragrafo 2, lettere da a) a e), che comportano lo scambio integrale dei valori nominali alla stessa data sono calcolati su base netta per le varie valute, anche ai fini della segnalazione in una valuta da segnalare separatamente a norma dell'articolo 415, paragrafo 2, anche ove tali operazioni non siano incluse nello stesso insieme di attività soggette a compensazione che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 1.

5.   Il contante ricevuto come garanzia reale per attenuare l'esposizione di una posizione in strumenti derivati è trattato come tale e non come depositi a cui si applica il capo 3.

6.   Le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di non considerare l'impatto dei contratti derivati sul calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, anche attraverso la determinazione dei fattori di finanziamento stabile richiesto e degli accantonamenti e perdite, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

tali contratti hanno una durata residua inferiore a sei mesi;

b)

la controparte è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

c)

i contratti derivati sono funzionali alla politica monetaria della BCE o della banca centrale di uno Stato membro.

Ove una filiazione avente sede centrale in un paese terzo benefici dell'esonero di cui al primo comma ai sensi della normativa nazionale di tale paese terzo che stabilisce il requisito di finanziamento stabile netto, tale esonero specificato nella normativa nazionale del paese terzo è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

Articolo 428 sexies

Compensazione di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari

Le attività e passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli con una stessa controparte sono calcolate su base netta, purché tali attività e passività rispettino le condizioni per la compensazione stabilite all'articolo 429 ter, paragrafo 4.

Articolo 428 septies

Attività e passività correlate

1.   Previa approvazione delle autorità competenti, un ente può trattare un'attività e una passività come correlate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'ente funge esclusivamente da unità di transito (pass-through) per convogliare il finanziamento dalla passività alla corrispondente attività correlata;

b)

le singole attività e passività correlate sono chiaramente identificabili e hanno lo stesso valore nominale;

c)

l'attività e la passività correlata hanno scadenze sostanzialmente allineate con un intervallo massimo di 20 giorni tra la scadenza dell'attività e la scadenza della passività;

d)

la passività correlata è stata richiesta in virtù di un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale e non è utilizzata per finanziare altre attività;

e)

i flussi di pagamento del capitale provenienti dall'attività non sono utilizzati per fini diversi dal rimborso della passività correlata;

f)

le controparti per ciascuna coppia di attività e passività correlate non sono le stesse.

2.   Si considera che le attività e passività soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1 e siano correlate se sono collegate direttamente ai prodotti o servizi seguenti:

a)

risparmi regolamentati centralizzati, purché gli enti siano tenuti a norma di legge a trasferire i depositi regolamentati a un fondo centralizzato costituito e controllato dall'amministrazione centrale di uno Stato membro e che eroga prestiti per promuovere obiettivi di interesse pubblico, e a condizione che il trasferimento dei depositi al fondo centralizzato avvenga almeno su base mensile;

b)

prestiti agevolati e linee di credito e di liquidità che soddisfano i criteri stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per gli enti che operano come semplici intermediari che non sono esposti ad alcun rischio di finanziamento;

c)

obbligazioni garantite che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

i)

sono obbligazioni di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento;

ii)

i prestiti sottostanti sono finanziati in maniera pienamente allineata con le obbligazioni garantite emesse oppure con le obbligazioni garantite di un anno o più fino al termine dei prestiti sottostanti in caso di mancato rifinanziamento alla data di scadenza dell'obbligazione garantita;

d)

attività di compensazione di derivati per conto del cliente, a condizione che l'ente non fornisca ai suoi clienti garanzie sulla performance della CCP e, di conseguenza, non sostenga nessun rischio di finanziamento.

3.   L'ABE controlla le attività e passività, come pure i prodotti e i servizi, che a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trattati come attività e passività correlate, al fine di determinare se e in quale misura siano soddisfatti i criteri di adeguatezza di cui al paragrafo 1. L'ABE riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale monitoraggio e fornisce consulenza a quest'ultima sull'eventuale necessità di una modifica alle condizioni di cui al paragrafo 1 o di una modifica all'elenco dei prodotti e servizi di cui al paragrafo 2.

Articolo 428 octies

Depositi in sistemi di tutela istituzionale e gruppi cooperativi

Laddove l'ente partecipi a un sistema di tutela istituzionale del tipo previsto all'articolo 113, paragrafo 7, a una rete ammissibile alla deroga di cui all'articolo 10 ovvero a un gruppo cooperativo in uno Stato membro, i depositi a vista che esso mantiene presso l'ente centrale e che l'ente depositante considera attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti ai requisiti seguenti:

a)

l'ente depositante applica il fattore di finanziamento stabile richiesto ai sensi del capo 4, sezione 2, in funzione del trattamento di tali depositi a vista come attività di livello 1, di livello 2A o di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, e in funzione del pertinente coefficiente di scarto applicato a tali depositi a vista ai fini del calcolo del coefficiente di copertura della liquidità;

b)

l'ente centrale che riceve il deposito applica il fattore di finanziamento stabile disponibile simmetrico corrispondente.

Articolo 428 nonies

Trattamento preferenziale all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale

1.   In deroga ai capi 3 e 4, ove non si applichi l'articolo 428 octies, le autorità competenti possono autorizzare caso per caso gli enti ad applicare alle attività, alle passività e alle linee di credito o di liquidità irrevocabili un fattore di finanziamento stabile disponibile superiore o un fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la controparte è una delle seguenti:

i)

l'impresa madre o una filiazione dell'ente;

ii)

un'altra filiazione della stessa impresa madre;

iii)

un'impresa connessa all'ente ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

iv)

membro dello stesso sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del presente regolamento cui partecipa l'ente;

v)

l'organismo centrale o un ente creditizio affiliato di una rete o di un gruppo di cooperative di cui all'articolo 10 del presente regolamento;

b)

vi sono motivi di prevedere che la passività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta dall'ente costituisca una fonte di finanziamento più stabile ovvero che l'attività o la linea di credito o di liquidità irrevocabile concessa dall'ente richieda un finanziamento stabile inferiore nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile rispetto alla stessa passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile ricevuta o concessa da altre controparti;

c)

la controparte applica un fattore di finanziamento stabile richiesto uguale o superiore al fattore di finanziamento stabile disponibile superiore oppure applica un fattore di finanziamento stabile disponibile uguale o inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto inferiore;

d)

l'ente e la controparte sono stabiliti nello stesso Stato membro.

2.   Laddove l'ente e la controparte siano stabiliti in Stati membri diversi, l'autorità competente può rinunciare ad applicare la condizione di cui al paragrafo 1, lettera d), purché siano soddisfatti, oltre ai criteri di cui al paragrafo 1, i criteri seguenti:

a)

tra i soggetti del gruppo vigono accordi e impegni giuridicamente vincolanti in materia di passività, attività o linea di credito o di liquidità irrevocabile;

b)

il fornitore del finanziamento presenta un basso profilo di rischio di finanziamento;

c)

la gestione del rischio di liquidità del fornitore del finanziamento ha tenuto adeguatamente conto del profilo di rischio di finanziamento del ricevente.

Le autorità competenti si consultano a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), per determinare se siano soddisfatti i criteri aggiuntivi stabiliti nel presente paragrafo.

CAPO 3

Finanziamento stabile disponibile

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 428 decies

Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile

Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.

Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

Articolo 428 undecies

Durata residua di una passività o di fondi propri

1.   Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro passività e dei loro fondi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2.

2.   Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei fondi propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.

3.   Gli enti trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi a termine in base alla loro durata residua. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti non tengono conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri anticipati, che si verificano in meno di un anno, penalità stabilita ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine.

4.   Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2, gli enti considerano qualsivoglia frazione di passività avente durata residua pari o superiore a un anno e scadenza inferiore a sei mesi e qualsivoglia frazione di tali passività avente durata residua superiore a sei mesi ma inferiore a un anno come avente durata residua inferiore a sei mesi o, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

Sezione 2

Fattori di finanziamento stabile disponibile

Articolo 428 duodecies

Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %

1.   Salvo diversamente specificato agli articoli da 428 terdecies a 428 sexdecies, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con le eccezioni seguenti:

a)

passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;

b)

interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento.

2.   Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti fattori:

a)

0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a sei mesi;

b)

50 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;

c)

100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.

3.   Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:

a)

debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;

b)

passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies;

c)

passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite dai seguenti soggetti:

i)

la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

ii)

la banca centrale di un paese terzo;

iii)

clienti finanziari;

d)

altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati negli articoli da 428 terdecies a 428 sexdecies.

4.   Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolate a norma dell'articolo 428 quinquies.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

a)

il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;

b)

tutti i margini di variazione costituti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.

Articolo 428 terdecies

Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %

Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:

a)

depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

b)

passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:

i)

amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;

ii)

amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o di un paese terzo;

iii)

organismi del settore pubblico in uno Stato membro o in un paese terzo;

iv)

banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;

v)

clienti costituiti da società non finanziarie;

vi)

unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali passività non rientrano nella lettera a) del presente paragrafo;

c)

passività con durata contrattuale residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno fornite dai soggetti seguenti:

i)

la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

ii)

la banca centrale di un paese terzo;

iii)

clienti finanziari;

d)

altre passività con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno non contemplate negli articoli 428 quaterdecies, 428 quindecies e 428 sexdecies.

Articolo 428 quaterdecies

Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %

I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %.

Articolo 428 quindecies

Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %

I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %.

Articolo 428 sexdecies

Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %

Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %:

a)

gli elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;

b)

gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;

c)

gli elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;

d)

gli altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;

e)

gli altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 duodecies a 428 quindecies.

CAPO 4

Finanziamento stabile richiesto

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 428 septdecies

Calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto

1.   Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.

2.   Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto ove tali attività siano contabilizzate nel bilancio dell'ente e quest'ultimo non ne detenga la proprietà effettiva.

Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 ove tali attività non siano contabilizzate nel bilancio dell'ente ma quest'ultimo ne detenga la proprietà effettiva.

3.   Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, anche se le attività non rimangono iscritte al bilancio dell'ente. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.

4.   Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate, a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.

Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.

5.   Quando un ente riutilizza o reimpegna un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, e tale attività è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione in relazione a cui tale attività è stata presa a prestito è considerata vincolata purché l'operazione non possa giungere a scadenza senza la restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.

6.   Sono considerate attività non vincolate le attività seguenti:

a)

attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente; sono comprese le attività che l'ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in una gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale; gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità;

b)

attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita o di scambio di garanzie, e che può cedere;

c)

attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.

7.   In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE o dalla banca centrale di uno Stato membro o di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o in circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:

a)

in deroga all'articolo 428 untricies, lettera f), e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate ai fini degli interventi di cui al presente comma;

b)

in deroga all'articolo 428 untricies, lettera d), punti i) e ii), all'articolo 428 tertricies, lettera b), e all'articolo 428 quatertricies, lettera c), importi che risultano dagli interventi di cui al presente comma.

Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami.

Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.

8.   Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione fornito a norma dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo.

9.   Gli enti includono gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.

10.   Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori, le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.

Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.

Articolo 428 octodecies

Durata residua di un'attività

1.   Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2.

2.   Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere determinata dalle autorità competenti, le quali valutano, da un lato, la possibilità che l'ente possa cedere liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

3.   Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative dei mercati e dei clienti che l'ente proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.

4.   Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2, per mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, qualsivoglia frazione avente durata residua inferiore a sei mesi e qualsivoglia frazione avente durata residua superiore a sei mesi ma inferiore a un anno è considerata come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

Sezione 2

Fattori di finanziamento stabile richiesto

Articolo 428 novodecies

Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %

1.   Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:

a)

attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato, e a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi specificati in tale atto delegato;

b)

azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità specificati in tale atto delegato;

c)

tutte le riserve della banca centrale, detenute presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;

d)

tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;

e)

crediti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da vendite di strumenti finanziari, valute estere o merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;

f)

attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies;

g)

importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi, ove tali importi dovuti siano garantiti da attività considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima ivi specificate, e ove l'ente abbia legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali attività per la durata dell'operazione.

Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera g) del primo comma del presente paragrafo su base netta ove si applichi l'articolo 428 sexies.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato.

Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto di cui alla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

Articolo 428 vicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %

1.   Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %:

a)

azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 5 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;

b)

importi dovuti da operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari, ove tali operazioni abbiano una durata residua inferiore a sei mesi, diverse da quelle di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g);

c)

quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

d)

prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua inferiore a sei mesi.

Gli enti tengono conto degli importi dovuti di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo su base netta ove si applichi l'articolo 428 sexies.

2.   Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente paragrafo, gli enti determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.

Articolo 428 unvicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %

Le attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 duovicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %

I prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 7,5 %.

Articolo 428 tervicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %:

a)

importi dovuti da operazioni con clienti finanziari con durata residua inferiore a sei mesi diverse da quelle di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g) e all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera b);

b)

prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua inferiore a sei mesi;

c)

prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I, con durata residua pari o superiore a un anno.

Articolo 428 quatervicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 %

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 12 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 12 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 quinvicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %

Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 15 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 sexvicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 20 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 septvicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %

Le cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 25 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 octovicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 30 %:

a)

obbligazioni garantite di qualità elevata non vincolate a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;

b)

azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 30 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 novovicies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %

Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 35 %:

a)

cartolarizzazioni non vincolate di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;

b)

azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 35 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 tricies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 %

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 40 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 40 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 untricies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:

a)

attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le cartolarizzazioni di livello 2B e le obbligazioni garantite di qualità elevata di cui a tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;

b)

depositi detenuti dall'ente presso un altro ente finanziario che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

c)

importi dovuti per operazioni con durata residua inferiore a un anno con i seguenti soggetti:

i)

amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;

ii)

amministrazioni regionali o autorità locali in uno Stato membro o in un paese terzo;

iii)

organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;

iv)

banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;

v)

società non finanziarie, clienti al dettaglio e PMI;

vi)

unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui tali attività non rientrano nella lettera b) del presente paragrafo;

d)

importi dovuti per operazioni con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno con i seguenti soggetti:

i)

la Banca centrale europea o la banca centrale di uno Stato membro;

ii)

la banca centrale di un paese terzo;

iii)

clienti finanziari;

e)

prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno;

f)

attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli da 428 duotricies a 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;

g)

altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 novodecies a 428 tricies.

Articolo 428 duotricies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %

Le azioni o quote non vincolate in OIC ammissibili a un coefficiente di scarto del 55 % per il calcolo del coefficiente di copertura della liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 % a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 tertricies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 65 %:

a)

prestiti non vincolati garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti non vincolati sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), con durata residua pari o superiore a un anno, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;

b)

prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 untricies, purché a tali prestiti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2.

Articolo 428 quatertricies

Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %:

a)

attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;

b)

attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, fornite come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 quintricies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore da applicare all'attività non vincolata;

c)

prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 tertricies non scaduti da oltre 90 giorni e ai quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio superiore al 35 % a norma della parte tre, titolo II, capo 2;

d)

prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;

e)

titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

f)

strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

g)

merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci;

h)

attività vincolate con durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura finanziato da obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE o obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento.

Articolo 428 quintricies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %

1.   Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:

a)

a meno che non sia diversamente specificato nel presente capo, attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;

b)

attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 quatertricies, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.

2.   Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 % alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

a)

il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;

b)

tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.

CAPO 5

Deroga per gli enti piccoli e non complessi

Articolo 428 sextricies

Deroga per gli enti piccoli e non complessi

In deroga ai capi 3 e 4, gli enti piccoli e non complessi possono scegliere, previa autorizzazione della rispettiva autorità competente, di calcolare il rapporto tra il finanziamento stabile a disposizione dell'ente, di cui al capo 6, e il finanziamento stabile richiesto all'ente, di cui al capo 7, espresso in percentuale.

Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso di conformarsi al requisito di finanziamento stabile netto basato sul finanziamento stabile a disposizione dell'ente di cui al capo 3 e sul finanziamento stabile richiesto all'ente di cui al capo 4, nel caso in cui ritenga che la metodologia semplificata non sia adeguata a rilevare i rischi di finanziamento di tale ente.

CAPO 6

Finanziamento stabile disponibile per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 428 septricies

Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile disponibile

1.   Salvo diversamente specificato nel presente capo, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di passività e fondi propri per i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile disponibile è la somma degli importi ponderati delle passività e dei fondi propri.

2.   Le obbligazioni e altri titoli di debito emessi dall'ente venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio possono essere trattati come appartenenti alla corrispondente categoria di deposito al dettaglio. Sono poste restrizioni tali da impedire che detti strumenti siano acquistati e detenuti da soggetti diversi dalla clientela al dettaglio.

Articolo 428 octotricies

Durata residua di una passività o dei fondi propri

1.   Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro passività e dei loro fondi propri per determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2.

2.   Gli enti tengono conto delle opzioni esistenti per determinare la durata residua di una passività o dei fondi propri. Essi procedono in tal senso in base all'ipotesi che la controparte rimborsi opzioni call alla data più prossima possibile. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità di un ente di non esercitare l'opzione, in particolare le aspettative del mercato che gli enti rimborsino talune passività prima della loro scadenza.

3.   Gli enti trattano i depositi con termini di preavviso fisso secondo il loro termine di preavviso e i depositi a termine in base alla loro durata residua. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti non tengono conto delle opzioni per il ritiro anticipato, ove il depositante debba pagare una penalità consistente per i ritiri anticipati, che si verificano in meno di un anno, penalità stabilita ai sensi dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, per determinare la durata residua dei depositi al dettaglio a termine.

4.   Al fine di determinare i fattori di finanziamento stabile disponibile da applicare ai sensi della sezione 2, per le passività aventi durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, ogni frazione che viene a scadenza in meno di sei mesi e ogni frazione avente durata residua tra sei mesi e un anno devono essere trattate come avente durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

Sezione 2

Fattori di finanziamento stabile disponibile

Articolo 428 novotricies

Fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %

1.   Salvo diversamente specificato nella presente sezione, tutte le passività senza scadenza stabilita, comprese le posizioni corte e quelle con scadenza aperta, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %, con le seguenti eccezioni:

a)

passività fiscali differite, che sono trattate secondo la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate;

b)

interessi di minoranza, che sono trattati secondo la scadenza dello strumento interessato.

2.   Le passività fiscali differite e gli interessi di minoranza di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno dei seguenti fattori:

a)

0 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è inferiore a un anno;

b)

100 % se la durata residua effettiva della passività fiscale differita o dell'interesse di minoranza è pari o superiore a un anno.

3.   Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 %:

a)

debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati;

b)

passività classificate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies;

c)

passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:

i)

la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

ii)

la banca centrale di un paese terzo;

iii)

clienti finanziari;

d)

altre passività ed elementi o strumenti di capitale non contemplati nel presente articolo e negli articoli da 428 quadragies a 428 triquadragies.

4.   Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % al valore assoluto della differenza, se negativa, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

a)

il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;

b)

tutti i margini di variazione costituiti dall'ente presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.

Articolo 428 quadragies

Fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %

Le passività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 50 %:

a)

depositi ricevuti che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

b)

passività con durata residua inferiore a un anno fornite dai seguenti soggetti:

i)

amministrazione centrale di uno Stato membro o di un paese terzo;

ii)

amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro o in un paese terzo;

iii)

organismi del settore pubblico di uno Stato membro o di un paese terzo;

iv)

banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2, e organizzazioni internazionali di cui all'articolo 118;

v)

clienti costituiti da società non finanziarie;

vi)

unioni di credito autorizzate da un'autorità competente, imprese d'investimento personale e clienti che sono intermediari di depositi, nella misura in cui non si tratti di depositi ricevuti, che soddisfano i criteri per i depositi operativi stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1.

Articolo 428 unquadragies

Fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %

I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per gli altri depositi al dettaglio stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 90 %.

Articolo 428 duoquadragies

Fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %

I depositi al dettaglio a vista, i depositi al dettaglio con un termine di preavviso fisso inferiore a un anno e i depositi al dettaglio a termine con durata residua inferiore a un anno che soddisfano i criteri pertinenti per i depositi al dettaglio stabili stabiliti nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 95 %.

Articolo 428 triquadragies

Fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %

Le passività e gli elementi e strumenti di capitale seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile del 100 %:

a)

elementi del capitale primario di classe 1 dell'ente prima delle rettifiche prescritte dagli articoli da 32 a 35, delle deduzioni a norma dell'articolo 36 e delle esenzioni e alternative di cui agli articoli 48, 49 e 79;

b)

elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente prima della deduzione degli elementi di cui all'articolo 56 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;

c)

elementi di classe 2 dell'ente prima delle deduzioni di cui all'articolo 66 e prima dell'applicazione dell'articolo 79, con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la durata residua effettiva a meno di un anno;

d)

altri strumenti di capitale dell'ente con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi gli strumenti con opzioni esplicite o incorporate che, se esercitate, ridurrebbero la scadenza residua effettiva a meno di un anno;

e)

altri prestiti e passività garantiti e non garantiti con scadenza residua pari o superiore a un anno, compresi i depositi a termine, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 novotricies a 428 duoquadragies.

CAPO 7

Finanziamento stabile richiesto per il calcolo semplificato del coefficiente netto di finanziamento stabile

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 428 quaterquadragies

Calcolo semplificato dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto

1.   Salvo diversamente specificato nel presente capo, per gli enti piccoli e non complessi l'ammontare del finanziamento stabile richiesto è calcolato moltiplicando il valore contabile delle varie categorie o tipologie di attività ed elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. L'ammontare totale del finanziamento stabile richiesto è la somma degli importi ponderati delle attività e degli elementi fuori bilancio.

2.   Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che sono contabilizzate nel loro bilancio e di cui non detengono la proprietà effettiva sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.

Le attività che gli enti hanno preso a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, che non sono contabilizzate nel loro bilancio ma di cui detengono la proprietà effettiva sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2.

3.   Le attività che gli enti hanno prestato, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui detengono la proprietà effettiva, anche quando non rimangono iscritte a bilancio, sono considerate attività vincolate ai fini del presente capo e sono soggette ai fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2. Altrimenti tali attività sono escluse dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto.

4.   Alle attività vincolate per una durata residua pari o superiore a sei mesi è assegnato il fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami oppure il fattore di finanziamento stabile richiesto altrimenti applicabile a dette attività vincolate, a seconda di quale sia il fattore più elevato. La stessa disposizione si applica qualora la durata residua delle attività vincolate sia inferiore alla durata residua dell'operazione che è all'origine del gravame.

Le attività soggette a un gravame di durata residua inferiore a sei mesi sono soggette al fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare ai sensi della sezione 2 alle stesse attività se fossero detenute senza gravami.

5.   Quando un ente riutilizza o reimpegna un'attività che è stata presa a prestito, anche in operazioni di finanziamento tramite titoli, e che è contabilizzata fuori bilancio, l'operazione tramite la quale tale attività è stata presa a prestito è considerata vincolata nella misura in cui l'operazione non può giungere a scadenza senza la restituzione da parte dell'ente dell'attività presa a prestito.

6.   Sono considerate attività non vincolate le seguenti:

a)

attività incluse in un aggregato (pool) immediatamente utilizzabili come garanzia per l'ottenimento di finanziamenti (funding) aggiuntivi nell'ambito di linee di credito irrevocabili o, quando l'aggregato è gestito da una banca centrale, revocabili ma non ancora finanziate a disposizione dell'ente, comprese le attività che un ente creditizio ha collocato presso l'ente centrale in un gruppo cooperativo o in un sistema di tutela istituzionale;

b)

attività che l'ente ha ricevuto come garanzia ai fini dell'attenuazione del rischio di credito nell'ambito di operazioni di prestito garantite, di provvista garantita e di scambio di garanzie, e che può cedere;

c)

attività annesse come eccesso di garanzia non obbligatoria all'emissione di obbligazioni garantite.

Ai fini della lettera a) del primo comma del presente paragrafo, gli enti muovono dal presupposto che le attività incluse nell'aggregato (pool) siano vincolate per ordine di liquidità crescente sulla base della classificazione della liquidità contenuta nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, iniziando dalle attività inammissibili alla riserva di liquidità.

7.   In caso di interventi temporanei straordinari condotti dalla BCE, dalla banca centrale di uno Stato membro o dalla banca centrale di un paese terzo per assolvere il proprio mandato in un periodo di stress finanziario generalizzato del mercato o di circostanze macroeconomiche eccezionali, alle seguenti attività può essere attribuito un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto:

a)

in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 1, lettera a), attività vincolate per gli interventi di cui al presente comma;

b)

in deroga all'articolo 428 quinquagies e all'articolo 428 duoquinquagies, lettera b), importi risultanti dagli interventi di cui al presente comma.

Le autorità competenti stabiliscono, d'accordo con la banca centrale che è la controparte dell'operazione, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare alle attività di cui al primo comma, lettere a) e b). Per le attività vincolate di cui alla lettera a) del primo comma, il fattore di finanziamento stabile richiesto da applicare non è inferiore al fattore di finanziamento stabile richiesto che si applicherebbe, ai sensi della sezione 2, a tali attività se fossero detenute senza gravami.

Quando applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto ridotto conformemente al secondo comma, le autorità competenti monitorano da vicino l'impatto di tale fattore ridotto sulle posizioni di finanziamento stabile degli enti e adottano le opportune misure di vigilanza ove necessario.

8.   Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti escludono le attività associate a garanzie riconosciute come margine di variazione fornito a norma dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, lettera b), e dell'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, o come margine iniziale fornito ovvero come contributo al fondo di garanzia di una CCP a norma dell'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), da altre parti del calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto a norma del presente capo.

9.   Gli enti includono nel calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di acquisto. Essi escludono dal calcolo dell'ammontare del finanziamento stabile richiesto gli strumenti finanziari, le valute estere e le merci per cui è stato eseguito un ordine di vendita, a condizione che tali operazioni non siano riportate come derivati od operazioni di provvista garantita nel bilancio degli enti e che vengano riportate nel bilancio degli enti allorché siano state regolate.

10.   Le autorità competenti possono determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle esposizioni fuori bilancio non menzionate al presente capo per garantire che gli enti detengano un congruo ammontare di finanziamento stabile disponibile per le frazioni di tali esposizioni che si prevede richiederanno un finanziamento sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile. Per determinare tali fattori, le autorità competenti tengono conto in particolare dei significativi danni alla reputazione dell'ente che potrebbero derivare dal fatto di non fornire tale finanziamento.

Le autorità competenti segnalano almeno una volta l'anno all'ABE i tipi di esposizioni fuori bilancio per i quali hanno determinato i fattori di finanziamento stabile richiesto. In detta segnalazione esse spiegano anche la metodologia applicata per determinare tali fattori.

Articolo 428 quinquadragies

Durata residua di un'attività

1.   Salvo diversamente specificato nel presente capo, gli enti tengono conto della durata contrattuale residua delle loro attività e operazioni fuori bilancio quando determinano i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare alle loro attività ed elementi fuori bilancio ai sensi della sezione 2.

2.   Gli enti trattano le attività che sono state segregate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 secondo l'esposizione sottostante di tali attività. Gli enti assoggettano tuttavia tali attività a fattori di finanziamento stabile richiesto superiori in funzione della durata del gravame che deve essere determinata dalle autorità competenti, le quali valutano, da un lato, la possibilità che l'ente possa cedere liberamente o scambiare tali attività, dall'altro, la durata delle passività verso i clienti degli enti ai quali è correlato il suddetto obbligo di segregazione.

3.   Quando calcolano la durata residua di un'attività, gli enti tengono conto delle opzioni, in base all'ipotesi che l'emittente o la controparte eserciterà qualsivoglia opzione per prorogare la scadenza dell'attività. Per le opzioni esercitabili a discrezione dell'ente, l'ente e l'autorità competente tengono conto dei fattori reputazionali che possono limitare la capacità dell'ente di non esercitare l'opzione, considerando in particolare le aspettative dei mercati e dei clienti che l'ente proroghi la scadenza di talune attività alla loro data di scadenza.

4.   Per determinare i fattori di finanziamento stabile richiesto da applicare in conformità della sezione 2, per mutui in ammortamento con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, le frazioni con scadenza inferiore a sei mesi o superiore a sei mesi ma inferiore a un anno sono considerate come aventi durata residua inferiore a sei mesi e, rispettivamente, superiore a sei mesi ma inferiore a un anno.

Sezione 2

Fattori di finanziamento stabile richiesto

Articolo 428 sexquadragies

Fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %

1.   Le attività seguenti sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %:

a)

attività non vincolate che sono ammissibili come attività liquide di qualità elevata di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi di cui al suddetto atto delegato;

b)

tutte le riserve detenute dall'ente presso la BCE, la banca centrale di uno Stato membro o la banca centrale di un paese terzo, comprese le riserve obbligatorie e le riserve in eccesso;

c)

tutti i crediti nei confronti della BCE, della banca centrale di uno Stato membro o della banca centrale di un paese terzo aventi durata residua inferiore a sei mesi;

d)

attività classificate come correlate a passività a norma dell'articolo 428 septies.

2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti possono decidere, con l'approvazione della banca centrale pertinente, di applicare alle riserve obbligatorie un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore, considerando, in particolare, la misura in cui esistono requisiti di riserve su un orizzonte di un anno che quindi richiedono un finanziamento stabile associato.

Per le filiazioni aventi sede centrale in un paese terzo, ove le riserve obbligatorie della banca centrale siano soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore ai sensi del requisito di finanziamento stabile netto stabilito dalla normativa nazionale di tale paese terzo, tale fattore di finanziamento stabile richiesto superiore è preso in considerazione ai fini del consolidamento.

Articolo 428 septquadragies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %

1.   Le quote non utilizzate di linee di credito e di liquidità irrevocabili indicate nell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 %.

2.   Per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 5 % al valore equo assoluto di tali insiemi di attività soggette a compensazione comprendenti contratti derivati, al lordo delle eventuali garanzie reali fornite, ove tali insiemi di attività soggette a compensazione abbiano un valore equo negativo. Ai fini del presente paragrafo, gli enti determinano il valore equo al lordo delle eventuali garanzie reali fornite o dei pagamenti di regolamento e degli importi relativi alle variazioni della valutazione di mercato di tali contratti.

Articolo 428 octoquadragies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 10 %:

a)

attività non vincolate che sono ammissibili come obbligazioni garantite di qualità elevatissima di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato;

b)

prodotti fuori bilancio relativi al finanziamento al commercio di cui all'allegato I.

Articolo 428 novoquadragies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %

Le attività non vincolate che sono ammissibili come attività di livello 2A a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote non vincolate in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 20 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato.

Articolo 428 quinquagies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %

Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 50 %:

a)

prestiti garantiti e non garantiti con durata residua inferiore a un anno e vincolati per un periodo inferiore a un anno;

b)

altre attività con durata residua inferiore a un anno, salvo diversamente specificato agli articoli da 428 sexquadragies a 428 novoquadragies;

c)

attività vincolate per una durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno, tranne i casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma degli articoli 428 unquinquagies, 428 duoquinquagies e 428 terquinquagies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami.

Articolo 428 unquinquagies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %

Le attività ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, nonché le azioni o le quote in OIC a norma di tale atto delegato sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 55 %, a prescindere dal fatto che siano conformi o meno ai requisiti operativi e ai requisiti riguardanti la composizione della riserva di liquidità di cui al suddetto atto delegato, a condizione che siano vincolate per un periodo inferiore a un anno.

Articolo 428 duoquinquagies

Fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %

Le attività e gli elementi fuori bilancio seguenti sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dell'85 %:

a)

attività ed elementi fuori bilancio, compreso il contante, forniti come margine iniziale per i contratti derivati o come contributo al fondo di garanzia di una CCP, tranne nei casi in cui a tali attività sarebbe assegnato un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore a norma dell'articolo 428 terquinquagies se fossero detenute senza gravami, nel qual caso si applica il fattore di finanziamento stabile richiesto superiore che si applicherebbe a tali attività se fossero detenute senza gravami;

b)

prestiti non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno, esclusi i prestiti ai clienti finanziari non scaduti da oltre 90 giorni;

c)

prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio con durata residua pari o superiore a un anno;

d)

titoli non vincolati con durata residua pari o superiore a un anno che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 e che non sono ammissibili come attività liquide a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

e)

strumenti di capitale non vincolati negoziati in mercati che non sono ammissibili come attività di livello 2B a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1;

f)

merci negoziate fisicamente, compreso l'oro ma esclusi gli strumenti derivati su merci.

Articolo 428 terquinquagies

Fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %

1.   Le seguenti attività sono soggette a un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 %:

a)

attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno;

b)

attività diverse da quelle di cui agli articoli da 428 sexquadragies a 428 duoquinquagies, compresi prestiti ai clienti finanziari con durata contrattuale residua pari o superiore a un anno, esposizioni deteriorate, elementi dedotti dai fondi propri, immobilizzazioni, strumenti di capitale non negoziati in mercati, interessi mantenuti, attività assicurative e titoli in stato di default.

2.   Gli enti applicano un fattore di finanziamento stabile richiesto del 100 % alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo positivo e la somma dei valori equi di tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione con valore equo negativo calcolato a norma dell'articolo 428 quinquies.

Al calcolo di cui al primo comma si applicano le regole seguenti:

a)

il margine di variazione che gli enti hanno ricevuto dalle rispettive controparti è dedotto dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo positivo se le garanzie reali ricevute come margine di variazione sono considerate attività di livello 1 a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, escluse le obbligazioni garantite di qualità elevatissima indicate in tale atto delegato e ove gli enti abbiano legalmente il diritto e la capacità operativa di riutilizzare tali garanzie;

b)

tutti i margini di variazione costituiti dagli enti presso le rispettive controparti sono dedotti dal valore equo di un insieme di attività soggette a compensazione con valore equo negativo.»;

117)

la parte sette è sostituita dalla seguente:

«PARTE SETTE

LEVA FINANZIARIA

Articolo 429

Calcolo del coefficiente di leva finanziaria

1.   Gli enti calcolano il loro coefficiente di leva finanziaria conformemente alla metodologia di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Il coefficiente di leva finanziaria è calcolato come la misura del capitale dell'ente divisa per la misura dell'esposizione complessiva dell'ente ed è espresso in percentuale.

Gli enti calcolano il coefficiente di leva finanziaria alla data di riferimento per le segnalazioni.

3.   Ai fini del paragrafo 2, la misura del capitale è il capitale di classe 1.

4.   Ai fini del paragrafo 2, la misura dell'esposizione complessiva è la somma dei valori dell'esposizione dei seguenti elementi:

a)

attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 ter, paragrafo 1;

b)

contratti derivati elencati all'allegato II e derivati su crediti, inclusi i contratti e derivati su crediti che sono elementi fuori bilancio, applicando le modalità di calcolo degli articoli 429 quater e 429 quinquies;

c)

maggiorazioni per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse quelle fuori bilancio, calcolate a norma dell'articolo 429 sexies;

d)

elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui agli articoli 429 quinquies e 429 octies, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 septies;

e)

acquisti o vendite standardizzati in attesa di regolamento, applicando le modalità di calcolo dell'articolo 429 octies.

Gli enti trattano le operazioni con regolamento a lungo termine conformemente al primo comma, lettere da a) a d), a seconda dei casi.

Gli enti possono ridurre i valori delle esposizioni di cui al primo comma, lettere a) e d), dell'importo corrispondente delle rettifiche di valore su crediti generiche degli elementi in bilancio e fuori bilancio, rispettivamente, fatta salva una soglia minima pari a 0 quando le rettifiche di valore su crediti hanno ridotto il capitale di classe 1.

5.   In deroga al paragrafo 4, lettera d), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

uno strumento derivato considerato elemento fuori bilancio a norma del paragrafo 4, lettera d), ma trattato come un derivato a norma della disciplina contabile applicabile è soggetto al trattamento di cui a tale lettera;

b)

ove un cliente di un ente che agisce come partecipante diretto concluda direttamente un'operazione in derivati con una CCP e l'ente garantisca la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente verso la CCP derivanti da tale operazione, l'ente calcola la propria esposizione risultante dalla garanzia a norma del paragrafo 4, lettera b), come se tale ente avesse concluso direttamente l'operazione con il cliente, anche per quanto riguarda il ricevimento o la fornitura del margine di variazione in contante.

Il trattamento di cui al primo comma, lettera b), si applica anche a un ente che agisce come cliente di livello superiore che garantisce la performance delle esposizioni da negoziazione del suo cliente.

Ai fini del primo comma, lettera b), e del secondo comma del presente paragrafo, gli enti possono considerare cliente un soggetto affiliato solo ove tale soggetto sia al di fuori dell'ambito del consolidamento regolamentare al livello al quale è applicato il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera d).

6.   Ai fini del paragrafo 4, lettera e), e dell'articolo 429 octies, per “acquisto o vendita standardizzati” si intende l'acquisto o la vendita di un titolo secondo un contratto i cui termini richiedono la consegna del titolo entro il periodo stabilito generalmente dalla legge o da convenzioni del mercato interessato.

7.   Salvo espresse disposizioni contrarie nella presente parte, gli enti calcolano la misura dell'esposizione complessiva conformemente ai seguenti principi:

a)

le garanzie reali finanziarie o su beni materiali, le garanzie personali o gli strumenti di attenuazione del rischio di credito acquistati non sono utilizzati per ridurre la misura dell'esposizione complessiva;

b)

non è permessa la compensazione di attività con passività.

8.   In deroga al paragrafo 7, lettera b), gli enti possono ridurre il valore dell'esposizione di un prestito di prefinanziamento o di un prestito intermedio deducendo il saldo positivo del conto di risparmio del debitore al quale è stato concesso il prestito e includere solo l'importo risultante nella misura dell'esposizione complessiva, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

la concessione del prestito è subordinata all'apertura del conto di risparmio presso l'ente che concede il prestito e sia il prestito che il conto di risparmio sono disciplinati dalla medesima legislazione settoriale;

b)

il debitore non può prelevare il saldo sul conto di risparmio, in parte o del tutto, per l'intera durata del prestito;

c)

l'ente può utilizzare il saldo sul conto di risparmio in maniera incondizionata e irrevocabile per saldare eventuali crediti derivanti dal contratto di prestito nei casi disciplinati dalla legislazione settoriale di cui alla lettera a), anche in caso di mancato pagamento da parte del debitore o insolvenza di quest'ultimo.

Per “prestito di prefinanziamento” o “prestito intermedio” si intende un prestito concesso al debitore per un periodo limitato al fine di sopperire alle carenze di finanziamento del debitore fintantoché non sarà concesso il prestito finale, conformemente ai criteri stabiliti nella legislazione settoriale che disciplina tali operazioni.

Articolo 429 bis

Esposizioni escluse dalla misura dell'esposizione complessiva

1.   In deroga all'articolo 429, paragrafo 4, un ente può escludere dalla misura della sua esposizione qualsivoglia esposizione seguente:

a)

gli importi dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d);

b)

le attività dedotte nel calcolo della misura del capitale di cui all'articolo 429, paragrafo 3;

c)

le esposizioni alle quali è attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 113, paragrafo 6 o 7;

d)

ove l'ente sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le esposizioni derivanti da attività che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali, amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico in relazione a investimenti del settore pubblico e prestiti agevolati;

e)

ove l'ente non sia un ente creditizio pubblico di sviluppo, le parti delle esposizioni derivanti dal trasferimento (passing-through) di prestiti agevolati ad altri enti creditizi;

f)

le parti garantite delle esposizioni derivanti da crediti all'esportazione che soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

i)

la garanzia è fornita da un fornitore ammissibile di protezione del credito di tipo personale ai sensi degli articoli 201 e 202, comprese agenzie per il credito all'esportazione o amministrazioni centrali;

ii)

alla parte garantita dell'esposizione si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell'articolo 114, paragrafo 2 o 4, o dell'articolo 116, paragrafo 4;

g)

ove l'ente sia un partecipante diretto di una QCCP, le esposizioni da negoziazione di tale ente, purché esse siano compensate mediante tale QCCP e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 306, paragrafo 1, lettera c);

h)

ove l'ente sia un cliente di livello superiore all'interno di una struttura di clientela multilivello, le esposizioni da negoziazione verso il partecipante diretto o un soggetto che funge da cliente di livello superiore per tale ente, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 305, paragrafo 2, e purché l'ente non sia obbligato a rimborsare al suo cliente le perdite subite in caso di default del partecipante diretto o della QCCP;

i)

le attività fiduciarie che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i)

sono iscritte nel bilancio dell'ente in base ai principi contabili generalmente accettati a livello nazionale, a norma dell'articolo 10 della direttiva 86/635/CEE;

ii)

soddisfano i criteri in materia di non iscrizione contabile stabiliti nell'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002;

iii)

soddisfano i criteri in materia di non consolidamento stabiliti nell'IFRS 10, applicato a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, ove del caso;

j)

le esposizioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

i)

sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico;

ii)

sono trattate conformemente all'articolo 116, paragrafo 4;

iii)

derivano da depositi che l'ente è tenuto per legge a trasferire all'organismo del settore pubblico di cui al punto i) a fini di finanziamento di investimenti d'interesse generale;

k)

le garanzie reali in eccesso depositate presso agenti triparty che non sono state date in prestito;

l)

ove l'ente, in base alla disciplina contabile applicabile, contabilizzi il margine di variazione pagato in contante alla controparte come credito, tale credito, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 429 quater, paragrafo 3, lettere da a) a e);

m)

le esposizioni cartolarizzate da cartolarizzazioni tradizionali che soddisfano le condizioni per un trasferimento significativo del rischio di cui all'articolo 244, paragrafo 2;

n)

le seguenti esposizioni verso la banca centrale dell'ente contratte a seguito dell'entrata in vigore dell'esenzione e soggette alle condizioni di cui ai paragrafi 5 e 6:

i)

monete e banconote che costituiscono la valuta legale nel paese della banca centrale;

ii)

attività che rappresentano crediti nei confronti della banca centrale, comprese le riserve detenute presso la banca centrale;

o)

ove l'ente sia autorizzato conformemente all'articolo 16 e all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori elencati nelle sezioni A e B di detto allegato;

p)

ove l'ente sia designato conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, le esposizioni dell'ente dovute ai servizi accessori di tipo bancario elencati alla sezione C, lettera a), dell'allegato di detto regolamento che sono direttamente connessi ai servizi di base o accessori di un depositario centrale di titoli, autorizzato a norma dell'articolo 16 di detto regolamento, elencati nelle sezioni A e B di detto allegato.

Ai fini della lettera m) del primo comma, gli enti includono le esposizioni mantenute nella misura dell'esposizione complessiva.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), per “ente creditizio pubblico di sviluppo” si intende un ente creditizio che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a)

è un ente istituito da un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale di uno Stato membro;

b)

la sua attività mira esclusivamente a conseguire obiettivi specifici di politica pubblica nei settori finanziario, sociale o economico, conformemente alle leggi e alle disposizioni che disciplinano l'ente, comprese le disposizioni statutarie, su base non concorrenziale.

c)

non si prefigge di massimizzare gli utili o le quote di mercato;

d)

fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, l'amministrazione centrale, l'amministrazione regionale o l'autorità locale ha l'obbligo di tutelare la redditività dell'ente creditizio oppure garantisce, direttamente o indirettamente, almeno il 90 % dei requisiti di fondi propri o dei requisiti di finanziamento dell'ente creditizio o dei prestiti agevolati da esso concessi;

e)

non accetta i depositi coperti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/49/UE o della normativa nazionale che attua tale direttiva che possono essere classificati come depositi a termine fisso o depositi di risparmio dei consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*13).

Ai fini del primo comma, lettera b), gli obiettivi di politica pubblica possono comprendere l'erogazione di finanziamenti per scopi di promozione o di sviluppo a settori economici specifici o a determinate zone geografiche dello Stato membro pertinente.

Ai fini del primo comma, lettere d) ed e), e fatte salve le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato dell'Unione e i relativi obblighi degli Stati membri, le autorità competenti possono, su richiesta di un ente, trattare un'unità indipendente e autonoma sul piano organizzativo, strutturale e finanziario di tale ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo, a condizione che l'unità soddisfi tutte le condizioni di cui al primo comma e che tale trattamento non influisca sull'efficacia della vigilanza di tale ente. Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione e l'ABE di qualsiasi decisione di trattare, ai fini del presente comma, l'unità di un ente come un ente creditizio pubblico di sviluppo. L'autorità competente riesamina ogni anno tale decisione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettere d) ed e), e del paragrafo 2, lettera d), per «prestito agevolato» si intende un prestito concesso da un ente creditizio pubblico di sviluppo o da un organismo istituito da un'amministrazione centrale, amministrazioni regionali o autorità locali di uno Stato membro, direttamente o tramite un ente creditizio intermedio su base non concorrenziale e senza scopo di lucro, al fine di promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali o delle autorità locali di uno Stato membro.

4.   Gli enti non escludono le esposizioni da negoziazione di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), del presente articolo, ove non sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 429, paragrafo 5, terzo comma.

5.   Gli enti possono escludere le esposizioni elencate al paragrafo 1, lettera n), laddove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

l'autorità competente dell'ente ha stabilito, previa consultazione con la pertinente banca centrale, e dichiarato pubblicamente l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano l'esclusione al fine di agevolare l'attuazione delle politiche monetarie;

b)

l'esenzione è concessa per un periodo limitato non superiore a un anno.

6.   Le esposizioni da escludere conformemente al paragrafo 1, lettera n), soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

a)

sono denominate nella stessa valuta dei depositi raccolti dall'ente;

b)

la loro durata media non supera in modo significativo la durata media dei depositi raccolti dall'ente.

7.   In deroga all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), allorché un ente esclude le esposizioni di cui al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo, soddisfa costantemente il seguente requisito del coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR) per la durata dell'esclusione:

Formula

dove:

aLR

=

coefficiente di leva finanziaria adeguato (adjusted leverage ratio – aLR);

EMLR

=

la misura dell'esposizione complessiva dell'ente definita all'articolo 429, paragrafo 4, comprese le esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo; e

CB

=

l'importo delle esposizioni escluse conformemente al paragrafo 1, lettera n), del presente articolo.

Articolo 429 ter

Calcolo del valore dell'esposizione delle attività

1.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione delle attività, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti e le posizioni di cui all'articolo 429 sexies conformemente ai principi seguenti:

a)

per «valore dell'esposizione delle attività» si intende il valore dell'esposizione di cui all'articolo 111, paragrafo 1, prima frase;

b)

non è permessa la compensazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

2.   Un servizio di tesoreria accentrata (cash pooling) offerto da un ente non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), solo se il servizio soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

a)

l'ente che offre il servizio di tesoreria accentrata trasferisce i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli di soggetti appartenenti a un gruppo che partecipano a tale servizio («conti originari») su un conto unico distinto e quindi azzera i saldi dei conti originari;

b)

l'ente svolge le azioni di cui alla lettera a) del presente comma su base giornaliera.

Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 3, per «servizio di tesoreria accentrata» si intende un accordo in virtù del quale i saldi attivi e passivi di diversi conti singoli sono riuniti ai fini della gestione di contante o di liquidità.

3.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, un servizio di tesoreria accentrata che non soddisfa la condizione di cui alla lettera b) di tale paragrafo, ma soddisfa la condizione stabilita alla lettera a) del medesimo paragrafo non viola la condizione stabilita all'articolo 429, paragrafo 7, lettera b), purché il servizio soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha il diritto legalmente esercitabile di compensare i saldi dei conti originari mediante il trasferimento su un conto unico in qualsiasi momento;

b)

non ci sono disallineamenti di scadenza tra i saldi dei conti originari;

c)

l'ente addebita o versa gli interessi sulla base del saldo complessivo dei conti originari;

d)

l'autorità competente dell'ente ritiene che la frequenza con cui i saldi di tutti i conti originari sono trasferiti sia adeguata al fine di includere nella misura dell'esposizione complessiva del coefficiente di leva finanziaria solo il saldo complessivo del servizio di tesoreria accentrata.

4.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli enti possono determinare il valore dell'esposizione dei crediti in contante e dei debiti in contante nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli con la stessa controparte su base netta solo ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le operazioni hanno la stessa data esplicita di regolamento definitivo;

b)

il diritto di compensare l'importo dovuto alla controparte con l'importo dovuto dalla controparte è legalmente opponibile nel normale svolgimento dell'attività e in caso di default, di insolvenza o di fallimento;

c)

le controparti intendono regolare su base netta o in contemporanea ovvero le operazioni sono soggette ad un meccanismo di regolamento che funzionalmente determina l'equivalente di un regolamento netto.

5.   Ai fini del paragrafo 4, lettera c), gli enti possono ritenere che il meccanismo di regolamento determini funzionalmente l'equivalente di un regolamento netto solo se nel suo ambito il risultato netto dei flussi di cassa delle operazioni è, alla data di regolamento, pari al singolo importo netto che risulterebbe dal regolamento netto e se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

le operazioni sono regolate tramite lo stesso sistema di regolamento o sistemi di regolamento che utilizzano un'infrastruttura di regolamento comune;

b)

gli accordi di regolamento sono assistiti da liquidità o da linee di credito infragiornaliere volte ad assicurare che il regolamento delle operazioni abbia luogo entro la fine della giornata operativa;

c)

eventuali problematiche derivanti dalle componenti (legs) titoli delle operazioni di finanziamento tramite titoli non interferiscono con il completamento del regolamento netto dei crediti e dei debiti in contante.

La condizione di cui al primo comma, lettera c), è soddisfatta solo ove l'inadempimento di qualsivoglia operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento possa ritardare il regolamento soltanto della corrispondente componente contante oppure possa creare un'obbligazione verso il meccanismo di regolamento, assistita da una linea di credito associata.

In caso di inadempimento della componente titoli di un'operazione di finanziamento tramite titoli nel meccanismo di regolamento alla fine della finestra di regolamento nel meccanismo di regolamento, gli enti scindono tale operazione e la corrispondente componente contante dall'insieme delle attività soggette a compensazione e le trattano su base lorda.

Articolo 429 quater

Calcolo del valore dell'esposizione dei derivati

1.   Gli enti calcolano il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II e dei derivati su crediti, inclusi quelli che sono elementi fuori bilancio, secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3.

Nel calcolare il valore dell'esposizione gli enti possono tenere conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione conformemente all'articolo 295. Gli enti non tengono conto della compensazione tra prodotti differenti, ma possono compensare la categoria di prodotti di cui all'articolo 272, punto 25, lettera c), e i derivati su crediti qualora siano soggetti a un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti di cui all'articolo 295, lettera c).

Gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva le opzioni vendute anche ove il valore della loro esposizione possa essere fissato a zero a norma del trattamento di cui all'articolo 274, paragrafo 5.

