Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_107_R_0165_01

2009/332/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009 , relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra
Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra

GU L 107 del 28.4.2009, p. 165–502 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 107/165


DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra

(2009/332/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

vista l’approvazione del Consiglio a norma dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a Lussemburgo il 12 giugno 2006, fatta salva la sua conclusione.

(2)

Le disposizioni commerciali contenute nell’accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l’Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDONO:

Articolo 1

1.   Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, l’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (di seguito «l’accordo»), i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni accluse all’atto finale.

2.   I testi di cui al paragrafo 1 sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1.   La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest’ultimo agisce su delega del consiglio di stabilizzazione e di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.

2.   A norma dell’articolo 117, paragrafo 4, dell’accordo, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione, ai sensi del suo regolamento interno.

3.   La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è presa, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione di cui all’articolo 135 dell’accordo a nome della Comunità europea. Il presidente della Commissione deposita detto strumento di approvazione a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

I. LANGER

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e del trattato sull’Unione europea,

in appresso denominate «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI ALBANIA, in appresso denominata «l’Albania»,

dall’altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono e il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all’Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri attraverso l’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica del 1992;

CONSIDERANDO l’importanza del presente accordo, nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell’Europa sudorientale, ai fini dell’instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell’Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell’ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l’impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione, attraverso l’evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l’integrazione commerciale regionale e l’intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare la giustizia e gli affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;

CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell’OSCE, segnatamente quelli dell’Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l’Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Albania;

CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall’OMC;

CONSIDERANDO il desiderio delle parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea;

CONSIDERANDO l’impegno assunto delle parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001;

PERSUASE che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;

TENENDO presente l’impegno dell’Albania a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità e ad applicarla correttamente;

TENENDO presente la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l’attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notifichino all’Albania di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e l’Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;

RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;

RICORDANDO il memorandum d’intesa sull’agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001, con il quale l’Albania s’impegna, insieme ad altri paesi della regione, a negoziare una serie di accordi bilaterali di libero scambio onde attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l’integrazione nell’economia mondiale;

RAMMENTANDO la disponibilità dell’Unione europea ad integrare il più possibile l’Albania nel contesto politico ed economico dell’Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all’adesione all’Unione europea sulla base del trattato sull’Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Albania, dall’altra.

2.   Gli obiettivi di tale associazione sono:

aiutare l’Albania a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto,

contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Albania e nella regione,

fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,

sostenere gli sforzi dell’Albania volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,

sostenere le iniziative dell’Albania volte a completare la transizione verso l’economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose tra le parti e ad instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l’Albania,

promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e sanciti dalla Convenzione europea sui diritti dell’uomo, dall’Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l’attuazione del presente accordo rientrano nell’ambito delle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 1997 e poggiano sui meriti dell’Albania.

Articolo 4

L’Albania s’impegna a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani e di droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 5

Le parti ribadiscono l’importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.

Articolo 6

L’associazione verrà realizzata gradualmente e completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.

Tale suddivisione non si applica al titolo IV, per il quale detto titolo prevede un calendario specifico.

Scopo di tale suddivisione in due fasi successive è consentire un esame intermedio accurato dell’applicazione del presente accordo. Per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni e la loro attuazione, la prima fase verte per l’Albania sugli elementi fondamentali dell’acquis descritti al titolo VI del presente accordo, cui saranno associati parametri di riferimento specifici.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell’articolo 116 provvede periodicamente ad esaminare l’applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dall’Albania nell’attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

La prima fase inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo. Nel quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuterà i progressi compiuti dall’Albania e deciderà se tali progressi consentano di passare alla seconda fase onde portare a termine il processo di associazione. Esso deciderà inoltre in merito all’adozione delle disposizioni specifiche ritenute necessarie nella seconda fase.

Articolo 7

Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV del GATT 1994 e l’articolo V del GATS.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 8

1.   Nell’ambito del presente accordo sarà intensificato il dialogo politico tra le parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l’Unione europea e l’Albania, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.

2.   Il dialogo politico deve promuovere in particolare:

la piena integrazione dell’Albania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale ravvicinamento all’Unione europea,

una progressiva convergenza delle posizioni delle parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni per le parti,

la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,

una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea.

3.   Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l’attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figura nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali elementi.

Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:

l’adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l’adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione,

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, riguardante tanto l’esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell’impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all’esportazione.

Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.

Articolo 9

1.   Il dialogo politico avviene nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporgli.

2.   Su richiesta delle parti, il dialogo politico può svolgersi anche:

all’occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino l’Albania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e la Commissione, dall’altra,

utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d’Europa ed altri consessi internazionali,

con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell’ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell’articolo 122.

Articolo 11

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE

Articolo 12

Conformemente all’impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, l’Albania promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può altresì sostenere progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniqualvolta l’Albania preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 13, 14 e 15, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

L’Albania riesaminerà gli accordi bilaterali in vigore con tutti i paesi interessati o concluderà nuovi accordi per garantirne la compatibilità con i principi enunciati nel memorandum di intesa sull’agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001.

Articolo 13

Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione

Dopo la firma del presente accordo, l’Albania avvierà negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tali convenzioni sono:

il dialogo politico,

l’instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell’OMC,

concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo,

disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All’occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.

Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità dell’Albania a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l’ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l’Unione europea.

L’Albania avvierà negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 14

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

L’Albania avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

Articolo 15

Cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’Unione europea

1.   L’Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all’adesione all’Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l’Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.

2.   L’Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di concludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell’articolo XXIV del GATT e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di esse in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell’articolo V del GATS.

I negoziati iniziano prima possibile, affinché detto accordo sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 16, paragrafo 1.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 16

1.   Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell’OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.

2.   Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.

3.   Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.

4.   I dazi ridotti applicati all’Albania, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arrotondate per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.

5.   Qualora, successivamente alla firma dell’accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.

6.   La Comunità e l’Albania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 17

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o dell’Albania elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii) dell’accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2.   Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 18

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dell’Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti originari dell’Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 19

1.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell’allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell’allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto all’80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 20 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 10 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rimanenti sono aboliti.

3.   Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 20

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 21

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 22

L’Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all’articolo 19, qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.

Articolo 23

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata.

CAPITOLO II

Agricoltura e pesca

Articolo 24

Definizione

1.   Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o dell’Albania.

2.   Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii) dell’accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3.   La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 e 1902 20 10.

Articolo 25

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell’Albania e le misure di effetto equivalente.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.

Articolo 27

Prodotti agricoli

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari dell’Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania:

a)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato II a);

b)

riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato II b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c)

abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato II c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.

4.   Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.

Articolo 28

Pesci e prodotti della pesca

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell’allegato III, originari dell’Albania. I prodotti elencati all’allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania evita di applicare dazi doganali o oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.

Articolo 29

Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell’Albania nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell’agricoltura e della pesca nell’economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell’ambito dell’OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l’Albania esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

Articolo 30

Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 31

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 38 e 43, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell’altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 32

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 33

Clausola di standstill

1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l’Albania, né si aumentano quelli già applicati.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l’Albania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3.   Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell’articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell’Albania e della Comunità o l’adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati II e III.

Articolo 34

Divieto di discriminazione fiscale

1.   Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell’altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 35

Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 36

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1.   Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2.   Durante i periodi transitori di cui all’articolo 19, il presente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e l’Albania o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dall’Albania per promuovere il commercio regionale.

3.   Nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Albania sanciti nel presente accordo.

Articolo 37

Dumping e sovvenzioni

1.   Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 38.

2.   Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l’altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.

Articolo 38

Clausola di salvaguardia generale

1.   Si applicano tra le parti le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

2.   Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell’altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, oppure

gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

3.   Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni dall’altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell’ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell’aumento dell’aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all’aliquota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

4.   Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

5.   Ai fini dell’attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all’esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo;

b)

qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l’altra parte.

Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6.   Qualora la Comunità o l’Albania assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l’altra parte.

Articolo 39

Clausola di penuria

1.   Qualora l’osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:

a)

una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; oppure

b)

una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice,

quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2.   Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3.   Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.

4.   Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l’altra parte.

5.   Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 40

Monopoli di Stato

L’Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 41

Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l’applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 42

Restrizioni autorizzate

Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 43

1.   Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l’applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadiscono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.

2.   Quando una parte constata, in base ad informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.

3.   Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s’intende, fra l’altro:

a)

la reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;

b)

il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell’origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l’operazione;

c)

il reiterato rifiuto dell’autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.

4.   L’applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b)

qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione;

c)

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l’adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

5.   Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.

Articolo 44

Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all’importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.

Articolo 45

L’applicazione del presente accordo non pregiudica l’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori

Articolo 46

1.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell’Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato,

il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell’accezione dell’articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2.   Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l’Albania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 47

1.   Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l’accesso all’occupazione dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali,

gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l’opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 48

1.   Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell’assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari,

le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori,

ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2.   L’Albania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

CAPITOLO II

Stabilimento

Articolo 49

Ai fini del presente accordo,

a)

per «società comunitaria» o «società albanese» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Albania che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell’Albania.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Albania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Albania viene considerata una società comunitaria o albanese se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Albania;

b)

per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;

c)

per «filiale» di una società si intende un’impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione;

d)

per «stabilimento» si intende:

i)

per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l’assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell’altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii)

per quanto riguarda le società comunitarie o albanesi, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Albania o nella Comunità;

e)

per «attività» si intendono quelle economiche;

f)

le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

g)

per «cittadino della Comunità» o «cittadino albanese» si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno degli Stati membri o dell’Albania;

h)

per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o dell’Albania stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Albania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Albania e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Albania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Albania in base alle rispettive legislazioni;

i)

per «servizi finanziari» si intendono le attività definite nell’allegato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d’applicazione di tale allegato.

Articolo 50

1.   L’Albania agevola l’insediamento sul suo territorio di società e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:

i)

per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii)

per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Albania un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2.   Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l’attività di società comunitarie o albanesi sul loro territorio, rispetto alle loro società.

3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:

i)

per lo stabilimento di società albanesi sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;

ii)

per l’attività delle filiali e consociate albanesi stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4.   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5.   Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

a)

a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Albania;

b)

le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società albanesi nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società albanesi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo.

Articolo 51

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 50, esclusi i servizi finanziari di cui all’allegato IV, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l’attività delle società e dei cittadini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell’altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2.   Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma del presente accordo.

3.   Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.

Articolo 52

1.   Fatto salvo l’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 53

1.   Le disposizioni degli articoli 50 e 51 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2.   La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 54

Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e albanesi l’avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate in Albania e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.

Articolo 55

1.   Una società comunitaria o una società albanese stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Albania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell’Albania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e albanesi, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2.   I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all’interno della società» a norma della lettera c) nelle successive categorie, purché l’organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a)

le persone che occupano una carica elevata all’interno di un’organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell’impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

dirigono l’impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa,

svolgono compiti di supervisione e coordinamento dell’attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive,

hanno facoltà di procedere personalmente all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b)

i dipendenti di un’organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell’impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell’impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza a un albo professionale;

c)

per «persona trasferita all’interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un’organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell’altra parte; l’organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un’impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell’altra parte.

3.   L’ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell’Albania di cittadini albanesi o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società albanese oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Albania, a condizione che:

detti rappresentanti non siano impegnati ad effettuare vendite dirette o a prestare servizi, e

la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell’Albania e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Albania.

Articolo 56

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania può, su base transitoria, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

siano in corso di ristrutturazione o versino in serie difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Albania,

rischino l’eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini albanesi in un determinato settore o in una determinata industria dell’Albania, oppure

stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

i)

cessano di applicarsi al più tardi sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo;

ii)

sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione; e

iii)

non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Albania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini albanesi.

