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Document L:2018:296I:FULL
Official Journal of the European Union, L 296 I, 22 November 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 296 I, 22 novembre 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 296 I, 22 novembre 2018
ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 296I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
pagina |
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REGOLAMENTI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
22.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 296/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1809 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2018
recante duecentonovantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento. |
(2) |
Il 19 novembre 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato. |
(3) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2018.
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:
«HAJJI 'ABD AL-NASIR (alias Hajji Abdelnasser; Hajji Abd al-Nasr; Taha al-Khuwayt). Data di nascita: tra il 1965 e il 1969. Indirizzo: Repubblica araba siriana. Luogo di nascita: Tall 'Afar, Iraq. Cittadinanza: irachena. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 19.11.2018.»