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Document 32026R0248

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/248 della Commissione, del 2 febbraio 2026, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli elettronici avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione

C/2026/528

GU L, 2026/248, 3.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/248/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/248/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2026/248

3.2.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/248 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2026

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli elettronici avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5, e l’articolo 37, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

È indispensabile che gli Stati membri si dotino degli strumenti tecnici necessari al trattamento dei documenti firmati o sigillati elettronicamente che sono richiesti quando si utilizza un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico o per suo conto.

(2)

A norma dell’articolo 27 e dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 910/2014 gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o un sigillo elettronico avanzato per l’uso di un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico, o per suo conto, sono tenuti a riconoscere le firme elettroniche avanzate e i sigilli elettronici avanzati, le firme elettroniche avanzate e i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato e le firme e i sigilli elettronici qualificati aventi formati specifici o formati alternativi convalidati conformemente a specifici metodi di riferimento.

(3)

Per facilitare la convalida transfrontaliera di firme o sigilli elettronici e per migliorare l’interoperabilità transfrontaliera delle transazioni elettroniche, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione (2) ha stabilito formati di riferimento per le firme elettroniche avanzate e i sigilli elettronici avanzati che gli Stati membri sono tenuti a supportare. A seguito dello sviluppo di nuove tecnologie, pratiche, norme e specifiche tecniche, è opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2015/1506. Il presente regolamento di esecuzione dovrebbe fornire un elenco di formati standard e disposizioni per il riconoscimento di tali formati standard.

(4)

I formati standard elencati dovrebbero rispecchiare le prassi consolidate ed essere ampiamente riconosciuti nei settori pertinenti. Qualora, per l’apposizione di una firma o di un sigillo, vengano utilizzati formati di firma elettronica avanzata o di sigillo elettronico avanzato diversi da quelli comunemente supportati dal punto di vista tecnico, dovrebbero essere forniti metodi per la convalida transfrontaliera delle firme elettroniche avanzate o dei sigilli elettronici avanzati. Per consentire agli Stati membri riceventi di fare affidamento sui metodi di convalida di un altro Stato membro, è necessario che lo Stato membro di invio fornisca informazioni facilmente accessibili su tali metodi di convalida. Tali informazioni sul metodo di convalida applicabile dovrebbero pertanto essere inserite nei documenti elettronici, nelle firme elettroniche avanzate o nei sigilli elettronici avanzati o nei contenitori dei documenti elettronici.

(5)

Se nei servizi pubblici di uno Stato membro sono disponibili metodi alternativi di convalida della firma elettronica o del sigillo elettronico idonei al trattamento automatico, detti metodi dovrebbero essere resi disponibili e forniti allo Stato membro ricevente. Le disposizioni dell’articolo 27, paragrafi 1, e 2, e dell’articolo 37, paragrafi 1, e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi quando il trattamento automatico di metodi di convalida alternativi non è tecnicamente fattibile.

(6)

Al fine di prevedere requisiti comparabili per la convalida e aumentare la fiducia nei metodi di convalida forniti dagli Stati membri per formati di firma elettronica avanzata o di sigillo elettronico avanzato diversi da quelli comunemente supportati, i requisiti stabiliti nel presente regolamento per tali metodi di convalida derivano dai requisiti per la convalida delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati di cui all’articolo 32 e all’articolo 40 del regolamento (UE) n. 910/2014 e dai requisiti per la convalida delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli elettronici avanzati basati su certificati qualificati di cui all’articolo 32 bis e all’articolo 40 bis del regolamento (UE) n. 910/2014.

(7)

La Commissione valuta periodicamente le nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche. Conformemente al considerando 75 del regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare il presente regolamento per mantenerlo in linea con gli sviluppi globali, le nuove tecnologie, norme o specifiche tecniche e per seguire le migliori pratiche nel mercato interno.

(8)

Gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata, una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, un sigillo elettronico avanzato o un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato di cui all’articolo 27, paragrafi 1, e 2, e all’articolo 37, paragrafi 1, e (2), del regolamento (UE) n. 910/2014 dovrebbero riconoscere rispettivamente le firme elettroniche avanzate che utilizzano formati o contenitori con firma associata, o i sigilli elettronici avanzati che utilizzano formati o contenitori con sigillo associato, conformi alle specifiche tecniche elencate nel presente regolamento. Tale obbligo di riconoscere le firme elettroniche avanzate o i sigilli elettronici avanzati quando si utilizza un servizio online offerto da un organismo del settore pubblico o per suo conto dovrebbe applicarsi per tutto il periodo in cui la convalida delle firme elettroniche avanzate o dei sigilli elettronici avanzati sarebbe richiesta dal diritto dell’UE o nazionale, a partire dalla loro creazione. Al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per modificare le loro applicazioni di convalida, i pertinenti requisiti del presente regolamento dovrebbero diventare applicabili solo 12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Per garantire la transizione verso norme all’avanguardia, l’obbligo di riconoscere le firme elettroniche avanzate o i sigilli elettronici avanzati di nuova creazione nei formati standard elencati nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 dovrebbe essere limitato nel tempo, fino a 24 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(9)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento.

