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Document 32025R2247

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2247 della Commissione, del 10 novembre 2025, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus

C/2025/7471

GU L, 2025/2247, 11.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2247/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2247/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2247

11.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2247 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2025

relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce nella parte A l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui non è nota la presenza nel territorio dell’Unione e nella parte B l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)

Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus («organismi nocivi specificati») sono elencati nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tali organismi nocivi hanno un significativo impatto negativo sulle specie di piante di agrumi nei paesi in cui sono presenti.

(3)

Gli organismi nocivi specificati possono essere diffusi tramite Diaphorina citri Kuwayama e Trioza erytreae Del Guercio («vettori specificati»), i quali sono elencati nell’allegato II, rispettivamente parte A e parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(4)

Gli organismi nocivi specificati figurano inoltre nell’elenco degli organismi nocivi prioritari di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3), poiché sono le tre specie di Candidatus Liberibacter e, in quanto tali, agenti causali della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi.

(5)

Al fine di garantire la rilevazione e l’eradicazione precoci degli organismi nocivi specificati nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali comprendenti un numero sufficiente di esami visivi, di campionamenti e di prove utilizzando metodi in linea con le più recenti informazioni scientifiche e tecniche.

(6)

Conformemente al regolamento (UE) 2016/2031, ogni Stato membro deve elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ogni organismo nocivo prioritario. Sulla base dell’esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di garantire un piano di emergenza completo in caso di rilevazioni degli organismi nocivi specificati nel territorio dell’Unione.

(7)

In caso di focolai degli organismi nocivi specificati e al fine di eradicarli e di prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione al loro interno. Le dimensioni di tali aree delimitate dovrebbero essere determinate sulla base della capacità di diffusione dei vettori specificati, una volta confermata ufficialmente la loro presenza.

(8)

In caso di rilevazioni isolate degli organismi nocivi specificati non dovrebbe tuttavia essere richiesta la definizione di un’area delimitata poiché in tal caso il rischio fitosanitario può essere rapidamente ridotto a un livello accettabile applicando misure specifiche. Per lo stesso motivo è opportuno specificare che tale deroga può essere applicata qualora vi siano prove del fatto che gli organismi nocivi specificati rilevati non si sono ulteriormente diffusi e che non è nota la presenza dei vettori specificati in un’area con un’ampiezza di almeno 3 km intorno alla rilevazione isolata, oppure se la rilevazione avviene in un sito di produzione isolato fisicamente dai vettori specificati in aree in cui i vettori specificati non possono insediarsi all’aperto.

(9)

Oltre a ciò alcune piante specificate sono coltivate in siti di produzione isolati fisicamente dai vettori specificati. Se compare al di fuori di tali siti di produzione, è poco probabile che un focolaio di organismi nocivi specificati colpisca le piante specificate coltivate in tale sito. Le autorità competenti dovrebbero pertanto essere esentate dall’obbligo di applicare misure di eradicazione riguardanti tali piante specificate, anche se queste ultime sono situate all’interno dell’area delimitata.

(10)

Al fine di garantire l’immediata applicazione delle misure di eradicazione e prevenire l’ulteriore diffusione degli organismi nocivi specificati nel resto del territorio dell’Unione, le indagini nelle aree delimitate dovrebbero essere effettuate annualmente al momento più opportuno dell’anno e con un’intensità sufficiente.

(11)

Le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento di indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio al di fuori delle aree delimitate dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2029, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare tali indagini, prepararne la progettazione, raccogliere i necessari dati statistici e assegnare risorse sufficienti ai fini della loro esecuzione.

(12)

Le disposizioni del presente regolamento relative alla progettazione e allo schema di campionamento di indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio nelle aree delimitate dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2028, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare tali indagini, prepararne la progettazione e assegnare risorse sufficienti ai fini della loro esecuzione. Quest’ultimo periodo transitorio dovrebbe essere più breve di quello per le indagini effettuate al di fuori delle aree delimitate, in quanto la presenza degli organismi nocivi nell’area delimitata consente una raccolta più rapida dei necessari dati statistici.

