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Document 32024Q02173
Practice directions to parties concerning cases brought before the Court
Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte
Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte
GU L, 2024/2173, 30.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2024/2173/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/2173 |
30.8.2024 |
Istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte
SOMMARIO
(I numeri si riferiscono ai paragrafi pertinenti)
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I. |
DISPOSIZIONI GENERALI | 1-12 |
| Le fasi del procedimento dinanzi alla Corte e loro caratteristiche essenziali | 1 |
| La rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte | 2-4 |
| Le spese processuali dinanzi alla Corte e il gratuito patrocinio | 5-8 |
| La protezione dei dati personali | 9-11 |
| L’individuazione delle cause pregiudiziali anonimizzate | 12 |
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II. |
LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO | 13-61 |
| La finalità della fase scritta del procedimento | 13 |
| La fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali | 14-17 |
| La fase scritta del procedimento nei ricorsi diretti | 18-24 |
| Il ricorso | 18-19 |
| Il controricorso | 20-21 |
| La replica e la controreplica | 22 |
| Domanda di procedimento accelerato | 23 |
| Domande di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori (procedimento sommario) | 24 |
| La fase scritta del procedimento nelle impugnazioni | 25-38 |
| Il ricorso di impugnazione | 26-31 |
| La comparsa di risposta | 32-33 |
| L’impugnazione incidentale | 34 |
| La comparsa di risposta all’impugnazione incidentale | 35 |
| La replica e la controreplica | 36-37 |
| Le impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 57 dello statuto | 38 |
| La riservatezza nelle impugnazioni | 39-40 |
| L’intervento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni | 41-47 |
| L’istanza di intervento | 41 |
| Le osservazioni sull’istanza di intervento | 42 |
| La memoria di intervento | 43 |
| Le osservazioni sulla memoria di intervento | 44 |
| Le istanze di intervento tardive | 45 |
| L’intervento nell’ambito di un procedimento sommario o di un procedimento accelerato | 46 |
| L’esclusione dell’intervento in materia di rinvii pregiudiziali | 47 |
| La forma e la struttura degli atti processuali | 48-54 |
| Il deposito e la trasmissione degli atti processuali | 55-61 |
|
III. |
LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO | 62-90 |
| La finalità dell’udienza di discussione | 63 |
| La domanda di udienza | 64 |
| La convocazione all’udienza e la necessità di una risposta rapida e completa a tale convocazione | 65-66 |
| Le disposizioni da adottare in vista dell’udienza | 67-69 |
| La partecipazione all’udienza mediante videoconferenza | 70-73 |
| Lo svolgimento consueto di un’udienza di discussione | 74 |
| La prima fase dell’udienza: le difese orali | 75-77 |
| La finalità delle difese orali | 75 |
| Tempi di intervento ed eventuale ampliamento dei medesimi | 76 |
| Il numero di difensori | 77 |
| La seconda fase dell’udienza: i quesiti posti dai membri della Corte | 78-79 |
| La terza fase dell’udienza: le repliche finali | 80 |
| La preservazione della protezione dei dati personali | 81 |
| Le lingue utilizzate in udienza | 82-84 |
| Le implicazioni e le esigenze dell’interpretazione simultanea | 85-86 |
| Il seguito dell’udienza di discussione | 87-88 |
| La lettura delle conclusioni dell’avvocato generale e la pronuncia della sentenza che conclude il procedimento | 89-90 |
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IV. |
DISPOSIZIONI FINALI | 91-92 |
LA CORTE DI GIUSTIZIA
Visto il regolamento di procedura e, in particolare, l’articolo 208,
Considerando quanto segue:
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(1) |
Il 10 dicembre 2019 la Corte di giustizia ha adottato, sulla base dell’articolo 208 del suo regolamento di procedura, nuove istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (1). Tali istruzioni miravano tanto a tener conto dell’esperienza maturata nell’attuazione del regolamento di procedura, sette anni dopo la sua entrata in vigore, il 1o novembre 2012, quanto a rispecchiare talune evoluzioni normative importanti, segnatamente nell’ambito della protezione dei dati personali o in quello procedurale, a seguito dell’istituzione di una procedura di ammissione preventiva di determinate categorie di impugnazioni. |
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(2) |
Dall’entrata in vigore di tali istruzioni, il 1o marzo 2020, sono tuttavia intervenute ulteriori importanti evoluzioni, tanto sul piano tecnico che normativo. |
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(3) |
Da una parte, infatti, la Corte si è dotata, nel contesto della crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid-19, di strumenti e mezzi tecnici necessari a consentire la trasmissione su Internet delle sue udienze di discussione e a offrire alle parti o agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, che non possano partecipare fisicamente a tale udienza, la facoltà di prendere parte a quest’ultima mediante videoconferenza, purché siano rispettate talune condizioni, di ordine giuridico e tecnico. |
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(4) |
Dall’altra, il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento di procedura della Corte sono stati modificati al fine di prevedere, in particolare, la pubblicazione da parte della Corte delle memorie od osservazioni depositate nelle cause pregiudiziali, salvo obiezioni presentate dai loro autori entro un termine ragionevole dalla definizione della causa (2). |
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(5) |
Nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e per garantire una migliore leggibilità, occorre, di conseguenza, adottare nuove istruzioni pratiche, che tengano conto delle summenzionate evoluzioni e che forniscano inoltre alle parti chiarimenti aggiuntivi su varie questioni pratiche legate alla fase scritta od orale del procedimento. |
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(6) |
Al pari delle precedenti istruzioni, tali nuove istruzioni, applicabili a tutte le categorie di cause di cui è investita la Corte, non mirano a sostituirsi alle disposizioni in materia contenute nello statuto e nel regolamento di procedura. Esse hanno lo scopo di consentire alle parti e ai loro rappresentanti di cogliere meglio la portata di tali disposizioni e di comprendere con maggior precisione lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Corte e, in particolare, i vincoli che gravano su quest’ultima, segnatamente quelli collegati al trattamento e alla traduzione degli atti processuali o all’interpretazione simultanea delle osservazioni presentate in occasione delle udienze di discussione. Il rispetto e l’osservanza delle presenti istruzioni costituiscono, tanto per le parti quanto per la Corte, la migliore garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell’organo giurisdizionale. |
ADOTTA LE PRESENTI ISTRUZIONI PRATICHE:
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Le fasi del procedimento dinanzi alla Corte e loro caratteristiche essenziali
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1. |
Salvo quanto altrimenti disposto da norme specifiche contenute nel protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo «statuto») o nel regolamento di procedura, il procedimento dinanzi alla Corte implica, in generale, una fase scritta e una fase orale. La fase scritta del procedimento ha lo scopo di esporre alla Corte le censure, i motivi e argomenti delle parti del procedimento o, in materia pregiudiziale, le osservazioni che gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto intendono formulare in merito alle questioni proposte dai giudici degli Stati membri dell’Unione. Qualora ciò risulti necessario, la fase scritta del procedimento è completata da una fase orale. Tale fase mira a consentire alla Corte di perfezionare la sua conoscenza della causa mediante l’audizione delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto in occasione di un’udienza di discussione e/o mediante l’audizione delle conclusioni dell’avvocato generale. |
La rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte
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2. |
Conformemente alle disposizioni dell’articolo 19 dello statuto, le parti del procedimento dinanzi alla Corte devono obbligatoriamente essere rappresentate da una persona debitamente abilitata a tal fine. Ad esclusione degli Stati membri, degli altri Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»), dell’Autorità di vigilanza dell’Associazione europea di libero scambio (in prosieguo: l’«AELS»), nonché delle Istituzioni dell’Unione, che sono in genere rappresentati da un agente nominato per ciascuna causa, le altre parti del procedimento devono essere rappresentate da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo SEE. La prova di tale qualità deve poter essere fornita, dietro semplice domanda, in qualunque fase del procedimento. Sono equiparati agli avvocati, ai sensi dell’articolo 19, settimo comma, dello statuto, i professori cittadini di uno Stato membro la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare. |
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3. |
Nelle cause pregiudiziali, la Corte tiene tuttavia conto, per quanto riguarda la rappresentanza delle parti nel procedimento principale, delle norme di procedura vigenti dinanzi al giudice del rinvio. Qualsiasi persona abilitata a rappresentare una parte dinanzi a detto giudice può quindi farlo anche dinanzi alla Corte e, se le norme di procedura nazionali lo consentono, le parti nel procedimento principale hanno il diritto di presentare esse stesse le proprie osservazioni scritte od orali. In caso di dubbi a tale riguardo, la Corte, in qualsiasi momento, può chiedere le informazioni del caso a dette parti, ai loro rappresentanti o al giudice del rinvio. |
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4. |
Nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni, gli agenti e avvocati che rappresentano una parte sono peraltro tenuti, conformemente agli articoli 119, paragrafo 2, e 168, paragrafo 2, del regolamento di procedura, a depositare in cancelleria un atto ufficiale oppure una procura recente che certifichi che essi sono abilitati a rappresentare tale parte nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte. |