(10)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 21 ottobre 2025 (7).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formati di firma elettronica avanzata

1.   Gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato, conformemente all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, riconoscono le firme elettroniche avanzate che utilizzano formati o contenitori con firma associata conformi alle specifiche tecniche riportate nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri riconoscono le firme elettroniche avanzate, che utilizzano formati o contenitori con firma associata, conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato II del presente regolamento, se tali firme elettroniche sono state create prima del 23 febbraio 2028.

Articolo 2

Metodi alternativi di convalida della firma elettronica avanzata

1.   Gli Stati membri che richiedono una firma elettronica avanzata o una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato conformemente all’articolo 27, paragrafi 1, e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 riconoscono formati di firme elettroniche avanzate diversi da quelli di cui all’articolo 1 del presente regolamento, se:

a)

lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi fiduciari utilizzato dal firmatario offre agli altri Stati membri metodi di convalida della firma per tali formati; e

b)

tali metodi di convalida sono eseguiti conformemente al paragrafo 2.

2.   I metodi di convalida per formati di firma alternativi soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

essere, ove possibile, idonei al trattamento automatico;

b)

consentire ad altri Stati membri di convalidare la firma elettronica ricevuta online, gratuitamente;

c)

fornire istruzioni chiare, complete, facilmente comprensibili e accessibili per effettuare la convalida;

d)

essere indicati nel documento firmato, nella firma elettronica o nel contenitore del documento elettronico;

e)

confermare la validità della firma elettronica avanzata, purché:

il certificato a sostegno della firma elettronica avanzata fosse valido al momento della firma;

qualora la firma elettronica avanzata sia associata a un certificato qualificato, quest’ultimo fosse, al momento della firma, un certificato qualificato di firma elettronica conforme all’allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato;

i dati di convalida della firma corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione;

l’insieme unico di dati che rappresenta il firmatario sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione;

qualora al momento della firma sia stato utilizzato uno pseudonimo, l’uso di qualsiasi pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;

qualora la firma elettronica avanzata sia creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata, l’uso di tale dispositivo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;

l’integrità dei dati firmati non sia stata compromessa;

i requisiti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 910/2014 fossero soddisfatti al momento della firma;

il sistema utilizzato per convalidare la firma elettronica avanzata fornisca alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consenta di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.

3.   L’indicazione di cui al paragrafo 2, lettera d), consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di accedere facilmente e gratuitamente alle specifiche complete del metodo di convalida della firma.

Articolo 3

Formati di sigillo elettronico avanzato

1.   Gli Stati membri che richiedono un sigillo elettronico avanzato o un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato conformemente all’articolo 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 riconoscono i sigilli elettronici avanzati, che utilizzano formati o contenitori con sigillo associato, conformi alle specifiche tecniche riportate nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri riconoscono i sigilli elettronici avanzati, che utilizzano formati o contenitori con sigillo associato, conformi alle specifiche tecniche di cui all’allegato II del presente regolamento, se tali sigilli elettronici sono stati creati prima del 23 febbraio 2028.

Articolo 4

Metodi alternativi di convalida del sigillo elettronico avanzato

1.   Gli Stati membri che richiedono un sigillo elettronico avanzato o un sigillo elettronico avanzato basato su un certificato qualificato conformemente all’articolo 37, paragrafi 1, e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 riconoscono formati di sigilli elettronici avanzati diversi da quelli di cui all’articolo 3 del presente regolamento, se:

a)

lo Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi fiduciari utilizzato dal creatore del sigillo offre agli altri Stati membri metodi di convalida del sigillo per tali formati; e

b)

tali metodi di convalida sono eseguiti conformemente al paragrafo 2.

2.   I metodi di convalida per formati di sigillo alternativi soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

essere, ove possibile, idonei al trattamento automatico;

b)

consentire ad altri Stati membri di convalidare il sigillo elettronico ricevuto online, gratuitamente;

c)

fornire istruzioni chiare, complete, facilmente comprensibili e accessibili per effettuare la convalida;

d)

essere indicati nel documento sigillato, nel sigillo elettronico o nel contenitore del documento elettronico; e

e)

confermare la validità del sigillo elettronico avanzato, purché:

il certificato a sostegno del sigillo elettronico avanzato fosse valido al momento della sigillatura;

qualora il sigillo elettronico avanzato sia associato a un certificato qualificato, quest’ultimo fosse, al momento della sigillatura, un certificato qualificato di sigillo elettronico conforme all’allegato III del regolamento (UE) n. 910/2014, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato;

