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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 217, 1o giugno 2022


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 217

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno
1 giugno 2022


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 217/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10695 — APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2022/C 217/02

Tassi di cambio dell’euro — 31 maggio 2022

2

2022/C 217/03

Decisione della Commissione, del 1 aprile 2022, che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2022/C 217/04

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese

17

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2022/C 217/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10698 – MITSUI / INDOMOBIL / PTL / JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

28

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2022/C 217/06

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

30


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10695 — APOLLO MANAGEMENT / BANK AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 217/01)

Il 23 maggio 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32022M10695. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell’Unione europea.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/2


Tassi di cambio dell’euro (1)

31 maggio 2022

(2022/C 217/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,0713

JPY

yen giapponesi

137,36

DKK

corone danesi

7,4394

GBP

sterline inglesi

0,85138

SEK

corone svedesi

10,5053

CHF

franchi svizzeri

1,0281

ISK

corone islandesi

136,30

NOK

corone norvegesi

10,0983

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

24,714

HUF

fiorini ungheresi

396,20

PLN

zloty polacchi

4,5805

RON

leu rumeni

4,9408

TRY

lire turche

17,5817

AUD

dollari australiani

1,4933

CAD

dollari canadesi

1,3573

HKD

dollari di Hong Kong

8,4063

NZD

dollari neozelandesi

1,6459

SGD

dollari di Singapore

1,4687

KRW

won sudcoreani

1 329,32

ZAR

rand sudafricani

16,7450

CNY

renminbi Yuan cinese

7,1402

HRK

kuna croata

7,5410

IDR

rupia indonesiana

15 580,15

MYR

ringgit malese

4,6907

PHP

peso filippino

56,323

RUB

rublo russo

 

THB

baht thailandese

36,751

BRL

real brasiliano

5,0965

MXN

peso messicano

20,9870

INR

rupia indiana

83,2310


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


1.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/3


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1 aprile 2022

che ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo le modifiche apportate alle tabelle nazionali di assegnazione di Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia

(2022/C 217/03)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione l’elenco degli impianti situati nel loro territorio a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE (2).

(2)

A norma dell’articolo 2 della decisione (UE) 2021/355 della Commissione (3), la Commissione non ha sollevato obiezioni in relazione agli elenchi di impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE presentati da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, fatto salvo quanto indicato all’articolo 1 e agli allegati di tale decisione.

(3)

Gli Stati membri hanno determinato e comunicato per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (4), a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/331 (5).

(4)

All’articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione (6) è stato stabilito che non è necessario applicare alcun adeguamento ai quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, in quanto la domanda non ha superato la quantità massima.

(5)

La Cechia ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 7 marzo 2022. L’impianto CZ-116 è stato escluso per errore nelle misure nazionali di attuazione definitive. Le misure nazionali di attuazione definitive non includevano la versione più recente dei dati relativi all’impianto CZ-238, e l’errore è stato corretto.

(6)

La Danimarca ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera dell’8 marzo 2022. Lo status degli impianti DK-279 e DK-282 è stato corretto in impianto di produzione di elettricità. Sono stati corretti la data di inizio del funzionamento e il livello di attività storica del sottoimpianto di teleriscaldamento dell’impianto DK-291.

(7)

La Germania ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettere del 16 febbraio 2022 e del 7 marzo 2022. Gli impianti DE-485, DE-486, DE-202664, DE-202665 e DE-202667 sono stati accorpati con l’impianto DE-410. Le attività sono state accorpate nell’impianto DE-410, mentre per gli impianti DE-485, DE-486, DE-202664, DE-202665 e DE-202667 è stata comunicata la cessazione completa. Sono stati individuati e corretti errori nel calcolo del livello di attività storica per i sottoimpianti degli impianti DE-460 e DE-461. L’impianto DE-1726 ha subito una modifica della portata della sua autorizzazione a emettere gas a effetto serra che ha comportato un aumento del livello di attività del suo sottoimpianto. Lo status dell’impianto DE-1126 è stato corretto in impianto di produzione di elettricità. Il fattore di scambio dell’energia elettrica è stato corretto per l’impianto DE-3597.