Le spese processuali dinanzi alla Corte e il gratuito patrocinio
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5. |
Salvo quanto altrimenti disposto dall’articolo 143 del regolamento di procedura, il procedimento dinanzi alla Corte è gratuito, dato che nessun diritto o tassa è dovuto a quest’ultima a causa della presentazione di un ricorso o del deposito di un atto processuale. Le spese previste dagli articoli 137 e seguenti del regolamento di procedura comprendono esclusivamente le spese dette «ripetibili», ossia le somme eventualmente dovute ai testimoni e ai periti e le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa dinanzi alla Corte, legate agli onorari dei loro rappresentanti e alle spese di viaggio e soggiorno a Lussemburgo, quando è organizzata un’udienza di discussione. Con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa, la Corte provvede sull’importo delle spese e sulla loro ripartizione mentre, in materia pregiudiziale, è al giudice del rinvio che spetta statuire sulle spese processuali. |
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6. |
Se una parte o, in materia pregiudiziale, una parte nel procedimento principale si trova nell’impossibilità di affrontare, in tutto o in parte, le spese di causa, essa può chiedere in qualsiasi momento l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Per poter essere esaminate, tali domande devono nondimeno rispettare le condizioni previste, rispettivamente, agli articoli da 115 a 118 (rinvii pregiudiziali) e da 185 a 189 (impugnazioni) del regolamento di procedura ed essere corredate di tutte le informazioni e di tutti i giustificativi necessari a consentire alla Corte di valutare le condizioni economiche effettive del richiedente. A tale scopo, è quindi necessario che una parte che intende chiedere l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio trasmetta alla Corte tanto i documenti attestanti i redditi e le indennità, di varia natura, che percepisce (quali la busta paga, un estratto del conto bancario o un certificato rilasciato da un’autorità pubblica o da un ente previdenziale) quanto i documenti relativi alle spese che tale parte deve sostenere (quali, ad esempio, un contratto di affitto o di mutuo, una certificazione delle tasse scolastiche di figli a carico, una parcella o fatture). |
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7. |
Poiché, in materia pregiudiziale, la Corte statuisce su domanda di un giudice di uno Stato membro, le parti nel procedimento principale devono prioritariamente chiedere l’ammissione al beneficio dell’eventuale gratuito patrocinio dinanzi a tale giudice o alle autorità competenti dello Stato membro interessato, dato che il gratuito patrocinio concesso dalla Corte ha carattere meramente sussidiario rispetto a quello concesso a livello nazionale. |
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8. |
È utile ricordare che, quando accoglie la domanda di ammissione al gratuito patrocinio, la Corte si fa carico, eventualmente nei limiti da essa stabiliti, delle sole spese collegate all’assistenza e alla rappresentanza del richiedente dinanzi alla Corte. Conformemente alle norme enunciate nel regolamento di procedura, queste spese possono essere successivamente recuperate dalla Corte con la decisione che definisce il giudizio e statuisce sulle spese, e il collegio giudicante che ha deciso in merito alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio può revocare inoltre, in qualsiasi momento, il beneficio del gratuito patrocinio se nel corso del procedimento mutano i presupposti in considerazione dei quali esso era stato concesso. |
La protezione dei dati personali
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9. |
Attenta a garantire una protezione ottimale dei dati personali, segnatamente nell’ambito delle pubblicazioni che essa effettua in merito a cause promosse dinanzi ad essa, la Corte tratta di norma le cause pregiudiziali in forma anonima. Tale approccio implica in pratica che, quando il giudice del rinvio ha anonimizzato la domanda di pronuncia pregiudiziale o ha deciso di omettere dati relativi a persone fisiche o a enti interessati dalla controversia oggetto del procedimento principale, la Corte rispetta tale anonimizzazione o tale omissione nell’ambito del procedimento dinanzi ad essa pendente. In caso contrario, e salvo circostanze particolari, la Corte stessa procede all’omissione del cognome e del nome delle persone fisiche menzionate nella domanda di pronuncia pregiudiziale e, se del caso, di altri elementi che possano consentirne l’identificazione. Al fine di garantire l’efficacia delle misure adottate a tal riguardo, l’insieme degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto deve astenersi dal divulgare nelle rispettive memorie od osservazioni, scritte od orali, dati che siano stati omessi nella domanda di pronuncia pregiudiziale. |
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10. |
Lo stesso vale in materia di impugnazioni. Salvo circostanze particolari, la Corte rispetta, infatti, l’anonimato concesso dal Tribunale e le parti del procedimento sono invitate a rispettare tale anonimato anche nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte. |
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11. |
In ogni caso, quando una parte auspica che la sua identità o determinati dati che la riguardano non siano divulgati nell’ambito di una causa promossa dinanzi alla Corte — o, al contrario, quando tale parte auspica che la sua identità e detti dati siano divulgati nell’ambito di tale causa —, essa ha facoltà di rivolgersi alla Corte affinché quest’ultima decida se si debba o meno procedere a un’anonimizzazione, totale o parziale, della causa di cui trattasi o se si debba o meno mantenere l’anonimato già concesso. Per preservare la sua efficacia, tale richiesta dev’essere tuttavia formulata il più rapidamente possibile. A causa dell’uso generalizzato delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’anonimizzazione è infatti privata di qualsiasi effetto utile quando la comunicazione relativa alla causa di cui trattasi sia già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea oppure, in materia pregiudiziale, quando la domanda di pronuncia pregiudiziale sia stata già notificata agli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto, circa un mese dopo il deposito della domanda presso la Corte. |
L’individuazione delle cause pregiudiziali anonimizzate
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12. |
Di norma, la Corte attribuisce un nome fittizio alle cause pregiudiziali oggetto di anonimizzazione. Tale nome fittizio non corrisponde al nome reale delle parti del procedimento né, in linea di principio, a nomi esistenti. Esso ha il solo scopo di facilitare la designazione e l’individuazione delle cause anonimizzate. |
II. LA FASE SCRITTA DEL PROCEDIMENTO
La finalità della fase scritta del procedimento
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13. |
La fase scritta del procedimento svolge un ruolo essenziale nella comprensione della causa da parte della Corte. Essa deve consentire a quest’ultima, attraverso la lettura delle memorie od osservazioni depositate, di farsi un’idea precisa dell’oggetto della causa sottoposta al suo giudizio e delle sue implicazioni. Benché tale obiettivo sia comune al trattamento di tutte le cause di cui la Corte è investita, lo svolgimento e i profili della fase scritta del procedimento differiscono nondimeno in base alla natura del ricorso. Mentre in materia di ricorsi diretti o di impugnazioni, le parti sono invitate a formulare osservazioni sulle memorie depositate dalle controparti nel procedimento, la fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali è contrassegnata dall’assenza di contraddittorio, dato che gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono semplicemente invitati a comunicare le loro eventuali osservazioni sulle questioni proposte da un giudice nazionale, senza conoscere, in linea di principio, la posizione degli altri interessati in merito alle medesime questioni. Da ciò derivano esigenze distinte sia sul piano della forma e del contenuto di dette osservazioni, sia per quel che riguarda l’ulteriore svolgimento del procedimento, con la precisazione che la maggior parte delle memorie e delle osservazioni depositate durante la fase scritta del procedimento deve, tuttavia, essere tradotta. Si deve pertanto preferire sempre l’uso di frasi brevi e semplici e gli argomenti delle parti devono apparire nella loro memoria o nelle loro osservazioni, e non nei loro eventuali allegati. |
La fase scritta del procedimento nei rinvii pregiudiziali
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14. |
A causa della natura non contenziosa del procedimento in materia pregiudiziale, il deposito di memorie od osservazioni scritte da parte degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto non è soggetto a nessuna particolare formalità. Quando una domanda di pronuncia pregiudiziale è loro notificata dalla Corte, questi ultimi possono pertanto presentare, qualora lo desiderino, una memoria al fine di illustrare la loro posizione sulla domanda proposta del giudice del rinvio. La finalità di tale memoria — che dev’essere depositata entro un termine, non prorogabile, di due mesi (aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza) a partire dalla notifica della domanda di pronuncia pregiudiziale — è di chiarire alla Corte la portata di detta domanda, e soprattutto suggerire le risposte da fornire alle questioni proposte dal giudice del rinvio. |
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15. |
Benché tale intervento debba essere completo e comprendere, in particolare, gli argomenti che possano giustificare la risposta della Corte alle questioni proposte, non è viceversa necessario ritornare sul contesto in diritto o in fatto della controversia enunciato nella decisione di rinvio, a meno che esso non richieda osservazioni integrative. Salvo circostanze particolari o disposizioni specifiche del regolamento di procedura che prevedano una limitazione della lunghezza degli atti dovuta all’urgenza della causa, le osservazioni scritte depositate in una causa pregiudiziale non dovrebbero superare le 20 pagine. |
