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Document 52024XC06792

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), della direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione contabile), del regolamento (UE) n. 537/2014 (regolamento sulla revisione contabile), della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della (prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) (primo atto delegato sugli ESRS) e del regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR) per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità

C/2024/7756

GU C, C/2024/6792, 13.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6792/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6792/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2024/6792

13.11.2024

Comunicazione della Commissione sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche della direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile), della direttiva 2006/43/CE (direttiva sulla revisione contabile), del regolamento (UE) n. 537/2014 (regolamento sulla revisione contabile), della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza), del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della (prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) («primo atto delegato sugli ESRS») e del regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR) per quanto riguarda la rendicontazione di sostenibilità

(C/2024/6792)

Questa serie di domande frequenti (FAQ) chiarisce l'interpretazione di talune disposizioni in materia di rendicontazione di sostenibilità introdotte dalla direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (direttiva (UE) 2022/2464) nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), nella direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), nel regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e nella direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE) al fine di facilitarne l'attuazione da parte delle imprese. Chiarisce inoltre alcune disposizioni del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, SFDR (regolamento (UE) 2019/2088).

La presente serie di FAQ comprende anche un numero limitato di chiarimenti relativi all'interpretazione di talune disposizioni della prima serie di principi europei di rendicontazione di sostenibilità «ESRS» (regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione), per i quali si è ritenuta necessaria un'interpretazione giuridica da parte della Commissione. Le imprese e altri portatori di interessi potrebbero inoltre voler consultare gli orientamenti sull'attuazione degli ESRS pubblicati dall'EFRAG, l'organo consultivo multipartecipativo incaricato di fornire consulenza alla Commissione in materia di ESRS (1).

Attraverso questa serie di FAQ la Commissione intende agevolare il rispetto da parte dei portatori di interessi degli obblighi normativi in modo efficace sotto il profilo dei costi e garantire che le informazioni fornite in materia di sostenibilità siano utilizzabili e comparabili. Fornendo maggiore chiarezza e certezza alle imprese, questa serie di FAQ contribuirà all'obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi delle imprese associati alla rendicontazione di sostenibilità (2). Se necessario la Commissione può aggiornare il presente documento.

Le risposte alle domande frequenti raccolte nella presente comunicazione chiariscono le disposizioni della normativa vigente, senza estendere in alcun modo i diritti e gli obblighi che ne derivano né introdurre prescrizioni aggiuntive. Le domande frequenti in questione mirano unicamente ad assistere le imprese nell'attuazione delle pertinenti disposizioni giuridiche. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione autoritativa del diritto dell'Unione. I pareri espressi nella presente comunicazione non pregiudicano la posizione che la Commissione europea può assumere dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e dell'Unione.

Indice

Sezione I –

Glossario e normativa applicabile 3

Sezione II –

Panoramica degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità introdotti dalla CSRD 4
OBBLIGHI DI SOSTENIBILITÀ PER LE IMPRESE SOGGETTE A RENDICONTAZIONE 5
OBBLIGHI PER I REVISORI LEGALI E I PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP) 13

Sezione III –

Domande frequenti riguardo alle informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile (dichiarazione individuale e consolidata sulla sostenibilità) 15
AMBITO E DATE DI APPLICAZIONE 15
NORME IN MATERIA DI ESENZIONE 19
ESRS 23
CATENA DEL VALORE 24
COMUNICAZIONI A NORMA DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA 27
REQUISITI LINGUISTICI 27
DIGITALIZZAZIONE (FORMATO E MARCATURA DIGITALE) 28
PUBBLICAZIONE 28
VIGILANZA 29

Sezione IV –

Domande frequenti sulle informazioni sulla sostenibilità comunicate a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile 29
AMBITO E DATA DI APPLICAZIONE 29
ESRS 30
COMUNICAZIONI A NORMA DELL’ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO SULLA TASSONOMIA 30
NORME IN MATERIA DI ESENZIONE 31
LINGUA E FORMATO 31
PUBBLICAZIONE 31
VIGILANZA 32