2.   Se la costituzione di una garanzia reale in relazione a contratti derivati determina, in base alla disciplina contabile applicabile, una riduzione dell'importo delle attività, gli enti annullano contabilmente tale riduzione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti che calcolano il costo di sostituzione di contratti derivati a norma dell'articolo 275 possono riconoscere come margine di variazione di cui all'articolo 275 solo le garanzie reali ricevute dalle rispettive controparti in contante, ove la disciplina contabile applicabile non abbia già rilevato il margine di variazione come riduzione del valore dell'esposizione e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

per le negoziazioni non compensate mediante QCCP, il contante versato alla controparte destinataria non è soggetto a separazione;

b)

il margine di variazione è calcolato e scambiato almeno quotidianamente in base alla valutazione al valore di mercato delle posizioni in derivati;

c)

il margine di variazione ricevuto è espresso in una valuta specificata nel contratto derivato, nell'accordo quadro di compensazione che lo disciplina, nell'allegato relativo al supporto di credito accluso all'accordo quadro di compensazione ammissibile o definita da un eventuale accordo di compensazione con una QCCP;

d)

il margine di variazione ricevuto corrisponde all'importo totale che sarebbe necessario per estinguere l'esposizione del contratto derivato calcolata al valore di mercato, fatti salvi la soglia e gli importi minimi dei trasferimenti applicabili alla controparte;

e)

il contratto derivato e il margine di variazione tra l'ente e la controparte del contratto sono coperti da un unico accordo di compensazione a cui l'ente può riconoscere l'effetto di riduzione del rischio conformemente all'articolo 295.

Ove un ente fornisca garanzie in contante alla controparte e tale garanzia soddisfi le condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a e), l'ente considera tale garanzia come margine di variazione costituito presso la controparte e lo include nel calcolo del costo di sostituzione.

Ai fini del primo comma, lettera b), si considera che un ente ha soddisfatto la condizione ivi stabilita se il margine di variazione è scambiato il mattino del giorno di negoziazione successivo al giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto derivato, purché lo scambio avvenga in base al valore del contratto al termine del giorno di negoziazione in cui è stato stipulato il contratto.

Ai fini del primo comma, lettera d), in caso di controversia in materia di margine, gli enti possono riconoscere l'importo della garanzia non contestata oggetto dello scambio.

4.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti non includono le garanzie ricevute nel calcolo del NICA quale definito all'articolo 272, punto 12 bis, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.

5.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti fissano a uno il valore del moltiplicatore utilizzato nel calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 278, paragrafo 1, tranne nel caso dei contratti derivati con clienti ove tali contratti siano compensati da una QCCP.

6.   In deroga al paragrafo 1, gli enti possono utilizzare il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4 o 5, per determinare il valore dell'esposizione dei contratti derivati elencati all'allegato II, punti 1 e 2, ma solo se usano tale metodo anche per determinare il valore dell'esposizione di detti contratti al fine di soddisfare i requisiti di fondi propri stabiliti all'articolo 92.

Ove applichino uno dei metodi di cui al primo comma, gli enti non sottraggono l'importo del margine che hanno ricevuto dalla misura dell'esposizione complessiva.

Articolo 429 quinquies

Disposizioni supplementari relative al calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti

1.   Ai fini del presente articolo, per «derivato su crediti venduto» si intende qualsivoglia strumento finanziario tramite il quale un ente fornisce effettivamente protezione del credito, tra cui i credit default swaps, i total return swaps e le opzioni ove l'ente abbia l'obbligo di fornire protezione del credito alle condizioni specificate nel contratto di opzione.

2.   In aggiunta al calcolo di cui all'articolo 429 quater, gli enti includono nel calcolo del valore dell'esposizione dei derivati su crediti venduti gli importi nozionali effettivi cui fanno riferimento detti derivati, ridotti delle variazioni negative del valore equo incorporate nel capitale di classe 1 in relazione a tali derivati su crediti venduti.

Gli enti calcolano l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti rettificandone l'importo nozionale per rispecchiare la reale esposizione dei contratti su cui la struttura dell'operazione ha un effetto di leva finanziaria o di altro rafforzamento.

3.   Gli enti possono ridurre, integralmente o parzialmente, il valore dell'esposizione calcolato a norma del paragrafo 2 dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la durata residua del derivato su crediti acquistato è pari o superiore alla durata residua del derivato su crediti venduto;

b)

il derivato su crediti acquistato è altrimenti soggetto a condizioni essenziali (material terms) identiche o più prudenti rispetto a quelle applicabili al corrispondente derivato su crediti venduto;

c)

il derivato su crediti acquistato non è acquistato presso una controparte che esporrebbe l'ente a un rischio specifico di correlazione sfavorevole, quale definito all'articolo 291, paragrafo 1, lettera b);

d)

ove l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti venduto sia ridotto della variazione negativa del valore equo incorporata nel capitale di classe 1 dell'ente, l'importo nozionale effettivo del derivato su crediti acquistato è ridotto della variazione positiva del valore equo incorporata nel capitale di classe 1;

e)

il derivato su crediti acquistato non è incluso in un'operazione che è stata compensata dall'ente per conto di un cliente o che è stata compensata dall'ente in veste di cliente di livello superiore all'interno di una struttura per clientela multilivello e per la quale l'importo nozionale effettivo cui fa riferimento il corrispondente derivato su crediti venduto è escluso dalla misura dell'esposizione a norma dell'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera g) o h), a seconda dei casi.

Ai fini del calcolo dell'esposizione potenziale futura a norma dell'articolo 429 quater, paragrafo 1, gli enti possono escludere dall'insieme delle attività soggette a compensazione la parte di un derivato su crediti venduto che non è compensata a norma del primo comma del presente paragrafo e per la quale l'importo nozionale effettivo è incluso nella misura dell'esposizione.

4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera b), per «condizione essenziale» si intende ogni caratteristica del derivato su crediti pertinente alla sua valutazione, tra cui il livello di subordinazione, l'opzionalità, gli eventi creditizi, l'entità o il paniere di entità di riferimento sottostanti, l'obbligazione o il paniere di obbligazioni di riferimento sottostanti, ad eccezione dell'importo nozionale e della durata residua del derivato su crediti. Due strumenti di riferimento sono identici solo se si riferiscono allo stesso soggetto giuridico.

5.   In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli enti possono utilizzare derivati su crediti acquistati su un paniere di strumenti di riferimento per compensare i derivati su crediti venduti su strumenti di riferimento singoli all'interno di tale paniere ove le due operazioni implichino lo stesso paniere di entità di riferimento e lo stesso livello di subordinazione.

6.   Gli enti non riducono l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti quando acquistano protezione del credito mediante un total return swap e contabilizzano come reddito netto il saldo positivo degli introiti ricevuti senza però registrare la corrispondente perdita di valore del derivato su crediti venduto nel capitale di classe 1.

7.   In caso di derivati su crediti acquistati su un paniere di obbligazioni di riferimento, gli enti possono ridurre l'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti venduti su obbligazioni di riferimento singole dell'importo nozionale effettivo dei derivati su crediti acquistati a norma del paragrafo 3 soltanto se la protezione acquistata risulta equivalente sotto il profilo economico all'acquisto separato di protezione per ciascuna delle singole obbligazioni del paniere.

Articolo 429 sexies

Maggiorazione per il rischio di controparte delle operazioni di finanziamento tramite titoli

1.   Oltre al calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio, conformemente all'articolo 429 ter, paragrafo 1, gli enti includono nella misura dell'esposizione complessiva una maggiorazione per il rischio di controparte calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3 del presente articolo.

2.   Per le operazioni con una controparte che non sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singola operazione conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

Formula

=

la maggiorazione;

i

=

l'indice che rappresenta l'operazione;

Ei

=

il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte nell'operazione i; e

Ci

=

il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte nell'operazione i.

Gli enti possono fissare

Formula

pari a zero ove Ei sia il contante prestato a una controparte e il credito in contante associato non sia ammissibile al trattamento di compensazione di cui all'articolo 429 ter, paragrafo 4.

3.   Per le operazioni con una controparte che sono soggette a un accordo quadro di compensazione conforme alle condizioni di cui all'articolo 206, gli enti calcolano la maggiorazione per ogni singolo accordo conformemente alla formula seguente:

Formula

dove:

Formula

=

la maggiorazione

i

=

l'indice che rappresenta l'accordo di compensazione;

Ei

=

il valore equo dei titoli o del contante prestati alla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i; e

Ci

=

il valore equo dei titoli o del contante ricevuti dalla controparte per le operazioni soggette all'accordo quadro di compensazione i.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il termine controparte comprende anche gli agenti triparty che ricevono in deposito garanzie reali e le gestiscono in caso di operazioni triparty.

5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti possono utilizzare il metodo di cui all'articolo 222, fatta salva una soglia minima del 20 % relativamente al fattore di ponderazione del rischio applicabile, per determinare la maggiorazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, incluse le operazioni fuori bilancio. Gli enti possono utilizzare tale metodo solo se lo utilizzano anche per calcolare il valore dell'esposizione di tali operazioni ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

6.   Quando un'operazione di vendita con patto di riacquisto è contabilizzata come una vendita in base alla disciplina contabile applicabile, l'ente annulla tutte le registrazioni contabili relative alla vendita.

7.   Quando l'ente opera come agente tra due parti in un'operazione di finanziamento tramite titoli, inclusa un'operazione fuori bilancio, al calcolo della misura dell'esposizione complessiva dell'ente si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se l'ente fornisce a una delle parti nelle operazioni di finanziamento tramite titoli un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dalla parte e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva soltanto la maggiorazione calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3;

b)

se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione complessiva;

c)

se, nell'operazione, l'ente è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva anche l'intero importo della sua esposizione verso il titolo o il contante;

d)

se l'ente operante in qualità di agente fornisce un indennizzo o una garanzia a entrambe le parti che intervengono in un'operazione di finanziamento tramite titoli, l'ente calcola la misura della sua esposizione complessiva conformemente alle lettere a), b) e c) separatamente per ciascuna parte che interviene nell'operazione.

Articolo 429 septies

Calcolo del valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio

1.   Gli enti calcolano, conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, il valore dell'esposizione degli elementi fuori bilancio, esclusi i contratti derivati elencati all'allegato II, i derivati su crediti, le operazioni di finanziamento tramite titoli e le posizioni di cui all'articolo 429 quinquies.

Nel caso in cui si tratti di un impegno riferito all'estensione di un altro impegno, si applica l'articolo 166, paragrafo 9.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli enti possono ridurre l'importo equivalente all'esposizione creditizia di un elemento fuori bilancio dell'importo corrispondente di rettifiche di valore su crediti specifiche. Il calcolo è soggetto a una soglia minima pari a zero.

3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti applicano un fattore di conversione del 10 % agli elementi fuori bilancio a rischio basso di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 429 octies

Calcolo del valore dell'esposizione di acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento

1.   Gli enti trattano il contante connesso a vendite standardizzate e i titoli connessi ad acquisti standardizzati che rimangono in bilancio fino alla data di regolamento come attività a norma dell'articolo 429, paragrafo 4, lettera a).

2.   Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di negoziazione annullano contabilmente la compensazione tra crediti in contante per vendite standardizzate in attesa di regolamento e debiti in contante per acquisti standardizzati in attesa di regolamento autorizzata nell'ambito di tale disciplina. Dopo aver annullato la compensazione contabile, gli enti possono compensare tra loro tali crediti e debiti in contante ove sia le vendite che gli acquisti standardizzati connessi siano regolati sulla base della consegna contro pagamento.

3.   Gli enti che, conformemente alla disciplina contabile applicabile, applicano agli acquisti e vendite standardizzati in attesa di regolamento la registrazione sulla base della data di regolamento includono nella misura dell'esposizione complessiva l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati.

Gli enti possono compensare l'intero valore nominale degli impegni a pagare connessi agli acquisti standardizzati con l'intero valore nominale dei crediti in contante connessi alle vendite standardizzate in attesa di regolamento soltanto ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

sia gli acquisti che le vendite standardizzati sono regolati sulla base della consegna contro pagamento;

b)

le attività finanziarie acquistate e vendute associate con debiti e crediti in contante sono valutate al valore equo attraverso i profitti e le perdite e incluse nel portafoglio di negoziazione dell'ente.

(*13)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).»;"

118)

dopo l'articolo 429 octies è inserita la parte seguente:

«PARTE SETTE BIS

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Articolo 430

Segnalazioni sui requisiti prudenziali e informazioni finanziarie

1.   Gli enti segnalano alle loro autorità competenti:

a)

i requisiti di fondi propri, compreso il coefficiente di leva finanziaria, di cui all'articolo 92 e alla parte sette;

b)

i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter per quanto riguarda gli enti ad essi soggetti;

c)

le grandi esposizioni di cui all'articolo 394;

d)

i requisiti di liquidità di cui all'articolo 415;

e)

i dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale di cui all'articolo 430 bis, paragrafo 1;

f)

i requisiti e gli orientamenti contenuti nella direttiva 2013/36/UE adatti alle segnalazioni standardizzate, ad eccezione di qualsivoglia obbligo di segnalazione supplementare ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera j), di tale direttiva;

g)

il livello di gravami, compresa la ripartizione per tipo di gravame, ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto, concessione di titoli in prestito, esposizioni cartolarizzate o prestiti.

Gli enti esentati a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, non sono soggetti all'obbligo di segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, su base individuale.

2.   Oltre alla segnalazione sul coefficiente di leva finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e al fine di consentire alle autorità competenti di monitorare la volatilità di tale coefficiente, in particolare intorno alle date di riferimento per le segnalazioni, i grandi enti segnalano specifiche componenti del coefficiente di leva finanziaria alle rispettive autorità competenti in base alle medie relative al periodo di segnalazione e ai dati utilizzati per calcolare tali medie.

3.   Oltre alle segnalazioni in materia di requisiti prudenziali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti segnalano informazioni finanziarie alle rispettive autorità competenti se sono uno dei seguenti soggetti:

a)

un ente soggetto all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1606/2002;

b)

un ente creditizio che redige i conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1606/2002.

4.   Le autorità competenti possono esigere che gli enti creditizi che determinano i loro fondi propri su base consolidata conformemente ai principi contabili internazionali a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, segnalino le informazioni finanziarie conformemente al presente articolo.

5.   La segnalazione di informazioni finanziarie di cui ai paragrafi 3 e 4 comprende solo le informazioni necessarie per ottenere un quadro completo del profilo di rischio dell'ente e dei rischi sistemici posti dall'ente al settore finanziario o all'economia reale in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   Gli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo sono applicati agli enti in maniera proporzionata, tenuto conto della relazione di cui al paragrafo 8, in funzione delle loro dimensioni, complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività.

7.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per l'utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Ai fini del paragrafo 2, i progetti di norme tecniche di attuazione specificano quali componenti del coefficiente di leva finanziaria sono segnalate utilizzando i valori alla chiusura del giorno o del mese. A tal fine, l'ABE tiene conto di entrambi gli aspetti seguenti:

a)

in che misura una componente è soggetta a riduzioni temporanee significative dei volumi delle operazioni che potrebbero sfociare in una sottorappresentazione del rischio di leva finanziaria eccessiva alla data di riferimento per le segnalazioni;

b)

gli sviluppi e i riscontri a livello internazionale.

L'ABE trasmette alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui presente paragrafo entro il 28 giugno 2021, tranne in relazione agli aspetti seguenti:

a)

il coefficiente di leva finanziaria, che è trasmesso entro il 28 giugno 2020;

b)

gli obblighi di cui agli articoli 92 bis e 92 ter, che sono trasmessi entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   L'ABE valuta i costi e i benefici degli obblighi di segnalazione stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (*14) conformemente al presente paragrafo e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro il 28 giugno 2020. La valutazione è condotta in particolare nei confronti degli enti piccoli e non complessi. A tal fine, essa:

a)

classifica gli enti in categorie in funzione delle loro dimensioni e complessità, nonché della natura e del livello di rischio delle loro attività;

b)

misura i costi sostenuti da ciascuna categoria di enti durante il periodo di riferimento per soddisfare gli obblighi di segnalazione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, tenendo conto dei seguenti principi:

i)

i costi di segnalazione sono misurati come il rapporto tra i costi di segnalazione e i costi totali dell'ente durante il periodo di riferimento;

ii)

i costi di segnalazione comprendono tutte le spese connesse all'attuazione e al funzionamento su base continuativa dei sistemi di segnalazione, incluse le spese per il personale, i sistemi IT, i servizi giuridici, di contabilità, di revisione dei conti e di consulenza;

iii)

il periodo di riferimento è rappresentato da ciascun esercizio annuale durante il quale gli enti hanno sostenuto costi di segnalazione per prepararsi all'applicazione degli obblighi di segnalazione stabiliti nell'atto di esecuzione di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per gestire i sistemi di segnalazione su base continuativa;

c)

valuta se i costi di segnalazione sostenuti da ciascuna categoria di enti sono stati proporzionati ai benefici apportati dagli obblighi di segnalazione ai fini della vigilanza prudenziale;

d)

valuta gli effetti di un'eventuale riduzione degli obblighi di segnalazione sui costi e sull'efficacia della vigilanza; e

e)

formula raccomandazioni sulle modalità per ridurre gli obblighi di segnalazione almeno per gli enti piccoli e non complessi, e a tal fine l'ABE mira a ottenere una riduzione attesa pari ad almeno il 10 %, ma idealmente fino al 20 %, dei costi medi. In particolare, l'ABE valuta se:

i)

sia possibile rinunciare a imporre gli obblighi di segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera g), per gli enti piccoli e non complessi, ove il gravame sia risultato inferiore a una certa soglia;

ii)

sia possibile ridurre la frequenza di segnalazione richiesta in conformità del paragrafo 1, lettere a), c) e g), per gli enti piccoli e non complessi.

L'ABE correda tale relazione dei progetti di norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7.

9.   Le autorità competenti consultano l'ABE in merito alla questione se enti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4 debbano segnalare le informazioni finanziarie su base consolidata conformemente al paragrafo 3 purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

gli enti in questione non presentano già segnalazioni su base consolidata;

b)

gli enti in questione sono soggetti a un quadro contabile a norma della direttiva 86/635/CEE;

c)

la segnalazione di informazioni finanziarie è considerata necessaria per fornire un quadro completo del profilo di rischio delle attività degli enti e dei rischi sistemici che essi comportano per il settore finanziario o l'economia reale conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i formati e i modelli che gli enti di cui al primo comma devono utilizzare ai fini ivi indicati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

10.   Qualora ritenga che informazioni non contemplate dalle norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 7 siano necessarie ai fini di cui al paragrafo 5, un'autorità competente notifica all'ABE e al CERS quali siano le informazioni aggiuntive che a suo parere occorre includere nelle norme tecniche di attuazione di cui al predetto paragrafo.

11.   Le autorità competenti possono esentare dall'obbligo di presentare i punti di dati indicati nei modelli di segnalazione specificati nelle norme tecniche di attuazione di cui al presente articolo qualora tali punti di dati costituiscano una duplicazione. A tali fini, per duplicazione dei punti di dati si intendono i punti di dati già disponibili alle autorità competenti con mezzi diversi dalla raccolta dei modelli di segnalazione summenzionati, anche qualora tali punti di dati possano essere ottenuti da dati già a disposizione delle autorità competenti in diversi formati o livelli di dettaglio; l'autorità competente può accordare l'esenzione di cui al presente paragrafo solamente se i dati ricevuti, collazionati o aggregati attraverso tali metodi alternativi sono identici ai punti di dati che avrebbero altrimenti dovuto essere segnalati in conformità delle rispettive norme tecniche di attuazione.

Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità designate ricorrono allo scambio di dati ogniqualvolta possibile per ridurre gli obblighi di segnalazione. A tale riguardo si applicano le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni e il segreto professionale di cui al titolo VII, capo I, sezione II, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 430 bis

Obblighi specifici di segnalazione

1.   Gli enti segnalano su base annuale alle loro autorità competenti i seguenti dati aggregati per ciascun mercato immobiliare nazionale cui sono esposti:

a)

le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e l'80 % del valore di mercato oppure l'80 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;

b)

le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

c)

il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

d)

le perdite derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino al più basso tra l'importo del bene costituito in garanzia e il 50 % del valore di mercato oppure il 60 % del valore del credito ipotecario, salvo diversa decisione ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2;

e)

le perdite complessive derivanti da esposizioni per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, fino alla parte dell'esposizione trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1;

f)

il valore di tutte le esposizioni in essere per le quali un ente ha riconosciuto immobili non residenziali come garanzie reali, limitato alla parte trattata come pienamente garantita da immobili non residenziali conformemente all'articolo 124, paragrafo 1.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono segnalati all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. Qualora un ente abbia una succursale in un altro Stato membro, i dati relativi a tale succursale sono segnalati anche alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. I dati sono segnalati separatamente per ciascun mercato immobiliare all'interno dell'Unione cui l'ente in questione è esposto.

3.   Le autorità competenti pubblicano annualmente, su base aggregata, i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), insieme con i dati storici, ove disponibili. Un'autorità competente, su richiesta di un'altra autorità competente in uno Stato membro o dell'ABE, fornisce a tale autorità competente o all'ABE informazioni più dettagliate sulla condizione dei mercati immobiliari residenziali o non residenziali nel suo Stato membro.

Articolo 430 ter

Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato

1.   Dalla data di applicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 461 bis, gli enti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 94, paragrafo 1, né le condizioni di cui all'articolo 325 bis, paragrafo 1, comunicano, per tutte le rispettive posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte le rispettive posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischio di cambio o a rischio di posizione in merci, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

2.   Gli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quater, paragrafo 2, lettere a), b) e c), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.

3.   Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dalla fine di un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, all'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, all'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, e all'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, gli enti devono comunicare, per le posizioni assegnate a unità di negoziazione per le quali hanno ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2, i risultati dei calcoli basati sull'utilizzo del metodo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, sulla stessa base su cui tali enti espletano gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

4.   Ai fini dell'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli enti comunicano separatamente i calcoli di cui all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e all'articolo 325 quaterquinquagies, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), per il portafoglio di tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione o non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci assegnate a unità di negoziazione per le quali l'ente ha ricevuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad utilizzare il metodo interno alternativo conformemente all'articolo 325 terquinquagies, paragrafo 2.

5.   Gli enti possono ricorrere all'uso combinato dei metodi di cui ai paragrafi 1 e 3 all'interno di un gruppo, purché il calcolo secondo i metodi di cui al paragrafo 1 non superi il 90 % del calcolo totale. In caso contrario, gli enti applicano i metodi di cui al paragrafo 1 per tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e per tutte quelle non comprese nel portafoglio di negoziazione soggette a rischi di cambio e di posizione in merci.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per il loro utilizzo, la frequenza e le date di segnalazione, le definizioni e le soluzioni IT per le segnalazioni di cui al presente articolo.

Eventuali nuovi obblighi di segnalazione di cui a tali norme tecniche di attuazione non sono applicabili prima di sei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 30 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 430 quater

Relazione di fattibilità sul sistema di segnalazione integrato

1.   L'ABE elabora una relazione di fattibilità concernente lo sviluppo di un sistema uniforme e integrato per la raccolta di dati statistici, dati di risoluzione e dati prudenziali e riferisce le sue conclusioni alla Commissione entro 28 giugno 2020.

2.   Nel redigere la relazione di fattibilità, l'ABE coinvolge le autorità competenti, come pure le autorità responsabili dei sistemi di garanzia dei depositi nonché della risoluzione, e in particolare il SEBC. La relazione tiene conto dei precedenti lavori del SEBC sulla raccolta integrata dei dati e si basa su un'analisi costi-benefici complessiva che include almeno:

a)

un quadro d'insieme sulla quantità e la portata dei dati attuali raccolti dalle autorità competenti nella rispettiva giurisdizione, nonché sulla loro provenienza e sul loro livello di dettaglio;

b)

l'elaborazione di un dizionario uniforme dei dati da raccogliere, al fine di aumentare la convergenza dei requisiti di segnalazione per quanto riguarda gli obblighi di segnalazione regolare e al fine di evitare richieste superflue;

c)

l'istituzione di un comitato congiunto, in cui siano rappresentati almeno l'ABE e il SEBC, per lo sviluppo e l'attuazione del sistema di segnalazione integrato;

d)

la fattibilità e l'eventuale progettazione di un punto centrale di raccolta dei dati per il sistema di segnalazione integrato, in cui rientri l'obbligo di assicurare la rigorosa riservatezza dei dati raccolti, la solida autenticazione e gestione dei diritti di accesso al sistema nonché la cibersicurezza, che:

i)

contenga un registro centrale di dati, aggiornato con la regolarità necessaria, comprendente tutti i dati statistici, i dati di risoluzione e i dati prudenziali rilevati con il livello di dettaglio e la frequenza richiesti per i rispettivi enti;

ii)

funga da punto di contatto per le autorità competenti nella misura in cui riceve, tratta e raggruppa tutte le richieste di dati, le confronta con i dati già raccolti e segnalati e consente alle autorità competenti un accesso rapido alle informazioni richieste;

iii)

fornisca ulteriore sostegno alle autorità competenti per la trasmissione delle richieste di dati agli enti e inserisca i dati richiesti nel registro centrale di dati;

iv)

svolga un ruolo di coordinamento nello scambio di informazioni e di dati tra le autorità competenti; e

v)

tenga conto delle procedure e dei processi delle autorità competenti e li integri in un sistema standardizzato.

3.   Entro un anno dalla presentazione della relazione di cui al presente articolo, la Commissione, se del caso e tenuto conto della relazione di fattibilità dell'ABE, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per l'istituzione di un sistema di segnalazione standardizzato e integrato per gli obblighi di segnalazione.

(*14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).»;"

119)

la parte otto è sostituita dalla seguente:

«PARTE OTTO

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ENTI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 431

Politiche e obblighi di informativa

1.   Gli enti pubblicano le informazioni di cui ai titoli II e III a norma delle disposizioni del presente titolo, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 432.

2.   Gli enti a cui è stata concessa l'autorizzazione dalle autorità competenti a norma della parte tre per gli strumenti e le metodologie di cui al titolo III della presente parte pubblicano le informazioni ivi indicate.

3.   L'organo di amministrazione o l'alta dirigenza adotta una politica formale per conformarsi ai requisiti in materia di informativa stabiliti nella presente parte e predispone e mantiene processi, sistemi e controlli interni atti a verificare che l'informativa dell'ente sia adeguata e conforme ai requisiti stabiliti nella presente parte. Almeno un membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza attesta per iscritto che l'ente in questione ha effettuato l'informativa richiesta ai sensi della presente parte conformemente alla politica formale e ai processi, sistemi e controlli interni. L'attestazione scritta e gli elementi fondamentali della politica formale dell'ente per conformarsi ai requisiti in materia di informativa sono inclusi nell'informativa dell'ente.

Le informazioni da pubblicare conformemente alla presente parte sono soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'ente.

Gli enti si dotano inoltre di politiche per verificare che la loro informativa trasmetta esaurientemente ai partecipanti al mercato il loro profilo di rischio. Ove constatino che l'informativa richiesta ai sensi della presente parte non trasmette esaurientemente ai partecipanti al mercato il profilo di rischio, gli enti pubblicano informazioni aggiuntive rispetto a quelle obbligatorie ai sensi della presente parte. Ciononostante, essi sono tenuti a comunicare solo informazioni rilevanti, non esclusive o non riservate ai sensi dell'articolo 432.

4.   Tutte le informazioni quantitative sono accompagnate da una descrizione qualitativa e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprendere le informazioni quantitative, che evidenzi in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni contenute nell'informativa rispetto alle informative precedenti.

5.   Gli enti, se richiesto, illustrano le loro decisioni di rating alle PMI e ad altre società che chiedano prestiti, fornendo, su richiesta, una spiegazione scritta. I costi amministrativi di tale spiegazione sono proporzionati all'entità del prestito.

Articolo 432

Informazioni non rilevanti, esclusive o riservate

1.   Ad eccezione delle informazioni di cui all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), e agli articoli 437 e 450, gli enti possono omettere di pubblicare una o più informazioni di cui ai titoli II e III qualora tali informazioni non siano considerate rilevanti.

Un'informazione nell'ambito dell'informativa al pubblico è da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori di tale informazione che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti del concetto di rilevanza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

2.   Gli enti possono anche omettere di pubblicare uno o più elementi informativi di cui ai titoli II e III qualora tali elementi includano informazioni che siano considerate esclusive o riservate conformemente al presente paragrafo, ad eccezione delle informative di cui agli articoli 437 e 450.

Sono considerate esclusive degli enti quelle informazioni che, se divulgate al pubblico, intaccherebbero la loro posizione competitiva. Possono essere considerate esclusive le informazioni su prodotti o sistemi che diminuirebbero il valore degli investimenti degli enti, se rese note alla concorrenza.

Le informazioni sono considerate riservate se l'ente è obbligato dal cliente o da altre relazioni con la controparte a mantenere la riservatezza.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulle modalità di applicazione da parte degli enti dei concetti di esclusività e riservatezza in relazione agli obblighi di informativa di cui ai titoli II e III.

3.   Nei casi eccezionali di cui al paragrafo 2, l'ente interessato precisa nelle sue informative il fatto che determinati elementi non sono pubblicati e la ragione per cui tali elementi non sono pubblicati, e pubblica informazioni di carattere più generale sulla questione oggetto dell'obbligo di informativa, a meno che la questione non abbia di per sé carattere esclusivo o riservato.

Articolo 433

Frequenza e ambito di applicazione dell'informativa

Gli enti pubblicano le informative richieste ai sensi dei titoli II e III secondo le modalità esposte agli articoli 433 bis, 433 ter e 433 quater.

Le informative annuali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data.

Le informative semestrali e trimestrali sono pubblicate nella stessa data in cui l'ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data.

Il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informazioni richieste ai sensi della presente parte e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell'articolo 106 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 433 bis

Informativa da parte dei grandi enti

1.   I grandi enti pubblicano le informazioni indicate di seguito con la seguente frequenza:

a)

su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;

b)

su base semestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:

i)

articolo 437, lettera a);

ii)

articolo 438, lettera e);

iii)

articolo 439, lettere da e) a l);

iv)

articolo 440;

v)

articolo 442, lettere c), e), f) e g);

vi)

articolo 444, lettera e);

vii)

articolo 445;

viii)

articolo 448, paragrafo 1, lettere a) e b);

ix)

articolo 449, lettere j), k) e l);

x)

articolo 451, paragrafo 1, lettere a) e b);

xi)

articolo 451 bis, paragrafo 3;

xii)

articolo 452, lettera g);

xiii)

articolo 453, lettere da f) a j);

xiv)

articolo 455, lettere d), e) e g);

c)

su base trimestrale le informazioni di cui ai punti seguenti:

i)

articolo 438, lettere d) e h);

ii)

le metriche principali di cui all'articolo 447;

iii)

articolo 451 bis, paragrafo 2.

2.   In deroga al paragrafo 1, i grandi enti diversi dai G-SII che sono enti non quotati pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

a)

su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;

b)

su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.

3.   I grandi enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 437 bis su base semestrale, ad eccezione delle metriche principali di cui all'articolo 447, lettera h), che devono essere pubblicate su base trimestrale.

Articolo 433 ter

Informativa da parte degli enti piccoli e non complessi

1.   Gli enti piccoli e non complessi pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

a)

su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:

i)

articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);

ii)

articolo 438, lettera d);

iii)

articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), nonché h), i) e j);

b)

su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli enti piccoli e non complessi che sono enti non quotati pubblicano le metriche principali di cui all'articolo 447 su base annua.

Articolo 433 quater

Informativa da parte degli altri enti

1.   Gli enti non soggetti alle disposizioni dell'articolo 433 bis o 433 ter pubblicano le informazioni indicate di seguito con la frequenza seguente:

a)

su base annua tutte le informazioni richieste ai sensi della presente parte;

b)

su base semestrale le metriche principali di cui all'articolo 447.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli altri enti che sono enti non quotati pubblicano su base annua le informazioni di cui ai punti seguenti:

a)

articolo 435, paragrafo 1, lettere a), e) ed f);

b)

articolo 435, paragrafo 2, lettere a), b) e c);

c)

articolo 437, lettera a);

d)

articolo 438, lettere c) e d);

e)

le metriche principali di cui all'articolo 447;

f)

articolo 450, paragrafo 1, lettere da a) a d), e da h) a k).

Articolo 434

Mezzi di informazione

1.   Gli enti pubblicano tutte le informazioni richieste ai sensi dei titoli II e III in formato elettronico in un unico mezzo o un'unica sede. Il mezzo unico o la sede unica è un documento autonomo che fornisce una fonte facilmente accessibile di informazioni prudenziali per gli utilizzatori di tali informazioni o una specifica sezione inserita o allegata ai bilanci o alle relazioni finanziarie degli enti contenente l'informativa richiesta e facilmente identificabile per gli utilizzatori.

2.   Gli enti mettono a disposizione sul loro sito web o, in mancanza di questo, in qualsiasi altra sede idonea l'archivio delle informazioni che devono essere comunicate ai sensi della presente parte. Tale archivio rimane accessibile per un periodo di tempo non inferiore al periodo di conservazione previsto dalla normativa nazionale per le informazioni contenute nelle relazioni finanziarie degli enti.

Articolo 434 bis

Modelli per l'informativa

L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni sulla cui base effettuare l'informativa richiesta ai sensi dei titoli II e III.

Detti modelli per l'informativa trasmettono informazioni sufficientemente esaurienti e comparabili agli utilizzatori di tali informazioni affinché questi possano valutare il profilo di rischio degli enti e il loro grado di conformità ai requisiti stabiliti dalle parti da uno a sette. Per agevolare la comparabilità delle informazioni, le norme tecniche di attuazione si prefiggono di mantenere la coerenza dei modelli per l'informativa con le norme internazionali in materia di informativa.

Se del caso, i modelli per l'informativa sono in formato tabulare.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

TITOLO II

CRITERI TECNICI IN MATERIA DI TRASPARENZA E DI INFORMATIVA

Articolo 435

Informativa su obiettivi e politiche di gestione del rischio

1.   Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui ai presente titolo. Essi pubblicano in particolare:

a)

le strategie e i processi per la gestione di tali categorie di rischio;

b)

la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, comprese le informazioni sul fondamento della sua autorità, dei suoi poteri e della responsabilità in conformità dell'atto costitutivo e dei documenti regolamentari;

c)

l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio;

d)

le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia;

e)

una dichiarazione approvata dall'organo di amministrazione in merito all'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi dell'ente in questione, che garantisca che i sistemi di gestione dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;

f)

una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di amministrazione che descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente in questione associato alla strategia aziendale; tale dichiarazione include:

i)

i principali coefficienti e dati che forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di amministrazione;

ii)

informazioni sulle operazioni infragruppo e sulle operazioni con parti correlate che possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del gruppo consolidato.

2.   Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione ai sistemi di governance:

a)

il numero di cariche di amministratore affidate ai membri dell'organo di amministrazione;

b)

la politica di ingaggio per la selezione dei membri dell'organo di amministrazione e le loro effettive conoscenze, competenze ed esperienza;

c)

la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell'organo di amministrazione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;

d)

se l'ente ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di volte in cui quest'ultimo si è riunito;

e)

la descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato all'organo di amministrazione.

Articolo 436

Informativa sull'ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, gli enti pubblicano le informazioni seguenti:

a)

la denominazione sociale dell'ente al quale si applica il presente regolamento;

b)

la riconciliazione tra il bilancio consolidato redatto conformemente alla disciplina contabile applicabile e il bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3; tale riconciliazione indica le differenze tra gli ambiti contabili e regolamentari del consolidamento e i soggetti giuridici inclusi nell'ambito regolamentare del consolidamento se differisce dall'ambito del consolidamento contabile; lo schema relativo ai soggetti giuridici inclusi nell'ambito del consolidamento regolamentare indica il metodo di consolidamento regolamentare se è differente dal metodo di consolidamento contabile, se tali soggetti sono consolidati integralmente o consolidati proporzionalmente e se le partecipazioni in tali soggetti giuridici sono dedotte dai fondi propri;

c)

una ripartizione delle attività e delle passività del bilancio consolidato redatto in conformità con i requisiti in materia di consolidamento regolamentare di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, ripartite per tipo di rischio come indicato alla presente parte;

d)

una riconciliazione che individui le principali fonti di differenze fra i valori contabili nel bilancio nell'ambito regolamentare del consolidamento di cui alla parte uno, titolo II, sezioni 2 e 3, e l'importo dell'esposizione utilizzato a fini regolamentari; tale riconciliazione è completata da informazioni qualitative in merito alle principali fonti di differenze suindicate;

e)

per le esposizioni sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione corrette in conformità degli articoli 34 e 105, una ripartizione degli importi degli elementi costitutivi dell'aggiustamento prudente della valutazione di un ente, per tipo di rischio, e il totale degli elementi costitutivi separatamente per le posizioni del portafoglio di negoziazione e di quello di non negoziazione;

f)

eventuali impedimenti di fatto o di diritto attuali o attesi che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'impresa madre e le sue filiazioni;

g)

l'importo aggregato del quale i fondi propri effettivi sono inferiori a quanto richiesto in tutte le filiazioni che non sono incluse nel consolidamento e le denominazioni sociali di tali filiazioni;

h)

se del caso, le situazioni in cui viene fatto ricorso alla deroga di cui all'articolo 7 o al metodo di consolidamento individuale di cui all'articolo 9.

Articolo 437

Informativa sui fondi propri

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni riguardanti i loro fondi propri:

a)

la riconciliazione completa degli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché dei filtri e delle deduzioni applicati ai fondi propri dell'ente in virtù degli articoli da 32 a 36 e degli articoli 56, 66 e 79, con lo stato patrimoniale nel bilancio dell'ente sottoposto a revisione contabile;

b)

la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall'ente;

c)

i termini e le condizioni completi di tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2;

d)

l'indicazione separata della natura e degli importi di quanto segue:

i)

ciascun filtro prudenziale applicato conformemente agli articoli da 32 a 35;

ii)

gli elementi dedotti conformemente agli articoli 36, 56 e 66;

iii)

gli elementi non dedotti conformemente agli articoli 47, 48, 56, 66 e 79;

e)

la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti, i filtri prudenziali e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni;

f)

la descrizione esauriente della base di calcolo dei coefficienti patrimoniali ove tali coefficienti patrimoniali siano calcolati utilizzando elementi dei fondi propri stabiliti su base diversa dalla base prevista nel presente regolamento.

Articolo 437 bis

Informativa in materia di fondi propri e passività ammissibili

Gli enti soggetti all'articolo 92 bis o 92 ter pubblicano le seguenti informazioni relative ai fondi propri e alle passività ammissibili:

a)

la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili, la relativa scadenza e le caratteristiche principali;

b)

il rango delle passività ammissibili nella gerarchia dei creditori;

c)

l'ammontare totale di ciascuna emissione di strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter e il quantitativo di tali emissioni incluso negli elementi di passività ammissibili entro i limiti specificati all'articolo 72 ter, paragrafi 3 e 4;

d)

l'ammontare totale delle passività escluse di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 2.

Articolo 438

Informativa sui requisiti di fondi propri e sugli importi delle esposizioni ponderati per il rischio

Per quanto riguarda la loro osservanza dell'articolo 92 del presente regolamento e dei requisiti di cui all'articolo 73 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a)

la descrizione sintetica del metodo da loro adottato nella valutazione dell'adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;

b)

l'importo dei requisiti aggiuntivi di fondi propri basati sul processo di revisione prudenziale di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE e la loro composizione in termini di strumenti del capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2;

c)

su richiesta dell'autorità competente interessata, i risultati del processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno da parte dell'ente;

d)

l'importo totale dell'esposizione ponderato per il rischio e il corrispondente requisito totale di fondi propri determinati a norma dell'articolo 92, da ripartire per le diverse categorie di rischio di cui alla parte tre e, se del caso, la spiegazione dell'effetto che l'applicazione di soglie minime di capitale e la mancata deduzione di elementi dai fondi propri hanno sul calcolo dell'importo di fondi propri e dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio;

e)

le esposizioni in bilancio e fuori bilancio, gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e le perdite attese associate per ciascuna categoria di finanziamenti specializzati di cui alla tabella 1 dell'articolo 153, paragrafo 5, e le esposizioni in bilancio e fuori bilancio e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le categorie di esposizioni in strumenti di capitale di cui all'articolo 155, paragrafo 2;

f)

il valore dell'esposizione e l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio degli strumenti di fondi propri detenuti in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa che gli enti non deducono dai loro fondi propri a norma dell'articolo 49 quando calcolano i requisiti di fondi propri su base individuale, subconsolidata e consolidata;

g)

il requisito di fondi propri supplementare e il coefficiente di adeguatezza patrimoniale del conglomerato finanziario calcolati conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/87/CE e all'allegato I di tale direttiva ove sia applicato il metodo 1 o 2 esposto in detto allegato;

h)

le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio del periodo di informativa corrente rispetto al periodo di informativa immediatamente precedente risultanti dall'uso dei modelli interni, compresa la descrizione dei fattori principali che spiegano tali variazioni.

Articolo 439

Informativa sulle esposizioni al rischio di controparte

Per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a)

una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali;

b)

una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche per assicurare le garanzie reali e stabilire le riserve di credito;

c)

una descrizione delle politiche rispetto al rischio generale di correlazione sfavorevole e al rischio specifico di correlazione sfavorevole definiti all'articolo 291;

d)

l'importo delle garanzie reali che l'ente dovrebbe fornire in caso di ribasso del suo rating di credito;

e)

l'importo delle garanzie reali segregate e non segregate ricevute e fornite per tipo di garanzia, ulteriormente ripartito tra garanzie reali utilizzate per i derivati e le operazioni di finanziamento tramite titoli;

f)

per le operazioni su derivati, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 3 a 6, a seconda del metodo applicabile, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;

g)

per le operazioni di finanziamento tramite titoli, i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, a seconda del metodo utilizzato, e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile;

h)

i valori dell'esposizione dopo gli effetti dell'attenuazione del rischio di credito e le esposizioni al rischio associate per il requisito patrimoniale di aggiustamento della valutazione del credito separatamente per ogni metodo, come indicato alla parte tre, titolo VI;

i)

il valore delle esposizioni verso controparti centrali e le esposizioni al rischio associate nel campo di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, separatamente per controparti centrali qualificate e non qualificate, e ripartito per tipo di esposizione;

j)

gli importi nozionali e il valore equo delle operazioni in derivati su crediti. Le operazioni in derivati su crediti sono ripartite per tipo di prodotto; all'interno di ciascun tipo di prodotto, le operazioni in derivati su crediti sono suddivise ulteriormente in funzione della protezione del credito acquistata e venduta;

k)

la stima di alfa (α) ove l'ente abbia ricevuto l'autorizzazione delle autorità competenti a utilizzare la propria stima di alfa (α) a norma dell'articolo 284, paragrafo 9;

l)

separatamente l'informativa di cui all'articolo 444, lettera e), e quella di cui all'articolo 452, paragrafo 1, lettera g);

m)

per gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, l'entità della loro attività su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata ai sensi dell'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi.

Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dai requisiti di cui alle lettere d) ed e) del primo comma qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.

Articolo 440

Informativa sulle riserve di capitale anticicliche

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione alla loro conformità all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica di cui al titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE:

a)

la distribuzione geografica degli importi delle esposizioni e degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio delle proprie esposizioni creditizie utilizzate come base per il calcolo delle relative riserve di capitale anticicliche;

b)

l'importo della rispettiva riserva di capitale anticiclica specifica.

Articolo 441

Informativa sugli indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale

I G-SII pubblicano su base annuale i valori degli indicatori utilizzati per la determinazione del loro punteggio conformemente al metodo di individuazione di cui all'articolo 131 della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 442

Informativa sulle esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione

Per quanto riguarda le esposizioni al rischio di credito e al rischio di diluizione, gli enti pubblicano le seguenti informazioni:

a)

l'ambito di applicazione e le definizioni di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate a fini contabili dagli enti e le eventuali differenze fra la definizione di “crediti scaduti” e “default” a fini contabili e regolamentari;

b)

la descrizione degli approcci e dei metodi adottati per determinare le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche;

c)

informazioni sull'ammontare e sulla qualità delle esposizioni in bonis, deteriorate e oggetto di misure di tolleranza per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio, compresi le relative riduzioni di valore accumulate, gli accantonamenti, le variazioni negative del valore equo dovute al rischio di credito e gli importi delle garanzie reali e finanziarie ricevute;

d)

un'analisi dello scadenziamento della contabilizzazione delle esposizioni scadute;

e)

i valori contabili lordi delle esposizioni in stato di default e di quelle non in stato di default, le rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche accumulate, le riduzioni accumulate a fronte di tali esposizioni e i valori contabili netti nonché la loro distribuzione per area geografica e settore e per prestiti, titoli di debito ed esposizioni fuori bilancio;

f)

le variazioni dell'importo lordo delle esposizioni in e fuori bilancio in stato di default, compresi, come minimo, informazioni sui saldi di apertura e di chiusura di tali esposizioni, l'importo lordo di qualsiasi esposizione ritornata in bonis o soggetta a riduzione;

g)

la ripartizione di prestiti e titoli di debito in funzione della durata residua.

Articolo 443

Informativa sulle attività vincolate e non vincolate

Gli enti pubblicano informazioni relative alle proprie attività vincolate e non vincolate. A tal fine, gli enti utilizzano il valore contabile per classe di esposizioni ripartito per qualità di attività e l'importo totale del valore contabile vincolato e non vincolato. La pubblicazione delle informazioni sulle attività vincolate e non vincolate non palesa l'assistenza di liquidità di ultima istanza erogata dalle banche centrali.

Articolo 444

Informativa sull'uso del metodo standardizzato

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, pubblicano le seguenti informazioni per ciascuna delle classi di esposizioni di cui all'articolo 112:

a)

le denominazioni delle ECAI e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte, nonché le ragioni di eventuali modifiche in ordine a tali scelte nell'arco del periodo di informativa;

b)

le classi di esposizioni per le quali ogni ECAI o agenzia per il credito all'esportazione è utilizzata;

c)

la descrizione del processo impiegato per trasferire i rating del credito relativi all'emittente o all'emissione ad elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;

d)

l'associazione del rating esterno di ciascuna ECAI o agenzia per il credito all'esportazione prescelta alle ponderazioni del rischio corrispondenti alle classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2. Non è necessario pubblicare tali informazioni ove gli enti rispettino l'associazione normale pubblicata dall'ABE;

e)

i valori delle esposizioni, con e senza attenuazione del rischio di credito, associati a ciascuna classe di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, per classe di esposizione, nonché i valori delle esposizioni dedotti dai fondi propri.

Articolo 445

Informativa sull'esposizione al rischio di mercato

Gli enti che calcolano i loro requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettere b) e c), pubblicano tali requisiti separatamente per ciascun rischio ivi menzionato. Inoltre, i requisiti di fondi propri per il rischio specifico di tasso di interesse relativo a posizioni verso la cartolarizzazione sono pubblicati separatamente.

Articolo 446

Informativa sulla gestione del rischio operativo

Gli enti pubblicano le seguenti informazioni sulla propria gestione del rischio operativo:

a)

i metodi per la valutazione dei requisiti di fondi propri relativi al rischio operativo che l'ente può applicare;

b)

ove l'ente ne faccia uso, la descrizione della metodologia di cui all'articolo 312, paragrafo 2, ivi compresa una descrizione dei fattori interni ed esterni di rilievo presi in considerazione nel metodo avanzato di misurazione adottato dall'ente;

c)

in caso di utilizzo parziale, l'ambito di applicazione e la copertura delle diverse metodologie impiegate.

Articolo 447

Informativa sulle metriche principali

Gli enti pubblicano le seguenti metriche principali in formato tabulare:

a)

la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri calcolati a norma dell'articolo 92;

b)

l'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3;

c)

se del caso, l'importo e la composizione dei fondi propri aggiuntivi che gli enti sono tenuti a detenere a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE;

d)

il requisito combinato di riserva di capitale che gli enti sono tenuti a detenere a norma del titolo VII, capo 4, della direttiva 2013/36/UE;

e)

il coefficiente di leva finanziaria e la misura dell'esposizione complessiva calcolati conformemente all'articolo 429;

f)

le seguenti informazioni in relazione al proprio coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:

i)

la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;

ii)

la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;

iii)

le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;

g)

le seguenti informazioni in relazione al proprio requisito di finanziamento stabile netto, calcolato a norma della parte sei, titolo IV:

i)

il coefficiente netto di finanziamento stabile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;

ii)

il finanziamento stabile disponibile alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;

iii)

il finanziamento stabile richiesto alla fine di ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;

h)

i propri coefficienti di fondi propri e passività ammissibili, nonché i loro componenti, numeratore e denominatore, calcolati a norma degli articoli 92 bis e 92 ter e ripartiti, se del caso, a livello di ciascun gruppo soggetto a risoluzione.

Articolo 448

Informativa sulle esposizioni al rischio di tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione

1.   A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti pubblicano le seguenti informazioni quantitative e qualitative sui rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle loro attività esterne al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 84 e all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE:

a)

le variazioni del valore economico del capitale proprio calcolate in base ai sei scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;

b)

le variazioni dei proventi da interessi netti calcolate in base ai due scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE per il periodo di informativa corrente e quello precedente;

c)

la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, lettere b) e c), della direttiva 2013/36/UE, utilizzate per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo;

d)

la spiegazione della rilevanza delle misure del rischio pubblicate ai sensi delle lettere a) e b) e delle eventuali variazioni significative di tali misure del rischio dalla precedente data di riferimento per l'informativa;

e)

la descrizione delle modalità secondo cui gli enti definiscono, misurano, attenuano e controllano il rischio di tasso di interesse delle proprie attività esterne al portafoglio di negoziazione ai fini della revisione che le autorità competenti effettuano a norma dell'articolo 84 della direttiva 2013/36/UE, ivi compresi:

i)

la descrizione delle specifiche misure del rischio che gli enti applicano per valutare le variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti;

ii)

la descrizione delle principali ipotesi di modellizzazione e parametriche utilizzate nei sistemi interni di misurazione degli enti che differiscano dalle ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all'articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE, ai fini del calcolo delle variazioni del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti, comprese le motivazioni di tali differenze;

iii)

la descrizione degli scenari di shock relativi ai tassi di interesse che gli enti utilizzano per stimare il rischio di tasso di interesse;

iv)

il riconoscimento dell'effetto delle coperture a fronte di tali rischi di tasso di interesse, comprese le coperture interne che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 106, paragrafo 3;

v)

la descrizione della frequenza della valutazione del rischio di tasso di interesse;

f)

la descrizione delle strategie globali di gestione e attenuazione di tali rischi;

g)

la data di scadenza media e massima per la revisione delle condizioni assegnata ai depositi non vincolati.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo e al paragrafo 1, lettera e), punti da i) a iv), del presente articolo non si applicano agli enti che utilizzano la metodologia standardizzata o il metodo standardizzato semplificato di cui all'articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.

