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Document JOL_2002_201_R_0048_01

2002/628/CE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

OJ L 201, 31.7.2002, p. 48–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0628

2002/628/CE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/2002 pag. 0048 - 0049


Decisione del Consiglio

del 25 giugno 2002

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

(2002/628/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità europea è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, ivi compresi la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica.

(2) Con decisione 93/626/CE(3), la Comunità europea ha concluso la suddetta convenzione sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

(3) Nel 1995 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome della Comunità, ai negoziati per un protocollo sulla biosicurezza, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica. La Commissione ha partecipato ai negoziati insieme agli Stati membri.

(4) Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza è stato adottato a Montreal il 29 gennaio 2000.

(5) Il protocollo stabilisce un insieme di regole, basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuro di organismi viventi modificati, ottenuti con le moderne biotecnologie, che possano avere effetti negativi sulla conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica, tenendo conto dei rischi per la salute umana e prestando particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri.

(6) La Comunità europea e quattordici Stati membri hanno firmato il protocollo il 24 maggio 2000, in occasione della quinta conferenza delle parti alla convenzione sulla diversità biologica tenutasi a Nairobi. Il Lussemburgo ha firmato il protocollo l'11 luglio 2000.

(7) Ai sensi dell'articolo 34 della convenzione sulla diversità biologica, i protocolli alla convenzione sono sottoposti alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica.

(8) Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria dell'ambiente. È pertanto opportuno procedere quanto prima alla sua conclusione a nome della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza alla convenzione sulla diversità biologica.

Il testo del protocollo è riportato nell'allegato A della presente decisione.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità europea, lo strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità degli articoli 34 e 41 della convenzione sulla diversità biologica.

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza riportata nell'allegato B della presente decisione, in conformità dell'articolo 34, paragrafo 3, della convenzione sulla diversità biologica.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Matas i Palou

(1) GU C 181 E del 30.7.2002, pag. 258.

(2) Parere espresso l'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

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