Sezione V –

Domande frequenti sull’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità 32
ABILITAZIONE DEI REVISORI LEGALI E DELLE IMPRESE DI REVISIONE CONTABILE 32
ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE DEI PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP) 34
TERZO INDIPENDENTE ACCREDITATO 35
PRESTATORI INDIPENDENTI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ (IASP) 35
PRESTATORI DI SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DI PAESI TERZI 36
OBBLIGO DI RISERVATEZZA 36
SERVIZI DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ 36
CORRISPETTIVI 36
ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA DICHIARAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ REDATTA CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 19 bis E 29 bis DELLA DIRETTIVA CONTABILE 37
SERVIZI DIVERSI DALL’ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 39
ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ REDATTA CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 40 bis DELLA DIRETTIVA CONTABILE 39

Sezione VI –

Domande frequenti sulle risorse immateriali essenziali 40

Sezione VII –

Ulteriori domande frequenti sugli obblighi cui sono soggette le imprese di paesi terzi 41

Sezione VIII –

Domande frequenti sull’SFDR 42

SEZIONE I

GLOSSARIO E NORMATIVA APPLICABILE

Termine

Definizione/Riferimento giuridico

Direttiva contabile

Direttiva 2013/34/UE (3)

Direttiva sulla revisione contabile

Direttiva 2006/43/CE (4)

Regolamento sulla revisione contabile

Regolamento (UE) n. 537/2014 (5)

Direttiva sul diritto societario

Direttiva (UE) 2017/1132 (6)

CSRD

Direttiva (UE) 2022/2464 (direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità) (7)

Pacchetto ESAP

Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (regolamento ESAP (European Single Access Point)) (8).

Regolamento (UE) 2023/2869 che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (regolamento omnibus ESAP) (9).

Direttiva (UE) 2023/2864 che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo (direttiva omnibus ESAP) (10).

Regolamento delegato sull’ESEF

Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione sul formato elettronico unico europeo (ESEF) (11).

LSME ESRS

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che devono essere utilizzati dalle piccole e medie imprese quotate (Listed Small-and Medium sized enterprises, LSME), escluse le microimprese, in alternativa agli ESRS per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità a norma dell’articolo 19 bis della direttiva contabile. Tali ESRS devono essere adottati dalla Commissione sulla base dell’articolo 29 quater della direttiva contabile.

ESRS relativi a talune imprese di paesi terzi

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che le imprese di paesi terzi soggette all’articolo 40 bis della direttiva contabile devono utilizzare per preparare la relazione sulla sostenibilità. Tali ESRS devono essere adottati dalla Commissione sulla base dell’articolo 40 ter della direttiva contabile.

ESRS

Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) che le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile devono utilizzare per la redazione della dichiarazione sulla sostenibilità in conformità degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile. Tali ESRS comprendono sia la prima serie di ESRS intersettoriali (adottati dal regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione (12)) sia gli ESRS settoriali (che saranno adottati dalla Commissione entro il 30 giugno 2026).

PMI

Piccole e medie imprese quali definite all’articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva contabile.

SFDR

Regolamento (UE) 2019/2088 (regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari) (13).

Relazione sulla sostenibilità relativa a talune imprese di paesi terzi

Informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile.

Dichiarazione sulla sostenibilità

Informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma dell’articolo 19 bis (dichiarazione individuale sulla sostenibilità) e dell’articolo 29 bis (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) della direttiva contabile.

Regolamento sulla tassonomia

Regolamento (UE) 2020/852 (14)

Direttiva sulla trasparenza

Direttiva 2004/109/CE (15)

SEZIONE II

PANORAMICA DEGLI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ INTRODOTTI DALLA CSRD

La direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) (direttiva (UE) 2022/2464) ha introdotto nuovi obblighi di rendicontazione di sostenibilità per talune imprese mediante modifiche apportate alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), alla direttiva sulla revisione contabile (direttiva 2006/43/CE), al regolamento sulla revisione contabile (regolamento (UE) n. 537/2014) e alla direttiva sulla trasparenza (direttiva 2004/109/CE).

