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Document L:2017:242:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 242, 20 settembre 2017


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ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 242

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
20 settembre 2017


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

1

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

6

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova

14

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

20.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/1


REGOLAMENTO (UE) 2017/1563 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2017

relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa («trattato di Marrakech») è stato firmato a nome dell'Unione il 30 aprile 2014 (3). Esso impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altro materiale protetto, e per lo scambio transfrontaliero di tali copie.

(2)

I beneficiari del trattato di Marrakech sono le persone non vedenti, le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, le persone che soffrono di disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento che impediscano loro di leggere materiale stampato in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità, e le persone che, a causa di una disabilità fisica, non sono in grado di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere, per cui, in conseguenza di tali menomazioni o disabilità, dette persone non sono in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella delle persone che non soffrono di tali menomazioni o disabilità.

(3)

Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato che sono protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. La necessità di rendere disponibile a tali persone un maggior numero di opere e altro materiale protetto in formati accessibili e di migliorarne in modo significativo la circolazione e la diffusione è stata riconosciuta a livello internazionale.

(4)

Conformemente al parere 3/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (4), le eccezioni o limitazioni, previste dal trattato di Marrakech, al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale dovranno essere poste in esecuzione nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Lo stesso vale per i regimi di esportazione e importazione previsti da detto trattato, in quanto essi hanno in definitiva come scopo quello di autorizzare la comunicazione al pubblico o la distribuzione, sul territorio di una parte, di copie in formato accessibile pubblicate nel territorio di un'altra parte senza dover ricevere il consenso dei titolari dei diritti.

(5)

La direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) mira ad attuare gli obblighi che l'Unione deve soddisfare ai sensi del trattato di Marrakech in modo armonizzato al fine di migliorare la disponibilità in tutti gli Stati membri dell'Unione di copie in formato accessibile per i beneficiari e la circolazione delle stesse nel mercato interno, e impone agli Stati membri di introdurre un'eccezione obbligatoria a determinati diritti che sono armonizzati dal diritto dell'Unione. Il presente regolamento mira ad attuare gli obblighi previsti dal trattato di Marrakech per quanto riguarda i regimi di esportazione e importazione di copie in formato accessibile a fini non commerciali a vantaggio dei beneficiari tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech e a stabilire le condizioni per tali esportazioni e importazioni in modo uniforme nel quadro dell'ambito armonizzato dalle direttive 2001/29/CE e (UE) 2017/1564 al fine di garantire che tali misure siano applicate coerentemente in tutto il mercato interno e non pregiudichino l'armonizzazione dei diritti esclusivi e delle eccezioni contenute nelle suddette direttive.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe assicurare che le copie in formato accessibile di libri, compresi gli e-book, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e di altro materiale stampato, anche in formato audio, digitale o analogico, realizzate in qualsiasi Stato membro in conformità delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva (UE) 2017/1564 possano essere distribuite, comunicate o rese disponibili a un beneficiario o a un'entità autorizzata, di cui al trattato di Marrakech, in paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech. I formati accessibili includono, ad esempio, Braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche. Tenuto conto dell'«obiettivo non commerciale» del trattato di Marrakech (7), la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione al pubblico di copie in formato accessibile per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa o le entità autorizzate nel paese terzo dovrebbero essere effettuate unicamente senza scopo di lucro da entità autorizzate stabilite nello Stato membro.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre consentire l'importazione da un paese terzo delle copie in formato accessibile realizzate in conformità dell'attuazione del trattato di Marrakech e l'accesso a tali copie da parte dei beneficiari nell'Unione e delle entità autorizzate stabilite in uno Stato membro, a fini non commerciali, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Dette copie in formato accessibile dovrebbero poter circolare nel mercato interno alle stesse condizioni delle copie in formato accessibile realizzate nell'Unione in conformità della direttiva (UE) 2017/1564.

(8)

Al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile e impedire la diffusione non autorizzata di opere o di altro materiale, le entità autorizzate che si occupano della distribuzione, della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione al pubblico di copie in formato accessibile dovrebbero rispettare determinati obblighi. Le iniziative degli Stati membri volte a promuovere gli obiettivi del trattato di Marrakech e lo scambio di copie in formato accessibile con i paesi terzi che sono parti di tale trattato nonché a sostenere le entità autorizzate nello scambiare e mettere a disposizione le informazioni dovrebbero essere incoraggiate. Tali iniziative potrebbero comprendere la definizione di orientamenti o migliori prassi in materia di realizzazione e diffusione di copie in formati accessibili in consultazione con i rappresentanti delle entità autorizzate, dei beneficiari e dei titolari di diritti.

