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Dokument 32024R3199

Regolamento delegato (UE) 2024/3199 della Commissione, del 15 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

C/2024/7071

GU L, 2024/3199, 31.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3199/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3199/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/3199

31.12.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/3199 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2024

che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di pesticidi e sostanze chimiche industriali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), e d),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2) («convenzione di Rotterdam» o «convenzione»).

(2)

Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2023/149 (3), (UE) 2023/2657 (4), (UE) 2023/2456 (5), (UE) 2024/1207 (6), (UE) 2023/1436 (7), (UE) 2024/1217 (8), (UE) 2023/2455 (9), (UE) 2023/741 (10), (UE) 2024/20 (11) e (UE) 2023/2513 (12), la Commissione ha deciso di non rinnovare l’approvazione delle sostanze benfluralin, benthiavalicarb, clofentezina, dimetomorf, dimossistrobina, mepanipyrim, metiram, oxamil, S-metolachlor e triflusulfuron-metile, rispettivamente, come sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere le sostanze benfluralin, benthiavalicarb, clofentezina, dimetomorf, dimossistrobina, mepanipyrim, metiram, oxamil, S-metolachlor e triflusulfuron-metile negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/939 (14) la Commissione ha deciso di revocare l’approvazione della sostanza attiva ipconazolo in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’ipconazolo nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l’ipconazolo negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/425 (15) la Commissione ha deciso di non approvare la sostanza attiva asulam-sodio in seguito al ritiro, disposto dall’industria, dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’asulam-sodio nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. Inoltre, la classificazione armonizzata della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana e per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’asulam-sodio negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(5)

L’industria ha disposto il ritiro delle sostanze attive fosfuro di calcio, cloridazon, chlorsulfuron, flusilazolo, fuberidazolo, ioxynil, molinato, ossadiazone, profenofos, chinoclamina, spirotetrammato, tralcoxidim e triadimenol dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di queste sostanze a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che esse destano preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(6)

L’industria ha disposto il ritiro della sostanza attiva difenacum dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell’uso del difenacum nella sottocategoria «pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari». Inoltre la classificazione armonizzata del difenacum a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il difenacum nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(7)

L’industria ha disposto il ritiro della sostanza attiva penflufen dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Detto ritiro ha come conseguenza una rigorosa restrizione dell’impiego di tale sostanza a livello della categoria «pesticidi», considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il penflufen è approvato soltanto ai fini dell’uso in biocidi del tipo di prodotto 8 nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata del penflufen a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il penflufen negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(8)

L’industria ha disposto il ritiro del fenpropimorf dalle procedure di approvazione come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detti ritiri hanno come conseguenza il divieto di impiego del fenpropimorf nella categoria «pesticidi». Inoltre la classificazione armonizzata del fenpropimorf a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il fenpropimorf negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(9)

Con le decisioni di esecuzione (UE) 2023/470 (18) e (UE) 2022/2005 (19), la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze d-Alletrina e ditiocianato di metilene come principi attivi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego della d-Alletrina e del ditiocianato di metilene nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere la d-Alletrina e il ditiocianato di metilene negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(10)

L’industria ha disposto il ritiro del principio attivo bendiocarb dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del bendiocarb nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bendiocarb negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(11)

Con le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2377 (20), (UE) 2023/2052 (21) e (UE) 2023/2648 (22), la Commissione ha deciso di non approvare le sostanze zeolite di argento e rame, fosfato di argento sodio idrogeno zirconio e zeolite di argento come principi attivi per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza una rigorosa restrizione di qualsiasi impiego di queste sostanze nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere la zeolite di argento e rame, il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio e la zeolite di argento negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(12)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 (23) la Commissione ha deciso di non approvare la sostanza acroleina in seguito al ritiro, disposto dall’industria, dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detta decisione ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell’acroleina nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro impiego della sostanza in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata della sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che essa desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’acroleina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(13)

L’industria ha disposto il ritiro del principio attivo abamectin dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto dell’impiego dell’abamectin nella sottocategoria «altri pesticidi, compresi i biocidi». Inoltre la classificazione armonizzata dell’abamectin a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l’abamectin nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(14)

L’industria ha disposto il ritiro del principio attivo warfarin dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Detto ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego del warfarin nella categoria «pesticidi», data l’assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. Inoltre la classificazione armonizzata di questa sostanza a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che il warfarin desta preoccupazioni per la salute umana o per l’ambiente. Poiché il warfarin figura già nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, è opportuno inserirlo nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 del medesimo allegato.

