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Document JOC_2001_270_E_0150_01

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM(2001) 257 def. — 2001/0111(COD)] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ C 270E, 25.9.2001, p. 150–160 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

25.9.2001   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

CE 270/150


Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

(2001/C 270 E/23)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 257 def. — 2001/0111(COD)

(Presentata dalla Commissione il 29 giugno 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 12, 18, 40, 44, e 52,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1)

A norma delle disposizioni comuni contenute nel titolo I del trattato sull'Unione europea, l'Unione si prefigge segnatamente di "rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione".

(2)

La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del trattato CE, comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato.

(3)

Gli articoli 17 e 18 del trattato hanno istituito la cittadinanza europea e conferito a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario ed individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

(4)

L'incremento della mobilità degli studenti, dei ricercatori, delle persone che desiderano conseguire una formazione, dei volontari, degli insegnanti e dei formatori è stato riconosciuto tra le priorità politiche dell'Unione europea.

(5)

In questa prospettiva, il carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e di soggiorno — contenute nei seguenti atti legislativi comunitari: regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (1), relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità; direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (2), relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità; direttiva 73/148/CEE del Consiglio del 21 maggio 1973 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (3); direttiva 90/364/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno (4); direttiva 90/365/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (5); direttiva 93/96/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 relativa al diritto di soggiorno degli studenti (6) — richiede che esse siano riesaminate allo scopo di facilitare l'esercizio di tale diritto, a norma dell'articolo 18, paragrafo 2 del trattato CE.

(6)

Il diritto di ciascun cittadino dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri presuppone, affinché possa essere esercitato in oggettive condizioni di libertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza; la definizione di "familiare" deve essere ampliata e uniformata per tutti i beneficiari del diritto di soggiorno.

(7)

Occorre definire chiaramente la natura delle formalità connesse alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri; occorre anche facilitare, tramite l'equiparazione del documento di soggiorno e del visto di breve durata, la libera circolazione dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, i quali sarebbero altrimenti soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (7).

(8)

In considerazione delle nuove forme di mobilità e di lavoro e delle forme di vita caratterizzate dall'alternanza geografica, è opportuno disporre che il soggiorno del cittadino dell'Unione di durata non superiore a sei mesi sia subordinato soltanto alla formalità del possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

(9)

Occorre tuttavia evitare che i titolari del diritto di libera circolazione diventino un onere ingiustificato per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante durante il primo periodo di soggiorno; è pertanto opportuno mantenere in vigore il sistema in base al quale l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione per un periodo superiore a sei mesi è subordinato all'esercizio di un'attività lavorativa o, per coloro che non lavorano, alla disponibilità di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante per l'interessato e per i familiari, o al possesso della qualità di studente ammesso a seguire una formazione professionale nello Stato membro ospitante, ovvero della qualità di familiare del cittadino dell'Unione che soddisfa uno di tali requisiti.

(10)

Il diritto fondamentale e personale dei cittadini dell'Unione di soggiornare in un altro Stato membro non dipende dal rilascio della carta di soggiorno; occorre di conseguenza limitare l'obbligo del possesso di tale documento di soggiorno a situazioni debitamente giustificate, in particolare alla situazione dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e ai soggiorni di durata superiore ai sei mesi.

(11)

Per soggiorni superiori a sei mesi, l'iscrizione del cittadino dell'Unione presso le autorità competenti del comune di residenza, comprovata da un apposito attestato, assieme al possesso della carta d'identità dello Stato membro d'origine o di un passaporto in corso di validità, è una misura sufficiente e proporzionata e risponde all'interesse dello Stato membro ospitante di conoscere i movimenti della popolazione nel suo territorio.

(12)

I documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione nazionale ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno devono essere indicati in modo tassativo onde evitare che pratiche amministrative o interpretazioni divergenti costituiscano un ostacolo sproporzionato all'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari.

(13)

È necessario inoltre tutelare giuridicamente i familiari in caso di decesso del cittadino dell'Unione o di scioglimento del matrimonio; è quindi opportuno adottare misure volte a garantire la conservazione del diritto di soggiorno in tali ipotesi, nel rispetto della vita familiare e della dignità umana, e a determinate condizioni intese a prevenire gli abusi.

