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Document L:2018:284:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 284, 12 novembre 2018


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 284

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
12 novembre 2018


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2018/1670 del Parlamento europeo e del consiglio, del 23 ottobre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

1

 

*

Regolamento (UE) 2018/1671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l’obiettivo generale

3

 

*

Regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

6

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

22

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1674 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova

31

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2018/1675 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari

36

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ( GU L 243 del 15.9.2009 )

38

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1670 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

recante modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 per quanto riguarda le quantità nominali per l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 novembre 2012 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambiocon il Giappone.

(2)

I negoziati per un accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo») si sono conclusi con esito positivo e l’accordo è stato firmato il 17 luglio 2018.

(3)

L’allegato 2-D dell’accordo dispone che lo shochu a distillazione singola, quale definito all’articolo 3, comma 10, della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), prodotto in alambicco e imbottigliato in Giappone, debba essere immesso sul mercato dell’Unione in bottiglie tradizionali della capacità di quattro go (

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) e di uno sho (

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), pari rispettivamente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, a condizione che siano rispettati gli altri requisiti giuridici applicabili dell’Unione.

(4)

La direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che i prodotti preconfezionati possono essere immessi sul mercato dell’Unione solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate all’allegato, punto 1, della direttiva stessa. Per le bevande spiritose, l’allegato della direttiva 2007/45/CE fa riferimento, al punto 1, a nove quantità nominali nell’intervallo tra 100 ml e 2 000 ml. Tra queste non figurano le quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, nelle quali lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco è imbottigliato e commercializzato in Giappone.

(5)

È quindi necessaria una deroga alle quantità nominali fissate nell’allegato della direttiva 2007/45/CE per le bevande spiritose, al fine di garantire che lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato dell’Unione, secondo quanto stabilito nell’allegato 2-D dell’accordo, in bottiglie aventi una capacità corrispondente a quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml, vale a dire in bottiglie giapponesi tradizionali aventi una capacità di quattro go (

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) e di uno sho (

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) rispettivamente.

(6)

È necessario che la deroga alla direttiva 2007/45/CE sia introdotta mediante una modifica del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per garantire che lo shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone possa essere immesso sul mercato contemporaneamente in tutti gli Stati membri all’entrata in vigore dell’accordo.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.

(8)

Al fine di garantire l’attuazione dell’accordo per quanto riguarda l’immissione sul mercato dell’Unione di shochu prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capo IV del regolamento (CE) n. 110/2008 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 24 bis

Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE

In deroga all’articolo 3 della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al punto 1, sesta riga, dell’allegato della stessa direttiva, lo shochu  (*2) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell’Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag.119.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

(3)  Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

(4)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).


12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/3


REGOLAMENTO (UE) 2018/1671 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

che modifica il regolamento (UE) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno alle riforme strutturali e adattarne l’obiettivo generale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 175, terzo comma, e l’articolo 197, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri, su loro richiesta, volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell’Unione.

(2)

Il programma di sostegno alle riforme strutturali (il «programma») è stato istituito con l’obiettivo di rafforzare la capacità degli Stati membri di preparare e attuare riforme amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita che rivestano interesse per l’Unione, anche attraverso la fornitura di assistenza per l’uso efficiente ed efficace dei fondi dell’Unione. Il sostegno a titolo del programma è prestato dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, e può riguardare una vasta gamma di settori. Lo sviluppo di economie resilienti e di una società resiliente, fondate su strutture economiche, sociali e territoriali robuste, che consentano agli Stati membri di assorbire gli shock e riprendersi velocemente, contribuisce alla coesione economica e sociale e libera un potenziale di crescita. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in conformità del rispettivo quadro giuridico, contributi adeguati e il coinvolgimento della pubblica amministrazione e dei soggetti interessati a livello nazionale e regionale. L’attuazione di riforme istituzionali, amministrative e strutturali volte a sostenere la crescita che siano importanti per gli Stati membri e la titolarità sul campo di riforme strutturali che rivestano interesse per l’Unione costituiscono importanti strumenti per conseguire tali sviluppi.

(3)

Una comunicazione efficace delle azioni e delle attività del programma e dei relativi risultati a livello di Unione, nazionale e regionale, ove opportuno, è essenziale per sensibilizzare i cittadini in merito alle realizzazioni del programma, per garantire la visibilità e fornire informazioni concernenti i suoi effetti sul campo.

(4)

Dato che la domanda di sostegno potrebbe superare il finanziamento del programma, le richieste dovrebbero essere classificate in base alla priorità, se del caso, dallo Stato membro interessato durante la procedura di richiesta di sostegno. In tale contesto, è opportuno prestare attenzione alle richieste di sostegno che hanno legami con il semestre europeo e i settori strategici connessi alla coesione, all’innovazione, all’occupazione e alla crescita intelligente e sostenibile. Il programma dovrebbe essere complementare ad altri strumenti, al fine di evitare sovrapposizioni.

(5)

Poiché non fornisce finanziamenti agli Stati membri, ma solo sostegno tecnico, il programma non mira a sostituire o supplire ai finanziamenti provenienti dai bilanci nazionali.

(6)

Gli Stati membri si sono avvalsi in misura crescente del sostegno offerto dal programma, ben oltre le aspettative iniziali. Le richieste di sostegno ricevute dalla Commissione durante il ciclo 2017 hanno superato notevolmente, in base al loro valore stimato, la dotazione annuale disponibile. Durante il ciclo 2018 il valore stimato delle richieste ricevute è stato pari a cinque volte le risorse finanziarie disponibili per tale anno. Quasi tutti gli Stati membri hanno chiesto un sostegno nell’ambito del programma e le richieste sono state distribuite in tutti i settori coperti dal programma.

(7)

Il rafforzamento della coesione economica e sociale attraverso riforme strutturali da cui l’Unione tragga beneficio e che siano in linea con i principi e valori dell’Unione è fondamentale per sostenere la resilienza economica, oltre che per la partecipazione all’Unione economica e monetaria e per il rafforzamento della convergenza reale in seno a quest’ultima, garantendo la stabilità e prosperità dell’Unione a lungo termine. Ciò è in pari misura importante per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, ai fini dei preparativi per l’adesione alla zona euro e per gli Stati membri della zona euro.

(8)

È pertanto opportuno sottolineare nell’obiettivo generale del programma, nell’ambito del contributo per rispondere alle sfide economiche e sociali, che il rafforzamento della coesione economica e sociale, della competitività, della produttività, della crescita sostenibile, della creazione di posti di lavoro, degli investimenti e dell’inclusione sociale potrebbe anche contribuire alla preparazione della futura partecipazione alla zona euro degli Stati membri la cui moneta non è l’euro.

(9)

Ai fini del perseguimento degli obiettivi generali e specifici e nell’ambito delle azioni ammissibili da finanziare mediante il programma, occorre indicare che azioni e attività del programma dovrebbero anche poter sostenere le riforme volte ad aiutare gli Stati membri a prepararsi ad aderire alla zona euro, nel rispetto comunque del principio della parità di trattamento di tutti gli Stati membri.

(10)

Per far fronte alla domanda crescente di sostegno da parte degli Stati membri e in considerazione della necessità di sostenere l’attuazione delle riforme strutturali che rivestono interesse per l’Unione, anche negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, in preparazione alla loro adesione alla zona euro, è opportuno aumentare la dotazione finanziaria del programma e fissarla a un livello sufficiente per permettere all’Unione di fornire un sostegno che sia adeguato alle esigenze degli Stati membri richiedenti e che sia utilizzato in conformità di una sana gestione finanziaria. Tale aumento non dovrebbe influire negativamente sulle altre priorità della politica di coesione. Inoltre, gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a trasferire le loro dotazioni nazionali e regionali a titolo dei Fondi strutturali e di investimento europei.

(11)

Al fine di consentire la rapida prestazione di un sostegno di qualità, la Commissione dovrebbe essere in grado di utilizzare una parte della dotazione finanziaria per coprire anche i costi delle attività accessorie al programma, quali le spese relative al controllo di qualità, al monitoraggio e alla valutazione di progetti concreti sul terreno. Tali attività sono importanti per garantire l’efficienza dell’attuazione dei progetti.

(12)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/825 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obiettivo generale

L’obiettivo generale del programma è contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali favorevoli alla crescita negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per l’attuazione di misure volte a riformare e a rafforzare le istituzioni, la governance, l’amministrazione pubblica, i settori economici e sociali in risposta a sfide economiche e sociali, onde promuovere la coesione, la competitività, la produttività, la crescita sostenibile, la creazione di posti di lavoro, gli investimenti e l’inclusione sociale e contribuire alla convergenza reale in seno all’Unione, il che può altresì preparare alla partecipazione alla zona euro, in particolare nell’ambito dei processi di governance economica, anche attraverso un’assistenza per l’uso efficiente, efficace e trasparente dei fondi dell’Unione.»;

2)

è aggiunto l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Sostegno per la preparazione all’adesione alla zona euro

Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5, ed entro l’ambito delle azioni ammissibili di cui all’articolo 6, il programma può finanziare azioni e attività anche a sostegno delle riforme che possono aiutare gli Stati membri a prepararsi all’adesione alla zona euro.»;

3)

l’articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è fissata a 222 800 000 EUR a prezzi correnti.»;

b)

al paragrafo 2 è aggiunta la frase seguente:

«Le spese possono coprire anche i costi di altre attività accessorie del programma, quali i controlli di qualità e il monitoraggio di progetti concreti di sostegno sul terreno.»;

4)

all’articolo 16, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:

«f)

l’attuazione delle misure di sostegno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il president

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 237 del 6.7.2018, pag. 53.

