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Document L:2018:278:FULL
Official Journal of the European Union, L 278, 8 November 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 278, 8 novembre 2018
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 278, 8 novembre 2018
ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278 |
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
61° anno |
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|
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1658 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2018
relativo all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Côtes de Montravel» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Côtes de Montravel», presentata dalla Francia conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (2). |
(3) |
Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(4) |
La modifica del disciplinare dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Côtes de Montravel» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1659 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 alla luce dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (2) stabilisce le norme per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (3) ha introdotto nuovi criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino che riflettono lo stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche. Tali criteri devono essere applicati a decorrere dal 10 novembre 2018 alle domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese le domande pendenti. |
(3) |
Le domande di rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva presentate prima del 10 novembre 2018 e per le quali, a tale data, il comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non ha ancora votato un progetto di regolamento concernente il rinnovo o il non rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva dovrebbero essere considerate domande pendenti. |
(4) |
Per tali domande pendenti è possibile che le informazioni presentate dal richiedente non consentano di concludere la valutazione volta ad accertare se i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti o no e di concludere se i criteri di approvazione stabiliti in tali punti siano soddisfatti o no. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») dovrebbe pertanto poter chiedere informazioni supplementari al richiedente per concludere se i criteri di approvazione di cui a tali punti siano soddisfatti o no. Tali informazioni supplementari dovrebbero essere presentate entro un periodo di tempo stabilito dall'Autorità, che dovrebbe essere il più breve possibile per evitare ritardi ingiustificati della procedura di rinnovo e che dovrebbe essere basato sul tipo di informazioni da presentare. |
(5) |
Entro il termine concesso per fornire le informazioni supplementari, i candidati dovrebbero inoltre poter chiedere la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(6) |
Se, sulla base delle informazioni già disponibili, l'Autorità è stata in grado di concludere che la sostanza soddisfa i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino, i richiedenti dovrebbero poter presentare informazioni supplementari per quanto riguarda i criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 e/o poter presentare prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento sono soddisfatte. |
(7) |
Se l'Autorità chiede tali informazioni supplementari al richiedente, il termine previsto per la preparazione delle conclusioni dell'Autorità dovrebbe essere prorogato al fine di consentire che tali informazioni vengano prese in considerazione. |
(8) |
Nel chiedere informazioni supplementari al richiedente, l'Autorità dovrebbe tenere presente che la sperimentazione animale deve essere ridotta al minimo e che i test su animali vertebrati devono essere effettuati soltanto come strumento di ultima istanza, in conformità dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(9) |
Tenendo conto del fatto che i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 si applicano a decorrere dal 10 novembre 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile e si applichi a decorrere dal 10 novembre 2018. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 è così modificato:
1) |
dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 bis Ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (*1), per le domande presentate in conformità dell'articolo 1 prima del 10 novembre 2018 per le quali il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo non è stato presentato entro tale data, se le informazioni disponibili nei fascicoli supplementari non sono sufficienti per consentire allo Stato membro relatore di concludere la valutazione volta ad accertare se tali criteri di approvazione siano soddisfatti e, ove applicabile, se l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7, sia giustificata, lo Stato membro relatore specifica dettagliatamente nel progetto di rapporto valutativo per il rinnovo quali siano le informazioni supplementari necessarie per effettuare la valutazione in questione. (*1) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33)»;" |
2) |