(14)

La garanzia di un soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato in un altro Stato membro rafforza il senso di appartenenza ad una cittadinanza comune e costituisce un essenziale elemento di promozione della coesione sociale, obiettivo fondamentale della Comunità; occorre quindi istituire un diritto di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell'Unione, basato sul criterio della residenza continua quadriennale.

(15)

Occorre tuttavia preservare alcuni vantaggi specifici propri dei cittadini dell'Unione esercenti un'attività di lavoro subordinato o autonomo, che costituiscono diritti acquisiti conferiti dal regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione del 29 giugno 1970 relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (8), e dalla direttiva 75/34/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto un'attività non salariata (9).

(16)

L'esercizio del diritto di soggiorno permanente dei cittadini dell'Unione presuppone che tale diritto sia esteso ai familiari. In caso di decesso del cittadino svolgente un'attività subordinata o autonoma che non abbia ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente, avvenuto durante la vita professionale attiva, deve essere riconosciuta anche ai familiari, a determinate condizioni, l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente.

(17)

Affinché possa costituire un effettivo strumento d'integrazione nella società dello Stato membro ospitante nel quale il cittadino dell'Unione risiede, il diritto di soggiorno permanente non deve essere subordinato a condizioni e deve garantire la completa parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante così come la massima protezione contro le espulsioni.

(18)

Pertanto l'acquisizione del diritto di soggiorno a titolo permanente comporta, per il cittadino dell'Unione e i suoi familiari, diritti supplementari e una protezione rafforzata; occorre pertanto attestare la titolarità di tale diritto attraverso il rilascio di una carta di soggiorno di validità illimitata.

(19)

In base al principio di non discriminazione, ciascun cittadino dell'Unione e i suoi familiari devono godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato. Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, spetta tuttavia allo Stato membro ospitante decidere se intende concedere prestazioni di assistenza sociale a persone che non esercitino un'attività lavorativa ovvero borse di mantenimento ai cittadini dell'Unione che si rechino nel suo territorio per motivi di studio.

(20)

Le restrizioni all'esercizio del diritto di libera circolazione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica sono previste dal trattato all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 46, paragrafo 1, e all'articolo 55; la direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 (10) ha disposto il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

(21)

In considerazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e del diritto fondamentale di libera circolazione, occorre definire meglio le condizioni e le garanzie procedurali cui deve essere subordinata l'adozione di provvedimenti che negano l'ingresso o dispongono l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.

(22)

L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura radicale che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle libertà conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante; occorre pertanto limitare la portata di tali misure in considerazione del grado d'integrazione della persona interessata e vietare l'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari che siano titolari di un diritto di soggiorno permanente nonché dei familiari che siano minori d'età.

(23)

Devono altresì essere definite norme di procedura amministrativa in modo da garantire, da un lato, un elevato grado di tutela dei diritti del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari in caso di diniego d'ingresso o di soggiorno in un altro Stato membro e, dall'altro, il rispetto del principio secondo il quale gli atti amministrativi devono essere sufficientemente motivati.

(24)

In ogni caso il cittadino dell'Unione e i suoi familiari devono poter presentare ricorso giurisdizionale ove venga loro negato il diritto d'ingresso e di soggiorno in un altro Stato membro, senza subire discriminazioni, rispetto ai cittadini nazionali, in riferimento alle modalità della presentazione del ricorso e allo svolgimento del procedimento.

(25)

In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, appare opportuno confermare il diritto del cittadino dell'Unione o del suo familiare, nei confronti del quale sia stato emanato un provvedimento di allontanamento, di presentare una nuova istanza dopo il decorso di un congruo periodo che non deve comunque essere superiore a due anni.

(26)

La presente direttiva stabilisce nuove modalità per l'esercizio del diritto di libera circolazione ed è pertanto necessario abrogare le disposizioni vigenti che siano contrarie alla direttiva stessa, pur consentendo l'applicazione delle disposizioni nazionali più favorevoli.