(2)  GU C 247 del 13.7.2018, pag. 54.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

(4)  Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).


12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/6


REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La promozione di uno sviluppo armonioso, sostenibile e inclusivo del mercato interno quale area in cui i beni, le persone, i servizi e i capitali possano circolare liberamente e in sicurezza è una delle priorità dell'Unione.

(2)

La reimmissione di proventi illeciti nel sistema economico e lo sviamento di denaro per finanziare attività illecite creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge e rappresentano quindi una minaccia per il funzionamento del mercato interno. Tali pratiche, inoltre, favoriscono attività criminose e terroristiche che mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell'Unione. L'Unione è pertanto intervenuta a scopi cautelativi.

(3)

Uno dei principali pilastri dell'intervento dell'Unione è stata la direttiva 91/308/CEE del Consiglio (3), che ha stabilito una serie di misure e obblighi per gli enti finanziari, le persone giuridiche e talune professioni per quanto riguarda, tra l'altro, la trasparenza e la conservazione di registri, oltre che disposizioni sulla conoscenza dei propri clienti, e ha introdotto l'obbligo di riferire su transazioni sospette alle Unità di informazione finanziaria nazionali (UIF). Le UIF sono state istituite come unità centrali per valutare tali transazioni, interagire con le loro controparti in altri paesi e, se necessario, contattare le autorità giudiziarie. La direttiva 91/308/CEE è stata in seguito modificata e sostituita da successive misure. Le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio sono attualmente stabilite dalla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

Dato il rischio che la sua applicazione potesse portare a un aumento dei movimenti di denaro contante a fini illeciti che avrebbe potuto rappresentare una minaccia per il sistema finanziario e per il mercato interno, la direttiva 91/308/CEE è stata integrata dal regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che mira a prevenire e individuare le attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo istituendo un sistema di controlli applicabili alle persone fisiche in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione che recano con sé denaro contante o strumenti negoziabili al portatore di importo pari o superiore ai 10 000 EUR, ovvero il controvalore in altre valute. Il termine «in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione» dovrebbe essere definito in riferimento al territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al fine di garantire che il presente regolamento abbia il più ampio ambito di applicazione possibile e che nessuna zona sia esente dalla sua applicazione od offra la possibilità di eludere i controlli applicabili.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1889/2005 ha applicato nella Comunità le norme internazionali per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo elaborate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

(6)

Il GAFI, istituito dal vertice del G7 svoltosi a Parigi nel 1989, è un organismo intergovernativo che stabilisce norme e promuove l'attuazione effettiva di misure giuridiche, regolamentari e operative volte a contrastare il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e altre minacce connesse che mettono a repentaglio l'integrità del sistema finanziario internazionale. Molti Stati membri fanno parte del GAFI o vi sono rappresentati tramite organismi regionali. L'Unione, che vi è rappresentata dalla Commissione, si è impegnata a dare attuazione effettiva alle raccomandazioni del GAFI. La raccomandazione 32 del GAFI sui corrieri di valuta precisa che è opportuno che vi siano misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

(7)

La direttiva (UE) 2015/849 definisce e descrive una serie di attività criminose i cui proventi potrebbero essere oggetto di riciclaggio o potrebbero essere utilizzati per finanziare il terrorismo. I proventi di queste attività criminose passano spesso attraverso le frontiere esterne dell'Unione per essere riciclati o utilizzati per finanziare il terrorismo. Il presente regolamento dovrebbe tener conto di tale situazione e stabilire un sistema di norme che, oltre a contribuire alla prevenzione del riciclaggio, specialmente dei reati presupposto come i reati fiscali quali definiti dal diritto nazionale e del finanziamento del terrorismo in quanto tali, facilitino la prevenzione e l'individuazione delle attività criminose definite dalla direttiva (UE) 2015/849, e la conseguente conduzione di indagini.

(8)

Sono stati fatti progressi per quanto riguarda le conoscenze sui meccanismi utilizzati per trasferire attraverso le frontiere valore ottenuto illecitamente. Di conseguenza sono state aggiornate le raccomandazioni GAFI, la direttiva (UE) 2015/849 ha apportato dei cambiamenti al quadro giuridico dell'Unione e sono state sviluppate nuove migliori prassi. Alla luce di tali sviluppi e basandosi sulla valutazione della normativa vigente dell'Unione, occorre modificare il regolamento (CE) n. 1889/2005. Tuttavia, vista l'ampia portata delle modifiche che si renderebbero necessarie in tal senso, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1889/2005 e sostituirlo con uno nuovo.

(9)

Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di prevedere, nell'ambito del diritto nazionale, controlli nazionali supplementari per i movimenti di denaro contante all'interno dell'Unione, purché siano compatibili con le libertà fondamentali dell'Unione, in particolare gli articoli 63 e 65 TFUE.

(10)

Un insieme di norme a livello di Unione che consenta controlli comparabili sul denaro contante all'interno dell'Unione faciliterebbe notevolmente gli sforzi intesi a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

(11)

Il presente regolamento non riguarda eventuali misure adottate dall'Unione o dagli Stati membri a norma dell'articolo 66 TFUE allo scopo di introdurre restrizioni ai movimenti di capitali che causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria ovvero a norma degli articoli 143 e 144 TFUE a seguito in caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti.

(12)

Considerando la loro presenza alle frontiere esterne dell'Unione, la loro competenza nell'effettuare controlli su passeggeri e merci che attraversano tali frontiere e la loro esperienza acquisita nell'applicare il regolamento (CE) n. 1889/2005, le autorità doganali dovrebbero continuare a operare in quanto autorità competenti ai fini del presente regolamento. Al tempo stesso gli Stati membri dovrebbero mantenere la possibilità di designare, quali autorità competenti, altre autorità nazionali presenti alle frontiere esterne. Gli Stati membri dovrebbero continuare a fornire una formazione adeguata al personale delle autorità doganali e di altre autorità nazionali per effettuare tali controlli, anche sul riciclaggio di denaro contante.

(13)

Uno dei concetti chiave utilizzati nel presente regolamento è la definizione di «denaro contante», che dovrebbe comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate. Per le loro stesse caratteristiche, alcuni tipi di strumenti negoziabili al portatore, di beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate che non sono collegate a conti correnti e che possono contenere un importo di denaro difficile da individuare si prestano a essere utilizzati al posto della valuta quali mezzi anonimi per trasferire valore attraverso le frontiere esterne, che non sono tracciabili con il sistema classico di controllo da parte delle autorità pubbliche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli elementi essenziali della definizione di «denaro contante», permettendo nel contempo alla Commissione di modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento in risposta ai tentativi dei soggetti criminali e dei loro complici di aggirare una misura di controllo relativa a un unico tipo di riserva altamente liquida di valore trasferendone un altro tipo attraverso le frontiere esterne. Qualora vi siano prove di simile condotta su scala diffusa è indispensabile adottare tempestivamente misure che possano porre rimedio a tale situazione. Nonostante l'elevato livello di rischio rappresentato dalle valute virtuali, quale evidenziato nella relazione della Commissione del 26 giugno 2017 sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, le autorità doganali non sono competenti a esercitare un controllo su tali valute.

(14)

Gli strumenti negoziabili al portatore permettono a colui che possiede materialmente il titolo di esigere il pagamento di una data somma di denaro senza essere registrato o citato per nome. Possono essere facilmente utilizzati per trasferire ingenti quantità di valore e presentano notevoli analogie con la valuta, in termini di liquidità, anonimità e rischio di abuso.

(15)

Per i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore, che presentano un rapporto elevato tra valore e volume, esiste un mercato internazionale facilmente accessibile, che permette di convertirli agevolmente in valuta e a costi di transazione del tutto modesti. Tali beni si presentano per la maggior parte in una forma standardizzata che permette di verificarne rapidamente il valore.

(16)

Le carte prepagate sono carte non nominative, che contengono valore in moneta o liquidità o forniscono accesso a valore in moneta o liquidità che possono essere usati per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta. Esse non sono collegate a un conto corrente. Le carte prepagate includono le carte prepagate anonime di cui alla direttiva (UE) 2015/849. Sono ampiamente utilizzate per una serie di scopi legittimi e alcuni di questi strumenti presentano anche un chiaro interesse sociale. Tali carte prepagate sono facilmente trasferibili e possono essere utilizzate per trasferire ingenti quantità di valore attraverso le frontiere esterne. È pertanto necessario includere le carte prepagate nella definizione di denaro contante, in particolare se possono essere acquistate senza che siano espletate procedure di adeguata verifica della clientela. Ciò consentirà di estendere i controlli a taluni tipi di carte prepagate, tenendo conto della tecnologia disponibile, se giustificato dall'evidenza dei fatti, purché tali controlli siano estesi tenendo debitamente conto della proporzionalità e dell'applicabilità dal punto di vista pratico.