dopo l'articolo 13, paragrafo 3, è inserito il seguente articolo: «3 bis Ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, per le domande presentate in conformità dell'articolo 1 prima del 10 novembre 2018 per le quali il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo è stato presentato ma la conclusione dell'Autorità non è ancora adottata a tale data, se le informazioni disponibili nel fascicolo non sono sufficienti per consentire all'Autorità di concludere la valutazione volta ad accertare se tali criteri di approvazione siano soddisfatti, l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri, chiede al richiedente le informazioni supplementari da presentare allo Stato membro relatore, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità sotto forma di un fascicolo supplementare aggiornato con le informazioni supplementari. L'Autorità, in consultazione con lo Stato membro relatore e con il richiedente, fissa un termine per la presentazione di dette informazioni. Tale termine è di almeno 3 mesi, non supera i 30 mesi ed è giustificato in relazione al tipo di informazioni che devono essere presentate. Entro tale termine fissato dall'Autorità, il richiedente può anche presentare, ove applicabile, prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. Se l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri, è in grado di concludere senza chiedere informazioni supplementari che i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui al punto 3.6.5 e/o al punto 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti, essa ne informa il richiedente. Entro 3 mesi da quando è stato informato dall'Autorità, il richiedente può presentare allo Stato membro relatore, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità informazioni supplementari relative ai criteri di approvazione di cui al punto 3.6.5 e/o al punto 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, e/o prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento sono soddisfatte. Se si applica il primo o il terzo comma, il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato del termine fissato per la presentazione delle informazioni supplementari. Se non sono presentate informazioni supplementari in conformità del primo, del secondo o del terzo comma entro il termine fissato per la loro presentazione, l'Autorità informa senza indugio il richiedente, lo Stato membro relatore, la Commissione e gli altri Stati membri e conclude la valutazione sulla base delle informazioni disponibili. Se sono presentate informazioni supplementari in conformità del primo, del secondo o del terzo comma entro il termine fissato per la loro presentazione, lo Stato membro relatore, entro 90 giorni dal ricevimento di tali informazioni, valuta le informazioni ricevute e trasmette la sua valutazione all'Autorità sotto forma di progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo. L'Autorità effettua una consultazione sul progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo con tutti gli Stati membri e con il richiedente in conformità dell'articolo 12. L'Autorità adotta la conclusione di cui al paragrafo 1 entro 120 giorni dal ricevimento del progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo, utilizzando gli orientamenti per l'identificazione degli interferenti endocrini disponibili al momento della presentazione del fascicolo supplementare aggiornato di cui al primo comma.»; |
3) |
all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Le informazioni presentate dal richiedente senza essere state richieste, o presentate dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione in conformità al paragrafo 3, primo comma, o in conformità del paragrafo 3 bis, primo o terzo comma, del presente articolo, non sono prese in considerazione, a meno che non siano presentate in conformità dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.»; |
4) |
dopo l'articolo 14, paragrafo 1, è inserito il seguente articolo: «1 bis Ai fini della valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.5 e 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, per le domande per le quali la conclusione dell'Autorità è adottata prima del 10 novembre 2018 e se a tale data il comitato di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non ha ancora votato un progetto di regolamento concernente il rinnovo o il non rinnovo dell'approvazione di tale sostanza attiva, la Commissione può ritenere che tali informazioni supplementari siano necessarie per valutare se tali criteri di approvazione siano soddisfatti. In tali casi la Commissione chiede che l'Autorità rivaluti entro un periodo di tempo ragionevole le informazioni disponibili e informa il richiedente di tale richiesta. Se richiesto dalla Commissione in conformità del primo comma, l'Autorità, in consultazione con lo Stato membro relatore, può decidere se siano necessarie informazioni supplementari e chiedere al richiedente di presentare tali informazioni allo Stato membro relatore, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità sotto forma di un fascicolo supplementare aggiornato con le informazioni supplementari. L'Autorità, in consultazione con lo Stato membro relatore e con il richiedente, fissa un termine per la presentazione di dette informazioni. Tale termine è di almeno 3 mesi, non supera i 30 mesi ed è giustificato in relazione al tipo di informazioni che devono essere presentate. Entro tale termine fissato dall'Autorità, il richiedente può anche presentare, ove applicabile, prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. Se l'Autorità, in consultazione con gli Stati membri, è in grado di concludere senza chiedere informazioni supplementari che i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino di cui al punto 3.6.5 e/o al punto 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti, essa ne informa il richiedente. Entro 3 mesi da quando è stato informato dall'Autorità, il richiedente può presentare allo Stato membro relatore, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità informazioni supplementari relative ai criteri di approvazione di cui al punto 3.6.5 e/o al punto 3.8.