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16. |
Come risulta dall’articolo 96, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le memorie o le osservazioni scritte depositate nelle cause pregiudiziali sono pubblicate sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea dopo la pronuncia della sentenza o la notifica dell’ordinanza che statuisce sulle questioni sottoposte dal giudice del rinvio, a meno che uno degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto non si opponga alla pubblicazione della sua memoria o delle sue osservazioni. Alla luce di tali circostanze, è quindi essenziale che le memorie o le osservazioni depositate non contengano dati personali. |
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17. |
Qualora un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto ritenga che la sua memoria o le sue osservazioni non dovrebbero essere pubblicate su tale sito Internet, deve comunicarlo in maniera esplicita, o nella lettera che accompagna la trasmissione di tale memoria o di tali osservazioni, o in una lettera separata trasmessa alla cancelleria in una fase successiva del procedimento ma, in ogni caso, non oltre il terzo mese dalla pronuncia della sentenza o dalla notifica dell’ordinanza che conclude il procedimento. |
La fase scritta del procedimento nei ricorsi diretti
Il ricorso
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18. |
A causa della sua natura contenziosa, la fase scritta del procedimento in materia di ricorsi diretti è soggetta a regole più rigorose. Queste ultime sono enunciate negli articoli 119 e seguenti (titolo quarto) del regolamento di procedura e vertono tanto sull’obbligo di rappresentanza delle parti ad opera di un agente o di un avvocato, quanto sulle formalità collegate al contenuto e alla presentazione delle memorie. In particolare, dall’articolo 120 del regolamento di procedura risulta che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere, oltre al nome e al domicilio del ricorrente e alla designazione della parte contro cui il ricorso è proposto, l’indicazione precisa dell’oggetto della controversia, i motivi e argomenti dedotti suffragati, eventualmente, da prove od offerte di prova, nonché le conclusioni del ricorrente. L’inosservanza di queste prescrizioni comporta l’irricevibilità del ricorso il quale, salvo circostanze particolari, non dovrebbe superare le 30 pagine. |
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19. |
Come si evince dall’articolo 120, lettera c), del regolamento di procedura, il ricorso dev’essere obbligatoriamente corredato da un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa esposizione – che non deve superare le due pagine – è destinata ad agevolare la redazione dell’avviso, relativo a ciascuna causa proposta dinanzi alla Corte, che dev’essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura. |
Il controricorso
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20. |
Disciplinato dall’articolo 124 del regolamento di procedura, il controricorso è soggetto sostanzialmente alle medesime esigenze formali del ricorso e dev’essere presentato entro un termine di due mesi dalla notifica di quest’ultimo. Tale termine — al quale va aggiunto il termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza — può essere prorogato solo in via eccezionale e previa presentazione, in tempo utile, di una domanda debitamente motivata, che esponga le circostanze in grado di giustificare una proroga siffatta. |
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21. |
Poiché la cornice giuridica della causa è delimitata dal ricorso, gli argomenti sviluppati nel controricorso devono essere strutturati il più possibile in funzione dei motivi o delle censure enunciati nel ricorso. È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi non si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Peraltro, il contesto di fatto e di diritto della controversia va illustrato nel controricorso solo qualora la sua presentazione nel ricorso sia oggetto di contestazione o richieda ulteriori precisazioni. Per le stesse ragioni del ricorso e salvo circostanze particolari, il controricorso non dovrebbe superare le 30 pagine. |
La replica e la controreplica
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22. |
Qualora lo ritengano necessario, il ricorrente e il convenuto possono integrare i loro argomenti, il primo, mediante una replica e, il secondo, mediante una controreplica. Queste memorie sono soggette alle stesse formalità del ricorso e del controricorso ma, in considerazione del loro carattere facoltativo e integrativo, devono necessariamente essere più brevi di questi ultimi. Poiché la cornice e i motivi o le censure al centro della controversia sono stati illustrati (o contestati) in modo approfondito nel ricorso e nel controricorso, la replica e la controreplica hanno il solo scopo di consentire al ricorrente e al convenuto di precisare la loro posizione o di approfondire i loro argomenti in merito a una questione importante; peraltro, in applicazione dell’articolo 126 del regolamento di procedura, il presidente può anche precisare egli stesso i punti sui quali debbano vertere questi atti. Salvo circostanze particolari, una replica e una controreplica non dovrebbero pertanto superare la decina di pagine. Questi atti devono essere depositati presso la cancelleria nel termine fissato dalla Corte e una proroga di quest’ultimo è concessa dal presidente solo in via eccezionale e dietro domanda debitamente motivata. |
Domanda di procedimento accelerato
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23. |
Quando la natura della causa impone un suo rapido trattamento, il ricorrente o il convenuto possono chiedere alla Corte di trattare la causa con procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni del regolamento di procedura. Prevista dall’articolo 133 di detto regolamento, questa facoltà è nondimeno soggetta alla presentazione, con separata istanza, di un’espressa domanda in tal senso, che esponga in modo dettagliato le circostanze in grado di giustificare il ricorso a un siffatto procedimento, e implica, quando tale domanda viene accolta, un adeguamento della fase scritta del procedimento. Infatti, i termini ordinari per la presentazione delle memorie possono essere abbreviati, così come la lunghezza di queste ultime, e, in applicazione dell’articolo 134 del regolamento di procedura, una replica, una controreplica o una memoria di intervento possono essere presentate solo qualora il presidente lo ritenga necessario. |
Domande di sospensione dell’esecuzione o di provvedimenti provvisori (procedimento sommario)
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24. |
Un ricorso diretto può essere parimenti accompagnato da una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o da una domanda di provvedimenti provvisori, previste, rispettivamente, dagli articoli 278 e 279 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»). Conformemente alle disposizioni dell’articolo 160 del regolamento di procedura, tale domanda è tuttavia ricevibile solo qualora sia proposta dal ricorrente che abbia impugnato l’atto in questione dinanzi alla Corte o da una parte nella causa di cui è investita la Corte e dev’essere presentata con separata istanza, la quale precisi sia l’oggetto della controversia e le circostanze che dimostrino l’urgenza della decisione, sia i motivi di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, la concessione del provvedimento richiesto («fumus boni iuris»). In linea generale, la domanda è allora notificata alla controparte nel procedimento, cui il presidente assegna un breve termine per presentare osservazioni scritte od orali. In caso di estrema urgenza, il presidente può accogliere, in via provvisoria, la domanda ancor prima che siffatte osservazioni siano state presentate. |
La fase scritta del procedimento nelle impugnazioni
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25. |
La fase scritta del procedimento presenta, in materia di impugnazioni, numerose analogie con lo svolgimento di questa fase nell’ambito dei ricorsi diretti. Le norme in materia sono contenute negli articoli 167 e seguenti (titolo quinto) del regolamento di procedura, i quali precisano sia il contenuto necessario di un ricorso di impugnazione e di una comparsa di risposta, sia la portata delle loro conclusioni. |
Il ricorso di impugnazione
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26. |
Come si evince dagli articoli 168 e 169 del regolamento di procedura — i quali integrano, a questo proposito, gli articoli da 56 a 58 dello statuto —, un’impugnazione non può essere proposta avverso l’atto di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione, ma dev’essere formulata avverso la decisione del Tribunale che statuisce sul ricorso proposto avverso un tale atto. Da questa precisazione discende che le conclusioni dell’impugnazione devono necessariamente tendere all’annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale quale contenuta nel dispositivo della decisione stessa, e non a quella dell’atto impugnato dinanzi al Tribunale. Solo qualora l’impugnazione sia dichiarata fondata la Corte può accogliere le conclusioni presentate in primo grado, ad esclusione di conclusioni nuove. Peraltro, a pena di irricevibilità, i motivi e gli argomenti di diritto invocati nell’impugnazione — che, salvo circostanze particolari, non dovrebbe superare le 25 pagine — devono quindi individuare con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione ed esporre in modo circostanziato le ragioni per le quali quest’ultima sarebbe viziata da un errore di diritto. |
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27. |
Inoltre, al fine di facilitare la redazione dell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il ricorrente deve accludere all’atto d’impugnazione un’esposizione sommaria di questi motivi, di una lunghezza massima di due pagine. |
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28. |
