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Document 52026XC03572

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione

PUB/2026/457

GU C, C/2026/3572, 6.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3572/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3572/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2026/3572

6.7.2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione (1)

(C/2026/3572)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Belokranjec»

Numero di riferimento UE: PDO-SI-A1576-AM01 — 20.4.2026

1.   Nome del prodotto

«Belokranjec»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Settore

Prodotti agricoli

Vini

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Slovenia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell’Agricoltura, delle foreste e dell’alimentazione)

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le modifiche proposte i) non riguardano il nome, l’uso del nome o la categoria del prodotto designato dalla denominazione di origine protetta, ii) mantengono il legame con la zona geografica indicata nel documento unico e iii) non comportano ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto, per cui sono considerate ordinarie ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024. Dato che il disciplinare di produzione pubblicato su eAmbrosia è stato redatto sulla base del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, abrogato 11 anni fa, e di varie altre normative europee e nazionali non più in vigore, è anche adeguato, nella forma e nella sostanza, al regolamento (UE) n. 1308/2013 applicabile ed è aggiornato tenendo conto degli altri regolamenti applicabili. Nel testo sono inoltre presenti correzioni grammaticali e stilistiche.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Modifica ordinaria ai fini dell’adeguamento della registrazione presente in eAmbrosia alla normativa nazionale e dell’inserimento di correzioni tecniche di minore entità

Descrizione

Il richiedente presenta una domanda di modifica ordinaria poiché il disciplinare di produzione pubblicato nel registro online della Commissione europea, eAmbrosia, non è identico a quello disciplinato dal regolamento nazionale applicabile relativo al vino con denominazione tradizionale riconosciuta «Metliška črnina» e al vino con denominazione tradizionale riconosciuta «Belokranjec» (Uradni List RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 112/22, in prosieguo «regolamento»).

Il richiedente ha modificato il testo di base del disciplinare solamente per correggere gli errori stilistici e grammaticali. Ha modificato il testo solo nella misura necessaria a introdurre le modifiche prescritte dal regolamento applicabile a livello nazionale. Oltre alle suddette modifiche basate sul regolamento (produzione media massima autorizzata per ettaro delle uve di ciascuna varietà, proporzione richiesta e autorizzata di ciascuna varietà, valori autorizzati dei parametri chimici per il titolo alcolometrico effettivo e l’acidità totale), il richiedente ha anche apportato le seguenti modifiche tecniche al disciplinare di produzione:

per quanto riguarda le altre varietà che possono essere aggiunte al «Belokranjec» a titolo di deroga, il richiedente ha indicato espressamente che si possono utilizzare unicamente le varietà BIANCHE delle uve da vino autorizzate dalla legislazione nazionale per la regione viticola di Bela krajina, poiché la disposizione precedente era eccessivamente generica («altre varietà»);

il richiedente ha eliminato dall’elenco delle pratiche enologiche non autorizzate la stabilizzazione tartarica per elettrodialisi e il trattamento con scambiatori di cationi;

il richiedente ha aggiunto il «bag in box» con una capacità massima di 5 l come contenitore di confezionamento autorizzato;

il richiedente ha revocato il divieto di immissione sul mercato del «Belokranjec» prima del 30 novembre dell’anno di produzione.

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Belokranjec»

Numero di riferimento UE: PDO-SI-A1576-AM01 — 20.4.2026

1.   Nome

«Belokranjec»

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Slovenia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Uve bianche

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Il «Belokranjec» è un vino bianco secco fermo, di colore giallognolo con sfumature verdastre.

Odore

Aroma dominante di vitigni a bacca bianca durante il primo anno successivo alla vendemmia, accompagnato in seguito da aromi maturi tipici della base ampelografica. Gli aromi varietali tipici dei vitigni a bacca bianca Muscat jaune e Sauvignon non devono dominare.

