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Document 32025R1140

Regolamento delegato (UE) 2025/1140 della Commissione, del 27 febbraio 2025, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività, gli ordini e le operazioni effettuati

C/2025/1206

GU L, 2025/1140, 10.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/06/2025

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1140

10.6.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1140 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2025

che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglioper quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificanole registrazioni da conservare relative a tutti i servizi per le cripto-attività, le attività,gli ordini e le operazioni effettuati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 10, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Le registrazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono tenuti a conservare dovrebbero essere adattate al loro tipo di attività e alla gamma di servizi per le cripto-attività, attività, ordini e operazioni che effettuano.

(2)

I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero essere liberi di determinare le modalità di tenuta delle registrazioni dei dati pertinenti relativi a tutti gli ordini e le operazioni in cripto-attività. Tuttavia registrazioni coerenti e comparabili relative ai servizi, alle attività, agli ordini e alle operazioni sono essenziali per consentire alle autorità competenti di espletare le loro funzioni di vigilanza e adottare misure di attuazione. In particolare le autorità competenti dovrebbero essere in grado di svolgere la stessa analisi su tutti i set di dati delle registrazioni, indipendentemente dal prestatore di servizi per le cripto-attività che ha prodotto la registrazione. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero pertanto fornire dettagli coerenti delle registrazioni relative a servizi, attività, ordini e operazioni utilizzando norme uniformi qualora un’autorità competente richieda tali informazioni a norma dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2023/1114. Per gli stessi motivi è necessario specificare che le registrazioni dovrebbero essere conservate su un supporto che consenta alle autorità competenti di esercitare una vigilanza efficace.

(3)

Al fine di sfruttare le conoscenze tratte dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dall’applicazione dello stesso, garantire norme di comunicazione coerenti in tutto il settore finanziario e ridurre al minimo il relativo onere per i prestatori di servizi per le cripto-attività, i dati dovrebbero essere registrati conformemente alle norme fissate in tale regolamento. Al fine di garantire la coerenza tra il presente regolamento delegato e il regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione (3), è opportuno applicare le stesse norme quando le registrazioni sono prescritte anche da tale regolamento delegato.

(4)

Affinché le autorità competenti possano esercitare un’adeguata vigilanza sui servizi forniti dai prestatori di servizi per le cripto-attività, è necessario che tali prestatori tengano una registrazione delle politiche e delle procedure messe in atto per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114.

(5)

Gli abusi di mercato, compresa la manipolazione del mercato, possono essere effettuati con vari mezzi, tra cui la negoziazione algoritmica. Pertanto, al fine di assicurare l’efficace sorveglianza del mercato, ove le decisioni di investimento siano prese da una persona che non è il cliente o da un algoritmo informatico, tale persona o tale algoritmo dovrebbero essere identificati nelle registrazioni dell’ordine e dell’operazione tramite identificativi unici, solidi e coerenti. Per gli stessi motivi è importante stabilire che, qualora in seno a un prestatore di servizi per le cripto-attività la decisione di investimento sia presa da più persone, nella registrazione sia identificata la persona che ha la responsabilità primaria della decisione.

(6)

Per assicurare l’identificazione univoca, coerente e solida delle persone fisiche nelle registrazioni degli ordini e delle operazioni, tali persone dovrebbero essere identificate mediante la concatenazione del paese di cui hanno la cittadinanza seguito dagli identificativi assegnati dal paese di cui tali persone hanno la cittadinanza. Qualora tali identificativi non siano disponibili, le persone fisiche dovrebbero essere identificate mediante identificativi creati a partire dalla concatenazione della loro data di nascita e del loro nome.

(7)

È necessario che determinati dati personali siano registrati dai prestatori di servizi per le cripto-attività allo scopo di identificare i loro clienti o altre persone fisiche pertinenti per gli ordini o le operazioni in cripto-attività, in quanto tali dati sono fondamentali per garantire una vigilanza efficiente da parte delle autorità competenti, anche per quanto riguarda gli abusi di mercato. In tutti i casi di identificazione di persone fisiche, l’identificazione dovrebbe essere effettuata secondo il livello di priorità dei diversi identificativi specificato nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (4).

(8)

È possibile che le persone fisiche che devono essere identificate ai fini della conservazione delle registrazioni siano residenti in un paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza. Il paese di residenza delle persone fisiche può incidere su diversi obblighi imposti dal regolamento (UE) 2023/1114 ed è pertanto un elemento di dati importante per garantire una vigilanza efficace da parte delle autorità competenti. Qualora il paese di residenza sia diverso dalla cittadinanza di una persona fisica, tale discrepanza dovrebbe essere indicata fornendo il codice del paese di residenza della persona fisica.

(9)

Per facilitare la vigilanza del mercato e consentire la comparabilità delle registrazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono conservare, i clienti di tali prestatori che sono persone giuridiche dovrebbero essere identificati con un codice compatibile con i criteri stabiliti a livello internazionale ai fini dello sviluppo di solidi sistemi di identificazione per il monitoraggio dei mercati finanziari. Tale codice dovrebbe essere unico, neutro, affidabile, open source, scalabile, accessibile, disponibile gratuitamente o a un costo ragionevole e soggetto a un quadro di governance adeguato. Tali criteri sono stati utilizzati dalle autorità competenti per valutare gli identificativi più appropriati anche nelle precedenti norme tecniche sui dati di vigilanza (5) , (6) al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati sulle operazioni finanziarie e dovrebbero pertanto essere applicabili anche nel contesto del presente regolamento.

(10)

Il LEI è un identificativo internazionale, utilizzato nei mercati finanziari, ampiamente riconosciuto, accessibile dal punto di vista finanziario e operativo. Il LEI è un identificativo internazionale che garantisce l’accesso ai dati sottostanti in qualsiasi momento, consentendo la comparabilità e l’aggregazione delle informazioni a livello dell’Unione, migliorando la qualità e la tempestività dei dati aggregati e riducendo l’onere di comunicazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività. Pertanto i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero registrare, ove disponibile, il LEI dei clienti che sono persone giuridiche per conto dei quali eseguono ordini e operazioni. Tuttavia vi sono altri identificativi delle persone giuridiche che possono essere utilizzati nel contesto del presente regolamento. La direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) impone alle società soggette a tale direttiva di disporre di un identificativo unico europeo («EUID») che identifichi inequivocabilmente le società e, in quanto tale, sia uno strumento adeguato per l’identificazione delle persone giuridiche nell’UE. Entro un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione e l’ESMA collaboreranno strettamente per facilitare l’uso dell’EUID come strumento di identificazione dei clienti che sono persone giuridiche ai fini del presente regolamento. Una volta completato tale lavoro, la Commissione dovrebbe valutare la disponibilità a utilizzare l’EUID ai fini dell’articolo 14. Inoltre per garantire l’apertura ad altri identificativi che possono essere idonei ai fini della vigilanza e sostenere l’integrità del mercato, il presente regolamento stabilisce i criteri che dovrebbero essere soddisfatti da tali identificativi alternativi. Per consentire al mercato di utilizzare tali identificativi alternativi ammissibili, l’ESMA dovrebbe approvarne l’uso se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento.

(11)

Un metodo unico per l’identificazione e la classificazione di parti conformi ai criteri e agli strumenti summenzionati che seguono tali principi costituisce un sostegno diretto agli sforzi volti a conseguire un monitoraggio del mercato basato sui dati da parte delle autorità competenti.

(12)

Comportamenti abusivi manuali o algoritmici possono verificarsi anche quando un prestatore di servizi per le cripto-attività determina la piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui accedere o il prestatore di servizi per le cripto-attività al quale trasmettere gli ordini o qualsiasi altra condizione relativa all’esecuzione dell’ordine. Pertanto al fine di assicurare l’efficace sorveglianza del mercato, nelle registrazioni dell’ordine e dell’operazione è opportuno identificare la persona o l’algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che svolge tali attività. Per le stesse ragioni, ove siano interessati sia una persona che un algoritmo informatico, oppure più persone o algoritmi, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe determinare, in modo coerente secondo criteri prestabiliti, quale persona o algoritmo ha la responsabilità primaria di tali attività.

(13)

Per garantire che le autorità competenti abbiano accesso a informazioni pertinenti, accurate e complete, è opportuno specificare i dati relativi all’ordine da trasmettere tra prestatori di servizi per le cripto-attività.

(14)

Data la natura transfrontaliera della negoziazione di cripto-attività, al fine di evitare lacune nei dati qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività trasmetta ordini o esegua operazioni tramite un soggetto cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114, il prestatore di servizi per le cripto-attività dovrebbe registrare la trasmissione di tali ordini o l’esecuzione di tali operazioni come se avesse esso stesso trasmesso tali ordini o eseguito tali operazioni. Tali informazioni possono essere di particolare importanza per l’esercizio di un adeguato monitoraggio del mercato e di una vigilanza sugli abusi di mercato da parte dell’autorità competente.