(17)

Per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo è opportuno imporre alle persone fisiche in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione l'obbligo di presentare una dichiarazione del denaro contante. Per non limitare indebitamente la libertà di circolazione, né oberare i cittadini e le autorità con formalità burocratiche, l'obbligo dovrebbe essere subordinato a una soglia di 10 000 EUR. Dovrebbe applicarsi ai portatori che recano detto importo con sé, nel proprio bagaglio o nel mezzo di trasporto con cui attraversano le frontiere esterne. Tali persone dovrebbero essere tenute a mettere il denaro contante a disposizione delle autorità competenti a fini di controllo e, se necessario, a presentarlo alle stesse. La definizione di «portatore» dovrebbe essere intesa in modo tale da escludere i trasportatori che effettuano il trasporto professionale di merci o persone.

(18)

Per quanto concerne i movimenti di denaro contante non accompagnato, ad esempio il denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione in pacchi postali, con spedizioni di merci, in bagagli non accompagnati o in container, le autorità competenti dovrebbero poter esigere dal mittente, dal destinatario o da un loro rappresentante una dichiarazione a scopo informativo, sistematicamente o caso per caso, in conformità delle procedure nazionali. Tale dichiarazione dovrebbe riguardare una serie di elementi che non sono contemplati dalla documentazione presentata generalmente alla dogana, quali i documenti di trasporto e le dichiarazioni doganali. Tali elementi sono l'origine, la destinazione, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante. L'obbligo di dichiarare denaro contante non accompagnato dovrebbe essere subordinato a una soglia identica a quella prevista per il denaro contante trasportato da portatori.

(19)

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento dovrebbe essere registrato un certo numero di dati standard riguardanti il movimento del denaro contante, quali i dati personali del dichiarante, del proprietario o del destinatario, la provenienza economica e l'utilizzo previsto della somma in questione. In particolare, è necessario che il dichiarante, il proprietario o il destinatario forniscano i dati personali contenuti nei loro documenti d'identità, al fine di ridurre al minimo il rischio di errori sulla loro identità e i ritardi causati dall'eventuale necessità di una successiva verifica.

(20)

Per quanto riguarda l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato e l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di attuare tutti i controlli necessari sulle persone, sul loro bagaglio, sul mezzo di trasporto utilizzato per attraversare la frontiera esterna, nonché su qualunque altra spedizione o contenitore non accompagnati che attraversano tale frontiera e che possono contenere denaro contante, ovvero sul mezzo che li sta trasportando. In caso di inosservanza di tali obblighi, le autorità competenti dovrebbero redigere una dichiarazione d'ufficio ai fini della successiva comunicazione delle informazioni pertinenti ad altre autorità.

(21)

Per garantire che le autorità competenti attuino i controlli in maniera uniforme, essi dovrebbero basarsi principalmente su un'analisi dei rischi volta a identificare e valutare i rischi e a mettere a punto le necessarie contromisure.

(22)

L'istituzione di un quadro comune in materia di gestione del rischio non dovrebbe impedire alle autorità competenti di effettuare controlli a campione o spontanei qualora lo ritengano necessario.

(23)

Qualora individuino importi di denaro contante inferiori alla soglia, ma vi siano indizi di una probabile correlazione tra il denaro e attività criminose contemplate dal presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero poter registrare, nel caso di denaro contante accompagnato, le informazioni sul portatore, sul proprietario e, se disponibili, sul destinatario previsto del denaro contante, inclusi il nome completo, le informazioni di contatto, i dati relativi alla natura e all'importo o valore del denaro contante, alla sua provenienza economica e all'uso previsto.

(24)

Nel caso di denaro contante non accompagnato, le autorità competenti dovrebbero poter registrare le informazioni sul dichiarante, sul proprietario, sul mittente e sul destinatario o sul destinatario previsto del denaro contante, inclusi il nome completo, le informazioni di contatto, i dati relativi alla natura e all'importo o valore del denaro contante, alla sua provenienza economica e all'uso previsto.

(25)

Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse all'UIF dello Stato membro interessato, il quale dovrebbe garantire che l'UIF trasmetta ogni informazione pertinente, spontaneamente o su richiesta, alle UIF degli altri Stati membri. Si tratta di organismi che, fungendo da unità centrali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, ricevono ed elaborano informazioni provenienti da varie fonti, ad esempio gli istituti finanziari, e le analizzano per stabilire se vi sono fondati motivi per un'ulteriore indagine, non evidenti agli occhi delle autorità competenti che raccolgono le dichiarazioni e attuano i controlli nell’ambito del presente regolamento. Al fine di garantire un flusso di informazioni efficace, le UIF dovrebbero essere collegate al Sistema informativo doganale («SID») istituito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (6) e i dati prodotti o scambiati dalle autorità competenti e dalle UIF dovrebbero essere compatibili e comparabili.

(26)

Riconoscendo l'importanza, al fine di assicurare un seguito positivo del presente regolamento, di un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti, incluse le UIF all'interno del quadro giuridico che disciplina tali entità, e la necessità di rafforzare la cooperazione tra le UIF all'interno dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare, entro il 1o giugno 2019, la possibilità di creare un meccanismo comune per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

(27)

L'individuazione di somme di denaro contante inferiori alla soglia in casi in cui vi siano indizi di attività criminose è molto importante in tale contesto. In tali casi specifici, pertanto, dovrebbe essere possibile anche uno scambio di informazioni relativo alle somme di denaro contante inferiori alla soglia con le autorità competenti di altri Stati membri.

(28)

Considerando che i movimenti di denaro contante soggetti ai controlli nell’ambito del presente regolamento avvengono alle frontiere esterne e tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti, le autorità competenti dovrebbero poter trattenere temporaneamente tale denaro in talune circostanze, ma con le opportune ponderazioni e tutele: in primo luogo, nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto e, in secondo luogo, qualora vi siano indizi di attività criminosa, indipendentemente dall'importo o dal fatto che il denaro contante sia accompagnato o non accompagnato. Tenuto conto della natura di tale trattenimento temporaneo e dell'impatto che questo potrebbe avere sulla libertà di circolazione e sul diritto di proprietà, la durata del trattenimento dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi siano fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno che la decisione di trattenere temporaneamente il denaro contante ai sensi del presente regolamento sia accompagnata da motivazioni e descriva adeguatamente gli elementi specifici che hanno dato luogo all'intervento. Dovrebbe essere possibile prorogare il periodo di trattenimento temporaneo del denaro contante in casi specifici e debitamente valutati, ad esempio quando le autorità competenti incontrano difficoltà a ottenere informazioni su un'attività potenzialmente criminosa, in particolare quando è richiesta la comunicazione con un paese terzo, quando i documenti devono essere tradotti o quando è difficile identificare e contattare il mittente o il destinatario in caso di denaro contante non accompagnato. Se entro la scadenza del periodo di trattenimento non è assunta alcuna decisione in merito a un'ulteriore azione ovvero se l'autorità competente decide che non vi sono motivi per trattenere ulteriormente il denaro contante, questo dovrebbe essere rimesso immediatamente a disposizione, a seconda della situazione, della persona alla quale è stato temporaneamente trattenuto, del portatore o del proprietario.

(29)

Al fine di sensibilizzare sul presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero elaborare, di concerto con la Commissione, materiale adeguato sull'obbligo di dichiarazione o di informativa.

(30)

È essenziale che le autorità competenti che raccolgono informazioni a norma del presente regolamento le trasmettano tempestivamente all'UIF nazionale, per consentirle di analizzare ulteriormente e confrontare le informazioni con altri dati come previsto dalla direttiva (UE) 2015/849.

(31)

Ai fini del presente regolamento, qualora registrino un'omessa dichiarazione o un'omessa informativa o vi siano indizi di attività criminose, le autorità competenti dovrebbero scambiare senza indugio tali informazioni, tramite canali appropriati, con le autorità competenti di altri Stati membri. Lo scambio di dati in tal caso sarebbe proporzionato, poiché è probabile che chi contravviene all'obbligo di dichiarazione o di informativa ed è arrestato in un dato Stato membro ne scelga un altro, per entrare o uscire dall'Unione, in cui le autorità competenti non siano a conoscenza delle sue precedenti violazioni. Lo scambio di questo tipo di informazioni dovrebbe essere obbligatorio, al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento in tutti gli Stati membri. Qualora vi siano indizi di attività criminose legate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, tali informazioni dovrebbero essere messe anche a disposizione della Commissione, della Procura europea, istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (7), dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma di tale regolamento e di Europol, istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Per poter conseguire gli obiettivi di prevenzione e dissuasione dall'inosservanza dell'obbligo di dichiarazione e di informativa previsti dal presente regolamento, è inoltre opportuno prevedere lo scambio obbligatorio di informazioni anonime riguardanti eventuali rischi, unitamente ai risultati delle analisi di rischio, tra gli Stati membri e la Commissione, conformemente alle norme da stabilire negli atti di esecuzione adottati in conformità del presente regolamento.

