EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2018:177:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 177, 13 luglio 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 177

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

61° anno
13 luglio 2018


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia ( 1)

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/991 della Commissione, del 12 luglio 2018, che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ( 1)

9

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2018/992 del comitato politico e di sicurezza, dell'11 luglio 2018, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018)

12

 

*

Decisione (UE) 2018/993 della Commissione, dell'11 luglio 2018, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio [notificata con il numero C(2018) 4312]  ( 1)

14

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

13.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/990 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2018

che modifica e integra il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) semplici, trasparenti e standardizzate (STS), i requisiti per le attività ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita e le metodologie di valutazione della qualità creditizia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 7, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 consente ai fondi comuni monetari (FCM) di investire in cartolarizzazioni o commercial paper garantite da attività (ABCP). Esiste uno specifico incentivo a investire in cartolarizzazioni o ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS). Poiché il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) contiene già requisiti per le cartolarizzazioni e le ABCP semplici, trasparenti e standardizzate, è necessaria una modifica del regolamento (UE) 2017/1131 per rinviare alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402 che contengono tali requisiti.

(2)

Le operazioni di acquisto con patto di rivendita consentono agli FCM di attuare la loro strategia di investimento e conseguirne gli obiettivi secondo quanto disposto dal regolamento (UE) 2017/1131. Tale regolamento prescrive che la controparte di un'operazione di acquisto con patto di rivendita sia meritevole di credito e che le attività ricevute come garanzia presentino una liquidità e una qualità sufficienti da consentire agli FCM di conseguire i loro obiettivi e di adempiere i loro obblighi, nel caso in cui fosse necessario liquidare tali attività. I contratti standard utilizzati per operazioni di acquisto con patto di rivendita possono contribuire a conseguire l'obiettivo di gestire il rischio di controparte. Tuttavia, alcune clausole possono rendere le attività sottostanti operazioni di acquisto con patto di rivendita non disponibili ai gestori di FCM e, di conseguenza, illiquide. È pertanto necessario assicurare che i gestori di FCM possano disporre di tali attività in caso di inadempimento o in caso di cessazione anticipata di operazioni di acquisto con patto di rivendita e che la controparte non limiti la vendita delle attività imponendo l'obbligo di preavviso o di approvazione preliminare.

(3)

I gestori di FCM non dovrebbero essere obbligati ad applicare una specifica rettifica al valore di un'attività — un coefficiente di scarto (haircut) — se la controparte di un'operazione di acquisto con patto di rivendita è soggetta a norme prudenziali ai sensi del diritto dell'Unione. Per assicurare che la garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita sia qualitativamente solida, i gestori di FCM applicano requisiti aggiuntivi quando la controparte di un'operazione non è disciplinata dal diritto dell'Unione o non è riconosciuta come equivalente. Al fine di garantire la coerenza nel diritto dell'Unione, i requisiti minimi per i coefficienti di scarto (haircut) dovrebbero essere uguali ai corrispondenti requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

I gestori di FCM dovrebbero poter applicare un coefficiente di scarto (haircut) maggiore rispetto a quello minimo previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, qualora lo ritengano necessario per assicurare che le garanzie ricevute nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita siano sufficientemente liquide, se le condizioni del mercato lo richiedono. Essi dovrebbero anche monitorare e rivedere il valore del coefficiente di scarto (haircut) prescritto al fine di assicurare un adeguato livello di liquidità, in particolare quando il valore del coefficiente di scarto (haircut) stabilito conformemente all'articolo 224, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 viene riveduto o la durata residua delle attività o altri fattori connessi alla redditività della controparte sono cambiati.

