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Document JOC_2002_203_E_0136_01

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare [COM(2002) 225 def. — 1999/0258(CNS)]

OJ C 203E, 27.8.2002, p. 136–141 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52002PC0225

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare /* COM/2002/0225 def. - CNS 1999/0258 */

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 27/08/2002 pag. 0136 - 0141


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al diritto al ricongiungimento familiare

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La presente proposta modificata di direttiva risponde all'invito che il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha rivolto alla Commissione. In effetti, il diritto al ricongiungimento familiare è in discussione da più di due anni al Consiglio, e tenuto conto del fatto che si sono verificati progressi meno rapidi e meno sostanziali di quanto previsto [1], il Consiglio europeo ha confermato che l'istituzione di norme comuni in materia di ricongiungimento familiare è un elemento importante di una vera politica comune di immigrazione [2]. Riaffermando il suo impegno riguardo agli orientamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere, il Consiglio europeo ha rilevato che erano necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo [3]. Il Consiglio europeo ha pertanto invitato la Commissione a presentare, al più tardi il 30 aprile 2002, una proposta modificata [4].

[1] Conclusioni della presidenza, Laeken, punto 38.

[2] Conclusioni della presidenza, Laeken, punto 40.

[3] Conclusioni della presidenza, Laeken, punto 37.

[4] Conclusioni della presidenza, Laeken, punto 41.

Una prima proposta era stata presentata il 1o dicembre 1999 [5]. Il 6 settembre 2000, il Parlamento ha adottato il suo parere in sessione plenaria. Tale parere appoggiava l'approccio generale e gli orientamenti principali della proposta della Commissione, ma chiedeva una restrizione del suo ambito di applicazione ed invitava la Commissione a modificare la sua proposta di conseguenza.

[5] COM (1999) 638 def.

In seguito a detti emendamenti del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato, il 10 ottobre 2000, una proposta modificata sul diritto al ricongiungimento familiare [6]. Ma le negoziazioni in seno al Consiglio, segnatamente nelle sessioni del maggio 2000, maggio 2001 e settembre 2001, si sono rivelate difficili e non hanno permesso di giungere ad una conclusione su questo dossier.

[6] COM (2000) 624 def.

In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken, la Commissione è pertanto ricorsa, per questa nuova proposta modificata di direttiva, ad una nuova impostazione sui punti che ancora ponevano problemi. D'altronde, la Commissione, nell'intento di conservare quanto ottenuto in due anni di negoziazioni, ha integrato i compromessi che era stato possibile raggiungere al Consiglio.

2. Una nuova impostazione per consentire la conclusione delle negoziazioni

Il nuovo metodo riconosce che, per arrivare all'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di ricongiungimento familiare, saranno necessarie diverse tappe. Pertanto, la presente proposta modificata segna unicamente la prima tappa in vista di questo ravvicinamento. Per questo, la Commissione ricorre ad una certa flessibilità, che è limitata in due modi: innanzitutto nella sostanza, mediante il ricorso ad una clausola di "stand still". In secondo luogo nel tempo, con l'introduzione di una clausola di revisione a tempo.

2.1. La flessibilità

La nuova proposta offre una maggiore flessibilità sui punti su cui continuava ad esistere un blocco. Da una parte, essa apre, in una certa misura, la possibilità ai legislatori nazionali di beneficiare di un margine di manovra. D'altra parte, essa prevede, in casi molto limitati, delle deroghe per adattarsi ad alcune specificità delle legislazioni nazionali in vigore.

2.2. La clausola di "stand still"

Questa clausola consente di evitare che gli Stati membri facciano uso delle deroghe inserite quando la loro legislazione in vigore al momento dell'adozione della direttiva non le prevedeva. L'obiettivo è, nella fattispecie, quello di evitare che l'entrata in vigore della presente direttiva risulti "paradossalmente" essere all'origine di divergenze ancora maggiori tra gli Stati membri.

2.3. La clausola di revisione a tempo

Nella prospettiva, affermata sia dal trattato di Amsterdam che dai Consigli europei di Tampere e di Laeken, dell'adozione di vere norme comuni essa permette di fissare fin d'ora la scadenza entro cui verrà esaminata la prossima tappa del ravvicinamento delle legislazioni dell'ammissione a fini di ricongiungimento familiare. A tale data - ossia due anni dopo l'attuazione della presente direttiva nelle legislazioni nazionali - le disposizioni che offrono il massimo della flessibilità, ossia quelle che sono state al centro delle negoziazioni, saranno rivedute in via prioritaria, al fine di cercare di progredire sulla via dell'armonizzazione di questa politica di ammissione. Resta inteso che, a parte questa scadenza precisa, si possono prevedere altre evoluzioni ulteriori, volte in particolare a disciplinare il ricongiungimento familiare delle persone che godono di altre forme di protezione sussidiaria e dei cittadini dell'Unione.

2.4. I principali cambiamenti derivanti da questa nuova impostazione

- Il precedente articolo 4 prevedeva l'allineamento del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dell'Unione che non esercitano il loro diritto alla libera circolazione delle persone con il diritto dei cittadini che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione. Questa disposizione è stata eliminata in ragione dell'inizio dei lavori destinati ad operare una riforma del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle persone. La proposta di direttiva della Commissione relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [7] tocca, in particolar modo, la definizione di membri della famiglia interessati. L'allineamento dei diritti di tutti i cittadini dell'Unione europea al ricongiungimento familiare sarà riesaminato in seguito, dopo l'adozione della riforma.

[7] COM (2001) 257 def.

- La disposizione relativa all'età fino a cui i figli possono beneficiare del ricongiungimento (articolo 5, paragrafo 1) è stata riveduta al fine d'introdurre una deroga che consente di fare salve le legislazioni nazionali specifiche. Questa deroga è rigidamente delimitata. Parallelamente, è stata introdotta una disposizione nel capitolo sui rifugiati che precisa che l'età del ricongiungimento dei figli dei rifugiati non può in nessun caso essere abbassata. L'articolo 5, paragrafo 1, sarà oggetto di una revisione prioritaria due anni dopo l'attuazione della direttiva nelle legislazioni nazionali, secondo i termini della clausola di revisione a tempo.