(9)

È fondamentale che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma del presente regolamento rispetti i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») ed è assolutamente necessario che tale trattamento sia anche conforme alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE (8) e 2002/58/CE (9), che disciplinano il trattamento dei dati personali, come può essere effettuato dalle entità autorizzate nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri.

(10)

La convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità («CRPD»), di cui l'Unione è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e all'istruzione e il diritto di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. La CRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le normative che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.

(11)

A norma della Carta, è vietata qualsiasi forma di discriminazione, comprese quelle fondate sulla disabilità, e il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità è riconosciuto e rispettato dall'Unione.

(12)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire attuare in modo uniforme gli obblighi ai sensi del trattato di Marrakech per quanto riguarda l'esportazione e l'importazione tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti del trattato di Marrakech di copie in formato accessibile di determinate opere o di altro materiale, a fini non commerciali a vantaggio dei beneficiari nonché stabilire le condizioni per tali esportazioni e importazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti in particolare dalla Carta e dalla CRPD. Esso dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme uniformi per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti del trattato di Marrakech senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, nel quadro dell'ambito armonizzato dalle direttive 2001/29/CE e (UE) 2017/1564,.al fine di evitare di mettere a repentaglio l'armonizzazione dei diritti esclusivi e delle eccezioni nel mercato interno.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«opera o altro materiale», opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri generi di pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;

2)

«beneficiario», indipendentemente da altre forme di disabilità, una persona:

a)

non vedente;

b)

che soffre di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità e che quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di una tale disabilità;

c)

che soffre di una disabilità percettiva o di lettura e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità; o

d)

che soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;

3)

«copia in formato accessibile», copia di un'opera o di altro materiale realizzata in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di accedervi, anche consentendo a tale persona di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna delle menomazioni né alcuna delle disabilità di cui al punto 2;

4)

«entità autorizzata stabilita in uno Stato membro», un'entità che è autorizzata o riconosciuta da uno Stato membro per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali, o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.

Articolo 3

Esportazione di copie in formato accessibile nei paesi terzi

Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono distribuire, comunicare o rendere disponibile ai beneficiari o a un'entità autorizzata stabilita in un paese terzo che è parte del trattato di Marrakech una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale realizzata in conformità della normativa nazionale adottata a norma della direttiva (UE) 2017/1564.

Articolo 4

Importazione di copie in formato accessibile dai paesi terzi

I beneficiari o le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro possono importare o altrimenti ottenere o accedere e quindi utilizzare, conformemente alla normativa nazionale adottata a norma della direttiva (UE) 2017/1564, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale che sia stata loro distribuita, comunicata o resa disponibile da un'entità autorizzata in un paese terzo che è parte del trattato di Marrakech.

Articolo 5

Obblighi delle entità autorizzate

1.   Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 stabiliscono e seguono le proprie prassi al fine di provvedere a:

a)

distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;

b)

adottare opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico e la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;

c)

prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le loro copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate;

d)

pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c).

Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro stabiliscono e seguono le prassi di cui al primo comma nel pieno rispetto delle norme applicabili al trattamento dei dati personali dei beneficiari di cui all'articolo 6.

2.   Le entità autorizzate stabilite in uno Stato membro che effettuano le operazioni di cui agli articoli 3 e 4 forniscono le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, a qualsiasi beneficiario, altre entità autorizzate o titolari dei diritti:

a)

l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e

b)

il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento è effettuato in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 7

Riesame

Entro l'11 ottobre 2023, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta in una relazione le principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica del presente regolamento.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 12 ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Parere del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) .

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.

(3)  Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

(4)  Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15; ECLI:EU:C:2017:114, punto 112.

(5)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(6)  Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (cfr. pag. 6 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15; ECLI:EU:C:2017:114, punto 90.

(8)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva sarà abrogata e sostituita, a decorrere dal 25 maggio 2018, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).


DIRETTIVE

20.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/6


DIRETTIVA (UE) 2017/1564 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2017

relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Gli atti giuridici dell'Unione nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi forniscono certezza giuridica e un elevato livello di protezione per i titolari dei diritti e costituiscono un quadro giuridico armonizzato. Tale quadro contribuisce al corretto funzionamento del mercato interno e stimola l'innovazione, la creazione, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche nell'ambiente digitale. Esso mira inoltre a promuovere l'accesso alla conoscenza e alla cultura proteggendo le opere e altro materiale e consentendo eccezioni o limitazioni che sono nell'interesse pubblico. È opportuno garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari dei diritti, da una parte, e degli utenti, dall'altra.