(5)

Le metodologie di valutazione della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, dovrebbero essere abbastanza prudenti da garantire che tutti i criteri qualitativi e quantitativi a sostegno delle valutazioni della qualità creditizia siano affidabili e adeguati per una corretta valutazione della qualità creditizia degli strumenti ammissibili per gli investimenti. Inoltre, è opportuno garantire che i fattori macroeconomici e microeconomici che i gestori di FCM prendono in considerazione in una valutazione della qualità creditizia siano pertinenti al fine di determinare la qualità creditizia di un emittente o di uno strumento ammissibile per gli investimenti.

(6)

Per garantire che gli strumenti nei quali intendono investire siano di qualità sufficiente, i gestori di FCM dovrebbero effettuare una valutazione della qualità creditizia ogniqualvolta intendano effettuare un investimento. Per evitare l'elusione del requisito di cui al regolamento (UE) 2017/1131 secondo il quale i gestori di FCM investono soltanto in strumenti che hanno ricevuto una valutazione favorevole della qualità creditizia, i gestori di FCM dovrebbero definire chiaramente, nell'ambito della loro metodologia in materia di qualità creditizia, prima di procedere all'effettiva valutazione, i criteri per determinare una valutazione favorevole degli strumenti ammissibili per gli investimenti degli FCM.

(7)

La metodologia e i criteri utilizzati per le valutazioni della qualità creditizia dovrebbero essere coerenti, tranne nei casi in cui sussista una ragione oggettiva per discostarsi dalla metodologia o dai criteri. I criteri e la metodologia dovrebbero essere elaborati per un uso ricorrente e non unicamente per un caso specifico in un determinato momento. L'uso coerente dei criteri e della metodologia dovrebbe facilitare il monitoraggio della valutazione della qualità creditizia.

(8)

Al fine di garantire la corretta quantificazione del rischio di credito dell'emittente e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, come prescritto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131, i gestori di FCM dovrebbero avvalersi dei pertinenti criteri quantitativi che sono disponibili sul mercato. Tuttavia, ai gestori di FCM non dovrebbe essere impedito di utilizzare fattori aggiuntivi, se pertinenti.

(9)

La valutazione della qualità creditizia dell'emittente è una delle valutazioni più importanti da effettuare, in quanto fornisce il primo livello di garanzia della qualità delle attività. Nella misura del possibile, i gestori di FCM dovrebbero pertanto tener conto di tutti i fattori che sono pertinenti ai fini della valutazione dei criteri qualitativi e quantitativi relativi al rischio di credito per l'emittente di uno strumento.

(10)

In circostanze eccezionali, in particolare in condizioni di stress del mercato, i gestori di FCM dovrebbero poter prendere decisioni di investimento che si discostano dal risultato della valutazione della qualità creditizia, se tali decisioni di investimento sono nell'interesse degli investitori, a condizione che esse siano giustificate e adeguatamente documentate.

(11)

Poiché la qualità degli strumenti può variare nel tempo, la valutazione della qualità creditizia non dovrebbe essere una valutazione una tantum, ma dovrebbe essere effettuata in modo costante. Inoltre essa dovrebbe essere riveduta, in particolare, qualora si verifichi, nell'ambiente macroeconomico o microeconomico, un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131, che può ripercuotersi sulla valutazione esistente della qualità creditizia dello strumento.

(12)

I gestori di FCM non dovrebbero fare eccessivo affidamento meccanico ai rating del credito esterni. Il declassamento, da parte di un'agenzia di rating del credito, del rating di credito o della prospettiva di rating di un emittente o di uno strumento dovrebbe pertanto essere considerato un cambiamento sostanziale soltanto se è stato valutato e soppesato con altri criteri. Per questo motivo, i gestori dovrebbero essere comunque tenuti a effettuare la loro valutazione, anche in caso di declassamento.

(13)

La garanzia offerta nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita dovrebbe essere qualitativamente solida e non presentare un'elevata correlazione con le prestazioni della controparte. La valutazione della qualità creditizia della garanzia dovrebbe pertanto essere favorevole. Poiché non vi è motivo di distinguere tra le valutazioni che i gestori di FCM effettuano al momento di investire direttamente in attività ammissibili e la valutazione che essi effettuano quando ricevono un'attività come garanzia, la valutazione della qualità creditizia dovrebbe essere basata sugli stessi criteri in entrambi i casi.