- Il controllo delle risorse dopo il ricongiungimento è consentito dall'articolo 7, paragrafo 1, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della famiglia. La clausola di revisione a tempo prevede di riesaminare questa questione.

- Anche il paragrafo 2 inserito all'articolo 8 introduce una deroga molto limitata ed applicabile unicamente nell'ipotesi di una legislazione nazionale già esistente al momento dell'adozione della direttiva. Tale disposizione consente di ripartire le autorizzazioni all'ingresso a titolo di ricongiungimento familiare su diversi anni, secondo la capacità di accoglienza dello Stato membro interessato. In ogni caso, è previsto che tale periodo non può superare i 3 anni. Anche questa disposizione sarà oggetto di una revisione prioritaria due anni dopo l'attuazione della direttiva.

- La durata di validità del permesso di soggiorno dei membri della famiglia di un richiedente il ricongiungimento che abbia un diritto di soggiorno permanente (articolo 13, paragrafo 2) è stata modificata per fare rinvio alla proposta di direttiva sullo status dei residenti di lungo periodo, e rafforza così la coerenza con quest'ultimo testo. I membri della famiglia otterranno pertanto lo statuto di residente di lungo periodo secondo gli stessi criteri che si applicano per il richiedente il ricongiungimento. Resta inteso che questa regolamentazione concerne lo statuto europeo e che gli Stati membri sono liberi di accordare un trattamento più favorevole per il rilascio dei permessi di soggiorno permanenti nazionali. Questa flessibilità sarà riesaminata due anni dopo l'attuazione della direttiva.

- Per migliorare la coerenza con lo status di residente di lungo periodo istituito dalla proposta di direttiva del 13 marzo 2001 [8], è proposto di fissare il limite massimo di concessione dello status autonomo di membri della famiglia a cinque anni di residenza (articolo 15, paragrafo 1). Questo nuovo limite armonizzerà tra loro i termini per ottenere il permesso di soggiorno permanente e dello status autonomo, ed accorderà una flessibilità sufficiente per tenere conto delle diverse situazioni nazionali.

[8] COM (2001) 127 def.

Commento degli articoli Capo I: Disposizioni generali

Articolo 1

L'articolo 1 definisce l'obiettivo della presente proposta. Questo articolo è stato redatto secondo una nuova formulazione che mira a precisarne meglio l'oggetto, cioè a definire le condizioni a cui è sottoposto sul piano europeo l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, che è peraltro riconosciuto nelle legislazioni nazionali e negli strumenti internazionali esistenti.

Articolo 2

La prima definizione, di cui alla lettera a), riguarda i cittadini di paesi terzi. È stato precisato che questa definizione comprende gli apolidi, cosa che era sottintesa nella proposta iniziale. Questa definizione di cittadini di paesi terzi costituisce ormai una clausola standard nelle proposte della Commissione in questa materia.

Le definizioni seguenti non apportano modifiche sostanziali rispetto alla proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare presentata dalla Commissione il 10 ottobre 2000 [9].

[9] COM (2000) 624 def.

Articolo 3

L'articolo 3 è stato modificato come segue:

- Il paragrafo 1 è stato completato con una condizione supplementare : avere "una fondata prospettiva di ottenere una dimora stabile"; questa disposizione mira a non aprire il diritto al ricongiungimento familiare a persone che soggiornano solo temporaneamente, senza possibilità di rinnovo. Questa esclusione riguarda in particolare le persone "alla pari", le persone che fanno uno stage, ecc. Inoltre questo paragrafo non contiene più il riferimento ai cittadini dell'Unione europea che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, come conseguenza della loro esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva.

- Il paragrafo 2 contiene modifiche solo di forma.

- Il paragrafo 3 esclude i familiari di tutti i cittadini dell'Unione europea dall'ambito di applicazione della proposta. La situazione delle persone che non rientrano nell'ambito del diritto comunitario (perché il cittadino dell'Unione europea di cui sono familiari non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione delle persone) sarà trattata in seguito in una proposta specifica, una volta adottata la riforma del diritto di libera circolazione delle persone [10].

[10] COM (2001) 257 def.

- Il paragrafo 4 non si limita più ai soli accordi già in vigore. Tenuto conto del fatto che non si tratta di un settore interamente armonizzato, gli Stati membri potrebbero concludere in futuro altri accordi bilaterali nei settori non coperti dalla direttiva, a condizione che siano compatibili con quest'ultima.

Inoltre, la lettera b) ora contiene un riferimento alla Carta sociale europea riveduta. Quest'ultima è già entrata in vigore in diversi Stati membri.

- Il paragrafo 5 aggiunge una clausola relativa alle disposizioni più favorevoli. Questa clausola consente agli Stati membri di introdurre o di conservare condizioni più favorevoli per i beneficiari del diritto al ricongiungimento familiare. Questa disposizione esiste in altri testi di diritto comunitario, e si applica più particolarmente quando il metodo seguito consiste nel ravvicinamento delle legislazioni in più tappe.

- La clausola di "stand still" che figura al paragrafo 6 è diretta a limitare l'uso della flessibilità o delle deroghe introdotte in alcune disposizioni della presente proposta. Essa integra la clausola relativa alle disposizioni più favorevoli. Così, in virtù del paragrafo 5, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ma non possono, modificando la propria legislazione, mettere in discussione il nucleo minimo comune assicurato dalle disposizioni della presente proposta.

Capo II: Membri della famiglia

Articolo 4

La nuova formulazione dell'articolo 4 contiene alcune modifiche trasversali.

Tenuto conto della diversità delle legislazioni nazionali in materia di beneficiari del diritto al ricongiungimento familiare, non appare, a questo stadio, possibile estendere l'obbligo di autorizzare l'ingresso ed il soggiorno facendone beneficiare anche persone che non siano il coniuge ed i figli minorenni. Così, gli ascendenti, i figli maggiorenni a carico ed i partner non coniugati rientrano in una possibilità, non un obbligo. Il regime facoltativo si applica altresì nel caso in cui i figli siano affidati ad entrambi i genitori. Rispetto alla proposta modificata del 10 ottobre 2000, il riferimento ai rifugiati è stato eliminato dal capo relativo ai membri della famiglia ed ora rientra in un nuovo capo V, specificamente dedicato a questo tema.