L’atto d’impugnazione deve altresì essere corredato di documenti che attestino il rispetto dei requisiti elencati dall’articolo 19 dello statuto e riprodotti nell’articolo 119 del regolamento di procedura. Si tratta, da un lato, del certificato da cui risulta che l’avvocato che rappresenta il ricorrente è abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all’accordo SEE e, dall’altro, di un documento ufficiale o di una procura recente rilasciata dal ricorrente che certifichi che tale avvocato è abilitato a rappresentarlo nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte. Un documento o una procura prodotti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale sono presi in considerazione solo se precisano, in modo esplicito, che includono anche l’eventuale procedimento ulteriore dinanzi alla Corte. |
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29. |
Nei casi di cui all’articolo 58 bis dello statuto, il ricorrente deve inoltre allegare al proprio ricorso una domanda di ammissione dell’impugnazione, distinta dall’impugnazione stessa. Tale domanda, di una lunghezza massima di sette pagine, deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire alla Corte di statuire sull’ammissione dell’impugnazione e di determinare, in caso di ammissione parziale di quest’ultima, i motivi dell’impugnazione sui quali deve vertere la comparsa di risposta. |
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30. |
La domanda di ammissione dell’impugnazione deve, in ogni caso, enunciare in modo chiaro e preciso i motivi sui quali si basa l’impugnazione, individuare con la medesima precisione e chiarezza la questione di diritto sollevata da ciascun motivo ed esporre, in maniera specifica, le ragioni per le quali tale questione è importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. |
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31. |
Conformemente all’articolo 170 bis, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’assenza di una siffatta domanda comporta l’irricevibilità dell’impugnazione nel suo complesso. |
La comparsa di risposta
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32. |
Nel termine, non prorogabile, di due mesi dalla notifica, nei loro confronti, dell’atto di impugnazione — cui va aggiunto il termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza — le altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale che abbiano un interesse all’accoglimento o al rigetto dell’impugnazione possono presentare una comparsa di risposta. Se la causa oggetto dell’impugnazione dinanzi alla Corte era riunita a una o più altre cause nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, le parti in tali altre cause non diventeranno parti dinanzi alla Corte in modo automatico. Esse potranno presentare una comparsa di risposta solo se sono parti anche nella causa oggetto dell’impugnazione. |
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33. |
Il contenuto della comparsa di risposta deve rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 173 del regolamento di procedura e, conformemente all’articolo 174 del medesimo regolamento, le sue conclusioni devono tendere all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione. Gli argomenti in diritto contenuti nella comparsa di risposta devono essere strutturati il più possibile in funzione dei motivi dedotti dal ricorrente, mentre non è necessario ricordare, in detta memoria, il contesto di diritto e di fatto della controversia, a meno che la sua illustrazione nell’atto di impugnazione sia oggetto di contestazione o richieda ulteriori precisazioni. Viceversa, una contestazione relativa alla ricevibilità, totale o parziale, di detta impugnazione dev’essere inserita nel corpo stesso della comparsa di risposta, dal momento che la facoltà — prevista dall’articolo 151 del regolamento di procedura — di sollevare, con atto separato, un’eccezione di irricevibilità del ricorso non è applicabile alle impugnazioni. Per le stesse ragioni dell’atto d’impugnazione, e salvo circostanze particolari, la comparsa di risposta non dovrebbe superare le 25 pagine. |
L’impugnazione incidentale
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34. |
Se, quando riceve notifica dell’impugnazione, una parte nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale intende contestare la decisione di quest’ultimo su un aspetto che non è stato menzionato nell’atto di impugnazione, detta parte deve presentare un’impugnazione incidentale avverso la decisione del Tribunale. Detta impugnazione dev’essere proposta con atto separato, entro lo stesso termine, non prorogabile, del termine di presentazione della comparsa di risposta e soddisfare i requisiti enunciati dagli articoli 177 e 178 del regolamento di procedura. I motivi e gli argomenti di diritto in esso contenuti devono necessariamente essere distinti da quelli dedotti nella comparsa di risposta. |
La comparsa di risposta all’impugnazione incidentale
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35. |
Quando viene proposta una siffatta impugnazione incidentale, il ricorrente, così come le altre parti nel procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale che abbiano interesse all’accoglimento o al rigetto di detta impugnazione, possono presentare una comparsa di risposta avente ad oggetto solo i motivi dedotti nell’impugnazione incidentale. Conformemente all’articolo 179 del regolamento di procedura, questa memoria dev’essere presentata entro un termine non prorogabile di due mesi decorrenti dalla notifica dell’impugnazione incidentale (aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza). |
La replica e la controreplica
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36. |
Tanto a titolo principale quanto a titolo incidentale, l’impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrate con una replica e una controreplica, in particolare al fine di consentire alle parti di esporre la propria posizione in merito a un’eccezione di irricevibilità o ad elementi nuovi indicati nella/e comparsa/e di risposta. Diversamente da quanto disposto per i ricorsi diretti, questa facoltà è tuttavia subordinata all’autorizzazione espressa del presidente della Corte. A tal fine, il ricorrente (o la parte che ha proposto l’impugnazione incidentale) è invitato a presentare, nel termine di sette giorni decorrenti dalla notifica della/e comparsa/e di risposta (o della/e comparsa/e di risposta all’impugnazione incidentale) — aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza —, una domanda debitamente motivata che esponga le ragioni per le quali, a parere di tale parte, sia necessaria una replica. Questa domanda — che non dovrebbe superare le tre pagine — dev’essere comprensibile di per se stessa, senza che si renda necessario fare riferimento all’atto di impugnazione o alla comparsa di risposta. |
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37. |
A causa della natura particolare delle impugnazioni, che sono limitate all’esame delle questioni di diritto, il presidente, qualora accolga la domanda di replica, può inoltre limitare il contenuto e il numero di pagine di tale memoria, nonché della controreplica che faccia seguito ad essa. L’osservanza di queste indicazioni costituisce una condizione essenziale per l’efficace svolgimento del procedimento e il superamento del numero di pagine autorizzato o l’esposizione di questioni diverse in sede di replica o controreplica comporta il rinvio di tale memoria al suo autore. |
Le impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 57 dello statuto
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38. |
Le regole enunciate nei punti da 25 a 37 delle presenti istruzioni non sono però integralmente applicabili alle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale che rigettano una domanda di intervento oppure adottate in seguito alla domanda di provvedimenti provvisori presentata ai sensi degli articoli 278 o 279 TFUE. Ai sensi dell’articolo 57, terzo comma, dello statuto, tali impugnazioni sono infatti assoggettate alla stessa procedura della domanda di provvedimenti provvisori proposta direttamente dinanzi alla Corte. Di conseguenza, viene impartito un breve termine alle parti per la presentazione delle loro eventuali osservazioni sull’impugnazione e la Corte statuisce su quest’ultima senza una fase scritta supplementare, o finanche senza fase orale. |
La riservatezza nelle impugnazioni
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39. |
Come emerge dalle disposizioni che precedono, il ricorso di impugnazione e le memorie depositate successivamente sono notificati a tutte le parti nella causa dinanzi al Tribunale, a prescindere dalla qualità processuale che esse ricoprivano dinanzi a tale organo giurisdizionale (ricorrente, convenuto o interveniente). Poiché, in forza dell’articolo 58 dello statuto, le impugnazioni sono limitate ai motivi di diritto, le parti devono astenersi dal menzionare, nelle loro memorie, elementi segreti o riservati. Se, in via eccezionale, fosse comunque auspicato il trattamento riservato di determinati elementi di una memoria, l’autore di tale memoria è invitato a presentare, con atto separato, una domanda debitamente motivata di trattamento riservato (specificando, nel contempo, la portata della riservatezza richiesta e le parti del procedimento interessate da tale domanda), nonché una versione non riservata della sua memoria, che possa essere notificata a tali altre parti. Per quanto riguarda gli elementi contenuti nel fascicolo del Tribunale, la portata di una tale domanda non può, in ogni caso, oltrepassare la portata del trattamento riservato già concesso da tale organo giurisdizionale nei confronti degli intervenienti. |
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40. |
Quando la Corte accoglie la domanda di riservatezza, la versione non riservata della memoria di cui trattasi è notificata alle altre parti nel procedimento. In caso di accoglimento parziale di detta domanda, il beneficiario del trattamento riservato è invitato a produrre senza indugio una nuova versione non riservata della sua memoria, che sarà notificata alle altre parti una volta ricevuta dalla Corte. |
L’intervento nei ricorsi diretti e nelle impugnazioni
L’istanza di intervento
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41. |
