Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024TN0634

Causa T-634/24: Ricorso proposto il 6 dicembre 2024 – Green Impact e a./Consiglio e Commissione

GU C, C/2025/922, 17.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/922/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/922/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2025/922

17.2.2025

Ricorso proposto il 6 dicembre 2024 – Green Impact e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-634/24)

(C/2025/922)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Green Impact ETS (Roma, Italia), Earth ODV (Roma), Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége (Alsóörs, Ungheria), LNDC Animal Protection APS (Milan, Italia), One Voice (Strasbourg, Francia) (rappresentante: L. D’Agostino, avvocato)

Convenute: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la Decisione (UE) 2024/2669 del Consiglio del 26 settembre 2024, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di emendamento degli allegati II e III della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa e alla posizione da adottare, a nome dell’Unione, nella 44a riunione del comitato permanente della convenzione; si chiede l’annullamento di questa proposta e il voto espresso in seno alla 44a riunione del Comitato Permanente della Convenzione di Berna in data 3 dicembre 2024, nonché ogni atto successivo connesso e collegato alla Decisione (UE) 2024/2669 anche se ancora non conosciuto dalle ricorrenti;

condannare le Istituzioni convenute in giudizio alle spese legali.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione di Trattati e in particolare dell’articolo 191, paragrafo 3 TFUE, dell’articolo 6, paragrafo 1 TUE in relazione all’articolo 37 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per avere il Consiglio approvato la decisione impugnata senza considerare adeguatamente i dati scientifici e tecnici disponibili.

A questo riguardo, nella fase preparatoria della Decisione, il Consiglio ha ignorato o sottovalutato una serie di rapporti scientifici di rilevanza internazionale, tra cui quelli elaborati dalla Large Carnivore Initiative for Europe, e da altre autorevoli organizzazioni accademiche, che evidenziano come la popolazione di lupi in Europa non sia ancora al riparo da rischi significativi.

Il Consiglio ha deciso di proporre alla Convenzione di Berna il downlisting del lupo grigio, richiamando i medesimi dati scientifici che, nel 2022, avevano condotto l’Unione Europea a votare in senso contrario a una proposta analoga avanzata dalla Svizzera.

Nell’elaborazione e la presentazione della proposta non sono stati rispettati i principi fondamentali di trasparenza e obiettività richiesti dall’ordinamento dell’Unione Europea, come dimostrato dall’apertura di un fascicolo d’indagine da parte del Mediatore Europeo (Affaire 1758/2024/FA).

In definitiva, il declassamento del lupo approvato dal Consiglio si fonda su una lettura erronea dello stato di conservazione della specie e ignora i rischi scientificamente dimostrati per la biodiversità e gli ecosistemi.

2.

Secondo motivo, vertente alla violazione dei principi di proporzionalità e precauzione, eccesso o sviamento di potere, difetto di istruttoria con riferimento all’inosservanza del principio della «best available science», nonché violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia circa le deroghe al regime di protezione del lupo comune.

A questo riguardo, i ricorrenti richiamano alcuni leading case della Corte di Giustizia circa il regime di deroga della Direttiva Habitat (1), per dimostrare come sia assolutamente necessario assicurare uno «stato di conservazione soddisfacente della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale» e che le scelte di tutela devono seguire un «approccio preventivo, finalizzato a garantire la tutela effettiva delle popolazioni delle specie interessate».

La decisione impugnata si pone anche in contrasto con le Linee guida stabilite dalla Raccomandazione n. 56 (1997) adottata dal Comitato Permanente della Convenzione di Berna. Tale Raccomandazione prevede che le modifiche agli Allegati I e II della Convenzione debbano essere effettuate in maniera coerente e fondata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Fin dalla sua presentazione, la proposta del Consiglio si è basata su un compromesso politico volto a bilanciare la protezione del lupo con le richieste delle comunità rurali. Tuttavia, un simile approccio, sebbene legittimo in contesti politici più ampi, è del tutto inappropriato per una decisione che riguarda la conservazione della biodiversità, il cui fondamento deve necessariamente risiedere nelle migliori conoscenze scientifiche disponibili e sul principio di precauzione.

Il Consiglio ha omesso di considerare alternative meno impattanti e scientificamente fondate per la tutela effettiva del lupo grigio.


(1)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, p. 7).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/922/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


Top