- Il paragrafo 1 tratta del coniuge e dei figli minorenni: gli Stati membri sono tenuti, purché le condizioni fissate dalla proposta di direttiva siano soddisfatte, ad autorizzare il loro ingresso ed il loro soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare.

Per quanto riguarda i figli adottivi, la presente proposta apporta una precisazione rispetto alla precedente proposta di direttiva: oltre che di una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro o una decisione riconosciuta da tale autorità, si può anche trattare di una decisione esecutiva di pieno diritto in virtù di obblighi internazionali dello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda i figli affidati ad entrambi i genitori, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare il loro ricongiungimento familiare, fatte salve le condizioni di cui alla lettera c) del paragrafo 1.

Il limite di età fino a cui i figli sono autorizzati a raggiungere i propri genitori è stato uno dei punti più importanti nelle negoziazioni sul ricongiungimento familiare. È parso opportuno lasciare agli Stati membri un certo margine discrezionale per esaminare se il figlio, che abbia superato una certa età, soddisfi o meno le condizioni d'integrazione, purché la loro legislazione prevedesse già un esame del genere al momento dell'adozione della direttiva e purché tale esame venga svolto caso per caso.

- Un regime diverso, descritto al paragrafo 2, è previsto per gli ascendenti e i figli maggiorenni. Anche in questo caso, fatte salve le condizioni enunciate nella proposta di direttiva, gli Stati membri hanno la possibilità di autorizzare il loro ingresso ed il loro soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare. Tale possibilità deve figurare in un testo legislativo o regolamentare. Gli ascendenti sono stati definiti con maggiore precisione: si tratta degli ascendenti in linea retta e di primo grado (ossia il padre e la madre, non i nonni o gli zii).

- Il regime dei partner non coniugati è simile a quello degli ascendenti e dei figli maggiorenni descritto sopra. Il paragrafo 3 distingue tra il partner non coniugato, che deve avere con il richiedente il ricongiungimento una relazione duratura debitamente comprovata, ed il partner convivente more uxorio, per il quale tale dimostrazione non è richiesta proprio in ragione della registrazione della relazione more uxorio. L'ingresso ed il soggiorno sono estesi ai loro figli minori non coniugati, compresi i figli adottati.

- La Commissione introduce, per conto suo, una nuova disposizione che consente agli Stati membri di imporre al richiedente il ricongiungimento ed al suo coniuge un'età minima - che non può essere superiore a quella della maggiore età legale - per combattere contro la pratica dei matrimoni forzati, almeno quando riguardano persone minorenni.

- Infine, viene introdotta una modifica al paragrafo 4, che si occupa dei casi di poligamia. Questo paragrafo è ora formulato in modo più generale, in quanto si riferisce ad "un altro coniuge" e non più solo ad "un'altra moglie".

Capo III: Presentazione e esame della domanda

Articolo 5

La Commissione fa sue, in questo articolo, le varie modifiche che risultano dai lavori in seno al Consiglio.

Paragrafo 1: la procedura di ricongiungimento familiare può essere avviata dallo stesso richiedente il ricongiungimento oppure dai suoi familiari che desiderano raggiungerlo dal loro paese d'origine. Di conseguenza, la domanda può essere presentata nello Stato membro d'accoglienza presso le autorità competenti, oppure nel paese d'origine della famiglia presso le autorità consolari dello Stato membro interessato. Questa disposizione consente di conciliare i due tipi di procedura applicati dagli Stati membri.

Paragrafo 2: oltre ai documenti giustificativi che dimostrano da una parte i legami familiari e dall'altra il rispetto delle condizioni del ricongiungimento familiare, la domanda deve essere accompagnata dai documenti di viaggio dei membri della famiglia. I documenti di viaggio sono elencati in una tabella dei documenti di viaggio che consentono il passaggio delle frontiere esterne e a cui può essere apposto un visto, allegata alla decisione del comitato esecutivo Schengen del 16 dicembre 1998 relativa alla creazione di un manuale dei documenti a cui può essere apposto un visto [11].

[11] (SCH/ Com ex(98) 56)

Gli elementi di prova scritti potranno essere utilmente completati da colloqui con i diversi membri della famiglia o da indagini. Nella stessa ottica, essendo la relazione duratura tra partner non coniugati per sua natura difficile da provare attraverso documenti dello stato civile, lo Stato membro terrà conto della serie di indizi elencati al terzo comma.

Paragrafo 3: Il principio della presentazione della domanda quando i membri della famiglia si trovano al di fuori dello Stato membro è mantenuto; però, le eccezioni sono meno rigide. Esse sono ora lasciate alla discrezione degli Stati membri che possono, in casi determinati, esaminare la domanda dei membri della famiglia che già si trovano sul territorio.

Paragrafo 4: la durata totale della procedura di esame della domanda è allungata per tenere conto dell'incompressibilità dei tempi amministrativi nazionali. Questa durata può essere prolungata in casi eccezionali, quando l'assenza di prova dei vincoli familiari richiede indagini supplementari.

Il silenzio dell'amministrazione è interpretato in maniera diversa a seconda delle legislazioni nazionali relative alle procedure amministrative. Questo aspetto viene chiarito al terzo comma del paragrafo 4.

Paragrafo 5: questa disposizione già riprendeva la formulazione usata nella convenzione sui diritti del fanciullo; questo riferimento è ora reso esplicito.

Capo IV: Condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare

Articolo 6

L'unica modifica introdotta in questo articolo mira a precisare, al paragrafo 2, che il permesso di soggiorno dei membri della famiglia può essere ritirato o non rinnovato per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna. Nonostante non sia strettamente indispensabile, questa modifica, conforme allo spirito della proposta iniziale, è sulla falsariga del documento di lavoro della Commissione: "La relazione tra la salvaguardia della sicurezza interna ed il rispetto degli obblighi e strumenti internazionali in materia di protezione" [12] ed è stata oggetto di consenso in seno al Consiglio.