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, e/o prove documentali da cui risulti che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento sono soddisfatte. Lo Stato membro relatore, entro 90 giorni dal ricevimento delle informazioni supplementari, valuta le informazioni ricevute e trasmette la sua valutazione all'Autorità sotto forma di un progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo. L'Autorità effettua una consultazione sul progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo con tutti gli Stati membri e con il richiedente in conformità dell'articolo 12. L'Autorità adotta un addendum alla conclusione di cui al paragrafo 1 entro 120 giorni dal ricevimento del progetto riveduto di rapporto valutativo per il rinnovo, utilizzando gli orientamenti per l'identificazione degli interferenti endocrini disponibili al momento della presentazione del fascicolo supplementare di cui al secondo comma. Se non sono presentate informazioni supplementari in conformità del secondo, del terzo o del quarto comma entro il termine fissato per la loro presentazione, l'Autorità informa senza indugio il richiedente, lo Stato membro relatore, la Commissione, gli altri Stati membri e conclude la valutazione sulla base delle informazioni disponibili entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di cui al secondo o quarto comma. Le informazioni presentate dal richiedente senza essere state richieste, o presentate dopo la scadenza del termine fissato per la loro presentazione in conformità del presente articolo, secondo o quarto comma, non sono prese in considerazione, a meno che non siano presentate in conformità dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1107/2009.» |
Articolo 2
Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 introdotte dall'articolo 1 del presente regolamento si applicano in aggiunta alle altre disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 novembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(3) Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33).
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1660 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2018
che impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare le opportune misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente, quando sia manifesto che gli alimenti e i mangimi in questione possono comportare un grave rischio per la salute umana e la salute degli animali e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. Tali misure urgenti dell'Unione possono consistere nell'imposizione di condizioni particolari per l'importazione dei prodotti in questione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 669/2009 (3) della Commissione prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I di detto regolamento. Le foglie di vite originarie della Turchia e la pitahaya (frutto del dragone) del Vietnam sono comprese in tale allegato e sono quindi soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali. |
(3) |
I risultati dei controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni di audit della Commissione, le relazioni trasmesse da paesi terzi e gli scambi d'informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare indicano il persistere di numerosi casi di non conformità delle foglie di vite originarie della Turchia ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Neppure in seguito all'aumento della frequenza dei controlli alle frontiere dell'Unione è stato possibile constatare un miglioramento della situazione. |
(4) |
I risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 indicano un'elevata frequenza di casi di non conformità della pitahaya (frutto del dragone) originaria del Vietnam ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005. Un audit effettuato in Vietnam dalla Commissione nel marzo 2017 al fine di valutare i controlli sugli antiparassitari negli alimenti di origine vegetale destinati all'esportazione nell'Unione europea ha constatato che non esiste alcun sistema ufficiale efficace di controllo antiparassitario per gli alimenti esportati nell'Unione e che le autorità non sono in grado di assicurare la conformità dei prodotti vietnamiti ai livelli massimi di residui di antiparassitari. |
(5) |
Ciò dimostra che le importazioni di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam possono comportare un grave rischio per la salute e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato con le misure attualmente in vigore. È pertanto necessario stabilire condizioni particolari per l'importazione di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam. |
(6) |
Le foglie di curry originarie dell'India sono attualmente soggette a condizioni particolari per l'importazione, stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione (5). Le condizioni particolari per l'importazione di tale prodotto dovrebbero essere mantenute, visti i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014, che indicano il persistere di numerosi casi di non conformità. |