(32)

Dovrebbe essere possibile uno scambio di informazioni tra l'autorità competente di uno Stato membro o la Commissione, da un lato, e le autorità di un paese terzo, dall'altro, purché vi siano opportune garanzie. Tale scambio dovrebbe essere consentito solo ove si rispettino le disposizioni, a livello nazionale e dell'Unione, applicabili in materia di diritti fondamentali e di trasferimento dei dati personali, previa autorizzazione da parte delle autorità che hanno ottenuto per prime l'informazione. La Commissione dovrebbe essere informata di qualunque scambio di informazioni avvenuto con i paesi terzi a norma del presente regolamento e dovrebbe riferire a tale riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.

(33)

Vista la natura delle informazioni raccolte e la legittima aspettativa dei portatori e dei dichiaranti che i loro dati personali e le informazioni sul valore del denaro contante introdotto o fatto uscire dall'Unione siano trattati con riservatezza, le autorità competenti dovrebbero offrire garanzie sufficienti al fine di assicurare il rispetto del segreto professionale da parte degli agenti che chiedono di accedere alle informazioni, proteggendole adeguatamente dall'accesso, dall'uso o dalla comunicazione non autorizzati. Salvo disposizione contraria del presente regolamento o del diritto nazionale, in particolare nel contesto di procedimenti giudiziari, tali informazioni non dovrebbero essere divulgate senza il permesso dell'autorità che le ha ottenute.

Il trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento può riguardare anche dati personali e dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell'Unione. È opportuno che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali solo compatibilmente con le finalità del presente regolamento. La raccolta, la divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 45/2001 (9) e (UE) 2016/679 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento dovrebbe tener conto anche del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto all'articolo 8 della Convenzione del Consiglio d’Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).

(34)

Ai fini dell'analisi condotta dalle UIF e per consentire alle autorità di altri Stati membri di controllare e far rispettare l'obbligo di dichiarazione del denaro contante, in particolare per quanto riguarda le persone che l'abbiano precedentemente violato, è necessario che i dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate a norma del presente regolamento siano conservati per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Affinché le UIF svolgano in modo efficace la loro analisi e le autorità competenti controllino e facciano rispettare l'obbligo di dichiarazione o informativa in modo efficace, il periodo di conservazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate a norma del presente regolamento non dovrebbe superare i cinque anni con un'eventuale proroga, previa accurata valutazione della necessità e della proporzionalità di tale proroga, che non dovrebbe essere superiore a tre anni supplementari.

(35)

Per incentivare l'osservanza di tale obbligo e scoraggiarne l'elusione è opportuno che gli Stati membri introducano sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di dichiarazione o di informativa. Tali sanzioni dovrebbero applicarsi unicamente all'omessa dichiarazione o all'omessa informativa ai sensi del presente regolamento, senza tener conto della potenziale attività criminosa correlata al denaro contante, che può essere oggetto di un'ulteriore indagine e di misure non rientranti nell'ambito del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, e limitarsi a quanto necessario per incoraggiare il rispetto dell'obbligo. Le sanzioni introdotte dagli Stati membri dovrebbero avere un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione contro le violazioni del presente regolamento.

(36)

Sebbene la maggior parte degli Stati membri utilizzino già, su base volontaria, un modulo di dichiarazione armonizzato, il modulo UE di dichiarazione del denaro contante (UE-CDF), per garantire uniformità nell'attuare i controlli ed efficacia nell'elaborare, trasmettere e analizzare le dichiarazioni da parte delle autorità competenti, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine dell’adozione dei modelli per il modulo di dichiarazione e per i moduli informativi, per determinare i criteri di un quadro comune di gestione dei rischi, per definire le norme tecniche per lo scambio di informazioni e il modello degli stampati da utilizzare per la comunicazione di informazioni, e per stabilire le norme e il formato per la trasmissione di dati statistici alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(37)

Al fine di migliorare la situazione attuale, in cui vi è un accesso limitato alle informazioni statistiche e in cui sono disponibili solamente alcune indicazioni sulla portata del contrabbando di denaro contante attraverso le frontiere esterne dell'Unione da parte di criminali, occorre introdurre una cooperazione più efficace attraverso lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e con la Commissione. Onde garantire che questo scambio di informazioni sia efficace ed efficiente, la Commissione dovrebbe esaminare se il sistema istituito realizza il suo obiettivo o se esistono ostacoli a uno scambio di informazioni tempestivo e diretto. Inoltre, la Commissione dovrebbe pubblicare le informazioni statistiche sul suo sito web.

(38)

Al fine di tenere rapidamente conto di eventuali modifiche future alle norme internazionali quali le norme stabilite dal GAFI, ovvero per impedire che si eludano le disposizioni del presente regolamento contando su beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore o su carte prepagate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alle modifiche dell'allegato I del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(39)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata transnazionale del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, nonché delle specificità del mercato interno e delle sue libertà fondamentali, cui può essere data piena attuazione solo garantendo che i movimenti di denaro contante alle frontiere esterne dell'Unione non siano soggetti a un'eccessiva disparità di trattamento in funzione delle norme nazionali, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(40)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti all'articolo 6 TUE e riprodotti nella Carta, in particolare nel titolo II.

(41)

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)   «denaro contante»:

i)

valuta;

ii)

strumenti negoziabili al portatore;

iii)

beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;

iv)

carte prepagate;

b)   «in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione»: in provenienza da un territorio non contemplato dall'articolo 355 TFUE e a destinazione del territorio contemplato da tale articolo, ovvero in provenienza da quest'ultimo territorio;

c)   «valuta»: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;

d)   «strumenti negoziabili al portatore»: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:

i)

assegni turistici (o «traveller's cheque»); e

ii)

assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;

e)   «beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore»: beni, elencati al punto 1 dell'allegato I, che presentano un rapporto elevato tra il loro valore e il loro volume e che possono essere facilmente convertiti in valuta nei mercati accessibili, con costi di transazione assolutamente modesti;

f)   «carta prepagata»: carta non nominativa, elencata al punto 2 dell'allegato I, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente;

g)   «autorità competenti»: le autorità doganali degli Stati membri e qualunque altra autorità autorizzata dagli Stati membri ad applicare il presente regolamento;

h)   «portatore»: qualunque persona fisica che, in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto;

i)   «denaro contante non accompagnato»: denaro contante che rientra in una spedizione senza un portatore;

j)   «attività criminosa»: qualunque attività elencata all'articolo 3, punto 4), della direttiva (UE) 2015/849;

k)   «Unità di informazione finanziaria» (UIF): entità istituita in uno Stato membro ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 del presente regolamento al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento per tener conto delle nuove tendenze nel riciclaggio, quale definito all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/849, o del finanziamento del terrorismo, quale definito all'articolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva o per tener conto delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l'utilizzo criminoso di beni come riserve altamente liquide di valore e di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 3

Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato

1.   Il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR dichiara tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nell'Unione o esce dall'Unione e la mette a loro disposizione a fini di controllo. L'obbligo di dichiarazione del denaro contante non si ritiene assolto se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 fornisce dettagli riguardanti:

a)

il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;

b)

il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

c)

ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l'indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

d)

la natura e l'importo o il valore del denaro contante;

e)

la provenienza economica del denaro contante;

f)

l'uso previsto del denaro contante;

g)

l'itinerario seguito; e

h)

il mezzo di trasporto.

3.   Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo di dichiarazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 4

Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato

1.   Nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10 000 EUR stia entrando nell'Unione o uscendo dall'Unione, le autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale ciò avviene possono imporre al mittente o al destinatario del denaro contante o a un rispettivo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni. Le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché il mittente, il destinatario o il suo rappresentante non presenti la dichiarazione a scopo informativo. L'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato non si ritiene assolto se la dichiarazione non è presentata prima dello scadere del termine, se le informazioni fornite sono scorrette o incomplete ovvero se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo.

2.   La dichiarazione a scopo informativo fornisce dettagli riguardanti:

a)

il dichiarante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;

b)

il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica, o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

c)

il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

d)

il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

e)

la natura e l'importo o il valore del denaro contante;

f)

la provenienza economica del denaro contante; e

g)

l'uso previsto del denaro contante.

3.   Le informazioni elencate al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo informativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione a scopo informativo è consegnata al dichiarante su richiesta.

Articolo 5

Poteri delle autorità competenti

1.   Al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli sulle persone fisiche, sui loro bagagli e mezzi di trasporto, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

2.   Ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4, le autorità competenti hanno la facoltà di eseguire controlli su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.

3.   Se l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 2, a seconda del caso.

4.   I controlli si basano principalmente su un'analisi mirante a individuare e valutare i rischi e a predisporre le contromisure necessarie e sono attuati sulla base di un quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), che tiene anche conto delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dalle UIF ai sensi della direttiva (UE) 2015/849.

5.   Ai fini dell'articolo 6, le autorità competenti esercitano anche i poteri loro conferiti ai sensi del presente articolo.

Articolo 6

Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose

1.   Qualora rilevino un portatore con denaro contante di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 3 e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 3, paragrafo 2.