(13)

È opportuno stabilire prescrizioni particolari per quanto riguarda lo spostamento delle piante specificate e dei frutti di tali piante specificate al di fuori delle aree delimitate, nonché dalle zone infette alle zone cuscinetto in caso di focolai nel territorio dell’Unione, al fine di garantire che le autorità competenti siano in grado di affrontare immediatamente il rischio di diffusione degli organismi nocivi specificati.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus e Candidatus Liberibacter asiaticus e misure per la loro eradicazione, laddove ne sia rilevata la presenza in tale territorio.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«organismi nocivi specificati»: Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanus o Candidatus Liberibacter asiaticus;

2)

«piante specificate»: piante di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. o Vepris Comm. o relativi ibridi, eccetto i frutti senza peduncoli e foglie;

3)

«vettori specificati»: Diaphorina citri Kuwayama o Trioza erytreae Del Guercio;

4)

«scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la pubblicazione Pest survey card on Huanglongbing and its vectors (4) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»);

5)

«orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio»: la pubblicazione General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests (5) dell’Autorità.

Articolo 3

Indagini nel territorio dell’Unione

1.   Le autorità competenti svolgono indagini annuali basate sul rischio sulle piante specificate per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati e dei vettori specificati nelle aree del territorio dell’Unione in cui gli organismi nocivi specificati e i vettori specificati potrebbero insediarsi, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.

2.   La progettazione e lo schema di campionamento dell’indagine sono in linea con gli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio, in modo da rilevare, con un sufficiente livello di sicurezza, un basso livello di presenza di organismi nocivi specificati all’interno delle aree sottoposte all’indagine.

3.   Le indagini sono effettuate:

a)

sulla base del livello del rischio fitosanitario;

b)

nelle aree a rischio, compresi almeno vivai, centri per il giardinaggio e siti pubblici, siti di produzione isolati fisicamente o meno dai vettori specificati e altre aree in cui la presenza degli organismi nocivi specificati è probabile;

c)

in periodi dell’anno adatti per quanto riguarda la possibilità di rilevare gli organismi nocivi specificati e i vettori specificati, tenendo conto della biologia degli organismi nocivi specificati, della presenza e della biologia dei vettori specificati e della presenza delle piante specificate.

4.   Le indagini, ove opportuno, consistono:

a)

in esami visivi delle piante specificate ai fini della rilevazione degli organismi nocivi specificati, di sintomi degli organismi nocivi specificati o di segni dei vettori specificati;

b)

nella collocazione di trappole adesive gialle e nel ricorso a metodi di scuotimento del fusto o a retini entomologici ai fini della rilevazione dei vettori specificati;

c)

nel campionamento e nell’analisi molecolare delle piante specificate, conformemente alle pertinenti norme internazionali;

d)

nel campionamento dei vettori specificati, se presenti, e nell’analisi molecolare per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati conformemente alle pertinenti norme internazionali.

Articolo 4

Piani di emergenza

1.   In aggiunta all’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, ogni Stato membro prevede nel proprio piano di emergenza le procedure per l’identificazione dei proprietari delle proprietà private in cui devono essere applicate le rispettive misure in caso di rilevazione degli organismi nocivi specificati e, se del caso, anche dei vettori specificati, per la notifica dell’ordine di distruzione delle piante e per l’accesso alle proprietà private.

2.   Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, ove opportuno, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5

Definizione di aree delimitate

1.   Qualora la presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante specificate sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata ai fini dell’eradicazione degli organismi nocivi specificati.

2.   L’area delimitata è costituita da:

a)

una zona infetta con un raggio di almeno 50 m attorno alle piante specificate risultate infette dagli organismi nocivi specificati; e

b)

una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 3 km oltre i confini della zona infetta.

Se l’area a rischio è un centro per il giardinaggio o un vivaio, la delimitazione dell’area delimitata per quanto riguarda la zona infetta comprende l’intero centro per il giardinaggio o vivaio. Ciò si applica in aggiunta al raggio di almeno 50 m attorno alle piante specificate risultate infette dagli organismi nocivi specificati di cui al primo comma, lettera a).