(14)

Il regolamento (UE) 2017/1131 conferisce alla Commissione tre deleghe di potere per precisare e modificare alcune disposizioni del medesimo regolamento. Tali deleghe hanno tutte l'obiettivo di assicurare che gli FCM siano investiti in attività ammissibili adeguate. Per garantire la coerenza e la conformità di tali requisiti e offrire una visione d'insieme a coloro che devono rispettarli e un punto di accesso unico ai requisiti stessi, questi ultimi dovrebbero essere contenuti in un unico regolamento.

(15)

La data di applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe essere allineata alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131, al fine di garantire che tutte le norme e i requisiti si applichino agli FCM a decorrere dalla stessa data. La data di applicazione della disposizione di modifica che rinvia ai criteri per le cartolarizzazioni e le ABCP semplici, trasparenti e standardizzate (STS) dovrebbe corrispondere alla data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

CRITERI PER STABILIRE UNA CARTOLARIZZAZIONE O UNA COMMERCIAL PAPER GARANTITA DA ATTIVITÀ (ABCP) SEMPLICE, TRASPARENTE E STANDARDIZZATA (STS)

[Articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131]

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2017/1131

All'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS), determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o una ABCP STS, determinata secondo i criteri e le condizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del medesimo regolamento.

CAPITOLO 2

REQUISITI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DI QUALITÀ CREDITIZIA PER LE ATTIVITÀ RICEVUTE NEL QUADRO DI OPERAZIONI DI ACQUISTO CON PATTO DI RIVENDITA

[Articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131]

Articolo 2

Requisiti quantitativi e qualitativi di liquidità per le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131

1.   Le operazioni di acquisto con patto di rivendita di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 sono conformi alle norme di mercato esistenti e i loro termini e condizioni consentono ai gestori di FCM di far valere pienamente i loro diritti in caso di inadempimento della controparte di tali contratti o di loro cessazione anticipata, nonché conferisce ai gestori di FCM il diritto incondizionato di vendere qualsiasi attività ricevuta come garanzia.

2.   Alle attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 si applica un coefficiente di scarto (haircut) pari alla rettifica per volatilità di cui alle tabelle 1 e 2 dell'articolo 224, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 per una determinata vita residua, rispetto a un periodo di liquidazione di cinque giorni e alla valutazione più elevata in termini di classe di merito di credito.

3.   Ove necessario, i gestori di FCM applicano un coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo oltre a quello di cui al paragrafo 2. Per valutare la necessità di tale coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo, essi prendono in considerazione tutti i seguenti fattori:

a)

la valutazione della qualità creditizia della controparte dell'operazione di acquisto con patto di rivendita;

b)

il periodo con rischio di margine (margin period of risk), quale definito all'articolo 272, punto 9, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c)

la valutazione della qualità creditizia dell'emittente o dell'attività che è utilizzata come garanzia;

d)

la durata residua delle attività utilizzate come garanzia;

e)

la volatilità del prezzo delle attività utilizzate come garanzia.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i gestori di FCM si dotano di una chiara politica in materia di coefficienti di scarto (haircut) adattata per ciascuna attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131 ricevuta come garanzia. Tale politica è documentata e motiva ciascuna decisione di applicare uno specifico coefficiente di scarto (haircut) al valore di un'attività.