[12] COM (2001) 743 def.

Articolo 7

In seguito ai dibattiti avutisi in seno al Consiglio, le condizioni facoltative di alloggio e di risorse sono state specificate per renderle più precise senza peraltro rimettere in discussione lo spirito del testo iniziale. La stabilità delle risorse è valutata in funzione della loro natura e della loro regolarità.

Il comma 2 del paragrafo 1 consente agli Stati membri che prevedono tale possibilità di controllare di nuovo la presenza delle suddette condizioni dopo l'ingresso dei membri della famiglia. Tale controllo sarà operato al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della famiglia. Viene inoltre precisato che lo Stato membro deve tenere conto del contributo di tutti i membri della famiglia.

La disposizione del paragrafo 2 resta immutata.

Articolo 8

Il periodo di attesa facoltativo prima di autorizzare l'ingresso dei membri della famiglia è stato portato da uno a due anni al massimo. La Commissione considera che il compromesso relativo a questa flessibilità costituisca ancora una base sufficiente in vista del ravvicinamento delle legislazioni.

Il secondo comma prevede una deroga specifica per tenere conto delle legislazioni nazionali in vigore che praticano un regime di limitazioni in materia di ricongiungimento familiare per tenere conto della propria capacità d'accoglienza. Tali limitazioni hanno come effetto quello di ripartire le domande di ingresso a fini di ricongiungimento familiare nell'arco di diversi anni. Gli Stati membri interessati possono scegliere di non autorizzare l'ingresso di tutti i membri della famiglia la cui domanda è stata accettata nell'anno della presentazione di tale domanda. Essi non potranno tuttavia imporre un periodo di attesa superiore ai tre anni decorrenti dalla presentazione della domanda.

Capo V: Ricongiungimento familiare dei rifugiati

Articolo 9

Il capo V riunisce le disposizioni specifiche applicabili al ricongiungimento familiare dei rifugiati: queste si applicano in deroga al regime comune previsto negli altri capi della presente direttiva. Tuttavia, gli Stati membri possono limitare il beneficio di questo regime derogatorio ai soli rifugiati i cui vincoli familiari esistevano prima del riconoscimento del loro status, in conformità con il paragrafo 2, rimanendo inteso che la situazione di queste famiglie giustifica in via prioritaria l'applicazione di un trattamento più favorevole.

Articolo 10

L'articolo 10 riunisce due disposizioni che già figuravano nella precedente proposta della Commissione, ma sotto gli articoli rispettivamente pertinenti:

- la possibilità di estendere il ricongiungimento familiare ad altri membri della famiglia oltre a quelli definiti all'articolo 4, a condizione che siano a carico del richiedente il ricongiungimento (articolo 10, paragrafo 3). Viene inoltre precisato che gli Stati membri non possono in alcun caso abbassare al di sotto della maggiore età legale l'età fino a cui i figli dei rifugiati hanno diritto al ricongiungimento;

- l'autorizzazione dell'ingresso e del soggiorno dei membri della famiglia di un rifugiato minore non accompagnato. Nel caso specifico di un rifugiato minore non accompagnato, la facoltà di autorizzare il ricongiungimento dei suoi ascendenti o, in mancanza, del suo tutore legale o di qualsiasi altro membro della famiglia di primo grado, è stata trasformata in un obbligo per gli Stati membri, in conformità con le prescrizioni della convenzione internazionale per i diritti del fanciullo (articolo 10, paragrafo 4).

Articolo 11

L'articolo 11 prevede l'applicazione di norme comuni per la presentazione e l'esame della domanda. Tuttavia, il paragrafo 2 introduce una deroga - che già figurava nella precedente proposta della Commissione - secondo cui un rifiuto non si può fondare unicamente sul fatto che il rifugiato non ha potuto produrre i documenti richiesti: in un caso del genere, lo Stato membro è tenuto ad esaminare altre prove dell'esistenza dei vincoli familiari.

Articolo 12

In base allo stesso principio che per l'articolo 11, l'articolo 12 introduce una deroga relativa alle condizioni materiali dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Si tratta, anche su questo punto, di una ripresa di una disposizione che già figurava nelle precedente proposta della Commissione. Così, il rifugiato è esonerato dalle condizioni di alloggio, assicurazione malattia, e risorse stabili. Questa deroga è prevista unicamente in vista del ricongiungimento familiare del coniuge e dei figli minori.

Qui è anche esclusa l'applicazione di un'altra condizione facoltativa: ossia della possibilità di imporre un periodo di attesa prima di farsi raggiungere dai membri della propria famiglia. L'esclusione di tale possibilità è ancora una volta ripresa dalla precedente proposta della Commissione.

Capo VI: Ingresso e soggiorno dei membri della famiglia

Articolo 13

1. Il primo comma mantiene l'obbligo per gli Stati membri di agevolare il rilascio dei visti occorrenti una volta che la domanda di ricongiungimento sia stata accettata, senza tuttavia pronunciarsi sui costi, giacché gli Stati membri non appaiono pronti, per il momento, ad accettare l'affermazione del principio della gratuità.

2. Il principio di rilasciare ai membri della famiglia un permesso di soggiorno con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento è stato mantenuto. La presente proposta di direttiva applica in linea di principio il regime della proposta di direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi residenti di lungo periodo [13] alle situazioni in cui il richiedente sia titolare di detto status. Essa non prevede, tuttavia, condizioni più favorevoli per accedere a tale status per i membri della famiglia.

[13] COM (2001) 127

Articolo 14

La Commissione accoglie la soluzione elaborata in seno al Consiglio, che propone di allineare il diritto d'accesso all'istruzione, al lavoro, alla formazione professionale dei membri della famiglia a quelli del richiedente e non a quelli dei cittadini dell'Unione europea. Ciò permette di evitare differenze di trattamento all'interno della stessa famiglia.

Questi diritti di accesso sono facoltativi per gli ascendenti e per i figli maggiorenni.