Articolo 6

Deroghe all’obbligo di stabilire aree delimitate

1.   In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

vi sono prove del fatto che la presenza degli organismi nocivi specificati costituisce una rilevazione isolata che non dovrebbe portare all’insediamento;

b)

vi sono prove del fatto che gli organismi nocivi specificati non si sono ulteriormente diffusi; e

c)

non è nota la presenza dei vettori specificati in un’area con un’ampiezza di almeno 3 km intorno alla rilevazione, oppure la rilevazione è avvenuta in un sito di produzione isolato fisicamente e vi sono prove del fatto che i vettori specificati non possono insediarsi all’aperto.

2.   Se si avvale della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

a)

rimuove e distrugge immediatamente le piante infette, le piante specificate sintomatiche e le piante specificate ad esse adiacenti;

b)

intensifica immediatamente l’esame visivo per rilevare la presenza di sintomi degli organismi nocivi specificati e l’analisi molecolare delle piante specificate, conformemente alle pertinenti norme internazionali;

c)

adotta misure in un’area di almeno 500 m intorno alla pianta infetta per garantire la rapida eradicazione degli organismi nocivi specificati ed escludere la possibilità che essi si diffondano;

d)

per almeno tre anni effettua indagini in maniera regolare e intensiva in un’area con un’ampiezza di almeno 500 m attorno al sito in cui sono stati rilevati gli organismi nocivi specificati, eccezion fatta per il caso in cui, a seguito della rimozione delle piante infette, delle piante specificate sintomatiche e delle piante specificate ad esse adiacenti di cui alla lettera a), non sono presenti altre piante specificate in tale area di almeno 500 m attorno al sito in cui sono stati rilevati gli organismi nocivi specificati;

e)

individua, per quanto possibile, l’origine dell’infezione e la via di diffusione associata all’infezione;

f)

sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dagli organismi nocivi specificati; e

g)

adotta qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione degli organismi nocivi specificati.

3.   La delimitazione dell’area delimitata si basa sui principi scientifici, sulla biologia degli organismi nocivi specificati, sulla presenza dei vettori specificati, sul livello di infezione, sulla distribuzione delle piante specificate nell’area interessata, sulle prove dell’insediamento degli organismi nocivi specificati e sul tipo di area a rischio.

4.   Qualora la presenza degli organismi nocivi specificati nella zona cuscinetto sia confermata, sono adottate misure di eradicazione conformemente all’articolo 9 e la delimitazione della zona infetta e della zona cuscinetto è riesaminata e modificata di conseguenza.

5.   Qualora la presenza degli organismi nocivi specificati sia confermata nei vettori specificati ma non nelle piante specificate, le autorità competenti effettuano indagini intensificate per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante specificate all’interno dell’area delimitata stabilita a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

6.   All’interno delle aree delimitate le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dagli organismi nocivi specificati e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. Esse si assicurano altresì che gli operatori professionali e il pubblico in generale vengano a conoscenza della delimitazione delle aree delimitate.

Articolo 7

Indagini nelle aree delimitate

1.   Nelle aree delimitate le autorità competenti effettuano intensive indagini annuali come indicato all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.

2.   La progettazione dell’indagine tiene conto degli orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio. La progettazione e lo schema di campionamento dell’indagine usati nelle indagini a fini di rilevazione sono in grado di individuare un livello di presenza degli organismi nocivi specificati dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %.

3.   Tali indagini sono effettuate conformemente all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, allo scopo di rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati sulle piante specificate e, se del caso, sui vettori specificati.

Articolo 8

Revoca della delimitazione

La delimitazione può essere revocata se, sulla base delle indagini di cui all’articolo 7, gli organismi nocivi specificati non sono stati rilevati nell’area delimitata per almeno tre anni consecutivi.

Articolo 9

Misure di eradicazione

1.   Nella zona infetta di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti:

a)

applicano efficaci trattamenti fitosanitari per eradicare i vettori specificati prima della rimozione delle piante specificate;

b)

rimuovono e distruggono senza indugio tutte le piante infette e le piante specificate ad esse adiacenti, nonché altre piante specificate sintomatiche;

c)

sottopongono a campionamento e prove le piante specificate che non sono state rimosse a norma della lettera b) applicando uno schema di campionamento in grado di individuare un livello di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 99 %;

d)

se le prove di cui alla lettera c) determinano un’ulteriore rilevazione all’interno di tale zona infetta, rimuovono e distruggono senza indugio tutte le piante specificate nella zona infetta.