(15)

Con la decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 (24) la Commissione ha deciso di non approvare la sostanza cianammide come principio attivo a norma del regolamento (CE) n. 528/2012 e la cianammide non è approvata come sostanza attiva a norma del regolamento (UE) n. 1107/2009. Ne consegue il divieto di qualsiasi impiego della cianammide nella categoria «pesticidi» ed è pertanto opportuno inserire questa sostanza negli elenchi di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché la cianammide figura già nell’elenco di cui all’allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, è opportuno inserirla nell’elenco di sostanze chimiche di cui alla parte 2 del medesimo allegato.

(16)

Le sostanze acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare; ftalato di diesile; acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10 o diesteri misti decilici ed esilici e ottilici; perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio; perossometaborato di sodio sono elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (25) in quanto precedentemente identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Di conseguenza dette sostanze sono soggette ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Dato che non è stata concessa alcuna autorizzazione, il loro uso a fini industriali è soggetto a rigorose restrizioni. È pertanto opportuno iscrivere queste sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(17)

I bifenili policlorurati sono elencati nell’allegato III della convenzione di Rotterdam, in una voce contenente un certo numero di omologhi, congeneri e miscele. La voce dell’allegato I, parte 3, dovrebbe essere allineata con quella dell’elenco della convenzione modificandone la portata per includere tali omologhi, congeneri e miscele con l’aggiunta della dicitura «e altri» al numero CAS di cui all’allegato I, parte 3.

(18)

In occasione della sua undicesima riunione, svoltasi dal 1o al 12 maggio 2023, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere il terbufos nell’allegato III della convenzione, assoggettandolo così alla procedura PIC prevista da detta convenzione. È pertanto opportuno iscrivere il terbufos nell’elenco di sostanze chimiche di cui all’allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché il terbufos figura già nell’elenco di cui all’allegato I, parte 2, di detto regolamento, è opportuno stralciarlo da tale elenco di sostanze chimiche.

(19)

Nella sua decima riunione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione di Stoccolma») ha deciso di includere la sostanza acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti a esso correlati nell’allegato A della convenzione. Di conseguenza tale sostanza è stata inserita nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e dovrebbe pertanto essere aggiunta all’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.

(20)

La voce relativa all’endosulfan inclusa nell’elenco delle sostanze chimiche di cui all’allegato V, parte A, dovrebbe essere modificata aggiungendo ulteriori identificatori numerici per chiarirne la portata e così allinearla al regolamento (UE) 2019/1021.

(21)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.

(22)

Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

1)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire dal 1o marzo 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj.

(2)   GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/106(1)/oj.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/149 della Commissione, del 20 gennaio 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benfluralin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 20 del 23.1.2023, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/149/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2657 della Commissione, del 6 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva benthiavalicarb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2023/2657, 23.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2657/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2456 della Commissione, del 7 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva clofentezina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2023/2456, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2456/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1207 della Commissione, del 29 aprile 2024, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimetomorf, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2024/1207, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1207/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 della Commissione, del 10 luglio 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione (GU L 176 dell’11.7.2023, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1436/oj).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1217 della Commissione, del 29 aprile 2024, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mepanipyrim, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2024/1217, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1217/oj).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2455 della Commissione, del 7 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva metiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2023/2455, 8.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2455/oj).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/741 della Commissione, del 5 aprile 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva oxamil, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 98 dell’11.4.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/741/oj).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/20 della Commissione, del 12 dicembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva S-metolachlor, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2024/20, 3.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/20/oj).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2513 della Commissione, del 16 novembre 2023, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva triflusulfuron-metile, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2023/2513, 17.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2513/oj).