(15)

Per monitorare adeguatamente l’integrità e la stabilità dei mercati delle cripto-attività, le autorità competenti necessitano di informazioni attendibili, coerenti e standardizzate sulle cripto-attività negoziate. Tali informazioni dovrebbero consentire loro di identificare le singole cripto-attività negoziate secondo principi stabiliti a livello internazionale. Le autorità competenti dovrebbero inoltre essere in grado di estrarre le principali caratteristiche delle cripto-attività negoziate, comprese le caratteristiche specifiche della tecnologia su cui si basano. I prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero pertanto utilizzare un identificativo del token digitale concordato a livello internazionale per identificare le cripto-attività nelle registrazioni degli ordini e delle operazioni che forniscono alle autorità competenti. L’identificativo del token digitale (DTI) gestito dalla Digital Token Identifier Foundation è un identificativo concordato a livello internazionale che garantisce informazioni affidabili, coerenti, standardizzate e disponibili e consente la comparabilità e l’aggregazione delle informazioni a livello dell’Unione europea, migliorando la qualità e la tempestività dei dati aggregati e riducendo l’onere di comunicazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività. Pertanto i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero poter utilizzare l’identificativo del token digitale per identificare le cripto-attività. Tuttavia, per garantire l’apertura ad altri identificativi di token che possono essere idonei ai fini della vigilanza e contribuire all’integrità del mercato, è necessario stabilire i criteri che tali identificativi alternativi dovrebbero soddisfare. Per consentire al mercato di utilizzare identificativi alternativi ammissibili, l’ESMA dovrebbe approvarne l’uso se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento.

(16)

Per riuscire a monitorare adeguatamente l’integrità e la stabilità dei mercati delle cripto-attività, le autorità competenti necessitano di informazioni attendibili, coerenti e standardizzate sulle cripto-attività negoziate. Tali informazioni dovrebbero consentire loro di classificare le singole cripto-attività negoziate secondo principi stabiliti a livello internazionale. Tale classificazione dovrebbe inoltre consentire alle autorità di collegare i dati sui White Paper con i dati sulle operazioni e sugli ordini nella stessa cripto-attività. Il codice ISO di classificazione degli strumenti finanziari (CFI) è una norma internazionale utilizzata per classificare gli strumenti finanziari. Tuttavia le cripto-attività che non sono strumenti finanziari attualmente non possono essere descritte con il codice CFI. L’ISO CFI è in fase di revisione per tener conto della classificazione delle cripto-attività, ma tale revisione non sarà completata prima dell’applicazione del presente regolamento. Pertanto, finché tale revisione non è completata, dovrebbe essere utilizzata una classificazione provvisoria che indichi il tipo di cripto-attività (cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, token collegati ad attività e token di moneta elettronica).

(17)

Per garantire un monitoraggio del mercato efficiente ed efficace da parte delle autorità competenti, le registrazioni delle operazioni dovrebbero indicare se l’operazione è stata integralmente o parzialmente eseguita tramite una succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività situata in un altro Stato membro o in un paese terzo. L’inclusione di dati che specifichino l’attività di ciascuna succursale nei registri tenuti dai prestatori di servizi per le cripto-attività, che non dovrebbe comportare un onere amministrativo sproporzionato per questi ultimi, consentirebbe alle autorità competenti di vigilare più efficacemente sui servizi forniti dai prestatori di servizi per le cripto-attività e di dare migliore visibilità alle modalità di prestazione di tali servizi nei diversi Stati membri.

(18)

In adesione al principio della minimizzazione dei dati, i prestatori di servizi per le cripto-attività dovrebbero conservare solo le informazioni necessarie e sufficienti per consentire alle autorità competenti di effettuare una valutazione globale della conformità del prestatore di servizi per le cripto-attività ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) 2023/1114 e alle disposizioni di tale regolamento in materia di abusi di mercato. Nel trattamento dei dati personali inclusi nei registri, i prestatori di servizi per le cripto-attività e le autorità competenti dovrebbero rispettare le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(19)

Per individuare in modo certo ed efficiente i prestatori di servizi per le cripto-attività responsabili dell’esecuzione degli ordini o delle operazioni, tali prestatori dovrebbero provvedere a identificarsi nelle registrazioni conservate in ottemperanza ai loro obblighi in materia di tenuta dei registri tramite gli identificativi delle persone giuridiche convalidati, rilasciati e debitamente rinnovati (LEI). A norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, per essere autorizzati i prestatori di servizi per le cripto-attività hanno l’obbligo di ottenere un identificativo della persona giuridica. Inoltre per consentire alle autorità competenti di espletare le loro funzioni di vigilanza e adottare misure di attuazione in conformità dell’articolo 68, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1114, tale identificativo dovrebbe essere verificato, aggiornato e incluso nelle registrazioni da conservare a norma del presente regolamento.

(20)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 28 agosto 2024.

(21)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(22)

L’ESMA ha svolto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

Tenuta delle registrazioni e disposizioni generali in materia di registrazioni

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«operazione»: la conclusione di un acquisto o di una cessione di cripto-attività diverse dalle cripto-attività di cui all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114;

(2)

«effettuare un’operazione»: eseguire un’operazione o trasmettere un ordine di cripto-attività per conto di un cliente;

(3)

«eseguire un’operazione»: prestare uno dei servizi seguenti o svolgere una delle attività seguenti che determinano un’operazione:

a)

ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto di clienti;

b)

esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c)

scambio di cripto-attività con fondi o con altre cripto-attività;

d)

decisione di investimento nell’ambito di un mandato discrezionale conferito da un cliente;

e)

trasferimento di cripto-attività da o verso conti.

Articolo 2

Tenuta delle registrazioni

1.   Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall’autorità competente, in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:

a)

le autorità competenti possono accedere prontamente a tali registrazioni e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascun servizio per le cripto-attività, attività, ordine o operazione;

b)

è possibile individuare facilmente eventuali correzioni o altre modifiche apportate alle registrazioni, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;

c)

non è possibile manipolare o alterare le registrazioni;

d)

è possibile elaborare i dati mediante un sistema TIC o qualsiasi altro sistema efficiente, qualora il loro volume e la loro natura non permettano di analizzarli facilmente;

e)

le modalità di conservazione delle registrazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività sono conformi agli obblighi di conservazione delle registrazioni di cui al presente regolamento, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano le registrazioni elencate nella sezione 1 dell’allegato, a seconda della natura dei loro servizi e attività.

3.   L’obbligo di conservare le registrazioni di cui alla sezione 1 dell’allegato lascia impregiudicato l’obbligo di conservazione delle registrazioni stabilito in qualunque altro atto dell’Unione.

SEZIONE 2

Conservazione delle registrazioni in relazione a specifici servizi per le cripto-attività e alle attività dei prestatori di servizi per le cripto-attività

Articolo 3

Conservazione delle registrazioni relative alle politiche e alle procedure del prestatore di servizi per le cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano le registrazioni relative alle politiche e alle procedure che sono obbligati a tenere per iscritto a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e delle relative misure di attuazione.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano inoltre registrazioni relative alla valutazione e al riesame periodico, effettuato dal loro organo di amministrazione, dell’efficacia delle politiche e delle procedure, di cui all’articolo 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le eventuali carenze individuate in relazione a tali politiche e procedure e alle misure adottate per porvi rimedio.

Articolo 4

Conservazione dei documenti che stabiliscono i diritti e gli obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività e del cliente

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano i documenti che stabiliscono i loro diritti e obblighi in relazione alla prestazione di servizi, come pure quelli che stabiliscono i diritti e gli obblighi dei loro clienti, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla cessazione dell’accordo di prestazione di servizi.

2.   Su richiesta di un’autorità competente, presentata prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività conservano i documenti di cui al paragrafo 1 per un periodo massimo di sette anni dalla data di cessazione dell’accordo di prestazione di servizi per le cripto-attività.

Articolo 5

Conservazione delle registrazioni in relazione alla custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano registrazioni che consentano loro di distinguere, in qualsiasi momento e senza ritardo, le cripto-attività e i fondi detenuti per un cliente da cripto-attività e fondi detenuti per altri clienti e dalle proprie attività.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività conservano le registrazioni secondo modalità che ne consentono l’utilizzo a fini di audit.

3.   Tali registrazioni comprendono quanto segue:

a)

registrazioni che identificano immediatamente i saldi delle cripto-attività e dei fondi detenuti per ciascun cliente;

b)

qualora i fondi dei clienti siano detenuti da prestatori di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 70, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1114, i dettagli dei conti in cui tali fondi sono detenuti e i pertinenti accordi tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e gli enti creditizi o le banche centrali presso i quali i fondi dei clienti sono depositati;

c)

i dettagli dei conti aperti presso terzi che detengono cripto-attività per il prestatore di servizi per le cripto-attività e degli accordi di esternalizzazione con tali terzi;

d)

i dettagli dei terzi che svolgono qualsiasi attività esternalizzata a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2023/1114 e i dettagli relativi alle attività esternalizzate;

e)

i nomi e le funzioni delle persone responsabili della custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività;

f)

gli accordi che stabiliscono la titolarità dei clienti sulle cripto-attività e sui fondi.

SEZIONE 3

Conservazione delle registrazioni degli ordini e delle operazioni

Articolo 6

Conservazione delle registrazioni degli ordini

1.   Per ogni ordine iniziale ricevuto da un cliente e per ogni decisione iniziale di negoziare presa, i prestatori di servizi per le cripto-attività registrano e conservano i dettagli di cui alla sezione 2, tabella 2, seconda e terza colonna, dell’allegato e i dettagli di cui alla sezione 4, tabella 4, del medesimo allegato, nella misura in cui tali dettagli riguardano gli ordini iniziali e le decisioni di negoziare.

2.   Qualora un’autorità competente esiga uno dei dettagli di cui al paragrafo 1 in conformità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettere a) o d), o dell’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, i prestatori di servizi per le cripto-attività forniscono tali dettagli come indicato alla sezione 2, tabella 2, quarta colonna, dell’allegato del presente regolamento.

3.   Qualora i dettagli di cui alla sezione 2, tabella 2, dell’allegato del presente regolamento siano richiesti anche dall’articolo 76 del regolamento (UE) 2023/1114 o dagli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, essi sono tenuti conformemente alle norme stabilite in tali regolamenti.