(2)

Le direttive 96/9/CE (3), 2001/29/CE (4), 2006/115/CE (5) e 2009/24/CE (6) del Parlamento europeo e del Consiglio armonizzano i diritti dei loro titolari nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi. Esse stabiliscono, congiuntamente alla direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), un elenco esaustivo di eccezioni e limitazioni a tali diritti, che consentono l'utilizzo dei contenuti senza l'autorizzazione dei titolari dei diritti, a determinate condizioni, al fine di conseguire determinati obiettivi politici.

(3)

Le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa continuano a incontrare numerosi ostacoli nell'accesso ai libri e ad altro materiale stampato che sono protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi. Tenuto conto dei diritti delle persone non vedenti, con disabilità visive o altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, quali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), dovrebbero essere adottate misure volte ad aumentare la disponibilità di libri e di altro materiale stampato in formati accessibili e migliorarne la circolazione nel mercato interno.

(4)

Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa («trattato di Marrakech») è stato firmato per conto dell'Unione il 30 aprile 2014 (8). Esso mira a migliorare la disponibilità e lo scambio transfrontaliero di determinate opere e di altro materiale protetto in formati accessibili per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Il trattato di Marrakech impone alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie. La conclusione del trattato di Marrakech da parte dell'Unione impone l'adattamento del diritto dell'Unione mediante l'introduzione di un'eccezione obbligatoria e armonizzata per gli utilizzi, le opere e i beneficiari contemplati da tale trattato.

(5)

Conformemente al parere 3/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea (9), le eccezioni o le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto previste dal trattato di Marrakech devono essere poste in esecuzione nel quadro dell'ambito armonizzato dalla direttiva 2001/29/CE.

(6)

La presente direttiva attua gli obblighi imposti all'Unione dal trattato di Marrakech in modo armonizzato, al fine di garantire che le misure corrispondenti siano applicate in modo coerente in tutto il mercato interno. La presente direttiva dovrebbe pertanto prevedere un'eccezione obbligatoria ai diritti che sono armonizzati dal diritto dell'Unione e che sono pertinenti per gli utilizzi e le opere contemplati dal trattato di Marrakech. Tali diritti includono, in particolare, i diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico, messa a disposizione al pubblico, distribuzione e prestito di cui alle direttive 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2009/24/CE e i diritti corrispondenti previsti dalla direttiva 96/9/EC. Poiché le eccezioni o le limitazioni previste dal trattato di Marrakech riguardano anche le opere in formato audio, come gli audiolibri, le eccezioni obbligatorie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ai diritti connessi.

(7)

La presente direttiva concerne le persone non vedenti, le persone che soffrono di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità, le persone che soffrono di disabilità percettive o di lettura, compresa la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento, che impediscono loro di leggere materiale stampato in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tali disabilità e le persone che, a causa di una disabilità fisica, non sono in grado di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere, per cui, in conseguenza di tali menomazioni o disabilità, dette persone non sono in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella delle persone che non soffrono di tali menomazione o disabilità. La presente direttiva mira pertanto a migliorare la disponibilità di libri, compresi quelli elettronici (e-book), riviste, quotidiani, rotocalchi e altre pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e di altro materiale stampato, anche in formato audio, che siano digitali o analogici, online o offline, in formati che rendano tali opere e altro materiale accessibili a queste persone in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale menomazione o disabilità. I formati accessibili includono, ad esempio, braille, stampa a grandi caratteri, e-book adattati, audiolibri e trasmissioni radiofoniche.

(8)

L'eccezione obbligatoria prevista dalla presente direttiva dovrebbe limitare il diritto di riproduzione in modo da consentire qualsiasi operazione necessaria per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile che permetta ai beneficiari di accedere a tale opera o ad altro materiale. Ciò include qualsiasi mezzo necessario per accedere alle informazioni in detto formato. Sono comprese anche le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale è già accessibile a taluni beneficiari mentre non lo è per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilità o della diversa gravità di tali menomazioni o disabilità.