Sapore

Aroma dominante di vitigni a bacca bianca e gusto fresco, con una gradevole finezza, durante il primo anno successivo alla vendemmia, accompagnato in seguito da aromi maturi tipici della base ampelografica. Gli aromi varietali tipici dei vitigni a bacca bianca Muscat jaune e Sauvignon non devono dominare.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

La base ampelografica del «Belokranjec», che risulta dalle dichiarazioni per varietà presentate conformemente alla normativa che prevede le dichiarazioni di raccolta, è la seguente:

· dal 10 al 40 % di Kraljevina e

· dal 20 al 50 % di Riesling italien, con le due varietà che insieme devono costituire almeno il 50 % della base ampelografica; e

· almeno due delle altre varietà che sono presenti nella base ampelografica (Pinot blanc, Chardonnay, Zeleni silvanec, Sauvignon, Riesling rhénan, Muscat jaune, Kerner, Pinot gris), nella misura massima del 10 % per ciascuna di esse.

In deroga alle indicazioni riportate nel paragrafo precedente, il «Belokranjec» può essere prodotto anche con altre varietà a bacca bianca che, secondo l’elenco delle varietà in vigore nella Repubblica di Slovenia, sono considerate varietà autorizzate e raccomandate per la regione viticola di Bela krajina. Le uve di tali varietà possono essere utilizzate nella proporzione indicata per le altre varietà di cui al paragrafo precedente, secondo punto.

In deroga alle disposizioni del secondo comma del presente punto, nel «Belokranjec» la proporzione delle varietà di cui al paragrafo precedente, ivi comprese le uve che non sono state dichiarate separatamente per varietà, non può superare il 10 %.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

12,5

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10,5

Acidità totale minima

5

Unità di acidità totale minima

in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,65

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico naturale medio di tutte le varietà: almeno il 9,0 % vol;

zuccheri totali (espressi in fruttosio e glucosio): tenore inferiore o pari a 3,0 g/l;

estratto non riduttore: almeno 18 g/l;

ceneri: almeno 1,3 g/l;

acidità totale (espressa in acido tartarico): da 5,0 g/l a 7,0 g/l inclusi;

acidità volatile (espressa in acido acetico): tenore inferiore o pari a 0,7 g/l.

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratiche di vinificazione

Tenore minimo di zuccheri

Tipo di pratica enologica

Restrizione applicabile all’elaborazione dei vini

Descrizione

Per le varietà di uve interessate, il tenore minimo di zuccheri, calcolato come media del tenore di zuccheri delle uve con cui si produce il «Belokranjec», è il seguente:

· Kraljevina: 147,0 g/l;

· Riesling italien: 158,1 g/l;

· Riesling rhénan, Zeleni silvanec, Sauvignon, Muscat jaune e Kerner: 163,7 g/l; e

· Pinot blanc, Chardonnay e Pinot gris: 169,3 g/l.

Titolo alcolometrico naturale medio di tutte le varietà: almeno il 9,0 % vol;

Pratiche di vinificazione

Temperatura di fermentazione

Tipo di pratica enologica

Restrizione applicabile all’elaborazione dei vini

Descrizione

La fermentazione alcolica deve essere regolare, a una temperatura compresa tra 16 °C e 20 °C, fino a fermentazione completa degli zuccheri, con l’ausilio di lievito di vino selettivo.

Pratiche di vinificazione

Pratiche enologiche vietate

Tipo di pratica enologica

Restrizione applicabile all’elaborazione dei vini

Descrizione

Nella produzione del «Belokranjec» sono vietate:

· l’interruzione della fermentazione alcolica;

· lo zuccheraggio; e

· l’aggiunta di sorbato di potassio.

Pratiche di vinificazione

Arricchimento

Tipo di pratica enologica

Restrizione applicabile all’elaborazione dei vini

Descrizione

Negli anni in cui le condizioni climatiche per la maturazione delle uve sono sfavorevoli e le uve non maturano, il mosto per la produzione del «Belokranjec» può essere arricchito con un massimo di 2 % vol di alcole.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Kraljevina, varietà miste di uve bianche

Resa massima

Resa massima

11 000

Unità di resa massima

Chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Riesling italien, Pinot blanc, Chardonnay, Zeleni silvanec, Sauvignon, Muscat jaune, Kerner, Pinot gris

Resa massima

Resa massima

10 000

Unità di resa massima

Chilogrammi di uve per ettaro

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Riesling rhénan

Resa massima

Resa massima

9 000

Unità di resa massima

Chilogrammi di uve per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

chasselas blanc

pinot blanc — weissburgunder

chardonnay

kerner

kraljevina

riesling italien

muscat ottonel

ranfol — štajerska belina

ranina — radgonska ranina

riesling rhénan

muscat jaune

rumeni plavec

sauvignon

scheurebe

pinot gris

traminec

zeleni silvanec

šipon

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve utilizzate per l’elaborazione del «Belokranjec» e il «Belokranjec» stesso sono prodotti esclusivamente nella regione viticola di Bela krajina.