(27)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva determina:

 

a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno negli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

 

b) il diritto di soggiorno permanente negli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;

 

c) le limitazioni dei suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)   "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;

2)   "familiare":

 

a) il coniuge;

 

b) il/la convivente, sul presupposto che legislazione dello Stato membro ospitante equipari la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate e nel rispetto delle condizioni previste da tale legislazione;

 

c) i discendenti diretti e quelli del coniuge o convivente di cui alla lettera b);

 

d) gli ascendenti diretti e quelli del coniuge o convivente di cui alla lettera b);

3)   "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.

Articolo 3

Beneficiari

1.   La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro dell'Unione diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, qualunque sia la loro cittadinanza, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

2.   Gli Stati membri favoriscono l'ammissione e il soggiorno di ogni altro familiare non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, fermo restando il diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato.

Articolo 4

Non discriminazione

Gli Stati membri danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva senza operare tra i beneficiari alcuna discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali.

CAPO II

DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E DI SOGGIORNO SINO A SEI MESI

Articolo 5

Diritto di uscita

1.   Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di lasciare il territorio di uno Stato membro per recarsi in un altro Stato membro, munito di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione, godono dello stesso diritto di uscita.

2.   Nessun visto di uscita né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti alle persone di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri rilasciano o rinnovano ai loro cittadini una carta d'identità o un passaporto dai quali risulti, in particolare, la loro cittadinanza.

4.   Il passaporto deve essere valido almeno per tutti gli Stati membri dell'Unione e per i paesi di transito diretto tra gli stessi. Qualora la legislazione di uno Stato membro non preveda il rilascio di una carta d'identità, il periodo di validità del passaporto, al momento del rilascio o del rinnovo, non può essere inferiore a cinque anni.

Articolo 6

Diritto d'ingresso e di soggiorno sino a sei mesi

1.   Gli Stati membri ammettono nel loro territorio il cittadino dell'Unione e i suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, ove siano muniti di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità.

Nessun visto d'ingresso né alcuna formalità equivalente possono essere prescritti al cittadino dell'Unione.

2.   I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro possono soltanto essere assoggettati all'obbligo del visto di breve durata, conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001. Il possesso di un documento di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato membro equivale al visto.

Gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari. Tali visti sono gratuiti.

3.   Lo Stato membro ospitante non appone timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, ove questi sia in possesso di un documento di soggiorno.

4.   Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare sia sprovvisto dei documenti di viaggio o, eventualmente, dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni agevolazione affinché possano ottenere o far pervenire i documenti necessari ovvero possano dimostrare o attestare con altri mezzi la loro qualità di titolari del diritto di libera circolazione.

5.   Il diritto di ingresso del cittadino dell'Unione nel territorio dello Stato membro include il diritto di soggiornarvi per un periodo inferiore o uguale a sei mesi con il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità. Lo Stato membro può soltanto prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni. L'inosservanza di tale obbligo può essere assoggettata a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

6.   Le disposizioni del paragrafo 5 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnino o raggiungano il cittadino dell'Unione. Tuttavia, se sono soggetti all'obbligo di visto, devono presentare richiesta per il rilascio della carta di soggiorno a norma dell'articolo 9 prima della scadenza di validità del visto.

CAPO III

DIRITTO DI SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A SEI MESI

Articolo 7

Modalità di esercizio

1.   Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a sei mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

 

a) di esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo; o

 

b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o

 

c) di essere uno studente ammesso a seguire un corso di formazione professionale, o

 

d) di essere un familiare di un cittadino dell'Unione rispondente alla condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.   Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino medesimo, purché questi risponda alla condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

Articolo 8

Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione

1.   Per soggiorni di durata superiore a sei mesi, lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti.

2.   Il termine fissato per l'iscrizione non può essere inferiore a sei mesi dall'ingresso. Il diritto di soggiorno è comprovato dal rilascio immediato di un attestato d'iscrizione contenente l'indicazione precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell'avvenuta iscrizione. Il mancato adempimento dell'obbligo di iscrizione può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3.   Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità e di assicurare, con dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta almeno equivalente, che le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) o b), sono soddisfatte.