(9)

Gli utilizzi consentiti dalla presente direttiva dovrebbero comprendere la realizzazione di copie in formato accessibile da parte dei beneficiari o delle entità autorizzate che ne soddisfano le esigenze, siano tali entità autorizzate organizzazioni pubbliche o private, in particolare biblioteche, istituti scolastici e altre organizzazioni senza scopo di lucro, che erogano servizi alle persone che presentano disabilità nella lettura di testi a stampa in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Gli utilizzi previsti dalla presente direttiva dovrebbero comprendere anche la realizzazione di copie in formato accessibile, ad uso esclusivo dei beneficiari, da parte di una persona fisica che agisce per conto di un beneficiario o che lo assiste nella realizzazione di tali copie. Le copie in formato accessibile dovrebbero essere realizzate solo per quelle opere o altro materiale al quale i beneficiari o le entità autorizzate hanno legalmente accesso. Gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni disposizione contrattuale mirante a prevenire o limitare l'applicazione dell'eccezione sia priva di effetti giuridici.

(10)

L'eccezione prevista nella presente direttiva dovrebbe consentire alle entità autorizzate di realizzare e diffondere online e offline all'interno dell'Unione copie in formato accessibile di opere o di altro materiale di cui alla presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe imporre alle entità autorizzate alcun obbligo di produzione e diffusione di tali copie.

(11)

Le copie in formato accessibile realizzate in uno Stato membro dovrebbero essere disponibili in tutti gli Stati membri, al fine di garantirne una maggiore disponibilità nel mercato interno. Ciò ridurrebbe la richiesta di duplicazione del lavoro per produrre copie in formato accessibile della stessa opera o di altro materiale in tutta l'Unione, con conseguenti risparmi e maggiore efficienza. La presente direttiva dovrebbe pertanto garantire che le copie in formato accessibile realizzate dalle entità autorizzate in qualsiasi Stato membro possano circolare ed essere accessibili ai beneficiari e alle entità autorizzate in tutta l'Unione. Al fine di promuovere tale scambio transfrontaliero e facilitare l'identificazione reciproca e la cooperazione tra le entità autorizzate, dovrebbe essere incoraggiata la condivisione volontaria delle informazioni relative ai nomi e ai dettagli delle entità autorizzate stabilite nell'Unione, compresi i siti web se disponibili. Gli Stati membri dovrebbero quindi fornire alla Commissione le informazioni ricevute dalle entità autorizzate. Ciò non dovrebbe implicare un obbligo a carico degli Stati membri di controllare la completezza e l'esattezza di tali informazioni né la loro conformità al diritto nazionale di recepimento della presente direttiva. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione online dalla Commissione in un punto d'accesso alle informazioni centralizzato a livello di Unione. Ciò aiuterebbe anche le entità autorizzate, così come i beneficiari e i titolari di diritti che contattano le entità autorizzate per ricevere informazioni aggiuntive, in linea con le disposizioni di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il summenzionato punto d'accesso alle informazioni centralizzato dovrebbe affiancarsi al punto di accesso alle informazioni che l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) è tenuta a istituire in virtù di quanto disposto dal trattato di Marrakech, allo scopo di facilitare l'identificazione delle entità autorizzate e la cooperazione tra di esse a livello internazionale.

(12)

Al fine di migliorare la disponibilità di copie in formato accessibile e impedire la diffusione non autorizzata di opere o di altro materiale, le entità autorizzate che si occupano della distribuzione, della comunicazione al pubblico o della messa a disposizione al pubblico di copie in formato accessibile dovrebbero rispettare determinati obblighi.

(13)

I requisiti di autorizzazione o riconoscimento che gli Stati membri possono applicare alle entità autorizzate, ad esempio quelli connessi con la prestazione di servizi di natura generale ai beneficiari, non dovrebbero avere l'effetto di impedire alle entità che rientrano nella definizione di entità autorizzata ai sensi della presente direttiva di procedere agli utilizzi previsti dalla medesima.

(14)

