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Document 32026D0560

Decisione di esecuzione (UE) 2026/560 della Commissione, del 16 marzo 2026, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India e della Turchia

C/2026/1709

GU L, 2026/560, 17.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/560/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/560/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/560

17.3.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/560 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 2026

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 13 gennaio 2025 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di determinati lavori di ghisa originari dell’India e della Turchia sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio all’industria dell’Unione.

(2)

La denuncia è stata presentata da Eurofonte («denuncianti»), un’associazione che rappresenta i produttori europei di determinati lavori di ghisa. La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di determinati lavori di ghisa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3)

Il 26 febbraio 2025 la Commissione ha aperto un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base (2).

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA

(4)

Il 25 novembre 2025 i denuncianti hanno contattato il consigliere-auditore, che è intervenuto per iscritto. In particolare i denuncianti hanno chiesto al consigliere-auditore di esaminare, riguardo ad alcuni specifici documenti contenuti nel fascicolo pubblico (risposte al questionario e relazioni di missione su diversi produttori esportatori indiani), se il servizio avesse trattato correttamente alcune informazioni di natura riservata e se le sintesi delle informazioni riservate fornite fossero adeguate a consentire l’esercizio dei suoi diritti procedurali. Il consigliere-auditore ha concluso che le informazioni disponibili nel fascicolo pubblico erano adeguate e che non era possibile fornire le informazioni richieste in forma sintetica, in quanto così facendo si sarebbe corso il rischio di rivelare informazioni commerciali riservate/sensibili relative ai produttori esportatori interessati.

(5)

Con lettera del 3 febbraio 2026 i denuncianti hanno ritirato la denuncia.

(6)

In conformità all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso, a meno che tale chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione. Dall’inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all’interesse dell’Unione.

3.   CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

(7)

La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento debba essere chiuso.

(8)

Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.

(9)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha espresso il proprio sostegno alla chiusura del procedimento.

(10)

La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati lavori di ghisa a grafite lamellare (ghisa grigia) o ghisa a grafite sferoidale (detta anche ghisa duttile) e loro parti attualmente classificati con i codici NC ex 7325 10 00 ed ex 7325 99 10 (codici TARIC 7325 10 00 31 e 7325 99 10 60) e originari dell’India e della Turchia è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176, del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU C, C/2025/1276, 26.2.2025, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/1276/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/560/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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