2.   Qualora rilevino che denaro contante non accompagnato di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 4 sta entrando nell'Unione o uscendo dall'Unione e indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione, unitamente alle informazioni elencate all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 7

Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti possono trattenere temporaneamente il denaro contante mediante decisione amministrativa conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale qualora:

a)

l'obbligo di dichiarare denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3 o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4 non siano stati assolti; o

b)

vi siano indizi che denotano che tale denaro, a prescindere dall'importo, è correlato ad attività criminose.

2.   La decisione amministrativa di cui al paragrafo 1 è impugnabile conformemente alle procedure previste dal diritto nazionale. Le autorità competenti comunicano la motivazione:

a)

alla persona tenuta a fare la dichiarazione in conformità dell'articolo 3 o la dichiarazione a scopo informativo in conformità dell'articolo 4; oppure

b)

alla persona tenuta a fornire le informazioni in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1 o 2.

3.   La durata del trattenimento temporaneo è strettamente limitata al tempo necessario previsto dal diritto nazionale affinché le autorità competenti stabiliscano se le circostanze specifiche giustificano o meno una sua eventuale proroga. La durata del trattenimento temporaneo non eccede i 30 giorni. Dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, le autorità competenti possono decidere di prorogare la durata del trattenimento temporaneo fino a un massimo di 90 giorni.

Se in tale arco di tempo non è assunta alcuna decisione in merito alla proroga del trattenimento del denaro contante ovvero se la decisione assunta stabilisce che le circostanze specifiche non giustificano tale proroga, il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione:

a)

della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 3 o 4; oppure

b)

della persona alla quale il denaro contante è stato temporaneamente trattenuto nelle situazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 o 2.

Articolo 8

Campagne d'informazione

Gli Stati membri provvedono affinché le persone in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento ed elaborano, di concerto con la Commissione, materiale adeguato destinato a tali persone.

Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione.

Articolo 9

Trasmissione di informazioni all'UIF

1.   Le autorità competenti registrano le informazioni ottenute ai sensi degli articoli 3 o 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, o dell'articolo 6 e le trasmettono all'UIF dello Stato membro in cui sono state ottenute, conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c).

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'UIF dello Stato membro interessato scambi tali informazioni con le UIF competenti degli altri Stati membri in conformità dell'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849.

3.   Le autorità competenti comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.

Articolo 10

Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione

1.   L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica per via elettronica le seguenti informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri:

a)

le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3;

b)

le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;

c)

le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;

d)

le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.

2.   Qualora sussistano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche alla Commissione, alla Procura europea dagli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939 e ove competente ad agire conformemente all'articolo 22 di tale regolamento, e a Europol ove competente ad agire conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.

3.   L'autorità competente comunica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 conformemente alle norme tecniche di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e utilizzando il modulo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d).

4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), e al paragrafo 2 sono comunicate senza indugio, al più tardi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui sono state ottenute.

5.   Le informazioni e i risultati di cui al paragrafo 1, lettera d), sono comunicati su base semestrale.

Articolo 11

Scambio di informazioni con i paesi terzi

1.   Ai fini del presente regolamento, nell’ambito dell'assistenza amministrativa reciproca, gli Stati membri e la Commissione possono comunicare le seguenti informazioni a un paese terzo, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, purché tale comunicazione sia conforme al diritto pertinente, nazionale e dell'Unione, in materia di trasferimento dei dati personali ai paesi terzi:

a)

le dichiarazioni d'ufficio redatte a norma dell'articolo 5, paragrafo 3;

b)

le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 6;

c)

le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3 o 4, qualora vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione qualunque comunicazione di informazioni ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 12

Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati

1.   Le autorità competenti garantiscono la sicurezza dei dati ottenuti ai sensi degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6.

2.   Tutte le informazioni ottenute dalle autorità competenti sono coperte dal segreto professionale.

Articolo 13

Protezione dei dati personali e periodi di conservazione

1.   Le autorità competenti agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6.

2.   Il trattamento dei dati personali nell’ambito del presente regolamento è effettuato al solo scopo di prevenzione e di lotta alle attività criminose.

3.   I dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 sono accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti e sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Salvo se diversamente disposto dagli articoli 9, 10 e 11, tali dati non possono essere divulgati o comunicati senza esplicita autorizzazione dell'autorità competente che ha ottenuto per prima i dati. L'autorizzazione non è tuttavia necessaria qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

4.   Le autorità competenti e l'UIF conservano i dati personali ottenuti in virtù degli articoli 3 e 4, dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 6 per un periodo di cinque anni dalla data in cui sono stati ottenuti. Allo scadere di tale termine, tali dati personali sono cancellati.

5.   Il periodo di conservazione può essere prorogato una volta per un periodo non superiore a tre anni se:

a)

dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e aver stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei suoi compiti in materia di lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, l'UIF stabilisce che è necessario prorogare il periodo di conservazione; o

b)

dopo aver eseguito una valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga e avere stabilito che si tratta di una misura giustificata ai fini dello svolgimento dei loro compiti concernenti l'esecuzione di controlli efficaci per quanto riguarda l'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato, le autorità competenti stabiliscono che è necessario prorogare il periodo di conservazione.

Articolo 14

Sanzioni

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3 o di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 15

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 dicembre 2018.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 16

Atti di esecuzione

1.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le seguenti misure volte a garantire l'applicazione uniforme dei controlli da parte delle autorità competenti:

a)

i modelli per il modulo di dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per i moduli informativi di cui all'articolo 4, paragrafo 3;

b)

i criteri del quadro comune di gestione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e più specificamente i criteri di rischio, le norme, e i settori di controllo prioritari sulla base delle informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e delle politiche e migliori prassi a livello dell'Unione e internazionale;

c)

le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 10 del presente regolamento, attraverso il SID, quale istituito dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 515/97;

d)

il modello per lo stampato da utilizzare per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3; e

e)

le norme e il formato che gli Stati membri sono tenuti a utilizzare per trasmettere alla Commissione con dati statistici anonimi sulle dichiarazioni e sulle infrazioni ai sensi dell'articolo 18.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato di controllo sul denaro contante. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento

1.   Entro il 4 dicembre 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a)

l'elenco delle autorità competenti;

b)

i dettagli delle sanzioni previste ai sensi dell'articolo 14;

c)

dati statistici anonimi riguardanti le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni, usando il formato di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera e).

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali successive modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un mese dalla data in cui esse prendono effetto.

Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), sono fornite alla Commissione almeno ogni sei mesi.

3.   La Commissione mette a disposizione di tutti gli altri Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2.

4.   La Commissione pubblica annualmente sul suo sito web le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), e qualunque successiva modifica di tali informazioni ai sensi del paragrafo 2 e informa gli utenti in modo chiaro in merito ai controlli relativi al denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.

Articolo 19

Valutazione

1.   Entro il 3 dicembre 2021 e successivamente con cadenza quinquennale, la Commissione, in base alle informazioni regolarmente ricevute dagli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

La relazione di cui al primo comma valuta in particolare:

a)

se sia opportuno includere altri beni nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

b)

se la procedura a scopo informativo riguardo al denaro contante non accompagnato sia efficace;

c)

se la soglia per il denaro contante non accompagnato debba essere rivista;

d)

se i flussi di informazioni di cui agli articoli 9 e 10 e l'uso del SID, in particolare, siano efficaci o se vi siano ostacoli allo scambio tempestivo e diretto di informazioni compatibili e comparabili tra le autorità competenti e con le UIF; e

e)

se le sanzioni previste dagli Stati membri siano effettive, proporzionate e dissuasive e in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea e se abbiano un effetto deterrente equivalente in tutta l'Unione sulle violazioni del presente regolamento.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 comprende, se disponibili:

a)

una raccolta delle informazioni provenienti dagli Stati membri sul denaro contante connesso ad attività criminose che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; e

b)

i dati riguardanti lo scambio di informazioni con i paesi terzi.

Articolo 20

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005

Il regolamento (CE) n. 1889/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 16 si applica a decorrere dal 2 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 246 del 28.7.2017, pag. 22.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

(3)  Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77).

(4)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(5)  Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).

(6)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(9)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate considerati alla stregua di denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv)

1.

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:

a)

monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; e

b)

lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.

2.

Carte prepagate: promemoria.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1889/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 10

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

Allegato I

Allegato II


DIRETTIVE

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/22


DIRETTIVA (UE) 2018/1673 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata ad esso legati restano problemi significativi a livello di Unione, il che danneggia l’integrità, la stabilità e la reputazione del settore finanziario e costituisce una minaccia per il mercato interno e la sicurezza interna dell’Unione. Al fine di affrontare tali problemi e integrare e rafforzare l’applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la presente direttiva mira a contrastare il riciclaggio mediante il diritto penale, consentendo una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida.

(2)

Adottare misure esclusivamente a livello nazionale o anche di Unione, in assenza di coordinamento e di cooperazione internazionali, avrebbe effetti molto limitati. Di conseguenza, le misure adottate dall’Unione ai fini della lotta contro il riciclaggio dovrebbero essere compatibili con le altre iniziative intraprese nelle sedi internazionali e quanto meno altrettanto rigorose.