Articolo 449

Informativa sulle esposizioni in posizioni verso la cartolarizzazione

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5, o i requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 337 o 338 pubblicano le informazioni seguenti separatamente per le attività inserite nel loro portafoglio di negoziazione e per quelle esterne al portafoglio di negoziazione:

a)

la descrizione delle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, compresa la gestione del rischio e gli obiettivi di investimento in relazione a tali attività, il loro ruolo nelle operazioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione, se utilizzano la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS) definita all'articolo 242, punto 10, e la misura in cui essi ricorrono a operazioni di cartolarizzazione al fine di trasferire a terzi il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate, con, ove applicabile, una descrizione separata della loro politica dei trasferimento del rischio della cartolarizzazione sintetica;

b)

il tipo di rischi ai quali sono esposti nelle loro attività di cartolarizzazione e ricartolarizzazione in base al rango delle pertinenti posizioni verso la cartolarizzazione distinguendo tra posizioni STS e non-STS e:

i)

il rischio mantenuto nelle operazioni a cui essi stessi hanno dato origine;

ii)

il rischio a cui sono esposti in relazione alle operazioni cui hanno dato origine terzi;

c)

i metodi per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio da essi applicati alle loro attività di cartolarizzazione, ivi compresi i tipi di posizioni verso la cartolarizzazione a cui si applica ogni metodo e con una distinzione tra posizioni STS e non-STS;

d)

l'elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione che rientrano in una delle seguenti categorie, con la descrizione dei tipi delle loro esposizioni verso tali società, compresi i contratti derivati:

i)

società veicolo per la cartolarizzazione che acquisiscono le esposizioni create dagli enti;

ii)

società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;

iii)

società veicolo per la cartolarizzazione e altri soggetti giuridici a cui gli enti forniscono servizi relativi alla cartolarizzazione, quali servizi di consulenza, di amministrazione delle attività o di gestione;

iv)

società veicolo per la cartolarizzazione incluse nell'ambito del consolidamento regolamentare degli enti;

e)

l'elenco di tutti i soggetti giuridici in relazione ai quali gli enti hanno comunicato di aver fornito un supporto conformemente alla parte tre, titolo II, capo 5;

f)

l'elenco dei soggetti giuridici affiliati agli enti e che investono in cartolarizzazioni create dagli enti o in posizioni verso la cartolarizzazione emesse da società veicolo per la cartolarizzazione promosse dagli enti;

g)

la sintesi delle loro politiche contabili per le attività di cartolarizzazione, ivi compresa, se del caso, la distinzione tra posizioni verso la cartolarizzazione e posizioni verso la ricartolarizzazione;

h)

le denominazioni delle ECAI utilizzate per le cartolarizzazioni e le tipologie di esposizioni per le quali ciascuna agenzia è usata;

i)

dove applicabile, la descrizione del metodo della valutazione interna di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, ivi compresi la struttura della procedura di valutazione interna e la relazione tra la valutazione interna e i rating esterni della ECAI pertinente comunicati in conformità della lettera h), i meccanismi di controllo della procedura di valutazione interna, ivi compresa l'analisi dell'indipendenza, dell'affidabilità e del riesame della procedura di valutazione interna, i tipi di esposizioni alle quali è applicata la procedura di valutazione interna e i fattori di stress utilizzati per determinare i livelli del supporto di credito;

j)

separatamente per il portafoglio di negoziazione e quello di non negoziazione, il valore contabile delle esposizioni cartolarizzate, comprese informazioni sull'eventuale trasferimento da parte degli enti di un rischio di credito significativo a norma degli articoli 244 e 245 per cui gli enti agiscono in qualità di cedenti, promotori o investitori, separatamente per le cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e per le operazioni STS e non-STS e ripartite per tipo di esposizioni cartolarizzate;

k)

per le attività esterne al portafoglio di negoziazione, le seguenti informazioni:

i)

l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di cedenti o promotori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche e tra esposizioni verso la cartolarizzazione ed esposizioni verso la ricartolarizzazione, separatamente per le posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;

ii)

l'importo aggregato delle posizioni verso la cartolarizzazione laddove gli enti agiscano in qualità di investitori e le relative attività ponderate per il rischio e i requisiti patrimoniali, per metodo regolamentare, comprese le esposizioni dedotte dai fondi propri o ponderate per il rischio al 1 250 %, suddiviso tra cartolarizzazioni tradizionali e sintetiche, posizioni verso la cartolarizzazione e la ricartolarizzazione, e posizioni STS e non-STS, e ulteriormente suddiviso in un numero significativo di fattori di ponderazione del rischio o di fasce di requisiti patrimoniali e per metodo utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali;

l)

per le esposizioni cartolarizzate dall'ente, l'importo delle esposizioni in stato di default e l'importo delle rettifiche di valore su crediti specifiche effettuate dall'ente nel periodo corrente, entrambi suddivisi per tipo di esposizione.

Articolo 449 bis

Informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance

A decorrere dal 28 giugno 2022, i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE, pubblicano informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione di cui all'articolo 98, paragrafo 8, della direttiva 2013/36/UE.

Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su base annua il primo anno e, successivamente, due volte all'anno.

Articolo 450

Informativa sulla politica di remunerazione

1.   Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in merito alla loro politica e alle loro pratiche di remunerazione per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti:

a)

informazioni relative al processo decisionale seguito per definire la politica di remunerazione, nonché il numero di riunioni tenute dal principale organo preposto alla vigilanza sulle remunerazioni durante l'esercizio, comprese, se del caso, informazioni sulla composizione e sul mandato del comitato per le remunerazioni, il consulente esterno dei cui servizi ci si è avvalsi per definire la politica di remunerazione e il ruolo delle parti interessate;

b)

informazioni sul collegamento tra la remunerazione e le performance del personale;

c)

le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l'aggiustamento per il rischio, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;

d)

i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2013/36/UE;

e)

informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione;

f)

i principali parametri e le motivazioni di qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria;

g)

informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per area di business;

h)

informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio degli enti, con indicazione dei seguenti elementi:

i)

gli importi della remunerazione riconosciuta per l'esercizio, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e variabile, e il numero dei beneficiari;

ii)

gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e la parte differita;

iii)

gli importi della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l'importo che matura nel corso dell'esercizio e l'importo che maturerà negli esercizi successivi;

iv)

l'importo della remunerazione differita che matura nel corso dell'esercizio versato nel corso dell'esercizio stesso, e ridotto mediante correzioni delle performance;

v)

i premi facenti parte della remunerazione variabile assegnati durante l'esercizio e il numero dei beneficiari;

vi)

i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio;

vii)

gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l'esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;

i)

il numero di persone che sono state remunerate con 1 milione di EUR o più per esercizio, con la remunerazione tra 1 e 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 500 000 EUR e con la remunerazione pari o superiore a 5 milioni di EUR ripartita in fasce di pagamento di 1 milione di EUR;

j)

a richiesta dello Stato membro pertinente o dell'autorità competente, la remunerazione complessiva per ciascun membro dell'organo di amministrazione o dell'alta dirigenza;

k)

informazioni sull'eventuale applicazione all'ente di una deroga di cui all'articolo 94, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE.

Ai fini della lettera k) del primo comma del presente paragrafo, gli enti che beneficiano di tale deroga indicano se la deroga si applica in base all'articolo 94, paragrafo 3, lettera a) o lettera b), della direttiva 2013/36/UE. Essi indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.

2.   Per i grandi enti sono inoltre messe a disposizione del pubblico le informazioni quantitative sulla remunerazione dell'organo di amministrazione collettiva di cui al presente articolo, distinguendo tra i membri esecutivi e non esecutivi.

Gli enti rispettano le disposizioni di cui al presente articolo, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15).

Articolo 451

Informativa sul coefficiente di leva finanziaria

1.   Per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente all'articolo 429 e la gestione del rischio di leva finanziaria eccessiva, gli enti soggetti alla parte sette pubblicano le seguenti informazioni:

a)

il coefficiente di leva finanziaria e le modalità di applicazione, da parte degli enti, dell'articolo 499, paragrafo 2;

b)

la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, nonché la riconciliazione della misura dell'esposizione complessiva con le pertinenti informazioni divulgate nel bilancio pubblicato;

c)

se applicabile, l'importo delle esposizioni calcolato conformemente all'articolo 429, paragrafo 8, e all'articolo 429 bis, paragrafo 1, e del coefficiente di leva finanziaria adeguato calcolato in conformità dell'articolo 429 bis, paragrafo 7;

d)

la descrizione dei processi utilizzati per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva;

e)

la descrizione dei fattori che hanno avuto un impatto sul coefficiente di leva finanziaria durante il periodo cui si riferisce il coefficiente di leva finanziaria pubblicato.

2.   Gli enti creditizi pubblici di sviluppo, quali definiti all'articolo 429 bis, paragrafo 2, pubblicano il coefficiente di leva finanziaria senza l'adeguamento della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 bis, paragrafo 1, primo comma.

3.   In aggiunta al paragrafo 1, lettere a) e b), i grandi enti pubblicano il coefficiente di leva finanziaria e la ripartizione della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, in base alle medie calcolate a norma dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7.

Articolo 451 bis

Informativa sui requisiti in materia di liquidità

1.   Gli enti soggetti alla parte sei pubblicano informazioni sul loro coefficiente di copertura della liquidità, sul loro coefficiente netto di finanziamento stabile e sulla loro gestione del rischio di liquidità conformemente al presente articolo.

2.   Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente di copertura della liquidità calcolato a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1:

a)

la media o, se del caso, le medie del loro coefficiente di copertura della liquidità sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa;

b)

la media o, se del caso, le medie delle attività liquide totali, dopo l'applicazione dei pertinenti scarti di garanzia, incluse nella riserva di liquidità a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della composizione di tale riserva di liquidità;

c)

le medie dei deflussi e degli afflussi di liquidità e dei deflussi netti di liquidità calcolati a norma dell'atto delegato di cui all'articolo 460, paragrafo 1, sulla base delle osservazioni a fine mese nel corso degli ultimi 12 mesi, per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa, nonché la descrizione della loro composizione.

3.   Gli enti pubblicano le seguenti informazioni in relazione al loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolato a norma della parte sei, titolo IV:

a)

i dati di fine trimestre del loro coefficiente netto di finanziamento stabile calcolati conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 2, per ogni trimestre del pertinente periodo di informativa;

b)

una panoramica dell'importo del finanziamento stabile disponibile calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3;

c)

una panoramica dell'importo del finanziamento stabile richiesto calcolato conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4.

4.   Gli enti pubblicano i dispositivi, i sistemi, i processi e le strategie posti in essere per individuare, misurare, gestire e monitorare il loro rischio di liquidità ai sensi dell'articolo 86 della direttiva 2013/36/UE.

TITOLO III

REQUISITI DI IDONEITÀ PER L'IMPIEGO DI PARTICOLARI STRUMENTI O METODOLOGIE

Articolo 452

Informativa sull'uso del metodo IRB per il rischio di credito

Gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio avvalendosi del metodo IRB per il rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

a)

l'autorizzazione dell'autorità competente all'uso del metodo o all'applicazione del processo di transizione;

b)

per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147, la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni soggetta al metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, o al metodo IRB di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, e la parte di ciascuna classe di esposizioni soggetta a un piano di introduzione. Nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti pubblicano separatamente la percentuale del valore dell'esposizione complessiva di ciascuna classe di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.

c)

i meccanismi di controllo per i sistemi di rating nelle varie fasi dello sviluppo, dei controlli e delle modifiche dei modelli, che includono informazioni su:

i)

la relazione fra la funzione di gestione del rischio e la funzione di audit interno;

ii)

la revisione del sistema di rating;

iii)

la procedura per garantire l'indipendenza della funzione responsabile del riesame dei modelli dalle funzioni responsabili dello sviluppo di questi ultimi;

iv)

la procedura per garantire l'affidabilità delle funzioni responsabili dello sviluppo e del riesame dei modelli;

d)

il ruolo delle funzioni coinvolte nell'elaborazione, approvazione e successiva modifica dei modelli di rischio di credito;

e)

l'ambito di applicazione e i principali contenuti delle relazioni relative ai modelli di rischio di credito;

f)

la descrizione del processo di rating interno per classe di esposizione, compreso il numero dei modelli fondamentali utilizzati riguardo a ciascun portafoglio e una breve discussione delle principali differenze tra modelli nello stesso portafoglio, che copra:

i)

le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della PD che includono informazioni sul modo di stima delle PD per i portafogli a basso default, se esistono livelli di regolamentazione e le cause delle differenze osservate fra PD e tassi di default effettivi almeno per gli ultimi tre periodi;

ii)

ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida della LGD, come i metodi per calcolare la LGD in caso di recessione, il modo di stima delle LGD per i portafogli a basso default e il lasso di tempo fra l'evento qualificato come default e la chiusura dell'esposizione;

iii)

ove applicabile, le definizioni, i metodi e i dati per la stima e la convalida dei fattori di conversione, comprese le ipotesi impiegate nella derivazione di queste variabili;

g)

se del caso, le seguenti informazioni per ciascuna classe di esposizioni di cui all'articolo 147:

i)

le esposizioni in bilancio lorde;

ii)

i valori delle esposizioni fuori bilancio prima di aver applicato il fattore di conversione pertinente;

iii)

la loro esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito;

iv)

ogni modello, parametro o dato che sia utile alla comprensione della ponderazione del rischio e gli importi dell'esposizione al rischio che ne risultano distribuiti su un numero di classi di debitori (compreso il default) sufficiente a consentire una differenziazione significativa del rischio di credito;

v)

separatamente per le classi di esposizioni in relazione a cui gli enti sono stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e per le esposizioni per cui gli enti non utilizzano tali stime, i valori di cui ai punti da i) a iv) oggetto di tale autorizzazione;

h)

le stime degli enti riguardo alle PD a fronte del tasso di default effettivo per ciascuna classe di esposizioni su un periodo più lungo, con indicazione separata dell'intervallo della PD, degli equivalenti del rating esterno, della PD media ponderata e aritmetica, del numero dei debitori al termine dell'anno precedente e dell'anno esaminato, del numero di debitori in default, compresi quelli nuovi, e della media annua del tasso storico di default.

Ai fini della lettera b) del presente articolo, gli enti utilizzano il valore dell'esposizione quale definito all'articolo 166.

Articolo 453

Informativa sull'uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito

Gli enti che utilizzano tecniche di attenuazione del rischio di credito pubblicano le informazioni seguenti:

a)

le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio e un'indicazione della misura in cui gli enti ricorrono alla compensazione;

b)

le caratteristiche fondamentali delle politiche e dei processi in materia di valutazione e gestione delle garanzie reali ammissibili;

c)

la descrizione dei principali tipi di garanzie reali accettate dall'ente per attenuare il rischio di credito;

d)

per le garanzie e i derivati su crediti utilizzati come protezione del credito, le principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati su crediti e il loro merito di credito utilizzati per ridurre i requisiti patrimoniali, esclusi quelli utilizzati nel quadro di strutture di cartolarizzazione sintetica;

e)

le informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati;

f)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio conformemente al metodo standardizzato o al metodo IRB, il valore dell'esposizione complessiva non coperto dalla protezione del credito ammissibile e il valore dell'esposizione complessiva coperto da una protezione del credito ammissibile dopo aver applicato le rettifiche per volatilità; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per prestiti e titoli di debito e comprende una ripartizione delle esposizioni in stato di default;

g)

il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione e l'incidenza delle tecniche di attenuazione del rischio di credito con e senza effetto di sostituzione;

h)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, il valore delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio per classe di esposizione prima e dopo aver applicato i fattori di conversione e l'eventuale attenuazione del rischio di credito associata;

i)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo standardizzato, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il rapporto tra tale importo dell'esposizione ponderato per il rischio e il valore dell'esposizione dopo aver applicato il corrispondente fattore di conversione e l'attenuazione del rischio di credito associata all'esposizione; l'informativa di cui alla presente lettera si effettua separatamente per ciascuna classe di esposizioni;

j)

per gli enti che calcolano gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo il metodo IRB, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio prima e dopo il riconoscimento dell'effetto di attenuazione del rischio di credito dei derivati su crediti; nel caso in cui siano stati autorizzati ad utilizzare LGD e fattori di conversione propri per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, gli enti provvedono all'informativa di cui alla presente lettera separatamente per le classi di esposizioni oggetto di tale autorizzazione.

Articolo 454

Informativa sull'uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo

Gli enti che utilizzano i metodi avanzati di misurazione di cui agli articoli da 321 a 324 per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo pubblicano una descrizione dell'uso che essi fanno dell'assicurazione e di altri meccanismi di trasferimento del rischio ai fini dell'attenuazione di tale rischio.

Articolo 455

Uso di modelli interni per il rischio di mercato

Gli enti che calcolano i requisiti patrimoniali conformemente all'articolo 363 pubblicano le informazioni seguenti:

a)

per ciascun subportafoglio coperto:

i)

le caratteristiche dei modelli usati;

ii)

laddove applicabile, per i modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione, le metodologie utilizzate e i rischi misurati tramite un modello interno, inclusa la descrizione del metodo utilizzato dall'ente per determinare gli orizzonti di liquidità, le metodologie utilizzate per realizzare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in linea con le norme di robustezza richieste e i metodi utilizzati per la convalida del modello;

iii)

la descrizione delle prove di stress applicate al subportafoglio;

iv)

la descrizione dei metodi usati per effettuare test retrospettivi e per convalidare l'accuratezza e la coerenza dei modelli interni e dei processi interni di modellizzazione;

b)

la portata dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente;

c)

la descrizione dell'ambito e delle metodologie per l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 104 e 105;

d)

il valore massimo, minimo e medio dei seguenti elementi:

i)

i dati giornalieri del VaR nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;

ii)

i dati del VaR in condizione di stress nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;

iii)

le misure di rischio per i rischi incrementali di default e di migrazione e per il rischio specifico del portafoglio di negoziazione di correlazione nel corso del periodo di segnalazione e al termine di tale periodo;

e)

gli elementi del requisito di fondi propri come specificato all'articolo 364;

f)

l'orizzonte medio di liquidità ponderato per ogni subportafoglio coperto dai modelli interni per i rischi incrementali di default e di migrazione e per la negoziazione di correlazione;

g)

il raffronto dei dati giornalieri del VaR a fine giornata con le variazioni di un giorno del valore del portafoglio entro la fine del successivo giorno lavorativo e l'analisi di ogni importante deviazione nel corso del periodo di segnalazione.

(*15)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

120)

all'articolo 456, è aggiunta la lettera seguente:

«k)

modifiche agli obblighi di informativa di cui alla parte otto, titoli II e III, per tenere conto di sviluppi o cambiamenti per quanto concerne le norme internazionali in materia di informativa.»;

121)

all'articolo 457, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

la parte due e l'articolo 430 soltanto a seguito di sviluppi in materia di principi contabili o di altri requisiti che tengano conto degli atti legislativi dell'Unione.»;

122)

l'articolo 458 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l'autorità designata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo riscontra variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico nel sistema finanziario che possono avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro e che, secondo tale autorità, non possono essere affrontate mediante gli altri strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE in maniera tanto efficace quanto mediante l'attuazione di misure nazionali più rigorose, l'autorità in parola notifica opportunamente tale fatto alla Commissione e al CERS. Il CERS trasmette tempestivamente la notifica al Parlamento europeo, al Consiglio e all'ABE.

La notifica è corredata dei documenti seguenti e include, ove opportuno, pertinenti prove quantitative e qualitative riguardanti:

a)

le variazioni di intensità del rischio macroprudenziale o sistemico;

b)

i motivi per cui tali variazioni potrebbero rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale o per l'economia reale;

c)

una spiegazione dei motivi per cui l'autorità ritiene che gli strumenti macroprudenziali di cui agli articoli 124 e 164 del presente regolamento e agli articoli 133 e 136 della direttiva 2013/36/UE siano meno indicati ed efficaci per affrontare detti rischi rispetto ai progetti di misure nazionali di cui alla lettera d) del presente paragrafo;

d)

i progetti di misure nazionali per gli enti autorizzati a livello nazionale, o per un comparto di tali enti, volte ad attenuare le variazioni di intensità del rischio e riguardanti:

i)

il livello dei fondi propri di cui all'articolo 92;

ii)

i requisiti per le grandi esposizioni di cui all'articolo 392 e agli articoli da 395 a 403;

iii)

i requisiti in materia di liquidità di cui alla parte sei;

iv)

le ponderazioni dei rischi per far fronte alle bolle speculative nel settore degli immobili residenziali e degli immobili non residenziali;

v)

gli obblighi di informativa al pubblico di cui alla parte otto;

vi)

il livello della riserva di conservazione del capitale di cui all'articolo 129 della direttiva 2013/36/UE; o

vii)

le esposizioni all'interno del settore finanziario;

e)

una spiegazione dei motivi per cui le autorità designate conformemente al paragrafo 1 ritengono che tali progetti di misure siano adeguati, efficaci e proporzionati per affrontare la situazione; e

f)

una valutazione del probabile impatto positivo o negativo dei progetti di misure sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro interessato.»;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Il potere di adottare un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali di cui al paragrafo 2, lettera d), è conferito al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, il CERS e l'ABE trasmettono il proprio parere riguardo alle questioni di cui alle lettere da a) a f) di detto paragrafo al Consiglio, alla Commissione e allo Stato membro interessato.

Tenendo nella massima considerazione i pareri di cui al secondo comma e qualora vi siano motivi validi, solidi e circostanziati per ritenere che la misura avrà sul mercato interno conseguenze negative maggiori dei benefici in termini di stabilità finanziaria derivanti da una riduzione del rischio macroprudenziale o sistemico individuato, la Commissione può, entro un mese, proporre al Consiglio un atto di esecuzione inteso a respingere i progetti di misure nazionali.

In mancanza di una proposta della Commissione entro tale termine di un mese, lo Stato membro interessato può immediatamente adottare i progetti di misure nazionali per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

Il Consiglio si pronuncia sulla proposta della Commissione entro un mese dal ricevimento della proposta e motiva la decisione di respingere o non respingere i progetti di misure nazionali.

Il Consiglio respinge i progetti di misure nazionali solo se ritiene che non siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti:

a)

le variazioni d'intensità del rischio macroprudenziale o sistemico sono tali da rappresentare una minaccia per la stabilità finanziaria a livello nazionale;

b)

gli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE sono meno indicati o efficaci rispetto ai progetti di misure nazionali per affrontare il rischio macroprudenziale o sistemico individuato;

c)

i progetti di misure nazionali non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario o su parti dello stesso in altri Stati membri o nell'Unione nel suo insieme, costituendo o creando un ostacolo al funzionamento del mercato interno; e

d)

la questione riguarda un solo Stato membro.

La valutazione del Consiglio tiene conto del parere del CERS e dell'ABE ed è basata sulle prove presentate, conformemente al paragrafo 2, dall'autorità designata conformemente al paragrafo 1.

In mancanza di un atto di esecuzione del Consiglio che respinge i progetti di misure nazionali entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione, lo Stato membro interessato può adottare le misure ed applicarle per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente.

5.   Altri Stati membri possono riconoscere le misure adottate conformemente al presente articolo e applicarle agli enti autorizzati a livello nazionale che hanno succursali o esposizioni situate nello Stato membro autorizzato ad applicare la misura.»;

c)

i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9.   Prima della scadenza dell'autorizzazione concessa conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro interessato, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione e può adottare, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 4, una nuova decisione per prorogare il periodo di applicazione delle misure nazionali fino a un massimo di altri due anni ogni volta. Dopo la prima proroga la Commissione, in consultazione con il CERS e l'ABE, riesamina la situazione almeno ogni due anni.

10.   Nonostante la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 9 del presente articolo, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare al massimo del 25 %, oltre quelle previste dal presente regolamento, le ponderazioni dei rischi per le esposizioni individuate al paragrafo 2, lettera d), punti vi) e vii), del presente articolo, e ridurre al massimo del 15 % il limite delle grandi esposizioni di cui all'articolo 395 per un periodo di non oltre due anni o fino alla cessazione del rischio macroprudenziale o sistemico, se precedente, purché siano soddisfatti le condizioni e gli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.»;

123)

l'articolo 460 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati a norma dell'articolo 462 per precisare in dettaglio il requisito generale di cui all'articolo 412, paragrafo 1. Gli atti delegati adottati conformemente al presente paragrafo si fondano sugli elementi da segnalare conformemente alla parte sei, titolo II, e all'allegato III, e precisano in quali circostanze le autorità competenti devono imporre agli enti livelli specifici di afflussi e deflussi al fine di riflettere i rischi specifici ai quali essi sono esposti e rispetta le soglie di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

In particolare, alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati che precisino i requisiti dettagliati in materia di liquidità ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, degli articoli da 411 a 416, 419, 422, 425, 428 bis, 428 septies, 428 octies, degli articoli da 428 undecies, a 428 quindecies, degli articoli 428 septdecies, 428 novodecies, 428 vicies, 428 quatervicies, 428 duotricies, 428 quatertricies, 428 quintricies, 428 octotricies e 451 bis.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 462 che modifica l'elenco di prodotti o servizi di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 2, se ritiene che le attività e le passività direttamente connesse ad altri prodotti o servizi soddisfino le condizioni di cui all'articolo 428 septies, paragrafo 1.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al primo comma entro il 28 giugno 2024.»;

124)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 461 bis

Metodo standardizzato alternativo per il rischio di mercato

Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 430 ter, paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 462 per modificare il presente regolamento apportando aggiustamenti tecnici agli articoli 325 sexies, da 325 octies a 325 undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, da 325 triquadragies a 325 septquadragies, 325 novoquadragies e 325 unquinquagies, e specificare il fattore di ponderazione del rischio della categoria 11 di cui all'articolo 325 quintricies, tabella 4, e dei fattori di ponderazione del rischio delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 quintricies, nonché la correlazione delle obbligazioni garantite emesse da enti creditizi in paesi terzi a norma dell'articolo 325 septricies del metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, tenendo conto delle evoluzioni delle norme di regolamentazione internazionali.

La Commissione adotta l'atto delegato di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2019.»;

125)

l'articolo 462 è sostituito dal seguente:

«Articolo 462

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 28 giugno 2013.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 244, paragrafo 6, all'articolo 245, paragrafo 6, agli articoli da 456 a 460 e all'articolo 461 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016“Legiferare meglio”.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 6, dell'articolo 245, paragrafo 6, degli articoli da 456 a 460 e dell'articolo 461 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

126)

all'articolo 471, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 49, paragrafo 1, nel periodo a decorrere dal 31 dicembre 2018 fino al 31 dicembre 2024, gli enti possono scegliere di non dedurre le partecipazioni in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) ed e);

b)

le autorità competenti ritengono adeguato il livello dei controlli del rischio e delle procedure di analisi finanziaria specificamente adottate dall'ente ai fini del controllo sugli investimenti nell'impresa o nella società di partecipazione;

c)

le partecipazioni dell'ente nell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa non superano il 15 % degli strumenti di capitale primario di classe 1 emessi da tale soggetto assicurativo al 31 dicembre 2012 e nel periodo dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2024;

d)

l'importo delle partecipazioni non dedotto non supera l'importo detenuto negli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'impresa di assicurazione, impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa al 31 dicembre 2012.»;

127)

l'articolo 493 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE e che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 31 dicembre 2006 (*16).

(*16)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;"

b)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

esposizioni dell'ente, comprese le partecipazioni e altri tipi di detenzioni, nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell'impresa madre o di sue filiazioni e le partecipazioni qualificate, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale l'ente è soggetto, conformemente al presente regolamento, alla direttiva 2002/87/CE o a norme equivalenti in vigore in un paese terzo; le esposizioni che non soddisfanno tali criteri, siano esse esentate o meno dall'applicazione dell'articolo 395, paragrafo 1, del presente regolamento sono trattate come esposizioni verso terzi;»;

128)

l'articolo 494 è sostituito dal seguente:

«Articolo 494

Disposizioni transitorie riguardanti il requisito di fondi propri e passività ammissibili

1.   In deroga all'articolo 92 bis, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 gli enti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII soddisfano costantemente i seguenti requisiti di fondi propri e passività ammissibili:

a)

un coefficiente basato sul rischio del 16 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4;

b)

un coefficiente non basato sul rischio del 6 %, che rappresenta i fondi propri e le passività ammissibili dell'ente espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4.

2.   In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, dal 27 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 la misura in cui gli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, possono essere inclusi negli elementi di passività ammissibili è pari al 2,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4.

3.   In deroga all'articolo 72 ter, paragrafo 3, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione valuta per la prima volta la conformità alla condizione di cui alla lettera c) di detto paragrafo, le passività sono considerate strumenti di passività ammissibili fino a un importo complessivo che non supera, fino al 31 dicembre 2021, il 2,5 % e, dopo tale data, il 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere a) e b).»;

129)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 494 bis

Clausola grandfathering per le emissioni mediante società veicolo

1.   In deroga all'articolo 52, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;

b)

gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

c)

i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

2.   In deroga all'articolo 63, gli strumenti di capitale non emessi direttamente da un ente sono considerati strumenti di classe 2 fino al 31 dicembre 2021 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le condizioni di cui all'articolo 63, paragrafo 1, ad eccezione di quella che prevede che gli strumenti siano emessi direttamente dall'ente;

b)

gli strumenti sono emessi per il tramite di un soggetto nel quadro del consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2;

c)

i proventi sono immediatamente a disposizione dell'ente senza limitazione e in una forma che soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 494 ter

Clausola grandfathering per gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili

1.   In deroga agli articoli 51 e 52, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti aggiuntivi di classe 1 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 51 e 52, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p), q) e r).

2.   In deroga agli articoli 62 e 63, gli strumenti emessi prima del 27 giugno 2019 sono considerati strumenti di classe 2 al massimo fino al 28 giugno 2025, se soddisfano le condizioni di cui agli articoli 62 e 63, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 63, lettere n), o) e p).

3.   In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera a), le passività emesse prima del 27 giugno 2019 sono considerate elementi di passività ammissibili se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 ter, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera b), punto ii), e all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere da f) a m).»;

130)

l'articolo 497 è sostituito dal seguente:

«Articolo 497

Requisiti in materia di fondi propri per le esposizioni verso CCP

1.   Quando una controparte centrale di un paese terzo chiede il riconoscimento a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, gli enti possono considerare detta CCP come una QCCP a partire dalla data in cui ha presentato la domanda di riconoscimento all'ESMA e fino a una delle date seguenti:

a)

se la Commissione ha già adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP e tale atto di esecuzione è entrato in vigore, due anni dopo la data di presentazione della domanda;

b)

se la Commissione non ha ancora adottato un atto di esecuzione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 in relazione al paese terzo nel quale è stabilita la CCP o se tale atto di esecuzione non è ancora entrato in vigore, la prima delle date seguenti:

i)

due anni dopo la data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione;

ii)

per le CCP che hanno presentato la domanda dopo il 27 giugno 2019, due anni dopo la data di presentazione della domanda;

iii)

per le CCP che hanno presentato la domanda prima del 27 giugno 2019, il 28 giugno 2021.

2.   Fino alla scadenza del termine indicato al paragrafo 1 del presente articolo, se una CCP di cui a detto paragrafo non dispone di un fondo di garanzia e non ha concluso un accordo vincolante con i suoi partecipanti diretti che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se fossero contributi prefinanziati, l'ente sostituisce la formula prevista all'articolo 308, paragrafo 2, per il calcolo del requisito di fondi propri con la formula seguente:

Formula

dove:

Formula

=

requisito di fondi propri;

KCCP

=

il capitale ipotetico del QCCP comunicato all'istituto dal QCCP ai sensi dell'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

DFCCP

=

le risorse finanziarie prefinanziate della controparte centrale comunicate all'istituzione dalla controparte centrale conformemente all'articolo 50 quater del regolamento (UE) n. 648/2012;

i

=

l'indice che individua il partecipante diretto;

IMi

=

il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i; e

IM

=

l'importo totale del margine iniziale comunicato all'ente dalla CCP in conformità all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   In circostanze eccezionali, ove risulti necessario e proporzionato per evitare perturbazioni dei mercati finanziari internazionali, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione e fatta salva la procedura di esame di cui all'articolo 464, paragrafo 2, una decisione per prorogare una volta, di dodici mesi, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

131)

all'articolo 498, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento od operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all'allegato I, sezione C, punti 5, 6, 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.»;

132)

all'articolo 499, il paragrafo 3 è abrogato;

132)

gli articoli 500 e 501 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 500

Correzione in caso di vendite su larga scala

1.   In deroga all'articolo 181, paragrafo 1, lettera a), un ente può correggere le proprie stime delle LGD compensando in parte o del tutto l'effetto delle vendite su larga scala di esposizioni in stato di default sulle LGD effettive fino alla differenza tra la media delle LGD stimate per le esposizioni comparabili in stato di default che non sono state liquidate in via definitiva e la media delle LGD effettive, anche sulla base delle perdite effettive dovute a vendite su larga scala, non appena sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'ente ha informato l'autorità competente di un piano indicante l'entità, la composizione e le date delle vendite delle esposizioni in stato di default;

b)

le date delle vendite delle esposizioni in stato di default sono successive al 23 novembre 2016 ma non posteriori al 28 giugno 2022;

c)

l'importo cumulativo delle esposizioni in stato di default vendute a partire dalla data delle prime vendite in conformità del piano di cui alla lettera a) ha superato il 20 % dell'importo cumulativo di tutti i default osservati a partire dalla data della prima vendita di cui alle lettere a) e b).

La correzione di cui al primo comma può essere effettuata soltanto fino al 28 giugno 2022 e i suoi effetti possono durare fintantoché le esposizioni corrispondenti sono incluse nelle stime della LGD dell'ente.

2.   Quando è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c), gli enti informano senza ritardo l'autorità competente.

Articolo 501

Rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default

1.   Gli enti rettificano gli importi ponderati per il rischio delle esposizioni non in stato di default verso una PMI (RWEA), che sono calcolati in conformità della parte tre, titolo II, capo 2 o 3, a seconda dei casi, in conformità della seguente formula:

Formula

dove:

RWEA*

=

RWEA rettificato da un fattore di sostegno alle PMI; e

E*

=

importo totale, ivi comprese eventuali esposizioni in stato di default, dovuto all'ente, alle sue filiazioni, alle sue imprese madri o ad altre filiazioni di tali imprese madri, ad esclusione però dei crediti o dei crediti potenziali garantiti da immobili residenziali, dalla PMI o dal gruppo di clienti connessi della PMI.

2.   Ai fini del presente articolo,

a)

l'esposizione verso una PMI è inclusa nella classe delle esposizioni al dettaglio o nelle classi delle esposizioni verso imprese o garantite da ipoteche su beni immobili;

b)

una PMI è definita conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*17). Tra i criteri elencati nell'articolo 2 dell'allegato di tale raccomandazione, si tiene conto soltanto del fatturato annuo;

c)

gli enti adottano misure ragionevoli per determinare correttamente E* e ottenere le informazioni di cui alla lettera b).

(*17)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;"

134)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 501 bis

Rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali

1.   I requisiti di fondi propri per il rischio di credito calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, sono moltiplicati per un fattore di 0,75 purché l'esposizione soddisfi tutti i seguenti criteri:

a)

l'esposizione è inclusa nella classe delle esposizioni verso imprese o nella classe delle esposizioni da finanziamenti specializzati, ad esclusione delle esposizioni in stato di default;

b)

l'esposizione è verso un soggetto creato ad hoc per finanziare od operare strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali;

c)

la fonte di rimborso dell'obbligazione è rappresentata, per non meno dei due terzi del suo importo, dal reddito generato dalle attività finanziate piuttosto che dall'autonoma capacità di una più ampia impresa commerciale, ovvero da sussidi, sovvenzioni o finanziamenti forniti da uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);

d)

il debitore è in grado di adempiere le sue obbligazioni finanziarie anche in condizioni di forte stress pertinenti per il rischio inerente al progetto;

e)

i flussi finanziari che il debitore genera sono prevedibili e coprono tutti i rimborsi futuri nel corso della durata del prestito;

f)

il rischio di rifinanziamento dell'esposizione è basso o adeguatamente attenuato, tenendo conto di eventuali sussidi, sovvenzioni o finanziamenti da parte di uno o più degli enti elencati al paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii);

g)

le condizioni contrattuali forniscono ai prestatori un elevato grado di protezione, che comprende le tutele seguenti:

i)

se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, gli accordi contrattuali includono disposizioni che tutelano in modo efficace i prestatori contro le perdite derivanti dalla cessazione del progetto ad opera della parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore;

ii)

il debitore dispone di sufficienti fondi di riserva integralmente coperti da disponibilità liquide o altri meccanismi finanziari con garanti con un rating elevato per coprire il fabbisogno in termini di riserva per imprevisti e di capitale di esercizio per tutta la vita utile dell'attività di cui alla lettera b) del presente paragrafo;

iii)

i prestatori hanno un sostanziale controllo sulle attività e sul reddito generato dal debitore;

iv)

i prestatori hanno il beneficio della garanzia nella misura consentita dalla legge vigente sotto forma di attività e contratti fondamentali per l'attività infrastrutturale o dispongono di meccanismi alternativi per garantire la loro posizione;

v)

ai prestatori sono concessi in garanzia strumenti di capitale tali da consentire loro di assumere il controllo del soggetto in caso di default;

vi)

è limitato l'uso dei flussi di cassa operativi netti dopo i pagamenti obbligatori generati dal progetto a fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni debitorie;

vii)

vi sono restrizioni contrattuali alla capacità del debitore di svolgere attività che possano ledere gli interessi dei prestatori, tra cui il divieto di emettere nuovo debito senza il consenso dei detentori del debito esistenti;

h)

l'obbligazione è di rango superiore (senior) rispetto a tutti gli altri crediti diversi da quelli di legge e dai crediti delle controparti in derivati;

i)

se il debitore è nella fase di costruzione, l'investitore in strumenti di capitale soddisfa i criteri indicati di seguito, oppure, qualora vi sia più di un investitore in strumenti di capitale, il gruppo di investitori in strumenti di capitale nel suo complesso soddisfa i criteri indicati di seguito:

i)

gli investitori in strumenti di capitale possiedono una notevole esperienza nella supervisione efficace di progetti infrastrutturali, la solidità finanziaria e le competenze pertinenti;

ii)

gli investitori in strumenti di capitale presentano un basso rischio di default, oppure sussiste un basso rischio di perdite significative per il debitore a seguito del loro default;

iii)

esistono meccanismi adeguati per allineare gli interessi degli investitori in strumenti di capitale con gli interessi dei prestatori;

j)

il debitore dispone di garanzie adeguate per assicurare il completamento del progetto nel rispetto delle specifiche, del bilancio o della data di completamento concordati, comprese anche solide garanzie di buon fine o il coinvolgimento di un costruttore esperto, così come adeguate disposizioni contrattuali che prevedano le penali del caso;

k)

i rischi operativi, se rilevanti, sono gestiti adeguatamente;

l)

il debitore utilizza una tecnologia e una progettazione collaudate;

m)

sono stati ottenuti tutti i necessari permessi e autorizzazioni;

n)

il debitore utilizza derivati solo a fini di attenuazione del rischio;

o)

il debitore ha condotto una valutazione per stabilire se le attività finanziate contribuiscono ai seguenti obiettivi ambientali:

i)

mitigazione dei cambiamenti climatici;

ii)

adattamento ai cambiamenti climatici;

iii)

uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

iv)

transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti;

v)

prevenzione e controllo dell'inquinamento;

vi)

protezione degli ecosistemi sani.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), i flussi di cassa generati sono considerati prevedibili solo se una parte considerevole delle entrate soddisfa le seguenti condizioni:

a)

è soddisfatto uno dei seguenti criteri:

i)

le entrate sono basate sulla disponibilità;

ii)

le entrate sono soggette a regolamentazione del tasso di rendimento;

iii)

le entrate sono soggette a contratto prendi o paghi (take-or-pay);

iv)

il livello della produzione o l'uso e il prezzo soddisfano individualmente uno dei seguenti criteri:

sono regolamentati;

sono fissati contrattualmente;

sono sufficientemente prevedibili in ragione del basso rischio legato alla domanda;

b)

se le entrate del debitore non sono finanziate da pagamenti da parte di un numero elevato di utenti, la parte che si impegna ad acquistare i beni o servizi forniti dal debitore è uno dei soggetti seguenti:

i)

una banca centrale, un'amministrazione centrale, un'amministrazione regionale o un'autorità locale, a condizione che sia loro attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli 114 e 115 o che sia loro attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;

ii)

un organismo del settore pubblico, a condizione che gli sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 20 % a norma dell'articolo 116 o che gli sia attribuito un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;

iii)

una banca multilaterale di sviluppo di cui all'articolo 117, paragrafo 2;

iv)

un'organizzazione internazionale di cui all'articolo 118;

v)

una società a cui è stato assegnato un rating emesso da un'ECAI almeno nella classe di merito di credito 3;

vi)

un soggetto che è sostituibile senza variazioni significative del livello e della tempistica delle entrate.

3.   Gli enti segnalano ogni sei mesi alle autorità competenti l'importo totale delle esposizioni verso i soggetti responsabili di progetti infrastrutturali, calcolato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   La Commissione presenta, entro il 28 giugno 2022, una relazione sull'impatto dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento per i prestiti a soggetti responsabili di progetti infrastrutturali e trasmette tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

5.   Ai fini del paragrafo 4, l'ABE riferisce alla Commissione su quanto segue:

a)

l'analisi dell'evoluzione delle tendenze e delle condizioni sui mercati per quanto concerne i prestiti destinati ad infrastrutture e il finanziamento di progetti nel periodo di cui al paragrafo 4;

b)

l'analisi dell'effettiva rischiosità dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettera b), nel corso di un intero ciclo economico;

c)

la coerenza dei requisiti di fondi propri stabiliti dal presente regolamento con i risultati dell'analisi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

Articolo 501 ter

Deroga agli obblighi di segnalazione

In deroga all'articolo 430, nel periodo compreso tra la data di applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e la data del primo invio delle relazioni specificata nelle norme tecniche di attuazione di cui al suddetto articolo, un'autorità competente può rinunciare a imporre l'obbligo di comunicare le informazioni nel formato indicato nei modelli contenuti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 430, paragrafo 7, se tali modelli non sono stati aggiornati sulla base delle disposizioni del presente regolamento.»;

135)

nella parte dieci, dopo il titolo II, RELAZIONI E RIESAME, è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 501 quater

Trattamento prudenziale delle esposizioni relative a obiettivi ambientali e/o sociali

L'ABE, previa consultazione del CERS, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello della Commissione sulla finanza sostenibile, se un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali, sia giustificato. In particolare, l'ABE valuta:

a)

le metodologie per la valutazione dell'effettiva rischiosità delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali rispetto alla rischiosità di altre esposizioni;

b)

l'elaborazione di opportuni criteri per valutare i rischi fisici e i rischi di transizione, compresi i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;

c)

i potenziali effetti di un trattamento prudenziale dedicato delle esposizioni relative ad attività sostanzialmente associate a obiettivi ambientali e/o sociali sulla stabilità finanziaria e sui prestiti bancari nell'Unione.

L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 28 giugno 2025.

Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso.»;

136)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 504 bis

Strumenti di passività ammissibili detenuti

Entro il 28 giugno 2022, l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito agli importi e alla distribuzione fra gli enti individuati come G-SII o O-SII degli strumenti di passività ammissibili detenuti, nonché in merito ai possibili impedimenti alla risoluzione e al rischio di contagio in relazione a tali detenzioni.

Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, entro il 28 giugno 2023, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul trattamento adeguato di tali detenzioni, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso.»;

137)

l'articolo 507 è sostituito dal seguente:

«Articolo 507

Grandi esposizioni

1.   L'ABE controlla l'uso delle esenzioni di cui all'articolo 390, paragrafo 6, lettera b), all'articolo 400, paragrafo 1, lettere da f) a m), e all'articolo 400, paragrafo 2, lettera a), lettere da c) a g), lettere i), j) e k), ed entro il 28 giugno 2021 presenta alla Commissione una relazione che valuta l'impatto quantitativo che avrebbe l'abolizione di tali esenzioni o la fissazione di un limite al loro utilizzo. Detta relazione valuta, in particolare, per ciascuna esenzione prevista da tali articoli:

a)

il numero di grandi esposizioni esentate in ciascuno Stato membro;

b)

il numero degli enti che si avvalgono dell'esenzione in ciascuno Stato membro;

c)

l'importo aggregato delle esposizioni esentate in ciascuno Stato membro.

2.   Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 390, paragrafo 4, e all'articolo 401, paragrafo 2, in merito ai metodi per il calcolo del valore dell'esposizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, e in particolare l'esigenza di tenere conto delle modifiche delle norme internazionali che stabiliscono i metodi di tale calcolo.»;

138)

all'articolo 510, sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento legato ai contratti derivati elencati nell'allegato II e ai derivati su crediti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile, in particolare il rischio di finanziamento futuro per i contratti derivati di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, e presenta alla Commissione una relazione sull'opportunità di adottare un fattore di finanziamento stabile richiesto superiore o una misura più sensibile al rischio entro il 28 giugno 2024. Detta relazione valuta quanto meno:

a)

l'opportunità di distinguere tra i contratti derivati soggetti a marginazione e quelli non soggetti a marginazione;

b)

l'opportunità di abolire, incrementare o sostituire il requisito di cui all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, e all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2;

c)

l'opportunità di modificare più in generale il trattamento dei contratti derivati nel calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, di cui all'articolo 428 quinquies, all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4 e all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, all'articolo 428 novotricies, paragrafo 4, all'articolo 428 septquadragies, paragrafo 2, all'articolo 428 duoquinquagies, lettere a) e b), e all'articolo 428 terquinquagies, paragrafo 2, affinché rispecchi meglio il rischio di finanziamento connesso a tali contratti sull'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile;

d)

l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per i contratti derivati degli enti.

5.   Se le norme internazionali incidono sul trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile, la Commissione, se opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 4, di tali modifiche delle norme internazionali e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento dei contratti derivati elencati nell'allegato II e dei derivati su crediti ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.

6.   L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari e presenta alla Commissione una relazione sull'adeguatezza di tale trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:

a)

l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile superiori o inferiori alle operazioni di finanziamento tramite titoli con clienti finanziari nonché alle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari al fine di tener maggiormente conto del loro rischio di finanziamento nell'orizzonte di un anno del coefficiente netto di finanziamento stabile e dei possibili effetti di contagio tra clienti finanziari;

b)

l'opportunità di applicare il trattamento di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), alle operazioni di finanziamento tramite titoli garantite da altri tipi di attività;

c)

l'opportunità di applicare fattori di finanziamento stabile agli elementi fuori bilancio utilizzati in operazioni di finanziamento tramite titoli in alternativa al trattamento di cui all'articolo 428 septdecies, paragrafo 5;

d)

l'adeguatezza del trattamento asimmetrico tra le passività con durata residua inferiore a sei mesi fornite da clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile disponibile dello 0 % in conformità dell'articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera c), e le attività derivanti da operazioni con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari che sono soggetti a un fattore di finanziamento stabile richiesto dello 0 %, del 5 % o del 10 % in conformità dell'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), dell'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 428 tervicies, lettera b);

e)

l'impatto dell'introduzione di fattori di finanziamento stabile richiesto superiori o inferiori per le operazioni di finanziamento tramite titoli, in particolare quelle con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari, sulla liquidità di mercato delle attività ricevute come garanzia reale in tali operazioni, in particolare per quanto concerne obbligazioni sovrane e societarie;

f)

l'impatto delle modifiche proposte sull'ammontare del finanziamento stabile richiesto per le operazioni di tali enti, in particolare per le operazioni di finanziamento tramite titoli con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari nei casi in cui in tali operazioni siano ricevute obbligazioni sovrane come garanzie.

7.   Entro 28 giugno 2024, la Commissione, ove opportuno e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 6, di qualsiasi norma internazionale e della diversità del settore bancario nell'Unione, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle operazioni di finanziamento tramite titoli, comprese le attività ricevute o cedute in tali operazioni, e il trattamento delle operazioni non garantite con durata residua inferiore a sei mesi con clienti finanziari ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, se essa lo ritiene opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.

8.   Entro il 28 giugno 2025, i fattori di finanziamento stabile richiesto applicati alle operazioni di cui all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), all'articolo 428 vicies, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 428 tervicies, lettera b), sono innalzati rispettivamente dallo 0 % al 10 %, dal 5 % al 15 % e dal 10 % al 15 %, salvo diversamente specificato in un atto legislativo adottato sulla base di una proposta della Commissione, a norma del paragrafo 7 del presente articolo.

9.   L'ABE controlla l'ammontare del finanziamento stabile richiesto a copertura del rischio di finanziamento connesso alle detenzioni da parte di enti di titoli destinati a coprire contratti derivati. L'ABE presenta una relazione in merito all'adeguatezza del trattamento entro il 28 giugno 2023. Detta relazione valuta quanto meno:

a)

il possibile impatto del trattamento sulla capacità degli investitori di conseguire un'esposizione ad attività e l'impatto del trattamento sull'offerta di credito nell'Unione dei mercati dei capitali;

b)

l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di strumenti derivati che sono finanziati, in tutto o in parte, dal margine iniziale;

c)

l'opportunità di applicare requisiti adeguati di finanziamento stabile ai titoli detenuti a copertura di derivati che non sono finanziati dal margine iniziale.

10.   Entro il 28 giugno 2023 o ad un anno di distanza da un accordo relativo a norme internazionali sviluppato dal CBVB, se precedente, la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto della relazione di cui al paragrafo 9, di qualsiasi norma internazionale elaborata dal CBVB, della diversità del settore bancario nell'Unione e degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità per modificare le disposizioni riguardanti il trattamento delle detenzioni da parte degli enti di titoli destinati a coprire contratti derivati ai fini del calcolo del coefficiente netto di finanziamento stabile di cui alla parte sei, titolo IV, ove lo ritenga opportuno tenuto conto dell'impatto del trattamento vigente sul coefficiente netto di finanziamento stabile degli enti e al fine di tenere in maggiore considerazione il rischio di finanziamento connesso a tali operazioni.

11.   L'ABE valuta se sarebbe giustificato ridurre il fattore di finanziamento stabile richiesto per le attività utilizzate per fornire servizi di compensazione e di regolamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio o le attività utilizzate per fornire operazioni di finanziamento di metalli preziosi come l'oro, l'argento, il platino e il palladio per una durata pari o inferiore a 180 giorni. L'ABE presenta la sua relazione alla Commissione entro il 28 giugno 2021.»;

139)

l'articolo 511 è sostituito dal seguente:

«Articolo 511

Leva finanziaria

1.   Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui seguenti aspetti:

a)

se sia opportuno introdurre un coefficiente di leva finanziaria addizionale per gli O-SII; e

b)

se la definizione e il calcolo della misura dell'esposizione complessiva di cui all'articolo 429, paragrafo 4, ivi compreso il trattamento delle riserve della banca centrale, siano appropriati.