(13)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/939 della Commissione del 10 maggio 2023 che revoca l’approvazione della sostanza attiva ipconazolo, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2014 della Commissione (GU L 125 dell’11.5.2023, pag. 19, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/939/oj).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/425 della Commissione, del 2 febbraio 2024, concernente la non approvazione della sostanza attiva asulam-sodio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/425, 5.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/425/oj).

(16)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

(17)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj).

(18)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/470 della Commissione, del 2 marzo 2023, che non approva la d-Alletrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 6.3.2023, pag. 177, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/470/oj).

(19)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che non approva il ditiocianato di metilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2005/oj).

(20)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2377 della Commissione, del 28 settembre 2023, che non approva la zeolite di argento e di rame come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2377, 3.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2377/oj).

(21)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2052 della Commissione, del 25 settembre 2023, che non approva il fosfato di argento sodio idrogeno zirconio come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 236 del 26.9.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2052/oj).

(22)   Decisione di esecuzione (UE) 2023/2648 della Commissione, del 27 novembre 2023, che non approva la zeolite di argento come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2023/2648, 29.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2648/oj).

(23)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 della Commissione, del 5 luglio 2023, che non rinnova l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 174 del 7.7.2023, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1424/oj).

(24)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/1097 della Commissione, del 5 giugno 2023, che non approva la cianammide come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 6.6.2023, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1097/oj).

(25)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

(26)  Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:

(1)

nella parte 1, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

N. CAS

N. CE

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare (+)

68515-50-4

271-093-5

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

restr-div

 

Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10 o diesteri misti decilici ed esilici e ottilici (+)

68648-93-1

68515-51-5

272-013-1

271-094-0

ex 3824 99 92

i(1)-i(2)

restr-div

 

Abamectin

71751-41-2

 

ex 3808 99 90

p(2)

div

 

Acroleina (+)

107-02-8

203-453-4

ex 2912 19 00

p(2)

div

 

Asulam-sodio (+)

2302-17-2

218-953-8

ex 2935 90 90

p(1)

div

 

Bendiocarb (+)

22781-23-3

245-216-8

ex 2932 99 00

p(2)

div

 

Benfluralin (+)

1861-40-1

217-465-2

ex 2921 43 00

p(1)

div

 

Benthiavalicarb (+)

413615-35-7

177406-68-7

 

ex 2934 20 80

p(1)

div

 

Fosfuro di calcio (+)

1305-99-3

215-142-0

ex 2853 90 90

p(1)

div

 

Cloridazon (+)

1698-60-8

216-920-2

ex 2933 99 80

p(1)

div

 

Chlorsulfuron (+)

64902-72-3

265-268-5

ex 2935 90 90

p(1)

div

 

Clofentezina (+)

74115-24-5

277-728-2

ex 2933 99 80

p(1)

div

 

d-Alletrina (+)

231937-89-6

 

ex 2916 20 00

p(2)

div

 

Difenacum

56073-07-5

259-978-4

ex 2932 20 90

p(1)

div

 

Ftalato di diesile (+)

84-75-3

201-559-5

ex 2917 34 00

i(1)-i(2)

restr-div

 

Dimetomorf (+)

110488-70-5

404-200-2

ex 2934 99 90

p(1)

div

 

Dimossistrobina (+)

149961-52-4

 

ex 2928 00 90

p(1)

div

 

Fenpropimorf (+)

67564-91-4

266-719-9

ex 2934 99 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Flusilazolo (+)

85509-19-9

 

ex 2933 99 80

p(1)

div

 

Fuberidazolo (+)

3878-19-1

223-404-0

ex 2934 99 90

p(1)

div

 

Ioxynil (+)

1689-83-4

3861-47-0

216-881-1

223-375-4

ex 2926 90 70

p(1)

div

 

Ipconazolo (+)

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

 

ex 2933 99 80

p(1)

div

 

Mepanipyrim (+)

110235-47-7

432-140-7

ex 2933 59 95

p(1)

div

 

Ditiocianato di metilene (+)

