Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“
Dokumentas 32025R2246
Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2246 of 7 November 2025 amending Implementing Regulation (EU) 2022/932 as regards minimum control frequencies
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2246 della Commissione, del 7 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per quanto riguarda le frequenze minime di controllo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2246 della Commissione, del 7 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per quanto riguarda le frequenze minime di controllo
C/2025/7428
GU L, 2025/2246, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2246/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Galioja
|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/2246 |
10.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2246 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per quanto riguarda le frequenze minime di controllo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nel quadro del piano di controllo dei contaminanti per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione (2) per quanto riguarda la frequenza minima di controllo per vari prodotti. |
|
(2) |
Le frequenze minime di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 sono determinate sulla base del rischio. L’esperienza acquisita dall’applicazione di detto regolamento dimostra che per determinati prodotti le frequenze minime di controllo non sono adeguate. |
|
(3) |
In particolare, i dati raccolti dagli Stati membri mostrano che nel caso delle carni non trasformate di bovini, ovini, caprini, suini e pollame vi è un basso rischio di non conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (3). È pertanto opportuno ridurre la frequenza minima di controllo per tali carni, comprese le frattaglie commestibili, di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932. |
|
(4) |
I dati raccolti dagli Stati membri dimostrano inoltre che nel caso delle uova vi è un basso rischio di non conformità al regolamento (UE) 2023/915. Per i metalli nelle uova è fissato un livello massimo di residui nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Dovrebbe pertanto essere ridotta la frequenza minima di controllo per le uova di gallina e altre uova fresche di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932, e alla categoria «uova di gallina e altre uova fresche» non dovrebbe applicarsi il requisito di una frequenza minima di campionamento del 10 % di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per i controlli su vari metalli. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932. |
|
(6) |
Poiché le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 si riferiscono all’anno civile pertinente, le modifiche da apportare a tale regolamento di esecuzione mediante il presente regolamento dovrebbero applicarsi per la prima volta al piano per il 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2026. |
|
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione di tali piani (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/932/oj).
(3) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).
(4) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 è così modificato:
|
1) |
al punto 1, lettera a), la tabella è così modificata:
|
|
2) |
al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2246/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)