In considerazione della natura specifica dell'eccezione prevista dalla presente direttiva, del suo specifico ambito di applicazione e dell'esigenza di certezza giuridica per i beneficiari della stessa, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre requisiti supplementari per l'applicazione dell'eccezione, quali ad esempio la previa verifica della disponibilità commerciale di opere in formato accessibile, diversi da quelli stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a prevedere sistemi di indennizzo relativi agli utilizzi consentiti delle opere o di altro materiale soltanto dalle entità autorizzate. Per evitare oneri a carico dei beneficiari, prevenire ostacoli alla diffusione transfrontaliera delle copie in formato accessibile e requisiti eccessivi alle entità autorizzate, è importante limitare le possibilità degli Stati membri di prevedere tali sistemi di indennizzo. Di conseguenza, tali sistemi non dovrebbero imporre pagamenti ai beneficiari. Essi dovrebbero applicarsi soltanto agli utilizzi da parte delle entità autorizzate stabilite nel territorio dello Stato membro che prevede tale sistema, senza imporre pagamenti alle autorità autorizzate stabilite in altri Stati membri o in paesi terzi che sono parte del trattato di Marrakech. Gli Stati membri dovrebbero garantire che non ci siano requisiti più onerosi per lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile ai sensi di tali sistemi di indennizzo rispetto a situazioni non transfrontaliere, anche per quanto riguarda la forma e l'eventuale entità dell'indennizzo. Nello stabilire il livello di indennizzo, dovrebbero essere tenuti in debito conto il carattere non lucrativo delle attività di entità autorizzate, gli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dalla presente direttiva, gli interessi dei beneficiari dell'eccezione, l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti e la necessità di garantire la diffusione transfrontaliera delle copie in formato accessibile. Si dovrebbe tenere conto anche delle peculiarità di ciascun caso derivanti dalla realizzazione di una particolare copia in formato accessibile. Quando il danno a carico di un titolare dei diritti è minimo, non dovrebbe sussistere alcun obbligo di pagamento dell'indennizzo.

(15)

È fondamentale che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a norma della presente direttiva rispetti i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta ed è assolutamente necessario che tale trattamento sia anche conforme alle direttive 95/46/CE (11) e 2002/58/CE (12) del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplinano il trattamento dei dati personali, come può essere effettuato dalle entità autorizzate nel quadro della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare le autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri..

(16)

La CRPD, di cui l'Unione è parte, garantisce alle persone con disabilità il diritto di accedere alle informazioni e all'istruzione e di partecipare alla vita culturale, economica e sociale su base di eguaglianza con gli altri. La CRPD impone alle parti aderenti alla convenzione di adottare tutte le misure opportune, in conformità del diritto internazionale, per garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole o discriminatorio all'accesso ai prodotti culturali da parte delle persone con disabilità.

(17)

A norma della Carta, è vietata qualsiasi forma di discriminazione, comprese quelle fondate sulla disabilità, e il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantire loro l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità è garantito e rispettato dall'Unione.

(18)

Con l'adozione della presente direttiva, l'Unione mira a garantire che i beneficiari abbiano accesso ai libri e ad altro materiale stampato in formati accessibili in tutto il mercato interno. La direttiva rappresenta quindi un primo passo fondamentale per migliorare l'accesso alle opere per le persone con disabilità.

(19)

La Commissione dovrebbe valutare la situazione relativa alla disponibilità in formati accessibili di opere e di altro materiale diversi da quelli rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, nonché la disponibilità di opere e di altro materiale in formati accessibili per le persone affette da altre forme di disabilità. È importante che la Commissione segua a tal riguardo la situazione da vicino. Se necessario, sulla base di una relazione presentata dalla Commissione potrebbero essere prese in considerazione modifiche dell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(20)

Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di continuare a prevedere un'eccezione o una limitazione a favore delle persone affette da disabilità nei casi non coperti dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le opere e altro materiale e le disabilità diverse da quelle rientranti nella presente direttiva, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2001/29/CE. La presente direttiva non impedisce agli Stati membri di prevedere eccezioni o limitazioni ai diritti che non sono armonizzati nel quadro in materia di diritti d'autore dell'Unione.

(21)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta e dalla CRPD. Essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.

(22)

Il trattato di Marrakech impone taluni obblighi relativamente allo scambio di copie in formato accessibile tra l'Unione e i paesi terzi che sono parti contraenti di tale trattato. Le misure adottate dall'Unione per l'adempimento di tali obblighi sono contenute nel regolamento (UE) 2017/1563, che dovrebbe essere letto in combinato disposto con la presente direttiva.

(23)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia migliorare l'accesso nell'Unione alle opere e ad altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a favore delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente direttiva mira ad armonizzare ulteriormente il diritto dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, stabilendo norme che disciplinano l'utilizzo di determinate opere e di altro materiale senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«opera o altro materiale», opere sotto forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di pubblicazioni, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi e pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico;

2)

«beneficiario», indipendentemente da altre forme di disabilità, una persona:

a)

non vedente;

b)

che soffre di una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità e che quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di una tale disabilità;

c)

che soffre di una disabilità percettiva o di lettura e quindi non è in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona che non soffre di tale disabilità; o

d)

che soffre di una disabilità fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere;

3)

«copia in formato accessibile», copia di un'opera o di altro materiale realizzata in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di accedervi, anche consentendo a tale persona di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna delle menomazioni né alcuna delle disabilità di cui al punto 2;

4)

«entità autorizzata», un'entità che è autorizzata o riconosciuta da uno Stato membro per fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilità di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella definizione rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari gli stessi servizi in quanto loro attività primarie, obblighi istituzionali o come parte delle loro missioni di interesse pubblico.