6317-18-6

228-652-3

ex 2930 90 98

p(2)

div

 

Metiram (+)

9006-42-2

 

ex 3808 92 30

p(1)

div

 

Molinato (+)

2212-67-1

218-661-0

ex 2933 99 80

p(1)

div

 

Ossadiazone (+)

19666-30-9

243-215-7

ex 2934 99 90

p(1)

div

 

Oxamil (+)

23135-22-0

245-445-3

ex 2930 90 98

p(1)

div

 

Penflufen (+)

494793-67-8

 

ex 2933 19 90

p(1)

div

 

Profenofos (+)

41198-08-7

255-255-2

ex 2930 90 98

p(1)

div

 

Chinoclamina (+)

2797-51-5

220-529-2

ex 2922 39 00

p(1)

div

 

Zeolite di argento e rame (+)

130328-19-7

 

ex 2843 29 00

p(2)

div

 

Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio (+)

265647-11-8

422-570-3

ex 2843 29 00

p(2)

div

 

Zeolite di argento (+)

130328-18-6

 

ex 2843 29 00

p(2)

div

 

S-metolachlor (+)

87392-12-9

 

ex 2924 29 70

p(1)

div

 

Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio (+)

15120-21-5

239-172-9

ex 2840 30 00

i(1)-i(2)

restr-div

 

10332-33-9

10486-00-7

 

13517-20-9

234-390-0

90568-23-3

11138-47-9

125022-34-6

37244-98-7

 

e altri

e altri

Perossometaborato di sodio (+)

7632-04-4

231-556-4

ex 2840 30 00

i(1)-i(2)

restr-div

 

Spirotetrammato (+)

203313-25-1

 

ex 2933 79 00

p(1)

div

 

Tralcoxidim (+)

87820-88-0

 

ex 2928 00 90

p(1)

div

 

Triadimenol (+)

55219-65-3

259-537-6

ex 2933 99 80

p(1)

div

 

Triflusulfuron-metile (+)

126535-15-7

 

ex 2935 90 90

p(1)

div»

 

(2)

nella parte 1, nella tabella, le voci relative a cianammide, terbufos e warfarin sono sostituite dalle seguenti:

Sostanza chimica

N. CAS

N. CE

Codice NC (***)

Sottocategoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

Paesi che non richiedono notifica

«Cianammide (+)

420-04-2

206-992-3

ex 2853 90 90

p(1)-p(2)

div-div

 

Terbufos (#)

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p(1)

div

 

Warfarin (+)

81-81-2

201-377-6

ex 2932 20 90

p(1)-p(2)

div-div»

 

(3)

nella parte 2, nella tabella sono aggiunte le voci seguenti:

Sostanza chimica

N. CAS

N. CE

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

«Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare

68515-50-4

271-093-5

ex 2917 34 00

i

restr

Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10 o diesteri misti decilici ed esilici e ottilici

68648-93-1

68515-51-5

272-013-1

271-094-0

ex 3824 99 92

i

restr

Acroleina

107-02-8

203-453-4

ex 2912 19 00

p

div

Asulam-sodio

2302-17-2

218-953-8

ex 2935 90 90

p

div

Bendiocarb

22781-23-3

245-216-8

ex 2932 99 00

p

div

Benfluralin

1861-40-1

217-465-2

ex 2921 43 00

p

div

Benthiavalicarb

413615-35-7

177406-68-7

 

ex 2934 20 80

p

div

Fosfuro di calcio

1305-99-3

215-142-0

ex 2853 90 90

p

div

Cloridazon

1698-60-8

216-920-2

ex 2933 99 80

p

div

Chlorsulfuron

64902-72-3

265-268-5

ex 2935 90 90

p

div

Clofentezina

74115-24-5

277-728-2

ex 2933 99 80

p

div

Cianammide

420-04-2

206-992-3

ex 2853 90 90

p

div

d-Alletrina

231937-89-6

 

ex 2916 20 00

p

div

Ftalato di diesile

84-75-3

201-559-5

ex 2917 34 00

i

restr

Dimetomorf

110488-70-5

404-200-2

ex 2934 99 90

p

div

Dimossistrobina

149961-52-4

 