Articolo 7

Conservazione delle registrazioni delle operazioni

1.   Immediatamente dopo aver effettuato un’operazione, i prestatori di servizi per le cripto-attività registrano i dettagli di cui alla sezione 3, tabella 3, seconda e terza colonna, e i dettagli di cui alla sezione 4, tabella 4, seconda e terza colonna, dell’allegato.

2.   Qualora le autorità competenti esigano i dettagli di cui al paragrafo 1 in conformità dell’articolo 94, paragrafo 1, lettere a) o d), o dell’articolo 94, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/1114, i gestori delle piattaforme di negoziazione di cripto-attività forniscono tali dettagli come indicato alla sezione 3, tabella 3, quarta colonna, dell’allegato.

Articolo 8

Identificazione della persona o dell’algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che prende la decisione di investimento

1.   Qualora una persona o un algoritmo informatico all’interno di un prestatore di servizi per le cripto-attività prenda la decisione di investimento di acquistare o cedere una cripto-attività specifica per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività o per conto di un cliente in conformità di un mandato discrezionale conferito dal cliente, tale persona o algoritmo informatico è identificato e registrato secondo quanto specificato nel campo 41 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato.

2.   Qualora all’adozione della decisione di investimento partecipino sia una persona sia un algoritmo informatico oppure più di una persona o di un algoritmo, il prestatore di servizi per le cripto-attività registra la persona o l’algoritmo informatico che ha la responsabilità primaria di tale decisione.

Articolo 9

Elemento di identificazione delle persone fisiche

1.   Qualora un cliente sia una persona fisica, esso è identificato nelle registrazioni del prestatore di servizi per le cripto-attività con l’elemento risultante dalla concatenazione del codice alpha 2 dell’ISO 3166-1 (codice del paese a 2 lettere) della cittadinanza del cliente, seguito dall’identificativo nazionale del cliente specificato nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590, sulla base della nazionalità del cliente.

2.   L’identificativo nazionale del cliente di cui al paragrafo 1 è assegnato conformemente ai livelli di priorità stabiliti nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590, utilizzando l’identificativo con la massima priorità della persona, indipendentemente dal fatto che esso sia già noto al prestatore di servizi per le cripto-attività.

3.   Ai fini dell’identificazione di una persona fisica, se essa ha la cittadinanza di più di un paese dello Spazio economico europeo (SEE), sono utilizzati il codice del paese di cittadinanza che risulta primo nell’ordine alfabetico dei codici alpha-2 dell’ISO 3166-1 e l’identificativo di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2.

4.   Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese non appartenente al SEE, è utilizzato l’identificativo con la massima priorità secondo il campo «Tutti gli altri paesi» di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se una persona fisica ha la cittadinanza di un paese SEE e di un paese non appartenente al SEE, sono utilizzati il codice del paese della cittadinanza SEE e l’identificativo con la massima priorità di tale cittadinanza assegnato conformemente al paragrafo 2.

5.   Se un cliente è residente in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza, i prestatori di servizi per le cripto-attività identificano tale persona anche sulla base del paese di residenza come specificato nel campo 41 della tabella 2 dell’allegato.

6.   Se l’identificativo assegnato conformemente al paragrafo 2 si basa su CONCAT, il cliente è identificato dal prestatore di servizi per le cripto-attività utilizzando la concatenazione dei seguenti elementi nel seguente ordine:

a)

la data di nascita della persona nel formato AAAAMMGG;

b)

i primi cinque caratteri del nome di tale persona;

c)

i primi cinque caratteri del cognome di tale persona.

7.   Ai fini del paragrafo 6, sono esclusi i titoli e le particelle che precedono i nomi; ai nomi e cognomi di lunghezza inferiore a cinque caratteri è aggiunto «#» in modo da garantire che i riferimenti ai nomi e cognomi in conformità del paragrafo 6 contengano cinque caratteri. Tutti i caratteri sono in stampato maiuscolo. Non sono utilizzati apostrofi, accenti, trattini, segni di interpunzione o spazi.

Articolo 10

Identificazione della persona o dell’algoritmo informatico che determina le condizioni per l’esecuzione di un’operazione

1.   Se una persona o un algoritmo informatico all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che esegue un’operazione decide a quale piattaforma di negoziazione di cripto-attività situata al di fuori dell’Unione accedere, a quale altro prestatore di servizi per le cripto-attività trasmettere ordini o qualsivoglia condizione relativa all’esecuzione di un ordine, tale dipendente o tale algoritmo informatico è identificato nel campo 41 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato.

2.   Se una persona all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività prende decisioni che determinano l’esecuzione dell’operazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività assegna un elemento di identificazione per detta persona nelle registrazioni dell’operazione conformemente all’articolo 9.

3.   Se un algoritmo informatico che opera sotto il controllo del prestatore di servizi per le cripto-attività prende decisioni che determinano l’esecuzione dell’operazione, tale algoritmo informatico è identificato nel campo 43 della tabella della sezione 3 dell’allegato.

4.   Qualora all’esecuzione dell’operazione partecipino sia una persona sia un algoritmo informatico, oppure più di una persona o più di un algoritmo, il prestatore di servizi per le cripto-attività registra la persona o l’algoritmo informatico che ha la responsabilità primaria dell’esecuzione dell’operazione nel campo 43 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato.

Articolo 11

Registrazione della ricezione e della trasmissione degli ordini

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che ricevono e trasmettono a un altro prestatore di servizi per le cripto-attività un ordine di cripto-attività per conto di clienti, ai sensi dell’articolo 1, punto 3), lettera a), registrano i dettagli di tali ordini come specificato nei campi 1, 2, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25 e 37 della tabella 2 della sezione 2 dell’allegato, se e nella misura in cui tali campi sono pertinenti per tale ordine.

2.   Se l’ordine trasmesso è stato ricevuto da un prestatore di servizi per le cripto-attività che aveva precedentemente trasmesso tale ordine, i campi indicati al paragrafo 1 sono quelli che identificano il prestatore di servizi per le cripto-attività che ha trasmesso l’ordine.

3.   Se un ordine è trasmesso più di una volta, i dettagli dell’ordine di cui al paragrafo 1 sono quelli del cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività che per primo ha trasmesso l’ordine e sono registrati dal prestatore di servizi per le cripto-attività che ha trasmesso l’ordine per la prima volta.

4.   Se si tratta di ordini aggregati per più di un cliente, i dettagli dell’ordine di cui al paragrafo 1 sono registrati per ciascun cliente.

Articolo 12

Registrazione di ordini e operazioni eseguiti tramite piattaforme di negoziazione o prestatori di servizi cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114

1.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività esegua un ordine o un’operazione per conto di un cliente tramite una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o un prestatore di servizi cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114, il prestatore di servizi per le cripto-attività registra i dettagli dell’ordine o dell’operazione come se avesse eseguito esso stesso l’ordine o l’operazione.

2.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività registra le informazioni di cui al paragrafo 1 nei campi specificati nella tabella 2 della sezione 2 e nella tabella 3 della sezione 3 dell’allegato, se tali campi sono pertinenti per l’ordine o l’operazione in questione.

Articolo 13

Registrazione della ricezione e della trasmissione di ordini a soggetti cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114

1.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività trasmetta un ordine a un soggetto cui non si applica il regolamento (UE) 2023/1114, il prestatore di servizi per le cripto-attività registra i dettagli dell’ordine trasmesso nei campi specificati nella tabella 2 della sezione 2 dell’allegato, nella misura in cui tali campi sono pertinenti per l’ordine o l’operazione in questione.

2.   Se si tratta di un ordine aggregato per più clienti, le informazioni di cui agli articoli 9 e 14, a seconda dei casi, sono registrate per ciascun cliente.

Articolo 14

Identificazione dei clienti che sono persone giuridiche

1.   Quando fornisce informazioni alle autorità competenti a norma degli articoli 6 e 7, il prestatore di servizi per le cripto-attività identifica qualsiasi cliente che è una persona giuridica mediante un codice identificativo della persona giuridica corrispondente a tale cliente.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività registrano i codici identificativi delle persone giuridiche che sono conformi alla norma ISO 17442 e sono inseriti nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.

3.   Se il cliente non dispone di un identificativo della persona giuridica conforme alla norma ISO 17442, il prestatore di servizi per le cripto-attività gliene procura uno o utilizza un identificativo definito a livello dell’Unione che presenti tutte le caratteristiche seguenti:

a)

unico;

b)

neutro;

c)

affidabile;

d)

open source;

e)

scalabile;

f)

accessibile;

g)

disponibile gratuitamente o a un costo ragionevole;

h)

soggetto a un quadro di governance adeguato.

Articolo 15

Identificazione delle cripto-attività

Quando fornisce informazioni alle autorità competenti a norma degli articoli 6 e 7, il prestatore di servizi per le cripto-attività identifica le cripto-attività oggetto dell’ordine o dell’operazione registrati, o utilizzate come mezzo di pagamento, mediante un identificativo del token digitale conforme alla norma ISO 24165 o mediante un identificativo unico equivalente approvato dall’ESMA a livello dell’Unione, che presenti tutte le caratteristiche seguenti:

a)

unico;

b)

neutro;

c)

affidabile;

d)

open source;

e)

scalabile;

f)

accessibile;

g)

disponibile a costi ragionevoli;

h)

soggetto a un quadro di governance adeguato.

Articolo 16

Registrazione delle operazioni effettuate dalle succursali

1.   Se effettua un’operazione integralmente o parzialmente tramite la propria succursale, il prestatore di servizi per le cripto-attività include nelle registrazioni dell’operazione il codice paese ISO 3166 di tale succursale, conformemente ai campi 7, 16, 34, 42 o 44 della tabella 3 della sezione 3 dell’allegato.