(3)

L’azione dell’Unione dovrebbe continuare ad avere particolare considerazione delle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e degli strumenti di altre organizzazioni e di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. I pertinenti atti giuridici dell’Unione dovrebbero, ove necessario, essere ulteriormente allineati agli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa adottati dal GAFI nel febbraio 2012 («raccomandazioni riviste del GAFI»). In qualità di firmataria della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, l’Unione dovrebbe recepire le prescrizioni di tale convenzione nel proprio ordinamento giuridico.

(4)

La decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio (3) stabilisce dei requisiti relativi alla configurazione del riciclaggio come reato. Tuttavia, tale decisione quadro non è esaustiva e l’attuale configurazione del riciclaggio come reato non è sufficientemente coerente per contrastare efficacemente tale reato in tutta l’Unione e comporta lacune nell’esecuzione e a ostacoli alla cooperazione fra le autorità competenti nei vari Stati membri.

(5)

La definizione delle attività criminose che costituiscono reati-presupposto del riciclaggio dovrebbe essere sufficientemente uniforme in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i reati punibili con una pena detentiva ai sensi della presente direttiva siano considerati reati-presupposto del riciclaggio. Inoltre, nella misura in cui l’applicazione di tali soglie per le sanzioni non lo preveda già, gli Stati membri dovrebbero includere una gamma di reati nell’ambito di ciascuna delle categorie di reati elencate nella presente direttiva. In tal caso gli Stati membri dovrebbero poter decidere in che modo delimitare la gamma di reati all’interno di ogni categoria. Qualora una categoria di reati, come il terrorismo o i reati ambientali, comprenda i reati definiti negli atti giuridici dell’Unione, la presente direttiva dovrebbe far riferimento a tali atti giuridici. Gli Stati membri dovrebbero, tuttavia, qualificare qualsiasi reato di cui a tali atti giuridici quale reato-presupposto del riciclaggio. Qualsiasi coinvolgimento perseguibile nella perpetrazione di un reato-presupposto qualificato come reato conformemente al diritto nazionale dovrebbe essere altresì considerato un’attività criminosa ai fini della presente direttiva. Nei casi in cui il diritto dell’Unione autorizza gli Stati membri a prevedere sanzioni diverse dalle sanzioni penali, la presente direttiva non dovrebbe obbligare gli Stati membri a classificare i reati in tali casi come reati-presupposto ai fini della direttiva stessa.

(6)

L’uso delle valute virtuali presenta nuovi rischi e sfide nella prospettiva della lotta al riciclaggio. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali rischi siano affrontati in modo adeguato.

(7)

In considerazione delle ripercussioni, per la sfera pubblica e per l’integrità delle istituzioni pubbliche, dei reati di riciclaggio commessi da titolari di cariche pubbliche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di considerare la possibilità di introdurre nei propri quadri nazionali sanzioni più severe per i titolari di cariche pubbliche, in conformità con le rispettive tradizioni giuridiche.

(8)

I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette dovrebbero rientrare nella definizione di attività criminosa, in linea con le raccomandazioni riviste del GAFI. Considerato che in ciascuno Stato membro reati fiscali diversi possono costituire un’attività criminosa punibile mediante le sanzioni di cui alla presente direttiva, è possibile che le definizioni di reati fiscali previste dal diritto nazionale divergano. Lo scopo della presente direttiva, tuttavia, non è di armonizzare le definizioni di reati fiscali nel diritto nazionale.

(9)

Nei procedimenti penali per riciclaggio gli Stati membri dovrebbero prestarsi la massima assistenza reciproca e garantire uno scambio di informazioni efficace e tempestivo, conformemente al diritto nazionale e al quadro giuridico dell’Unione in vigore. Le differenze tra le definizioni di reato-presupposto del diritto nazionale non dovrebbero ostacolare la cooperazione internazionale nei procedimenti penali per riciclaggio. È opportuno rafforzare la cooperazione con i paesi terzi, in particolare incoraggiando e sostenendo l’introduzione di misure e meccanismi efficaci per contrastare il riciclaggio e garantendo una migliore cooperazione internazionale in questo settore.

(10)

La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni provenienti da reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, che è disciplinato dalle norme specifiche di cui alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di recepire la presente direttiva e la direttiva (UE) 2017/0371 mediante un unico quadro globale a livello nazionale. Ai sensi dell’articolo 325, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari.

(11)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che taluni tipi di attività di riciclaggio siano perseguibili anche quando sono commessi dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i beni («autoriciclaggio»). In tali casi, laddove l’attività di riciclaggio non si limiti alla mera detenzione o utilizzazione di beni, ma ne implichi anche il trasferimento, la conversione, l’occultamento o la dissimulazione, da cui derivi un danno supplementare oltre a quello già causato dall’attività criminosa, ad esempio mettendo in circolazione beni derivanti da un’attività criminosa e, così facendo, occultandone l’origine illecita, tale attività di riciclaggio dovrebbe essere perseguibile.

(12)

Affinché le misure di diritto penale siano efficaci contro il riciclaggio, la condanna dovrebbe essere possibile senza che sia necessario determinare con precisione da quale attività criminosa provengano i beni o che, per tale condotta criminosa, esista una condanna precedente o simultanea, tenendo conto di tutte le circostanze e gli elementi di prova pertinenti. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri, in linea con i rispettivi ordinamenti nazionali, garantire questo aspetto con mezzi diversi dalla legislazione. Il perseguimento penale del riciclaggio non dovrebbe inoltre essere ostacolato dal fatto che l’attività criminosa sia stata posta in essere in un altro Stato membro o in un paese terzo, fatte salve le condizioni di cui alla presente direttiva.

(13)

La presente direttiva è volta a qualificare come reato il riciclaggio qualora sia commesso intenzionalmente e con la consapevolezza che i beni derivano da un’attività criminosa. In tale contesto, la presente direttiva non dovrebbe distinguere tra situazioni in cui il bene deriva direttamente dall’attività criminosa e situazioni in cui deriva indirettamente dall’attività criminosa, in linea con l’ampia definizione di «provento» di cui alla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In ciascun caso, all’atto di valutare se i beni derivano da un’attività criminosa e se la persona ne era consapevole, dovrebbero essere prese in considerazione le specifiche circostanze del caso, ad esempio il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo dell’imputato e la contiguità temporale tra attività criminosa e acquisizione dei beni. L’esistenza dell’intenzione e della consapevolezza può essere dedotta da circostanze materiali oggettive. Poiché la presente direttiva prevede norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio, gli Stati membri sono liberi di adottare o mantenere norme di diritto penale più severe in tale ambito. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire, ad esempio, che il riciclaggio commesso con leggerezza o per negligenza grave costituisce reato. I riferimenti al riciclaggio commesso per negligenza contenuti nella presente direttiva dovrebbero essere considerati come tali dagli Stati membri in cui tale condotta è qualificata come reato.

(14)

Come deterrente contro il riciclaggio in tutta l’Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che questo sia punibile con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni. Tale obbligo non pregiudica l’individualizzazione e l’applicazione delle sanzioni e l’esecuzione delle sentenze in funzione delle circostanze concrete di ogni singolo caso. Gli Stati membri dovrebbero altresì prevedere sanzioni o misure aggiuntive, quali sanzioni pecuniarie, l’esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, l’interdizione temporanea dall’esercizio di un’attività commerciale o il divieto temporaneo di candidarsi a cariche elettive o pubbliche. Tale obbligo lascia impregiudicata la facoltà dell’organo giurisdizionale di decidere se applicare o meno sanzioni o misure aggiuntive, tenendo conto di tutte le circostanze della singola fattispecie.

(15)

Anche se non vi è un obbligo di aumentare la pena, gli Stati membri dovrebbero assicurare che l’organo giurisdizionale abbia la facoltà di tenere conto delle circostanze aggravanti di cui alla presente direttiva all’atto di giudicare gli autori del reato. Resta a discrezione dell’organo giurisdizionale valutare l’aumento di pena dovuto alle specifiche circostanze aggravanti, tenendo conto di tutti gli altri elementi fattuali della singola fattispecie. Gli Stati membri non dovrebbero avere l’obbligo di prevedere tali circostanze aggravanti allorché, nel diritto nazionale, i reati ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (6) o i reati commessi da una persona fisica che agisce in quanto soggetto obbligato nell’esercizio della sua attività professionale sono punibili come reato distinto e possono comportare sanzioni più severe.

(16)

Il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato rimuovono gli incentivi finanziari che sono il motore dei reati. La direttiva 2014/42/UE stabilisce norme minime in relazione al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in materia penale. Tale direttiva stabilisce altresì che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione, formulando opportune proposte, ove necessario. Gli Stati membri dovrebbero come minimo garantire il congelamento e la confisca dei beni strumentali e dei proventi di reato in tutti i casi previsti dalla direttiva 2014/42/UE. Gli Stati membri dovrebbero altresì prendere seriamente in considerazione la possibilità di consentire la confisca in tutti i casi in cui non sia possibile avviare o concludere il procedimento penale, tra l’altro in ragione del decesso dell’autore del reato. Come richiesto dal Parlamento europeo e dal Consiglio nella dichiarazione di accompagnamento della direttiva 2014/42/UE, la Commissione presenterà una relazione in cui saranno analizzati la fattibilità e i possibili vantaggi dell’introduzione di ulteriori norme comuni per la confisca di beni provenienti da attività criminose, incluso il caso di assenza di una condanna nei confronti di una o più persone specifiche per tali attività. Detta analisi terrà conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

(17)

Considerata la mobilità degli autori dei reati e dei proventi derivanti dalle attività criminose, così come la complessità delle indagini transfrontaliere necessarie per contrastare il riciclaggio, tutti gli Stati membri dovrebbero stabilire la propria competenza giurisdizionale per consentire alle autorità competenti di indagare su tali attività e avviare azioni penali. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che la loro competenza giurisdizionale includa le situazioni in cui un reato è commesso per mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione dal loro territorio, indipendentemente dal fatto che tali tecnologie siano basate o meno sul loro territorio.