Articolo 15

La formulazione di questa disposizione risponde alla questione della differenza tra un permesso di soggiorno permanente ed un permesso di soggiorno autonomo. La maggior parte delle legislazioni non distingue questi due aspetti e li integra in uno stesso status: il titolare di un diritto di soggiorno permanente possiede anch'egli un titolo di soggiorno autonomo rispetto a quello del richiedente il ricongiungimento. La modifica introdotta risolve questa difficoltà armonizzando il limite massimo entro cui deve essere rilasciato un titolo autonomo con il periodo di residenza necessario per ottenere lo status di residente di lungo periodo.

Il rilascio di un titolo di soggiorno autonomo agli ascendenti ed ai figli maggiorenni resta discrezionale.

La clausola derogatoria è stata leggermente modificata allo scopo di non imporre più un periodo di residenza minimo alle persone per ottenere un titolo di soggiorno autonomo nelle situazioni di cui al paragrafo 3, ossia qualora si sia in presenza di una situazione di emergenza.

Capo VII: Sanzioni e mezzi di ricorso

Articolo 16

Questo articolo è stato elaborato specificando in dettaglio le conseguenze della disposizione iniziale. Tutte le situazioni che possono condurre al rigetto della domanda, al ritiro o al mancato rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della famiglia sono ora previste.

La lettera a) del paragrafo 1 va letta in parallelo con le disposizioni della presente proposta di direttiva che definiscono le condizioni del ricongiungimento familiare e disciplinano le situazioni in cui può intervenire il ritiro o il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

La lettera b) si riferisce al concetto di vita coniugale e familiare effettiva e mira a combattere l'uso deviato dell'obiettivo del ricongiungimento, ossia il mantenimento o la ricostituzione dell'unità familiare.

La lettera c) contempla in maniera specifica il caso dei partner non coniugati ed indica i mezzi per combattere gli abusi relativi a questo tipo di ricongiungimento.

Le disposizioni del paragrafo 2 riguardano la lotta alla frode ed ai matrimoni, adozioni, relazioni more uxorio fittizi. Questa disposizione è stata utilmente completata al fine di prevedere tutte le situazioni possibili.

Il paragrafo 3 precisa che se il diritto di soggiorno del richiedente il ricongiungimento si estingue, i membri della famiglia devono lasciare il territorio dello Stato membro con questi, in quanto il loro soggiorno dipende da quello del richiedente. Questa disposizione non si applica più quando i membri della famiglia abbiano ottenuto un permesso di soggiorno autonomo ed abbiano in tal modo ottenuto il diritto di restare indipendentemente dal diritto di soggiorno del richiedente il ricongiungimento.

Infine, il paragrafo 4 completa la disposizione iniziale ed aggiunge che possono essere effettuati controlli specifici anche al momento del rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della famiglia.

Articolo 17

Questa disposizione è immutata.

Articolo 18

Il principio dell'accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali è mantenuto. La disposizione utilmente precisa che si tratta di ricorsi in fatto e in diritto e rinvia alle legislazioni nazionali per quanto concerne le modalità d'applicazione.

Capo VIII: Disposizioni finali

Articolo 19

Questo articolo inserisce la clausola di revisione a tempo, uno dei tre elementi della nuova impostazione della Commissione, ed enumera gli articoli per i quali saranno presentate proposte di modifica in via prioritaria. Gli articoli contemplati sono quelli che allo stadio attuale offrono una flessibilità molto ampia che sarà opportuno restringere al momento della prossima tappa di ravvicinamento legislativo.

Articolo 20

Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2003.

Articolo 21

L'articolo stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva.

Articolo 22

Destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

1999/0258 (CNS)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al diritto al ricongiungimento familiare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e segnatamente l'articolo 63,

vista la proposta della Commissione [14],

[14] GU C [...] del [...], pag. [...]

visto il parere del Parlamento europeo [15],

[15] GU C [...] del [...], pag. [...]

visto il parere del Comitato economico e sociale [16],

[16] GU C [...] del [...], pag. [...]

visto il parere del Comitato delle regioni [17],

[17] GU C [...] del [...], pag. [...]

considerando quanto segue:

(1) Al fine di creare progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte, l'adozione di misure finalizzate alla libera circolazione dei cittadini, congiuntamente a misure di accompagnamento relative al controllo delle frontiere esterne, all'asilo e all'immigrazione e, dall'altra, l'adozione di misure in materia di asilo, immigrazione e tutela dei diritti dei cittadini di paesi terzi.

(2) L'articolo 63, paragrafo 3, del trattato CE prevede che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione.L'articolo 63, paragrafo 3 lettera a) prevede segnatamente che il Consiglio adotti misure in materia di condizioni d'ingresso e soggiorno e norme sulle procedure per il rilascio da parte degli Stati membri di visti a lungo termine e di permessi di soggiorno, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare.

(3) Le misure in materia di ricongiungimento familiare devono essere adottate in conformità con l'obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(4) Il Consiglio europeo ha riconosciuto, nella riunione speciale svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, fondata su una valutazione comune sia dell'evoluzione economica e demografica all'interno dell'Unione sia della situazione nei paesi d'origine. A tal fine il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di adottare rapidamente decisioni sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tenere conto non solo della capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro, ma anche dei legami storici e culturali con i paesi d'origine.

(5) Al fine di valutare i flussi migratori e di preparare l'adozione delle misure del Consiglio è importante che la Commissione possa disporre di dati statistici e di informazioni relative all'immigrazione legale dei cittadini di paesi terzi in ciascuno Stato membro, segnatamente per quanto riguarda il numero dei permessi rilasciati, il tipo e il periodo di validità di tali permessi; a tal fine gli Stati membri devono mettere regolarmente e rapidamente a disposizione della Commissione i dati e le informazioni necessari.

(6) Il Consiglio europeo, nella riunione speciale di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha affermato che l'Unione europea deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri e che una politica più energica in materia d'integrazione dovrebbe proporsi di offrire loro diritti e doveri comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione europea.