2.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività include nelle registrazioni dell’operazione le informazioni seguenti:

a)

se la succursale ha ricevuto l’ordine da un cliente o ha preso una decisione di investimento per un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente;

b)

se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona che prende la decisione di investimento in questione;

c)

se la succursale ha responsabilità di vigilanza per la persona che determina le condizioni per l’esecuzione dell’operazione;

d)

se l’operazione è stata integralmente o parzialmente effettuata su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività situata al di fuori dell’Unione avvalendosi del fatto che la succursale è membro di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

Articolo 17

Identificazione del prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua ordini e operazioni

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che effettuano ordini od operazioni che comportano l’obbligo di conservare le registrazioni si identificano nelle registrazioni da tenere a norma del presente regolamento mediante un identificativo della persona giuridica corretto che sia conforme alla norma ISO 17442 e inserito nella base dati degli identificativi internazionali delle persone giuridiche gestita dall’unità operativa centrale nominata dal comitato di sorveglianza sulla regolamentazione per il sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività provvedono a rinnovare i dati di riferimento relativi al proprio identificativo della persona giuridica secondo le condizioni di una qualsiasi unità operativa locale accreditata del sistema internazionale di identificazione dei soggetti giuridici.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione, del 29 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività (GU L, 2025/416, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all’utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/363/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj).

(7)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).


ALLEGATO

SEZIONE 1

Registrazioni relative ai servizi e alle attività: elenco delle registrazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono conservare in base alla natura dei loro servizi e delle loro attività

Tipo di registrazione

Sintesi del contenuto

Comunicazione con il cliente

Comunicazioni di marketing

Tutte le comunicazioni di marketing (escluse quelle in forma orale) pubblicate dal prestatore di servizi per le cripto-attività o per suo conto.

Informazioni fornite al cliente

Informazioni diverse dalle comunicazioni di marketing fornite al cliente dal prestatore di servizi per le cripto-attività, o per suo conto, riguardanti il prestatore di servizi per le cripto-attività, i suoi servizi e le sue attività, le cripto-attività, i costi applicabili e gli oneri relativi.

Registrazioni relative alle comunicazioni con il cliente

Documentazione relativa alle conversazioni telefoniche o alle comunicazioni elettroniche riguardanti le operazioni o la ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini dei clienti, anche nel caso in cui tali conversazioni o comunicazioni non conducano alla conclusione di un’operazione o alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini o di esecuzione di ordini.

Diritti e obblighi del prestatore di servizi per le cripto-attività e del cliente

Accordi con il cliente

Qualsiasi documento concordato tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle parti.

Consenso del cliente

Qualsiasi comunicazione tra il prestatore di servizi per le cripto-attività e il cliente o qualsiasi documento comprovante il fatto che il cliente ha acconsentito alla prestazione di servizi e alle condizioni secondo cui il prestatore di servizi per le cripto-attività fornisce tali servizi al cliente.

Abusi di mercato

Abusi di mercato

Registrazioni relative ai casi in cui le circostanze indicano che un abuso di mercato sia stato commesso, sia in atto o possa essere commesso. Tali registrazioni contengono l’identificazione delle persone o degli algoritmi informatici coinvolti. Nel caso di persone che predispongono o eseguono a titolo professionale operazioni in cripto-attività, le registrazioni contengono le informazioni che documentano l’analisi effettuata in relazione a ordini, operazioni e aspetti del funzionamento della tecnologia a registro distribuito che potrebbero costituire abusi di mercato, di cui all’articolo 3 del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

Custodia delle cripto-attività e dei fondi dei clienti

Cripto-attività dei clienti e mezzi di accesso alle cripto-attività detenute dal prestatore di servizi per le cripto-attività

Le registrazioni che consentono al prestatore di servizi per le cripto-attività di tutelare i diritti di titolarità dei clienti e di prevenire l’uso delle cripto-attività dei clienti per conto proprio, come disposto all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114.

Fondi dei clienti detenuti da un prestatore di servizi per le cripto-attività

Le registrazioni che consentono al prestatore di servizi per le cripto-attività di tutelare i diritti di titolarità dei clienti e di prevenire l’uso dei fondi dei clienti per conto proprio, come disposto all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

Qualsiasi documento, registrazione o prova che dimostri che il prestatore di servizi per le cripto-attività assolve agli obblighi che gli incombono in forza dell’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.

Trattamento dei reclami

Reclami

Le registrazioni conservate a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2025/294 della Commissione (1).

Conflitti di interesse e operazioni personali

Conflitti di interesse

Le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

Operazioni personali

Le registrazioni relative a un’operazione personale di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114, che specificano la data e l’ora dell’operazione, le condizioni, il relativo volume, la controparte ed eventuali autorizzazioni o divieti connessi all’operazione, conformemente all’anzidetto regolamento delegato.

Esternalizzazione

Accordi di esternalizzazione

Registrazioni relative agli accordi scritti di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114.

Servizi e attività esternalizzati

Registrazioni relative a servizi o attività esternalizzati a terzi congiuntamente, comprendenti:

a)

il nome, la sede legale, la sede operativa e lo status normativo del terzo a cui il servizio o l’attività, o parte di essi, è stata esternalizzata;

b)

il nome, la funzione e i recapiti della persona responsabile del servizio o dell’attività, o di parte di essi, presso il terzo a cui il servizio o l’attività, o parte di essi, è stata esternalizzata;

c)

il nome e la funzione della persona responsabile del servizio o dell’attività, o di parte di essi, presso il prestatore di servizi per le cripto-attività.

Custodia e amministrazione di cripto-attività per conto di clienti

Registro delle posizioni

Registrazioni dei registri delle posizioni di cui all’articolo 75, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2023/1114.

Rendiconto di posizione

Registrazioni relative al rendiconto di posizione di cui all’articolo 75, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

Comunicazioni con il cliente

Registrazioni relative a qualsiasi comunicazione con il cliente di cui all’articolo 75, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, compresa la risposta, o la mancata risposta, da parte del cliente.

Ricorso ad altri prestatori di servizi per le cripto-attività

Se le cripto-attività dei clienti o i mezzi di accesso alle cripto-attività sono custoditi o controllati conformemente all’articolo 75, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1114:

a)

registrazioni effettuate dal prestatore terzo di servizi per le cripto-attività che attestino le posizioni dei clienti;

b)

registrazioni relative alle comunicazioni attestanti che il prestatore di servizi per le cripto-attività ha rispettato l’articolo 75, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.

Gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività

Norme operative

Una copia delle norme operative di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, comprese le carenze riscontrate e le misure adottate per porvi rimedio.

Valutazione dell’adeguatezza della cripto-attività

Registrazioni relative alla valutazione di cui all’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 e ai relativi esiti.

Funzione di anonimizzazione integrata

Registrazioni relative ai casi in cui le cripto-attività hanno una funzione di anonimizzazione integrata.

Consenso del cliente alla negoziazione «matched principal»

Registrazioni relative al consenso dei clienti fornito al prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua negoziazioni «matched principal» sulla piattaforma per le cripto-attività che gestisce, in conformità dell’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114.

Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

Prezzo e limiti

(1)

Registrazioni del prezzo delle cripto-attività o del metodo per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o con altre cripto-attività e registrazioni di qualsiasi limite applicabile all’importo da scambiare determinato dal prestatore di servizi per le cripto-attività, in conformità dell’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114.

(2)

Tali registrazioni contengono, relativamente a ciascun prezzo, metodo di determinazione del prezzo e limite applicabile, le informazioni seguenti:

a)

identificazione della cripto-attività;

b)

se la cripto-attività è scambiabile con fondi o altre cripto-attività o con entrambi;

c)

il prezzo della cripto-attività;

d)

l’importo delle cripto-attività scambiate con un’altra cripto-attività.

Collocamento di cripto-attività

Informazioni ai clienti o ai potenziali clienti

Registrazioni relative alle comunicazioni di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114 e al consenso ricevuto dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o da qualsiasi terzo che agisce per suo conto.

Operazioni di collocamento

Registrazioni relative a qualsiasi operazione di collocamento del prestatore di servizi per le cripto-attività, tenute conformemente all’obbligo per il prestatore di servizi per le cripto-attività di disporre di una procedura centralizzata per identificare tutte le sue operazioni di collocamento, come previsto dal regolamento delegato della Commissione che stabilisce le norme tecniche adottate a norma dell’articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1114.

Consulenza e gestione del portafoglio

Informazioni fornite al cliente

Registrazioni relative a qualsiasi comunicazione eseguita in conformità dell’articolo 81, paragrafi 2, 4 e 9, del regolamento (UE) 2023/1114.

Valutazione dell’adeguatezza

Registrazioni relative a tutte le informazioni raccolte presso ciascun cliente e valutate per effettuare la valutazione dell’adeguatezza di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, come pure relative a tutti i documenti interni riguardanti tale valutazione.

Registrazioni relative ai clienti che non hanno fornito le informazioni di cui all’articolo 81, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2023/1114.

Consulenza in materia di investimenti

Registrazioni dell’ora e della data in cui è stata fornita la consulenza sulle cripto-attività, registrazioni relative alle cripto-attività che sono state raccomandate e alla relazione sull’adeguatezza fornita al cliente a norma dell’articolo 81, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2023/1114.

Rendiconto periodico dei servizi di gestione del portafoglio

Registrazioni relative ai rendiconti periodici forniti al cliente conformemente all’articolo 81, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2023/1114.

Incentivi

1.