Nell’elaborare e nell’applicare le suddette misure, l’Albania concede ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso riserva loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l’Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre in Albania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l’adozione di misure urgenti, nel qual caso l’Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione subito dopo averle applicate.

Al termine dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l’autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest’ultimo.

CAPITOLO III

Prestazione di servizi

Articolo 57

1.   Le parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o albanesi stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2.   Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all’articolo 55, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell’Albania e che chiedono l’ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.

3.   Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 58

1.   Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell’Albania stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo.

2.   Se una parte ritiene che le misure introdotte dall’altra parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all’altra parte di avviare consultazioni.

Articolo 59

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l’Albania, si applicano le disposizioni seguenti.

1.

Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 5 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso l’Albania e la Comunità intesa globalmente, l’effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese in materia di trasporti con quella della Comunità.

2.

Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, al mercato e al traffico, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.

Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.

3.

In applicazione dei principi del paragrafo 2:

a)

le parti evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;

b)

le parti aboliscono, alla data di entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;

c)

ciascuna parte concede, tra l’altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all’accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all’uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l’assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

4.

Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di accordi speciali da negoziare tra le parti.

5.

Prima della conclusione dell’accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

6.

L’Albania adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

7.

A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV

Pagamenti correnti e movimenti di capitale

Articolo 60

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e l’Albania.

Articolo 61

1.   Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2.   Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente del suo quadro giuridico e delle procedure esistenti, l’acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, fatte salve le restrizioni indicate nell’elenco di impegni specifici a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini albanesi. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le modalità per la graduale eliminazione di dette restrizioni.

A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell’Albania e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e l’Albania causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o dell’Albania, la Comunità e l’Albania possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a un anno.

5.   Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le parti del presente accordo.

6.   Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Albania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 62

1.   Nei primi tre anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l’ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2.   Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

Disposizioni di carattere generale

Articolo 63

1.   L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.

2.   Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 64

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all’una o all’altra a norma di una specifica disposizione dell’accordo. La presente disposizione non pregiudica l’applicazione dell’articolo 63.

Articolo 65

Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell’Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch’esse delle disposizioni del presente titolo.

Articolo 66

1.   Il trattamento NPF concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.

2.   Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l’evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3.   Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all’Albania di fare distinzioni, nell’applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 67

1.   Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all’altra parte un calendario per la loro abolizione.

2.   Qualora uno o più Stati membri o l’Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l’Albania, secondo il caso, informano senza indugio l’altra parte.

3.   Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 68

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall’articolo V dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Articolo 69

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l’elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA

Articolo 70

1.   Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione attuale dell’Albania a quella della Comunità e la sua effettiva attuazione. L’Albania si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l’acquis comunitario. L’Albania garantisce la corretta applicazione della legislazione attuale e futura.

2.   Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell’acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 6.

3.   Durante la prima fase di cui all’articolo 6 il ravvicinamento verte sugli elementi fondamentali dell’acquis relativo al mercato interno e su altri settori importanti come la concorrenza, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, gli appalti pubblici, la standardizzazione e la certificazione, i servizi finanziari, i trasporti terrestri e marittimi (con particolare attenzione alle norme in materia di sicurezza, ai requisiti ambientali e agli aspetti sociali), il diritto societario, la contabilità, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, la salute e la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità. Nella seconda fase, l’Albania si concentra sulle altre parti dell’acquis.

Il ravvicinamento avverrà secondo un programma concordato tra la Commissione delle Comunità europee e l’Albania.

4.   L’Albania definirà inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell’attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l’adozione di misure di applicazione delle leggi.

Articolo 71

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1.   Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l’Albania:

i)

tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

ii)

lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’intero territorio della Comunità o dell’Albania, o in una sua parte sostanziale;

iii)

qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2.   Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.

3.   Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.

4.   L’Albania istituisce un’autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.

5.   Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all’altra parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.

6.   L’Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell’autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall’Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l’Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l’ammissibilità delle regioni dell’Albania e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.

8.   Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

il paragrafo 1, punto iii), non si applica,

le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

9.   Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l’adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.

Articolo 72

Imprese pubbliche

Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all’articolo 86.

I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.

Articolo 73

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1.   A norma del presente articolo e dell’allegato V, le parti confermano l’importanza annessa ad un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   L’Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3.   L’Albania s’impegna ad aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell’allegato V. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l’Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.

4.   Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell’altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 74

Appalti pubblici

1.   Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell’aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell’ambito dell’OMC.

2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l’Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.

3.   Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l’Albania di garantire a tutte le società comunitarie l’accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.

5.   Per quanto riguarda lo stabilimento, l’attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e l’Albania, nonché l’occupazione e la circolazione della manodopera per l’esecuzione dei contratti d’appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 46-69.

Articolo 75

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1.   L’Albania adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2.   A tal fine, le parti incominciano in una fase iniziale a:

promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità,

fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità,

incoraggiare la partecipazione dell’Albania ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (in particolare CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, ecc.),

se del caso, concludere protocolli europei di valutazione della conformità una volta che l’Albania abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.

Articolo 76

Tutela dei consumatori

Le parti collaborano per allineare le norme dell’Albania in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un’efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell’economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un’infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l’applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono:

una politica attiva di protezione dei consumatori, conforme alla normativa comunitaria,

l’armonizzazione della legislazione albanese in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità,

un’efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati,

un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.

Articolo 77

Condizioni di lavoro e pari opportunità

L’Albania adeguerà progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.

TITOLO VII

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA

CAPITOLO I

Introduzione

Articolo 78

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell’amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell’applicazione della legge e l’apparato giudiziario in particolare. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a fornire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.

Articolo 79

Protezione dei dati di carattere personale

Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l’Albania adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. L’Albania istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le parti collaborano per conseguire questo obiettivo.

CAPITOLO II

Cooperazione nel settore della circolazione delle persone

Articolo 80

Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione

Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiranno un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.

La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, e comprende un’assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche,

la redazione di testi legislativi,

una maggiore efficienza delle istituzioni,

la formazione del personale,

la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi,

la gestione delle frontiere.

La cooperazione si concentra in particolare:

nel settore dell’asilo, sull’attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati,

nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente sul loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini nazionali.

Articolo 81

Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina e riammissione

1.   Le parti collaborano per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine, le parti accettano, su richiesta e senza ulteriori formalità:

di riammettere i rispettivi cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori,

di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi presenti illegalmente nei rispettivi territori, che sono entrati nel territorio dell’Albania attraverso o da uno Stato membro o che sono entrati nel territorio di uno Stato membro attraverso l’Albania o dall’Albania.

2.   Gli Stati membri dell’Unione europea e l’Albania forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità e garantiscono loro l’accesso alle strutture amministrative necessarie.

3.   Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi sono stabilite nell’accordo tra la Comunità europea e l’Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare, firmato il 14 aprile 2005.

4.   L’Albania è disposta a stipulare accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.

5.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.

CAPITOLO III

Cooperazione per la lotta contro il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo, le droghe illecite e per l’antiterrorismo

Articolo 82

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo

1.   Le parti collaborano strettamente onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.

2.   La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

Articolo 83

Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite

1.   Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2.   Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell’UE in materia di controllo degli stupefacenti.

Articolo 84

Antiterrorismo

Le parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento, con particolare riguardo alle attività condotte a livello transfrontaliero:

attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alle minacce per la pace e la sicurezza internazionali rappresentate dagli atti terroristici e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali,

attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale,

attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.

CAPITOLO IV

Cooperazione per la lotta alla criminalità

Articolo 85

Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione

Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:

il contrabbando e la tratta di esseri umani,

le attività economiche illecite, segnatamente falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,

la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti,

la frode fiscale,

il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,

il contrabbando,

il traffico illecito di armi,

la falsificazione di documenti,

il traffico illecito di autoveicoli,

la cibercriminalità.

Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 86

Disposizioni generali e politiche di cooperazione

1.   La Comunità e l’Albania instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell’Albania. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le parti.

2.   Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Albania. L’elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3.   Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Viene rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra l’Albania e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all’interno di queste.

Articolo 87

Politica economica e commerciale

1.   La Comunità e l’Albania agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l’elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.

2.   Su richiesta delle autorità albanesi, la Comunità può fornire assistenza all’Albania per la creazione di un’economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue politiche a quelle dell’Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.

3.   La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all’attività commerciale.

4.   Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’Unione economica e monetaria europea.

Articolo 88

Cooperazione nel settore statistico

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire le statistiche paragonabili, attendibili, obiettive ed accurate necessarie per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma dell’Albania. La cooperazione consente inoltre all’Ufficio statistico nazionale dell’Albania di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nazionali e internazionali, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico rispetta i principi fondamentali della statistica elaborati dalle Nazioni Unite, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all’acquis comunitario.

Articolo 89

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

La cooperazione tra le parti si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Albania.

Articolo 90

Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo finanziario interno e di audit esterno. Le parti collaborano, in particolare, al fine di sviluppare sistemi efficienti di controllo finanziario interno e di audit esterno in Albania, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell’Unione europea.

Articolo 91

Promozione e tutela degli investimenti

La cooperazione tra le parti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale dell’Albania.

Articolo 92

Cooperazione industriale

1.   La cooperazione mira a promuovere la modernizzazione e la riconversione dell’industria albanese e dei singoli settori, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni che garantiscano la tutela dell’ambiente.

2.   Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché a creare condizioni più favorevoli per le imprese.

3.   La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis comunitario riguardante la politica industriale.

Articolo 93

Piccole e medie imprese

La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e consolidare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di PMI e dei principi sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese.

Articolo 94

Turismo

1.   La cooperazione tra le parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere il trasferimento di know-how (attraverso la formazione, gli scambi e i seminari), tenendo debitamente conto dell’acquis comunitario pertinente.

2.   La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.

Articolo 95

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore dell’agricoltura. Essa punta in particolare a modernizzare e ristrutturare l’agricoltura e il settore agroindustriale dell’Albania, favorendo il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle pratiche alle norme e agli standard comunitari.

Articolo 96

Pesca

Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.

Articolo 97

Dogane

1.   Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell’Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all’acquis.

2.   La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di dogane.

3.   Il protocollo 6 definisce le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le parti in materia doganale.

Articolo 98

Fiscalità

1.   Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all’ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell’amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.

2.   La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. In tale contesto, le parti riconoscono quanto sia importante migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Albania, onde agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode o l’evasione fiscale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, inoltre, le parti si consulteranno su come eliminare la concorrenza fiscale pregiudizievole tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Albania onde garantire parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione delle imprese.

Articolo 99

Cooperazione nel settore sociale

1.   Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale albanese nel contesto di una riforma e di un’integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l’adeguamento del regime previdenziale albanese alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legislazione albanese per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.

2.   La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo settore.

Articolo 100

Istruzione e formazione

1.   Le parti coopereranno al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Albania, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani. La realizzazione degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna costituirà una priorità per i sistemi di istruzione superiore.

2.   Le parti collaboreranno inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Albania, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.

3.   I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiscono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell’istruzione e della formazione in Albania.

4.   La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo settore.

Articolo 101

Cooperazione culturale

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l’altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Convenzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 102

Cooperazione nel settore audiovisivo

1.   Le parti collaborano per promuovere l’industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.

2.   La cooperazione potrebbe vertere, tra l’altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell’informazione, nonché su un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei mass media sia pubblici che privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.

3.   L’Albania allinea con le politiche comunitarie le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l’acquis comunitario. Essa rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.

Articolo 103

Società dell’informazione

1.   La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione pertinenti dell’Albania con quelle della Comunità.

2.   Le parti cooperano inoltre in vista dell’ulteriore sviluppo della società dell’informazione in Albania. Nel complesso, si intende tra l’altro preparare la società all’era digitale, attrarre investimenti e garantire l’interoperabilità di reti e servizi.