4.   Per il rilascio dell'attestato d'iscrizione, gli Stati membri possono unicamente prescrivere al cittadino dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di esibire una carta d'identità o un passaporto in corso di validità, di comprovare d'essere iscritto presso un istituto riconosciuto per conseguirvi una formazione professionale a titolo principale, e di assicurare con dichiarazione, o con altro mezzo di sua scelta almeno equivalente, di disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, e di una assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

5.   Gli Stati membri si astengono dal fissare un importo preciso per la determinazione delle risorse che considerano sufficienti.

6.   Ai fini del rilascio dell'attestato d'iscrizione ai familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro, gli Stati membri possono prescrivere di presentare i seguenti documenti:

 

a) una carta d'identità o un passaporto in corso di validità;

 

b) un documento comprovante l'esistenza del vincolo di parentela;

 

c) ove necessario, l'attestato d'iscrizione del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono;

 

d) nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la prova che le condizioni prescritte da tale disposizione sono soddisfatte;

 

e) nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, un documento rilasciato dall'autorità competente paese di origine o di provenienza, attestante che gli interessati sono a carico del cittadino dell'Unione o che, in tale paese, convivevano con il medesimo.

7.   L'attestato d'iscrizione non può essere negato al lavoratore che abbia cessato di svolgere un attività subordinata o autonoma se:

 

a) l'interessato è stato colpito da incapacità temporanea di lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;

 

b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;

 

c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, si mette a disposizione dell'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi; se ha acquisito il diritto all'indennità di disoccupazione, egli conserva la qualità di lavoratore fino allo scadere di tale diritto;

 

d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

Articolo 9

Formalità amministrative per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

1.   Quando la durata del soggiorno previsto è superiore a sei mesi, gli Stati membri rilasciano una carta di soggiorno ai familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

2.   Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda per il rilascio della carta di soggiorno non può essere inferiore a sei mesi dall'ingresso nel territorio nazionale. I familiari soggetti all'obbligo del visto devono tuttavia presentare tale domanda prima della scadenza della validità del visto.

3.   L'inadempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

Articolo 10

Rilascio della carta di soggiorno

1.   Il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro è comprovato dal rilascio di un documento denominato "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", che deve avvenire non oltre i tre mesi successivi alla presentazione della domanda. Una ricevuta della domanda è rilasciata immediatamente. Da tale ricevuta deve risultare anche la qualità di familiare di un cittadino dell'Unione.

2.   Ai fini del rilascio della carta di soggiorno, gli Stati membri possono prescrivere la presentazione degli stessi documenti di cui all'articolo 8, paragrafo 6.

Articolo 11

Validità della carta di soggiorno

1.   La carta di soggiorno di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ha un periodo di validità minimo di cinque anni dalla data del rilascio.

2.   Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi e le assenze di durata maggiore dovute a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli obblighi militari, una malattia grave, la gravidanza e la maternità, il compimento degli studi o di una formazione professionale, o il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, non incidono sulla validità della carta di soggiorno.

Articolo 12

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione

1.   Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio dello Stato membro ospitante non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare personalmente le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2.   Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il decesso del cittadino dell'Unione dal quale dipendono non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che l'interessato eserciti un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato od autonomo o disponga per sé e per i familiari di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere finanziario per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero faccia parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfa tali condizioni.

Tali risorse sono considerate sufficienti quando sono almeno pari al livello delle risorse al di sotto del quale lo Stato membro ospitante può concedere ai propri cittadini prestazioni di assistenza sociale. Qualora non possa trovare applicazione tale criterio, le risorse del richiedente sono considerate sufficienti ove siano almeno pari al livello della pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

3.   La partenza del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, se risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico d'istruzione secondaria o superiore per seguirvi gli studi, finché non terminino gli studi stessi.

Articolo 13

Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio

1.   Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non incidono sul diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, gli interessati devono soddisfare le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d).