Registrazioni relative a qualsiasi beneficio non monetario di entità minima ricevuto dal prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 81, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114. Tali registrazioni contengono le informazioni seguenti:

a)

la natura del beneficio non monetario di entità minima e la data in cui è stato ricevuto;

b)

il cliente e il servizio o l’attività ricevuti;

c)

il modo in cui tale beneficio non monetario di entità minima è conforme all’articolo 81, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.

2.

Registrazioni relative a qualsiasi incentivo ricevuto dal prestatore di servizi per le cripto-attività conformemente all’articolo 81, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1114. Tali registrazioni contengono le informazioni seguenti:

a)

la natura, l’importo e la data relativi all’incentivo ricevuto;

b)

il cliente e il servizio o l’attività per cui è stato ricevuto;

c)

il modo in cui tale incentivo è conforme all’articolo 81, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2023/1114;

d)

eventuali comunicazioni effettuate a norma dell’articolo 81, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114.

Servizi di trasferimento

Registrazioni che devono essere conservate dal prestatore di servizi per le cripto-attività del cedente

Registrazioni relative a:

a)

tutte le istruzioni ricevute;

b)

tutti i dati informativi elencati all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1113;

c)

i mezzi di verifica di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1113;

d)

qualsiasi sospensione o rifiuto delle istruzioni di eseguire il trasferimento di cripto-attività e il motivo di tale sospensione o rifiuto.

Registrazioni che devono essere conservate dal prestatore di servizi per le cripto-attività del cessionario

Registrazioni relative a:

a)

tutti i dati informativi elencati all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1113;

b)

i mezzi di verifica di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1113;

c)

qualsiasi restituzione, sospensione o rifiuto del trasferimento di cripto-attività e il motivo di tale restituzione, sospensione o rifiuto;

d)

eventuali provvedimenti adottati conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113, unitamente all’identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività interessati.

Registrazioni che devono essere conservate dai prestatori di servizi per le cripto-attività intermediari

Registrazioni relative a:

a)

tutti i dati informativi elencati all’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2023/1113;

b)

qualsiasi restituzione, sospensione o rifiuto del trasferimento di cripto-attività e il motivo di tale restituzione, sospensione o rifiuto;

c)

eventuali provvedimenti adottati conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1113, unitamente all’identificazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività interessati.

SEZIONE 2

Registrazioni degli ordini

Tabella 1

Legenda per la tabella 2 della presente sezione e per la tabella 3 della sezione 3

Simbolo

Tipo di dati

Definizioni

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Testo libero

{CFI_CODE}

6 caratteri

Codice CFI secondo l’ISO 10962.

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell’ISO 3166-1.

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a 3 lettere in base ai codici valuta secondo ISO 4217.

{DATE_TIME_FORMAT}

Formato della data e dell’ora secondo ISO 8601

Data e ora nel formato seguente:

AAAA-MM-GGThh:mm:ss.ddddddZ, dove:

«AAAA» indica l’anno;

«MM» indica il mese;

«GG» indica il giorno;

«T» indica che va inserita la lettera «T»;

«hh» indica l’ora;

«mm» indica il minuto;

«ss.dddddd» indica il secondo e la relativa frazione;

«Z» indica l’ora UTC.

Le date e ore sono registrate al tempo universale coordinato (UTC).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG.

{DECIMAL-n/m}

Numero decimale fino a n cifre in totale, di cui fino a m possono essere decimali

Campo numerico per valori sia positivi sia negativi.

Il simbolo del decimale è «.» (punto).

I numeri negativi sono preceduti dal segno «-» (meno). I valori sono arrotondati e non troncati.

{DTI}

9 caratteri alfanumerici

Identificativo del token digitale come definito nella norma ISO 24165.

{DTI_SHORT_NAME}

n caratteri alfanumerici

Denominazione abbreviata DTI registrata secondo gli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI

{INTEGER-n}

Numero intero fino a n cifre in totale

Campo numerico per valori interi sia positivi sia negativi.

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN come definito in ISO 6166.

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo della persona giuridica come definito in ISO 17442.

{MIC}

4 caratteri alfanumerici

Identificativo del mercato come definito in ISO 10383.

{NATIONAL_ID}

35 caratteri alfanumerici

L’identificativo è ricavato conformemente all’articolo 9 e all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione.


Tabella 2

Dettagli degli ordini da conservare

Numero del campo

Nome del campo

Descrizione del campo

Dettagli sui dati dell’ordine da fornire all’autorità competente

Sezione A – Identificazione delle parti rilevanti

1

Codice identificativo del cliente

Codice utilizzato per identificare il cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha immesso l’ordine.

Se il cliente è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI del cliente o gli identificativi alternativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Se il cliente non è una persona giuridica, si deve utilizzare il codice {NATIONAL_ID}.

Le assegnazioni pendenti (pending allocations) devono essere contrassegnate con PNAL.

Questo campo è compilato con «NOAP» se il prestatore di servizi per le cripto-attività ha un interesse diretto ad acquistare o vendere.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

{ALPHANUM-20}

{PNAL}

«NOAP»

2

Decisione di investimento all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività

Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che prende la decisione di investimento.

Se la decisione di investimento è presa da una persona fisica all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività, la persona responsabile o che ha la responsabilità primaria della decisione di investimento è identificata con il {NATIONAL_ID}.

Se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compreso l’avvio dell’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità, il campo è compilato con un codice assegnato conformemente all’articolo 8.

Questo campo è lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o da un algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività.

{NATIONAL_ID} – Persone fisiche

{ALPHANUM-50} – Algoritmi

3

Esecuzione all’interno dell’impresa

Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che determina le condizioni per l’esecuzione dell’operazione derivante dall’ordine.

Se le condizioni per l’esecuzione dell’operazione sono determinate da una persona fisica, tale persona è identificata dal codice {NATIONAL_ID}.

Se è responsabile dell’esecuzione dell’operazione un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compreso l’avvio dell’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità, questo campo è compilato con un codice assegnato dal prestatore di servizi per le cripto-attività, conformemente all’articolo 10.

Se all’esecuzione dell’operazione partecipano più di una persona o una combinazione di persone e algoritmi, il prestatore di servizi per le cripto-attività determina quale operatore o algoritmo ha la responsabilità primaria e compila questo campo con l’identità di tale operatore o algoritmo.

{NATIONAL_ID} – Persone fisiche

{ALPHANUM-50} – Algoritmi

Sezione B – Capacità di negoziare e fornitura di liquidità

4

Capacità di negoziare

Indica se il prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua l’operazione svolge negoziazioni «matched principal» o scambia cripto-attività con fondi.

Se l’immissione dell’ordine non deriva dallo svolgimento di negoziazioni «matched principal» o dallo scambio di cripto-attività con fondi o altre cripto-attività da parte del prestatore di servizi per le cripto-attività, si deve indicare in questo campo che l’operazione è stata eseguita in virtù della capacità di negoziare «in altra veste» (any other capacity).

«DEAL» – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

«MTCH» – Matched principal

«AOTC» – Any other capacity

Sezione C – Data e ora

5

Data e ora

La data e l’ora di ciascun evento riportato nelle sezioni G e J.

{DATE_TIME_FORMAT}

Sezione D – Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini

6

Periodo di validità

Good-For-Day: l’ordine scade al termine del giorno di negoziazione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione.

Good-Till-Cancelled: l’ordine rimane attivo nel book di negoziazione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettivamente annullato.

Good-Till-Time: l’ordine scade al più tardi a un’ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso.

Good-Till-Date: l’ordine scade al termine di una data specificata.

Good-Till-Specified Date and Time: l’ordine scade ad una data e ad un’ora specificate.

Good after time: l’ordine è attivo soltanto dopo un’ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso.

Good after date: l’ordine è attivo soltanto dall’inizio di una data prestabilita.

Good After Specified Date and Time: l’ordine è attivo soltanto a partire da un’ora prestabilita di una data prestabilita.

Immediate-Or-Cancel: un ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione (per il quantitativo che può essere eseguito) e che non rimane nel book di negoziazione per l’eventuale quantitativo residuo non eseguito.

Fill-Or-Kill: un ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; qualora possa essere eseguito solo in parte, l’ordine viene automaticamente respinto e quindi non può essere eseguito.

Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione.

«DAVY» – Good-For-Day

«GTCV» – Good-Till-Cancelled

«GTTV» – Good-Till-Time

«GTDV» – Good-Till-Date

«GTSV» – Good-Till-Specified Date and Time

«GATV» – Good After Time

«GADV» – Good After Date

«GASV» – Good After Specified Date and Time

«IOCV» – Immediate-Or-Cancel

«FOKV» – Fill-Or-Kill

o

caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della piattaforma di negoziazione.

7

Restrizione relativa all’ordine

Good For Closing Price Crossing Session: l’ordine soddisfa le condizioni per la sessione di chiusura.

Valid For Auction: l’ordine è attivo esclusivamente e può essere eseguito soltanto nelle fasi d’asta (che possono essere predefinite dal cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività che ha immesso l’ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera).

Valid For Continuous Trading only: l’ordine è attivo soltanto nel corso della negoziazione continua.

Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione.

«SESR» – Good For Closing Price Crossing Session

«VFAR» – Valid For Auction

«VFCR» – Valid For Continuous Trading only

caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della piattaforma di negoziazione.

Se sono applicabili più contrassegni, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola.

8

Periodo e ora di validità

Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in cui l’ordine diventa attivo o definitivamente rimosso dal book di negoziazione.

Good for day: data di inserimento con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte.

Good till time: data di inserimento e ora specificata nell’ordine.

Good till date: data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte.

Good till specified date and time: data e ora di scadenza specificate.