Nel complesso (16) tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità impongono a talune imprese di pubblicare informazioni sulla sostenibilità che devono essere redatte in base a principi di rendicontazione di sostenibilità specifici e, se del caso, rispettare un formato digitale. Tali informazioni sulla sostenibilità sono soggette a un obbligo di attestazione della conformità e devono essere pubblicate insieme alla relativa relazione di attestazione della conformità.

Nel complesso tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità si applicano alle imprese soggette al diritto di uno Stato membro (17) che sono:

grandi imprese;

PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE; e

imprese madri di grandi gruppi.

Tali obblighi si applicano anche alle imprese soggette al diritto di un paese terzo i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (escluse le microimprese) o che svolgono attività nel territorio dell'Unione il cui valore supera determinate soglie (18).

Le norme per determinare le dimensioni di un'impresa e l'ambito di consolidamento ai fini della rendicontazione di sostenibilità si basano sulle norme esistenti relative all'informativa finanziaria, che sono stabilite nelle misure nazionali di recepimento della direttiva contabile preesistente. Le soglie menzionate nella direttiva contabile per la determinazione delle dimensioni di ciascuna categoria di imprese sono indicate nel riquadro incluso nel diagramma di flusso riportato di seguito, il cui scopo è individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili e la data di applicazione.

La data di applicazione di tali obblighi di rendicontazione di sostenibilità varia a seconda dell'obbligo di rendicontazione specifico e della categoria di impresa. La data di applicazione specifica di ciascun obbligo è indicata nel paragrafo «Obblighi di sostenibilità per le imprese soggette a rendicontazione».

Dato che tali obblighi sono introdotti mediante una direttiva, le norme specifiche che si applicano alle imprese sono quelle stabilite nella legislazione nazionale che recepisce la direttiva contabile, quale modificata dalla CSRD (19) così come dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione (20), che ha adeguato i criteri dimensionali applicabili alla definizione di microimpresa e di impresa o gruppo di piccole, medie e grandi dimensioni per tenere conto degli effetti dell'inflazione, riducendo in tal modo il numero di imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e, in una certa misura, di informativa finanziaria.

La CSRD non disciplina la divulgazione volontaria di informazioni sulla sostenibilità da parte di imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa (ad esempio le PMI i cui valori mobiliari non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE), che non è soggetta agli obblighi previsti a livello dell'Unione.

OBBLIGHI DI SOSTENIBILITÀ PER LE IMPRESE SOGGETTE A RENDICONTAZIONE

1.   Redazione, attestazione della conformità e pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma degli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile (dichiarazione sulla sostenibilità)

1.1.   Informazioni sulla sostenibilità da comunicare a livello individuale a norma dell’articolo 19 bis della direttiva contabile (dichiarazione sulla sostenibilità)

Ai sensi dell'articolo 19 bis della direttiva contabile, le imprese soggette al diritto di uno Stato membro che sono:

grandi imprese (21), oppure

PMI (22), escluse le microimprese (23), con valori mobiliari (24) ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE

devono comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello individuale (dichiarazione individuale sulla sostenibilità) in merito all'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e al modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La dichiarazione individuale sulla sostenibilità deve soddisfare i requisiti seguenti:

(i)

deve essere inclusa in un’apposita sezione della relazione sulla gestione dell’impresa;

(ii)

deve essere elaborata conformemente ai principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) adottati mediante atti delegati della Commissione (25). Le PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE possono, in alternativa, redigere la loro dichiarazione individuale sulla sostenibilità conformemente a una serie specifica di ESRS proporzionati (26) adottati mediante atti delegati della Commissione (LSME ESRS) (27);

(iii)

deve essere marcata conformemente alla tassonomia digitale (28) adottata mediante una modifica del regolamento delegato della Commissione relativo al formato elettronico unico europeo (ESEF) (29) e la relazione sulla gestione che include la dichiarazione sulla sostenibilità è redatta in formato XHTML (30);

(iv)

deve essere soggetta a un obbligo di attestazione della conformità (31), che deve essere effettuata da revisori legali o da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità (Independent Assurance Services Providers, IASP), ove consentito da uno Stato membro, sulla base di principi finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità (32);

(v)

la relazione sulla gestione che include la dichiarazione sulla sostenibilità è pubblicata conformemente alle norme di pubblicazione vigenti della relazione sulla gestione (33), unitamente all’attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della dichiarazione sulla sostenibilità (34).