(7) |
È pertanto opportuno esigere che le foglie di curry originarie dell'India, le foglie di vite della Turchia e la pitahaya (frutto del dragone) del Vietnam siano sottoposte, prima dell'esportazione nell'Unione, a controlli ufficiali comprendenti campionamenti e analisi, in modo da garantire che tali prodotti soddisfino ai relativi requisiti di legge. Tutte le partite di tali prodotti dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati sottoposti a un campionamento in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione (6). |
(8) |
Al fine di garantire un'organizzazione efficiente e un certo grado di uniformità a livello dell'Unione dei controlli all'importazione per quanto riguarda la presenza di residui di antiparassitari nelle e sulle foglie di curry originarie dell'India, sulle foglie di vite della Turchia e sulla pitahaya (frutto del dragone) del Vietnam, è opportuno prevedere nel presente regolamento procedure di controllo almeno equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 669/2009. |
(9) |
Per tenere conto della natura specifica della non conformità ai requisiti documentali, è opportuno stabilire norme sulle azioni da intraprendere qualora la partita non sia accompagnata dai risultati dei campionamenti e delle analisi e dal certificato sanitario o qualora tali risultati o tale certificato sanitario non siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. |
(10) |
Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che le autorità competenti notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i respingimenti alla frontiera. Per quanto riguarda gli antiparassitari, è opportuno precisare che nei casi in cui le autorità competenti respingono una partita di alimenti indicati nell'elenco del presente regolamento, tale notifica dovrebbe essere effettuata se non è stato rispettato un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, a prescindere dal fatto che sia stata superata o meno la dose acuta di riferimento. |
(11) |
Al fine di raccogliere dati per una continua valutazione dei rischi in relazione ai prodotti oggetto del presente regolamento e di adeguare, ove necessario, le misure esistenti, è opportuno esigere che gli Stati membri presentino alla Commissione due volte all'anno una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali eseguiti a norma del presente regolamento. Alcuni Stati membri registrano su base volontaria il documento comune di entrata relativo ad alcuni mangimi e alimenti di origine non animale nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), istituito dalle decisioni della Commissione 2003/24/CE (7) e 2004/292/CE (8), e forniscono così alla Commissione informazioni sul numero di partite importate e sui risultati dei controlli previsti dal presente regolamento. Detto obbligo di informazione dovrebbe quindi essere considerato soddisfatto se gli Stati membri registrano in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati in conformità al presente regolamento. |
(12) |
È opportuno riesaminare le misure previste nel presente regolamento entro il 31 ottobre 2019 al fine di valutare se siano ancora necessarie. |
(13) |
Per organizzare i controlli ufficiali conformemente al presente regolamento dovrebbero essere disponibili risorse finanziarie adeguate. I costi derivanti da tali controlli ufficiali dovrebbero quindi essere sostenuti dagli operatori del settore alimentare responsabili delle partite. |
(14) |
Per motivi di trasparenza e coerenza delle norme applicabili, il presente regolamento dovrebbe stabilire tutte le condizioni specifiche che disciplinano l'importazione di foglie di curry dall'India, di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam per quanto riguarda la presenza di residui di antiparassitari. Le voci relative alle foglie di vite originarie della Turchia e alla pitahaya (frutto del dragone) originaria del Vietnam dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, mentre il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 relativo alle foglie di curry originarie dell'India dovrebbe essere abrogato. |
(15) |
Al fine di concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'8 dicembre 2018. Nell'interesse della certezza del diritto è opportuno prevedere che gli Stati membri autorizzino per un periodo transitorio l'importazione di partite di foglie di vite dalla Turchia, di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam e di foglie di curry dall'India, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018, a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 669/2009 in vigore al 7 dicembre 2018 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014. |
(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I.
Esso si applica anche agli alimenti composti contenenti qualsiasi alimento elencato nell'allegato I in una quantità superiore al 20 %.
2. Il presente regolamento non si applica alle partite di alimenti destinate a un privato per il solo uso e consumo personale. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.
Si applicano inoltre le definizioni di «documento comune di entrata» e «punto di entrata designato» di cui all'articolo 3, rispettivamente lettera a) e lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009.
Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende una partita quale definita nella direttiva 2002/63/CE.