(7) Il Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 ha riaffermato il suo impegno riguardo agli orientamenti politici e agli obiettivi definiti a Tampere, ed ha rilevato che sono necessari nuovi impulsi e orientamenti al fine di recuperare il ritardo; ha confermato che una vera politica comune d'immigrazione presuppone la creazione di norme comuni in materia di ricongiungimento familiare ed ha invitato la Commissione a presentare una nuova proposta modificata in materia.

(8) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare; esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d'altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera k) del trattato.

(9) Al fine di assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare è opportuno fissare, sulla base di criteri comuni, le condizioni materiali per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare.

(10) La situazione dei rifugiati richiede un'attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l'esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare.

(11) Il ricongiungimento familiare riguarda i membri della famiglia nucleare, cioè il coniuge e i figli minorenni. Spetta agli Stati membri decidere se desiderano allargare la cerchia dei familiari ed accordare il ricongiungimento familiare agli ascendenti, ai figli maggiorenni ed ai conviventi in una relazione stabile non coniugati.

(12) Occorre stabilire un sistema di regole procedurali che disciplinino l'esame della domanda di ricongiungimento familiare, nonché l'ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia; tali procedure devono essere efficaci e gestibili rispetto al normale carico di lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque al fine di offrire agli interessati un livello adeguato di certezza del diritto.

(13) Deve essere incoraggiata l'integrazione dei familiari. A tal fine, deve essere loro attribuito, dopo un periodo di residenza nello Stato membro, uno statuto indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento. Essi devono avere accesso all'istruzione, all'occupazione e alla formazione professionale allo stesso titolo che il richiedente il ricongiungimento.

(14) Devono essere previste misure adeguate, proporzionate e dissuasive per prevenire e sanzionare l'aggiramento delle norme e delle procedure per il ricongiungimento familiare.

(15) Conformemente al principio di sussidiarietà e al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, cioè l'istituzione di un diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di paesi terzi che venga esercitato secondo modalità comuni, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può invece essere realizzato meglio a livello comunitario, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile per conseguire tali scopi e non va oltre quanto è necessario a questo fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Disposizioni generali Articolo 1

Lo scopo della presente direttiva è quello di fissare le condizioni dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "cittadino di un paese terzo": chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato, compresi gli apolidi;

b) "rifugiato": il cittadino di un paese terzo o l'apolide cui sia riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

c) "richiedente il ricongiungimento": il cittadino di un paese terzo residente legalmente in uno Stato membro che chiede di essere raggiunto dai propri familiari;

d) "ricongiungimento familiare": l'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro dei familiari di un cittadino di un paese terzo che soggiorna legalmente in tale Stato membro, al fine di conservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia anteriore o posteriore all'ingresso del richiedente il ricongiungimento nel paese.

e) "permesso di soggiorno": un'autorizzazione di qualsiasi tipo rilasciata da uno Stato membro che conferisce il diritto di soggiornare nel suo territorio. È esclusa l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di uno Stato membro concessa in attesa dell'esame di una domanda d'asilo o del rilascio di un permesso di soggiorno;

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica quando il richiedente il ricongiungimento sia un cittadino di un paese terzo residente legalmente in uno Stato membro, titolare di un permesso di soggiorno rilasciato da questo Stato membro per un periodo di validità pari o superiore a un anno, ed abbia una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro status giuridico.

2. La presente direttiva non si applica quando il richiedente il ricongiungimento sia un cittadino di un paese terzo:

a) che chiede il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la cui domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;

b) autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di una protezione temporanea o che ha chiesto l'autorizzazione a soggiornare per questo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status;

c) autorizzato a soggiornare in uno Stato membro in virtù di forme sussidiarie di protezione, conformemente agli obblighi internazionali, alle legislazioni nazionali o alle pratiche degli Stati membri, o che abbia richiesto l'autorizzazione a soggiornare per lo stesso motivo ed è in attesa di una decisione sul suo status.

3. La presente direttiva non si applica ai membri della famiglia di cittadini dell'Unione.

4. La presente direttiva fa salve le disposizioni più favorevoli contenute:

a) negli accordi bilaterali e multilaterali stipulati tra la Comunità o tra la Comunità e i suoi Stati membri da una parte, e dei paesi terzi dall'altra;

b) nella Carta sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea riveduta del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status di lavoratore migrante del 24 novembre 1977.

5. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.

6. L'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), secondo comma e l'articolo 8 della presente direttiva non possono avere per effetto l'introduzione di condizioni meno favorevoli rispetto a quelle già esistenti in ogni Stato membro al momento della sua adozione.

Capo II

Membri della famiglia Articolo 4

1. In virtù della presente direttiva e nel rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri autorizzano l'ingresso e il soggiorno dei seguenti membri della famiglia:

a) il coniuge del richiedente il ricongiungimento;b) i figli minorenni del richiedente e del coniuge, compresi i figli adottati secondo una decisione presa dall'autorità competente dello Stato membro interessato o una decisione automaticamente applicabile in virtù di obblighi internazionali contratti dallo Stato membro o che deve essere riconosciuta conformemente a degli obblighi internazionali;

c) i figli minorenni, compresi quelli adottati, del richiedente o del coniuge, quando uno di essi sia titolare dell'affidamento e responsabile del loro mantenimento; gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento dei figli affidati ad entrambi i genitori, a condizione che l'altro titolare dell'affidamento abbia dato il suo consenso.

I figli minorenni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) devono avere un'età inferiore a quella in cui si diventa legalmente maggiorenni nello Stato membro interessato e non devono essere coniugati.

In deroga alla disposizione che precede, qualora un minore abbia superato i 12 anni, uno Stato membro può, prima di autorizzarne l'ingresso ed il soggiorno ai sensi della presente direttiva, esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la sua integrazione d'integrazione già richieste dalla sua legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva.

2. In virtù della presente direttiva e salvo il rispetto delle condizioni stabilite al capo IV, gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei seguenti membri della famiglia:

a) gli ascendenti in linea retta e di primo grado del richiedente il ricongiungimento e del suo coniuge, quando sono a carico di questi ultimi e non dispongono di un adeguato sostegno familiare nel paese d'origine;

b) i figli maggiorenni non coniugati del richiedente o del suo coniuge, qualora obiettivamente non possano sovvenire alle proprie necessità in ragione del loro stato di salute.