Articolo 104

Reti e servizi di comunicazione elettronici

1.   La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo.

2.   Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire all’Albania di recepire l’acquis comunitario in questi settori un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 105

Informazione e comunicazione

La Comunità e l’Albania prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali dell’Albania informazioni più specialistiche.

Articolo 106

Trasporti

1.   La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore dei trasporti.

2.   La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i trasporti albanesi, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, come pure l’accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali, raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Albania un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell’ambiente nel settore dei trasporti.

Articolo 107

Energia

La cooperazione si concentrerà sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di energia, compresa, se del caso, la sicurezza nucleare. Essa rispecchia i principi dell’economia di mercato, si basa sul trattato regionale sulla Carta europea dell’energia ed è sviluppata in vista di un’integrazione graduale dell’Albania nei mercati energetici europei.

Articolo 108

Ambiente

1.   Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nell’impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell’ambiente.

2.   La cooperazione si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di ambiente.

Articolo 109

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1.   Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2.   La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.

3.   La cooperazione è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna parte.

Articolo 110

Sviluppo regionale e locale

1.   Le parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

2.   La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.

Articolo 111

Pubblica amministrazione

1.   La cooperazione mira a favorire l’ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Albania, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio della popolazione albanese e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’Unione europea e l’Albania.

2.   Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni, segnatamente sull’elaborazione e l’attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e la promozione dell’etica nella pubblica amministrazione e sull’e-government. La cooperazione coinvolge sia le amministrazioni centrali che quelle locali.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 112

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l’Albania può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’aiuto comunitario resta subordinato all’attuazione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto, a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento. L’aiuto concesso all’Albania è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l’economia.

Articolo 113

L’assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell’ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albania.

L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.

Articolo 114

Su richiesta dell’Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un’assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l’Albania e l’FMI.

Articolo 115

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 116

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione, che avrà il compito di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze richiedono di esaminare qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 117

1.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell’Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, da membri del governo dell’Albania.

2.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3.   I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante dell’Albania, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5.   Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 118

Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all’interno del campo di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall’accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti.

Articolo 119

Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 120

1.   Nell’esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, da rappresentanti dell’Albania.

2.   Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

3.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all’articolo 118.

4.   Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l’istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 121

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.

Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione dell’accordo stesso. Al momento di creare eventuali sottocomitati e di definirne il mandato, il comitato di stabilizzazione e di associazione tiene debitamente conto dell’importanza di una gestione efficace delle questioni connesse all’immigrazione, specie per quanto riguarda l’applicazione degli articoli 80 e 81 del presente accordo e il monitoraggio del piano d’azione UE per l’Albania e le regioni limitrofe.

Articolo 122

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, che consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento albanese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall’altro, da membri del Parlamento albanese.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento albanese, secondo disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 123

Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 124

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

a)

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b)

inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;

c)

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 125

1.   Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

il regime applicato dall’Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali,

il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società e filiali albanesi.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 126

1.   Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.

2.   Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

3.   Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 127

Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri rilevanti aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l’applicazione degli articoli 31, 37, 38, 39 e 43.

Articolo 128

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l’Albania, dall’altro.

Articolo 129

Gli allegati da I a V e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente accordo.

L’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari, firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Il riesame di cui all’articolo 8 dell’accordo quadro compete al consiglio di stabilizzazione e di associazione, che all’occorrenza può modificare l’accordo quadro.

Articolo 130

Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.

Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

Articolo 131

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e l’Albania, dall’altro.

Articolo 132

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall’altra, al territorio dell’Albania.

Articolo 133

Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario dell’accordo.

Articolo 134

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede (1).

Articolo 135

Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

Articolo 136

Accordo interinale

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell’accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e l’Albania, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 40, 71, 72, 73 e 74 del presente accordo, dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 6 e delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 5, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.

Articolo 137

A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l’11 maggio 1992. Ciò non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle parti derivanti dall’esecuzione dell’accordo.

Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis.

V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.

V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.

Bërë në Luksemburg në datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta’ Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Për Republikën e Shqipěrisë

Image


(1)  Le versioni linguistiche bulgara e rumena dell’accordo saranno pubblicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I

Concessioni tariffarie accordate dall’Albania ai prodotti industriali della Comunità

Allegato II a)

Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

Allegato II b)

Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

Allegato II c)

Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Allegato III

Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi

Allegato IV

Stabilimento: Servizi finanziari

Allegato V

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

ALLEGATO I

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ

(di cui all’articolo 19)

I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto all’80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 20 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 10 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, i rimanenti dazi all’importazione saranno aboliti.

HS 8+

Designazione delle merci

2501 00 91

– – – – Sale per l’alimentazione umana

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati

2710 11 25

– – – – – altre benzine speciali

2710 11 41

– – – – – – – – Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (RON) inferiore a 95

2710 11 70

– – – – – Carboturbi tipo benzina

 

– – – – – Petrolio lampante

2710 19 21

– – – – – – Carboturbi

2710 19 25

– – – – – – altro

2710 19 29

– – – – – altri oli medi

 

– – – – Oli da gas

2710 19 31

– – – – – Oli da gas destinati a subire un trattamento definito

2710 19 35

– – – – – Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31

 

– – – – – destinati ad altri usi:

2710 19 41

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 %

2710 19 45

– – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 %

2710 19 49

– – – – – – Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 %

2710 19 69

– – – – – – Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 %

2713 12 00

– Coke di petrolio calcinato

2713 20 00

– Bitume di petrolio

2713 90

– altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi:

2713 90 10

– – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803

2713 90 90

– – altri

3103 10 10

– – con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso

3103 10 90

– – altri

3304 91 00

– – Ciprie, comprese le polveri compatte

3304 99 00

– – altre

3305 10 00

– Shampoo

3305 30 00

– Lacche per capelli

3305 90 10

– – Lozioni per capelli

3305 90 90

– – altre

3306 10 00

– Dentifrici

3307 10 00

– Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba

3307 20 00

– Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore

3401 11 00

– – Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale)

3401 19 00

– – altri

3401 20 10

– – Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri

3401 20 90

– – altri

3402 20 20

– – Preparazioni tensioattive

3402 20 90

– – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire

3402 90 10

– – Preparazioni tensioattive

3405 20 00

– Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno

3405 30 00

– Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli

3405 90 90

– – altri

3923 10 00

– Scatole, casse, casellari e oggetti simili

 

– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci:

3923 21 00

– – di polimeri di etilene

3923 29

– – di altre materie plastiche:

3923 29 10

– – – di policloruro di vinile

3923 29 90

– – – altri

3924

Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche:

3924 10 00

– Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina

3924 90

– altri:

 

– – di cellulosa rigenerata:

3924 90 11

– – – Spugne

3924 90 19

– – – altri

3924 90 90

– – altri

3925 10 00

– Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri

3926

Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914

 

– Pneumatici rigenerati

4012 11 00

– – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa)

4012 12 00

– – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri

4012 13 90

– – – altri

4012 20 90

– – altri

4012 90 20

– – Gomme piene o semipiene

6401 10

– Calzature con puntale protettivo di metallo:

6401 10 10

– – con tomaie di gomma

6401 10 90

– – con tomaie di materia plastica

 

– altre calzature

6401 91

– – che ricoprono il ginocchio:

6401 91 10

– – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma

6401 91 90

– – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica

6401 92

– – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio:

6401 92 10

– – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma

6401 92 90

– – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica

6401 99

– – altre

6401 99 10

– – – altre calzature con tomaie di gomma

6401 99 90

– – – altre calzature con tomaie di materia plastica

6402 99 50

– – – – Pantofole ed altre calzature da camera

6404 19 90

– – – altre

6404 20

– Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito

6404 20 10

– – Pantofole ed altre calzature da camera

6404 20 90

– – altre

6405

Altre calzature:

6405 10

– con tomaie di cuoio naturale o ricostituito:

6405 10 10

– – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di legno o di sughero

6405 10 90

– – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di altre materie

6405 20

– con tomaie di materie tessili:

6405 20 10

– – con suole esterne di legno o di sughero

 

– – con suole esterne di altre materie:

6405 20 91

– – – Pantofole ed altre calzature da camera

6405 20 99

– – – altre

6405 90

– altre

6405 90 10

– – con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito

6405 90 90

– – con suole esterne di altre materie

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti:

6406 10

– Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide:

 

– – di cuoio naturale:

6406 10 11

– – – Tomaie

6406 10 19

– – – parti di tomaie

6406 10 90

– – di altre materie

6904

Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica:

6904 10 00

– Mattoni da costruzione di ceramica

6904 90 00

– altri

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l’edilizia:

6905 10 00

– Tegole

6905 90 00

– altre

6907

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto:

6908

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto:

7213 10 00

– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA)

7213 91 10

– – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

7213 91 20

– – – del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici

 

– – – altre

7213 91 41

– – – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio

7213 91 49

– – – – contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio

7213 91 70

– – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio

7212 91 90

– – – – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio

7213 99

– – altre:

7213 99 10

– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 10 00

– fucinate

7214 20 00

– aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione

7214 91 10

– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio

7214 91 90

– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA)

7214 99

– – altre:

 

– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio:

7214 99 10

– – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo

 

– – – – altre, di sezione circolare con diametro

7214 99 31

– – – – – uguale o superiore a 80 mm

7214 99 39

– – – – – inferiore a 80 mm

7214 99 50

– – – – altre

 

– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio:

 

– – – – di sezione circolare con diametro:

7214 99 61

– – – – – uguale o superiore a 80 mm

7214 99 69

– – – – – inferiore a 80 mm

7214 99 80

– – – – altre

7214 99 90

– – – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

7306 60 31

– – – – inferiore o uguale a 2 mm

7306 60 39

– – – – superiore a 2 mm

7306 60 90

– – – di altre sezioni

7306 90 00

– altre

7326 90 97 00

– – – altri

7408 11 00

– – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm

7408 19

– – altri:

7408 19 10

– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm

7408 19 90

– – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm

7413 00 91

– – di rame raffinato

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione:

 

– Fili per avvolgimenti:

8544 11

– – di rame:

8544 11 10

– – – smaltati o laccati

8544 11 90

– – – altri

8544 19

– – altri:

8544 19 10

– – – smaltati o laccati

8544 19 90

– – – altri

8544 20 00

– Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali

8544 59 10

– – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm

 

– – – altri

8544 59 20

– – – – per una tensione di 1 000 V

8544 59 80

– – – – per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000

8544 60

– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V

8544 60 10

– – con conduttori di rame

8544 60 90

– – con altri conduttori

9403 30

– Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:

 

– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm:

9403 30 11

– – – Scrivanie

9403 30 19

– – – altri

 

– – di altezza superiore a 80 cm:

9403 30 91

– – – Armadi, classificatori e schedari

9403 30 99

– – – altri

9403 40

– Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:

9403 40 10

– – Elementi di cucine componibili

9403 40 90

– – altri

9403 60 30

– – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi

ALLEGATO II a)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]

In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo:

Codice SA (1)

Descrizione

0101 10 10

CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0101 10 90

ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0102 10 10

GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE

0102 10 30

VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE

0102 10 90

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE)

0102 90 29

ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0103 10 00

ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0103 91 10

ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0103 91 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG

0103 92 11

SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)

0103 92 19

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA)

0103 92 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG

0104 10 10

ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0104 10 30

AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL’ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0104 10 80

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0104 20 10

ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA

0104 20 90

ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA)

0105 11 11

PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 11 19

PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE)

0105 11 91

POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE)

0105 11 99

GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCETTO TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE)

0105 12 00

TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 19 20

OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 19 90

ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G

0105 92 00

GALLI E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0106 11 00

PRIMATI VIVI

0106 19 10

CONIGLI DOMESTICI VIVI

0106 19 90

MAMMIFERI VIVI (ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, BARDOTTI, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI)

0106 20 00

RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTOLE, ECC.)