2.   Ferme restando le disposizioni del secondo comma, il divorzio o l'annullamento del matrimonio non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro se:

 

a) il matrimonio è durato, fino all'inizio del procedimento giudiziario di divorzio o d'annullamento, almeno cinque anni, di cui almeno un anno nello Stato membro ospitante, o

 

b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i coniugi o decisione giudiziaria, o

 

c) situazioni particolarmente difficili esigono la conservazione del diritto di soggiorno.

Prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, il diritto di soggiorno rimane subordinato alla condizione che gli interessati esercitino un'attività economica in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, o dispongano, per sé e per i familiari, di risorse sufficienti affinché non divengano un onere finanziario per lo Stato membro ospitante durante il soggiorno, nonché di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante, ovvero facciano parte del nucleo familiare, già costituito nello Stato membro ospitante, di un interessato che soddisfi tali requisiti.

Le risorse sufficienti menzionate nel secondo comma sono quelle indicate all'articolo 12, paragrafo 2, terzo comma.

CAPO IV

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Sezione I

Acquisizione

Articolo 14

Norma generale per i cittadini dell'Unione e i loro familiari

1.   Il cittadino dell'Unione che abbia risieduto legalmente ed in via continuativa per quattro anni nel territorio dello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in tale territorio. Tale diritto non è più subordinato alle condizioni di cui al Capo III.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che abbiano risieduto per quattro anni assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante.

3.   Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a quattro anni consecutivi.

Articolo 15

Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro familiari

1.   In deroga all'articolo 14, ha diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato membro ospitante prima della maturazione dei quattro anni di residenza continua:

 

a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale nel momento in cui cessa l'attività professionale ha raggiunto l'età prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il quale cessa di svolgere un'attività subordinata a seguito di pensionamento anticipato, qualora vi abbia svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia risieduto in via continuativa per oltre tre anni.

Per le categorie di lavoratori autonomi cui la legislazione di tale Stato membro non riconosca il diritto alla pensione di vecchiaia, la condizione relativa all'età è considerata soddisfatta quando il beneficiario ha raggiunto l'età di 60 anni;

 

b) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, essendo residente in modo continuativo nel territorio di detto Stato membro da oltre due anni, cessa di esercitare l'attività professionale a causa di una sopravvenuta incapacità lavorativa permanente.

Ove tale incapacità sia stata causata da un infortunio di lavoro o da una malattia professionale che dà diritto ad una prestazione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di detto Stato, non si applica alcuna condizione relativa alla durata della residenza;

 

c) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, dopo tre anni d'attività e di residenza continuativa nel territorio di tale Stato membro, eserciti un'attività subordinata o autonoma nel territorio di un altro Stato membro, pur conservando la sua residenza nel territorio del primo Stato e facendovi ritorno in linea di principio ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti al primo comma, lettere a) e b), i periodi d'attività svolta nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati periodi di attività svolta nel territorio dello Stato membro di residenza.

I periodi di disoccupazione involontaria, debitamente comprovati dall'ufficio del lavoro competente, o i periodi di sospensione dell'attività indipendenti dalla volontà dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attività per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione.

2.   La sussistenza delle condizioni relative alla durata della residenza e dell'attività previste al paragrafo 1, lettera a) e della condizione relativa alla durata della residenza prevista al paragrafo 1, lettera b) non è necessaria se il coniuge del lavoratore è cittadino dello Stato membro ospitante o ha perso la cittadinanza di questo Stato a seguito di matrimonio con l'interessato.

3.   Anche i familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del paragrafo 1 godono del diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante.

4.   Hanno diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato membro ospitante i familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato o autonomo, deceduto durante la vita professionale attiva senza avere acquisito il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato stesso a norma del paragrafo 1, a condizione che:

 

a) il lavoratore subordinato o autonomo fosse residente, alla data del suo decesso, in via continuativa nel territorio di questo Stato membro da un anno, o

 

b) il suo decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio di lavoro o ad una malattia professionale, o

 

c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza di tale Stato a seguito del suo matrimonio con il lavoratore.