Questi requisiti devono essere rispettati sulla base dell'approccio graduale seguente (35):

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2025): le grandi imprese che sono enti di interesse pubblico (36), che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2026): le altre grandi imprese (ossia diverse dalle grandi imprese che sono enti di interesse pubblico, che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio);

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2027):

PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE;

enti piccoli e non complessi (37), a condizione che si tratti di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE;

imprese di assicurazione captive (38) e imprese di riassicurazione captive (39), purché si tratti di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

Le PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE possono derogare a tali obblighi fino agli esercizi aventi inizio prima del 1o gennaio 2028, a condizione che indichino brevemente nella loro relazione sulla gestione i motivi per cui non è stata fornita la rendicontazione di sostenibilità (40).

L'impresa è esentata dall'obbligo di pubblicare una dichiarazione individuale sulla sostenibilità se le informazioni sono incluse nella dichiarazione consolidata sulla sostenibilità di un'impresa madre, purché siano soddisfatte determinate condizioni per quanto riguarda il contenuto della relazione sulla gestione dell'impresa esentata e la pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte dell'impresa madre (41). Le grandi imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, tra cui gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, nonché le imprese di paesi terzi, non possono beneficiare di tale esenzione (42).

1.2.   Informazioni sulla sostenibilità da comunicare a livello consolidato a norma dell’articolo 29 bis della direttiva contabile (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità)

Ai sensi dell'articolo 29 bis della direttiva contabile, un'impresa soggetta al diritto di uno Stato membro che è l'impresa madre di un grande gruppo (43) è tenuta a comunicare informazioni sulla sostenibilità a livello consolidato (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) riguardanti l'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità e il modo in cui tali questioni influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La dichiarazione consolidata sulla sostenibilità deve soddisfare gli stessi requisiti specificati per la dichiarazione individuale sulla sostenibilità (paragrafo 1.1, punti da i) a v)) (44).

Questi requisiti devono essere rispettati sulla base dell'approccio graduale seguente (45):

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva (ossia per la pubblicazione nel 2025): gli enti di interesse pubblico che sono imprese madri di un grande gruppo e che alla data di chiusura del bilancio superano, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2026): le altre imprese madri di un grande gruppo (ossia le imprese madri di un grande gruppo diverse dagli enti di interesse pubblico e/o il cui gruppo, alla data di chiusura del bilancio, non supera, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio).

L'impresa madre che pubblica una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità è esentata dall'obbligo di pubblicare una dichiarazione individuale sulla sostenibilità (46). Un'impresa madre che è anche un'impresa figlia è esentata dall'obbligo di pubblicazione di una dichiarazione consolidata sulla sostenibilità se le informazioni sono incluse nella dichiarazione consolidata sulla sostenibilità o nella rendicontazione consolidata di sostenibilità di un'altra impresa madre, purché siano soddisfatte determinate condizioni per quanto riguarda il contenuto della relazione sulla gestione dell'impresa esentata e la pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità da parte dell'impresa madre (47). Le grandi imprese i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE, tra cui gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive, nonché le imprese di paesi terzi, non possono beneficiare di tale esenzione (48).

1.3.   Informazioni sulla sostenibilità che devono essere comunicate a livello individuale (dichiarazione sulla sostenibilità) o, per le imprese madri di grandi gruppi, a livello consolidato (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza dagli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell’UE

Sulla base dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva sulla trasparenza, che rinvia agli articoli 19 bis e 29 bis della direttiva contabile, gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE (49) (indipendentemente dal fatto che siano disciplinati dal diritto di uno Stato membro o dal diritto di un paese terzo), escluse le microimprese, devono includere nelle loro relazioni finanziarie annuali una relazione sulla gestione che riporti informazioni sulla sostenibilità a livello individuale (dichiarazione sulla sostenibilità) o, per le imprese madri di grandi gruppi, a livello consolidato (dichiarazione consolidata sulla sostenibilità) conformemente agli stessi requisiti di cui al paragrafo 1.1, punti da i) a v). Le norme di pubblicazione sono quelle stabilite per la relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sulla trasparenza (50).