0106 31 00

UCCELLI RAPACI, VIVI

0106 32 00

PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA

0106 39 10

PICCIONI VIVI

0106 39 90

UCCELLI VIVI (ECCETTO RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI)

0106 90 00

ANIMALI VIVI (ECCETTO MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.)

0205 00 11

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE

0205 00 19

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

0205 00 20

CARNI FRESCHE O REFRIGERATE

0205 00 80

CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE

0205 00 90

CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0206 10 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0206 29 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ECCETTO LINGUE E FEGATI)

0206 30 00

PEZZI FRESCHI O REFRIGERATI

0206 41 00

FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI

0206 80 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0206 90 10

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI

0404 10 02

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 04

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 06

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 12

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 14

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 16

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0407 00 11

UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA

0407 00 19

UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE)

0410 00 00

UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE

0504 00 00

BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI

0601 10 10

BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 20

BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 30

BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 40

BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO

0601 10 90

BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLADIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)

0601 20 10

PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM)

0601 20 30

BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI

0601 20 90

BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA)

0602 10 90

TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCETTO VITI)

0602 20 90

ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (ECCETTO BARBATELLE DI VITI)

0602 30 00

RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI

0602 40 10

ROSAI, ANCHE INNESTATI

0602 40 90

ROSAI INNESTATI

0602 90 10

BIANCO DI FUNGHI (MICELIO)

0602 90 20

BARBATELLE DI ANANASSI

0602 90 30

PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE

0602 90 41

ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO

0602 90 45

TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN’ARIA (ECCETTO ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)

0602 90 49

ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN’ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCETTO TALEE, BARBATELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO)

0602 90 51

PIANTE VIVACI DA PIEN’ARIA

0602 90 59

PIANTE VIVACI DA PIEN’ARIA, COMPRESE LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE

0602 90 70

TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)

0602 90 91

PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE)

0602 90 99

PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCETTO TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE)

0701 10 00

PATATE DA SEMINA

0703 20 00

AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI

0705 21 00

CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE

0706 90 30

BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA

0709 51 00

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 10

FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 30

FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 59 90

FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE AGARICUS E TARTUFI)

0711 51 00

FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 90 10

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO PEPERONI)

0711 90 50

CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0711 90 80

ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI)

0712 31 00

FUNGHI SECCHI DEL GENERE AGARICUS, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

0712 32 00

ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 33 00

TREMELLE (TREMELLA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 39 00

FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS, LE ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) E LE TREMELLE (TREMELLA SPP.)]

0713 10 10

PISELLI (PISUM SATIVUM), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA

0713 33 10

FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA

0713 40 00

LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE

0713 50 00

FAVE (VICIA FABA VAR. MAJOR) E FAVETTE (VICIA FABA VAR. EQUINA E VICIA FABA VAR. MINOR), SECCHE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE

0713 90 00

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI

0713 90 10

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)

0713 90 90

LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE)

0714 10 10

PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA FARINE E SEMOLINI DI MANIOCA

0714 10 91

MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG

0714 10 99

MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91)

0714 20 10

PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO

0714 20 90

PATATE DOLCI, SECCHE

0714 90 11

RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCHI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG

0714 90 19

RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO (ECCETTO QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11)

0714 90 90

RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10)

0801 22 00

NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE

0802 11 10

MANDORLE AMARE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE

0802 11 90

MANDORLE CON GUSCIO, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE)

0802 12 10

MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE

0802 12 90

MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE)

0802 90 20

NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0802 90 50

PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 90 60

NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE O DECORTICATE

0803 00 90

BANANE ESSICCATE, COMPRESE QUELLE DA CUOCERE

0804 40 00

AVOCADI, FRESCHI O SECCHI

0805 40 00

POMPELMI E POMELI, FRESCHI O SECCHI

0805 90 00

AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO ARANCE, LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COMPRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI)

0806 20 11

UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 12

UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 18

UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG

0806 20 91

UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0806 20 92

UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0806 20 98

UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG

0810 30 30

RIBES ROSSO, FRESCO

0810 40 10

MIRTILLI ROSSI FRESCHI

0810 60 00

DURIAN, FRESCHI

0811 20 11

LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %

0811 20 19

LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

0811 20 39

RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0811 90 11

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0811 90 31

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0812 90 10

ALBICOCCHE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 30

PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 40

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL VACCINIUM MYRTILLUS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 50

RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 60

LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0812 90 70

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0813 50 19

MISCUGLI DI ALBICOCCHE, MELE, PESCHE, COMPRESE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECCHE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESE LE PRUGNE (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO)

0813 50 31

MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA

0813 50 39

MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

0813 50 91

MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO PRUGNE O FICHI)

0814 00 00

SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECCHE

0901 90 10

BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ

0908 10 00

NOCI MOSCATE

0908 20 00

MACIS

0908 30 00

AMOMI E CARDAMOMI

1001 90 10

SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA

1006 10 10

RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA

1006 10 21

RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 23

RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 25

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 27

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 10 92

RISONE A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA)

1006 10 94

RISONE A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA)

1006 10 96

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA)

1006 10 98

RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA)

1006 20 11

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 13

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 15

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 17

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 20 92

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 94

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 96

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 20 98

RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 21

RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 23

RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 25

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 27

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 42

RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 44

RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 46

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 48

RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 61

RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 63

RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 65

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 67

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED)

1006 30 92

RISO LAVORATO, A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 94

RISO LAVORATO, A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 96

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 30 98

RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)]

1006 40 00

ROTTURE DI RISO

1007 00 10

SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA

1007 00 90

SORGO DA GRANELLA (ECCETTO QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA)

1008 10 00

GRANO SARACENO

1008 20 00

MIGLIO (ECCETTO IL SORGO DA GRANELLA)

1008 30 00

SCAGLIOLA

1008 90 10

TRITICALE

1008 90 90

CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRANELLA)

1102 90 30

FARINA DI AVENA

1103 19 10

SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA

1103 19 30

SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO

1103 19 40

SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA

1103 19 50

SEMOLE E SEMOLINI DI RISO

1103 20 10

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA

1103 20 20

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO

1103 20 30

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA

1103 20 40

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO

1103 20 50

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO

1103 20 60

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO)

1103 20 90

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI (ECCETTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO)]

1104 12 10

CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA

1104 19 30

CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA

1104 19 61

CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO

1104 19 69

CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO

1104 19 91

CEREALI IN FIOCCHI DI RISO

1104 22 20

CEREALI DI AVENA, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO QUELLI SPUNTATI)

1104 22 30

CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI

1104 22 50

CEREALI DI AVENA, PERLATI

1104 22 90

CEREALI DI AVENA, SPEZZATI

1104 22 98

CEREALI DI AVENA (ECCETTO QUELLI SPUNTATI, MONDATI [DECORTICATI O PILATI] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI)

1104 23 30

CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI

1104 23 90

CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI

1104 29 01

CEREALI DI ORZO MONDATI [DECORTICATI O PILATI]

1104 29 03

CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»]

1104 29 05

CEREALI DI ORZO, PERLATI

1104 29 07

CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 09

CEREALI DI ORZO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI [DECORTICATI O PILATI] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 11

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI O PILATI

1104 29 15

CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI O PILATI

1104 29 19

CEREALI MONDATI, DECORTICATI O PILATI (ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA)

1104 29 31

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI

1104 29 35

CEREALI DI SEGALA, PERLATI

1104 29 51

CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 55

CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI

1104 29 59

CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA)

1104 29 81

CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 85

CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 30 10

GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI

1105 10 00

FARINE E SEMOLINI DI PATATE

1105 20 00

FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE

1106 10 00

FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713

1106 20 10

FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA

1106 20 90

FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DENATURATI)

1106 30 10

FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE

1106 30 90

FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 «FRUTTA COMMESTIBILE» (ECCETTO BANANE)

1107 10 11

MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)

1107 10 19

MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO)

1107 10 91

MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA)

1107 10 99

MALTO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA)

1107 20 00

MALTO TORREFATTO

1108 19 10

AMIDO DI RISO

1108 20 00

INULINA

1109 00 00

GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO

1201 00 10

FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA

1201 00 90

FAVE DI SOIA (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1202 10 10

ARACHIDI, CON GUSCIO, DESTINATE ALLA SEMINA

1203 00 00

COPRA

1204 00 10

SEMI DI LINO, DESTINATI ALLA SEMINA

1204 00 90

SEMI DI LINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1205 10 10

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA

1205 10 90

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1205 90 00

SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1206 00 10

SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA

1206 00 91

SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1206 00 99

SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO)

1207 10 10

NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA

1207 10 90

NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1207 20 10

SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 20 90

SEMI DI COTONE (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 30 10

SEMI DI RICINO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 30 90

SEMI DI RICINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 40 10

SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 40 90

SEMI DI SESAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 50 10

SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 50 90

SEMI DI SENAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 60 10

SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 60 90

SEMI DI CARTAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 91 10

SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA

1207 91 90

SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 99 20

SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

1207 99 91

SEMI DI CANAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

1207 99 98

SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO)

1208 10 00

FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA

1208 90 00

FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCETTO SOIA E SENAPA)

1209 10 00

SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 21 00

SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 22 10

SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 22 80

SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.)]

1209 23 11

SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 23 15

SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 23 80

SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO SEMI DI PALEO (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) E DI FESTUCA ROSSA (FESTUCA RUBRA L.)

1209 24 00

SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 25 10

SEMI DI LOGLIO D’ITALIA (LOLIUM MULTIFLORUM L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 25 90

SEMI DI LOGLIO INGLESE (LOLIUM PERENNE L.), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 26 00

SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA

1209 29 10

VECCE SPANNOCCHINA (POA TRIVIALIS L.) E FIENAROLA DA PALUDE (POA PALUSTRIS L.); GRAMIGNA PERENNE (DACTYLIS GLOMERATA L.); AGROSTIDE (AGROSTIDES), DESTINATE ALLA SEMINA

1209 29 50

SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 29 60

SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO)

1209 29 80

SEMI DI PIANTE FORAGGIERE, DA SEMENTA (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA O GRAMIGNA DEI PRATI DEL KENTUCKY (POA PRATENSIS L.), SEMI DI LOGLIO (LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO)]

1209 30 00

SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 91 10

SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 91 30

SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (BETA VULGARIS VAR. CONDITIVA)

1209 91 90

SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI CAVOLI-RAPA)

1209 99 10

SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 99 91

SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA

1209 99 99

SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCETTO LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI)

1210 10 00

CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS)

1210 20 10

CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA

1210 20 90

CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA)

1211 90 97

PIANTE E PARTI DI PIANTE

1212 10 10

CARRUBE, FRESCHE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE

1212 10 91

SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLII SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI)

1212 10 99

SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI

1212 30 00

NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE

1212 91 20

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHE, ANCHE POLVERIZZATE

1212 91 80

BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

1212 99 20

CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE

1212 99 80

NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) IMPIEGATI PRINCIPALMENTE NELL’ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE

1213 00 00

PAGLIA E LOLLA DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOMERATE IN FORMA DI PELLETS

1214 10 00

FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA

1214 90 10

BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO

1214 90 90

FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA

1214 90 91

AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO)

1214 90 99

FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA)

1301 10 00

GOMMA LACCA NATURALE

1301 20 00

GOMMA ARABICA NATURALE

1301 90 10

PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL’ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)

1301 90 90

GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI (ECCETTO GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL’ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)], NATURALI

1302 11 00

OPPIO

1302 19 05

OLEORESINA DI VANIGLIA

1302 19 98

SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCETTO QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIRETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MESCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI)

1302 32 90

MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI

1302 39 00

MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCETTO QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR)

1501 00 11

STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE)

1501 00 90

GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI

1502 00 10

GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE)

1502 00 90

GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)

1503 00 11

STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)

