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Document JOL_2006_346_R_0030_01

2006/909/CE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2006 , relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo Testo rilevante ai fini del SEE
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

OJ L 346, 9.12.2006, p. 30–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/30


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2006

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/909/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo, le parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni appropriate.

(2)

Il Regno di Norvegia e la Comunità europea hanno tenuto consultazioni bilaterali, sulla base del succitato articolo 19, paragrafo 1, che si sono concluse in modo soddisfacente il 7 giugno 2006, dando luogo ad un accordo.

(3)

È pertanto opportuno approvare detto accordo in forma di scambio di lettere,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2006.

Per il Consiglio

La presidente

L. LUHTANEN


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante gli adeguamenti delle preferenze commerciali nel settore del formaggio sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

Egregio signore,

mi pregio far riferimento alle consultazioni in materia di adeguamenti delle concessioni preferenziali relative al formaggio svoltesi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 3 maggio 2006 al 7 giugno 2006 sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Allo scopo di migliorare le condizioni commerciali bilaterali nel settore del formaggio, la Comunità europea e il Regno di Norvegia hanno convenuto di adeguare i rispettivi contingenti preferenziali attualmente applicati.

Le confermo che tali consultazioni hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1)

Il Regno di Norvegia aumenterà di 500 tonnellate il volume del contingente tariffario annuale a dazio zero applicato alle importazioni in Norvegia di formaggio originario della Comunità europea. Tale quantitativo supplementare sarà assegnato agli importatori esistenti su base proporzionale (vale a dire un aumento del 12,5 % dei contingenti esistenti). Il volume del contingente tariffario supplementare sarà di 250 tonnellate nel 2006. Il contingente supplementare sarà aperto il prima possibile, comunque entro il 1o novembre 2006.

2)

La Comunità europea fonderà i due contingenti tariffari annuali a dazio zero attualmente applicati alle importazioni nella Comunità europea di formaggio originario della Norvegia (contingenti n. 09.4781 e n. 09.4782). Per la gestione di tale contingente tariffario la Comunità europea applicherà le consuete disposizioni nell'ambito di un sistema di gestione di licenze. La Comunità europea attuerà la fusione dei contingenti a partire dal 1o gennaio 2007, vale a dire all'inizio del secondo semestre (1o gennaio 2007-30 giugno 2007) dell'anno di gestione di questa concessione (1o luglio 2006-30 giugno 2007). I quantitativi dei contingenti di formaggi non utilizzati nel semestre 1o luglio 2006-31 dicembre 2006 saranno riportati al semestre 1o gennaio 2007-30 giugno 2007.

3)

Le norme di origine ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui ai punti 1 e 2 sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile a norma dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

4)

Le parti convengono di adottare i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati.

Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea in merito al contenuto della lettera.

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

 

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio far riferimento alle consultazioni in materia di adeguamenti delle concessioni preferenziali relative al formaggio svoltesi tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia dal 3 maggio 2006 al 7 giugno 2006 sulla base dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Allo scopo di migliorare le condizioni commerciali bilaterali nel settore del formaggio, la Comunità europea e il Regno di Norvegia hanno convenuto di adeguare i rispettivi contingenti preferenziali attualmente applicati.

Le confermo che tali consultazioni hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1)

Il Regno di Norvegia aumenterà di 500 tonnellate il volume del contingente tariffario annuale a dazio zero applicato alle importazioni in Norvegia di formaggio originario della Comunità europea. Tale quantitativo supplementare sarà assegnato agli importatori esistenti su base proporzionale (vale a dire un aumento del 12,5 % dei contingenti esistenti). Il volume del contingente tariffario supplementare sarà di 250 tonnellate nel 2006. Il contingente supplementare sarà aperto il prima possibile, comunque entro il 1o novembre 2006.

2)

La Comunità europea fonderà i due contingenti tariffari annuali a dazio zero attualmente applicati alle importazioni nella Comunità europea di formaggio originario della Norvegia (contingenti n. 09.4781 e n. 09.4782). Per la gestione di tale contingente tariffario la Comunità europea applicherà le consuete disposizioni nell'ambito di un sistema di gestione di licenze. La Comunità europea attuerà la fusione dei contingenti a partire dal 1o gennaio 2007, vale a dire all'inizio del secondo semestre (1o gennaio 2007-30 giugno 2007) dell'anno di gestione di questa concessione (1o luglio 2006-30 giugno 2007). I quantitativi dei contingenti di formaggi non utilizzati nel semestre 1o luglio 2006-31 dicembre 2006 saranno riportati al semestre 1o gennaio 2007-30 giugno 2007.

3)

Le norme di origine ai fini dell'applicazione degli adeguamenti di cui ai punti 1 e 2 sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Tuttavia, il paragrafo 2 dell'allegato IV fa riferimento all'elenco che figura nell'allegato II del protocollo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, applicabile a norma dell'allegato I del protocollo stesso, anziché all'elenco che figura nell'appendice di cui al paragrafo 2 dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.

4)

Le parti convengono di adottare i necessari provvedimenti per garantire che i contingenti tariffari siano gestiti in modo che le importazioni possano aver luogo regolarmente e che i quantitativi convenuti per l'importazione possano essere effettivamente importati.

Il presente scambio di lettere viene approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

Mi pregio di confermarLe l'accordo della Comunità europea in merito al contenuto della lettera.

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del governo del Regno di Norvegia sul contenuto della presente.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del governo della Norvegia sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

 


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