(8)

La Grecia ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 22 febbraio 2022. L’impianto GR-205354 era stato registrato nella tabella di assegnazione nazionale iniziale con il numero di identificazione errato del conto del registro. Il nuovo numero definitivo sostituisce il numero di identificazione GR-64.

(9)

La Francia ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 10 marzo 2022. L’impianto FR-205923 è stato accorpato con l’impianto FR-206056. Le attività sono state accorpate nell’impianto FR-206056, mentre per l’impianto FR-205923 è stata comunicata la cessazione completa. L’impianto FR-216100 era stato incluso nella tabella di assegnazione nazionale iniziale con il numero di identificazione provvisorio del conto del registro. La Francia ha comunicato il nuovo numero permanente. Gli errori dovuti a versioni non corrette dei dati relativi alle misure nazionali di attuazione sono stati corretti per gli impianti FR-475 e FR-67. La suddivisione in sottoimpianti dell’impianto FR-205864 è stata corretta, riducendo il livello di assegnazione dell’impianto. Il quantitativo di calore esportato dall’impianto FR-111 è stato corretto, di conseguenza l’impianto non è più ammissibile a ricevere quote a titolo gratuito.

(10)

I Paesi Bassi hanno comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 4 febbraio 2022. Per l’impianto NL-83 sono stati corretti gli errori nel calcolo del livello di attività storica del sottoimpianto di testliner e fluting nonché del sottoimpianto per pasta di carta recuperata dovuti a un’errata normalizzazione del tenore di umidità. Per l’impianto NL-86 sono stati corretti gli errori nel calcolo del livello di attività storica del sottoimpianto di cartone patinato dovuti a un’errata normalizzazione del tenore di umidità.

(11)

L’Austria ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 20 gennaio 2022. Lo status dell’impianto AT-60 è stato corretto in impianto che non produce elettricità.

(12)

La Polonia ha comunicato una correzione alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera dell’11 marzo 2022. Le omissioni nei flussi di calore degli impianti PL-31, PL-861 e PL-203089 sono state corrette, per il PL-203089 è stato aggiunto un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili inizialmente mancante e per il PL-31 è stato aggiunto un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore mancante.

(13)

La Romania ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 4 marzo 2022. Per l’impianto RO-9 è stata corretta la ripartizione del calore prodotto in sottoimpianti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sottoimpianti non a rischio.

(14)

La Finlandia ha comunicato le modifiche apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 2 marzo 2022. Per il sottoimpianto dell’impianto FI-496 è stato individuato e corretto un errore nel calcolo del livello di attività storica. Gli errori riscontrati nell’attribuzione del calore e del combustibile nell’impianto FI-407 sono stati corretti.

(15)

La Svezia ha comunicato le correzioni apportate alla propria tabella nazionale di assegnazione con lettera del 22 novembre 2021. Le correzioni relative all’impianto SE-350 riguardano i valori comunicati per il consumo di energia elettrica utilizzati per calcolare il fattore di scambio dell’energia elettrica. Le correzioni relative all’impianto SE-426 riguardano alcuni errori nella determinazione dei valori delle tonnellate ponderate di CO2 per la produzione di propilene. Per quanto riguarda l’impianto SE-428, il gestore non ha segnalato il cartone non patinato espresso in unità di tonnellata essiccata all’aria (6 % di contenuto d’acqua), segnalando invece il cartone non patinato con un’umidità compresa tra l’1,2 e l’1,4 %. Per quanto riguarda l’impianto SE-812, lo stato inerente alla produzione di energia elettrica è stato erroneamente registrato come «falso» mentre dovrebbe essere «vero».

(16)

Le tabelle nazionali di assegnazione notificate sono conformi alla direttiva 2003/87/CE, al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alla decisione (UE) 2021/355,

DECIDE:

Articolo unico

Si ordina all’amministratore centrale del catalogo delle operazioni dell’Unione europea di inserire nel catalogo delle operazioni dell’Unione europea le tabelle nazionali di assegnazione corrette di Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia, con i quantitativi annui definitivi per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025, indicati nell’allegato.

Fatto a Bruxelles, il 1 aprile 2022

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Vicepresidente esecutivo


(1)  GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3.

