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Commission Regulation (EU) No 364/2014 of 4 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenpyroximate, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-methyl, spirotetramat and thiacloprid in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 364/2014 della Commissione del 4 aprile 2014 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-metile, spirotetrammato e tiacloprid in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 364/2014 della Commissione del 4 aprile 2014 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-metile, spirotetrammato e tiacloprid in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
OJ L 112, 15.4.2014, p. 1–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 364/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2014
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, flubendiamide, isopyrazam, kresoxim-metile, spirotetrammato e tiacloprid in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Per le sostanze kresoxim-metile e tiacloprid i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze fenpirossimato, flubendiamide, isopyrazam e spirotetrammato gli LMR sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva fenpirossimato su more, lamponi, peperoni e fagioli (non sgranati), è stata presentata una domanda di modifica degli attuali LMR in conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Riguardo alla sostanza flubendiamide tale domanda è stata presentata per le fragole. Riguardo all’isopyrazam tale domanda è stata presentata per gli ortaggi a radice e tubero (eccetto la barbabietola da zucchero, le patate e gli ortaggi a radice e tubero tropicali), i peperoni e le cucurbitacee. Riguardo al kresoxim-metile tale domanda è stata presentata per le lazzeruole. Riguardo allo spirotetrammato tale domanda è stata presentata per fragole, banane, olive da tavola e scalogni. Riguardo al tiacloprid tale domanda è stata presentata per spinaci e foglie simili. |
(4) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda per l’impiego dello spirotetrammato sugli ananassi. Il richiedente sostiene che l’impiego autorizzato di detta sostanza su tali prodotti negli Stati Uniti comporta residui che superano l’LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all’importazione di tali prodotti. |
(5) |
In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(6) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l’Autorità», ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, analizzando in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha espresso pareri motivati sugli LMR proposti (2). Essa ha trasmesso tali pareri alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi accessibili al pubblico. |
(7) |
Nel suo parere motivato l’Autorità ha concluso che per quanto riguarda l’impiego del kresoxim-metile sulle lazzeruole, i dati trasmessi sono sufficienti per stabilire un nuovo LMR per l’impiego all’aperto nei paesi settentrionali dell’UE. Per quanto riguarda l’impiego del tiacloprid in spinaci e foglie simili, i dati trasmessi sono sufficienti per stabilire un nuovo LMR per l’impiego all’aperto nei paesi settentrionali dell’UE unicamente sugli spinaci e sulle foglie di barbabietola. |
(8) |
Per quanto riguarda tutte le altre domande, l’Autorità ha concluso che erano state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione in vita a tali sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile (DGA) o della dose acuta di riferimento (DAR). |
(9) |
Sulla base dei pareri motivati dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 396/2005 di conseguenza. |
(11) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono disponibili online: http://www.efsa.europa.eu:
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for fenpyroximate in various crops (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per il fenpirossimato in vari prodotti). EFSA Journal 2013;11(6):3272 [45 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3272.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flubendiamide in strawberries (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per la sostanza flubendiamide nelle fragole). EFSA Journal 2013;11(10):3403 [27 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3403.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for isopyrazam in various vegetables (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per l’isopyrazam in vari ortaggi). EFSA Journal 2013;11(9):3385 [38 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3385.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for kresoxim-methyl in azaroles (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per il kresoxim-metile nelle lazzeruole). EFSA Journal 2013;11(7):3344 [25 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3344.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for spirotetramat in strawberries, bananas, table olives, pineapples and shallots (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per lo spirotetrammato in fragole, banane, olive da tavola e scalogni). EFSA Journal 2013;11(9):3361 [38 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3361.
Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for thiacloprid in spinach and similar leaves (Parere motivato sulla modifica degli attuali LMR per il tiacloprid in spinaci e foglie simili). EFSA Journal 2013;11(9):3382 [26 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3382.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II la colonna relativa al tiacloprid è sostituita dalla seguente: "Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
l’allegato III è così modificato:
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