(18)

Ai sensi della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio (7) e della decisione 2002/187/GAI del Consiglio (8), le autorità competenti di due o più Stati membri che conducono procedimenti penali paralleli in relazione agli stessi fatti in cui è implicata la stessa persona devono, con l’assistenza di Eurojust, effettuare consultazioni dirette reciproche, in particolare per garantire che siano perseguiti tutti i reati di cui alla presente direttiva.

(19)

Per garantire il buon esito delle indagini e dell’azione penale avverso i reati di riciclaggio, è opportuno che i responsabili dell’indagine o dell’azione penale avverso tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, come quelli usati nella lotta contro la criminalità organizzata o altri reati gravi. È così opportuno garantire la disponibilità di un organico sufficiente, di misure di formazione mirate, di risorse e di una capacità tecnologica aggiornata. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d’indagine e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali.

(20)

La presente direttiva sostituisce alcune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva.

(21)

La presente direttiva rispetta i principi sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), i diritti e le libertà fondamentali e i principi riconosciuti, nello specifico, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inclusi quelli di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l’altro, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui l’esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione d’innocenza, così come i diritti degli indagati e degli imputati ad avere accesso a un difensore, il diritto di non autoincriminarsi e il diritto a un processo equo. Occorre attuare la presente direttiva conformemente a tali diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale in materia di diritti umani.

(22)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire assoggettare il riciclaggio a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in tutti gli Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(23)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(24)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. La decisione quadro 2001/500/GAI continua a essere vincolante e applicabile alla Danimarca,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

2.   La presente direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1)   

«attività criminosa»

: qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, di un qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi. In ogni caso, i reati che rientrano nelle categorie seguenti sono considerati un’attività criminosa:

a)

partecipazione a un gruppo criminale organizzato e al racket, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI;

b)

terrorismo, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

c)

tratta di esseri umani e traffico di migranti, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e alla decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (11);

d)

sfruttamento sessuale, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

e)

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio (13);

f)

traffico illecito di armi;

g)

traffico illecito di beni rubati e altri beni;

h)

corruzione, compreso qualsiasi reato di cui alla convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (14) e alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio (15);

i)

frode, compreso qualsiasi reato di cui alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (16);

j)

falsificazione di moneta, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

k)

contraffazione e pirateria di prodotti;

l)

reati ambientali, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) o alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

m)

omicidio, lesioni fisiche gravi;

n)

rapimento, sequestro di persona e presa di ostaggi;

o)

rapina o furto;

p)

contrabbando;

q)

reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente al diritto nazionale;

r)

estorsione;

s)

contraffazione;

t)

pirateria;

u)

abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

v)

criminalità informatica, compreso qualsiasi reato di cui alla direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

2)   «beni»: i beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o gli strumenti giuridici in qualsiasi forma, compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi;

3)   «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell’esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di riciclaggio

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le condotte seguenti, qualora poste in atto intenzionalmente, siano punibili come reati:

a)

la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta;

b)

l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, della provenienza, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento, della proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa;

c)

l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni nella consapevolezza, al momento della loro ricezione, che i beni provengono da un’attività criminosa.

2.   Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che le condotte di cui al paragrafo 1 siano punibili come reato se l’autore sospettava o avrebbe dovuto essere a conoscenza che i beni provenivano da un’attività criminosa.

3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a)

l’esistenza di una condanna precedente o simultanea per l’attività criminosa da cui provengono i beni non sia un requisito essenziale per una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2;

b)

una condanna per i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 sia possibile qualora si accerti che i beni provengono da un’attività criminosa, senza che sia necessario determinare tutti gli elementi fattuali o tutte le circostanze relative a tale attività criminosa, compresa l’identità dell’autore;

c)

i reati di cui ai paragrafi 1 e 2 si estendano ai beni provenienti da una condotta che ha avuto luogo nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, qualora tale condotta costituisca un’attività criminosa se posta in atto nel territorio nazionale.

4.   Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera c), del presente articolo, gli Stati membri possono altresì esigere che la condotta in questione costituisca reato ai sensi del diritto nazionale dell’altro Stato membro o del paese terzo in cui la condotta è posta in atto, tranne nel caso in cui tale condotta rientri fra i reati di cui all’articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h), e definiti dal diritto applicabile dell’Unione.

5.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la condotta di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato.

Articolo 4

Concorso, istigazione e tentativo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il concorso, l’istigazione e il tentativo in relazione a uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili come reati.

Articolo 5

Sanzioni per le persone fisiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, siano punibili con una pena detentiva massima non inferiore a quattro anni.

3.   Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone fisiche che hanno commesso i reati di cui agli articoli 3 e 4 siano, se del caso, sottoposte a sanzioni o misure addizionali.

Articolo 6

Circostanze aggravanti

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:

a)

il reato è stato commesso nell’ambito di un’organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI; o

b)

l’autore del reato è un soggetto obbligato ai sensi dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/849, e ha commesso il reato nell’esercizio della sua attività professionale.

2.   Gli Stati membri possono stabilire che, in relazione ai reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4, le circostanze seguenti siano considerate aggravanti:

a)

i beni riciclati hanno un valore considerevole; o

b)

i beni riciclati provengono da uno dei reati di cui all’articolo 2, punto 1), lettere da a) ad e) e h).

Articolo 7

Responsabilità delle persone giuridiche

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e detenga una posizione dirigenziale in seno alla persona giuridica stessa, su qualsiasi delle seguenti basi:

a)

un potere di rappresentanza della persona giuridica;

b)

la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica; o

c)

la facoltà di esercitare il controllo in seno alla persona giuridica.

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la carenza di sorveglianza o controllo da parte di una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 a vantaggio di tale persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.

3.   La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non preclude la possibilità di avviare procedimenti penali nei confronti delle persone fisiche che sono autori, istigatori o complici di uno dei reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4.

Articolo 8

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona giuridica ritenuta responsabile a norma dell’articolo 7 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere altre sanzioni, quali:

a)

esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;

b)

esclusione temporanea o permanente dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni;

c)

interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;

d)

assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;

e)

provvedimenti giudiziari di liquidazione;

f)

chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

Articolo 9

Confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confischino, in conformità della direttiva 2014/42/UE, i proventi derivati dall’atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Articolo 10

Giurisdizione

1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 nei seguenti casi:

a)

il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;

b)

l’autore del reato è un suo cittadino.

2.   Uno Stato membro informa la Commissione in merito alla decisione di estendere la propria giurisdizione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 commessi al di fuori del suo territorio quando:

a)

l’autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio;

b)

il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica stabilita nel suo territorio.

3.   Se un reato di cui agli articoli 3 e 4 rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali sia legittimato a esercitare l’azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà l’autore del reato, al fine di accentrare l’azione penale in un unico Stato membro.

Si deve tenere conto dei seguenti fattori:

a)

il territorio dello Stato membro in cui è stato commesso il reato;

b)

la cittadinanza o la residenza dell’autore del reato;

c)

il paese d’origine della vittima o delle vittime; e

d)

il territorio in cui è stato rinvenuto l’autore del reato.

Se del caso, e conformemente all’articolo 12 della decisione quadro 2009/948/GAI, la questione è deferita a Eurojust.

Articolo 11

Strumenti investigativi

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell’azione penale per i reati di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, e all’articolo 4 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.

Articolo 12

Sostituzione di talune disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI

L’articolo 1, lettera b), e l’articolo 2 della decisione quadro 2001/500/GAI sono sostituiti in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi ai termini per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alle disposizioni della decisione quadro 2001/500/GAI di cui al primo comma si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 13

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 dicembre 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Relazione

Entro il 3 dicembre 2022, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Entro il 3 dicembre 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva per quanto riguarda la lotta al riciclaggio, come anche il suo impatto sui diritti e le libertà fondamentali. Sulla base di tale relazione, la Commissione presenta, se necessario, una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’11 ottobre 2018.

(2)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(3)  Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(5)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

(6)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

(7)  Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42).

(8)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

(9)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(10)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(11)  Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1).

(12)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(13)  Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).

(14)  Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce, sulla base dell’articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull’Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1).

(15)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54).

(16)  Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).

(17)  Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).

(18)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(19)  Direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni (GU L 280 del 27.10.2009, pag. 52).

(20)  Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).

(21)  Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).