i dati di convalida del sigillo corrispondano ai dati trasmessi alla parte facente affidamento sulla certificazione;

l’insieme unico di dati che rappresenta il creatore del sigillo sia correttamente trasmesso alla parte facente affidamento sulla certificazione;

qualora al momento della sigillatura sia stato utilizzato uno pseudonimo, l’uso di qualsiasi pseudonimo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;

qualora il sigillo elettronico avanzato sia creato da un dispositivo per la creazione di un sigillo elettronico qualificato, l’uso di tale dispositivo sia chiaramente indicato alla parte facente affidamento sulla certificazione;

l’integrità dei dati sigillati non sia stata compromessa;

i requisiti di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 910/2014 fossero soddisfatti al momento della sigillatura; e

il sistema utilizzato per convalidare il sigillo elettronico avanzato fornisca alla parte facente affidamento sulla certificazione il risultato corretto del processo di convalida e le consenta di rilevare eventuali questioni attinenti alla sicurezza.

3.   L’indicazione di cui al paragrafo 2, lettera d), consente alle parti facenti affidamento sulla certificazione di accedere facilmente e gratuitamente alle specifiche complete del metodo di convalida del sigillo.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 3, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 23 febbraio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1506/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).

(4)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(5)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(7)   EDPS Formal comments on draft Implementing Regulation on application of Regulation (EU) No 910/2014 regarding formats of advanced electronic signatures and seals to be recognised by public sector bodies and repealing Implementing Decision (EU) 2015/1506.


ALLEGATO I

Elenco delle specifiche tecniche per le firme elettroniche avanzate di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e per i sigilli elettronici avanzati di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Profilo di base XAdES

ETSI EN 319 132 -1 V1.3.1 (2024-07) (1)

Profilo di base CAdES

ETSI EN 319 122 -1 V1.3.1 (2023-06) (2)

Profilo di base PAdES

ETSI EN 319 142 -1 V1.2.1 (2024-01) (3)

Profilo di base JAdES

ETSI TS 119 182 -1 V1.2.1 (2024-07) (4), con il seguente adattamento:

il punto 5.1.8 intitolato «The x5c (X.509 Certificate Chain) header parameter» è sostituito dal seguente:

«5.1.8   The x5c (X.509 Certificate Chain) header parameter

The x5c header parameter as defined in clause 4.1.6 of IETF RFC 7515 [2] shall be present in the JAdES signature, either as a signed or unsigned header parameter.

The x5c header parameter shall have the semantics specified in IETF RFC 7515 [2], clause 4.1.6.

The x5c header parameter shall have the syntax specified in IETF RFC 7515 [2], clause 4.1.6.»

Elenco delle specifiche tecniche per i contenitori con firma associata di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e per i contenitori con sigillo associato di cui all’articolo 3, paragrafo 1

Profilo di base del contenitore con firma associata/con sigillo associato

ETSI EN 319 162 -1 V1.1.1 (2016-04) (5)

ETSI EN 319 162 -2 V1.1.1 (2016-04) (6) per contenitori aggiuntivi ASiC-E CAdES, come specificato al punto 4.3.1.


(1)   https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31913201/01.03.01_60/en_31913201v010301p.pdf.

(2)   https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31912201/01.03.01_60/en_31912201v010301p.pdf.

(3)   https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31914201/01.02.01_60/en_31914201v010201p.pdf.

(4)   https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119100_119199/11918201/01.02.01_60/ts_11918201v010201p.pdf.

(5)   https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31916201/01.01.01_60/en_31916201v010101p.pdf.

(6)   https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31916202/01.01.01_60/en_31916202v010101p.pdf.


ALLEGATO II

Elenco delle specifiche tecniche per le firme elettroniche avanzate di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e per i sigilli elettronici avanzati di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Profilo di base XAdES

ETSI TS 103 171 v.2.1.1 (1) ad eccezione del punto 9 e al livello di conformità B, T o LT

Profilo di base CAdES

ETSI TS 103 173 v.2.2.1 (2) ad eccezione del punto 9 e al livello di conformità B, T o LT

Profilo di base PAdES

ETSI TS 103 172 v.2.2.2 (3) ad eccezione del punto 9 e al livello di conformità B, T o LT

Elenco delle specifiche tecniche per i contenitori con firma associata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e per i contenitori con sigillo associato di cui all’articolo 3, paragrafo 2

Profilo di base del contenitore con firma associata/con sigillo associato

ETSI TS 103 174 v.2.2.1 (4)


(1)   http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103171/02.01.01_60/ts_103171v020101p.pdf.

(2)   http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103173/02.02.01_60/ts_103173v020201p.pdf.

(3)   http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103172/02.02.02_60/ts_103172v020202p.pdf.

(4)   http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103100_103199/103174/02.02.01_60/ts_103174v020201p.pdf.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/248/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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