Articolo 3

Utilizzi consentiti

1.   Gli Stati membri prevedono un'eccezione in virtù della quale non è richiesta alcuna autorizzazione del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi per l'opera o altro materiale di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 96/9/CE, agli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 9 della direttiva 2006/115/CE nonché all'articolo 4 della direttiva 2009/24/CE per qualsiasi atto necessario affinché:

a)

un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto, realizzi una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legalmente accesso per suo uso esclusivo; e

b)

un'entità autorizzata realizzi una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legalmente accesso o la comunichi, la renda disponibile, la distribuisca o la dia in prestito a un beneficiario o a un'altra entità autorizzata, senza scopo di lucro, perché sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario.

2.   Gli Stati membri assicurano che ogni copia in formato accessibile rispetti l'integrità dell'opera o di altro materiale, tenendo debito conto delle modifiche necessarie per rendere l'opera o l'altro materiale accessibile nel formato alternativo.

3.   L' eccezione di cui al paragrafo 1 è applicata esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

4.   L'articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applica all'eccezione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo.

5.   Gli Stati membri assicurano che nessun contratto possa prevalere sull' eccezione di cui al paragrafo 1.

6.   Gli Stati membri possono prevedere che gli utilizzi consentiti a norma della presente direttiva, qualora effettuati da entità autorizzata stabilite nel loro territorio, siano soggetti a sistemi di indennizzo entro i limiti previsti dalla presente direttiva.

Articolo 4

Copie in formato accessibile nel mercato interno

Gli Stati membri garantiscono che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano effettuare le operazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), per un beneficiario o un'altra entità autorizzata stabilita in un altro Stato membro. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i beneficiari o le entità autorizzate stabilite nel loro territorio possano ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entità autorizzata stabilita in qualsiasi Stato membro.

Articolo 5

Obblighi delle entità autorizzate

1.   Gli Stati membri dispongono che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all'articolo 4 definiscano e seguano le proprie prassi al fine di provvedere a:

a)

distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entità autorizzate;

b)

prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione al pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;

c)

prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e a registrare tutte le operazioni effettuate; e

d)

pubblicare e aggiornare, se del caso sul proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui esse rispettano gli obblighi di cui alle lettere da a) a c).

Gli Stati membri assicurano che le pratiche di cui al primo comma siano stabilite e seguite nel pieno rispetto delle norme applicabili al trattamento dei dati personali dei beneficiari di cui all'articolo 7.

2.   Gli Stati membri assicurano che le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all'articolo 4 forniscano le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, a beneficiari, ad altre entità autorizzate o titolari dei diritti:

a)

l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili; e

b)

il nome e i contatti delle entità autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma dell'articolo 4.

Articolo 6

Trasparenza e scambio di informazioni

1.   Gli Stati membri incoraggiano le entità autorizzate stabilite nel loro territorio che effettuano le operazioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva e agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2017/1563 a comunicare loro, su base volontaria, il nome e i contatti delle entità stesse.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 1. La Commissione rende tali informazioni disponibili al pubblico online in un punto d'accesso alle informazioni centralizzato e le tiene aggiornate.

Articolo 7

Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva deve essere effettuato in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 8

Modifica della direttiva 2001/29/CE

All'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma della direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

Articolo 9

Relazione

Entro l'11 ottobre 2020, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla disponibilità, in formati accessibili, di opere e di altro materiale diversi da quelli definiti all'articolo 2, punto 1, per i beneficiari, e di opere e di altro materiale per le persone con disabilità diverse da quelle di cui all'articolo 2, punto 2, nel mercato interno. La relazione tiene conto degli sviluppi connessi alle tecnologie pertinenti e contiene una valutazione dell'adeguatezza di ampliare l'ambito di applicazione della presente direttiva nell'ottica di migliorare l'accesso ad altri tipi di opere e altri materiali e per migliorare l'accesso a persone con altre disabilità rispetto a quelle oggetto della presente direttiva.