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.
Articolo 3
Importazione nell'Unione
Le partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento.
Tali partite possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato.
Articolo 4
Risultati dei campionamenti e delle analisi
1. Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere accompagnata dai risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine indicato nell'allegato I o del paese terzo dal quale la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine, per accertare la conformità alla legislazione dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.
2. Il campionamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE.
3. Le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.
Articolo 5
Certificato sanitario
1. Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere accompagnata dalla versione originale di un certificato sanitario, in conformità al modello riportato all'allegato II.
2. Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato dall'autorità competente del paese di origine o del paese dal quale la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.
3. Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4. Il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita alla quale esso si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia.
5. Il certificato sanitario è valido solo per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio.
6. Il certificato sanitario originale è presentato all'autorità competente del punto di entrata designato e da questa conservato.
Articolo 6
Identificazione
Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è identificata da un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione indicato sui risultati dei campionamenti e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.
Articolo 7
Notifica previa delle partite
1. Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano con anticipo alle autorità competenti al punto di entrata designato la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché la natura della partita.
2. Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti completano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest'ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.
3. Nel compilare il DCE conformemente al presente regolamento, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE riportate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.
Articolo 8
Controlli ufficiali
1. Le autorità competenti al punto di entrata designato eseguono controlli documentali in relazione a ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di accertare la conformità ai requisiti stabiliti agli articoli 4 e 5.
2. Gli Stati membri eseguono controlli di identità e fisici delle partite, comprendenti campionamenti e analisi, in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, e agli articoli 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, con la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.
3. Al termine dei controlli, le autorità competenti:
a) |
compilano le voci pertinenti della parte II del DCE; |
b) |
allegano al DCE i risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo; |
c) |
forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento del DCE; |
d) |
timbrano e firmano l'originale del DCE; |
e) |
preparano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato. |
4. Le autorità competenti al punto di entrata designato rilasciano all'operatore responsabile della partita una copia autenticata del certificato sanitario o, nel caso di una partita frazionata, più copie di tale certificato, ognuna autenticata individualmente.
5. Durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica la partita è accompagnata dal DCE originale.
Articolo 9
Frazionamento di una partita
1. Il frazionamento di una partita non è ammesso finché non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.
2. Nel caso di un successivo frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.
Articolo 10
Immissione in libera pratica
L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'espletamento di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono la partita in libera pratica solo se nella casella II.14 del DCE è indicata una decisione favorevole dell'autorità competente e se il DCE è firmato nella casella II.21.
Articolo 11
Non conformità
1. Se i controlli ufficiali eseguiti in conformità all'articolo 8 accertano la non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, ivi incluso il presente regolamento, l'autorità competente compila la parte III del DCE e vengono adottate misure in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.
2. Se una partita non è accompagnata sia dai risultati dei campionamenti e delle analisi di cui all'articolo 4 sia dal certificato sanitario di cui all'articolo 5 oppure se tali risultati o tale certificato sanitario non sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, la partita non può essere importata nell'Unione ed è rispedita al di fuori dell'Unione o distrutta.
3. Se l'autorità competente al punto di entrata designato non permette l'introduzione di una partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a causa della non conformità a un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale respingimento alla frontiera in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.
Articolo 12
Relazioni
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione due volte all'anno, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite di alimenti a norma del presente regolamento.
La relazione contiene le seguenti informazioni:
a) |
il numero di partite importate; |
b) |
il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi; |
c) |
i risultati dei controlli previsti all'articolo 8, paragrafo 2. |
2. Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti se gli Stati membri registrano in TRACES i DCE rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità al presente regolamento.
Articolo 13
Riesame
Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 ottobre 2019.
Articolo 14
Spese
Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, compresi i campionamenti, le analisi, l'immagazzinamento e qualsiasi misura adottata in seguito a una non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare responsabili della partita.