3. Gli Stati membri possono, per via legislativa o regolamentare, autorizzare l'ingresso e il soggiorno ai sensi della presente direttiva, salvo il rispetto delle condizioni definite al capo IV, del convivente non coniugato cittadino di un paese terzo che abbia una relazione stabile duratura debitamente comprovata con il richiedente, o del cittadino di un paese terzo legato al richiedente da una relazione stabile formalmente registrata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, nonché dei figli non coniugati, anche adottati, di tali persone.

4. In caso di matrimonio poligamo, se il richiedente ha già un coniuge convivente sul territorio di uno Stato membro, lo Stato membro interessato non autorizza l'ingresso e il soggiorno di un altro coniuge né dei figli di quest'ultimo, fatte salve le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

5. Gli Stati membri possono imporre un limite minimo di età per il richiedente e il coniuge, che può essere al massimo quello della maggiore età legale, perché il ricongiungimento familiare possa aver luogo.

Capo III

Presentazione ed esame della domanda Articolo 5

1. Gli Stati membri determinano se, per esercitare il diritto al ricongiungimento familiare, la domanda di ingresso e di soggiorno debba essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro interessato dal soggiornante o dal familiare o dai familiari.

2. La domanda è corredata dei documenti di viaggio del membro o dei membri della famiglia e dei documenti che comprovano i vincoli familiari ed il rispetto delle condizioni previste dagli articoli 4 e 6 e, nel caso siano applicabili, dagli articoli 7 e 8.

Per ottenere la prova dell'esistenza di vincoli familiari, gli Stati membri possono convocare per colloqui il richiedente il ricongiungimento e i suoi familiari e condurre altre indagini che ritengano necessarie.

Nell'esaminare una domanda concernente il convivente non coniugato in una relazione stabile con il richiedente, gli Stati membri tengono conto, per stabilire se effettivamente esista una relazione di tipo familiare, di elementi quali un figlio comune, una precedente coabitazione, la registrazione formale della relazione e altri elementi di prova affidabili.

3. La domanda è presentata quando i membri della famiglia si trovano all'esterno del territorio dello Stato membro nel cui territorio risiede il richiedente.

In deroga alla disposizione che precede, uno Stato membro può accettare, in determinate circostanze, una domanda presentata quando i membri della famiglia si trovano già nel suo territorio.

4. Non appena possibile e comunque entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda le autorità competenti dello Stato membro comunicano per iscritto al richiedente/al membro o ai membri della famiglia la loro decisione.

In circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare, il limite di tempo di cui al comma precedente può essere prorogato, ma in nessun caso può superare i dodici mesi.

La decisione di rifiuto della domanda è debitamente motivata. Le conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui al primo comma devono essere disciplinate dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

5. Nell'esame della domanda, gli Stati membri si adoperano per tenere nella dovuta considerazione l'interesse superiore del minore, in conformità della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989.

Capo IV

Condizioni richieste per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare Articolo 6

1. Gli Stati membri possono respingere una domanda di ingresso e soggiorno di uno dei membri della famiglia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza interna e di sanità pubblica.

2. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un membro della famiglia per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza interna.

3. Le ragioni di ordine pubblico o di sicurezza interna devono essere fondate esclusivamente sul comportamento personale del familiare in questione.

4. L'insorgere di malattie o infermità dopo il rilascio del permesso di soggiorno non può di per sé giustificare il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno o l'allontanamento dal territorio da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato.

Articolo 7

1. Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare lo Stato membro interessato può chiedere al richiedente stesso o al membro (o ai membri) della famiglia di dimostrare che il richiedente il ricongiungimento dispone:

a) di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione e che corrisponda alle norme generali di sicurezza e di salubrità in vigore nello Stato membro interessato;

b) di un'assicurazione contro le malattie che copra tutti i rischi nello Stato membro interessato per lo stesso richiedente e per i membri della sua famiglia;

c) di risorse stabili e superiori o almeno pari al livello di risorse al di sotto del quale può essere concessa un'assistenza sociale nello Stato membro interessato. Se la presente disposizione risultasse inapplicabile, le risorse dovranno essere superiori o almeno pari al livello delle pensioni sociali minime versate da tale Stato membro. Il criterio delle risorse stabili è valutato rispetto alla natura e alla regolarità delle risorse.

Lo Stato membro può esigere che il richiedente soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 al momento del primo rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della sua famiglia.

Nel caso in cui il richiedente non soddisfi dette condizioni, gli Stati membri tengono conto del contributo dei membri della famiglia al reddito familiare.

2. Gli Stati membri possono fissare le condizioni relative all'alloggio, all'assicurazione malattia e alle risorse di cui al paragrafo 1 solo al fine di assicurarsi che il richiedente il ricongiungimento sarà in grado di provvedere alle esigenze dei membri della famiglia ricongiunta, senza ulteriore ricorso ai fondi pubblici. Tali disposizioni non possono comportare discriminazioni tra i cittadini dello Stato e quelli di un paese terzo.Articolo 8

Gli Stati membri possono esigere che il richiedente il ricongiungimento, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia risieduto legalmente nel loro territorio per un periodo non superiore a due anni.

In deroga alla disposizione che precede, qualora, in materia di ricongiungimento familiare, la legislazione in vigore in uno Stato membro al momento dell'adozione della direttiva tenga conto della sua capacità di accoglienza, questo Stato membro può prevedere un periodo di attesa che non può superare i 3 anni tra la presentazione della domanda di ricongiungimento ed il rilascio del permesso di soggiorno ai membri della famiglia.

Capo V

Ricongiungimento familiare dei rifugiati Articolo 9

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al ricongiungimento familiare dei rifugiati.

2. Gli Stati membri possono limitare l'applicazione delle disposizioni del presente capo ai rifugiati i cui vincoli familiari siano anteriori al riconoscimento del loro status di rifugiati.