Tale regione è delimitata da una linea che parte dal confine di Stato con la Croazia nel massiccio dei Gorjanci seguendo la curva di livello dei 500 m al di sopra delle località di Ravnace, Drage e Dole, interseca la strada Novo mesto-Metlika al di sotto della località di Mačkovec pri Suhorju e prosegue lungo la curva di livello dei 500 m, passando per le località di Maline pri Štrekljevcu, Osojnik e Sv. Lovrenc pri Semiču fino alla foresta di Semenič, da cui scende fino alla strada che porta alla località di Gaber pri Semiču, prima di seguire il pendio di Kočke rebri al di sopra della località di Kot pri Semiču, dove si ricongiunge alla curva di livello dei 400 m e la segue fino al confine settentrionale del comune catastale di Talčji Vrh. A valle di tale confine settentrionale, la linea aggira il monte Vinska, si ricongiunge alla curva di livello dei 400 m che segue a monte delle località di Rožič Vrh, Stražnji Vrh e Mavrlen fino alla strada Bistrica-Dobliče per raggiungere, su questa stessa strada, la località di Grič pri Dobličah, e seguire poi la curva di livello dei 350 m fino alla chiesa di Sv. Ana, lungo la strada Sv. Ana - Tanča Gora - Kvasica - Dragovanja vas - Anjeli - Dobliče - Jelševnik - Tušev Dol - Talčji Vrh - Otovec, poi la linea ferroviaria Črnomelj-Semič fino alla strada Rožanec-Mihelja vas raggiungendo infine, su questa stessa strada, la strada Črnomelj-Semič, da cui prosegue fino al confine meridionale del comune catastale di Kot, costeggia il confine orientale del comune catastale di Kot fino al confine meridionale del comune catastale di Semič, aggira la località di Vavpča vas, costeggia la strada verso la località di Semič, poi la strada Semič-Vrtača pri Semiči, segue il sentiero a valle del villaggio di Oskoršnica, la strada verso Črešnjevec pri Semiču, la strada Črešnjevec pri Semiču-Krvavčji Vrh-Metlika, circonda Krvavčji vrh e l’azienda vinicola KZ Metlika, attraversa la strada che porta alla località di Drašiči, devia a monte di quest’ultima verso la curva di livello dei 220 m in direzione sud-est, comprende la località di Drašiči, segue la strada che porta alla località di Krmačina, circonda quest’ultima, segue la strada che porta al confine di Stato con la Croazia e la segue.

Della regione viticola di Bela krajina fanno parte anche i territori seguenti:

· Vinji Vrh pri Semič, che comprende la zona circostante la chiesa di Sv. Trojica situata a monte della strada;

· Velika Plešivica, il cui confine segue la curva di livello dei 240 m a nord di una linea che, ai piedi della collina di Velika Plešivica, parte dalla località di Dolenjci in direzione della località di Pribinci, continua a seguire la curva di livello dei 240 m in direzione nord per poi dirigersi a sud-est e scendere a valle della cappella al limitare della foresta, ritornando infine sulla strada Dolenjci-Pribinci;

· Preložnik, il cui confine aggira la collina di Preložnik lungo la curva di livello dei 260 m e segue, in direzione sud, la strada Purga-Velika Sela;

· Mala Plešivica, il cui confine parte dalla biforcazione della strada proveniente dalla località di Gorenjci pri Adlešičih verso la località di Mala Sela in direzione ovest e nord seguendo la curva di livello dei 250 m, per poi dirigersi a sud-est e comprendere i pendii meridionali della collina di Mala Plešivica;

· Preloka, all’interno di un perimetro delimitato da una linea che parte dalla strada Vinica-Adlešiči a valle del monte Krtinjek sulla curva di livello dei 230 m in direzione est e nord per aggirare la località di Preloka, dirigendosi poi verso ovest oltre il monte Krtinjek fino alla strada Vinica-Adlešiči;