1503 00 19

STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCETTO QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMULSIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE)

1503 00 30

OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLATO O ALTRIMENTI PREPARATO)

1503 00 90

OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCETTO QUELLI EMULSIONATI, MESCOLATI O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L’OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI)

1504 10 10

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 10 91

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (ECCETTO OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO)

1504 10 99

OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MODIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPPOGLOSSI)

1504 20 10

FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)

1504 20 90

GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO)

1504 30 10

FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1504 30 90

GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE)

1507 10 10

OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1507 10 90

OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1507 90 10

OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1507 90 90

OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO)

1508 10 10

OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1508 90 10

OLIO DI ARARCHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1511 10 10

OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1511 10 90

OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1511 90 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1511 90 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG

1511 90 91

OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1511 90 99

OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 11 10

OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1512 11 91

OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 11 99

OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 19 10

OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1512 19 90

OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO

1512 19 91

OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 19 99

OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1512 21 10

OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1512 21 90

OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1512 29 10

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1512 29 90

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 11 10

OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 11 91

OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1513 11 99

OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1513 19 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1513 19 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1513 19 30

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 19 91

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 19 99

OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 21 10

OLI GREGGI DI PALMISTI

1513 21 11

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)

1513 21 19

OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1513 21 30

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI)

1513 21 90

OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI)

1513 29 11

FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1513 29 19

FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1513 29 30

OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1513 29 50

OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1513 29 90

OLI GREGGI DI PALMISTI

1513 29 91

OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1513 29 99

OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1514 11 10

OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 11 90

OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)

1514 19 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 19 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, «CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO», E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)

1514 91 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 91 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI)

1514 99 10

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1514 99 90

OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI)

1515 11 00

OLIO GREGGIO DI LINO

1515 19 10

OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 19 90

OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 21 10

OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 21 90

OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 29 10

OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 29 90

OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 30 10

OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL’ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE

1515 30 90

OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL’ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE)

1515 40 00

OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE

1515 50 11

OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 50 19

OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 50 91

OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO GREGGIO)

1515 50 99

OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 90 21

OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1515 90 29

OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI)

1515 90 31

OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO)

1515 90 39

OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO)

1515 90 40

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)

1515 90 51

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO)

1515 90 59

GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA)

1515 90 60

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO)

1515 90 91

GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1515 90 99

GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI)

1516 10 10

GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1516 10 90

GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

1516 20 91

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI «OPALWAX» E ALTRIMENTI PREPARATI)

1516 20 95

OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D’ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUCOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

1516 20 96

OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50 %, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA)

1516 20 98

GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI)

1517 10 90

MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLA LIQUIDA)

1517 90 91

OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA)

1517 90 99

MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI O OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI O OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA)

1518 00 31

OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA)

1518 00 39

OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI)

1522 00 31

PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA

1602 49 11

LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COMPRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI (ECCETTO I COLLARI)

1602 49 15

MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PROSCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE)

1602 49 50

CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40 % DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 50 10

CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 10

PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI)

1603 00 10

ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

1603 00 80

ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESENTATI DIVERSAMENTE

1701 11 10

ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 11 90

ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 12 10

ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1701 12 90

ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI)

1702 20 10

ZUCCHERO D’ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI

1702 30 10

ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO

1702 30 51

GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCETTO L’ISOGLUCOSIO)

1702 30 59

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO

1702 30 91

GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO)

1702 30 99

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO)]

1702 40 10

ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO

1702 40 90

GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO)

1702 60 10

ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)

1702 60 80

SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL’IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO

1702 60 95

FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO)

1702 90 30

ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO

1702 90 50

MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCETTO QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE)

1702 90 80

SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL’IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUTTOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO

1702 90 99

ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUCCHERI SENZA L’AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D’ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODESTRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA)

1703 10 00

MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL’ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO

1703 90 00

MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL’ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO

1802 00 00

GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO

1902 20 30

PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20 % DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA

2001 90 85

CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO

2001 90 99

ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA

2003 10 20

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI

2003 10 30

FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE)

2003 20 00

TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO

2003 90 00

FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS)

2006 00 10

ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO

2008 19 51

NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 19 91

NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 11

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 20 31

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 39

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %)

2008 20 59

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 20 79

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 20 90

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 20 91

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 40 90

PERE, PREPARATE O CONSERVATE

2008 70 98

PESCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI

2008 80 90

FRAGOLE, PREPARATE

2008 92 16

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 32

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 34

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 36

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 51

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 72

MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

2008 92 76

MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI

2008 92 78

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI)

2008 92 92

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 93

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 94

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 92 96

MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE)

2008 92 97

MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI

2008 99 11

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 99 26

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO

2008 99 32

FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 33

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %

2008 99 34

FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 37

FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 99 38

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS

2008 99 40

FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 99 41

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 99 46

FRUTTI DELLA PASSIONE, GUAIAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 47

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 99 51

ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG

2008 99 61

FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007)

2008 99 62

MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 99 67

FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI

2009 29 91

SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 31 11

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 11

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 31

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 39

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 51

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 39 55

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 39 59

SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI)

2009 39 91

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 39 95

SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO)

2009 41 10

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 41 91

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 11

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 30

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 91

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2009 49 93

SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE)

2106 90 30

SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 51

SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 55

SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI

2106 90 59

SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCETTO GLI SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA)

2206 00 10

VINELLO

2206 00 31

SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI

2206 00 51

SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L

2301 10 00

FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOLI

2302 10 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %

2302 10 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

2302 20 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 %

2302 20 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 %

2302 30 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28 %

2302 30 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 40 10

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 40 90

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %)

2302 50 00

CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI

2303 10 11

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)

2303 10 19

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE)

2303 10 90

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCETTO QUELLI DI GRANTURCO)

2303 20 11

POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE UGUALE O SUPERIORE A 87 %

2303 20 18

POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE INFERIORE A 87 %

2303 20 90

CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCETTO LE POLPE DI BARBABIETOLE)

2303 30 00

AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI

2304 00 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SOIA

2306 10 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI COTONE

2306 20 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI LINO

2306 30 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI GIRASOLE

2306 41 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2 %

2306 49 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPERIORE A 2 %

2306 50 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI NOCE DI COCCO

2306 60 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI

2306 70 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO

2306 90 11

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL’ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3 %

2306 90 19

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL’ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3 %

2306 90 90

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI (ECCETTO DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI)

2308 00 40

GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D’INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DIVERSA DALL’UVA, PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO LA VINACCIA)

2309 10 13

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 19

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 %

2309 10 33

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 39

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 %

2309 10 53

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 %

2309 10 70

ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI

2309 90 10

PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO

2309 90 20

RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMENTARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 31

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 33

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 43

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 49

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 99

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

2401 10 10

TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 20

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 30

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 41

TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 49

TABACCHI «FIRE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI)

2401 10 50

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY E MARYLAND O SCOSTOLATI)

2401 10 70

TABACCHI «DARK AIR CURED» (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI)

2401 10 80

TABACCHI «FLUE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI)

2401 10 90

TABACCHI (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)

2401 20 10

TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 20

TABACCHI «AIR CURED» DEL TIPO BURLEY, COMPRESI GLI IBRIDI DI BURLEY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 30

TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 41

TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 49

TABACCHI «FIRE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY)

2401 20 50

TABACCHI «LIGHT AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO BURLEY O MARYLAND)

2401 20 70

TABACCHI «DARK AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI

2401 20 80

TABACCHI «FLUE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA)

2401 20 90

TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE)

2401 30 00

CASCAMI DI TABACCO

3301 11 10

OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 11 90

OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 12 10

OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)

3301 12 90

OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI)

3301 13 10

OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 13 90

OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 14 10

OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 14 90

OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 19 10

OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)

3301 19 90

OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA)

3301 21 10

OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 21 90

OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 22 10

OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 22 90

OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 23 10

OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 23 90

OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 24 10

OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 24 90

OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 25 10

OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

3301 25 90

OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)]

3301 26 10

OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 26 90

OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 11

OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 31

OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI»

3301 29 61

OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG)

3301 29 91

OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A 3301 29 59)

3301 30 00

RESINOIDI

3302 10 40

MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L’INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE

3302 10 90

MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L’INDUSTRIA DELLE BEVANDE

3501 90 10

COLLE DI CASEINA (ECCETTO QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG)

3502 11 10

OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

3502 11 90

OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

3502 19 10

OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.])

3502 19 90

OVOALBUMINA, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.])

3502 20 10

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

3502 20 91

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.)

3502 20 99

LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.])

3502 90 20

ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L’OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA [COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE])

3502 90 70

ALBUMINE, ADATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L’OVOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA)

3502 90 90

ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE

3503 00 10

GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCETTO GELATINE IMPURE)

3503 00 80

ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCETTO QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501)

3504 00 00

PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO

3505 10 50

AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCETTO DESTRINA)

4101 20 10

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI

4101 20 30

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI

4101 20 50

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI

4101 20 90

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)

4101 50 10

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI

4101 50 30

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI

4101 50 50

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI

4101 50 90

CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI)

4101 90 00

GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 8 KG

4102 10 10

CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET)

4102 10 90

CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI DI AGNELLO)

4102 21 00

CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI

4102 29 00

CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCETTO PICLATI O PERGAMENATI)

4103 10 20

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 10 50

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 10 90

CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI)

4103 20 00

CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)

4103 30 00

CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI)

4103 90 00

CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESE LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI

4301 10 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 30 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 60 00

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 70 10

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 70 90

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»)]

4301 80 10

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 30

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 50

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE

4301 80 80

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)

4301 80 95

PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI)

4301 90 00

TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA

5001 00 00

BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA

5002 00 00

SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA

5003 10 00

CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5003 90 00

CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI

5101 11 00

LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5101 19 00

LANE SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA)

5101 21 00

LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5101 29 00

LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA)

5101 30 00

LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE

5102 11 00

PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 10

PELI DI CONIGLIO D’ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 30

PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 40

PELI DI CAMMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI

5102 19 90

PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D’ANGORA)

5102 20 00

PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCETTO LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)

5103 10 10

PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)

5103 10 90

PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI)

5103 20 10

CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI

5103 20 91

CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)

5103 20 99

CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI)

5103 30 00

CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCETTO GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA)

5201 00 10

COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO

5201 00 90

COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCETTO QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO)

5202 10 00

CASCAMI DI FILATI DI COTONE

5202 91 00

SFILACCIATI DI COTONE

5202 99 00

CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI)

5203 00 00

COTONE CARDATO O PETTINATO

5301 10 00

LINO GREGGIO O MACERATO

5301 21 00

LINO, MACIULLATO O STIGLIATO

5301 29 00

LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCETTO IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO)

5301 30 10

STOPPE DI LINO

5301 30 90

CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI

5302 10 00

CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA

5302 90 00

CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCETTO LA CANAPA MACERATA)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II b)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 90 % del dazio di base,

il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto all’80 % del dazio di base,

il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,

il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,

il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà annullato.

Codice SA (1)

Designazione delle merci

0101 90 11

CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE

0101 90 19

CAVALLI VIVI (ECCETTO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE)

0101 90 30

ASINI VIVI

0101 90 90

MULI E BARDOTTI VIVI

0206 10 91

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 10 95

PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 10 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)

0206 21 00

LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE

0206 22 00

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI

0206 29 91

PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 29 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES»)

0206 30 20

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI

0206 30 30

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO FEGATI)

0206 30 80

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE

0206 41 20

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI

0206 41 80

FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI

0206 49 20

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)

0206 49 80

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI)

0206 80 91

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 80 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 90 91

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0206 90 99

FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI)

0208 10 11

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE

0208 10 19

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE

0208 10 90

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 20 00

COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 40 10

CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 10

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 20

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 40

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE)

0208 90 55

CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 60

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE

0208 90 95

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, GALLI, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE)

0209 00 11

LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA

0209 00 19

LARDO SECCO O AFFUMICATO

0209 00 30

GRASSO DI MAIALE, NON FUSO

0209 00 90

GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO

0403 90 11

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 13

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 19

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 31

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 33

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 39

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 51

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 53

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 59

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 61

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 63

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0403 90 69

LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO)

0404 10 26

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 28

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 32

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 34

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

0404 10 36

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %

0404 10 38

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %

0404 10 48

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 52

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 54

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 56

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 58

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 62

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 72

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 74

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 %

0404 10 76

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 %

0404 10 78

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 10 82

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38 UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 10 84

SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 %

0404 90 21

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.