Articolo 10

Riesame

1.   Entro l'11 ottobre 2023, la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva e presenta le principali conclusioni in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, se del caso unitamente a proposte di modifica della direttiva. Tale valutazione comprende la verifica dell'impatto dei sistemi di indennizzo previsti dagli Stati membri a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, sulla disponibilità di copie in formato accessibile per i beneficiari e sul loro scambio transfrontaliero. La relazione della Commissione tiene conto dei punti di vista degli attori pertinenti della società civile e delle organizzazioni non governative interessate, incluse le organizzazioni che rappresentano persone con disabilità e quelle che rappresentano le persone anziane.

2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e della relazione di cui all'articolo 9.

3.   Qualora abbia validi motivi per ritenere che l'attuazione della presente direttiva abbia avuto un notevole impatto negativo sulla disponibilità commerciale di opere o altro materiale in formati accessibili per i beneficiari, uno Stato membro può sottoporre la questione all'attenzione della Commissione, corredandola di tutti i pertinenti elementi di prova. La Commissione prende in considerazione detti elementi di prova in fase di elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 11

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'11 ottobre 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.

(3)  Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(4)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(5)  Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(6)  Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

(7)  Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

(8)  Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1).

(9)  Parere della Corte di Giustizia del 14 febbraio 2017, 3/15; ECLI:EU:C:2017:114, punto 112.

(10)  Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(11)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva sarà abrogata e sostituita, a decorrere dal 25 maggio 2018, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(12)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(13)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


DECISIONI

20.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/14


DECISIONE (UE) 2017/1565 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2017

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e la Repubblica di Moldova continuano a svilupparsi nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. La Repubblica di Moldova ha aderito al partenariato orientale nel 2009, dopo di che è stato negoziato un accordo di associazione tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Tale accordo (2) («accordo di associazione»), che prevede l'introduzione graduale di una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

L'economia della Repubblica di Moldova ha risentito in modo significativo dell'instabilità politica verificatasi nel periodo tra le elezioni del novembre 2014 e del gennaio 2016, oltre che di uno scandalo relativo a una frode bancaria, della debole attività economica nella regione e dei divieti di importazione imposti dalla Russia. Tale situazione ha contribuito, nel corso dell'ultimo anno, alla recessione, al crescente disavanzo commerciale e a un calo significativo delle riserve in valuta estera.

(3)

In seguito alla nomina, all'inizio del 2016, di un nuovo governo e di un nuovo governatore della Banca nazionale della Moldova, le autorità hanno dato prova di un rinnovato impegno per portare avanti le riforme politiche necessarie e affrontare i problemi di governance del paese nel settore finanziario e nel settore della gestione delle finanze pubbliche.

(4)

A sostegno del nuovo processo di riforma, è stata concordata tra l'Unione e la Repubblica di Moldova una tabella di marcia per le riforme prioritarie a seguito delle conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 15 febbraio 2016. La Repubblica di Moldova ha compiuto progressi significativi nell'attuazione di tale tabella.

(5)

In un contesto di transizione politica e di difficoltà economiche, nel luglio 2016 le autorità della Repubblica di Moldova e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo triennale che comprende due strumenti: l'Extended Credit Facility e l'Extended Fund Facility (ECF/EFF) dell'importo di 178,7 milioni di USD. L'accordo è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'FMI il 7 novembre 2016. Tramite questo programma dell'FMI le autorità della Repubblica di Moldova dovrebbero compiere rapidi miglioramenti nella governance e nella vigilanza del settore finanziario, rafforzare le politiche atte a garantire la stabilità macroeconomica e finanziaria e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.

(6)

Visto l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nell'agosto 2015 la Repubblica di Moldova ha chiesto all'Unione la concessione di un'assistenza macrofinanziaria supplementare e ha reiterato la richiesta nel marzo 2016.

(7)

L'assegnazione indicativa dell'Unione per la Repubblica di Moldova nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) ammonta a 610-746 milioni di EUR, compresi il sostegno al bilancio e l'assistenza tecnica. Tuttavia, le erogazioni di sostegno al bilancio da parte dell'Unione sono state sospese all'inizio del 2015 e la loro ripresa è subordinata all'approvazione di un nuovo programma dell'FMI e al rispetto di tutte le condizioni per la concessione del sostegno al bilancio.

(8)

In quanto paese coperto dalla PEV, la Repubblica di Moldova dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(9)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato ad affrontare il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.