Conformemente all’articolo 40 dello statuto, gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione, da un lato, e, alle condizioni previste nei commi secondo e terzo di detto articolo, gli Stati terzi parti contraenti dell’accordo SEE, l’Autorità di vigilanza AELS, gli organi e organismi dell’Unione nonché qualsiasi altra persona fisica o giuridica, dall’altro, possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte al fine di sostenere, in tutto o in parte, le conclusioni di una delle parti. Per poter essere presa in considerazione, l’istanza di intervento deve rispettare i requisiti enunciati dall’articolo 130, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di procedura e dev’essere presentata, rispettivamente, entro un termine di sei settimane (per quanto riguarda una domanda presentata nell’ambito di un ricorso diretto) o di un mese (per quanto riguarda una domanda presentata nell’ambito di un’impugnazione). Tale termine, al quale si aggiunge il termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, inizia a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso previsto dall’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di procedura. |
Le osservazioni sull’istanza di intervento
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42. |
Dopo la notifica dell’istanza di intervento, le parti principali sono invitate, conformemente all’articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura, a formulare le loro eventuali osservazioni in merito a tale istanza entro i dieci giorni successivi a tale notifica. Qualora, entro tale termine, al quale si aggiunge il termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, tali parti indichino atti o documenti segreti o riservati la cui comunicazione al richiedente l’intervento potrebbe danneggiarli, tali parti sono invitate a produrre una versione non riservata degli atti o dei documenti di cui trattasi, che potrà essere notificata al richiedente l’intervento nell’ipotesi di accoglimento della sua istanza. |
La memoria di intervento
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43. |
Quando l’istanza di intervento è accolta e l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti fatta eccezione, eventualmente, per gli atti o documenti segreti o riservati, egli ha a disposizione un mese e dieci giorni dalla comunicazione di tali atti per presentare una memoria di intervento. Sebbene questa memoria debba soddisfare i requisiti contenuti nell’articolo 132, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il suo contenuto è tuttavia necessariamente più succinto della memoria della parte sostenuta con l’intervento e la sua lunghezza non dovrebbe superare le 10 pagine. Poiché, in effetti, l’intervento riveste carattere accessorio rispetto alla controversia principale, l’interveniente deve astenersi dal ripetere nella sua memoria i motivi o argomenti contenuti negli scritti della parte che esso sostiene e deve sviluppare solo motivi o argomenti nuovi, a conforto della tesi di detta parte. La ricostruzione della cornice giuridica e fattuale della controversia è superflua, a meno che la sua presentazione nelle memorie delle parti principali sia contestata o richieda precisazioni ulteriori. |
Le osservazioni sulla memoria di intervento
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44. |
Dopo il deposito della memoria di intervento, il presidente, qualora lo ritenga necessario, può fissare un termine per la presentazione di brevi osservazioni su detta memoria. Il deposito di siffatte osservazioni, la cui lunghezza non dovrebbe superare le 5 pagine, riveste nondimeno carattere facoltativo. Lo scopo di tali osservazioni è unicamente quello di consentire alle parti principali di reagire a determinate affermazioni dell’interveniente o di prendere posizione in merito a motivi o argomenti nuovi sollevati da quest’ultimo. Qualora non sussistano tali circostanze, si raccomanda di rinunciare al deposito di siffatte osservazioni e di informarne la Corte, al fine di non prolungare inutilmente la durata della fase scritta del procedimento. |
Le istanze di intervento tardive
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45. |
Purché soddisfi i requisiti enunciati dall’articolo 130, paragrafi da 2 a 4, del regolamento di procedura, un’istanza di intervento proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane stabilito dall’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura o del termine di un mese previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura può essere parimenti presa in considerazione dalla Corte a condizione, però, che essa giunga alla medesima prima della decisione di aprire la fase orale del procedimento, di cui all’articolo 60, paragrafo 4, di detto regolamento. In tal caso, in applicazione dell’articolo 129, paragrafo 4, del regolamento di procedura, l’interveniente potrà presentare le sue osservazioni durante l’udienza di discussione, qualora venga organizzata un’udienza nella causa di cui trattasi. |
L’intervento nell’ambito di un procedimento sommario o di un procedimento accelerato
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46. |
In via di principio, valgono le stesse regole nell’ambito di una domanda di procedimento sommario o in caso di applicazione del procedimento accelerato. Salvo circostanze particolari che giustifichino il deposito di osservazioni scritte, la persona o l’ente autorizzati a intervenire nell’ambito di un tale procedimento potrà esporre le sue osservazioni solo oralmente, qualora venga organizzata un’udienza. |
L’esclusione dell’intervento in materia di rinvii pregiudiziali
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47. |
Le norme precedenti, relative all’intervento, non sono viceversa applicabili ai rinvii pregiudiziali. In ragione della natura non contenziosa di questa categoria di cause e della funzione particolare della Corte quando essa è chiamata a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, solo gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto — e, se del caso, le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione a cui è stata fatta richiesta ai sensi dell’articolo 24, comma 2, dello statuto — sono autorizzati a presentare osservazioni, scritte od orali, sulle questioni sottoposte alla Corte dai giudici degli Stati membri. |
La forma e la struttura degli atti processuali
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48. |
A prescindere da quanto sin qui illustrato e dalle prescrizioni, relative al contenuto degli atti processuali, risultanti dalle disposizioni dello statuto e del regolamento di procedura, le memorie e osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte devono soddisfare determinati requisiti ulteriori destinati ad agevolare la lettura e il trattamento di tali atti da parte della Corte e, in particolare, la loro traduzione in una o più lingue. Questi requisiti riguardano sia la forma e la presentazione degli atti processuali, sia la loro struttura o la loro lunghezza. |
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49. |
Sul piano formale, anzitutto, è assolutamente necessario che le memorie od osservazioni depositate dalle parti o dagli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto siano presentate in modo tale da consentire una gestione elettronica di questi atti da parte della Corte. In quest’ottica, i requisiti seguenti devono essere tenuti in considerazione:
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50. |
In aggiunta a questi requisiti formali, gli atti processuali depositati dinanzi alla Corte devono essere redatti in modo tale che sia possibile comprenderne la struttura e la portata sin dalle prime pagine. Oltre all’indicazione, sulla prima pagina della memoria o delle osservazioni in questione, della denominazione dell’atto, del numero di ruolo della causa (se è già stato comunicato dalla cancelleria) e delle parti interessate da quest’ultima o delle loro iniziali (se la causa è stata anonimizzata), le memorie o le osservazioni scritte devono iniziare con una breve illustrazione dello schema seguito dal loro autore o da un sommario. Questa memoria o queste osservazioni terminano obbligatoriamente con le conclusioni del loro autore o, in materia pregiudiziale, con le risposte che egli suggerisce alle questioni proposte dal giudice del rinvio. |
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51. |
Sebbene gli atti comunicati alla Corte non siano soggetti, per quanto concerne il loro contenuto, a nessun requisito diverso da quelli indicati dallo statuto e dal regolamento di procedura, occorre nondimeno tenere presente che tali atti costituiscono la base dell’esame del fascicolo da parte della Corte e che, in linea generale, essi devono essere tradotti dalla Corte o dall’istituzione che li ha redatti. Nell’interesse di un efficiente svolgimento del procedimento così come nell’interesse delle stesse parti, le memorie o le osservazioni scritte devono essere pertanto redatte in un linguaggio semplice e preciso, senza fare ricorso a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento giuridico nazionale. Le ripetizioni vanno evitate e le frasi brevi devono essere preferite, il più possibile, a quelle lunghe e complesse, contenenti incisi e frasi subordinate. |
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52. |
Quando, nelle loro memorie o nelle loro osservazioni, le parti richiamano un testo o una normativa particolare, del diritto nazionale o del diritto dell’Unione, i riferimenti di questo testo o di questa normativa devono essere forniti con precisione, tanto per quanto concerne la data d’adozione e, se possibile, la data di pubblicazione di tale documento, quanto per quel che riguarda la sua applicabilità nel tempo. Parimenti, quando citano un passo di una decisione giurisprudenziale o di conclusioni di un avvocato generale, le parti sono invitate a precisare sia il nome e il numero di ruolo della causa di cui trattasi, sia il numero ECLI («European Case Law Identifier») della decisione o delle conclusioni e i riferimenti esatti del passo in questione. |
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53. |
Infine, occorre ricordare che gli argomenti in diritto delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto devono figurare nelle memorie o nelle osservazioni scritte, e non negli allegati eventualmente acclusi, che in genere non sono tradotti. Alla memoria o alle osservazioni devono essere allegati soltanto i documenti menzionati nel testo della memoria o delle osservazioni stesse e che sono necessari per provarne o illustrarne il contenuto. La produzione di allegati, del resto, è ammessa solo se accompagnata da un elenco dei medesimi, in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento di procedura. Tale elenco deve contenere, per ciascun documento allegato, il numero dell’allegato, una breve indicazione della sua natura nonché la menzione della pagina o del paragrafo della memoria o delle osservazioni in cui è menzionato il documento e che giustifica la sua produzione. |
