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Dokumentas 32025R2246

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2246 della Commissione, del 7 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per quanto riguarda le frequenze minime di controllo

C/2025/7428

GU L, 2025/2246, 10.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2246/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2246/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2246

10.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2246 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per quanto riguarda le frequenze minime di controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro del piano di controllo dei contaminanti per gli alimenti immessi sul mercato dell’Unione, gli Stati membri sono tenuti a rispettare le norme di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione (2) per quanto riguarda la frequenza minima di controllo per vari prodotti.

(2)

Le frequenze minime di controllo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 sono determinate sulla base del rischio. L’esperienza acquisita dall’applicazione di detto regolamento dimostra che per determinati prodotti le frequenze minime di controllo non sono adeguate.

(3)

In particolare, i dati raccolti dagli Stati membri mostrano che nel caso delle carni non trasformate di bovini, ovini, caprini, suini e pollame vi è un basso rischio di non conformità al regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (3). È pertanto opportuno ridurre la frequenza minima di controllo per tali carni, comprese le frattaglie commestibili, di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.

(4)

I dati raccolti dagli Stati membri dimostrano inoltre che nel caso delle uova vi è un basso rischio di non conformità al regolamento (UE) 2023/915. Per i metalli nelle uova è fissato un livello massimo di residui nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Dovrebbe pertanto essere ridotta la frequenza minima di controllo per le uova di gallina e altre uova fresche di cui all’allegato I, punto 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932, e alla categoria «uova di gallina e altre uova fresche» non dovrebbe applicarsi il requisito di una frequenza minima di campionamento del 10 % di cui all’allegato I, punto 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 per i controlli su vari metalli.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.

(6)

Poiché le norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 si riferiscono all’anno civile pertinente, le modifiche da apportare a tale regolamento di esecuzione mediante il presente regolamento dovrebbero applicarsi per la prima volta al piano per il 2026. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2026.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 della Commissione, del 9 giugno 2022, concernente modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda i contaminanti negli alimenti, contenuti specifici aggiuntivi dei piani di controllo nazionali pluriennali e modalità specifiche aggiuntive per l’elaborazione di tali piani (GU L 162 del 17.6.2022, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/932/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 è così modificato:

1)

al punto 1, lettera a), la tabella è così modificata:

a)

le voci relative a «carni bovine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)», «carni ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)» e «carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)» sono sostituite dalle seguenti:

«Carni bovine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

Minimo 0,01 % del numero totale di animali macellati

Carni ovine e caprine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

Minimo 0,002 % del numero totale di animali macellati

Carni suine non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

Minimo 0,0015 % del numero totale di animali macellati»

b)

la voce relativa a «carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)» è sostituita dalla seguente:

«Carni di pollame non trasformate (comprese le frattaglie commestibili)

Per ciascuna categoria di pollame considerata (polli da carne, galline a fine carriera, tacchini, altro pollame) minimo 1 campione per 5 000 tonnellate di produzione annuale (peso morto)»

c)

la voce relativa a «uova di gallina e altre uova fresche» è sostituita dalla seguente:

«Uova di gallina e altre uova fresche

Minimo 1 campione per 5 000 tonnellate di produzione annuale di uova»

2)

al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Gli Stati membri effettuano annualmente controlli relativi ai “metalli” sul 10 % minimo dei campioni prelevati per ciascun gruppo di prodotti conformemente alla tabella del presente allegato, fatta eccezione per i gruppi di prodotti “uova di gallina e altre uova fresche”, “crostacei e molluschi bivalvi”, “grassi e oli animali e marini” e “prodotti trasformati di origine animale”.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2246/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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