Articolo 16

Acquisizione del diritto di soggiorno permanente da parte di taluni familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Fatto salvo l'articolo 15, i familiari del cittadino dell'Unione, di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 13, paragrafo 2, che soddisfano le condizioni prescritte da queste disposizioni, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo il decorso di quattro anni di residenza continua dal loro arrivo nello Stato membro ospitante.

Sezione II

Formalità amministrative

Articolo 17

Carta di soggiorno permanente

1.   Gli Stati membri rilasciano ai titolari del diritto di soggiorno permanente una carta di soggiorno permanente entro tre mesi della presentazione della domanda. La carta di soggiorno permanente ha validità illimitata. Essa è rinnovabile di diritto ogni dieci anni.

2.   Il termine per la presentazione della domanda di carta di soggiorno permanente non può essere inferiore a due anni dall'acquisizione del diritto. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono tuttavia presentare tale domanda prima della scadenza della prima carta di soggiorno.

Il mancato adempimento dell'obbligo di richiedere la carta di soggiorno può essere assoggettato a sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

3.   Le interruzioni di soggiorno di durata inferiore o uguale a quattro anni non incidono sulla validità della carta di soggiorno permanente.

Articolo 18

Continuità della residenza

1.   La continuità della residenza può essere comprovata con qualsiasi mezzo di prova ammesso dallo Stato membro di residenza. Tale continuità non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno, né da assenze di durata superiore dovute a motivi rilevanti, quali l'assolvimento degli obblighi militari, le malattie gravi, la gravidanza e la maternità, il compimento di studi o corsi di formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo.

2.   La continuità della residenza è interrotta da qualsiasi provvedimento di allontanamento validamente adottato nei confronti dell'interessato, salvo che ne venga sospesa l'esecuzione.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI AL DIRITTO DI SOGGIORNO E AL DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE

Articolo 19

Campo di applicazione territoriale

Il diritto di soggiorno ed il diritto di soggiorno permanente si estendono a tutto il territorio dello Stato membro. Limitazioni territoriali del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono essere stabilite dagli Stati membri soltanto nei casi in cui siano previste anche per i cittadini nazionali.

Articolo 20

Diritti connessi

I familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi.

Articolo 21

Parità di trattamento

1.   Il cittadino dell'Unione che risiede nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo d'applicazione del trattato.

Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

2.   In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro ospitante non è obbligato, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale alle persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi o loro familiari, né il diritto a borse di mantenimento ai titolari del diritto di soggiorno che si siano recati nel territorio nazionale per motivi di studio.

Articolo 22

Disposizioni generali riguardanti i documenti di soggiorno

1.   Il possesso dell'attestato d'iscrizione, della ricevuta della domanda di carta di soggiorno, di una carta di soggiorno di familiare o di una carta di soggiorno permanente non può in alcun caso costituire una condizione preliminare per l'esercizio di attività economiche, per la concessione di prestazioni o benefici o per lo svolgimento di pratiche amministrative.

2.   I documenti menzionati nel paragrafo 1 sono rilasciati a titolo gratuito o dietro versamento di una somma non eccedente i diritti e le tasse richiesti ai cittadini nazionali per il rilascio di documenti analoghi.

Articolo 23

Controlli da parte delle autorità competenti

Gli Stati membri possono controllare l'osservanza dell'obbligo, eventualmente prescritto dal diritto nazionale, di portare sempre con sé l'attestato d'iscrizione o la carta di soggiorno, a condizione che i cittadini nazionali siano soggetti allo stesso obbligo per quanto riguarda il possesso della carta d'identità.

In caso d'inosservanza di tale obbligo, gli Stati membri possono applicare le stesse sanzioni che irrogano ai cittadini nazionali in caso di violazione dell'obbligo di portare con sé la carta d'identità.

Articolo 24

Garanzie procedurali

1.   Ferme restando le disposizioni del Capo VI, i procedimenti previsti agli articoli 28 e 29 si applicano altresì a tutti i provvedimenti di allontanamento adottati dallo Stato membro ospitante nei confronti del cittadino dell'Unione o dei suoi familiari per motivi non attinenti all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica.