Good after time: data di inserimento e ora specificata di attivazione dell’ordine.

Good after date: data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte.

Good after specified date and time: data e ora specificate di attivazione dell’ordine.

Good till Cancel: data e ora finali alle quali l’ordine è automaticamente rimosso dalle operazioni di mercato.

Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità.

{DATE_TIME_FORMAT}

Sezione E – Identificazione dell’ordine

9

Codice MIC di segmento

Identificazione della piattaforma di negoziazione di cripto-attività in cui l’ordine è stato immesso.

Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC di segmento.

Se la piattaforma di negoziazione di cripto-attività non utilizza i MIC di segmento, si deve utilizzare il MIC operativo.

Questo campo è compilato solo per gli ordini da eseguire su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

{MIC}

10

Codice identificativo della cripto-attività

Identificativo unico e univoco della cripto-attività.

{DTI}

{ALPHANUM-20}

11

Classificazione della cripto-attività

Tassonomia per classificare le cripto-attività

o

indicare un codice CFI esatto e completo, se disponibile.

ART

EMT

OT

{CFI_CODE}

12

Codice identificativo dell’ordine

Codice alfanumerico assegnato dal gestore della piattaforma di negoziazione di cripto-attività al singolo ordine.

{ALPHANUM-50}

Sezione F – Eventi che incidono sull’ordine

13

Nuovo ordine, annullamento dell’ordine

Nuovo ordine: immissione di un nuovo ordine presso il prestatore di servizi per le cripto-attività che gestisce la piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

Annullato su iniziativa del cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività: se il cliente decide di propria iniziativa di annullare l’ordine precedentemente inserito.

«NEWO» – New order

«CAME» – Annullato su iniziativa del cliente del prestatore di servizi per le cripto-attività

Sezione G – Tipo di ordine

14

Tipo di ordine

Identifica il tipo di ordine immesso nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività secondo le specifiche della piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

{ALPHANUM-50}

15

Classificazione del tipo di ordine

Classificazione dell’ordine secondo due tipi generici di ordine.

LIMIT order (ordine con limite di prezzo): se l’ordine è negoziabile;

STOP order (ordine stop): se l’ordine diventa negoziabile solo al verificarsi di un evento di prezzo prestabilito.

Le lettere «LMTO» per l’ordine con limite di prezzo o le lettere «STOP» per l’ordine stop.

Sezione H – Prezzi

16

Prezzo limite

Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita.

Il differenziale di un ordine strategico, che può essere negativo o positivo.

In questo campo è riportato il valore «NOAP» per gli ordini che non hanno un prezzo limite o per gli ordini senza prezzo.

Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale.

Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base.

Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

«NOAP»

17

Prezzo limite aggiuntivo

Ogni altro prezzo limite applicabile all’ordine. In questo campo è riportato il valore «NOAP» se non esiste un prezzo limite.

Quando il prezzo è indicato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale.

Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base.

Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

«NOAP»

18

Prezzo di stop

Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l’ordine si attivi.

Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo della cripto-attività, in questo campo deve essere riportato un prezzo di stop pari a zero.

In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale.

Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base.

Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

«NOAP»

19

Prezzo limite pegged

Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged.

In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale.

Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base.

Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

«NOAP»

20

Prezzo dell’operazione

Prezzo negoziato dell’operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni, altri diritti e interessi maturati.

Quando il prezzo è registrato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale.

Se il prezzo non è applicabile, in questo campo deve essere riportato il valore «NOAP».

Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario.

«NOAP»

21

Valuta del prezzo

Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per la cripto-attività collegata all’ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario).

Se la cripto-attività è negoziata in moneta elettronica/token di moneta elettronica, si utilizzano l’identificativo del token digitale o l’identificativo alternativo di cui all’articolo 15.

Se il prezzo della cripto-attività è espresso in termini monetari e in una coppia di valute, si segnala la coppia di valute in cui è espresso il prezzo della cripto-attività relativa all’ordine. Il primo codice valuta è quello della valuta di base e il secondo codice valuta è quello della valuta della quotazione. La valuta della quotazione determina il prezzo di un’unità della valuta di base. Per rappresentare la moneta fiduciaria e la cripto-attività nella coppia di valute si utilizzano rispettivamente il codice valuta ISO e la denominazione abbreviata DTI registrata conformemente agli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI o dell’identificativo alternativo.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

{CURRENCYCODE_3} dovrebbe essere utilizzato per le monete fiduciarie in una coppia di valute.

{DTI_SHORT_NAME} dovrebbe essere utilizzato per le cripto-attività in una coppia di valute.

«NOAP»

22

Misura del prezzo

Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), percentuale (percentage), rendimento (yield) o punti base (basis points).

«MONE» – Monetary value

«PERC» – Percentage

«YIEL» – Yield

«BAPO» – Basis points

Sezione I – Istruzioni relative all’ordine

23

Indicatore acquisto-vendita

Indica se si tratta di un ordine di acquisto (buy) o di vendita (sell).

«BUYI» – buy

«SELL» – sell

24

Status dell’ordine

Identifica gli ordini attivi/inattivi/sospesi:

Active (attivo) – Ordini negoziabili, diversi dalle quotazioni.

Inactive (inattivo) – Ordini non negoziabili, diversi dalle quotazioni.

«ACTI»– active

o

«INAC» – inactive

25

Misura del quantitativo

Indica se il quantitativo riportato è espresso in numero di unità (number of units), valore nominale (nominal value), valore monetario (monetary value) o unità della cripto-attività.

«UNIT» – Number of units

«NOML» – Nominal value

«MONE» – Monetary value

«CRYP» – Crypto-asset

26

Valuta del quantitativo

Valuta in cui è espresso il quantitativo. La valuta si riferisce alle unità di cripto-attività, anche qualora l’operazione sia denominata in sottocomponenti di tale cripto-attività.

Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario o in unità della cripto-attività.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

27

Quantitativo iniziale

Il numero di unità della cripto-attività nell’ordine. Se l’ordine riguarda una frazione di una cripto-attività, indicare la quantità nella notazione decimale dell’unità.

Il valore nominale o monetario della cripto-attività.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

28

Quantitativo residuo

Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione dopo l’esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che incide sull’ordine.

In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane dopo tale esecuzione parziale. All’inserimento dell’ordine, esso corrisponde al quantitativo iniziale.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

29

Quantitativo negoziato

In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo deve essere riportato il quantitativo eseguito.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

30

Quantitativo accettabile minimo

Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia eseguito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti.

In questo campo deve essere riportato il valore «NOAP» se non pertinente.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

«NOAP»

31

Quota minima eseguibile

La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione potenziale.

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

32

Quota minima eseguibile solo per la prima esecuzione

Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la prima esecuzione.

Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 29 è vuoto.

«true»

«false»

33

Indicatore solo passivo

Indica se l’ordine è immesso nella piattaforma di negoziazione di cripto-attività con una caratteristica/un contrassegno tale per cui l’ordine non si esegue immediatamente a fronte di eventuali ordini visibili contrari.

«true»

«false»

34

Indicatore passivo o aggressivo

In caso di esecuzione parziale e integrale indica se l’ordine era già posizionato nel book di negoziazione fornendo liquidità (passive) o se ha avviato la negoziazione e quindi assorbito liquidità (aggressive).

Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente.

«PASV» – passive o

«AGRE» – aggressive.

35

Prevenzione dell’auto-esecuzione

Indica se l’ordine è stato inserito con criteri di prevenzione dell’auto-esecuzione, di modo che non si esegua insieme a un ordine che lo stesso membro o partecipante ha inserito sull’altro lato del book di negoziazione.

«true»

«false»

36

Codice identificativo dell’operazione assegnato dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività

Per gli ordini eseguiti su piattaforme di negoziazione di cripto-attività, codice alfanumerico assegnato dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività all’operazione, a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione (2)

Il codice è unico, coerente e persistente per MIC di segmento secondo ISO 10383 e per giorno di negoziazione.

Gli elementi del codice identificativo dell’operazione non rivelano l’identità delle controparti dell’operazione cui è attribuito il codice.

 

Per le operazioni eseguite mediante trasmissione per conto di clienti a un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attività al di fuori dell’Unione, tali informazioni sono registrate ove siano estraibili.

{ALPHANUM-52}

Sezione J – Prezzo e volume indicativo d’asta

37

Prezzo d’asta indicativo

Il prezzo di chiusura dell’asta della cripto-attività per la quale sono stati collocati uno o più ordini.

{DECIMAL-18/5} se il prezzo è espresso in valore monetario o nominale.

Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale.

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

38

Volume d’asta indicativo

Il volume (numero di unità della cripto-attività) che può essere eseguito al prezzo d’asta indicativo di cui al campo 50 se l’asta si concludesse in quel preciso momento.

{DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità.

{DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

Sezione K – Trasmissione dell’ordine

39

Prestatore di servizi per le cripto-attività trasmittente

In caso di trasmissione di un ordine in conformità dell’articolo 11, il codice LEI del prestatore di servizi per le cripto-attività trasmittente.

{LEI}

40

Indicatore di trasmissione di un ordine

«true» (vero) è indicato dall’impresa trasmittente nella sua segnalazione nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni per la trasmissione specificate all’articolo 11.

«false» (falso) – in tutti gli altri casi

«true»

«false»

Sezione L – Paese di residenza del cliente

41

Identificazione del paese di residenza

Si deve compilare se un cliente risiede in un paese diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5.

{COUNTRYCODE_2}

«NOAP»

SEZIONE 3

Registrazioni delle operazioni

Per la legenda si rimanda alla sezione 2, tabella 1.

Tabella 3

Dettagli delle operazioni da conservare

Campo n.

