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Document JOL_2008_205_R_0040_01

2008/628/CE: Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2008 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea
Protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

OJ L 205, 1.8.2008, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/40


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2008

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

(2008/628/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, terza frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica del Kirghizistan un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

(2)

Occorre firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo con riserva dell’eventuale conclusione del medesimo in data successiva.

(3)

È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (1).

Articolo 2

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  Cfr. pag. 42 della presente Gazzetta ufficiale.


PROTOCOLLO

dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN,

dall’altra,

in appresso denominate «le parti», ai fini del presente protocollo,

VISTE le disposizioni del trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri dell’Unione europea) e la Repubblica di Bulgaria e la Romania relativo all’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, che è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e si applica dal 1o gennaio 2007,

CONSIDERATO che l’adesione dei due nuovi Stati membri all’UE ha modificato le relazioni tra la Repubblica del Kirghizistan e l’Unione europea, introducendo nuove opportunità e ponendo nuove sfide per la cooperazione tra le parti,

TENUTO CONTO della volontà delle parti di garantire il conseguimento e l’attuazione degli obiettivi e dei principi dell’APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica di Bulgaria e la Romania sono parti all’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, firmato a Bruxelles il 9 febbraio 1995 ed entrato in vigore il 1o luglio 1999 (in appresso «l’accordo»), e di conseguenza adottano e prendono atto, allo stesso modo degli altri Stati membri, dei testi dell’accordo e delle dichiarazioni comuni, degli scambi di lettere e della dichiarazione della Repubblica del Kirghizistan allegati all’atto finale firmato lo stesso giorno, nonché del protocollo all’accordo del 30 aprile 2004, che è entrato in vigore il 1o giugno 2006.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.

Articolo 3

1.   Il presente protocollo è approvato dalle Comunità, dal Consiglio dell’Unione europea, a nome degli Stati membri, e dalla Repubblica del Kirghizistan, conformemente alle rispettive procedure.

2.   Le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Articolo 4

1.   Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell’ultimo strumento di approvazione.

2.   In attesa della sua entrata in vigore, il presente protocollo si applica a titolo provvisorio con effetto dal 1o gennaio 2007.

Articolo 5

1.   I testi dell’accordo, dell’atto finale e di tutti i documenti ad esso allegati nonché del protocollo all’accordo del 30 aprile 2004 sono redatti nelle lingue bulgara e rumena.

2.   I testi summenzionati sono allegati al presente protocollo e fanno ugualmente fede rispetto ai testi nelle altre lingue in cui sono redatti l’accordo, l’atto finale e i documenti ad esso allegati nonché il protocollo all’accordo del 30 aprile 2004.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e kirghisa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на единадесети юни две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el once de junio de dosmile ocho.

V Bruselu dne jedenáctého června dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte juni to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am elften Juni zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juunikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the eleventh day of June in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le onze juin deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì undici giugno duemilaotto.

Briselé, divtūkstoš astotā gada vienpadsmitajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų birželio vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év június tizenegyedik napján.

Maghmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de elfde juni tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia jedenastego czerwca dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Bruxelas, em onze de Junho de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la unsprezece iunie două mii opt.

V Bruseli dňa jedenásteho júna dvetisícosem.

V Bruslju, dne enajstega junija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den elfte juni tjugohundraåtta.

Image

Составлено в Брюсселе одинадцатого июня две тысячи восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

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За Государства-Члены

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За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

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За Европейские Сообщества

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За Киргизката република

Por la República Kirguisa

Za Kyrgyzskou Republiku

For den Kirgisiske Republik

Für die Kirgisische Republik

Kirgiisi Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Κιργιζιστάν

For the Kyrgyz Republic

Pour la République kirghize

Per la Repubblica del Kirghizistan

Kirgizijos Respublikos vardu

Kirgizstānas Republikas vārdā

A Kirgiz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Kirgιża

Voor de Republiek Kirgizstan

W imieniu Republiki Kirgiskiej

Pela República do Quirguizistão

Pentru Republica Kârgâzstan

Za Kirgizskú republiku

Za Kirgiško Republiko

Kirgisian tasavallan puolesta

För Republiken Kirgizistan

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Зa Кыргызcкую Республику

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