2.   Lo Stato membro ospitante non può disporre, in aggiunta ai provvedimenti di allontanamento di cui al paragrafo 1, il divieto d'ingresso nel territorio nazionale.

CAPO VI

LIMITAZIONI DEL DIRITTO D'INGRESSO E DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITÀ PUBBLICA

Articolo 25

Principi generali

1.   Le disposizioni del presente capo si applicano ai provvedimenti di diniego d'ingresso o di allontanamento dal territorio del cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, adottate per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.

2.   I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.

Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia attuale e sufficientemente grave, che pregiudichi un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non possono essere prese in considerazione.

Il comportamento personale non può essere considerato sufficientemente grave se lo Stato membro interessato non adotta serie misure repressive contro il medesimo comportamento quando esso è tenuto da cittadini nazionali.

3.   La scadenza del documento d'identità, che ha consentito l'ingresso nello Stato membro ospitante e il rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno, non può giustificare l'allontanamento dal territorio.

4.   In occasione del rilascio dell'attestato d'iscrizione o della carta di soggiorno lo Stato membro ospitante può, qualora lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del cittadino dell'Unione o di un suo familiare. Tale consultazione non può avere carattere sistematico. Lo Stato membro consultato deve fare pervenire la propria risposta entro due mesi.

5.   Lo Stato membro che ha rilasciato il documento d'identità riammette senza formalità nel suo territorio il titolare di tale documento, anche qualora questo sia scaduto o sia contestata la cittadinanza del titolare.

Articolo 26

Protezione contro l'espulsione

1.   Prima di adottare un provvedimento di espulsione dal territorio per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica, lo Stato membro ospitante deve tenere segnatamente conto della durata della residenza dell'interessato nel suo territorio, della sua età, del suo stato di salute, della situazione familiare e economica, dell'integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e dei suoi legami con il suo paese d'origine.

2.   Lo Stato membro ospitante non può adottare provvedimenti di espulsione dal territorio per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza pubblica nei confronti del cittadino dell'Unione o del suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, che abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente nel suo territorio, o del familiare che sia minore d'età.

Articolo 27

Sanità pubblica

1.   Le sole malattie o infermità che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro sono quelle per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951 dell'Organizzazione mondiale della sanità nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre che nel paese ospitante esse siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini. Gli Stati membri non possono introdurre nuove disposizioni e pratiche più restrittive di quelle già esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

2.   L'insorgere di malattie o infermità successivamente all'iscrizione presso l'autorità competente del comune di residenza o al rilascio della prima carta di soggiorno non può giustificare il diniego della carta di soggiorno permanente o l'allontanamento dal territorio.

3.   Ove sussistano seri indizi, lo Stato membro può sottoporre a visita medica gratuita i titolari del diritto di soggiorno, al fine di accertare che non soffrano delle malattie indicate nel paragrafo 1. Tali visite mediche non possono avere carattere sistematico.

Articolo 28

Notificazione dei provvedimenti

1.   Il provvedimento di diniego dell'ingresso o di allontanamento dal territorio deve essere notificato all'interessato secondo modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le conseguenze.

2.   I motivi circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti sono comunicati per iscritto all'interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

3.   La notifica riporta l'indicazione dell'organo giurisdizionale dinanzi al quale l'interessato può presentare ricorso e il termine entro il quale deve agire e, eventualmente, l'indicazione del termine impartito per l'abbandono del territorio. Fatti salvi i casi di emergenza debitamente comprovati, tale termine non può essere inferiore a quindici giorni se l'interessato non si è ancora iscritto presso l'autorità competente del comune di residenza o se non ha ancora ricevuto la carta di soggiorno, e ad un mese negli altri casi.

Articolo 29

Garanzie procedurali

1.   In caso di adozione di provvedimenti di diniego dell'ingresso, di allontanamento o di diniego dell'attestato d'iscrizione, della carta di soggiorno o della carta di soggiorno permanente per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica, l'interessato può accedere ai mezzi di impugnazione amministrativi e giurisdizionali esistenti nello Stato membro ospitante.