2.   Ai fini della relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme convenute a livello internazionale. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.»;

140)

l'articolo 513 è sostituito dal seguente:

«Articolo 513

Norme macroprudenziali

1.   Entro il 30 giugno 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione verifica, previa consultazione del CERS e dell'ABE, se le norme macroprudenziali contenute nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano sufficienti ad attenuare i rischi sistemici nei settori, nelle regioni e negli Stati membri, valutando tra l'altro:

a)

se gli attuali strumenti macroprudenziali di cui al presente regolamento e alla direttiva 2013/36/UE siano efficaci, efficienti e trasparenti;

b)

se la copertura e i livelli possibili di sovrapposizione tra diversi strumenti macroprudenziali intesi a far fronte a rischi analoghi nel presente regolamento e nella direttiva 2013/36/UE siano adeguati, proponendo, se del caso, nuove norme macroprudenziali;

c)

come le norme convenute a livello internazionale per gli enti di importanza sistemica interagiscono con le disposizioni del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, proponendo, se del caso, nuove norme che tengano conto di tali norme convenute a livello internazionale;

d)

se altri tipi di strumenti, come gli strumenti relativi ai debitori, debbano essere aggiunti agli strumenti macroprudenziali previsti dal presente regolamento e dalla direttiva 2013/36/UE per integrare gli strumenti patrimoniali e consentire un utilizzo armonizzato degli strumenti nel mercato unico, prendendo in considerazione se le definizioni armonizzate di tali strumenti e la comunicazione dei relativi dati a livello di Unione siano un requisito essenziale per l'introduzione di tali strumenti;

e)

se il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, debba essere esteso agli enti a rilevanza sistemica diversi dai G-SII, se la sua calibrazione debba essere diversa da quella per i G-SII e se essa debba dipendere dal livello di rilevanza sistemica dell'ente;

f)

se la reciprocità volontaria attuale delle misure macroprudenziali debba essere trasformata in reciprocità obbligatoria e se l'attuale quadro del CERS sulla reciprocità volontaria costituisca una base adeguata a tal fine;

g)

come le autorità macroprudenziali competenti a livello di Unione e nazionali possano essere dotate di strumenti per affrontare i nuovi rischi sistemici emergenti derivanti dalle esposizioni degli enti creditizi verso il settore non bancario, in particolare dai mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei derivati, dal settore della gestione delle attività e dal settore assicurativo.

2.   Entro il 31 dicembre 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione, sulla base della consultazione con il CERS e l'ABE, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al paragrafo 1 e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

141)

l'articolo 514 è sostituito dal seguente:

«Articolo 514

Metodo di calcolo del valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati

1.   Entro il 28 giugno 2023, l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'impatto e la calibrazione relativa dei metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5, per calcolare il valore delle esposizioni delle operazioni in strumenti derivati.

2.   Sulla base della relazione dell'ABE, la Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa per modificare i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 3, 4 e 5.»;

142)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 518 bis

Riesame delle disposizioni in materia di cross-default

Entro il 28 giugno 2022, la Commissione riesamina e valuta se sia opportuno richiedere che le passività ammissibili possano essere sottoposte al bail-in senza attivare clausole di cross-default in altri contratti, al fine di rafforzare per quanto possibile l'efficacia dello strumento di bail-in e di valutare se debba essere inclusa un'altra disposizione in materia di no-cross-default che faccia riferimento alle passività ammissibili nelle condizioni o nei contratti che disciplinano altre passività. Ove opportuno, la relazione e la valutazione sono corredate di una proposta legislativa.»;

143)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 519 ter

Requisiti di fondi propri per il rischio di mercato

1.   Entro il 30 settembre 2019 l'ABE presenta una relazione concernente l'impatto, sugli enti dell'Unione, delle norme internazionali per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

2.   Entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenendo conto dei risultati della relazione di cui al paragrafo 1, e delle norme internazionali e dei metodi di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di una proposta legislativa, sulle modalità di attuazione delle norme internazionali relative ad adeguati requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.»;

144)

nella parte dieci è inserito il seguente titolo:

«TITOLO II BIS

ATTUAZIONE DELLE NORME

Articolo 519 quater

Strumento per la conformità

1.   L'ABE sviluppa uno strumento elettronico inteso a facilitare l'osservanza da parte degli enti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE, nonché delle norme tecniche di regolamentazione, delle norme tecniche di attuazione, degli orientamenti e dei modelli adottati per l'attuazione del presente regolamento e di tale direttiva.

2.   Lo strumento di cui al paragrafo 1 consente a ogni ente come minimo di:

a)

individuare rapidamente le pertinenti disposizioni da rispettare in relazione alle proprie dimensioni e al proprio modello aziendale;

b)

seguire le modifiche apportate agli atti legislativi e alle disposizioni di attuazione, agli orientamenti e ai modelli relativi.»;

145)

l'allegato II è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 50 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Una CCP calcola il capitale ipotetico come segue:

Formula

dove:

KCCP

=

il capitale ipotetico;

i

=

l'indice che individua il partecipante diretto;

EADi

=

l'importo dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto i, comprese le operazioni del partecipante diretto stesso con la CCP, le operazioni dei clienti garantite dal partecipante diretto e tutti i valori delle garanzie reali detenute dalla CCP, incluso il contributo prefinanziato del partecipante diretto al fondo di garanzia, a fronte di tali operazioni, per quanto concerne la valutazione alla fine della data di segnalazione regolamentare prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;

RW

=

un fattore di ponderazione del rischio del 20 %; e

coefficiente di capitale

=

8 %.»;

2)

l'articolo 50 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 50 ter

Regole generali per il calcolo di KCCP

Ai fini del calcolo di KCCP di cui all'articolo 50 bis, paragrafo 2, si applica alle disposizioni seguenti:

a)

le CCP calcolano il valore delle esposizioni nei confronti dei loro partecipanti diretti come segue:

i)

per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore secondo il metodo di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, dello stesso regolamento, utilizzando un periodo con rischio di margine di 10 giorni lavorativi;

ii)

per le esposizioni derivanti dai contratti e dalle operazioni elencate all'articolo 301, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore (EADi) utilizzando la formula seguente:

EADi = max{EBRMi – IMi – DFi; 0}

dove:

EADi

=

il valore dell'esposizione;

i

=

l'indice che individua il partecipante diretto;

EBRMi

=

il valore dell'esposizione prima dell'attenuazione del rischio, che è pari al valore dell'esposizione della CCP verso il partecipante diretto il derivante da tutti i contratti e le operazioni con tale partecipante diretto, calcolato senza tener conto delle garanzie reali fornite dal partecipante diretto;

IMi

=

il margine iniziale costituito presso la CCP dal partecipante diretto i;

DFi

=

il contributo prefinanziato al fondo di garanzia del partecipante diretto i.

Tutti i valori della presente formula si riferiscono alla valutazione in chiusura di seduta, prima dell'ultimo adeguamento dei margini di variazione giornalieri;

iii)

per le situazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, secondo comma, terza frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP calcolano il valore delle operazioni di cui alla prima frase di tale comma applicando la formula di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo e stabiliscono EBRMi conformemente alla parte tre, titolo V, dello stesso regolamento.

b)

per gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, gli insiemi di attività soggette a compensazione corrispondono a quelli definiti all'articolo 272, punto 4, dello stesso regolamento;

c)

una CCP che ha esposizioni verso una o più CCP tratta tali esposizioni come esposizioni verso partecipanti diretti e include nel calcolo di KCCP margini o contributi prefinanziati ricevuti da dette CCP;

d)

una CCP che ha con i suoi partecipanti diretti un accordo contrattuale vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale ricevuto dai suoi partecipanti diretti come se si trattasse di contributi prefinanziati, considera tale margine iniziale come contributo prefinanziato ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1 e non come margine iniziale;

e)

se la garanzia reale è detenuta a fronte di un conto contenente più di uno dei tipi di contratti e operazioni di cui all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le CCP ripartiscono il margine iniziale fornito dai loro partecipanti diretti o clienti, a seconda dei casi, in proporzione agli EAD dei rispettivi tipi di contratti e operazioni calcolati conformemente alla lettera a) del presente paragrafo, senza tener conto del margine iniziale nel calcolo;

f)

le CCP che hanno più di un fondo di garanzia effettuano il calcolo separatamente per ciascun fondo di garanzia;

g)

nel caso in cui un partecipante diretto fornisca servizi di compensazione dei clienti, e le operazioni e la garanzia reale dei clienti del partecipante diretto siano detenute in sottoconti separati delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP effettuano il calcolo dell'EADi separatamente per ogni sottoconto e calcolano l'EADi totale del partecipante diretto come somma degli EAD dei sottoconti dei clienti e l'EAD del sottoconto delle attività per conto proprio del partecipante diretto;

h)

ai fini della lettera f), se il DFi non è ripartito tra i sottoconti dei clienti e i sottoconti delle attività per conto proprio del partecipante diretto, le CCP assegnano il DFi per sottoconto secondo la rispettiva frazione che il margine iniziale di detto sottoconto rappresenta rispetto al totale del margine iniziale fornito dal partecipante diretto o per il conto del partecipante diretto;

i)

le CCP non effettuano il calcolo in conformità dell'articolo 50 bis, paragrafo 2, se il fondo di garanzia copre soltanto le operazioni in contante.

Ai fini della lettera a), punto ii), del presente articolo, per calcolare il valore dell'esposizione la CCP utilizza il metodo di cui all'articolo 223 del regolamento (UE) n. 575/2013 con le rettifiche di vigilanza per volatilità di cui all'articolo 224 dello stesso regolamento.»;

3)

all'articolo 50 quater, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono abrogate;

4)

all'articolo 50 quinquies, la lettera c) è abrogata;

5)

all'articolo 89, il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:

«5 bis.   Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP di cui al suddetto articolo include tra le informazioni che comunica ai sensi dell'articolo 50 quater, paragrafo 1, del presente regolamento, l'importo totale del margine iniziale, secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013, che ha ricevuto dai suoi partecipanti diretti, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

la CCP non dispone di un fondo di garanzia;

b)

la CCP non ha con i suoi partecipanti diretti un accordo vincolante che le consente di utilizzare in tutto o in parte il margine iniziale da essi ricevuto come se si trattasse di contributi prefinanziati.»

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021, con le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 8:

3.   I punti seguenti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 27 giugno 2019:

a)

il punto 1), contenente le disposizioni riguardanti l'ambito di applicazione e i poteri di vigilanza;

b)

il punto 2), contenente le definizioni, a meno che non facciano riferimento esclusivamente a disposizioni che si applicano a norma del presente articolo a partire da una data differente, nel qual caso esse si applicano a decorrere da tale data;

c)

il punto 3), lettera b), il punto 6), lettera c), il punto 8), il punto 9), per quanto riguarda l'articolo 13 del regolamento (UE) n. 575/2013, il punto 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, i punti da 14), a 17), i punti da 19 a 44, il punto 47, i punti 128 e 129, contenenti le disposizioni relative ai fondi propri e quelle relative all'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri e passività ammissibili;

d)

il punto 9), per quanto riguarda le disposizioni sull'impatto delle nuove norme relative alla cartolarizzazione previste all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 575/2013;

e)

il punto 57), contenente le disposizioni riguardanti i fattori di ponderazione del rischio per le banche multilaterali di sviluppo, e il punto 58), contenente di cui le disposizioni riguardanti i fattori di ponderazione del rischio per le organizzazioni internazionali;

f)

il punto 53), per quanto riguarda l'articolo 104 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, i punti 89) e 90), il punto 118, per quanto riguarda l'articolo 430 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, il punto 124, contenente le disposizioni riguardanti gli obblighi di segnalazione per il rischio di mercato;

g)

il punto 130), contenente le disposizioni riguardanti i requisiti di fondi propri per le esposizioni verso CCP;

h)

il punto 133), solo per quanto riguarda le disposizioni riguardanti le vendite su larga scala di cui all'articolo 500 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

i)

il punto 134, per quanto riguarda l'articolo 501 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente le disposizioni sulla rinuncia alla comunicazione dei dati;

j)

il punto 144), contenente le disposizioni sullo strumento per la conformità;

k)

le disposizioni per le quali occorre che le autorità europee di vigilanza o il CERS presentino alla Commissione progetti di norme tecniche di regolamentazione o di attuazione e relazioni, le disposizioni a norma delle quali la Commissione è tenuta ad elaborare relazioni, nonché le disposizioni che conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati o atti di esecuzione, le disposizioni riguardanti il riesame e le proposte legislative e le previsioni a norma delle quali le autorità europee di vigilanza sono tenute a adottare orientamenti, vale a dire il punto 2, lettera b); il punto 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 18, lettera b); il punto 31), per quanto riguarda l'articolo 72 ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 38, per quanto riguarda l'articolo 78 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 57, lettera b); il punto 60, per quanto riguarda l'articolo 124, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 63, per quanto riguarda l'articolo 132 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 67, per quanto riguarda l'articolo 164, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 74, per quanto riguarda l'articolo 277, paragrafi 5 e 279 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 89, per quanto riguarda l'articolo 325, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 90, per quanto riguarda l'articolo 325 duovicies, paragrafo 5, l'articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, l'articolo 325 triquadragies, paragrafo 3, l'articolo 325 triquinquagies, paragrafi 8 e 9, l'articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7, l'articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, l'articolo 325 novoquinquagies, paragrafo 9, l'articolo 325 sexagies, paragrafo 4, l'articolo 325 unsexagies, paragrafo 3, l'articolo 325 quatersexagies, paragrafo 3, l'articolo 325 novosexagies, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 93, per quanto riguarda l'articolo 390, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 575/2013;

il punto 94; il punto 96, per quanto riguarda l'articolo 394, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 98, lettera b); il punto 104, per quanto riguarda l'articolo 403, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 109, lettera b); il punto 111, lettera b); il punto 118, per quanto riguarda l'articolo 430, paragrafi 7 e 8, 430 ter, paragrafo 6, e 430 quater del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 119, per quanto riguarda l'articolo 432, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 123; il punto 124; il punto 125; il punto 134, per quanto riguarda l'articolo 501 bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; il punto 135; il punto 136; il punto 137; il punto 138; il punto 139; il punto 140; il punto 141; il punto 142; e il punto 143.

Fatta salva la lettera f) del primo comma, le disposizioni riguardanti l'informativa e le segnalazioni si applicano a decorrere dalla data di applicazione del requisito a cui fanno riferimento l'informativa o le segnalazioni.

4.   I punti seguenti dell'articolo 1 del presente regolamento si applicano dal 28 dicembre 2020:

a)

il punto 6) lettere a), b) e d) e i punti 7) e 12), per quanto riguarda l'articolo 18, paragrafi da 1 a 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, contenenti le disposizioni sul consolidamento prudenziale;

b)

il punto 60), contenente le disposizioni sulle esposizioni garantite da ipoteche su beni immobili, il punto 67), contenente le disposizioni sulle perdite in caso di inadempimento (loss given default), e il punto 122), contenente le disposizioni sul rischio macroprudenziale o sistemico identificato a livello di uno Stato membro.

5.   Il punto 46), lettera b, dell'articolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni sull'introduzione del nuovo requisito sui fondi propri per i G-SII si applica dal 1o gennaio 2022.

6.   Il punto 53), solo con riguardo all'articolo 104 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, e i punti 55) e 69) dell'articolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni riguardanti l'introduzione dei nuovi requisiti di fondi propri per il rischio di mercato si applicano a decorrere dal 28 giugno 2023.

7.   Il punto 18) dell'articolo 1 del presente regolamento, solo per quanto riguarda l'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente la disposizione riguardante l'esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di software valutate prudentemente si applica a decorrere da 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

8.   Il punto 126) dell'articolo 1 del presente regolamento, contenente le disposizioni sull'esenzione dalle deduzioni delle partecipazioni azionarie si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  GU C 50 del 9.2.2018, pag. 80.

(7)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(8)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(9)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(10)  Direttiva 2010/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (GU L 329 del 14.12.2010, pag. 3).

(11)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(12)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(13)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato II è così modificato:

1)

al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

opzioni su tassi di interesse;»

2)

al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

opzioni su valute;»

3)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Contratti di natura analoga a quelli di cui al punto 1, lettere da a) ad e), e al punto 2, lettere da a) a d), del presente allegato, concernenti altri elementi o indici di riferimento, ivi compresi almeno tutti gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4 a 7, 9, 10 e 11, della direttiva 2014/65/UE non altrimenti compresi nel punto 1 o 2 del presente allegato.».

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/226


REGOLAMENTO (UE) 2019/877 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase ad essa immediatamente successiva, tali enti possano continuar a svolgere le funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti, ossia fondi pubblici, o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015«Verso il completamento dell'Unione bancaria» la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentisse di attuare la disciplina TLAC nel diritto europeo entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

(2)

L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione, così come a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (entità). Poiché la disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti ed entità stabiliti nell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune. A livello operativo, il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 (5), mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato MREL, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014, modificato dal presente regolamento, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente a quelle del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle direttive 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e della direttiva 2014/59/UE.

(3)

L'assenza di norme armonizzate negli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione (SRM) per quanto riguarda l'attuazione della disciplina TLAC crea costi supplementari e incertezza giuridica e rende più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti e le entità transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello dell'Unione determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti e dalle entità per conformarsi ai vigenti requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero variare notevolmente tra gli Stati membri partecipanti al SRM. È pertanto necessario eliminare tali ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme armonizzate per quanto riguarda l'attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata del presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

(4)

In linea con la disciplina TLAC, il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe continuare a riconoscere sia la strategia di risoluzione basata sia su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry — SPE), sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry — MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione all'entità che potrebbe essere risolta. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE potrebbero essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti a risoluzione»). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi introdurre i concetti di «entità soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo in modo da imporre esplicitamente al Comitato di risoluzione unico («Comitato») di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.

(5)

Il Comitato dovrebbe garantire che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi nel caso di risoluzione con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente, come previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014.

(6)

Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e delle entità con quelli previsti dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'ente o dell'entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da entrambe le misurazioni.

(7)

Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti nell'Unione, anche a livello globale, i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, fatti salvi tuttavia gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nel presente regolamento. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Viste tali condizioni, tali strumenti di debito dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità detengano fondi propri superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe di per sé incidere sulle decisioni relative alla determinazione del MREL. Inoltre, per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi parte del rispettivo MREL con fondi propri.

(8)

Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti vantati da creditori ordinari non garantiti (passività non subordinate), a meno che non soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui al presente regolamento. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, il Comitato dovrebbe poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subirebbero probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Il Comitato dovrebbe valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al MREL. Enti ed entità dovrebbero soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate nella misura necessaria ad impedire che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che tali creditori avrebbero altrimenti subito nella procedura normale di insolvenza.

(9)

Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dal Comitato ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla disciplina TLAC. Per le entità soggette a risoluzione dei G-SII, per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività superiori a 100 miliardi di EUR (banche di classe superiore), nonché per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività inferiori a 100 miliardi di EUR considerati dall'autorità nazionale di risoluzione suscettibili di presentare rischi sistemici in caso di dissesto, tenendo conto della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali per le passività ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, il Comitato dovrebbe poter imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

(10)

Su richiesta di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato dovrebbe essere in grado di ridurre la parte di MREL richiesta per soddisfare con i fondi propri e le altre passività subordinate fino a un limite che rappresenta la proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento. Conformemente al principio di proporzionalità, il Comitato dovrebbe poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e passività subordinate nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma di elementi di fondi propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti e delle entità di rispettare il requisito minimo del TLAC, del MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE, non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 come modificato dal presente regolamento, o la formula di cui al presente regolamento basata sui requisiti prudenziali del primo pilastro e del secondo pilastro e sul requisito combinato di riserva di capitale.

(11)

Per specifiche banche di classe superiore, il Comitato dovrebbe, a condizioni sottoposte alla valutazione del Comitato, limitare a una certa soglia il livello del requisito minimo di subordinazione, tenendo altresì conto del possibile rischio di incidere in maniera sproporzionata sul modello di business di tali enti. Detta limitazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità di fissare un requisito di subordinazione superiore a tale limite attraverso il requisito per la subordinazione ai sensi del secondo pilastro, fatte salve anche le condizioni applicabili a tale pilastro, sulla base di criteri alternativi, segnatamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, o la fattibilità e credibilità della strategia di risoluzione, o la rischiosità dell'ente.

(12)

Il MREL dovrebbe permettere agli enti e alle entità di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di essere ricapitalizzate dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione o nella risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. In base alla strategia di risoluzione che esse hanno scelto, il Comitato dovrebbe giustificare debitamente il livello del MREL imposto e dovrebbe rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Il livello di MREL imposto dovrebbe essere la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente o dell'entità, e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente o all'entità dopo la risoluzione, o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, di soddisfare i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica risultante dalle azioni di cui al piano di risoluzione.

(13)

Il Comitato dovrebbe poter aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente fiducia del mercato nell'ente o nell'entità dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente o all'entità di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, anche permettendo all'ente o all'entità di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso il livello della riserva per la fiducia del mercato, qualora sia sufficiente un livello inferiore a garantire una sufficiente fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare che, a seguito delle azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato.

(14)

In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (8), il Comitato dovrebbe esaminare la platea degli investitori in strumenti MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa degli strumenti MREL di un ente o di un'entità sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità di risoluzione. Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un'entità è detenuta da altri enti o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di una svalutazione o di una conversione potrebbero costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori, il Comitato dovrebbe poter raccomandare all'ente o all'entità di affrontare tale impedimento.

(15)

Per rafforzarne la possibilità di risoluzione, il Comitato dovrebbe poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. Tale MREL specifico per ente dovrebbe essere imposto qualora il requisito minimo TLAC non sia sufficiente per riassorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

(16)

Al momento di stabilire il livello del MREL, il Comitato dovrebbe tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente o dell'entità e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Il Comitato dovrebbe anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti o entità paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, il MREL degli enti o delle entità che non sono G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in modo sproporzionato dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.

(17)

In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti o le entità identificati come entità soggette a risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere obbligate, ai fini della conformità al MREL, a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore di creditori terzi che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venisse avviata la risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

(18)

Gli enti o le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali enti o entità dovrebbero provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso l'acquisizione diretta o indiretta di strumenti di fondi propri e di strumenti di passività ammissibili emesse dai predetti enti o entità e attraverso la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti o entità in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL che si applica agli enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti che si applicano alle entità soggette a risoluzione. Questo dovrebbe permettere al Comitato di risolvere un gruppo soggetto a risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente perturbatori del mercato. L'applicazione del MREL a enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta; in particolare, non dovrebbe modificare il rapporto di proprietà tra gli enti o entità e il loro gruppo soggetto a risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti o entità in questione.

(19)

Se sia l'entità soggetta a risoluzione sia l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato dovrebbe poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue filiazioni, attivabili quando siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere a elevata liquidità e presentare rischi minimi di credito e di mercato.

(20)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le autorità competenti possano, in presenza di determinate condizioni, derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale («gruppi cooperativi»). Per tener conto delle specificità di tali reti cooperative, il Comitato dovrebbe altresì poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica per tali enti creditizi e per l'organismo centrale in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro. Il Comitato dovrebbe inoltre poter considerare gli enti creditizi e l'organismo centrale un unico insieme ai fini della valutazione delle condizioni per la risoluzione, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà. Il Comitato dovrebbe essere in grado di garantire il rispetto del requisito MREL esterno del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme, in vari modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di ciascun gruppo, contando le passività ammissibili delle entità a cui, in conformità del piano di risoluzione, il Comitato impone di emettere strumenti ammissibili al MREL al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione.

(21)

Le autorità competenti, le autorità nazionali di risoluzione e il Comitato dovrebbero trattare e porre rimedio a eventuali violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire un ostacolo alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le procedure attuali volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate, per affrontare tempestivamente le eventuali violazioni. Il Comitato dovrebbe inoltre poter imporre agli enti o entità di modificare il profilo di durata degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti. Il Comitato dovrebbe inoltre poter vietare talune distribuzioni qualora ritenga che un ente o entità non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE se considerati in aggiunta al MREL.

(22)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d'impresa, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(23)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire norme uniformi ai fini del quadro dell'Unione di risanamento e risoluzione per enti ed entità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare il presente regolamento in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Per poter disporre del tempo necessario alla sua applicazione, il presente regolamento dovrebbe essere applicato a decorrere dal 28 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è modificato come segue:

1.

l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21)   “filiazioni”: una filiazione come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del regolamento (UE) n. 575/2013, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, dell'articolo 10, paragrafo 10, degli articoli da 12 a 12 duodecies, e degli articoli 21 e 53 del presente regolamento, ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 24 ter, lettera b) del presente paragrafo incluso, ove opportuno, gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l'articolo 12 septies, paragrafo 3 del presente regolamento;

21 bis)   filiazione significativa: una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

b)

sono inseriti i punti seguenti:

«24 bis)   “entità soggetta a risoluzione”: una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante individuata dal Comitato, in conformità dell'articolo 8, come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;

24 ter)   “gruppo soggetto a risoluzione”:

a)

un'entità soggetta a risoluzione insieme alle sue filiazioni che non siano:

i)

entità soggette a risoluzione esse stesse;

ii)

filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o

iii)

entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione conformemente al piano di risoluzione, e le loro filiazioni; o

b)

gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano un'entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;

24 quater)   “ente a rilevanza sistemica a livello globale” oppure “G-SII”: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

c)

è inserito il punto seguente:

«45 bis)   “capitale primario di classe 1”: il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;»

d)

al punto 48) il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

e)

il punto 49) è sostituito dal seguente:

«49)   “passività sottoponibili al bail-in”: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un'entità di cui all'articolo 2 e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 27, paragrafo 3;»;

f)

sono inseriti i punti seguenti:

«49 bis)

“passività ammissibili”: le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, se del caso, le condizioni di cui all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, e gli strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

49 ter)

“strumenti subordinati ammissibili” strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale regolamento;»;

g)

è aggiunto il punto seguente:

«55)   “requisito combinato di riserva di capitale”: requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.»;

2.

all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies;»;

3.

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità di cui al paragrafo 1.»;

b)

al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni per la risoluzione.

Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all'entità interessata.»;

c)

al paragrafo 9, le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:

«o)

i requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies e un termine per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 12 duodecies;

p)

laddove il Comitato applichi l'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, la tempistica per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 12 duodecies;»;

d)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzione del gruppo di cui al paragrafo 1, facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure da adottare nei riguardi:

a)

dell'impresa madre nell'Unione;

b)

delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;

c)

delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); e

d)

delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.

Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.»;

e)

al paragrafo 11, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

espone le azioni di risoluzione da avviare riguardo alle entità soggette a risoluzione negli scenari di cui al paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione nei confronti delle altre entità del gruppo, dell'impresa madre e degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;

a bis)

se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, espone le azioni di risoluzione da adottare in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:

i)

altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii)

altri gruppi soggetti a risoluzione;

b)

esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso, o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo, o da determinate entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;»;

f)

al paragrafo 12 sono aggiunti i commi seguenti:

«La revisione di cui al primo comma è effettuato dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21.

Nel fissare le scadenze di cui al paragrafo 9, lettere o) e p) del presente articolo, nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, il Comitato tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.»;

4.

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità soggette a risoluzione di tale gruppo evitando quanto più possibile conseguenze negative significative per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, inclusi instabilità finanziaria più ampia o eventi a livello sistemico nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Se non ritiene possibile la risoluzione di un gruppo, il Comitato lo notifica con tempestività all'ABE.

Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, il Comitato valuta la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo.»;

b)

al paragrafo 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«Entro due settimane dalla data di ricevimento di una relazione svolta in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, l'entità propone al Comitato possibili misure e una tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la conformità dell'entità o dell'impresa madre all'articolo 12 septies o 12 octies e al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:

i)

l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento; o

ii)

l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento.

Quando propone la tempistica per l'attuazione delle misure proposte di cui al secondo comma, l'entità tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono il rilevante impedimento in questione.»;

c)

il paragrafo 11 è modificato come segue:

i)

alle lettere i) e j), il termine «Articolo 12» è sostituito dai termini «articoli 12 septies e 12 octies»;

ii)

sono aggiunte le lettere seguenti:

«k)

imporre all'entità di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti di cui agli articoli 12 septies e 12 octies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies del presente regolamento espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;

l)

allo scopo di assicurare la costante uniformità all'articolo 12 septies o 12 octies, imporre all'entità di modificare il profilo di durata degli elementi seguenti:

i)

degli strumenti di fondi propri, previo accordo delle autorità competenti, inclusa la BCE, e

ii)

delle passività ammissibili di cui all'articolo 12 quater e all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a).»;

5.

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 10 bis

Potere di vietare talune distribuzioni

1.   Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement —“M-MDA”), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:

a)

effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;

b)

creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali, o di pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o

c)

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente all'autorità nazionale di risoluzione e al suo Comitato.

2.   Nella situazione di cui al paragrafo 1, il Comitato, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;

b)

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che essa soddisfi, in un futuro prevedibile, la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);

c)

la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;

d)

se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2 del presente regolamento, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato;

e)

se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisce il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.

Il Comitato ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese, finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.

3.   Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, se del caso esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:

a)

l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;

b)

la perturbazione di cui al punto a) non solo comporta la maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e passività ammissibili;

c)

la chiusura dei mercati di cui al punto b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie altre entità;

d)

la perturbazione di cui al punto a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e di passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o

e)

l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 porta a ricadute negative per una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.

Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, il Comitato notifica all'autorità competente, inclusa la BCE, se del caso, la sua decisione ed illustra la propria valutazione per iscritto.

Il Comitato ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.

4.   L'“M-MDA” è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'“M-MDA” è ridotto dall'importo derivante da qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).

5.   La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a)

tutti gli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;

più

b)

tutti gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c) del presente articolo;

meno

c)

gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.

6.   Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

d)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, espresso come percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

 

Formula

 

Formula

dove “Qn” = il numero del rispettivo quartile.»;

6.

l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014 è sostituito dai seguenti articoli:

«Articolo 12

Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, determina i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti a svalutazione e conversione, che devono essere soddisfatti in ogni momento dalle entità e dai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), o all'articolo 7, paragrafo 5, quando le condizioni per l'applicazione di tali paragrafi sono verificate.

2.   Le entità di cui al paragrafo 1, comprese le entità che fanno parte di gruppi, comunicano le informazioni conformemente all'articolo 45 decies, paragrafi 1, 2, e 4, della direttiva 2014/59/UE all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabilite.

L'autorità nazionale di risoluzione trasmette al Comitato senza indebiti ritardi le informazioni di cui al primo comma.

3.   Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, soggetti ai poteri di svalutazione e di conversione, che le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 31.

4.   Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 8.

5.   Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che le entità e i gruppi rispettino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascuna entità e gruppo a norma del paragrafo 1.

7.   Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti, e trasmette istruzioni, alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.

Articolo 12 bis

Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.

2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, 4 o 6, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuali:

a)

dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo del presente articolo calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 12 ter

Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o attraverso altri tipi di procedure previste per tali istituti attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE; e

b)

le procedure di cui alla lettera a) garantiscono che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2.   Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 1.

Articolo 12 quater

Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione

1.   Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

articolo 72 bis;

b)

articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e

c)

articolo 72 quater.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove il presente regolamento fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e stabilite in conformità della parte II, titolo I, capo 5 bis dello stesso regolamento.

2.   Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il valore nominale della passività derivante dal titolo di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività derivante dal titolo di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi per uno strumento equivalente senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o

b)

il titolo di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di insolvenza dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente e non è superiore all'importo della passività inizialmente versato.

Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto relativamente alla parte di passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.

3.   Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di uno dei suoi azionisti esistenti che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e che fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono emesse conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a);

b)

l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 21 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

c)

tali passività non superano un importo determinato sottraendo:

i)

la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera b);

ii)

l'importo richiesto conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 1.

4.   Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, lettera a), il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, assicura che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies pari all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Il Comitato può consentire che un livello inferiore all'8% delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula (1(-X1/X2)) × 8% delle passività totali, compresi i fondi propri, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, considerando la riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:

 

X1 = 3,5% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

 

X2 = ila somma di: il 18% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la somma del requisito combinato di riserva di capitale.

Qualora, per le entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, l'applicazione del primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, per l'entità soggetta a risoluzione in questione, il Comitato limita la parte del requisito di cui all'articolo 12 septies da soddisfare utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se il Comitato ha valutato che:

a)

l'accesso al Fondo non è considerato un'opzione per la risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione nel piano di risoluzione; e

b)

ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 septies consente all'entità soggetta a risoluzione di soddisfare il requisito di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello svolgimento della valutazione di cui al secondo comma, il Comitato tiene conto del rischio di un impatto sproporzionato sul modello di business dell'entità soggetta a risoluzione interessata.

Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 5, il secondo comma del presente paragrafo non si applica.

5.   Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 12 septies, maggiore fino all'8 % delle passività totali dell'entità, fondi propri compresi, e la formula di cui al paragrafo 7 del presente articolo è soddisfatta utilizzando fondi propri e strumenti subordinati ammissibili o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di certe passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5;

b)

sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione o di conversione alle passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o dell'articolo 27, paragrafo 5, i creditori i cui crediti derivano da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;

c)

l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

Qualora il Comitato stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, il Comitato valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.

6.   Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale possono soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.

7.   In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, il Comitato può decidere che il requisito di cui all'articolo 12 octies del presente regolamento deve essere rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, utilizzando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o le passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo nella misura in cui a causa dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4, e all'articolo 12 septies del presente regolamento, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:

a)

l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità, o

b)

l'importo risultante dall'applicazione della formula A × 2 + B × 2 + C, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:

A= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

B= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;

C= l'importo risultante dal requisito.

8.   Il Comitato può esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo per quanto riguarda le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, e che soddisfano una delle condizioni indicate al secondo comma del presente paragrafo, fino al limite del 30 % del numero totale di tutte le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, per le quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 septies.

Le condizioni sono considerate dal Comitato come segue:

a)

sono stati individuati nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione e:

i)

non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11, nella tempistica richiesta dal Comitato, oppure

ii)

gli impedimenti sostanziali individuati non possono essere affrontati utilizzando alcuna delle misure di cui all'articolo 10, paragrafo 11, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali alla possibilità di risoluzione,

b)

il Comitato ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria, oppure

c)

il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5 del presente regolamento, sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 del presente regolamento.

Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, il Comitato arrotonda per eccesso il numero derivante dal calcolo al numero intero più vicino.

9.   Previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato adotta la decisione di cui ai paragrafi 5 o 7.

Nell'adottare tali decisioni, il Comitato prende altresì in considerazione:

a)

la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e gli strumenti subordinati ammissibili, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;

b)

l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al fine di effettuare aggiustamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;

c)

la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d) di tale regolamento;

d)

se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3 o 5 e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto ai fondi propri e alle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di un'entità, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dal Comitato;

e)

il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e

f)

l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.

Articolo 12 quinquies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Il requisito a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, in base ai criteri seguenti:

a)

la necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione all'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;

b)

la necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, ma non entità soggette a risoluzione, abbiano sufficienti fondi propri e passività ammissibili per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e che si possibile ripristinare il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

c)

la necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5 del presente regolamento, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità soggetta a risoluzione abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e ripristinare il coefficiente di capitale totale e, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

d)

le dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;

e)

la misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

2.   Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l'azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili in conformità dell'articolo 21 a norma dello scenario pertinente di cui all'articolo 8, paragrafo 6, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

a)

le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite (“assorbimento delle perdite”);

b)

l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o istituzioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 o 3, ma non entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di un atto legislativo equivalente per un periodo di tempo idoneo non superiore ad un anno (“ricapitalizzazione”).

Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o altre procedure nazionali equivalenti, il Comitato valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per l'entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

La valutazione del Comitato esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.

3.   Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:

a)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:

i)

dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii)

di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta; e

b)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:

i)

dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii)

di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:

a)

utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva, adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e

b)

previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito da applicare all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Il Comitato ha la facoltà di aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7, e con l'articolo 76, paragrafo 3, e dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, sia il suo accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo conformemente con l'articolo 27, paragrafo 7 e con l'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

4.   Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno a:

a)

13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a); e

b)

5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).

In deroga all'articolo 12 quater, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfano un livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), usando fondi propri, strumenti subordinati ammissibili o passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 3, del presente regolamento.

5.   Su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di un'entità soggetta a risoluzione, il Comitato applica i requisiti di cui al paragrafo 4 del presente articolo a un'entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è stata valutata dall'autorità nazionale di risoluzione come ragionevolmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Nell'adottare la decisione di presentare una richiesta di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale di risoluzione prende in considerazione:

a)

la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;

b)

la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili sia limitato;

c)

la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorra al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 septies.

L'assenza di una richiesta da parte dell'autorità nazionale di risoluzione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni del Comitato ai sensi dell'articolo 12 quater, paragrafo 5.

6.   Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), la somma:

i)

dell'importo delle perdite da assorbire che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità; e

ii)

di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione; e

b)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), la somma:

i)

dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii)

di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del primo comma del presente paragrafo, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai precedenti commi, il Comitato:

a)

utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura del coefficiente di leva finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e

b)

previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che applica all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 del presente regolamento oppure dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii) del presente paragrafo, di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale paragrafo è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 del presente regolamento o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, meno l'importo di cui di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a) della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, e all'articolo 76, paragrafo 3, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato le autorità competenti, inclusa la BCE, il Comitato stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo del Fondo, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7 e all'articolo 76, paragrafo 3, per un periodo adeguato non superiore a un anno.

7.   Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere escluse totalmente o parzialmente dal bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili che sono sufficienti per:

a)

coprire l'importo delle passività escluse identificate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5;

b)

assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

8.   Qualsiasi decisione del Comitato […] di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma del presente articolo contiene la motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.

9.   Ai fini dei paragrafi 3 e 6 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

Articolo 12 sexies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE

1.   Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di un'entità soggetta a risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:

a)

i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di una filiazione significativa nell'Unione di una G-SII non UE è costituito da quanto segue:

a)

i requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dal Comitato specificatamente in relazione a tale filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, da soddisfare utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies e all'articolo 92 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Il Comitato impone un requisito aggiuntivo per i fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:

a)

se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o al paragrafo 2 lettera a), del presente articolo non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 quinquies; e

b)

in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 quinquies.

4.   Qualsiasi decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo paragrafo 1, lettera b), o del presente articolo, paragrafo 2, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 3, ed è riesaminata dal Comitato senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE che applica al gruppo soggetto a risoluzione o alla filiazione significativa nell'Unione di un G-SII non UE.

Articolo 12 septies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione

1.   Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

2.   Il Comitato, previa consultazione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se tale autorità è diversa dal Comitato, e dell'autorità di vigilanza su base consolidata, determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 sexies e sulla base dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte separatamente ai sensi del piano di risoluzione.

3.   Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), il Comitato stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare l'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 12 sexies, paragrafo 1, al fine di garantire la conformità del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi conformemente al piano di risoluzione.

Articolo 12 octies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e di passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione

1.   Gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma che non sono entità soggette a risoluzione, rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 quinquies su base individuale.

Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri dell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità di paesi terzi, rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies su base consolidata.

Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma che non sono entità soggette a risoluzione, un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione non soggette ai requisiti di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3, si conformano all'articolo 12 quinquies, paragrafo 6, su base individuale.

Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato sulla base dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies.

2.   Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:

a)

passività:

i)

che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che ha acquistato le passività dall'entità soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

ii)

che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento;

iii)

che hanno, nella procedura ordinaria di insolvenza un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;

iv)

che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21, in un modo che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

v)

l'acquisto di proprietà delle quali non è finanziato dall'entità soggetta al presente articolo, né direttamente né indirettamente;

vi)

disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che è soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'entità, e l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;

vii)

disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al detentore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è soggetta al presente articolo;

viii)

il livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, dovuti su di esse, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;

b)

fondi propri, come segue:

i)

il capitale primario di classe 1, e

ii)

gli altri fondi propri che:

sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati; o

sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione.

3.   Il Comitato può consentire di soddisfare pienamente o in parte il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;

c)

la garanzia è prestata per un importo perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;

d)

la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;

e)

la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) per almeno il 50 % del proprio importo;

f)

la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di coefficienti di scarto (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire l'importo assistito da garanzia di cui alla lettera e);

g)

la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;

h)

la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

i)

non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.

Ai fini di cui alla lettera i) del primo comma, su richiesta del Comitato, l'entità soggetta a risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono ostacoli giuridici, normativi od operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione.

Articolo 12 nonies

Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità soggette a risoluzione

1.   Il Comitato può derogare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:

a)

sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies;

c)

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.

2.   Il Comitato può rinunciare all'applicazione dell'articolo 12 octies a una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:

a)

sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1 in tale Stato membro partecipante;

c)

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'impresa madre.

Articolo 12 decies

Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Il Comitato può rinunciare parzialmente o completamente all'applicazione dell'articolo 12 octies all'organismo centrale o a un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente sono pienamente garantiti dall'organismo centrale;

c)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, per la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente, sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

d)

in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;

e)

il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 3; nonché

f)

non ci sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di risoluzione.

Articolo 12 undecies

Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 12 septies o 12 octies è trattata facendo ricorso ad almeno uno dei seguenti strumenti:

a)

potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 10;

b)

poteri di cui all'articolo 10 bis;

c)

misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

d)

misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 13;

e)

sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111 della direttiva 2014/59/UE.

Inoltre, il Comitato o la BCE può effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 18.

2.   Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri partecipanti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 12 duodecies

Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione

1.   In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissa un adeguato periodo transitorio affinché le entità di cui all'articolo 12, paragrafo 1 e 3, possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o con i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il termine per le entità per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o ai requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024.

Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, devono conformarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito.

Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 31 gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:

a)

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;

b)

la prospettiva che l'entità sarà in grado, in un lasso di tempo ragionevole, di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7; e

c)

se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 12 quater o all'articolo 12 octies, paragrafo 2, del presente regolamento e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o è dovuta a una perturbazione a livello del mercato.

2.   Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 o 5 è il 1o gennaio 2022.

3.   Il livello minimo del requisito di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, non si applica entro i due anni successivi dalla data:

a)

in cui il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in;

b)

in cui l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, o in cui i poteri di svalutazione e conversione sono stati esercitati in conformità dell'articolo 21 in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

4.   I requisiti di cui all'articolo 12 quater, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 12 quinquies, paragrafi 4 e 5, a seconda dei casi, non si applicano entro i tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5.

5.   In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o a un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutare o convertire di cui all'articolo 21.

6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione comunicano all'entità il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, dell'articolo 12 septies o dell'articolo 12 octies, a seconda dei casi.

7.   Il Comitato fissa i periodi transitori prendendo in considerazione:

a)

la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

b)

l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;

c)

la misura nella quale l'entità soggette a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 septies.

8.   Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo il Comitato riveda la durata del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati comunicati a norma del paragrafo 6.

(*1)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).»;"

7.

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nonostante il fatto che un'impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se essa è un'entità soggette a risoluzione e se una o più delle sue filiazioni che sono enti ma non sono entità soggette a risoluzione soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, e a condizione che le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso, e l'azione di risoluzione nei confronti di tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme.»;

8.

l'articolo 18 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale o delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1 permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;»

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1, in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.»;

9.

l'articolo 20 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21»;

b)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

alla lettera a), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21»;

ii)

le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c)

laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili;

d)

laddove sia applicato lo strumento del bail-in, a orientare la decisione sull'estensione della svalutazione o conversione della passività sottoponibili a bail-in»;

iii)

alla lettera g), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21»;

c)

ai paragrafi 6, 13 e 15, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21»;

10.

l'articolo 21 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili»

b)

al paragrafo 1, nella frase introduttiva e nella lettera b), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;

c)

al paragrafo 3, lettera b), il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili vadano esercitati indipendentemente o in combinazione con un'azione di risoluzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 18.

Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggette a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o a livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggette a risoluzione.

A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire strumenti di capitale o passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 16, e si applica l'articolo 76, paragrafo 1, lettera e).»;

e)

Sono inseriti i seguenti paragrafi:

«7 bis.   Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 2, lettera a) del presente regolamento, fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Quando è esercitato tale potere, la svalutazione o la conversione è effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).

7 ter.   Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggette a risoluzione, o in circostanze eccezionali deviando dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggette a risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 21, paragrafo 10, a livello di tale entità è calcolato ai fini delle soglie di cui all'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), applicabile all'entità interessata.»;

f)

al secondo comma del paragrafo 8, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis»;

g)

al paragrafo 10 è aggiunta la seguente lettera:

«d)

il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti. »;

11.

l'articolo 27 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, i termini «passività ammissibili» sono sostituiti dai termini «passività sottoponibili al bail-in»

b)

il paragrafo 3 è modificato come segue:

i)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

(*2)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).»;"

ii)

è inserita la lettera seguente:

«h)

passività nei confronti di entità di cui all'articolo 1, paragrafo i, lettere a), b), c), o d), della direttiva 2014/59/UE che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale dello Stato membro partecipante che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile il 28 dicembre 2020, nei casi in cui trovi applicazione tale deroga, il Comitato valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo 12 octies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.»;

c)

al paragrafo 4, il termine «passività ammissibili ai fini dello strumento del bail-in» è sostituita con il termine «passività sottoponibili al bail in»;

d)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comitato valuta attentamente se le passività nei confronti di enti o entità che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggette a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 3, lettera h, del presente articolo debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma, al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.

Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in è esclusa o parzialmente esclusa ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o conversione applicato ad altre passività sottoponibile al bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, a condizione che il livello della svalutazione e conversione applicato alle altre passività sottoponibili al bail-in sia conforma al principio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g).»;

e)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Se una passività sottoponibile al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail in è esclusa, integralmente o parzialmente, ai sensi del paragrafo 5, e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il Fondo può fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti fini o entrambi:

a)

coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità al paragrafo 13, lettera a);

b)

acquisire titoli di proprietà o strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità al paragrafo 13, lettera b).»;

f)

al paragrafo 7, lettera a) il termine «passività ammissibili» è sostituita dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

g)

al paragrafo 13 il termine «passività ammissibili» è sostituita dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

12.

all'articolo 31, paragrafo 2, i termini «dell'articolo 45, paragrafi da 9 a 13» sono sostituiti dai termini «dell'articolo 45 nonies».

13.

all'articolo 32, paragrafo 1, il termine «12» è sostituito dal termine «da 12 a 12 duodecies».

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica dal 28 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)   GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE, e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).


DIRETTIVE

7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/253


DIRETTIVA (UE) 2019/878 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono stati adottati in risposta alle crisi finanziarie scoppiate nel 2007-2008. Tali misure legislative hanno dato un contributo sostanziale al rafforzamento del sistema finanziario dell'Unione e hanno reso le istituzioni più resilienti ai possibili shock futuri. Pur essendo di portata estremamente vasta, tali misure non affrontavano tutte le carenze individuate a livello degli enti. Inoltre, alcune delle misure proposte inizialmente sono soggette a clausole di revisione o non sono state specificate in misura sufficiente per agevolarne l'attuazione.

(2)

La presente direttiva intende affrontare le questioni sollevate in relazione alle disposizioni della direttiva 2013/36/UE rivelatesi non sufficientemente chiare, e che pertanto sono state soggette a interpretazioni divergenti o sono risultate eccessivamente onerose per determinati enti. Essa contiene inoltre adeguamenti della direttiva 2013/36/UE resi necessari dall'adozione di altri pertinenti atti giuridici dell'Unione, come la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o dalle modifiche proposte in parallelo per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 575/2013. Le modifiche proposte, infine, migliorano l'allineamento del quadro normativo vigente con gli sviluppi internazionali per promuovere la coerenza e la comparabilità fra i diversi paesi.

(3)

Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista possono essere imprese madri di gruppi bancari e l'applicazione dei requisiti prudenziali è richiesta sulla base della situazione consolidata di tali società. Dato che gli enti controllati da queste società non sono sempre in grado di garantire il rispetto dei requisiti su base consolidata in tutto il gruppo, è necessario che talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista rientrino direttamente nell'ambito di applicazione dei poteri di vigilanza a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 per assicurare il rispetto su base consolidata. Dovrebbero pertanto essere previsti una procedura di approvazione specifica e poteri di vigilanza diretta su talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista al fine di garantire che tali società di partecipazione possano essere considerate direttamente responsabili del rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata, senza assoggettarle a requisiti prudenziali aggiuntivi su base individuale.

(4)

L'approvazione e la vigilanza di talune società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista non dovrebbero impedire ai gruppi di decidere in merito a specifici dispositivi interni e alla distribuzione dei compiti all'interno del gruppo come ritengono opportuno per garantire il rispetto dei requisiti su base consolidata e non dovrebbero impedire un'azione di vigilanza diretta su quegli enti del gruppo che sono impegnati a garantire il rispetto dei requisiti prudenziali su base consolidata.

(5)

In circostanze specifiche, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista istituita al fine di detenere partecipazioni in imprese potrebbe essere esentata dall'approvazione. Sebbene sia riconosciuto che una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista esentata possa prendere decisioni nell'ambito del normale esercizio della sua attività, essa non dovrebbe adottare decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle filiazioni nel gruppo che sono enti o enti finanziari. Nel valutare il rispetto di tale requisito, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei requisiti pertinenti in base al diritto societario a cui è soggetta la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

(6)

Le principali responsabilità per quanto riguarda la vigilanza su base consolidata sono affidate all'autorità di vigilanza su base consolidata. È necessario quindi che l'autorità di vigilanza su base consolidata sia adeguatamente coinvolta nell'approvazione e nella vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista. Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, tale approvazione dovrebbe essere concessa tramite una decisione congiunta di tali due autorità. Quando esercita la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (7), la Banca centrale europea dovrebbe anche esercitare le sue funzioni in relazione all'approvazione e alla vigilanza delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista.

(7)

La relazione della Commissione, del 28 luglio 2016, sulla valutazione delle norme sulla remunerazione previste dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 («relazione della Commissione del 28 luglio 2016») ha evidenziato che, se applicati a enti piccoli, alcuni dei principi stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE, vale a dire i requisiti sul differimento e sul pagamento in strumenti, sono eccessivamente onerosi e non commisurati ai loro vantaggi prudenziali. Si è inoltre riscontrato che il costo dell'applicazione di tali requisiti supera i loro vantaggi prudenziali nel caso del personale con una bassa componente variabile della remunerazione, perché questi livelli di remunerazione variabile non incoraggiano, o incoraggiano poco, il personale a prendere rischi eccessivi. Di conseguenza, mentre tutti gli enti dovrebbero avere l'obbligo generale di applicare tutti i principi a tutti i membri del loro personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente, è opportuno prevedere disposizioni che esentino gli enti piccoli e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione dai principi sul differimento e sul pagamento in strumenti stabiliti dalla direttiva 2013/36/UE.

(8)

Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare tali enti piccoli e il personale con una bassa componente variabile della remunerazione, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e promuovere condizioni di parità per gli enti e l'adeguata tutela di depositanti, investitori e consumatori in tutta l'Unione. Al tempo stesso bisogna offrire una qualche flessibilità agli Stati membri, perché possano adottare un approccio più rigoroso quando lo reputino necessario.

(9)

Il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore è stabilito all'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale principio deve essere applicato in modo coerente dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento, che dovrebbero quindi attuare una politica retributiva neutrale rispetto al genere.