0404 90 23

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

0404 90 29

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.

0404 90 81

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A.

0404 90 83

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A.

0404 90 89

PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A.

0405 20 90

PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75 % ED INFERIORE A 80 %

0405 90 10

MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %

0405 90 90

MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE)

0406 10 20

FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 %

0406 10 80

FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTICINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %

0406 20 10

FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE

0406 20 90

FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCETTO FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE)

0406 30 10

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO «SCHABZIGER»), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO

0406 30 31

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)

0406 30 39

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL)

0406 30 90

FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO)

0406 40 10

ROQUEFORT

0406 40 50

GORGONZOLA

0406 40 90

FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCETTO ROQUEFORT E GORGONZOLA)

0406 90 01

FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCETTO FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE)

0406 90 02

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

0406 90 03

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4

0406 90 04

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG

0406 90 05

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG

0406 90 06

EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G

0406 90 13

EMMENTAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 15

GRUYERE E SBRINZ (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 17

BERGKÄSE E APPENZELL (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06)

0406 90 18

FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR E TETE DE MOINE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 19

FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 21

CHEDDAR (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 23

EDAM (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 25

TILSIT (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 27

BUTTERKÄSE (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 29

KASHKAVAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 35

KEFALOTYRI (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 37

FINLANDIA (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 39

JARLSBERG (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 50

FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLI DI PECORA O DI CAPRA (ECCETTO FETA)

0406 90 61

GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 69

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 %, N.N.A.

0406 90 73

PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 75

ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 76

DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMSØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 78

GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 79

ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-NECTAIRE, SAINT-PAULIN E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 81

CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, COLBY E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 82

CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 84

BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 85

KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE)

0406 90 86

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.

0406 90 87

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52 % ED INFERIORE O UGUALE A 62 %, N.N.A.

0406 90 88

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A.

0406 90 93

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72 %, N.N.A.

0406 90 99

FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %, N.N.A.

0408 11 20

TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 11 80

TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 19 20

TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLI ESSICCATI)

0408 19 81

TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0408 19 89

TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO TUORLI ESSICCATI)

0408 91 20

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)

0408 91 80

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI)

0408 99 20

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI)

0408 99 80

UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CONGELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI)

0511 10 00

SPERMA DI TORI

0511 99 10

TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE

0511 99 90

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI)

0603 10 10

FIORI E BOCCIOLI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 20

FIORI E BOCCIOLI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 30

FIORI E BOCCIOLI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 40

FIORI E BOCCIOLI DI GLADIOLI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 50

FIORI E BOCCIOLI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI

0603 10 80

FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCETTO ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIOLI E CRISANTEMI)

0603 90 00

FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI

0604 10 10

LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI

0604 91 41

RAMI DI ABETI DI NORDMANN [ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI [ABIES PROCERA REHD.]), PER ORNAMENTO

0701 90 10

PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA

0701 90 90

PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PATATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA)

0703 10 90

SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI

0703 90 00

PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI)

0705 11 00

LATTUGHE A CAPPUCCIO, FRESCHE O REFRIGERATE

0705 19 00

LATTUGHE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE A CAPPUCCIO)

0705 29 00

CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO WITLOOF)

0706 90 10

SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI

0706 90 90

BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBAFORTE O CREN)

0707 00 90

CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI

0708 10 00

PISELLI «PISUM SATIVUM», ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI

0708 90 00

LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO PISELLI «PISUM SATIVUM» E FAGIOLI «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.»)

0709 10 00

CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 20 00

ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 30 00

MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE

0709 40 00

SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA)

0709 52 00

TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 60 10

PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 60 91

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM»

0709 60 95

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI

0709 60 99

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI)

0709 70 00

SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 10

INSALATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO LATTUGHE E CICORIE)

0709 90 20

BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 31

OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)

0709 90 39

OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0709 90 40

CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 50

FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI

0709 90 60

GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO

0709 90 70

ZUCCHINE, FRESCHE O REFRIGERATE

0709 90 90

ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A.

0710 10 00

PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE

0710 21 00

PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 22 00

FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 29 00

LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PISELLI E FAGIOLI)

0710 30 00

SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 10

OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE

0710 80 51

PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 59

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PEPERONI)

0710 80 61

FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 69

FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE «AGARICUS»)

0710 80 70

POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 80

CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 85

ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0710 80 95

ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FUNGHI, POMODORI)

0710 90 00

MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI

0711 20 10

OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO)

0711 20 90

OLIVE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO

0711 30 00

CAPPERI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 40 00

CETRIOLI E CETRIOLINI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0711 59 00

FUNGHI E TARTUFI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS»)

0711 90 90

MISCELE DI ORTAGGI O DI LEGUMI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI

0712 20 00

CIPOLLE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 05

PATATE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 11

GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA

0712 90 19

GRANTURCO DOLCE ESSICCATO, ANCHE TAGLIATO IN PEZZI O A FETTE MA NON ALTRIMENTI PREPARATO (ECCETTO IBRIDI DESTINATI ALLA SEMINA)

0712 90 30

POMODORI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI

0712 90 50

CAROTE SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE

0712 90 90

ORTAGGI O LEGUMI E LORO MISCELE, SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO PATATE, CIPOLLE, FUNGHI, TARTUFI, GRANTURCO DOLCE, POMODORI E CAROTE)

0713 10 90

PISELLI (PISUM SATIVUM) SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

0713 20 00

CECI SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 31 00

FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 32 00

FAGIOLI ADZUKI (PHASEOLUS O VIGNA ANGULARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI

0713 33 90

FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA)

0713 39 00

FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA E PHASEOLUS, SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO FAGIOLI DELLE SPECIE VIGNA MUNGO (L.) HEPPER O VIGNA RADIATA (L.) WILCZEK, FAGIOLI ADZUKI E FAGIOLI COMUNI)

0801 11 00

NOCI DI COCCO DISSECCATE

0801 19 00

NOCI DI COCCO FRESCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE

0801 21 00

NOCI DEL BRASILE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0801 31 00

NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0801 32 00

NOCI DI ACAGIÙ FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE

0802 21 00

NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0802 22 00

NOCCIOLE FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE

0802 31 00

NOCI COMUNI FRESCHE O SECCHE, CON GUSCIO

0802 32 00

NOCI COMUNI, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE E DECORTICATE

0802 40 00

CASTAGNE E MARRONI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 50 00

PISTACCHI FRESCHI O SECCHI, ANCHE SGUSCIATI O DECORTICATI

0802 90 85

FRUTTA A GUSCIO, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI ACAGIÙ, MANDORLE, NOCCIOLE, NOCI COMUNI, CASTAGNE E MARRONI «CASTANEA SPP», PISTACCHI, NOCI DI PECÀN, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA, PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO E NOCI MACADAMIA)

0803 00 11

FRUTTA DEL PLANTANO (BANANE DA CUOCERE), FRESCHE

0803 00 19

BANANE FRESCHE (ECCETTO FRUTTA DEL PLANTANO)

0804 20 10

FICHI FRESCHI

0804 30 00

ANANASSI, FRESCHI O SECCHI

0804 50 00

GUAIAVE, MANGHI E MANGOSTANI, FRESCHI O SECCHI

0805 10 10

ARANCE SANGUIGNE E SEMI SANGUIGNE, FRESCHE

0805 10 30

NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN, FRESCHE

0805 10 50

ARANCE DOLCI, FRESCHE (ECCETTO SANGUIGNE E SEMISANGUIGNE, NAVEL, NAVELINE, NAVELATE, SALUSTIANAS, VERNAS, VALENCIA LATE, MALTESE, SHAMOUTI, OVALI, TROVITA E HAMLIN)

0805 10 80

ARANCE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO ARANCE DOLCI, FRESCHE)

0805 20 10

CLEMENTINE, FRESCHE O SECCHE

0805 20 30

MONREAL E SATSUMA, FRESCHI O SECCHI

0805 20 50

MANDARINI E WILKINGS, FRESCHI O SECCHI

0805 20 70

TANGERINI, FRESCHI O SECCHI

0805 20 90

TANGELO, ORTANIQUE, MALAQUINA E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO CLEMENTINE, MONREAL, SATSUMA, MANDARINI, WILKINGS E TANGERINI)

0805 50 10

LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), FRESCHI O SECCHI

0805 50 90

LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), FRESCHE O SECCHE

0806 10 10

UVE DA TAVOLA, FRESCHE

0807 20 00

PAPAIE FRESCHE

0808 10 10

MELE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE

0808 10 20

MELE DELLA VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS, FRESCHE

0808 10 50

MELE DELLA VARIETÀ GRANNY SMITH, FRESCHE

0808 10 90

MELE FRESCHE (ECCETTO MELE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 16 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE, NONCHÉ VARIETÀ GOLDEN DELICIOUS E GRANNY SMITH)

0808 20 10

PERE DA SIDRO FRESCHE, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1o AGOSTO AL 31 DICEMBRE

0808 20 50

PERE FRESCHE (ECCETTO PERE DA SIDRO, PRESENTATE ALLA RINFUSA, DAL 1o AGOSTO AL 31 DICEMBRE)

0808 20 90

COTOGNE FRESCHE

0809 10 00

ALBICOCCHE FRESCHE

0809 20 05

CILIEGIE ACIDE (PRUNUS CERASUS) FRESCHE

0809 20 95

CILIEGIE FRESCHE (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)

0809 30 10

PESCHE NOCI FRESCHE

0809 30 90

PESCHE FRESCHE (ECCETTO PESCHE NOCI)

0809 40 05

PRUGNE FRESCHE

0809 40 90

PRUGNOLE FRESCHE

0810 20 10

LAMPONI FRESCHI

0810 20 90

MORE DI ROVO O DI GELSO E MORE-LAMPONI, FRESCHE

0810 30 10

RIBES NERO (CASSIS) FRESCO

0810 30 90

RIBES BIANCO E UVA SPINA, FRESCHI

0810 40 30

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), FRESCHI

0810 40 50

FRUTTI DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM», FRESCHI

0810 40 90

FRUTTI DEL GENERE «VACCINIUM», FRESCHI (ECCETTO MIRTILLI ROSSI E FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS», DEL «VACCINIUM MACROCARPUM» E DEL «VACCINIUM CORYMBOSUM»)

0810 50 00

KIWI FRESCHI

0810 90 30

TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI E SAPOTIGLIE, FRESCHI

0810 90 40

FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, FRESCHI

0810 90 95

FRUTTA COMMESTIBILI, FRESCHE (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO, BANANE, DATTERI, FICHI, ANANASSI, AVOCADI, GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), LITCHI, SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, AGRUMI, UVE)

0811 10 11

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %

0811 10 19

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, DOLCIFICATE, CONGELATE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %

0811 10 90

FRAGOLE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, NON DOLCIFICATE, CONGELATE

0811 20 31

LAMPONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 20 51

RIBES ROSSO, ANCHE COTTO IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATO, NON DOLCIFICATO

0811 20 59

MORE DI ROVO O DI GELSO, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, NON DOLCIFICATE

0811 20 90

MORE-LAMPONI, RIBES BIANCO E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 19

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)

0811 90 39

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI UGUALE O SUPERIORE A 13 % (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI)

0811 90 50

MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL «VACCINIUM MYRTILLUS»), ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 70

MIRTILLI DELLE SPECIE «VACCINIUM MYRTILLOIDES» E «VACCINIUM ANGUSTIFOLIUM», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, NON DOLCIFICATI

0811 90 75

CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS», ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI

0811 90 80

CILIEGIE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO CILIEGIE ACIDE «PRUNUS CERASUS»)

0811 90 85

GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI

0811 90 95

FRUTTA COMMESTIBILI, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO FRAGOLE, LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI, UVA SPINA)

0812 10 00

CILIEGIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 20

ARANCE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE

0812 90 99

FRUTTA TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE (ECCETTO CILIEGIE, ALBICOCCHE, ARANCE, PAPAIE)

0813 10 00

ALBICOCCHE SECCHE

0813 20 00

PRUGNE SECCHE

0813 30 00

MELE SECCHE

0813 40 10

PESCHE SECCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI

0813 40 30

PERE SECCHE

0813 40 50

PAPAIE SECCHE

0813 40 60

TAMARINDI SECCHI

0813 40 70

FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI

0813 40 95

FRUTTA COMMESTIBILI, SECCHE, N.N.A.