Anche gli emittenti di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE che sono grandi imprese o PMI (escluse le microimprese) o imprese madri di grandi gruppi ai sensi della direttiva contabile dovranno pubblicare la relazione sulla gestione conformemente ai requisiti stabiliti nella direttiva contabile e specificati ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2. Si applicano anche le norme in materia di esenzione di cui all'articolo 19 bis, paragrafi 8 e 9, della direttiva contabile.

Questi requisiti devono essere rispettati sulla base dell'approccio graduale seguente (51):

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2025): gli emittenti che sono grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio, nonché gli emittenti che sono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, superano, su base consolidata, il numero medio di 500 dipendenti nel corso dell'esercizio;

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2026): altri emittenti che sono grandi imprese, nonché altri emittenti che sono imprese madri di un grande gruppo;

per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva (ossia con pubblicazione nel 2027):

gli emittenti che sono PMI (escluse le microimprese);

gli emittenti definiti come enti piccoli e non complessi, a condizione che si tratti di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE; e

gli emittenti definiti come imprese di assicurazione captive e imprese di riassicurazione captive, purché si tratti di grandi imprese o di PMI (escluse le microimprese) con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'UE.

2.   Redazione, attestazione della conformità e pubblicazione delle informazioni sulla sostenibilità da comunicare a norma dell’articolo 40 bis della direttiva contabile (relazione sulla sostenibilità di talune imprese di paesi terzi)

In base all'articolo 40 bis della direttiva contabile, se l'impresa di un paese terzo che genera un fatturato netto di oltre 150 milioni di EUR nell'Unione (per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi) ha un'impresa figlia nell'Unione soggetta agli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile o, in assenza di un'impresa figlia, una succursale nell'Unione che ha generato un fatturato netto superiore a 40 milioni di EUR (nell'esercizio precedente), l'impresa figlia o la succursale dovrà pubblicare e rendere accessibili le informazioni sulla sostenibilità a livello di gruppo dell'impresa madre del paese terzo.

Tale relazione sulla sostenibilità da presentare a norma dell'articolo 40 bis della direttiva contabile ha un contenuto limitato rispetto alla «rendicontazione di sostenibilità» da fornire a norma degli articoli 19 bis/29 bis della direttiva contabile. Alcune informazioni richieste nella dichiarazione sulla sostenibilità non sono previste nella relazione sulla sostenibilità, in particolare le informazioni sulla resilienza, sulle opportunità e sui rischi, in quanto l'intenzione è soprattutto quella di incentrare tale relazione sull'impatto in termini di sostenibilità (52).

La relazione sulla sostenibilità deve soddisfare i requisiti seguenti:

deve essere elaborata conformemente agli ESRS per talune imprese di paesi terzi, adottati mediante atti delegati della Commissione (53);

deve essere soggetta all'obbligo di attestazione della conformità (54);

deve essere pubblicata dalle imprese figlie o dalle succursali interessate stabilite o situate nell'Unione unitamente all'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della relazione sulla sostenibilità (55).

Se l'impresa madre di un paese terzo redige la relazione sulla sostenibilità conformemente agli ESRS (anziché agli ESRS per talune imprese di paesi terzi), l'impresa figlia o la succursale non è tenuta a redigere la relazione sulla sostenibilità conformemente agli ESRS per talune imprese di paesi terzi. In tal caso si applicherebbero le esenzioni di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 9, e all'articolo 29 bis, paragrafo 8.

Tali requisiti devono essere soddisfatti per ciascun esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2028 o in data successiva (56).

Diagramma di flusso per individuare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità applicabili per ciascun tipo di impresa e la data di applicazione specifica

Il diagramma di flusso che segue illustra il processo per determinare se l'ente è soggetto agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e a partire da quale esercizio finanziario.