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Document 32026R0636

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/636 della Commissione, del 20 marzo 2026, che adotta elenchi di paesi terzi o territori che rispettano determinate condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

C/2026/25

GU L, 2026/636, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/636/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2026

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/636/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/636

27.3.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/636 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2026

che adotta elenchi di paesi terzi o territori che rispettano determinate condizioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 253, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 abroga il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) a decorrere dal 22 aprile 2026. Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede che il test di titolazione degli anticorpi non sia richiesto per gli animali da compagnia che sono oggetto di movimenti verso uno Stato membro da un paese terzo o un territorio da inserire in un elenco mediante un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 13 di tale regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione (3) ha definito due elenchi nel suo allegato II. Nel primo figurano i paesi terzi o i territori che hanno dimostrato di applicare norme aventi contenuto ed effetti uguali a quelli delle norme applicate dagli Stati membri, mentre nel secondo elenco sono indicati i paesi terzi o i territori che hanno dimostrato di soddisfare almeno i requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 576/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione (4) abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 a decorrere dal 22 aprile 2026.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese, tra l'altro, le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione (5) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. L'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento delegato stabilisce che i cani da compagnia, i gatti da compagnia e i furetti da compagnia mossi a fini non commerciali verso l'Unione da paesi terzi o territori inseriti negli elenchi di cui agli allegati del presente regolamento non devono essere sottoposti a una prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia. È pertanto opportuno definire tali elenchi negli allegati I e II del presente regolamento.

(4)

Poiché gli elenchi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2026/131 e le prescrizioni per l'inserimento in tali elenchi sono essenzialmente identiche a quelle di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013, è opportuno riprendere nel presente regolamento gli elenchi di paesi terzi o territori inclusi nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013, con applicazione a decorrere dal 22 aprile 2026, data in cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 è abrogato e il regolamento delegato (UE) 2026/131 inizia ad applicarsi, in modo da evitare inutili perturbazioni dei movimenti a carattere non commerciale di cani da compagnia, gatti da compagnia e furetti da compagnia.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione (6) prevede un'esenzione dall'ambito di applicazione di tale regolamento per alcuni movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia, sulla base dell'origine degli uccelli da compagnia. In particolare, esclude l'applicazione delle disposizioni stabilite in detto regolamento ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia da una serie di paesi terzi o territori in cui tali movimenti presentano solo un rischio minimo per la salute animale nell'Unione. Dall'ambito di applicazione del suddetto regolamento sono inoltre esclusi i movimenti a carattere non commerciale dalla Norvegia, che, conformemente all'allegato I, punti 10 e 10 bis, dell'accordo SEE non deve essere considerata un paese terzo riguardo all'applicazione del regolamento (UE) n. 576/2013 o del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Il regolamento delegato (UE) 2026/131 abroga il regolamento delegato (UE) 2021/1933 a decorrere dal 22 aprile 2026. Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia provenienti da paesi terzi o territori che si ritiene presentino un rischio minimo per la salute, è opportuno riprendere, nell'allegato III del presente regolamento, gli stessi paesi terzi o territori che rientrano nella deroga di cui all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131 e garantire che i movimenti a carattere non commerciale da tali paesi terzi o territori siano esentati da determinate prescrizioni in materia di sanità animale correlate alla specie a decorrere dal 22 aprile 2026, data in cui il regolamento delegato (UE) 2021/1933 è abrogato e il regolamento delegato (UE) 2026/131 inizia ad applicarsi.

(6)

Poiché il regolamento delegato (UE) 2026/131 si applica a decorrere dal 22 aprile 2026, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi anch'esso a decorrere dal 22 aprile 2026.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenchi di paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2026/131

1.   L'elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131 figura nell'allegato I del presente regolamento.

2.   L'elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131 figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131

L'elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131 figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705, del 20 marzo 2026, che stabilisce modelli di documenti di identificazione e modelli di dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/705, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione, del 14 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1933/oj).


ALLEGATO I

Elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2026/131

Codice ISO

Paese terzo o territorio

AD

Andorra

CH

Svizzera

FO

Isole Fær Øer

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

SM

San Marino

VA

Stato della Città del Vaticano


ALLEGATO II

Elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2026/131

Codice ISO

Paese terzo o territorio

Territori compresi

AC

Isola dell'Ascensione

 

AE

Emirati arabi uniti

 

AG

Antigua e Barbuda

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnia-Erzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Isole BES)

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

CW

Curaçao

 

FJ

Figi

 

FK

Isole Falkland

 

GB

Regno Unito (1)

 

GG

Guernsey

 

HK

Hong Kong

 

IM

Isola di Man

 

JM

Giamaica

 

JP

Giappone

 

JE

Jersey

 

KN

Saint Kitts e Nevis

 

KY

Isole Cayman

 

LC

Santa Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Macedonia del Nord

 

MU

Maurizio

 

MX

Messico

 

MY

Malaysia

 

NC

Nuova Caledonia

 

NZ

Nuova Zelanda

 

PF

Polinesia francese

 

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

SG

Singapore

 

SH

Sant'Elena

 

SX

Sint Maarten

 

TT

Trinidad e Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Stati Uniti d'America

AS – Samoa americane

GU – Guam

MP – Isole Marianne settentrionali

PR – Portorico

VI – Isole Vergini americane

VC

Saint Vincent e Grenadine

 

VG

Isole Vergini britanniche

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis e Futuna

 


(1)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. la dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)), in combinato disposto con l'allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.


ALLEGATO III

Elenco di paesi terzi o territori di cui all'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2026/131

Codice ISO

Paese terzo o territorio

AD

Andorra

CH

Svizzera

FO

Isole Fær Øer

GI

Gibilterra

GL

Groenlandia

IS

Islanda

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

SM

San Marino

VA

Stato della Città del Vaticano


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/636/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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