(2)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(3)  Decisione (UE) 2021/355 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 26.2.2021, pag. 221).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/927 della Commissione, del 31 maggio 2021, che determina il fattore di correzione transettoriale uniforme per l’adeguamento delle assegnazioni gratuite delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 (GU L 203 del 9.6.2021, pag. 14).


ALLEGATO I

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Cechia

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

CZ000000000000116

116

Nové energocentrum

OP papírna, s.r.o.

26 940

26 940

26 940

26 940

26 940

134 700

CZ000000000000238

238

závod Dubí

O-I Czech Republic, a.s.

17 636

17 636

17 636

17 636

17 636

88 180


TOTALE

44 576

44 576

44 576

44 576

44 576

222 880


ALLEGATO II

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Danimarca

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

DK000000000000282

282

Arla Foods Energy A/S, Afd. HOCO

Arla Foods Energy A/S

17 418

17 418

17 418

17 418

17 418

87 090

DK000000000000279

279

Arla Foods Energy A/S. Afd AKAFA

Arla Foods Energy A/S

21 113

21 113

21 113

21 113

21 113

105 565

DK000000000000291

291

CP KELCO ApS

CP KELCO ApS

14 556

14 556

14 556

14 556

14 556

72 780


TOTALE

53 087

53 087

53 087

53 087

53 087

265 435


ALLEGATO III

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Germania

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

DE000000000000410

410

Werk 1/2/2a/3/4/5

Girnghuber GmbH

25 051

25 051

25 051

25 051

25 051

125 255

DE000000000000485

485

Werk 3 - Klinker

Girnghuber GmbH

 

 

 

 

 

0

DE000000000000486

486

Werk 4 Klinker/HMz

Girnghuber GmbH

 

 

 

 

 

0

DE000000000202664

202664

Werk 2a - Pressdachziegel

Girnghuber GmbH

 

 

 

 

 

0

DE000000000202665

202665

Werk 5 Strangdachziegel

Girnghuber GmbH

 

 

 

 

 

0

DE000000000202667

202667

Werk 2 Dachziegel Zubehör

Girnghuber GmbH

 

 

 

 

 

0

DE000000000000460

460

Werk Gochsheim

Refratechnik Cement GmbH

7 977

7 977

7 977

7 977

7 977

39 885

DE000000000000461

461

Werk Göttingen

Refratechnik Cement GmbH

7 636

7 636

7 636

7 636

7 636

38 180

DE000000000001726

1726

Energiezentrale

Universität Regensburg

3 257

3 173

3 090

3 006

2 922

15 448

DE000000000001126

1126

Heizwerk_Sandstrasse

medl GmbH

624

608

592

576

560

2 960

DE000000000003597

3597

Anlage zur Herstellung von Furnaceruß

KG Deutsche Gasrußwerke GmbH & Co.

183 274

183 274

183 274

183 274

183 274

916 370


TOTALE

227 819

227 719

227 620

227 520

227 420

1 138 098


ALLEGATO IV

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Grecia

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

GR000000000205354

205354

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

6 246

6 246

6 246

6 246

6 246

31 230

GR000000000000064

64

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε. Αφοι Ανεζουλάκη

 

 

 

 

 

0


TOTALE

6 246

6 246

6 246

6 246

6 246

31 230


ALLEGATO V

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Francia

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

FR000000000206056

206056

INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL)

INEOS Derivatives Lavéra SAS (IDL)

155 807

155 807

155 807

155 807

155 807

779 035

FR000000000205923

205923

OXOCHIMIE

OXOCHIMIE

 

 

 

 

 

0

FR000000000216100

216100

DALKIA - SCUC Chaufferie MONDOR

SCUC (Société de Chauffage Urbain de Créteil)

654

654

654

654

654

3 270

FR000000000205864

205864

SOBEGI

SOBEGI

4 846

4 846

4 846

4 846

4 846

24 230

FR000000000000475

475

AHLSTROM MUNKSJÖ STENAY SAS

AHLSTROM MUNKSJÖ STENAY

32 391

32 391

32 391

32 391

32 391

161 955

FR000000000000111

111

PERIGORD ENERGIES

PERIGORD ENERGIES

 

 

 

 

 

0

FR000000000000067

67

EURENCO

EURENCO

6 540

6 372

6 205

6 036

5 868

31 021


TOTALE

200 238

200 070

199 903

199 734

199 566

999 511


ALLEGATO VI

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Paesi Bassi

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

NL000000000000086

86

Mayr-Melnhof Eerbeek B.V.