5.   I gestori di FCM rivedono con cadenza regolare il coefficiente di scarto (haircut) di cui al paragrafo 2, tenendo conto delle variazioni della vita residua delle attività utilizzate come garanzia. Essi rivedono anche il coefficiente di scarto (haircut) aggiuntivo di cui al paragrafo 3, ogniqualvolta vi sia una variazione dei fattori di cui al medesimo paragrafo.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se la controparte dell'operazione di acquisto con patto di rivendita è uno dei seguenti soggetti:

a)

un ente creditizio sottoposto a vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), o un ente creditizio autorizzato in un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione;

b)

un'impresa di investimento sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o un'impresa di investimento di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione;

c)

un'impresa di assicurazione sottoposta a vigilanza ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o un'impresa di assicurazione di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali siano equivalenti a quelli applicati nell'Unione;

d)

una controparte centrale autorizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

e)

la Banca centrale europea;

f)

una banca centrale nazionale;

g)

la banca centrale di un paese terzo, a condizione che i requisiti di vigilanza e regolamentazione prudenziali applicati in tale paese siano stati riconosciuti equivalenti a quelli applicati nell'Unione, in conformità dell'articolo 114, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013.

CAPITOLO 3

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ CREDITIZIA

[Articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1131]

Articolo 3

Criteri per convalidare le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131

1.   I gestori di FCM convalidano le metodologie di valutazione della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131, a condizione che esse soddisfino tutti i seguenti criteri:

a)

le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono applicate in modo sistematico nei confronti dei diversi emittenti e strumenti;

b)

le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono suffragate da un numero sufficiente di criteri qualitativi e quantitativi pertinenti;

c)

gli input qualitativi e quantitativi delle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono affidabili e utilizzano campioni di dati di dimensioni adeguata;

d)

le precedenti valutazioni interne della qualità creditizia effettuate utilizzando le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia sono state adeguatamente rivedute dai gestori degli FCM in questione per determinare se le metodologie di valutazione della qualità creditizia sono un valido indicatore della qualità creditizia;

e)

le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia contemplano, ai fini della loro elaborazione e approvazione, controlli e processi che ne consentono un'adeguata verifica;

f)

le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia incorporano fattori che i gestori di FCM giudicano pertinenti per determinare la qualità creditizia di un emittente o di uno strumento;

g)

le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia applicano sistematicamente le ipotesi principali alla base della qualità creditizia e i criteri che le suffragano per produrre tutte le valutazioni della qualità creditizia, a meno che sussista una ragione oggettiva per discostarvisi;

h)

le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia contemplano procedure intese a garantire che i criteri di cui alle lettere b), c) e g) a sostegno dei fattori pertinenti nelle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia siano di qualità affidabile e pertinenti all'emittente o allo strumento oggetto della valutazione.

2.   Nel quadro del processo di convalida delle metodologie di valutazione interna della qualità creditizia, i gestori di FCM valutano la sensibilità delle metodologie a variazioni di una qualunque delle ipotesi sottostanti e dei criteri relativi alla qualità creditizia.

3.   I gestori di FCM si dotano di processi che assicurino che siano individuate e risolte in modo adeguato eventuali anomalie o carenze evidenziate dai test retrospettivi di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131.

4.   Le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131:

a)

continuano a essere utilizzate, a meno che esistano ragioni oggettive per cui le metodologie di valutazione interna della qualità creditizia debbano essere modificate o la loro applicazione sospesa;

b)

consentono di incorporare tempestivamente eventuali risultati del monitoraggio continuo o di una revisione, in particolare quando variazioni delle condizioni strutturali macroeconomiche o dei mercati finanziari potrebbero influenzare una valutazione del credito prodotta utilizzando tali metodologie di valutazione interna della qualità creditizia;

c)

consentono di confrontare precedenti valutazioni interne della qualità creditizia.

5.   La metodologia di valutazione interna della qualità creditizia di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131 è tempestivamente migliorata qualora una revisione, compresa una convalida, dimostri che non è idonea a garantire una valutazione sistematica della qualità creditizia.

6.   La procedura di valutazione interna della qualità creditizia specifica in via preliminare le situazioni in cui la valutazione interna della qualità creditizia si considera favorevole.