· Perudina-Žeželj, all’interno di un perimetro delimitato da una linea che parte dal villaggio di Golek sulla curva di livello dei 230 m in direzione nord-ovest lungo la strada Vinica-Perudina fino alla località di Perudina, dopo la quale gira in direzione nord fino alla foresta, per poi continuare verso sud-est a valle della collina di Žeželj fino al villaggio di Podklanec, virare in direzione sud e seguire quindi la curva di livello dei 230 m fino al paese di Golek;

· Radenci, all’interno di un perimetro delimitato da una linea che parte dalla strada Stari Trg-Vinica, segue la strada che porta alla località di Gornji Radenci, in direzione ovest, poi segue il sentiero a monte di tali località in direzione nord ed est fino alla strada Stari Trg-Vinica;

· Stari Trg, all’interno di un perimetro delimitato da una linea che parte dalla località di Sodevci in direzione est e nord, circonda tale località, prosegue in direzione nord-est a valle della località di Stari Trg, aggira la località di Kot, si ricongiunge alla strada Stari Trg-Kot per raggiungere, su questa stessa strada, la località di Kot e, a sud-est, la località di Sodevci.

La regione viticola di Bela krajina è suddivisa nelle tre sottoregioni viticole seguenti:

· la sottoregione viticola di Metlika,

· la sottoregione viticola di Črnomelj,

· la sottoregione viticola di Semič.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

Dal punto di vista geologico la regione di Bela krajina si trova nel Basso Carso. È delimitata a est dal fiume Kolpa, a nord dal massiccio dei Gorjanci, e a ovest e a sud dall’altopiano di Roška. I vigneti si trovano al limite meridionale del massiccio dei Gorjanci, da cui proseguono in forma semicircolare in direzione di Semič costeggiando poi il limite orientale dell’altopiano di Roška verso Maverlen e Dobliče. Sui declivi soleggiati di Velika e Mala Plešivica, nei pressi di Adlešiči, nonché a Perudina (Žeželj), Preloka e Vinji Vrh pri Semiču, sono presenti alcuni piccoli vigneti dalla forma arrotondata. I margini del bacino di Bela krajina, dove si trovano i vigneti, sono alquanto irregolari dal punto di vista geomorfologico. L’elevata disparità delle pendenze e dell’esposizione si traduce in una notevole varietà di condizioni microclimatiche. Il punto più basso in cui si trovano i vigneti è vicino al fondo del bacino di Bela krajina, a circa 210 m sul livello del mare, mentre il punto più alto in cui sono coltivati è situato a circa 390 m sul livello del mare. Dato che si tratta di un rilievo carsico, non è raro trovare, in mezzo ai vigneti, blocchi isolati di calcare. Le rocce carsiche della regione di Bela krajina sono costituite da calcari cretacei, ricoperti in alcuni punti da uno spesso strato di limo del Pleistocene. I margini del bacino di Bela krajina, dove si trova la maggior parte dei vigneti, sono costituiti da calcari e dolomiti giurassici. È solo all’estremo limite orientale, a valle del massiccio dei Gorjanci sul confine croato-sloveno, che si trovano, in alcuni punti, marne dell’era Terziaria. La quantità di precipitazioni, le temperature, il soleggiamento e gli altri fattori climatici influenzano in modo importante la crescita e la fertilità della vigna. I vigneti sono esposti a caratteristiche microclimatiche molto varie, dovute alla natura eterogenea dell’orografia (modellata soprattutto dalla dorsale collinare dei Gorjanci), all’esposizione, all’altitudine e alla declività delle valli, alla presenza di foreste ecc. Nella regione viticola di Bela krajina la somma media delle temperature effettive nel periodo vegetativo è compresa tra 1 245,7 °C (Dobliče) e 1 329,0 °C (Metlika), con una media di 1 287,4 °C. Si ipotizza che, in alcuni vigneti specifici, la somma delle temperature effettive sia superiore del 15-20 % (tra 1 480 °C e 1 545 °C), con precipitazioni medie di circa 750 mm nel periodo vegetativo, ossia il 64 % delle precipitazioni annue totali. Il «Belokranjec» è un vino bianco secco fermo, di colore giallognolo con sfumature verdastre, che possiede un aroma dominante di vitigni a bacca bianca e un gusto fresco, con una gradevole finezza, durante il primo anno successivo a quello della vendemmia. In seguito il vino «Belokranjec» acquisisce aromi percepibili di vino maturo. Gli aromi varietali caratteristici (Muscat jaune, Sauvignon) non devono dominare. La grande diversità geologica e climatica della regione viticola di Bela krajina si traduce anche nella notevole varietà di vini prodotti, tutti caratterizzati dal fatto di essere freschi e beverini. Il corretto assemblaggio delle varietà e delle loro caratteristiche consente di ottenere un vino «Belokranjec» tipico.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Modo di coltivazione dei vigneti