Mayr-Melnhof Eerbeek bv

31 160

31 160

31 160

31 160

31 160

155 800

NL000000000000083

83

Smurfit Kappa Roermond Papier BV

Smurfit Kappa Roermond Papier BV

128 647

128 647

128 647

128 647

128 647

643 235


TOTALE

159 807

159 807

159 807

159 807

159 807

799 035


ALLEGATO VII

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Austria

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

AT000000000000060

60

Energie Steiermark - FHKW Graz

Energie Steiermark Wärme GmbH

9 820

9 820

9 820

9 820

9 820

49 100


TOTALE

9 820,0

9 820

9 820

9 820

9 820

49 100


ALLEGATO VIII

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Polonia

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

PL000000000000861

861

Kotłownia «Bolesław»

Zakłady Górniczo-Hutnicze «Bolesław» S.A.

1 366

1 366

1 366

1 366

1 366

6 830

PL000000000203089

203089

Zakłady Górniczo- Hutnicze «Bolesław» S.A.

Zakłady Górniczo-Hutnicze «Bolesław» S.A.

147 695

147 695

147 695

147 695

147 695

738 475

PL000000000000031

31

Zakład Wytwarzania Nowa

TAMEH POLKSA sp. z o.o.

125 924

122 687

119 452

116 216

112 981

597 260


TOTALE

274 985

271 748

268 513

265 277

262 042

1 342 565


ALLEGATO IX

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Romania

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

RO 000000000000009

9

OMV PETROM SA - Sectia Terminal Midia

OMV PETROM SA

5 291

5 291

5 291

5 291

5 291

26 455


TOTALE

5 291

5 291

5 291

5 291

5 291

26 455


ALLEGATO X

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Finlandia

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

FI000000000000407

407

Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas

Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas

130 950

130 950

130 950

130 950

130 950

654 750

FI000000000000496

496

Harjavallan voimalaitos

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy

45 024

43 867

42 710

41 553

40 397

213 551


TOTALE

175 974

174 817

173 660

172 503

171 347

868 301


ALLEGATO XI

Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2021-2025 in applicazione dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE

Stato membro: Svezia

Codice identificativo dell’impianto

Codice identificativo dell’impianto (registro dell’Unione)

Nome dell’impianto

Nome del gestore

Quantità da assegnare

Quantità da assegnare per impianto

2021

2022

2023

2024

2025

SE000000000000350

350

Nouryon Functional Chemicals AB, Site Stenungsund

Nouryon Functional Chemicals AB

70 608

70 608

70 608

70 608

70 608

353 040

SE000000000000426

426

Preemraff Lysekil

Preem AB

1 394 301

1 394 301

1 394 301

1 394 301

1 394 301

6 971 505

SE000000000000428

428

ABB AB, Figeholm

ABB AB, Figeholm

1 879

1 879

1 879

1 879

1 879

9 395

SE000000000000812

812

P11

Övik Energi AB

2 039

1 986

1 934

1 881

1 829

9 669


TOTALE

1 468 827

1 468 774

1 468 722

1 468 669

1 468 617

7 343 609


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

1.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/17


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese

(2022/C 217/04)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno fuso e di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 25 febbraio 2022 da Global Tungsten & Powders spol s.r.o., H.C. Starck Tungsten GmbH, Tikomet Oy, Treibacher Industrie AG, Umicore Specialty Powders France e Wolfram Bergbau und Hütten AG («i richiedenti») per conto dell’industria dell’Unione di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (codice TARIC 3824300010). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una loro modifica in fasi successive del procedimento.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione (3).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

Secondo i richiedenti non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, i richiedenti si sono avvalsi delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (4). I richiedenti hanno fatto riferimento in particolare a distorsioni quali la presenza statale in maniera generale e più specificatamente nell’industria dei metalli non ferrosi, al diritto fallimentare e patrimoniale e a distorsioni in termini di terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera.