Campo

Contenuto da registrare

Dettagli sui dati delle operazioni da fornire all’autorità competente

1

Status dell’operazione

Indica se si tratta di una nuova operazione (new) o di un annullamento (cancellation).

«NEWT» – New

«CANC» – Cancellation

2

Numero di registrazione dell’operazione

Numero di identificazione unico caratteristico dell’impresa esecutiva per ciascuna registrazione.

{ALPHANUM-52}

3

Codice identificativo dell’operazione assegnato dalla piattaforma di negoziazione di cripto-attività

Numero generato dalla piattaforma di negoziazione per le cripto-attività e divulgato alla parte acquirente e alla parte venditrice a norma dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione. Se del caso, l’hash dell’operazione o altra stringa alfanumerica di identificazione generata automaticamente nella DLT che consente di identificare in modo univoco un’operazione specifica.

{ALPHANUM-52}

4

Codice identificativo del soggetto esecutore

Codice utilizzato per identificare l’entità che esegue l’operazione.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

5

Prestatore di servizi per le cripto-attività cui si applica il regolamento (UE) 2023/1114.

Indica se il soggetto identificato nel campo 4 è un prestatore di servizi per le cripto-attività cui si applica il regolamento (UE) 2023/1114.

«true» - sì

«false» - no

6

Codice identificativo dell’acquirente

Codice utilizzato per identificare l’acquirente della cripto-attività.

Se l’acquirente è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI dell’acquirente o gli identificativi alternativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Se l’acquirente è una persona fisica, si utilizza l’identificativo specificato all’articolo 9.

Se l’ordine è stato trasmesso per l’esecuzione per conto di clienti a un’impresa che presta servizi per le cripto-attività al di fuori dell’Unione, è utilizzato il codice MIC della piattaforma o il LEI o gli identificativi equivalenti di cui all’articolo 14 dell’impresa.

Se il prestatore di servizi per le cripto-attività esegue l’operazione su una piattaforma di negoziazione situata in un paese terzo, è registrato il LEI dell’acquirente, l’identificativo alternativo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, o l’identificativo nazionale.

Il codice «INTC» è utilizzato per designare un conto cliente aggregato all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività per segnalare un trasferimento verso o da tale conto con un’assegnazione associata al singolo o ai singoli clienti da o verso tale conto.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

7

Paese della succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività per l’acquirente

Se l’acquirente è un cliente, questo campo identifica il paese della succursale che ha ricevuto l’ordine dal cliente o che ha preso una decisione di investimento per un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente, come disposto all’articolo 16.

Se l’attività non è stata condotta da una succursale, questo campo dovrebbe essere compilato con il codice paese dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice paese dello Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha stabilito la propria sede legale.

{COUNTRYCODE_2}

8

Acquirente - Nome(-i)

Nome(-i) completo(-i) dell’acquirente. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

9

Acquirente - Cognome(i)

Cognome(-i) completo(-i) dell’acquirente. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

10

Acquirente - data di nascita

Data di nascita dell’acquirente.

{DATEFORMAT}

11

Codice del soggetto che prende la decisione per l’acquirente

Codice utilizzato per identificare la persona che prende la decisione di acquistare la cripto-attività.

Se la decisione è presa da un prestatore di servizi per le cripto-attività, questo campo è compilato con l’identità del prestatore di servizi per le cripto-attività invece che della persona che prende la decisione di investimento.

Se la decisione è presa da una persona giuridica, si utilizza il codice LEI o gli identificativi alternativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3, della persona che decide.

Se la decisione non è presa da una persona giuridica, si utilizza l’identificativo specificato all’articolo 9.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

{NATIONAL_ID}

12

Soggetto che prende la decisione di acquisto - nome(-i)

Nome(-i) completo(-i) della persona che prende la decisione per l’acquirente. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

13

Soggetto che prende la decisione di acquisto – cognome(-i)

Cognome(-i) completo(-i) del soggetto che prende la decisione per l’acquirente. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

14

Soggetto che prende la decisione di acquisto - data di nascita

Data di nascita del soggetto che prende la decisione per l’acquirente.

{DATEFORMAT}

15

Codice identificativo del venditore

Codice utilizzato per identificare il cedente della cripto-attività.

Se il venditore è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI del cedente o gli identificativi alternativi di cui all’articolo 14, paragrafo 3.

Se il venditore non è una persona giuridica, si utilizza il codice specificato all’articolo 9.

Se l’ordine è stato trasmesso per esecuzione per conto del cliente a un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta servizi al di fuori dell’Unione, si utilizza il codice MIC della piattaforma o il LEI di tale prestatore di servizi per le cripto-attività.

Se il prestatore di servizi per le cripto-attività esegue l’operazione su una piattaforma di negoziazione situata in un paese terzo, è fornito il LEI, l’identificativo alternativo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, o l’identificativo nazionale del venditore.

Il codice «INTC» è utilizzato per designare un conto cliente aggregato all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività per registrare un trasferimento verso o da tale conto con un’assegnazione associata al singolo o ai singoli clienti da o verso tale conto.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

{MIC}

{NATIONAL_ID}

«INTC»

16

Paese della succursale per il venditore

Se il venditore è un cliente, questo campo identifica il paese della succursale che ha ricevuto l’ordine dal cliente o che ha preso una decisione di investimento per un cliente nell’ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente, come disposto all’articolo 16.

Se tale attività non è stata condotta da una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice del paese in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi).

{COUNTRYCODE_2}

17

Venditore - nome(i)

Nome(-) completo(-i) del venditore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

18

Venditore - cognome(i)

Cognome(-i) completo(-i) del venditore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

19

Venditore - data di nascita

Data di nascita del venditore

{DATEFORMAT}

20

Codice del soggetto che prende la decisione per il venditore

Codice utilizzato per identificare la persona che prende la decisione di vendere la cripto-attività.

Se la decisione è presa da un prestatore di servizi per le cripto-attività, questo campo è compilato con l’identità del prestatore di servizi per le cripto-attività invece che della persona che prende la decisione di investimento.

Se il soggetto che prende la decisione è una persona giuridica, si utilizza il codice LEI o l’identificativo alternativo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, di tale soggetto. Se il soggetto che prende la decisione non è una persona giuridica, si utilizza l’identificativo specificato all’articolo 9.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

{NATIONAL_ID}

21

Soggetto che prende la decisione di vendita – nome(-i)

Nome(-i) completo(-i) del soggetto che prende la decisione per il venditore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

22

Soggetto che prende la decisione di vendita – cognome(-i)

Cognome(-i) completo(-i) del soggetto che prende la decisione per il venditore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola.

{ALPHANUM-140}

23

Soggetto che prende la decisione di vendita – data di nascita

Data di nascita del soggetto che prende la decisione per il venditore

{DATEFORMAT}

24

Indicatore di trasmissione dell’ordine

«true» (vero) è indicato dall’impresa trasmittente nella sua segnalazione nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni per la trasmissione specificate all’articolo 11.

«false» (falso) – in tutti gli altri casi

«true»

«false»

25

Codice identificativo dell’impresa trasmittente per l’acquirente

Codice usato per identificare l’impresa che trasmette l’ordine.

Questo campo è compilato dall’impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall’impresa trasmittente.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

26

Codice identificativo dell’impresa trasmittente per il venditore

Codice utilizzato per identificare l’impresa che trasmette l’ordine.

Questo campo è compilato dall’impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall’impresa trasmittente.

{LEI}

{ALPHANUM-20}

27

Data e ora di negoziazione

Data e ora di esecuzione dell’operazione.

Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l’ora corrispondono al momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantità, prezzo, valute nei campi 31, 34 e 44, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l’ora registrata deve essere approssimata almeno al secondo.

Se l’operazione deriva da un ordine trasmesso a terzi dall’impresa esecutiva per conto di un cliente, qualora le condizioni per la trasmissione stabilite all’articolo 11 non siano state soddisfatte, è indicata la data e l’ora dell’operazione invece dell’ora di trasmissione dell’ordine.

{DATE_TIME_FORMAT}

28

Capacità di negoziare

Indica se il prestatore di servizi per le cripto-attività che effettua l’operazione svolge negoziazioni «matched principal» o scambia cripto-attività con fondi.

Se l’operazione non deriva da negoziazioni «matched principal» eseguite dall’impresa esecutiva o da scambio di cripto-attività con fondi, in questo campo si indica che l’operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity).

«DEAL» – Scambio di cripto-attività con fondi o scambio di cripto-attività con altre cripto-attività

«MTCH» – Matched principal

«AOTC» – Any other capacity

29

Quantità

Il numero di unità della cripto-attività o il valore monetario della cripto-attività.

Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività.

Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 31 e 32.

{DECIMAL-18/17} nel caso in cui la quantità sia espressa in numero di unità;

{DECIMAL-18/5} nel caso in cui la quantità sia espressa in valore monetario o nominale.

30

Valuta del quantitativo

Valuta in cui è espresso il quantitativo.

Applicabile solo nel caso in cui il quantitativo sia espresso in valore monetario o nominale.

Il quantitativo si riferisce alle unità della cripto-attività, anche qualora l’operazione sia denominata in sottocomponenti di tale cripto-attività.

Se la cripto-attività è negoziata in moneta elettronica/token di moneta elettronica, si utilizzano l’identificativo del token digitale o l’identificativo alternativo di cui all’articolo 15.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

31

Prezzo

Prezzo negoziato dell’operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni, altri diritti e interessi maturati.

Se la cripto-attività è negoziata sulla base di una coppia di valute, il prezzo esprime la quantità della valuta della quotazione per un’unità della valuta di base.