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54. |
Quando un atto processuale si discosta palesemente dalle prescrizioni enunciate nelle righe che precedono e, in particolare, dalle indicazioni relative alla presentazione e alla lunghezza di tale atto, la cancelleria rinvia tale atto al suo autore, invitandolo a regolarizzarlo entro un breve termine. |
Il deposito e la trasmissione degli atti processuali
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55. |
Solo gli atti espressamente previsti dalle norme di procedura sono versati nel fascicolo del procedimento. Gli atti non previsti da tali norme non sono presi in considerazione dalla Corte e sono rinviati al loro autore a cura della cancelleria. |
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56. |
Gli atti processuali devono essere depositati nei termini prescritti, rispettando gli obblighi enunciati dall’articolo 57 del regolamento di procedura. In applicazione dell’articolo 57, paragrafo 5, di tale regolamento, ai fini dell’osservanza dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell’ora di deposito dell’originale in cancelleria. La norma enunciata dall’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento di procedura si applica solo quando il termine previsto per il deposito di un atto processuale, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, cade di sabato, di domenica o in una festività legalmente riconosciuta. L’elenco delle festività legalmente riconosciute è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nonché sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/it). |
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57. |
Nei casi previsti dal regolamento di procedura, i termini di cui a tale regolamento possono essere prorogati. Le istanze di proroga dei termini devono essere sempre motivate e presentate in tempo utile prima della scadenza del termine impartito per il deposito dell’atto di cui trattasi. |
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58. |
La modalità di deposito più sicura e più rapida è il deposito effettuato mediante l’applicazione e-Curia. Semplice e comoda da utilizzare, tale applicazione consente il deposito e la notifica degli atti processuali per via esclusivamente elettronica, senza che sia necessario duplicare tale trasmissione mediante l’invio per posta. Le modalità di accesso all’applicazione e-Curia e le sue condizioni di utilizzo sono contenute nella decisione della Corte relativa al deposito e alla notifica di atti processuali mediante l’applicazione e-Curia, nonché nelle condizioni di utilizzo, alle quali questa decisione fa riferimento. Questi documenti sono consultabili sul sito Internet dell’istituzione (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/fr/). |
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59. |
Se non è trasmesso alla Corte mediante la suddetta applicazione, un atto processuale può essere parimenti inviato alla Corte per posta. Il plico contenente quest’atto dev’essere indirizzato alla Cancelleria della Corte al seguente indirizzo: Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Lussemburgo. A questo proposito è utile ricordare che, in applicazione dell’articolo 57, paragrafo 5, del regolamento di procedura, ai fini dell’osservanza dei termini processuali si tiene conto soltanto della data e dell’ora di deposito dell’originale in cancelleria. Onde evitare qualsivoglia decadenza, si consiglia pertanto caldamente di effettuare la spedizione in questione mediante lettera raccomandata o corriere espresso, diversi giorni prima della scadenza del termine stabilito per il deposito dell’atto, o finanche di depositare fisicamente l’atto in questione presso la cancelleria della Corte oppure, oltre l’orario di apertura della cancelleria, presso il personale addetto al servizio di ingresso degli edifici della Corte, il quale darà atto della ricezione del documento, indicando su quest’ultimo la data e l’ora del deposito. |
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60. |
Attualmente, è anche possibile trasmettere alla cancelleria la copia dell’originale firmato di un atto processuale in allegato a un messaggio di posta elettronica (ecj.registry@curia.europa.eu) o mediante telefax (+352 433766), ma queste due modalità di trasmissione dovrebbero essere utilizzate solo in via eccezionale, dato che comportano vari limiti tecnici e non offrono gli stessi vantaggi e le stesse garanzie dell’applicazione e-Curia. Occorre inoltre ricordare che il deposito di un atto processuale tramite messaggio di posta elettronica o telefax vale, ai fini dell’osservanza dei termini di procedura, soltanto a condizione che l’originale firmato dell’atto, corredato dei suoi eventuali allegati, pervenga esso stesso in cancelleria entro e non oltre dieci giorni dall’invio mediante messaggio di posta elettronica o telefax della copia di tale originale firmato. Di conseguenza, quest’originale dev’essere spedito o consegnato senza indugio, subito dopo l’invio della copia, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime. In caso di divergenze tra l’originale firmato e la copia precedentemente trasmessa, sarà presa in considerazione solo la data di deposito presso la cancelleria dell’originale firmato. |
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61. |
Oltre ad inviare alla cancelleria la versione originale delle memorie od osservazioni scritte conformemente alle modalità di trasmissione previste ai punti precedenti, dev’essere inviata una versione editabile (3) di tali memorie od osservazioni, al fine di agevolare il trattamento da parte della Corte di tali atti e, in particolare, la loro traduzione in una o più lingue ufficiali dell’Unione, al seguente indirizzo elettronico: editable-versions@curia.europa.eu. |
III. LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO
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62. |
Come si evince dall’articolo 20, quarto comma, dello statuto, la fase orale del procedimento comprende sostanzialmente due distinti momenti: l’audizione delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto e la presentazione delle conclusioni dell’avvocato generale. Ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, dello statuto, la Corte, quando ritiene che la causa non sollevi nessuna nuova questione di diritto, può tuttavia decidere di giudicare la causa senza conclusioni dell’avvocato generale. Per quanto riguarda l’organizzazione di un’udienza di discussione, essa non ha carattere sistematico. |
La finalità dell’udienza di discussione
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63. |
In considerazione dell’importanza che riveste la fase scritta del procedimento nell’ambito delle cause proposte alla Corte, e fatta salva l’applicazione dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento di procedura, ai sensi del quale un’udienza di discussione è organizzata, in materia pregiudiziale, quando una domanda è stata presentata, in modo motivato, da un interessato che non ha partecipato alla fase scritta del procedimento, il criterio determinante per lo svolgimento di un’udienza non è tanto la formulazione di un’espressa domanda in tal senso quanto la valutazione, effettuata dalla Corte stessa, riguardo al valore aggiunto di quest’udienza e al suo contributo potenziale alla soluzione della controversia o alla determinazione delle risposte che la Corte possa fornire alle questioni proposte dal giudice di uno Stato membro. Di conseguenza, un’udienza è organizzata dalla Corte ogniqualvolta essa possa contribuire a una migliore comprensione della causa e delle sue implicazioni, a prescindere dal fatto che una domanda in tal senso sia stata o meno presentata dalle parti o dagli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto. |
La domanda di udienza
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64. |
Se le parti o i suddetti interessati ritengono che un’udienza debba essere organizzata nell’ambito di una causa, è loro onere comunque, sin dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, indicare alla Corte i motivi specifici per i quali essi desiderano essere ascoltati da quest’ultima. Detta motivazione — che non dev’essere confusa con una memoria o con osservazioni scritte e che non deve superare le tre pagine — deve derivare da una valutazione concreta dell’utilità di un’udienza di discussione per la parte in causa e indicare gli elementi del fascicolo o dell’argomentazione che questa parte ritiene necessario sviluppare o confutare più ampiamente durante tale udienza. Non è sufficiente una motivazione di carattere generico che faccia riferimento, per esempio, all’importanza della causa o delle questioni che la Corte deve risolvere. |
La convocazione all’udienza e la necessità di una risposta rapida e completa a tale convocazione
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65. |
Quando la Corte decide di organizzare un’udienza di discussione in una determinata causa, essa ne stabilisce la data e l’ora esatte e le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono tempestivamente convocati dalla cancelleria, la quale li informa parimenti in merito alla composizione del collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata, alle misure di organizzazione del procedimento decise dalla Corte e, eventualmente, alla mancanza di conclusioni dell’avvocato generale. Al fine di consentire alla Corte di organizzare quest’udienza in condizioni ottimali, le parti o i suddetti interessati sono invitati a rispondere alla comunicazione della cancelleria entro un breve termine indicando se essi intendano partecipare effettivamente all’udienza. In tal caso, essi sono invitati a fornire alla cancelleria le seguenti informazioni:
Una risposta tardiva o incompleta alle lettere di convocazione della cancelleria può compromettere il corretto svolgimento dell’udienza e, quindi, l’utilità di quest’ultima ai fini della soluzione della controversia di cui la Corte è adita. |
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66. |