Articolo 15
Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009
L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:
a) |
fra le voci per la Turchia è soppressa la voce relativa alle «Foglie di vite»; |
b) |
fra le voci per il Vietnam è soppressa la voce relativa alla «Pitahaya (frutto del dragone)». |
Articolo 16
Abrogazione
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 è abrogato.
Articolo 17
Misure transitorie
Per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di curry originarie dell'India, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018 a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014.
Per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di vite originarie della Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) originaria del Vietnam, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018 a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2009 in vigore il 7 dicembre 2018.
Articolo 18
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).
(4) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 20).
(6) Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).
(7) Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).
(8) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).
ALLEGATO I
Alimenti di origine non animale soggetti a condizioni particolari riguardanti l'importazione nell'Unione europea
Alimenti (uso previsto) |
Codice NC (1) |
Suddivisione TARIC |
Paese di origine |
Rischio |
Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) all'importazione |
Pitahaya (frutto del dragone) (Alimenti - freschi o refrigerati) |
ex 0810 90 20 |
10 |
Vietnam (VN) |
Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale) (2) e residui di ditiocarbammati (3) (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb (3), mancozeb (3), metiram (3), propineb (3), tiram (3) e ziram (3), fentoato (2) e quinalfos (2)). |
10 |
Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii) (Alimenti - freschi, refrigerati, congelati o essiccati) |
ex 1211 90 86 |
10 |
India (IN) |
Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale (2) e residui di acefato (2)). |
20 |
Foglie di vite (Alimenti) |
ex 2008 99 99 |
11 , 19 |
Turchia (TR) |
Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale) (2) e residui di ditiocarbammati (3) (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb (3), mancozeb (3), metiram (3), propineb (3), tiram (3) e ziram (3) e metrafenone (2)). |
20 |
(1) Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».
(2) Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS.
(3) Residui di antiparassitari analizzati con metodi monoresiduo.
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1661 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003. |
(2) |
Il 2 novembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa:
«76. |
MAYSAN SUGAR STATE ENTERPRISE. Indirizzi: a) P.O. Box 9, Amara, Maysan, Iraq; b) P.O. Box 3028, Maysan, Iraq.» |
DECISIONI
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/18 |
DECISIONE (PESC) 2018/1662 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 25 ottobre 2018
che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2018)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,
vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi della decisione 2014/486/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad adottare le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina («EUAM Ucraina»), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione. |
(2) |
Il 7 gennaio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/49 (2), con cui ha nominato il sig. Kęstutis LANČINSKAS capo della missione EUAM Ucraina dal 1o febbraio 2016 al 31 gennaio 2017. |
(3) |
Il 10 gennaio 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/113 (3), con cui ha prorogato il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1o febbraio 2017 al 30 novembre 2017. |
(4) |
Il 10 novembre 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/2106 (4), con cui ha prorogato il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1o dicembre 2017 al 30 novembre 2018. |
(5) |
L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina dal 1o dicembre 2018 al 31 maggio 2019, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il mandato del sig. Kęstutis LANČINSKAS quale capo della missione EUAM Ucraina è prorogato fino al 31 maggio 2019.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2018
Per il comitato politico e di sicurezza
La presidente
S. FROM-EMMESBERGER
(1) GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42.
(2) Decisione (PESC) 2016/49 del Comitato politico e di sicurezza, del 7 gennaio 2016, relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2016) (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 47).
(3) Decisione (PESC) 2017/113 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2017, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM UCRAINA/1/2017) (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 48).
(4) Decisione (PESC) 2017/2106 del Comitato politico e di sicurezza, del 10 novembre 2017, che proroga il mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (EUAM Ucraina/2/2017) (GU L 303 del 18.11.2017, pag. 10).