Se è espresso in sottocomponenti di tale cripto-attività, il prezzo è comunque registrato nella notazione decimale del prezzo espresso in unità di tale cripto-attività.

Quando il prezzo è registrato in termini monetari, deve essere indicato nell’unità monetaria principale.

Se il prezzo non è applicabile, indicare «NOAP».

Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nel campo 30.

{DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario;

{DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.

{DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

«NOAP» se il prezzo non è applicabile.

32

Valuta del prezzo

Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario).

Se il prezzo della cripto-attività è espresso in termini monetari e in una coppia di valute, si segnala la coppia di valute in cui è espresso il prezzo della cripto-attività relativa all’ordine. Il primo codice valuta è quello della valuta di base e il secondo codice valuta è quello della valuta della quotazione. La valuta della quotazione determina il prezzo di un’unità della valuta di base. Per rappresentare la moneta fiduciaria e la cripto-attività nella coppia di valute si utilizzano rispettivamente il codice valuta ISO e la denominazione abbreviata DTI registrata conformemente agli elementi di dati ISO 24165-2 per la registrazione del DTI o dell’identificativo alternativo di cui all’articolo 15.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

{CURRENCYCODE_3} dovrebbe essere utilizzato per le monete fiduciarie in una coppia di valute.

{DTI_SHORT_NAME} dovrebbe essere utilizzato per le cripto-attività in una coppia di valute.

«NOAP»

33

Piattaforma di negoziazione di cripto-attività

Identificazione della piattaforma di negoziazione di cripto-attività in cui l’operazione è stata eseguita.

Utilizzare il MIC del segmento ISO 10383 per le operazioni eseguite su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività. Se il MIC del segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo.

Utilizzare il codice MIC «XOFF» per le cripto-attività ammesse alla negoziazione o negoziate su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione, se l’operazione in tale cripto-attività non è stata eseguita su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

Utilizzare il codice MIC «XXXX» per le cripto-attività che non sono ammesse alla negoziazione o negoziate su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività o per le quali non è stata presentata alcuna richiesta di ammissione.

{MIC}

34

Paese in cui la succursale è membro

Codice utilizzato per identificare il paese di una succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività di cui è stato utilizzato lo status di membro della piattaforma di negoziazione di cripto-attività per eseguire l’operazione.

Se non è stato utilizzato lo status di membro della piattaforma di negoziazione di cripto-attività della succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro di origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice del paese in cui l’impresa ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi).

Questo campo è compilato solo per la parte relativa al mercato di un’operazione eseguita su una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

{COUNTRYCODE_2}

35

Pagamento anticipato

Valore monetario di eventuali pagamenti anticipati ricevuti o versati dal venditore.

Nei casi in cui il venditore riceve il pagamento anticipato, il valore indicato è positivo. Nei casi in cui il venditore effettua il pagamento anticipato, il valore indicato è negativo.

{DECIMAL-18/5}

36

Valuta del pagamento anticipato

Valuta del pagamento anticipato.

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

{ALPHANUM-20}

37

Identificativo della componente di negoziazione complessa

Identificativo, interno al prestatore di servizi per le cripto-attività, per identificare tutte le registrazioni delle operazioni riguardanti la stessa esecuzione di una combinazione di cripto-attività. Il codice deve essere unico a livello dell’impresa per il gruppo di registrazioni dell’operazione relative all’esecuzione.

{ALPHANUM-35}

38

Codice identificativo della cripto-attività

Codice usato per identificare la cripto-attività.

Il campo è pertinente per le cripto-attività per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammesse alla negoziazione o che sono negoziate in una piattaforma di negoziazione di cripto-attività.

{DTI}

{ALPHANUM-20}

39

Nome completo della cripto-attività

Il nome completo della cripto-attività.

{ALPHANUM-350}

40

Classificazione della cripto-attività

Tassonomia per classificare le cripto-attività.

o

indicare un codice CFI esatto e completo, se disponibile.

ART

EMT

OT

{CFI_CODE}

41

Decisione di investimento all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività

Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che prende la decisione di investimento. Il codice rimane lo stesso per ciascuna serie di codici o strategia di negoziazione che costituisce l’algoritmo e si utilizza in modo coerente quando si fa riferimento all’algoritmo o alla versione dell’algoritmo una volta che gli è stato assegnato.

Per le persone fisiche si deve utilizzare l’identificativo specificato all’articolo 9.

Se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità, il campo è compilato conformemente all’articolo 8.

Il campo è pertinente solo per le decisioni di investimento all’interno dell’impresa.

Se l’operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all’articolo 11, questo campo è compilato dall’impresa ricevente nella sua registrazione utilizzando le informazioni che ha ricevuto dall’impresa trasmittente.

{NATIONAL_ID} – Persone fisiche

{ALPHANUM-50} – Algoritmi

42

Paese della succursale responsabile della persona che prende la decisione di investimento

Codice utilizzato per identificare il paese della succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività per la persona responsabile della decisione di investimento, conformemente all’articolo 16.

Se la persona responsabile della decisione di investimento non è stata oggetto di supervisione da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice dello Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha stabilito la propria sede legale.

Se l’operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all’articolo 11, questo campo è compilato dall’impresa ricevente nella sua registrazione utilizzando le informazioni che ha ricevuto dall’impresa trasmittente.

Questo campo non è pertinente se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità.

{COUNTRYCODE_2}

43

Esecuzione all’interno dell’impresa

Codice utilizzato per identificare la persona o l’algoritmo all’interno del prestatore di servizi per le cripto-attività che determina automaticamente i singoli parametri per l’esecuzione degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità.

Per le persone fisiche si deve utilizzare l’identificativo specificato all’articolo 9. Se l’esecuzione è stata effettuata da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità, il campo è compilato conformemente all’articolo 8.

{NATIONAL_ID} – Persone fisiche

{ALPHANUM-50} – Algoritmi

CLIENT – Cliente

44

Paese della succursale che supervisiona la persona che determina le condizioni per l’esecuzione

Codice utilizzato per identificare il paese della succursale del prestatore di servizi per le cripto-attività per la persona che determina l’esecuzione dell’operazione, conformemente all’articolo 16.

Se la persona responsabile non è stata oggetto di supervisione da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d’origine del prestatore di servizi per le cripto-attività o con il codice dello Stato membro in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività ha stabilito la propria sede legale.

Questo campo non è pertinente se l’esecuzione è stata effettuata da un algoritmo che determina automaticamente i singoli parametri degli ordini, compresa la decisione di avviare l’ordine o la determinazione dei tempi, del prezzo o della quantità.

{COUNTRYCODE_2}

45

Indicatore di vendita allo scoperto

Elemento di identificazione di una vendita di cripto-attività nella quale il venditore non possiede il titolo al momento della conclusione del contratto di vendita, incluso il caso in cui al momento della conclusione del contratto di vendita il venditore ha preso a prestito o si è accordato per prendere a prestito il titolo azionario o lo strumento di debito per consegnarlo al momento del regolamento.

«true»

«false»

SEZIONE 4

Dati on-chain

Tabella 4

Dettagli sui dati on-chain da conservare

Campo n.

Campo

Contenuto da registrare

Dettagli da fornire all’autorità competente

1

Hash dell’operazione

Identificativo che consente l’identificazione univoca di una specifica operazione che si verifica sulla rete.

{ALPHANUM-140}

2

Indirizzi del portafoglio

Codice che identifica in modo univoco il portafoglio, appartenente all’acquirente/venditore, al quale la cripto-attività è trasferita.

{ALPHANUM-140}

3

Indirizzi dei contratti intelligenti

Codice che identifica in modo univoco l’indirizzo del contratto intelligente.

{ALPHANUM-140}

4

Marcatura temporale

Marcatura temporale della creazione del blocco.

{DATE_TIME_FORMAT}

5

Quantità/offerta totale corrente

Rapporto tra la quantità trasferita e l’importo variabile corrente dell’attività.

 

6

Identificativo del token

Identificativo del token digitale

{DTI}

7

Canone di rete

I canoni richiesti per coprire i costi della creazione di un nuovo blocco.

 

8

Limite del canone

Importo massimo dei «canoni di rete» che un utente on-chain è disposto a pagare per l’esecuzione di una specifica operazione.

 

9

DataSize

Questo campo è collegato al campo 8. Un’operazione on-chain può contenere «attachment» in un campo di dati specifico che incidono sui «canoni di rete» necessari per trattare l’operazione.

 

10

«To»

Gli identificativi unici per l’acquirente e il venditore sono generati di solito dal protocollo DLT sulla base degli indirizzi del portafoglio dell’acquirente/venditore.

{ALPHANUM-140}

11

«From»

L’identificativo univoco per il venditore generato di solito dal protocollo DLT sulla base degli indirizzi del portafoglio del venditore.

{ALPHANUM-140}

12

Valuta

Codice valuta

{CURRENCYCODE_3}

{DTI}

13

Numero di registrazione dell’operazione

Numero di identificazione riportato nel campo 2 della sezione 3 che è unico per l’impresa che esegue l’operazione per ciascuna registrazione, al fine di garantire la possibilità di creare un collegamento tra la segnalazione on-chain e quella off-chain.

{ALPHANUM-140}


(1)  Regolamento delegato (UE) 2025/294 della Commissione, del 1o ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attività (GU L, 2025/294, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/294/oj).

(2)  Regolamento delegato (UE) 2025/416 della Commissione, del 29 novembre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto e il formato delle registrazioni nel book di negoziazione per i prestatori di servizi per le cripto-attività che gestiscono una piattaforma di negoziazione di cripto-attività (GU L, 2025/416,, 14.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/416/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1140/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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