Se l’udienza alla quale le parti o gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono stati convocati può essere oggetto di trasmissione sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea e una di tali parti o uno di tali interessati ritiene che detta udienza non debba essere oggetto di tale trasmissione, egli ne informa la Corte nel più breve termine possibile, illustrando, in modo dettagliato, le circostanze tali da giustificare la mancata trasmissione. Conformemente all’articolo 80 bis, paragrafo 4, del regolamento di procedura, il presidente statuisce quindi su tale domanda nel più breve termine possibile, sentiti il giudice relatore e, se del caso, l’avvocato generale incaricati della causa. |
Le disposizioni da adottare in vista dell’udienza
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67. |
A prescindere dal loro titolo e qualità, le persone chiamate a patrocinare dinanzi alla Corte sono tenute a indossare la toga. Gli agenti, gli avvocati e, in materia pregiudiziale, le altre persone abilitate a rappresentare una parte nel procedimento principale in base alle norme nazionali di procedura sono pertanto invitati a munirsi di una toga quando partecipano a un’udienza di discussione organizzata dalla Corte. Nel caso in cui tali persone ne fossero prive, la Corte potrà mettere alcune toghe a loro disposizione ma, in considerazione del numero limitato di tali toghe e delle loro taglie variabili, i rappresentanti interessati sono invitati a informarne previamente la Corte, nell’ambito della risposta alla lettera di convocazione all’udienza. |
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68. |
Nell’ambito di tale medesima risposta, al fine di garantire un’organizzazione ottimale dell’udienza, le parti e i loro rappresentanti sono altresì invitati a informare la Corte di qualsiasi misura particolare idonea ad agevolare la loro partecipazione effettiva all’udienza, segnatamente in caso di disabilità o di ridotta capacità motoria. |
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69. |
Sia a causa delle condizioni del traffico a Lussemburgo, sia a causa delle misure di sicurezza applicabili all’atto dell’accesso agli edifici della Corte, si raccomanda di prendere le precauzioni necessarie per essere presenti nella sala dove si terrà il dibattimento, almeno venti minuti prima dell’ora stabilita per l’inizio dell’udienza. Prima di tale momento, infatti, è usuale che i membri del collegio giudicante e, se del caso, l’avvocato generale invitino i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto a un breve colloquio concernente l’organizzazione dell’udienza. Il giudice relatore e l’avvocato generale possono invitare, in tale occasione, i suddetti rappresentanti a fornire, durante l’udienza, precisazioni supplementari in merito a determinate questioni o ad approfondire uno o più aspetti specifici della causa in questione. |
La partecipazione all’udienza mediante videoconferenza
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70. |
Come risulta dall’articolo 78 del regolamento di procedura, il rappresentante di una parte o, in materia pregiudiziale, una parte nel procedimento principale, quando è autorizzata a stare in giudizio senza l’assistenza di un avvocato, può essere autorizzato/a a partecipare a un’udienza di discussione mediante videoconferenza nel caso in cui sia impossibilitato/a a partecipare a tale udienza per ragioni sanitarie, motivi di sicurezza o altri seri motivi legati, ad esempio, al suo stato di salute, a uno sciopero nel settore dei trasporti o ancora all’annullamento improvviso del volo che doveva prendere, qualche ora prima dello svolgimento dell’udienza. |
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71. |
Affinché tale domanda possa essere presa in considerazione, essa dev’essere presentata con separata istanza, non appena si venga a conoscenza del motivo dell’impedimento e deve contenere tanto la natura dell’impedimento invocato quanto le coordinate precise della persona da interpellare in caso di accoglimento della domanda da parte della Corte. Tali informazioni mirano a consentire alla Corte di effettuare previamente i test tecnici e d’interpretazione necessari volti a garantire una qualità ottimale del suono e dell’immagine e una perfetta stabilità del collegamento Internet. |
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72. |
La Corte si riserva, a tal riguardo, il diritto di stabilire la soluzione tecnica che offra un livello di sicurezza e di affidabilità adeguato per consentire una buona connessione e, quindi, una partecipazione effettiva delle parti all’udienza in condizioni simili a quelle esistenti nel corso di un’udienza in presenza. L’utilizzo di specifiche attrezzature per videoconferenza o di qualsiasi altro sistema per riunioni virtuali potrà essere autorizzato solo a seguito della convalida da parte della Corte e una volta ottenute tutte le garanzie necessarie per quanto riguarda la qualità e la stabilità della connessione. Le parti sono invitate, a tal proposito, a consultare il sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea, tanto per quanto concerne i prerequisiti tecnici cui le parti sono invitate a conformarsi, quanto per quanto concerne le raccomandazioni pratiche da tenere in considerazione nell’ambito della partecipazione a un’udienza di discussione mediante videoconferenza (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/it). |
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73. |
Se i citati test si rivelano concludenti, la parte o il rappresentante interessato potrà partecipare in videoconferenza all’udienza, alle medesime condizioni esistenti al momento dello svolgimento di detti test. In caso contrario — o in caso di rigetto della domanda di partecipazione mediante videoconferenza — la parte o il rappresentante interessato sarà invitato a farsi sostituire in presenza, fatto salvo l’eventuale differimento dell’udienza deciso dalla Corte. |
Lo svolgimento consueto di un’udienza di discussione
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74. |
Sebbene il suo svolgimento possa variare in funzione delle circostanze specifiche di ciascuna causa, in linea generale un’udienza dinanzi alla Corte si svolge in tre distinti momenti: le difese orali propriamente dette, i quesiti posti dai membri della Corte e le repliche finali. Mentre le difese orali sono svolte dalla tribuna, le risposte ai quesiti posti dai membri della Corte e le repliche finali sono, di regola, svolte dai rappresentanti delle parti dal posto loro assegnato nella sala d’udienza. |
La prima fase dell’udienza: le difese orali
La finalità delle difese orali
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75. |
Salvo circostanze particolari, l’udienza inizia normalmente con le difese orali delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto. Tenuto conto della conoscenza che la Corte ha già della causa al termine della fase scritta del procedimento, tali difese orali non sono volte a ricordare il contenuto delle memorie o delle osservazioni scritte. Esse mirano, anzitutto, a consentire alle parti o ai suddetti interessati di ottemperare agli eventuali inviti a incentrare le difese orali su determinati argomenti e a rispondere ai quesiti che la Corte ha rivolto loro prima dell’udienza. I partecipanti all’udienza che sostengono le stesse tesi o condividono la stessa posizione sono inoltre invitati, per quanto possibile, ad accordarsi fra loro prima dell’udienza al fine di evitare inutili ripetizioni. |
Tempi di intervento ed eventuale ampliamento dei medesimi
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76. |
I tempi di intervento sono stabiliti dal presidente del collegio giudicante, dopo aver consultato il giudice relatore e, eventualmente, l’avvocato generale incaricato della causa. In linea generale, questi tempi di intervento sono pari a quindici minuti, a prescindere dal collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata; tale durata può essere tuttavia prolungata od accorciata in funzione della natura o della complessità particolare della causa, del numero e dello status processuale dei partecipanti all’udienza nonché delle eventuali misure di organizzazione del procedimento decise dalla Corte. In via eccezionale, un ampliamento dei tempi di intervento può essere accordato dal presidente del collegio giudicante, su domanda debitamente motivata di una parte o di un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto. Per poter essere presa in considerazione, tale domanda dev’essere tuttavia formulata dalla parte o dall’interessato in questione nella sua risposta alla lettera di convocazione all’udienza. |
Il numero di difensori
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77. |
Per ragioni legate al corretto svolgimento dell’udienza, le difese orali delle parti o degli interessati presenti all’udienza devono essere garantite da una sola persona per ognuno di essi. In via eccezionale, una seconda persona può essere nondimeno autorizzata ad intervenire nella discussione quando la natura o la complessità particolare della causa lo giustifichi e purché una domanda debitamente motivata in tal senso sia stata presentata nella risposta della parte o dell’interessato in questione alla lettera di convocazione all’udienza. Qualora sia concessa, quest’autorizzazione non comporta tuttavia nessun ampliamento dei tempi di intervento, per cui i due difensori devono dividersi i tempi di intervento concessi alla parte in causa. |
La seconda fase dell’udienza: i quesiti posti dai membri della Corte
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78. |
A prescindere dai quesiti che possono essere posti dai membri della Corte prima delle difese orali o durante le medesime, i difensori possono essere invitati, a conclusione di dette difese, a rispondere ad alcuni quesiti aggiuntivi posti dai membri della Corte. Tali quesiti hanno lo scopo di integrare la conoscenza del fascicolo da parte di questi ultimi e consentono ai difensori di chiarire o approfondire alcuni punti che, eventualmente, richiedano ancora ulteriori precisazioni. |
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79. |
Fatte salve circostanze particolari, le risposte ai quesiti posti dai membri della Corte devono essere fornite dai difensori. Se una parte o un interessato ritiene che un’altra persona debba rispondere alle eventuali questioni della Corte, ad esempio a motivo della competenza di tale persona in un particolare settore, detta parte o detto interessato deve presentare una specifica istanza in tal senso, nella sua risposta alla lettera di convocazione all’udienza. |