(10)

I requisiti in materia di retribuzione sono tesi a promuovere una gestione sana ed efficace del rischio da parte delle istituzioni grazie all'allineamento degli interessi a lungo termine delle istituzioni e del rispettivo personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (soggetti che assumono rischi significativi). Nel contempo, le filiazioni che non sono enti e che pertanto non sono soggette alla direttiva 2013/36/UE su base individuale, potrebbero essere soggette ad altri requisiti in materia di retribuzione a norma dei pertinenti atti giuridici settoriali, che dovrebbero prevalere. Pertanto, di norma, i requisiti in materia di retribuzione stabiliti nella presente direttiva non dovrebbero applicarsi su base consolidata a tali filiazioni. Tuttavia, per impedire un possibile arbitraggio, i requisiti in materia di retribuzione stabiliti nella presente direttiva dovrebbero applicarsi su base consolidata ai membri del personale impiegati nelle filiazioni che prestano servizi specifici, come la gestione del risparmio, la gestione dei patrimoni o l'esecuzione degli ordini, quando tali membri del personale sono incaricati, indipendentemente dalla forma che tale incarico potrebbe assumere, di svolgere attività professionali che li qualificano come soggetti che assumono rischi significativi a livello del gruppo bancario. Tali incarichi dovrebbero comprendere gli accordi di delega o esternalizzazione conclusi tra la filiazione che impiega il personale e un altro ente dello stesso gruppo. Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di applicare i requisiti in materia di retribuzione di cui alla presente direttiva su base consolidata nei confronti di una più ampia gamma di filiazioni e del relativo personale.

(11)

A norma della direttiva 2013/36/UE, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 %, di qualsiasi remunerazione variabile, deve essere composta da un bilanciamento tra azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, ovvero strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, se l'ente non è quotato in borsa, e, ove possibile, strumenti alternativi di classe 1 e 2 che soddisfano determinate condizioni. Tale principio limita l'uso degli strumenti legati alle azioni agli enti non quotati e impone agli enti quotati di utilizzare le azioni. La relazione della Commissione del 28 luglio 2016 osserva che l'uso delle azioni può comportare notevoli oneri amministrativi e costi per gli enti quotati. Al tempo stesso è possibile ottenere vantaggi prudenziali equivalenti consentendo agli enti quotati di utilizzare strumenti legati alle azioni che replicano il valore delle azioni stesse. La possibilità di utilizzare strumenti legati alle azioni dovrebbe quindi essere estesa agli enti quotati.

(12)

La revisione e valutazione prudenziale dovrebbero tenere conto della dimensione, della struttura e dell'organizzazione interna degli enti, nonché della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività. Ove enti diversi abbiano profili di rischio simili, per esempio perché hanno modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni o sono affiliati allo stesso sistema di tutela istituzionale, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di adattare le metodologie per il processo di revisione e valutazione al fine di riflettere le caratteristiche e i rischi comuni degli enti con lo stesso profilo di rischio. Tale adattamento non dovrebbe tuttavia né impedire alle autorità competenti di tenere in debita considerazione i rischi specifici cui è esposto ciascun ente, né modificare la natura specifica per i singoli enti delle misure imposte.

(13)

Il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dalle autorità competenti costituisce un fattore importante per determinare il livello complessivo dei fondi propri di un ente ed è pertinente per i partecipanti al mercato, poiché il livello del requisito di fondi propri aggiuntivi imposto incide sulla soglia di attivazione dei limiti applicati ai pagamenti di interessi, ai bonus e ai pagamenti a titolo degli strumenti aggiuntivi di classe 1. Sarebbe opportuno definire chiaramente le condizioni cui è subordinata l'imposizione del requisito di fondi propri aggiuntivi per garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutti gli Stati membri e assicurare il buon funzionamento del mercato interno.

(14)

Il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dalle autorità competenti dovrebbe essere stabilito in funzione della situazione specifica dell'ente ed essere debitamente giustificato. I requisiti di fondi propri aggiuntivi possono essere imposti per far fronte a rischi o elementi di rischio esplicitamente esclusi o non esplicitamente coperti dai requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 solo nella misura in cui ciò sia ritenuto necessario alla luce della situazione specifica dell'ente. Tali requisiti dovrebbero posizionarsi, nel pertinente ordine di impilamento dei requisiti di fondi propri, al di sopra dei pertinenti requisiti minimi di fondi propri e al di sotto del requisito combinato di riserva di capitale o del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, a seconda dei casi. La natura specifica per i singoli enti dei requisiti di fondi propri aggiuntivi dovrebbe evitarne l'utilizzo come strumento per fare fronte a rischi macroprudenziali o sistemici. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire alle autorità competenti di affrontare, anche mediante requisiti di fondi propri aggiuntivi, i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.

(15)

Il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria è parallelo ai requisiti di fondi propri basati sul rischio. Di conseguenza, gli eventuali requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva dovrebbero essere aggiunti al requisito minimo relativo al coefficiente di leva finanziaria e non al requisito minimo di fondi propri basato sul rischio. Inoltre, gli enti dovrebbero poter avvalersi anche di qualsiasi capitale di classe 1 che utilizzano per rispettare i requisiti relativi alla leva finanziaria al fine di rispettare i requisiti di fondi propri basati sul rischio, compreso il requisito combinato di riserva di capitale.

(16)

Le autorità competenti dovrebbero avere la possibilità di comunicare all'ente sotto forma di orientamenti qualsiasi rettifica dell'importo del capitale superiore ai pertinenti requisiti minimi di fondi propri, al pertinente requisito di fondi propri aggiuntivi e, se del caso, al pertinente requisito combinato di riserva di capitale o al requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria che si aspettano che l'ente detenga per far fronte a scenari di stress prospettici. Poiché tali orientamenti costituiscono un obiettivo di capitale, dovrebbero essere considerati come posizionati al di sopra dei pertinenti requisiti minimi di fondi propri, dei pertinenti requisiti di fondi propri aggiuntivi e del requisito combinato di riserva di capitale o del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, a seconda dei casi. La mancata realizzazione di questo obiettivo non dovrebbe attivare i limiti alle distribuzioni di cui alla direttiva 2013/36/UE. Tenuto conto che gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi rispecchiano le aspettative di vigilanza, la direttiva 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 non dovrebbero né prevedere obblighi di informativa per gli orientamenti, né vietare alle autorità competenti di chiedere la pubblicazione degli orientamenti. Qualora l'ente non rispetti ripetutamente l'obiettivo di capitale, l'autorità competente dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure di vigilanza e, se del caso, a imporre requisiti di fondi propri aggiuntivi.

(17)

Le disposizioni della direttiva 2013/36/UE sul rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sono collegate alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 575/2013, che prevedono un periodo di attuazione più lungo per gli enti. Al fine di allineare l'applicazione delle disposizioni sul rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni pertinenti della presente direttiva dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 575/2013.

(18)

Al fine di armonizzare il calcolo del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione, quando i sistemi interni utilizzati dagli enti per misurare questo rischio non sono soddisfacenti, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), per definire nei dettagli una metodologia standardizzata tesa a valutare tale rischio. La Commissione dovrebbe adottare tali norme di regolamentazione tecnica mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(19)

Per migliorare l'individuazione, da parte delle autorità competenti, degli enti che potrebbero essere soggetti a perdite eccessive nell'ambito delle loro attività diverse dalla negoziazione a seguito di variazioni potenziali dei tassi di interesse, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE. Tali norme tecniche di regolamentazione dovrebbero specificare: i sei scenari prudenziali di shock che tutti gli enti devono applicare per calcolare le variazioni del valore economico del capitale proprio; le ipotesi comuni che gli enti devono applicare nei loro sistemi interni ai fini del calcolo del valore economico del capitale proprio e per determinare l'eventuale necessità di criteri specifici per individuare gli enti per i quali potrebbero essere giustificate misure di vigilanza in seguito a una diminuzione dei proventi da interessi netti dovuta a variazioni dei tassi di interesse; e che cosa si intende per forte diminuzione. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(20)

La lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo è essenziale per mantenere la stabilità e l'integrità del sistema finanziario. La scoperta che un ente è coinvolto in attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo potrebbe incidere sulla sua redditività e sulla stabilità del sistema finanziario. Insieme alle autorità e agli organismi responsabili del rispetto delle norme antiriciclaggio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza prudenziale svolgono un ruolo importante nell'individuare e sanzionare le carenze. Pertanto, tali autorità competenti dovrebbero includere in maniera costante le preoccupazioni relative al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nelle pertinenti attività di vigilanza, compresi i processi di revisione e valutazione prudenziale, le valutazioni dell'adeguatezza dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di governance dell'ente, nonché le valutazioni dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione, dovrebbero informare di eventuali riscontri le autorità e gli organismi pertinenti responsabili del rispetto delle norme antiriciclaggio e adottare, se del caso, misure di vigilanza conformemente ai loro poteri a norma delle direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013. Le informazioni dovrebbero essere fornite sulla base dei riscontri messi in luce nel corso dei processi di autorizzazione, approvazione o revisione di cui tali autorità competenti sono responsabili, come pure sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità e dagli organismi responsabili del rispetto della direttiva (UE) 2015/849.

(21)

Uno degli insegnamenti principali tratti dalla crisi finanziaria nell'Unione riguarda la necessità di disporre di un adeguato quadro istituzionale e politico per prevenire e correggere gli squilibri all'interno dell'Unione. Alla luce degli ultimi sviluppi istituzionali nell'Unione, è necessario un riesame globale del quadro politico macroprudenziale.

(22)

La direttiva 2013/36/UE non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di attuare nel diritto nazionale misure volte a migliorare la resilienza del sistema finanziario, quali, fra le altre, limiti di rapporto prestito/valore, limiti di rapporto debito/reddito e limiti di rapporto servizio del debito/reddito e altri strumenti che rispondono alle regole per la concessione di crediti.

(23)

Per garantire che le riserve di capitale anticicliche tengano adeguatamente conto del rischio rappresentato per il settore bancario dalla crescita eccessiva del credito, gli enti dovrebbero calcolare la riserva di capitale loro specifica come media ponderata dei coefficienti anticiclici che si applicano nei paesi in cui sono situate le loro esposizioni creditizie. È opportuno pertanto che ogni Stato membro designi un'autorità incaricata di fissare il coefficiente anticiclico per le esposizioni situate in tale Stato membro. Tale coefficiente dovrebbe tener conto della crescita dei livelli del credito e delle variazioni del rapporto credito/prodotto interno lordo (PIL) nello Stato membro in questione, nonché di ogni altra variabile pertinente in materia di rischi per la stabilità del sistema finanziario.

(24)

Oltre a una riserva di conservazione del capitale e a una riserva di capitale anticiclica, gli Stati membri dovrebbero poter richiedere a determinati enti di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico al fine di prevenire e attenuare il rischio macroprudenziale o sistemico non coperto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro. Il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si dovrebbe applicare a tutte le esposizioni o a un sottoinsieme di esposizioni e a tutti gli enti o a uno o più comparti di detti enti, quando gli enti presentano profili di rischio simili nelle rispettive attività.

(25)

È importante snellire il meccanismo di coordinamento tra le autorità, garantire una chiara delimitazione delle responsabilità, semplificare l'attivazione di strumenti di politica macroprudenziale e ampliare gli strumenti macroprudenziali al fine di garantire che le autorità siano in grado di far fronte ai rischi sistemici in modo tempestivo ed efficace. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), dovrebbe svolgere un ruolo chiave nel coordinamento delle misure macroprudenziali, nonché nella trasmissione delle informazioni sulle misure macroprudenziali pianificate negli Stati membri, in particolare mediante la pubblicazione sul proprio sito web delle misure macroprudenziali adottate e la condivisione delle informazioni tra le autorità a seguito delle notifiche concernenti le misure macroprudenziali pianificate. Al fine di garantire risposte politiche adeguate dagli Stati membri, il CERS dovrebbe monitorare l'adeguatezza e la coerenza delle politiche macroprudenziali degli Stati membri, fra l'altro monitorando se gli strumenti vengono utilizzati in modo coerente e senza sovrapposizioni.

(26)

Le autorità competenti o designate pertinenti dovrebbero mirare a evitare qualsiasi duplicazione o incoerenza nell'utilizzo delle misure macroprudenziali di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013. In particolare, le autorità competenti o designate pertinenti dovrebbero tenere in debita considerazione se le misure adottate a norma dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE costituiscano duplicazioni o siano incoerenti rispetto ad altre misure esistenti o imminenti a norma degli articoli 124, 164 o 458 del regolamento (UE) n. 575/2013.

(27)

Le autorità competenti o designate dovrebbero essere in grado di determinare il livello o i livelli di applicazione della riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII), sulla base della natura e della ripartizione dei rischi insiti nella struttura del gruppo. In talune circostanze, potrebbe essere opportuno che l'autorità competente o designata imponga una riserva per gli O-SII esclusivamente a un livello inferiore al massimo livello di consolidamento.

(28)

Conformemente alla metodologia di valutazione per le banche a rilevanza sistemica a livello globale pubblicata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, le posizioni creditorie e debitorie intergiurisdizionali di un ente sono indicatori della sua rilevanza sistemica a livello globale e dell'impatto che il suo fallimento può avere sul sistema finanziario globale. Tali indicatori riflettono le preoccupazioni specifiche legate, per esempio, alla maggiore difficoltà di coordinare la risoluzione di enti che presentano attività transfrontaliere significative. I progressi compiuti in termini dell'approccio comune alla risoluzione derivante dal rafforzamento del codice unico e dall'istituzione del meccanismo di risoluzione unico (SRM) hanno migliorato considerevolmente la capacità di risolvere in maniera ordinata gruppi all'interno dell'unione bancaria. Pertanto, fatta salva la capacità delle autorità competenti o designate di esercitare il loro giudizio di vigilanza, è opportuno calcolare un punteggio alternativo che rifletta tali progressi e di cui le autorità competenti o designate dovrebbero tenere conto in sede di valutazione dell'importanza sistemica degli enti creditizi, senza incidere sui dati forniti dal Comitato di Basilea per la determinazione dei denominatori internazionali. L'ABE dovrebbe sviluppare progetti di norme tecniche di regolamentazione aggiornati per precisare la metodologia aggiuntiva di individuazione per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) al fine di consentire il riconoscimento delle specificità del quadro europeo di risoluzione integrato nel contesto dell'SRM. Tale metodologia aggiornata dovrebbe essere utilizzata esclusivamente ai fini della calibrazione della riserva per i G-SII. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 TFUE e in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(29)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire rinforzare e rifinire atti giuridici dell'Unione già esistenti che assicurano requisiti prudenziali uniformi che si applicano agli enti in tutta l'Unione non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(30)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (11), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(31)

La direttiva 2013/36/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

La direttiva 2013/36/UE è così modificata:

1)

all'articolo 2, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   La presente direttiva non si applica:

1)

all'accesso all'attività delle imprese di investimento nella misura in cui tale accesso è disciplinato dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

2)

alle banche centrali;

3)

agli uffici dei conti correnti postali;

4)

in Danimarca all'“Eksport Kredit Fonden”, all'“Eksport Kredit Fonden A/S”, al “Danmarks Skibskredit A/S” e al “KommuneKredit”;

5)

in Germania alla “Kreditanstalt für Wiederaufbau”, alla “Landwirtschaftliche Rentenbank”, alla “Bremer Aufbau-Bank GmbH”, alla “Hamburgische Investitions- und Förderbank”, alla “Investitionsbank Berlin”, alla “Investitionsbank des Landes Brandenburg”, alla “Investitionsbank Schleswig-Holstein”, alla “Investitions — und Förderbank Niedersachsen — NBank”, alla “Investitions — und Strukturbank Rheinland-Pfalz”, alla “Landeskreditbank Baden-Württemberg — Förderbank”, alla “LfA Förderbank Bayern”, alla “NRW.BANK”, alla “Saarländische Investitionskreditbank AG”, alla “Sächsische Aufbaubank — Förderbank”, alla “Thüringer Aufbaubank”, alle imprese riconosciute in virtù della “Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz” quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché alle imprese riconosciute in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

6)

in Estonia alle “hoiu-laenuühistud”, in quanto imprese cooperative riconosciute nel quadro della “hoiu-laenuühistu seadus”;

7)

in Irlanda alla “Strategic Banking Corporation of Ireland”, alle “credit unions” e alle “friendly societies;

8)

in Grecia al “Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων” (Tamio Parakatathikon kai Danion);

9)

in Spagna all'“Instituto de Crédito Oficial”;

10)

in Francia alla “Caisse des dépôts et consignations”;

11)

in Croazia alle “kreditne unije” e alla “Hrvatska banka za obnovu i razvitak”;

12)

in Italia alla “Cassa depositi e prestiti”;

13)

in Lettonia alle “krājaizdevu sabiedrības”, imprese riconosciute ai sensi della “krājaizdevu sabiedrību likums” quali imprese cooperative che rendono servizi finanziari unicamente ai propri soci;

14)

in Lituania alle “kredito unijos” diverse dalle “centrinės kredito unijos”;

15)

in Ungheria alla “MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság” e alla “Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság”;

16)

a Malta, alla “Malta Development Bank”;

17)

nei Paesi Bassi alla “Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV”, alla “NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij”, alla “NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering”, alla “Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV” e alle “kredietunies”;

18)

in Austria alle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e alla “Österreichische Kontrollbank AG”;

19)

in Polonia alla “Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe” e alla “Bank Gospodarstwa Krajowego”;

20)

in Portogallo alle “Caixas Ecónomicas” esistenti al 1o gennaio 1986, a eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della “Caixa Económica Montepio Geral”;

21)

in Slovenia alla “SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana”;

22)

in Finlandia alla “Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB” e alla “Finnvera Oyi/Finnvera Abp”;

23)

in Svezia alla “Svenska Skeppshypotekskassan”;

24)

nel Regno Unito alla “National Savings and Investments (NS&I)”, alla “CDC Group plc”, alla “Agricultural Mortgage Corporation Ltd”, ai “Crown Agents for overseas governments and administrations”, alle “credit unions” e alle “municipal banks”.

6.   Le entità di cui al paragrafo 5, punto 1 e punti da 3 a 24, del presente articolo si considerano enti finanziari ai fini dell'articolo 34 e del titolo VII, capo 3.

(*1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

2)

l'articolo 3 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti punti:

«60)

“autorità di risoluzione”, un'autorità di risoluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

61)

“ente a rilevanza sistemica a livello globale” o “G-SII”, un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;

62)

“ente a rilevanza sistemica a livello globale non UE” o “G-SII non UE”, un G-SII non UE secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134, del regolamento (UE) n. 575/2013;

63)

“gruppo”, un gruppo secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013;

64)

“gruppo di paese terzo”, un gruppo la cui impresa madre è stabilita in un paese terzo.”;

65)

“politica retributiva neutrale rispetto al genere”, una politica retributiva basata sulla parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

(*2)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).»;"

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Al fine di garantire che i requisiti o i poteri di vigilanza di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 si applichino su una base consolidata o subconsolidata conformemente alla presente direttiva e a tale regolamento, i termini “ente”, “ente impresa madre in uno Stato membro”, “ente impresa madre nell'UE” e “impresa madre” includono anche:

a)

le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis della presente direttiva;

b)

gli enti designati controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre dell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro se l'impresa madre in questione non è soggetta all'approvazione a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della presente direttiva; e

c)

le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista o gli enti designati a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, lettera d), della presente direttiva.»;

3)

all'articolo 4, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli Stati membri assicurano che, qualora autorità diverse dalle autorità competenti abbiano il potere di risoluzione, tali altre autorità cooperino strettamente e si consultino con le autorità competenti riguardo alla preparazione dei piani di risoluzione e in tutti gli altri casi in cui tale cooperazione e consultazione sia richiesta dalla presente direttiva, dalla direttiva 2014/59/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013.»;

4)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compreso il programma di attività, la struttura dell'organizzazione e i dispositivi di governance di cui all'articolo 10;

b)

i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'articolo 14 o, in mancanza di partecipazioni qualificate, ai 20 maggiori azionisti o soci, e»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   L'ABE pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, rivolti alle autorità competenti, per precisare una metodologia di valutazione comune per la concessione delle autorizzazioni a norma della presente direttiva.»;

5)

all'articolo 9, sono aggiunti i commi seguenti:

«3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE le leggi nazionali che consentono esplicitamente alle imprese diverse dagli enti creditizi di svolgere attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili presso il pubblico.

4.   A norma del presente articolo gli Stati membri non possono esentare gli enti creditizi dall'applicazione della presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.»;

6)

l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Programma di attività, struttura dell'organizzazione e dispositivi di governance

1.   Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio, comprese le imprese madri, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista appartenenti al gruppo. Gli Stati membri stabiliscono altresì che le domande di autorizzazione debba essere corredata della descrizione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1.

2.   Le autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio salvo che abbiano accertato che i dispositivi, i processi e i meccanismi di cui all'articolo 74, paragrafo 1, consentono una gestione sana ed efficace del rischio da parte di tale ente.»;

7)

all'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti negano l'autorizzazione a iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli azionisti o soci conformemente ai criteri stabiliti all'articolo 23, paragrafo 1. Si applicano l'articolo 23, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 24.»;

8)

all'articolo 18, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013, a eccezione dei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 92 ter dello stesso regolamento, o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività a esso affidate dai depositanti.»;

9)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 21 bis

Approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista

«1.   Le società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro, le società di partecipazione finanziaria madri dell'UE e le società di partecipazione finanziaria mista madri dell'UE chiedono l'approvazione a norma del presente articolo. Le altre società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista chiedono l'approvazione a norma del presente articolo quando sono tenute a conformarsi alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013 su base subconsolidata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista ivi contemplate forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata o, se diversa, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite le seguenti informazioni:

a)

la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui fa parte la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, indicando chiaramente le filiazioni e, ove pertinente, le imprese madri, nonché l'ubicazione e il tipo di attività svolta da ciascuna delle entità del gruppo;

b)

informazioni riguardanti la nomina di almeno due persone che amministrano di fatto la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, nonché la conformità ai requisiti di cui all'articolo 121 sulla qualifica degli amministratori;

c)

informazioni riguardanti la conformità ai criteri di cui all'articolo 14 relativo agli azionisti e ai soci qualora la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista abbia un ente creditizio come filiazione;

d)

l'organizzazione interna e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo;

e)

ogni altra informazione eventualmente necessaria per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Qualora l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista avvenga in concomitanza con la valutazione di cui all'articolo 22, l'autorità competente ai fini di tale articolo si coordina, se del caso, con l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. In tal caso, il periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, secondo comma è sospeso per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi fino al completamento della procedura di cui al presente articolo.

3.   L'approvazione può essere concessa a una società di partecipazione finanziaria o a una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

i dispositivi interni e la distribuzione dei compiti all'interno del gruppo sono adeguati ai fini della conformità ai requisiti imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata o subconsolidata e, in particolare, sono efficaci per:

i)

coordinare tutte le filiazioni della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, compreso, se necessario, mediante un'adeguata distribuzione dei compiti tra gli enti filiazioni;

ii)

prevenire o gestire i conflitti infragruppo; e

iii)

far rispettare all'interno del gruppo le politiche stabilite a livello di gruppo dalla società di partecipazione finanziaria madre o dalla società di partecipazione finanziaria mista madre;

b)

la struttura dell'organizzazione del gruppo di cui la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista fa parte non ostacola o altrimenti impedisce l'efficace vigilanza degli enti filiazioni o degli enti imprese madri per quanto riguarda gli obblighi individuali, consolidati e, se del caso, subconsolidati cui sono soggetti. La valutazione di tale criterio tiene conto, in particolare:

i)

della posizione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista nel contesto di un gruppo a più livelli;

ii)

della struttura azionaria; e

iii)

del ruolo della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista all'interno del gruppo;

c)

sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 14 e i requisiti di cui all'articolo 121.

4.   L'approvazione della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista di cui al presente articolo non è necessaria se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l'attività principale della società di partecipazione finanziaria è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni o, nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, l'attività principale in relazione a enti o a enti finanziari è l'acquisizione di partecipazioni in filiazioni;

b)

la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non è stata designata come entità di risoluzione in nessuno dei gruppi di risoluzione del gruppo conformemente alla strategia di risoluzione definita dalla pertinente autorità di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE;

c)

un ente creditizio filiazione è designato come responsabile per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali da parte del gruppo su base consolidata e dispone di tutti i mezzi e dell'autorità giuridica necessari per assolvere tale obbligo in modo efficace;

d)

la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista non prende decisioni gestionali, operative o finanziarie che incidono sul gruppo o sulle sue filiazioni che sono enti o enti finanziari;

e)

non vi sono ostacoli all'efficace vigilanza del gruppo su base consolidata.

Le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista esentate dall'approvazione a norma del presente paragrafo non sono escluse dal perimetro di consolidamento stabilito dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.

5.   L'autorità di vigilanza su base consolidata controlla su base continuativa il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. Le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista forniscono all'autorità di vigilanza su base consolidata le informazioni di cui necessita per monitorare su base continuativa la struttura dell'organizzazione del gruppo e il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o, se del caso, al paragrafo 4. L'autorità di vigilanza su base consolidata condivide tali informazioni con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

6.   Se l'autorità di vigilanza su base consolidata ha stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 3 non sono soddisfatte o non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a misure di vigilanza appropriate volte a garantire o, a seconda dei casi, a ripristinare la continuità e l'integrità della vigilanza su base consolidata e il rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Nel caso di una società di partecipazione finanziaria mista, le misure di vigilanza, in particolare, tengono conto degli effetti sul conglomerato finanziario.

Le misure di vigilanza di cui al primo comma possono comprendere:

a)

nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle azioni degli enti filiazioni detenute dalla società di partecipazione finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista;

b)

nell'emissione di ingiunzioni o sanzioni nei confronti della società di partecipazione finanziaria, della società di partecipazione finanziaria mista o dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, fatti salvi gli articoli da 65 a 72;

c)

nel fornire istruzioni o orientamenti alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista affinché trasferisca agli azionisti le partecipazioni nei suoi enti filiazioni;

d)

nel designare temporaneamente un'altra società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o ente del gruppo come responsabile del rispetto dei requisiti di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata;

e)

nel limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi agli azionisti;

f)

nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di cedere o ridurre le partecipazioni in enti o altre entità del settore finanziario;

g)

nell'imporre alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista di presentare un piano per ritorno immediato alla conformità.

7.   Qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata abbia stabilito che le condizioni di cui al paragrafo 4 non sono più soddisfatte, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista chiede l'approvazione a norma del presente articolo.

8.   Nei casi in cui l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, le due autorità collaborano e si consultano pienamente per decidere in merito all'approvazione e all'esenzione dall'approvazione di cui ai paragrafi 3 e 4 rispettivamente, nonché in merito alle misure di vigilanza di cui ai paragrafi 6 e 7. L'autorità di vigilanza su base consolidata prepara una valutazione sulle questioni di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7, a seconda del caso, e la trasmette all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista. Le due autorità fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta entro due mesi dal ricevimento di tale valutazione.

La decisione congiunta è debitamente documentata e motivata. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica la decisione congiunta alla società di partecipazione finanziaria o alla società di partecipazione finanziaria mista.

In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista si astiene dal prendere una decisione e deferisce la questione all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Le autorità competenti interessate adottano una decisione congiunta in conformità della decisione dell'ABE. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di due mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

9.   Nel caso di società di partecipazione finanziaria mista, qualora l'autorità di vigilanza su base consolidata determinata o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria siano diverse dal coordinatore determinato a norma dell'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, è richiesto l'accordo del coordinatore per le decisioni o le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente articolo, a seconda dei casi. Nei casi in cui è richiesto l'accordo del coordinatore, le controversie sono deferite alla competente autorità europea di vigilanza, vale a dire l'ABE o l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (AEAP), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3), che adotta la propria decisione entro un mese dal ricevimento del deferimento. La decisione adottata a norma del presente paragrafo lascia impregiudicati gli obblighi ai sensi delle direttive 2002/87/CE o 2009/138/CE.

10.   Quando l'approvazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi del presente articolo è negata, l'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione e le relative motivazioni al richiedente entro quattro mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se la domanda è incompleta, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni complete necessarie alla decisione.

In ogni caso, la decisione di concedere o negare l'approvazione è adottata entro sei mesi dal ricevimento della domanda. Il rifiuto può essere accompagnato, se necessario, da una delle misure di cui al paragrafo 6.

Articolo 21 ter

Impresa madre nell'UE intermedia

1.   Due o più enti nell'Unione appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo hanno un'unica impresa madre nell'UE intermedia stabilita nell'Unione.

2.   Le autorità competenti possono autorizzare gli enti di cui al paragrafo 1 ad avere due imprese madri nell'UE intermedie nel caso in cui esse accertino che l'istituzione di un'unica impresa madre nell'UE intermedia:

a)

sarebbe incompatibile con un requisito obbligatorio relativo alla separazione delle attività imposto dalle norme o dalle autorità di vigilanza del paese terzo in cui è ubicata la sede centrale dell'impresa madre capogruppo del paese terzo; o

b)

renderebbe meno efficace la possibilità di risoluzione rispetto al caso di due imprese madri nell'UE intermedie in base a una valutazione effettuata dall'autorità di risoluzione competente dell'impresa madre nell'UE intermedia.

3.   L'impresa madre nell'UE intermedia è un ente creditizio autorizzato ai sensi dell'articolo 8 o una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, se nessuno degli enti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un ente creditizio o la seconda impresa madre nell'UE intermedia deve essere istituita in relazione alle attività di investimento per soddisfare il requisito obbligatorio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'impresa madre nell'UE intermedia o la seconda impresa madre nell'UE intermedia possono essere un'impresa di investimento autorizzata a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, e soggetta alla direttiva 2014/59/UE.

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è inferiore a 40 miliardi di EUR.

5.   Ai fini del presente articolo, il valore totale delle attività nell'Unione del gruppo di paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti:

a)

il valore totale delle attività nell'Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dal singolo bilancio nel caso in cui il bilancio dell'ente non sia consolidato; e

b)

il valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell'Unione conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).

6.   Le autorità competenti notificano all'ABE le seguenti informazioni in relazione a ciascun gruppo di paese terzo che opera nella loro giurisdizione:

a)

le denominazioni e il valore totale delle attività degli enti oggetto di vigilanza appartenenti a un gruppo di paese terzo;

b)

le denominazioni il valore totale delle attività corrispondenti alle succursali autorizzate in detto Stato membro conformemente alla presente direttiva, alla direttiva 2014/65/UE o al regolamento (UE) n. 600/2014, e le tipologie di attività che sono autorizzati a svolgere;

c)

la denominazione e il tipo di cui al paragrafo 3 di ogni impresa madre nell'UE intermedia istituita in detto Stato membro e la denominazione del gruppo di paese terzo di cui fa parte.

7.   L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutti i gruppi di paesi terzi che operano nell'Unione e, se del caso, della loro impresa madre nell'UE intermedia o delle loro imprese madri nell'UE intermedie.

Le autorità competenti assicurano che ciascun ente che opera nella loro giurisdizione appartenente a un gruppo di paese terzo soddisfi una delle seguenti condizioni:

a)

abbia un'impresa madre nell'UE intermedia;

b)

sia un'impresa madre nell'UE intermedia;

c)

sia l'unico ente nell'Unione del gruppo di paese terzo; o

d)

appartenga a un gruppo di paese terzo le cui attività totali nell'Unione sono inferiori a 40 miliardi di EUR.

8.   In deroga al paragrafo 1, i gruppi del paese terzo che operano attraverso più di un ente nell'Unione e il cui valore totale delle attività è pari o superiore a 40 miliardi di EUR al 27 giugno 2019 sono tenuti ad avere un'impresa madre nell'UE intermedia o, se si applica il paragrafo 2, due imprese madri nell'UE intermedie entro il 30 dicembre 2023.

9.   Entro il 30 dicembre 2026, la Commissione procede, dopo aver consultato l'ABE, al riesame dei requisiti imposti agli enti dal presente articolo e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione valuta quanto meno:

a)

se i requisiti di cui al presente articolo sono applicabili, necessari e proporzionati e se altre misure sarebbero più adeguate;

b)

se i requisiti imposti agli enti dal presente articolo debbano essere rivisti per riflettere le migliori pratiche internazionali;

10.   Entro il 28 giugno 2021, l'ABE presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sul trattamento delle succursali di paesi terzi ai sensi della legislazione nazionale degli Stati membri. Detta relazione valuta quanto meno:

a)

se, e in quale misura, le pratiche di vigilanza a norma del diritto nazionale concernenti le succursali di paesi terzi differiscono tra gli Stati membri;

b)

se un diverso trattamento delle succursali di paesi terzi a norma del diritto nazionale possa dare luogo a un arbitraggio normativo;

c)

se l'ulteriore armonizzazione dei regimi nazionali relativi alle succursali di paesi è necessaria e opportuna, in particolare per quanto riguarda le succursali di paesi terzi significative.

La Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base delle raccomandazioni formulate dall'ABE.

(*3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;"

10)

all'articolo 23, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

i requisiti di onorabilità, le conoscenze, le competenze e l'esperienza, di cui all'articolo 91, paragrafo 1, di tutti i membri dell'organo di gestione che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio;»

11)

l'articolo 47 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Uno Stato membro esige che le succursali degli enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo comunichino almeno una volta all'anno alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a)

le attività totali corrispondenti alle attività della succursale autorizzata in tale Stato membro;

b)

informazioni sulle attività liquide a disposizione della succursale, in particolare sulla disponibilità di attività liquide in valute dello Stato membro;

c)

i fondi propri di cui la succursale dispone;

d)

le misure di garanzia dei depositi a disposizione dei depositanti della succursale;

e)

i dispositivi di gestione del rischio;

f)

i dispositivi di governance, compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;

g)

i piani di risanamento riguardanti la succursale; e

h)

ogni altra informazione che l'autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti notificano all'ABE quanto segue:

a)

tutte le autorizzazioni per succursali concesse a enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo e le eventuali successive modifiche di tali autorizzazioni;

b)

attività e passività totali delle succursali autorizzate di enti creditizi aventi la propria sede centrale in un paese terzo, comunicate periodicamente.

c)

la denominazione del gruppo di paese terzo al quale una succursale autorizzata appartiene.

L'ABE pubblica sul proprio sito web un elenco di tutte le succursali di paesi terzi autorizzate a operare nell'Unione, indicando lo Stato membro nel quale sono autorizzate a operare.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Le autorità competenti responsabili della vigilanza delle succursali di enti creditizi aventi la loro sede centrale in un paese terzo e le autorità competenti per gli enti appartenenti allo stesso gruppo di paese terzo cooperano strettamente al fine di garantire che tutte le attività del gruppo di tale paese terzo nell'Unione siano soggette a una vigilanza globale, per evitare che le disposizioni applicabili ai gruppi di paesi terzi ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 siano eluse ed evitare eventuali ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

L'ABE agevola la collaborazione tra autorità competenti ai fini dell'applicazione del primo comma del presente paragrafo, tra l'altro nel verificare il rispetto della soglia di cui all'articolo 21 ter, paragrafo 4.»;

12)

l'articolo 56 è così modificato:

a)

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le autorità responsabili della vigilanza dei soggetti obbligati che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) ai fini della conformità a detta direttiva e le unità di informazione finanziaria;

(*5)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).»;"

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«h)

le autorità competenti o gli organismi responsabili dell'applicazione delle norme in materia di separazione strutturale all'interno di un gruppo bancario.»;

13)

all'articolo 57, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga agli articoli 53, 54 e 55, gli Stati membri assicurano che possa avere luogo uno scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione:»;

14)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 58 bis

Trasmissione di informazioni a organismi internazionali

1.   In deroga all'articolo 53, paragrafo 1, e all'articolo 54, le autorità competenti possono, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, trasmettere o condividere determinate informazioni con i seguenti organismi:

a)

Fondo monetario internazionale e Banca mondiale ai fini delle valutazioni per il programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Program);

b)

Banca dei regolamenti internazionali ai fini degli studi di impatto quantitativo;

c)

Consiglio per la stabilità finanziaria ai fini della sua funzione di vigilanza.

2.   Le autorità competenti possono condividere informazioni riservate solo a seguito di una richiesta esplicita da parte dell'organismo competente e qualora siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

a)

la richiesta è debitamente giustificata alla luce dei compiti specifici svolti dall'organismo richiedente conformemente al suo mandato ufficiale;

b)

la richiesta è sufficientemente precisa con riferimento alla natura, alla portata e al formato delle informazioni richieste, nonché ai mezzi di pubblicazione o trasmissione delle stesse;

c)

le informazioni richieste sono strettamente necessarie ai fini dell'assolvimento dei compiti specifici dell'organismo richiedente e non vanno oltre i compiti ufficiali conferiti a quest'ultimo;

d)

le informazioni sono trasmesse o pubblicate esclusivamente alle persone direttamente coinvolte nell'esecuzione del compito specifico;

e)

le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo 53, paragrafo 1.

3.   Se la domanda è presentata da uno degli enti di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono trasmettere unicamente informazioni aggregate o anonimizzate e possono condividere altre informazioni soltanto presso i locali dell'autorità competente.

4.   Nella misura in cui la pubblicazione di informazioni comporta il trattamento di dati personali, il trattamento di dati personali da parte dell'organismo richiedente è conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

(*6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"

15)

all'articolo 63, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere la sostituzione della persona di cui al primo comma se quest'ultima agisce in violazione degli obblighi di cui al primo comma.»;

16)

l'articolo 64 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di vigilanza che permettono loro di intervenire nell'attività degli enti, delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista e che sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, tra cui in particolare il diritto di revoca di un'autorizzazione conformemente all'articolo 18, i poteri di cui agli articoli 18, 102, 104 e 105, e i poteri necessari per adottare le misure di cui all'articolo 21 bis, paragrafo 6.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Le decisioni adottate dalle autorità competenti nell'esercizio dei loro poteri di vigilanza e dei loro poteri di irrogare sanzioni sono motivate.»;

17)

all'articolo 66, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«e)

non sia stata richiesta l'approvazione in violazione dell'articolo 21 bis o in caso di qualsiasi altra violazione degli obblighi stabiliti in tale articolo.»;

18)

all'articolo 67, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«q)

un ente impresa madre, una società di partecipazione finanziaria madre o una società di partecipazione finanziaria mista madre non adotta le misure che potrebbero essere necessarie per garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro, sei o sette del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 105 della presente direttiva su base consolidata o subconsolidata.»;

19)

l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Articolo 74

Governance interna e piani di risanamento e risoluzione

1.   Gli enti sono dotati di solidi dispositivi di governance, ivi compresa una chiara struttura dell'organizzazione con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, di processi efficaci per l'identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposti, e di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili nonché politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una sana ed efficace gestione del rischio.

Le politiche e prassi di remunerazione di cui al primo comma sono neutrali rispetto al genere.

2.   I dispositivi, i processi e i meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere completi e proporzionati alla natura, all'ampiezza e alla complessità dei rischi inerenti al modello imprenditoriale e alle attività dell'ente. Si tiene conto dei criteri tecnici stabiliti negli articoli da 76 a 95.

3.   L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito ai dispositivi, ai processi e ai meccanismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto del paragrafo 2 del presente articolo.

L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sulla politica di remunerazione neutrale rispetto al genere per gli enti.

Entro due anni dalla data di pubblicazione degli orientamenti di cui al secondo comma e sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità competenti, l'ABE pubblica una relazione sull'applicazione delle politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere da parte degli enti.»;

20)

all'articolo 75, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti raccolgono le informazioni pubblicate in base ai criteri di pubblicazione delle informazioni di cui all'articolo 450, paragrafo 1, lettere g), h), i) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013, nonché le informazioni fornite dagli enti sul divario retributivo di genere e usano tali informazioni per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE.»;

21)

l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Articolo 84

Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione

1.   Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi interni o utilizzino la metodologia standardizzata o la metodologia standardizzata semplificata per identificare, valutare, gestire e attenuare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione.

2.   Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per valutare e monitorare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei differenziali creditizi che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.

3.   Un'autorità competente può chiedere a un ente di utilizzare la metodologia standardizzata di cui al paragrafo 1, nel caso in cui i sistemi interni applicati da tale ente per valutare i rischi di cui a tale paragrafo non siano soddisfacenti.

4.   Un'autorità competente può chiedere a un ente piccolo e non complesso quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, di utilizzare la metodologia standardizzata nel caso in cui ritenga che la metodologia standardizzata semplificata non sia adeguata a rilevare il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione di tale ente.

5.   L'ABE elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del presente articolo, una metodologia standardizzata che gli enti possono utilizzare per valutare i rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compresa una metodologia standardizzata semplificata per gli enti piccoli e non complessi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, che sia prudente almeno quanto la metodologia standardizzata.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   L'ABE emana orientamenti per specificare i criteri:

a)

per la valutazione, da parte del sistema interno dell'ente, dei rischi di cui al paragrafo 1;

b)

per l'identificazione, la gestione e l'attenuazione, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 1;

c)

per la valutazione e il monitoraggio, da parte degli enti, dei rischi di cui al paragrafo 2;

d)

per stabilire quali dei sistemi interni applicati dagli enti ai fini del paragrafo 1 non siano soddisfacenti, come indicato al paragrafo 3.

L'ABE emana i suddetti orientamenti entro il 28 giugno 2020.»;

22)

all'articolo 85, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire le esposizioni al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello e i rischi derivanti dall'esternalizzazione, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.»;

23)

all'articolo 88, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Gli Stati membri assicurano che i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentate e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

Ai fini del presente articolo, per “parte correlata” si intende:

a)

il coniuge, partner registrato ai sensi del diritto nazionale, figlio o genitore di un membro dell'organo di gestione;

b)

un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o il suo familiare stretto di cui alla lettera a) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa, o nelle quali tali persone occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione.»;

24)

all'articolo 89 è aggiunto il seguente paragrafo:

«6.   Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione, dopo aver consultato l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, verifica se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), sono ancora adeguate, tenendo conto nel contempo delle precedenti valutazioni d'impatto, degli accordi internazionali e degli sviluppi legislativi nell'Unione, e se al paragrafo 1 possono essere aggiunti ulteriori obblighi di informazione pertinenti.

Entro il 30 giugno 2021 la Commissione, sulla base della consultazione con l'ABE, l'AEAP e l'ESMA, riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla valutazione di cui al presente paragrafo e, ove opportuno, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.»;

25)

l'articolo 91 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista hanno la responsabilità primaria di garantire che i membri dell'organo di gestione soddisfino sempre i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.

Se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui al presente paragrafo, le autorità competenti hanno la facoltà di rimuovere tali membri dall'ente di gestione. Le autorità competenti verificano in particolare se i requisiti di cui al presente paragrafo continuano a essere soddisfatti qualora abbiano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato a tale ente.»;

b)

i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi. La composizione complessiva dell'organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze.

8.   Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito in modo da poter valutare e mettere in discussione efficacemente, se necessario, le decisioni dell'alta dirigenza nonché sorvegliare e controllare in modo efficace le decisioni in materia di gestione. Il fatto di essere membro di società o entità affiliate non costituisce di per sé un ostacolo all'indipendenza di spirito.»;

c)

al paragrafo 12 è aggiunta la lettera seguente:

«f)

l'applicazione coerente della facoltà di cui al paragrafo 1, secondo comma.»;

26)

l'articolo 92 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è soppresso;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente, rispettino i seguenti requisiti, secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività:»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«a bis)

la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;»

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Ai fini del paragrafo 2, le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente comprendono almeno:

a)

tutti i membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza;

b)

i membri del personale con responsabilità manageriali sulle funzioni di controllo o sulle unità operative/aziendali rilevanti dell'ente;

c)

i membri del personale che hanno avuto diritto a una remunerazione significativa nell'esercizio precedente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

i)

la remunerazione del membro del personale è pari o superiore a 500 000 EUR e pari o superiore alla remunerazione media corrisposta ai membri dell'organo di gestione e dell'alta dirigenza dell'ente di cui alla lettera a);

ii)

il membro del personale svolge l'attività professionale all'interno di un'unità operativa/aziendale rilevante e l'attività è tale da avere un impatto significativo sul profilo di rischio della pertinente unità operativa/aziendale.»;

27)

l'articolo 94 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera l), punto i), è sostituita dalla seguente:

«i)

azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, ovvero strumenti legati alle azioni o, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, strumenti non monetari equivalenti;»

ii)

la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione è differita su un periodo non inferiore a quattro-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato. Per i membri dell'ente di gestione e dell'alta dirigenza degli enti che sono significativi per le loro dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle loro attività, il periodo di differimento non dovrebbe essere inferiore a cinque anni.

La remunerazione corrisposta secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita conformemente al ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale interessato;»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   «L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera l), punto ii).

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 31 marzo 2014.

Al fine di individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 3, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire:

a)

le responsabilità manageriali e le funzioni di controllo;

b)

l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione; e

c)

le altre categorie di personale, non espressamente menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale ivi menzionate.

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

c)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3.   In deroga al paragrafo 1, i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere l) e m) e lettera o), secondo comma, di tale paragrafo non si applicano a:

a)

un ente che non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il cui valore delle attività sia, in media e su base individuale conformemente alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013, pari o inferiore a 5 miliardi di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario corrente;

b)

un membro del personale la cui remunerazione variabile annua non superi 50 000 EUR e non rappresenti più di un terzo della sua remunerazione totale annua.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a), uno Stato membro può abbassare o aumentare tale soglia a condizione che:

a)

l'ente nei confronti del quale lo Stato membro si serve della presente disposizione non sia un grande ente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 146, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, in caso di aumento della soglia:

i)

l'ente soddisfi i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, lettere c), d) e e), del regolamento (UE) n. 575/2013; e

ii)

la soglia non sia superiore a 15 miliardi di EUR;

b)

sia opportuno modificare la soglia in conformità del presente paragrafo tenuto conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, dell'organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartiene.

5.   In deroga al paragrafo 3, lettera b), uno Stato membro può decidere che ai membri del personale che hanno diritto a una remunerazione variabile annua inferiore alla soglia e alla quota di cui a tale lettera, non si applichi l'esenzione ivi stabilita, a causa delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle responsabilità e del profilo professionale di questi membri del personale.

6.   Entro il 28 giugno 2023, la Commissione procede, in stretta collaborazione con l'ABE, al riesame dell'applicazione dei paragrafi da 3 a 5 e ne riferisce in una relazione che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.

7.   L'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per facilitare l'attuazione dei paragrafi 3, 4 e 5 e garantirne l'applicazione uniforme.»;

28)

l'articolo 97 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

b)

al paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

«Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti applicano il principio di proporzionalità in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c).»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   Le autorità competenti possono adattare le metodologie di applicazione della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tener conto degli enti con profili di rischio simili, per esempio con modelli imprenditoriali simili o simile localizzazione geografica delle esposizioni. Tali metodologie adattate possono prevedere parametri di riferimento basati sul rischio e indicatori quantitativi, consentono di tenere in debita considerazione i rischi specifici cui ciascun ente può essere esposto, e non pregiudicano la specificità a livello di singolo ente delle misure imposte a norma dell'articolo 104.

Qualora le autorità competenti utilizzino metodologie adattate ai sensi del presente paragrafo, ne informano l'ABE. L'ABE controlla le prassi di vigilanza ed emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per specificare le modalità di valutazione di profili di rischio simili ai fini del presente paragrafo e per garantire l'applicazione coerente e proporzionata, all'interno dell'Unione, di metodologie che sono adattate a enti simili.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Qualora a seguito di una revisione, in particolare della valutazione dei dispositivi di governance, del modello imprenditoriale o delle attività di un ente, le autorità competenti abbiano motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione a tale ente, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, o sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente ne informa immediatamente l'ABE e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente, in conformità della direttiva (UE) 2015/849, e che è competente a garantire la conformità a tale direttiva. In caso di potenziale aumento del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l'autorità competente e l'autorità o l'organismo che vigila sull'ente in conformità della direttiva (UE) 2015/849 e che è competente a garantire la conformità a tale direttiva collaborano e trasmettono immediatamente la loro valutazione comune all'ABE. L'autorità competente adotta, se del caso, misure in conformità della presente direttiva.»;

29)

l'articolo 98 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera j) è soppressa;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

I poteri di vigilanza sono esercitati almeno nei casi seguenti:

a)

nel caso in cui il valore economico del capitale proprio di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, si riduca di più del 15 % del suo capitale di classe 1 a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei sei scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse;

b)

nel caso in cui proventi da interessi netti di un ente di cui all'articolo 84, paragrafo 1, subiscano una forte diminuzione a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse conformemente a uno dei due scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse.

Nonostante il secondo comma, le autorità competenti non sono tenute a esercitare poteri di vigilanza almeno qualora ritengano, sulla base della revisione e della valutazione di cui al presente paragrafo, che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguata e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

Ai fini del presente paragrafo, per “poteri di vigilanza” si intendono i poteri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, o il potere di specificare ipotesi di modellizzazione e parametriche, diverse da quelle individuate dall'ABE a norma del paragrafo 5 bis, lettera b), del presente articolo, riprodotte dagli enti nel loro calcolo del valore economico del capitale proprio ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.»;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare, ai fini del paragrafo 5:

a)

i sei scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), e i due scenari prudenziali di shock di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), da applicare ai tassi di interesse per ciascuna valuta;

b)

alla luce delle norme prudenziali convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera a), limitatamente a:

i)

il trattamento del capitale proprio dell'ente;

ii)

l'inclusione, la composizione e l'attualizzazione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;

iii)

l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza.

c)

alla luce delle norme convenute a livello internazionale, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni, escluse le ipotesi comportamentali, riprodotte dagli enti nel loro calcolo dei proventi da interessi netti di cui al paragrafo 5, secondo comma, lettera b), limitatamente a:

i)

l'inclusione e la composizione dei flussi di cassa sensibili ai tassi di interesse, derivanti dalle attività, passività ed elementi fuori bilancio dell'ente, compreso il trattamento dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali;

ii)

l'uso di modelli di bilancio dinamici o statici e il trattamento che ne risulta delle posizioni ammortizzate e in scadenza;

iii)

il periodo su cui sono misurati i futuri proventi da interessi netti;

d)

che cosa si intende per forte diminuzione ai sensi del paragrafo 5, secondo comma, lettera b).

L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

d)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   L'ABE valuta la potenziale inclusione nella revisione e nella valutazione effettuate dalle autorità competenti dei rischi ambientali, sociali e di governance.

Ai fini del primo comma, la valutazione dell'ABE comprende almeno:

a)

lo sviluppo di una definizione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance, inclusi i rischi fisici e i rischi di transizione; questi ultimi comprendono i rischi connessi al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative;

b)

lo sviluppo di criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per valutare l'impatto di tali rischi sulla stabilità finanziaria degli enti a breve, medio e lungo termine; tali criteri includono processi per le prove di stress e l'elaborazione di analisi di scenari per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro di scenari con gravità variabile;

c)

i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie che gli enti devono mettere in atto per identificare, valutare e gestire i rischi ambientali, sociali e di governance;

d)

i metodi e gli strumenti di analisi per valutare l'impatto dei rischi ambientali, sociali e di governance sulla concessione di crediti e sulle attività di intermediazione finanziaria degli enti.

L'ABE presenta una relazione sulle sue conclusioni alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 28 giugno 2021.