DECISIONI

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/31


DECISIONE (UE) 2018/1674 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica federativa del Brasile sulle colture di sementi di piante foraggere e di cereali e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere e di cereali prodotte nella Repubblica federativa del Brasile, e per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate nella Repubblica di Moldova sulle colture di sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra e l'equivalenza delle sementi di piante di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/17/CE del Consiglio (3) prevede che, a determinate condizioni, le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi elencati su determinate colture di sementi debbano essere considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità del diritto dell'Unione e che, a determinate condizioni, le sementi di determinate specie di piante foraggere, di cereali, di barbabietole e di piante oleaginose e da fibra prodotte in tali paesi debbano essere considerate equivalenti alle sementi prodotte in conformità del diritto dell'Unione.

(2)

La Repubblica federativa del Brasile («Brasile») ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere e delle colture di sementi di cereali, nonché alle sementi di piante foraggere e alle sementi di cereali prodotte e certificate in Brasile.

(3)

Dopo aver esaminato la normativa pertinente del Brasile, e sulla base di un audit realizzato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di piante foraggere e di cereali in Brasile, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: «Relazione finale dell'audit effettuato in Brasile dall'11 aprile 2016 al 19 aprile 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea».

(4)

A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di piante foraggere e di cereali sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/401/CEE (4) e 66/402/CEE (5) del Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi in Brasile sono competenti e operano in modo appropriato.

(5)

La Repubblica di Moldova ha presentato una richiesta alla Commissione affinché sia concessa l'equivalenza al suo sistema di ispezioni in campo delle colture di sementi di cereali, delle colture di sementi di ortaggi e delle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra, nonché alle sementi di cereali, alle sementi di ortaggi e alle sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte e certificate nella Repubblica di Moldova.

(6)

Dopo aver esaminato la normativa pertinente della Repubblica di Moldova, e sulla base di un audit effettuato nel 2016 riguardante il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova, e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione, la Commissione ha pubblicato i risultati in una relazione intitolata: «Relazione finale dell'audit effettuato nella Repubblica di Moldova dal 14 giugno al 21 giugno 2016 al fine di valutare il sistema di controlli ufficiali e di certificazione delle sementi e la sua equivalenza ai requisiti dell'Unione europea».

(7)

A seguito dell'audit è stato concluso che le ispezioni in campo delle colture di sementi, il campionamento, le prove e i controlli ufficiali a posteriori delle sementi di cereali, di ortaggi e di piante oleaginose e da fibra sono effettuati in modo appropriato e soddisfano le condizioni di cui all'allegato II della decisione 2003/17/CE e le rispettive prescrizioni di cui alle direttive 66/402/CEE, 2002/55/CE (6) e 2002/57/CE (7) del Consiglio. È stato inoltre concluso che le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della certificazione delle sementi nella Repubblica di Moldova sono competenti e operano in modo appropriato.

(8)

È pertanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di piante foraggere e sulle colture di sementi di cereali in Brasile e per quanto riguarda le sementi di piante foraggere e le sementi di cereali prodotte in Brasile e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(9)

È altrettanto opportuno concedere l'equivalenza per quanto riguarda le ispezioni in campo effettuate sulle colture di sementi di cereali, sulle colture di sementi di ortaggi e sulle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra nella Repubblica di Moldova e per quanto riguarda le sementi di cereali, le sementi di ortaggi e le sementi di piante oleaginose e da fibra prodotte nella Repubblica di Moldova e ufficialmente certificate dalle autorità di tale paese.

(10)

Esiste nell'Unione una domanda di importazione di sementi di ortaggi provenienti da paesi terzi, tra cui la Repubblica di Moldova. La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto applicarsi alle sementi di ortaggi ufficialmente certificate di cui alla direttiva 2002/55/CE, al fine di far fronte alla domanda di tali sementi originarie della Repubblica di Moldova, come pure di altri paesi terzi in futuro.

(11)

Tenuto conto delle norme applicabili dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (International Seed Testing Association — ISTA), è opportuno che il paese terzo interessato fornisca un'attestazione ufficiale secondo cui le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA («norme dell'ISTA») in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, e che le partite di sementi siano corredate di tale certificato.

(12)

In vista della scadenza dell'«esperimento derogatorio relativo al campionamento e all'analisi delle sementi» di cui all'allegato V, sezione A, della decisione adottata il 28 settembre 2000 dal Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) relativa ai sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, qualsiasi riferimento a detto esperimento dovrebbe essere soppresso.

(13)

Qualsiasi riferimento alla Croazia come paese terzo dovrebbe essere soppresso, considerata la sua adesione all'Unione nel 2013.

(14)

La decisione 2003/17/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2003/17/CE

La decisione 2003/17/CE è così modificata:

1)

all'articolo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate in conformità delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE e direttiva 2002/55/CE del Consiglio (*1), purché:

(*1)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33)»;"

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I della presente decisione, prodotte nei paesi terzi figuranti in tale allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B, della presente decisione.»;

3)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora sementi equivalenti siano “rietichettate e richiuse” nella Comunità, in conformità dei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale, si applicano per analogia le disposizioni delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla richiusura degli imballaggi prodotti nella Comunità.

Il primo comma lascia impregiudicate le norme dell'OCSE applicabili a tali operazioni.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se si tratta di piccoli imballaggi CE, quali definiti nelle direttive 66/401/CEE, 2002/54/CE o 2002/55/CE.»;

4)

gli allegati della decisione 2003/17/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

K. EDTSTADLER


(1)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 76.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 ottobre 2018.

(3)  Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10).

(4)  Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

(5)  Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

(6)  Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

(7)  Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/17/CE sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

nella tabella sono inserite le seguenti voci, in ordine alfabetico:

«BR

Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply

Esplanada dos Ministérios, bloco D

70.043-900 Brasilia-DF

66/401/EEC

66/402/EEC»

«MD

National Agency for Food Safety (ANSA)

str. Mihail Kogălniceanu 63,

MD-2009, Chisinau

66/402/EEC

2002/55/EC

2002/57/EC»;

b)

nella nota della tabella di cui alla lettera a) sono inseriti i seguenti termini, in ordine alfabetico: «BR — Brasile,», «MD — Repubblica di Moldova,»;

c)

nella nota della tabella, il termine «HR — Croazia» è soppresso;

2)

l'allegato II è così modificato:

a)

nella parte A, punto 1, è aggiunto il trattino seguente:

«—

le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.»;

b)

la parte B è così modificata:

i)

al punto 1, primo comma, è aggiunto il trattino seguente:

«—

le sementi di ortaggi, nel caso delle sementi delle specie di cui alla direttiva 2002/55/CE.»;

ii)

al punto 2.1, dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente:

«—

direttiva 2002/55/CE, allegato II,»;

iii)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.

Ai fini dell'esame destinato a verificare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.1, i campioni devono essere ufficialmente o sotto controllo ufficiale prelevati in conformità delle norme dell'ISTA e il loro peso deve essere conforme al peso previsto da tali metodi, tenuto conto dei pesi specificati nelle seguenti direttive:

direttiva 66/401/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

direttiva 66/402/CEE, allegato III, colonne 3 e 4,

direttiva 2002/54/CE, allegato II, seconda riga,

direttiva 2002/55/CE, allegato III,

direttiva 2002/57/CE, allegato III, colonne 3 e 4.»;

iv)

il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3.

L'esame è effettuato ufficialmente o sotto controllo ufficiale conformemente alle norme dell'ISTA.»;

v)

il punto 2.4 è soppresso;

vi)

al punto 3.1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

attestazione che le sementi sono state sottoposte a campionamento e analizzate in conformità dei metodi internazionali in uso: “campionamento e analisi effettuati, in conformità delle disposizioni contenute nelle norme internazionali per l'analisi delle sementi definite dall'ISTA in relazione ai certificati internazionali color arancio per le partite di sementi, da … (nome o codice membro della stazione ISTA di analisi delle sementi)”,»;

vii)

il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Le partite di sementi sono corredate di un certificato internazionale ISTA color arancio per partite di sementi recante le informazioni relative alle condizioni di cui al punto 2.»


II Atti non legislativi

DECISIONI

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/36


DECISIONE (UE) 2018/1675 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2018

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2018/001 NL/Prestazione di servizi finanziari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

visto l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (2), in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oppure a causa di una nuova crisi finanziaria ed economica globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all’articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio (3).

(3)

Il 23 febbraio 2018 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 20 imprese operanti nel settore dei servizi finanziari nelle seguenti regioni: Frisia, Drenthe e Overijssel, nei Paesi Bassi. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come stabilito dall’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)

È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 1 192 500 EUR in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi.

(5)

Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l’importo di 1 192 500 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dal 2 ottobre 2018.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).


Rettifiche

12.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/38


Rettifica del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 15 settembre 2009 )

Pagina 8, articolo 13, paragrafo 4:

anziché:

«4.   A norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento VIS, la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS.»

leggasi:

«4.   A norma dell’articolo 9, punto 5), del regolamento VIS, la fotografia allegata a ogni domanda è inserita nel VIS.»

Pagina 11, articolo 19, paragrafo 2, secondo comma:

anziché:

«I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7 e dell’articolo 9, paragrafi 5 e 6, del regolamento VIS.»

leggasi:

«I dati sono inseriti nel VIS soltanto da personale consolare debitamente autorizzato a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 7 e dell’articolo 9, punti 5) e 6), del regolamento VIS.»


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