EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOC_2002_227_E_0565_01

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l’occupazione [COM(2002) 341 def. — 2002/0136(CNS)]

OJ C 227E, 24.9.2002, p. 565–566 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0341

Proposta di Decisione del Consiglio che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione /* COM/2002/0341 def. - CNS 2002/0136 */

Gazzetta ufficiale n. 227 E del 24/09/2002 pag. 0565 - 0566


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione

(presentata dalla Commissione)

2002/0136 (CNS)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce un Vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202,

vista la proposta della Commissione [1],

[1]

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2]

considerando quanto segue:

(1) Le parti sociali sono state associate all'attuazione della strategia coordinata per l'occupazione definita dal Consiglio europeo di Lussemburgo del 20 e 21 novembre 1997 nel quadro del comitato permanente dell'occupazione istituito con decisione 70/532/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1970, relativa all'istituzione del Comitato permanente dell'occupazione delle Comunità europee [3], modificata dalla decisione 99/207/CE del 9 marzo 1999 [4].

[3] GU L 273 del 17.12.1970, p. 25. Decisione modificata dalla decisione 75/62/CEE (GU L 21 del 28.1.1975, p. 17).

[4] GU L 72 del 18.3.1999, p. 33.

(2) Il Consiglio europeo di Colonia, del 3 e 4 giugno 1999, ha istituito un dialogo macroeconomico tra i rappresentanti del Consiglio, della Commissione, della Banca centrale europea e delle parti sociali.

(3) Il Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, ha formulato un nuovo obiettivo strategico per il prossimo decennio e ha convenuto sul fatto che la realizzazione di tale obiettivo necessita di una strategia complessiva intesa a integrare le riforme strutturali, la strategia europea coordinata per l'occupazione, la protezione sociale e le politiche macroeconomiche. Nella sua comunicazione sul dialogo sociale, la Commissione sottolinea che il Vertice sociale trilaterale dovrebbe contribuire al dibattito su questi temi.

(4) Nel loro contributo comune al Consiglio europeo di Laeken, le parti sociali hanno indicato che il comitato permanente dell'occupazione non aveva dato luogo a un'integrazione della concertazione e che non rispondeva alle esigenze di coerenza e sinergia tra i diversi processi cui sono associate. Nello stesso contributo comune, le parti hanno proposto di sostituire il comitato permanente dell'occupazione con un comitato di concertazione trilaterale per la crescita e l'occupazione che dovrà fungere da sede della concertazione tra le parti sociali e le autorità pubbliche per l'insieme della strategia definita al Consiglio europeo di Lisbona.

(5) Il Consiglio europeo di Laeken, riunito il 14 e 15 dicembre 2001, ha preso atto della volontà delle parti sociali di sviluppare e organizzare meglio la concertazione sui diversi aspetti della strategia di Lisbona, come riaffermato anche dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione

È istituito un Vertice sociale trilaterale per la crescita e lo sviluppo (in appresso denominato "il Vertice").

Articolo 2 Funzioni

Il Vertice ha il compito di assicurare, su base permanente e nel rispetto del trattato e delle competenze delle istituzioni e degli organi della Comunità europea, la concertazione tra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali, al fine di consentire alle parti sociali di contribuire, sulla base del loro dialogo sociale, alle diverse componenti della strategia economica e sociale integrata iniziata dal Consiglio europeo di Lisbona nel marzo 2000 e completata dal Consiglio europeo di Göteborg nel giugno 2001. A tal fine, si basa sui lavori e le discussioni fra il Consiglio, la Commissione e le parti sociali che si tengono a monte nelle diverse sedi della concertazione.

Articolo 3 Composizione

1. Il Vertice è composto dalla Presidenza in carica del Consiglio a livello dei Capi di Stato e di governo e dalle due Presidenze successive, dalla Commissione e dai rappresentanti delle parti sociali.

2. I rappresentanti delle parti sociali sono 20 al massimo e si dividono in due delegazioni uguali comprendenti 10 rappresentanti dei lavoratori e 10 dei datori di lavoro.

Ciascuna delegazione è composta dai rappresentanti delle organizzazioni interprofessionali europee a vocazione generale o categoriale che rappresentano i dirigenti e le piccole e medie imprese a livello europeo.

Il coordinamento tecnico della delegazione dei lavoratori è garantito dalla Confederazione europea dei sindacati (CES), quello della delegazione dei datori di lavoro dall'Unione delle confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE).

Articolo 4 Funzionamento

1. Il Vertice si riunisce almeno una volta all'anno. Una riunione deve tenersi subito prima del Consiglio europeo di primavera.

2. Il Vertice è presieduto congiuntamente dal Presidente in carica del Consiglio e dal Presidente della Commissione.

3. I temi da discutere sono definiti insieme dalla Presidenza del Consiglio, dalla Commissione e dalle organizzazioni interprofessionali dei lavoratori e dei datori di lavoro che partecipano alle attività del Vertice.

4. I copresidenti del Vertice riferiscono al Consiglio europeo le discussioni e i risultati della riunione.

5. Le riunioni del Vertice sono convocate dai copresidenti su iniziativa degli stessi.

6. I membri del Vertice che rappresentano le organizzazioni delle parti sociali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ricevono indennità di viaggio e di soggiorno conformemente alle disposizioni adottate in materia dal Consiglio.

7. Su iniziativa dei copresidenti è definito un regolamento interno, al fine di regolare le modalità di funzionamento del Vertice.

Articolo 5 Abrogazione

La decisione 99/207/CE è abrogata, con effetto a partire dalla data della prima riunione del Vertice istituito dalla presente decisione.

Articolo 6 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Top