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/20 |
DECISIONE (UE) 2018/1663 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna e Commissione centrale per la navigazione sul Reno sull'adozione di norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione») è entrata in vigore il 14 aprile 1967. |
(2) |
A norma dell'articolo 46 della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) può adottare risoluzioni vincolanti per i suoi membri. |
(3) |
Il Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) è stato istituito il 3 giugno 2015 nell'ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell'informazione e l'equipaggio. |
(4) |
Il CESNI adotterà norme relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna nella sua riunione dell'8 novembre 2018. È probabile che la sessione plenaria della CCNR adotti una risoluzione che iscriverà tali norme nel regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno. |
(5) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di CESNI e di CCNR, poiché le norme relative alle qualifiche professionali incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), e avranno effetti giuridici in forza delle norme che disciplinano la CCNR nell'adozione di suddette norme. |
(6) |
È importante che i requisiti tecnici relativi ai membri dell'equipaggio siano il più possibile armonizzati nell'ambito di diversi regimi giuridici in Europa per facilitare la mobilità, garantire la sicurezza della navigazione e garantire la protezione della vita umana e dell'ambiente. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero essere autorizzati a sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell'Unione. |
(7) |
Le norme elaborate dal CESNI relative alle qualifiche professionali prevedono norme minime europee armonizzate e includono norme relative alle competenze, agli esami pratici, all'idoneità medica e all'omologazione dei simulatori. |
(8) |
Con effetto dal 18 gennaio 2022, l'articolo 32 della direttiva (UE) 2017/2397fa riferimento direttamente alle norme relative alle qualifiche professionali considerandole come le norme previste dal CESNI. Alla Commissione è conferito il potere di inserire il testo integrale di tali norme in atti delegati, fare o aggiornare i pertinenti riferimenti e fissare la data di applicazione. |
(9) |
È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del CESNI e della CCNR, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) l'8 novembre 2018 di acconsentire all'adozione di norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (riferimentida cesni (18)_29 a cesni (18)_42)].
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione della sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) nella quale si decide in merito alle norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (riferimenti da cesni (18)_29 a cesni (18)_42), è di sostenere tutte le proposte che allineano le prescrizioni del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno con le norme europee relative alle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna.
Articolo 2
1. La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CESNI in modo congiunto.
2. La posizione dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è espressa dagli Stati membri che sono membri del CCNR in modo congiunto.
Articolo 3
Modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/22 |
DECISIONE (UE) 2018/1664 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali, per quanto riguarda i revisori esterni della Lietuvos Bankas
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,
vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 ottobre 2018, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas (BCE/2018/23) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo della BCE ed accettati dal Consiglio dell'Unione europea. |
(2) |
Il mandato del revisore esterno della Lietuvos bankas è terminato con l'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2017. |
(3) |
Con raccomandazione del 18 maggio 2018 (BCE/2018/15) (2), la BCE ha raccomandato la nomina di UAB Deloitte Lietuva quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021. UAB Deloitte Lietuva non ha accettato la nomina. È pertanto necessario nominare un revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021. |
(4) |
Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di UAB Ernst & Young Baltic quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 19 è sostituito dal seguente:
«19. Si accetta la nomina di UAB Ernst & Young Baltic quale revisore esterno della Lietuvos bankas per gli esercizi finanziari dal 2018 al 2021.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Articolo 3
La Banca centrale europea è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) GU C 370 del 12.10.2018, pag. 1.
(2) Raccomandazione della Banca centrale europea, del 18 maggio 2018, al Consiglio dell'Unione europea sui revisori esterni della Lietuvos bankas (BCE/2018/15) (GU C 181 del 28.5.2018, pag. 1).
(3) Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69).
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/23 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1665 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Granducato di Lussemburgo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta del governo lussemburghese,
visto il parere della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 settembre 2015 e il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 (1) e (UE, Euratom) 2015/1790 (2), relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020. |
(2) |
Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Christophe HANSEN, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Claudine OTTO, Conseiller en affaires européennes, avis et affaires juridiques à la Chambre de Commerce, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).
(2) Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).