Articolo 4

Criteri per la quantificazione del rischio di credito e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131

1.   I criteri per la quantificazione del rischio di credito dell'emittente e del relativo rischio di inadempimento dell'emittente e dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 sono i seguenti:

a)

informazioni per la determinazione dei prezzi delle obbligazioni, tra cui i differenziali creditizi e i prezzi di strumenti a reddito fisso analoghi e dei relativi titoli;

b)

prezzi di strumenti del mercato monetario relativi all'emittente, allo strumento o al settore di attività;

c)

informazioni per la determinazione dei prezzi dei credit default swap, tra cui i differenziali su credit default swap per strumenti analoghi;

d)

statistiche sugli inadempimenti riguardanti l'emittente, lo strumento o il settore di attività;

e)

indici finanziari relativi all'ubicazione geografica, al settore di attività o alla classe di attività dell'emittente o dello strumento;

f)

informazioni finanziarie relative all'emittente, tra cui i tassi di redditività, il coefficiente di copertura degli interessi, la metrica della leva finanziaria e i prezzi delle nuove emissioni, in particolare l'esistenza di titoli di rango inferiore (more junior).

2.   Ove necessario e pertinente, i gestori di FCM applicano criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

Criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

1.   I criteri per stabilire indicatori qualitativi relativi all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131 sono i seguenti:

a)

un'analisi delle attività sottostanti che, per l'esposizione inerente alla cartolarizzazione, comprende il rischio di credito dell'emittente e il rischio di credito delle attività sottostanti;

b)

un'analisi degli aspetti strutturali dei pertinenti strumenti emessi da un emittente che, per gli strumenti finanziari strutturati, comprende un'analisi del rischio operativo e di controparte intrinseco dello strumento finanziario strutturato;

c)

un'analisi dei mercati pertinenti, compresi il volume e la liquidità di tali mercati;

d)

un'analisi sovrana, che comprende l'entità delle passività esplicite e contingenti e il livello delle riserve in valuta estera rispetto alle passività in valuta estera;

e)

un'analisi del rischio di governance relativo all'emittente, che comprende le frodi, le ammende per comportamento scorretto, le controversie, le rideterminazioni del valore finanziario, le voci eccezionali, l'avvicendamento dei dirigenti, la concentrazione dei debitori e la qualità dell'audit;

f)

ricerche sui titoli relative all'emittente o al settore di mercato;

g)

se del caso, un'analisi dei rating del credito o della prospettiva di rating attribuiti all'emittente di uno strumento da parte di un'agenzia di rating del credito registrata presso l'ESMA e selezionata dal gestore dell'FCM, se adatta allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM.

2.   Ove necessario e pertinente, i gestori di FCM applicano criteri aggiuntivi oltre a quelli di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Criteri per stabilire indicatori qualitativi del rischio di credito in relazione all'emittente dello strumento, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

Nella misura del possibile, i gestori di FCM valutano i seguenti criteri qualitativi del rischio di credito per l'emittente di uno strumento:

a)

la situazione finanziaria dell'emittente o, se del caso, del garante;

b)

le fonti di liquidità dell'emittente o, se del caso, del garante;

c)

la capacità dell'emittente di reagire a eventi futuri generalizzati del mercato o specifici per l'emittente, compresa la capacità di rimborso del debito in una situazione estremamente sfavorevole;

d)

la forza del settore di attività dell'emittente all'interno dell'economia in relazione alle tendenze economiche e la posizione competitiva dell'emittente nel suo settore.

Articolo 7

Scostamenti

1.   I gestori di FCM possono discostarsi dall'esito di una metodologia di valutazione interna della qualità creditizia solo in circostanze eccezionali, tra cui condizioni di stress dei mercati, e qualora sussista una ragione oggettiva per discostarvisi. I gestori di FCM che si discostano dall'esito di una metodologia di valutazione interna della qualità creditizia documentano tale decisione.