Sulla base delle conclusioni della sua relazione, l'ABE può, se del caso, emanare orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in materia di inclusione uniforme dei rischi ambientali, sociali e di governance nel processo di revisione e valutazione prudenziale eseguito dalle autorità competenti.»;

30)

all'articolo 99, paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

31)

l'articolo 103 è soppresso;

32)

l'articolo 104 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Ai fini dell'articolo 97, dell'articolo 98, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 101, paragrafo 4, e dell'articolo 102 della presente direttiva, e in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno il potere di:

a)

esigere che gli enti detengano fondi propri aggiuntivi superiori ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013, alle condizioni di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva;

b)

chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 73 e 74;

c)

esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;

d)

esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;

e)

restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;

f)

esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti, comprese le attività esternalizzate;

g)

esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;

h)

esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;

i)

limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;

j)

imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche in relazione a fondi propri, liquidità e leva finanziaria;

k)

imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;

l)

richiedere la pubblicazione di informazioni aggiuntive.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo, le autorità competenti possono imporre agli enti obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se il pertinente requisito è adeguato e proporzionato in relazione alla finalità per cui le informazioni sono richieste e tali informazioni non costituiscono una duplicazione.

Ai fini degli articoli da 97 a 102, le eventuali informazioni aggiuntive che possono essere richieste agli enti sono considerate una duplicazione se informazioni identiche o sostanzialmente identiche sono già state comunicate in altro modo all'autorità competente o possono essere prodotte dall'autorità competente.

L'autorità competente non chiede a un ente di comunicare informazioni aggiuntive se le ha precedentemente ricevute in un formato o con un grado di dettaglio diversi e tale differenza di formato o di grado di dettaglio non impedisce all'autorità competente di produrre informazioni della stessa qualità e affidabilità rispetto a quelle prodotte sulla base delle informazioni aggiuntive che sarebbero comunicate in altro modo.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso;

33)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 104 bis

Requisito di fondi propri aggiuntivi

«1.   Le autorità competenti impongono il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 97 e 101, accertano una delle seguenti situazioni per un singolo ente:

a)

l'ente è esposto a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo, dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7);

b)

l'ente non soddisfa i requisiti stabiliti agli articoli 73 e 74 della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è improbabile che altre misure di vigilanza siano sufficienti a garantire il rispetto di tali requisiti entro un periodo di tempo adeguato;

c)

le rettifiche di cui all'articolo 98, paragrafo 4, sono considerate insufficienti per consentire all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;

d)

dalla valutazione eseguita a norma dell'articolo 101, paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione del metodo autorizzato condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;

e)

l'ente omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di fondi propri aggiuntivi per contemplare gli orientamenti comunicati ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3;

f)

altre situazioni specifiche per ente che secondo l'autorità competente destano preoccupazioni concrete in materia di vigilanza.

Le autorità competenti impongono solo il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), per coprire i rischi incorsi da singoli enti a causa delle loro attività, inclusi quelli che rispecchiano l'impatto degli sviluppi economici e di mercato sul profilo di rischio di un singolo ente.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo si considera che i rischi o gli elementi di rischio non siano coperti o non siano sufficientemente coperti dai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, solo se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuto adeguato dall'autorità competente, tenendo conto della revisione prudenziale della valutazione eseguita dagli enti a norma dell'articolo 73, primo comma, della presente direttiva sono superiori ai requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Ai fini del primo comma, le autorità competenti valutano, tenuto conto del profilo di rischio di ogni singolo ente, i rischi cui l'ente è esposto, tra cui:

a)

i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente esplicitamente esclusi o non esplicitamente affrontati dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402;

b)

i rischi o gli elementi di rischio specifici dell'ente suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Nella misura in cui rischi o elementi di rischio sono soggetti ad accordi transitori o a clausole grandfathering di cui alla presente direttiva o al regolamento (UE) n. 575/2013, questi non sono considerati rischi o elementi di tali rischi suscettibili di essere sottovalutati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato copre tutti i rischi o gli elementi di rischio individuati come rilevanti secondo la valutazione di cui al secondo comma del presente paragrafo e non coperti, o non coperti in misura sufficiente, dai requisiti di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Il rischio di tasso di interesse derivante da posizioni diverse dalla negoziazione può essere considerato rilevante almeno nei casi di cui all'articolo 98, paragrafo 5, a meno che nello svolgere la revisione e la valutazione le autorità competenti giungano alla conclusione che la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguato e che l'ente non sia eccessivamente esposto al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

3.   Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a),come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402.

Se sono richiesti fondi propri aggiuntivi per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti stabiliscono il livello dei fondi propri aggiuntivi richiesti a norma del presente articolo, paragrafo 1, lettera a), come differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre e sette del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   L'ente rispetta il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), mediante fondi propri che soddisfano le condizioni seguenti:

a)

almeno tre quarti del requisito di fondi propri aggiuntivi sono rispettati mediante capitale di classe 1;

b)

almeno tre quarti del capitale di classe 1 di cui alla lettera a) sono costituiti da capitale primario di classe 1.

In deroga al primo comma, l'autorità competente può chiedere all'ente di soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi con una quota maggiore di capitale di classe 1 o di capitale primario di classe 1, laddove necessario e tenuto conto delle circostanze specifiche dell'ente.

I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:

a)

i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il requisito combinato di riserva di capitale;

c)

gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.

I fondi propri utilizzati per rispettare il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:

a)

il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva quando tali orientamenti riguardano rischi di leva finanziaria eccessiva.

5.   L'autorità competente fornisce debitamente per iscritto a ogni ente la giustificazione della decisione di imporre un requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), includendo almeno un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Tale giustificazione, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo include una indicazione specifica dei motivi per i quali l'imposizione di orientamenti sui fondi propri aggiuntivi non è più considerata sufficiente.

Articolo 104 ter

Orientamenti sui fondi propri aggiuntivi

1.   Conformemente alle strategie e ai processi di cui all'articolo 73, gli enti fissano il loro capitale interno a un livello adeguato di fondi propri sufficiente per coprire tutti i rischi cui è esposto un ente e per garantire che i fondi propri dell'ente possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, incluse quelle individuate mediante le prove di stress prudenziali di cui all'articolo 100.

2.   Le autorità competenti riesaminano periodicamente il livello di capitale interno fissato da ciascun ente a norma del paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito dei riesami e delle valutazioni eseguiti a norma degli articoli 97 e 101, compreso il risultato delle prove di stress di cui all'articolo 100.

In base a tale riesame le autorità competenti determinano per ciascun ente il livello complessivo dei fondi propri che ritengono appropriato.

3.   Le autorità competenti comunicano agli enti i loro orientamenti sui fondi propri aggiuntivi.

Gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi constano dei fondi propri che superano il pertinente importo dei fondi propri richiesto a norma delle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013, del capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) e dell'articolo 128, punto 6, della presente direttiva, o dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi, che sono necessari per raggiungere il livello complessivo di fondi propri ritenuto appropriato dalle autorità competenti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

4.   Gli orientamenti delle autorità competenti sui fondi propri aggiuntivi a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono specifici per ente. Gli orientamenti possono coprire i rischi affrontati dal requisito di fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), unicamente nella misura in cui detti orientamenti contemplino gli aspetti di quei rischi che non sono già coperti a titolo di tale requisito.

5.   I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare uno degli elementi seguenti:

a)

i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito combinato di riserva di capitale.

I fondi propri utilizzati per rispettare gli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati in conformità del paragrafo 3 del presente articolo per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sono utilizzati per rispettare i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, il requisito di cui all'articolo 104 bis della presente direttiva imposto dalle autorità competenti per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva e il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria definito all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013.

6.   Il mancato rispetto degli orientamenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo qualora un ente soddisfi i pertinenti requisiti in materia di fondi propri stabiliti nelle parti tre, quattro e sette del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel capo 2 del regolamento (UE) 2017/2402, il pertinente requisito di fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva e, a seconda dei casi, il requisito combinato di riserva di capitale o il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 non attiva i limiti di cui all'articolo 141 o all'articolo 141 ter della presente direttiva.

Articolo 104 quater

Collaborazione con le autorità di risoluzione

Le autorità competenti notificano alle autorità di risoluzione pertinenti il requisito di fondi propri aggiuntivi imposto agli enti a norma dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), ed eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi comunicati agli enti ai sensi dell'articolo 104 ter, paragrafo 3.

(*7)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).»;"

34)

all'articolo 105, la lettera d) è soppressa;

35)

all'articolo 108, il paragrafo 3 è soppresso;

36)

l'articolo 109 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Le autorità competenti impongono alle imprese madri e alle filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva di assolvere agli obblighi stabiliti al presente capo, sezione II, su base consolidata o subconsolidata, in modo da assicurare la coerenza e la corretta integrazione dei dispositivi, dei processi e dei meccanismi richiesti dal presente capo, sezione II, e in modo da consentire la produzione di tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. In particolare, esse assicurano che le imprese madri e le filiazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva mettano in atto tali dispositivi, processi e meccanismi nelle loro filiazioni non rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, comprese quelle stabilite nei centri finanziari offshore. Tali dispositivi, processi e meccanismi sono inoltre coerenti e ben integrati e tali filiazioni sono anche in grado di produrre tutti i dati e tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'attività di vigilanza. Le filiazioni che non sono soggette alla presente direttiva devono rispettare i requisiti settoriali loro pertinenti su base individuale.

3.   Gli obblighi derivanti dal presente capo, sezione II, riguardanti filiazioni non soggette alla presente direttiva non si applicano se l'ente impresa madre nell'UE può dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della sezione II è illegale ai sensi della normativa del paese terzo in cui è stabilita la filiazione.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   I requisiti in materia di remunerazione di cui agli articoli 92, 94 e 95 non si applicano su una base consolidata nei casi seguenti:

a)

filiazioni stabilite nell'Unione, laddove esse sono soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione;

b)

filiazioni stabilite in un paese terzo, laddove esse sarebbero soggette a requisiti specifici in materia di remunerazione conformemente ad altri atti giuridici dell'Unione se fossero stabilite nell'Unione.

5.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, e al fine di evitare l'elusione delle norme stabilite a norma degli articoli 92, 94 e 95, gli Stati membri assicurano che i requisiti di cui agli articoli 92, 94 e 95 si applichino ai membri del personale delle filiazioni non soggette alla presente direttiva su base individuale se:

a)

la filiazione è una società di gestione del risparmio o un'impresa che fornisce i servizi e le attività di investimento elencate all'allegato I, sezione A, punti 2, 3, 4, 6 e 7, della direttiva 2014/65/UE; e

b)

tali membri del personale sono stati incaricati dello svolgimento di attività professionali aventi un impatto diretto e significativo sul profilo di rischio o sull'attività degli enti del gruppo.

6.   In deroga ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, gli Stati membri possono applicare gli articoli 92, 94 e 95 su base consolidata a una gamma più ampia di filiazioni e del rispettivo personale.»;

37)

l'articolo 111 è sostituito dal seguente:

«Articolo 111

Determinazione dell'autorità di vigilanza su base consolidata

1.   Se l'impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'ente creditizio nello Stato membro o sull'impresa madre nell'UE su base individuale.

Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata all'autorità competente che vigila sull'impresa d'investimento madre nello Stato membro o sull'impresa madre nell'UE su base individuale.

Se l'impresa madre è un'impresa d'investimento madre in uno Stato membro o un'impresa d'investimento madre nell'UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio, o qualora vi siano diversi enti creditizi, dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2.   Se l'impresa madre di un ente è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente che vigila sull'ente su base individuale.

3.   Se due o più enti autorizzati nell'Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata:

a)

dall'autorità competente dell'ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all'interno del gruppo;

b)

dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all'interno del gruppo; o

c)

dall'autorità competente dell'impresa d'investimento con il totale di bilancio più elevato, qualora il gruppo non includa alcun ente creditizio.

4.   Se il consolidamento è richiesto a norma dell'articolo 18, paragrafi 3 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall'autorità competente dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato o, qualora il gruppo non includa alcun ente creditizio, dall'autorità competente dell'impresa d'investimento con il totale di bilancio più elevato.

5.   In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b) e al paragrafo 4, qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi sottoposti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi sottoposti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente.

In deroga al paragrafo 3, lettera c), qualora l'autorità competente vigili su base individuale su più di un'impresa d'investimento del gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata è l'autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese d'investimento del gruppo con il totale di bilancio aggregato più elevato.

6.   In casi particolari, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare ai criteri di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 e nominare una diversa autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata, qualora l'applicazione dei criteri ivi contenuti fosse inadeguata tenuto conto degli enti interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri, o della necessità di garantire la continuità della vigilanza su base consolidata da parte della stessa autorità competente. In tali casi, l'ente impresa madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o l'ente con il totale di bilancio più elevato, hanno diritto, se del caso, a essere ascoltati prima che le autorità competenti decidano in merito.

7.   Le autorità competenti notificano senza indugio alla Commissione e all'ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 6.»;

38)

l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Articolo 113

Decisioni congiunte sui requisiti prudenziali specifici per ente

1.   L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta:

a)

sull'applicazione degli articoli 73 e 97 per determinare l'adeguatezza del livello dei fondi propri su base consolidata detenuti dal gruppo di enti in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e al livello di fondi propri richiesto in applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), a ciascuna entità del gruppo di enti e su base consolidata;

b)

sulle misure per fronteggiare aspetti significativi e risultanze rilevanti concernenti la vigilanza sulla liquidità, incluse l'adeguatezza dell'organizzazione e del trattamento dei rischi secondo quanto disposto dall'articolo 86 e la necessità di requisiti in materia di liquidità specifici per l'ente conformemente all'articolo 105;

c)

su eventuali orientamenti sui fondi propri aggiuntivi di cui all'articolo 104 ter, paragrafo 3.

2.   Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 sono prese:

a)

ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata alle altre autorità competenti interessate di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 bis;

b)

ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del profilo di rischio di liquidità del gruppo di enti conformemente agli articoli 86 e 105;

c)

ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo entro quattro mesi dalla trasmissione da parte dell'autorità di vigilanza su base consolidata di una relazione contenente la valutazione del rischio del gruppo di enti conformemente all'articolo 104 ter.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo tengono inoltre debitamente conto della valutazione del rischio delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate conformemente agli articoli 73, 97, 104 bis e 104 ter.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), figurano in documenti contenenti una motivazione esaustiva, che sono trasmessi dall'autorità di vigilanza su base consolidata all'ente impresa madre nell'UE. In caso di disaccordo, l'autorità di vigilanza su base consolidata consulta l'ABE su richiesta di una qualsiasi delle altre autorità competenti. L'autorità di vigilanza su base consolidata può consultare l'ABE di propria iniziativa.

3.   Qualora le autorità competenti non pervengano a una decisione congiunta entro i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di vigilanza su base consolidata adotta una decisione su base consolidata sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 della presente direttiva dopo aver debitamente considerato la valutazione dei rischi delle filiazioni effettuata dalle autorità competenti interessate. Se, alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di vigilanza su base consolidata rinvia la sua decisione e attende la decisione che l'ABE può adottare ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adotta una decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

La decisione sull'applicazione degli articoli 73, 86 e 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 104 ter e dell'articolo 105 della presente direttiva è adottata dalle rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata. Se, alla scadenza di uno dei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una qualsiasi delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all'ABE conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione e attendono la decisione che l'ABE adotta conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adottano la propria decisione conformemente alla decisione dell'ABE. Si ritiene che i termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo equivalgano ai periodi di conciliazione di cui al predetto regolamento. L'ABE si pronuncia entro un mese dal ricevimento del deferimento all'ABE stessa. Il caso non è rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.

Le decisioni figurano in un documento contenente una motivazione esaustiva e tengono conto della valutazione del rischio, dei pareri e delle riserve formulati dalle altre autorità competenti nei termini di cui al paragrafo 2. Il documento è trasmesso dall'autorità di vigilanza su base consolidata a tutte le autorità competenti interessate e all'ente impresa madre nell'UE.

Qualora l'ABE sia stata consultata, tutte le autorità competenti tengono conto del suo parere e motivano ogni eventuale scostamento significativo da esso.

4.   Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità competenti in assenza di una decisione congiunta di cui al paragrafo 3 sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati.

Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta conformemente al paragrafo 3 del presente articolo sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando l'autorità competente responsabile della vigilanza sulle filiazioni dell'ente impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105. In tali circostanze eccezionali, l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta di cui al presente articolo sull'applicazione degli articoli 73, 86, 97, dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), degli articoli 104 ter e 105 al fine di facilitare l'adozione delle decisioni congiunte.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o luglio 2014.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

39)

all'articolo 115 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Se l'autorità di vigilanza su base consolidata è diversa dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 bis, gli accordi di coordinamento e cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono conclusi anche con l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre.»;

40)

l'articolo 116 è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Al fine di agevolare i compiti di cui all'articolo 112, paragrafo 1, all'articolo 114, paragrafo 1, e all'articolo 115, paragrafo 1, della presente direttiva, l'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce altresì collegi delle autorità di vigilanza anche quando tutte le filiazioni transfrontaliere di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE hanno sede in paesi terzi, a condizione che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti agli obblighi di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e, se del caso, agli articoli 76 e 81 della direttiva 2014/65/UE.»;

b)

al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

«L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista a cui è stata concessa l'approvazione a norma dell'articolo 21 bis può partecipare al pertinente collegio delle autorità di vigilanza.»;

41)

all'articolo 117 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   Le autorità competenti, le unità di informazione finanziaria e le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sui soggetti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849 a fini di conformità a detta direttiva collaborano strettamente tra loro nell'ambito delle rispettive competenze e si scambiano le informazioni pertinenti per i rispettivi compiti a norma della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva (UE) 2015/849, a condizione che tale collaborazione e scambio di informazioni non interferiscano con un accertamento, un'indagine o un procedimento in corso conformemente al diritto penale o amministrativo dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità competente, l'unità di informazione finanziaria o l'autorità investita della funzione pubblica di vigilanza sui soggetti obbligati elencati all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2, della direttiva (UE) 2015/849.

In caso di disaccordo sul coordinamento delle attività di vigilanza a norma del presente articolo, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   Entro il 1o gennaio 2020 l'ABE emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, che precisano le modalità di collaborazione e scambio di informazioni tra le autorità di cui al paragrafo 5 del presente articolo, in particolare in relazione ai gruppi transfrontalieri e all'individuazione di gravi violazioni delle norme antiriciclaggio.»;

42)

all'articolo 119, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l'articolo 21 bis, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per includere le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata.»;

43)

all'articolo 120, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se una società di partecipazione finanziaria mista è soggetta a disposizioni equivalenti a titolo della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza su base consolidata può, in accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore delle assicurazioni, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni della direttiva relative al settore finanziario più importante, di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.»;

44)

all'articolo 125, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora a norma dell'articolo 111 della presente direttiva l'autorità di vigilanza su base consolidata di un gruppo con una società di partecipazione finanziaria mista madre sia diversa dal coordinatore di cui all'articolo 10 della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza e il coordinatore collaborano ai fini dell'applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata. Al fine di agevolare e di rendere efficace la cooperazione, l'autorità di vigilanza su base consolidata e il coordinatore concludono accordi scritti di coordinamento e di cooperazione.»;

45)

all'articolo 128, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti commi:

«Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo uno dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013, per soddisfare i requisiti di fondi propri aggiuntivi imposti a norma dell'articolo 104 bis della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva e gli orientamenti comunicati in conformità dell'articolo 104 ter, paragrafo 3, della presente direttiva per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva.

Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare uno degli elementi del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale per rispettare altri elementi applicabili del rispettivo requisito combinato di riserva di capitale.

Gli enti non utilizzano il capitale primario di classe 1 detenuto per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma, punto 6, del presente articolo per rispettare le componenti basate sul rischio dei requisiti stabiliti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della direttiva 2014/59/UE.»;

46)

gli articoli 129 e 130 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 129

Obbligo di detenere una riserva di conservazione del capitale

1.   Gli Stati membri impongono agli enti di detenere, in aggiunta al capitale primario di classe 1 detenuto per soddisfare uno dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, una riserva di conservazione del capitale costituita da capitale primario di classe 1 pari al 2,5 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dall'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione dell'esenzione di cui al primo comma è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare l'esenzione di cui al primo comma lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.

3.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

4.   Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole o medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (*8).

5.   Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Articolo 130

Obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

1.   Gli Stati membri impongono agli enti di detenere una loro specifica riserva di capitale anticiclica equivalente all'importo complessivo della loro esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, moltiplicato per la media ponderata dei coefficienti anticiclici, calcolati conformemente all'articolo 140 della presente direttiva su base individuale e consolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, di tale regolamento. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.

2.   In deroga al paragrafo 1, uno Stato membro può esentare le piccole e medie imprese di investimento dall'osservanza dei requisiti di cui al paragrafo 1, purché tale esenzione non costituisca una minaccia alla stabilità del sistema finanziario di tale Stato membro.

La decisione sull'applicazione dell'esenzione di cui al primo comma è pienamente motivata, illustra perché l'esenzione non costituisce una minaccia alla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro e contiene la definizione precisa di piccole e medie imprese di investimento cui si applica l'esenzione.

Gli Stati membri che decidono di applicare l'esenzione di cui al primo comma lo notificano al CERS. Il CERS trasmette senza indugio le notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.

3.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'applicazione del presente articolo. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

4.   Ai fini del paragrafo 2, le imprese di investimento sono classificate in piccole e medie conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

5.   Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

(*8)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).»;"

47)

l'articolo 131 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dell'individuazione, su base consolidata, dei G-SII e, su base individuale, subconsolidata o consolidata, a seconda dei casi, degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (O-SII), che sono stati autorizzati nell'ambito della rispettiva giurisdizione. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata. Gli Stati membri possono designare più di una autorità.

I G-SII possono essere:

a)

un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE; o

b)

un ente che non è una filiazione di un ente impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

Gli O-SII possono essere un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, da un ente impresa madre in uno Stato membro, da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione mista madre in uno Stato membro.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Un metodo aggiuntivo di individuazione dei G-SII si basa sulle categorie seguenti:

a)

le categorie di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), del presente articolo;

b)

attività transfrontaliere del gruppo, escluse le attività del gruppo negli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9).

Tutte le categorie hanno lo stesso peso e si basano su indicatori quantificabili. Per le categorie di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo gli indicatori sono gli stessi degli indicatori corrispondenti determinati a norma del paragrafo 2.

Il metodo aggiuntivo di individuazione produce un punteggio complessivo aggiuntivo per ciascuna entità di cui al paragrafo 1 valutata, sulla base del quale le autorità competenti o le autorità designate possono adottare una delle misure di cui al paragrafo 10, lettera c).

(*9)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).»;"

c)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro il 1o gennaio 2015 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui criteri per stabilire le condizioni di applicazione del presente paragrafo in relazione alla valutazione degli O-SII. Tali orientamenti tengono conto dei quadri internazionali per gli enti a rilevanza sistemica a livello nazionale e delle specificità dell'Unione e nazionali.

Dopo aver consultato il CERS, l'ABE riferisce alla Commissione entro il 31 dicembre 2020 in merito alla metodologia appropriata per la progettazione e la calibrazione dei coefficienti della riserva per gli O-SII.»;

d)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'autorità competente o l'autorità designata può chiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di detenere una riserva per gli O-SII fino al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei criteri per l'individuazione dell'O-SII. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.»;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Fatta salva l'autorizzazione della Commissione di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità competente o l'autorità designata può richiedere a ciascun O-SII, su base consolidata, subconsolidata o individuale, a seconda dei casi, di mantenere una riserva per gli O-SII superiore al 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale riserva è composta di capitale primario di classe 1.

Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 7 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva per gli O-SII. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito alla riserva conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro tre mesi dalla trasmissione da parte del CERS della notifica di cui al paragrafo 7 alla Commissione, quest'ultima, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che la riserva di capitale dell'O-SII non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso che formino o creino un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, adotta un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata ad adottare la misura proposta.»;

f)

al paragrafo 7, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«7.   Prima della fissazione o della modifica di una riserva per gli O-SII, l'autorità competente o l'autorità designata informa il CERS un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 5 e informa il CERS tre mesi prima della pubblicazione della decisione dell'autorità competente o dell'autorità designata di cui al paragrafo 5 bis. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati. Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:»;

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Fatti salvi l'articolo 133 e il paragrafo 5 del presente articolo, qualora un O-SII sia una filiazione di un G-SII o di un O-SII che è un ente o un gruppo guidato da un ente impresa madre nell'UE e soggetto a una riserva per un O-SII su base consolidata, la riserva che si applica su base individuale o subconsolidata per l'O-SII non supera l'importo inferiore tra:

a)

la somma del coefficiente più elevato della riserva per i G-SII o gli O-SII applicabile al gruppo su base consolidata e l'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

il 3 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, o il coefficiente che la Commissione ha autorizzato ad applicare al gruppo su base consolidata a norma del paragrafo 5 bis del presente articolo.»;

h)

i paragrafi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«9.   I G-SII sono suddivisi in almeno cinque sottocategorie. Il limite più basso e i limiti tra le diverse sottocategorie sono determinati mediante i punteggi ricavati conformemente alla metodologia di individuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. I punteggi soglia tra sottocategorie adiacenti sono definiti in maniera chiara e rispondono al principio secondo il quale vi è un aumento lineare costante della rilevanza sistemica tra ciascuna sottocategoria, da cui deriva un aumento lineare dell'obbligo di capitale primario di classe 1 aggiuntivo, con l'eccezione della sottocategoria cinque e di eventuali sottocategorie supplementari più elevate. Ai fini del presente paragrafo, per rilevanza sistemica si intende l'impatto previsto esercitato da una situazione di difficoltà del G-SII sul mercato finanziario globale. Alla sottocategoria più bassa è assegnata una riserva per i G-SII pari all'1 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e la riserva assegnata a ciascuna sottocategoria aumenta secondo intervalli di almeno lo 0,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di tale regolamento.

10.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 9 e sulla base delle sottocategorie e dei punteggi soglia di cui al paragrafo 9, l'autorità competente o l'autorità designata può, nell'esercizio di un solido giudizio di vigilanza:

a)

riassegnare un G-SII da una sottocategoria più bassa a una più elevata;

b)

assegnare un'entità di cui al paragrafo 1 con un punteggio complessivo di cui al paragrafo 2 inferiore al punteggio limite della sottocategoria più bassa a tale sottocategoria o a una sottocategoria più elevata, in tal modo designandola come G-SII;

c)

tenendo conto del meccanismo di risoluzione unico, sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo di cui al paragrafo 2 bis, riassegnare un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa.»;

i)

il paragrafo 11 è soppresso;

j)

il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   L'autorità competente o l'autorità designata comunica al CERS le denominazioni dei G-SII e degli O-SII e la rispettiva sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato. La notifica motiva in modo esauriente l'esercizio o meno del giudizio di vigilanza in conformità del paragrafo 10, lettere a), b) e c). Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione e all'ABE e pubblica le loro denominazioni. Le autorità competenti o le autorità designate pubblicano la sottocategoria cui ciascun G-SII è assegnato.

L'autorità competente o l'autorità designata riesamina una volta l'anno l'individuazione dei G-SII e degli O-SII e l'assegnazione dei G-SII alle rispettive sottocategorie e comunica i risultati all'ente a rilevanza sistemica interessato e al CERS, che trasmette senza indugio i risultati alla Commissione e all'ABE. L'autorità competente o l'autorità designata pubblica l'elenco aggiornato degli enti a rilevanza sistemica individuati e la sottocategoria cui ciascun G-SII individuato è assegnato.»;

k)

il paragrafo 13 è soppresso;

l)

i paragrafi 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

«14.   Qualora un gruppo sia soggetto, su base consolidata, a una riserva per i G-SII e una riserva per gli O-SII, si applica la riserva più elevata.

15.   Qualora un ente sia soggetto a una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata conformemente all'articolo 133, tale riserva si cumula con la riserva per gli O-SII o i G-SII applicata conformemente al presente articolo.

Qualora la somma del coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico calcolato ai fini dell'articolo 133, paragrafi 10, 11 o 12, e del coefficiente della riserva per gli O-SII o i G-SII cui è soggetto lo stesso ente sia superiore al 5 %, si applica la procedura di cui al paragrafo 5 bis del presente articolo.»;

m)

i paragrafi 16 e 17 sono soppressi;

n)

il paragrafo 18 è sostituito dal seguente:

«18.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare, ai fini del presente articolo, le metodologie secondo la quale l'autorità competente o l'autorità designata individua un ente o un gruppo di enti guidati da un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE in quanto G-SII, nonché per precisare la metodologia per la definizione delle sottocategorie e l'assegnazione dei G-SII alle sottocategorie sulla base della loro rilevanza sistemica, tenendo conto di tutte le norme convenute a livello internazionale.

L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 giugno 2014.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

48)

l'articolo 132 è soppresso;

49)

gli articoli 133 e 134 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 133

Obbligo di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1.   Ogni Stato membro può introdurre una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del capitale primario di classe 1 per il settore finanziario o per uno o più sottoinsiemi di tale settore su tutte le esposizioni o su un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, al fine di prevenire e attenuare rischi macroprudenziali o sistemici non previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dagli articoli 130 e 131 della presente direttiva, nel senso di un rischio di perturbazione del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale di un determinato Stato membro.

2.   Gli enti calcolano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (BSR) come segue:

Formula

in cui:

BSR = la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

rT = il coefficiente della riserva applicabile all'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente;

ET = l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di un ente calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

i= l'indice che individua il sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5;

ri = il coefficiente della riserva applicabile all'importo dell'esposizione al rischio di un sottoinsieme di esposizioni i; e

Ei = l'importo dell'esposizione al rischio di un ente per il sottoinsieme di esposizioni i calcolate in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano un'autorità responsabile della fissazione della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della definizione delle esposizioni e sottoinsiemi di enti a cui essa si applichi. Tale autorità è l'autorità competente o l'autorità designata.

4.   Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente o designata pertinente, a seconda dei casi, può chiedere agli enti di detenere una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico di capitale primario di classe 1 calcolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, su base individuale, consolidata o subconsolidata, secondo quanto applicabile conformemente alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.   La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può applicarsi con riferimento a:

a)

tutte le esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale riserva;

b)

le seguenti esposizioni settoriali situate nello Stato membro che fissa tale riserva:

i)

tutte le esposizioni al dettaglio nei confronti di persone fisiche che sono garantite da immobili residenziali;

ii)

tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche garantite da ipoteche su beni immobili non residenziali;

iii)

tutte le esposizioni nei confronti di persone giuridiche escluse quelle di cui al punto ii);

iv)

tutte le esposizioni nei confronti di persone fisiche escluse quelle di cui al punto i);

c)

tutte le esposizioni situate in altri Stati membri, fatti salvi i paragrafi 12 e 15;

d)

le esposizioni settoriali di cui alla lettera b) del presente paragrafo situate in altri Stati membri esclusivamente per consentire il riconoscimento di un coefficiente di riserva fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134;

e)

le esposizioni situate in paesi terzi;

f)

i sottoinsiemi di una delle categorie di esposizione di cui alla lettera b).

6.   Entro il 30 giugno 2020 l'ABE, previa consultazione del CERS, emana orientamenti, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, sui pertinenti sottoinsiemi di esposizione a cui l'autorità competente o l'autorità designata possono applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in conformità del paragrafo 5, lettera f), del presente articolo.

7.   La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica a tutte le esposizioni, o a un sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, di tutti gli enti o a uno o più sottoinsiemi di detti enti rientranti, a norma della presente direttiva, nelle competenze delle autorità dello Stato membro interessato ed è fissata secondo intervalli di adeguamento singoli o multipli di 0,5 punti percentuali. Per i diversi sottoinsiemi di enti e di esposizioni possono essere introdotti obblighi differenti. La riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non riguarda rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.

8.   Nel richiedere che sia detenuta una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, l'autorità competente o l'autorità designata rispetta quanto segue:

a)

la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comporta effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno;

b)

la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico è riesaminata almeno ogni due anni dall'autorità competente o dall'autorità designata;

c)

la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non può essere utilizzata per far fronte ai rischi contemplati dagli articoli 130 e 131.

9.   L'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, comunica la decisione al CERS prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 13. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e alle autorità competenti e designate degli Stati membri interessati.

Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata trasmette la notifica anche alle autorità di tale Stato membro.

Se il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applica con riferimento alle esposizioni situate in paesi terzi, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa anche il CERS che, a sua volta, trasmette senza indugio tale notifica alle autorità di vigilanza di tali paesi terzi.

Tale notifica stabilisce in modo dettagliato:

a)

il rischio macroprudenziale o sistemico nello Stato membro;

b)

le ragioni per cui l'entità dei rischi macroprudenziali o sistemici costituisce una minaccia per la stabilità del sistema finanziario a livello nazionale tale da giustificare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c)

i motivi per cui si ritiene probabile che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sia efficace e proporzionata ai fini dell'attenuazione del rischio;

d)

una valutazione del probabile impatto positivo o negativo della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico sul mercato interno basata sulle informazioni a disposizione dello Stato membro;

e)

il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico che l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, intende imporre e le esposizioni cui si applicano tali coefficienti nonché gli enti soggetti a tali coefficienti;

f)

laddove il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si applichi a tutte le esposizioni, le ragioni per cui l'autorità ritiene che la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non costituisca una duplicazione del funzionamento della riserva per gli O-SII di cui all'articolo 131.

Se la decisione di fissare il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dà luogo a una diminuzione o non comporta alcuna modifica del coefficiente di riserva fissato in precedenza, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, si conforma solo al presente paragrafo.

10.   Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico non dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, informa il CERS conformemente al paragrafo 9 un mese prima della pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 13.

Ai fini del presente paragrafo, il riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134 non è conteggiato ai fini del raggiungimento della soglia del 3 %.

11.   Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 3 % e fino al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata dello Stato membro che fissa tale riserva chiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 il parere della Commissione. La Commissione fornisce il suo parere entro un mese dal ricevimento della notifica.

In caso di parere negativo della Commissione, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, dello Stato membro che fissa tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico si conforma a tale parere o fornisce le ragioni per le quali non lo fa.

Se un ente a cui si applicano uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico costituisce una filiazione di un'impresa madre stabilita in un altro Stato membro, l'autorità competente o l'autorità designata richiede nella notifica presentata conformemente al paragrafo 9 una raccomandazione da parte della Commissione e del CERS.

La Commissione e il CERS forniscono la rispettiva raccomandazione entro sei settimane dal ricevimento della notifica.

Se le autorità della filiazione e dell'impresa madre sono in disaccordo in merito al coefficiente o ai coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicabili a tale ente e in caso di raccomandazione negativa della Commissione e del CERS, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, possono deferire la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La decisione di fissare il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico con riferimento a tali esposizioni è sospesa fino alla decisione dell'ABE.

12.   Qualora la fissazione o la modifica di un coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico rispetto a un insieme o sottoinsieme di esposizioni di cui al paragrafo 5 soggette a una o più riserve di capitale a fronte del rischio sistemico dia luogo a un coefficiente combinato della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico superiore al 5 % con riferimento a una qualsiasi di tali esposizioni, l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, chiede l'autorizzazione della Commissione prima di applicare una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Entro sei settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9 del presente articolo, il CERS fornisce alla Commissione un parere relativo all'adeguatezza della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico. L'ABE può altresì fornire alla Commissione il proprio parere in merito a tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 9, la Commissione adotta, tenendo conto della valutazione del CERS e dell'ABE, se del caso, e se è certa che il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico non comportano effetti negativi sproporzionati sull'intero sistema finanziario di altri Stati membri o su parti di esso o dell'Unione nel suo complesso, formando o creando un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno, un atto che autorizza l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, ad adottare la misura proposta.

13.   Ogni autorità competente o autorità designata, a seconda dei casi, comunica la fissazione o la modifica di uno o più coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico tramite pubblicazione in un appropriato sito web. Tale pubblicazione contiene quanto meno le informazioni seguenti:

a)

il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

b)

gli enti ai quali si applica la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

c)

le esposizioni alle quali si applica il coefficiente o i coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

d)

le ragioni della fissazione o della modifica del coefficiente o dei coefficienti della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico;

e)

la data a decorrere dalla quale gli enti applicano la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissata o modificata; e

f)

i nomi dei paesi nei casi in cui le esposizioni situate in tali paesi sono riconosciute nella riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.

Ove la pubblicazione dell'informazione di cui alla lettera d) del primo comma potesse pregiudicare la stabilità del sistema finanziario, tale informazione non è inserita nella pubblicazione.

14.   Nel caso in cui un ente non soddisfi pienamente l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esso è soggetto ai limiti alle distribuzioni di cui all'articolo 141, paragrafi 2 e 3.

Se l'applicazione dei limiti alle distribuzioni determina un miglioramento non soddisfacente del capitale primario di classe 1 dell'ente alla luce del relativo rischio sistemico, le autorità competenti possono adottare misure aggiuntive conformemente all'articolo 64.

15.   Qualora l'autorità competente o l'autorità designata, a seconda dei casi, decida di fissare la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico in base alle esposizioni situate in altri Stati membri, la riserva è imposta in identica misura con riferimento a tutte le esposizioni situate all'interno dell'Unione, a meno che essa non sia fissata per riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato da un altro Stato membro in conformità dell'articolo 134.

Articolo 134

Riconoscimento di un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

1.   Altri Stati membri possono riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico fissato conformemente all'articolo 133 e possono applicare tale coefficiente agli enti autorizzati a livello nazionale con riferimento alle esposizioni situate nello Stato membro che fissa tale coefficiente.

2.   Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale a norma del paragrafo 1, essi informano il CERS. Il CERS trasmette senza indugio tali notifiche alla Commissione, all'ABE e allo Stato membro che fissa tale coefficiente.

3.   Nel decidere se riconoscere un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico a norma del paragrafo 1, uno Stato membro tiene conto delle informazioni presentate dallo Stato membro che fissa tale coefficiente conformemente all'articolo 133, paragrafi 9 e 13.

4.   Se gli Stati membri riconoscono un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico per gli enti autorizzati a livello nazionale, tale riserva di capitale a fronte del rischio sistemico può cumularsi con la riserva di capitale a fronte del rischio sistemico applicata conformemente all'articolo 133, a condizione che le riserve facciano fronte a rischi diversi. Se le riserve fanno fronte ai medesimi rischi, si applica esclusivamente la riserva più elevata.

5.   Uno Stato membro che fissa un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico conformemente all'articolo 133 della presente direttiva può chiedere al CERS di emanare una raccomandazione di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 per lo Stato o gli Stati membri che possono riconoscere il coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico.»;

50)

l'articolo 136 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   Le autorità designate valutano trimestralmente l'intensità del rischio sistemico ciclico e l'adeguatezza del coefficiente anticiclico per il proprio Stato membro e, ove necessario, fissano o adeguano il coefficiente anticiclico. Nel fare ciò, ogni autorità designata tiene conto:»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Ogni autorità designata pubblica trimestralmente sul suo sito web almeno le seguenti informazioni:

a)

il coefficiente anticiclico applicabile;

b)

il rapporto credito/PIL rilevante e la sua deviazione dalla tendenza di lungo periodo;

c)

dell'indicatore di riferimento calcolato conformemente al paragrafo 2;

d)

la motivazione di tale coefficiente;

e)

in caso di aumento del coefficiente, la data a decorrere dalla quale gli enti applicano tale coefficiente superiore per il calcolo del coefficiente anticiclico specifico dell'ente;

f)

se la data di cui alla lettera e) cade a meno di dodici mesi dalla data della pubblicazione ai sensi del presente paragrafo, il riferimento alle circostanze eccezionali che giustificano il termine più breve per l'applicazione;

g)

in caso di diminuzione del coefficiente, il periodo indicativo durante il quale non sono previsti aumenti del coefficiente, unitamente alla motivazione della durata del periodo.

Le autorità designate adottano tutte le misure ragionevoli per coordinare le tempistiche della pubblicazione.

Le autorità designate notificano al CERS ogni variazione del coefficiente anticiclico e le informazioni necessarie di cui alle lettere da a) a g) del primo comma. Il CERS pubblica sul suo sito web tutti i coefficienti notificati, nonché le relative informazioni.»;

51)

all'articolo 141, i paragrafi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'ente che soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale non effettua una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1 tale da diminuire il capitale primario di classe 1 a un livello che non consenta più di soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale.

2.   L'ente che non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale calcola l'ammontare massimo distribuibile conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità competente.

Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile:

a)

effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;

b)

assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o

c)

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

3.   Se l'ente non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale cui è soggetto o lo supera, non distribuisce, mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare massimo distribuibile calcolato conformemente al paragrafo 4.

4.   Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile è ridotto dell'importo derivante da ciascuna delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).

5.   La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a)

da tutti gli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

più

b)

da tutti gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

meno

c)

gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.

6.   Il fattore è determinato come segue:

a)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

d)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare il requisito in materia di fondi propri di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e i requisiti di fondi propri aggiuntivi che fanno fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, di detto regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

Formula

Formula

in cui:

Qn = il numero del rispettivo quartile.»;

52)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 141 bis

Mancato rispetto del requisito combinato di riserva di capitale

Si considera che l'ente non rispetti il requisito combinato di riserva di capitale ai fini dell'articolo 141 se non dispone di fondi propri sufficienti, in termini quantitativi e qualitativi, per rispettare al tempo stesso il requisito combinato di riserva di capitale e ciascuno dei seguenti requisiti di cui:

a)

all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva;

b)

all'articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva;

c)

all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di fondi propri aggiuntivi che fa fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.

Articolo 141 ter

Limiti alle distribuzioni in caso di mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria

1.   L'ente che soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 non effettua una distribuzione in relazione al capitale di classe 1 tale da diminuire il capitale di classe 1 a un livello che non consenta più di soddisfare il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria.

2.   L'ente che non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria calcola l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria conformemente al paragrafo 4 e ne informa l'autorità competente.

Nei casi in cui si applica il primo comma, l'ente non effettua le seguenti azioni prima di aver calcolato l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria:

a)

effettuare una distribuzione in relazione al capitale primario di classe 1;

b)

assumere obblighi di pagamento di una remunerazione variabile o di benefici pensionistici discrezionali o corrispondere una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'ente non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o

c)

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

3.   Se l'ente non soddisfa il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria cui è soggetto o lo supera, non distribuisce, mediante una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), più dell'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente al paragrafo 4.

4.   Gli enti calcolano l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria moltiplicando l'importo calcolato conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria è ridotto dell'importo derivante dalle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c).

5.   La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a)

dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

più

b)

gli utili di esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione degli utili o di qualsiasi pagamento relativo alle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo;

meno

c)

gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.

6.   Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a)

quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0;

b)

quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel secondo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,2;

c)

quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel terzo quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,4;

d)

quando il capitale di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, espresso come percentuale della misura dell'esposizione complessiva calcolata conformemente all'articolo 429, paragrafo 4, di tale regolamento, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria sono calcolati come segue:

Formula

Formula

in cui:

Qn = il numero del rispettivo quartile.

7.   I limiti imposti dal presente articolo si applicano esclusivamente ai pagamenti che comportano una riduzione del capitale di classe 1 o una riduzione degli utili, e se la sospensione del pagamento o il mancato pagamento non costituisce un caso di default o la condizione per l'avvio del procedimento nell'ambito del regime di insolvenza applicabile all'ente.

8.   Quando un ente non rispetta il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria e intende distribuire una parte dei suoi utili distribuibili o intraprendere una delle azioni di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, esso lo notifica all'autorità competente e fornisce le informazioni di cui all'articolo 141, paragrafo 8, a eccezione della lettera a), punto iii), e l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

9.   Gli enti si dotano di dispositivi volti a garantire che l'ammontare degli utili distribuibili e l'ammontare massimo distribuibile relativo al coefficiente di leva finanziaria siano calcolati accuratamente e tale accuratezza sia dimostrabile ove richiesto dall'autorità competente.

10.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, una distribuzione in relazione al capitale di classe 1 comprende uno degli elementi elencati all'articolo 141, paragrafo 10.

Articolo 141 ter

Mancato rispetto del requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria

Si considera che l'ente non rispetti il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria ai fini dell'articolo 141 ter della presente direttiva se non dispone di capitale di classe 1 sufficiente in termini quantitativi per rispettare al tempo stesso il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento, e all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva non sufficientemente coperto dall'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

53)

all'articolo 142, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   Nel caso in cui non soddisfi il requisito combinato di riserva di capitale o, se del caso, il requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria, un ente elabora un piano di conservazione del capitale e lo trasmette all'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui ha accertato il mancato rispetto del requisito, a meno che l'autorità competente non autorizzi un termine più lungo fino a dieci giorni.»;

54)

all'articolo 143, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione di cui all'articolo 97, compresi i criteri per l'applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 97, paragrafo 4;»

55)

l'articolo 146 è sostituito dal seguente:

«Articolo 146

Atti di esecuzione

Secondo la procedura di esame di cui all'articolo 147, paragrafo 2, mediante un atto di esecuzione è adottata una modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 12 e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.»;

56)

dopo l'articolo 159 è inserito il capo seguente:

«CAPO 1 bis

Disposizioni transitorie sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista

Articolo 159 bis

Disposizioni transitorie sull'approvazione delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista

Le società di partecipazione finanziaria madri e le società di partecipazione finanziaria mista madri già esistenti al 27 giugno 2019 chiedono l'approvazione in conformità dell'articolo 21 bis entro il 28 giugno 2021. Se una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista non chiede l'approvazione entro il 28 giugno 2021, sono adottate misure adeguate a norma dell'articolo 21 bis, paragrafo 6.

Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti dispongono dei necessari poteri di vigilanza conferiti loro dalla presente direttiva in relazione alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista soggette all'approvazione di cui all'articolo 21 bis ai fini della vigilanza su base consolidata.»;

57)

all'articolo 161 è aggiunto il seguente paragrafo:

«10.   Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione procede a un riesame e riferisce in merito all'uso e all'applicazione dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettere j) e l), e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.».

Articolo 2

Attuazione

1.   Entro il 28 dicembre 2020, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 29 dicembre 2020. Tuttavia, le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punti 21 e 29, lettere a), b) e c), della presente direttiva per quanto riguarda l'articolo 84 e l'articolo 98, paragrafi 5 e 5 bis, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 28 giugno 2021 e le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche di cui all'articolo 1, punti 52 e 53, della presente direttiva per quanto riguarda gli articoli 141 ter, 141 quater e 142, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(7)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(8)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(9)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(10)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


7.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/296


DIRETTIVA (UE) 2019/879 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2019

che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) («disciplina TLAC»), approvati dal G20 nel novembre 2015. La disciplina TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale, denominate enti a rilevanza sistemica globale («G-SII») nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione necessaria per aiutare a garantire che, durante una risoluzione e nella fase ad essa immediatamente successiva, tali enti possano continuare a svolgere le funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti, ossia i fondi pubblici, o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015«Verso il completamento dell'Unione bancaria», la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentisse di attuare la disciplina TLAC del diritto europeo entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.

(2)

L'attuazione della disciplina TLAC nel diritto dell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili («MREL»), che si applica a tutti gli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione, così come a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (entità) (4). Poiché la disciplina TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti e le entità stabiliti nell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune.

A livello operativo, il livello minimo armonizzato della disciplina TLAC per i G-SII («requisito minimo TLAC») dovrebbe essere introdotto nella normativa dell'Unione attraverso modifiche al regolamento (UE) n. 575/2013 (5), mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato MREL, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate alla direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le disposizioni della direttiva 2014/59/UE, modificata dalla presente direttiva, in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti ed entità dovrebbero essere applicate in maniera coerente a quelle dei regolamenti (UE) n. 575/2013 e(UE) n. 806/2014 e della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(3)

L'assenza di norme armonizzate a livello di Unione rispetto all'attuazione della disciplina TLAC nell'Unione crea costi supplementari e incertezza giuridica e rende più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti e le entità transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti e dalle entità per conformarsi ai vigenti requisiti e alla disciplina TLAC potrebbero variare notevolmente attraverso l'Unione. È pertanto necessario eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme UE armonizzate per l'attuazione della disciplina TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata della presente direttiva è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(4)

In linea con la disciplina TLAC, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe continuare a riconoscere sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE), sia la strategia di risoluzione basata su un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma trasferiscono le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione all'entità che potrebbe essere risolta. Nell'ambito della strategia di risoluzione MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere («entità soggette a risoluzione»), ossia le entità a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle filiazioni che appartengono ad esse («gruppi soggetti a risoluzione»). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte degli enti e delle entità. Occorre quindi introdurre i concetti di «entità soggetta a risoluzione» e «gruppo soggetto a risoluzione» e modificare la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo, in modo da imporre esplicitamente alle autorità di risoluzione di individuare le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.

(5)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti ed entità dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi con un impatto minimo sui contribuenti e sulla stabilità finanziaria. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un MREL specifico per ente come previsto dalla direttiva 2014/59/UE.

(6)

Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti e delle entità con quelli previsti dalla disciplina TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione complessiva dell'ente o dell'entità in questione, e gli enti o le entità dovrebbero raggiungere allo stesso tempo i livelli che risultano da entrambe le misurazioni.

(7)

Per facilitare la programmazione a lungo termine per l'emissione di strumenti e per creare certezza riguardo alle riserve di capitale necessarie, i mercati necessitano di informazioni chiare e tempestive sui criteri di ammissibilità richiesti perché gli strumenti siano riconosciuti come passività ammissibili TLAC o MREL.

(8)

Al fine di garantire condizioni di parità per gli enti e per le entità stabiliti negli Stati membri partecipanti, anche a livello globale, i criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, fatti salvi tuttavia gli adeguamenti e i requisiti complementari introdotti nella presente direttiva. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come talune obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili, a determinate condizioni, ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia noto in anticipo, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a tale componente derivata e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Viste tali condizioni, tali strumenti di debito dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione. Qualora gli enti e le entità detengano fondi propri superiori ai requisiti di fondi propri, ciò non dovrebbe di per sé incidere sulle decisioni relative alla determinazione del MREL. Inoltre, per gli enti e le entità dovrebbe essere possibile soddisfare qualsiasi parte del rispettivo MREL con fondi propri.

(9)

Le passività utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti vantati da creditori ordinari non garantiti (passività non subordinate), tranne se non soddisfano i criteri di ammissibilità specifici di cui alla presente direttiva. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in subirebbero probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella normale procedura di insolvenza. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare la necessità di imporre agli enti e alle entità di soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al MREL. Enti ed entità dovrebbero soddisfare il MREL con fondi propri e altre passività subordinate nella misura necessaria ad impedire che i creditori subiscano perdite superiori a quelle che i creditori avrebbero altrimenti subito nella normale procedura di insolvenza.

(10)

Le subordinazioni degli strumenti di debito richieste dalle autorità di risoluzione ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla disciplina TLAC. Per le entità soggette a risoluzione dei G-SII, o per le entità soggette a risoluzione dei gruppi soggetti a risoluzione con attività superiori a 100 miliardi di EUR (banche di classe superiore), nonché per le entità soggette a risoluzione di taluni gruppi soggetti a risoluzione di dimensioni minori considerati suscettibili di presentare rischi sistemici in caso di dissesto, tenendo conto della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali per le passività ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, le autorità di risoluzione dovrebbero poter imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE come modificato dalla presente direttiva sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE.