I richiedenti si sono inoltre basati su informazioni pubblicamente disponibili, in particolare sul tredicesimo piano quinquennale (2016-2020) (5), sul tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei metalli non ferrosi (6), sul quattordicesimo piano quinquennale (2021-2025) (7), sull’iniziativa «Made in China 2025» (8) e su una serie di precedenti regolamenti antidumping pubblicati dalla Commissione (9).

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (10).

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC si fonda su un confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto nell’Unione. Tale confronto dimostra la presenza di dumping e i richiedenti sostengono pertanto che sussiste un rischio di persistenza del dumping da parte della RPC.

I richiedenti sostengono inoltre che esiste un rischio di reiterazione del dumping da parte della RPC, dimostrato dal confronto tra un valore normale calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione del prodotto oggetto del riesame esportato dalla RPC verso paesi terzi.

I richiedenti sostengono altresì che, nonostante l’istituzione di misure antidumping, il mercato dell’UE rimane interessante per i produttori di carburo di tungsteno della RPC, che continuano a detenere una quota di mercato significativa nell’UE.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

4.2.    Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio

I richiedenti sostengono che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalla RPC. A tale proposito i richiedenti hanno fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, data l’esistenza di capacità inutilizzate nella RPC.

I richiedenti sostengono che il governo della RPC continua a sovvenzionare in misura massiccia e a controllare attentamente l’industria cinese del tungsteno e a manipolare il prezzo delle materie prime. I richiedenti sostengono inoltre che l’esistenza delle misure ha garantito la sopravvivenza dell’industria dell’Unione. Gli elementi di prova presentati dimostrano infine che la capacità inutilizzata di carburo di tungsteno nella RPC è superiore all’intero consumo dell’Unione e che la capacità produttiva della RPC è aumentata di oltre il 50 % dall’ultimo riesame in previsione della scadenza. La capacità produttiva della RPC potrebbe soddisfare più del doppio della domanda interna di carburo di tungsteno, il che indica che si tratta di un settore orientato all’esportazione. In caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori cinesi disporrebbero pertanto di una capacità inutilizzata per inondare il mercato dell’Unione con carburo di tungsteno oggetto di dumping e il pregiudizio rischierebbe di reiterarsi.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e la reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sulla pubblicazione dell’avviso (11) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni, che può applicarsi al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12).

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (13) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori nella RPC coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R772_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità della RPC ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti della RPC, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2604.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa alla RPC soggetta a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l’identità dei produttori del prodotto oggetto del riesame in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese rappresentativo appropriato. Le parti interessate dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.

In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso possibili paesi rappresentativi per la RPC sono la Russia e la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R772_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione invierà un questionario anche al governo della RPC.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (14) (15)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso e inviandole all’indirizzo e-mail per le questioni relative al pregiudizio indicato al punto 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, originario del paese interessato, che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2604.

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi i produttori dell’Unione che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2604.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2604.

Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 del regolamento di base saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifesteranno e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma Tron.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (16).

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (17). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le richieste di registrazione in quanto parti interessate, le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

TRADE-R772-TC-DUMPING@ec.europa.eu

 

TRADE-R772-TC-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  GU C 354 del 3.9.2021, pag. 2.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/942 della Commissione, del 1o giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 53).

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, del 20 dicembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(5)  Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020).

(6)  Tredicesimo piano quinquennale per l’industria dei metalli non ferrosi (2016-2020).

(7)  Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della Repubblica popolare cinese e schema degli obiettivi a lungo termine per il 2035.

(8)  Comunicazione del Consiglio di Stato sulla pubblicazione dell’iniziativa «Made in China (2025)» (n. 28 [2005] del Consiglio di Stato).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (GU L 200 del 29.7.2019; pag. 4), regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 8); regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 62).

(10)  I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(11)  GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6.

(12)  Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.

(13)  Per «produttore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(14)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese o dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(15)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(16)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’E-mail: trade-service-desk@ec.europa.eu o al Tel. +32 22979797.

(17)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(18)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione «sensibile» (1)

Versione «Consultabile dalle parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI CARBURO DI TUNGSTENO, DI CARBURO DI TUNGSTENO FUSO E DI CARBURO DI TUNGSTENO SEMPLICEMENTE MISCELATO A POLVERE METALLICA ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail:

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni (2) e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell’inchiesta di riesame, del prodotto oggetto del riesame quale definito nell’avviso di apertura.