2.   Se le piante specificate sono coltivate in un sito di produzione isolato fisicamente dai vettori specificati, le misure di cui al paragrafo 1 si applicano solo se gli organismi nocivi specificati sono stati rilevati in tale sito di produzione.

3.   Nella zona cuscinetto di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti garantiscono l’applicazione di efficaci trattamenti fitosanitari contro il vettore specificato o di altre misure efficaci, quali il controllo biologico.

Articolo 10

Misure che prevengono la diffusione degli organismi nocivi specificati in caso di focolai degli organismi nocivi specificati nel territorio dell’Unione

1.   Le autorità competenti, per quanto possibile, individuano l’origine dell’infezione e la via di diffusione associata al focolaio, compresa l’origine delle piante specificate che sono state spostate prima della definizione di un’area delimitata.

2.   Le piante specificate che sono state coltivate in un sito di produzione situato in un’area delimitata non sono spostate al di fuori di tale area delimitata, né dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, salvo che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

le piante specificate sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione isolato fisicamente dai vettori specificati, registrato dalle autorità competenti e sottoposto da tali autorità a ispezioni con una frequenza adeguata;

b)

le piante specificate sono state trasportate nell’area delimitata o attraverso tale area in modo da prevenire la diffusione degli organismi nocivi specificati, ad esempio in contenitori chiusi, garantendo che non possano essere infettate dagli organismi nocivi specificati o dai vettori specificati;

c)

il più vicino possibile al momento dello spostamento, il lotto delle piante specificate è stato sottoposto ad analisi molecolare per rilevare la presenza degli organismi nocivi specificati utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare un livello di presenza di piante infette dell’1 % con un livello di sicurezza almeno del 95 %.

3.   Le piante specificate originarie di una zona esterna all’area delimitata non sono spostate al di fuori delle zone infette o attraverso le stesse, salvo che siano state adottate misure efficaci per prevenirne l’infezione da parte degli organismi nocivi specificati e l’infestazione da parte dei vettori specificati.

4.   Le piante specificate in forma di frutti che sono state coltivate in un sito di produzione situato in un’area delimitata non sono spostate al di fuori di tale area delimitata, né dalle rispettive zone infette alle zone cuscinetto, salvo che tali frutti siano privi di peduncoli e foglie.

5.   Le piante specificate in forma di frutti originarie di una zona esterna all’area delimitata non sono spostate al di fuori delle zone infette o attraverso le stesse, salvo che tali frutti siano privi di peduncoli e foglie.

Articolo 11

Comunicazione

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini nelle aree delimitate effettuate a norma dell’articolo 7 durante l’anno civile precedente utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 3, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2029.

L’articolo 7, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione, del 1o agosto 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari (GU L 260 dell’11.10.2019, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj).

(4)  EFSA, 2019. Pest survey card on Huanglongbing and its vectors. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1574.

(5)  EFSA, 2020. General guidelines for statistically sound and risk-based surveys of plant pests. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.


ALLEGATO

Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini effettuate a norma dell’articolo 7

PARTE A

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali

1.

Descrizione dell’area delimitata (AD)

2.

Dimensioni iniziali dell’AD (in ha)

3.

Dimensioni aggiornate dell’AD (in ha)

4.

Approccio (eradicazione o contenimento)

5.

Zona

6.

Siti di indagine

7.

Aree a rischio individuate

8.

Aree a rischio sottoposte a ispezione

9.

Materiale vegetale/merce

10.

Elenco delle specie vegetali ospiti

11.

Calendario

12.

Dati relativi all’indagine

13.

N. di campioni sintomatici analizzati:

i:

Totale

ii:

Positivi

iii:

Negativi

iv:

Indeterminati

14.

N. di campioni asintomatici analizzati:

i:

Totale

ii:

Positivi

iii:

Negativi

iv:

Indeterminati

15.

Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione  (1)

16.

Osservazioni

A)

Numero di esami visivi

B)

Numero totale di campioni raccolti

C)

Tipo di trappole (o altro metodo alternativo, ad esempio retino entomologico)

D)

Numero di trappole (o altro metodo di cattura)

E)

Numero di siti di cattura, se diverso dai dati riportati alla lettera D)

F)

Tipo di prove (ad esempio identificazione al microscopio, PCR, ELISA ecc.)

G)

Numero totale di prove

H)

Altre misure (ad esempio cani da fiuto, droni, elicotteri, campagne di sensibilizzazione ecc.)

Nome

Data di definizione

Descrizione

Numero

I)

Numero di altre misure

Numero

Data

A

B

C

D

E

F

G

H

I

i

ii

iii

iv

i

ii

iii

iv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Istruzioni per compilare il modello

Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero del focolaio o qualsiasi informazione che consenta l’individuazione dell’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione:

1.

all’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta;

2.

all’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. area di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle aree di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.);

3.

ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno).

Per la colonna 7: indicare quali sono le aree a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e dei luoghi a rischio.

Per la colonna 8: indicare le aree a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7.

Per la colonna 9: indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).

Per la colonna 10: indicare l’elenco delle specie/dei generi vegetali sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie/genere vegetale.

Per la colonna 11: indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.

Per la colonna 12: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.

Per le colonne 13 e 14: indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio).

 

Per la colonna 15: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

PARTE B

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica

1.

Descrizione dell’area delimitata (AD)

2.

Dimensioni iniziali dell’AD (in ha)

3.

Dimensioni aggiornate dell’AD (in ha)

4.

Approccio

5.

Zona

6.

Siti di indagine

7.

Calendario

A.

Definizione dell’indagine (parametri di input per RiBESS+)

B.

Sforzo di campionamento

C.

Risultati dell’indagine

25.

Osservazioni

8.

Popolazione bersaglio

9.

Unità epidemiologiche

10.

Metodi di rilevazione

11.

Efficacia di campionamento

12.

Sensibilità del metodo

13.

Fattori di rischio (attività, luoghi e aree)

14.

Numero di unità epidemiologiche sottoposte a ispezione

15.

Numero di esami visivi

16.

Numero di campioni

17.

Numero di trappole

18.

Numero di siti di cattura

19.

Numero di prove

20.

Numero di altre misure

21.

Risultati

22.

Numero di notifica dei focolai notificati, se applicabile, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

23.

Livello di sicurezza raggiunto

24.

Prevalenza attesa

Nome

Data di definizione

Descrizione

Numero

Specie ospiti

Superficie (in ha o altre unità più pertinenti)

Unità di ispezione

Descrizione

Unità

Esami visivi

Cattura

Prove

Altri metodi

Fattore di rischio

Livelli di rischio

Numero di luoghi

Rischi relativi

Proporzione della popolazione ospite

Positivi

Negativi

Indeterminati

Numero

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Istruzioni per compilare il modello

Spiegare le ipotesi alla base della progettazione dell’indagine per ciascun organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

Per la colonna 1: indicare il nome dell’area geografica, il numero del focolaio o qualsiasi informazione che consenta l’individuazione dell’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2: indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3: indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4: indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5: indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6: indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione:

1.

all’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta;

2.

all’aperto (altro): 2.1. giardini privati; 2.2. siti pubblici; 2.3. area di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle aree di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.);

3.

ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio di legno, industria del legno).

Per la colonna 7: indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

Per la colonna 8: indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali o i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

Per la colonna 9: indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti e le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

Per la colonna 10: indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

Per la colonna 11: fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.

Per la colonna 12: per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

Per la colonna 13: indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.

Per la colonna B: indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».

Per la colonna 18: indicare il numero di siti di cattura, se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).

Per la colonna 21: indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio).

Per la colonna 22: indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

Per la colonna 23: indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 31. Questo valore del livello di sicurezza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni), tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

Per la colonna 24: indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1715/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2247/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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