(11)

Su richiesta di un'entità soggetta a risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di ridurre la parte di MREL richiesta per soddisfare con i fondi propri e altre passività subordinate fino a un limite che rappresenta la proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento. Conformemente al principio di proporzionalità, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esigere che il MREL sia soddisfatto con fondi propri e altre passività subordinate nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma di elementi di fondi propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti e delle entità di rispettare il requisito minimo del TLAC, del MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE come modificato dalla presente direttiva o la formula stabilita nella presente direttiva basata sui requisiti prudenziali del primo pilastro e del secondo pilastro e sul requisito combinato di riserva di capitale.

(12)

Per specifiche banche di classe superiore, le autorità di risoluzione dovrebbero, a condizioni sottoposte alla valutazione dell'autorità di risoluzione, limitare a una certa soglia il livello del requisito minimo di subordinazione, tenendo altresì conto del possibile rischio di incidere in maniera sproporzionata sul modello di business di tali enti. Detta limitazione non dovrebbe pregiudicare la possibilità di fissare un requisito di subordinazione superiore a tale limite attraverso il requisito per la subordinazione ai sensi del secondo pilastro, fatte salve anche le condizioni applicabili a tale pilastro, sulla base di criteri alternativi, segnatamente gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, o la fattibilità e credibilità della strategia di risoluzione, o la rischiosità dell'ente.

(13)

Il MREL dovrebbe permettere agli enti e alle entità di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di essere ricapitalizzate dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione o nella risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. In base alla strategia di risoluzione che esse hanno scelto, le autorità di risoluzione dovrebbero debitamente giustificare il livello del MREL imposto e dovrebbero rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Il livello di MREL imposto dovrebbe essere la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente o all'entità e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente o all'entità di soddisfare, dopo la risoluzione o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. L'autorità di risoluzione dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica risultante dalle azioni stabilite nel piano di risoluzione.

(14)

L'autorità di risoluzione dovrebbe poter aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente fiducia del mercato nell'ente o nell'entità dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente o all'entità di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, anche permettendo all'ente o all'entità gli di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Le autorità di risoluzione dovrebbero adeguare al ribasso il livello della riserva per la fiducia del mercato, qualora sia sufficiente un livello inferiore ad assicurare un'adeguata fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare che, a seguito delle azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo adeguato, e a sostenere una sufficiente fiducia del mercato.

(15)

In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione (8), le autorità di risoluzione dovrebbero esaminare la platea degli investitori in strumenti MREL dei singoli enti o entità. Il fatto che una parte significativa degli strumenti MREL di un ente o di un'entità sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un'indicazione adeguata dei rischi pertinenti potrebbe costituire di per sé un impedimento alla possibilità di risoluzione. Inoltre, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente o di un'entità è detenuta da altri enti o entità, anche le conseguenze a livello sistematico di una svalutazione o di una conversione potrebbero costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione. Qualora dovesse riscontrare un impedimento alla possibilità di risoluzione conseguente all'entità e alla natura di una certa platea di investitori, un'autorità di risoluzione dovrebbe poter raccomandare all'ente o all'entità di affrontare tale impedimento.

(16)

Per garantire che gli investitori al dettaglio non investano eccessivamente in certi strumenti di debito che sono ammissibili per il MREL, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l'importo nominale minimo di tali strumenti sia relativamente elevato o che l'investimento in tali strumenti non rappresenti una quota eccessiva del portafoglio di un investitore. Tale requisito dovrebbe applicarsi esclusivamente agli strumenti emessi dopo la data di recepimento della presente direttiva. Tale requisito non è disciplinato in misura sufficiente dalla direttiva 2014/65/UE e dovrebbe pertanto essere eseguibile a norma della direttiva 2014/59/UE, senza pregiudicare le norme di protezione degli investitori di cui alla direttiva 2014/65/UE. Se nell'esercizio delle loro funzioni riscontrano elementi comprovanti possibili infrazioni della direttiva 2014/65/UE, le autorità di risoluzione dovrebbero poter scambiare informazioni riservate con le autorità competenti a vigilare le condotte sul mercato ai fini dell'applicazione di tale direttiva. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero altresì poter limitare ulteriormente la commercializzazione e la vendita di taluni altri strumenti a determinati investitori.

(17)

Per rafforzarne la possibilità di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Il MREL specifico per ente dovrebbe essere imposto qualora il requisito minimo TLAC non sia sufficiente ad assorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

(18)

Al momento di stabilire il livello del MREL le autorità di risoluzione dovrebbero tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente o dell'entità e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Le autorità di risoluzione dovrebbero anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra i G-SII e altri enti o entità paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno dell'Unione. Di conseguenza, il MREL degli enti e delle entità che non sono G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno dell'Unione è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in modo sproporzionato dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.

(19)

In linea con il regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti o le entità identificati come entità soggette a risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità soggette a risoluzione dovrebbero essere obbligate, ai fini della conformità al MREL, a emettere strumenti ed elementi ammissibili a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora fosse avviata la risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

(20)

Gli enti o le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di tali enti o entità dovrebbero provvedere le rispettive entità soggette a risoluzione attraverso l'acquisizione diretta o indiretta da parte di queste ultime di strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili emesse dai predetti enti o entità e attraverso la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti o entità in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL che si applica agli enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti che si applicano alle entità soggette a risoluzione. Questo dovrebbe permettere alle autorità di risoluzione di risolvere un gruppo soggetto a risoluzione senza sottoporre a risoluzione talune sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente perturbatori del mercato. L'applicazione del MREL a enti o entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta; in particolare, non dovrebbe modificare il rapporto di proprietà tra gli enti o entità e il loro gruppo soggetto a risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti o entità in questione.

(21)

Se sia l'entità soggetta a risoluzione sia l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica a tali filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue filiazioni, attivabili quando siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere a elevata liquidità e presentare rischi minimi di credito e di mercato.

(22)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le autorità competenti possano, in presenza di determinate condizioni, derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale («gruppi cooperativi»). Per tener conto delle specificità di tali gruppi cooperativi, le autorità di risoluzione dovrebbero altresì poter prevedere l'esenzione dall'applicazione del MREL che si applica a tali enti creditizi e all'organismo centrale in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter trattare gli enti creditizi e l'organismo centrale come un unico insieme ai fini della valutazione delle condizioni per la risoluzione, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà. Le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di garantire il rispetto del requisito MREL esterno del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme in vari modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di ciascun gruppo, contando le passività ammissibili delle entità a cui, in conformità del piano di risoluzione, le autorità di risoluzione impongono di emettere strumenti ammissibili al MREL al di fuori del gruppo soggetto a risoluzione.

(23)

Per garantire livelli adeguati del MREL ai fini della risoluzione, le autorità incaricate di stabilire il livello del MREL dovrebbero essere l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, ossia l'autorità di risoluzione dell'impresa madre capogruppo, e le autorità di risoluzione delle altre entità del gruppo soggetto a risoluzione. Le controversie tra le autorità dovrebbero essere soggette ai poteri dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste dalla presente direttiva.

(24)

Le autorità competenti, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero trattare e porre rimedio a violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL. Dato che la violazione di questi requisiti potrebbe costituire un impedimento alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le attuali procedure volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate, così da poter trattare rapidamente le violazioni. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter imporre agli enti o entità di modificare il profilo di durata degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti. Le autorità di risoluzione dovrebbero inoltre poter vietare talune distribuzioni qualora ritengano che un ente o entità non rispetti i requisiti combinati di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE se considerati in aggiunta al MREL.

(25)

Per garantire un'applicazione trasparente del MREL, gli enti e le entità dovrebbero riferire alle loro autorità competenti e autorità di risoluzione e dovrebbero comunicare periodicamente al pubblico il loro MREL, i livelli delle passività ammissibili e sottoponibili al bail-in e la composizione di tali passività, compresi il profilo di durata e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza. Per gli enti e le entità che sono soggetti al requisito minimo TLAC, la frequenza delle segnalazioni a fini di vigilanza e delle comunicazioni del MREL specifico per ente, come previsto nella presente direttiva, dovrebbero essere coerenti con quanto indicato nel regolamento (UE) n. 575/2013 rispetto al requisito minimo TLAC. Sebbene, in taluni casi specificati nella presente direttiva, esenzioni totali o parziali dagli obblighi di segnalazione e comunicazione dovrebbero essere autorizzate per specifici enti o entità, tali esenzioni non dovrebbero limitare i poteri delle autorità di risoluzione di richiedere informazioni ai fini dell'esercizio delle loro funzioni a norma della direttiva 2014/59/UE quale modificata dalla presente direttiva.

(26)

L'obbligo di includere un riconoscimento contrattuale degli effetti dello strumento del bail-in negli accordi o negli strumenti che creano passività disciplinate dalla legislazione di paesi terzi dovrebbe agevolare e migliorare il processo per sottoporre a bail-in tali passività in caso di risoluzione. Disposizioni contrattuali correttamente redatte e adottate su larga scala possono costituire una soluzione praticabile nei casi di risoluzione transfrontaliera fino a quando non sarà elaborato un approccio legislativo ai sensi del diritto dell'Unione, o non saranno elaborati incentivi per la scelta del diritto di uno Stato membro come legge applicabile ai contratti ovvero non saranno adottati nelle giurisdizioni di tutti i paesi terzi quadri legislativi sul riconoscimento che consentano un'efficace risoluzione transfrontaliera. Anche in presenza di quadri legislativi sul riconoscimento, le disposizioni contrattuali sul riconoscimento dovrebbero contribuire a rafforzare la consapevolezza dei creditori soggetti ad accordi contrattuali che non sono retti dal diritto di uno Stato membro circa un'eventuale azione di risoluzione relativa a enti o entità a norma del diritto dell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, potrebbe risultare impraticabile per gli enti includere queste clausole contrattuali in accordi o strumenti che creano talune passività, in particolare quelle che non sono escluse dallo strumento del bail-in ai sensi della direttiva 2014/59/UE, i depositi protetti o gli strumenti di fondi propri.

In determinate circostanze, ad esempio, potrebbe essere ritenuto impraticabile inserire clausole sul riconoscimento contrattuale nei contratti delle passività nei casi in cui nel paese terzo risulta illegale che un ente o un'entità includa tale tipo di clausole in accordi o strumenti che creano passività che sono disciplinate dalla legislazione di tale paese terzo, qualora l'ente o l'entità non disponga del potere, a livello individuale, di modificare le clausole contrattuali in quanto imposte dai protocolli internazionali o basate su clausole standard concordate a livello internazionale o se le passività che sarebbero soggette al requisito di riconoscimento contrattuale dipendono da un inadempimento del contratto o derivano da garanzie, controgaranzie o altri strumenti utilizzati nell'ambito di operazioni di finanziamento al commercio. Il rifiuto della controparte di accettare il vincolo alla clausola contrattuale di riconoscimento del bail-in non dovrebbe tuttavia essere considerato, di per sé, come una causa di impraticabilità. L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che devono essere adottate dalla Commissione in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, al fine di individuare con maggiore precisione i casi di impraticabilità. Nell'applicare tali norme tecniche di regolamentazione e tenendo conto delle specificità del mercato interessato, l'autorità di risoluzione, qualora lo ritenga necessario, dovrebbe precisare le categorie di passività per le quali potrebbero sussistere motivi di impraticabilità. In tale quadro, spetterebbe all'ente o all'entità stabilire che l'inserimento di una clausola sul riconoscimento del bail-in in un contratto o in una classe di contratti è impraticabile. Gli enti e le entità dovrebbero fornire aggiornamenti regolari alle autorità di risoluzione per tenerle informate dei progressi compiuti verso l'attuazione delle clausole contrattuali sul riconoscimento.

In tale contesto, gli enti e le entità dovrebbero indicare i contratti o le classi di contratti per cui l'inserimento di una clausola sul riconoscimento del bail-in è impraticabile e specificare il motivo di tale valutazione. Le autorità di risoluzione dovrebbero valutare in un lasso di tempo ragionevole la determinazione di un ente o di un'entità relativa all' impraticabilità dell'inserimento di clausole sul riconoscimento contrattuale nei contratti delle passività e intervenire per affrontare eventuali valutazioni errate e impedimenti alla possibilità di risoluzione dovuti al mancato inserimento di tale tipo di clausole. Gli enti e le entità dovrebbero essere pronti a motivare la loro determinazione su richiesta dell'autorità di risoluzione. Inoltre, per evitare di compromettere la possibilità di risoluzione degli enti e delle entità, le passività per le quali non sono state incluse le pertinenti disposizioni contrattuali non dovrebbero essere ammissibili al MREL.

(27)

È utile e necessario adeguare il potere delle autorità di risoluzione di sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali degli enti e delle entità. In particolare, dovrebbe essere possibile per l'autorità di risoluzione esercitare tale potere prima che un ente o un'entità sia sottoposto a risoluzione, dal momento in cui è stabilito che l'ente o le entità sono in dissesto o a rischio di dissesto, qualora non esista alcuna misura sotto forma di intervento del settore privato immediatamente disponibile che, a parere dell'autorità di risoluzione, eviterebbe il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli e l'esercizio di tale potere sia ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente o dell'entità. In tale contesto, le autorità di risoluzione dovrebbero poter esercitare tale potere se non sono soddisfatte della misura proposta immediatamente disponibile sotto forma di intervento del settore privato. Il potere di sospendere taluni obblighi contrattuali consentirebbe inoltre alle autorità di risoluzione di stabilire se l'azione di risoluzione sia nell'interesse pubblico, di scegliere gli strumenti di risoluzione più adeguati, o di garantire l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione. La durata della sospensione dovrebbe essere limitata a un massimo di due giorni lavorativi. Fino a tale massimo si potrebbe continuare ad applicare la sospensione dopo l'adozione della decisione di risoluzione.

(28)

Affinché il potere di sospendere certe obblighi contrattuali sia utilizzato in modo proporzionato, le autorità di risoluzione dovrebbero avere la possibilità di considerare le circostanze di ogni caso specifico e di determinare di conseguenza la portata della sospensione. Inoltre, esse dovrebbero poter autorizzare, caso per caso, determinati pagamenti – in particolare, ma non solo, le spese amministrative dell'ente o dell'entità interessato. Tale potere di sospensione dovrebbe poter essere altresì applicato ai depositi ammissibili. Tuttavia, le autorità di risoluzione dovrebbero valutare attentamente l'opportunità di applicare tale potere a determinati depositi ammissibili, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese, e dovrebbero valutare se l'applicazione della sospensione nei confronti di tali depositi rischi di perturbare gravemente il funzionamento dei mercati finanziari. Qualora il potere di sospendere taluni obblighi contrattuali sia esercitato nei confronti di depositi protetti, tali depositi non dovrebbero essere considerati indisponibili ai fini della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Per garantire che, durante il periodo di sospensione, i depositanti non incontrino difficoltà finanziarie, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che sia concesso loro di ritirare giornalmente un determinato importo.

(29)

Durante il periodo di sospensione, le autorità di risoluzione dovrebbero altresì considerare, sulla base tra l'altro del piano di risoluzione per l'ente o delle entità, la possibilità che l'ente o l'istituzione non venga infine sottoposto a risoluzione, ma sia invece liquidato a norma del diritto nazionale. In tali casi, le autorità di risoluzione dovrebbero prendere le misure che ritengono opportune per realizzare un adeguato coordinamento con le autorità nazionali pertinenti e garantire che la sospensione non comprometta l'efficacia del processo di liquidazione.

(30)

Il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna non dovrebbe applicarsi agli obblighi nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE, delle banche centrali, delle controparti centrali autorizzate (CCP) o delle controparti centrali dei paesi terzi riconosciute dall'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA). La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che tali tutele operino adeguatamente in situazioni di crisi, mantenendo nel contempo un'adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la direttiva 2014/59/UE dovrebbe essere modificata per stabilire che una misura di prevenzione, una sospensione di un obbligo ai sensi dell'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, non dovrebbe essere ritenuta in quanto tale una procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, sempre che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto continuino a essere eseguiti. Tuttavia, nessuna disposizione della direttiva 2014/59/UE dovrebbe ostare al funzionamento di un sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE o alla tutela dei titoli dati in garanzia a norma di tale direttiva.

(31)

Un aspetto essenziale di una risoluzione efficace è assicurare che, una volta avviata la risoluzione di enti o di entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, le loro controparti nel caso di contratti finanziari non possano chiudere le loro posizioni unicamente in ragione dell'avvio della risoluzione di tali enti o istituzioni. Inoltre, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna dovuti nell'ambito di un contratto con un ente o con un'entità soggetta a risoluzione e dovrebbero avere la facoltà di limitare, per un periodo di tempo circoscritto, i diritti delle controparti di procedere al close-out, anticipare o estinguere in altro modo i contratti finanziari. Tali requisiti non si applicano direttamente ai contratti soggetti al diritto di un paese terzo. In assenza di un quadro legislativo sul riconoscimento transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2014/59/UE di includere nei pertinenti contratti finanziari una clausola contrattuale in cui si riconosca che il contratto potrebbe essere soggetto all'esercizio dei poteri da parte delle autorità di risoluzione di sospendere certi obblighi di pagamento o di consegna, di limitare l'esecutività dei diritti di garanzia o di sospendere temporaneamente i diritti di recesso, ed essere vincolato ai requisiti di cui all'articolo 68, come se il contratto finanziario fosse disciplinato dal diritto dello Stato membro interessato. Tale obbligo dovrebbe essere previsto nella misura in cui il contratto rientra nell'ambito di applicazione di tali disposizioni. Pertanto, l'obbligo di inserire la clausola contrattuale non si pone per quanto riguarda gli articoli 33 bis, 69, 70 e 71 della direttiva 2014/59/UE quale modificata dalla presente direttiva, in ordine, ad esempio, ai contratti con le controparti centrali o gli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE, poiché, anche quando sono disciplinati dal diritto del rispettivo Stato membro, le autorità di risoluzione non dispongono dei poteri di cui ai suddetti articoli in relazione a tali contratti.

(32)

L'esclusione di specifiche passività di enti o entità dall'applicazione dello strumento del bail-in o dal potere di sospendere certi obblighi di pagamento e consegna, di limitare l'esecutività dei diritti di garanzia o di sospendere temporaneamente i diritti di recesso di cui alla direttiva 2014/59/UE dovrebbe riguardare anche le passività connesse alle CCP stabilite nell'Unione e le CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA.

(33)

Per garantire un'interpretazione comune dei termini utilizzati nei diversi strumenti giuridici, è opportuno integrare nella direttiva 98/26/CE le definizioni e i concetti introdotti dal regolamento (UE) n. 648/2012 (11) per quanto riguarda le nozioni di «controparte centrale» o «CCP» e di «partecipante».

(34)

La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione degli enti e di altre entità ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Il considerando (7) della summenzionata direttiva chiarisce che gli Stati membri hanno la possibilità di applicare le disposizioni di tale direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi. In considerazione delle dimensioni e delle attività globali di alcuni sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo nonché dell'accresciuta partecipazione di entità stabilite nell'Unione a tali sistemi, la Commissione dovrebbe riesaminare il modo in cui gli Stati membri applicano l'opzione prevista al considerando (7) di tale direttiva e valutare la necessità di ulteriori modifiche alla stessa direttiva riguardo a tali sistemi.

(35)

Per consentire l'efficace applicazione dei poteri di ridurre, svalutare o convertire elementi di fondi propri senza violare le garanzie dei creditori ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano un rango, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, inferiore a tutti gli altri crediti subordinati. Gli strumenti che sono solo parzialmente riconosciuti nei fondi propri dovrebbero essere trattati come crediti derivanti da fondi propri nel loro importo totale. Il riconoscimento parziale potrebbe essere dovuto, ad esempio, all'applicazione di clausole «grandfathering» che in parte eliminano contabilmente uno strumento o all'applicazione del calendario di ammortamento previsto per gli strumenti di classe 2 dal regolamento (UE) n. 575/2013.

(36)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire stabilire norme uniformi in materia di risanamento e risoluzione per gli enti e le entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37)

Perché dispongano del tempo necessario al recepimento e all'applicazione della presente direttiva nel loro diritto nazionale, agli Stati membri dovrebbero essere concessi diciotto mesi dall'entrata in vigore per recepire e applicare la presente direttiva. Tuttavia, le disposizioni della presente direttiva relative alla comunicazione al pubblico dovrebbero essere applicate a decorrere dal 1o gennaio 2024 al fine di garantire che agli enti e alle entità in tutta l'Unione sia concesso un periodo adeguato per raggiungere il livello necessario di MREL in maniera ordinata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è modificata come segue:

1)

L'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)   “filiazione”: una filiazione così come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e, ai fini dell'applicazione degli articoli 7, 12, 17 e 18, degli articoli da 45 a 45 quaterdecies, da 59 a 62 e degli articoli 91 e 92 della presente direttiva ai gruppi soggetti a risoluzione di cui al punto 83 ter, lettera b), del presente paragrafo, se opportuno, include gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, lo stesso organismo centrale, e le loro rispettive filiazioni, tenendo conto del modo in cui detti gruppi soggetti a risoluzione rispettano l'articolo 45 sexies, paragrafo 3, della presente direttiva;

5 bis)   “filiazione significativa”: una filiazione significativa come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 135 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

b)

è inserito il punto seguente:

«68 bis)   “capitale primario di classe 1”: il capitale primario di classe 1 calcolato in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

c)

Al punto 70), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili a bail-in»;

d)

il punto 71 è sostituito dal seguente:

«71)

“passività sottoponibili al bail-in”: le passività e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2;

71 bis)

“passività ammissibili”: le passività sottoponibili al bail-in che soddisfano, a seconda dei casi, le condizioni di cui all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a) della presente direttiva, e gli strumenti di classe 2 che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013;

71 ter)

“strumenti subordinati ammissibili” strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 a parte i paragrafi da 3 a 5 dell'articolo 72 ter di tale regolamento;»;

e)

sono inseriti i punti seguenti:

«83 bis)   “entità soggetta a risoluzione”:

a)

una persona giuridica stabilita nell'Unione che, a norma dell'articolo 12, è designata dall'autorità di risoluzione come entità per la quale il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione; o

b)

un ente che non fa parte di un gruppo che è soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE, per il quale il piano di risoluzione predisposto a norma dell'articolo 10 della presente direttiva prevede un'azione di risoluzione;

83 ter)   “gruppo soggetto a risoluzione”:

a)

un'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che non siano:

i)

entità soggette a risoluzione esse stesse;

ii)

filiazioni di altre entità soggette a risoluzione; o

iii)

entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo soggetto a risoluzione conformemente al piano di risoluzione e le loro filiazioni; o

b)

gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e lo stesso organismo centrale, allorché almeno uno di tali enti creditizi o l'organismo centrale siano un'entità soggetta a risoluzione, e le loro rispettive filiazioni;

83 quater)   “ente a rilevanza sistemica a livello globale” o “G-SII”: un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 133, del regolamento (UE) n. 575/2013;»

f)

è aggiunto il punto seguente:

«109)   “requisito combinato di riserva di capitale”: requisito combinato di riserva di capitale quale definito all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.»;

2)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, sono aggiunti i commi seguenti:

«La revisione di cui al primo comma è effettuata dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59.

Nel fissare le scadenze di cui all'articolo 10, paragrafo 7, punti o) e p), nelle circostanze di cui al terzo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto del termine per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.»;

b)

al paragrafo 7, le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:

«o)

i requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies e una scadenza per il raggiungimento di tale livello conformemente all'articolo 45 quaterdecies;

p)

laddove un'autorità di risoluzione applichi l'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, i termini per l'adempimento da parte dell'entità soggetta a risoluzione conformemente all'articolo 45 quaterdecies;»;

3)

l'articolo 12 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni e previa consultazione delle autorità di risoluzione di succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, preparino piani di risoluzione di gruppo. Il piano di risoluzione di gruppo individua le misure da adottare in relazione:

a)

all'impresa madre nell'Unione;

b)

alle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;

c)

alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c) e d); e

d)

alle filiazioni appartenenti al gruppo e ubicate fuori dell'Unione, nel rispetto del titolo VI.

Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo le entità soggette a risoluzione e i gruppi soggetti a risoluzione.»;

b)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

espone le azioni di risoluzione da avviare per le entità soggette a risoluzione negli scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 3, e le implicazioni di tali azioni di risoluzione per le altre entità del gruppo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per l'impresa madre e per gli enti filiazioni;

a bis)

se un gruppo comprende più di un gruppo soggetto a risoluzione, definisce le azioni di risoluzione in relazione alle entità soggette a risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione e le implicazioni di queste azioni per:

i)

altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione;

ii)

altri gruppi soggetti a risoluzione;

b)

esamina in che misura gli strumenti di risoluzione potrebbero essere applicati, e i poteri di risoluzione potrebbero essere esercitati, relativamente alle entità soggette a risoluzione stabilite nell'Unione in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinati entità del gruppo o gruppi soggetti a risoluzione, e individua i potenziali impedimenti a una risoluzione coordinata;»;

ii)

la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

definisce eventuali interventi supplementari, non indicati nella presente direttiva, che le autorità di risoluzione pertinenti intendono adottare in relazione alle entità all'interno di ciascun gruppo soggetto a risoluzione;»;

4)

l'articolo 13 è così modificato:

a)

al paragrafo 4, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, la programmazione delle azioni di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a bis), è inclusa in una decisione congiunta di cui al primo comma del presente paragrafo.»;

b)

al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In assenza di una decisione congiunta delle autorità di risoluzione entro quattro mesi, ciascuna autorità di risoluzione che è competente per una filiazione e dissente dal piano di risoluzione del gruppo adotta una propria decisione e, se del caso, individua l'entità soggetta a risoluzione e prepara e tiene aggiornato un piano di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione composto dalle entità nella propria giurisdizione territoriale. Ogni singola decisione delle autorità di risoluzione dissenzienti è pienamente motivata, espone i motivi del dissenso sul piano proposto per la risoluzione di gruppo e tiene conto delle opinioni e delle riserve espresse dalle altre autorità di risoluzione e autorità competenti. Ciascuna autorità di risoluzione comunica la propria decisione agli altri membri del collegio di risoluzione.»;

5)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando alle autorità di risoluzione risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolvere il gruppo applicando gli strumenti di risoluzione alle sue entità soggette a risoluzione ed esercitando nei loro confronti i poteri di risoluzione evitando quanto più possibile qualsiasi conseguenza negativa significativa sul sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità o le succursali del gruppo sono ubicate, o di altri Stati membri o dell'Unione, anche di instabilità finanziaria più ampia o di eventi a livello sistemico, nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte dalle entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Se non ritengono possibile la risoluzione di un gruppo, le autorità di risoluzione a livello di gruppo ne danno notifica con tempestività all'ABE.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri assicurano che, se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione, le autorità di cui al paragrafo 1 valutino la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo soggetto a risoluzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma del presente paragrafo viene eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo ed è effettuata all'interno della procedura decisionale di cui all'articolo 13.»;

6)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Potere di vietare talune distribuzioni

1.   Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva, l'autorità di risoluzione di tale entità ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di vietare a un'entità di distribuire, più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (“M-MDA”, Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle seguenti azioni:

a)

effettuare una distribuzione connessa al capitale primario di classe 1;

b)

creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali o pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale; o

c)

effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1.

Se un'entità si trova nella situazione di cui al primo comma, ne dà notifica immediatamente l'inadempimento all'autorità di risoluzione.

2.   Nella situazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione dell'entità, dopo aver consultato l'autorità competente, valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1, tenendo conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

il motivo, la durata e l'entità dell'inadempimento e il suo impatto sulla possibilità di risoluzione;

b)

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che, in un futuro prevedibile, essa soddisfi la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);

c)

la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole;

d)

se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, o all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della presente direttiva, qualora tale incapacità sia idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato;

e)

se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisca il mezzo più adeguato e proporzionato per affrontare la situazione dell'entità, tenendo in considerazione il suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento sia sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.

L'autorità di risoluzione ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.

3.   Se conclude che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 nove mesi dopo la notifica di tale situazione da parte dell'entità, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se, a seguito di una valutazione, conclude che siano soddisfatte almeno due delle condizioni seguenti:

a)

l'inadempimento è dovuto a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress generalizzato dei mercati finanziari in vari segmenti dei mercati finanziari;

b)

la perturbazione di cui al punto i) non solo comporta una maggiore volatilità dei prezzi degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce altresì a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere su tali mercati strumenti di fondi propri e passività ammissibili;

c)

la chiusura dei mercati di cui alla lettera b) viene osservata non solo per l'entità interessata, ma anche per varie altre entità;

d)

la perturbazione di cui alla lettera a) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e passività ammissibili sufficienti a porre rimedio all'inadempimento; o

e)

l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 comporta ricadute negative per una parte del settore bancario, così potenzialmente compromettendo la stabilità finanziaria.

Laddove si applichi l'eccezione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione notifica all'autorità competente la sua decisione e illustra la propria valutazione per iscritto.

L'autorità di risoluzione ripete la valutazione delle condizioni di cui al primo comma ogni mese per valutare se l'eccezione di cui al primo comma possa essere applicata.

4.   L'“M-MDA” è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'“M-MDA” è ridotto dall'importo delle distribuzioni di profitti o pagamenti derivanti da una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).

5.   La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

a)

dagli utili di periodo non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo;

più

b)

gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento derivante dalle azioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c), del presente articolo;

meno

c)

gli importi da pagare a titolo d'imposta qualora gli elementi di cui alle lettere a) e b) non fossero distribuiti.

6.   Il fattore di cui al paragrafo 4 è determinato come segue:

a)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;

b)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;

c)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;

d)

quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'entità che non è utilizzato per rispettare i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

Formula

Formula

dove “Qn” = il numero del rispettivo quartile.»;

7)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione che, in base a una valutazione della possibilità di risoluzione di un entità effettuata conformemente agli articoli 15 e 16, previa consultazione con l'autorità competente, accerta l'esistenza di rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione di tale entità, ne dia notifica per iscritto all'entità interessata, all'autorità competente e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative.»;

b)

i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1, l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure volte ad affrontare o rimuovere i rilevanti impedimenti individuati nella notifica.

Entro due settimane dalla data di ricevimento di una notifica in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, l'entità propone all'autorità di risoluzione possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di garantire la conformità dell'entità all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva e al requisito combinato di riserva di capitale, qualora un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione sia imputabile a una delle situazioni seguenti:

a)

l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE, ma non soddisfa il suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva, se calcolati conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, lettera a) della presente direttiva; o

b)

l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies della presente direttiva.

La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante impedimento.

L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se le misure proposte ai sensi del primo e secondo comma sono in grado di affrontare con efficacia o di rimuovere il rilevante impedimento in questione.

4.   Se conclude che le misure proposte da un'entità in conformità del paragrafo 3 non riducono con efficacia né rimuovono gli impedimenti in questione, l'autorità di risoluzione richiede all'entità, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità competente, di adottare misure alternative idonee al conseguimento di tale obiettivo, e notifica tali misure per iscritto all'entità, la quale propone entro un mese un piano di attuazione.

Nell'individuare misure alternative, l'autorità di risoluzione rende conto dei motivi per cui le misure proposte dall'entità non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dimostra perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità. L'autorità di risoluzione tiene conto della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata da detti impedimenti alla possibilità di risoluzione e dell'effetto delle misure sull'attività dell'entità, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.»;

c)

il paragrafo 5 è così modificato:

i)

nelle lettere a), b), d), e), g) e h) il termine «ente» è sostituito dal termine «entità»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«h bis)

imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) della presente direttiva, di presentare un piano per ripristinare la conformità ai requisiti degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva espresso come una percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, la conformità al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui all' articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva, espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

iii)

le lettere i), j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

«i)

imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di emettere passività ammissibili per ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies o 45 septies;

j)

imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere altre iniziative per ottemperare ai requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili ai sensi degli articoli 45 sexies o 45 septies, anche cercando di rinegoziare le passività ammissibili, lo strumento aggiuntivo di classe 1 o lo strumento di classe 2 che ha emessi, nella prospettiva di assicurare che qualsiasi decisione dell'autorità di risoluzione di svalutare o convertire dette passività o detti strumenti sia attuata in conformità del diritto della giurisdizione applicabile che disciplina tali passività o strumenti; e»;

j bis)

allo scopo di assicurare la costante conformità all'articolo 45 sexies o 45 septies, imporre a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di modificare il profilo di durata:

i)

degli strumenti di fondi propri, previo accordo dell'autorità competente; e

ii)

delle passività ammissibili di cui all'articolo 45 ter e all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);

k)

se un'entità è filiazione di una società di partecipazione mista, richiedere che tale società costituisca una società di partecipazione finanziaria separata per controllare l'entità, ove necessario per agevolare la risoluzione dell'entità ed evitare l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di cui al titolo IV, con conseguenze negative sulla parte non finanziaria del gruppo.»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Prima di individuare le misure di cui al paragrafo 4, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente e, se del caso, dell'autorità macroprudenziale nazionale designata, prende in debita considerazione i potenziali effetti di tali misure sull'entità specifica, sul mercato interno dei servizi finanziari e sulla stabilità finanziaria in altri Stati membri e nell'intera Unione.»;

8)

all'articolo 18, i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, insieme alle autorità di risoluzione delle filiazioni, e previa consultazione del collegio di vigilanza e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione, prende in considerazione la valutazione richiesta ai sensi dell'articolo 16 nell'ambito del collegio di risoluzione e fa quanto ragionevolmente possibile per giungere a una decisione congiunta sull'applicazione delle misure individuate conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, in relazione a tutte le entità soggette a risoluzione e alle loro filiazioni che sono entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e che fanno parte del gruppo.

2.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo, in collaborazione con l'autorità di vigilanza su base consolidata e con l'ABE conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, prepara una relazione e la trasmette all'impresa madre nell'Unione, alle autorità di risoluzione delle filiazioni, che la trasmettono alle filiazioni che rientrano nel loro mandato, e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative. La relazione è elaborata previa consultazione delle autorità competenti e analizza i rilevanti impedimenti all'applicazione efficace degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione in relazione al gruppo, nonché in relazione ai gruppi soggetti a risoluzione se un gruppo è composto da più di un gruppo soggetto a risoluzione. La relazione valuta l'impatto sul modello di business del gruppo e raccomanda altresì misure proporzionate e mirate che, secondo l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, sono necessarie o appropriate per rimuovere tali impedimenti.

Se un impedimento alla possibilità di risoluzione del gruppo è imputabile a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica all'impresa madre nell'Unione la sua valutazione dell'impedimento previa consultazione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione e le autorità di risoluzione degli enti filiazioni.

3.   Entro quattro mesi dalla data di ricevimento della relazione, l'impresa madre nell'Unione può presentare osservazioni e proporre all'autorità di risoluzione a livello di gruppo misure alternative per porre rimedio agli impedimenti individuati nella relazione.

Se gli impedimenti individuati nella relazione sono imputabili a una situazione di un'entità del gruppo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica in conformità del paragrafo 2, secondo comma, del presente articolo, l'impresa madre nell'Unione propone all'autorità di risoluzione a livello di gruppo possibili misure e la tempistica per la loro attuazione al fine di garantire che l'entità del gruppo sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito combinato di riserva di capitale e ai requisiti di cui agli articoli 45 sexies e 45 septies della presente direttiva espressi in percentuale della misura dell'esposizione complessiva di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

La tempistica per l'attuazione delle misure proposte ai sensi del secondo comma tiene conto dei motivi del rilevante impedimento. L'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono l'impedimento sostanziale.

4.   L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione. Le autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.

5.   La decisione congiunta è raggiunta entro quattro mesi dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione. Se l'impresa madre nell'Unione non ha presentato alcuna osservazione, la decisione congiunta è raggiunta entro un mese dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al paragrafo 3, primo comma.

La decisione congiunta relativa all'impedimento alla possibilità di risoluzione imputabile a una situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, è raggiunta entro due settimane dalla presentazione di eventuali osservazioni da parte dell'impresa madre nell'Unione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette all'impresa madre nell'Unione.

Su richiesta di un'autorità di risoluzione, l'ABE può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   In assenza di una decisione congiunta entro il termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo prende una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa all'impresa madre nell'Unione dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

6 bis.   In assenza di una decisione congiunta entro il termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione prende una propria decisione in merito alle misure appropriate da adottare ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

La decisione di cui al primo comma è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle autorità di risoluzione di altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo. La decisione è trasmessa all'entità soggetta a risoluzione dalla pertinente autorità di risoluzione.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, una delle autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa dell'eventuale decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

7.   In assenza di una decisione congiunta le autorità di risoluzione delle filiazioni che non sono entità soggette a risoluzione prendono le proprie decisioni in merito alle misure appropriate che devono adottare le filiazioni a livello individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4.

La decisione è pienamente motivata e tiene conto delle opinioni e riserve delle altre autorità di risoluzione. La decisione è trasmessa alla filiazione interessata e all'entità soggetta a risoluzione del medesimo gruppo soggetto a risoluzione, all'autorità di risoluzione di tale entità soggetta a risoluzione e, se diversa, all'autorità di risoluzione a livello di gruppo.

Qualora, al termine del periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo, un'autorità di risoluzione abbia rinviato uno dei casi di cui al paragrafo 9 del presente articolo all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione della filiazione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE. Il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo pertinente di cui al paragrafo 5 del presente articolo o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta. In assenza di una decisione dell'ABE, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.»;

9)

all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

tenuto conto della tempistica e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa per l'ente in questione, incluse misure da parte di un IPS, sotto forma di intervento del settore privato o di azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce o di svalutazione o di conversione contrattuale degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, permetta di evitare il dissesto dell'ente in tempi ragionevoli;»;

10)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 32 bis

Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione possano adottare un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, se tale gruppo soggetto a risoluzione soddisfa nel suo insieme le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

Articolo 32 ter

Procedure di insolvenza nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un'azione di risoluzione

Gli Stati membri provvedono affinché un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in relazione ai quali le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), sono ritenute soddisfatte dall'autorità di risoluzione, ma l'azione di risoluzione non è nell'interesse pubblico a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), siano liquidati in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.»;

11)

all'articolo 33, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 32, paragrafo 1.

3.   Se gli enti filiazioni di una società di partecipazione mista sono detenuti direttamente o indirettamente da una società di partecipazione finanziaria intermedia, il piano di risoluzione prevede che la società di partecipazione finanziaria intermedia sia designata come entità soggetta a risoluzione e gli Stati membri assicurano che le azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo siano avviate in relazione alla società di partecipazione finanziaria intermedia. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione non avviino azioni di risoluzione ai fini della risoluzione del gruppo in relazione alla società di partecipazione mista.

4.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo e nonostante il fatto che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), non soddisfi le condizioni indicate all'articolo 32, paragrafo 1, le autorità di risoluzione possono avviare un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

l'entità è un'entità soggetta a risoluzione;

b)

una o più filiazioni dell'entità che sono enti, ma non entità soggette a risoluzione, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1;

c)

l'entità delle attività e passività delle filiazioni di cui alla lettera b) è tale che il dissesto di tali filiazioni minaccia il gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso, e l'azione di risoluzione in relazione all'entità è necessaria o per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per quella del relativo gruppo soggetto a risoluzione nel suo complesso.»;

12)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 33 bis

Potere di sospendere taluni obblighi

1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, che risponde rapidamente, dispongano del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto di cui è parte un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

è stato accertato che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a);

b)

non esiste alcuna misura immediatamente disponibile sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), che possa evitare il dissesto dell'ente o dell'entità;

c)

l'esercizio del potere di sospensione è ritenuto necessario per evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie dell'ente o dell'entità; e

d)

l'esercizio del potere di sospensione è:

i)

necessario per pervenire alla determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c); o

ii)

necessario per scegliere le azioni di risoluzione appropriate o per garantire l'efficace applicazione di uno o più strumenti di risoluzione.

2.   Il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:

a)

dei sistemi e degli operatori di sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE;

b)

di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

c)

delle banche centrali.

Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione del potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione a depositi ammissibili ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.

3.   Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.

4.   La durata della sospensione a norma del paragrafo 1 è quanto più breve possibile e non supera il periodo di tempo minimo che l'autorità di risoluzione ritiene necessario ai fini indicati al paragrafo 1, lettere c) e d), e comunque non dura più del periodo di tempo fra la pubblicazione di un avviso di sospensione a norma del paragrafo 8 e la mezzanotte nello Stato membro dell'autorità di risoluzione dell'ente o dell'entità alla fine del giorno lavorativo successivo al giorno della pubblicazione.

Alla scadenza del periodo di sospensione di cui al primo comma, la sospensione cessa di essere efficace.

5.   Nell'esercizio del potere di cui al primo paragrafo del presente articolo, le autorità di risoluzione tengono conto dell'impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sul regolare funzionamento dei mercati finanziari e tengono in considerazione le norme nazionali vigenti, nonché i poteri giudiziario e di vigilanza, per salvaguardare i diritti dei creditori e la parità di trattamento dei creditori nei normali procedimenti di insolvenza. Le autorità di risoluzione prendono in considerazione, in particolare, la potenziale applicazione all'ente o all'entità delle procedure di insolvenza nazionali a seguito della determinazione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), e prendono le misure che ritengono opportune per garantire l'adeguato coordinamento con le autorità amministrative o giudiziarie nazionali.

6.   Se gli obblighi di pagamento o di consegna a norma di un contratto sono sospesi in virtù del paragrafo 1, gli obblighi di pagamento o di consegna di qualsiasi controparte di tale contratto sono sospesi per lo stesso periodo.

7.   L'obbligo di pagamento o di consegna a cui si sarebbe dovuto adempiere nel corso del periodo di sospensione si applica immediatamente dopo la scadenza di tale periodo.

8.   Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione notifichino senza ritardo l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo che sia stato accertato che l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a) e prima che la decisione di risoluzione sia adottata.

L'autorità di risoluzione pubblica ovvero dispone che sia pubblicato il provvedimento o lo strumento mediante il quale gli obblighi sono sospesi a norma del presente articolo e i termini e il periodo della sospensione con i mezzi di cui all'articolo 83, paragrafo 4.

9.   Il presente articolo non pregiudica le disposizioni di diritto nazionale degli Stati membri che concedono il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna degli enti e delle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima che sia accertato che tali enti o entità sono in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), o il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna degli enti o entità da liquidare con procedura ordinaria di insolvenza e che superano l'ambito di applicazione e la durata previsti dal presente articolo. Tali poteri sono esercitati in conformità dell'ambito di applicazione, della durata e delle condizioni previste dal pertinente diritto nazionale. Le condizioni di cui al presente articolo non pregiudicano le condizioni relative a tale potere di sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna.

10.   Gli Stati membri stabiliscono che quando un'autorità di risoluzione esercita il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna rispetto a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità di risoluzione, per la durata della sospensione, può esercitare anche il potere di:

a)

limitare l'opponibilità dei diritti di garanzia da parte dei creditori garantiti dell'ente o dell'entità in relazione alle attività di tale ente o entità per la stessa durata, nel qual caso si applica l'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4; e

b)

sospendere i diritti di una parte di recedere da un contratto con tale ente o entità per la stessa durata, nel qual caso si applica l'articolo 71, paragrafi da 2 a 8.

11.   Qualora, dopo avere proceduto ad accertare che un ente o un'entità è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), un'autorità di risoluzione abbia esercitato il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna nelle circostanze di cui al paragrafo 1 o 10 del presente articolo, e se successivamente viene adottata un'azione di risoluzione rispetto a tale ente o entità, l'autorità di risoluzione non esercita i suoi poteri a norma dell'articolo 69, paragrafo 1, dell'articolo 70, paragrafo 1, o dell'articolo 71, paragrafo 1, riguardo a tale ente o entità.»;

13)

l'articolo 36 è così modificato:

«a)

al paragrafo 1, il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59”;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59”;

ii)

alla lettera d), il termine “passività ammissibili” è sostituito dal termine “passività sottoponibili al bail-in”;

c)

ai paragrafi 5, 12 e 13, il termine “strumenti di capitale” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività sottoponibili al bail-in ai sensi dell'articolo 59”;»

14)

l'articolo 37 è così modificato:

«a)

al paragrafo 2, il termine “passività ammissibili” è sostituito dai termini “strumenti di capitale e passività ammissibili”;

b)

al paragrafo 10, lettera a), il termine “passività ammissibili” è sostituito dal termine “passività sottoponibili al bail-in”;»

15)

l'articolo 44 è così modificato:

«a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;»;

ii)

è inserita la lettera seguente:

«h)

passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggetta a risoluzione, a prescindere dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza applicabile alla data di recepimento della presente direttiva; nei casi in cui tale eccezione si applica, l'autorità di risoluzione della filiazione in questione che non è un'entità soggetta a risoluzione valuta se l'importo degli elementi conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.»;

iii)

al quinto comma, il termine «passività ammissibili allo strumento di bail-in» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

b)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità di risoluzione valutano attentamente se le passività nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione senza essere entità soggetta a risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 2, lettera h), del presente articolo, debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d) del primo comma del presente paragrafo al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione.

Se un'autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività ammissibile o una classe di passività ammissibili ai sensi del presente paragrafo, il livello di svalutazione o di conversione applicato ad altre passività sottoponibili a bail-in può essere aumentato per tenere conto di tali esclusioni, purché tale livello sia conforme al principio enunciato all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).»

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se un'autorità di risoluzione decide di escludere, integralmente o parzialmente, una passività sottoponibili al bail-in o una classe di passività sottoponibili al bail-in ai sensi del presente articolo e le perdite che tali passività avrebbero subito non sono state integralmente trasferite ad altri creditori, il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare conferimenti all'ente soggetto a risoluzione per uno dei seguenti interventi o per entrambi:

a)

coprire le perdite non assorbite da passività sottoponibili al bail-in e riportare a zero il valore patrimoniale netto dell'ente soggetto a risoluzione in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera a);

b)

acquisire azioni o altri titoli di proprietà o strumenti di capitale nell'ente soggetto a risoluzione, allo scopo di ricapitalizzare l'ente in conformità dell'articolo 46, paragrafo 1, lettera b).»;

d)

al paragrafo 5, lettera a), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili a bail-in»;

16)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44 bis

Vendita a clienti al dettaglio di passività ammissibili subordinate

1.   Gli Stati membri assicurano che un venditore di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 72 ter, paragrafi 3, 4 e 5, di detto regolamento, venda tali passività ai clienti al dettaglio definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, unicamente se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

il venditore ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza a norm dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE;

b)

il venditore si è accertato, sulla base della verifica di cui alla lettera a), che tali passività ammissibili sono adeguate a tale cliente al dettaglio;

c)

il venditore documenta l'adeguatezza a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE.

Nonostante il primo comma, gli Stati membri possono disporre che le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c) dello stesso comma si applichino ai venditori di altri strumenti che si configurano come fondi propri o passività sottoponibili al bail-in.

2.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 siano soddisfatte e il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio non superi, al momento dell'acquisto, 500 000 EUR, il venditore assicura, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio in conformità del paragrafo 3, che entrambe le condizioni seguenti siano soddisfatte al momento dell'acquisto:

a)

il cliente al dettaglio non investe in passività di cui al paragrafo 1 un importo aggregato che supera il 10 % del proprio portafoglio di strumenti finanziari;

b)

tale importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di passività di cui al paragrafo 1 è pari ad almeno 10 000 EUR.

3.   Il cliente al dettaglio fornisce al venditore informazioni accurate sul proprio portafoglio di strumenti finanziari, compresi eventuali investimenti in passività di cui al paragrafo 1.

4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il portafoglio di strumenti finanziari del cliente al dettaglio comprende i depositi in contante e gli strumenti finanziari, ma esclude tutti gli strumenti finanziari forniti a titolo di garanzia reale.

5.   Fatto salvo l'articolo 25 della direttiva 2014/65/UE e in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, gli Stati membri possono fissare un importo nominale minimo di almeno 50 000 EUR per le passività di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle condizioni di mercato e delle pratiche del mercato dello Stato membro, nonché delle misure di protezione dei consumatori vigenti nella sua giurisdizione.

6.   Se il valore totale delle attività delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono stabilite in uno Stato membro e sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 sexies non supera i 50 miliardi di EUR, tale Stato membro può, in deroga ai requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 5, applicare soltanto il requisito di cui al paragrafo 2, lettera b) del presente articolo.

7.   Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il presente articolo alle passività di cui al paragrafo 1 emesse prima del 28 dicembre 2020»;

17)

l'articolo 45 è sostituito dai seguenti articoli:

«Articolo 45

Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Gli Stati membri assicurano che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino in qualsiasi momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e in conformità del presente articolo e degli articoli da 45bis a 45 decies.

2.   Il requisito di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 3, 5 o 7, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, espresso in percentuale:

a)

dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo calcolata in conformità degli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 45 bis

Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Nonostante l'articolo 45, le autorità di risoluzione esentano dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite i quali non possono raccogliere depositi in base al diritto nazionale, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

tali istituti saranno liquidati in procedimenti di insolvenza nazionali o altri tipi di procedimento previsti per tali istituti e attuati conformemente all'articolo 38, 40 o 42; e

b)

i procedimenti di cui alla lettera a) garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2.   Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 1.

Articolo 45 ter

Passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione

1.   Le passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai seguenti articoli del regolamento (UE) n. 575/2013:

a)

articolo 72 bis;

b)

articolo 72 ter, fatta eccezione per il paragrafo 2, lettera d); e

c)

articolo 72 quater.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, laddove la presente direttiva fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini di tali articoli, le passività ammissibili sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 duodecies di tale regolamento e stabilite in conformità del titolo I, parte II, capo 5 bis dello stesso regolamento.

2.   Le passività derivanti da strumenti di debito che incorporano una componente derivata, come le obbligazioni strutturate, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, fatta eccezione per l'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

il valore nominale della passività derivante dallo strumento di debito è noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente, e non è influenzato da una componente derivata incorporata, e l'importo totale della passività derivante dallo strumento di debito, ivi compresa la componente derivata incorporata, può essere valutato giornalmente con riferimento a un mercato attivo liquido nei due sensi (two-way) per uno strumento equivalente senza rischio di credito conformemente agli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013; o

b)

lo strumento di debito include una clausola contrattuale che specifica che il valore del credito in caso di insolvenza dell'emittente e di risoluzione dell'emittente è fisso o crescente, e non è superiore all'importo della passività inizialmente versato.

Gli strumenti di debito di cui al primo comma, compresa la loro componente derivata, non sono soggetti a un accordo di netting e la valutazione di tali strumenti non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3.

Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto per la parte della passività che corrisponde al valore nominale di cui alla lettera a) di tale comma o all'importo fisso o crescente di cui alla lettera b) di detto comma.

3.   Qualora le passività siano emesse da una filiazione stabilita nell'Unione a favore di un proprio azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e tale filiazione fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, tali passività sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità soggetta a risoluzione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono emesse conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a);

b)

l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 59 o 62 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

c)

tali passività non superano un importo determinato sottraendo:

i)

la somma delle passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b); da

ii)

l'importo richiesto conformemente all'articolo 45 septies, paragrafo 1.

4.   Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), le autorità di risoluzione assicurano che una parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies pari all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, è rispettata dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, utilizzando fondi propri e strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L'autorità di risoluzione può consentire che un livello inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula (1-(X1/X2)) x 8 % delle passività totali, fondi propri compresi, sia rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono GSII o dalle entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, utilizzando fondi propri e strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, purché tutte le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, alla luce della riduzione che è possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, di tale regolamento:

 

X1 = 3,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

 

X2 = somma del 18 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'importo del requisito combinato di riserva di capitale.

Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5, qualora l'applicazione del primo comma del presente paragrafo porti a un requisito superiore al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, per l'entità in questione, l'autorità di risoluzione limita la parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies da soddisfare con fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, e passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a un importo pari al 27 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, se l'autorità di risoluzione ha valutato che:

a)

l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione non è considerato un'opzione per la risoluzione dell'entità in questione, nel piano di risoluzione; e

b)

ove non si applichi la lettera a), il requisito di cui all'articolo 45 sexies consente all'entità soggetta a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 5 o 8, a seconda dei casi.

Nell'effettuare la valutazione di cui al secondo comma, l'autorità di risoluzione delle crisi tiene conto anche del rischio di un impatto sproporzionato sul modello aziendale dell'entità soggetta a risoluzione delle crisi interessata.

Per le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 6, il secondo comma del presente paragrafo non si applica.

5.   Per le entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né entità soggette a risoluzione soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, l'autorità di risoluzione può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 45 sexies, fino all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità e la formula di cui al paragrafo 7, se superiore, è rispettata utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di talune passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3;

b)

sussiste il rischio che, a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione e di conversione a passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, i creditori titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza;

c)

l'importo dei fondi propri e delle altre passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

Qualora stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono escluse o ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, ammonta a oltre il 10 % di tale classe, l'autorità di risoluzione valuta il rischio di cui al primo comma, lettera b) del presente paragrafo.

6.   Ai fini dei paragrafi 4, 5 e 7, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali, purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

I fondi propri di un'entità soggetta a risoluzione che sono utilizzati per soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale sono ammissibili per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7.

7.   In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, l'autorità di risoluzione può decidere che il requisito di cui all'articolo 45 sexies della presente direttiva è rispettato dalle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o dalle entità soggette a risoluzione che soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati, o passività di cui al paragrafo 3 del presente articolo, nella misura in cui, a cause dell'obbligo dell'entità soggetta a risoluzione di rispettare il requisito combinato di riserva di capitale e i requisiti di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 45 quater, paragrafo 5, e all'articolo 45 sexies della presente direttiva, la somma di tali fondi propri, strumenti e passività non superi il più elevato dei due limiti seguenti:

a)

l'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'entità; o

b)

l'importo risultante dall'applicazione della formula Ax2+Bx2+C, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:

 

A= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;

 

B= l'importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE;

 

C= l'importo risultante dal requisito combinato di riserva di capitale.

8.   Le autorità di risoluzione possono esercitare il potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo in relazione alle entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, e che soddisfano una delle condizioni del secondo comma del presente paragrafo, fino al 30 % del numero totale di tutte le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, per le quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45 sexies.

Le condizioni sono considerate dalle autorità di risoluzione come segue:

a)

nella precedente valutazione della possibilità di risoluzione sono stati individuati rilevanti impedimenti alla possibilità di risoluzione, e:

i)

non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, secondo la tempistica imposta dall'autorità di risoluzione, oppure

ii)

i rilevanti impedimenti individuati non può essere affrontato utilizzando alcuna delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 7 del presente articolo compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo degli impedimenti sostanziali sulla possibilità di risoluzione;

b)

l'autorità di risoluzione ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità soggetta a risoluzione siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria; oppure

c)

il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, della presente direttiva, sono fra il 20 % degli enti più rischiosi per i quali l'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1 della presente direttiva.

Ai fini delle percentuali di cui al primo e al secondo comma, l'autorità di risoluzione arrotonda per eccesso il risultato del calcolo al numero intero più vicino.

Gli Stati membri, tenendo conto delle specificità del rispettivo settore bancario nazionale, tra cui in particolare il numero di entità soggette a risoluzione che sono G-SII o che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6, per le quali l'autorità nazionale di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45 sexies, possono fissare la percentuale di cui al primo comma a un livello superiore al 30 %.

9.   Previa consultazione dell'autorità competente, l'autorità di risoluzione adotta la decisione di cui ai paragrafi 5 o 7.

Nell'adottare tali decisioni, l'autorità di risoluzione prendono altresì in considerazione:

a)

la profondità del mercato per gli strumenti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione e per gli strumenti ammissibili subordinati, la determinazione del prezzo di tali strumenti, laddove esistenti, e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione;

b)

l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione, al fine di effettuare adeguamenti quantitativi ai requisiti di cui ai paragrafi 5 e 7 del presente articolo;

c)

la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, diverse da quelle di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento;

d)

se l'importo delle passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione in conformità dell'articolo 44, paragrafo 2 o 3, e che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto alle passività ammissibili e ai fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. Se l'importo delle passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dalle autorità di risoluzione;

e)

il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia; e

f)

l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità soggetta a risoluzione.

Articolo 45 quater

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è determinato dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, in base ai criteri seguenti:

a)

necessità di assicurare che il gruppo soggetto a risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione;

b)

necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ma non sono entità soggette a risoluzione, abbiano fondi propri e passività ammissibili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, rispettivamente, le perdite possano essere assorbite e che il coefficiente di capitale totale e, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

c)

necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede la possibilità che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, delle presente direttiva o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, che l'entità soggetta a risoluzione abbia fondi propri e altre passività ammissibili sufficienti per assorbire le perdite e per ripristinare il coefficiente di capitale totale o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

d)

dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;

e)

misura in cui il dissesto dell'entità avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con tali altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

2.   Se il piano di risoluzione prevede che l'azione di risoluzione sia avviata o che sia esercitato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 59 in base allo scenario pertinente di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

a)

le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite (“assorbimento delle perdite”);

b)

l'entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni che sono enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) ma non sono entità soggette a risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una atto legislativo equivalente per un periodo appropriato non superiore a un anno (“ricapitalizzazione”).

Se il piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, l'autorità di risoluzione valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità in questione, di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

La valutazione dell'autorità di risoluzione esamina, in particolare, il limite di cui al secondo comma per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.

3.   Per le entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2, primo comma, è composto dai seguenti importi:

a)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, la lettera a), la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata; e

ii)

un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione della' strategia di risoluzione prescelta; e

b)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, la lettera b), la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità soggetta a risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, e

ii)

un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo soggetto a risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nel fissare il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8.

Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui al comma precedente, l'autorità di risoluzione:

a)

utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti dalle azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e

b)

previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che è applicabile all'entità soggetta a risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, in seguito alla risoluzione, l'entità sia in grado di sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale comma è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al presente paragrafo, sesto comma, è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, per un periodo adeguato non superiore a un anno.

4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per stimare i requisiti di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a titolo della direttiva citata.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente articolo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

5.   Per le entità soggette a risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pari almeno al:

a)

13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e

b)

5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b).

In deroga all'articolo 45 ter, le entità soggette a risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo soddisfano il livello del requisito di cui al primo comma del presente paragrafo, che è pari al 13,5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), e al 5 % se calcolato in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), utilizzando fondi propri, strumenti ammissibili subordinati o passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della presente direttiva.

6.   Previa consultazione dell'autorità competente, l'autorità di risoluzione può decidere di applicare i requisiti di cui al paragrafo 5 del presente articolo a un'entità soggetta a risoluzione che non è soggetta all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che fa parte di un gruppo soggetto a risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e che è considerata dall'autorità di risoluzione come ragionevolmente suscettibile di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Nell'adottare una decisione di cui al primo comma del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione prende in considerazione:

a)

la prevalenza dei depositi, e l'assenza di strumenti di debito, nel modello di finanziamento;

b)

la misura in cui l'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili è limitato;

c)

la misura in cui l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 sexies.

L'assenza di una decisione ai sensi del primo comma del presente paragrafo non pregiudica eventuali decisioni ai sensi dell'articolo 45 ter, paragrafo 5.

7.   Per le entità che non sono entità soggette a risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità, e

ii)

un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, in seguito all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione, e

b)

ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), la somma dei seguenti elementi:

i)

l'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e

ii)

un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in seguito all'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera a), diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità del presente paragrafo, primo comma, lettera b), diviso per la misura dell'esposizione complessiva.

Nel fissare il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, l'autorità di risoluzione tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 37, paragrafo 10 e all'articolo 44, paragrafi 5 e 8.

Nel fissare gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, l'autorità di risoluzione:

a)

utilizza i valori comunicati più recentemente relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o alla misura dell'esposizione complessiva adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e

b)

previa consultazione dell'autorità competente, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito che si applica all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili in conformità dell'articolo 59 della presente direttiva o a seguito della risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione.

L'autorità di risoluzione può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e le passività ammissibili a norma dell'articolo 59, l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato non superiore a un anno.

Ove si applichi il sesto comma del presente paragrafo, l'importo di cui a tale è pari al requisito combinato di riserva di capitale che si applica dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 della presente direttiva o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione meno l'importo di cui all'articolo 128, punto 6, lettera a), della direttiva 2013/36/UE.

L'importo di cui al sesto comma del presente paragrafo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 59 o dopo la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, l'autorità di risoluzione stabilisce che è necessario un importo più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e per assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario pubblico straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 44, paragrafi 5 e 8, e all'articolo 101, paragrafo 2, e per un periodo adeguato non superiore a un anno.

8.   Se l'autorità di risoluzione si aspetta che talune classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere totalmente o parzialmente escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 3, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, è soddisfatto utilizzando fondi propri o altre passività ammissibili sufficienti per:

a)

coprire l'importo delle passività escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3;

b)

assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

9.   Le decisioni dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del presente articolo contengono i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo, e sono riesaminate dall'autorità di risoluzione senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.

10.   Ai fini dei paragrafi 3 e 7 del presente articolo, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

Articolo 45 quinquies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell'Unione di G-SII non UE

1.   Per le entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di un G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:

a)

nei requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, e

b)

in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di risoluzione specificatamente in relazione a tale l'entità a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

2.   Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per una filiazione significativa nell'Unione di un G-SII non-UE consiste:

a)

nei requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013; e

b)

in qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili che è stato stabilito dall'autorità di risoluzione specificatamente in relazione alla filiazione significativa a norma del paragrafo 3 del presente articolo, che deve essere soddisfatto utilizzando fondi propri e passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 septies e all'articolo 89, paragrafo 2.

3.   L'autorità di risoluzione impone un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, lettera b), soltanto:

a)

se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), o del paragrafo 2, lettera b), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 45 quater, e

b)

in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 45 quater.

4.   Ai fini dell'articolo 45 nonies, paragrafo 2, se più di un'entità G-SII appartenente allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione competenti calcolano l'importo di cui al paragrafo 3:

a)

per ciascuna entità soggetta a risoluzione,

b)

per l'entità madre nell'Unione come se fosse l'unica entità soggetta a risoluzione del G-SII.

5.   Le decisioni dell'autorità di risoluzione di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo o del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo contengono i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e sono riesaminate dall'autorità di risoluzione senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE che si applica al gruppo soggetto a risoluzione o alla filiazione significative nell'Unione del G-SII non-UE.

Articolo 45 sexies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità soggette a risoluzione

1.   Le entità soggette a risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies su base consolidata a livello del gruppo soggetto a risoluzione.

2.   L'autorità di risoluzione determina il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per l'entità soggetta a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata in conformità dell'articolo 45 nonies sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 45 ter a 45 quinquies e sulla base dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi debbano essere risolte separatamente secondo il piano di risoluzione.

3.   Per i gruppi soggetti a risoluzione definiti conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), l'autorità di risoluzione competente stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, quali entità del gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a rispettare l'articolo 45 quater, paragrafi 3 e 5, e l'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, lettera a), al fine di garantire la conformità del gruppo soggetto a risoluzione nel suo insieme ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e come tali entità devono provvedervi conformemente al piano di risoluzione.

Articolo 45 septies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione

1.   Gli enti che sono filiazioni di un'entità soggetta a risoluzione o di un'entità di un paese terzo, ma non sono entità soggette a risoluzione, rispettano i requisiti di cui all'articolo 45 quater su base individuale.

Un'autorità di risoluzione può, previa consultazione dell'autorità competente, decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione e non è un'entità soggetta a risoluzione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies su base consolidata.

Per i gruppi soggetti a risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter, lettera b), gli enti creditizi che sono affiliati permanentemente a un organismo centrale, ma non sono entità soggette a risoluzione, e un organismo centrale che non è un'entità soggetta a risoluzione, così come le entità soggette a risoluzione che non sono soggette a un requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 7, su base individuale.

Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato in conformità degli articoli 45 nonies e 89, se del caso, e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 45 quater.

2.   Il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è soddisfatto utilizzando uno o più dei seguenti mezzi:

a)

passività:

i)

che sono emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato le passività dall'entità che è soggetta al presente articolo, o che sono emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione e da esso acquistate, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

ii)

che rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 35, di tale regolamento;

iii)

che, nella procedura ordinaria di insolvenza, hanno un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e che non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;

iv)

che sono soggette ai poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 e 62, in un modo che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione;

v)

l'acquisto della proprietà delle quali non è finanziato, né direttamente né indirettamente, dall'entità che è soggetta al presente articolo;

vi)

disciplinate da disposizioni che non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità che è soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione di tale entità, e che l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;

vii)

disciplinate da disposizioni che non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità che è soggetta al presente articolo;

viii)

dalle quali deriva un livello dei pagamenti di interessi o dividendi, a seconda dei casi, che non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità che è soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;

b)

fondi propri:

i)

il capitale primario di classe 1, e

ii)

gli altri fondi propri che:

sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e da esse acquistati, o

sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, e da esse acquistati, a condizione che l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione a norma degli articoli da 59 a 62 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità soggetta a risoluzione.

3.   L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione può rinunciare all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:

a)

sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies;

c)

non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità soggetta a risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione;

d)

l'entità soggetta a risoluzione soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e dichiara, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;

e)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'entità soggetta a risoluzione coprono anche la filiazione;

f)

l'entità soggetta a risoluzione detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione;

4.   L'autorità di risoluzione di una filiazione che non è un'entità soggetta a risoluzione può altresì rinunciare all'applicazione del presente articolo a tale filiazione se:

a)

sia la filiazione che la sua impresa madre sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

l'impresa madre soddisfa su base consolidata il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, in tale Stato membro;

c)

non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione o i poteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1, sono esercitati nei confronti dell'impresa madre;

d)

l'impresa madre soddisfa l'autorità competente per quanto riguarda la gestione prudenziale della filiazione e ha dichiarato, con il consenso dell'autorità competente, di garantire gli impegni assunti dalla filiazione, ovvero i rischi della filiazione non sono significativi;

e)

le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell'impresa madre coprono anche la filiazione;

f)

l'impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione della filiazione.

5.   Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), l'autorità di risoluzione di una filiazione può consentire di soddisfare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, pienamente o in parte mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità soggetta a risoluzione, che rispetti le seguenti condizioni:

a)

l'importo della garanzia è perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;

b)

la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di una determinazione a norma dell'articolo 59, paragrafo 3;

c)

la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE per almeno il 50 % del suo importo;

d)

la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di scarti di garanzia (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire l'importo garantito di cui alla lettera c);

e)

la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;

f)

la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

g)

non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità soggetta a risoluzione.

Ai fini del primo comma, lettera g), su richiesta dell'autorità di risoluzione, l'entità soggetta a risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente che non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità soggetta a risoluzione alla filiazione in questione.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente metodi per evitare che strumenti riconosciuti ai fini del presente articolo indirettamente sottoscritti, parzialmente o integralmente, dall'entità soggetta a risoluzione, ostacolino l'agevole attuazione della strategia di risoluzione. Tali metodi devono garantire, in particolare, l'opportuno trasferimento delle perdite all'entità soggetta a risoluzione e l'opportuno trasferimento del capitale dall'entità soggetta a risoluzione alle entità che fanno parte del gruppo soggetto a risoluzione ma non sono entità soggette a risoluzione, e fornire un meccanismo per evitare il doppio conteggio di strumenti ammissibili riconosciuti ai fini del presente articolo. Tali metodi consistono in un regime di deduzione o in un metodo altrettanto solido e assicurano alle entità che non sono entità soggette a risoluzione un esito equivalente a quello di una sottoscrizione diretta e integrale da parte dell'entità soggetta a risoluzione di strumenti ammissibili riconosciuti ai fini del presente articolo.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 dicembre 2019.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 45 octies

Deroga per un organismo centrale e per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

L'autorità di risoluzione può derogare in tutto o in parte all'applicazione dell'articolo 45 septies nei confronti di un organismo centrale o di un ente creditizio affiliato permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)

l'ente creditizio e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

b)

gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente sono garantiti in solido, oppure gli impegni degli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale sono pienamente garantiti da quest'ultimo;

c)

il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, di solvibilità e liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;

d)

in caso di deroga per un ente creditizio che è affiliato permanentemente a un organismo centrale, la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di impartire istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati permanentemente;

e)

il gruppo soggetto a risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 45 sexies, paragrafo 3; e

f)

non vi sono impedimenti sostanziali di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati permanentemente in caso di risoluzione.

Articolo 45 nonies

Procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e le autorità di risoluzione responsabili per le filiazioni di un gruppo soggetto a risoluzione che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale si adoperano al massimo per giungere a una decisione congiunta per quanto concerne:

a)

l'importo del requisito applicato a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata per ciascuna entità soggetta a risoluzione; e

b)

l'importo del requisito applicato su base individuale a ciascuna entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non è un'entità soggetta a risoluzione.

La decisione congiunta assicura la conformità agli articoli 45 sexies e 45 septies, è pienamente motivata e viene trasmessa:

a)

all'entità soggetta a risoluzione dalla relativa autorità di risoluzione;

b)

alle entità di un gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione dalle autorità di risoluzione di tali entità;

c)

all'impresa madre nell'Unione del gruppo dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione, quando l'impresa madre nell'Unione non è un'entità soggetta a risoluzione dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

La decisione congiunta adottata conformemente al presente articolo può prevedere che, ove coerente con la strategia di risoluzione e se l'entità soggetta a risoluzione non ha acquistato direttamente o indirettamente sufficienti strumenti conformi all'articolo 45 septies, paragrafo 2, i requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 7, siano in parte soddisfatti dalla filiazione in conformità dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, mediante strumenti emessi a favore di entità non appartenenti al gruppo soggetto a risoluzione e da esse acquistati.

2.   Se più entità G-SII appartenenti allo stesso G-SII sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione di cui al paragrafo 1 discutono e, ove opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del G-SII, convengono sull'applicazione dell'articolo 72 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 e su ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione e la somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Tale adeguamento può essere applicato alle condizioni seguenti:

a)

l'adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri interessati adeguando il livello del requisito;

b)

l'adeguamento non è applicato per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.

La somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera a), della presente direttiva e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le singole entità soggette a risoluzione non è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 45 quinquies, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva e all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.   In assenza di una decisione congiunta entro quattro mesi, viene adottata una decisione a norma dei paragrafi da 4 a 6.

4.   Se non è raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul requisito di un gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata di cui all'articolo 45 sexies, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione adotta una decisione su tale requisito dopo aver tenuto debitamente in considerazione:

a)

la valutazione delle entità del gruppo soggetto a risoluzione che non sono un'entità soggetta a risoluzione condotta dalle pertinenti autorità di risoluzione;

b)

il parere dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

Qualora, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità di risoluzione interessate abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione rimanda la propria decisione in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento e adotta la propria decisione in conformità della decisione dell'ABE.

La decisione dell'ABE tiene conto delle lettere a) e b) del primo comma.

Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese.

Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione.

5.   Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito di cui all'articolo 45 septies da applicare su base individuale a qualsiasi entità di un gruppo soggetto a risoluzione, la decisione è adottata dall'autorità di risoluzione di tale entità se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione; e

b)

se l'autorità di risoluzione a livello di gruppo è diversa dall'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione sono state tenute in debita considerazione le opinioni e le riserve espresse per iscritto dall'autorità di risoluzione a livello di gruppo;

Qualora al termine del periodo di quattro mesi l'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo abbia rinviato il caso all'ABE in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni su base individuale rimandano le proprie decisioni in attesa della decisione dell'ABE a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, dello stesso regolamento, e adottano le proprie decisioni in conformità della decisione dell'ABE. La decisione dell'ABE tiene conto del primo comma, lettere a) e b).

Il periodo di quattro mesi è assimilato al periodo di conciliazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1093/2010. L'ABE adotta una decisione entro un mese.

Il caso non può essere rinviato all'ABE una volta scaduto il periodo di quattro mesi o se è stata raggiunta una decisione congiunta.

L'autorità di risoluzione dell'entità soggetta a risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo non rinvia il caso all'ABE per una mediazione vincolante se il livello fissato dall'autorità di risoluzione della filiazione:

a)

si situa entro il 2 % dell'importo complessivo della loro esposizione al rischio calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del requisito di cui all'articolo 45 sexies; e

b)

è conforme all'articolo 45 quater, paragrafo 7.

Se l'ABE non adotta una decisione entro un mese dal rinvio del caso, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione della filiazione.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

6.   Se non viene raggiunta una decisione congiunta entro quattro mesi a causa di un disaccordo sul livello del requisito di un gruppo di risoluzione su base consolidata e sul livello del requisito da applicare su base individuale alle entità del gruppo soggetto a risoluzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

viene adottata una decisione sul livello del requisito da applicare su base individuale alle filiazioni del gruppo soggetto a risoluzione a norma del paragrafo 5;

b)

viene adottata una decisione sul livello del requisito del gruppo di risoluzione su base consolidata a norma del paragrafo 4.

7.   La decisione congiunta di cui al paragrafo 1 e le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 in assenza di una decisione congiunta sono vincolanti per le autorità di risoluzione interessate.

La decisione congiunta e ogni eventuale decisione adottata in assenza di una decisione congiunta sono riesaminate e, se del caso, aggiornate periodicamente.

8.   Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, impongono alle entità di soddisfare il requisito stabilito all'articolo 45, paragrafo 1, verificano l'osservanza di tale obbligo e adottano le decisioni a norma del presente articolo parallelamente all'elaborazione e all'aggiornamento dei piani di risoluzione.

Articolo 45 decies

Segnalazione a fini di vigilanza e comunicazione al pubblico del requisito

1.   Le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, che sono soggette al requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, segnalano alle rispettive autorità competenti e di risoluzione:

a)

gli importi dei fondi propri che, ove applicabile, soddisfano le condizioni dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, e gli importi delle passività ammissibili, nonché l'espressione di tali importi, in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, della presente direttiva al netto delle possibili deduzioni ai sensi degli articoli da 72 sexies a 72 undecies del regolamento (UE) n. 575/2013;

b)

gli importi di altre passività sottoponibili al bail-in;

c)

per gli elementi di cui alle lettere a) e b):

i)

la loro composizione, compreso il profilo di durata,

ii)

il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza, e

iii)

se sono disciplinati dalle leggi di un paese terzo – e, in tal caso, quale paese terzo – e se contengono le clausole contrattuali di cui all'articolo 55, paragrafo 1, all'articolo 52, paragrafo 1, lettere p) e q), della presente direttiva e all'articolo 63, lettere n) e o), del regolamento (UE) n. 575/2013.

L'obbligo di segnalare gli importi delle altre passività sottoponibili a bail-in di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo non si applica alle entità che detengono, alla data in cui è stata segnalata tale informazione, importi di fondi propri e di passività ammissibili pari ad almeno il 150 % del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, calcolati conformemente al primo comma, lettera a), del presente paragrafo.

2.   Le entità di cui al paragrafo 1 segnalano:

a)

le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), almeno con cadenza semestrale, e

b)

le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), almeno una volta all'anno.

Su richiesta delle autorità competenti o dell'autorità di risoluzione, tuttavia, le entità di cui al paragrafo 1 segnalano le informazioni di cui al paragrafo 1 più frequentemente.

3.   Le entità di cui al paragrafo 1 comunicano al pubblico almeno una volta all'anno le seguenti informazioni:

a)

gli importi dei fondi propri che, ove applicabile, soddisfano le condizioni dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera b), e delle passività ammissibili;

b)

la composizione degli elementi di cui alla lettera a), compresi il profilo di durata e il rango nella procedura ordinaria di insolvenza.

c)

il requisito applicabile di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies espresso in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2.

4.   I paragrafi 1 e 3 del presente articolo non si applicano alle entità il cui piano di risoluzione prevede che l'entità debba essere liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli uniformi di segnalazione, istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni informatiche per le segnalazioni a fini di vigilanza di cui ai paragrafi 1 e 2.

Tali progetti di norme tecniche di attuazione stabiliscono una modalità standardizzata per fornire le informazioni sul rango degli elementi di cui al paragrafo 1, lettera c), applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in ciascuno Stato membro.

Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 430 di tale regolamento.

L'ABE presenta le norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati di comunicazione uniformi, la frequenza e le relative istruzioni sulla cui base procedere alle comunicazioni richieste ai sensi del paragrafo 3.

Detti formati di comunicazione uniformi trasmettono informazioni sufficientemente esaustive e comparabili al fine di valutare i profili di rischio delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e il loro grado di conformità al requisito applicabile di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies. I formati di comunicazione sono in formato tabulare, ove opportuno.

Per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) della presente direttiva che sono soggetti agli articoli 92 bis e 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, tali progetti di norme tecniche di attuazione sono allineati, se del caso, alle norme tecniche di attuazione adottate conformemente all'articolo 434 bis di tale regolamento.

L'ABE presenta tali norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   In caso di attuazione delle azioni di risoluzione o di esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione di cui all'articolo 59, gli obblighi di comunicazione al pubblico di cui al paragrafo 3 si applicano dalla data corrispondente al termine per conformarsi ai requisiti dell'articolo 45 sexies o 45 septies di cui all'articolo 45 quaterdecies.

Articolo 45 undecies

Segnalazioni all'ABE

1.   Le autorità di risoluzione comunicano all'ABE il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili stabilito conformemente all'articolo 45 sexies o 45 septies per ciascuna entità che rientra nella loro giurisdizione territoriale.

2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per il loro utilizzo, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni IT per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, ai fini del paragrafo 1.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 45 duodecies

Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1.   Le autorità competenti trattano le violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies facendo ricorso almeno ad uno dei seguenti strumenti:

a)

i poteri di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma degli articoli 17 e 18;

b)

i poteri di cui all'articolo 16 bis;

c)

le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;

d)

le misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 27;

e)

le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111.

Le autorità competenti possono altresì effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32, 32 bis o all'articolo 33, ove applicabile.

2.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 45 terdecies

Presentazione di relazioni

1.   In collaborazione con le autorità competenti e con le autorità di risoluzione, ogni anno l'ABE presenta una relazione alla Commissione contenente la valutazione almeno degli aspetti seguenti:

a)

il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in conformità dell'articolo 45 sexies o 45 septies e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili tra i vari Stati membri;

b)

il modo in cui le autorità di risoluzione hanno esercitato il potere di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 e 7, e se vi sono state divergenze nell'esercizio di tale potere tra i vari Stati membri;

c)

il livello aggregato e la composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di enti ed entità, gli importi degli strumenti emessi nel periodo, nonché gli importi aggiuntivi necessari a soddisfare i requisiti applicabili.

2.   Oltre alla relazione annuale prevista al paragrafo 1, ogni tre anni l'ABE presenta alla Commissione una relazione contenente la valutazione di quanto segue:

a)

l'impatto del requisito minimo per i fondi propri e passività ammissibili e degli eventuali livelli armonizzati del requisito minimo proposti su:

i)

i mercati finanziari in generale e i mercati per il debito non garantito e i derivati in particolare;

ii)

i modelli di business e le strutture di bilancio degli enti, in particolare il profilo di finanziamento e la strategia di finanziamento degli enti nonché la struttura giuridica e operativa dei gruppi;

iii)

la redditività degli enti, in particolare i loro costi di finanziamento;

iv)

la migrazione di esposizioni verso entità non soggette a vigilanza prudenziale;

v)

l'innovazione finanziaria;

vi)

la prevalenza degli strumenti di fondi propri e degli strumenti ammissibili subordinati, nonché la natura e la commerciabilità di detti strumenti;

vii)

il comportamento degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per quanto riguarda l'assunzione dei rischi;

viii)

il livello di gravami sulle attività degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d),;

ix)

le iniziative intraprese dagli enti o dalle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), per conformarsi al requisito minimo e, in particolare, la misura in cui il requisito minimo è stato soddisfatto mediante cessione di attività (asset deleveraging), emissione di titoli di debito a lungo termine e raccolta di capitali; e

x)

il livello dei prestiti da parte degli enti creditizi, con un'attenzione particolare per i prestiti alle microimprese, alle piccole e medie imprese, alle autorità locali, alle amministrazioni regionali e agli organismi del settore pubblico e per i finanziamenti del commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione;

b)

l'interazione dei requisiti minimi con i requisiti di fondi propri, l'indice di leva finanziaria e i requisiti di liquidità stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE;

c)

la capacità degli enti o delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di raccogliere capitali o finanziamenti dai mercati in modo indipendente al fine di soddisfare i requisiti minimi armonizzati proposti.

3.   La relazione di cui al paragrafo 1 è presentata alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno che segue la data di applicazione della presente direttiva.

La relazione di cui al paragrafo 2 copre tre anni di calendario ed è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno di calendario che segue l'ultimo anno coperto dalla relazione. La prima relazione è presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 45 quaterdecies

Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione

1.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano adeguati periodi transitori affinché gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano all'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi. Il termine per gli enti e le istituzioni per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, è il 1o gennaio 2024.

L'autorità di risoluzione stabilisce adeguati livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), si conformano il 1o gennaio 2022. I livelli obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili nella direzione del requisito.

L'autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio che termina dopo il 1o gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:

a)

l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;

b)

la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire con una tempistica ragionevole il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7; e

c)

se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 45 ter o all'articolo 45 septies, paragrafo 2, della presente direttiva e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.

2.   Il termine per le entità soggette a risoluzione per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, è il 1o gennaio 2022.

3.   I livelli minimi dei requisiti di cui all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, non si applica nei entro i due anni successivi alla data in cui:

a)

l'entità soggetta a risoluzione ha applicato lo strumento del bail-in; o

b)

l'entità soggetta a risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1, on in cui i poteri di svalutazione e conversione in conformità dell'articolo 59 sono stati esercitati in relazione a tale entità soggetta a risoluzione, al fine di ricapitalizzare l'entità soggetta a risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

4.   I requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, nonché all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, a seconda dei casi, non si applicano nel periodo di tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6.

5.   In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio entro il quale conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies, o a un requisito derivante dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, nei confronti di enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutazione o conversione di cui all'articolo 59.

6.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 5, le autorità di risoluzione comunicano all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio, al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 45 ter, paragrafo 4, 5, o 7, dell'articolo 45 quater, paragrafo 5, o 6, dell'articolo 45 sexies o dell'articolo 45 septies, a seconda dei casi.

7.   Le autorità di risoluzione fissano i periodi transitori tenendo conto:

a)

la prevalenza dei depositi e l'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

b)

dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;

c)

della misura nella quale l'entità soggetta a risoluzione ricorre al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45 sexies.

8.   Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo le autorità di risoluzione rivedano la durata del periodo transitorio o i requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili programmati trasmessi a norma del paragrafo 6.»;

18)

all'articolo 46, il termine «passività ammissibili» è sostituito dai termine «passività sottoponibili al bail-in»;

19)

all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), punto ii), il termine «passività ammissibili» è sostituito dai termine «passività sottoponibili al bail-in»;

20)

l'articolo 48 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente

«e)

se, e soltanto se, la svalutazione totale delle azioni o degli altri strumenti di proprietà, degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività sottoponibili al bail-in effettuata conformemente alle lettere da a) a d), è inferiore alla somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c), le autorità svalutano nella misura necessaria il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto relativo alle restanti passività sottoponibili al bail-in, compresi gli strumenti di debito di cui all'articolo 108, paragrafo 3, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza, compresa la gerarchia dei depositi prevista dall'articolo 108, a norma dell'articolo 44, in concomitanza con la svalutazione effettuata a norma delle lettere da a) a d) del presente paragrafo, fino al raggiungimento della somma degli importi di cui all'articolo 47, paragrafo 3, lettere b) e c).»;

b)

al paragrafo 2, il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Gli Stati membri assicurano che, per le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), tutti i crediti derivanti da elementi di fondi propri abbiano, nelle leggi nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un grado di priorità più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.

Ai fini del primo comma, nella misura in cui uno strumento è solo parzialmente riconosciuto come elemento di fondi propri, l'intero strumento è trattato come un credito derivante da un elemento di fondi propri e ha un rango più basso rispetto a qualsiasi credito che non risulti da un elemento di fondi propri.»;

21)

l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55

Riconoscimento contrattuale del bail-in

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere una clausola contrattuale mediante la quale il creditore o la parte dell'accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che ad essa si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione e accetta di essere vincolato da qualsiasi svalutazione del capitale o dell'importo ancora non corrisposto, conversione o cancellazione effettuate dall'autorità di risoluzione mediante l'esercizio di detti poteri, a condizione che tale passività soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a)

la passività non è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;

b)

la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, lettera a);

c)

la passività è disciplinata dal diritto di uno Stato terzo;

d)

la passività è emessa o stipulata dopo la data in cui uno Stato membro applica le disposizioni adottate per il recepimento della presente sezione.

Le autorità di risoluzione possono decidere che l'obbligo di cui al primo paragrafo, primo comma non si applichi a enti o entità per i quali il requisito a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, sia pari all'importo per l'assorbimento delle perdite definito all'articolo 45 quater, paragrafo 2, lettera a), sempre che le passività che soddisfano le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma e che non comprendono i termini contrattuali di cui a tale comma non siano conteggiate agli effetti di tale requisito.

Il primo comma non si applica se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro determina che le passività o gli strumenti di cui al primo comma possono essere soggetti a poteri di svalutazione o conversione da parte dell'autorità di risoluzione di uno Stato membro conformemente alla normativa del paese terzo o a un accordo vincolante concluso con tale paese terzo.

2.   Gli Stati membri assicurano che, se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), determina che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tale ente o entità notifica all'autorità di risoluzione la propria determinazione, inclusa la designazione della classe di passività e la motivazione di tale determinazione. L'ente o l'entità fornisce all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che l'autorità di risoluzione richiede entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica al fine di valutare l'effetto di tale notifica sulla possibilità di risoluzione di detto ente o entità.

Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una notifica ai sensi del primo comma del presente paragrafo, l'obbligo di includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1 sia automaticamente sospeso dal momento della ricezione della notifica da parte dell'autorità di risoluzione.

Qualora l'autorità di risoluzione concluda che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere, nelle disposizioni contrattuali, una clausola richiesta a norma del paragrafo 1, tenuto conto della necessità di garantire la possibilità di risoluzione dell'ente o dell'entità, essa richiede, entro un termine ragionevole a seguito della notifica di cui al primo comma, l'inclusione di tale clausola contrattuale. L'autorità di risoluzione può inoltre richiedere all'ente o all'entità di modificare le loro prassi riguardanti l'applicazione dell'esenzione dal riconoscimento contrattuale del bail-in.

Le passività di cui al primo comma del presente paragrafo non includono gli strumenti aggiuntivi di classe 1, gli strumenti di classe 2 e gli strumenti di debito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 48, lettera ii), allorché tali strumenti sono passività non garantite. Inoltre le passività di cui al primo comma del presente articolo hanno un rango superiore alle passività di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e all'articolo 108, paragrafo 3.

Laddove l'autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente agli articoli 15 e 16, o in qualunque altro momento, stabilisca che, all'interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l'importo delle passività che, a norma del primo comma del primo paragrafo, non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1, unitamente alle passività escluse dall'applicazione degli strumenti di bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, o che potrebbero essere escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, sia pari ad oltre il 10 % di tale classe, valuta immediatamente l'impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione di tale ente o entità, compreso l'impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all'articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.

Laddove l'autorità di risoluzione stabilisca che, in base alla valutazione di cui al quinto comma del presente paragrafo, le passività che non includono, ai sensi del primo comma, la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all'articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.

Le passività per le quali l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non include, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1 del presente articolo o per le quali, conformemente al presente paragrafo, tale requisito non si applica non entrano nel calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di fornire alle autorità un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia della clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

4.   Il fatto che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), non includa, nelle disposizioni contrattuali che disciplinano una passività pertinente, una clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo non osta a che l'autorità di risoluzione eserciti i poteri di svalutazione e di conversione rispetto a tale passività.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente l'elenco delle passività alle quali si applica l'esclusione dal requisito di cui al paragrafo 1 e il contenuto della clausola contrattuale richiesta in detto paragrafo, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare ulteriormente:

a)

le condizioni in cui sarebbe giuridicamente o altrimenti impraticabile per un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo in determinate categorie di passività;

b)

le condizioni alle quali l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione della clausola contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma;

c)

il termine ragionevole entro il quale l'autorità di risoluzione può richiedere l'inclusione di una clausola contrattuale a norma del paragrafo 2, terzo comma.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   L'autorità di risoluzione precisa, ove lo ritenga necessario, le categorie di passività per le quali un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), può pervenire a determinare che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sulla base delle condizioni precisate ulteriormente a seguito dell'applicazione del paragrafo 6.

8.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare formati e modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione ai fini del paragrafo 2.

L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

22)

il titolo del capo V del titolo IV è sostituito dal seguente:

«Svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili»;

23)

l'articolo 59 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Obbligo di svalutazione o di conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale e le passività ammissibili pertinenti può essere esercitato:

a)

indipendentemente da un'azione di risoluzione; o

b)

in combinazione con un'azione di risoluzione, se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 32, 32 bis o 33.

Se gli strumenti di capitale pertinenti e le passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità soggetta a risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione, il potere di svalutare o di convertire tali strumenti di capitale e passività ammissibili pertinenti è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o al livello delle altre imprese madri che non sono entità soggette a risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità soggetta a risoluzione.

A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 74, e si applica l'articolo75.»;

c)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività a norma dell'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Quando viene esercitato tale potere, gli Stati membri assicurano che la svalutazione o la conversione sia effettuata conformemente al principio di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera g).

1 ter.   Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità soggetta a risoluzione o, in circostanze eccezionali, discostandosi dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità soggetta a risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, a livello di tale entità è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), o all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a), applicabile all'entità interessata.»;

d)

al paragrafo 2, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dal termine «strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis»,»;

e)

al paragrafo 3, la parte introduttiva e le lettere a) e b), sono sostituite dalla seguente:

«3.   Gli Stati membri impongono alle autorità di risoluzione l'obbligo di esercitare senza indugio il potere di svalutazione o di conversione conformemente all'articolo 60 in relazione agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, emessi da un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), quando si verificano una o più delle circostanze seguenti:

a)

è stato accertato che le condizioni per la risoluzione di cui agli articoli 32, 32 bis, o 33 sono state rispettate, prima che sia adottata qualsiasi azione di risoluzione; o

b)

l'autorità appropriata determina che il mancato esercizio di tale potere rispetto agli strumenti di capitale pertinenti e alle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis determinerebbe l'insostenibilità economica dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);»

f)

ai paragrafi 4 e 10, il termine «strumenti di capitale» è sostituito dai termini «strumenti di capitale, o passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis».

24)

L'articolo 60 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Disposizioni riguardanti la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili»;

b)

al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

il valore nominale delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.»;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ove il valore nominale di uno strumento di capitale pertinente o di una passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis sia svalutato:

a)

la svalutazione di tale valore nominale è permanente, fatta salva ogni eventuale rivalutazione conformemente al meccanismo di rimborso dei creditori di cui all'articolo 46, paragrafo 3;

b)

non resta alcun obbligo nei confronti del detentore dello strumento di capitale pertinente o della passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, in base all'importo dello strumento soggetto a svalutazione o in connessione ad esso, eccetto gli eventuali obblighi già maturati e l'eventuale responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità dell'esercizio del potere di svalutazione;

c)

ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti o delle passività di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, non è versata alcuna compensazione eccetto a norma del paragrafo 3 del presente articolo.»;

d)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Al fine di effettuare una conversione degli strumenti di capitale pertinenti e delle passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo, le autorità di risoluzione possono imporre agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di emettere strumenti del capitale primario di classe 1 da destinare ai detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di tali passività ammissibili. Gli strumenti di capitale pertinenti e tali passività possono essere convertiti unicamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:»;

ii)

alla lettera d), l'espressione «ciascuno strumento di capitale pertinente» è sostituita dall'espressione «ciascuno strumento di capitale pertinente e ciascuna passività ammissibile di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis.»;

25)

all'articolo 61, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora gli strumenti di capitale pertinenti o le passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, della presente direttiva siano riconosciuti ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1, della presente direttiva l'autorità competente della determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, della presente direttiva è l'autorità appropriata dello Stato membro in cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva è stato/a autorizzato/a a norma del titolo III della direttiva 2013/36/UE.»;

26)

l'articolo 62 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri provvedono a che, prima di procedere alla determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), in relazione a una filiazione che emette strumenti di capitale pertinenti o passività ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 1 bis, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 septies su base individuale, o strumenti di capitale pertinenti che sono riconosciuti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di fondi propri su base individuale o su base consolidata, un'autorità appropriata adempia agli obblighi seguenti:

a)

quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b), c), d) o e), dopo aver consultato l'autorità di risoluzione della pertinente entità soggetta a risoluzione, informa entro ventiquattro ore dalla consultazione di tale autorità di risoluzione:

i)

l'autorità di vigilanza su base consolidata e, se diversa, l'autorità appropriata dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di vigilanza su base consolidata;

ii)

le autorità di risoluzione di altre entità all'interno dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che hanno acquistato, direttamente o indirettamente, le passività di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, dall'entità che è soggetta all'articolo 45 septies, paragrafo 1;

b)

quando vaglia l'ipotesi di procedere a una determinazione di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera c), lo notifica senza indugio all'autorità competente responsabile di ciascun ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che ha emesso gli strumenti di capitale pertinenti in relazione ai quali deve essere esercitato il potere di svalutazione o di conversione se la determinazione è stata effettuata e, se diverse, le autorità appropriate dello Stato membro in cui sono ubicate dette autorità competenti e l'autorità di vigilanza su base consolidata.»;

b)

al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Una volta effettuata la notifica a norma del paragrafo 1, l'autorità appropriata valuta, previa consultazione delle autorità notificate in conformità della lettera a), punto i), o della lettera b) di detto paragrafo, gli aspetti seguenti:»;

27)

all'articolo 63, paragrafo 1,lettere e), f) e j) il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

28)

all'articolo 66, paragrafo 4, il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili al bail-in»;

29)

L'articolo 68 è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«A condizione che continuino a essere eseguiti gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, una misura di prevenzione della crisi, una sospensione dell'obbligo di cui all'articolo 33 bis o una misura di gestione della crisi, compreso il verificarsi di qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, non consente di per sé a nessuno di:»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Una sospensione o restrizione a norma dell'articolo 33 bis, 69 o 70 non costituisce inadempimento di un obbligo contrattuale ai fini dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 71 paragrafo 1.»;

30)

l'articolo 69 è così modificato

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le sospensioni ai sensi del paragrafo 1 non si applicano agli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti:

a)

dei sistemi e degli operatori di sistemi designati in conformità della direttiva 98/26/CE;

b)

di CCP autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e di CCP di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 di detto regolamento;

c)

delle banche centrali.»;

b)

al paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti:

«Le autorità di risoluzione stabiliscono l'ambito di applicazione di tale potere tenuto conto delle circostanze di ciascun caso. In particolare, le autorità di risoluzione valutano attentamente l'opportunità di estendere la sospensione ai depositi ammissibili definiti all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/49/UE, in particolare ai depositi protetti detenuti da persone fisiche, da microimprese e da piccole e medie imprese.

Gli Stati membri possono disporre che, ove il potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna sia esercitato rispetto ai depositi ammissibili, le autorità di risoluzione assicurino che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.»;

31)

all'articolo 70, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità di risoluzione non esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo rispetto a uno o più dei seguenti elementi:

a)

i diritti di garanzia dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;

b)

le controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e le controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; e

c)

le banche centrali, in relazione ad attività coperte o fornite mediante margini o garanzie reali dell'ente soggetto a risoluzione.»;

32)

all'articolo 71, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 1 o 2 non si applicano:

a)

ai sistemi o agli operatori di sistemi designati ai fini della direttiva 98/26/CE;

b)

alle controparti centrali autorizzate nell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 e alle controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012; o

c)

alle banche centrali.»;

33)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 71 bis

Riconoscimento contrattuale dei poteri di sospensione della risoluzione

1.   Gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di includere in tutti i contratti finanziari che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo, clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 33 bis, 69, 70 e 71, e riconoscono di essere vincolate ai requisiti di cui all'articolo 68.

2.   Gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri nell'Unione di garantire che le loro filiazioni di paesi terzi includano, nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1, clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'autorità di risoluzione, di sospendere o limitare i diritti e gli obblighi dell'impresa madre nell'Unione, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l'estinzione, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio precoci dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.

Il requisito di cui al primo comma può applicarsi in relazione a filiazioni di paesi terzi che sono:

a)

enti creditizi;

b)

imprese di investimento (o che sarebbero imprese di investimento se avessero una sede legale nello Stato membro interessato); o

c)

enti finanziari.

3.   Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che:

a)

introducono un nuovo obbligo, o modificano sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;

b)

prevedono l'esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbe l'articolo 33 bis, 68, 69, 70 o 71 qualora i contratti finanziari fossero disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro.

4.   Il fatto che un ente o un'entità non includa la clausola contrattuale richiesta a norma del paragrafo 1 del presente articolo non osta a che l'autorità di risoluzione applichi i poteri di cui agli articoli 33 bis, 68, 69, 70 o 71 rispetto a tali contratti finanziari.

5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di determinare ulteriormente il contenuto della clausola richiesta al paragrafo 1, tenendo conto dei diversi modelli di business degli enti e delle entità.

L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 28 giugno 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.»;

34)

L'articolo 88 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 89, le autorità di risoluzione a livello di gruppo costituiscono collegi di risoluzione per svolgere i compiti di cui agli articoli 12, 13, 16, 18, da 45 a 45 nonies, 91 e 92 e, se del caso, per assicurare la cooperazione e il coordinamento con le autorità omologhe di paesi terzi.»;

b)

al paragrafo 1, secondo comma, punto i), l'espressione «dell'articolo 45» è sostituita dall'espressione «degli articoli da 45 a 45 nonies»;

35)

l'articolo 89 è sostituito dal seguente:

«Articolo 89

Collegi europei di risoluzione

1.   Se un ente di un paese terzo o un'impresa madre di un paese terzo ha filiazioni stabilite nell'Unione o imprese madri nell'Unione, stabilite in due o più Stati membri, oppure due o più succursali nell'Unione ritenute significative da due o più Stati membri, le autorità di risoluzione degli Stati membri in cui sono stabilite tali entità o in cui tali succursali significative sono ubicate costituiscono un unico collegio europeo di risoluzione.

2.   Il collegio europeo di risoluzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo svolge le funzioni ed esegue i compiti di cui all'articolo 88 in relazione alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo e, nella misura in cui detti compiti siano pertinenti, alle loro succursali.

I compiti affidati al collegio europeo di risoluzione di cui al primo comma del presente paragrafo comprendono la determinazione del requisito di cui agli articoli da 45 a 45 nonies.

Nel determinare il requisito di cui agli articoli da 45 a 45 nonies, i membri del collegio europeo di risoluzione tengono conto dell'eventuale strategia di risoluzione globale adottata dalle autorità dei paesi terzi.

Nel caso in cui, conformemente alla strategia di risoluzione globale, filiazioni stabilite nell'Unione o un'impresa madre nell'Unione e i relativi enti filiazioni non siano entità soggette a risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione concordino con tale strategia, le filiazioni stabilite nell'Unione o, su base consolidata, l'impresa madre nell'Unione rispettano l'obbligo di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 1, emettendo strumenti di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettere a) e b), a favore dell'impresa madre capogruppo stabilita in un paese terzo, o delle filiazioni dell'impresa madre capogruppo che sono stabilite nello stesso paese terzo o di altre entità alle condizioni di cui all'articolo 45 septies, paragrafo 2, lettera a), punto i), e all'articolo 45 octies, paragrafo 2, lettera b), punto ii).

3.   Se un'unica impresa madre nell'Unione detiene tutte le filiazioni nell'Unione di un ente di un paese terzo o di un'impresa madre di un paese terzo, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa madre nell'Unione.

Se il primo comma non si applica, il collegio europeo di risoluzione è presieduto dall'autorità di risoluzione dell'impresa madre dell'Unione o della filiazione nell'Unione che detiene il valore più elevato del totale delle attività in bilancio.

4.   Gli Stati membri possono, mediante accordo reciproco di tutte le parti pertinenti, derogare al requisito dell'istituzione di un collegio europeo di risoluzione se un altro gruppo o collegio svolge le stesse funzioni ed esegue gli stessi compiti specificati nel presente articolo e soddisfa tutte le condizioni e procedure, comprese quelle relative all'appartenenza e alla partecipazione ai collegi europei di risoluzione, previste dal presente articolo e dall'articolo 90. In tal caso, tutti i riferimenti ai collegi europei di risoluzione contenuti nella presente direttiva s'intendono fatti a tali altri gruppi o collegi.

5.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il collegio europeo di risoluzione funziona conformemente all'articolo 88 in tutti gli altri aspetti.»;

36)

all'allegato, sezione B, punto 6) e sezione C, punto 17), il termine «passività ammissibili» è sostituito dal termine «passività sottoponibili a bail-in».

Articolo 2

Modifiche della direttiva 98/26/CE

La direttiva 98/26/CE è così modificata:

1)

L'articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)   “controparte centrale” o “CCP”: una CCP come definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;»

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)   “partecipante”: un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema o un partecipante diretto di una controparte centrale autorizzati in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012;»;

2)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 12 bis

Entro il 28 giugno 2021 la Commissione riesamina in che modo gli Stati membri applicano la presente direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi. La Commissione valuta in particolare la necessità di eventuali ulteriori modifiche alla presente direttiva per quanto concerne i sistemi disciplinati dalla normativa di un paese terzo. La Commissione presenta quindi una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte di revisione della presente direttiva.».

Articolo 3

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 dicembre 2020. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dalla data della loro entrata in vigore nel diritto interno, vale a dire al più tardi il 28 dicembre 2020.

Gli Stati membri applicano l'articolo 1, punto 17), della presente direttiva, per quanto concerne l'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, a decorrere dal 1o gennaio 2024. Qualora, conformemente all'articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione abbia fissato un termine di messa in conformità che termina dopo il 1o gennaio 2024, la data di applicazione dell'articolo 1, punto 17), della presente direttiva, per quanto concerne l'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE, è la stessa del termine di messa in conformità.

2.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ABE il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 maggio 2019.

(4)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

(7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(10)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

(11)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).


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