8.11.2018 |
IT |
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L 278/24 |
DECISIONE (UE) 2018/1666 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
relativa alla nomina di due membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo portoghese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. |
(2) |
Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. António BRAGANÇA FERNANDES e del sig. Luís GOMES. |
(3) |
Cinque seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Francisco LOPES, della sig.ra Isaura MORAIS, del sig. Américo PEREIRA, del sig. António PEREIRA e del sig. Aníbal REIS COSTA. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
a) |
quali membri:
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
8.11.2018 |
IT |
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L 278/25 |
DECISIONE (UE) 2018/1667 DEL CONSIGLIO
del 6 novembre 2018
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,
vista la proposta del governo neerlandese,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) e (UE) 2015/994 (3), relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'11 luglio 2017, con decisione (UE) 2017/1335 del Consiglio (4), la sig.ra Ingrid VAN ENGELSHOVEN è stata sostituita dalla sig.ra Saskia BRUINES in qualità di supplente. |
(2) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Saskia BRUINES. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:
— |
sig. R.J. (Robert) VAN ASTEN, Wethouder (alderman: member of the executive council) of the municipality 's-Gravenhage. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).
(2) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).
(3) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).
(4) Decisione (UE) 2017/1335 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 46).
8.11.2018 |
IT |
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L 278/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1668 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2018
che modifica l'allegato I della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti d'America nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano
[notificata con il numero C(2018) 7207]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 dispone che i prodotti di origine animale siano importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che nel compilare e aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei risultati dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi. Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dispone che i paesi terzi figurino in tale elenco soltanto se le loro autorità competenti forniscono garanzie adeguate per quanto concerne la conformità o l'equivalenza alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute degli animali. |
(3) |
La decisione 2006/766/CE della Commissione (3) elenca i paesi terzi e i territori che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che i prodotti di cui alla decisione 2006/766/CE rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori e possono di conseguenza essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato I della suddetta decisione contiene un elenco dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da determinati paesi terzi. |
(4) |
I controlli più recenti dell'Unione negli Stati Uniti d'America per valutare il sistema di controllo attualmente utilizzato nella produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione hanno avuto luogo nel 2015. Tali controlli, insieme alle assicurazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America, indicano che le condizioni di produzione dei molluschi bivalvi applicabili negli Stati di Massachusetts e Washington offrono garanzie equivalenti a quelle previste nella legislazione dell'Unione pertinente. Di conseguenza dovrebbero essere consentite le importazioni provenienti dagli Stati di Massachusetts e Washington negli Stati Uniti d'America di molluschi bivalvi, tunicati, echinodermi e gasteropodi marini. La Commissione stabilirà le condizioni specifiche per l'esportazione di tali prodotti in un certificato sanitario. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I della decisione 2006/766/CE, la voce relativa agli Stati Uniti d'America è sostituita dalla seguente:
«US |
Stati Uniti d'America |
Stati di Massachusetts e Washington» |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.
(2) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).
8.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/28 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1669 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2018
che abroga la decisione 2006/80/CE che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali
[notificata con il numero C(2018) 2167]
(I testi in lingua ceca, francese, italiana, portoghese, slovacca e slovena sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/71/CE stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini. |
(2) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/71/CE gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono gli animali contemplati da detta direttiva e sono situate sul suo territorio. |
(3) |
Gli Stati membri possono essere autorizzati, in conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE, ad escludere dall'elenco delle aziende di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva le persone fisiche che detengono un unico suino destinato all'uso o al consumo personale, purché tale animale sia sottoposto, prima di ogni spostamento, ai controlli stabiliti in detta direttiva. |
(4) |
La decisione 2006/80/CE della Commissione (2) autorizza la Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia ad applicare la deroga ora prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino. La Repubblica ceca, la Francia, l'Italia, il Portogallo, la Slovenia e la Slovacchia hanno confermato di non applicare più la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE nei confronti delle aziende con un unico suino. |
(5) |
È pertanto opportuno abrogare la decisione 2006/80/CE. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/80/CE è abrogata.
Articolo 2
La Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2018
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31.
(2) Decisione 2006/80/CE della Commissione, del 1o febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50).