2.   Nel quadro del processo di documentazione di cui al paragrafo 1, i gestori di FCM specificano la persona responsabile della decisione nonché la ragione oggettiva che ha portato a prendere tale decisione.

Articolo 8

Cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131

1.   Sussiste un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) 2017/1131 ogniqualvolta:

a)

si verifichi un cambiamento sostanziale riguardo a uno dei seguenti elementi:

i)

informazioni per la determinazione dei prezzi delle obbligazioni, tra cui i differenziali creditizi e i prezzi di strumenti a reddito fisso analoghi e dei relativi titoli;

ii)

informazioni per la determinazione dei prezzi dei credit default swap, tra cui i differenziali su credit default swap per strumenti analoghi;

iii)

statistiche sugli inadempimenti riguardanti l'emittente o lo strumento;

iv)

indici finanziari relativi all'ubicazione geografica, al settore di attività o alla classe di attività dell'emittente o dello strumento;

v)

analisi delle attività sottostanti, in particolare per gli strumenti strutturati;

vi)

analisi dei mercati pertinenti, compresi il volume e la liquidità degli stessi;

vii)

analisi degli aspetti strutturali degli strumenti pertinenti;

viii)

ricerche sui titoli;

ix)

situazione finanziaria dell'emittente;

x)

fonti di liquidità dell'emittente;

xi)

capacità dell'emittente di reagire a eventi futuri generalizzati del mercato o specifici per l'emittente, compresa la capacità di rimborso del debito in una situazione estremamente sfavorevole;

xii)

forza del settore di attività dell'emittente all'interno dell'economia in relazione alle tendenze economiche e posizione competitiva dell'emittente nel suo settore;

xiii)

analisi dei rating del credito o della prospettiva di rating attribuiti all'emittente o allo strumento da parte di una o più agenzie di rating del credito selezionate dal gestore dell'FCM in quanto adatte allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM;

b)

strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni o ABCP siano declassati al di sotto dei due più alti rating di credito a breve termine previsti da un'agenzia di rating del credito regolamentata e certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

2.   I gestori di FCM valutano il cambiamento sostanziale dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera a), tenendo conto dei fattori di rischio e dei risultati degli scenari delle prove di stress di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) 2017/1131.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i gestori di FCM definiscono una procedura interna per la selezione di agenzie di rating del credito adatte allo specifico portafoglio d'investimenti dell'FCM interessato e per determinare la frequenza con cui l'FCM monitora i rating di tali agenzie.

4.   I gestori di FCM tengono conto del declassamento di cui al paragrafo 1, lettera b), ed effettuano quindi una propria valutazione secondo la loro metodologia di valutazione interna della qualità creditizia.

5.   La revisione della metodologia di valutazione interna della qualità creditizia costituisce un cambiamento sostanziale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131, tranne nei casi in cui i gestori di FCM riescano a dimostrare che il cambiamento non è sostanziale.

Articolo 9

Requisiti quantitativi e qualitativi della qualità creditizia per le attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 2017/1131

I gestori di FCM applicano gli articoli da 3 a 8 del presente regolamento in sede di valutazione della qualità creditizia dei valori mobiliari liquidi o degli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 luglio 2018, ad eccezione dell'articolo 1, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

(3)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(4)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(5)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(6)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).


13.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/991 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2018

che autorizza l'immissione sul mercato del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a prendere una decisione in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, nonché ad aggiornare l'elenco dell'Unione.

(4)

Il 31 agosto 2016 la società DSM Nutritional Products Ltd., Regno Unito, ha presentato all'autorità competente dell'Irlanda una domanda di immissione sul mercato dell'Unione del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La domanda riguarda l'uso del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina in integratori alimentari e in altre categorie di alimenti, in particolare nelle bevande analcoliche.

(5)

A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non è stata presa alcuna decisione definitiva entro il 1o gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del regolamento (UE) 2015/2283.