2.   Se è prevista la possibilità di un ricorso amministrativo, l'autorità amministrativa adotta il provvedimento, salvi i casi d'urgenza, soltanto dopo aver sentito il parere di un'autorità competente dello Stato membro ospitante, diversa da quella competente ad adottare i provvedimenti indicati al paragrafo 1, dinanzi alla quale l'interessato, su sua richiesta, possa far valere personalmente i propri mezzi di difesa, a meno che vi ostino motivi di sicurezza dello Stato, o farsi assistere o rappresentare secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale.

3.   Se il ricorso giurisdizionale non ha effetto sospensivo, il giudice adito deve avere facoltà di ordinare, con procedimento sommario, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato fino alla sentenza definitiva.

4.   Il controllo del giudice adito verte sulla legittimità del provvedimento nonché sui fatti e sulle circostanze che ne giustificano l'adozione. Il giudice accerta altresì che il provvedimento non sia sproporzionato rispetto alle esigenze poste dall'articolo 26.

5.   Gli Stati membri possono vietare la presenza dell'interessato nel loro territorio fino alla data del procedimento, ma non possono vietare che compaia di persona dinanzi al giudice nazionale.

Articolo 30

Effetti nel tempo del divieto di ingresso nel territorio

1.   Gli Stati membri non possono adottare nei confronti dei beneficiari della presente direttiva alcun provvedimento permanente di divieto d'ingresso nel territorio.

2.   La persona nei cui confronti sia stato adotto un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi d'ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica può presentare una nuova domanda d'ingresso nel territorio nazionale dopo il decorso di un congruo periodo determinato in funzione delle circostanze e comunque non superiore a due anni dal provvedimento di allontanamento validamente adottato ai sensi del diritto comunitario, nella quale essa deve addurre argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo cambiamento delle circostanze che hanno motivato l'adozione del provvedimento di allontanamento.

Lo Stato membro interessato deve pronunciarsi in merito alla nuova domanda entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa.

3.   La persona di cui al paragrafo 2 non ha diritto d'ingresso nel territorio nazionale durante l'esame della sua nuova domanda.

Articolo 31

Espulsione a titolo di pena o misura accessoria

1.   Lo Stato membro ospitante può validamente adottare un provvedimento di espulsione dal territorio a titolo di pena o di misura accessoria ad una pena detentiva soltanto nel rispetto norme stabilite negli articoli 25, 26, 27 e 30, paragrafo 1.

2.   Prima di procedere all'esecuzione del provvedimento di espulsione, lo Stato membro deve verificare che la minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica sia tuttora attuale e reale, e valutare l'eventuale cambiamento delle circostanze intervenuto dopo l'adozione del provvedimento di espulsione stesso.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Pubblicità

Gli Stati membri diffondono le informazioni relative ai diritti e agli obblighi dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono essere analoghe a quelle che gli Stati membri applicano ai propri cittadini per illeciti di lieve entità. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata all'articolo 37 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 34

Disposizioni nazionali più favorevoli

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva.

Articolo 35

Abrogazione

1.   Gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o luglio 2003.

2.   Le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE sono abrogate con effetto a decorrere dal 1o luglio 2003.

Articolo 36

Relazione

Entro il 1o luglio 2006, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, all'occorrenza, opportune proposte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili ai fini della relazione.

Articolo 37

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 38

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 39

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


(1)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/92 (GU L 245 del 26.8.1992, pag. 1).

(2)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 1994.

(3)  GU L 172 del 28.6.1973, pag. 14.

(4)  GU L 180 del 13.7.1990, pag. 26.

(5)  GU L 180 del 13.7.1990, pag. 28.

(6)  GU L 317 del 18.12.1993, pag. 59.

(7)  GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

(8)  GU L 142 del 30.6.1970, pag. 24.

(9)  GU L 14 del 20.1.1975, pag. 10.

(10)  GU 56 del 4.4.1964, pag. 850. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 75/35/CEE (GU L 14 del 20.1.1975, pag. 14).


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