Quadro normativo

Fornito da un’organizzazione che gestisce le DOP/IGP, su richiesta degli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

-

Descrizione del requisito / della deroga

Per la coltivazione delle varietà da cui si ottiene il «Belokranjec» possono essere utilizzati solo l’allevamento a Guyot e i suoi derivati.

Titolo del requisito / della deroga

Numero di ceppi per ettaro

Quadro normativo

Fornito da un’organizzazione che gestisce le DOP/IGP, su richiesta degli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

-

Descrizione del requisito / della deroga

Per produrre il «Belokranjec», il numero di ceppi di vite per unità di superficie vitata netta deve essere superiore a 4 000 unità per ettaro, calcolato sulla base dei sesti di impianto determinati conformemente al regolamento che disciplina il registro delle aziende agricole.

In deroga al paragrafo precedente, nelle zone terrazzate con pendenza superiore al 20 %, il numero di ceppi di vite deve essere superiore a 3 100 per ettaro.

Titolo del requisito / della deroga

Arricchimento

Quadro normativo

Fornito da un’organizzazione che gestisce le DOP/IGP, su richiesta degli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

-

Descrizione del requisito / della deroga

Negli anni in cui le condizioni climatiche per la maturazione delle uve sono sfavorevoli e le uve non maturano, il mosto per la produzione del «Belokranjec» può essere arricchito con un massimo di 2 % vol di alcole.

Titolo del requisito / della deroga

Valutazione organolettica

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Il «Belokranjec» deve ottenere un punteggio organolettico minimo di 16,3 punti. Prima di procedere alla valutazione organolettica, gli assaggiatori di vini devono essere informati del fatto che valutano un vino che, in base ai dati contenuti nel registro dei produttori di uve e di vini e ai risultati dell’analisi chimica, soddisfa i requisiti per recare il nome «Belokranjec» se la sua valutazione organolettica è soddisfacente.

Titolo del requisito / della deroga

Confezionamento e commercializzazione

Quadro normativo

Fornito da un’organizzazione che gestisce le DOP/IGP, su richiesta degli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

Il «Belokranjec» è confezionato in bottiglie con una capacità massima di 1,5 litri e in «bag in box» con una capacità massima di 5 litri o in contenitori più grandi. I contenitori più grandi (fusti di acciaio inossidabile) nei quali è confezionato il vino possono avere una capacità massima di 50 litri. Tali contenitori devono consentire l’estrazione del vino mediante un dispositivo a pressione o una pompa adeguata, in modo da evitare l’ossidazione del vino.

Solo il «Belokranjec» nella confezione originale può essere immesso sul mercato.

Titolo del requisito / della deroga

Indicazione della sottoregione viticola e della località viticola

Quadro normativo

Fornito da un’organizzazione che gestisce le DOP/IGP, se previsto dagli Stati membri

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Come previsto dall’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (GU L 269 del 23 ottobre 2019, pag. 13, nella sua versione modificata) e dal regolamento che disciplina l’elenco delle indicazioni geografiche dei vini, al «Belokranjec» con un punteggio organolettico pari o superiore a 17,0 punti è possibile aggiungere una o entrambe le indicazioni seguenti:

· l’indicazione geografica della sottoregione viticola da cui provengono le uve;

· l’indicazione geografica della località da cui provengono le uve.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.gov.si/novice/2026-03-31-ministrstvo-je-potrdilo-spremembo-specifikacije-za-vino-metliska-crnina-in-belokranjec/


(1)  Regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative alla registrazione e alla protezione delle indicazioni geografiche, delle specialità tradizionali garantite e delle indicazioni facoltative di qualità e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 (GU L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3572/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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