(6)

La domanda di immissione sul mercato dell'Unione del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina quale nuovo alimento è stata presentata a uno Stato membro in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97, ma soddisfa anche i requisiti del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)

Il 12 maggio 2017 l'autorità competente dell'Irlanda ha presentato una relazione di valutazione iniziale. In tale relazione essa è giunta alla conclusione che il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina soddisfa i criteri per i nuovi prodotti alimentari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(8)

Il 31 maggio 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri. Entro il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97, gli altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate in relazione alla carenza di informazioni sugli usi previsti e sulla valutazione dell'esposizione, sui dati tossicologici, sulle specifiche del prodotto e sul processo di produzione.

(9)

Alla luce delle obiezioni formulate dagli altri Stati membri, in particolare riguardo alla valutazione insufficiente dell'esposizione alla potenziale assunzione combinata derivante da tutti i possibili usi proposti, il richiedente ha modificato la domanda in relazione alle categorie di alimenti limitando l'uso del nuovo alimento ai soli integratori alimentari. Le modifiche apportate agli usi proposti per il nuovo alimento e le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato le preoccupazioni circa il rispetto dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2015/2283 e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.

(10)

Tali spiegazioni forniscono motivazioni sufficienti per stabilire che il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina, negli usi e ai livelli d'uso proposti ove utilizzato come ingrediente in integratori alimentari, soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(11)

La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. L'uso del lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina dovrebbe essere autorizzato ferme restando le disposizioni di detta direttiva.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina, come specificato nell'allegato del presente regolamento, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283.

2.   La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.

3.   L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(4)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è così modificato:

1)

nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

«Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina

Categoria dell'alimento specificato

Livelli massimi

La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta degli integratori alimentari che lo contengono è «lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina»;»

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (1), destinati alla popolazione adulta

1 000 mg/giorno

2)

nella tabella 2 (Specifiche) è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

«Nuovo alimento autorizzato

Specifica

Lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina

Descrizione/definizione

Il lisozima idrolizzato di albume d'uovo di gallina si ottiene dal lisozima di albume d'uovo di gallina mediante un procedimento enzimatico con subtilisina derivante da Bacillus licheniformis.

Il prodotto è una polvere il cui colore varia tra il biancastro e il giallo chiaro.

Specifica

Proteina (TN (*) × 5,30): 80-90 %

Triptofano: 5-7 %

Rapporto triptofano/LNAA (**): 0,18-0,25

Grado di idrolisi: 19-25 %

Umidità: < 5 %

Ceneri: < 10 %

Sodio: < 6 %

Metalli pesanti

Arsenico: < 1 ppm

Piombo: < 1 ppm

Cadmio: < 0,5 ppm

Mercurio: < 0,1 ppm

Criteri microbiologici

Conteggio della carica aerobica totale: < 103 CFU/g

Conteggio di lieviti e muffe combinati totali: ≤ 102 CFU/g

Enterobatteri: < 10 CFU/g

Salmonella spp: assenza in 25 g

Escherichia coli: assenza in 10 g

Staphylococcus aureus: assenza in 10 g

Pseudomonas aeruginosa: assenza in 10 g

(*)

TN: azoto totale

(**)

LNAA: amminoacidi neutri di grandi dimensioni»


(1)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).


DECISIONI

13.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/12


DECISIONE (PESC) 2018/992 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

dell'11 luglio 2018

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2018)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (1), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2010/96/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica della missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia), comprese quelle relative alla nomina di comandanti successivi della missione dell'UE.

(2)

La decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio (2) ha modificato la catena di comando dell'EUTM Somalia. La decisione (PESC) 2016/396 del Comitato politico e di sicurezza (3) è stata pertanto abrogata e il generale di brigata Maurizio MORENA è stato nominato comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.

(3)

Il 26 giugno 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1160 (4) relativa alla nomina del colonnello Pietro ADDIS in sostituzione del generale di brigata Maurizio MORENA quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Somalia.