Articolo 10

1. Per quanto riguarda la definizione dei membri della famiglia, le disposizioni dell'articolo 4 restano applicabili, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c), terzo comma, che non si applica ai figli dei rifugiati.

2. Gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento di altri familiari non previsti all'articolo 4, qualora essi siano a carico del rifugiato.

3. Se il rifugiato è un minore non accompagnato, gli Stati membri:

a) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti e di primo grado, senza applicare le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a);

b) autorizzano l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare del suo tutore legale o di altri familiari, quando il rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile ritrovarli.

Articolo 11

1. Per quanto concerne la presentazione e l'esame delle domande, le disposizioni dell'articolo 6 restano applicabili, fatto salvo il paragrafo 2.

2. Qualora un rifugiato non possa fornire documenti che provino i suoi vincoli familiari, gli Stati membri tengono conto anche di altri mezzi idonei a provare l'esistenza di tali vincoli. Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori.

Articolo 12

1. In deroga all'articolo 7, gli Stati membri non possono chiedere al rifugiato o al membro o ai membri della sua famiglia di fornire, in merito alle domande relative ai familiari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, la prova che il rifugiato soddisfa le condizioni relative all'alloggio, all'assicurazione malattia e alle risorse stabili.

2. In deroga all'articolo 8, gli Stati membri non possono esigere che il rifugiato, prima di farsi raggiungere dai membri della sua famiglia, abbia soggiornato sul loro territorio per un certo periodo di tempo.

Capo VI

Ingresso e soggiorno dei membri della famiglia Articolo 13

1. Una volta accettata la domanda d'ingresso ai fini del ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato autorizza l'ingresso del membro o dei membri della famiglia. A tal fine, gli Stati membri agevolano il rilascio dei visti necessari per queste persone.

2. Lo Stato membro interessato rilascia ai membri della famiglia un permesso di soggiorno rinnovabile con un periodo di validità identico a quello del richiedente il ricongiungimento.

Se il richiedente il ricongiungimento è titolare di uno status di residente di lungo periodo, gli Stati membri rilasciano ai membri della famiglia un permesso di soggiorno di durata limitata di almeno un anno, rinnovabile, fino a quando giungano a soddisfare le condizioni di cui alla direttiva .../.../CE [18], per ottenere a loro volta lo status di residente di lungo periodo.

[18] GU C [...] del [...], pag. [...]

Articolo 14

1. I familiari del richiedente hanno diritto, allo stesso titolo del richiedente:

a) all'accesso all'istruzione;

b) all'accesso a un'attività lavorativa dipendente o autonoma;

c) all'accesso all'orientamento, alla formazione, al perfezionamento e all'aggiornamento professionale.

2. Gli Stati membri possono limitare l'accesso a un'attività lavorativa dipendente o a un'attività autonoma da parte degli ascendenti e dei figli maggiorenni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.Articolo 15

1. Trascorso un periodo massimo di cinque anni di residenza e sempre che continuino a sussistere i vincoli familiari, il coniuge o il partner non coniugato e il figlio diventato maggiorenne hanno diritto a un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del richiedente il ricongiungimento.

2. Gli Stati membri possono concedere un permesso di soggiorno autonomo ai figli maggiorenni e agli ascendenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. In caso di vedovanza, divorzio, separazione o decesso di ascendenti o discendenti, un permesso di soggiorno autonomo può essere rilasciato alle persone entrate in virtù del ricongiungimento familiare. Gli Stati membri adottano disposizioni atte a garantire che un permesso di soggiorno autonomo sia rilasciato quando situazioni particolarmente difficili lo richiedano.

Capo VII

Sanzioni e mezzi di ricorso Articolo 16

1. Gli Stati membri possono rifiutare la domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, oppure ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno di un membro della famiglia in uno dei casi seguenti:

a) qualora le condizioni fissate dalla presente direttiva non siano, o non siano più, soddisfatte;

b) qualora il richiedente il ricongiungimento ed il o i membri della sua famiglia non abbiano o non abbiano più un relazione coniugale o familiare effettiva;

c) qualora si constati che il richiedente o il convivente non coniugato in una relazione stabile è coniugato o ha una relazione stabile durevole con altra persona.

2. Gli Stati membri possono inoltre rifiutare la domanda d'ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, oppure ritirare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno dei membri della famiglia se è accertato che:

a) sono state utilizzate informazioni false o ingannevoli, sono stati utilizzati documenti falsi o falsificati, ovvero è stato fatto ricorso alla frode o ad altri mezzi illeciti;

b) il matrimonio, la relazione stabile o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di entrare o soggiornare in uno Stato membro.

3. Gli Stati membri possono ritirare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno di un membro della famiglia quando sia posto fine al soggiorno del richiedente il ricongiungimento e il membro della famiglia non sia ancora titolare del diritto al permesso di soggiorno autonomo in virtù dell'articolo 15.

4. Gli Stati membri possono procedere a dei controlli specifici qualora esista una fondata presunzione di frode o di matrimonio, relazione stabile, o adozione fittizi come definiti al paragrafo 2. Controlli specifici possono essere effettuati anche in occasione del rinnovo del permesso di soggiorno dei familiari.

Articolo 17

In caso di rifiuto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del richiedente il ricongiungimento o dei membri della sua famiglia, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata della sua residenza nello Stato membro, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine.

Articolo 18

Gli Stati membri assicurano che il richiedente il ricongiungimento e/o i membri della sua famiglia possano avvalersi dei rimedi giurisdizionali, in fatto e in diritto, in caso di rigetto della domanda di ricongiungimento familiare, di mancato rinnovo o di ritiro del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento.

Le modalità da seguire per esercitare il diritto di cui al primo comma sono stabilite dagli Stati membri interessati.

Capo VIII

Disposizioni finali Articolo 19

Periodicamente, e per la prima volta al più tardi entro due anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione negli Stati membri della presente direttiva e propone, se del caso, le modifiche necessarie. Queste proposte di modifica riguarderanno in via prioritaria le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 7, 8 e 13.

Articolo 20

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2003] Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il [...] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

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