La terza fase dell’udienza: le repliche finali
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80. |
Al termine di questo dibattito con i membri della Corte, i difensori hanno infine la facoltà, qualora lo ritengano necessario, di replicare brevemente. Queste repliche finali, di una durata massima di cinque minuti ciascuna, non costituiscono un secondo giro di difese orali. Esse hanno l’unico obiettivo di consentire ai difensori di reagire brevemente alle osservazioni o alle risposte formulate, durante l’udienza, dagli altri partecipanti alla medesima o dai membri della Corte. Se più persone sono state autorizzate a prendere la parola durante l’udienza per una parte o un interessato menzionato dall’articolo 23 dello statuto, solo una di loro è autorizzata a replicare. |
La preservazione della protezione dei dati personali
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81. |
A prescindere dalla fase dell’udienza in corso, i difensori e le persone autorizzate a prendere la parola durante l’udienza sono tenuti a rispettare l’anonimizzazione eventualmente effettuata in origine, dal giudice del rinvio o dalla Corte. Essi devono quindi astenersi, durante le loro difese, risposte o repliche finali, dallo svelare l’identità delle persone interessate da tale anonimizzazione o dal menzionare dati personali tali da consentire la loro (re)identificazione. |
Le lingue utilizzate in udienza
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82. |
Fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare la propria lingua ufficiale quando partecipano a un’udienza di discussione nonché la possibilità, per gli Stati terzi, di utilizzare una delle lingue indicate all’articolo 36 del regolamento di procedura quando partecipano a un procedimento pregiudiziale o intervengono in una controversia pendente dinanzi alla Corte, le altre parti nel procedimento sono tenute a patrocinare nella lingua processuale, determinata conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 37 del succitato regolamento. |
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83. |
Nei procedimenti pregiudiziali, le parti nel procedimento principale possono chiedere alla Corte, in via eccezionale, l’autorizzazione ad avvalersi di una lingua diversa da quella del giudice del rinvio per la fase orale del procedimento. Tale domanda — che dev’essere presentata nella risposta della parte interessata alla lettera di convocazione all’udienza —, dev’essere debitamente giustificata e illustrare le ragioni per cui si chiede l’uso di un’altra lingua nonché le ragioni che militano in favore di tale altra lingua, tra quelle menzionate all’articolo 36 del regolamento di procedura. Ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 4, di detto regolamento, la decisione su tale domanda spetta, a seconda dei casi, al presidente del collegio giudicante dinanzi al quale la causa è stata rinviata o alla Corte, dopo che la controparte nel procedimento principale e l’avvocato generale sono stati sentiti sulla domanda. Se quest’ultima è accolta, la lingua richiesta può essere usata durante l’udienza da tutti gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto (4). |
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84. |
L’eccezione di cui al punto precedente si applica tuttavia solo ai procedimenti pregiudiziali. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 82 delle presenti istruzioni, le parti in causa in un ricorso diretto o in un’impugnazione sono tenute a patrocinare, replicare e rispondere agli eventuali quesiti della Corte nella lingua processuale (5). |
Le implicazioni e le esigenze dell’interpretazione simultanea
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85. |
Che si tratti delle difese orali, delle repliche o delle risposte ai quesiti della Corte, i difensori devono tenere a mente che i loro interventi sono spesso seguiti in una lingua diversa dai membri del collegio giudicante, dall’avvocato generale e dagli interessati di cui all’articolo 23 dello statuto, tramite l’interpretazione simultanea. Nell’interesse di un corretto svolgimento dell’udienza e al fine di garantire la qualità del lavoro svolto dagli interpreti — che, talvolta, devono essi stessi basarsi sull’interpretazione effettuata in un’altra lingua prima di tradurre i discorsi pronunciati dall’oratore nella lingua dell’ascoltatore —, i rappresentanti delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto sono pertanto invitati, se e in quanto dispongano di un testo, pur se stringato, di un supporto scritto delle difese orali o di uno schema del loro intervento, a farli pervenire appena possibile prima dell’udienza alla direzione dell’interpretazione, tramite messaggio di posta elettronica (Interpretation@curia.europa.eu). Questo testo o questo supporto scritto delle difese orali sono destinati unicamente agli interpreti e sono distrutti dopo l’udienza. Essi non vengono né trasmessi ai membri del collegio giudicante o all’avvocato generale incaricato della causa, né versati agli atti di causa. |
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86. |
Per agevolare l’interpretazione e, di conseguenza, la comprensione delle difese orali da parte sia dei membri del collegio giudicante e dell’avvocato generale incaricato della causa sia delle altre parti presenti all’udienza, è indispensabile, durante la stessa, parlare pacatamente nel microfono, con ritmo naturale e non forzato. L’interpretazione risulta agevolata se il difensore annuncia preliminarmente lo schema del suo intervento e privilegia sistematicamente le frasi brevi e semplici. Quando fa riferimento, nella sua difesa orale, a una decisione della Corte o del Tribunale, il difensore è inoltre invitato a precisare la data di tale decisione, nonché il numero e la denominazione della causa di cui trattasi. |
Il seguito dell’udienza di discussione
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87. |
La partecipazione attiva delle parti o degli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto si conclude alla fine dell’udienza. Fatta salva l’ipotesi, eccezionale, di una riapertura della fase orale del procedimento di cui all’articolo 83 del regolamento di procedura, le parti o i suddetti interessati non sono più autorizzati a formulare osservazioni scritte od orali, in particolare in risposta alle conclusioni dell’avvocato generale, quando il presidente del collegio giudicante ha dichiarato chiusa l’udienza di discussione. |
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88. |
Quando l’udienza di discussione è stata oggetto di trasmissione, essa resta disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea per un periodo massimo di un mese dopo la chiusura dell’udienza. Se una parte o un interessato che ha partecipato a tale udienza ritiene che la registrazione video dell’udienza dovrebbe essere rimossa dal citato sito Internet, può presentare alla Corte una domanda, illustrando le circostanze tali da giustificare detta rimozione. Se la domanda è accolta, la registrazione di cui trattasi è immediatamente rimossa dal sito. |
La lettura delle conclusioni dell’avvocato generale e la pronuncia della sentenza che conclude il procedimento
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89. |
Sebbene le parti e gli interessati menzionati dall’articolo 23 dello statuto siano informati dalla cancelleria in merito alla data della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento e, se del caso, della data in cui l’avvocato generale presenterà le sue conclusioni nella causa che li riguarda, essi non sono tuttavia tenuti a recarsi a Lussemburgo. La lettura delle conclusioni degli avvocati generali e la pronuncia delle sentenze della Corte sono in effetti oggetto di trasmissione in diretta sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea. |
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90. |
Il testo integrale delle conclusioni e della sentenza è notificato alle parti o agli interessati dalla cancelleria e successivamente pubblicato sul sito citato, nelle lingue disponibili. |
IV. DISPOSIZIONI FINALI
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91. |
Le presenti istruzioni pratiche abrogano e sostituiscono le istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte, del 10 dicembre 2019. |
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92. |
Le presenti istruzioni pratiche sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esse entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.
Lussemburgo, 2 luglio 2024. |
(1) GU L 42 I del 14 febbraio 2020, pag. 1.
(2) Cfr. regolamento (UE, Euratom) 2024/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L, 2024/2019, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2019/oj), e le modifiche del regolamento di procedure della Corte di giustizia (GU L 2024/2094, 12.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_internal/2024/2094/oj).
(3) La versione editabile corrisponde al documento redatto utilizzando un programma di elaborazione di testi quale Microsoft Word, Open Office, Google Docs o Pages (ambiente Mac). A differenza di un programma basato su immagini, come PDF, tale formato editabile consente infatti di utilizzare direttamente il testo ai fini del suo impiego nel ciclo di trattamento della causa, in particolare durante la fase della traduzione.
(4) Quando l’utilizzo di una lingua diversa dalla lingua processuale è stato autorizzato dalla Corte al fine di rispondere ai quesiti eventualmente posti nel corso dell’udienza, tale autorizzazione vale solo per tali risposte. La difesa orale iniziale della parte interessata e la replica finale devono essere svolte nella lingua processuale.
(5) Per quanto attiene ai ricorsi per inadempimento, lo Stato membro convenuto ha diritto di usare durante la fase orale del procedimento una lingua diversa da quella usata nel corso della fase scritta a condizione, tuttavia, che tale altra lingua sia una delle lingue ufficiali di detto Stato e che una domanda in tal senso sia stata presentata tempestivamente, ove possibile nella risposta alla lettera di convocazione all’udienza. Quando la domanda è accolta, la lingua richiesta può essere usata da tutte le parti del procedimento.
ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2024/2173/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)