(4)

Il 18 giugno 2018 il comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il colonnello Matteo Giacomo SPREAFICO in sostituzione del generale di brigata Pietro ADDIS quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Somalia a decorrere dal 16 luglio 2018.

(5)

A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il colonnello Matteo Giacomo SPREAFICO è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) con effetto a decorrere dal 16 luglio 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

Il president

W. STEVENS


(1)  GU L 44 del 19.2.2010, pag. 16.

(2)  Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 133).

(3)  Decisione (PESC) 2016/396 del Comitato politico e di sicurezza, del 15 marzo 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) e che abroga la decisione (PESC) 2015/173 (EUTM Somalia/1/2016) (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 99).

(4)  Decisione (PESC) 2017/1160 del comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (EUTM Somalia/1/2017) (GU L 167 del 30.6.2017, pag. 37).


13.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 177/14


DECISIONE (UE) 2018/993 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2018

recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 relativamente alla durata del periodo transitorio

[notificata con il numero C(2018) 4312]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2011/382/UE della Commissione (2) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1214 della Commissione (3) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per piatti sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/382/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1214, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(2)

La decisione 2012/720/UE della Commissione (4) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1215 della Commissione (5) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie industriali o professionali sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/720/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1215, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(3)

La decisione 2011/263/UE della Commissione (6) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1216 della Commissione (7) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per lavastoviglie sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/263/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1216, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(4)

La decisione 2011/264/UE della Commissione (8) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1218 della Commissione (9) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato sulla base dei criteri fissati nella decisione 2011/264/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1218, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(5)

La decisione 2012/721/UE della Commissione (10) è stata sostituita dalla decisione (UE) 2017/1219 della Commissione (11) che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale. Affinché i produttori ai quali è stato assegnato il marchio di qualità ecologica per i detersivi per bucato per uso industriale o professionale sulla base dei criteri fissati nella decisione 2012/721/UE dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi alla decisione (UE) 2017/1219, detta decisione stabilisce un periodo transitorio. Tale periodo transitorio di dodici mesi scade il 22 giugno 2018.

(6)

Diversi organismi nazionali che assegnano i marchi Ecolabel UE hanno informato la Commissione della necessità di prorogare tali periodi transitori di sei mesi a causa dell'ingente numero di domande affluite per il rinnovo dei contratti di assegnazione dei marchi. La Commissione ha effettuato una valutazione che conferma la necessità di prorogare di sei mesi i periodi transitori.

(7)

Le decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1218 ed (UE) 2017/1219 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1214, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/382/UE possono essere utilizzate fino al 22 dicembre 2018.».

Articolo 2

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1215, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/720/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

Articolo 3

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1216, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/263/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

Articolo 4

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1218, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2011/264/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

Articolo 5

All'articolo 7 della decisione (UE) 2017/1219, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le licenze relative all'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2012/721/UE possono essere utilizzate fino al 26 dicembre 2018.».

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  Decisione 2011/382/UE della Commissione, del 24 giugno 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 169 del 29.6.2011, pag. 40).

(3)  Decisione (UE) 2017/1214 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per piatti (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 1).

(4)  Decisione 2012/720/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 25).

(5)  Decisione (UE) 2017/1215 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie industriali o professionali (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 16).

(6)  Decisione 2011/263/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 22).

(7)  Decisione (UE) 2017/1216 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 31).

(8)  Decisione 2011/264/UE della Commissione, del 28 aprile 2011, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 111 del 30.4.2011, pag. 34).

(9)  Decisione (UE) 2017/1218 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 63).

(10)  Decisione 2012/721/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso professionale (GU L 326 del 24.11.2012, pag. 38).

(11)  Decisione (UE) 2017/1219 della Commissione, del 23 giugno 2017, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per uso industriale o professionale (GU L 180 del 12.7.2017, pag. 79).


Top