 

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese

 

 

Importazioni del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (3)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. La società, se sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  Il presente documento è destinato unicamente a uso interno. È protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato in conformità all’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21) e all’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(2)  I 27 Stati membri dell’Unione europea sono: Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

(3)  A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/28


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10698 – MITSUI / INDOMOBIL / PTL / JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2022/C 217/05)

1.   

In data 20 maggio 2022 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui», Giappone),

PTS Investments LLC («PTS investment», Stati Uniti), controllata al 100 % da Penske Truck Leasing Co., L.P («PTL», Stati Uniti), controllata in ultima istanza da Penske Corporation («Penske», Stati Uniti),

PT CSM Corporatama («Indorent», Indonesia), appartenente a PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk («Indomobil», Indonesia), e

JV (impresa comune) (Indonesia).

Mitsui, PTS Investments e Indorent acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’impresa comune oggetto dell’operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2.   

Le attività delle imprese interessate e dell’impresa comune di nuova costituzione sono le seguenti:

Mitsui: società commerciale, di gestione aziendale e di sviluppo di progetti, che opera in vari settori, tra cui: i) prodotti siderurgici; ii) risorse minerarie e metalliche; iii) progetti infrastrutturali; iv) mobilità; v) sostanze chimiche di base; vi) prodotti chimici ad alte prestazioni; vii) energia; viii) risorse alimentari; ix) servizi ai consumatori; e x) sviluppo informatico e sviluppo della comunicazione/aziendale;

PTS Investments: controllata al 100 % di PTL, che è un fornitore di servizi di trasporto e della catena di approvvigionamento,

Indorent: controllata al 100 % di Indomobil, un produttore di automobili e motociclette. Indorent fornisce servizi di trasporto e di noleggio di veicoli per clienti aziendali,

JV: impresa comune di nuova costituzione che sarà costituita e opererà nel settore del leasing di veicoli commerciali in Indonesia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10698 – MITSUI / INDOMOBIL / PENSKE / JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

1.6.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 217/30


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2022/C 217/06)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione di questa modifica minore può essere consultata nella banca dati e-Ambrosia della Commissione

DOCUMENTO UNICO

«Cordero Manchego»

N. UE: PGI-ES-0047-AM03 – 1.12.2020

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Cordero Manchego»

2.   Stato membro o paese terzo

Spagna

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Carne fresca, derivata esclusivamente da agnelli di razza Manchega, senza distinzione di sesso. Carcasse delle categorie «Extra» e «First», di peso compreso tra 10 e 15 kg per il tipo «Recental» (agnello giovane) o tra 5 e 8 kg per il tipo «Lechal» (agnello da latte) (1 kg in meno se senza testa e senza corata), con profilo allungato, contorni leggermente arrotondati e proporzioni armoniche. Carni da magre a mediamente grasse. Grasso di colore bianco crema e consistenza soda. Carne color rosa pallido, molto tenera e succosa, con un aroma molto gradevole.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Gli agnelli sono allevati in stalla e nutriti con latte materno, integrato a discrezione con paglia bianca e concentrati consentiti dal Consejo Regulador, fino a quando sono in grado, una volta svezzati, di nutrirsi esclusivamente di paglia bianca e dei predetti concentrati.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

L’allevamento e l’ingrasso degli agnelli devono avvenire nella zona geografica identificata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche relative all’etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Le carcasse protette dall’IGP sono marcate con la sigla «CM» apposta con inchiostro indelebile sulle zampe, le spalle e il petto e sono provviste di un’etichetta recante il numero individuale e il logo del Consejo Regulador. Il colore varia a seconda del tipo di «Cordero Manchego» («Recental» o «Lechal»).

Logo del Consejo Regulador per il «Cordero Manchego» IGP, tipo «Recental» (agnello giovane)

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Logo del Consejo Regulador per il «Cordero Manchego» IGP, tipo «Lechal» (agnello da latte)

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione o di allevamento della razza Manchega comprende la zona geografica della Mancha, che include i seguenti distretti:

1.

Albacete: Mancha, Manchuela, Centro e Almansa;

2.