(10)

Dato che la bilancia dei pagamenti della Repubblica di Moldova presenta ancora un ingente fabbisogno di finanziamento esterno residuo, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria che l'Unione fornirebbe alla Repubblica di Moldova è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(11)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Repubblica di Moldova, contribuendo alla maggiore stabilità politica e macroeconomica del paese, al rafforzamento della governance economica e finanziaria, compresa un'indagine approfondita e orientata ai risultati sulla frode bancaria, al buon governo dell'energia e all'indipendenza politica della magistratura.

(12)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe andare di pari passo con le erogazioni delle operazioni di sostegno al bilancio nell'ambito dell'ENI.

(13)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Repubblica di Moldova e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione nella Repubblica di Moldova e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(14)

Prendendo in considerazione il fabbisogno di residuo di finanziamenti esterni della Repubblica di Moldova, il suo livello di sviluppo economico, misurato in funzione del reddito pro capite e degli indici di povertà, la sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione, nonché la sua capacità di rimborso basata su un'analisi della sostenibilità del debito, una parte dell'assistenza dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni.

(15)

La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle diverse aree dell'azione esterna, con le misure adottate in tali aree e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(16)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Repubblica di Moldova. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(17)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Repubblica di Moldova nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, una pubblica amministrazione responsabile, trasparente e basata sul merito, l'indipendenza della magistratura, il rispetto dei diritti umani, la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(18)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e l'erogazione di ciascuna delle tre rate di tale assistenza al rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche, assicurino una lotta efficace alla corruzione e al riciclaggio di denaro, potenzino la governance e la vigilanza del settore finanziario e bancario nella Repubblica di Moldova, migliorino la governance del settore energetico e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro, un clima favorevole all'imprenditoria e il risanamento di bilancio. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Repubblica di Moldova dovrebbe altresì includere misure a sostegno dell'attuazione dell'accordo di associazione, tra cui la DCFTA. Per assicurare una valutazione corretta degli obiettivi specifici è essenziale che essi siano delineati in modo verificabile e misurabile. Il rispetto della precondizione e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del SEAE. Se la precondizione e gli obiettivi non sono soddisfatti o se le finalità e i principi dell'accordo di associazione sono generalmente ignorati, è opportuno che la Commissione sospenda temporaneamente o annulli l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(19)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Repubblica di Moldova dovrebbe attuare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. La Repubblica di Moldova dovrebbe informare regolarmente la Commissione in merito all'esecuzione dell'assistenza macrofinanziaria sulla base della divulgazione integrale e del rigoroso rispetto delle regole finanziarie dell'Unione. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti europea.

(20)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.

(21)

Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(22)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(23)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(24)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni, da stabilire in un protocollo d'intesa. Tali condizioni dovrebbero essere associate all'erogazione di ciascuna delle tre rate. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità della Repubblica di Moldova sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Repubblica di Moldova, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione della Repubblica di Moldova un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 100 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme del paese. Di detto importo massimo, fino a 60 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 40 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Repubblica di Moldova indicato nel programma dell'FMI.

2.   Per finanziare la parte di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari, a nome dell'Unione, per poi concederle a sua volta in prestito alla Repubblica di Moldova. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Repubblica di Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione, che include la DCFTA, concluso nell'ambito della PEV.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.

4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Repubblica di Moldova diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani.

2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della precondizione di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (4).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità della Repubblica di Moldova, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Repubblica di Moldova con il sostegno dell'FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica di Moldova, anche ai fini dell'uso dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e le autorità della Repubblica di Moldova.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Repubblica di Moldova siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista, ove necessario, una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5).

3.   La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la precondizione di cui all'articolo 2;

b)

il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI; e

c)

l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

4.   In linea di massima, il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. In linea di massima, il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.

5.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o della cancellazione.

6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Repubblica di Moldova. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Repubblica di Moldova in quanto beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative alla parte di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenza a carico dell'Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Repubblica di Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Repubblica di Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica di Moldova.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   L'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità della Repubblica di Moldova contengono disposizioni:

a)

che assicurano che la Repubblica di Moldova verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e

e)

che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito e/o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Repubblica di Moldova è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica di Moldova che sono pertinenti ai fini dell'assistenza

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Repubblica di Moldova, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica di Moldova e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.

(2)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Alla luce delle iniziative connesse con la modifica del sistema elettorale nella Repubblica di Moldova, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitoreranno il rispetto di tale precondizione durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria e presteranno pertanto la massima attenzione al seguito dato dalle autorità della Repubblica di Moldova alle raccomandazioni dei pertinenti partner internazionali (in particolare la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR).


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