0813 50 12

MISCUGLI DI PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA, SECCHI, SENZA PRUGNE

0813 50 15

MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE, SENZA PRUGNE (ECCETTO QUELLE DELLE VOCI DA 0801 A 0806 NONCHÉ PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE E PITAHAYA)

0813 50 99

MISCUGLI DI FRUTTA SECCHE N.N.A.

0901 11 00

CAFFÈ (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E DECAFFEINIZZATO)

0901 12 00

CAFFÈ DECAFFEINIZZATO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO)

0901 21 00

CAFFÈ TORREFATTO (ECCETTO QUELLO DECAFFEINIZZATO)

0901 22 00

CAFFÈ TORREFATTO DECAFFEINIZZATO

0901 90 90

SUCCEDANEI DEL CAFFÈ CONTENENTI CAFFÈ IN QUALSIASI PROPORZIONE

0904 20 30

PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O «PIMENTA», ESSICCATI, NON TRITATI NÉ POLVERIZZATI (ECCETTO PEPERONI)

0909 10 00

SEMI DI ANICE O DI BADIANA

0909 20 00

SEMI DI CORIANDOLO

0909 30 00

SEMI DI CUMINO

0909 40 00

SEMI DI CARVI

0909 50 00

SEMI DI FINOCCHIO; BACCHE DI GINEPRO

0910 10 00

ZENZERO

0910 20 10

ZAFFERANO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)

0910 20 90

ZAFFERANO TRITATO O POLVERIZZATO

0910 30 00

CURCUMA

0910 40 11

SERPILLO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO)

0910 40 13

TIMO (ECCETTO QUELLO TRITATO O POLVERIZZATO E SERPILLO)

0910 40 19

TIMO TRITATO O POLVERIZZATO

0910 40 90

FOGLIE DI ALLORO

0910 50 00

CURRY

0910 91 10

MISCUGLI DI SPEZIE VARIE (ECCETTO QUELLI TRITATI O POLVERIZZATI)

0910 91 90

MISCUGLI DI SPEZIE VARIE, TRITATI O POLVERIZZATI

0910 99 10

SEMI DI FIENO GRECO

0910 99 91

SPEZIE N.N.A. (ECCETTO QUELLE TRITATE O POLVERIZZATE E MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)

0910 99 99

SPEZIE TRITATE O POLVERIZZATE N.N.A. (ECCETTO MISCUGLI DI SPEZIE VARIE)

1102 10 00

FARINA DI SEGALA

1102 20 10

FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

1102 20 90

FARINA DI GRANTURCO AVENTE TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %

1102 30 00

FARINA DI RISO

1102 90 10

FARINA DI ORZO

1102 90 90

FARINE DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)

1103 11 10

SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) DURO

1103 11 90

SEMOLE E SEMOLINI DI FRUMENTO (GRANO) TENERO E DI SPELTA

1103 13 10

SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %

1103 13 90

SEMOLE E SEMOLINI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE, IN PESO, DI SOSTANZE GRASSE SUPERIORE A 1,5 %

1103 19 90

SEMOLE E SEMOLINI DI CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO, RISO, ORZO E AVENA)

1104 12 90

FIOCCHI DI AVENA

1104 19 10

CEREALI DI FRUMENTO (GRANO) SCHIACCIATI O IN FIOCCHI

1104 19 50

CEREALI DI GRANTURCO SCHIACCIATI O IN FIOCCHI

1104 19 99

CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI (ECCETTO ORZO, AVENA, FRUMENTO (GRANO), SEGALA, GRANTURCO E RISO)

1104 23 10

CEREALI DI GRANTURCO MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI

1104 23 99

CEREALI DI GRANTURCO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 29 39

CEREALI PERLATI (ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRUMENTO (GRANO) O SEGALA)

1104 29 89

CEREALI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOLTANTO SPEZZATI)

1104 30 90

GERMI DI CEREALI, INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO)]

1108 11 00

AMIDO DI FRUMENTO (GRANO)

1108 12 00

AMIDO DI GRANTURCO

1108 13 00

FECOLA DI PATATE

1108 14 00

FECOLA DI MANIOCA

1108 19 90

AMIDO (ECCETTO QUELLO DI FRUMENTO (GRANO), GRANTURCO, FECOLA DI PATATE, FECOLA DI MANIOCA E AMIDO DI RISO)

1202 10 90

ARACHIDI CON GUSCIO (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE E QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA)

1202 20 00

ARACHIDI SGUSCIATE, ANCHE FRANTUMATE (ECCETTO QUELLE TOSTATE O ALTRIMENTI COTTE)

1211 10 00

RADICI DI LIQUIRIZIA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 20 00

RADICI DI GINSENG, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 30 00

FOGLIE DI COCA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 40 00

PAGLIA DI PAPAVERO, FRESCA O SECCA, ANCHE TAGLIATA, FRANTUMATA O POLVERIZZATA

1211 90 30

FAVE TONKA, FRESCHE O SECCHE, ANCHE TAGLIATE, FRANTUMATE O POLVERIZZATE

1211 90 70

RAMI, STELI E FOGLIE DI MAGGIORANA SELVATICA (ORIGANUM VULGARE), ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI

1211 90 75

FOGLIE E FIORI DI SALVIA (SALVIA OFFICINALIS), FRESCHI O SECCHI, ANCHE SPEZZATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI

1211 90 98

PIANTE, PARTI DI PIANTE, SEMI E FRUTTI, DELLE SPECIE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE IN PROFUMERIA, IN MEDICINA O NELLA PREPARAZIONE DI INSETTICIDI, ANTIPARASSITARI O SIMILI, FRESCHI O SECCHI, ANCHE TAGLIATI, FRANTUMATI O POLVERIZZATI (ECCETTO RADICI DI LIQUIRIZIA E DI GINSENG, FOGLIE DI COCA)

1501 00 19

STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O OTTENUTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD USI INDUSTRIALI)

1508 10 90

OLIO DI ARACHIDE GREGGIO (ECCETTO QUELLO DESTINATO AD USI INDUSTRIALI)

1508 90 90

OLIO DI ARACHIDE (ECCETTO QUELLO GREGGIO) E SUE FRAZIONI, (ECCETTO LA VOCE 1508 90 10) IMPIEGATO PRINCIPALMENTE NELL’ALIMENTAZIONE UMANA

1510 00 10

OLI D’OLIVA GREGGI E LORO MISCELE, ANCHE CON OLI DELLA VOCE 1509

1510 00 90

ALTRI OLI E LORO FRAZIONI, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE DALLE OLIVE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE E MISCELE DI TALI OLI O FRAZIONI CON GLI OLI O LE FRAZIONI DELLA VOCE 1509 (ECCETTO OLI GREGGI)

1522 00 39

RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE CONTENTENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO D’OLIVA (ECCETTO PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]

1522 00 91

MORCHIE O FECCE DI OLIO, PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) (ECCETTO QUELLE CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA)

1522 00 99

RESIDUI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO DELLE SOSTANZE GRASSE O DELLE CERE ANIMALI O VEGETALI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI OLIO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA, MORCHIE O FECCE DI OLIO NONCHÉ PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS)]

1602 10 00

PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DI CARNI, DI FRATTAGLIE O DI SANGUE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO PER L’ALIMENTAZIONE DEI BAMBINI O PER USI DIETETICI, IN RECIPIENTI IL CUI CONTENUTO NON SUPERA 250 G

1602 31 11

PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE DI TACCHINO NON COTTA (ECCETTO SALCICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI)

1602 31 19

PREPARAZIONI CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 31 90

PREPARAZIONI CONTENENTI MENO DI 25 % DI CARNE O DI FRATTAGLIE DI TACCHINO (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 32 11

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 32 19

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 32 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI E DI FRATTAGLIE DI GALLI E DI GALLINE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 39 21

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, NON COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 39 29

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE, COTTE, CONTENENTI 57 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 39 80

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANATRE, OCHE E FARAONE DELLE SPECIE DOMESTICHE (ECCETTO QUELLE CONTENENTI 25 % O PIÙ DI CARNE O DI FRATTAGLIE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 41 10

PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 41 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI PROSCIUTTI E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA)

1602 42 10

PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 42 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI SPALLE E LORO PEZZI, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO QUELLA DOMESTICA)

1602 49 13

PREPARAZIONI E CONSERVE DI COLLARI E LORO PEZZI, COMPRESI I MISCUGLI DI COLLARI E SPALLE, DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA

1602 49 19

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, COMPRESI I MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONTENENTI, IN PESO, 80 % O PIÙ DI CARNE E/O DI FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE, COMPRESI IL LARDO E I GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA O LA LORO ORIGINE (ECCETTO PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PEZZI, SALSICCE)

1602 49 90

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI, DI FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA (ECCETTO LA SPECIE SUINA DOMESTICA, PROSCIUTTI, SPALLE E LORO PEZZI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 50 31

«CORNED BEEF», IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI

1602 50 39

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602 50 80

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COTTE (ECCETTO QUELLE IN RECIPIENTI ERMETICAMENTE CHIUSI, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, NONCHÉ PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00)

1602 90 31

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI SELVAGGINA O DI CONIGLIO (ECCETTO QUELLE DI CINGHIALE, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 41

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI RENNA (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 51

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE CONTENENTI CARNIE E/O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE)

1602 90 61

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE, NON COTTE, CONTENENTI CARNE O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO QUELLE DI VOLATILI, ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, SELVAGGINA O CONIGLIO, SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 72

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 74

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, NON COTTE, COMPRESI MISCUGLI DI CARNE O DI FRATTAGLIE COTTE E NON COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO)

1602 90 76

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI OVINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1602 90 78

PREPARAZIONI E CONSERVE DI CARNI O DI FRATTAGLIE DI CAPRINI, COTTE (ECCETTO SALSICCE, SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZZATE DELLA SOTTOVOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO NONCHÉ ESTRATTI E SUGHI DI CARNE)

1701 91 00

ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ALLO STATO SOLIDO

1701 99 10

ZUCCHERI BIANCHI CONTENENTI, ALLO STATO SECCO, 99,5 % O PIÙ DI SACCAROSIO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)

1701 99 90

ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA E SACCAROSIO CHIMICAMENTE PURO, ALLO STATO SOLIDO (ECCETTO ZUCCHERI DI CANNA O DI BARBABIETOLA CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, ZUCCHERI GREGGI E ZUCCHERI BIANCHI)

1702 11 00

LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, 99 % O PIÙ DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA

1702 19 00

LATTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI LATTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLORANTI, CONTENENTI, IN PESO, MENO DEL 99 % DI LATTOSIO, ESPRESSO IN LATTOSIO ANIDRO CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA

1702 20 90

ZUCCHERO D’ACERO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPO D’ACERO (ECCETTO QUELLI AROMATIZZATI O COLORATI)

