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Document JOL_2008_046_R_0037_01
2008/144/EC: Council Decision of 28 January 2008 concerning the conclusion of the Protocol amending the Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, on the one hand, and the People’s Republic of China, on the other hand, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union# Protocol amending the Agreement on maritime transport between the European Community and its Member States, of the one part, and the Government of the People’s Republic of China, of the other part
2008/144/CE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008 , relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
Protocollo recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra
2008/144/CE: Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2008 , relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
Protocollo recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra
GU L 46 del 21.2.2008, p. 37–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/37 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 28 gennaio 2008
relativa alla conclusione del protocollo recante modifica dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea
(2008/144/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, (in seguito denominato «l’accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002. |
(2) |
Un protocollo recante modifica dell’accordo per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005. |
(3) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania devono aderire all’accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese. |
(4) |
Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare il protocollo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
1. È approvato, a nome della Comunità, il protocollo recante modifica dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea.
Il testo del protocollo (2) è accluso alla presente decisione.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 3 del protocollo.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) Parere espresso il 5 luglio 2005 (GU C 157 E del 6 luglio 2006, pag. 53).
(2) Cfr. pag. 38 della presente Gazzetta ufficiale.
PROTOCOLLO
recante modifica all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso gli «Stati membri» rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea,
da una parte, e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE,
dall’altra,
VISTA l’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea e quindi alla Comunità il 1o maggio 2004,
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono parti all’accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altro, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 (in appresso «l’accordo»).
Articolo 2
I testi dell’accordo in lingua ceca, estone, lettone, lituana, ungherese, maltese, polacca, slovena e slovacca, allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche redatte ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo medesimo.
Articolo 3
Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne. Esso entra in vigore alla data di entrata in vigore dell’accordo. Tuttavia, qualora dovesse essere approvato dalle parti contraenti successivamente all’entrata in vigore dell’accordo, il presente protocollo entrerà in vigore il giorno in cui le parti si saranno notificate reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione.
Articolo 4
Il presente protocollo è redatto a Pechino, addì cinque settembre duemilacinque, in duplice esemplare, in lingua ceca, danese, neerlandese, inglese, estone, finlandese, francese, tedesca, greca, ungherese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, portoghese, slovena, slovacca, spagnola, svedese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu państw członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Communidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por el Gobierno de la República Popular China
Za vládu Čínské lidové republiky
For Folkerepublikken Kinas regering
Im Namen der Regierung der Volksrepublik China
Hiina Rahvavabariigi valitsuse nimel
Για την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
For the Government of the People's Republic of China
Pour le gouvernement de la République populaire de Chine
Per il Governo della Repubblica popolare cinese
Kīnas Tautas Republikas vārdā
Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės vardu
A Kínai Népköztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina
Voor de regering van de Volksrepubliek China
W imieniu rządu Chińskiej Republiki Ludowej
Pelo Governo da República Popular da China
Za vládu Čínskej l'udovej republiky
Za Vlado Ljudske republike Kitajske
Kiinan kansantasavallan hallituksen puolesta
På Folkrepubliken Kinas regerings vägnar