Ciudad Real: Mancha, Campo de Calatrava e Campo de Montiel;

3.

Cuenca: Manchuela, Mancha Baja e Mancha Alta;

4.

Toledo La Mancha.

Con una superficie di 79 230 km2, la Castiglia-La Mancha è la terza comunità autonoma in Spagna per superficie.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra l’IGP «Cordero Manchego» [e la zona geografica] si basa sulle caratteristiche della carne fresca, proveniente esclusivamente da agnelli di razza Manchega. La carne è da magra a moderatamente grassa e il grasso è di colore bianco crema e consistenza soda. La carne è di colore rosa pallido, molto tenera e succosa, con un aroma molto gradevole.

5.1.   Specificità della zona geografica

La Mancia era un antico insediamento romano per la coltivazione dello sparto che gli arabi chiamarono successivamente «Manyá» («senz’acqua»). Entrambi i nomi hanno chiaramente segnato il carattere della regione.

Sebbene sia considerata tradizionalmente un territorio pianeggiante, in realtà la provincia della Castiglia-La Mancia, la cui parte più caratteristica è la regione geografica della Mancia, è costituita piuttosto da un altipiano attraversato da montagne, che per due terzi supera i 600 m di altezza e che non scende mai al di sotto dei 200 m sul livello del mare. Il territorio è pertanto caratterizzato dalla predominanza di altipiani pianeggianti e dalla presenza di zone montuose, tanto nella zona periferica che in quella interna, che determinano una grande varietà topografica e paesaggistica.

Dal punto di vista geologico, si tratta di una pianura formata da sedimenti miocenici, situata ad un’altitudine compresa tra i 650 e gli 800 m sul livello del mare. Poiché il terreno è pianeggiante, durante i periodi di pioggia si formano grandi stagni e lagune di scarsa profondità che trattengono l’acqua per qualche tempo.

I principali corsi d’acqua sono: il Tago, la Guadiana Alta, lo Júcar (alto e medio), la Záncara, la Cigüela, lo Jabalón e il Riánsares che, nonostante la portata molto irregolare, sono fortemente sfruttati per l’irrigazione, in particolare negli ultimi anni quando sono state create grandi distese irrigue.

Dall’analisi delle temperature medie annuali in quattro località della regione emerge che in estate le temperature massime assolute possono superare i 35 °C mentre le temperature medie raggiungono i 25 °C ed il mese più caldo è luglio.

Le precipitazioni annue sono caratterizzate da valori medi prossimi ai 400 mm, rispetto ai 600 mm del resto della Spagna. Le precipitazioni sono non solo scarse ma anche distribuite irregolarmente. Tale situazione si spiega, in primo luogo, con le forti oscillazioni da un anno all’altro (e con i conseguenti volumi molto diversi all’interno di una stessa serie climatica) e, in secondo luogo, con la loro ripartizione nel corso dell’anno, per cui l’estate è la stagione più secca, con appena il 10-15 % delle precipitazioni annuali, mentre la primavera e l’autunno sono in genere le stagioni più piovose.

5.2.   Specificità del prodotto

La varietà dell’alimentazione degli agnelli nei pascoli delle zone aride e le peculiarità della razza permettono di ottenere agnelli con carne succosa, il cui aroma e il cui colore sono legati all’origine geografica.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La razza Manchega è una specie ovina autoctona adattatasi da lungo tempo a tale regione, di cui rappresenta una delle principali fonti di ricchezza. Ha saputo conservare la propria purezza, in quanto non è stata mai incrociata, e si è adattata con il tempo al pascolo nelle zone aride. Gli animali di questa razza beneficiano in primo luogo delle risorse naturali a disposizione (flora, prati, foraggi, maggesi, stoppie e cespugli). La varietà dell’alimentazione e le peculiarità della razza permettono di ottenere agnelli con carne succosa, il cui aroma e colore sono legati all’origine geografica.

Gli agnelli delle pecore di razza Manchega sono commercializzati da molto tempo. Nel corso dei secoli le pratiche di allevamento e di ingrasso hanno ottimizzato le qualità di questa carne tipica della Mancia.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/Pliego_Condiciones_CM_Modificado_20200619.pdf


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17.


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