ex 2928 00 90

p

div

Fenpropimorf

67564-91-4

266-719-9

ex 2934 99 90

p

div

Flusilazolo

85509-19-9

 

ex 2933 99 80

p

div

Fuberidazolo

3878-19-1

223-404-0

ex 2934 99 90

p

div

Ioxynil

1689-83-4

3861-47-0

216-881-1

223-375-4

ex 2926 90 70

p

div

Ipconazolo

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

 

ex 2933 99 80

p

div

Mepanipyrim

110235-47-7

432-140-7

ex 2933 59 95

p

div

Ditiocianato di metilene

6317-18-6

228-652-3

ex 2930 90 98

p

div

Metiram

9006-42-2

 

ex 3808 92 30

p

div

Molinato

2212-67-1

218-661-0

ex 2933 99 80

p

div

Ossadiazone

19666-30-9

243-215-7

ex 2934 99 90

p

div

Oxamil

23135-22-0

245-445-3

ex 2930 90 98

p

div

Penflufen

494793-67-8

 

ex 2933 19 90

p

restr

Profenofos

41198-08-7

255-255-2

ex 2930 90 98

p

div

Chinoclamina

2797-51-5

220-529-2

ex 2922 39 00

p

div

Zeolite di argento e rame

130328-19-7

 

ex 2843 29 00

p

div

Fosfato di argento sodio idrogeno zirconio

265647-11-8

422-570-3

ex 2843 29 00

p

div

Zeolite di argento

130328-18-6

 

ex 2843 29 00

p

div

S-metolachlor

87392-12-9

 

ex 2924 29 70

p

div

Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio

15120-21-5

239-172-9

ex 2840 30 00

i

restr

10332-33-9

10486-00-7

13517-20-9

90568-23-3

 

11138-47-9

234-390-0

125022-34-6

37244-98-7

 

e altri

e altri

Perossometaborato di sodio

7632-04-4

231-556-4

ex 2840 30 00

i

restr

Spirotetrammato

203313-25-1

 

ex 2933 79 00

p

div

Tralcoxidim

87820-88-0

 

ex 2928 00 90

p

div

Triadimenol

55219-65-3

259-537-6

ex 2933 99 80

p

div

Triflusulfuron-metile

126535-15-7

 

ex 2935 90 90

p

div

Warfarin

81-81-2

201-377-6

ex 2932 20 90

p

div»

(4)

nella parte 2, nella tabella è soppressa la voce seguente:

Sostanza chimica

N. CAS

N. CE

Codice NC (***)

Categoria (*)

Limitazione d’impiego (**)

«Terbufos

13071-79-9

235-963-8

ex 2930 90 98

p

div»

(5)

nella parte 3, nella tabella è aggiunta la voce seguente:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura (**)

Codice HS

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Terbufos

13071-79-9

2930.90

ex 3808.59

Pesticida»

(6)

nella parte 3, nella tabella, la voce relativa ai bifenili policlorurati è sostituita dalla seguente:

Sostanza chimica

Numero/i CAS pertinente/i

Codice HS

Sostanza pura (**)

Codice HS

Miscele contenenti la sostanza (**)

Categoria

«Bifenili policlorurati (PCB) (*)

1336-36-3 e altri

ex 2903.99

ex 3824.82

Prodotto industriale».


ALLEGATO II

Nell’allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, la tabella è così modificata:

(1)

è aggiunta la voce seguente:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)

 

«Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS), suoi sali e composti a esso correlati

N. CE 206-587-1 e altri

N. CAS 355-46-4 e altri

Codice NC 2904 99 00 e altri»;

(2)

la voce «Endosulfan» è sostituita dalla seguente:

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione

Altre eventuali informazioni, ove del caso (ad esempio: denominazione sostanza, N. CE, N. CAS ecc.)

 

«Endosulfan

N. CE 204-079-4

N. CAS 115-29-7, 959-98-8, 33213-65-9

Codice NC ex 2920 30 00 ».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3199/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Vrh