EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0170

Decisione di esecuzione (UE) 2016/170 della Commissione, del 5 febbraio 2016, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia [notificata con il numero C(2016) 658]

OJ L 32, 9.2.2016, p. 163–166 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/170/oj

9.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/163


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/170 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2016

relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia

[notificata con il numero C(2016) 658]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra dev'essere valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. La relativa tolleranza è definita all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione (2).

(2)

Con decisione 96/550/CE della Commissione (3) è stato autorizzato l'impiego di tre metodi di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia.

(3)

La Finlandia ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione della formula di stima del tenore di carne magra usata nel metodo «Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)», nonché di autorizzare un nuovo metodo «AutoFOM III», che dovrebbe sostituire l'attuale metodo «Autofom» di classificazione delle carcasse di suino sul suo territorio. La Finlandia ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basano le nuove formule, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni usate per la stima del tenore di carne magra. La Finlandia ha inoltre chiesto alla Commissione di non includere il metodo «Intrascope/Optical Probe» nella presente decisione, in quanto non è più usato.

(4)

Dall'esame della richiesta presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione della nuova formula e del nuovo metodo di classificazione indicati. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale formula e metodo di classificazione in Finlandia.

(5)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(6)

Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione. È pertanto opportuno abrogare la decisione 96/550/CE.

(7)

In considerazione delle esigenze tecniche legate all'introduzione di nuovi metodi e di nuove formule, è opportuno che i metodi di classificazione delle carcasse di suino autorizzati dalla presente decisione si applichino a decorrere dal 1o febbraio 2016.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Finlandia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 4 (HGP4)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;

b)

l'apparecchio denominato «AutoFOM III» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione della Commissione.

Articolo 3

La decisione 96/550/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2016.

Articolo 5

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2016

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

(3)  Decisione 96/550/CE della Commissione, del 5 settembre 1996, relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino in Finlandia (GU L 236 del 18.9.1996, pag. 47).


ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN FINLANDIA

PARTE I

Hennessy Grading Probe 4 (HGP 4)

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 4» (HGP 4).

2.

L'apparecchio Hennessy Grading Probe è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm con una lama contigua di 6,3 mm contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO e fotodetettore del tipo 58 MR), con distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Y = 67,091 – 0,566 × S1 – 0,381 × S2 + 0,078 × M

dove:

S1

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 8 cm lateralmente alla linea media della carcassa dietro l'ultima costola (tra la quattordicesima costola e la prima vertebra lombare);

S2

:

spessore in millimetri del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 6 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa tra la terza e la quarta costola;

M

:

spessore in millimetri del muscolo, misurato a 6 cm lateralmente alla linea media della carcassa, al livello tra la terza e la quarta costola.

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.

PARTE II

AutoFOM III

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «AutoFOM III» (Fully automatic ultrasonic carcass grading).

2.

L'apparecchio è munito di 16 trasduttori disposti linearmente in una struttura di acciaio inossidabile. Le misurazioni usate per stimare le sezioni della carcassa includono le dimensioni totali della sezione e lo spessore minimo del lardo misurato in due punti della sezione. Le due sezioni trasversali selezionate sono praticate al punto di spessore minimo del lardo del lombo e all'intersezione tra lombo e prosciutto. L'apparecchio trasmette onde sonore attraverso i tessuti. La risonanza emessa da ossa, muscoli e grasso è convertita in un'immagine dell'interno in base alla quale sono elaborate un'immagine digitale e un'analisi dei dati.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Y = 63,2758 + 0,081174 × R2P1 – 1,11488 × R2P5 – 0,89933 × R2P10 + 0,057066 × R3P3 + 0,097869 × R3P5

dove:

R2P1

:

spessore medio della pelle.

R2P5

:

pelle al punto P2 selezionato (in millimetri).

R2P10

:

grasso minimo della sezione trasversale (in millimetri).

R3P3

:

carne al punto di spessore minimo del lardo selezionato (in millimetri).

R3P5

:

misura della quantità massima di carne (in millimetri).

4.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.


Top