1702 90 60

SUCCEDANEI DEL MIELE, ANCHE MISTI CON MIELE NATURALE

1702 90 71

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, IL 50 % O PIÙ DI SACCAROSIO

1702 90 75

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO, IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI

1702 90 79

ZUCCHERI E MELASSI, CARAMELLATI, CONTENENTI, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DEL 50 % DI SACCAROSIO (ECCETTO ZUCCHERI E MELASSI IN POLVERE, ANCHE AGGLOMERATI)

1801 00 00

CACAO IN GRANI, INTERI O INFRANTI; GREGGIO O TORREFATTO

2002 10 10

POMODORI PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO)

2002 10 90

POMODORI NON PELATI, INTERI O IN PEZZI, PREPARATI O CONSERVATI (MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO)

2002 90 11

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 19

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA INFERIORE A 12 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 31

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 39

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA UGUALE A 12,30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 91

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2002 90 99

POMODORI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, AVENTI TENORE DI SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 30 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO POMODORI INTERI O IN PEZZI)

2004 10 10

PATATE COTTE, CONGELATE

2004 10 99

PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, CONGELATE (ECCETTO QUELLE SEMPLICEMENTE COTTE O SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI)

2005 20 20

PATATE A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI, ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE, NON CONGELATE

2005 20 80

PATATE, PREPARATE O CONSERVATE MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, NON CONGELATE (ECCETTO QUELLE SOTTO FORMA DI FARINA, SEMOLINO O FIOCCHI, NONCHÉ A FETTE SOTTILI, FRITTE, ANCHE SALATE O AROMATIZZATE, IN IMBALLAGGI ERMETICAMENTE CHIUSI)

2008 11 92

ARACHIDI TOSTATE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 11 94

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, N.N.A. (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)

2008 11 96

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG

2008 11 98

ARACHIDI, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLE TOSTATE E BURRO DI ARACHIDI)

2008 19 11

NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 19 13

MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG

2008 19 19

FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, MANDORLE E PISTACCHI TOSTATI E NOCI TROPICALI)

2008 19 59

NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, COMPRESI I MISCUGLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI FRUTTA TROPICALI E DI NOCI TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI

2008 19 93

MANDORLE E PISTACCHI, TOSTATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG

2008 19 95

FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO ARACHIDI, MANDORLE, PISTACCHI, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA)

2008 19 99

FRUTTA A GUSCIO ED ALTRI SEMI, COMPRESI I MISCUGLI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO BURRO DI ARACHIDI E ARACHIDI ALTRIMENTI PREPARATE O CONSERVATE, FRUTTA A GUSCIO TOSTATE, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL)]

2008 20 19

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLI AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %)

2008 20 51

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 20 71

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 20 99

ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE)

2008 30 11

AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 30 51

SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 30 71

SEGMENTI DI POMPELMI E DI POMELI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 30 75

MANDARINI, COMPRESI I TANGERINI E I MANDARINI SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS ED ALTRI IBRIDI SIMILI DI AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 30 90

AGRUMI, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 40 11

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 40 21

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 40 31

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 40 51

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 40 71

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 40 79

PERE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 15 %, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 50 11

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 50 31

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 50 39

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 %)

2008 50 69

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 %, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 50 94

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG

2008 50 99

ALBICOCCHE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 60 31

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 60 51

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 60 59

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG (ECCETTO CILIEGIE ACIDE)

2008 60 71

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 60 79

CILIEGIE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI >= 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI E CILIEGIE ACIDE)

2008 60 91

CILIEGIE ACIDE, PREPARATE O CONSERVATE, IN IMBALLAGGI < 4,5 KG (ECCETTO QUELLE CON AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI)

2008 70 94

PESCHE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG

2008 80 11

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS

2008 80 19

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS

2008 80 31

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %)

2008 80 50

FRAGOLE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 99 45

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI > 1 KG

2008 99 55

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI =< 1 KG

2008 99 72

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO NON INFERIORE A 5 KG

2008 99 78

PRUGNE, PREPARATE O CONSERVATE, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE O ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG

2009 11 11

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 19

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE > 30 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 91

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 11 99

SUCCHI DI ARANCIA CONGELATI, DI MASSA VOLUMICA =< 1,33 G/CM3 A 20 °C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI, CONTENENTI ALCOLE, DI VALORE =< 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)

2009 19 98

SUCCHI DI ARANCIA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE, CONGELATI, DI VALORE <= 30 EUR PER 100 KG E AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 %)

2009 69 11

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 51

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 18 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 71

SUCCHI DI UVA (COMPRESI I MOSTI DI UVA), CONCENTRATI, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 69 79

SUCCHI DI UVA (COMPRESI MOSTI DI UVA), NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 30 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONCENTRATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 11

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 91

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CONTENENTI ALCOLE)

2009 79 99

SUCCHI DI MELA, NON FERMENTATI, DI VALORE BRIX SUPERIORE A 20 E INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 °C (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 11

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA > 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 22 EUR PER 100 KG, ANCHE ADDIZIONATI DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 13

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA

2009 90 31

MISCUGLI DI SUCCHI DI MELA E DI PERA, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 18 EUR PER 100 KG, AVENTI TENORE DI ZUCCHERI ADDIZIONATI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 41

MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, ADDIZIONATI DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2009 90 79

MISCUGLI DI SUCCHI DI AGRUMI E DI ANANASSO, DI MASSA VOLUMICA = < 1,33 G/CM3 A 20 °C, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI ADDIZIONATI DI ZUCCHERI, FERMENTATI O CONTENENTI ALCOLE)

2305 00 00

PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO D’ARACHIDE

2307 00 11

FECCE DI VINO AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %

2307 00 19

FECCE DI VINO (ECCETTO QUELLE AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 7,9 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA UGUALE O SUPERIORE A 25 %)

2307 00 90

TARTARO GREGGIO

2308 00 11

VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %

2308 00 19

VINACCIA, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO VINACCIA AVENTE UN TITOLO ALCOLOMETRICO TOTALE INFERIORE O UGUALE A 4,3 % MAS E UN TENORE, IN PESO, DI SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 40 %)

2308 00 90

STOCCHI DI GRANTURCO, SCORZE DI FRUTTA E ALTRE MATERIE VEGETALI E CASCAMI VEGETALI, RESIDUI E SOTTOPRODOTTI VEGETALI DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, N.N.A. (ECCETTO GHIANDE DI QUERCIA, CASTAGNE D’INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA)

2309 90 35

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % E INFERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 39

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 41

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 51

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E NON CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI O AVENTI TENORE DI TALI MATERIE INFERIORE A 10 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 53

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 59

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E AVENTI TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 70

PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA E CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO)

2309 90 91

POLPE DI BARBABIETOLE MELASSATE, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

2309 90 93

PREMISCELE DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

2309 90 95

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI CLORURO DI COLINA UGUALE O SUPERIORE A 49 %, SU SUPPORTO ORGANICO O INORGANICO

2309 90 97

PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, NÉ PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO II c)

CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ

[di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]

Esenti da dazio nell’ambito di un contingente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo:

Codice SA (1)

Designazione delle merci

Contingente

(in tonn.)

1001 90 91

FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO, DESTINATI ALLA SEMINA

20 000

1001 90 99

SPELTA, FRUMENTO (GRANO) TENERO E FRUMENTO SEGALATO (eccetto quelli DESTINATI ALLA SEMINA)


(1)  Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).

ALLEGATO III

CONCESSIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PESCI E AI PRODOTTI DELLA PESCA ALBANESI

Le importazioni nella Comunità europea dei seguenti prodotti originari dell’Albania saranno soggette alle concessioni indicate di seguito:

Codice NC

Designazione delle merci

Data di entrata in vigore dell’accordo (quantitativo totale nel primo anno)

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo e anni successivi

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 10 15

0304 10 17

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

0304 20 15

0304 20 17

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT: 50 t a 0 %.

Oltre il CT:

90 % del dazio NPF

CT: 50 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % del dazio NPF3

CT: 50 t a 0 %.

Oltre il CT:

70 % del dazio NPF

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 10 19

ex 0304 10 91

ex 0304 20 19

ex 0304 90 10

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Carpe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

90 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

70 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus spp.: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

55 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

30 % del dazio NPF

ex 0301 99 90

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 10 38

ex 0304 10 98

ex 0304 20 94

ex 0304 90 97

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti di pesce ed altra carne di pesci; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all’alimentazione umana

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

80 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

55 % del dazio NPF

CT: 20 t a 0 %.

Oltre il CT:

30 % del dazio NPF


Codice NC

Designazione delle merci

Volume contingentale iniziale

Aliquota del dazio

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Preparazioni e conserve di sardine

100 tonnellate

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Preparazioni e conserve di acciughe

1 000 tonnellate (2)

0 % (1)


(1)  Oltre il volume contingentale si applica interamente l’aliquota del dazio NPF.

(2)  Dal 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il volume contingentale annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l’80 % del contingente dell’anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell’anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingentale annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l’applicazione di modalità diverse.

L’aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine e acciughe, sarà ridotta come segue:

Anno

Data di entrata in vigore dell’accordo (dazio %)

1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo

1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo e anni successivi

Dazio

80 % del dazio NPF

65 % del dazio NPF

50 % del dazio NPF

ALLEGATO IV

STABILIMENTO: SERVIZI FINANZIARI

(di cui al titolo V, capitolo II)

SERVIZI FINANZIARI: DEFINIZIONI

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di natura finanziaria prestato da un fornitore di una delle parti.

I.   Fra i servizi finanziari figurano le seguenti attività:

A.   Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni

1.

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

i)

ramo vita;

ii)

ramo danni;

2.

riassicurazione e retrocessione;

3.

intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e agenzie;

4.

servizi accessori, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione del rischio e liquidazione sinistri;

B.   Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione)

1.

raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili;

2.

prestiti di qualsiasi tipo, compresi, tra l’altro, crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

3.

leasing finanziario;

4.

tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, «traveller’s cheques» (assegni turistici) e lettere di credito;

5.

garanzie e impegni;

6.

operazioni per proprio conto o per conto della clientela, in borsa, in un mercato OTC (over the counter) o altrove, in:

a)

strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

b)

cambi;

c)

prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;

d)

contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse, compresi «swaps» (riporti in cambi) e tassi di cambio a termine;

e)

valori mobiliari;

f)

altri strumenti negoziabili e beni finanziari, compresi i lingotti;

7.

partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) e fornitura di servizi connessi;

8.

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9.

gestione delle attività e passività, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, di fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10.

servizi di liquidazione e compensazione relativi a beni finanziari, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11.

disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software, da parte di fornitori di altri servizi finanziari;

12.

servizi finanziari accessori di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali.

II.   Sono escluse dalla definizione di servizi finanziari le seguenti attività:

a)

attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;

b)

attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;

c)

attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO V

DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

(di cui all’articolo 73)

1.

L’articolo 73, paragrafo 3 concerne le seguenti convenzioni multilaterali di cui gli Stati membri sono parti contraenti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:

trattato OMPI sul diritto d’autore (Ginevra, 1996),

convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),

convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991).

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l’articolo 73, paragrafo 3 si applichi ad altre convenzioni multilaterali.

2.

Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:

convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),

convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979),

convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),

trattato OMPI sulle interpretazioni, esecuzioni e fonogrammi (Ginevra, 1996),

accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),

trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),

protocollo dell’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),

trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),

accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),

convenzione sul brevetto europeo,

trattato OMPI sul diritto dei brevetti,

accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS).

3.

Dalla data di entrata in vigore dell’accordo, l’Albania garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.

ELENCO DEI PROTOCOLLI

 

Protocollo n. 1 sui prodotti siderurgici

 

Protocollo n. 2 sugli scambi tra l’Albania e la Comunità nel settore dei prodotti agricoli trasformati

 

Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato

 

Protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa